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Sulla questione del riconoscimento della qualità di Ufficiali di Polizia

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Sulla questione del riconoscimento della qualità di Ufficiali di Polizia
 Sulla questione del riconoscimento della qualità di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai Sottufficiali – addetti al coordinamento dei pari categoria “ C “ di MUMOLO Giuseppe Dibattendo su questioni attinenti la polizia locale,mi sono spinto ad ipotizzare una possibile regolarizzazione ed istituzionalizzazione delle figure dei < sottufficiali di ctg. C> che sempre più numerosi sono presenti nei vari comandi di P.L. della Regione Puglia pur non avendo alcuna veste giuridica né conseguenti attribuzioni diversificate rispetto agli altri colleghi di identica classificazione in ctg.” C “– agenti di P.L.. Per chiarire cosa mi ha spinto a formulare tale ipotesi ricorderò che quando il personale degli EE.LL. era inquadrato in livelli giuridico -­‐retributivi, ve ne erano ben quattro che potevano consentire di diversificare le posizioni e le funzioni di altrettante figure gerarchiche nel campo della Polizia Locale: V q.f..-­‐operatore di P.L.; VI q.f. – sottufficiale; VII q.f.-­‐ufficiale ; VIII q.f. – ufficiale o Comandante di P.L. Con l’avvento ,invece,del sistema di classificazione professionale di cui al C.C.N.L. del 31.3.1999, i livelli giuridici sono stati sostituiti da due categorie < “C” per operatori di P.L. e “D” per ufficiali e Comandanti di P.L. >. Solo successivamente , al fine di trovare una differente sistemazione giuridica-­‐economica agli ex VIII q.f., il C.C.N.L. 31.3.1999,nell’ultimo periodo dell’allegato “ A “-­‐ Declaratorie della ctg. D, in attuazione di quanto già previsto negli artt. 3, comma 7, e 13,comma 1,stesso contratto, ha disposto che per i profili professionali dell’ex VIII q.f. < il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3 >. Quindi, come ho già sostenuto in un altro mio scritto, il D3 iniziale non dovrebbe essere considerato una terza categoria aggiuntiva a quelle di “C” e “D”. Ma questa è una questione a parte. Nelle categorie “C” , “D” e, per alcune decisioni della Cassazione, anche “D3-­‐giuridica iniziale” , è possibile individuare le figure professionali degli < gli agenti di polizia municipale e locale> e degli<specialisti dell’area di vigilanza – ufficiali di P.L. e/o Comandanti di P.L.>. I < sottufficiali >, quindi, non sono più profili professionali considerati dai vigenti C.C.N.L., ma sono profili che esistono nelle realtà di molti Comandi e, mi risulta, addirittura profili previsti anche nella dotazione organica seppur con pari classificazione “C “ degli agenti di P.L. La Regione Puglia, è noto, ha di recente mandato in archivio storico la gloriosa L.R. n.2/89, che fu la prima legge regionale d’Italia ad attuare la L.n.65/86,1 sostituendola con la più moderna L.R.n.37 1
La predetta L.R. n.2/89, come si ricorderà, disciplinava, fra l’altro i distintivi di grado per ciascuno dei profili professionali allora previsti dai C.C.N.L., fra cui i gradi dei sottufficiali e la progressione nei gradi di sottufficiale. del 14.12.2011,come succ. modif. dalla L.R. n.2 del 5.3.2012,la quale rinvia ad un successivo regolamento regionale la disciplina dei distintivi dei gradi ed altro. In effetti,sono in corso i lavori della Commissione tecnico – consultiva regionale per la polizia locale, di cui sono componente in rappresentanza dell’A.N.C.U.P.M. regionale, per studiare e proporre,fra l’altro, una nuova disciplina dei < Mezzi, Uniformi e Strumenti Operativi >. L’art. 12 , comma 1, lett. c), della L.R. citata prevede che il Regolamento regionale determini <i simboli distintivi di grado > e proprio in ordine a tale questione si pongono, almeno io me li pongo, i seguenti quesiti: -­‐gli attuali agenti di P.L. – ctg. “ C “-­‐ che indossano da prima del C.C.N.L. sulla classificazione professionale, o che li hanno indossati successivamente, i distintivi degli ex < sottufficiali di P.L.