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ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. © World`s

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ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. © World`s
ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA
Norme di
riferimento
artt. 379, 381,
382, 383, 385,
386, 387, 389
c.p.p.;
artt. 25 120 122 att.
Organo
procedente
Ufficiali
ed
Agenti di p.g.
Documentazione
Verbale integrale da
trasmettere al più presto, e
comunque entro 24 ore, al
P.M. del luogo ove l’arresto è
stato eseguito
Garanzie di
difesa
Operanti dopo
l’esecuzione
della misura
artt. 96 – 104
c.p.p.
Utilizzabilità
Piena sia fuori
che nel
dibattimento
L’arresto facoltativo in flagranza fa parte dei tipici provvedimenti provvisori (o misure pre-cautelari) limitativi
della libertà personale alla cui adozione, in presenza di situazioni di necessità e di urgenza, l’ordinamento
legittima, eccezionalmente, autorità diverse dal giudice.
La prevalente dottrina ritiene che l’arresto facoltativo in flagranza non costituisce titolo autonomo di
detenzione, in quanto i suoi effetti sono destinati ad estinguersi se i prescritti termini non vengono convertiti
nella misura cautelare cui prelude.
L’arresto facoltativo in flagranza, d’altro canto, evidenzia la temporaneità dell’operato degli organi
investigativi e la esclusiva competenza del giudice ad incidere sullo stato di libertà dell’indagato.
Art. 381 Arresto facoltativo in flagranza
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza (1) di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (2).
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza
di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice
penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale (3);
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli
443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
f bis) violazione di domicilio prevista dall’articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale (4);
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
l bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma, e
600 quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1 del
medesimo codice (5);
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110 (6);
m bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del
codice penale (7);
m ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o
di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale (8);
m quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste
dall’articolo 495 ter del codice penale (9).
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente (c.p.p. 337) all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria
presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in
libertà.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è
giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle
circostanze del fatto.
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. 4 bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal
pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (10).
Note
(1) Per le ipotesi di arresto in flagranza di minori vedi l'art. 16, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, di
approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
(2) Vedi l'art. 3, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in L. 12 luglio 1991, n. 203,
recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon
andamento dell'attività amministrativa. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio-7 giugno 1996,
n. 188 (Gazz. Uff. 12 giugno 1996, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la
questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.
(3) Lettera modificata dall'art. 22, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive
della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.
(4) Lettera aggiunta dall’ art. 3, comma 25 lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 12, L. 6 febbraio 2006, n. 38.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio - 7 giugno 1996, n. 188 (Gazz. Uff. 12 giugno 1996, n.
24 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) inammissibile la questione di legittimità della lettera
g) del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.; b) non fondata la questione di legittimità della
lettera c) del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.
(7) Lettera aggiunta dall'art. 13, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio
2005, n. 155.
(8) Lettera aggiunta dalla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in
legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.
(9) Lettera aggiunta dalla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in
legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.
(10) Comma aggiunto dall'art. 26, L. 8 agosto 1995, n. 332.
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. COSA FARE COME FARE
Competenza dell'atto
!
!
Ufficiali e agenti di P.G. (artt. 381).
Il pubblico ministero, solo per i reati commessi in udienza purché diversi da quelli concernenti la
deposizione del testimone (art. 476), questi non consentono mai, ed a nessuno, di procedere all’arresto
in flagranza. Il divieto opera, in particolare, per i delitti di calunnia (art. 368 c.p.), favoreggiamento
personale mediante dichiarazioni alla p.g. (art. 378 c.p.), false informazioni al pubblico ministero (art. 371
bis c.p.), falsa testimonianza (art. 372 c.p.).
Diritto di difesa
!
Gli arrestati devono essere invitati a nominare un difensore di fiducia ed in mancanza deve essere loro
nominato un difensore d’ufficio, secondo la procedura prevista dall’articolo 97 codice di procedura
penale.
!
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La nomina può essere effettuata da un prossimo congiunto (art 96);
Conferire con il difensore subito dopo l'arresto (art. 104, comma 2).
Condizioni per l’adempimento
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Flagranza di reato (art. 382);
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!
Manifestazione, anche orale, della volontà di querela per i delitti perseguibili a querela (art. 381/ 3 e 4);
Gravità del fatto (art. 381, comma 1);
Qualità del reato (art. 381, commi 2 e 4);
La misura deve essere giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta
dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. 381, comma 4).
Assenza di cause di giustificazione del reato o di non punibilità (art. 385);
Adempimenti della P.G.
!
Specificare le circostanze di tempo, di luogo del fatto reato mettendo in risalto l'elemento della flagranza
(art. 382) e gli estremi del delitto per il quale l'arresto è facoltativo;
!
Il verbale di arresto deve indicare, possibilmente in carattere grassetto sottolineato: l’ora dell’avvenuto
arresto sin dall’epigrafe, ora che normalmente non coincide con quella di redazione dell’atto. Occorre
specificare chiaramente: se e quando l’arrestato sia stato accompagnato presso gli uffici della PG e se
ciò sia avvenuto per un motivo diverso dall’arresto.
!
!
Eseguire la perquisizione personale dell'arrestato (art. 352 c.p.p. e 113 D.L.vo 271/89);
!
!
!
Sequestrare l'oggetto materiale del reato o le cose ad esso pertinenti (art. 354, commi 2 e 3);
!
Dell'avvenuto arresto dare immediato avviso al P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale
del luogo ove l’atto è stato eseguito (art.386, comma 1);
!
Per i minorenni l'avviso va dato, sempre, al P.M. presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i
minorenni (art. 3 D.P.R. 448/1988);
!
Se l'arrestato è infermo, avvertire immediatamente il p.m. il quale può disporre che lo stesso venga
custodito presso la propria abitazione o in luogo di cura (art. 386, comma 5);
!
Avvertire l'arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; in assenza informare il p.m. che
provvede alla designazione di un difensore d'ufficio (art. 386, comma 1), la nomina può essere effettuata
anche da un prossimo congiunto (art. 96, comma 3);;
!
!
Dell'avvenuto arresto informare immediatamente il difensore di fiducia o d'ufficio (art. 386, comma 2);
Eseguire eventuali perquisizioni locali, da estendere a tutti i luoghi e veicoli nella disponibilità
dell’arrestato, ai fini della ricerca di cose o tracce pertinenti al reato (art. 352);
Verbalizzare eventuali dichiarazioni rilasciate dall'arrestato in merito ai fatti (art. 350, comma 7);
Se l'arresto viene operato dall'agente di p.g., presentare la persona all'ufficiale di p.g. per le valutazioni
di cui all'art. 389, comma 2, (art. 120 d.l.vo 271/89);
Informare l'arrestato delle disposizioni vigenti in materia di patrocinio a carico dello Stato (art. 3 Legge
217/1990);
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!
!
Con il consenso dell'arrestato avvertire i familiari (art. 387);
!
Entro 24 ore dall'avvenuto arresto inviare il verbale al P.M. con apposita informativa, salvo che il P.M.
stesso non autorizzi una dilazione dei termini (art. 386, comma 3);
!
È opportuno allegare all'informativa anche tutti gli altri verbali (perquisizioni, sequestri ecc.) anche se per
questi è previsto un termine di trasmissione che va oltre le 24 ore;
!
Se gli atti di P.G. conseguenti all'arresto vengono eseguiti da Ufficiali o Agenti di P.G. diversi dagli
operanti, devono essere compilati separati verbali o annotazioni da allegare all'informativa (art. 120
D.L.vo 271/89);
!
!
Effettuare aggiornamento alla banca dati interforze S.D.I.;
Procedere al fotosegnalamento dell'arrestato con relativa comparazione AFIS (art. 349);
Porre l'arrestato a disposizione del P.M. al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, conducendolo nel
luogo da lui indicato;
Segnalare l'avvenuto arresto anche agli uffici gerarchicamente sovraordinati.
Documentazione
!
!
!
!
Verbale integrale contestuale come da schema che segue.
!
Poiché il verbale di arresto non ha finalità di informazione e tutela difensiva, ma serve solo a
documentare l’attività di investigazione svolta, esso non va tradotto all’indagato che non comprende la
lingua italiana.
!
Dare comunque atto sul verbale se l’arrestato straniero comprende e legge la lingua italiana. La
comprensione e il possesso della lingua deve essere pieno: in difetto, o comunque in caso di dubbio,
occorre nominare un interprete e citarlo per l’udienza direttissima.
!
Le copie saranno solo due se l’arrestato non è consegnato all’istituto di custodia. Il pubblico ministero
destinatario del verbale è quello presso la Procura della Repubblica del Tribunale del luogo ove l’arresto
è stato eseguito.
!
È prassi che la sottoscrizione avvenga dal meno elevato in qualifica o grado.
Consegnare copia del verbale all’arrestato.
Il verbale deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio da tutti gli intervenuti (art. 137).
Il verbale è trasmesso per intero (e con qualsiasi mezzo idoneo) al più presto e comunque non oltre
ventiquattro ore dall’arresto al P.M. territorialmente competente. Il pubblico ministero può peraltro
autorizzare una dilazione maggiore che, al massimo, potrà coincidere con il momento in cui lo stesso
pubblico ministero formula al g.i.p. la richiesta di convalida (art. 122 att. c.p.p. in rel. art. 390 c.p.p. – e
cioè entro quarantotto ore dalla esecuzione della misura). La dilazione non consente alla p.g. di ritardare
la conduzione dell’arrestato nel luogo di custodia.
Termine di trasmissione del verbale
!
!
Entro 24 ore (art. 386, comma 3) salvo che il P.M. autorizzi una dilazione maggiore.
!
Alcune Procure hanno disposto che il verbale di arresto deve essere trasmesso via fax immediatamente.
Se tutti gli atti sono già stati anticipati via fax è sufficiente trasmettere una singola copia degli originali.
Qualora possibile devono essere inviati al sostituto di turno, anche per posta elettronica in formato word,
il verbale di arresto e gli atti rilevanti.
Alcune Procure hanno disposto che il verbale di arresto deve essere consegnati in Segreteria in duplice
copia (una per il Tribunale l’altra per la Procura) ed entro le ore 09:00 del giorno in cui è fissata l’udienza
per il rito direttissimo, sia per reati di competenza del collegio, sia per quelli di competenza del tribunale
in composizione monocratica.
Organo destinatario
!
P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo dove l’arresto è stato eseguito
Accompagnamento in istituto di custodia
!
La p.g., nel corso della traduzione in istituto di custodia, deve adottare le opportune cautele per
proteggere il soggetto dalla curiosità del pubblico, far uso di manette solo quando lo richiedono la
pericolosità del soggetto stesso, il pericolo di fuga o particolari circostanze ambientali.
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Se la chiusura del verbale avviene prima della conduzione dell’arrestato in istituto di custodia, la nota di
consegna all’istituto va comunque allegata al verbale stesso. Come indicato nell’apposito stampato, la
nota deve riportare la puntuale indicazione dell’ora e del giorno della consegna all’istituto di custodia:
indicazione di rilievo in quanto la p.g. mette l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero
proprio attraverso la conduzione in carcere e tale messa a disposizione deve avvenire, a pena di
inefficacia della misura, «al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo».
!
Se la consegna dell’arrestato all’istituto di custodia avviene nelle ventiquattro ore, ma dopo la redazione
del verbale, questo dovrà riportare una espressione del genere: «Entro il termine di legge (e con riserva
di darne immediato avviso anche mediante trasmissione della nota di consegna all’istituto di custodia),
l’arrestato sarà condotto nell’istituto di custodia di ... e, in tal modo posto a disposizione del pubblico
ministero».
