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Le APS - Guida legislativa fiscale a cura del servizio Assieme

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Le APS - Guida legislativa fiscale a cura del servizio Assieme
progetto realizzato da:
Il progetto Assieme nasce da un esigenza di continuo aggiornamento nonché consulenza
in materia di associazionismo di promozione sociale. Nell’ambito di ricerca di nuovi strumenti a sostegno delle associazioni si è sviluppato questa guida telematica, scaricabile
gratuitamente, ove trovare una prima informazione inerente la materia.
che cos’è
É un servizio di consulenza gratuito rivolto a tutte le Associazioni di Promozione Sociale presenti sul
territorio Reggiano, nato dall’esigenza di creare uno strumento di sostegno accessibile a tutte le
Associazioni di Promozione Sociale utile per districarsi nel mondo sempre più complesso
dell’associazionismo.
a chi si rivolge
Offre un servizio sempre aggiornato e gratuito su tematiche normative, legislative e fiscali e si
propone come un valido aiuto per le Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio
Emilia già strutturare e per le future neo-associazioni che abbiano bisogno di reperire informazioni
per costituirsi ed orientarsi nel panorama assicurativo.
www.assieme.re.it
un sito web attivo 24 ore al giorno composto
da diverse sezioni:
Consulenze: dove poter formulare i propri quesiti
ad un consulente che entro le 24 ore successive
risponderà alle vostre domande;
Archivio e Download: dove poter visionare e
scaricare oltre 200 testi normativi suddivisi per
categorie, documenti e moduli utili;
News e Scadenze: uno spazio sugli aggiornamenti
legislativi, fiscali ed interpretativi, nonchè uno
scadenziario fiscale sempre aggiornato.
e
in
n-l
o
è un servizio
completamente
gratuito
e te
lefo
nico
0522 332364
un numero telefonico a cui risponderà,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13
un consulente specializzato
(fax 0522 553432)
Redazione a cura di
Catellani Daniele (consulente Assieme);
Dott. Alessandro Mastacchi (Consulente ARSEA srl),
Dott.ssa Francesca Colecchia (Consulente ARSEA srl).
Grafica a cura di
Studio Salsi Comunicazione
02
Associazioni di Promozione Sociale
www.assieme.re.it - 0522 332364
Premessa
Questa guida vuole costituire uno strumento di facile consultazione, agile, scaricabile
gratuitamente, parte integrante del Progetto Assieme.
È a disposizione delle Associazioni già costituite e dei cittadini che desiderano esplorare questo rilevante ambito della nostra vita sociale. Rilevante per peso specifico: sono
presenti sul territorio reggiano 279 Associazioni di Promozione Sociale. E importante dal
punto di vista sociale e comunitario.
La sfida che abbiamo dinanzi, la promozione di un nuovo umanesimo attraverso la promozione di una autentica cittadinanza attiva e la costruzione di un Welfare di Comunità,
può essere affrontata solamente con l’autorevolezza delle Istituzioni, la credibilità della
Politica, il protagonismo del Terzo Settore (Associazionismo di Promozione Sociale, Volontariato, Cooperazione Sociale).
In altre parole, incarnando nella vita reale delle nostre Comunità locali quel principio di
Sussidiarietà così efficacemente delineato nella nostra Costituzione.
In questo orizzonte può dischiudersi una rinnovata stagione di vitalità dell’Associazionismo di Promozione Sociale, strumento di azioni di utilità sociale senza fini di lucro,
espressione di impegno sociale, di partecipazione, di solidarietà, di pluralismo con finalità
di natura sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
L’Assessore alla Solidarietà
Provincia di Reggio Emilia
Marcello Stecco
“
Questa guida vuole costituire uno strumento di
facile consultazione, agile, scaricabile gratuitamente,
parte integrante del Progetto Assieme.”
03
Associazioni di Promozione Sociale
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Indice
20 domande sulla promozione sociale
Capitolo 1 – APS aspetti generali
La nascita della promozione sociale
Aspetti civilistici (associazioni riconosciute e non)
I soggetti specifici del mondo sportivo
La responsabilità Civile nelle Associazioni di Promozione Sociale
Normativa
Capitolo 2 – Le Associazioni di Promozione Sociale
Le Associazioni di Promozione Sociale - caratteristiche
Le APS Sportive Dilettantistiche – caratteristiche
Modalità e prassi di costituzione di una APS
Normativa e Modulistica
Capitolo 3 - La disciplina fiscale delle APS
Aspetti fiscali Generali degli enti di tipo associativo
Il reddito complessivo degli enti non commerciali
Le agevolazioni fiscali
Le erogazioni Liberali e il 5 per mille
Disciplina delle associazioni che promuovono usi e tradizioni locali
Attività commerciale ed i regimi contabili
Regime ex L. 398/91
Attività di pubblicità e di sponsorizzazione
Perdita della qualifica di ente non commerciale
I G.A.S (gruppo di acquisto solidali)
