Comments
Description
Transcript
ns 4 ufficiali di gara - Csai
Gruppo ufficiali di gara NS 4 RNS NORMA SUPPLEMENTARE 4 Edizione 2014 GRUPPO UFFICIALI DI GARA CAPO 1° ORGANIZZAZIONE ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE Il Gruppo Ufficiali di Gara (d’ora in avanti chiamato semplicemente GUG) è un organismo delle attività sportive dell’ACI che ha lo scopo di reclutare, abilitare, preparare, inquadrare, disciplinare ed aggiornare tutti gli Ufficiali di Gara, di cui al successivo articolo 2, che esplicano la loro attività nelle manifestazioni sportive autorizzate dall’ACI. ARTICOLO 2 - APPARTENENTI AL GRUPPO Appartengono al GUG i seguenti Ufficiali di Gara: a)Commissari Sportivi b)Direttori di Gara c)Commissari Tecnici d)Segretari di Manifestazione e)Verificatori Sportivi e TecniciCapi Posto f) Commissari di Percorso. Gli albi ed i ruoli nei quali sono inquadrati gli Ufficiali di Gara sono quelli stabiliti al Capo 2° del presente Regolamento. ARTICOLO 3 - ORGANI Gli Organi del GUG sono: •• Il Consiglio Direttivo; •• Il Presidente. ARTICOLO 4 - CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GUG Il Consiglio Direttivo (d’ora in avanti chiamato semplicemente CD) è composto ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell’ACI. Alla prima riunione, convocata e presieduta dal Presidente, nominato tra gli eletti ai sensi dell’articolo 10.2.c del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell’ACI, che a sua volta designa il Vice Presidente. Il CD si riunisce almeno due volte l’anno, possibilmente una volta per semestre. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso. Ogni componente ha diritto ad un solo voto, in caso di assenza non è ammessa la delega. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, in caso di parità, è determinante il voto di chi presiede. Spetta al CD: •• reclutare, abilitare e formare gli Ufficiali di Gara; •• tenere aggiornati gli albi degli Ufficiali di Gara; •• presentare alla Segreteria degli organi sportivi dell’ACI una relazione annuale sull’attività svolta dal GUG; •• proporre modifiche normative da sottoporre all’esame della Giunta Sportiva; •• proporre eventuali modifiche al Regolamento del GUG da sottoporre all’approvazione della Giunta Sportiva; •• tenere costantemente aggiornati gli Ufficiali di Gara in merito alla applicazione delle norme e dei regolamenti; •• proporre alla Giunta Sportiva ed organizzare i corsi di abilitazione ed aggiornamento degli Ufficiali di Gara; •• proporre la cancellazione dai ruoli degli Ufficiali di Gara secondo quanto successivamente previsto; Gruppo ufficiali di gara NS 4 •• riconoscere le Associazioni degli Ufficiali di Gara Provinciali; •• proporre al Presidente dell’ACI i nominativi dei Commissari Sportivi e Tecnici, sia Nazionali che Regionali da designare alle competizioni approvate dall’ACI; •• aprire un’istruttoria nei confronti degli Ufficiali di Gara che violano le disposizioni della presente Norma Supplementare, infliggendo, se del caso, la sanzione dell’ammonizione, con o senza diffida; nei casi più gravi oltre le proprie competenze, proporre al Presidente dell’ACI il deferimento alla Procura Federale; •• proporre al Presidente dell’ACI la nomina dei Commissari Nazionali e dei Direttori di Gara; •• proporre al Presidente dell’ACI il passaggio al Ruolo d’Onore degli Ufficiali di Gara secondo le condizioni successivamente previste; •• segnalare alla Giunta Sportiva i nominativi degli Ufficiali di Gara particolarmente meritevoli di riconoscimenti speciali, per i meriti acquisiti nell’espletamento degli incarichi; •• esprimere pareri alla Giunta Sportiva sul mantenimento nei ruoli degli Ufficiali di Gara in deroga alle disposizioni successivamente previste; •• proporre alla Giunta Sportiva la costituzione di Gruppi di Lavoro o di Comitati di Studio. Se un componente è assente ingiustificato per tre volte consecutive, viene considerato decaduto e viene reintegrato con le modalità di seguito indicate. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del CD del GUG, i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, si provvede all’integrazione del CD del GUG mediante il subentro del primo dei non eletti della categoria di appartenenza del Presidente uscente, purché abbia riportato almeno la metà dei voti di quest’ultimo. Nel caso in cui questa ipotesi non potesse realizzarsi, si provvede alla copertura del posto vacante con nuove elezioni relativamente alla sola categoria mancante. Alla prima riunione utile, convocata e presieduta dal nuovo Presidente nominato tra gli eletti, ai sensi dell’articolo 10.2.c del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell’ACI che a sua volta designa il Vice Presidente che rimane in carica sino allo scadere del quadriennio. Analoga procedura viene osservata in caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri. In caso di dimissioni dell’intero CD, vengono all’uopo indette nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso. I nuovi componenti rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio iniziato. Alle riunioni del CD hanno la facoltà di presenziare, senza diritto al voto, il Presidente dell’ACI, i componenti della Giunta Sportiva e il Segretario degli organi sportivi dell’ACI. ARTICOLO 5 - PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza del GUG; convoca, predispone l’ordine del giorno e presiede il CD e ne fa eseguire le deliberazioni. ARTICOLO 6 - VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo ed è responsabile del proprio operato verso il CD. ARTICOLO 7 - SEGRETERIA Il GUG dispone di un proprio ufficio di segreteria assicurato dal Segretario degli organi sportivi dell’ACI. ARTICOLO 8 - RIMBORSO SPESE DI INDENNITÀ DI TRASFERTA I rimborsi spese per l’espletamento delle funzioni proprie degli organi del GUG sono stabiliti nella misura e con le modalità previste per i Componenti degli Organi ed Organismi dell’ACI e sono a carico del bilancio di funzionamento degli organi sportivi dell’ACI. ARTICOLO 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Sulla base degli atti comunque acquisiti, il CD del GUG direttamente o a mezzo di uno o più suoi delegati, inizierà l’istruttoria per l’irrogazione della sanzione dell’ammonizione, con o senza diffida, a carico degli Ufficiali di Gara per violazione delle disposizioni della presente Norma Supplementare. Gruppo ufficiali di gara NS 4 Ogni provvedimento disciplinare deve essere preceduto dalla contestazione formale degli