!
La deroga all’obbligo di conduzione in istituto di custodia dipende da esigenze cautelari (= ritenuta
adeguatezza al caso concreto di misure meno afflittive della custodia in carcere).
!
Naturalmente, se la conduzione nell’abitazione, in altro luogo di privata dimora o nel luogo di cura
avviene nelle ventiquattro ore, ma dopo la redazione del verbale, questo dovrà riportare gli opportuni
adattamenti.
!
Se l’arrestato è stato condotto in istituto, la direzione di questo deve darne comunicazione al servizio
informatico. Se si tratta di arrestati in un medesimo procedimento, l’istituto deve curare che essi siano
tenuti separati se lo ordina l’autorità giudiziaria oppure, anche se ciò non accade, se lo consentono la
possibilità della struttura penitenziaria (artt. 96 e 97 att. c.p.p.).
Norme di riferimento
!
!
!
!
artt. 379, 381, 382, 383, 386, 387 c.p.p.;
art. 25, 120 – 122 D.L.vo 271/89.
Per le ipotesi di arresto in flagranza di minori vedi l'art. 16, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
art. 57 c.p.p. (ufficiali e agenti di p.g.); artt. 96 e 104 c.p.p. (difensore); artt. 343 - 344 c.p.p.
(autorizzazione a procedere); art. 350 c.p.p. ( sommarie informazioni); art. 352 c.p.p. (perquisizioni); art.
385 c.p.p. (divieto di arresto); art. 389 c.p.p. (liberazione arrestato); art. 391 c.p.p. (convalida arresto);
artt. 449 e 558 c.p.p. (giudizio direttissimo).
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Verbale di arresto
INTESTAZIONE UFFICIO
OGGETTO: Verbale di arresto in flagranza a carico di ( ) nato a ( ) il ( ), residente (domiciliato) a ( ) alla via
( ) numero ( ), cittadinanza ( ), identificato mediante ( ) numero ( ) rilasciata/o da ( ) il ( ), stato civile ( ),
professione ( ), titolo di studio ( ), pseudonimo/soprannome ( ). (Laddove possibile indicare il codice C.U.I. tratto dall’esito AFIS)
L’anno ( ), addì ( ) del mese di ( ) alle ore ( ) negli Uffici ( ) di ( ), noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G.
(indicare qualifica cognome e nome), in servizio presso (indicare la denominazione dell’Ufficio, Comando,
Reparto), diamo atto che in data odierna alle ore ( ), nell’ambito del servizio d’istituto, in questa via
(specificare il luogo) abbiamo proceduto all’arresto di (indicare cognome e nome), meglio in oggetto
generalizzato, poiché colto nella flagranza del reato di (specificare il tipo di reato).In particolare (descrivere compiutamente come si sono svolti i fatti e le modalità dell’azione - quando si tratta
di arresto facoltativo indicare sempre le ragioni che hanno indotto all’adozione della misura, ossia gravità del
fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto).Ricorrendone i presupposti di Legge, e per la ricerca di cose o tracce pertinenti al reato su di lui occultate,
l’arrestato è stato oggetto di perquisizione personale (se ricorre il caso: e locale estesa a tutti luoghi chiusi
ed ai veicoli nella sua disponibilità) ex Art. 352 c.p.p., così come documentato in separato atto.Dell’avvenuto arresto è stata data notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ( ), nella
persona del dottor ( ), Sostituto Procuratore della Repubblica di turno, mediante comunicazione telefonica
intercorsa alle ore ( ) del giorno ( )." L’arrestato, avvertito della relativa facoltà, ha nominato quale difensore di fiducia l’Avvocato ( ) del foro di
( ), avvertito telefonicamente dell’avvenuto arresto all’utenza numero ( ) alle ore ( ) del giorno ( )." Non essere in grado di nominare il difensore di fiducia, è stato designato quale difensore di ufficio
l’Avvocato ( ) avvisato a mezzo ( ) alle ore ( ) del giorno ( ).Laddove si ravvisi la circostanza aggiungere:
Il difensore è intervenuto sul posto alle ore ( ) del giorno ( ), ed ha fruito di colloquio con l’arrestato, a norma
dell’art. 104 co. 2 c.p.p.”; oppure: “pur avendone fatto richiesta, il difensore non ha potuto esercitare il suo
diritto di conferire con l’arrestato avendo il pubblico ministero disposto la dilazione a norma dell’art. 104,
comma 4, c.p.p.L’arrestato è stato informato circa l’obbligatorietà del diritto alla difesa nel processo penale e gli è stato
precisato che ha l’obbligo di retribuire il difensore, anche se di ufficio, salvo che non versi nelle condizioni
per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato previste dall’art. 76 D.P.R. 115/2002.Con il consenso del nominato in oggetto, è stato altresì avvisato dell’avvenuto arresto (cognome e nome)
(indicare il rapporto di parentela che intercorre con l’arrestato) a mezzo di comunicazione telefonica
all’utenza numero ( ) avvenuta alle ore ( ) del giorno ( ).All’esito, ed accertata l’insussistenza di taluno dei casi di liberazione indicati nell’art. 389 c.p.p., l’arrestato è
stato posto a disposizione del pubblico ministero mediante:“ipotesi a”
conduzione, alle ore ( ) del giorno ( ) e cioè dopo n. ( ) ore (non oltre ventiquattro), nella casa circondariale di
( ), luogo ove il pubblico ministero ha specificamente disposto che fosse custodito per far fronte alle
esigenze di indagine (oppure: luogo ove la misura è stata eseguita).“ipotesi b”
è stato condotto presso la propria abitazione sita in ( ) (oppure: presso il luogo di privata dimora sito in ( );
oppure: presso il luogo di cura) avendo così disposto il pubblico ministero con provvedimento n. ( ) del ( ) qui
allegato.“ipotesi c”
l’arrestato è stato trattenuto nei locali di questo Ufficio/Comando in attesa di essere tradotto innanzi al
giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo da celebrarsi, a
norma dell’art. 558 c.p.p., davanti al Tribunale di ( ) il giorno ( ) alle ore ( ), avendo così disposto il pubblico
ministero con provvedimento dato tramite... (comunicazione telefonica, a mezzo telefax, e-mail, o per
iscritto) la cui documentazione è agli atti di questa p.g.-
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. Di tutto quanto sopra previa rilettura e conferma da parte di tutti gli intervenuti, viene sottoscritto il presente
verbale redatto in triplice copia che consta di n. ( ) pagine, significando che: una copia è trasmessa al
pubblico ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ( ), una allegata alla nota di
consegna all’istituto di custodia ed una conservata agli atti dell’ufficio procedente.-----------------------------------GLI UFFICIALI/AGENTI DI P.G.
Consegna ad istituto di custodia
INTESTAZIONE UFFICIO
Prot. n. ...
Luogo, Giorno, mese ed anno
OGGETTO: Avviso di consegna di ( ), nato a ( ) il ( ) e residente in ( ) alla via ( ) numero ( ).(Laddove possibile indicare il codice C.U.I. tratto dall’esito AFIS)
All. n. 01
ALLA DIREZIONE
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI ………
Si prega di voler ricevere e tenere a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale dr. ( ), il nominato in oggetto, arrestato alle ore ( ) odierne in questa via ( ), da personale
dipendente per il reato di ( ), così come risulta dal verbale allegato.
L’arrestato ha nominato difensore di fiducia l’Avvocato ( ) del foro di ( ).La persona indicata in oggetto deve ritenersi a disposizione di (indicare l’Autorità Giudiziaria) che dagli atti
risulta/non risulta avere disposto l’isolamento previsto dall’art. 33 L. 354/1975.
Si allega copia del verbale di arresto.
Firma
(del Dirigente, del Comandante o del Responsabile dell’Ufficio, Comando o Reparto operante)
ATTENZIONE!
Il personale preposto dell’Istituto di custodia deve indicare su questo documento l’orario e la data in
cui viene consegnato in istituto il fermato o l’arrestato.
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. Giurisprudenza
Cass. pen. Sez. Unite, 24 febbraio 2011, n. 17386
Ai fini della verifica dei limiti edittali stabiliti per l'arresto in flagranza, e, più in generale, della determinazione
della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, non si deve tener conto della recidiva reiterata.
(Vedi Corte cost., sentenza n. 223 del 2006; Cass., sez. II, n. 29142 del 2008, e sez. VI, n. 21546 del 2009,
non massimate). (Annulla senza rinvio, Trib. Tropea sez. dist. Scalea, 20/07/2009)
Cass. pen. Sez. VI, 24 novembre 2010, n. 43460
In sede di convalida dell'arresto in flagranza, la valutazione circa la legittimità dell'operato della polizia
giudiziaria va operata sulla base di un «controllo di ragionevolezza» dell'arresto stesso in relazione allo stato
di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del Cpp. Tale ultimo controllo
deve essere condotto in una prospettiva di lettura che, da un lato, non può riguardare l'aspetto della gravità
indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato, ex art. 391, comma 5, c.p.p. in combinato con gli artt. 273 e
274 del c.p.p., all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), e che, dall'altro lato, non può sconfinare in un
apprezzamento dei presupposti per l'affermazione della responsabilità, riservato alla fase di cognizione del
giudizio di merito; ne consegue, quindi, che la verifica e la valutazione in oggetto vanno fatte in riferimento
all'uso ragionevole dei poteri discrezionali in concreto esercitati dalla polizia giudiziaria e, dove il giudice
ritenga che la polizia abbia ecceduto, deve fornire in proposito adeguata motivazione.
Cass. pen. Sez. II, 10 novembre 2010, n. 44369
La nozione di inseguimento del reo, nell'ambito della cosiddetta quasi flagranza del reato, ricomprende
l'azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché protratta senza
soluzione di continuità, sulla scorta delle indicazioni delle vittime, dei correi o di altre persone a conoscenza
dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che l'inseguimento può avvenire anche dopo un periodo di
tempo necessario alla polizia giudiziaria per giungere sul luogo del delitto, acquisire notizie utili e iniziare le
ricerche, ed ha ritenuto legittimo l'arresto eseguito dagli operanti intervenuti nell'immediatezza della
commissione del fatto, i quali dopo circa quattro ore avevano trovato gli indagati sulla base delle
dichiarazioni dei testimoni oculari e dei correi). (Rigetta, Gip Trib. Nocera Inferiore, 14 giugno 2010)
Cass. pen. Sez. VI, 16 aprile 2010, n. 28133
È valido il verbale di arresto in cui siano indicati i nominativi di tutti gli operanti che l'hanno eseguito, ma che
sia stato redatto e sottoscritto mediante sigle autografe solo da alcuni di essi. (Dichiara inammissibile, Trib.
lib. Catania, 21/12/2009)
Cass. pen. Sez. VI, 20 ottobre 2009, n. 45883
La valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non potendo estendersi all'accertamento
dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa alla verifica della sussistenza delle
condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la
configurabilità (non solo astratta) del reato per cui si è proceduto all'arresto e la sua attribuibilità alla persona
arrestata. Ne consegue che la detenzione di sostanza stupefacente non legittima l'arresto in flagranza
quando non emergono (non già gravi indizi, bensì) elementi sintomatici della destinazione della sostanza
all'uso di terzi. (Rigetta, Gip Trib. Benevento, 14 gennaio 2009)
Cass. pen. Sez. VI, 6 maggio 2009, n. 31281
In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che
l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla
pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una
apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto
descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di
prenderne conoscenza e di sindacarle. (Rigetta, Trib. Brindisi, 26/01/2009)
Cons. Stato Sez. VI Sent., 4 maggio 2009, n. 2776
Pur essendo insufficiente la sola denuncia per i reati indicati negli artt. 380 e 381 del c.p.p., è possibile la
considerazione di ulteriori ragioni per denegare la regolarizzazione del lavoratore, accertando circostanze
che siano comunque indice di effettiva pericolosità dello straniero istante, restando perciò salvi ulteriori
provvedimenti dell'autorità amministrativa.
