ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHIO RAPINA Intervento Dott
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ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHIO RAPINA Intervento Dott
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHIO RAPINA Intervento Dott. Paolo Vaccarella Centro Congressi Frentani CGIL – FISAC 27-28 Novembre 2006 Premessa Oggetto del presente intervento è la natura e la conseguente valutazione del “rischio rapina” dal punto di vista dell’assicurazione pubblica obbligatoria, ossia esclusivamente in relazione al modus operandi della tutela previdenziale infortunistica al verificarsi di un infortunio sul lavoro ovvero al manifestarsi di una malattia professionale in danno del lavoratore. Esula pertanto dal presente intervento la problematica relativa all’attuazione della normativa prevenzionale in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 626/1994), sia in ordine all’obbligo di individuazione e di valutazione del rischio rapina nell’ambito del documento di valutazione dei rischi (art. 4, co. 2, D.Lgs. n. 626/1994), sia in ordine alle misure di prevenzione e di protezione conseguenti alla predetta valutazione che il datore di lavoro è obbligato ad adottare. Una sola riflessione di carattere generale, al riguardo, sia tuttavia consentita. La Corte di Giustizia europea chiamata a pronunciarsi sull’incompleta attuazione da parte dello Stato italiano della direttiva 89/391/CEE, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare relativamente all’obbligo per il datore di lavoro di valutare l’insieme dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ha sottolineato che: cxliv Ĥ 愂 䎁 V䎁 ¡VČ Carattere predefinit biettivo della direttiva è quello di prendere in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e non già soltanto i rischi specifici di volta in volta individuati; cxlv Ĥ 愂 䎁 V䎁 ¡VČ Carattere predefinit ali rischi devono essere oggetto di una valutazione d’insieme da parte del datore di lavoro; cxlvi Ĥ 愂 䎁 V䎁 ¡VČ Carattere predefinit etta valutazione non è stabilita una volta per tutte, ma si evolve costantemente in funzione del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali; cxlvii Ĥ 愂 䎁 V䎁 ¡VČ Carattere predefinit ’obbligo generale e generico del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 codice civile, di adottare misure di tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro non corrisponde all’obbligo specifico di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai fini prevenzionali perseguiti dalla direttiva in questione. Tali affermazioni di principio relative al rischio lavorativo da valutare ai fini prevenzionali, sulla cui base è maturata la sentenza di condanna dell’Italia ad una corretta attuazione delle disposizioni comunitarie, attuazione che è poi in effetti avvenuta con la legge comunitaria 2002 (art. 21, legge n. 39/2002), non possono non essere accolte in modo positivo in un’ottica di sistema, se confrontate con i principi che si sono consolidati in materia infortunistica relativamente al rischio tutelato dall’assicurazione pubblica obbligatoria. Ciò vale in particolare con riferimento al “rischio rapina”, oggetto dell’odierno Convegno. Ed invero, nell’ambito della tutela infortunistica, il passaggio da un’assicurazione da rischio specifico, che indennizza esclusivamente i danni direttamente causati dalla lavorazione assicurata, ad un’assicurazione da rischio lavorativo tout court, che tutela il lavoratore contro tutti i rischi derivanti dall’attività lavorativa, è maturato a seguito del progressivo adeguamento – realizzato per via giurisprudenziale – dei tradizionali requisiti di legge, alla cui sussistenza è condizionata l’operatività della tutela stessa (causa violenta, manualità dell’opera e, soprattutto, occasione di lavoro, come si vedrà). 