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L`assegno bancario Vademecum per l`operatore
9:42 Pagina 1 Una guida pratica che permette di individuare i casi di maggiore ricorrenza che si presentano nel quotidiano agli operatori bancari e postali nella lavorazione degli assegni bancari. La materia è esposta in stretta sequenza analitica e alfabetica, con oltre 140 voci sviluppate in aderenza alle prevalenti opinioni dottrinarie, giurisprudenziali e istituzionali. Il volume tiene conto della riforma sanzionatoria dell’assegno intervenuta con d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 che ha introdotto l’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (CAI), a tutela dei sistemi di pagamento, e delle norme limitative dei mezzi di pagamento introdotte, con decorrenza 30 aprile 2008, dal d.lgs. n. 231/07, attuativo nel’ordinamento italiano della terza direttiva europea n. 60/2005, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 978-88-449-0398-5 9 788844 903985 € , 20000xxxx Giampaolo Conforti 9-04-2009 L’assegno bancario - Vademecum per l’operatore cop_vademecum_i_iv Giampaolo Conforti L’assegno bancario Vademecum per l’operatore Indice analitico Premessa.............................................................9 A Alterazione dell’assegno .........................11 Ammortamento dell’assegno ..............11 Antedatazione e postdatazione..........13 Antiriciclaggio (v. «Normativa antiriciclaggio in materia di assegni»).................................................13 Approvazione del conto.........................13 Assegni bancari (loro uso) ....................14 Assegno a favore di se stesso .............15 Assegno al portatore e assegno anonimo.......................................................16 Assegno (come si emette)....................17 Assegno (mezzo di pagamento)........18 Assegno «non all’ordine» ......................18 Assegno (nuova disciplina sanzionatoria.............................................18 Assegno sul conto (o per conto) di un terzo..................................................19 Avviso al girante ..........................................19 Azione cambiaria ........................................20 Azione di regresso .....................................20 B Banca girataria all’incasso dell’assegno................................................23 Banca trattaria e banca negoziatrice ...............................................23 Banca trattaria e portatore dell’assegno................................................24 Beneficiario .....................................................27 Beneficiario indicato con il solo cognome .....................................................27 Benefondi.........................................................28 Bollo (imposta di) nell’assegno postdatato ..................................................28 C C AI - Centrale d’Allarme Interbancaria .............................................29 • Contenuto e termine del pagamento tardivo...........................29 • Fattispecie concrete........................30 • Preavviso di revoca .........................33 • Procedura di iscrizione..................34 • Revoca di sistema.............................36 • Richiamo dell’assegno ....................38 • Struttura.................................................41 • Trattamento dei dati personali....................................................43 Cancellazione del protesto dell’assegno bancario (v. «Protesto e pubblicità relativa») ......................................................43 Carta assegni.................................................43 Cessione dell’assegno per atto tra vivi o per eredità....................................44 Circolazione dell’assegno .......................44 Clausola d’avviso .........................................46 Clausola «per conoscenza e garanzia».................................................46 Clausole limitative di garanzia contro i rischi di smarrimento o sottrazione ............................................47 Compensazione...........................................48 3 Indice analitico L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE Compensazione e diritto di ritenzione....................................................48 Conflitto di interessi..................................49 Controllo della continuità delle girate..............................................................49 D Data mancante e successivo riempimento da parte del prenditore ..................................................51 