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. Cass. pen. Sez. V, 27 marzo 2009, n. 21577
In tema di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza
degli elementi che ne legittimavano l'adozione con una verifica "ex ante", con esclusione delle indagini o
delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo
"status libertatis". Ne deriva che il vaglio cui è chiamato il giudice in questa fase attiene soltanto alla verifica
del ragionevole uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quando ravvisi la mancanza di
ragionevolezza nell'uso degli stessi, deve fornire sul punto adeguata argomentazione giustificativa. (Annulla
con rinvio, Trib.Messina s.d. Taormina, 20 Settembre 2008)
Cons. Stato Sez. VI Sent., 23 febbraio 2009, n. 1047
Poiché il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. e quello di cui all'art. 392 c.p., non rientrano negli artt. 380 e 381
c.p.p., non può ritenersi si applichi allo straniero extracomunitario condannato per la violazione degli artt. 477
e 482 c.p., ed avente un procedimento penale per violazione dell'art. 392 c.p., la preclusione di cui dell'art. 1,
comma 8, lett. c), D.L. n. 195/2002, secondo cui non possono conseguire la regolarizzazione gli
extracomunitari che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381 del c.p.p., (salvo che il
procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso).
Cass. pen. Sez. IV Sent., 17 febbraio 2009, n. 21995
L'arresto in flagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto perde la libertà personale, ed a quel
momento occorre avere riguardo per valutare la tempestività dell'inizio dell'udienza di convalida, essendo
irrilevante la circostanza che il verbale di arresto sia stato redatto in un momento successivo. (La Corte ha
anche precisato che è legittimo il provvedimento di convalida emesso successivamente alla scadenza del
termine di 48 ore dalla richiesta di convalida, purché l'udienza abbia avuto inizio entro tale termine). (Rigetta,
Trib. lib. Milano, 13 Ottobre 2008)
Cass. pen. Sez. IV, 27 gennaio 2009, n. 9984
In tema di misure precautelari, è ammesso l'arresto facoltativo in flagranza o quasi flagranza di reato per il
reato di "fuga" previsto dall'art. 186, comma sesto, cod. strada. (Rigetta, Gip Trib. Patti, 19 giugno 2007)
Cons. Stato Sez. VI Sent., 12 gennaio 2009, n. 73
Va considerato illegittimo il decreto di un Prefetto, recante diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di un
lavoratore extracomunitario, denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 c.p.p., senza previa
verifica della colpevolezza o della pericolosità attuale del denunciato, anche indipendentemente dalla
sussistenza delle condizioni per l'inizio del procedimento penale a suo carico.
Cass. pen. Sez. V Sent., 10 dicembre 2008, n. 4684
In caso di arresto eseguito per un delitto punito nel massimo con pena non superiore a tre anni,
l'applicazione di una misura coercitiva al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 cod. proc. pen. è
illegittima qualora l'arresto non sia stato convalidato. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Roma, 6 agosto 2008)
Cass. pen. Sez. VI Sent., 20 novembre 2008, n. 48429
Nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo non può essere limitato al
riscontro dell'osservanza dei requisiti formali dell'arresto, ma deve essere esteso ai presupposti sostanziali
per l'adozione della misura limitativa della libertà. (Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Pinerolo, 5 novembre 2007)
Cass. pen. Sez. II Sent., 16 settembre 2008, n. 38911
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, sulla richiesta di convalida del provvedimento, oltre che sulla
eventuale richiesta di applicazione della misura cautelare, il giudice decide nel contraddittorio tra le parti e,
nelle more dell'udienza, il pubblico ministero ha competenza esclusiva in ordine ai provvedimenti sulla
libertà. (Annulla con rinvio, Gip Trib. Crema, 10 Dicembre 2007)
Cass. pen. Sez. VI Sent., 21 aprile 2008, n. 21984
In sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza degli estremi
della flagranza, la configurabilità di una delle ipotesi di arresto e il rispetto dei termini della procedura di
convalida, senza spingersi ad accertare l'elemento soggettivo del reato ipotizzato nei confronti dell'arrestato,
la cui verifica è demandata alle successive fasi processuali. (Fattispecie nella quale il giudice non aveva
convalidato per difetto del dolo l'arresto per evasione di un imputato allontanatosi senza autorizzazione dal
luogo degli arresti domiciliari). (Annulla senza rinvio, Trib. Velletri, 30 Aprile 2007)
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. Cass. pen. Sez. I Sent., 14 febbraio 2008, n. 9814
In tema di arresto compiuto per il reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, non può
computarsi nel termine prescritto per la convalida il periodo trascorso per l'accertamento dell'identità dello
straniero mediante i rilievi fotodattiloscopici espletati ai sensi dell'art. 6 comma quinto del citato decreto
legislativo. (Annulla senza rinvio, Trib. Nola, 18 Giugno 2007)
Cass. pen. Sez. III Sent., 15 novembre 2007, n. 1215
In tema di turbative nelle manifestazioni agonistiche, il reato di rissa aggravata (art. 588, comma secondo,
cod. pen.) rientra tra quei reati per i quali è consentito dall'art. 8, comma primo ter, L. 13 dicembre 1989, n.
401, il cosiddetto arresto ritardato o in flagranza differita o prolungata. (Annulla con rinvio, Trib. Lamezia
Terme, 8 Maggio 2007)
Cass. pen. Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 21172
Il giudice della convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato deve limitarsi alla verifica della
sussistenza dei presupposti legali per l'arresto e dell'uso ragionevole dei poteri discrezionali, senza valutare
l'idoneità o meno degli indizi a configurare il reato ipotizzato. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza di
non convalida dell'arresto in flagranza di indagato minorenne, motivata dal G.i.p. per l'inidoneità degli indizi a
configurare la detenzione di droga a fini di spaccio, piuttosto che per uso personale).
Cass. pen. Sez. IV, 22 febbraio 2007, n. 14474
Nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato, il controllo del giudice circa il
provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria, non può essere limitato al riscontro dell'osservanza dei
requisiti formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve
essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per l'arresto (gravità del fatto o pericolosità del
soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto) da valutare in termini di ragionevolezza
con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto. (Annulla con
rinvio, Gip Trib. Brindisi, 18 luglio 2005)
Cass. pen. Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 39051
Ai fini dell'arresto obbligatorio, in deroga ai limiti edittali di pena stabiliti dall'art. 380, comma primo, cod. proc.
pen., l'art. 12, comma quarto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (così come modificato dall'art. 2, comma primo,
D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 113) accomuna le distinte ipotesi di reato, disciplinate rispettivamente dai commi
primo e terzo della medesima disposizione di legge, con riferimento all'esercizio dei poteri coercitivi di
iniziativa della polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del G.i.p. che
- ritenendo che il fatto sottoposto al suo esame dovesse essere inquadrato nell'ambito del primo comma
dell'art. 12, piuttosto che in quello del terzo comma, ipotizzato dalla polizia giudiziaria - non aveva
convalidato l'arresto. In motivazione la Corte osserva, inoltre, che, pur in mancanza di una disposizione
espressa come quella contenuta nel quarto comma dell'art. 12, l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 12, comma
primo, ravvisata dal G.i.p. rientrava, comunque, tra i reati che, ai sensi dell'art. 381, comma primo, cod. proc.
pen., legittimano l'arresto facoltativo in flagranza in considerazione del limiti edittale di pena e che, pertanto,
il G.i.p. avrebbe dovuto in ogni caso motivare in ordine alla insussistenza della gravità del fatto e della
pericolosità sociale del soggetto). (Annulla con rinvio, Gip Trib. Roma, 14 dicembre 2005)
Cass. pen. Sez. I, 26 ottobre 2006, n. 37023
In tema di arresto facoltativo in flagranza, con riferimento all'ipotesi di reato relativa all'inottemperanza da
parte dello straniero all'ordine di lasciare il territorio dello Stato, la circostanza dedotta dal prevenuto circa
l'impossibilità di adempiere all'ordine per mancanza di denaro e di documenti non può costituire legittima
giustificazione. (Sulla base del principio la Corte ha annullato il provvedimento con il quale il Tribunale non
aveva convalidato l'arresto eseguito ai sensi dell'art. 381 del codice di rito). (Annulla con rinvio, Trib.
Frosinone, 12 settembre 2005)
Cass. pen. Sez. V, 22 settembre 2006, n. 35368
In tema di flagranza del reato di lesioni personali volontarie lievi (art. 582 comma secondo cod. pen.), la
previsione dell'arresto, sancita dall'art. 381, comma secondo lett. f), cod. proc. pen. quando la querela sia
stata presentata, deve ritenersi abrogata, risultando incompatibile con il D.Lgs. n. 274 del 2000 che ha
attribuito tale reato alla cognizione del Giudice di pace, contemporaneamente escludendo, all'art. 2, che nel
relativo procedimento trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto e non menzionando, all'art.
19, tra i poteri di tale giudice, quello di procedere alla convalida dell'arresto. L'implicita abrogazione è
operativa non solo quando a giudicare di tale reato sia il Giudice di pace, ma anche quando sia chiamato a
giudicare il Tribunale per ragioni di connessione, essendo comunque irrogabile, in relazione alla detta
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. fattispecie, soltanto una pena diversa da quella detentiva. (Rigetta, Gip Trib. Santa Maria Capua Vetere, 4
ottobre 2005)
Cass. pen. Sez. VI Ord., 12 luglio 2006, n. 32630
In sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza degli estremi
della flagranza, la configurabilità di una delle ipotesi di arresto e il rispetto dei termini della procedura di
convalida, senza spingersi fino ad accertare l'elemento soggettivo del reato ipotizzato nei confronti
dell'arrestato, il cui accertamento forma oggetto del giudizio di colpevolezza ed è perciò demandato alle
successive fasi processuali. (Fattispecie nella quale il giudice non aveva convalidato per difetto del dolo
l'arresto per evasione di un imputato agli arresti domiciliari che si era allontanato dal luogo di detenzione per
disputare una partita di calcio). (Annulla senza rinvio, Trib. Agrigento, s.d. Canicattì, 3 Maggio 2005)
Cass. pen. Sez. IV, 6 aprile 2006, n. 17435
In tema di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a procedere ad una verifica formale circa la osservanza dei
termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo, cod. proc. pen. deve controllare la
sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia
sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei
reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza tuttavia prendere in considerazione l'aspetto della
gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato alla valutazione di applicabilità delle misure cautelari) e
senza sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito. La verifica e la
valutazione in oggetto va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla
polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale
discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione. (Annulla
con rinvio, Gip Trib. Rimini, 2 Febbraio 2005)
Cass. pen. Sez. I, 4 aprile 2006, n. 15296
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali,
il giudice della convalida deve operare, rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e
personalità dell'arrestato), un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione
in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e
conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima
P.G. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del
soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente
valutazione. (Nella fattispecie - relativa al reato di ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato di
cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 - la Corte, affermando il principio ha accolto il ricorso del PM avverso la
mancata convalida da parte del GIP dell'arresto eseguito dalla PG, basata sulla tesi che il concetto di
"ingresso illegale" non comprende l'ipotesi di mero transito dello straniero sul territorio dello Stato). (Annulla
con rinvio, Gip Trib. Tolmezzo, 14 ottobre 2005)
Cass. pen. Sez. I, 30 marzo 2006, n. 17332
In tema di arresto facoltativo, ai fini della legittimità dell'arresto, non si richiede la presenza congiunta di
entrambi i parametri previsti dall'art. 381, comma quarto, cod. proc. pen. (gravità del fatto e pericolosità del
soggetto), essendo sufficiente, come si desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di
uno solo di essi. (Annulla con rinvio, Trib. Torre Annunziata, 4 Ottobre 2005)
Cass. pen. Sez. I, 15 marzo 2006, n. 23560
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, la nozione di inseguimento del reo ricomprende anche
l'azione di ricerca immediatamente posta in essere, anche se non subito conclusa, purché protratta senza
soluzione di continuità. Non é, quindi, indispensabile la coincidenza tra il momento iniziale della fuga e quello
in cui comincia l'inseguimento, purché l'arresto non intervenga dopo la cessazione della fuga o dopo che sia
terminato l'inseguimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento con il quale il G.i.p. non
aveva convalidato l'arresto di un soggetto, indagato per tentato incendio doloso, inseguito da un passante
che, dopo avere visto appiccare fuoco a più autovetture in tempo di notte, aveva annotato la targa del
furgone su cui viaggiava, e aveva avvisato i Carabinieri che, immediatamente intervenuti sul posto, senza
interrompere le ricerche, avevano rintracciato il mezzo, trovandolo in possesso dell'arrestato). (Annulla con
rinvio, Gip Trib. Pescara, 23 luglio 2005)
Cass. pen. Sez. V, 16 dicembre 2005, n. 2799
In sede di convalida dell'arresto cosiddetto facoltativo, il controllo di ragionevolezza del giudice sull'uso del
potere discrezionale della polizia giudiziaria, altro non è che il controllo sulla effettiva sussistenza delle
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. condizioni che eccezionalmente legittimano l'esercizio di tale potere e non può non investire altresì la
prognosi di una misura "stabile", alla stregua dei criteri di cui all'art. 274 c.p.p..
