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Premi di risultato ai dipendenti
Giuseppe Bernoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Bilancio d’esercizio di Stefano Salvadeo (*) Si affrontano i profili contabili e tributari connessi all’erogazione da parte di un’azienda di premi di risultato o di produttività ai propri dipendenti. Tali somme incentivanti vengono corrisposte in attuazione di contratti collettivi nazionali o accordi aziendali. I premi devono essere iscritti in bilancio nell’esercizio nel corso del quale l’attività lavorativa è stata prestata, avendo cura di rispettare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Premessa Aspetti contabili Con il termine «premi di risultato» si intendono quelle componenti retributive di carattere variabile che sono riconosciute ai dipendenti sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali del lavoro, ovvero in ragione di accordi aziendali di secondo livello. In entrambi i casi si tratta di premi erogati a fronte di una espressa previsione contrattuale. Nella pratica tali voci retributive fanno pertanto riferimento ad indicatori di natura quantitativa, che misurano elementi quali la produttività, la redditività, la qualità e l’efficienza e che possono essere anche incerti nell’ammontare e nella loro corresponsione (trattasi ad esempio dell’andamento del fatturato aziendale, del miglioramento del grado di soddisfazione dei clienti, della riduzione dei costi di produzione …). L’interesse della disciplina, dal punto di vista contabile e fiscale, riguarda la circostanza che spesso nella pratica, in virtù dei metodi adottati per il computo dei premi in oggetto, la loro determinazione è possibile solo successivamente alla chiusura dell’esercizio, una volta assestati i valori di bilancio. Si sviluppano pertanto in questa sede i profili contabili connessi alla corretta classificazione ed imputazione temporale, mentre, dal punto di vista fiscale, si approfondirà la disciplina della deducibilità. La classificazione contabile dei costi per il personale dipendente è disciplinata dal Codice Civile (1) ai sensi del quale gli stessi devono essere iscritti tra i costi della produzione nella voce B9 del Conto Economico. La prassi contabile (2) chiarisce che tra i costi per il personale devono essere iscritti tutti quei costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente, avendo cura di rispettare il principio (3) generale della prevalenza della sostanza sulla forma. Fanno eccezione i costi sostenuti a beneficio del personale dipendente che in base alla propria natura sono classificabili nelle voci B6, B7 e B8 (4) del contenuto del Conto Economico. In particolare, i premi in parola rilevano nella determinazione delle voci B9a «Salari e stipendi» e B9b «Oneri sociali». 10/2014 Note: (*) Dottore commercialista e revisore legale in Milano, partner Bernoni Grant Thornton (1) Cfr. art. 2425 c.c. (2) Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile 12 Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi del 13 luglio 2005. (3) Così come definito nel Principio contabile OIC 11 Bilancio d’esercizio - finalità e postulati del 30 maggio 2005. (4) Costi della produzione: – B6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; – B7 per servizi; – B8 per godimento beni di terzi. 25 Bilancio&imposte Premi di risultato ai dipendenti: aspetti contabili e fiscali Giuseppe Bernoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Bilancio d’esercizio Bilancio&imposte Questo poiché nella voce B9a devono essere ricompresi tutti gli elementi fissi e variabili che compongono la retribuzione per legge o per previsione contrattuale, ivi comprese le quote già maturate alla chiusura dell’esercizio e non ancora corrisposte delle mensilità aggiuntive e delle ferie maturate e non godute, nonché i compensi per il lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi (5) che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga. Mentre nella voce B9b devono essere ricompresi gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro relativi a tutti gli elementi fissi e variabili classificati nella voce B9a. Sempre dal punto di vista della prassi contabile (6) è opportuno ricordare che tra i fatti successivi alla data di chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nel bilancio, ai sensi dell’art. 2423-bis (7) del Codice Civile, attraverso l’evidenza in termini di riflesso degli effetti che tali eventi hanno nella situazione patrimoniale e nel risultato economico nell’esercizio, vi rientrano anche i premi dovuti ai dipendenti quale emolumento per prestazioni relative all’esercizio cui il bilancio si riferisce. Pertanto il redattore del bilancio è tenuto a stanziare i premi e, come ricordato, i relativi oneri di natura contributiva posti a carico del datore di lavoro nell’esercizio nel quale sono state effettuate le relative prestazioni da parte del lavoratore dipendente. Aspetti fiscali Dal punto di vista fiscale, ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul Reddito delle Società, i premi di risultato sono deducibili sulla base dei criteri generali previsti dalla normativa di riferimento (8) per le spese per prestazioni di lavoro (9). La disciplina prevede che le spese per prestazioni di lavoro dipendente debbano essere considerate nella determinazione del reddito secondo il principio di competenza (10). Sono quindi deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio di competenza le spese e gli oneri relativi ai premi la cui esistenza o obiettiva determinabilità dell’ammontare è certa. In caso contrario concorreranno alla determinazione del reddito d’impresa nell’esercizio nel quale si verificheranno tali condizioni. 