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L`ascolto del minore nella prassi giudiziaria

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L`ascolto del minore nella prassi giudiziaria
Università degli Studi «A. Moro» di Bari
Corso di Diritto penale minorile
L’ascolto del minore nel processo
Tra ricerca della verità ed esigenze di tutela
A cura di Mariapia Locaputo
Di cosa parleremo in questa lezione
• Perché è importante dedicare attenzione a questo
tema
– Esigenza di ricercare la verità nel processo v/o esigenza di
tutela del minore in quanto soggetto in formazione
• Rapporto tra minore e processo
– Quando è necessario procedere all’ascolto del minore in
un procedimento
• Le regole che presiedono all’ascolto del minore tra
normativa e prassi
• La dimensione psicologica dell’ascolto
– Audizione protetta e attendibilità delle dichiarazioni del
minore
2
Perché parliamo di ascolto del minore?
3
Psicologia, psicanalisi e scienza
dell’educazione da qualche tempo
(non moltissimo tempo) avvertono
che il bambino ha bisogno di essere
ascoltato e, dunque, pongono
l’ascolto fra i bisogni primari del
bambino.
E il procedimento giudiziario è
indicato come uno dei campi
dell’ascolto,
con
l’attenzione
spostata dall’interrogativo “se”
ascoltare al “come” ascoltare.
4
Minore e processo
•
•
•
•
Trauma da evitare
Stress emozionale
Meccanismi di “vittimizzazione secondaria”
Difficoltà rievocative e comunicative
5
Ascoltare: udire con attenzione
Diverse norme giuridiche prevedono la possibilità di
“sentire il minore”
MA
Rispetto al sentire e all’udire
(percepire rumori o suoni per mezzo dell’orecchio) l’ascoltare introduce
l’ “attenzione” come elemento di specificità:
si fa riferimento ad un’attività che implica il coinvolgimento attivo da parte
di chi ascolta nei confronti di chi o cosa si ascolta.
Ascoltare in modo empatico
6
Perché parliamo di ascolto del minore?
Il minore può essere coinvolto per diversi motivi nella dinamica
processuale:
• Come semplice testimone di fatti in
cui non è coinvolto (anche
emotivamente)
• Come testimone di un grave abuso
• Come vittima di un reato
• Come autore di un reato
7
Quando è necessario ascoltare un
minore nel processo
• Nel processo amministrativo
– Coinvolti o semplici spettatori di violazioni amministrative (incidenti
stradali)
– acquisizione della deposizione demandata a personale inesperto sul
piano psicologico
• Nel processo civile
– Adozioni
– Riconoscimento figli
– Separazioni, scioglimento e cessazione effetti civili matrimonio….
• Nel processo penale
– Come vittima
– Come semplice testimone
– Come autore del reato
8
Nel nostro ordinamento…
Nonostante il minore sia titolare del
principale interesse nei procedimenti
innanzi al Tribunale per i Minorenni
e, il più delle volte, in quelli innanzi al
Tribunale
Ordinario
il
nostro
ordinamento, tuttavia, prescrive che
egli possa esprimersi dinanzi al
giudice solo in poche circostanze.
9
Normativa internazionale
L’attenzione sul problema è però cresciuta all’indomani dell’affermazione a livello
internazionale di nuovi importanti principi.
Numerosi atti internazionali si occupano dei diritti dei minori con particolare
attenzione ai profili processuali.
Regole Minime per l’Amministrazione della giustizia penale
minorile (approvate dalle Nazioni Unite nel 1985)
Protezione
Promozione
La Convenzione di New York sui diritti dell’Infanzia del 1989
(ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 176/91)
La Convenzione Europea sui diritti dei minori, stipulata a
Strasburgo nel 1996 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n.
77/2003)
10
L’ASCOLTO DEL MINORE TRA
PRASSI E NORMA SCRITTE
L’ascolto nel processo civile (cenni)
Nei procedimenti civili, l’audizione del minore può
avere due finalità e due significati ben precisi che nella
prassi finiscono col sovrapporsi e confondersi:
ascolto come verifica delle
esigenze psicologiche e di
assistenza del minore;
il giudice è chiamato a conoscere e
comprendere dinamiche affettivo –
educative molto complesse.
ascolto come testimonianza
su fatti rilevanti per il giudizio
mezzo per acquisire al processo un
approfondimento e un riscontro dei
risultati istruttori già presenti agli atti, di
cui è necessario verificare l’attendibilità.
