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1 L`assegno bancario è un titolo di credito emesso dalle banche e

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1 L`assegno bancario è un titolo di credito emesso dalle banche e
DISPENSA N.
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L’ASSEGNO
L’assegno bancario è un titolo di credito emesso dalle banche e rappresenta un ordine alla propria
banca di pagare a terzi o a se stessi una somma indicata. Si tratta quindi di uno strumento di pagamento
sostitutivo del denaro: in pratica il soggetto ordina alla banca presso la quale si detiene il conto corrente, di
pagare una certa somma prelevandola dal proprio conto, ad un altro soggetto.
Il termini tecnici si parla del traente che ordina al trattario (banca) di pagare un beneficiario.
L’assegno assomiglia molto alla cambiale per quel che riguarda la struttura, ma ne differisce perché
quest’ultima rappresenta uno strumento di credito e non per effettuare pagamenti.
L’emissione di assegni è possibile solo se si verificano alcune condizioni, ovvero se si possiede un
conto corrente e se si è stipulata la convenzione con la banca. La banca quindi consegna al
correntista il libretto degli assegni, i quali sono composti da due parti, la figlia, ovvero l’assegno vero e
proprio da compilare e staccare; la madre è il talloncino che rimane come promemoria del titolare, dove è
indicato il numero dell’assegno.
Elementi obbligatori dell’assegno sono:
1. la denominazione di assegno bancario, inserito nel contesto del titolo;
2. L'ordine incondizionato, dato alla banca di pagare a vista la somma determinata;
3. La data e il luogo di emissione (in caso contrario l' assegno bancario e' soggetto all'imposta);
4. L'importo scritto in cifre e in lettere, per gli assegni espressi in euro deve contenere i centesimi;
5. L'indicazione del beneficiario, oppure la scritta al portatore;
6. La firma del traente.
7. Le coordinate bancarie della banca(ABI), la dipendenza in cui è domiciliato il conto corrente(CAB), il
numero progressivo dell'assegno, il numero del conto corrente del traente.
8. La clausola non trasferibile: obbligatoria per trasferimenti superiori a 12.500,00 Euro (L. 197/1991)
9. Un assegno può essere intestato a un beneficiario determinato (assegno "all'ordine") oppure lo
spazio dedicato al beneficiario può non essere riempito (assegno "in bianco").
Circolazione dell'assegno
Attraverso la girata si trasferisce l'assegno ad un altro beneficiario, apponendo la firma sul retro del
titolo. L'assegno può dunque essere incassato subito oppure può essere "girato " più volte. Le persone che
"girano" l'assegno si assumono la responsabilità della copertura dei fondi; ovvero se il conto sul quale è
emesso l'assegno non ha fondi sufficienti, chi ha posto la firma per girata garantirà il pagamento della
somma indicata. Esiste la girata piena oppure in bianco. Nel primo caso si indica il nome della persona a
cui si gira l'assegno, nel secondo si appone solo la firma.
L'assegno con la clausola "non trasferibile" invece indica che lo stesso deve essere pagato
solamente al beneficiario. Egli non può per nessun motivo girare l'assegno a nessun altro beneficiario,
ma potrà solo procedere all’incasso presso una banca. La clausola si appone scrivendo sull'assegno "non
trasferibile". Si consiglia di ripetere la formula anche sul retro dell'assegno.
Gli assegni di importo superiore ai 10 mila euro devono obbligatoriamente contenere la clausola non
trasferibile e devono contenere quindi l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario.
Apponendo due sbarre sulla facciata anteriore, ovvero attraverso lo sbarramento si impone alla
banca di pagare solo ad un proprio cliente oppure ad un'altra banca.
Quando un assegno è spillato, ovvero quando vi si taglia l’angolo superiore sinistro della facciata,
significa che ha finito di circolare. Ovviamente ciò impedisce che gli assegni rubati rientrino in circolazione.
Compilazione dell'assegno
Prof. Luigi Trojano
DISPENSA N.