2 Tappe altrettanto importanti in questo percorso sono state, poi, da un lato, con riferimento alle malattie professionali, il superamento del sistema tabellare chiuso a favore di un sistema di tutela c.d. misto, aperto alla possibilità per il lavoratore di dimostrare comunque l’origine professionale della patologia, operato dapprima in via giurisprudenziale (Corte Cost., nn.179/88 e 206/88), quindi sancito per via legislativa (art. 10, D.Lgs. n. 38/2000), e dall’altro, soprattutto, per quanto qui più interessa, l’elaborazione della nozione di rischio ambientale (Cass. S.U. sent. n. 3476/1994), che ha consentito, superando l’impostazione tradizionale secondo cui presupposto della tutela è il solo rischio specifico, diretto o indiretto, collegato all’esecuzione della lavorazione assicurata, di estendere la tutela al “lavoro in sé e per sé considerato”, ossia al rischio collegato all’intrinseca pericolosità dell’ambiente di lavoro, inteso quale spazio delimitato, all’interno del quale sono presenti lavoratori, macchine e terzi. Pertanto, considerato che, ai fini assicurativi, già da tempo si era giunti – come si vedrà parlando più in particolare dell’evoluzione del concetto di occasione di lavoro – alla conclusione di ricomprendere gli infortuni sul lavoro causati da fatti delittuosi di terzi tra quelli indennizzabili (a meno che il fatto delittuoso non fosse riferibile a motivi extra professionali propri dell’assicurato), non può che apprezzarsi il fatto che anche ai fini prevenzionali si sia infine giunti alla medesima conclusione, annoverando anche il rischio rapina tra quelli da valutare da parte del datore di lavoro ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. La considerazione unitaria ed omnicomprensiva del rischio lavorativo, tanto ai fini prevenzionali che a quelli assicurativi, garantisce infatti una intrinseca razionalità al sistema di sicurezza sociale visto nel suo complesso, ossia in relazione all’insieme degli interventi di tutela del lavoratore predisposti dal legislatore. Il medesimo rischio collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa – nel caso di specie il rischio rapina appunto – viene così ad essere valutato in maniera omogenea sia ex ante, ai fini prevenzionali, sia ex post, ad evento lesivo verificatosi, ai fini del riconoscimento della tutela indennitaria. * * 3 * L’obbligo di denuncia. Il Testo Unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nel disciplinare gli obblighi del lavoratore e del datore di lavoro, al verificarsi di un evento lesivo, prevede espressamente che: “l’assicurato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. […]” (art. 52); “il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera, e che siano pronosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. […]” (all’art. 53). Analoghe previsioni sono dettate in materia di malattie professionali (art. 52, co. 2 e art. 53, co. 5). Le disposizioni normative sono chiare. Quando un dipendente rimanga colpito da un evento lesivo, il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL l’accaduto. Se si sottrae a tale obbligo è punito con una sanzione amministrativa. Non residua, pertanto, alcun margine di discrezionalità in capo al datore di lavoro per verificare preliminarmente se l’evento lesivo configuri, dal punto di vista giuridico, un infortunio sul lavoro, ovvero una malattia professionale, in quanto ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità è riservata all’INAIL. Sarà dunque l’Istituto assicuratore a dover verificare se ricorrono i requisiti per qualificare l’evento lesivo come infortunio sul lavoro ovvero come malattia professionale. Più in particolare, dovrà accertare, con riferimento all’infortunio, che esso sia avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro (art. 2 T.U.) e, con riferimento alla malattia, che la stessa sia stata contratta nell’esercizio e a causa di una lavorazione tabellata o comunque sia stata originata dal lavoro (artt. 3 T.U. e 10 D.Lgs. n. 38/2000). * * 4 * L’occasione di lavoro