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Istanza diffida retribuzione risultato Segretario
PROTOCOLLO INTERNO 24/2013 Massa Marittima, li 29 Giugno 2013 Alla c.a. Signor Sindaco del Comune di Massa Marittima Oggetto: Istanza diffida revoca retribuzione risultato anni 2010 e 2011 al Segretario Generale del Comune di Massa Marittima e contestuale recupero degli emolumenti impropriamente attribuiti e liquidati I sottoscritti Federico Montomoli, Gennaro Orizzonte e Francesco Mazzei, nella loro qualità di consiglieri comunali di opposizione della Lista “Massa Comune”: Considerato che • in data 22 Aprile 2013 (prot.n.4838) gli scriventi consiglieri hanno presentato alla Sua attenzione un’interrogazione a risposta scritta con la quale le venivano posti tre quesiti volti a verificare se l’attribuzione delle retribuzioni di risultato per gli anni 2010 e 2011 da Ella conferite al Segretario Generale del Comune di Massa Marittima, liquidate con due successive Determinazioni del Settore Gestione Associata Risorse Umane dell’Unione dei Comuni “Montana Colline Metallifere”, fosse conforme alla vigente normativa contrattuale dei Segretari Comunali e Provinciali, come disciplinata dall’orientamento applicativo SEG 26 del 5 Dicembre 2011 dell’ARAN, dal parere espresso nella Delibera 63/2008 della Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti e dalla Sentenza n.1627/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Campania; • Ella inviava in replica una nota prot.n.6379, senza data, nella quale confermava di conoscere le succitate disposizioni contrattuali, orientamenti applicativi ARAN, pareri e sentenze della Corte dei Conti, allegando alla stessa i seguenti documenti: - Decreti Sindacali n.19/2009 e 3/2010, di nomina congiunta di responsabili del Settore 1 dell’amministrazione comunale per l’anno 2010 al Segretario Generale del Comune Dr. Giovanni Rubolino ed al Funzionario Carlo Cagnani; - Decreto Sindacale n.1/2010 di nomina del Segretario Generale Dr. Giovanni Rubolino per l’anno 2010 alla presidenza della commissione per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP; - Decreto Sindacale n.2/2010 con il quale sono state affidate al Segretario Generale Dr. Giovanni Rubolino le funzioni di coordinamento intersettoriale del progetto relativo ad occupazioni, espropri o acquisizioni che si dovessero rendere necessarie ai fini della realizzazione dell’Acquedotto di Citenne; - • • • • Decreto Sindacale n.15/2011 di nomina del Segretario Generale Dr. Giovanni Rubolino a responsabile pro tempore di coordinamento dell’attività dei datori di lavoro, con riferimento agli adempimenti del D.Lgs. 81/2008; - Decreto Sindacale 22/2011 con il quale è stato attribuita la retribuzione di risultato per l’anno 2010 al Segretario Generale Dr. Giovanni Rubolino; - Nota dell’ex responsabile del Settore Gestione Associata Risorse Umane della Comunità Montana “Colline Metallifere” Dr. Emiliano Punturello, con la quale si giustifica, in base a pareri resi dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, il corretto e legittimo riconoscimento della retribuzione di risultato per gli anni 2010 e 2011, al Segretario Generale del Comune; - Nota del Segretario Generale Dr. Giovanni Rubolino il quale, pur convinto dalla correttezza e legittimità delle procedure poste in essere dal Settore Gestione Associata Risorse Umane dell’Unione dei Comuni “Montana Colline Metallifere”, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi, invita in spirito collaborativo il Comune a riconsiderare la procedura adottata per il riconoscimento in suo favore delle retribuzioni di risultato per gli anni 2010 e 2011, sottoponendosi ad una nuova valutazione, stavolta da parte del Nucleo di Valutazione. l’articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, sia nella sua formulazione originale che in quella poi modificata ed integrata dal D.Lgs. 27 Ottobre 2009 n.150, dispone che “il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti collettivi”, principio fondamentale della “contrattualizzazione” del rapporto di lavoro pubblico, in base al quale esso trae dal contratto le fonti pressochè esclusive della propria disciplina, segnatamente economica; secondo quanto riferito a pagina 17 del Quaderno 7/2009, intitolato “Gli errori della contrattazione decentrata”, della Rivista Paweb, alla quale codesta amministrazione è abbonata, “si deve infine ricordare, per gli aspetti relativi alla maturazione di responsabilità, che i pareri e le indicazioni fornite dall’ARAN, mentre non costituiscono un vincolo interpretativo per il giudice del lavoro, hanno un valore elevato ai fini della eventuale maturazione di responsabilità amministrativa. L’avere applicato le indicazioni ARAN equivale al riguardo ad una esimente, mentre il non averli eseguiti determina la presunzione che siamo in presenza di colpa grave. Di qui l’importanza che si deve annettere a tali indicazioni, che sono formulate nell’ambito dell’attività di supporto alle singole amministrazioni pubbliche che il D.Lgs. 165/2001 individua come uno dei doveri istituzionali di tale soggetto”; le risposte rese dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (soppressa dal D.L. 31 Maggio 2010 n.78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010, le cui funzioni sono state affidate al Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno con D.M 10 Gennaio 2013) ai quesiti posti da Segretari Generali e pubblici amministratori, per quanto utili e rispettabilissime, hanno pertanto una valenza esclusivamente interna all’(ex) organizzazione che le ha pronunciate; la risposta della ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali al Quesito n.10/2012 concernente “Presupposti per l’erogazione della retribuzione di risultato”, rinvenibile al link http://www.agenziasegretari.it/?p=6561, verosimilmente sfuggita al Dr. Emiliano Punturello, sembra comunque confermare la posizione degli scriventi; • la pubblicazione dell’anno 2011 della Ragioneria Generale dello Stato, intitolata “Le risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi della finanza pubblica in materia di spese di personale del comparto Regioni ed enti locali, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata”, riferendo in merito alla disciplina contrattuale accessoria di posizione e di risultato dei Segretari comunali e provinciali (pagina 169 a pagina 178, allegata per comodità in stralcio alla presente istanza diffida), riferisce che qualora sia stato conferito al Segretario un incarico relativo all’area delle posizioni organizzative gli enti locali, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi relativi alle retribuzione di posizione, nel rispetto delle condizioni, dei criteri e dei parametri di riferimento individuate in sede di contrattazione decentrata, firmata in data 22 Dicembre 2003; • la risposta della ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali al Quesito n.10/2011 concernente “Remunerazione degli incarichi conferiti al Segretario Comunale”, rinvenibile al link http://www.agenziasegretari.it/?p=5559, sembra accogliere quanto sopra riferito; • NE CONSEGUE PERTANTO CHE AL SEGRETARIO GENERALE, NEL CORSO DELL’ANNO 2010, AVREBBE POTUTO ESSERE SICURAMENTE RICONOSCIUTA E LIQUIDATA L’EVENTUALE MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER LA NOMINA, INSIEME AL DR. CARLO CAGNANI, DI RESPONSABILE DEL SETTORE 1, MENTRE IL RICONOSCIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI ANNI 2010 E 2011, PER I MOTIVI DESCRITTI IN PREMESSA, SEMBRA ESSERE INFORMATO A CRITERI AMMINISTRATIVI DI ASSAI DUBBIA LEGITTIMITA’; • la presidenza della conferenza di coordinamento, la presidenza del nucleo di valutazione, e le funzioni di sovrintendenza e coordinamento delle funzioni associate, in quanto affidate al Segretario Comunale dal Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi e dalla macrostruttura all’epoca esistente, non possono essere considerate né ai fini della retribuzione di posizione (articolo 41 comma 1 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali) né della retribuzione di risultato, specie in assenza di preventiva fissazione degli obiettivi, predeterminazione delle modalità di valutazione, verifica e certificazione del raggiungimento degli obiettivi (cfr. articolo 42 CCNL dei Segretari comunali e provinciali, Deliberazione 63/2008 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, risposta a quesito n.10/2012 della ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, rinvenibile al link http://www.agenziasegretari.it/?p=6561) Visti il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato on Delibera G.C. n.109 del 10 maggio 2002, e s.m.i., e la Delibera G.C. n.208 del 5 Luglio 2011 recante “D.Lgs 150/2009. Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale” DIFFIDANO il Signor Sindaco del Comune di Massa Marittima a revocare senza indugio le retribuzioni di risultato conferite per gli anni 2010 e 2011 al Segretario Generale del Comune di Massa Marittima Dr. Giovanni Rubolino con Decreti Sindacali n.22 del 9 Dicembre 2011 e n.8 del 7 Settembre 2012, liquidate con Determinazioni Dirigenziali n.1289 del 22 Dicembre 2011 e n.647 del 10 Settembre 2012 del Settore Gestione Associata Risorse Umane della Comunità Montana “Colline Metallifere”, ora Unione dei Comuni “Montana Colline Metallifere”, procedendo al contempo al recupero, se necessario anche per via giudiziaria, degli emolumenti impropriamente riconosciuti e liquidati al Segretario Generale INVITANO il Signor Sindaco del Comune di Massa Marittima, nel rispetto delle disposizioni contrattuali dei Segretari Comunali e Provinciali ed a quanto riferito e descritto in premessa, a rivedere la retribuzione di risultato conferita per l’anno 2010 al Segretario Generale del Comune di Massa Marittima, attribuendo allo stesso, se non già erogata, l’eventuale maggiorazione prevista dall’articolo 41 comma 4 del vigente CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, per il conferimento delle funzioni di responsabile del Settore 1 FISSANO un termine di trenta (30) giorni per ottemperare a quanto richiesto in modo motivato dagli scriventi con la presente istanza diffida, FANNO RISERVA di esperire ulteriori rimedi, ivi compresa l’eventuale segnalazione del comportamento omissivo alla magistratura contabile, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Rimanendo in attesa di Sua risposta scritta alla presente istanza diffida porgono Distinti saluti Federico Montomoli Viale Risorgimento n.11 58024 Massa Marittima Gennaro Orizzonte Via del Partigiano n.4 58024 Massa Marittima Francesco Mazzei Via Pizzetti 2 58024 Massa Marittima