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bancari assegno straordinario

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bancari assegno straordinario
collana “i piccoli”
bancari
assegno straordinario
Direzione Centrale Organizzazione- Area Rapporti con i Media
Roma
Edizione 2001
Presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sono stati costituiti due nuovi Fondi
di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale riguardanti, rispettivamente, il personale del credito e quello del credito
cooperativo.
La legge 662/96, all' art. 2 comma 28, ha previsto, nell'ambito di processi di ristrutturazione
aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
L'obiettivo è quello di fronteggiare situazioni di crisi di aziende ed enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti di
ammortizzatori sociali .
I due Fondi, che hanno gestione autonoma finanziaria e patrimoniale, sono gestiti da un
Comitato amministratore.
Con questa pubblicazione forniamo la composizione dei Comitati e le principali informazioni
sul riconoscimento degli assegni.
COMITATO AMMINISTRATORE
FONDO CREDITO
Presidente: dr. Matteo MONTAGNA
membri:
avv. Giacomo CANALE
esperto
dr. Rodolfo ZANI
“
designato dall'Abi
dr. Alfonso CORVINO
“
dr. Massimo MENICI
“
Sig. Fulvio BERTOLDI
sig. Carlo DELLA RAGIONE
sig. Pierluigi RAMPONI
sig. Renato ZINI
sig. Marco GAUDIOMONTI
esperto designato
“
“
“
“
“
“
“
“
dalla
“
“
“
“
Fabi
Federdirigenti Credito
Fiba-Cisl
Fisac-Cgil
Uilca-Uil
dr. Ugo MENZIANI
Dirigente
in rappresentanza del Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale
dr. Emanuele SFERRA
Dirigente
in rappresentanza del Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della programmazione economica
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COMITATO AMMINISTRATORE
FONDO CREDITO COOPERATIVO
Presidente : prof. Pasquale SANDULLI
membri:
dr.ssa Mariangela CAMINITI
esperto
dr.Tommaso M.COLAJACOVO
“
designato dalla
dr. Pierfilippo VERZARO
“
dr.ssa Vitalia ZACCARDI
“
sig.ra Cristina ATTUATI
esperto designato dalla
sig. Giuseppe GALLO
“
“
“
sig. Renato ZINI
“
“
“
sig. Lucio PINSONE
“
“
“
dr. Renato SINISCALCHI
“
“
dal
dr. Ugo MENZIANI
Dirigente
Federcasse
Fabi
Fiba-Cisl
Fisac-Cgil
Uilca-Uil
Sinadi
in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Dr. Daniele NAPOLITANO in rappresentanza del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Dirigente
programmazione economica
COS' E' L'ASSEGNO STRAORDINARIO?
E' la più recente tra le varie prestazioni previdenziali; è a carico dei due Fondi menzionati, si
chiama assegno straordinario ed è identificabile nella sigla VOCRED ( assegno liquidato a
dipendenti di aziende del credito ordinario) o VOCOOP (assegno liquidato a dipendenti di
aziende del credito cooperativo).
A CHI SPETTA?
Ai lavoratori dipendenti delle imprese del credito i quali siano stati "esodati" in quanto inseriti
in un processo di ristrutturazione o in una situazione di crisi aziendale che determina una riduzione del personale
PER QUANTO TEMPO?
L'erogazione è prevista per un massimo di 60 mesi nell'ambito di un periodo di dieci anni che
va dalla data di entrata in vigore del regolamento del Fondo ( quindi dal 1° luglio 2000 al 30
giugno 2010).
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CHI E' INTERESSATO?
E' interessato chi , nell'arco massimo dei 60 mesi che vanno dalla cessazione del rapporto di
lavoro alla cessazione dell'erogazione dell'assegno, perfeziona il diritto alla pensione di anzianità o alla pensione di vecchiaia.
Esempio : un soggetto che può far valere un minimo di 30 anni di contribuzione e 52 anni di
età ha diritto all'assegno perché, trascorsi 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, avrà
maturato il diritto alla pensione di anzianità;
ugualmente un soggetto che può far valere un minimo di 15 anni di contribuzione e 55 anni di
età ( se donna ) o 60 anni di età ( se uomo) ha diritto all'assegno perché, trascorsi i 60 mesi, avrà
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia.
CON QUALE DECORRENZA?
Dall'inizio del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
QUANDO CESSA?
Alla fine del mese precedente a quello previsto per la decorrenza della pensione di anzianità o
di vecchiaia.
E' RICONOSCIUTA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA?
La risposta è affermativa: il periodo durante il quale si percepisce l'assegno ( con il massimo di
60 mesi) dà diritto all'accredito di contribuzione figurativa il cui onere è a carico del datore di
lavoro.
E' REVERSIBILE?
L'assegno straordinario non è reversibile ai superstiti.
In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene comunque liquidata la pensione indiretta
che tiene conto dei
contributi versati e della contribuzione figurativa versata a favore del lavoratore fino all'ultima
mensilità di pagamento dell'assegno.
E' VALIDA LA CONTRIBUZIONE VERSATA ALL'ESTERO O IN ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI?
Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi, per il diritto all'assegno straordinario sono
utili anche i versamenti effettuati presso Paesi dell'Unione europea e presso i Paesi legati
all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale (Argentina, Australia, USA, Canada, Brasile, ecc.).
Sono utili anche i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi amministrate dall'INPS ( coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani, commercianti).
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CHI DEVE FARE LA DOMANDA?
Gli assegni straordinari sono erogati a richiesta del datore di lavoro.
A CHI COMPETE LA LIQUIDAZIONE?