addebiti. L’interessato dovrà far pervenire formalmente le proprie eventuali ragioni entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. La convocazione dell’interessato è obbligatoria quando, a seguito dei chiarimenti richiesti, emergano dichiarazioni contraddittorie o situazioni non chiare in rapporto, anche, alla documentazione in atti. Delle risposte che fornirà il convocato sarà redatto un sommario verbale. La mancata risposta alla contestazione degli addebiti nei termini stabiliti dal 3° comma del presente articolo, o la mancata presentazione innanzi al GUG non impediranno il prosieguo del procedimento. In relazione alla gravità degli addebiti, il CD ha la facoltà di segnalare le violazioni al Presidente dell’ACI per eventuale deferimento alla Procura Federale. Avverso i provvedimenti disciplinari gli Ufficiali di Gara interessati possono ricorrere al Tribunale Nazionale d’Appello, osservando le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, senza alcun versamento di deposito cauzionale. ARTICOLO 10 - SCIOGLIMENTO Il Presidente dell’ACI, sentita la Giunta Sportiva, può, per gravi motivi, sciogliere gli organi del GUG nominare un Commissario Straordinario il quale assume tutti i poteri spettanti agli organi stessi. Entro sei mesi dal commissariamento, il Presidente dell’ACI provvede alla indizione di nuove elezioni, secondo le procedure previste dai regolamenti elettorali. La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi. ARTICOLO 11 - VALIDITÀ Ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell’ACI, la Giunta Sportiva è competente a modificare ed approvare la presente Norma Supplementare. Per quanto non è espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell’ACI. Gruppo ufficiali di gara NS 4 CAP. 2 FUNZIONI ED OPERATIVITÀ ARTICOLO 13 - PREMESSA Gli Ufficiali di Gara dell’ACI sono abilitati ad esercitare le loro funzioni in Italia e sono disciplinati ed organizzati dal Gruppo Ufficiali di Gara. ARTICOLO 14 - CATEGORIE a)Commissari Sportivi b)Direttori di Gara c)Commissari Tecnici d)Segretari di Manifestazione e)Verificatori Sportivi e Tecnici f) Capi Posto g)Commissari di Percorso. Gli Ufficiali di Gara con specifici compiti sono quelli indicati dall’articolo 149 del RNS. I Direttori di Prova sono Direttori di Gara designati dall’ACI. ARTICOLO 15 - ALBI Gli Ufficiali di Gara sono inclusi, in relazione alle loro attribuzioni, nei seguenti Albi: a) Nazionali: Commissari Sportivi e Tecnici e Direttori di Gara; b) Regionali: Commissari Sportivi e Tecnici; c) Provinciali: tutti gli altri. ARTICOLO 16 - RUOLI Tutti gli Ufficiali di Gara appartengono ad uno dei ruoli come di seguito specificato. a) Ordinario: appartengono al ruolo Ordinario tutti gli Ufficiali di Gara che avranno superato l’esame e/o il test di abilitazione per la categoria prescelta. b) Speciale: possono essere inseriti nel ruolo Speciale tutti gli Ufficiali di Gara Nazionali e Regionali che, pur mantenendo la qualifica, non esercitino momentaneamente le loro funzioni, per incompatibilità, necessità personali, familiari o di lavoro. In questi casi l’inserimento nel ruolo Speciale viene effettuato su richiesta degli interessati e con durata massima fino alla scadenza degli organi sportivi dell’ACI secondo il ciclo olimpico, salvo rinuncia per cessati impedimenti. Durante la permanenza nel ruolo Speciale, l’interessato deve continuare ad essere titolare di licenza in corso di validità ai sensi della normativa vigente, ma non può esercitare le proprie funzioni nelle competizioni se non su specifico mandato conferito di volta in volta dal CD del GUG. Gli Ufficiali di Gara che usufruiscono del periodo massimo previsto per il Ruolo Speciale, dovranno sostenere - ad insindacabile giudizio del CD del GUG - un test di reintegro. La permanenza nel ruolo termina con lo scadere del quadriennio olimpico e, su istanza dell’interessato, può essere prorogata massimo di un ulteriore quadriennio. c) Senior: sono inseriti di ufficio nel ruolo Senior tutti gli Ufficiali di Gara che hanno raggiunto i limiti di età di cui al successivo articolo 17 comma J. L’Ufficiale di Gara in ruolo Senior, pur conservando la qualifica ed i diritti connessi al voto, non può svolgere funzioni ufficiali nelle gare; può soltanto assolvere incarichi speciali conferiti di volta in volta dal CD del GUG. d) Onore: il ruolo d’Onore è concesso, agli Ufficiali di Gara Nazionali e Regionali che si sono particolarmente distinti per capacità e competenza nell’esercizio delle loro funzioni e che non sono più in condizioni di assolverle per motivi di varia natura. Il passaggio al ruolo d’Onore è disposto dal Presidente dell’ACI su proposta del CD del GUG. Gruppo ufficiali di gara NS 4 ARTICOLO 17 - NORME GENERALI A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. Gli Ufficiali di Gara possono esercitare le funzioni per le quali sono abilitati in tutte le gare in Italia; per esercitare in gare all’estero (paesi aderenti FIA) devono ottenere il preventivo nulla osta dalla Segreteria degli organi sportivi dell’ACI, tramite il GUG. I candidati, per l’ammissione ai corsi per l’ottenimento delle varie licenze di UU.GG. devono avere i seguenti requisiti: •• cittadinanza italiana o straniera, purché l’interessato sia stabilmente residente in Italia da almeno due anni; •• età non inferiore ai 18 anni; •• possesso della patente di guida o, in mancanza, certificato attestante il superamento della visita medica prevista per il rilascio della patente B. È ammessa l’autocertificazione per quanto consentito dalla legge. La stessa persona può essere abilitata per più categorie ed essere di conseguenza inclusa in più Albi. I Commissari Sportivi e Tecnici ed i Direttori di Gara sono incompatibili con la qualifica di concorrente-conduttore. Tutti gli Ufficiali di Gara abilitati devono essere titolari della licenza di Ufficiale di Gara. La cancellazione dal ruolo ordinario degli Ufficiali di Gara avviene, di norma, per dimissioni o per mancato rinnovo della licenza per due anni consecutivi. Il CD del GUG può proporre al Presidente dell’ACI, dopo una adeguata istruttoria, la cancellazione di quegli Ufficiali di Gara che per oltre due volte in un anno, abbiano rifiutato, senza valide e comprovate giustificazioni, i servizi loro assegnati. Può inoltre proporre, sempre dopo una adeguata istruttoria, la cancellazione di quegli Ufficiali di Gara che non ritiene più idonei ad esercitare le proprie funzioni per: •• ridotte condizioni