>, avranno ancora titolo per continuarli ad indossare dopo la nuova regolamentazione dei simboli distintivi di grado che, stando alle figure professionali previste dai vigenti C.C.N.L., non dovrebbero più prevedere quelli degli ex sottufficiali? -­‐se potranno ancora indossare i distintivi degli ex < sottufficiali> questi potranno essere considerati < distintivi di grado> ? -­‐se dovessero essere considerati <distintivi di grado> quali funzioni dovranno essere assegnate a chi li potrà indossare,oltre a quelle dei normali agenti di P.L. – ctg. “ C “, e come potranno essere giustificate le funzioni differenziate e superiori dei predetti sottufficiali stante la pari classificazione in ctg. “ C “ ? -­‐se,invece, non dovessero essere considerati, come io credo, <distintivi di grado > ma qualcosa di altro, toccherà alla Regione confezionare il nuovo profilo professionale degli attuali sottufficiali e di quelli che in futuro saranno autorizzati a rivestire gli stessi distintivi? Le risposte ai predetti quesiti pongono delle problematiche non di poco conto e la soluzione che ho proposto al Coordinatore della Commissione tecnico-­‐consultiva della Regione Puglia2 per conto dell’A.N.C.U.P.M. che rappresento hanno già sollevato alcune perplessità. Per precisare subito, l’A.N.C.U.P.M. ritiene che la figura del < sottufficiale >,oggi ancora presente nei vari comandi di P.L. della Regione Puglia,non può sparire con un tratto di norma regolamentare tanto più perché tale figura di “operatore “ della P.L., riempita di contenuti di professionalità ed istituzionalizzata, può diventare una risorsa in più dei Comandi per la migliore tutela della sicurezza urbana e del territorio. Se ,quindi, detta figura deve permanere nella organizzazione dei Corpi e Servizi di P.L. deve essere , come detto, riempita di contenuti professionali necessari per la efficacia e la efficienza della loro azione ed, in determinati casi, come in seguito si dirà, ed ove possibile, gratificata anche economicamente oltre che con la semplice attribuzione di un distintivo. 2
Dott. Sebastiano SCIANNI ,Dirigente del Servizio Enti Locali – Regione Puglia. Il distintivo, comunque,non potrà essere considerato < distintivo di grado > ma < distintivo di specializzazione > conseguita con apposito corso interno e successiva selezione. Al contenuto professionale così conseguito dovranno farsi discendere anche le maggiori funzioni rispetto ai normali agenti di P.L.-­‐ pari ctg. “ C “. Queste < maggiori funzioni > potrebbero sussistere < in via continuativa e prevalente >, ed allora presupporranno conseguenti riconoscimenti di natura economica3, ovvero potranno sussistere solo <in via NON continuativa e NON prevalente ma occasionale> ed in questo caso non potranno essere giustificati riconoscimenti di natura economica. Lo svolgimento delle funzioni maggiori in via continuativa ed in modo prevalente sarà evidenziato all’esterno da un tipo di < distintivo di specializzazione >, mentre lo svolgimento delle stesse funzioni, non in via continuativa e non in modo prevalente,sarà evidenziato con altro tipo di < distintivo di specializzazione> valido solo in presenza di concreta funzione assegnata di volta in volta, con ordine di servizio del comandante, nel caso,per es., che l’agente specializzato sia componente di una pattuglia senza ufficiale di P.L. La maggior funzione, sia in un caso e sia nell’altro, che sarebbe assegnata al < sottufficiale> sarebbe quella di < coordinamento di pari grado >,funzione che supererebbe il normale criterio gerarchico fra i pari grado. La funzione di < coordinamento di pari grado >, attribuita in via continuativa o in via non continuativa, a parere dello scrivente ( opinione non condivisa da alcuni ), comporta anche lo svolgimento delle funzioni che attengono alla qualità di ufficiale di P.G. e,quindi, le attività di cui all’art. 113 delle disp.att. del c.p.p.(sequestro probatorio e perquisizioni) e quelle dell’art. 321 ,comma 3, del c.p.p. ( sequestro preventivo d’iniziativa). Tutto quanto innanzi costituisce la necessaria premessa a quanto in seguito riferirò in merito ad altre due problematiche la cui soluzione,spero, servirà a supportare giuridicamente,oltre che logicamente, la proposta A.N.C.U.P.M. consegnata al coordinatore della Commissione tecnico-­‐