12
L’ascolto nel processo civile (cenni)
Quando:
art. 250 c.c.: il riconoscimento del figlio sedicenne non può avvenire senza il suo
consenso
art. 252 2° c.: l’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima non può
avvenire senza il consenso dei figli legittimi sedicenni
art. 316: l’infraquattordicenne deve essere ascoltato per le questioni relative
all’esercizio della potestà, in caso di grave contrasto tra i genitori.
La legge 184/83 sulle adozioni prevede la possibilità di ascoltare i minori con più
di dodici anni per la declaratoria dello stato di adottabilità e per l’affidamento
preadottivo.
Art. 155 sexties c.c. (novella ex lege n. 54/2006) ha trasformato di fatto in regola
l’audizione del minore che abbia 12 anni o anche più piccolo (ca. discernimento)
nei procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o di
nullità del matrimonio, nonché in quelli relativi ai figli di genitori non coniugati 13
L’ascolto nel processo penale
Nel sistema delineato dal codice di procedura penale
ordinario l’esame del minore di diciotto anni è
disciplinato attraverso una deroga parziale alle forme –
intrinsecamente ansiogene e certamente inopportune
nei confronti di soggetti ancora in formazione – della
cross examination.
14
L’audizione del minore testimone e
vittima del reato
La testimonianza è il racconto nella sede del processo di
fatti che il testimone afferma di avere percepito e dei quali è
in grado di fornire la descrizione, sia che lo riguardino
direttamente sia che li abbia solo osservati, al fine di
contribuire, in un’accettabile approssimazione, alla
ricostruzione della realtà.
La testimonianza è la prova principe del nostro processo
penale fondato sulla c.d. cross examination, ossia sull’esame
incrociato del testimone da parte della accusa e della difesa
15
In generale
Art. 498 c. 4 c.p.p.
Art. 472 c.p.p.
Art. 147 c. 4 att. c.p.p.
Art. 114 c.p.p.
l’esame condotto dal presidente del collegio su domande e
contestazioni proposte dalle parti e con l’eventuale ausilio di
un familiare del minore o di un esperto in psicologia
infantile, in via del tutto eccezionale, consentendo la cross
examination se non nociva
l’audizione a porte chiuse del minore
divieto di ripresa e di trasmissione televisiva
Divieto di pubblicazione delle generalità e immagini del
testimone fino al compimento della maggiore età
16
Ma…
Omogeneizzazione fra situazioni estremamente
differenti (ad esempio fra condizione del minore che
sia semplice testimone e quella di chi, al contempo,
sia anche persona offesa dal reato)
Elaborazione e la sperimentazione di soluzioni e
prassi all’interno degli apparenti o reali vuoti
normativi.
Leggi n. 66/96 e 269/98 e L. n. 38/09: introdotte
nuove disposizioni al fine di adeguare
maggiormente le modalità di assunzione della
testimonianza all’esigenza di protezione del minore.
17
Zone d’ombra e vuoti normativi
LA FASE INVESTIGATIVA
già nel corso delle indagini preliminari il
minore (come qualsiasi altra persona) può
essere ascoltato – in qualità di “persona
informata sui fatti” o di “persona che può
riferire circostanze utili ai fini delle
indagini” – dal Pubblico Ministero (art.362
c.p.p.) o dalla Polizia Giudiziaria (art. 351
c.p.p.).
Vuoto normativo
18
Zone d’ombra e vuoti normativi
LA FASE INVESTIGATIVA
Specializzazione magistrati inquirenti attraverso
la creazione di pools per i soggetti deboli
La pratica ha colmato
il vuoto di tutela
Specializzazione polizia di Stato (ufficio minori)
il primo ascolto del minore in sede di indagini
preliminari viene generalmente condotto da uno
psicologo infantile meglio capace di realizzare un
rapporto empatico con minore
19
Zone d’ombra e vuoti normativi
INCIDENTE PROBATORIO
Il legislatore disciplinando l’istituto dell’incidente
probatorio (art. 392 c.p.p.) ha previsto l’assunzione di un
atto istruttorio con valenza probatoria anticipata e con il
quale viene assunta una prova in pieno contraddittorio fra
le parti e innanzi al giudice per le indagini preliminari.
Si tratta di un istituto nato per approntare un rimedio
nell’ipotesi in cui un atto processuale da assumere non sia
rinviabile alla fase dibattimentale.