psico-fisiche; •• inadeguata preparazione tecnico-sportiva; •• gravi mancanze comportamentali. Nel corso dell’istruttoria, il CD del GUG può proporre cautelativamente al Presidente dell’ACI di: •• sospendere provvisoriamente il conferimento di incarichi e/o deleghe; •• revocare eventuali incarichi e/o deleghe già conferiti. I componenti del CD del GUG e gli Ufficiali di Gara dallo stesso espressamente designati, sono autorizzati ad assistere alle manifestazioni che si svolgono in Italia, escluse quelle titolate FIA, con lo scopo di verificare comportamenti e preparazione degli Ufficiali di Gara in servizio. Gli incarichi sono assegnati dal CD del GUG di concerto con la Segreteria degli organi sportivi dell’ACI. I componenti del CD e gli Ufficiali di Gara a tale incarico designati, sono identificati da una carta di accredito per il libero accesso nei locali delle verifiche, della Direzione Gara ed assistere alle riunioni del Collegio dei Commissari Sportivi, senza interventi. Per ogni manifestazione osservata, deve immediatamente essere inviata al GUG una esauriente relazione per consentire la valutazione dell’operato dei singoli Ufficiali di Gara. Per poter riprendere le loro funzioni, gli Ufficiali di Gara che hanno subito la sanzione disciplinare della sospensione della licenza per una durata uguale o superiore a 24 mesi devono sostenere nuovamente l’esame di abilitazione di cui ai successivi paragrafi. Lo status di Ufficiale di Gara permane fino alle dimissioni espresse dall’interessato o alla cancellazione dai ruoli. I rimborsi degli Ufficiali di Gara sono regolamentati dal GUG. Per tutti gli Ufficiali di Gara il limite di età è fissato ad anni 75, da computarsi all’inizio dell’anno solare successivo (per esempio chi compie gli anni il 1 gennaio termina il servizio il 31 dicembre dello stesso anno). Solo i DGA, i CSN ed i CTN potranno continuare a svolgere le proprie funzioni oltre i 75 anni esclusivamente come DG aggiunti o come componenti del collegio dei CS o dello staff dei CT, e ciò per non disperdere importanti esperienze che potranno essere messe a disposizione per la crescita dei nuovi Ufficiali di Gara. Gli Ufficiali di Gara in attività, appartenenti a qualsiasi categoria, non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, né direttamente né indirettamente, né tantomeno far parte degli stessi organi. In caso di violazione l’Ufficiale di Gara verrà deferito dal GUG alla Procura Federale, fermo restando il potere del GUG, nell’ambito delle proprie attribuzioni, di adottare ulteriore provvedimenti. Qualora una casa costruttrice o organismi equivalenti, ritenga opportuno che un Commissario Sportivo e/o Tecnico (Nazionale o Regionale) segua per una stagione un proprio trofeo/campionato/serie o gare assimilabili, dovrà farne richiesta scritta e motivata al GUG, con l’indicazione del nominativo desiderato. Il CD del GUG, dopo aver analizzato le singole richieste, deciderà inappellabilmente, tenendo innanzitutto conto del fabbisogno di UU.GG. per la stagione in corso, dandone quindi comunicazione sia al richiedente sia all’interessato. Per quanto riguarda il Commissario Sportivo questi dovrà attenersi alle seguenti indicazioni e modalità operative: • Il C.S. dedicato sarà considerato a tutti gli effetti un ufficiale di gara della manifestazione, ma non potrà mai essere componente del Collegio dei Commissari Sportivi. Gruppo ufficiali di gara M. NS 4 • Il nominativo del C.S. dedicato sarà indicato nel RPG ed opererà secondo i tempi e modi che riterrà opportuni, sempre in sintonia con i Commissari Sportivi della manifestazione nel totale rispetto del R.S.N e delle N.S. previste. • Il C.S. dedicato avrà come unico interlocutore il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi. • Il C.S. dedicato potrà assistere alle riunioni dei Commissari Sportivi unicamente quando verrà trattato un argomento riguardante il campionato/trofeo/serie seguito e/o i concorrenti allo stesso iscritti, al fine di tenersi informato sulle eventuali decisioni, fornendo al Collegio, se richiesto, ogni informazione utile (ad esempio verifiche d’ufficio da effettuare, proposte di eventuali sanzioni da adottare su comportamenti tenuti in gara) impegnandosi a mantenere il più stretto riserbo su tutto quanto appreso in relazione alla sua funzione. • Il C.S. dedicato dovrà fornire informazioni ai concorrenti iscritti al campionato/trofeo e svolgere un ruolo di mediazione in ogni momento. • Il C.S. dedicato, esclusivamente nell’ambito del trofeo/campionato/serie, potrà essere presente alle verifiche sportive e tecniche, alla partenza della gara, in prossimità del parco chiuso all’arrivo; inoltre avrà il compito di rispondere a tutte le domande o questioni poste dai concorrenti il più dettagliatamente possibile, fornendo tutte le informazioni in relazione al regolamento particolare ed allo svolgimento della gara; in tale ultimo caso, si precisa che tali pareri sono attribuibili esclusivamente al CS dedicato e non rappresentano posizioni del Collegio, né vincolanti per lo stesso, che resta l’unico organo deputato a far rispettare il RNS gli altri regolamenti il RPG, ad interpretarli nonché a giudicare le violazioni di norme e regolamenti commessi durante la manifestazione adottando i provvedimenti disciplinari di sua competenza nel pieno rispetto delle sue attribuzioni e dei suoi poteri di cui al RNS e NS. Per quanto riguarda il Commissario Tecnico questi dovrà attenersi alle seguenti indicazioni e modalità operative: •• Il C.T. dedicato sarà a tutti gli effetti un ufficiale di gara di tale manifestazione, ma non concorrerà al numero minimo di C.T. previsti nella tabella della NS 9 art.2.6.1 dell’annuario 2014. •• Il C.T. dedicato sarà inquadrato come C.T. nell’elenco del RPG ed opererà in accordo al C.T.N. Delegato ACI/CSAI secondo i tempi e modi che questi riterrà opportuni. •• Il C.T. dedicato in quanto Ufficiale di Gara con licenza sportiva ACI, opererà nel totale rispetto del RSN e delle NS previste. •• Il C.T. dedicato avrà come interlocutore il C.T.N. Delegato che manterrà i rapporti con gli altri Ufficiali di gara (Collegio dei Commissari Sportivi, Direttore di Gara, ecc.). •• Gli altri Ufficiali di Gara potranno operare sulle vetture del trofeo monomarca. •• Il C.T. dedicato proporrà per iscritto le proprie verifiche tecniche ante-gara, durante e post gara al C.T.N. Delegato il quale vaglierà le condizioni operative secondo le esigenze della manifestazione e del regolamento