Cass. pen. Sez. VI, 2 novembre 2005, n. 1772
L'ordinanza di convalida dell'arresto redatta con clausole meramente di stile non può ritenersi motivata e
conseguentemente va annullata con rinvio. (Nella specie, l'ordinanza si limitava a rilevare "che l'arresto è
stato legittimamente eseguito, che sono stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, comma terzo e 390,
comma primo cod. proc. pen."). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Piacenza, 9 Luglio 2005)
Cass. pen. Sez. II, 5 ottobre 2005, n. 45511
In tema di arresto facoltativo in flagranza, l'arresto da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati
dal secondo comma dell'art. 381 c.p.p. non è consentito nell'ipotesi di tentativo, in considerazione
dell'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, qualora determinati effetti giuridici siano dalla
legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li
prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente per le ipotesi
consumate e non anche per quelle tentate. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che nell'ipotesi di delitto
tentato di truffa contrattuale in continuazione con delitti di truffa consumata, non è configurabile un unico
delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi, con la
conseguenza che, se l'accertamento della flagranza avviene rispetto ad uno specifico episodio criminoso
configurabile come tentativo non può trovare applicazione l'art. 381, comma secondo, c.p.p. e il conseguente
arresto in flagranza).
Cass. pen. Sez. II, 5 ottobre 2005, n. 45511
In ragione dell'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, qualora determinati effetti giuridici
siano ricollegati dalla legge alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli
articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si producano esclusivamente
con riferimento alle ipotesi consumate e non già tentate. Ne deriva, in tema di arresto facoltativo in flagranza,
che l'applicazione della misura da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dal 2° comma
dell'art. 381 c.p. non è consentita nelle ipotesi di tentativo, considerato che la norma espressamente si
riferisce, elencandoli per articolo, ai «seguenti delitti», diversamente dal 1° comma ove la legge testualmente
menziona i «delitti non colposi consumati o tentati » in ordine ai quali è autorizzata la cautela. (Fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto che nel caso di tentativo di truffa contrattuale in continuazione con delitti di truffa
consumata, non è configurabile un unico reato avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una
pluralità di eventi dannosi, con la conseguenza che, se l'accertamento della flagranza avviene rispetto ad
uno specifico episodio criminoso configurabile come tentativo non può trovare applicazione l'art. 381, comma
2, c.p.p. e il conseguente arresto in flagranza).
Cass. pen. Sez. V, 22 aprile 2005, n. 23457
L'ordinanza di convalida dell'arresto redatta mediante rinvio "per relationem" al verbale della polizia
giudiziaria con l'aggiunta di clausole meramente di stile non può ritenersi motivata e va conseguentemente
annullata. (Fattispecie relativa a convalida effettuata su modulo prestampato, mediante rinvio al verbale di
arresto e con la frase: "l'arresto risulta legittimamente eseguito ai sensi degli artt. 380-383 cod. proc. pen.,
ricorrendone tutti i presupposti").
Cass. pen. Sez. IV, 27 gennaio 2005, n. 19289
In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli
artt. 380, 381 e 382 c.p.p., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile, con riguardo
alle connotazioni del caso concreto, una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto, ma non deve
sconfinare nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accertamento è riservato alla successiva
fase processuale dell'applicazione della misura cautelare.
Cass. pen. Sez. IV, 2 dicembre 2004, n. 9107
In sede di convalida dell'arresto in flagranza il giudice non può valutare la sussistenza dell'elemento
soggettivo del reato, salvo il caso in cui tale elemento difetti "ictu oculi", in quanto il giudizio di colpevolezza è
demandato alle fasi processuali successive.
Cass. pen. Sez. IV, 10 novembre 2004, n. 4592
La valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non potendo estendersi all'accertamento
dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa alla verifica della sussistenza delle
condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la
configurabilità (non solo astratta) del reato per cui si è proceduta all'arresto e la sua attribuibilità alla persona
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. arrestata; ne consegue che la semplice detenzione di sostanza stupefacente non legittima l'arresto in
flagranza quando non emergono (non già gravi indizi, bensì) elementi sintomatici della destinazione della
sostanza all'uso di terzi.
Cass. pen. Sez. Unite, 27 ottobre 2004, n. 44273
Ai fini della convalida del provvedimento con il quale il questore prescrive ai soggetti di cui all'art. 6, 1°
comma, L. n. 401 del 1989 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o
comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente
indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive loro inibite, il controllo del
giudice per le indagini preliminari deve essere esteso all'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge e
richiesti dalla natura di misura di prevenzione della prescrizione, con la conseguenza che dovrà procedersi
alla salutazione: a) della necessità e urgenza del provvedimento; b) della pericolosità in concreto del
destinatario del provvedimento; c) della congruità della durata della misura, eventualmente anche
disponendone una riduzione temporale.
Trib. Nocera Inferiore Ord., 22 ottobre 2004
In caso di evasione dagli arresti domiciliari, è legittimo l'arresto anche al di fuori dei casi di flagranza.
Cass. pen. Sez. II, 28 settembre 2004, n. 39894
La constatazione dell'esistenza di una causa di non punibilità impedisce l'applicazione di una misura
cautelare (articolo 273, comma 2, del c.p.p.), fonda il divieto di arresto in flagranza e di fermo (articolo 385
del c.p.p.), radica il dovere del giudice di pronunciare assoluzione con la relativa formula (articolo 530,
comma 3, del c.p.p.). Di detta causa, pertanto, deve specificamente tener conto la polizia giudiziaria
nell'esercizio del potere conferitole dagli articoli 380, 381 e 384 del c.p.p. (arresto in flagranza e fermo di
indiziato di delitto): ma sempre che, come espressamente stabilito dall'articolo 385 del c.p.p., essa "appaia"
nel contesto dei fatti che hanno richiesto l'intervento d'urgenza e cioè sia immediatamente rilevabile da parte
degli operanti sulla base di una ragionevole valutazione delle circostanze concrete. Tale essendo il limite del
potere di esecuzione della misura precautelare, a esso deve attenersi anche il giudice della convalida nella
fase del controllo, non essendogli consentito di ampliare la propria valutazione al di là dei dati oggettivi
rilevati e rilevabili nel momento dell'intervento, inserendo nello schema valutativo conoscenze acquisite
"aliunde" o comunque diverse da quelle poste a base dell'arresto o del fermo, come deducibili dalla relativa
valutazione. (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto essere illegittima la non convalida dell'arresto in
flagranza di un soggetto risultato incapace di intendere e di volere allorché tale condizioni non "appaia" cioè, si manifesti chiaramente - all'agente operante al momento dell'intervento, ma si palesi solo in sede di
convalida dell'arresto, sulla base della documentazione sanitaria acquisita agli atti e/o dall'interrogatorio
svolto).
Cass. pen. Sez. I, 22 settembre 2004, n. 38697
In caso di arresto facoltativo in flagranza di reato, con riferimento al controllo dei requisiti della gravità del
fatto e della pericolosità dell'arrestato che lo legittimano, il giudice deve limitarsi a una verifica dell'uso
ragionevole dei poteri discrezionali affidati alla polizia giudiziaria e, ove ritenga che da tale discrezionalità si
sia ecceduto, deve fornire in proposito adeguata motivazione. Tale controllo di mera ragionevolezza
richiede, peraltro, che il giudice si ponga nella stessa situazione nella quale hanno operato gli agenti e
verifichi se, sulla base degli elementi in quel momento conosciuti e conoscibili, la valutazione dell'arresto si
sia mantenuta nei limiti della detta discrezionalità.
Cass. pen. Sez. I, 16 giugno 2004, n. 28540
L'art. 381 c.p.p. richiede ai fini dell'arresto facoltativo in flagranza di reato la presenza disgiunta della gravità
del fatto o della pericolosità del soggetto, per cui anche quando solo la motivazione su una di queste
condizioni sia ritenuta corretta, la convalida deve essere ritenuta legittima. (Fattispecie in cui la Corte ha
ritenuto legittima la motivazione sulla gravità del fatto, per il reato di cui all'art. 166 c.p.m.p., nel
comportamento di un militare al quale era stato ingiunto di consegnare l'arma in dotazione, in costanza di
aspettativa per motivi elettorali, e non vi aveva ottemperato, mentre aveva ritenuto privo di motivazione il
giudizio di pericolosità basato su informative non documentate).
Cass. pen., 16 giugno 2004, n. 28540
L'art. 381 C.p.p. non richiede, per procedere all'arresto in flagranza, la presenza congiunta di entrambi i
parametri della gravita del fatto e della pericolosità dell'agente, essendo sufficiente, come appare dalla
formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di essi.
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. Cass. pen. Sez. I, 27 aprile 2004, n. 24147
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e di norme sulla condizione dello straniero,
non rientra nei poteri del giudice, investito della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza in ordine al
reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D. Lgs. n. 286 del 1998 (permanenza in Italia senza giustificato
motivo in violazione dell'ordine del Questore di lasciarne entro cinque giorni il territorio), la disapplicazione
dell'atto amministrativo contenente una motivazione sommaria, il cui controllo è riservato al giudice della
cognizione, spettando piuttosto al giudice della convalida la valutazione della sussistenza degli elementi che
hanno determinato l'adozione del provvedimento e,dunque, delle condizioni legittimanti la privazione della
libertà personale, tra cui la configurabilità (non solo astratta) del reato legittimante l'arresto, con giudizio ex
ante. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale in composizione monocratica che
aveva respinto la richiesta di convalida dell'arresto di un cittadino straniero, indagato per la contravvenzione
di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, sul presupposto della mera apparenza della
motivazione dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, emesso dal Questore in
esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto, e del mancato trattenimento presso un centro di
permanenza).
