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Iva in edilizia 12.04.11
IL TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI SUI FABBRICATI ABITATIVI PROGRAMMA • Il regime fiscale delle cessioni e delle locazioni di fabbricati abitativi • Le cessioni e le locazioni esenti e le loro conseguenze • L’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto di fabbricati abitativi • Le permute immobiliari • La separazione delle attività PROGRAMMA • Il regime fiscale delle cessioni e delle locazioni di fabbricati abitativi • Le cessioni e le locazioni esenti e le loro conseguenze • L’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto di fabbricati abitativi • Le permute immobiliari • La separazione delle attività SCHEMA DELLE CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI IMPRESA CEDENTE ENTRO 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE OLTRE I 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE Impresa che lo ha costruito o che ha effettuato interventi di recupero (art. 31, lett. c), d) ed e) della L. 457/78) Imponibili Esenti* Tutte le altre Esenti * Continua ad applicarsi il regime di imponibilità ad IVA qualora i fabbricati siano ceduti dopo 5 anni, qualora entro tale termine gli stessi siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata (art. 17 e 18 T.U.E). REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI TIPO DI FABBRICATO abitativo REGIME IVA Esenzione Imponibilità qualora le locazioni siano effettuate in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata Edilizia residenziale convenzionata Per edilizia residenziale convenzionata si intende quella che persegue le stesse finalità dell’edilizia sociale, ma l’operatore privato non usufruisce dei contributi pubblici; il beneficio consiste nell’esonero dal pagamento della quota parte del contributo accessorio – oneri di urbanizzazione – relativa al costo di costruzione, a fronte di una convenzione con il comune che prevede prezzi di vendita e canoni di locazione, RM 11/07/2007, n. 163. ESENZIONE TIPO DI FABBRICATO Entro 5 anni dalla fine dell’ultimo intervento locato Oltre 5 anni dalla fine dell’ultimo intervento SI costruito NO SI ristrutturato (lett. c,d ed e) NO SI oggetto di manutenzioni (lett. a e b) SI compravenduto SI SCHEMA DELLE CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI IMPRESA CEDENTE ENTRO 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE OLTRE I 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE Impresa che lo ha costruito o che ha effettuato interventi di recupero (art. 31, lett. c), d) ed e) della L. 457/78) Imponibili Esenti Tutte le altre Esenti SCHEMA DELLE CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI IMPRESA CEDENTE ENTRO 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE OLTRE I 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE Impresa che lo ha costruito o che ha effettuato interventi di recupero (art. 31, lett. c), d) ed e) della L. 457/78) Imponibili Esenti Tutte le altre Esenti Impresa costruttrice e impresa che effettua gli interventi di recupero • Sono considerate tali, oltre alle imprese che realizzano direttamente gli interventi (costruzione o recupero) con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per la esecuzione dei lavori. Impresa costruttrice e impresa che effettua gli interventi di recupero • Gli interventi di recupero sono quelli individuati dalle lettere: – C) restauro e risanamento conservativo – D) ristrutturazione edilizia – E) ristrutturazione urbanistica • della L. 457/78 (oggi D.P.R. 380/2001) ESEMPIO 1 RISTRUTTURAZIONE E VENDITA Impresa che ha come oggetto esclusivo o principale la costruzione di fabbricati abitativi acquista un fabbricato abitativo, lo ristruttura e lo cede entro 5 anni Risanamento conservativo Cessione imponibile L’IVA sugli acquisti è detraibile Manutenzione straordinaria Cessione esente. Pro-rata e rettifica della detrazione Immagine originale e modificata trata da http://assicurazioni.supermoney.eu/news/assicurazione-casa-sicuri-e-protetti-con-zurich-connect/ IMPRESA DIVERSA DA QUELLA COSTRUTTRICE O RISTRUTTURATRICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA • interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO • interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; IMPRESA DIVERSA DA QUELLA COSTRUTTRICE O RISTRUTTURATRICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA • • • • • • • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o di tipologia dell’infisso; realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi e superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, scale di sicurezza, canne fumarie; realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio; sostituzione di solai interpiano o di copertura con materiali diversi dai preesistenti; sostituzione di tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare; rifacimento di scale e rampe; realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate. CM 28/09/2001, n. 84, parte 6 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO • • • • • modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione; innovazione delle strutture verticali e orizzontali; ripristino dell’aspetto storico architettonico dell’edificio; adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. Impresa costruttrice e impresa che effettua gli interventi di recupero • In pronunciamenti ministeriali è stato precisato che sono imprese costruttrici anche: – Quelle che hanno iniziato i lavori di costruzione ed hanno ceduto il fabbricato da ultimare; – Quelle che hanno acquistato un fabbricato già in corso di costruzione e lo hanno ultimato, “nel caso di rilevante consistenza dei lavori di ultimazione rispetto all’intera costruzione”; – Quelle che cedono fabbricati in corso di ristrutturazione, purchè una parte dei lavori edili sia stata effettivamente realizzata; – Quelle incorporanti o cessionarie di aziende, limitatamente ai fabbricati sui quali il dante causa era considerato “impresa costruttrice”. IMPRESA DIVERSA DA QUELLA COSTRUTTRICE O RISTRUTTURATRICE • Sono imprese che cedono sempre in esenzione i fabbricati abitativi quelle che non li hanno costruiti o non li hanno ristrutturati, cioè quelle che: – Li acquistano e li rivendono senza effettuare alcun intervento – Li acquistano e li rivendono effettuandoci solo interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (lett. b e c). ESEMPIO 2 ACQUISTO E VENDITA Impresa che ha come oggetto esclusivo o principale la costruzione di fabbricati abitativi acquista un fabbricato abitativo e lo rivende € 200.000 + 20.000 (IVA) € 220.000 + 22.000 (R+I+C) La cessione è esente e comporta l’applicazione del pro-rata e della rettifica della detrazione. Gli effetti di tali istituti possono comportare un costo fiscale ancora maggiore dell’IVA assolta sull’acquisto del fabbricato (€ 20.000). Immagine della ruspa tratta da http://www.dyoniso7outline.com/operaz_tabularasa4.htm SCHEMA DELLE CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI IMPRESA CEDENTE ENTRO 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE OLTRE I 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE Impresa che lo ha costruito o che ha effettuato interventi di recupero (art. 31, lett. c), d) ed e) della L. 457/78) Imponibili Esenti Tutte le altre Esenti Momento di ultimazione dell’intervento • Il concetto di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ripristino deve essere individuato con riferimento al momento in cui l’immobile è idoneo ad espletare la sua funzione ovvero è idoneo ad essere immesso in consumo. Ciò coincide con: – Il fine lavori rilasciato dal direttore lavori; – Il momento di concessione a terzi dell’immobile (ad esempio locazione), anche in mancanza del fine lavori. Momento di ultimazione dell’intervento ULTIMAZIONE PARZIALE. E’ possibile? Art. 15 T.U.E. • (…) • (…) Decorsi tali termini (quelli di durata del permesso di costruire n.d.r.) il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita (…) • La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel termine non stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività (…) INDICAZIONI PRATICHE Momento di ultimazione dell’intervento IPOTESI (da verificare di caso in caso la fattibilità urbanistica) -Per gli appartamento non venduti “sulla carta” non si completano le “finiture” x x x x -Si presenta un fine lavori parziale, indicando di non aver eseguito le “finiture” nelle relative porzioni materiali -Il comune rilascia il certificato di agibilità limitatamente alle porzioni materiali finite, che vengono vendute -Una volta individuato il potenziale acquirente, si realizzano le “finiture” delle porzioni materiali invendute, dopo aver presentato una DIA -Si presenta il fine lavori relativo alla DIA, si ottiene l’agibilità e si cedono le ultime porzioni materiali DA QUANDO INIZIANO A DECORRERE I 5 ANNI? Dovrebbe ritenersi che i 5 anni inizino a decorrere da quando si presenta il fine lavori della DIA di completamento, se prima di tali lavori il fabbricato “non è idoneo ad espletare la sua funzione ovvero non è idoneo ad essere destinato al consumo”, anche considerando che: - La disciplina (comunitaria) è volta ad evitare fenomeni elusivi (utilizzo privato dell’immobile da parte dell’imprenditore), e non a penalizzare chi non riesce a cedere l’immobile entro un certo termine; - La stessa Agenzia dà la precedenza alla materiale utilizzabilità (concessione in locazione) rispetto al fine lavori. ESEMPIO 3 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E VENDITA Impresa che ha come oggetto esclusivo o principale la costruzione di fabbricati abitativi costruisce un fabbricato abitativo e non riesce a cederlo entro 5 anni. Effettua allora una ristrutturazione e lo cede entro 5 anni dalla fine della stessa Nel caso sia spirato il termine di 5 anni dall’intervento di costruzione, un nuovo termine di 5 anni può iniziare nuovamente a decorrere se sullo stesso fabbricato eseguo interventi di ristrutturazione di cui alle lettere c), d) ed e), Immagine dei mattoni tratta da http://www.presepi.com/?categoria=39&articolo=816 SCHEMA DELLE CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI IMPRESA CEDENTE ENTRO 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE OLTRE I 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE Impresa che lo ha costruito o che ha effettuato interventi di recupero (art. 31, lett. c), d) ed e) della L. 457/78) Imponibili Esenti Tutte le altre Esenti Il passaggio da 4 a 5 anni del termine • A decorrere dal 1°gennaio 2011, il termine entro cui è possibile effettuare cessioni in regime di IVA anziché di esenzione è stato incrementato da 4 a 5 anni (L. 220/2010, art. 1, comma 86). Il passaggio da 4 a 5 anni del termine • Secondo Assonime, non assume rilevanza il fatto che al 31 dicembre 2010 i 4 anni fossero già trascorsi. 