del trofeo monomarca e sottoporrà le proposte al Collegio dei Commissari Sportivi. •• Il C.T. dedicato proporrà al C.T.N. Delegato unicamente controlli su particolari tecnici ricadenti nelle norme previste dal RPG da effettuarsi nell’ambito delle strutture previste dall’organizzatore. Ogni controllo su particolari o limitazioni indicate come proprie del regolamento di Trofeo, ma che non trovano riscontro nei regolamenti nazionali e/o internazionali saranno, in considerazione della loro specificità, trattati dal promotore del trofeo in regime privatistico, anche con l’ausilio del C.T. dedicato durante la manifestazione. •• In caso di proposte di verifica del C.T. dedicato e accettazione da parte del Collegio dei Commissari Sportivi, il promotore del trofeo dovrà: •• disporre, qualora il concorrente ne sia sprovvisto, di personale qualificato per le operazioni di smontaggio; •• sollevare l’ACI, i suoi Ufficiali di Gara e l’Organizzatore da eventuali obblighi derivanti da richieste economiche del concorrente per le operazioni di verifica. •• Tutte le spese derivanti dall’inserimento del C.T. dedicato non graveranno sull’Organizzatore della manifestazione, ma saranno a cura del promotore del Trofeo. •• Allo stesso modo il C.T. dedicato nell’ambito delle manifestazioni previste dal calendario del Trofeo, anche se operante previo licenza ACICSAI, non potrà rivalersi economicamente su altri soggetti al di fuori del promotore del Trofeo. Se un regolamento del trofeo monomarca prevede la presenza di un Commissario Sportivo o di un Commissario Tecnico (definiti rispettivamente C.S. o C.T. dedicato) con mansioni di controllo, nelle manifestazioni valide per tale trofeo, sarà cura del promotore del trofeo informare l’Organizzatore della manifestazione perché venga inserito fra gli UU.GG. nel RPG (come gli altri Ufficiali di Gara, ma con la definizione precisa del ruolo) inviandone copia della comunicazione alla Segreteria del GUG. Tutti i Commissari Sportivi e Tecnici ed i Direttori di Gara in possesso di doppia qualifica (ad esempio Commissario Sportivo/ Direttore di Gara, Commissario Tecnico/Direttore di Gara, Commissario Sportivo/Commissario Tecnico e viceversa) devono optare annualmente - informando preventivamente il GUG a mezzo e-mail, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno - per la qualifica con cui intendono operare nella stagione sportiva successiva. Gruppo ufficiali di gara N. NS 4 I Commissari Sportivi. i Direttori di Gara, i Commissari Tecnici ed i Segretari di Manifestazione, non devono avere collegamenti con aziende, enti, organismi o industrie che possano avere vantaggi sia diretti che indiretti con i risultati di una manifestazione sportiva. Se quanto sopradetto dovesse verificarsi dopo il conseguimento della qualifica, lo stesso verrà collocato nel Ruolo Speciale (articolo 16 punto b), da parte del Presidente dell’ACI su segnalazione del CD del GUG. ARTICOLO 18 - UFFICIALI DI GARA PROVINCIALI A. B. C. D. Gli Ufficiali di Gara Provinciali sono distinti per funzioni nelle seguenti categorie: a) Segretari di Manifestazione; b) Verificatori Sportivi; c) Verificatori Tecnici; d) Capi Posto; e) Commissari di Percorso. Gli Ufficiali di Gara Provinciali, indifferentemente auto e karting, sono compresi in Albi Provinciali e locali tenuti ed aggiornati annualmente dagli Automobile Club Provinciali e locali. Per ottenere la qualifica di Ufficiale di Gara Provinciale occorre frequentare, in funzione della qualifica richiesta, un corso di preparazione indetto ed organizzato dagli Automobile Club provinciali o locali e/o dal CD del GUG. Il corso, che deve essere opportunamente pubblicizzato tramite media locali e sul sito web, deve svolgersi in almeno quattro sedute. La Commissione Esaminatrice, composta da tre membri, in funzione delle categorie da abilitare è nominata dal GUG. Al termine degli esami la Commissione deve abilitare i candidati che hanno ottenuto una valutazione non inferiore a 21/30. I candidati per l’ammissione ai corsi devono avere in aggiunta a quelli previsti all’articolo 17 lettera B - di norma - il titolo di studio della scuola d’obbligo. È ammessa l’autocertificazione per quanto consentito dalla legge. Superato l’esame di abilitazione, gli idonei sono iscritti nell’apposito albo provinciale tenuto dall’Automobile Club provinciale o locale; il conseguimento della licenza di Ufficiale di Gara comporta la partecipazione di fatto e di diritto al GUG. Ogni titolare di licenza, indipendentemente dalla qualifica di cui al precedente punto, deve espletare almeno due servizi l’anno. Il mancato rispetto per due anni consecutivi può comportare la perdita della qualifica. I corsi di aggiornamento sono indetti dal CD del GUG che provvede alla nomina dei docenti su proposta delle Delegazioni Regionali. Segretari di Manifestazione I Segretari di Manifestazione sono competenti dell’organizzazione della manifestazione sotto l’aspetto pratico e procedurale; devono quindi essere esperti di nozioni sull’ordinamento sportivo e sulle norme amministrative e assicurative correlate alle competizioni motoristiche in genere. Sono inoltre responsabili di tutte le comunicazioni e i documenti inerenti la manifestazione e devono coadiuvare il Direttore di Gara nei suoi compiti ed in particolare nella preparazione dell’incartamento di chiusura. I Segretari di Manifestazione sono abilitati anche a svolgere la funzione di Verificatore Sportivo. La qualifica può essere richiesta da tutti gli Ufficiali di Gara con almeno due anni di attività e viene ottenuta previo superamento di un esame scritto e orale come di seguito specificato: 30 domande scritte, predisposte e periodicamente aggiornate dal GUG, sull’ordinamento sportivo nazionale, sulle norme amministrative ed assicurative e sulla stesura della documentazione. Per superare la prova scritta è necessario ottenere un punteggio di almeno 24/30. Dopo la prova orale, verranno abilitati i candidati che avranno ottenuto un punteggio globale di almeno 24/30. La Commissione d’esame sarà composta da tre membri: un componente del CD del GUG con funzioni di Presidente e da due UU.GG. designati dal GUG di cui almeno uno proveniente, possibilmente, da una regione diversa da quella dove hanno luogo gli esami. Le domande di ammissione all’esame devono essere inviate al GUG corredate di un breve curriculum. I Segretari di Manifestazione dovranno inviare alla Delegazione Regionale di competenza, entro il 31 dicembre, gli attestati