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L`assegno bancario Vademecum per l`operatore

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L`assegno bancario Vademecum per l`operatore
9:42
Pagina 1
Una guida pratica che permette
di individuare i casi di maggiore
ricorrenza che si presentano nel
quotidiano agli operatori bancari
e postali nella lavorazione degli
assegni bancari.
La materia è esposta in stretta
sequenza analitica e alfabetica,
con oltre 140 voci sviluppate in
aderenza alle prevalenti opinioni
dottrinarie, giurisprudenziali e
istituzionali.
Il volume tiene conto della riforma sanzionatoria dell’assegno
intervenuta con d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 che ha introdotto l’archivio degli assegni bancari
e postali e delle carte di pagamento irregolari (CAI), a tutela
dei sistemi di pagamento, e delle
norme limitative dei mezzi di
pagamento introdotte, con
decorrenza 30 aprile 2008, dal
d.lgs. n. 231/07, attuativo nel’ordinamento italiano della terza
direttiva europea n. 60/2005, di
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
978-88-449-0398-5
9
788844 903985
€ ,
20000xxxx
Giampaolo Conforti
9-04-2009
L’assegno bancario - Vademecum per l’operatore
cop_vademecum_i_iv
Giampaolo Conforti
L’assegno
bancario
Vademecum
per l’operatore
Indice analitico
Premessa.............................................................9
A
Alterazione dell’assegno .........................11
Ammortamento dell’assegno ..............11
Antedatazione e postdatazione..........13
Antiriciclaggio (v. «Normativa
antiriciclaggio in materia
di assegni»).................................................13
Approvazione del conto.........................13
Assegni bancari (loro uso) ....................14
Assegno a favore di se stesso .............15
Assegno al portatore e assegno
anonimo.......................................................16
Assegno (come si emette)....................17
Assegno (mezzo di pagamento)........18
Assegno «non all’ordine» ......................18
Assegno (nuova disciplina
sanzionatoria.............................................18
Assegno sul conto (o per conto)
di un terzo..................................................19
Avviso al girante ..........................................19
Azione cambiaria ........................................20
Azione di regresso .....................................20
B
Banca girataria all’incasso
dell’assegno................................................23
Banca trattaria e banca
negoziatrice ...............................................23
Banca trattaria e portatore
dell’assegno................................................24
Beneficiario .....................................................27
Beneficiario indicato con il solo
cognome .....................................................27
Benefondi.........................................................28
Bollo (imposta di) nell’assegno
postdatato ..................................................28
C
C AI - Centrale d’Allarme
Interbancaria .............................................29
• Contenuto e termine del
pagamento tardivo...........................29
• Fattispecie concrete........................30
• Preavviso di revoca .........................33
• Procedura di iscrizione..................34
• Revoca di sistema.............................36
• Richiamo dell’assegno ....................38
• Struttura.................................................41
• Trattamento dei dati
personali....................................................43
Cancellazione del protesto
dell’assegno bancario
(v. «Protesto e pubblicità
relativa») ......................................................43
Carta assegni.................................................43
Cessione dell’assegno per atto tra
vivi o per eredità....................................44
Circolazione dell’assegno .......................44
Clausola d’avviso .........................................46
Clausola «per conoscenza
e garanzia».................................................46
Clausole limitative di garanzia
contro i rischi di smarrimento
o sottrazione ............................................47
Compensazione...........................................48
3
Indice analitico
L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE
Compensazione e diritto di
ritenzione....................................................48
Conflitto di interessi..................................49
Controllo della continuità delle
girate..............................................................49
D
Data mancante e successivo
riempimento da parte del
prenditore ..................................................51
Detentore dell’assegno bancario.......51
Difetto della capacità di emettere
assegni...........................................................52
Diligenza nel pagamento degli
assegni. Identificazione del
portatore ....................................................53
E
Emissione dell’assegno .............................55
Errore nel pagamento..............................55
Esame di atti e documenti,
perquisizioni e sequestri presso
la banca........................................................55
Estinzione dell’assegno bancario ........56
Eurochèque, carta eurochèque ..........56
F
Falsificazione, alterazione,
abrasione.....................................................57
Fermo di pubblica sicurezza .................59
Firma falsa........................................................59
Firma congiunta ...........................................60
Firma illeggibile e conformità allo
specimen .....................................................60
Fondi, distrazione mancanza.................61
G
Girata a mezzo di rappresentante.....63
4
Girata a stampiglia o con altro
mezzo meccanico ..................................63
Girata ad altro stabilimento del
trattario........................................................63
Girata al trattario e mancanza
di fondi .........................................................64
Girata (clausole limitative) ...................64
Girata cumulativa ........................................65
Girata fiduciaria ............................................65
Girata in bianco, girata piena, girata