Detentore dell’assegno bancario.......51 Difetto della capacità di emettere assegni...........................................................52 Diligenza nel pagamento degli assegni. Identificazione del portatore ....................................................53 E Emissione dell’assegno .............................55 Errore nel pagamento..............................55 Esame di atti e documenti, perquisizioni e sequestri presso la banca........................................................55 Estinzione dell’assegno bancario ........56 Eurochèque, carta eurochèque ..........56 F Falsificazione, alterazione, abrasione.....................................................57 Fermo di pubblica sicurezza .................59 Firma falsa........................................................59 Firma congiunta ...........................................60 Firma illeggibile e conformità allo specimen .....................................................60 Fondi, distrazione mancanza.................61 G Girata a mezzo di rappresentante.....63 4 Girata a stampiglia o con altro mezzo meccanico ..................................63 Girata ad altro stabilimento del trattario........................................................63 Girata al trattario e mancanza di fondi .........................................................64 Girata (clausole limitative) ...................64 Girata cumulativa ........................................65 Girata fiduciaria ............................................65 Girata in bianco, girata piena, girata all’incasso.....................................................65 Girata in garanzia e avallo......................67 Girata in garanzia o in pegno ..............68 Girata «senza garanzia» ........................69 Girata in rappresentanza e spendita del rapporto in materia di società...........................................................69 Girata per procura.....................................69 Girata piena che simula lo scopo d’incasso ......................................................70 Girata piena e sua trasformazione in girata al portatore............................71 Girata di assegno «non trasferibile», senza l’indicazione «valuta per l’incasso» ....................................................71 Girata senza garanzia e girata con divieto di nuova girata.........................71 Giratario dell’assegno bancario ..........72 Girate e falsus procurator .....................72 Girate (serie continua) ...........................72 I Identificazione................................................77 Illegittima iscrizione nella C AI e ordine del giudice di immediata cancellazione del nominativo del ricorrente....................................................80 Importo espresso in moneta estera ............................................................81 Indice analitico L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE Importo espresso nell’assegno e differenza tra quello scritto in cifre e quello in lettere .......................81 Incapacità di emettere assegni ............81 L Letteralità dell’obbligazione cartolare ......................................................85 Luogo di emissione....................................85 M Mandato per l’incasso e compensazione........................................87 Mandato per l’incasso e comportamento della banca...........88 Matrice dell’assegno ..................................89 Morte sopravvenuta del traente .......89 N Negoziazione di un assegno nullo ....91 Non trasferibile: assegno intestato a una insegna............................................91 Normativa antiriciclaggio in materia di assegni.....................................................92 Notaio, poteri in fase di protesto .....94 Nullità dell’assegno bancario privo del luogo o della data di emissione e legge antiriciclaggio n. 197/91 (e succ.).................................94 O Obbligazione naturale e debito di gioco ........................................................97 Ordine di non pagare ..............................97 Ordine di pagamento degli assegni bancari ..........................................................97 P Pagamento dell’assegno dopo la sentenza di fallimento..........................99 Pagamento dell’assegno, identificazione ed esame formale .........................................................99 Pagamento dell’assegno postdatato ...............................................101 Pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario......................................102 Pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato senza colpa al creditore apparente ed esclusione della liberazione del debitore banca. Applicazione dell’art. 43, l.a. .........104 Pagamento dell’assegno non trasferibile nel quale vi è stata abrasione..................................................104 Pagamento di cortesia ..........................106 Pagamento parziale dell’assegno .....106 Pagamento di assegno senza autorizzazione e concorso di colpa......................................................107 Perdita e sottrazione di titoli di credito spediti a mezzo di servizio postale.....................................107 Pluralità di conti ........................................107 Postdatazione .............................................107 Prescrizione .................................................109 Prescrizione e sequestro del titolo ...................................................110 Prescrizione (interruzione) ...............111 Presentazione al pagamento dell’assegno (onere) .........................111 Presentazione al pagamento oltre i termini.....................................................112 Protesto «al vento» ..............................112 5 Indice analitico L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE Protesto (colpa per inerzia) .............113 Protesto (compiti del notaio) .........113 Protesto (consegna al pubblico ufficiale per la levata del protesto) .................................................113 Protesto (contenuto) ...........................114 Protesto (controprotesto) ................114 Protesto contro se stesso...................115 Protesto (funzione) ...............................115 Protesto dell’avallante............................116 Protesto di assegno bancario, tra norma e prassi......................................117 Protesto di copia del titolo sequestrato .............................................122 Protesto: dispensa volontaria con le clausole «senza spese», «senza protesto», «senza pregiudizio», o altre equivalenti ...............................122 Protesto e pubblicità relativa ............123 Protesto e responsabilità del notaio .........................................................126 Protesto mancato per forza maggiore...................................................127 Protesto parziale.......................................127 Protesto tardivo........................................127 Provvista (mancanza di provvista, concorrente con altri motivi idonei a rifiutare il pagamento) ....128 Pseudonimo, nome d’arte o di fantasia.......................................................128 Q Quietanza (cancellazione) .................129 R Rappresentanza (firme autorizzate) ...........................................131 Restituzione dell’assegno da parte del creditore al debitore.................131 6 Revoca da parte del portatore, beneficiario del titolo, alla banca negoziatrice dell’ordine di procedere all’incasso dell’assegno, e iscrizione alla C AI ............................131 Revoca dell’autorizzazione a trarre assegni .....................................132 Riabilitazione ...............................................132 Rifiuto di pagamento e pluralità di causali tra loro confliggenti. Causali di rifiuto di pagamento ...132 S Sequestro dell’assegno..........................135 Sequestro, fermo, ammortamento del titolo rubato ..................................136 Sequestro penale come causa di forza maggiore.................................137 Smarrimento dell’assegno nella fase di trasmissione postale alla banca trattaria.............137 Smarrimento o sottrazione di moduli di assegno «in bianco», denuncia ai carabinieri non seguita dalla procedura di ammortamento o da sequestro......................................137 Sottoscrizione.............................................138 Sottoscrizione (conformità allo specimen) ...............................................140 Sottoscrizione (dove deve essere apposta) ..................................................140 Stanza di compensazione (presentazione) ...................................140 Storno dal conto......................................141 T «Taglio dell’orecchio» ..........................143 Indice analitico L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE Tolleranza della banca ..........................143 Tradizione manuale dell’assegno ...........................................143 Traente (diritti contro) ........................143 V Visto della banca sul titolo. Certificazione