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L`ascolto del minore nella prassi giudiziaria
Università degli Studi «A. Moro» di Bari Corso di Diritto penale minorile L’ascolto del minore nel processo Tra ricerca della verità ed esigenze di tutela A cura di Mariapia Locaputo Di cosa parleremo in questa lezione • Perché è importante dedicare attenzione a questo tema – Esigenza di ricercare la verità nel processo v/o esigenza di tutela del minore in quanto soggetto in formazione • Rapporto tra minore e processo – Quando è necessario procedere all’ascolto del minore in un procedimento • Le regole che presiedono all’ascolto del minore tra normativa e prassi • La dimensione psicologica dell’ascolto – Audizione protetta e attendibilità delle dichiarazioni del minore 2 Perché parliamo di ascolto del minore? 3 Psicologia, psicanalisi e scienza dell’educazione da qualche tempo (non moltissimo tempo) avvertono che il bambino ha bisogno di essere ascoltato e, dunque, pongono l’ascolto fra i bisogni primari del bambino. E il procedimento giudiziario è indicato come uno dei campi dell’ascolto, con l’attenzione spostata dall’interrogativo “se” ascoltare al “come” ascoltare. 4 Minore e processo • • • • Trauma da evitare Stress emozionale Meccanismi di “vittimizzazione secondaria” Difficoltà rievocative e comunicative 5 Ascoltare: udire con attenzione Diverse norme giuridiche prevedono la possibilità di “sentire il minore” MA Rispetto al sentire e all’udire (percepire rumori o suoni per mezzo dell’orecchio) l’ascoltare introduce l’ “attenzione” come elemento di specificità: si fa riferimento ad un’attività che implica il coinvolgimento attivo da parte di chi ascolta nei confronti di chi o cosa si ascolta. Ascoltare in modo empatico 6 Perché parliamo di ascolto del minore? Il minore può essere coinvolto per diversi motivi nella dinamica processuale: • Come semplice testimone di fatti in cui non è coinvolto (anche emotivamente) • Come testimone di un grave abuso • Come vittima di un reato • Come autore di un reato 7 Quando è necessario ascoltare un minore nel processo • Nel processo amministrativo – Coinvolti o semplici spettatori di violazioni amministrative (incidenti stradali) – acquisizione della deposizione demandata a personale inesperto sul piano psicologico • Nel processo civile – Adozioni – Riconoscimento figli – Separazioni, scioglimento e cessazione effetti civili matrimonio…. • Nel processo penale – Come vittima – Come semplice testimone – Come autore del reato 8 Nel nostro ordinamento… Nonostante il minore sia titolare del principale interesse nei procedimenti innanzi al Tribunale per i Minorenni e, il più delle volte, in quelli innanzi al Tribunale Ordinario il nostro ordinamento, tuttavia, prescrive che egli possa esprimersi dinanzi al giudice solo in poche circostanze. 9 Normativa internazionale L’attenzione sul problema è però cresciuta all’indomani dell’affermazione a livello internazionale di nuovi importanti principi. Numerosi atti internazionali si occupano dei diritti dei minori con particolare attenzione ai profili processuali. Regole Minime per l’Amministrazione della giustizia penale minorile (approvate dalle Nazioni Unite nel 1985) Protezione Promozione La Convenzione di New York sui diritti dell’Infanzia del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 176/91) La Convenzione Europea sui diritti dei minori, stipulata a Strasburgo nel 1996 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 77/2003) 10 L’ASCOLTO DEL MINORE TRA PRASSI E NORMA SCRITTE L’ascolto nel processo civile (cenni) Nei procedimenti civili, l’audizione del minore può avere due finalità e due significati ben precisi che nella prassi finiscono col sovrapporsi e confondersi: ascolto come verifica delle esigenze psicologiche e di assistenza del minore; il giudice è chiamato a conoscere e comprendere dinamiche affettivo – educative molto complesse. ascolto come testimonianza su fatti rilevanti per il giudizio mezzo per acquisire al processo un approfondimento e un riscontro dei risultati istruttori già presenti agli atti, di cui è necessario verificare l’attendibilità. 