Rapporti di collaborazione fiscalmente agevolati
Normativa e Modulistica
Capitolo 4 – Il rendiconto economico e finanziario
La redazione del rendiconto economico e finanziario
La prima nota
La contabilità separata
Rendiconto per le raccolte pubbliche di fondi
Vincoli nella gestione economica per le sole ASD
Capitolo 5 – I registri delle APS
I registri delle APS
Come iscriversi al registro provinciale APS di Reggio Emilia
Il registro del Coni
Normativa e Modulistica
APPENDICE
04
Associazioni di Promozione Sociale
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Le associazioni
di promozione sociale in 20
domande
1. Quale è la principale differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute?
Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento
dallo Stato (prefettura) oppure dalla Regione. Attraverso tale riconoscimento l’associazione ottiene la personalità giuridica che si concretizza con una autonomia patrimoniale
perfetta. In altre parole i terzi creditori si potranno soddisfare solo sul patrimonio dell’associazione. Viceversa per le associazioni non riconosciute di dette obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione.
2. Chi risponde delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi in una APS non
riconosciuta?
Le associazioni non riconosciute naon avendo acquisito personalità giuridica non sono
dotate di autonomia patrimoniale perfetta. Di dette obbligazioni quindi può essere chiamato a rispondere anche chi ha agito in nome e per conto dell’associazione. La disciplina
sulla promozione sociale è intervenuta specificando che i terzi dovranno soddisfarsi in
primo luogo sul fondo comune e solo in via sussidiaria sul patrimonio personale di chi ha
agito in nome e per conto dell’APS.
3. Che cosa è un’associazione di promozione sociale?
Le associazioni di promozione sociale sono una specifica forma associativa, rientrante
tra gli enti senza finalità lucrative, costituite ai sensi della Legge 383 del 7/12/2000. Tali
associazioni perseguono finalità d’utilità/promozione sociale svolgendo attività rivolte a
favore degli associati e/o di terzi.
“
Le associazioni riconosciute sono quelle che hanno
chiesto e ottenuto il riconoscimento dallo Stato
(prefettura) oppure dalla Regione. ”
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Associazioni di Promozione Sociale
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4. Quale è la normativa di riferimento della Promozione sociale?
La normativa di riferimento per le Associazioni di promozione sociale è la Legge nazionale 383/2000 e la legge Regionale n. 34/2002. Per quanto riguarda le APS sportive
dilettantistiche oltre alle precedentemente citate norme trova applicazione quanto statuito
dall’art.90 della Legge 289/2002 e dall’ordinamento sportivo.
5. Come si costituiscono, di norma, le associazioni di Promozione sociale?
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono attraverso una scrittura che può
avere diverse forme: scrittura privata, scrittura privata registrata (procedura realizzata
presso l’Ufficio del registro che garantisce data certa all’atto), scrittura privata autenticata
registrata (ossia scrittura privata in cui il notaio certifica l’identità dei soggetti firmatari) o
atto pubblico registrato (atto redatto dal notaio).
La scrittura privata registrata è la forma più utilizzata ed è richiesta per accedere ad alcune agevolazioni fiscali
6. Come si costituisce una Associazione di Promozione Sociale tramite scrittura
privata registrata?
Redatto atto costitutivo e statuto, il legale rappresentante – o persona da lui delegata – si
reca presso l’Agenzia delle Entrate per chiedere l’apertura del codice fiscale (modello
AA5/5); oppure apertura contestuale di partita IVA (in tal caso il numero del codice fiscale
e della partita IVA coincidono; si dovrà utilizzare il modello AA7/9). Si consiglia, in ogni
caso, l’apertura in primo luogo del codice fiscale ed in fase successiva della partita IVA.
Successivamente è necessario versare in banca o posta - tramite modello F23 – l’imposta di registro (€ 168,00) ed i diritti di segreteria (€ 3,72 per ogni copia registrata).
Si portano quindi all’Ufficio del registro almeno due copie in originale di atto costitutivo
e statuto sui quali sono state apposte le marche da bollo (€ 14,62 da applicare ogni 100
righe) con il Modello F23 da cui risulta il versamento dell’imposta di registro e dei diritti di
segreteria.
7. Abbiamo costituito un’associazione e siamo andati ad aprire il conto corrente
ma ci hanno chiesto la partita Iva. È necessaria? Cosa dobbiamo fare?
L’apertura della partita IVA è necessaria quando l’associazione svolge in via non occasionale attività a carattere commerciale (es: sponsorizzazioni, pubblicità, attività dirette a
non soci...).
“
Le associazioni possono chiedere il solo codice
fiscale nel caso in cui svolgono solo attività di natura
istituzionale e chiedere successivamente la partita
Iva. ”
Il codice fiscale è l’elemento identificativo dell’associazione nei rapporti con i terzi, necessario pertanto ogni qualvolta si stipula un contratto (es: contratto di locazione, convenzione con il Comune...).
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Associazioni di Promozione Sociale
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8. Che cosa è l’attività istituzionale per una APS?