all’incasso.....................................................65
Girata in garanzia e avallo......................67
Girata in garanzia o in pegno ..............68
Girata «senza garanzia» ........................69
Girata in rappresentanza e spendita
del rapporto in materia di
società...........................................................69
Girata per procura.....................................69
Girata piena che simula lo scopo
d’incasso ......................................................70
Girata piena e sua trasformazione
in girata al portatore............................71
Girata di assegno «non trasferibile»,
senza l’indicazione «valuta per
l’incasso» ....................................................71
Girata senza garanzia e girata con
divieto di nuova girata.........................71
Giratario dell’assegno bancario ..........72
Girate e falsus procurator .....................72
Girate (serie continua) ...........................72
I
Identificazione................................................77
Illegittima iscrizione nella C AI e
ordine del giudice di immediata
cancellazione del nominativo del
ricorrente....................................................80
Importo espresso in moneta
estera ............................................................81
Indice analitico
L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE
Importo espresso nell’assegno e
differenza tra quello scritto in
cifre e quello in lettere .......................81
Incapacità di emettere assegni ............81
L
Letteralità dell’obbligazione
cartolare ......................................................85
Luogo di emissione....................................85
M
Mandato per l’incasso e
compensazione........................................87
Mandato per l’incasso e
comportamento della banca...........88
Matrice dell’assegno ..................................89
Morte sopravvenuta del traente .......89
N
Negoziazione di un assegno nullo ....91
Non trasferibile: assegno intestato
a una insegna............................................91
Normativa antiriciclaggio in materia
di assegni.....................................................92
Notaio, poteri in fase di protesto .....94
Nullità dell’assegno bancario privo
del luogo o della data di
emissione e legge antiriciclaggio
n. 197/91 (e succ.).................................94
O
Obbligazione naturale e debito
di gioco ........................................................97
Ordine di non pagare ..............................97
Ordine di pagamento degli assegni
bancari ..........................................................97
P
Pagamento dell’assegno dopo la
sentenza di fallimento..........................99
Pagamento dell’assegno,
identificazione ed esame
formale .........................................................99
Pagamento dell’assegno
postdatato ...............................................101
Pagamento dell’assegno non
trasferibile a persona diversa
dal beneficiario......................................102
Pagamento dell’assegno non
trasferibile effettuato senza
colpa al creditore apparente
ed esclusione della liberazione
del debitore banca.
Applicazione dell’art. 43, l.a. .........104
Pagamento dell’assegno non
trasferibile nel quale vi è stata
abrasione..................................................104
Pagamento di cortesia ..........................106
Pagamento parziale dell’assegno .....106
Pagamento di assegno senza
autorizzazione e concorso
di colpa......................................................107
Perdita e sottrazione di titoli di
credito spediti a mezzo di
servizio postale.....................................107
Pluralità di conti ........................................107
Postdatazione .............................................107
Prescrizione .................................................109
Prescrizione e sequestro
del titolo ...................................................110
Prescrizione (interruzione) ...............111
Presentazione al pagamento
dell’assegno (onere) .........................111
Presentazione al pagamento oltre
i termini.....................................................112
Protesto «al vento» ..............................112
5
Indice analitico
L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE
Protesto (colpa per inerzia) .............113
Protesto (compiti del notaio) .........113
Protesto (consegna al pubblico
ufficiale per la levata del
protesto) .................................................113
Protesto (contenuto) ...........................114
Protesto (controprotesto) ................114
Protesto contro se stesso...................115
Protesto (funzione) ...............................115
Protesto dell’avallante............................116
Protesto di assegno bancario, tra
norma e prassi......................................117
Protesto di copia del titolo
sequestrato .............................................122
Protesto: dispensa volontaria con
le clausole «senza spese», «senza
protesto», «senza pregiudizio»,
o altre equivalenti ...............................122
Protesto e pubblicità relativa ............123
Protesto e responsabilità del
notaio .........................................................126
Protesto mancato per forza
maggiore...................................................127
Protesto parziale.......................................127
Protesto tardivo........................................127
Provvista (mancanza di provvista,
concorrente con altri motivi
idonei a rifiutare il pagamento) ....128
Pseudonimo, nome d’arte o di
fantasia.......................................................128
Q
Quietanza (cancellazione) .................129
R
Rappresentanza (firme
autorizzate) ...........................................131
Restituzione dell’assegno da parte
del creditore al debitore.................131
6
Revoca da parte del portatore,
beneficiario del titolo, alla banca
negoziatrice dell’ordine di
procedere all’incasso dell’assegno,
e iscrizione alla C AI ............................131
Revoca dell’autorizzazione
a trarre assegni .....................................132
Riabilitazione ...............................................132
Rifiuto di pagamento e pluralità
di causali tra loro confliggenti.