12 L’ascolto nel processo civile (cenni) Quando: art. 250 c.c.: il riconoscimento del figlio sedicenne non può avvenire senza il suo consenso art. 252 2° c.: l’inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima non può avvenire senza il consenso dei figli legittimi sedicenni art. 316: l’infraquattordicenne deve essere ascoltato per le questioni relative all’esercizio della potestà, in caso di grave contrasto tra i genitori. La legge 184/83 sulle adozioni prevede la possibilità di ascoltare i minori con più di dodici anni per la declaratoria dello stato di adottabilità e per l’affidamento preadottivo. Art. 155 sexties c.c. (novella ex lege n. 54/2006) ha trasformato di fatto in regola l’audizione del minore che abbia 12 anni o anche più piccolo (ca. discernimento) nei procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché in quelli relativi ai figli di genitori non coniugati 13 L’ascolto nel processo penale Nel sistema delineato dal codice di procedura penale ordinario l’esame del minore di diciotto anni è disciplinato attraverso una deroga parziale alle forme – intrinsecamente ansiogene e certamente inopportune nei confronti di soggetti ancora in formazione – della cross examination. 14 L’audizione del minore testimone e vittima del reato La testimonianza è il racconto nella sede del processo di fatti che il testimone afferma di avere percepito e dei quali è in grado di fornire la descrizione, sia che lo riguardino direttamente sia che li abbia solo osservati, al fine di contribuire, in un’accettabile approssimazione, alla ricostruzione della realtà. La testimonianza è la prova principe del nostro processo penale fondato sulla c.d. cross examination, ossia sull’esame incrociato del testimone da parte della accusa e della difesa 15 In generale Art. 498 c. 4 c.p.p. Art. 472 c.p.p. Art. 147 c. 4 att. c.p.p. Art. 114 c.p.p. l’esame condotto dal presidente del collegio su domande e contestazioni proposte dalle parti e con l’eventuale ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, in via del tutto eccezionale, consentendo la cross examination se non nociva l’audizione a porte chiuse del minore divieto di ripresa e di trasmissione televisiva Divieto di pubblicazione delle generalità e immagini del testimone fino al compimento della maggiore età 16 Ma… Omogeneizzazione fra situazioni estremamente differenti (ad esempio fra condizione del minore che sia semplice testimone e quella di chi, al contempo, sia anche persona offesa dal reato) Elaborazione e la sperimentazione di soluzioni e prassi all’interno degli apparenti o reali vuoti normativi. Leggi n. 66/96 e 269/98 e L. n. 38/09: introdotte nuove disposizioni al fine di adeguare maggiormente le modalità di assunzione della testimonianza all’esigenza di protezione del minore. 17 Zone d’ombra e vuoti normativi LA FASE INVESTIGATIVA già nel corso delle indagini preliminari il minore (come qualsiasi altra persona) può essere ascoltato – in qualità di “persona informata sui fatti” o di “persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini” – dal Pubblico Ministero (art.362 c.p.p.) o dalla Polizia Giudiziaria (art. 351 c.p.p.). Vuoto normativo 18 Zone d’ombra e vuoti normativi LA FASE INVESTIGATIVA Specializzazione magistrati inquirenti attraverso la creazione di pools per i soggetti deboli La pratica ha colmato il vuoto di tutela Specializzazione polizia di Stato (ufficio minori) il primo ascolto del minore in sede di indagini preliminari viene generalmente condotto da uno psicologo infantile meglio capace di realizzare un rapporto empatico con minore 19 Zone d’ombra e vuoti normativi INCIDENTE PROBATORIO Il legislatore disciplinando l’istituto dell’incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) ha previsto l’assunzione di un atto istruttorio con valenza probatoria anticipata e con il quale viene assunta una prova in pieno contraddittorio fra le parti e innanzi al giudice per le indagini preliminari. Si tratta di un istituto nato per approntare un rimedio nell’ipotesi in cui un atto processuale da assumere non sia rinviabile alla fase dibattimentale. 