dell’esistenza della provvista ......................................143 7 Premessa l presente volume vuole offrire una guida pratica sull’assegno bancario e postale, che permetta di individuare i casi di maggiore ricorrenza che si presentano nel quotidiano agli operatori bancari e postali, nella lavorazione degli assegni bancari. La materia è esposta in stretta sequenza analitica e alfabetica, con oltre 140 voci, sviluppate in aderenza alle prevalenti opinioni dottrinarie, giurisprudenziali e istituzionali. Il volume tiene conto della riforma sanzionatoria dell’assegno intervenuta I con d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 che ha introdotto l’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (C AI), a tutela dei sistemi di pagamento, e delle norme limitative dei mezzi di pagamento introdotte, con decorrenza 30 aprile 2008, dal d.lgs. n. 231/07, attuativo nel’ordinamento italiano della terza direttiva europea n. 60/2005, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, a sua volta modificato, dal 25 giugno 2008, dal d.l. n. 112/08, convertito in l. n. 133 del 6 agosto 2008. 9 C CAI - Centrale d’Allarme Interbancaria La C AI, operativa dal 4 giugno 2002, costituisce l’elemento cardine del nuovo regime sanzionatorio degli assegni bancari emessi senza autorizzazione o senza provvista. I soggetti tenuti alla segnalazione alla C AI sono stati obbligati a trasmettere all’Archivio i dati relativi alle violazioni commesse successivamente alla citata data1. Tale nuovo regime consta di sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive, integrate da un articolato apparato di misure inibitorie, nel quale si innesta l’Archivio C AI, creato con l’obiettivo di contribuire al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Il servizio prestato dalla C AI è pubblico e di interesse economico generale in quanto vuole assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento; si inserisce, pertanto, nelle attività istituzionali della Banca d’Italia, che vigila sui predetti sistemi (art. 146, TUB) e al L’istituzione della C AI è avvenuta a opera dell’art. 36, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha introdotto l’art. 10 bis, nella l. 15 dicembre 1990, n. 386. La C AI è disciplinata da due provvedimenti principali: regolamento del Ministro della Giustizia, n. 458 del 7 novembre 2001 e della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002. 1 contempo è titolare del trattamento dei dati gestiti dall’Archivio e della vigilanza sui soggetti che concretamente lo alimentano (banche, uffici postali e intermediari finanziari emittenti carte di pagamento). La gestione dell’archivio è affidata alla concessionaria SIA (Società Interbancaria di Automazione CedBorsa S.p.A.). • Contenuto e termine del pagamento tardivo Il pagamento tardivo che rende improponibile l’azione sanzionatoria di cui all’art. 2 della l. n. 386/90 deve avere per oggetto l’importo indicato sul titolo e rimasto impagato per difetto di provvista, gli interessi, la penale del 10%, sempre sulla somma dovuta e non pagata, le spese eventualmente sostenute per la levata del protesto o per la constatazione equivalente (art. 8 legge citata). Tale versamento deve poi essere effettuato nel termine perentorio dei 60 giorni dallo spirare del termine di presentazione del titolo. Quanto alla iscrizione alla CAI del traente inadempiente, la giurisprudenza prevalente conferma l’opinione della Banca d’Italia: la banca trattaria che ha constatato la mancanza di provvista sul conto del proprio cliente dovrà astenersi dal29 F Falsificazione, alterazione, abrasione Si parla di falsificazione, per fare un esempio, quando la firma sull’assegno è imitata perfettamente. In realtà il presunto traente non ha mai apposto sul titolo la propria firma perché altri fraudolentemente gliela hanno imitata. Pertanto non può sorgere a suo carico l’obbligazione cambiaria. La banca trattaria che si veda successivamente eccepire dal presunto traente la falsità della propria firma, potrà ripetere ciò che ha pagato, a titolo di indebito oggettivo (art. 2033, c.c.). Si ha invece alterazione quando il testo dell’assegno era per così dire sorto bene, ma successivamente è stato manipolato cosicchè l’obbligazione originaria non appare più nella sua genuinità ma in termini diversi. Mentre nella falsificazione l’obbligazione cambiaria non era mai sorta, nell’alterazione era sorta bene e validamente, ma in seguito è stata alterata, per cui si deve avere riguardo all’obbligazione nei termini in cui era stata concepita dal suo