Causali di rifiuto di pagamento ...132
S
Sequestro dell’assegno..........................135
Sequestro, fermo, ammortamento
del titolo rubato ..................................136
Sequestro penale come causa
di forza maggiore.................................137
Smarrimento dell’assegno nella
fase di trasmissione
postale alla banca trattaria.............137
Smarrimento o sottrazione di
moduli di assegno «in bianco»,
denuncia ai carabinieri non seguita
dalla procedura di ammortamento
o da sequestro......................................137
Sottoscrizione.............................................138
Sottoscrizione (conformità allo
specimen) ...............................................140
Sottoscrizione (dove deve essere
apposta) ..................................................140
Stanza di compensazione
(presentazione) ...................................140
Storno dal conto......................................141
T
«Taglio dell’orecchio» ..........................143
Indice analitico
L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE
Tolleranza della banca ..........................143
Tradizione manuale
dell’assegno ...........................................143
Traente (diritti contro) ........................143
V
Visto della banca sul titolo.
Certificazione dell’esistenza
della provvista ......................................143
7
Premessa
l presente volume vuole offrire una
guida pratica sull’assegno bancario e
postale, che permetta di individuare i
casi di maggiore ricorrenza che si presentano nel quotidiano agli operatori
bancari e postali, nella lavorazione degli assegni bancari.
La materia è esposta in stretta sequenza analitica e alfabetica, con oltre 140
voci, sviluppate in aderenza alle prevalenti opinioni dottrinarie, giurisprudenziali e istituzionali.
Il volume tiene conto della riforma
sanzionatoria dell’assegno intervenuta
I
con d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 che
ha introdotto l’archivio degli assegni
bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (C AI), a tutela dei sistemi di pagamento, e delle norme limitative dei mezzi di pagamento introdotte, con decorrenza 30 aprile 2008,
dal d.lgs. n. 231/07, attuativo nel’ordinamento italiano della terza direttiva europea n. 60/2005, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, a sua volta modificato, dal 25 giugno 2008, dal d.l. n. 112/08, convertito
in l. n. 133 del 6 agosto 2008.
9
C
CAI - Centrale d’Allarme
Interbancaria
La C AI, operativa dal 4 giugno 2002,
costituisce l’elemento cardine del nuovo regime sanzionatorio degli assegni
bancari emessi senza autorizzazione o
senza provvista. I soggetti tenuti alla segnalazione alla C AI sono stati obbligati
a trasmettere all’Archivio i dati relativi
alle violazioni commesse successivamente alla citata data1.
Tale nuovo regime consta di sanzioni
amministrative pecuniarie e interdittive, integrate da un articolato apparato
di misure inibitorie, nel quale si innesta
l’Archivio C AI, creato con l’obiettivo di
contribuire al regolare funzionamento
dei sistemi di pagamento.
Il servizio prestato dalla C AI è pubblico
e di interesse economico generale in
quanto vuole assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento;
si inserisce, pertanto, nelle attività istituzionali della Banca d’Italia, che vigila
sui predetti sistemi (art. 146, TUB) e al
L’istituzione della C AI è avvenuta a opera dell’art. 36, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha
introdotto l’art. 10 bis, nella l. 15 dicembre 1990,
n. 386. La C AI è disciplinata da due provvedimenti principali: regolamento del Ministro della
Giustizia, n. 458 del 7 novembre 2001 e della
Banca d’Italia del 29 gennaio 2002.