20
Zone d’ombra e vuoti normativi
INCIDENTE PROBATORIO
Il legislatore ha introdotto nel codice di procedura penale una
nuova ipotesi – atipica – di incidente probatorio svincolato dai
presupposti ordinari della non rinviabilità o dell’inquinamento
probatorio (art. 392 c. 1bis)
SIA IL MINORE VITTIMA
SIA IL MINORE TESTIMONE
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Zone d’ombra e vuoti normativi
INCIDENTE PROBATORIO
PRESUNZIONE EX LEGE DI NON RINVIABILITÀ
LIMITE SOGGETTIVO
LIMITE OGGETTIVO
solo “per assumere la testimonianza di
persona minorenne ovvero della
persona offesa maggiorenne”.
solo nei procedimenti per i reati ex artt. 609
bis e 609 ter c.p., art. 609 quater c.p., art. 609
quinquies c.p.,art. 609 octies c.p., art. 600 bis
c.p., art. 600ter c.p., art. 600 quinquies c.p.
MA
C’è sempre presunzione iuris et de iure del rischio di dispersione o di inquinamento
della prova per le caratteristiche psicologiche del minore, i cui ricordi col tempo
decadono molto più velocemente di quelli degli adulti, oppure possono essere più
facilmente inquinati dalla suggestione.
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Zone d’ombra e vuoti normativi
INCIDENTE PROBATORIO
L’esigenza di tutela del minore ha indotto alcuni giudici
a superare (e a forzare) la lacuna legislativa
ammettendo, talvolta, l’incidente probatorio di cui
all’art. 398 c. 5 bis c.p.p. anche in ipotesi diverse da
quelle espressamente individuate
INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL’ART. 392 1° C. LETT. A) C.P.P.
principio di non dispersione e di
genuinità della prova.
principio della centralità del
dibattimento e del contraddittorio
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Zone d’ombra e vuoti normativi
ESAME DIBATTIMENTALE
prevenire il rischio di possibili traumi sul minore dovuti all’applicazione
dell’esame diretto e poi incrociato ad opera delle parti (cross examination)
L’art. 498 c.p.p.
c. 4 assegna al presidente, in via generale il
ruolo di interlocutore unico del teste cui si
affiancano alcune figure – familiari del minore
o esperti in psicologia infantile – che possono
svolgere funzioni di ausilio nella gestione
dell’esame
Audizione protetta dei minori se richiesta o
ritenuta necessaria (rinvio art. 398 c. 5bis
c.p.p)
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Zone d’ombra e vuoti normativi
ESAME DIBATTIMENTALE
Audizione nelle forme
dell’art. 398 c. 5bis
NO LIMITI OGGETTIVI: applicabile in tutti i
procedimenti penali
NO LIMITI SOGGETTIVI: Minore anche
ultrasedicenne
Luogo diverso dall’aula, riproduzione
fonografica e audiovisiva (no vetro specchio)
Audizione protetta ex art.
498 c. 4 ter c.p.p
Modalità speciali del vetro specchio e impianto
citofonico solo per reati sessuali e se il minore
è vittima del reato
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Zone d’ombra e vuoti normativi
ESAME DIBATTIMENTALE
prevenire il rischio di possibili traumi sul minore dovuti all’applicazione
dell’esame diretto e poi incrociato ad opera delle parti (cross examination)
L’art. 190 bis c.p.p.
Se si procede per reati in materia sessuale
l’esame in dibattimento del testimone che
abbia già reso dichiarazioni in sede di
incidente probatorio “è ammesso solo se
riguarda fatti o circostanze diversi da quelli
oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero
se il giudice o taluna delle parti lo ritenga
necessario sulla base di specifiche esigenze”
La regola è la non audizione in dibattimento
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Audizione protetta
La figura dell’audizione protetta prevede:
l’utilizzazione di un locale munito di vetro a specchio
unidirezionale, dotato di impianto di videoregistrazione e di
citofono interno;
la dislocazione nella prima stanza del minore, affiancato da uno
psicologo infantile in ausilio al giudice;
la compresenza nella seconda stanza, situata oltre lo specchio,
di tutti gli altri soggetti legittimati (compreso l’imputato che ne
abbia fatto richiesta);
la formulazione di domane da parte del giudice, su domande e
contestazioni proposte dalle parti, da porsi al minore per il
tramite dello psicologo che provvede a trasmetterle (tradurle)
con linguaggio adeguato all’età e alla condizione del minore.
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La valutazione dell’attendibilità
La giurisprudenza ha elaborato alcuni specifici criteri che, sebbene non qualificabili
come regole legali di valutazione della prova, costituiscono, di fatto, delle linee guida
Metodo che garantisca la genuinità e spontaneità della prova
Contenuto:
la coerenza logica e la non genericità del racconto
la costanza delle dichiarazioni rese a soggetti diversi e in
momenti diversi;
l’uso di un linguaggio conforme all’età e alla scolarizzazione
del minore e alle esperienze pregresse del minore;
la descrizione di episodi precisi e circostanziati;
l’assenza di contraddizioni
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GRAZIE per l’ascolto…
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