consultiva della Regione per la parte che ha sollevato qualche obiezione. Le due problematiche sono inquadrabili negli interrogativi che seguono: 1) Compete alla Regione il riconoscimento e la istituzionalizzazione della figura del <sottufficiale di P.L.-­‐ctg. “ C “ – coordinatore dei pari grado di ctg. “ C “ >? 2) E’ possibile ritenere che la figura del sottufficiale con funzione di coordinamento dei pari ctg. “ C “ , e , soprattutto, la figura di sottufficiale con funzioni di coordinamento non in via continuativa e non in modo prevalente, stante la urgenza e la necessità e l’assenza nel turno di servizio di un ufficiale di P.L.-­‐Uff. di P.G.,in caso di flagranza di reato possa operare 3
Art.17, comma 2,lett. f) del C.C.N.L. 1.4.1999 –“ Compenso per eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte di personale delle ctg. B e C…..” con il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. al fine di evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori o reiterato?4 In ordine alla prima problematica, ricordiamo che la Regione, fermo restando l’autonomia regolamentare dei singoli enti locali,come giustamente dispone l’art. 12, comma 1, della L.R. n.37/2011, ha assegnato ad un successivo suo regolamento la determinazione di: b) <caratteristiche e modelli delle divise con i relativi elementi identificativi dell’addetto alla polizia locale >; c) < simboli e distintivi di grado e…….da attribuire a ciascun addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite>. E perciò, a mio parere,se alla Regione consta la realtà dei vari comandi di polizia locale, essa non può non determinare , stando le figure di < sottufficiale > in concreto operanti e,addirittura, stando che quelle figure ,a volte, sono anche previste nelle dotazioni organiche degli enti locali della Puglia, i distintivi che dette figure devono indossare sulle uniformi. Così che il Regolamento regionale potrebbe anche prevedere e distinguere, accogliendo la mia idea di istituzionalizzazione della figura dei sottufficiali, il distintivo dei <sottufficiali – coordinatori in via continuativa > e quello dei < sottufficiali – coordinatori non in via continuativa> ed,inoltre, chiarire con una norma cosa intende per l’una figura e cosa intende per l’altra figura e come si potrebbe pervenire all’acquisizione di tale distintivo di specializzazione. Alla autonomia regolamentare degli enti locali,invece, spetterebbero tutti gli altri aspetti quali,per esempio, la previsione di tale figura nella organizzazione del proprio Corpo o Servizio ed il riconoscimento,insieme alle funzioni di coordinamento, magari sentendo il parere del Procuratore della Repubblica competente per territorio, anche della conseguente qualità di Uff. di P.G. Per conseguire,poi, la uniforme utilizzazione delle due figure predette, la relazione di presentazione del disegno di regolamento regionale dovrebbe esplicitare i presupposti e le finalità che le figure di sottufficiali – coordinatori, ove istituite in ciascun ente,dovrebbero perseguire nei 4
Perché intervenire proprio con il <sequestro preventivo> e non con il sequestro probatorio? Per rispondere a tale punto di domanda si rinvia alle argomentazioni del dr.Santoloci, noto magistrato di Cassazione:<il dovere di sequestro rientra tra gli istituti primari della polizia giudiziaria la quale ,attraverso tale procedura di iniziativa,raggiunge due obiettivi primari della sua funzione:la finalità di assicurare le fonti di prova e la finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato>…..omissis <E’ invece molto più efficace il sequestro preventivo ,che spesso la P.G. ritiene, erratamente, di esclusiva competenza del magistrato………..