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Istanza diffida retribuzione risultato Segretario

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Istanza diffida retribuzione risultato Segretario
PROTOCOLLO INTERNO
24/2013
Massa Marittima, li 29 Giugno 2013
Alla c.a. Signor Sindaco del Comune di Massa Marittima
Oggetto: Istanza diffida revoca retribuzione risultato anni 2010 e 2011 al Segretario
Generale del Comune di Massa Marittima e contestuale recupero degli
emolumenti impropriamente attribuiti e liquidati
I sottoscritti Federico Montomoli, Gennaro Orizzonte e Francesco Mazzei, nella loro
qualità di consiglieri comunali di opposizione della Lista “Massa Comune”:
Considerato che
• in data 22 Aprile 2013 (prot.n.4838) gli scriventi consiglieri hanno presentato alla Sua
attenzione un’interrogazione a risposta scritta con la quale le venivano posti tre quesiti
volti a verificare se l’attribuzione delle retribuzioni di risultato per gli anni 2010 e 2011 da
Ella conferite al Segretario Generale del Comune di Massa Marittima, liquidate con due
successive Determinazioni del Settore Gestione Associata Risorse Umane dell’Unione
dei Comuni “Montana Colline Metallifere”, fosse conforme alla vigente normativa
contrattuale dei Segretari Comunali e Provinciali, come disciplinata dall’orientamento
applicativo SEG 26 del 5 Dicembre 2011 dell’ARAN, dal parere espresso nella Delibera
63/2008 della Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti e
dalla Sentenza n.1627/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della
Regione Campania;
• Ella inviava in replica una nota prot.n.6379, senza data, nella quale confermava di
conoscere le succitate disposizioni contrattuali, orientamenti applicativi ARAN, pareri e
sentenze della Corte dei Conti, allegando alla stessa i seguenti documenti:
- Decreti Sindacali n.19/2009 e 3/2010, di nomina congiunta di responsabili del
Settore 1 dell’amministrazione comunale per l’anno 2010 al Segretario Generale del
Comune Dr. Giovanni Rubolino ed al Funzionario Carlo Cagnani;
- Decreto Sindacale n.1/2010 di nomina del Segretario Generale Dr. Giovanni
Rubolino per l’anno 2010 alla presidenza della commissione per la formazione della
graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP;
- Decreto Sindacale n.2/2010 con il quale sono state affidate al Segretario Generale
Dr. Giovanni Rubolino le funzioni di coordinamento intersettoriale del progetto
relativo ad occupazioni, espropri o acquisizioni che si dovessero rendere
necessarie ai fini della realizzazione dell’Acquedotto di Citenne;
-
•
•
•
•
Decreto Sindacale n.15/2011 di nomina del Segretario Generale Dr. Giovanni
Rubolino a responsabile pro tempore di coordinamento dell’attività dei datori di
lavoro, con riferimento agli adempimenti del D.Lgs. 81/2008;
- Decreto Sindacale 22/2011 con il quale è stato attribuita la retribuzione di risultato
per l’anno 2010 al Segretario Generale Dr. Giovanni Rubolino;
- Nota dell’ex responsabile del Settore Gestione Associata Risorse Umane della
Comunità Montana “Colline Metallifere” Dr. Emiliano Punturello, con la quale si
giustifica, in base a pareri resi dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo
dei Segretari comunali e provinciali, il corretto e legittimo riconoscimento della
retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011, al Segretario Generale del
Comune;
- Nota del Segretario Generale Dr. Giovanni Rubolino il quale, pur convinto dalla
correttezza e legittimità delle procedure poste in essere dal Settore Gestione
Associata Risorse Umane dell’Unione dei Comuni “Montana Colline Metallifere”, nel
rispetto delle leggi e dei contratti collettivi, invita in spirito collaborativo il Comune a
riconsiderare la procedura adottata per il riconoscimento in suo favore delle
retribuzioni di risultato per gli anni 2010 e 2011, sottoponendosi ad una nuova
valutazione, stavolta da parte del Nucleo di Valutazione.
l’articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, sia nella sua formulazione originale che in quella
poi modificata ed integrata dal D.Lgs. 27 Ottobre 2009 n.150, dispone che “il
trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è
definito esclusivamente dai contratti collettivi”, principio fondamentale della
“contrattualizzazione” del rapporto di lavoro pubblico, in base al quale esso trae
dal contratto le fonti pressochè esclusive della propria disciplina, segnatamente
economica;
secondo quanto riferito a pagina 17 del Quaderno 7/2009, intitolato “Gli errori della
contrattazione decentrata”, della Rivista Paweb, alla quale codesta amministrazione è
abbonata, “si deve infine ricordare, per gli aspetti relativi alla maturazione di
responsabilità, che i pareri e le indicazioni fornite dall’ARAN, mentre non
costituiscono un vincolo interpretativo per il giudice del lavoro, hanno un valore
elevato ai fini della eventuale maturazione di responsabilità amministrativa.