relativi all’attività svolta durante l’anno. Verificatori Sportivi I Verificatori Sportivi devono essere esperti di nozioni generali dell’ordinamento sportivo automobilistico e specializzati nell’applicazione delle procedure relative alle verifiche ante gara di tutti i documenti richiesti ai concorrenti ed ai conduttori per la partecipazione ad una gara; per i conduttori disabili devono controllare, inoltre, la certificazione FISAP relativa all’uscita rapida dalla propria autovettura. Devono accedere all’area riservata del sito web (tramite la password dell’Organizzatore) onde Gruppo ufficiali di gara NS 4 poter visionare la banca dati dei licenziati e l’elenco della licenze sospese. La licenza di Verificatore Sportivo abilita soltanto alle verifiche sportive, escludendone ogni altra funzione. E. Verificatori Tecnici I Verificatori Tecnici devono essere tecnicamente qualificati e preparati su nozioni generali dell’ordinamento sportivo automobilistico e sulla regolamentazione tecnica nazionale ed internazionale. La qualifica di Verificatore Tecnico abilita esclusivamente a svolgere controlli di carattere generale in collaborazione ai Commissari Tecnici in servizio. F. Capi Posto I Capi Posto devono essere esperti di nozioni generali dell’ordinamento sportivo, conoscere perfettamente le norme ed i compiti operativi dei principali posti di sorveglianza del percorso (pista o strada) secondo le prescrizioni dell’allegato H del Codice. Nel settore rally devono essere impiegati in tutti i posti di controllo: inizio e fine prova speciale, intermedi, controlli orari, ecc.. Nel settore velocità devono coordinare il lavoro dei Commissari di Percorso in tutti i principali posti di sorveglianza del percorso. La qualifica può essere richiesta da tutti i Commissari di Percorso con almeno due anni di attività e con un numero di servizi che sarà giudicato congruo dal CD del GUG. La qualifica viene rilasciata sia per il settore rally, che per il settore velocità, previo superamento di un prova scritta ed orale, per ciascuno dei due settori, come di seguito specificato. Le domande di ammissione alla prova devono pervenire alla Segreteria del GUG con il parere di un Direttore di Gara. Lo scritto comprende trenta domande predisposte e periodicamente aggiornate dal CD del GUG. Per superare la prova scritta è necessario ottenere un punteggio di almeno 24/30. Per conseguire la qualifica, dopo la prova orale, è necessario ottenere un punteggio di almeno 24/30. Le domande della prova orale vertono unicamente sulle mansioni, equipaggiamento e quanto altro riguarda l’espletamento del ruolo di Capo Posto per la specialità richiesta. La Commissione di esame è composta da tre membri e precisamente: un componente del CD del GUG. con funzioni di Presidente e due Ufficiali di Gara designati dal CD del GUG, di cui almeno uno proveniente, possibilmente, da una regione diversa da quella dove hanno luogo i test. G Commissari di Percorso Per essere abilitati, i Commissari di Percorso devono conoscere le nozioni generali dell’ordinamento sportivo automobilistico e le nozioni relative alle varie discipline: velocità, rallies ecc.. Devono essere esperti sull’uso delle bandiere e dei cartelli di segnalazione. Nei corsi di preparazione, della durata di almeno quattro sedute sulle varie specialità, deve essere prevista obbligatoriamente almeno una lezione con un medico sportivo o con personale comunque qualificato ed esperto in manovre di primo soccorso, per l’apprendimento degli elementi basilari di primo intervento sanitario. I Commissari di Percorso sono abilitati alla sorveglianza del percorso di gara, a collaborare con i Capi Posto nei punti di controllo. Possono inoltre essere designati ad espletare la funzione di segnalatore. HDesignazioni La designazione degli Ufficiali di Gara Provinciali alle competizioni spetta agli Organizzatori che devono provvedere a richiederli per iscritto all’Automobile Club di competenza territoriale; la scelta deve essere fatta in base agli elenchi provinciali della Regione o alle associazioni riconosciute nel cui ambito territoriale si svolge la competizione oppure in base agli elenchi delle Province di altre Regioni confinanti con quella/e nei cui ambito territoriale si svolge la competizione e ciò solo in caso di indisponibilità nella regione e previo autorizzazione del GUG; Per le competizioni internazionali valide per un titolo FIA la scelta è libera. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal GUG. In ogni manifestazione devono essere presenti un numero di verificatori almeno nella misura prevista dalla NS 9 articolo 2.6.1. La rinuncia ad una designazione non comunicata almeno tre giorni prima dell’inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovati motivi di forza maggiore, comporta il deferimento al CD del GUG. Gli Organizzatori devono predisporre la lista nominativa degli Ufficiali di Gara Provinciali con l’indicazione del ruolo svolto nella gara ed i numeri di licenza, che devono consegnare al Commissario Sportivo Delegato, prima delle operazioni di verifica. ITrasferimenti In caso di richiesta di cambio dell’Albo di appartenenza, non collegata al cambio di residenza, decide inappellabilmente il CD del GUG, sentite le Delegazioni Regionali e/o Provinciali interessate. ARTICOLO 19 - UFFICIALI DI GARA REGIONALI Gli Ufficiali di Gara Regionali sono compresi in Albi Regionali tenuti ed aggiornati annualmente dal GUG tramite le Delegazioni Regionali. Sono distinti nelle seguenti categorie e specialità: a) Commissari Sportivi Gruppo ufficiali di gara NS 4 •• auto •• karting b) Commissari Tecnici •• auto •• karting Una specialità non esclude l’altra. L’abilitazione si ottiene superando appositi esami a livello nazionale organizzati a cura del CD del GUG. Di volta in volta è abilitato un numero di Commissari pari al numero di posti da ricoprire nella regione, secondo le indicazioni della Delegazione Regionale. Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria del GUG la domanda di ammissione agli esami corredata dal curriculum sportivo e professionale tramite la delegazione regionale. Il CD del GUG, valutati i requisiti, deciderà inappellabilmente circa l’ammissione agli esami. Ai Commissari Regionali che dovessero decidere in un anno di seguire, su richiesta delle case costruttrici o di organismi equivalenti, trofei di marca o gare assimilabili, potranno essere assegnati di volta in volta incarichi, limitatamente a gare ove non ci sia, ad insindacabile giudizio del CD, conflitto di interessi. A carico di coloro che non dovessero comunicare formalmente al GUG tale loro impegno, saranno adottati provvedimenti disciplinari su proposta del CD del GUG. A. Commissari Sportivi Sono Ufficiali di Gara abilitati a svolgere le loro funzioni per tutte le specialità. Possono - di norma - essere abilitati tutti gli Ufficiali di Gara con almeno tre anni di attività ed in possesso almeno del diploma di scuola media superiore. Gli esami sono così strutturati: •• fase uno: domande sull’ordinamento generale dello Sport Automobilistico e sulla regolamentazione sportiva nazionale; •• fase due: casistica sulla specialità prescelta (auto o karting) con relativa stesura di documentazione e colloquio finale. Il CD del GUG nominerà di volta in volta le commissioni esaminatrici. I corsi di preparazione sono, di norma, curati dalle delegazioni regionali che possono avvalersi della collaborazione di chiunque, a loro giudizio, sia ritenuto utile per una migliore preparazione. B. Commissari Tecnici Sono Ufficiali di Gara abilitati a svolgere le loro funzioni. Possono - di norma - essere abilitati tutti gli Ufficiali di Gara con almeno tre anni di attività ed in possesso almeno di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico. Gli esami sono così strutturati: •• una prova scritta sulla specialità prescelta (auto o karting) con stesura della relativa documentazione (verbali, ecc.); •• una prova orale e pratica. Il CD del GUG nominerà di volta in volta le commissioni esaminatrici. I corsi di preparazione sono curati, di norma, dalle Delegazioni Regionali che possono avvalersi della collaborazione di chiunque, a loro giudizio, sia ritenuto utile per una migliore preparazione. C. Designazioni I Commissari Sportivi e Tecnici devono inviare alla Segreteria del GUG, nei modi e nei termini stabiliti dal CD del GUG, le proprie indisponibilità relative all’intero anno. Sono accettate non oltre quindici indisponibilità di cui al massimo dieci dal primo luglio al trenta settembre. L’indicazione di una maggiore indisponibilità nel periodo sopra citato o il mancato invio delle indisponibilità può comportare l’automatico inserimento nel ruolo speciale. La designazione dei Commissari Regionali alle competizioni spetta al CD del GUG. Criteri di designazione: •• per le competizioni internazionali titolate FIA: non vi sono limiti territoriali; •• per le altre competizioni: i Commissari devono risiedere, di norma, nella regione e possibilmente nelle province limitrofe a quella in cui si svolge la manifestazione; solo in caso di impossibilità a coprire il servizio alle manifestazioni con Commissari della regione si potrà ricorrere ai Commissari delle regioni limitrofe; La rinuncia ad una designazione non comunicata almeno tre giorni prima dell’inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovati motivi di forza maggiore, comporta il deferimento al CD del GUG. Eventuali ricusazioni dei Commissari designati, avanzate da Organizzatori devono essere motivate e saranno esaminate e decise esclusivamente ed insindacabilmente dal CD del GUG che, solo ricorrendo gravi ed accertati motivi, potrà provvedere alle relative sostituzioni. D. Composizione del Collegio dei Commissari Sportivi In tutte le gare non titolate FIA, ma valide per i Campionati e Trofei nazionali, i collegi devono essere composti da tre membri compreso il Commissario Sportivo delegato, di cui almeno un Commissario Sportivo Regionale. Per tutte le altre gare la maggiorazione dei componenti deve essere regionale. Qualora in una gara il Collegio sia composto unicamente da Commissari Regionali, il Presidente del Collegio sarà sempre e Gruppo ufficiali di gara E. F. G. H. I. NS 4 comunque il Commissario indicato dal GUG; egli avrà l’obbligo di inviare la relazione riservata entro 24 ore dall’assolvimento dell’incarico alla Segreteria del GUG, sull’apposito modulo informatizzato, allegando tutte le decisioni e verbali inerenti alla gara. Uditori Gli Organizzatori di tutte le gare non titolate FIA hanno l’obbligo di accettare la presenza nei Collegi dei Commissari Sportivi, degli uditori fino ad un massimo di due. Gli uditori non hanno diritto di intervento, di voto, né ad alcun rimborso spese. Gli stessi devono richiedere agli organizzatori la possibilità di presenziare alla manifestazione con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento. In caso di mancata accettazione senza valido motivo, decide inappellabilmente il CD del GUG. Obblighi I Commissari devono espletare almeno tre servizi all’anno. Il mancato espletamento per due anni consecutivi di tali servizi può comportare automaticamente la cancellazione dall’albo dei Commissari Regionali. In caso di cancellazione, gli interessati possono richiedere, per scritto al CD del GUG l’inserimento negli Albi provinciali. Se la domanda è accolta, all’interessato viene comunicata la o le categorie per le quali è abilitato. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Commissari devono inviare alle Delegazioni Regionali gli attestati relativi all’attività svolta durante l’anno. Il mancato invio è considerato come ammissione di mancata attività. Trasferimenti In caso di richiesta di cambio di regione, non collegata al cambio di residenza, decide inappellabilmente il CD del GUG, sentiti le delegazioni Provinciali e/o Regionali interessate. Riunione annuale Ogni anno, all’inizio della stagione agonistica, ciascun Delegato Regionale deve indire una riunione per discutere i problemi della utilizzazione degli Ufficiali di Gara. Delle riunioni deve essere informato tempestivamente il CD del GUG che può delegare a parteciparvi un proprio componente. Dopo la riunione il Delegato regionale deve redigere un verbale da inviare al CD del GUG. Corsi di aggiornamento I corsi di aggiornamento, da tenersi secondo le esigenze, sono indetti ed organizzati dalle Delegazioni Regionali o direttamente dal GUG, che provvederà inoltre alla nomina dei docenti. ARTICOLO 20 - UFFICIALI DI GARA NAZIONALI Gli Ufficiali di Gara Nazionali sono compresi in un Albo Nazionale tenuto ed aggiornato annualmente dal GUG e sono distinti nelle seguenti categorie e specialità: a) Commissari Sportivi •• auto •• karting b) Direttori di Gara •• auto •• karting c) Commissari Tecnici •• auto •• karting. Una specialità non esclude l’altra. A. Commissari Sportivi e Tecnici Nazionali Per il passaggio alla qualifica di Nazionale (il candidato deve essere in possesso almeno