>, < non si intuisce perché un organo di P.G.che nota ed accerta un cantiere totalmente illecito(con violazione palese e radicale delle norme edilizie e/o paesaggistiche),laddove tale illecito sia rilevante e costituisca reato in flagranza lo stesso organo di P.G. non debba procedere al sequestro preventivo di iniziativa per impedire la prosecuzione del reato stesso e la sua reiterazione>. ( “ Tecnica di Polizia Giudiziaria “ a cura di M.Santoloci e V. Santoloci-­‐ed. 2012 –ed. Diritto all’ambiente ). Ancora,sempre da Santoloci in “Sequestro di inziativa della P.G.nel campo dei reati di inquinamento:tecnica di polizia giudiziaria ambientale> in www.dirittoambiente.com:< …la sottocommissione > della “Commissione Ecomafia del Ministero dell’ambiente “ <auspica un incremento della operatività della Polizia giudiziaria diffusa del territorio che ricorra sempre più frequentemente ai necessari sequestri in flagranza di reato,per lo meno nei casi più evidenti e di maggiore pericolosità. Sul punto la sottocommissione ritiene utile evidenziare che recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ,con una sentenza basilare, hanno stabilito che quando il sequestro non viene eseguito dalla polizia giudiziaria e, trattasi di sequestro sostanzialmente come atto dovuto,l’operatore di polizia giudiziaria potrebbe essere esposto al reato di omissione di atto d’ufficio.> (continua) %-­‐ Il dr. Santoloci ,però, come dirò in seguito,è di parere opposto rispetto alle conclusioni di chi scrive. Corpi e nei Servizi di P.L. in maniera che gli Enti Locali scelgano di istituire o meno tale figura di sottufficiale a seconda se ritengono prevalente la maggiore e migliore tutela della sicurezza urbana e del territorio proprio. In ordine,poi, alla seconda problematica, ferma la chiara norma dell’art. 113 delle disp.att. del c.p.p. che, come è noto,rende anche l’agente di P.G. abilitato al sequestro probatorio( ex art. 354 ,comma 3, c.p.p.) ed alla perquisizione ,personale e locale,(ex. art. 352 c.p.p.),nei casi e nelle circostanze in tali articoli previsti, mi sembra anche corretto ritenere che quel “sottufficiale –
coordinatore di altri agenti di polizia locale “,in flagranza di reato, quando si trovi nella necessità di evitare che il reato venga portato a conseguenze ulteriori o reiterato e non risulta reperibile altro ufficiale di P.G. del proprio comando,possa procedere anche al sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p. Questa affermazione che anche io considero ardita a fronte della univoca lettera del comma 3-­‐bis dell’art. 321 c.p.p., che consente solo all’ufficiale di P.G. di procedere al sequestro preventivo<prima dell’intervento del pubblico ministero> ,trova un possibile supporto nella motivazione contenuta in alcune sentenze della Cassazione Penale ed , in particolare nella sentenza n.25606 del 6.7.2010. In questa sentenza si legge: < E’ legittimo il sequestro preventivo del manufatto abusivo eseguito dagli agenti di polizia municipale addetti al controllo del settore edilizio,essendo gli stessi,ai sensi dell’art. 5 della L.n.65 del 1986, ufficiali di polizia giudiziaria,indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica comunque loro derivante dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo>. In seguito,poi, nella stessa motivazione i giudici della Corte diranno :< Ad ogni buon conto-­‐…..-­‐
anche ammesso che,nel caso in esame ,si sia verificata una sua violazione per difetto di qualifica di ufficiale da parte degli operanti (si da invalidare il sequestro) è anche evidente che la censura ,a questo punto,è priva di effettiva rilevanza.> < E’ ,infatti, principio costante (sez. VI,n.22780 del 9.1.2004 ) quello secondo cui l’accertata illegittimità dell’atto ablatorio del bene (qualora vengano acquisite cose costituenti corpo del reato,o a questi pertinenti) non produce alcun rilievo preclusivo ai fini della sua utilizzabilità come elemento probatorio,”dovendosi considerare che il potere di sequestro, in quanto riferito a cose obiettivamente sequestrabili,non dipende dalle modalità con le quali queste sono state reperite,ma è condizionato unicamente all’acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal Sistema”(v.anche Sez.VI,n.202589 del 22.5.95; Sez. II,n.201267 del 5.12..94) >. Di fronte all’esultanza da parte della Polizia Locale per questa ,per la verità non innovativa, decisione è intervenuto il dr. Santoloci a raffreddare i bollori.5 L’esimio magistrato di Cassazione, esperto in diritto dell’ambiente, fa presente che la massima redazionale innanzi riportata non evidenzia che il principale motivo del ricorso sottoposto alla 5