L’attività istituzionale per un’associazione è quella definita nello statuto sociale, permessa
e necessaria, al raggiungimento delle finalità associative. In altre parole, si tratta di quelle
attività rivolte agli associati definite nel regolamento associativo.
9. Cosa s’intende per attività commerciale?
Per attività commerciale s’intende l’esercizio, anche occasionale, di una delle attività previste dall’art. 2195 del codice civile, vale a dire:
1. attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
2. attività di trasporto
3. attività bancaria o assicurativa
4. attività ausiliari alle precedenti.
Generalizzando è da considerarsi attività commerciale, la prestazione di servizi o la
cessione di beni effettuata in modo continuativo verso i terzi non soci dietro versamento
di un corrispettivo specifico. Il legislatore ha poi previsto per alcune specifiche attività che
queste siano da considerarsi sempre commerciali, anche se rivolte agli associati (art. 148
Tuir).
10. Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica affiliata ad un Ente
di promozione sportiva operante nel settore del motociclismo. Due aziende si
sono offerte di sponsorizzarci, ma chiedono la fattura. Cosa dobbiamo fare?
La sponsorizzazione è un’attività di natura commerciale il cui esercizio – in via non occasionale - richiede il possesso della partita IVA e l’emissione, quindi, della fattura.
“
Per chiedere la partita IVA è necessario consegnare
il Modello AA7/9 all’Agenzia delle Entrate. ”
Sarà poi necessario stabilire il regime fiscale attraverso cui conteggiare il versamento
delle imposte (IVA, IRES ed IRAP) all’Erario.
11. Quale è la differenza tra attività di sponsorizzazione e quella di pubblicità?
Si ha sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento
viene istituito uno specifico abbinamento (manifesto con l’indicazione del marchio quale
sponsor dell’evento, nome dell’evento con inserito il nome del prodotto, ecc.). Si ha pubblicità se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità
(cartelli collocati ai margini dell’area di spettacolo, pubblicazioni promozionali dell’evento
sportivo, manifesti, striscioni o altri richiami acustici e visivi).
12. Quali sono i regimi contabili/fiscali per le associazioni senza scopo di luco?
I regimi fiscali e contabili per gli enti non commerciali sono diversi:
• Regime ordinario
• Regime semplificato
• Regime supersemplificato
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Associazioni di Promozione Sociale
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• Regime forfetario
• Regime Ex Legge 398/91
13. Cosa sono le erogazioni liberali?
Sono contributi erogati ad associazione di promozione sociale o ad altre tipologie associative. Il nostro ordinamento garantisce all’erogante agevolazioni fiscali – in termini di
detrazione o deduzione dell’importo versato – che variano a secondo del soggetto erogante (persona fisica, società o associazione) e della tipologia di associazione beneficiaria.
14. La nostra associazione ha trovato diversi sponsor grazie ai quali possiamo
svolgere la nostra attività per la quale chiediamo ai soci la sola quota associativa. Ci hanno detto però che potremmo avere dei problemi perché la nostra
attività commerciale è prevalente rispetto a quella istituzionale. È vero?
È vero nel caso che l’associazione di promozione sociale non sia sportiva dilettantistica.
Di norma trova applicazione l’art. 149 Tuir ai sensi del quale l’associazione perde la qualifica di ente non commerciale quando per un intero anno d’imposta l’ente eserciti prevalentemente attività commerciale. Se, invece, la vostra è un’associazione sportiva dilettantistica (iscritta nel registro CONI) non siete soggetti alla perdita della qualifica di ente non
commerciale, essendo tali soggetti esclusi dalla disciplina prevista dall’art. 149 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi (ai sensi dell’art.90, comma 11 della Legge 289/2002).
In questo caso potete pertanto finanziare le vostre attività istituzionali (organizzazione di
corsi e manifestazioni sportive) grazie agli introiti derivanti da sponsorizzazioni.
15. Siamo un’associazione sportiva dilettantistica, affiliata ad un Ente di promozione sportiva ed iscritta nel registro CONI, che promuove attività calcistica.
Vorremmo retribuire un nostro allenatore, oggi volontario, e ci hanno detto che
è possibile farlo a condizioni vantaggiose per noi e per lui. È vero?
L’associazione sportiva dilettantistica (provvista di statuto conforme a quanto stabilito dall’art.90 della L.289/2002 ed iscritta nel registro CONI) può riconoscere al proprio allenatore un compenso per prestazione sportiva dilettantistica (ex Legge n.133/1999) in regime
fiscale agevolato.
A partire dal 2003 le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati nell’esercizio diretto (atleti, dirigenti, tecnici, collaboratori amministrativo-gestionali) di attività
sportive dilettantistiche da associazioni e società sportive dilettantistiche sono soggette al
seguente regime:
• qualora i compensi non siano complessivamente superiori ad € 7.500 nel periodo di
imposta, questi non concorreranno alla formazione del reddito del percepiente ed il
committente – o i committenti – non dovranno operare ritenute IRPEF;
• qualora i compensi siano superiori ad € 7.500 il committente – o i committenti – opereranno una ritenuta IRPEF del 23%, maggiorata dell’addizionale regionale IRPEF dello
0,90%. Tali ritenute saranno a titolo di imposta sugli importi fino ad 28.158,28, a titolo
di acconto sugli importi eccedenti tale soglia.