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L’ASSEGNO
1. Il luogo di emissione. E’ un requisito formale che assume importanza in relazione al luogo in cui
ha sede la banca. Se il luogo di emissione e la medesima località dell’agenzia bancaria coincidono, la
presentazione dell’assegno dovrà avvenire entro 8 giorni dalla data di emissione; se le località non
coincidono i termini salgono a 15 giorni.
2. Data di emissione: E’ un campo obbligatorio. La data deve essere quella di emissione effettiva,
salvo i casi ammessi dalla legge (Art. 121 della legge Assegno (R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736). Il
titolo deve essere presentato all'incasso entro 8 giorni se pagabile sulla piazza di emissione ed entro
15 giorni se pagabile fuori piazza. Decorsi tali giorni non è previsto redigere l'atto di
protesto e il traente può ordinare alla banca di non pagare. Se viene indicata una
data successiva al giorno in cui è emesso, l’assegno si dice post-datato, ma la post datazione è
considerata illecito fiscale, a meno che questa non sia giustificata dal tempo necessario a far
pervenire l’assegno al beneficiario. E’ ammessa una post-datazione di 4 giorni.
3. L’importo in cifre: Nel caso in cui la cifra sia intera, si scriverà ad esempio "534,00". Nel caso
invece in cui non sia intera, la si dovrà scrivere "534,71".
4. L’importo in lettere: In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere, prevale sempre
la cifra in lettere. L’assegno è comunque valido anche se l’importo è indicato una sola volta o per
due volte entrambe in cifre o lettere.
5. Il beneficiario: è colui al quale viene pagato l’assegno. Se è lasciato in bianco si dice "al
portatore", ovvero chiunque ne venga in possesso lo può incassare. Il beneficiario può anche
essere la stessa persona che emette l’assegno, in questo caso potrà scrivere il suo nome e cognome
oppure "a me medesimo" o "all’ordine mio proprio". Tale assegno è trasferibile ad altri per
girata, a cui è dedicato un tema d’interesse specifico.
6. La sottoscrizione dell’emittente: è la firma autografata che deve corrispondere a quella
depositata in banca.
Assegno a vuoto
L’assegno a vuoto è un assegno non coperto. In questi casi il beneficiario può agire in via di
regresso per recuperare ciò che gli spetta sia contro il traente che contro i giranti, ma non contro la banca.
L’azione di regresso è possibile se sono rispettati i termini per il pagamento dell’assegno, ovvero 8
giorni se nello stesso Comune e 15 se in un altro Comune. Altra condizione è che sia stato constatato il
mancato pagamento attraverso l’atto di protesto o con la dichiarazione di rifiuto apposta dalla banca.
L'emissione di assegno bancario a vuoto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €
516 a € 4.000; se l’assegno è di importo superiore a € 10.000 si applica la sanzione pecuniaria da € 1.000 a
€ 6.000.
Cause di mancato pagamento dell’assegno
1. L'assegno non ha copertura parziale o totale. Cioè risulta privo di fondi sul conto corrente nel
momento in cui viene presentato alla banca per il pagamento. In questo caso la banca scrive al
cliente inviandogli un "preavviso di revoca" avvertendolo che, se non paga entro 60 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione dell'assegno, dovrà iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il
cliente deve restituire subito tutti i libretti di assegni che gli ha rilasciato la banca.
2. L'assegno e' stato emesso senza autorizzazione. Se una persona non autorizzata emette un
assegno (ad esempio per interdizione all'emissione di assegni) viene iscritta nella CAI entro 20 giorni
dalla presentazione dell'assegno al pagamento.
Per i soggetti responsabili di questi due illeciti amministrativi, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative, la legge prevede per 6 mesi:
 il divieto di emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale
 l'iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), cioe' l'archivio informatizzato presso
la Banca d'Italia.
Il protesto è un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario
comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento. Questo atto serve per ottenere il pagamento
dell'assegno dai giranti
Prof. Luigi Trojano
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