nell’infortunio. Nel caso di infortunio verificatosi a seguito di rapina, per quanto qui più interessa, considerato che la causa violenta – intesa quale fattore lesivo che opera muovendo dall’esterno con azione rapida e concentrata nel tempo – appare in re ipsa nel fatto delittuoso del terzo, l’analisi dovrà concentrarsi sulla sussistenza dell’occasione di lavoro. Questa rappresenta il requisito attraverso il quale si individua il collegamento che deve sussistere tra lavoro ed evento lesivo perché si possa qualificare l’infortunio come professionale. In tema di occasione di lavoro la giurisprudenza, sia costituzionale (sentenza n. 462/89) che di legittimità, ha delineato un insieme di principi che possono ormai considerarsi consolidati. In base a tali principi, l'ambito di applicazione della tutela può essere definito per una duplice via: i n positivo, nel senso che nella protezione assicurativa rientrano tutti gli infortuni conseguenti al rischio, anche ambientale, cui i lavoratori sono esposti in ragione dello svolgimento della loro attività produttiva, ed a ciò che ad essa è connesso od accessorio, senza necessità dei caratteri della normalità, tipicità e prevedibilità; i n negativo, nel senso che la protezione assicurativa si arresta di fronte ad infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro o avente con questo un collegamento meramente marginale, quando cioè intervengono fattori od attività del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività lavorativa. All'interno di questo quadro generale di principi fondamentali che -come detto- devono ritenersi acquisiti, si è assistito ad un succedersi di orientamenti giurisprudenziali relativamente al significato da attribuire alla nozione di rischio non tutelato in quanto estraneo all'attività lavorativa. Ed invero, la giurisprudenza se, con riferimento al rischio generico (oltre, naturalmente, a quello, elettivo), ha sempre affermato che esso è estraneo alla copertura assicurativa, invece, con riguardo al rischio generico aggravato, ossia alla individuazione di quelle situazioni in cui il rischio, ancorché generico, viene aggravato da ragioni lavorative è si trasforma, perciò, in rischio lavorativo meritevole di tutela, ha progressivamente ampliato il concetto di occasione di lavoro 5 Più in particolare, nella giurisprudenza di legittimità, l’impostazione tradizionale, secondo la quale il rischio generico è assicurativamente protetto solo in presenza di specifici elementi professionali che ne determinino, in ordine di intensità o di frequenza, un incremento, con conseguente aumento delle probabilità che l'infortunio accada, è stata da ultimo superata per effetto del consolidarsi di un altro e più estensivo filone interpretativo, secondo il quale il rischio generico deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti. Secondo tale indirizzo giurisprudenziale è la necessarietà della condotta del soggetto e la sua riconducibilità ad esigenze e finalità lavorative che qualifica in concreto il rischio affrontato giustificando, nel contempo, l’esistenza di una tutela speciale e privilegiata per il lavoratore comprensiva di tutte quelle situazioni di rischio che si pongono in rapporto finalistico necessario con l’esecuzione della prestazione lavorativa. * * * L’occasione di lavoro nell’infortunio causato da fatti delittuosi di terzi (aggressione a scopo di rapina). Nel caso di infortunio causato da fatto delittuoso di terzi e, segnatamente, per quanto qui interessa, conseguente ad un’aggressione a scopo di rapina, la giurisprudenza della Cassazione, ancor prima dell’affermarsi del filone interpretativo innovativo sopra descritto, era pacifica nel considerare l'occasione di lavoro: s ussistente se è accertato che il fatto ha trovato incentivo o è stato alimentato da un "quid pluris" inerente allo svolgimento dell'attività lavorativa (Es.: evento lesivo conseguente ad una rapina verificatasi in un