1
contempo è titolare del trattamento
dei dati gestiti dall’Archivio e della vigilanza sui soggetti che concretamente
lo alimentano (banche, uffici postali e
intermediari finanziari emittenti carte
di pagamento).
La gestione dell’archivio è affidata alla
concessionaria SIA (Società Interbancaria di Automazione CedBorsa S.p.A.).
• Contenuto e termine
del pagamento tardivo
Il pagamento tardivo che rende improponibile l’azione sanzionatoria di cui all’art. 2 della l. n. 386/90 deve avere per
oggetto l’importo indicato sul titolo e
rimasto impagato per difetto di provvista, gli interessi, la penale del 10%, sempre sulla somma dovuta e non pagata,
le spese eventualmente sostenute per
la levata del protesto o per la constatazione equivalente (art. 8 legge citata).
Tale versamento deve poi essere effettuato nel termine perentorio dei 60
giorni dallo spirare del termine di presentazione del titolo.
Quanto alla iscrizione alla CAI del traente inadempiente, la giurisprudenza prevalente conferma l’opinione della Banca
d’Italia: la banca trattaria che ha constatato la mancanza di provvista sul conto
del proprio cliente dovrà astenersi dal29
F
Falsificazione, alterazione,
abrasione
Si parla di falsificazione, per fare un
esempio, quando la firma sull’assegno è
imitata perfettamente. In realtà il presunto traente non ha mai apposto sul
titolo la propria firma perché altri fraudolentemente gliela hanno imitata. Pertanto non può sorgere a suo carico
l’obbligazione cambiaria.
La banca trattaria che si veda successivamente eccepire dal presunto traente
la falsità della propria firma, potrà ripetere ciò che ha pagato, a titolo di indebito oggettivo (art. 2033, c.c.). Si ha invece alterazione quando il testo dell’assegno era per così dire sorto bene,
ma successivamente è stato manipolato cosicchè l’obbligazione originaria
non appare più nella sua genuinità ma
in termini diversi.
Mentre nella falsificazione l’obbligazione cambiaria non era mai sorta, nell’alterazione era sorta bene e validamente, ma in seguito è stata alterata, per cui
si deve avere riguardo all’obbligazione
nei termini in cui era stata concepita
dal suo creatore, cioè nel testo originario non contraffatto.
Da qui gli artt. 68, l. a. e 88, l. c. che dispongono in merito: il pagamento è dovuto, ma nei limiti del testo anteriore al-
l’alterazione. Solo per l’eventuale eccedenza potremo parlare di indebito oggettivo, cioè di pagamento non dovuto.
Più esattamente, coloro che hanno firmato prima dell’alterazione rispondono a seconda del testo originario, quelli che hanno firmato dopo l’alterazione,
nei termini del testo alterato. Il problema sarà quello di stabilire a quando risale l’alterazione; a eccezione del
traente, che, salvo prova contraria, risponderà sempre per il testo originario. Se l’alterazione non è rilevabile con
l’ordinaria diligenza, non sussiste la responsabilità della banca.
La firma falsa, anche se perfettamente
imitata, non crea l’obbligazione; si dice
che questa è nulla per mancanza di
causa. Il pagamento eventualmente
eseguito non era dovuto e si versa nell’ipotesi detta di indebito oggettivo. Chi
ha pagato, sia la banca trattaria o sia la
girataria per l’incasso che abbia eventualmente anticipato la disponibilità
della somma, hanno diritto di ripetere
l’importo da chi l’ha in un primo tempo ottenuto.
È tuttavia da notare che va protestato
il titolare del conto corrente, anche se
la sua firma sull’assegno è stata contraffatta.
Sarebbe invece inutile il protesto del
correntista quando la firma sia diversa
57
G
Girata a mezzo
di rappresentante
Girata a stampiglia o
con altro mezzo meccanico
Come per la traenza, anche per la girata ci si può servire di un rappresentante, cui vanno attribuiti i relativi poteri.