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Associazioni di Promozione Sociale
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16. Le associazioni devono predisporre il bilancio? E’ necessario depositarlo da
qualche parte? Dobbiamo conservare la relativa documentazione contabile?
Tutte le associazioni, anche quelle che non svolgono attività commerciale, sono tenute ad
approvare un rendiconto economico-finanziario entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale. Competente è l’Assemblea dei soci. La relativa documentazione (ossia le fatture
e ricevute, relative alle spese, e le ricevute relative alle entrate) devono essere conservate per 10 anni. Non è invece necessario depositare il bilancio da nessuna parte.
17. Quali sono le differenze tra reddarre un bilancio attraverso il principio di cassa
piuttosto che utilizzare il principio di competenza?
Attraverso il principio di cassa sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell’esercizio sociale di riferimento. Tale principio,
adeguato alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un
rendiconto composto dal solo prospetto del conto economico, integrato dall’indicazione
dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell’esercizio. Attraverso invece il
principio di competenza, i costi ed i ricavi devono invece essere contabilizzati nell’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi
o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da conto economico e
stato patrimoniale.
18. Vogliamo organizzare la festa della primavera per raccogliere fondi per la nostra associazione. Abbiamo degli obblighi contabili particolari per gestire questa attività?
Se l’associazione organizza una o più raccolte fondi è obbligata a redigere entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta
fondi da accompagnare al rendiconto annuale. Da questo documento devono risultare
in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le
spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
19. Come posso iscrivere l’associazione nel registro
provinciale delle APS?
Le associazioni che soddisfano le condizioni previste dalla Legge 383/2000 e L.R. n. 34
del 2002 possono presentare un’apposita domanda presso la Provincia di Reggio Emilia
se hanno almeno svolto un anno di attività. La domanda deve essere indirizzata al presidente della Provincia e contenere gli allegati previsti dalla delibera regionale n. 2003/910.
20. Sono il Presidente di un’associazione sportiva dilettantistica operante nel
settore della danza. Un mio amico mi ha detto che potrei avere la disponibilità
della palestra della scuola chiedendo il riconoscimento dell’associazione in
Comune. E’ vero? Cosa devo fare?
Spesso gli Enti locali chiedono che le associazioni siano iscritte ad un albo o registro
tenuto da una Pubblica Amministrazione come condizione o come requisito preferenziale per poter avere la disponibilità dei locali. Si tratta pertanto di associazioni iscritte nel
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Associazioni di Promozione Sociale
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registro CONI o nell’albo delle associazioni di promozione sociale, nell’anagrafe delle
ONLUS o nel registro delle organizzazioni di volontariato. Per esempio l’art.90 della
Legge 289/2002 prevede espressamente che “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività
sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al
DPR 10 ottobre 1996, n.567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni
sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti”. L’iscrizione a tali albi o registri non ha nulla a che fare con
lo status di “associazione riconosciuta”, o meglio di associazione dotata di personalità
giuridica.
“
Spesso gli Enti locali chiedono che le associazioni
siano iscritte ad un albo o registro tenuto da una
Pubblica Amministrazione come condizione o come
requisito preferenziale per poter avere la disponibilità
dei locali.”
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Associazioni di Promozione Sociale
Capitolo 1
APS aspetti
generali
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La nascita della
promozione sociale
Alla fine del 2000 e dopo un lungo periodo di concertazione, è stata definitivamente approvata la Legge 383 del 7 dicembre 2000 intitolata: “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”. Tale normativa disciplina nello specifico un particolare soggetto appartenente allo svariato mondo del no profit, colmando finalmente una lacuna legislativa che
fino ad allora prevedeva solamente un inquadramento di carattere fiscale (D.lgs 460/97
- riordino del sistema tributario degli enti non commerciali).
La Legge 383/2000 indica i principi fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale, ed ha anche lo scopo di valorizzare e sviluppare le organizzazione già esistenti nonché favorire la costituzione di nuove realtà associative. Prevede
inoltre, meccanismi di rappresentanza per tali enti (ad esempio nel Cnel), istituisce appositi registri al fine dell’ottenimento dello status di “associazione di promozione sociale” e
stabilisce apposite linee guida nei rapporti tra Enti pubblici ed APS.
La legge diviene efficace operativamente attraverso l’emanazione del Regolamento del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che istituisce e disciplina il registro nazionale
delle Associazioni di Promozione Sociale a carattere nazionale ed attraverso l’emanazione
delle varie normative di riferimento a carattere regionale e provinciale che istituiscono e
disciplinano i registri regionali e provinciali. Con la Legge N. 34 del 9 dicembre 2002 e la
successiva delibera di giunta regionale n. 910/2003, la Regione Emilia Romagna ha provveduto a recepire la normativa nazionale ed ha istituito, nonché disciplinato le modalità per
l’iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali. La stessa normativa prevede che
l’iscrizione al Registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale è incompatibile con l’iscrizione nel Registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla
Legge 266/1991.