creatore, cioè nel testo originario non contraffatto. Da qui gli artt. 68, l. a. e 88, l. c. che dispongono in merito: il pagamento è dovuto, ma nei limiti del testo anteriore al- l’alterazione. Solo per l’eventuale eccedenza potremo parlare di indebito oggettivo, cioè di pagamento non dovuto. Più esattamente, coloro che hanno firmato prima dell’alterazione rispondono a seconda del testo originario, quelli che hanno firmato dopo l’alterazione, nei termini del testo alterato. Il problema sarà quello di stabilire a quando risale l’alterazione; a eccezione del traente, che, salvo prova contraria, risponderà sempre per il testo originario. Se l’alterazione non è rilevabile con l’ordinaria diligenza, non sussiste la responsabilità della banca. La firma falsa, anche se perfettamente imitata, non crea l’obbligazione; si dice che questa è nulla per mancanza di causa. Il pagamento eventualmente eseguito non era dovuto e si versa nell’ipotesi detta di indebito oggettivo. Chi ha pagato, sia la banca trattaria o sia la girataria per l’incasso che abbia eventualmente anticipato la disponibilità della somma, hanno diritto di ripetere l’importo da chi l’ha in un primo tempo ottenuto. È tuttavia da notare che va protestato il titolare del conto corrente, anche se la sua firma sull’assegno è stata contraffatta. Sarebbe invece inutile il protesto del correntista quando la firma sia diversa 57 G Girata a mezzo di rappresentante Girata a stampiglia o con altro mezzo meccanico Come per la traenza, anche per la girata ci si può servire di un rappresentante, cui vanno attribuiti i relativi poteri. L’art. 15, l.a., diversamente dalle norme codicistiche sul mandato, stabilisce che «La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni salvo che l’atto di rappresentanza disponga diversamente». Il precedente art. 14, prevede che chi firma quale rappresentante di una persona senza averne il potere di agire, «è obbligato per effetto dell’assegno bancario come se l’avesse firmato in proprio». Nella rappresentanza desta preoccupazione il conflitto di interesse che potrebbe sorgere tra rappresentante e rappresentato, che renderebbe annullabile l’atto, su domanda di quest’ultimo (art. 1394, c.c.). In tema di assegno si farà dunque attenzione quando il rappresentante emette o gira il titolo a favore di se stesso essendo in tale caso apparente la situazione conflittuale e quindi prudente acquisire il consenso all’operazione da parte del rappresentato. A parte verrà trattata la rappresentanza del minore, dell’emancipato, dell’interdetto. La legge pretende la sottoscrizione autografa anche della girata (art. 19, comma 1, l.a.), in quanto tutte le sottoscrizioni apposte sui titoli di credito devono essere autografe. Per autografia si intende «scrittura di pugno del soggetto», contenente gli «elementi calligrafici» della sottoscrizione. Ciò che può essere apposto con mezzi meccanici o a stampiglia sono il testo della procura, l’espressione della denominazione o ragione sociale, il testo della girata. La sottoscrizione, inoltre, anche se non proprio leggibile o decifrabile, deve possedere l’apparenza formale di una sottoscrizione, non ritenendosi valida una mera sigla o un qualsiasi segno non riconducibile a sottoscrizione. Ciò vale anche se nella pratica molte volte le firme si presentano come segni più paragonabili a geroglifici e sigle che non a sottoscrizioni vere e proprie. V. «Sottoscrizione». Girata ad altro stabilimento del trattario In considerazione dell’autonomia delle agenzie o filiali di banca, l’art. 18, ultimo 63 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO IN MATERIA DI ASSEGNI No L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE quanto l’insegna contraddistingue non già una figura di imprenditore (funzione, questa, svolta dal nome, dalla ditta, dalla denominazione o ragione sociale) ma solo i locali in cui viene esercitata una determinata attività. Pertanto, considerati anche i rischi e il rigore richiesti nella negoziazione e nel pagamento di assegni non trasferibili, prudenza vuole che non siano accettati assegni intestati a una insegna commerciale. Normativa antiriciclaggio in materia di assegni A decorrere dal 30 aprile 2008 compreso, si applica per gli assegni il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, pubblicato sul n. 268/L del supplemento ordinario alla G.U., n. 290 del 14 dicembre 2007, modificato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, il cui testo coordinato è stato pubblicato sul n. 196/L del supplemento ordinario alla G.U. n. 195 del 21 agosto 