L’art. 15, l.a., diversamente dalle norme
codicistiche sul mandato, stabilisce che
«La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni
salvo che l’atto di rappresentanza disponga diversamente». Il precedente
art. 14, prevede che chi firma quale
rappresentante di una persona senza
averne il potere di agire, «è obbligato
per effetto dell’assegno bancario come
se l’avesse firmato in proprio».
Nella rappresentanza desta preoccupazione il conflitto di interesse che potrebbe sorgere tra rappresentante e
rappresentato, che renderebbe annullabile l’atto, su domanda di quest’ultimo
(art. 1394, c.c.). In tema di assegno si farà dunque attenzione quando il rappresentante emette o gira il titolo a favore
di se stesso essendo in tale caso apparente la situazione conflittuale e quindi
prudente acquisire il consenso all’operazione da parte del rappresentato.
A parte verrà trattata la rappresentanza del minore, dell’emancipato, dell’interdetto.
La legge pretende la sottoscrizione autografa anche della girata (art. 19, comma 1, l.a.), in quanto tutte le sottoscrizioni apposte sui titoli di credito devono essere autografe. Per autografia si
intende «scrittura di pugno del soggetto», contenente gli «elementi calligrafici» della sottoscrizione.
Ciò che può essere apposto con mezzi meccanici o a stampiglia sono il testo
della procura, l’espressione della denominazione o ragione sociale, il testo
della girata.
La sottoscrizione, inoltre, anche se
non proprio leggibile o decifrabile, deve possedere l’apparenza formale di
una sottoscrizione, non ritenendosi
valida una mera sigla o un qualsiasi segno non riconducibile a sottoscrizione. Ciò vale anche se nella pratica
molte volte le firme si presentano come segni più paragonabili a geroglifici
e sigle che non a sottoscrizioni vere e
proprie.
V. «Sottoscrizione».
Girata ad altro
stabilimento del trattario
In considerazione dell’autonomia delle
agenzie o filiali di banca, l’art. 18, ultimo
63
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO IN MATERIA DI ASSEGNI
No
L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE
quanto l’insegna contraddistingue non
già una figura di imprenditore (funzione, questa, svolta dal nome, dalla ditta,
dalla denominazione o ragione sociale)
ma solo i locali in cui viene esercitata
una determinata attività.
Pertanto, considerati anche i rischi e il
rigore richiesti nella negoziazione e nel
pagamento di assegni non trasferibili,
prudenza vuole che non siano accettati assegni intestati a una insegna
commerciale.
Normativa antiriciclaggio
in materia di assegni
A decorrere dal 30 aprile 2008 compreso, si applica per gli assegni il d.lgs.
21 novembre 2007 n. 231, pubblicato
sul n. 268/L del supplemento ordinario
alla G.U., n. 290 del 14 dicembre 2007,
modificato dal d.l. 25 giugno 2008, n.
112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133, il
cui testo coordinato è stato pubblicato
sul n. 196/L del supplemento ordinario
alla G.U. n. 195 del 21 agosto 2008.
Tale decreto all’art. 49 stabilisce quanto segue:
comma 4 – I moduli di assegni bancari
e postali sono rilasciati dalle banche e
da Poste Italiane S.p.A. muniti della
clausola di non trasferibilità. Il cliente
può richiedere, per iscritto, il rilascio di
moduli di assegni bancari e postali in
forma libera;
comma 5 – Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a
92
5.000 euro devono recare l’indicazione
del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L’art. 32, comma 1, lett. a) del d.l.
25 giugno 2008, n. 112 ha sostituito le
parole «5.000 euro» con «12.500 euro», elevando così il limite di nominatività e l’intrasferibilità degli assegni;
comma 6 – Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono
essere girati unicamente per l’incasso a
una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
Il Ministero dell’Economia, con nota
33124 del 20 marzo 2008, ha stabilito
che gli assegni emessi all’ordine del
traente non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi e quindi, a limiti di importo; e che se per ipotesi il
traente li gira ad altro soggetto, potranno essere pagati, ma banche e Poste
dovranno segnalarli al Ministero stesso.
comma 7 – Gli assegni circolari, vaglia
postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di
non trasferibilità;
comma 8 – Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo
inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la
clausola di non trasferibilità. Il cit.d.l. n.