Cass. pen. Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 32145
Le dichiarazioni spontanee rese dalla persona indagata, anche "contra se", alla polizia giudiziaria sono
pienamente utilizzabili a fini cautelari e, quindi, anche ai fini dell'arresto in flagranza.
Cass. pen. Sez. I, 24 marzo 2004, n. 16815
In tema di colloqui tra l'arrestato o fermato ed il suo difensore, precedentemente all'effettuazione
dell'interrogatorio di garanzia, qualora essi siano stati vietati con provvedimento dato solo oralmente dal
p.m., in violazione del disposto di cui all'art. 104, 3° e 4° comma, c.p.p., la relativa nullità, di carattere
«intermedio», dev'essere eccepita, a pena di decadenza, in limine al suddetto interrogatorio, sempre che sia
ravvisabile anche un interesse alla formulazione di tale eccezione; interesse da escludere quando, di fatto,
non vi sia stata alcuna richiesta di colloquio.
Cass. pen. Sez. VI, 14 gennaio 2004, n. 10392
Lo stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 c.p.p. si caratterizza per lo stretto collegamento tra la condotta
commissiva del reato, o quella ad essa immediatamente successiva, e la percezione della medesima da
parte della polizia giudiziaria. Il collegamento sussiste, e l'arresto è legittimamente operato, quando sia
trascorso un certo lasso di tempo, anche non breve, durante il quale l'azione della polizia giudiziaria si sia
svolta senza soluzione di continuità, anche con la finalità di espletare quegli accertamenti volti a qualificare
la gravità del fatto, al fine di valutare l'esercizio della facoltà di arresto.
Cass. pen. Sez. IV, 7 ottobre 2003, n. 46473
Nell'ipotesi di arresto in flagranza di reato, la valutazione demandata al giudice della convalida non si
estende all'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza (a differenza di quanto esplicitamente previsto per il
fermo dall'art. 384 cod. proc. pen.), ma è limitata alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della
libertà personale, tra le quali tuttavia inclusa la valutazione sulla configurabilità, non solo in astratto, del reato
ipotizzato ed altresì sulla probabilità di attribuzione dello stesso alla persona arrestata.
Cass. pen. Sez. II, 17 settembre 2003, n. 40432
In tema di arresto in flagranza facoltativo, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno
indotta ad esercitare - in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'interessato - il potere di
privazione della libertà. Tale indicazione non deve necessariamente concretarsi in una motivazione "ad hoc"
del provvedimento, essendo sufficiente che, mediante il contesto descrittivo emergente dal verbale di arresto
o dagli atti complementari, il giudice della convalida sia posto in grado di conoscere e sindacare le ragioni
che hanno orientato la polizia giudiziaria nell'esercizio della discrezionalità riconosciutale dal comma quarto
dell'art. 381 c.p.p. In mancanza di tali condizioni, dovendosi escludere che il giudice possa sostituirsi alla
polizia giudiziaria nell'assolvimento di un siffatto onere motivazionale, l'arresto in flagranza non può essere
convalidato.
Cass. pen. Sez. VI, 7 luglio 2003, n. 34031
I provvedimenti impositivi delle misure cautelari personali, ancorchè contestuali ai provvedimenti di convalida
del fermo e dell'arresto dell'indagato, sono del tutto autonomi rispetto a quest'ultimi, sicchè le impugnazioni
proposte avverso le ordinanze che dispongono misure cautelari non possono estendersi ai provvedimenti di
convalida e viceversa. Ne consegue che il rimedio del ricorso per cassazione, esperibile contro il
provvedimento del G.I.P. che nega la convalida dell'arresto, non è consentito avverso il diniego di
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. applicazione della misura cautelare, che può essere bensì impugnato dal pubblico ministero con l'appello al
tribunale, come previsto in via generale dall'art. 310 comma primo cod. proc. pen.
Cass. pen. Sez. I, 20 maggio 2003, n. 25367
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali,
il giudice della convalida deve operare rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e
personalità dell'arrestato) un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione
in cui ha operato la Polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e
conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima
P.G. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del
soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente
valutazione. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ragionevolmente motivata la convalida dell'arresto di un
soggetto privo di documenti e senza fissa dimora sorpreso a rubare in un supermercato, quanto meno al fine
di procedere ad ulteriori accertamenti sull'identità personale e sull'esistenza di precedenti penali).
Cass. pen. Sez. I, 20 maggio 2003, n. 25367
In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a verificare il rispetto da parte della polizia giudiziaria
delle condizioni previste dagli articoli 380, 381 e 382 del c.p.p. ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e
se sia configurabile una delle ipotesi criminose che consentono l'arresto (il cosiddetto "fumus commissi
delicti"), dovendosi escludere, a tale ultimo riguardo, che il parametro di riferimento sia rappresentato dai
"gravi indizi di colpevolezza", trattandosi di parametro che la legge processuale riserva alla successiva fase
dell'applicazione della misura cautelare personale.
Cass. pen. Sez. III, 7 maggio 2003, n. 25863
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali,
il giudice della convalida deve operare rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e
personalità dell'arrestato) un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione
in cui ha operato la Polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e
conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima
P.G. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del
soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente
valutazione. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ragionevolmente motivata la convalida dell'arresto di un
soggetto privo di documenti e senza fissa dimora sorpreso a rubare in un supermercato, quanto meno al fine
di procedere ad ulteriori accertamenti sull'identità personale e sull'esistenza di precedenti penali).
Cass. pen. Sez. VI, 17 aprile 2003, n. 25694
Ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza non è necessaria la presenza congiunta della
gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, essendo sufficiente, a norma dell'art. 381, comma 4, c.p.p.,
che ricorra almeno uno di detti parametri, fermo restando che alla polizia giudiziaria non incombe un dovere
di esplicita motivazione, purché, attraverso il verbale di arresto, vengano forniti al giudice gli elementi
sufficienti per un controllo sulla ragionevolezza della misura adottata, il cui esercizio deve essere
congruamente motivato, una volta verificata la sussistenza dei presupposti temporali indicati negli artt. 386,
comma 3 e 390, comma 1, c.p.p. e della flagranza.
Cass. pen. Sez. I, 4 aprile 2003, n. 20937
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali,
il giudice della convalida deve operare rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e
personalità dell'arrestato) un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione
in cui ha operato la Polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e
conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima
P.G. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del
soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente
valutazione. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ragionevolmente motivata la convalida dell'arresto di un
soggetto privo di documenti e senza fissa dimora sorpreso a rubare in un supermercato, quanto meno al fine
di procedere ad ulteriori accertamenti sull'identità personale e sull'esistenza di precedenti penali).
Cass. pen. Sez. II, 1 aprile 2003, n. 20128
In sede di convalida dell'arresto, il potere del giudice è limitato al controllo della legittimità dell'operato della
polizia giudiziaria con riferimento alle condizioni previste dagli art. 380 c.p.p. e ss., senza che su tale
accertamento possano influire apprezzamenti relativi ad eventuali provvedimenti successivi, indipendenti ed
autonomi, concernenti misure cautelari.
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. Cass. pen. Sez. VI, 14 gennaio 2003, n. 5383
In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli
artt. 380, 381 e 382 c.p.p., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile una delle
ipotesi criminose che consentono l'arresto (il cosiddetto "fumus commissi delicti"), senza sconfinare nella
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accertamento è riservato alla successiva fase processuale
dell'applicazione della misura cautelare.
Cass. pen. Sez. VI, 11 dicembre 2002, n. 8029
In sede di convalida dell'arresto il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza del
"fumus commissi delicti", allo scopo di stabilire "ex post" se l'indagato sia stato privato della libertà in
presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., dovendosi escludere che possa
riguardare l'esistenza dei gravi indizi ovvero la responsabilità per il reato contestato, attraverso un'indagine
ricostruttiva dell'episodio in tutti i suoi elementi costitutivi, in quanto un tale accertamento è riservato alle
successive fasi processuali.
Cass. pen. Sez. VI, 11 dicembre 2002, n. 8029
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice compie "ex post" circa i
presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello "status libertatis" (gravità del fatto e personalità
dell'arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della Polizia giudiziaria, alla
quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi,
dovendosi escludere che tale controllo possa estendersi fino alla rivalutazione dell'operato della Polizia
giudiziaria fondata su diversi e ulteriori elementi rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto.
Cass. pen. Sez. VI, 11 dicembre 2002, n. 8024
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice compie "ex post" circa i
presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello "status libertatis" (gravità del fatto e personalità
dell'arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della Polizia giudiziaria, alla
quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi,
dovendosi escludere che tale controllo possa estendersi fino alla rivalutazione dell'operato della Polizia
giudiziaria fondata su diversi e ulteriori elementi rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto.
Cass. pen. Sez. IV, 4 dicembre 2002
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 e 23 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (proc. pen. min. ), la
custodia cautelare può essere applicata anche nell'ipotesi di arresto in flagranza disposto nei confronti di un
soggetto minorenne, in relazione a taluno dei reati indicati dal menzionato art. 380 c.p.p. Nella specie, la
Suprema Corte ha affermato la validità dell'enunciato principio, in ordine al tentativo di furto aggravato in
abitazione, ipotesi delittuosa disciplinata dall'art. 625 comma 1 n. 2 c.p. ed esattamente corrispondente
all'ipotesi configurata nell'art. 624- biscomma 3 c.p., nonché espressamente contemplata dall'art. 380
comma 1 lett. ec.p.p., tra i reati in ordine ai quali può disporsi l'arresto obbligatorio in flagranza.
Cass. pen. Sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 2999
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali,
il giudice della convalida deve operare rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e
personalità dell'arrestato) un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione
in cui ha operato la Polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e
conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima
P.G. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del
soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente
valutazione. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ragionevolmente motivata la convalida dell'arresto di un
soggetto privo di documenti e senza fissa dimora sorpreso a rubare in un supermercato, quanto meno al fine
di procedere ad ulteriori accertamenti sull'identità personale e sull'esistenza di precedenti penali).
Cass. pen. Sez. VI, 9 gennaio 2002
Quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza
coercitiva emessa dal g.i.p. l'ordinanza competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art.
27 c.p.p.
Corte cost., 8 giugno 2001, n. 187
Manifesta infondatezza della q.l.c. degli art. 280 e 391 comma 5 c.p.p., nella parte in cui, per i reati di cui
all'art. 381 comma 2 c.p.p., non consentono l'applicazione di misure cautelari coercitive fuori dei casi di
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. arresto in flagranza di reato. Spetta, infatti, esclusivamente alla discrezionalità del legislatore determinare,
nel rispetto del principio della riserva di legge stabilito dall'art. 13 comma 2 cost., i casi in cui il giudice può
disporre restrizioni della libertà personale.
Cass. pen. Sez. I, 7 giugno 2001, n. 28937
In materia di misure precautelari applicate dalla polizia giudiziaria, il giudice dell'udienza di convalida che
ravvisi la mancanza dei presupposti per l'arresto in flagranza deve, qualora sussistano i differenti
presupposti previsti dall'art. 384 c.p.p., qualificare detta attività come fermo di persona indiziata e provvedere
alla relativa convalida. (Fattispecie in cui la Corte, su impugnazione del p.m., ha ritenuto che erroneamente il
giudice, che in esito all'udienza aveva emesso la misura cautelare della custodia in carcere, si fosse limitato
a non convalidare l'arresto per carenza del requisito della flagranza, dal momento che la sussistenza del
pericolo di fuga - posto a fondamento della misura cautelare - avrebbe imposto di diversamente qualificare,
come fermo di persona indiziata, l'attività di polizia giudiziaria, e di procedere alla convalida sotto tale
profilo).