30/06/2006 Ultimazione fabbricato 30/6/2010 Scadenza 4 anni 31/12/2010 cambio regime fiscale 29/6/2011 cessione fabbricato Il passaggio da 4 a 5 anni del termine • Secondo Assonime la cessione definitiva con IVA non dovrebbe comportare una revisione della disciplina applicata agli acconti previsti dal contratto preliminare Incasso saldo di 150.000 con IVA Incasso acconto di € 50.000 esente 30/06/2006 Ultimazione fabbricato 30/6/2010 Scadenza 4 anni 31/12/2010 cambio regime fiscale 29/6/2011 cessione fabbricato Quale è l’imposta di registro applicabile? Logica vorrebbe che fosse la fissa (€ 168) + la proporzionale (7% o 3%) su 50.000 €. SCHEMA DELLE CESSIONI DI FABBRICATI ABITATIVI IMPRESA CEDENTE ENTRO 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE OLTRE I 5 ANNI DALL’ULTIMAZIONE Impresa che lo ha costruito o che ha effettuato interventi di recupero (art. 31, lett. c), d) ed e) della L. 457/78) Imponibili Esenti Tutte le altre Esenti I FABBRICATI ABITATIVI Fabbricati abitativi Fabbricati classificati o classificabili nella categoria “A”, esclusa la “A10”. Fabbricati strumentali Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie “B”, “C”, “D”, “E”, ed “A10”. Particolari sono i casi di: •Fabbricati strumentali che costituiscono pertinenza di fabbricati abitativi; •Fabbricati non ultimati; •Residence. LE PERTINENZE DEI FABBRICATI ABITATIVI • Possono costituire “pertinenze” di fabbricati abitativi i fabbricati accatastati in: – C2 Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa; – C6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – C7 Tettoie; posti auto su aree private; posti auto coperti INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI PERTINENZE LE PERTINENZE DEI FABBRICATI ABITATIVI REQUISITI DELLE PERTINENZE • OGGETTIVO consistente nella destinazione durevole e funzionale di un bene a servizio ed ornamento di un altro c.d. principale • SOGGETTIVO consistente nella volontà del proprietario di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità con la cosa principale • INDICAZIONE NELL’ATTO DI CESSIONE del vincolo pertinenziale LE PERTINENZE DEI FABBRICATI ABITATIVI Caso Condizione Regime IVA Cessione della pertinenza e dell’abitazione con atto contestuale Vincolo di pertinenzialità indicato nell’atto Fabbricati abitativi Cessione della pertinenza con atto separato Vincolo di pertinenzialità indicato nell’atto Vincolo di pertinenzialità NON indicato nell’atto Fabbricati abitativi Fabbricati strumentali* * Interpretazione ricavata a contrariis dalla circolare 12/2007. LE PERTINENZE DEI FABBRICATI ABITATIVI • La pertinenza è fiscalmente trattata come “fabbricato abitativo”, ma non necessariamente assume lo stesso trattamento fiscale: ESEMPIO Abitazione costruita da meno di 5 anni Abitazione ceduta con IVA posto auto costruito da più di 5 anni: Posto auto ceduto in esenzione IVA LE PERTINENZE DEI FABBRICATI ABITATIVI ALIQUOTA IVA APPLICABILE IN CASO DI CESSIONE DI PERTINENZE EFFETTUATE CON ATTO SEPARATO RISPETTO ALLA CESSIONE DEL FABBRICATO PRINCIPALE ABITATIVO TIPO DI PERTINENZA ALIQUOTA pertinenza della prima casa (limitatamente ad una per ogni categoria) 4% porzione di fabbricato a prevalente destinazione abitativa (L. 408/1949 cd Tupini) ceduto dall’impresa costruttrice (tab. A, parte III, n. 127-undecies); 10% parcheggio realizzati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (legge Tognoli); 10% Porzione di fabbricato completamente ristrutturato ceduto dall’impresa ristrutturatrice 10% altri casi. 20% •In caso di cessione con atto contestuale si ritiene che l’aliquota applicabile sia sempre quella relativa al bene principale •Non manca dottrina secondo cui, anche se ceduta con atto separato, l’aliquota IVA della pertinenza è quella relativa al bene principale FABBRICATI NON ULTIMATI • La cessione del fabbricato NON ultimato rientra sempre nel regime di imponibilità ad IVA. • Per l’acquisto del fabbricato non ultimato non sono previste specifiche norme di indetraibilità • L’impresa che acquista il fabbricato non ultimato ed effettua rilevanti lavori per ultimarlo, può considerarsi impresa costruttrice dello stesso FABBRICATI NON ULTIMATI • Ai fabbricati non ultimati possono essere applicate le seguenti aliquote IVA: – 4% (n. 21) se trattasi di prima casa; – 10% (n. 127-undecies) se trattasi di casa di abitazione non di lusso – 10% (n. 127-undecies) se trattasi di fabbricato