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Assegni - Tercas
Foglio Informativo ASSEGNI INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA CARIPE Spa Sede legale Pescara, Corso Vittorio Emanuele II n.102/104, Capitale Sociale € 115.222.800,00, Cod.Fiscale/P.IVA 00058000688, iscrizione nel Registro delle Imprese di Pescara al n. 00058000688, società facente parte del Gruppo Creditizio Banca Popolare di Bari, iscritto al n. 5424.7 dell’Albo dei Gruppi Creditizi, e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Bari SCpA. La Banca è iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n.5150 (ABI 6245.5), è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Tel: 085.37251 - Sito web: www.bancacaripe.it - Info: [email protected] IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Da compilare a cura dei “Promotori Finanziari”, del personale di “Società convenzionate” e del personale del “nostro Istituto”, solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza. DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (compresi gli estremi dell’iscrizione in Albi o Elenchi) NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E “GUIDA SULL’ACCESSO AI MECCANISMI DI SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE” QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNATA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E “GUIDA SULL’ACCESSO AI MECCANISMI DI SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE” IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO E “GUIDA SULL’ACCESSO AI MECCANISMI DI SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE” (DATA) (FIRMA) Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. CHE COS’ È L’ASSEGNO L’assegno Bancario è un titolo di credito mediante il quale il soggetto (traente), titola di un conto corrente con fondi disponibili presso una banca, ordina alla banca stessa (trattaria) di pagare una certa somma “a vista” ad un soggetto indicato sul titolo stesso (beneficiario) o anche “al portatore” del titolo, in assenza dell’indicazione del beneficiario medesimo. L’assegno bancario contiene: 1) la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; 2) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata; 3) il nome di chi è designato a pagare (trattario) 4) l’indicazione del luogo di pagamento 5) l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso 6) la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario Una volta emesso, l’assegno può essere presentato dal beneficiario a uno sportello bancario per l’incasso. Gli assegni emessi all’ordine dello stesso traente (ad esempio quelli che riportano le diciture “a me medesimo”, “m.m.”, “a me stesso”, etc) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane. Se l’assegno è privo anche di una sola delle informazioni necessarie, la banca ha il diritto di rifiutarne il pagamento a chi lo presenta, salvi i casi previsti dalla legge. La completa e corretta compilazione rappresenta una forma di tutela per il cliente che lo emette, soprattutto contro il rischio di alterazioni del suo contenuto. FOGLIO INFORMATIVO - Assegni Pagina 1 di 4 N. 1 del 23 Febbraio 2016 Gli assegni bancari sono redatti su moduli standardizzati contenuti in libretti che la banca consegna la correntista. La banca rilascia quindi un libretto di assegni (carnet), di solito composto da 10 unità. L’assegno è uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro contante perché: • è pagabile “a vista”, ossia può essere pagato dalla banca del cliente che ha emesso l’assegno al momento della presentazione del titolo; • è un titolo di credito, ossia il beneficiario può trasferirlo ad altre persone L’emissione dell’assegno in assenza di provvista comporta gravi sanzioni a carico del traente. La circolazione dell’assegno deve rispettare certe formalità; esso, in particolare, è trasferibile mediante “girata”; se invece l’assegno è al portatore, la circolazione può avvenire mediante semplice consegna (è per questo che è sempre bene indicare il beneficiario). L’assegno deve essere presentato per l’incasso entro: otto giorni dalla data di emissione quando il comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento (su piazza); quindici giorni dalla data di emissione se pagabile “fuori piazza”(in altro comune rispetto a quello di emissione). Trascorsi gli 8 o i 15 giorni il traente può ordinare alla banca di non effettuare più il pagamento e viene meno la possibilità di attivare una serie di misure a protezione del beneficiario previste dalla legge in caso di mancato pagamento dell’assegno; la più importante è il “protesto”, che consente al beneficiario di esercitare l’azione di regresso nei confronti del traente o dei giranti, al fine ottenere il pagamento dell’ammontare dell’assegno non pagato , degli interessi nonché delle spese del protesto; il portatore è dispensato dall’obbligo del protesto per esercitare il regresso nel caso in cui il traente o i giranti medesimi abbiano apposto e sottoscritto sul titolo la clausola “ senza protesto”. Per limitare l’utilizzo di assegni a fini di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite (c.d. denaro sporco) il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni, ha previsto requisiti più stringenti nell’uso degli assegni bancari e in particolare di quelli al portatore, con riferimento alla clausola di non trasferibilità e all’importo. Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a euro mille devono recare l’indicazione del nome, o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Per questo motivo, gli assegni sono emessi con l’indicazione prestampata della clausola “di non trasferibilità” salvo esplicita richiesta contraria del cliente. Per ciascun modulo di assegno bancario richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. In caso di violazione, è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura percentuale rispetto all’importo dell’assegno. L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine emesso da una banca (emittente), a ciò autorizzata dall’autorità competente, pagabile a vista, la cui emissione è subordinata alla presenza di fondi precostituiti sul conto del cliente o contestualmente consegnati alla Banca. L’assegno circolare contiene: 1) la denominazione di assegno circolare inserita nel contesto del titolo; 2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata; 3) l’indicazione del prenditore 4) l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno circolare è emesso 5) la sottoscrizione dell’Istituto emittente Il titolo mancate di alcuno dei suddetti requisiti non vale come assegno circolare. Il possessore decade dall’azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall’emissione. Nelle operazioni di incasso di assegni bancari e circolari della Banca tratti su Filiali diverse da quella di negoziazione o incasso di assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di alte banche italiane o estere, l’importo degli assegni è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.) ovvero è riconosciuto alla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso). Principali rischi tipici (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; utilizzo fraudolento da parte di terzi del carnet degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni. Nei casi di smarrimento e sottrazione il Titolare è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto alla Banca l’avvenuta perdita o sottrazione secondo le modalità contrattualmente previste; mancato pagamento dell’assegni, da parte della Banca Trattaria nelle seguenti ipotesi: qualora l’assegno sia privo di alcuni requisiti formali oppure quando presenti alterazioni che ne rendano incerta la veridicità (assegno irregolare o contraffatto) qualora l’assegno sia “senza provvista” , ovvero, una volta presentato per il pagamento entro il termine utile , sul conto di chi lo ha emesso manchino le somme necessarie perché la Banca possa eseguire l’ordine di pagamento : qualora l’assegno sia “senza autorizzazione” ovvero non c’è o si è interrotto il rapporto o la convenzione che attribuiscono al cliente l’autorizzazione ad emettere assegni segnalazione del traente l’assegno, alla Centrale Allarmi Interbancaria , da parte della banca trattaria, nel caso di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista e conseguente revoca di sistema. La revoca di sistema determina il venire meno di ogni autorizzazione all’emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi e comporta l’obbligo di restituzione di quelli non ancora utilizzati; sottoposizione, del traente l’assegno “senza provvista” ad atto di protesto secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente; accredito di assegni e di altri titoli salvo buon fine con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione delle disponibilità. CONDIZIONI ECONOMICHE Avvertenze Le commissioni, i diritti e le spese sotto riportati sono indicati nella misura massima, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte. ASSEGNI DISPONIBILITA’ FOGLIO INFORMATIVO - Assegni Pagina 2 di 4 N. 1 del 23 Febbraio 2016 Assegni circolari della Banca 0 GIORNI LAVORATIVI Assegni bancari della Banca stessa filiale 0 GIORNI LAVORATIVI Assegni bancari della Banca altra filiale 5 GIORNI LAVORATIVI Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia 0 GIORNI LAVORATIVI Assegni bancari altri istituti 5 GIORNI LAVORATIVI Vaglia e assegni postali 5 GIORNI LAVORATIVI VALUTE Valute versamento