“Ma davvero tutti gli operatori di polizia municipale sono ufficiali di polizia giudiziaria e possono dunque eseguire sequestri preventivi in materia edilizia?”, lavoro pubblicato sul sito < www.dirittoambiente.net>. decisione della Corte da parte degli imputati ricorrenti era il seguente: <……….1)violazione di legge perché anche per il sequestro probatorio è previsto che vi provveda il P.M. ovvero ufficiali di P.G. da lui delegati. Non è quanto avvenuto nella specie visto che, in entrambi i sequestri eseguiti (il 4 ed il 5 agosto 2006) la personale che ha operato “ non rivestiva la status di ufficiale “>. La Corte,dunque, invece di dichiarare “tout court” legittimo il < sequestro probatorio> su cui era ricorso,alla luce dell’art. 113 delle disp.att. del c.p.p., ha parlato del < sequestro preventivo eseguito dagli operatori – agenti di polizia municipale che, “ ai sensi dell’art. 5 della L.n.65 del 1986, sono ufficiali di P.G. indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica comunque derivante dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo>. La sentenza di cui trattasi, secondo il Santoloci, < si presta ad equivoci interpretativi e propone alcune argomentazioni che – francamente – appaiono poco condivisibili >. Quel magistrato,pertanto, richiama la polizia municipale alla prudenza e ad attendere l’eventuale consolidarsi dei principi contenuti nella sentenza in argomento nelle future decisioni della Cassazione. Lungi da me ogni intenzione di contrappormi alle argomentazioni giuridiche del dr. Santoloci. In seguito mi limiterò solo a sottolineare alcune circostanze che inducono ad osare nella interpretazione più rispondente alle esigenze pratiche dei Corpo e dei Servizi di P.L. sul filo di argomentazioni logiche . Non è la prima volta,quella della sentenza n. 25606, che la Cassazione si è espressa nel modo di cui nella motivazione in discussione. In data 7.11.1995,la Cass.Pen.,sez.III,sent. n. 3289, affermava :< I “ vigili addetti al controllo” in virtù dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986,n.65 (legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale) che procedono ad un sequestro di polizia giudiziaria per un reato di costruzione abusiva sono da considerarsi legittimamente ufficiali di P.G. indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica ,che deriva comunque dallo svolgimento di fatto dell’attività di controllo>. In data 21.10.2003,la Cass.Pen., sez. III,sent. n. 39713 ripete ,ancora più chiaramente,che:< E’ legittimo il sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., del manufatto abusivo eseguito dai vigili urbani addetti al controllo del settore edilizio,atteso che questi rivestono la qualità di agenti di polizia giudiziaria,ai sensi dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986,n.6 (da leggersi n. 65)>. Questo insistere della Cassazione sulla prevalenza <dello svolgimento di fatto dell’attività di controllo > che legittima la qualità di ufficiale di P.G. , se non esprimesse un principio di carattere generale ( e ,quindi, valido in ogni caso anche per il sequestro preventivo), non avrebbe senso perché ai sensi dell’art. 113 disp.att. del c.p.p. l’agente di P.G. ha senza ombra di dubbio la qualifica appropriata ,prevista dal c.p.p., per svolgere le attività di cui all’art. 354 ,comma 2, e art.352 c.p.p. Perché, allora, la Corte insiste sul fatto che l’acquisizione della qualifica di ufficiale di P.G. deriverebbe,nel caso del sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p., <dallo svolgimento di fatto dell’attività di controllo> quando,invece, tale qualifica deriva all’agente di P.L. ex art. 113 disp.att. del c.p.p., se non intendesse riferirsi proprio al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. ? Allora, o si ritiene che la Cassazione persevera nell’errore ovvero ,potremmo dire parafrasando e modificando un brocardo latino, < tertia [non] datur>, cioè altra spiegazione deve esserci. Ma condivido l’invito alla prudenza del dr. Santoloci e ,soprattutto, l’invito a concordare con il Procuratore della Repubblica competente per territorio. Tuttavia,ai fini di motivare la proposta ANCUPM sui contenuti professionali e sulla istituzionalizzazione della figura del <sottufficiale – coordinatore pari ctg. C – uff. di P.G. >, mi pare opportuno partire dal secondo principio espresso nella motivazione