o porzioni di fabbricato “Tupini”. • Nel caso in cui i lavori di finitura portino al non rispetto dell’originaria destinazione (ad esempio il fabbricato diventa “di lusso”), l’acquirente è tenuto al versamento della differenza di imposta dovuta. RESIDENCE • Alterne pronunce dell’Amministrazione finanziaria hanno risolto i problemi interpretativi IVA riguardanti i residence, considerandoli talvolta fabbricati abitativi, talvolta strumentali. • Le ultime 2 (RM 196/2007 e RM 321/2002) hanno chiarito che i residence sono fabbricati strumentali. • Le ultime sentenze della Cassazione (1713/1997 e 4317/1994) hanno definito la “casa-albergo” un fabbricato strumentale • Importante è anche la qualifica catastale. RESIDENCE QUALIFICA CATASTALE • Nel 1992 (vedi Circ. Catasto n. 5 del 4/3/1992) è stata istituita la categoria catastale: D/10 residence RESIDENCE • Nella categoria D/10 si dovranno censire i “residence”, anche se gestiti in multiproprietà. Per detta tipologia infatti l’offerta dei servizi da parte di specifiche società di gestione e le dotazioni comuni (strutture ricreazionali, associative, ristoranti ecc.) rappresentano una rilevante entità economica e pertanto tali immobili non possono essere assimilati alle unità abitative censite, come tali, nel gruppo A. • Ove il “residence” sia dichiarato per singole unità funzionali (è il caso ordinariamente riscontrabile per le multiproprietà), ciascuna di esse dovrà essere censita nella categ. D/10 e le rispettive rendite dovranno essere riferite al valore di mercato delle singole unità comprensive quindi dei diritti su tutti i beni immobiliari comuni. RESIDENCE o APPARTAMENTI? ABITATIVO • Aliquota applicabile in sede di costruzione: 4% • Indetraibilità IVA per l’acquirente, salvo che non sia impresa di costruzione • Locazione esente da imposta STRUMENTALE • Aliquota applicabile in sede di costruzione: 20% • Detraibilità IVA per l’acquirente • Locazione imponibile ad imposta (a determinate condizioni) PROGRAMMA • Il regime fiscale delle cessioni e delle locazioni di fabbricati abitativi • Le cessioni e le locazioni esenti e le loro conseguenze • L’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto di fabbricati abitativi • Le permute immobiliari • La separazione delle attività IL PROBLEMA DELL’ESENZIONE • L’effettuazione di operazioni esenti comporta: – Il pro-rata – Il pro-rata provvisorio nell’anno successivo – La rettifica della detrazione PRO RATA • Il pro-rata è la percentuale di IVA ammessa in detrazione per le imprese che esercitano contemporaneamente operazioni imponibili ed operazioni esenti ed è data dalla seguente formula: Op. imponibili1 Pro rata : ------------------------------------Op. imponibili1 + op. esenti 1 Incluse tutte le operazioni che danno il diritto dalla detrazione (ad esempio non imponibili) ESEMPIO 4 PRO RATA 2004: Costo di costruzione fabbricato A 100.000 IVA sugli acquisti (detratta) 10.000 2009: Costo di costruzione fabbricato B 900.000 IVA sugli acquisti 90.000 IPOTESI 1 IPOTESI 2 2009 Cessione fabbr. A 100.000 2009 Cessione fabbr. A 100.000 Cessione fabbr. B 900.000 Pro-rata 900.000/1.000.000 90% Pro-rata 0 IVA indetraibile 9.000 IVA indetraibile 90.000 Nel 2010 si dovrà adottare un pro-rata provvisorio ESEMPIO 5 PRO-RATA PROVVISORIO 2009: pro rata 0% 2010: Costruzione fabbricato C 900.000 IVA sugli acquisti 90.000 2010: Cessione fabbricato B 1.000.000 IVA sulle vendite 100.000 IVA detratta durante le liquidazioni periodiche 0 IVA versata nelle liquidazioni periodiche 100.000 IVA detratta in dichiarazione (determinazione pro-rata definitivo al 100%) 90.000 Iva a credito (da compensare o chiedere a rimborso) 90.000 PRO RATA • Il pro-rata non si applica: – Per le cessioni di beni ammortizzabili; – Per i passaggi da un’impresa all’altra ai sensi dell’art. 36 – In caso di cessione di beni per i quali l’IVA non è stata detratta ai sensi dell’art. 27-quinquies – Quando le locazioni e le cessioni esenti NON formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo La Cass. 21/12/2007, n. 11085 ha ritenuto che non configura attività propria la locazione riscossa da una società che, avendo acquistato un immobile locato allo scopo di procedere alla ristrutturazione e rivendita, percepisce i canoni nelle more del rilascio dell’immobile da parte degli inquilini. L’Agenzia delle Entrate con CM 54/2002, caso 16.8 ha ritenuto l’esatto contrario. La dottrina ritiene che non configura attività propria la locazione di un immobile ricevuto in permuta effettuata da un’impresa che realizza infissi. RETTIFICA DELLA DETRAZIONE • La rettifica della detrazione è quel meccanismo attraverso il quale l’IVA relativa ai beni ammortizzabili è detraibile per quote durante il cosiddetto “periodo di rettifica”. RETTIFICA DELLA DETRAZIONE • Quale interpretazione? – F. Ricca, Cessioni di fabbricati abitativi esenti dopo cinque anni, in L’IVA n. 3 del 2011 – S. Cerato, Gli effetti della rettifica Iva nel settore immobiliare, in Il Fisco n. 31 del 2010 – E. Zanetti, La rettifica della detrazione Iva per le imprese immobiliari, in Il Fisco n. 