“
Guarda la normativa: Legge 383/2000 – Legge
Regionale n. 34/2002 – D.lgs 460/97”
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APS aspetti generali
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Aspetti civilistici:
il riconoscimento della personalità giuridica.
Le associazioni di promozione sociale fanno parte del macro insieme degli enti no Profit,
ossia gli enti che non perseguono finalità lucrative. Tali soggetti trovano in primo luogo una
definizione all’interno del codice civile all’art. 12, termine che indica ogni manifestazione
della natura sociale e non puramente individuale dell’uomo: ogni forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi extraindividuali di natura
extraeconomica.
Il codice Civile distingue tra associazioni riconosciute (artt. 11 – 35) e associazioni non
riconosciute (artt. 36-38).
La differenza tra queste due forme civilistiche di enti, si sostanzia nel possesso o meno
della personalità giuridica. Le prime, associazioni riconosciute, hanno richiesto ed ottenuto
il riconoscimento dallo Stato o dalle Regioni. Il riconoscimento presuppone l’ottenimento
della personalità giuridica alla quale si collegano le seguenti prerogative:
• autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio dell’associazione si presenta distinto ed
autonomo rispetto agli associati e amministratori;
• limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte in nome
e per conto dell’associazione.
Glossario:
Il riconoscimento è atto discrezionale della pubblica amministrazioResponsabilità
degli amministrane e avviene mediante Decreto del Presidente della Repubblica o
tori delle associacon provvedimento del presidente della Giunta Regionale, seconzioni riconosciute:
do le procedure definite dal DPR 361/2000 e dalla Legge regionaContrariamente
a quanto avviene
le dell’Emilia Romagna 37/2001.
per le Associazioni
Per chiedere l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche è
non riconosciute,
necessario presentare apposita domanda, in bollo (sono esennelle Associazioni
Riconosciute gli
ti da bollo, ai sensi dell’art.27bis della Tabella allegata al DPR
amministratori non
642/1972, le istanze richieste da ONLUS, Federazioni sportive ed
sono responsabili
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), alla Regione
delle obbligazioni
associative.
(Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi Servizio Qualità
“
”
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APS aspetti generali
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Semplificazione e Innovazione Giunta Regionale) oppure alla Prefettura, allegando:
• una copia autentica dell’atto costitutivo e statuto redatto per atto pubblico, più due copie
•
•
•
•
semplici;
una relazione illustrativa dell’attività svolta dall’Ente o, se di nuova costituzione, su quella che svolgerà, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante, consistente nella descrizione degli elementi costitutivi del patrimonio iniziale
dell’Ente o fondo di dotazione dell’Ente (mobili ed immobili) e dei mezzi finanziari coi
quali si intende provvedere in relazione a spese ed eventuali investimenti. La relazione
deve essere corredata da documentazione idonea a dimostrare l’esistenza del patrimonio iniziale ai fini di garanzia delle obbligazioni assunte verso terzi.
una copia dell’ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo approvato, o, in caso di
Ente neo-costituito, il prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa ai primi tre anni di attività prevista o almeno al primo anno;
l’elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Ente (o dell’organo amministrativo dell’Ente comunque sia denominato), con l’indicazione delle cariche rispettivamente ricoperte, corredato dai codici fiscali di tutti gli amministratori;
Le associazioni non riconosciute, invece, sono quelle che non hanno chiesto, oppure non
hanno ottenuto, il riconoscimento della personalità giuridica e quindi sono in una situazione di autonomia patrimoniale imperfetta. Per molti aspetti sono simili a quelle riconosciute, anche queste sono un soggetto di diritto distinto dai soci, con un proprio patrimonio
ma sono prive di personalità giuridica. Tale forma è la più utilizzata, anche per il difficile
percorso per l’ottenimento del riconoscimento e per la non obbligatorietà di patrimonio a
garanzia. Come accennato precedentemente per tali enti, non possiedendo personalità
giuridica, la responsabilità patrimoniale in caso di eventuali debiti contratti dall’associazione ricade su coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa.
“
Le associazioni di promozione sociale fanno parte
del macro insieme degli enti no Profit, ossia gli enti
che non perseguono finalità lucrative.”