112/08 anche in questo caso ha sostituito «5.000 euro» con «12.500 euro»;
comma 9 – Il richiedente di assegno
circolare, vaglia cambiario o mezzo
equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola di non trasferibilità, può
Pr
L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE
Protesto contro se stesso
Protesto (funzione)
Il protesto è l’atto pubblico diretto a
fare fede di determinate dichiarazioni e
comportamenti inerenti alla presenta-
PROTESTO (FUNZIONE)
Il protesto può essere levato dal primo
prenditore, se il titolo non presenta
successiva circolazione, o dal possessore che giustifichi il suo diritto con una
serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco.
Per fare alcuni casi concreti, anche il
possessore divenuto tale per fusione di
società, cessione, successione mortis
causa, può fare protestare il titolo, dimostrando al pubblico ufficiale la sua
legittimazione.
Il protesto viene levato nei confronti
della banca trattaria o del terzo indicati al pagamento; così dispone l’art. 62,
comma 1, l.a.
Ci si è domandati se sia ammissibile il
«protesto contro sé stesso», ad esempio se una banca per errore paga
un’assegno privo di copertura e vuole
quindi revocare l’accredito effettuato a
favore del prenditore.
In un caso effettivamente verificatosi, la
banca trattaria ha chiesto il protesto
contro se stessa, per legittimare la sua
decisione di revocare il pagamento e il
giudice ha ritenuto legittimo tale comportamento, giudicandolo equivalente
alla dichiarazione di rifiuto di pagamento, prevista dall’art. 45, comma 1, n. 2, l.a.
zione del titolo cambiario per l’accettazione e il pagamento.
Esso è l’atto ricognitivo dell’insolvenza
del traente, che si compie nel caso di
assegno attraverso la dichiarazione di
rifiuto di pagamento da parte della
banca trattaria, fatta al pubblico ufficiale abilitato alla sua levata: notaio, ufficiale giudiziario, aiutante ufficiale giudiziario, segretario comunale, presentatore
del pubblico ufficiale.
I presentatori, debitamente autorizzati,
del notaio e dell’ufficiale giudiziario,
nonché i messi comunali, sono tutti
equiparati ai pubblici ufficiali nel compimento degli atti previsti dalla legge:
presentazione del titolo, incasso totale
o parziale della somma, contestazione
del rifiuto di pagamento.
La funzione del protesto è di salvaguardia dell’azione di regresso, di accertamento della mancata assunzione
dell’obbligazione cambiaria principale
da parte del trattario e del mancato
pagamento da parte dell’obbligato
principale. Tale atto costituisce un presupposto indefettibile dell’azione di regresso, cui corrisponde a carico di chi
agisce in regresso un onere.
Il motivo per cui l’azione cambiaria di
regresso necessita del protesto è ravvisabile nel fatto che l’obbligo dell’obbligato in via di regresso è un obbligo «di
garanzia», e come tale sussiste in quanto il titolo non venga accettato o pagato dall’obbligato principale: traente o
emittente.
115
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE A TRARRE ASSEGNI
Re
L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE
ne, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
del titolo, venga meno la pretesa di pagamento a esso sottesa. Rientra in tale ipotesi il caso in cui il portatore e
beneficiario del titolo ha revocato alla
banca l’ordine di procedere all’incasso
del medesimo.
Necessita tuttavia evidenziare che questa tesi è minoritaria in quanto la maggior parte dei giudici ritiene che l’unica
possibilità per evitare l’iscrizione alla
C AI del traente che non abbia pagato
l’assegno entro i termini sia il pagamento nei citati 60 giorni dell’assegno
e delle voci accessorie. Comunque il
soggetto, interessato a evitare l’illegittimo inserimento del proprio nome nella C AI, può sempre fare ricorso al procedimento cautelativo d’urgenza di cui
all’art. 700, c.p.c. In sostanza, sia la giurisprudenza prevalente che la Banca d’Italia1 ritengono inefficace al fine di evitare l’iscrizione in Cai il cosiddetto «richiamo» dell’assegno, potendo tale
iscrizione essere evitata solo con il pagamento effettuato nei modi e nel termine di cui all’art. 8, della l. n. 386/902
V. «CAI, Centrale d’Allarme Interbancaria».
(Lettere circolari nn. 267596 e 166009 «roneate» del 21 novembre 2002 e dell’11 luglio 2003,
in materia di «assegni richiamati», Istruzioni di Vigilanza del 10 aprile 2007 sulla emissione e gestione degli assegni, p. 2.1, ultimo cpv.).