luogo ad alta densità criminosa); n on sussistente se è accertato che il fatto è riferibile a motivi extraprofessionali propri dell'assicurato. Inoltre, in materia, in applicazione del principio dell'id quod plerumque accidit, non può non tenersi conto della "notoria" maggiore esposizione al 6 rischio di rapina per le attività lavorative dotate di una cassa o comunque implicanti accumulazione di denaro. Tale principio ha ispirato, seppure implicitamente, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella sentenza n. 64/1981, con la quale fu sancito l'obbligo assicurativo per le persone addette, in rapporto diretto con il pubblico, al servizio di cassa presso imprese che abbiano dipendenti soggetti all'assicurazione, ed è stato applicato dalla Corte Cassazione in altre occasioni. Il riferimento è in particolare alla sentenza n.80/1992 che, seppure relativa ad un infortunio causato da fatti naturali (v. infortunio causato da una tromba d’aria), nella motivazione, applicando il principio del rischio ambientale, ha svolto un ragionamento che contiene affermazioni suscettibili di ulteriori sviluppi, in particolare con riferimento agli eventi lesivi causati da fatti delittuosi di terzi. Più in particolare, la Suprema Corte ha affermato che esistono tipi di lavoro che "notoriamente" espongono a rischi ambientali propri ed insiti del luogo in cui si svolgono e dunque questi lavori già in sé contengono quel quid pluris che aggrava il rischio generico, senza necessità di ulteriori fattori lavorativi specificanti. Inoltre, non è "pertinente il fatto che un tale rischio può gravare su chiunque venga a trovarsi nello stesso luogo", perché per il lavoratore esso "è assunto per esigenze di lavoro, per altri è elettivo od occasionale". Da segnalare sono poi le sentenze n. 9801/1998 (indennizzabilità dell’infortunio occorso ad un lavoratore italiano in Libia rimasto vittima di un’aggressione) e n. n. 2942/2002 (indennizzabilità dell’omicidio subito da un custode di un cimitero mentre si trovava al lavoro). Più in particolare nella motivazione di quest’ultima pronuncia si legge che “per ‘occasione di lavoro’ devono intendersi tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che esso provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che esso dipenda da terzi […]”. Una volta riconosciuto che il rischio ambientale comprende, oltre ai pericoli naturali, anche i pericoli sociali del contesto in cui si svolge il lavoro, si pone poi il problema di perimetrare l'ambito di applicazione di questo criterio. 7 Più in particolare, con riferimento al cd. rischio rapina, si tratta di decidere se la "concreta possibilità" del fatto delittuoso (cfr. sent. n. 9801/1998 e n. 2942/2002) assuma rilievo assicurativo solo in circostanze assolutamente eccezionali o se, piuttosto, non possa considerarsi insita nelle condizioni di notoria pericolosità che connotano, ormai strutturalmente, lo svolgimento della prestazione lavorativa in alcuni ambienti. Al riguardo, l’espressa riconduzione del cd. rischio rapina nell’ambito dei rischi lavorativi obbligatoriamente da valutare da parte del datore di lavoro ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, operata da ultimo dalla normativa prevenzionale, non fa che prendere atto della “notoria” maggiore esposizione a rischio nel caso di attività lavorative comportanti il maneggio di denaro o comunque implicanti accumulazione di denaro, ribadendo la coerenza sistematica dell’interpretazione del requisito dell'occasione di lavoro che emerge dalla più recente ed avanzata elaborazione giurisprudenziale. Se, infatti, si tengono fermi i criteri interpretativi già richiamati, ossia: l a prestazione di lavoro determina l'esposizione a rischi anche attraverso le condizioni dell'ambiente in cui deve essere resa; n el rischio tutelato rientrano anche le circostanze "straordinarie ed imprevedibili"; i l rischio generico si trasforma in rischio generico