della sentenza n. 25606/2010. Quel secondo principio,per me valido in generale e non solo riguardo al sequestro probatorio, e per i giudici della Corte ritenuto ormai principio < costante>,secondo il Santoloci è un principio <innovativo e rivoluzionario> dal quale potrebbe dedursi <il fatto che i vigili urbani (Polizia Municipale)addetti al controllo del settore “ sono da considerarsi ufficiali di polizia giudiziaria,indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica,che, comunque, deriva loro dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo; e questo sulla base della L.7 marzo 1986,n.6,art.5 che la Corte richiama (in realtà legge 7 marzo 1986,n.65)”>. Da tutto quanto sopra detto ,ed in particolare dal principio appena ricordato, non traggo convincimenti assoluti bensì solo degli indizi concludenti da cui pervenire ad un mio ragionato convincimento secondo il quale < i sottufficiali ai quali siano affidati funzioni di coordinatori di altri soggetti di pari inquadramento, per quella funzione e per i compiti che essa presuppone , rientrano in quegli “ addetti al coordinamento e controllo “ ai quali l’art. 5 ,comma 1, lett. a) della L.n.65/85 riconosce pacificamente ,ai sensi dell’art. 57,comma 3, del c.p.p. ,la qualità di ufficiale di P.G. >. Con il supporto degli indizi concludenti predetti ragiono nel modo seguente: L’art. 57 ,comma 3, c.p.p. fa discendere la qualità di Ufficiale di P.G. non da livelli o categorie di inquadramento giuridico – economico ma dalle funzioni assegnate al personale che svolge servizio di polizia municipale ed ,in particolare, dalle funzioni di responsabile del servizio o del corpo ovvero di addetti al coordinamento e al controllo. Poiché, all’epoca della vigenza delle qualifiche funzionali e dei livelli retributivi la scala gerarchica nella polizia municipale si articolava in operatori , sottufficiali, ufficiali inferiori, ufficiali superiori o responsabili di Servizio o Corpo e poiché gli addetti al coordinamento e al controllo di cui all’art. 5 della L.n.65/86 non potevano essere allo stesso tempo i sottufficiali e gli ufficiali, inferiori e superiori, è lecito dedurre che la funzione di <addetto al coordinamento> era ,ed è, diversa ed inferiore rispetto a quella di < coordinamento e controllo > e,quindi, era la funzione che anche oggi sarebbe attribuibile ai < sottufficiali-­‐ coordinatori di pari ctg. C >.6 Comunque, è certo che la legge non precisa <cosa debba intendersi per “ addetti al coordinamento e controllo “ cui la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale ricollega la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria,posto che essa legge non lo precisa,pur consegnando importanti tracce per arrivare alla individuazione dei soggetti >7 . L’onere di precisarlo e di disciplinare in dettaglio le figure professionali di “ addetti al coordinamento “ , di “ addetti al controllo > e di addetti al “ coordinamento e controllo” spetta ,a mio parere, alla Regione ,alla quale l’art.6 della L.n.65/86 ( e per la Puglia ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c) della L.R.n.37/2011)affida il compito di determinare le caratteristiche dei distintivi di grado ,e ai Comuni , ai quali l’art. 7 della citata L.n.65/86 demanda la adozione di un Regolamento con il quale definire l’ordinamento e l’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale che, “ di norma “, deve articolarsi in:a) responsabile del Corpo (comandante); b) addetti al coordinamento e controllo ; c)operatori ( vigili) potendo, quindi, articolarsi anche in: < a2) responsabile del Corpo ( comandante); b2) addetti al coordinamento e controllo; b2-­‐bis( addetti al coordinamento ;c2) operatori (vigili)>. Concludo: I sottufficiali sono una realtà nei Corpi e Servizi della Polizia Locale Regionale,indossano i distintivi di sottufficiali della ex L.R.Puglia n.2/89, sono,in alcuni casi, figure addirittura previste in “dotazione organica” dell’ente locale, sono inquadrati nella stessa ctg. “ C “ degli operatori –vigili e non hanno una veste giuridica che giustifichi i distintivi che indossano,non hanno una funzione giuridicamente definita. Intanto gli organici dei Corpi e dei Servizi di P.L. non solo