di laurea triennale indirizzo giuridico per gli sportivi e scientifico per i tecnici) è previsto un esame per la cui ammissione - di norma - occorre essere titolare di licenza di Commissario Regionale da almeno tre anni e documentare di essere stato componente del Collegio o dello Staff in almeno quindici gare con la qualifica per la quale si chiede il passaggio a Nazionale. Sulla base delle effettive esigenze, il CD del GUG indice periodicamente gli esami per il passaggio all’Albo Nazionale. Gli interessati devono far pervenire alla Segreteria del GUG, tramite le Delegazioni Regionali, la domanda di ammissione corredata dal curriculum sportivo e professionale. Il CD del GUG, valutati i requisiti, deciderà inappellabilmente circa l’ammissibilità agli esami. Il candidato deve anche effettuare, a proprie spese, nell’arco di dodici mesi, tre affiancamenti con tre Commissari Nazionali diversi, all’uopo incaricati dal CD del GUG. I candidati devono ottenere almeno tre giudizi positivi. In caso di un solo giudizio negativo, il Gruppo ufficiali di gara NS 4 CD del GUG potrà far effettuare un quarto affiancamento che dovrà essere positivo. È facoltà del CD del GUG programmare e far effettuare tutti gli affiancamenti prima o dopo l’esame. B. Commissari Sportivi Nazionali Per ottenere la qualifica di Nazionale è previsto - di norma - un esame così strutturato: •• fase uno: prova scritta sull’ordinamento generale dello Sport Automobilistico e sulla regolamentazione sportiva nazionale ed internazionale; •• fase due: casistica con relativa stesura di documentazione e colloquio finale. Sono ammessi alla fase due i candidati che hanno superato la fase uno secondo il regolamento degli esami. Il CD del GUG nominerà di volta in volta le commissioni esaminatrici. C. Commissari Tecnici Nazionali Per ottenere la qualifica di Nazionale è previsto - di norma - un esame così strutturato: •• fase uno: prova scritta sull’ordinamento generale dello Sport Automobilistico e sulla regolamentazione tecnica nazionale ed internazionale; •• fase due casistica con relativa stesura di documentazione, prova pratica, colloquio finale. Sono ammessi alla fase due i candidati che hanno superato la fase uno, secondo il regolamento degli esami. Il CD del GUG nominerà di volta in volta le commissioni esaminatrici. D.Classificazioni I Commissari Nazionali in ruolo ordinario sono così classificati: Elenco “A”: Commissari con almeno due anni di anzianità che non siano incorsi in alcun provvedimento disciplinare o di censura e che abbiano superato un esame di lingua inglese scritto ed orale. Elenco “I”: Commissari dell’elenco precedente segnalati da ACI/CSAI - su proposta del GUG - alla FIA/CIK, per designazioni in gare internazionali titolate FIA/CIK. Elenco “N”: tutti gli altri Commissari. Il passaggio dall’elenco “N” all’elenco “A” avviene su richiesta dell’interessato. L’appartenenza agli elenchi “A” ed “I” non è da ritenersi definitiva, in quanto gli stessi potranno essere periodicamente aggiornati. E. Conferimento deleghe Ogni anno, il CD del GUG propone le deleghe al Presidente dell’ACI. I Commissari devono inviare alla Segreteria del GUG, nei modi e nei termini stabiliti dal CD le proprie indisponibilità relative all’intero anno. Sono accettate non oltre quindici indisponibilità di cui al massimo dieci dal primo luglio al trenta settembre. L’indicazione di una maggiore indisponibilità nel periodo sopra citato o il mancato invio delle indisponibilità può comportare l’automatico inserimento nel ruolo speciale per quell’anno. I Commissari che espletano anche funzioni nell’ambito della ACI/CSAI devono informarne il CD del GUG in sede di comunicazione delle indisponibilità. All’atto del conferimento delle deleghe possono essere assegnate le cosiddette date a disposizione, che possono essere utilizzate dalla Segreteria del GUG per eventuali sostituzioni. Il Commissario interessato deve rimanere a disposizione fino a tutto il giovedì antecedente la gara. La non accettazione equivale a tutti gli effetti alla rinuncia ad una delega. I Commissari devono espletare in un anno almeno tre deleghe; qualora per due anni consecutivi tale condizione non venga rispettata, il CD del GUG può proporre al Presidente dell’ACI la perdita della qualifica di Nazionale. Non rientrano in questo caso i Commissari che, chiamati a rivestire incarichi in seno agli organi o organismi dell’ACI, hanno rinunciato alle deleghe. La rinuncia ad una delega non comunicata almeno tre giorni prima dell’inizio delle verifiche,e non giustificata da comprovati motivi di forza maggiore, può comportare il deferimento al CD del GUG. Ai Commissari Nazionali che dovessero decidere in un anno di seguire, su richiesta delle case costruttrici o di organismi equivalenti, trofei di marca o gare assimilabili potranno essere assegnati di volta in volta incarichi, limitatamente a gare ove non ci sia, ad insindacabile giudizio del CD, conflitto di interessi. A carico di coloro che non dovessero comunicare formalmente al GUG tale loro impegno, saranno adottati provvedimenti disciplinari su proposta del CD del GUG. F. Affidamento deleghe e rinunce •• Le deleghe assegnate dal Presidente dell’ACI sono considerate automaticamente accettate, salvo diversa comunicazione da parte del destinatario con lettera raccomandata o fax o telegramma o e-mail da far pervenire alla Segreteria del GUG entro dieci giorni dal ricevimento. L’eventuale rinuncia nel corso dell’anno, deve essere comunicata per raccomandata o fax o telegramma o e-mail alla Segreteria del GUG, debitamente motivata. •• È obbligo per tutti i Commissari Nazionali Delegati inviare la Relazione Riservata entro 24 ore dall’assolvimento dell’incarico alla Segreteria del GUG sull’apposito modulo o tramite l’apposito sito dedicato, allegando i verbali inerenti le verifiche Gruppo ufficiali di gara G. H. NS 4 tecniche, decisioni ed eventuali fatti particolari accaduti. È fatto inoltre obbligo di allegare copia della richiesta di rimborso spese presentata. L’inosservanza delle presenti disposizioni comporta il deferimento al GUG. Eventuali ricusazioni dei Commissari Nazionali designati, avanzate da Organizzatori devono essere motivate e saranno esaminate e decise esclusivamente ed insindacabilmente dal CD del GUG che, solo ricorrendo gravi motivi, potrà provvedere alle relative sostituzioni. Norme di procedura operativa a) Il Collegio dei Commissari Sportivi deve riunirsi almeno mezz’ora prima dell’inizio delle