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APS aspetti generali
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Ecco schematizzate le differenze tra associazioni riconosciute e non:
Associazioni
riconosciute
Associazioni non
riconosciute
Personalità giuridica
Sì
No
Autonomia patrimoniale
Sì - perfetta
No - Imperfetta Il patrimonio
dell’associazione
esiste comunque
ed è indivisibile
Controllo dell’autorità
governativa
Sì
No
Iscrizione nel registro
delle persone giuridiche
Si - L’associazione deve
rispondere a determinati
requisiti tra cui: costituzione
per atto pubblico, patrimonio
adeguato all’oggetto sociale
etc.L’iscrizione può essere
richiesta al registro nazionale
oppure in quello regionale
No
Responsabilità degli
associati/amministratori
per i debiti
dell’associazione
No - i debitori possono
rivalersi solo sul capitale
dell’associazione
Si - sono responsabili
coloro che hanno agito
in nome e per conto
dell’associazione
Glossario:
“
Personalità giuridica: È attribuita ad un soggetto di diritto diverso dalla persona fisica e costituisce centro di imputazione di rapporti giuridici. Con l’acquisto della personalità giuridica si determina
la separazione tra patrimonio dell’Ente e patrimonio dei membri: il
patrimonio dell’ente diventa autonomo e indipendente rispetto a
quello dei suoi membri, che non rispondono delle obbligazioni associative se non con quanto conferito.
Contratto plurilaterale aperto: accordo tra un numero imprecisato
di persone, purchè più di due al quale possono aderire successivamente alla perfezione del contratto, altri soggetti nuove parti del
medesimo.
”
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APS aspetti generali
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ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE
Presupposti
• atto costitutivo e statuto redatti nella forma
di atto pubblico;
• atto costitutivo e statuto in posseso dei requisiti
di cui all’art.16 del codice civile
• indicazione di uno scopo lecito e possibile
• titolarità di un patrimonio adeguato alla
realizzazione dello scopo.
Regione
Stato (prefetture)
Quando l’attività si svolge
in più Regioni o in settori
di competenza statale.
Competenza
Quando l’attività è
riconducibile negli ambiti
di competenza della
Regione e si esaurisce in
una sola Regione
Iter
a) presentazione della domanda cui allegare copia autentica dell’atto
costitutivo e dello statuto nonché idonea documentazione sulla
consistenza del patrimonio;
b) entro 120 giorni la prefettura/regione provvede alla concessione
del riconoscimento della personalità giuridica (salva richiesta di
documentazione integrativa, nel qual caso la Pubblica
Amministrazione ha 30 giorni dal ricevimento della documentazione
per esprimersi: decorso inutilmente detto termine la domanda si
intende rigettata, operando il c.d. silenzio rigetto).
Iscrizione presso registro
nazionale (Prefetture)
16
APS aspetti generali
Iscrizione presso registro
Regionale
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La Responsabilità Civile
nelle Associazioni
di Promozione Sociale
[Responsabilità di chi agisce per l’associazione Specifica APS]
Ai sensi dell’art.1173 del Codice Civile, l’associazione può essere chiamata a rispondere
per una responsabilità derivante da:
• un contratto (es: quando non paghiamo un nostro fornitore);
• un fatto illecito (es: per il danno subito da un socio conseguente alla cattiva manutenzione dell’immobile sede dell’associazione);
• ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all’ordinamento giuridico (es: non paghiamo le imposte).
Premesso sinteticamente questo, di fronte all’attribuzione delle responsabilità il quesito
che emerge è: chi è chiamato a rispondere per tali obbligazioni?
In primo luogo si dovrà operare una distinzione tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute.
Nelle prime, in quanto dotate di personalità giuridica e pertanto di autonomia patrimoniale
perfetta, per le obbligazioni assunte dall’associazione risponde la stessa con il proprio
patrimonio.
Una deroga a questo principio generale è stata introdotta dall’art. 11 del D.lgs 472/97- recante Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie – ai sensi del quale nei casi di violazione di norme tributarie, il dipendente o
legale rappresentante o l’amministratore dell’ente con o senza responsabilità giuridica e
l’ente stesso sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata.
Disciplina differente vale per le associazioni non riconosciute, quindi prive di personalità giuridica. L’art. 38 del codice Civile, infatti, prevede che “per le obbligazioni assunte
dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i propri diritti
sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondo anche personalmente e solidal-
17
APS aspetti generali
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mente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.” In altre parole
i terzi creditori potranno soddisfarsi direttamente sul patrimonio personale di chi ha agito
in nome e per conto dell’associazione, senza dover preventivamente escutere il fondo
comune.
Il legislatore non richiedendo ai fini della costituzione di una associazione non riconosciuta un patrimonio minimo né forme di pubblicità dei soggetti dotati di rappresentanza, ha
esteso la responsabilità ai soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione
per tutelare i terzi nei rapporti con l’associazione stessa.
Il Legislatore tutela pertanto il terzo rendendo il socio che ha agito per l’associazione
fideiussore della stessa nei limiti dell’obbligazione contratta.
Una disposizione agevolativa è prevista per le Associazioni che abbiano ottenuto lo status di promozione sociale. La legge 383/2000, infatti, all’art. 6 prevede che: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale
i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima
e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in
nome e per conto dell’associazione”. Con tale definizione, il legislatore ha previsto il principio di preliminare escussione del credito sul patrimonio associativo, e di conseguenza
la possibilità dei terzi di riavvalersi sul patrimonio personale di chi ha agito in nome e per
conto della stessa solo nell’ipotesi in cui il patrimonio dell’associazione risulti insufficiente
a soddisfare il credito.