44 del 2007 • Una differente interpretazione era ad esempio apparsa su Il Sole 24 Ore dell’11/1/11 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE • Per i beni ammortizzabili è previsto un “periodo di rettifica” di 5 anni, elevato a 10 anni per gli immobili. • Il periodo di rettifica inizia con l’”entrata in funzione” dell’immobile, che per l’Agenzia delle Entrate è l’anno di ultimazione o di acquisto del fabbricato. • Per l’Agenzia delle Entrate la rettifica va eseguita ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 4, ossia per modifiche del prorata. • Per l’Agenzia delle Entrate, la rettifica deve essere eseguita: – In caso di cessione esente, in unica soluzione per tutti i decimi mancanti al compimento del decennio; – In caso di locazione esente, nella misura di un decimo per ogni anno di durata della locazione, fino al termine del decennio RETTIFICA DELLA DETRAZIONE • La rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 4 deve essere eseguita: – Quando il pro-rata cambia per più di 10 punti percentuali (derogabile per opzione valida 5 anni); – Su tutti i beni ammortizzabili per i quali è ancora in corso il periodo di rettifica; – Limitatamente alla differenza fra l’imposta detratta e quella detraibile in base al pro-rata dell’anno; – Per i beni ammortizzabili non ceduti, per 1/5 (1/10 per gli immobili) – Per i beni ammortizzabili ceduti, per tanti quinti (decimi per gli immobili) quanti sono gli anni mancanti alla fine del periodo di rettifica – Per i terreni edificabili il periodo di rettifica decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sugli stessi ESEMPIO 6 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE • • • • 2005: costruzione immobile A Iva detratta 50.000 2006: costruzione immobile B Iva detratta 50.000 2007: acquisto automezzo Iva detratta 5.000 2011: cessione immobile A in esenzione. Pro-rata di detraibilità 80% bene Iva detratta Iva detraibile differenza % rettifica rettifica Immobile A 50.000 40.000 10.000 4/10 4.000 Immobile B 50.000 40.000 10.000 1/10 1.000 automezzo 5.000 4.000 1.000 1/5 200 ESEMPIO 7 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE • • • • 2005: costruzione immobile A Iva detratta 50.000 2006: costruzione immobile B Iva detratta 50.000 2007: acquisto automezzo Iva detratta 5.000 2012: cessione immobile A in esenzione. Pro-rata di detraibilità 80% bene Iva detratta Iva detraibile differenza % rettifica rettifica Immobile A 50.000 40.000 10.000 3/10 3.000 Immobile B 50.000 40.000 10.000 1/10 1.000 automezzo 5.000 4.000 1.000 0/5 0 ESEMPIO 8 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE • • • • 2005: costruzione immobile A Iva detratta 50.000 2006: costruzione immobile B Iva detratta 50.000 2007: acquisto automezzo Iva detratta 5.000 2011: locazione immobile A in esenzione. Pro-rata di detraibilità 80% bene Iva detratta Iva detraibile differenza % rettifica rettifica Immobile A 50.000 40.000 10.000 1/10 1.000 Immobile B 50.000 40.000 10.000 1/10 1.000 automezzo 5.000 4.000 1.000 1/5 200 ESEMPIO 9 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE • • • • 2005: costruzione immobile A Iva detratta 50.000 2006: costruzione immobile B Iva detratta 50.000 2007: acquisto automezzo Iva detratta 5.000 2011: cessione immobile A in esenzione. Pro-rata di detraibilità 90% bene Iva detratta Iva detraibile differenza % rettifica rettifica Immobile A 50.000 45.000 5.000 4/10 2.000 Immobile B 50.000 45.000 5.000 1/10 500 automezzo 5.000 4.500 500 1/5 100 Qualora la variazione della percentuale di detrazione non superi i dieci punti percentuali, la rettifica NON è obbligatoria. ESEMPIO 10 OPZIONE PER LA RETTIFICA IN CASO DI VARIAZIONI INFERIORI A 10 PUNTI • In taluni casi può essere opportuno optare per la rettifica della detrazione anche per variazioni inferiori ai 10 punti percentuali (opzione valida per 5 anni e da indicare in dichiarazione dei redditi). ANNO 2011 acquisto beni ammortizzabili: Iva assolta 100.000 pro-rata di fine anno 91% IVA detratta 91.000 ANNI 2012, 2013, 2014 e 2015 pro-rata di fine anno 100% optando per la rettifica si recuperano (100.000-91.000)/5 1.800 ogni anno RETTIFICA DELLA DETRAZIONE • La rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19bis2, comma 4 comporta che: – Se l’anno di produzione non coincide con quello della sua entrata in funzione, in tale ultimo anno va eseguita la rettifica per tutta l’imposta, anche se la differenza è inferiore ai 10 punti – Se durante il periodo di rettifica viene ceduto un bene ammortizzabile, la rettifica va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del decennio, considerando però la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è soggetta ad imposta ESEMPIO 11 • • • • • 2011 pro-rata 30% 2011 IVA sugli acquisti: 100.000 2011 IVA indetraibile 70.000 2012 pro-rata presunto 100% 2013 pro-rata presunto 100% 2011: Esegue lavori per terzi. IVA NON DETRATTA 70.000 2011: Realizza un proprio un fabbricato che entra in funzione nello stesso anno 2012: rettifica della detrazione a proprio favore: 7.000 2013: cessione fabbricato con IVA: rettifica della detrazione a proprio favore: 54.000 IVA NON DETRATTA 7.000 2011: Realizza un proprio fabbricato che entra in funzione nel 2012 2012: rettifica della detrazione a proprio favore: 70.000 IVA NON DETRATTA 0 ESEMPIO 12 • • • • • 2011 pro-rata 100% 2011 IVA sugli acquisti: 100.000 2011 IVA indetraibile 0 2012 pro-rata presunto 30% 2013 pro-rata presunto 30% 2011: Esegue lavori per terzi. IVA NON DETRATTA 0 2011: Realizza un proprio un fabbricato che entra in funzione nello stesso anno 2012: rettifica della detrazione a proprio sfavore: 7.000 2013: cessione fabbricato con IVA: rettifica della detrazione a proprio sfavore: 54.000 IVA NON DETRATTA 63.000 2011: Realizza un proprio fabbricato che entra in funzione nel 2012 2012: rettifica della detrazione a proprio sfavore: 70.000 IVA NON DETRATTA 70.000 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE NORMA TRANSITORIA Ho costruito o ristrutturato il FABBRICATO ABITATIVO? si Qual è la data di ultimo intervento? Ante 4/7/02 Post 4/7/02 no RETTIFICA INDICAZIONI PRATICHE 1) Mai cedere fabbricato strumentale senza optare per l’applicazione dell’IVA 2) Quando un fabbricato abitativo è prossimo alla scadenza dei 5 anni, valutare quale sarebbe il costo fiscale di una futura cessione esente, e quale “sconto” praticare per venderlo entro il termine INDICAZIONI PRATICHE 3) Valutare il costo fiscale di operazioni di acquisto di fabbricati e successiva rivendita, senza aver prima eseguito interventi di cui alle lett. c), d), ed e). 4) Valutare se eseguire interventi di cui alla lettera c) su fabbricati non venduti nei cinque anni, prima di rimetterli in commercio. INDICAZIONI PRATICHE 5) Nell’anno in cui si prevedono cessioni esenti: • • Preferire la costruzione in proprio piuttosto che effettuare lavori per terzi; Evitare di “far entrare in funzione” i fabbricati; in sostanza ritardare o anticipare eventuali “fine lavori”. 6) Se invece le si prevedono cessioni esenti per gli anni futuri: • • Preferire l’effettuazione di lavori presso terzi piuttosto che la costruzione in proprio di fabbricati Calcolare di non “far entrare in funzione” i fabbricati negli anni in cui si avrà un basso pro-rata INDICAZIONI PRATICHE 7) Nell’anno in cui si prevedono cessioni esenti: • • limitare quanto più possibile l’acquisto di beni e servizi con IVA; valutare se anticipare la fatturazione di operazioni imponibili, al fine di fare calare la percentuale di pro-rata (se resta sotto i 10 punti percentuali non si fa la rettifica della detrazione!). Op. imponibili Pro rata : ------------------------------------Op. imponibili + op. esenti 8) Evitare la cessione di immobile soggetto a rettifica a fine anno, preferendola ad inizio anno successivo. RETTIFICA DELLA DETRAZIONE CONSIDERAZIONI CRITICHE (personali) • Forti perplessità sulla compatibilità col diritto UE della norma che cumula gli effetti del pro-rata e della rettifica, poiché un bene non può essere ammortizzabile per la rettifica e non per il pro-rata (vedi art. 174 e 189); • Forti perplessità sulla compatibilità col diritto UE della norma che prevede che i fabbricati siano sempre beni ammortizzabili (vedi caso C-51/76); • Forti perplessità sull’interpretazione dell’Agenzia secondo cui un fabbricato entra sempre in funzione quando è ultimato (il legislatore ha utilizzato il concetto di entrata in funzione in alternativa a quello di acquisto o fabbricazione ai sensi dell’art. 187); PROGRAMMA • Il regime fiscale delle cessioni e delle locazioni di fabbricati abitativi • Le cessioni e le locazioni esenti e le loro conseguenze • L’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto di fabbricati abitativi • Le permute immobiliari • La separazione delle attività INDETRAIBILITA’ IVA ART. 19-BIS 1 D.P.R. 633/72 • i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis. INDETRAIBILITA’ IVA DETRAIBILITA’ 1) Impresa che ha come oggetto esclusivo o principale la costruzione di fabbricati abitativi 2) Impresa che, locando in esenzione fabbricati abitativi, ha un pro-rata inferiore al 100% INDETRAIBILITA’ • Tutte le altre INDETRAIBILITA’ IVA IMPRESA CHE HA COME OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI • E’ l’impresa che oltre che per espressa previsione contenuta negli atti societari, svolge effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di costruzione di fabbricati. INDETRAIBILITA’ IVA IMPRESA CHE HA COME OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE • • • • Le imprese edili il cui oggetto esclusivo o principale è la costruzione di opere e fabbricati non abitativi non sembrerebbero comprese L’attività effettivamente svolta può cambiare di anno in anno. Quando deve esserci la prevalenza? Non è chiaro dove vada inquadrata l’impresa il cui oggetto esclusivo o principale è la ristrutturazione di fabbricati abitativi In caso di separazione di attività, non è chiaro se il concetto di prevalenza vada riferito all’attività di costruzione o a tutte quelle esercitate dal soggetto INDETRAIBILITA’ IVA IMPRESA CHE – LOCANDO IN ESENZIONE FABBRICATI ABITATIVI – HA UN PRO-RATA INFERIORE AL 