verifiche ante-gara, fatta eccezione per le gare titolate FIA. b) Il Commissario Sportivo Delegato, cui spetta la funzione di Presidente del Collegio, deve predisporre il calendario ed il programma delle riunioni che deve far pervenire all’Organizzatore, in tempo utile, affinché questi possa renderlo noto. Il programma ed il calendario devono essere approvati e/o modificati, nella riunione di insediamento del Collegio. c) Il Commissario Sportivo Delegato deve verificare se l’organico degli Ufficiali di Gara in servizio è conforme a quello previsto dal RPG approvato o da eventuali circolari informative. In difetto, deve provvedere agli opportuni aggiustamenti. d) Il Commissario Sportivo Delegato, nella riunione di insediamento del Collegio, deve verificare la validità delle licenze degli aventi diritto a partecipare alle riunioni del Collegio stesso. e) Potrà essere redatto un unico verbale (circuito/salita). Direttori di Gara Sono Ufficiali di Gara abilitati a svolgere le funzioni loro attribuite. I Direttori di Gara auto sono abilitati per specialità: a)velocità in circuito; b)velocità in salita; c)rally. I Direttori di Gara auto di cui alle precedenti specialità (a b c), possono dirigere anche le competizioni dei settori Slalom, Off Road (Formula Challenge, Velocità su Ghiaccio, Velocità su Terra), Regolarità, Fuoristrada, Accelerazione, Drifting. I Direttori di Gara possono dirigere tutte le competizioni nazionali ed internazionali non titolate FIA; per le gare valide per una titolazione (campionato, trofeo, coppa) FIA è necessaria una specifica abilitazione come precisato nei successivi punti. Possono candidarsi a sostenere l’esame di Direttore di Gara tutti gli Ufficiali di Gara, compresi quelli karting, aventi - di norma - almeno tre anni di attività effettiva ed in possesso del diploma di scuola media superiore. Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria del GUG, tramite il Delegato Regionale, la domanda di ammissione corredata di curriculum sportivo. Il CD, valutato il curriculum, deciderà inappellabilmente circa l’ammissione agli esami. Per l’ammissione all’esame è condizione indispensabile la partecipazione, da richiedersi direttamente agli Organizzatori, come allievo ad almeno quattro gare non titolate FIA/CIK, dirette da persone diverse, per ciascuna specialità richiesta nei dodici mesi precedenti l’esame stesso. Tale partecipazione dovrà essere autorizzata dal GUG; pertanto sarà cura del candidato comunicare preventivamente e con almeno trenta giorni di anticipo, al GUG le gare a cui intende partecipare come allievo ed i nominativi dei Direttori di Gara delle stesse. La partecipazione dovrà essere certificata dal Direttore della gara prescelta con apposita dichiarazione. Per ogni competizione il Direttore di Gara può accettare e seguire un solo allievo. A completamento della documentazione richiesta per l’ammissione all’esame, il candidato dovrà presentare una dichiarazione di uno o più Organizzatori che si impegnano a far dirigere allo stesso almeno due gare per ciascuna specialità richiesta entro dodici mesi dalla data della nomina. Il programma d’esame è - di norma - così articolato •• fase uno: domande scritte sul RSN e relative N.S. •• fase due: domande scritte sulla specialità scelta, stesura di documentazione e colloquio finale. I candidati, che avendo superato l’esame fossero dichiarati idonei, sono proposti al Presidente dell’ACI per la nomina. Spetta al neo Direttore di Gara confermare preventivamente al GUG le competizioni che dirigerà, come precedentemente precisato. Il CD del GUG potrà controllare tramite un suo componente o un altro Ufficiale di Gara all’uopo designato, il comportamento del neo Direttore di Gara durante la direzione delle due gare di cui al comma precedente. In caso di giudizio negativo o di mancata direzione delle due gare nei termini previsti, la qualifica sarà inappellabilmente revocata. Per l’abilitazione nella specialità velocità in circuito, il GUG può stabilire un programma d’esame specifico. Ai soli fini dell’elettorato attivo e passivo per la composizione e rinnovo del CD del GUG, i Direttori di Gara vengono assimilati agli Ufficiali di Gara regionali. Gruppo ufficiali di gara NS 4 La richiesta per ottenere l’abilitazione a dirigere gare titolate FIA deve essere presentata al GUG dai Direttori di Gara in possesso dei seguenti requisiti, unitamente alla relativa documentazione comprovante gli stessi: •• aver diretto negli ultimi tre anni almeno dodici gare della specialità per cui sono abilitati (circuito, salita, rally, karting); •• aver partecipato ad almeno quattro gare come Direttore di Gara Aggiunto in competizioni titolate FIA o CIK; •• non essere incorso nel periodo di cui sopra in alcun provvedimento disciplinare o di censura. Il GUG, valutata la congruità della richiesta, potrà ammettere gli interessati all’esame di lingua straniera (francese o inglese), il cui superamento è condizione per la concessione dell’abilitazione da parte del Presidente dell’ACI, su segnalazione del GUG. I Direttori di Gara abilitati a dirigere le gare FIA devono partecipare al Seminario annuale di aggiornamento organizzato dal GUG. La mancata partecipazione, non giustificata da comprovati motivi di forza maggiore, comporta la perdita dell’abilitazione. Ai soli fini dell’elettorato attivo e passivo per la composizione e rinnovo del CD del GUG, i Direttori di gara con l’abilitazione a dirigere le gare titolate FIA, vengono assimilati agli Ufficiali di Gara nazionali. La qualifica di Direttore di Gara può essere revocata, ad insindacabile giudizio del CD del GUG, qualora non si eserciti la funzione almeno due volte all’anno per due anni consecutivi. Si riconosce come attività svolta ai fini del mantenimento della qualifica, anche la partecipazione ad una gara in qualità di Direttore di Gara aggiunto. Il Direttore di Gara aggiunto deve essere designato nella specialità per cui è abilitato e svolge funzioni di supporto al Direttore di Gara titolare. Nelle gare titolate FIA l’aggiunto può essere designato anche tra i Direttori di Gara senza abilitazione per tali gare. Al termine di ogni stagione ed entro il 31 dicembre i Direttori di Gara devono inviare alla Segreteria del GUG l’elenco delle competizioni che hanno diretto. Il mancato inoltro di tale elenco è considerato come ammissione di mancata attività. Gli unici Direttori di Gara sono quelli inseriti, con le varie specializzazioni, negli elenchi pubblicati annualmente.