26 Si ricorda che tali componenti di reddito non sono altresì ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto Economico nel relativo esercizio di competenza (11). Un’interessante riflessione in merito alla deducibilità dei premi di rendimento è rinvenibile nella prassi amministrativa (12). Il caso affrontato dalla Risoluzione è quello di un Istituto che al termine di ciascun anno solare, in sede di chiusura dell’esercizio, determinava il premio di rendimento, da erogare nel corso dell’esercizio successivo, sulla base di obiettivi fissati dal contratto integrativo aziendale, a propri dipendenti. Lo stanziamento del costo avveniva sulla base di precisi conteggi analitici effettuati dal servizio personale dell’Istituto. Tuttavia, poiché la percezione del premio era subordinata alla condizione limitativa dell’assegnazione e della notifica al dipendente interessato delle note di qualifica necessarie per determinare quanto spettante e che tali atti avvenivano nel quinto mese successivo alla chiusura dell’esercizio rispetto a quello in cui era maturato il premio spettante, Note: (5) Si ricorda che tra gli «altri elementi» il Documento interpretativo n. 1d del Principio contabile 12 individua a titolo di esempio l’indennità per rischio, l’indennità sostitutiva di mensa, l’indennità di trasferta, l’indennità di mancato preavviso ed i premi aziendali. (6) Principio contabile OIC 29. (7) L’articolo rubricato Principi di redazione del bilancio dispone al comma 1 punto 4) che «si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo». (8) Art. 95 del T.U.I.R. (9) In questa sede non si affrontano invece gli aspetti tributari dal punto di vista del dipendente, che, come noto, a determinate condizioni può beneficiare di un’aliquota agevolata del 10% sulle somme erogate dal datore di lavoro a titolo di salario di produttività e premio di risultato (fino a un tetto massimo pari, per il corrente anno, a 3.000 euro). (10) Pur ritenendo il principio di competenza un principio immanente dell’ordinamento tributario, per principio di competenza si intende in questa sede quanto disciplinato dall’art. 109 del T.U.I.R. Si ricorda che ai sensi del comma 5 dell’art. 95 del T.U.I.R. fanno eccezione al criterio generale della competenza «i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1», deducibili secondo il principio di cassa. (11) Comma 4 dell’art. 109 del T.U.I.R. (12) Risoluzione 12 dicembre 1992, n. 9/535 emanata da Ministero delle Finanze Dir. Gen. Imposte dirette. 10/2014 Giuseppe Bernoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. l’azienda aveva fino ad allora effettuato in sede di dichiarazione dei redditi una ripresa in aumento in relazione al valore del premio di rendimento accantonato alla fine di ogni esercizio e portato successivamente in diminuzione tale premio nell’esercizio successivo. Ciò in quanto, ad avviso della società, alla fine dell’esercizio non erano soddisfatti entrambi i requisiti dell’esistenza e dell’obiettiva determinabilità dell’ammontare. In merito a questo trattamento la prassi amministrativa si è espressa in maniera favorevole considerando che solo nell’esercizio successivo a quello di competenza il costo sarebbe divenuto certo e determinabile. La stessa Risoluzione analizzava poi, sempre in relazione al medesimo Istituto, le conseguenze in termini di deducibilità del cambiamento del momento di manifestazione di quella che in precedenza si è definita condizione limitativa. Si chiedeva di sapere se uno spostamento ai primi mesi dell’esercizio successivo della notifica all’interessato del premio spettante, a fronte però di un’assegnazione del premio medesimo entro la chiusura dell’esercizio, poteva garantire la deducibilità nell’esercizio di competenza. Anche in relazione a tale quesito l’Amministrazione Finanziaria esprimeva parere favorevole, stante il soddisfacimento, alla conclusione dell’esercizio, dei requisiti della certezza e della obiettiva determinabilità previsti dal citato comma 1, dell’art. 75 del T.U.I.R. (ora comma 1, art. 109, del T.U.I.R.). È appena il caso di ricordare che i premi, essendo classificabili nella posta B9 di conto economico, risultano tra le voci escluse nella determinazione del valore della produzione netta (13) ai fini dell’applicazione dell’IRAP. tato deve trovare manifestazione in bilancio anche qualora si pervenga alla relativa determinazione dopo la chiusura dell’esercizio, avendo cura di stanziare anche i relativi oneri di natura contributiva posti a carico del datore di lavoro. Sotto il profilo tributario la deducibilità dei premi di risultato soggiace alla disciplina tipica delle spese per prestazioni di lavoro. Ai fini del calcolo dell’IRES gli stessi sono infatti deducibili dal reddito d’impresa se e nella misura in cui sono correttamente imputati a conto economico nell’esercizio di competenza e soddisfano i requisiti della certezza e della obiettiva determinabilità. Non concorrono invece alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’applicazione dell’IRAP. Per approfondimenti Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa • La rilevazione in bilancio dei premi di risultato ai dipendenti - 1.3.3 Principio della competenza. Considerazioni conclusive I premi di risultato subiscono il trattamento contabile proprio dei costi per il personale dipendente, essendo elementi variabili della retribuzione per previsione contrattuale. Devono essere iscritti nell’esercizio nel corso del quale l’attività è stata prestata da parte del personale dipendente, avendo cura di rispettare il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. La rappresentazione degli effetti patrimoniali, economici e finanziari dei premi di risul10/2014 Nota: (13) Artt. 5, 5-bis, 6 D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446. 27 Bilancio&imposte Bilancio d’esercizio