“
Si precisa che le associazioni non riconosciute,
pur non essendo dotate di autonomia giuridica,
costituisce un soggetto autonomo rispetto ai soci:
i creditori dei singoli soci non potranno agire sul
fondo comune così come i creditori dell’associazione
non potranno agire sul patrimonio dei singoli soci
in quanto tali.”
18
APS aspetti generali
Capitolo 2
Le Associazioni
di Promozione
Sociale
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Le Associazioni
di promozione sociale.
Caratteristiche
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 383/2000 sono da considerarsi associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non, i movimenti, i gruppi e loro coordinamenti o federazioni, costituiti per svolgere, senza finalità di lucro, attività di utilità
sociale a favore di associati e/o di terzi.
Il Legislatore, al secondo e terzo comma dell’art. 2, ha specificatamente escluso dallo
status di APS: i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria
e tutti quegli enti che prevedono limitazioni o discriminazioni di qualsiasi tipo in relazione all’ammissione degli associati o che dispongono il diritto di trasferimento della
quota associativa o che infine, colleghino la partecipazione sociale alla titolarità di
quote di natura patrimoniale.
La legge Regionale 34/2002, inoltre, elenca in modo sintetico campi di attuazione
della finalità delle associazioni di promozione sociale riconosciuti dalla Regione quali:
• attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra
i popoli;
• sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli
ostacoli che impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari
dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla
tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione
delle attitudini e delle capacità professionali;
• tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
• ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
• diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
• sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
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Le Associazioni di Promozione Sociale
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• tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
• conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
Come si può notare il legislatore ha individuato quelle forme associative che realizzano quella partecipazione volontaria delle persone che organizzano e promuovono un
cambiamento, un valore aggiunto, alla società oltrechè soddisfare diversi e variegati
bisogni che altrimenti non troverebbero risposta.
La normativa sulle APS prevede particolari meccanismi di rappresentanza (si pensi
all’istituzioni di appositi osservatori regionali sull’associazionismo, nonché la partecipazione alla Composizione del Cnel dello stesso) nonché specifiche agevolazioni. Di
seguito vengono riportate le principali:
1) Prestazioni degli associati (art. 18): le associazioni di promozione sociale possono assumere, in caso di particolare necessità, lavoratori dipendenti o prestatori d’opera anche ricorrendo ai propri associati. Tale possibilità è subordinata al fatto che deve
sussistere una prevalenza di lavoro prestato a titolo volontario e gratuito dei propri
associati.
2) Imposta sugli intrattenimenti (art. 21): le quote associative ed i contributi erogati
ad APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta.
3) Erogazioni Liberali (art. 22): le donazioni effettuate a beneficio di associazioni di
promozione sociale sono fiscalmente agevolate.
Se l’associazione è iscritta all’albo nazionale il soggetto erogante (sia persona fisica
che società o associazione) può dedurre l’erogazione liberale in misura non superiore
al 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui (ex art.14 DL 14/03/2005 n°35).
Se l’associazione è iscritta negli albi regionali o provinciali, la persona fisica che ha
effettuato l’erogazione liberale può detrarre (ex art.15 lett.i quater del TUIR) il 19% di
quanto erogato per un importo complessivo non superiore a 2.065,83 euro mentre la
società o associazione può dedurre (ex Art.100 comma 2 lett l) del TUIR) il donato per
un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 % del reddito di impresa dichiarato.
In ogni caso la donazione deve essere effettuata tramite strumenti finanziari tracciabili
(bonifico bancario/postale, vaglia carta di credito etcc)
4) Tributi Locali (art. 23): gli enti pubblici possono prevedere riduzioni dei tributi di
loro competenza alle associazioni di Promozione sociale.
5) Rapporti con gli enti pubblici: gli Enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comuni etc) possono stipulare apposite convenzioni (art. 30) con le Associazioni di Promozione sociale inscritte dal almeno 6 mesi in uno dei registri previsti dalla stessa Legge 383/2000. E’ obbligo delle associazioni assicurare i propri soci a copertura degli
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Le Associazioni di Promozione Sociale
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infortuni e delle malattie connesse con lo svolgimento dell’attività convenzionata e per
la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono
interamente a carico dell’Ente con il quale viene stipulata la convenzione. Gli stessi
Enti possono inoltre concedere in comodato gratuito beni mobili ed immobili di loro
proprietà, non utilizzati (art. 32).
6) Manifestazione Temporanee (art. 31): il sindaco può concedere autorizzazioni
temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande (in deroga a quanto previsto
dall’art. 3 comma 4 della L. 287/91) alle APS, in occasione di particolari eventi o manifestazioni e di durata limitata. Chiaramente devono essere rispettate le disposizioni
igienico sanitarie e l’addetto alla somministrazione deve essere in possesso del requisito professionale. Inoltre, l’ente pubblico può concedere in uso non oneroso beni
mobili ed immobili per tali manifestazioni.