Cass. pen. Sez. I, 21 febbraio 2001, n. 18922
La garanzia dell'assistenza dell'interprete a soggetto che ignori la lingua italiana si estende alle attività
procedimentali anteriori al giudizio di merito e, conseguentemente, va assicurata, a pena di nullità, anche nel
procedimento di convalida dell'arresto con riferimento a quegli atti (relazione del p.m. o degli agenti
verbalizzanti, interrogatorio del giudice) per i quali deve essere resa possibile l'effettività del contraddittorio.
(Fattispecie concernente l'omessa traduzione del verbale di arresto, che la S.C. ha ritenuto non produttiva di
alcuna nullità, data anche l'assenza dell'obbligo di una sua consegna all'interessato).
Cass. pen. Sez. VI, 19 ottobre 2000, n. 3853
In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato, con riferimento al controllo dei requisiti della gravità del
fatto e della pericolosità, che legittimano l'arresto, il giudice deve limitarsi ad una verifica dell'uso ragionevole
dei poteri discrezionali affidati alla polizia e, ove ritenga che da tale discrezionalità si sia ecceduto, deve
fornire in proposito adeguata motivazione. (Nella fattispecie, relativa alla concussione posta in essere da un
medico ospedaliero ai danni di un paziente, la Corte, accogliendo il ricorso del p.m., ha annullato per vizio di
motivazione l'ordinanza con cui il g.i.p., a fronte della gravità del fatto, si era limitato ad affermare
l'insussistenza di presupposti per l'applicazione dell'art. 381 c.p.p.).
Cass. pen. Sez. IV, 29 settembre 2000
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali,
il giudice della convalida deve operare rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e
personalità dell'arrestato) un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione
in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e
conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima
p.g. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del
soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente
valutazione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta ragionevolmente motivata la convalida dell'arresto di un
soggetto privo di documenti e senza fissa dimora sorpreso a rubare in un supermercato, quanto meno al fine
di procedere ad ulteriori accertamenti sull'identità personale e sull'esistenza di precedenti penali).
Cass. pen. Sez. I, 30 giugno 2000, n. 4737
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il g.i.p. è tenuto a compiere circa i
presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello "status libertatis" (gravità del fatto e personalità
dell'arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all'operato della polizia giudiziaria
alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi. Di
conseguenza, al fine di consentire la convalida, è sufficiente che la polizia giudiziaria - cui non incombe il
dovere di una specifica motivazione - ponga il giudice in condizione di verificare se l'atto, in relazione alle
concrete circostanze di fatto come si presentano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei
presupposti indicati dall'art. 381 c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato un provvedimento di diniego di
convalida, in quanto il giudice di merito, sul rilievo di non essere stato posto dalla polizia giudiziaria in
condizione di valutare la gravità del fatto, si era sostituito ad essa nel diretto apprezzamento dei presupposti
oggettivi della facoltà di arresto, rapportando la sua valutazione a parametri inadeguati).
Cass. pen. Sez. I, 28 giugno 2000, n. 4700
In tema di arresto facoltativo in flagranza, posto che al giudice della convalida spetta soltanto, con riguardo
ai presupposti giustificativi previsti dall'art. 381 comma 4 c.p.p., una verifica di ragionevolezza in ordine alla
valutazione operata dalla polizia giudiziaria, non esula dai limiti di detta verifica - trattandosi di arresto nella
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. ritenuta flagranza del reato di favoreggiamento della illegale presenza di stranieri extracomunitari nel
territorio dello Stato, previsto dall'art. 12 comma 5 d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 - il riferimento operato dal
medesimo giudice, a sostegno della mancata convalida del provvedimento, allo stato di incensuratezza
dell'arrestato (conoscibile o immediatamente accertabile anche dalla polizia giudiziaria) ed alla scarsa
gravità del fatto, siccome costituito, nella prospettazione accusatoria (ed indipendentemente dalla giuridica
fondatezza della medesima), dall'impiego in attività lavorativa di un numero di immigrati clandestini da
riguardarsi come assai modesto, anche in rapporto al complessivo numero dei dipendenti dell'azienda, per il
resto in posizione regolare.
Cass. pen. Sez. IV, 21 giugno 2000, n. 3726
La valutazione del giudice sulla legittimità dell'arresto, pur non potendo estendersi all'accertamento
dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve tuttavia essere intesa alla verifica della sussistenza delle
condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, condizioni tra le quali deve ritenersi inclusa la
configurabilità (non solo astratta) del reato legittimante l'arresto e la sua attribuibilità alla persona arrestata;
ne consegue che la semplice detenzione di sostanza stupefacente non legittima l'arresto in flagranza
quando non emergono (non già gravi indizi, bensì) elementi sintomatici della destinazione della sostanza
all'uso di terzi.
Cass. pen. Sez. VI, 30 marzo 2000, n. 1589
In sede di convalida dell'arresto il giudice deve limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli
art. 380, 381 e 382 c.p.p., ossia se ricorrono gli estremi della flagranza e se sia configurabile una delle
ipotesi criminose che consentono l'arresto (il c.d. "fumus commissi delicti"), senza sconfinare nella
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il cui accertamento è riservato alla successiva fase processuale
dell'applicazione della misura cautelare.
Cass. pen. Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 696
In ragione del rinvio all'art. 278 c.p.p. contenuto nell'art. 379 c.p.p., ai fini dell'applicazione delle norme
sull'arresto in flagranza, si deve avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o
tentato. Ne consegue, in ragione dell'autonomia del reato tentato, che non è consentito l'arresto in flagranza
per delitti tentati per i quali, in applicazione dell'art. 56 c.p., non risulti comminata una pena superiore nel
massimo a tre anni di reclusione.
Cass. pen. Sez. II, 10 dicembre 1999, n. 6240
Il pericolo di reiterazione criminosa che dà luogo all'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 lett. c) c.p.p.,
può essere desunto anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, non ponendo la norma alcun
divieto alla valutazione degli stessi elementi costitutivi del reato ai fini dell'indagine sulla pericolosità
dell'indagato, analogamente, del resto, a quanto è previsto per l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381
comma 4 c.p.p.).
Cass. pen. Sez. IV, 11 maggio 1999, n. 1491
A seguito della sentenza n. 109/99 della Corte costituzionale il diritto alla riparazione per ingiusta
detenzione, di cui all'art. 314 c.p.p., è riconoscibile, entro gli stessi limiti previsti per la custodia cautelare,
anche a favore di chi abbia subito privazione della libertà a causa di arresto in flagranza o fermo.
Cass. pen. Sez. II, 14 dicembre 1998, n. 7441
Stante l'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, ove determinati effetti giuridici siano dalla
legge ricollegati alla commissione di reati specificamente indicati mediante l'elencazione degli articoli che li
prevedono, senza ulteriori precisazioni, deve intendersi che essi si collegano esclusivamente alle ipotesi
consumate e non già tentate; ne deriva, in tema di arresto facoltativo in flagranza, che l'applicazione della
misura da parte della polizia giudiziaria in ordine ai reati indicati dal comma 2 dell'art. 381 c.p.p. non è
consentita nelle ipotesi di tentativo, considerato che la norma espressamente si riferisce, elencandoli per
articoli, ai "seguenti delitti", diversamente dal comma 1 ove la legge testualmente menziona i "delitti non
colposi consumati o tentati" in ordine ai quali è autorizzata la cautela.
Cass. pen. Sez. II, 24 settembre 1998
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, le disposizioni del codice di rito (come
modificate dalla l. 8 agosto 1995 n. 332) di cui agli art. 280 - secondo il quale la custodia cautelare in carcere
può essere disposta solo per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni - e 274 lett. c) - secondo cui l'esigenza cautelare di prevenire la reiterazione di reati
della stessa specie di quello per cui si procede consente l'applicazione di misure di custodia cautelare
soltanto se trattasi di delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. quattro anni - subiscono una deroga in virtù del disposto degli art. 391 comma 5 dello stesso codice qualora
le misure cautelari siano applicate all'esito del giudizio di convalida dell'arresto; in tali ipotesi, infatti, se
ricorrono le condizioni previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., e si
procede per uno dei delitti, indicati dall'art. 381 comma 2 c.p.p., che consentono l'arresto in flagranza, il
giudice può ordinare l'applicazione della misura anche al di fuori dei limiti indicati dal predetto art. 280, e
quindi anche con riferimento ad ipotesi di reato - come la truffa - punite con pena inferiore nel massimo ai
quattro anni di reclusione. (Alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto l'illegittimità dell'ordinanza di
riesame che aveva annullato la misura della custodia in carcere disposta dal pretore in ordine al delitto di
truffa con ordinanza adottata all'esito del giudizio di convalida dell'arresto contestuale al giudizio direttissimo,
e ciò sul presupposto che, pur in presenza del pericolo di reiterazione dell'attività criminosa, la custodia in
carcere non potesse essere disposta trattandosi di delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a
quattro anni).
Cass. pen. Sez. VI, 8 luglio 1998, n. 2474
L'esame che il g.i.p. è tenuto a compiere ai fini della convalida dell'arresto, pur non esaurendosi in un mero
controllo di legalità formale, deve essere limitato alla verifica della esistenza del "fumus commissi delicti" e
non deve anche comprendere l'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di responsabilità, attività questa
oggetto della fase, successiva ed eventuale, di applicazione della misura cautelare.
Cass. pen. Sez. II, 16 dicembre 1997, n. 7153
L'art. 381, comma 4, c.p.p., con lo stabilire che, in caso di reato per cui è previsto l'arresto facoltativo in
flagranza, si procede all'arresto soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla
pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto stesso, non impone alla
polizia giudiziaria il dovere di indicare le ragioni che hanno determinato la scelta, essendo sufficiente che
l'autorità giudiziaria sia posta in grado di verificare dall'integrale contesto descrittivo che precede o segue la
coercizione, ovvero da atti ad esso complementari, tutti i presupposti dell'arresto e, quindi, l'osservanza dei
parametri indicati dalla detta disposizione, conformemente alla natura non di provvedimento bensì di atto
materiale che contrassegna l'operazione della polizia giudiziaria. L'obbligo della motivazione incombe,
viceversa, sul giudice delle indagini preliminari, il quale è tenuto ad esplicitare nell'ordinanza di convalida le
ragioni della sfavorevole valutazione del fatto e della personalità dell'arrestato.
Cass. pen. Sez. I, 28 novembre 1996, n. 6321
La perdita di efficacia di un d.l., a seguito di mancata conversione, rende inammissibile per sopravvenuta
carenza di interesse il ricorso proposto dal p.m. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di convalida
dell'arresto eseguito sulla base delle disposizioni del decreto non convertito.
Corte cost., 24 luglio 1996, n. 305
Non è illegittimo, in relazione all'art. 3 cost., l'art. 189 comma 6 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo c. strad.),
nella parte in cui consente l'arresto del conducente che, a seguito di incidente con danni alle persone
ricollegabile al suo comportamento, si sia dato alla fuga senza ottemperare all'obbligo di fermarsi; sebbene,
infatti, l'arresto sia previsto con riferimento ad un reato la cui pena edittale è minore di quella stabilita in via
generale dall'art. 381 comma 1 c.p.p., rientra nella non irragionevole discrezionalità del legislatore, in
funzione della presumibile pericolosità e della particolare diffusione della condotta, concedere un intervento
immediato verso chi abbia scelto di fuggire abbandonando le vittime dell'incidente a lui riconducibile,
aggiungendo questa ipotesi alle altre numerose deroghe alla regola del rito penale, tanto più che, trattandosi
di misura precautelare provvisoria facoltativa, essa sarà adottata sulla ragionevole prognosi di una
trasformazione in una misura più stabile.