si riducono in assoluto per il blocco del tourn over ma,addirittura, perdono per lo stesso motivo figure di ufficiali di P.G. che possano professionalmente,efficacemente ed efficientemente operare nell’attività dei Corpo e dei Servizi per la tutela della sicurezza urbana e per la tutela del territorio e dell’ambiente. Allora,mi domando, i Corpi ed i Servizi di P.L. ci guadagnano o perdono in produttività se, consenzienti anche i Procuratori della Repubblica competenti per ciascun territorio, la Regione per quanto di sua competenza ed i Comuni ,per quanto di loro competenza, si industrino per istituzionalizzare non solo le figure dei sottufficiali di fatto che oggi circolano nei Comandi di P.L. ma anche quelle che in prosieguo i Comuni riterranno utili per la funzionalità dei comandi di P.L.? Lo stesso Dr. Santoloci , in altro suo scritto, ha ricordato la importanza del sequestro finalizzato ad evitare che i reati ambientali ( e,quindi, anche edilizi ed urbanistici) vengano portati a conseguenze 6
Esemplificazione dei profili della categoria “C “ (allegato “ A “ del C.C.N.L. 31.3.1999): <lavoratore che, anche coordinando altri addetti,provvede alla gestione dei raapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all’unità di appartenenza >. 7
“ I sottufficiali di polizia locale inquadrati in categoria “ C “ sono ufficiali di polizia giudiziaria “ di Luca Montanari , Avvocato,dirigente comandante del Corpo di Polizia di Avezzano (L’Aquila) in ulteriori. Egli ha anche ricordato che la sottocommissione della < Commissione “Ecomafia” del Ministero dell’ambiente> ha auspicato < un incremento della operatività della Polizia Giudiziaria diffusa del territorio che ricorra sempre più frequentemente ai necessari sequestri in flagranza di reato,per lo meno nei casi più evidenti e di maggiore pericolosità. Sul punto la sottocommissione ritiene utile evidenziare che recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza basilare, hanno stabilito che quando il sequestro non viene eseguito dalla polizia giudiziaria e,trattasi di sequestro sostanzialmente come atto dovuto,l’operatore di polizia giudiziaria potrebbe essere esposto al reato di omissione di atto d’ufficio>.8 L’auspicio della sottocommissione citata potrebbe trovare migliore riscontro se la figura professionale su cui si discute potesse svolgere anche le funzioni di ufficiale di P.G. in caso di necessità ed urgenza ed essendo assente nel turno di servizio un ufficiale di P.L. Dunque la Regione ,ai sensi dell’art. 1 della L.R. n.37/2011, nel dettare norme generali sull’organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività su tutto il territorio regionale per migliorare l’efficace e l’efficienza ed al fine di omogeneizzazione su tutto il suo territorio, può e deve prevedere ,nel regolamento di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), della L.R.n.37/2011: -­‐ i distintivi di specializzazione che potranno indossare i sottufficiali – coordinatori di pari categoria “C”; -­‐i requisiti e le modalità per acquisire ed indossare i predetti distintivi di specializzazione, salvo e ferma la autonomia regolamentare dei singoli enti che possono ,ritenendoli necessari nell’ambito della propria organizzazione del Corpo o del Servizio, prevedere tale figura di < sottufficiale – coordinatore di pari categoria “C”>. I singoli enti locali che abbiano prevista la figura predetta potranno ,altresì, autorizzare le funzioni di coordinatore di pari categoria in via continuativa ovvero di volta in volta mediante ordini di servizio del proprio Comandante. Chiudo così, sperando di aver espresso in maniera chiara e sufficientemente documentata il mio convincimento che,poi, è il convincimento dell’A.N.C.U.P.M. che rappresento in seno alla Commissione tecnico-­‐consultiva per la polizia locale della Regione Puglia. 8
“Il sequestro di iniziativa della P.G. nel campo dei reati ambientali di inquinamento:tecnica di polizia giudiziaria ambientale “ a cura di M.Santoloci – stralcio tratto dal volume “ Rifiuti ,acque ed altri inquinamenti:tecnica di controllo ambientale”-­‐ ed. Laurus Robuffo-­‐ 2005, pubblicato in www.dirittoambiente.com 
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