2008. Tale decreto all’art. 49 stabilisce quanto segue: comma 4 – I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera; comma 5 – Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 92 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L’art. 32, comma 1, lett. a) del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 ha sostituito le parole «5.000 euro» con «12.500 euro», elevando così il limite di nominatività e l’intrasferibilità degli assegni; comma 6 – Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.; Il Ministero dell’Economia, con nota 33124 del 20 marzo 2008, ha stabilito che gli assegni emessi all’ordine del traente non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi e quindi, a limiti di importo; e che se per ipotesi il traente li gira ad altro soggetto, potranno essere pagati, ma banche e Poste dovranno segnalarli al Ministero stesso. comma 7 – Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; comma 8 – Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Il cit.d.l. n. 112/08 anche in questo caso ha sostituito «5.000 euro» con «12.500 euro»; comma 9 – Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può Pr L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE Protesto contro se stesso Protesto (funzione) Il protesto è l’atto pubblico diretto a fare fede di determinate dichiarazioni e comportamenti inerenti alla presenta- PROTESTO (FUNZIONE) Il protesto può essere levato dal primo prenditore, se il titolo non presenta successiva circolazione, o dal possessore che giustifichi il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco. Per fare alcuni casi concreti, anche il possessore divenuto tale per fusione di società, cessione, successione mortis causa, può fare protestare il titolo, dimostrando al pubblico ufficiale la sua legittimazione. Il protesto viene levato nei confronti della banca trattaria o del terzo indicati al pagamento; così dispone l’art. 62, comma 1, l.a. Ci si è domandati se sia ammissibile il «protesto contro sé stesso», ad esempio se una banca per errore paga un’assegno privo di copertura e vuole quindi revocare l’accredito effettuato a favore del prenditore. In un caso effettivamente verificatosi, la banca trattaria ha chiesto il protesto contro se stessa, per legittimare la sua decisione di revocare il pagamento e il giudice ha ritenuto legittimo tale comportamento, giudicandolo equivalente alla dichiarazione di rifiuto di pagamento, prevista dall’art. 45, comma 1, n. 2, l.a. zione del titolo cambiario per l’accettazione e il pagamento. Esso è l’atto ricognitivo dell’insolvenza del traente, che si compie nel caso di assegno attraverso la dichiarazione di rifiuto di pagamento da parte della banca trattaria, fatta al pubblico ufficiale abilitato alla sua levata: notaio, ufficiale giudiziario, aiutante ufficiale giudiziario, segretario comunale, presentatore del pubblico ufficiale. I presentatori, debitamente autorizzati, del notaio e dell’ufficiale giudiziario, nonché i messi comunali, sono tutti equiparati ai pubblici ufficiali nel compimento degli atti previsti dalla legge: presentazione del titolo, incasso totale o parziale della somma, contestazione del rifiuto di pagamento. La funzione del protesto è di salvaguardia dell’azione di regresso, di accertamento della mancata assunzione dell’obbligazione cambiaria principale da parte del trattario e del mancato pagamento da parte dell’obbligato principale. Tale atto costituisce un presupposto indefettibile dell’azione di regresso, cui corrisponde a carico di chi agisce in regresso un onere. Il motivo per cui l’azione cambiaria di regresso necessita del protesto è ravvisabile nel fatto che l’obbligo dell’obbligato in via di regresso è un obbligo «di garanzia», e come tale sussiste in quanto il titolo non venga accettato o pagato dall’obbligato principale: traente o emittente. 115 REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE A TRARRE ASSEGNI Re L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE ne, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, venga meno la pretesa di pagamento a esso sottesa. Rientra in tale ipotesi il caso in cui il portatore e beneficiario del titolo ha revocato alla banca l’ordine di procedere all’incasso del medesimo. Necessita tuttavia evidenziare che questa tesi è minoritaria in quanto la maggior parte dei giudici ritiene che l’unica possibilità per evitare l’iscrizione alla C AI del traente che non abbia pagato l’assegno entro i termini sia il pagamento nei citati 60 giorni dell’assegno e delle voci accessorie. Comunque