rispetto a data operazione assegni bancari della Banca stessa filiale e assegni circolari della Banca: 0 GIORNI LAVORATIVI Valute versamento rispetto a data operazione assegni bancari della Banca altra filiale: 0 GIORNI LAVORATIVI Valute versamento rispetto a data operazione altri assegni circolari e postali assimilati: 1 GIORNI LAVORATIVI Valute versamento rispetto a data operazione altri assegni bancari e postali assimilati: 3 GIORNI LAVORATIVI data negoziazione assegno Valuta addebito/accredito assegno impagato/pagato: data emissione assegno Valute prelevamento/pagamento tramite assegni bancari: TERMINI MASSIMI DI “NON STORNABILITA” VERSAMENTI (*) * I Termini massimi di “non stornabilità” sono espressi in giornate operative successive alla data del versamento ed indicano i giorni decorsi i quali – salvo i casi di forza maggiore (compresi gli scioperi del personale) verificatisi presso la Banca e/o i suoi Corrispondenti – la Banca non può stornare gli importi versati in conto. Versamento assegni bancari propri su stessa filiale 2 GIORNATE OPERATIVE Versamento assegni bancari propri di altre filiali 5 GIORNATE OPERATIVE Versamento assegni bancari di altri Istituti 7 GIORNATE OPERATIVE Versamento assegni circolari dell'Istituto 5 GIORNATE OPERATIVE Versamento assegni circolari di altri Istituti 7 GIORNATE OPERATIVE Versamento assegni di c/c postale 7 GIORNATE OPERATIVE Versamento valori postali (senza code line) NON PREVISTI Versamento vaglia Banca d'Italia 6 GIORNATE OPERATIVE Versamento assegni esteri NON PREVISTI COMMISSIONI Commissione unitaria richiesta modulo assegno bancario (libretto 10 assegni) € 0,12 ( €1,20 per libretto) Commissione su invio messaggio impagato assegno: 25,00 Commissione su invio messaggio pagato assegno: 25,00 Commissione su invio messaggio impagato assegno troncato: 11,00 Commissione su ritorno assegno insoluto: 13,00 1,70% SULL’IMPORTO MINIMO € 16,47 - MAX € 36,47 Commissione su ritorno assegno protestato: Commissione su disposizioni di richiamo assegni: 27,00 RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dalla Convenzione assegni senza penalità e spese di chiusura nonché esigere il pagamento di tutto quanto gli sia dovuto, dandone comunicazione per iscritto alla Banca. La Banca si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione assegni dandone preavviso al Cliente con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla data di chiusura del servizio stesso. Per il recesso dal conto corrente valgono le norme e i termini di preavviso previste dal contratto di conto corrente sottoscritto dal Cliente. In caso di recesso dalla Convenzione assegni, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti dal Cliente con data posteriore a quella in cui la revoca dalla Convenzione e divenuta efficace. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dall'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai dell'art.9 della legge 15 dicembre 1990, n.386 (9) e successive integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dalla Convenzione assegni, può in deroga a quanto sopra indicato comunicare per iscritto alla Banca come disciplinare, secondo le proprie esigenze, gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti. In caso di conto corrente intestato a più soggetti, il recesso dalla convenzione di assegni da parte di uno dei cointestatari o da parte della Banca nei confronti dello stesso, lascia integra la convenzione di assegni verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente. Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale FOGLIO INFORMATIVO - Assegni Pagina 3 di 4 N. 1 del 23 Febbraio 2016 I reclami vanno inviati a Team Compliance - Funzione Gestione Reclami - Banca Tercas Direzione Generale Corso San Giorgio, 36 - 64100 Teramo (oppure tramite mail all'indirizzo:[email protected]), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a: - Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all’ABF è disponibile sul sito della Banca www.bancacaripe.it e presso tutte le filiali. - Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, il Cliente, prima di esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, con assistenza di un avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385. LEGENDA Assegni Effetti/sbf Assegni Effetti al dopo incasso Data Valuta FOGLIO INFORMATIVO - Assegni Assegni effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità delle somme solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato Assegni per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all’effettivo incasso Indica la data di riferimento utilizzata dalla Banca per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un Conto di Pagamento Pagina 4 di 4 N. 1 del 23 Febbraio 2016