Cass. pen. Sez. I, 26 maggio 1992
La convalida del fermo, come quella dell'arresto in flagranza, non costituisce formale ed autonomo titolo di
detenzione, ma è rivolta semplicemente al controllo di legittimità dell'operato della polizia giudiziaria e del
p.m. e può, dunque, fondarsi sulla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 384 c.p.p., in relazione ad uno
solo dei reati contestati.
Cass. pen. Sez. I, 5 febbraio 1996, n. 765
Il fermo può essere adottato, ove ne ricorrano i presupposti, anche nei confronti di persona sottoposta
all'arresto per fini estradizionali, ai sensi dell'art. 716 c.p.p. Tale arresto, infatti, non esclude il pericolo di
fuga, data la provvisorietà del titolo custodiale, con la possibilità che il soggetto venga scarcerato ad horas.
(Fattispecie relativa a cittadino straniero, senza fissa dimora e privo di documenti di identità).
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. Cass. pen. Sez. V, 23 gennaio 1996
La predisposizione di un mezzo fraudolento (quale l'allacciamento ad un cavo portante) è un antefatto eventualmente punibile a titolo diverso - della condotta tipica del reato di furto di energia elettrica. Allo scopo
di stabilire se si versi in flagranza di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 1. c.p., occorre
verificare se l'agente si avvale del mezzo fraudolento nel momento stesso in cui attua la sottrazione.
(Fattispecie in tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza).
Cass. pen. Sez. VI, 21 dicembre 1995
Nel giudizio di convalida dell'arresto facoltativo, la valutazione del giudice relativa alla legalità del
provvedimento adottato dall'autorità di polizia, non può essere limitata al riscontro dell'osservanza delle
condizioni formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve
essere estesa al controllo della sussistenza delle condizioni di legittimità indicate dal comma 4 dell'art. 381
c.p.p. (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto).
A tale ultimo proposito, ancorchè la citata disposizione non imponga alla polizia giudiziaria il dovere di
indicare ex professo le ragioni poste a fondamento della propria scelta, tuttavia dal contesto descrittivo che
precede o segue la coercizione personale, ovvero da atti ad essa complementari, devono risultare le ragioni
che hanno determinato l'arresto, così da porre l'autorità giudiziaria - che non può sostituirsi alla polizia
nell'onere motivazionale - in condizione di verificare l'osservanza dei parametri di fatto e di diritto legittimanti
il provvedimento adottato.
Cass. pen. Sez. VI, 27 giugno 1995, n. 2568
In sede di convalida dell'arresto il g.i.p. è chiamato esclusivamente a verificare la sussistenza delle
condizioni previste dagli art. 380 e 382 c.p.p. che lo legittimano e non può negare la convalida motivando
con riferimento alla sussistenza e gravità degli indizi, valutazioni conseguenti alla richiesta di emissione della
misura cautelare, che costituisce momento autonomo e diverso rispetto alla convalida dell'arresto.
Cass. pen. Sez. VI, 16 maggio 1995
La diffusione della notizia dell'arresto di persona indagata non integra il reato di rivelazione di segreto
d'ufficio perchè l'arresto, nel momento in cui viene eseguito, è conosciuto dall 'indagato che lo subisce e
quindi, ai sensi dell'art. 329 comma 1 c.p.p., non può essere coperto dal segreto. Quanto sopra salvo il caso
che il p.m., immediatamente informato dell'arresto, ritenga necessario, al fine di evitare pregiudizio per la
prosecuzione delle indagini, disporre, ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la segretazione dell'atto.
Cass. pen. Sez. VI, 2 maggio 1995, n. 1757
L'esame che il giudice per le indagini preliminari è tenuto a compiere ai fini della convalida dell'arresto
eseguito dalla polizia giudiziaria, pur non esaurendosi in un mero controllo di legalità formale, deve essere
limitato alla verifica dell'esistenza del "fumus commissi delicti" e non può estendersi all'accertamento
dell'esistenza dei gravi indizi di responsabilità, accertamento che è riservato alla successiva fase, pure di
competenza del giudice per le indagini preliminari, di applicazione di misure cautelari.
Cass. pen. Sez. IV, 20 aprile 1995
I verbali di arresto in flagranza di reato vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento; quindi di essi può
essere data lettura ai sensi dell'art. 511 comma 1 c.p.p.; sono utilizzati per la formazione del convincimento
del giudice anche in assenza di esplicita menzione d'utilizzabilità; tuttavia, ove contengano dichiarazioni e in
genere rappresentazione di percezioni riferite dal o al verbalizzante ovvero ad altri comunque coinvolti nella
scena rappresentata dall'atto, l'acquisizione alla conoscenza del giudice deve passare attraverso il vaglio
della formazione dialettica della prova in dibattimento.
Pret. Taranto, 8 novembre 1994
Non sussiste lo stato di flagranza legittimante l'arresto nel caso in cui il soggetto colto nell'atto di commettere
un reato venga successivamente, e per qualunque motivo, lasciato libero. (Nella fattispecie il prevenuto era
stato sottoposto al vincolo un'ora dopo la contestazione del reato).
Cass. pen. Sez. VI, 30 maggio 1994
La P.G. non ha facoltà di arrestare la persona informata sui fatti che renda dichiarazioni false o reticenti
mentre sia dalla stessa escussa nel corso delle indagini preliminari condotte dal p.m.; in tal modo infatti la
P.G. interferirebbe con l'attività di quest'ultimo organo, al quale essa stessa è gerarchicamente subordinata
ed alle cui dipendenze deve operare. Il p.m. non ha in tal caso un autonomo potere di arresto ma
esclusivamente un residuale potere di fermo, qualora si verta in una delle tassative ipotesi di cui all'art. 384
c.p.p.
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. Cass. pen. Sez. VI, 30 maggio 1994
Non è consentito alla p.g. di procedere all'arresto in flagranza, per il delitto di cui all'art. 371-bis c.p., della
persona informata sui fatti che renda al p.m. dichiarazioni sospette di mendacio o di reticenza, nè di propria
iniziativa, giacchè in tal modo interferirebbe con l'attività dell'organo, cui è subordinata, nè su delega dello
stesso p.m., che è privo del potere di arresto.
Cass. pen. Sez. VI, 16 maggio 1994
Ai fini del giudizio di convalida dell'arresto, che ha per oggetto la verifica della legalità del provvedimento,
comprensiva sia della legittimità formale, sia della correttezza sostanziale dell'operato della polizia
giudiziaria, il giudice deve tener conto non solo delle circostanze e degli elementi conosciuti da chi ha
proceduto all'arresto, ma anche di quelli agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza nonchè di ogni
pertinente elemento che l'arrestato o il difensore forniscano all'udienza di convalida; ciò che è da escludere
in tale sede, invero, è l'espletamento di attività di indagine su richiesta o indicazione della difesa, non già i
contributi, anche documentali che l'arrestato o il difensore sono in grado di esibire nella stessa udienza di
convalida.
Cass. pen. Sez. VI, 16 maggio 1994
Ai fini della convalida dell'arresto il g.i.p. deve controllare la qualificazione giuridica del fatto, eventualmente
correggendo la prospettazione accusatoria attribuendo al fatto, ai limitati effetti del giudizio di convalida, una
qualificazione giuridica diversa da quella configurata dalla polizia giudiziaria o dal p.m.
Cass. pen. Sez. VI, 6 maggio 1994
Considerati la subordinazione della p.g. al p.m., quale emerge dagli artt. 55 e 56 c.p.p. ed il potere di
ordinare l'arresto nell'ipotesi prevista dall'art. 476 c.p.p., deve riconoscersi, in via generale, al p.m. la facoltà
di ordinare alla p.g. di procedere all'arresto in ogni caso di flagranza o quasi flagranza di reati per i quali sia
consentito (fattispecie in tema di false informazioni al p.m.).
Cass. pen. Sez. VI, 25 marzo 1994
Il p.m. non può disporre l'arresto in flagranza della persona informata sui fatti per il reato di cui all'art. 371-bis
c.p.p., nè l'arresto per tale reato può essere effettuato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa.
Cass. pen. Sez. Unite, 16 marzo 1994
Nel caso di arresto o di fermo non seguiti da provvedimento di convalida per omesso interrogatorio
dell'indagato ovvero di arrestato o fermato che non abbia reso l'interrogatorio in quanto non abbia potuto o
voluto comparire nella udienza in cui la convalida è stata decisa, ai quali abbia fatto seguito l'applicazione
della custodia cautelare, il termine perentorio di cinque giorni entro il quale, a norma dell'art. 294 comma 1
c.p.p., il giudice per le indagini preliminari deve procedere all'interrogatorio decorre dal momento in cui ha
avuto inizio l'esecuzione del provvedimento che ha disposto la custodia.
Cass. pen. Sez. VI, 1 marzo 1994
E' legittimo l'arresto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia, tutte le volte in cui il fatto risulti alla
p.g. non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti. (Nel caso di specie, la Corte
ha annullato il provvedimento del g.i.p. che aveva ritenuto di non convalidare l'arresto nonostante - secondo
quanto risultava dallo stesso provvedimento di diniego di convalida - la p.g. fosse intervenuta
immediatamente dopo che l'inquisito aveva percosso i figli e la moglie, ricevendo contestualmente
dichiarazioni circa la ripetizione di atti di violenza).
Cass. pen. Sez. VI, 1 marzo 1994
In tema di arresto facoltativo in flagranza, alla p.g. non incombe un dovere di esplicita motivazione,
occorrendo soltanto che attraverso il verbale di arresto vengano forniti al giudice gli elementi sufficienti per
controllare la ragionevolezza della misura adottata.
Cass. pen. Sez. I, 28 febbraio 1994
Per il reato previsto dall'art. 2 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente la contravvenzione al foglio di via
obbligatorio, non è consentito l'arresto in flagranza, in quanto l'art. 207 disp.att. c.p.p., che estende la
disciplina codicistica ai procedimenti relativi a reati previsti da leggi speciali, fa salve alcune eccezioni, tra le
quali non figura la contravvenzione in parola.
Cass. pen. Sez. VI, 29 ottobre 1993
In tema di arresto facoltativo in flagranza non si richiede, per la legittimità dell'arresto, la presenza congiunta
di entrambi i parametri della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente desunta dalla sua personalità o
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. dalle circostanze del fatto, essendo sufficiente - come appare dalla formulazione disgiuntiva della norma - la
presenza di uno solo di essi.
Cass. pen. Sez. VI, 25 giugno 1993
L'arresto in flagranza di reato non è di per sè reso illegittimo dalla circostanza che ad ordinarlo sia stato il
p.m. e che la polizia giudiziaria si sia limitata ad eseguire tale ordine, costituendo quest'ultimo piuttosto una
garanzia per l'imputato, il quale non ha pertanto alcun interesse a dolersene.
Cass. pen. Sez. VI, 4 giugno 1993
Nel procedere all'arresto in flagranza la polizia giudiziaria è tenuta ad accertare la sussistenza dei
presupposti e delle condizioni legittimanti la misura e, preliminarmente, sulla base dei criteri indicati dagli art.