20 Zone d’ombra e vuoti normativi INCIDENTE PROBATORIO Il legislatore ha introdotto nel codice di procedura penale una nuova ipotesi – atipica – di incidente probatorio svincolato dai presupposti ordinari della non rinviabilità o dell’inquinamento probatorio (art. 392 c. 1bis) SIA IL MINORE VITTIMA SIA IL MINORE TESTIMONE 21 Zone d’ombra e vuoti normativi INCIDENTE PROBATORIO PRESUNZIONE EX LEGE DI NON RINVIABILITÀ LIMITE SOGGETTIVO LIMITE OGGETTIVO solo “per assumere la testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne”. solo nei procedimenti per i reati ex artt. 609 bis e 609 ter c.p., art. 609 quater c.p., art. 609 quinquies c.p.,art. 609 octies c.p., art. 600 bis c.p., art. 600ter c.p., art. 600 quinquies c.p. MA C’è sempre presunzione iuris et de iure del rischio di dispersione o di inquinamento della prova per le caratteristiche psicologiche del minore, i cui ricordi col tempo decadono molto più velocemente di quelli degli adulti, oppure possono essere più facilmente inquinati dalla suggestione. 22 Zone d’ombra e vuoti normativi INCIDENTE PROBATORIO L’esigenza di tutela del minore ha indotto alcuni giudici a superare (e a forzare) la lacuna legislativa ammettendo, talvolta, l’incidente probatorio di cui all’art. 398 c. 5 bis c.p.p. anche in ipotesi diverse da quelle espressamente individuate INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL’ART. 392 1° C. LETT. A) C.P.P. principio di non dispersione e di genuinità della prova. principio della centralità del dibattimento e del contraddittorio 23 Zone d’ombra e vuoti normativi ESAME DIBATTIMENTALE prevenire il rischio di possibili traumi sul minore dovuti all’applicazione dell’esame diretto e poi incrociato ad opera delle parti (cross examination) L’art. 498 c.p.p. c. 4 assegna al presidente, in via generale il ruolo di interlocutore unico del teste cui si affiancano alcune figure – familiari del minore o esperti in psicologia infantile – che possono svolgere funzioni di ausilio nella gestione dell’esame Audizione protetta dei minori se richiesta o ritenuta necessaria (rinvio art. 398 c. 5bis c.p.p) 24 Zone d’ombra e vuoti normativi ESAME DIBATTIMENTALE Audizione nelle forme dell’art. 398 c. 5bis NO LIMITI OGGETTIVI: applicabile in tutti i procedimenti penali NO LIMITI SOGGETTIVI: Minore anche ultrasedicenne Luogo diverso dall’aula, riproduzione fonografica e audiovisiva (no vetro specchio) Audizione protetta ex art. 498 c. 4 ter c.p.p Modalità speciali del vetro specchio e impianto citofonico solo per reati sessuali e se il minore è vittima del reato 25 Zone d’ombra e vuoti normativi ESAME DIBATTIMENTALE prevenire il rischio di possibili traumi sul minore dovuti all’applicazione dell’esame diretto e poi incrociato ad opera delle parti (cross examination) L’art. 190 bis c.p.p. Se si procede per reati in materia sessuale l’esame in dibattimento del testimone che abbia già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio “è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze” La regola è la non audizione in dibattimento 26 Audizione protetta La figura dell’audizione protetta prevede: l’utilizzazione di un locale munito di vetro a specchio unidirezionale, dotato di impianto di videoregistrazione e di citofono interno; la dislocazione nella prima stanza del minore, affiancato da uno psicologo infantile in ausilio al giudice; la compresenza nella seconda stanza, situata oltre lo specchio, di tutti gli altri soggetti legittimati (compreso l’imputato che ne abbia fatto richiesta); la formulazione di domane da parte del giudice, su domande e contestazioni proposte dalle parti, da porsi al minore per il tramite dello psicologo che provvede a trasmetterle (tradurle) con linguaggio adeguato all’età e alla condizione del minore. 27 La valutazione dell’attendibilità La giurisprudenza ha elaborato alcuni specifici criteri che, sebbene non qualificabili come regole legali di valutazione della prova, costituiscono, di fatto, delle linee guida Metodo che garantisca la genuinità e spontaneità della prova Contenuto: la coerenza logica e la non genericità del racconto la costanza delle dichiarazioni rese a soggetti diversi e in momenti diversi; l’uso di un linguaggio conforme all’età e alla scolarizzazione del minore e alle esperienze pregresse del minore; la descrizione di episodi precisi e circostanziati; l’assenza di contraddizioni 28 GRAZIE per l’ascolto…