aggravato se è affrontato per finalità lavorative, senza necessità di ulteriori fattori specificanti; allora si comprende come debba necessariamente essere indennizzato l'infortunio accaduto in attualità di lavoro, allorché esso è provocato da fatti delittuosi di terzi, purché il fatto abbia colpito il lavoratore nel corso di una attività resa necessaria dall'espletamento del suo lavoro e, ovviamente, purché i moventi di quel fatto non siano riconducibili a ragioni extraprofessionali proprie dell'assicurato. * * Le malattie professionali 8 * Con riferimento alle malattie professionali che possono essere originate dal ripetersi di fatti delittuosi di terzi (cfr. aggressioni a scopo di rapina) compiuti nell’ambiente di lavoro, ovvero soltanto dal timore del loro verificarsi, l’attenzione si deve concentrare essenzialmente sulle malattie psicosomatiche da stress e disagio lavorativo. Al riguardo, va infatti osservato che qualora il rischio ed il conseguente evento lesivo rapina - tutelato per le sue caratteristiche nel breve periodo come infortunio - produca nel medio-lungo periodo l’insorgenza di una vera e propria patologia psichica, in quanto il ripetersi dello stato di agitazione e dello shock emotivo determina uno stato ansioso e depressivo che perdura nel tempo, l’Inail riconoscerà la malattia secondo i meccanismi previsti per le malattie non tabellate dal vigente “Sistema misto”. In dette limitate ipotesi spesso il fattore lesivo di origine lavorativa concorre con altri di natura comune e/o interviene ad aggravare preesistenti patologie extralavorative; circostanze entrambe queste che, tuttavia, non escludono, né limitano l’operatività della tutela infortunistica, essendo stato ormai recepito anche in materia infortunistica, relativamente alla sussistenza del nesso causale nelle tecnopatie, il principio di derivazione penalistica dell’equivalenza delle cause, in base al quale si riconosce efficacia causativa dell’evento a tutti i fattori che concorrono al suo verificarsi, con la sola esclusione di quelli che assumono carattere di causa efficiente esclusiva. Lo “stress emotivo” non è una malattia ma un meccanismo di difesa dalle sollecitazioni esterne. Quando lo stress perdura o aumenta di intensità l’organismo può reagire con una somatizzazione a carico di alcuni organi che possono essere compromessi nelle loro funzioni e può subentrare uno stato di malattia. Lo stress è ritenuto un fattore idoneo a causare patologie psicofisiche e l’indennizzabilità delle conseguenze da stress lavorativo è da tempo riconosciuta dall’Inail. Inizialmente (quando per il riconoscimento delle malattie professionali era in vigore solo il sistema tabellare, che non annoverava le malattie da stress), i casi erano indennizzati qualora lo stress si presentava con le caratteristiche della causa violenta cioè come azione concentrata nel tempo e quindi come infortunio (emblematiche le sentenze in materia di indennizzabilità dell’infarto). Successivamente (quando la sentenza n.179/88 della Corte Costituzionale ha introdotto il sistema misto) lo stress lavorativo è stato preso in considerazione quale agente lesivo con azione prolungata nel 9 tempo, quindi, come causa non solo di infortuni ma anche di malattia professionale. Pertanto, l’area di copertura delle patologie da stress e disagio lavorativi è divenuta più ampia. Inoltre, un altro fattore che ha inciso sull’evoluzione della tutela assicurativa di queste patologie è rappresentato dall’art.13 del D.L.vo n.38/2000 che, introducendo il concetto di “danno biologico”, ha previsto che l’oggetto della tutela non sia più la perdita della capacità lavorativa, ma la menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore. L’ANDAMENTO DEL FENOMENO INFORTUNISTICO CONSEGUENTE L’EVENTO RAPINA IN BANCA Il quadro di riferimento Dalla consultazione del compendio statistico degli eventi criminosi predisposto dal Ministero dell’Interno per il 2003 (ultimo anno disponibile sul sito istituzionale) risulta che: il numero delle rapine denunciate in Italia sono state 41.750; a livello regionale la Campania da sola concentra 1/3 del fenomeno complessivo (13.750) segue la Lombardia con il 14% (5.800) e il Lazio e la Sicilia con il 9% ciascuna; tra gli obiettivi colpiti le banche risultano al primo posto con 2.725 rapine pari al 6,5% del totale, seguono gli Uffici postali con 825 rapine pari al 2%, con una rapporto tra questi due tipologie di eventi criminosi di 3 rapine in banca per ogni rapina agli uffici postali Gli eventi infortunistici accaduti a seguito di rapina denunciati all’Inail Il sistema di codifica comunitario (ESAW) delle cause e circostanze che hanno determinatogli eventi, utilizzato da qualche anno dall’Inail, ha consentito una valutazione della consistenza del fenomeno degli infortunistici accaduti a seguito di rapina. Detto sistema di codifica risente, però, di alcuni limiti: è adottato per la classificazione dei soli infortuni indennizzati dall’Istituto in quanto, essendo piuttosto analitico nelle sue numerose variabili, risulta complesso e oneroso nel suo utilizzo da parte degli operatori amministrativi; 10 non tutti i casi indennizzati sono stati codificati, essendo tale codifica di recente introduzione, solo da qualche anno la percentuale di casi indeterminati risulta contenuta (per il 2004 e il 2005 si attesta intorno al 16% circa, valore molto più elevato per i precedenti anni); non è prevista una specifica causale per le “rapine” ma tale evento può essere ricondotto alla causale “Violenza, aggressione, minaccia, proveniente da persone esterne all’impresa verso vittime nel quadro della loro funzione” (variabile deviazione della codifica ESAW) e pertanto sono riferibili a tale classificazione oltre le rapine, anche le aggressioni agli autisti, agli addetti agli sportelli pubblici, ecc.. Considerato quanto sopra, è stata estratta la casistica presente nella banca dati dell’Istituto relativa agli eventi denunciati all’Inail, dal 2002 al primo trimestre del 2006, indennizzati e codificati con la causale di cui sopra. Si tratta di quasi 12.000 infortuni dei quali quasi 800 occorsi a lavoratori delle “Poste” e circa 250 ad occupati degli “Istituti bancari”: è evidente come il rapporto tra gli eventi di aggressione e violenza verificatisi nelle banche e negli uffici postali sia inverso rispetto a quello riscontrato sul fenomeno generale delle rapine. 3 eventi criminosi negli uffici postali per 1 evento negli istituti di credito Infortuni occorsi a seguito di aggressioni e violenza denunciati nel periodo 2002-2005 e indennizzati al 30 aprile 2006 ANNO DENUNCIA CASI INDENNIZZATI BANCHE POSTE ITALIANE SPA 2002 2003 2004 2005 2006 1° trim TOTALE 23 37 41 175 69 257 88 247 19 75 240 791 ALTRO (*) 1.694 2.270 3.197 3.216 549 10.926 TOTALE 1.754 2.486 3.523 3.551 643 11.957 (*):esercizi commerciali, mezzi di trasporto, ecc. 11 Di cui Eventi da rapine 141 Considerato il limitato numero di casi indennizzati è stata svolta una specifica analisi sulla casistica degli eventi accaduti ai lavoratori delle banche per individuare gli infortuni che nella fattispecie sono stati causati da rapine. Tale indagine ha condotto ad accertare 141 eventi denunciati negli ultimi 4 anni ed indennizzati alla data del 30 aprile 2006; i casi sono stati, quindi, analizzati per età e sesso, professione, ripartizione territoriale, Istituto Bancario, tipologia di indennizzo e grado di menomazione riconosciuto. Per quanto riguarda i lavoratori che hanno subito rapine in banca non si rileva alcuna specifica caratteristica. Si riportano, comunque, di seguito i dettagli per fasce di età, sesso e professione svolta. INFORTUNI CAUSATI DA RAPINE DENUNCIATI NEL PERIODO 2002- 1° trim. 2006 E INDENNIZZATI AL 30 APRILE 2006 PER SESSO, ETA' E QUALIFICA PROFESSIONALE TOTALE SESSO FASCE ETA' F M N % 20 - 30 9 6 15 10,6 30 - 40 18 29 47 33,3 41 - 50 