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Approfondimento rateazione cartelle Equitalia

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Approfondimento rateazione cartelle Equitalia
LA "NUOVA" RATEAZIONE DEI RUOLI: CHI, COME, QUANDO
25 Marzo 2015
Riscossione
di Saverio Cinieri - Dottore Commercialista e Pubblicista
È possibile pagare a rate le cartelle dell’Agente della riscossione (Equitalia) chiedendo di rateizzarle fino a 6 anni (72
rate mensili) oppure, nei casi di grave e comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica, fino a 10 anni (120 rate
mensili). La procedura per chiedere la rateazione cambia a seconda dell’importo per il quale viene richiesta oltre che per
il tipo di piano che si sceglie. Inoltre, entro il 31 luglio 2015 è possibile, per i contribuenti decaduti da una precedente
rateazione entro il 31 dicembre 2014, beneficiare di un nuovo piano, fino ad un massimo di 72 rate mensili, presentando
apposita istanza.
Come funziona la rateizzazione
Volendo sintetizzare, in base alle attuali regole (art. 19 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) l'agente della riscossione, su
richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una
sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, invece di rate costanti, rate variabili di importo crescente
per ciascun anno.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore e dei
coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede (art. 77 D.P.R. n.
602/1973) solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza. Sono fatte comunque salve le
ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
La rateazione, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave
situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.
Pertanto, è possibile scegliere tra due tipi di piani di rateizzazione:
•
•
ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
straordinario fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di
difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità.
I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può
chiedere una rateazione ordinaria.
I criteri per accedere a un piano di rateazione straordinario sono stati stabiliti da un apposito decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze (il testo è disponibile sul sito internet di Equitalia).
Si ricorda che l’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro.
Inoltre, anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate è possibile chiedere a
Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.
La procedura
Come accennato, le procedure per chiedere la rateazione cambiano a seconda che si tratti di una rateizzazione:
•
•
ordinaria;
straordinaria.
Rateizzazione “ordinaria”
Per presentare una istanza di rateazione ordinaria è necessario tener conto dell’entità della somma da rateizzare.
Infatti:
•
se il debito è inferiore a 50.000 euro è possibile richiedere la rateazione con una domanda semplice, senza
allegare alcuna documentazione. In questo caso si accede automaticamente al piano ordinario per pagare il
debito fino a un massimo di 72 rate.
•
se il debito è superiore a 50.000 euro è, invece, necessario presentare alcuni documenti che attestino lo stato di
difficoltà economica e la situazione della famiglia.
Come appena accennato, per fruire del differimento delle somme iscritte a ruolo è necessario presentare un'apposita
istanza, in carta semplice, che deve contenere:
•
•
il domicilio eletto, valido ai fini del procedimento di dilazione;
eventuali documenti necessari ai fini della dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l'ottenimento
della rateazione (si segnala, a tale proposito, che i documenti da allegare all'istanza di rateazione sono indicati
dalle varie direttive di Equitalia che si sono succedute nel tempo e che la produzione della documentazione
varia a seconda della natura del soggetto richiedente, in particolare a seconda del fatto che questi sia una
persona fisica o una società).
I modelli di istanza sono scaricabili gratuitamente dal sito Internet di Equitalia, o reperibili presso gli uffici degli agenti
della riscossione.
Dal punto di vista operativo, l’istanza si presenta mediante consegna allo sportello di Equitalia o tramite servizio postale
(raccomandata a/r).
Attenzione
L'istanza:
•
•
•
non deve essere corredata da alcuna garanzia, nemmeno qualora il debito sia di ammontare superiore a
50.000,00 euro;
può essere presentata anche a esecuzione avviata;
comporta l'applicazione degli interessi di dilazione (art. 21 D.P.R. n. 602/1973).
Tabella – tipi di rateazioni ordinarie
Importo debito
Come si chiede la rateizzazione
Sino a 50.000,00
Presentazione di domanda semplice, senza alcun allegato
euro
Oltre 50.000,00 Presentazione di domanda con allegata la documentazione comprovante la
euro
situazione di difficoltà economica
Rateizzazione “straordinaria”
In base alle condizioni di difficoltà che si sta attraversando, è possibile richiedere, invece di un piano ordinario, uno
straordinario che prevede sino ad un massimo di 120 rate mensili (in pratica 10 anni).
Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella
in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
•
•
accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano
di rateazione ordinario;
solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Le modalità attuative sono state emanate con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre
2013.
E’ stato previsto che l’agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la
condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano
ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata:
•
per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile
del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile
dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da
produrre in allegato all’istanza;
•
per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su
base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l’indice di liquidità
[(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega
all’istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.
Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il
valore della produzione di cui sopra, secondo le tabelle A e B allegate al decreto 6 novembre 2013.
Tabella – Rateizzazione straordinaria
Tipologia di
contribuente
Condizioni per ottenere la rateizzazione straordinaria
Persone fisiche e
ditte individuali
l’importo della singola rata deve essere superiore al 20% del reddito mensile,
risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello
Isee
•
Altre imprese
(società, enti, ecc.)
•
la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione
mensile
l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere
compreso tra 0,5 e 1
Rateizzazione successiva
Se il contribuente ha una rateizzazione in corso e riceve successivamente una nuova cartella, è possibile chiedere un
nuovo piano di dilazione con gli importi da pagare.
La nuova rateizzazione può essere concessa solo se si è in regola con i pagamenti delle rate ottenute in
precedenza.
Per la richiesta di una nuova rateizzazione si applicano le stesse regole generali previste la concessione della
dilazione, di cui si è detto sopra.
Se l’importo è inferiore o uguale a 50.000 euro è sufficiente presentare una semplice richiesta motivata.
Se il debito delle nuova cartella è superiore a 50.000 euro, si può chiedere una rateazione presentando alcuni
documenti che attestino lo stato di difficoltà economica e la situazione della famiglia.
In base alle condizioni di difficoltà che si sta attraversando, è possibile chiedere un piano ordinario o straordinario
Proroga della rateizzazione
In caso di peggioramento della situazione economica che non consente più di sostenere il piano di rateizzazione in
corso, ordinario o straordinario, è possibile chiedere all’agente della riscossione una proroga delle rate.
La proroga può essere richiesta una sola volta ed è possibile chiedere rate fisse o di importo crescente.
All’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione ordinario, il debitore può alternativamente:
1.
2.
chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato
peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art. 19, co. 1-bis, D.P.R. n. 602/1973);
chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di
comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla
propria responsabilità (art. 19, commi 1-bis e 1-quinquies, D.P.R. n. 602/1973).
All’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione straordinario, il debitore può alternativamente:
1.
chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato
peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art. 19, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973);
2.
chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di
comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria
responsabilità (art. 19, co. 1 e 1-quinquies, D.P.R. n. 602/1973).
Attenzione
Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica è necessario allegare un nuovo modello ISEE (indicatore
della situazione economica equivalente) di valore inferiore, oppure, in caso non sia trascorso il termine di validità
annuale del modello ISEE, è possibile presentare la sola documentazione attestante eventi posteriori che hanno
determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale (es. perdita del posto di lavoro).
Decadenza dalla rateizzazione
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
•
•
•
il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
il carico non può più essere rateizzato.
Nuova richiesta a seguito di decadenza
Secondo quanto stabilito dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 192/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.
11/2015) i contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2014 da un precedente piano di rateizzazione possono richiedere
una nuova rateizzazione fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il 31 luglio 2015.
Sono, però, previsti alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione sopra esposti.
Infatti, il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non
consecutive (anziché 8 rate).
La norma inoltre, prevede che:
•
•
a seguito della presentazione della richiesta di rateazione, non possano essere avviate nuove azioni
esecutive;
nei casi in cui il contribuente - creditore della PA o di società a prevalente partecipazione pubblica di
somme di importo superiore a 10.000 euro - sia stato segnalato al competente agente della riscossione,
avendo l'ente debitore riscontrato ai sensi di legge che il beneficiario del pagamento si è reso inadempiente
all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno al predetto importo, la dilazione non può essere concessa per gli importi che ne
costituiscono oggetto.
Come accennato, il piano di rateazione non è prorogabile ed il debitore vi decade in caso di mancato pagamento di
due rate anche non consecutive.
Il fac-simile per chiedere la rateazione, che si riporta in coda, è disponibile sul sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it).
La domanda, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può
presentare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano presso uno degli sportelli dell’agente della
riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia oppure, per i debiti inferiori a 50.000 euro,
direttamente online sul sito, dove è possibile scaricare anche tutti i moduli sulla rateazione di cui si è detto sopra.
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