380 e 381 c.p.p., a verificare se trattasi di arresto obbligatorio o facoltativo. Di tale accertamento e della
relativa scelta la polizia giudiziaria deve dare puntuale contezza, pur senza procedere ad esporre le
motivazioni della scelta effettuata. Sicchè è sufficiente l'esposizione degli elementi dai quali i predetti
parametri sono stati desunti, così da consentire al giudice, in sede di convalida, di effettuare la verifica di
legittimità. Il tutto secondo quanto si desume dal disposto degli art. 389 comma 2 (che prevede la liberazione
dell'arrestato quando risulta evidente che l'arresto è stato eseguito fuori dei casi previsti dalla legge), e 385
c.p.p. (che impone il divieto di arresto in presenza di determinate circostanze di non punibilità accertabili
dalla stessa polizia giudiziaria).
Cass. pen. Sez. VI, 6 maggio 1993
In sede di convalida dell'arresto il potere del giudice è limitato alla verifica del rispetto delle condizioni
previste dagli art. 380 e seguenti c.p.p., con riguardo agli elementi specifici di fatto e concreti risultanti dagli
atti, con riferimento ai parametri normativi che in concreto consentono e legittimano l'arresto in flagranza,
senza che sull'accertamento delle modalità formali e dei presupposti della chiesta convalida, possano
pesare apprezzamenti relativi ad eventuali provvedimenti successivi, indipendenti ed autonomi, concernenti
misure cautelari. (Nella specie, relativa ad un caso di arresto facoltativo, il g.i.p. aveva negato la convalida in
quanto, pur definendo il fatto astrattamente grave, aveva poi escluso che sussistessero i presupposti
richiesti dall'art. 381 comma 4 c.p.p., con una valutazione "ex post" sulla base di una versione del fatto
successivamente fornita dall'arrestato; la cassazione ha censurato tale modo di procedere ed ha enunciato il
principio di cui in massima).
Cass. pen. Sez. VI, 6 maggio 1993
In tema di arresto facoltativo in flagranza, anche la esclusione da parte del g.i.p. della sussistenza della
gravità del fatto o della pericolosità del soggetto ex art. 381 comma 4 c.p.p., deve essere adeguatamente
motivata.
Cass. pen. Sez. VI, 6 maggio 1993
In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il controllo che il giudice per le indagini preliminari è
tenuto a compiere circa i presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello "status libertatis" (gravità del
fatto e personalità dell'arrestato) non può esorbitare da una verifica di ragionevolezza quanto all'operato
della polizia giudiziaria alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento
dei presupposti stessi. Di conseguenza, al fine di consentire l'esercizio del potere di convalida è sufficiente
che la polizia giudiziaria - cui non incombe il dovere di una specifica motivazione - ponga in condizione il
giudice di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentino alla polizia
stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 c.p.p. (Fattispecie in cui la
Corte ha annullato un provvedimento di diniego di convalida, in quanto il giudice per le indagini preliminari,
valutando in astratto la gravità del fatto, si era sostituito alla polizia giudiziaria nel diretto apprezzamento dei
presupposti oggettivi della facoltà di arresto).
Cass. pen. Sez. V, 5 marzo 1993
Ricorre l'ipotesi della flagranza, di cui all'art. 382 c.p.p., quando il soggetto sia stato colto dalla polizia
giudiziaria nell'atto di commettere il reato e, subito identificato in loco immediatamente condotto in caserma e
ivi trattenuto in arresto, a distanza di poche ore dalla sorpresa, dopo lo espletamento di accertamenti
compiuti, senza soluzione di continuità, al fine di qualificare la gravità del fatto.
Cass. pen. Sez. V, 5 marzo 1993
In sede di convalida dell'arresto o del fermo, il potere del giudice è solo limitato all'accertamento del rispetto
delle condizioni previste dagli art. 380 seg. c.p.p., mentre l'obbligo della valutazione della sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza è affidato al giudice in sede di riesame dell'eventuale misura cautelare che
successivamente sia disposta.
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. Cass. pen. Sez. I, 10 febbraio 1993
Nei delitti associativi il momento della privazione della libertà dell'agente a causa dell'intervento coattivo
dell'autorità non determina necessariamente l'estromissione della persona dalla associazione o il suo
recesso da questa, sicchè solo nell'evenienza che possa ritenersi raggiunta la prova circa l'avvenuto
verificarsi dell'una o dell'altra di queste condizioni dovrà riconoscersi all'arresto valore di atto interruttivo della
permanenza nel reato. Per contro, la sentenza, anche non irrevocabile, che accerti la responsabilità
dell'imputato, vale a interrompere l'attività, ancorchè in corso, conseguendone che la porzione di condotta
illecita successiva alla pronuncia, se pur ontologicamente non disgiungibile dalla precedente, sarà
perseguibile a titolo di reato autonomo, anche se non si è ancora formato il giudicato sulla responsabilità.
Cass. pen. Sez. I, 9 marzo 1992
E’ inammissibile per difetto di interesse il ricorso dell'indagato avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto in
flagranza; tale ordinanza, invero, come risulta dalle disposizioni contenute nell'art. 391 c.p.p. non si configura
come un formale ed autonomo titolo di detenzione, rendendosi necessaria per il permanere dello stato di
custodia l'emissione di una specifica misura cautelare secondo i canoni generali di cui agli art. 273, 274 e
279 dello stesso codice; resta, pertanto, escluso l'inquadramento dell'ordinanza di convalida nella categoria
degli atti tipici destinati a dare inizio alla custodia cautelare; la dimensione del detto provvedimento è, quindi,
circoscritta nell'ambito del controllo sulla legittimità dell'operato della polizia giudiziaria nei suoi aspetti relativi
alla situazione di flagranza ex art. 382 c.p.p. e delle altre condizioni che disciplinano l'arresto obbligatorio o
facoltativo a norma degli art. 380 e 381 dello stesso codice; ne consegue che l'impugnazione avverso il
provvedimento di custodia, che è il solo a regolare la posizione giuridica dell'indagato in ordine alla sua
libertà personale ed è dotato di una propria autonomia, e non già quella avverso l'ordinanza di convalida,
viene a costituire la sede idonea per l'esame della ricorrenza o meno di gravi indizi di colpevolezza e della
necessità o meno della misura cautelare nelle sue varie forme.
Cass. pen. Sez. I, 10 dicembre 1991
Una volta che il giudice competente ha convalidato l'arresto in flagranza di reato non è logicamente e
giuridicamente contraddittorio negare, da parte del medesimo giudice, l'applicazione della misura cautelare
della custodia in carcere per ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'imputato;
sussiste, invero, autonomia del provvedimento di convalida rispetto a quello dell'applicazione di una misura
coercitiva essendo rispettivamente ancorati a presupposti e finalità del tutto diversi: il primo è decisione sulla
legittimità dell'iniziativa della polizia giudiziaria o del p.m., il secondo è, invece, collegato unicamente ad una
o più delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., dopo l'accertamento positivo della sussistenza delle
condizioni generali di applicabilità della misura prescelta.
Cass. pen. Sez. VI, 12 novembre 1991
L'art. 3, d. l. 12 gennaio 1991, n. 5 (non convertito, ma reiterato con d. l. 13 marzo 1991, n. 76 e con d. l. 13
maggio 1991, n. 152, convertito - quest'ultimo - nella l. 12 luglio 1991, n. 203) consente l'arresto, anche fuori
dei casi di flagranza, di chiunque abbia posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c. p.,
senza alcuna distinzione; trattasi di una disposizione che contempla una deroga evidente all'art. 381 c. p. p.
e che impone di tenere conto della qualificazione del reato e non della pena edittale (fattispecie in cui il
pretore aveva negato la convalida dell'arresto ritenendo che la modifica introdotta dal surricordato art. 3 per il
reato di evasione riguardasse soltanto lo stato di flagranza e che in base a tale normativa si potesse
procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza sempre che l'arresto fosse consentito per il titolo del
reato - in altri termini per l'ipotesi di cui al 3° comma, art. 385 c. p. - la cassazione ha affermato l'erroneità
dell'interpretazione del pretore ed ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass. pen. Sez. VI, 24 aprile 1991
Non si richiede che la polizia giudiziaria espliciti, nel verbale di arresto facoltativo in flagranza, le ragioni che
hanno determinato l'adozione del provvedimento, essendo sufficiente, per la necessaria verifica del giudice
in sede di convalida, che dette ragioni risultino dall'integrale contesto descrittivo dell'attività compiuta nonché
dagli atti ad esso complementari.
Cass. pen. Sez. VI, 7 dicembre 1990
L'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza deve essere motivata, innanzi tutto, in ordine alla
sussistenza degli estremi di flagranza, e poi in ordine alla configurabilità di una delle ipotesi di arresto e al
rispetto dei termini della procedura di convalida, e non anche in ordine all'elemento soggettivo del reato
ipotizzato nei confronti dell'arrestato, il cui accertamento forma oggetto del giudizio di colpevolezza ed è
perciò demandato alle successive fasi processuali.
© World's Vehicle Documents www.vehicle-­‐documents.it ATTI DI P.G. ARRESTO FACOLTATIVO 381 C.P.P. Pret. Torino, 13 ottobre 1990
Teoricamente l'art. 381 comma 2 c.p.p., con l'espressione "necessità di interrompere l'attività criminosa",
potrebbe anche riferirsi al reato tentato, indipendentemente dalla misura della pena. A tale interpretazione è
peraltro ostativa la direttiva n. 32 della legge-delega che, dopo aver stabilito la regola generale per cui
l'arresto facoltativo è ammesso per i delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni di
reclusione, aggiunge "... e solo per alcuni reati di particolare gravità - tassativamente indicati - anche delitti
punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni". È rilevante notare che la direttiva,
relativamente all'arresto facoltativo, non contiene, a differenza dell'arresto obbligatorio, per il quale
espressamente menziona i delitti tentati, alcun cenno al reato tentato.
Trib. Torino Sez. VI, 10 maggio 1990
Non può essere operata, nell'ambito della dizione del secondo comma dell'art. 381 cod. proc. pen., una
distinzione tra delitto consumato e tentato. Il riferimento alla necessità di interrompere l'attività criminosa
implica l'estensione della sfera di applicabilità della norma a tutto l'arco della condotta punibile, a partire cioè
dal verificarsi degli estremi di tentativo. Una diversa interpretazione renderebbe la norma praticamente non
operativa, posto che, nella maggior parte dei casi, quando il reato è consumato, non vi può essere necessità
di "interrompere l'attività criminosa", essendo questa già cessata.
Cass. pen., 12 marzo 1990
Poiché prima della chiusura delle indagini preliminari manca una imputazione in senso tecnico, potendosi al
più parlare di addebiti sommari e provvisori, ben può il giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida
dell'arresto, procedere alla qualificazione giuridica del fatto-reato a lui sottoposto anche in modo diverso da
quanto prospettato dal p. m., sia pure al solo fine dell'emanando provvedimento coercitivo, senza alcun
vincolo per le fasi ulteriori.
Cass. pen., 12 marzo 1990
Il giudice per le indagini preliminari può in sede di convalida dell'arresto attribuire al fatto reato, ai limitati fini
dell'emanando provvedimento, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata sia dal denunciante
che dal p. m.
Cass. pen., 25 gennaio 1990
Il giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, deve non
soltanto verificare se siano state osservate le condizioni formali dell'arresto (esistenza della flagranza, titolo
del reato, osservanza dei termini), ma anche controllare che sussistano le condizioni di legittimità dell'arresto
indicate nell'art. 381, 4° comma, c. p. p. (gravità del fatto o pericolosità del soggetto).
Cass. pen., 15 dicembre 1989
In sede di convalida dell'arresto o del fermo il giudice deve limitarsi ad accertare il rispetto delle condizioni
previste dagli art. 380 segg. c. p. p., mentre la sussistenza o meno di gravi indizi di colpevolezza deve
essere valutata in sede di riesame dell'eventuale misura cautelare successivamente disposta.
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