100% • Affinchè una locazione esente di fabbricati abitativi concorra a formare il pro-rata, la locazione deve rientrare tra le attività proprie dell’impresa. INDETRAIBILITA’ IVA IMPRESA CHE – LOCANDO IN ESENZIONE FABBRICATI ABITATIVI – HA UN PRO-RATA INFERIORE AL 100% • Tale norma è prevista per evitare che un’impresa subisca una doppia penalizzazione: se l’IVA relativa ai fabbricati abitativi fosse oggettivamente indetraibile, l’indetraibilità da pro-rata andrebbe a colpire solo l’IVA relativa all’esercizio di attività imponibili ESEMPIO 13 INDETRAIBILITA’ IVA IMPRESA CHE – LOCANDO IN ESENZIONE FABBRICATI ABITATIVI – HA UN PRO-RATA INFERIORE AL 100% IMPONIBILE IVA Spese inerenti fabbricati abitativi 1000 200 Spese inerenti fabbricati strumentali 1000 200 Locazione di fabbricati abitativi 1000 Esente Locazione di fabbricati strumentali 1000 200 PRO RATA 50% applicabile a tutta l’IVA sugli acquisti INDETRAIBILITA’ IVA SUCCESSIVA CESSIONE • In caso di successiva cessione di fabbricati acquistati da soggetto che non ha detratto l’IVA sugli acquisti, questa è esente ai sensi dell’art. 10, numero 27quinquies e non concorre a formare prorata. ESEMPIO 14 ACQUISTO E VENDITA € 200.000 + 20.000 (IVA) € 220.000 + 22.000 (R+I+C) La cessione è esente e comporta l’applicazione del pro-rata e della rettifica della detrazione. Gli effetti di tali istituti possono comportare un costo fiscale ancora maggiore dell’IVA assolta sull’acquisto del fabbricato (€ 20.000). L’IVA sugli acquisti NON è detraibile. La cessione è esente e non concorre a formare il pro-rata Immagine dell’agente tratta da http://www.consulenzaimmobiliare.org/2009/05/07/anche-un-agente-immobiliare-deve-saper-scrivere/ ESEMPIO 15 ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E VENDITA ENTRO 5 ANNI OLTRE I 5 ANNI La cessione dopo i 5 anni è esente e comporta l’applicazione del pro-rata e della rettifica della detrazione. € 200.000 + 20.000 (IVA) € 220.000 + 22.000 (R+I+C) L’IVA sugli acquisti NON è detraibile. La cessione è esente e non concorre a formare il pro-rata ESEMPIO 16 COSTRUZIONE E VENDITA ENTRO 5 ANNI OLTRE I 5 ANNI La cessione dopo i 5 anni è esente e comporta l’applicazione del pro-rata e della rettifica della detrazione. € 200.000 + 20.000 (IVA) € 220.000 + 22.000 (R+I+C) L’IVA sugli acquisti NON è detraibile. La cessione è esente e non concorre a formare il pro-rata INDICAZIONI PRATICHE 1) E’ opportuno che l’impresa che non ha come oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione di fabbricati abitativi non esegua operazioni sugli stessi. 2) Sono sempre sconsigliate le operazioni di compravendita di fabbricati abitativi, anche se derivano da permute PROGRAMMA • Il regime fiscale delle cessioni e delle locazioni di fabbricati abitativi • Le cessioni e le locazioni esenti e le loro conseguenze • L’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto di fabbricati abitativi • Le permute immobiliari • La separazione delle attività LE PERMUTE IMMOBILIARI Immagine dell’elettricista tratta da http://www.comune.taurianova.rc.it/index.php?action=index&p=705 ESEMPIO 17 LE PERMUTE IMMOBILIARI PRIVATO CEDE TERRENO EDIFICABILE IN CAMBIO DI UN APPARTAMENTO La cessione del terreno edificabile avviene senza IVA (r + i + c) La cessione dell’appartamento avviene con IVA (entro 5 anni dall’ultimazione) Il momento di fatturazione dell’appartamento deve essere contestuale a quello del rogito del terreno (la cessione del terreno è pagamento – e quindi momento di effettuazione dell’operazione – dell’operazione di cessione dell’appartamento). ESEMPIO 18 LE PERMUTE IMMOBILIARI L’IMPRESA APPALTATRICE RICEVERA’ UN APPARTAMENTO IN CAMBIO DELLE PROPRIE OPERE L’impresa appaltatrice potrà fatturare le proprie opere al momento del rogito dell’appartamento L’impresa appaltatrice, una volta rogitato l’appartamento, lo venderà ESENTE, con conseguente applicazione di pro-rata e rettifica della detrazione ESEMPIO 19 LE PERMUTE IMMOBILIARI L’IMPRESA APPALTATRICE RICEVERA’ UN APPARTAMENTO IN CAMBIO DELLE PROPRIE OPERE L’impresa appaltatrice potrà fatturare le proprie opere al momento del rogito dell’appartamento L’impresa appaltatrice, non potrà portare in detrazione l’IVA sull’acquisto dell’appartamento, e lo cederà esente (ma la cessione non farà pro-rata) ESEMPIO 20 LE PERMUTE IMMOBILIARI L’IMPRESA FORNITRICE DI MATERIALI RICEVERA’ UN APPARTAMENTO IN CAMBIO DELLE PROPRIE OPERE L’impresa fornitrice di materiali dovrà fatturare le proprie forniture secondo le ordinarie regole IVA (ddt + fattura a fine mese). L’impresa fornitrice di materiali, non potrà portare in detrazione l’IVA sull’acquisto dell’appartamento, e lo cederà esente (ma la cessione non farà pro-rata) LE PERMUTE IMMOBILIARI Con l’operazione di permuta, tutti questi soggetti hanno un costo fiscale dovuto alla indetraibilità dell’IVA sulle operazioni di compravendita di fabbricati abitativi. SOLUZIONI POSSIBILI Permuta con fabbricato da ultimare Permuta con fabbricato strumentale * X X Contratto per persona da nominare * Attenzione che se i fabbricati strumentali sono X X X X X C2, C6 