7 30 37 26,2 50 - 60 4 38 42 29,8 TOTALE valori % 38 27,0 103 73,0 141 100,0 100,0 QUALIFICA PROFESSIONALE N. % IMPIEGATO 120 85,1 CASSIERE 17 12,1 DIRIGENTE 4 2,8 141 100,0 TOTALE 12 13 INFORTUNI OCCORSI A SEGUITO DI RAPINE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO DENUNCIATI ALL'INAIL DAL 2002 AL 1° TRIMESTRE 2006 E INDENNIZZATI PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE REGIONI Piemonte TOTALE N. BANCHE % 13 9,2 6 1 0,7 1 Lombardia 13 9,2 9 Trentino A A - - Aosta - Veneto 9 6,4 6 Friuli V.G. 4 2,8 3 Liguria 2 1,4 1 13 9,2 6 3 2,1 3 Emilia Romagna Toscana Umbria - Marche Lazio - 4 2,8 3 11 7,8 6 1 0,7 1 Abruzzo Molise - - Campania - - 5 3,5 2 Puglia 35 24,8 11 Basilicata - - Calabria 11 7,8 4 Sicilia 9 6,4 5 Sardegna 7 5,0 1 141 100,0 41 ITALIA - 1 I casi di infortunio da rapina indennizzati si distribuiscono su 16 regioni, tra le quali la Puglia concentra da sola il 25% del fenomeno. Seguono l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Lombardia con il 9% ciascuna regione. Il fenomeno ha interessato 41 differenti Istituti di credito. 1 il valore non risulta somma dei dati regionali in quanto alcune banche ricorrono in più di una regione 14 ESITI DEGLI EVENTI CAUSATI DA RAPINE IN BANCA (denunce 2002 - 1° trim. 2006 definite con indennizzo) 0% GRADO MENOMAZIONE 1-5% 6-15% 16-100% TOTALE n. % STATO ANSIOSO 51 3 2 - 56 39,7 CONTUSIONI 33 1 2 - 36 25,5 FERITE 13 1 2 1 17 12,1 TRAUMI 13 - - 1 14 9,9 DISTORSIONI 5 - - - 5 3,5 ESCORIAZIONI 3 - - - 3 2,1 ALTRO 7 1 1 1 10 7,1 125 6 7 3 141 100,0 88,7 4,3 5,0 2,1 100,0 TOTALE valori % Tale tipologia di infortuni non comporta, in linea di massima, gravi menomazioni: il 90% dei lavoratori pur non riportando postumi permanenti tali da determinare l’erogazione di indennizzo in rendita o capitale, subisce un evento lesivo che comporta tuttavia l’astensione dal lavoro fino alla completa guarigione. E’ stato calcolato che il numero di giorni di astensione dal lavoro per la casistica in esame è pari a circa 4.200 gg . Per il 60% circa degli eventi, l’astensione dal lavoro che non ha superato i 15 giorni. Nei casi più gravi (10%) si è trattato prevalentemente di rapine che si sono attuate con modalità particolarmente violente determinando menomazioni in alcuni casi particolarmente rilevanti che hanno comportato l’erogazione di indennizzi in capitale (7 casi) o in rendita (3 casi). Più in dettaglio, per quanto attiene le conseguenze degli eventi da rapine, il 60% dei lavoratori (51 casi) riporta lesioni fisiche, prevalentemente si tratta di contusioni, ferite, e distorsioni e nei casi più gravi anche sfondamento del cranio e fratture multiple da arma da fuoco o da percosse e calci o da colpi con il calcio della pistola 15 Per ben il restante 40% le lesioni incidono, invece, sugli aspetti psichici comportando stati di agitazione e shock emotivi che in alcuni casi hanno determinato stati ansiosi e depressivi che, perdurando nel tempo, hanno comportato il riscontro di menomazioni permanenti, indennizzati dall’Inail in capitale. Si è trattato in particolare di lavoratori affetti da malattie preesistenti (cardiopatie, ipertensione arteriosa ecc) che hanno acuito gli effetti della rapina. Tutti i casi indennizzati dall’Inail per disturbi di carattere psichico a causa di rapine di cui sopra sono stati tutelati come infortunio in quanto l’evento lesivo subito risultava prodotto da una causa violenta con modalità concentrata nel tempo. Pur non risultando nella banca dati dell’Istituto casi indennizzati di malattie professionali determinanti disturbi post-traumatici da stress a seguito di rapine, va osservato che qualora l’evento lesivo rapina, tutelato per le sue caratteristiche nel breve periodo come infortunio, produca nel medio-lungo periodo l’insorgenza di una patologia psichica, l’Inail riconoscerà tale malattia secondo i meccanismi previsti per le malattie non tabellate dal vigente “Sistema misto”. 16