il soggetto, interessato a evitare l’illegittimo inserimento del proprio nome nella C AI, può sempre fare ricorso al procedimento cautelativo d’urgenza di cui all’art. 700, c.p.c. In sostanza, sia la giurisprudenza prevalente che la Banca d’Italia1 ritengono inefficace al fine di evitare l’iscrizione in Cai il cosiddetto «richiamo» dell’assegno, potendo tale iscrizione essere evitata solo con il pagamento effettuato nei modi e nel termine di cui all’art. 8, della l. n. 386/902 V. «CAI, Centrale d’Allarme Interbancaria». (Lettere circolari nn. 267596 e 166009 «roneate» del 21 novembre 2002 e dell’11 luglio 2003, in materia di «assegni richiamati», Istruzioni di Vigilanza del 10 aprile 2007 sulla emissione e gestione degli assegni, p. 2.1, ultimo cpv.). 2 (Vedi anche ABI, serie Tecnica n. 25 del 13 aprile 2006). 1 132 Revoca dell’autorizzazione a trarre assegni L’ingiunzione prefettizia (ex l. n. 386/90) deve essere annullata, se il traente non si trova in dolo o in colpa, quando la banca trattaria eventualmente non gli abbia comunicato per iscritto al domicilio eletto la revoca. Riabilitazione Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto, anche dal registro informatico dei protesti della camera di commercio. Entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione, il presidente della camera di commercio deve provvedere. Lo ha stabilito l’art. 6 bis, introdotto nella legge sull’usura n. 108/96, dall’art. 3 della l. n. 235/2000. La disciplina previgente prevedeva unicamente la pubblicazione del decreto di riabilitazione nell’elenco dei protesti, mentre oggi il nome del riabilitato è cancellato direttamente dal registro informatico, su istanza dell’interessato, opportunamente documentata. Rifiuto di pagamento e pluralità di causali tra loro confliggenti. Causali di rifiuto di pagamento Nei casi in cui il rifiuto di pagamento sia dovuto a una pluralità di causali tra Sm L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE mento. Il fermo di polizia ha quindi la sola funzione di dare notizia di un evento criminoso alla banca, facendo sì che quest’ultima debba essere più cauta a pagare (o a non pagare). Quanto al problema se l’operatore bancario, a fronte di una notizia di reato attinente all’assegno, ne debba fare rapporto al procuratore della Repubblica, pur essendo tale problematica quanto mai complessa, in quanto legata al ritenere o meno la banca esercente un pubblico servizio, si esprime opinione positiva in merito a tale doverosità. V. «Fermo di pubblica sicurezza». Il sequestro penale di titoli di credito non è di per sé causa di sospensione della prescrizione cambiaria, perché il portatore legittimo può esperire tutti i diritti cartolari sulla base della copia rilasciata dal giudice, ai sensi dell’art. 258, c.p.p. Solo quando il giudice non autorizzi il rilascio della copia, si sarebbe in presenza di una causa di forza maggiore costituente impedimento legale, idoneo a norma dell’art. 2935, c.c. e 61 l.c., a protrarre il dies a quo della prescrizione, sino al momento in cui una nuova richiesta di rilascio venga accolta, oppure il portatore rientri nel possesso del titolo originale per intervenuta cessazione degli effetti del sequestro. La banca girataria per l’incasso non è responsabile e non ha l’onere di esperire la procedura di ammortamento, essendovi legittimato il girante per l’incasso. È il girante che deve esperire detta azione, il cui costo non può essere sopportato dalla banca, non rientrando nel modesto importo delle ordinarie spese di commissione. Anche perché è il girante il diretto interessato. La banca che abbia inserito l’assegno in un plico postale raccomandato non è responsabile.Tuttavia a fronte di queste opinioni prevale l’orientamento del giudice che ritiene che la banca debba attivarsi ponendo in essere la procedura di ammortamento, in quanto l’accordo interbancario che esonera le aziende di credito da responsabilità nei casi di specie è ritenuto valido nei rapporti tra le aziende, mentre lo smarrimento del titolo avviene nell’ambito di un rapporto di mandato qualificato intercorso tra banca e cliente. Smarrimento o sottrazione di moduli di assegno «in bianco», denuncia ai carabinieri non seguita dalla procedura di ammortamento o da sequestro L’ultimo comma dell’art. 69, l.a., stabilisce che «Malgrado la denuncia, il pagamen- SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DI MODULI DI ASSEGNO «IN BIANCO» Sequestro penale come causa di forza maggiore Smarrimento dell’assegno nella fase di trasmissione postale alla banca trattaria 137