e C7 possono “trasformarsi” in abitativi! CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE 1) L’elettricista esegue le proprie opere verso l’impresa di costruzioni, che in cambio promette (con un preliminare) di vendere all’elettricista, o a persona da nominare, un appartamento individuato 2) L’elettricista si adopera per trovare degli acquirenti dell’appartamento 3) Trovatili, li “nomina” nel contratto preliminare. A questo punto il contratto preliminare è come fosse stipulato tra l’impresa costruttrice e gli acquirenti 4) L’impresa costruttrice cede l’immobile agli acquirenti finali ed incassa la provvista 5) L’impresa costruttrice paga all’elettricista le sue competenze, che vengono contestualmente fatturate Immagine della famiglia tratta da http://www.mondorosashokking.com/ CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE ATTENZIONE • Per la validità della clausola di nomina, deve essere previsto che questa sia effettuabile entro un termine certo (una data precisa) e non entro un termine aleatorio (fine lavori). PROGRAMMA • Il regime fiscale delle cessioni e delle locazioni di fabbricati abitativi • Le cessioni e le locazioni esenti e le loro conseguenze • L’indetraibilità dell’IVA sull’acquisto di fabbricati abitativi • Le permute immobiliari • La separazione delle attività ESEMPIO 21 INDETRAIBILITA’ IVA IMPRESA CHE – LOCANDO IN ESENZIONE FABBRICATI ABITATIVI – HA UN PRO-RATA INFERIORE AL 100% IMPONIBILE IVA Spese inerenti fabbricati abitativi 1000 200 Spese inerenti fabbricati strumentali 10000 2000 Locazione di fabbricati abitativi 1000 Esente Locazione di fabbricati strumentali 1000 200 PRO RATA 50% applicabile a tutta l’IVA sugli acquisti. E’ evidente la penalizzazione. E’ possibile ovviare al problema optando per la separazione delle attività ESEMPIO 22 LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPONIBILE IVA Spese inerenti fabbricati abitativi 1000 200 Spese inerenti fabbricati strumentali 10000 2000 Locazione di fabbricati abitativi 1000 Esente Locazione di fabbricati strumentali 1000 200 ATTIVITA’ NON SEPARATA ATTIVITA’ SEPARATA Pro-rata complessivo 50% Pro-rata loc. imp. 100% IVA detraibile loc. imp (2.000 * 100%) 2.000 Pro-rata loc. esenti 0% IVA detraibile loc. esenti (200 * 0%) 0 IVA detraibile (2200 * 50%) 1.100 IVA detraibile 2.000 LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’ • Una società edile può gestire separatamente: – Le attività individuate da ogni codice attività ATECO – All’interno del codice attività 70.20.0, le locazioni di fabbricati abitativi da quelle di fabbricati strumentali • Esempio: – – – – 45.21.1 Lavori generali di costruzione e affini; 70.12.0 Compravendita di beni immobili 70.20.0 Locazione di fabbricati abitativi 70.20.0 Locazione di altri immobili LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’ • L’opzione per la separazione dell’attività vincola per tre anni, salvo che non siano stati acquistati beni ammortizzabili soggetti a rettifica, poiché in tal caso la rettifica va mantenuta per tutto il periodo di rettifica • La gestione separata di più attività comporta: – Darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate – Tenere registri separati; – Fatturare le operazioni con adozione di una distinta serie numerica – Effettuare distintamente la registrazione delle operazioni – Effettuare distinte liquidazioni dell’imposta – Effettuare un unico versamento LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’ DETRAZIONE DELL’IVA • In caso di separazione facoltativa dell’attività, l’IVA sugli acquisti: – di beni e servizi utilizzati specificamente in una attività, è detraibile o indetraibile in funzione dell’attività – di servizi e beni ammortizzabili utilizzati promiscuamente è detraibile nei limiti della quota imputabile a ciascuna attività secondo pro-rata specifici (ad esempio metri cubi ecc…); – di beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente è indetraibile; LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITA’ PASSAGGI INTERNI • Nel primo anno in cui si separano le attività non si eseguono “passaggi di beni”, ma nel caso si procede alla rettifica della detrazione; • Negli anni successivi per i passaggi – di beni, vanno emesse fatture per il valore normale; – di servizi, vanno emesse apposite note di debitocredito da registrare su entrambi i registri • I passaggi di beni da un’attività all’altra non concorrono a formare pro-rata INDICAZIONI PRATICHE 1) In caso di effettuazione di operazioni esenti che creano pro-rata, inficiando la detraibilità dell’IVA inerente alle attività imponibili, è opportuno valutare l’ipotesi di separare le attività. Tale caso può accadere, ad esempio, quando, proseguendo l’attività di costruzione: • • Si destinano gli appartamenti invenduti alla locazione; Si effettuano operazioni di compravendita su fabbricati abitativi 2) Attenzione che talvolta il passaggio di beni da un’attività all’altra (a valore normale) può comportare debiti di IVA maggiori della stessa rettifica della detrazione (effettuata sull’IVA relativa ai costi di costruzione) fine