2 (Vedi anche ABI, serie Tecnica n. 25 del 13 aprile 2006).
1
132
Revoca dell’autorizzazione
a trarre assegni
L’ingiunzione prefettizia (ex l. n.
386/90) deve essere annullata, se il
traente non si trova in dolo o in colpa,
quando la banca trattaria eventualmente non gli abbia comunicato per
iscritto al domicilio eletto la revoca.
Riabilitazione
Il debitore protestato e riabilitato ha
diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto, anche dal registro informatico dei protesti della camera di commercio. Entro
20 giorni dalla presentazione dell’istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione, il presidente della camera
di commercio deve provvedere. Lo ha
stabilito l’art. 6 bis, introdotto nella legge sull’usura n. 108/96, dall’art. 3 della l.
n. 235/2000.
La disciplina previgente prevedeva unicamente la pubblicazione del decreto
di riabilitazione nell’elenco dei protesti,
mentre oggi il nome del riabilitato è
cancellato direttamente dal registro informatico, su istanza dell’interessato,
opportunamente documentata.
Rifiuto di pagamento
e pluralità di causali
tra loro confliggenti. Causali
di rifiuto di pagamento
Nei casi in cui il rifiuto di pagamento
sia dovuto a una pluralità di causali tra
Sm
L’ASSEGNO BANCARIO. VADEMECUM PER L’OPERATORE
mento. Il fermo di polizia ha quindi la
sola funzione di dare notizia di un
evento criminoso alla banca, facendo sì
che quest’ultima debba essere più cauta a pagare (o a non pagare).
Quanto al problema se l’operatore
bancario, a fronte di una notizia di
reato attinente all’assegno, ne debba
fare rapporto al procuratore della Repubblica, pur essendo tale problematica quanto mai complessa, in quanto
legata al ritenere o meno la banca
esercente un pubblico servizio, si
esprime opinione positiva in merito a
tale doverosità.
V. «Fermo di pubblica sicurezza».
Il sequestro penale di titoli di credito
non è di per sé causa di sospensione
della prescrizione cambiaria, perché il
portatore legittimo può esperire tutti i
diritti cartolari sulla base della copia rilasciata dal giudice, ai sensi dell’art. 258,
c.p.p. Solo quando il giudice non autorizzi il rilascio della copia, si sarebbe in
presenza di una causa di forza maggiore costituente impedimento legale, idoneo a norma dell’art. 2935, c.c. e 61 l.c.,
a protrarre il dies a quo della prescrizione, sino al momento in cui una nuova richiesta di rilascio venga accolta, oppure il portatore rientri nel possesso
del titolo originale per intervenuta cessazione degli effetti del sequestro.
La banca girataria per l’incasso non è
responsabile e non ha l’onere di esperire la procedura di ammortamento,
essendovi legittimato il girante per l’incasso.
È il girante che deve esperire detta
azione, il cui costo non può essere
sopportato dalla banca, non rientrando
nel modesto importo delle ordinarie
spese di commissione. Anche perché è
il girante il diretto interessato.
La banca che abbia inserito l’assegno in
un plico postale raccomandato non è
responsabile.Tuttavia a fronte di queste
opinioni prevale l’orientamento del
giudice che ritiene che la banca debba
attivarsi ponendo in essere la procedura di ammortamento, in quanto l’accordo interbancario che esonera le
aziende di credito da responsabilità nei
casi di specie è ritenuto valido nei rapporti tra le aziende, mentre lo smarrimento del titolo avviene nell’ambito di
un rapporto di mandato qualificato intercorso tra banca e cliente.
Smarrimento o sottrazione
di moduli di assegno
«in bianco», denuncia ai
carabinieri non seguita dalla
procedura di ammortamento
o da sequestro
L’ultimo comma dell’art. 69, l.a., stabilisce
che «Malgrado la denuncia, il pagamen-
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DI MODULI DI ASSEGNO «IN BIANCO»
Sequestro penale come causa
di forza maggiore
Smarrimento dell’assegno
nella fase di trasmissione
postale alla banca trattaria
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