La liquidazione dell'assegno straordinario è di competenza delle sedi INPS provinciali in relazione alla residenza del lavoratore.
Per le aziende del credito per le quali esiste convenzione per l'accentramento della liquidazione delle prestazioni, la convenzione rimane valida anche per la liquidazione dell'assegno.
Perciò - è un esempio- se il lavoratore risiede a Milano ma l'ufficio INPS convenzionato per la
liquidazione accentrata è a Roma - l'assegno viene liquidato dagli uffici di Roma.
COME SI CALCOLA?
Premesso che l'assegno è liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria
e quindi con il sistema retributivo o con il sistema misto in riferimento ad un'anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, rispettivamente pari o superiore ovvero minore ai 18 anni, il calcolo viene effettuato aggiungendo ai periodi versati il numero di settimane mancanti per raggiungere il requisito contributivo previsto per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia
(quella tra le due che si può conseguire prima).
ESISTE LA SCALA MOBILE?
L'assegno straordinario non ha diritto alla rivalutazione annuale per scala mobile.
Non ha la trattenuta ONPI.
Al titolare dell'assegno non spettano trattamenti di famiglia, interessi legali né rivalutazioni
monetarie.
COME VIENE PAGATO?
Come la generalità delle rendite, anche l'assegno straordinario viene pagato in rate mensili anticipate e per tredici mensilità.
L'assegno è corrisposto fino al mese precedente a quello di decorrenza della pensione ( in caso
di anzianità il lavoratore è coperto dall'assegno fino alla "finestra d'uscita").
Il pagamento è localizzato necessariamente presso una Agenzia dell'Istituto di credito del quale
il lavoratore era dipendente.
E' possibile cambiare l'Agenzia ma non l'Istituto di credito.
Non è previsto il pagamento dell'assegno tramite gli uffici postali.
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E’ CUMULABILE CON REDDITI DA LAVORO?
A) L'assegno straordinario è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolte presso aziende concorrenti con il datore di lavoro. In tali casi è prevista
la sospensione dell'assegno e del versamento dei contributi figurativi.
B) E' possibile, invece, il cumulo , con alcune limitazioni, con i redditi derivanti da un'attività
che non risulta in concorrenza .
1 - Se si tratta di lavoro dipendente il cumulo è possibile ma esiste un tetto: l'ultima retribuzione mensile percepita ragguagliata ad anno.
Se l'importo dell'assegno aumentato della nuova retribuzione, supera il tetto, la parte eccedente
è trattenuta e l'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.
2 - Se si tratta di lavoro autonomo ( svolto non in concorrenza), il cumulo è possibile per un
importo pari al trattamento minimo di pensione ( nel 2001 è di L 738.900) più il 50% della parte
eccedente il trattamento. La restante parte viene sottratta all'interessato.
L'accredito dei contributi figurativi è ridotto in proporzione.
E’ AUTOMATICO IL PASSAGGIO DALL'ASSEGNO ALLA PENSIONE?
Allo scadere dell'assegno la liquidazione della pensione di anzianità o di vecchiaia non è automatica ma è necessario che il titolare presenti la relativa domanda. In questo modo ogni lavoratore può scegliere la decorrenza di pensione che reputa più favorevole.
E' COMPATIBILE CON ALTRE PRESTAZIONI?
La titolarità dell'assegno straordinario non esclude che si possa essere titolari anche di altre pensioni.
Non è possibile, però, erogare l'assegno sulla base di contribuzione già utilizzata per altri trattamenti pensionistici.
L'importo dell'assegno influisce sulla valutazione del reddito del titolare.
PUO' ESSERE PAGATO IN UNICA SOLUZIONE?
La risposta è affermativa. In tal caso, l'azienda calcola direttamente il valore attuale da corrispondere all'interessato e non dovrà effettuare alcuna segnalazione all'INPS.
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Per saperne di più
Legge 23 dicembre 1996 n°662.
(Supplemento ordinario n° 233 alla "Gazzetta Ufficiale" del 28 dicembre 1996 n°303).
Art.2, comma 28 : costituzione presso l'INPS di specifici fondi gestiti con il concorso delle parti
sociali.
Decreto del Ministero del Lavoro 27 novembre 1997 n° 477.
( "Gazzetta Ufficiale" del 13 gennaio 1998 n° 9).
Regolamento in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni.
Decreto interministeriale 28 aprile 2000 n°157.
(G.U. n°139 del 16 giugno 2000)
Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle
imprese del credito cooperativo.
Decreto interministeriale 28 aprile 2000 n°158.
(G.U. n° 139 del 16 giugno 2000)
Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle
imprese del credito.
Circolare INPS n° 193 del 22 novembre 2000.
Istituzione del Fondo di solidarietà del personale del Credito.
Circolare INPS n°194 del 22 novembre 2000.
Istituzione del Fondo di solidarietà del personale del Credito oooperativo.
Circolare INPS n° 55 dell'8 marzo 2001.
Prime istruzioni relative alla gestione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito da
corrispondere ai dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito.
Circolare INPS n° 89 dell'11 aprile 2001.
Finanziamento degli assegni straordinari del Fondo credito e del Fondo credito cooperativo.
Circolare INPS n° 100 del 9 maggio 2001
Esonero dal contributo per CIGS e mobilità.
Collana “ I Piccoli “
Direttore:: Raffaello Marchi
Coordinatore: Bruno Benelli
Autore testi: Giovanna Cicciari
Di questo opuscolo esiste la versione cartacea ,
la cui realizzazione grafica è di Rita Lorenzo
Maggio 2001
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