L’avere applicato le indicazioni ARAN equivale al riguardo ad una esimente,
mentre il non averli eseguiti determina la presunzione che siamo in presenza di
colpa grave. Di qui l’importanza che si deve annettere a tali indicazioni, che sono
formulate nell’ambito dell’attività di supporto alle singole amministrazioni
pubbliche che il D.Lgs. 165/2001 individua come uno dei doveri istituzionali di tale
soggetto”;
le risposte rese dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali (soppressa dal D.L. 31 Maggio 2010 n.78 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 122/2010, le cui funzioni sono state affidate al
Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno con D.M 10
Gennaio 2013) ai quesiti posti da Segretari Generali e pubblici amministratori, per
quanto utili e rispettabilissime, hanno pertanto una valenza esclusivamente
interna all’(ex) organizzazione che le ha pronunciate;
la risposta della ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari
comunali e provinciali al Quesito n.10/2012 concernente “Presupposti per
l’erogazione
della
retribuzione
di
risultato”,
rinvenibile
al
link
http://www.agenziasegretari.it/?p=6561, verosimilmente sfuggita al Dr. Emiliano
Punturello, sembra comunque confermare la posizione degli scriventi;
• la pubblicazione dell’anno 2011 della Ragioneria Generale dello Stato, intitolata “Le
risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi della finanza pubblica in materia di
spese di personale del comparto Regioni ed enti locali, con particolare riferimento alla
contrattazione decentrata”, riferendo in merito alla disciplina contrattuale accessoria di
posizione e di risultato dei Segretari comunali e provinciali (pagina 169 a pagina 178,
allegata per comodità in stralcio alla presente istanza diffida), riferisce che qualora sia
stato conferito al Segretario un incarico relativo all’area delle posizioni
organizzative gli enti locali, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto
della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi
relativi alle retribuzione di posizione, nel rispetto delle condizioni, dei criteri e dei
parametri di riferimento individuate in sede di contrattazione decentrata, firmata
in data 22 Dicembre 2003;
• la risposta della ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari
comunali e provinciali al Quesito n.10/2011 concernente “Remunerazione degli
incarichi
conferiti
al
Segretario
Comunale”,
rinvenibile
al
link
http://www.agenziasegretari.it/?p=5559, sembra accogliere quanto sopra riferito;
• NE CONSEGUE PERTANTO CHE AL SEGRETARIO GENERALE, NEL CORSO
DELL’ANNO 2010, AVREBBE POTUTO ESSERE SICURAMENTE RICONOSCIUTA
E LIQUIDATA L’EVENTUALE MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE PER LA NOMINA, INSIEME AL DR. CARLO CAGNANI, DI
RESPONSABILE DEL SETTORE 1, MENTRE IL RICONOSCIMENTO E LA
LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI ANNI 2010 E
2011, PER I MOTIVI DESCRITTI IN PREMESSA, SEMBRA ESSERE INFORMATO A
CRITERI AMMINISTRATIVI DI ASSAI DUBBIA LEGITTIMITA’;
• la presidenza della conferenza di coordinamento, la presidenza del nucleo di
valutazione, e le funzioni di sovrintendenza e coordinamento delle funzioni
associate, in quanto affidate al Segretario Comunale dal Regolamento sul
funzionamento degli uffici e dei servizi e dalla macrostruttura all’epoca esistente,
non possono essere considerate né ai fini della retribuzione di posizione (articolo
41 comma 1 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali) né della
retribuzione di risultato, specie in assenza di preventiva fissazione degli obiettivi,
predeterminazione delle modalità di valutazione, verifica e certificazione del
raggiungimento degli obiettivi (cfr. articolo 42 CCNL dei Segretari comunali e
provinciali, Deliberazione 63/2008 della Sezione regionale di controllo per la
Lombardia della Corte dei Conti, risposta a quesito n.10/2012 della ex Agenzia
autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali,
rinvenibile al link http://www.agenziasegretari.it/?p=6561)
Visti il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato on Delibera
G.C. n.109 del 10 maggio 2002, e s.m.i., e la Delibera G.C. n.208 del 5 Luglio 2011
recante “D.Lgs 150/2009. Approvazione sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale”
DIFFIDANO
il Signor Sindaco del Comune di Massa Marittima a revocare senza indugio le retribuzioni
di risultato conferite per gli anni 2010 e 2011 al Segretario Generale del Comune di Massa
Marittima Dr. Giovanni Rubolino con Decreti Sindacali n.22 del 9 Dicembre 2011 e n.8 del
7 Settembre 2012, liquidate con Determinazioni Dirigenziali n.1289 del 22 Dicembre 2011
e n.647 del 10 Settembre 2012 del Settore Gestione Associata Risorse Umane della
Comunità Montana “Colline Metallifere”, ora Unione dei Comuni “Montana Colline
Metallifere”, procedendo al contempo al recupero, se necessario anche per via giudiziaria,
degli emolumenti impropriamente riconosciuti e liquidati al Segretario Generale
INVITANO
il Signor Sindaco del Comune di Massa Marittima, nel rispetto delle disposizioni
contrattuali dei Segretari Comunali e Provinciali ed a quanto riferito e descritto in
premessa, a rivedere la retribuzione di risultato conferita per l’anno 2010 al Segretario
Generale del Comune di Massa Marittima, attribuendo allo stesso, se non già erogata,
l’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 41 comma 4 del vigente CCNL dei
Segretari Comunali e Provinciali, per il conferimento delle funzioni di responsabile del
Settore 1
FISSANO
un termine di trenta (30) giorni per ottemperare a quanto richiesto in modo motivato dagli
scriventi con la presente istanza diffida,
FANNO RISERVA
di esperire ulteriori rimedi, ivi compresa l’eventuale segnalazione del comportamento
omissivo alla magistratura contabile, per l’accertamento di eventuali responsabilità
amministrative.
Rimanendo in attesa di Sua risposta scritta alla presente istanza diffida porgono
Distinti saluti
Federico Montomoli
Viale Risorgimento n.11
58024 Massa Marittima
Gennaro Orizzonte
Via del Partigiano n.4
58024 Massa Marittima
Francesco Mazzei
Via Pizzetti 2
58024 Massa Marittima
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