7) Sede sociale (art. 32): la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali
nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso
omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
“
Le quote associative ed i contributi erogati ad
associazioni di promozione sociale non concorrono
alla formazione della base imponibile ai fini
dell’impresa”
22
Le Associazioni di Promozione Sociale
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Le APS Sportive
dilettantistiche.
Caratteristiche
A livello istituzionale l’ordinamento sportivo è materia soggetta a competenza concorrente. Accanto allo Stato, che agisce attraverso il Ministero per le Politiche Giovanili e
le Attività Sportive, ci sono le Regioni, competenti – rispettivamente - per le materie di
seguito descritte:
Ministero per le politiche
giovanili e le attività sportive
Regioni
a) proposta, coordinamento ed attuazione
delle iniziative normative, amministrative e
culturali relative allo sport;
b) cura dei rapporti con enti ed istituzioni
intergovernative che hanno competenza in
materia di sport, in particolare con l’Unione europea, il Consiglio d’Europa, l’UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale antidoping);
c) cura dei rapporti con gli organismi sportivi
e con gli altri soggetti operanti nel settore
dello sport;
d) prevenzione del doping e della violenza
nello sport per quanto di competenza;
e) esercizio della vigilanza sul CONI e, unitamente al Ministro per i beni e le attività
culturali in relazione alle rispettive competenze, della vigilanza e dell’indirizzo sull’Istituto per il credito sportivo.
Azioni ed interventi volti al:
a) benessere dei cittadini,
b) diffusione della cultura della pratica
delle attività motorio-ricreative e
sportive,
c) istruzione professionale,
d) attività di carattere programmatorio riguardanti gli impianti sportivi,
e) disciplina delle modalità di affidamento in gestione degli impianti
sportivi
f) attività ed iniziative volte a sostegno ed alla disciplina dell’associazionismo sportivo,
g) definizione dei requisiti generali
minimi degli impianti sportivi (fatte
salve le disposizioni del CONI riguardanti le norme federali).
“
A livello istituzionale l’ordinamento sportivo
è materia soggetta a competenza concorrente. ”
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Le Associazioni di Promozione Sociale
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Altre funzioni sono state attribuite – da ultimo con il Dlgs 23 luglio 1999, n°242 – al
CONI, ente pubblico preposto al riconoscimento dei soggetti dell’ordinamento sportivo.
Rientrano tra le funzioni del CONI la promozione della massima diffusione della
pratica sportiva, la prevenzione e repressione del doping, la preparazione degli atleti,
lo svolgimento delle manifestazioni e la predisposizione dei mezzi necessari a partecipare alle Olimpiadi e ad altre manifestazioni sportive. Il CONI viene anche definito
come “unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società
e dalle associazioni dilettantistiche”, al quale spetta la definizione dei principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli
statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli
Enti di Promozione Sportiva e delle associazioni e società sportive.
Accanto al CONI abbiamo pertanto:
a) le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), associazioni senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituite dalle società sportive e, nei casi previsti,
da singoli tesserati, che vengono riconosciute dal CONI se svolgono sul territorio
nazionale una attività sportiva, sono affiliate a una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO e presentano un ordinamento interno a base democratica;
b) le Discipline sportive associate (DSA), organizzazioni riconosciute dal Consiglio
Nazionale del CONI a prescindere dall’affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, destinatarie di contributi erogati dal CONI;
c) gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), associazioni a livello nazionale (devono
essere presenti in almeno 15 Regioni e 70 Province e contare almeno 1.000 società affiliate con almeno 100.000 iscritti), riconosciute dal CONI che hanno per fine
la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e
formative;
d) le società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Consiglio
Nazionale del CONI o, per delega, dalle Federazioni sportive, dalle Discipline associate o dagli Enti di promozione sportiva.
Si qualificano come “associazioni sportive dilettantistiche” i sodalizi in possesso dei
seguenti requisiti:
a) promuovere attività sportiva dilettantistica;
b) essere costituiti con atto costitutivo e statuto nella forma di atto pubblico, scrittura
privata autenticata o scrittura privata registrata;
c) essere in possesso dei requisiti statutari indicati all’art.90 della Legge 289/2002;
d) essere affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina sportiva
associata o ad un Ente di promozione sportiva;
e) essere iscritti nel registro tenuto dal CONI.
“
Riferimenti Normativi ex art.90 L.289/2002”
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Le Associazioni di Promozione Sociale
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Il nostro ordinamento riconosce anche l’associazionismo in ambito sportivo privo di
questi requisiti. In questo caso, ossia quando l’associazione non presenti i requisiti
statutari richiesti dall’art.90 o non abbia registrato lo statuto o, ancora, non sia semplicemente iscritto nel registro CONI, l’associazione non potrà accedere a tutte le agevolazioni specifiche del settore sportivo, ma potrà accedere a quelle previste per gli
enti non commerciali di tipo associativo se in possesso dei relativi requisiti.
I sodalizi che intendono acquisire lo statuto di “associazione sportiva dilettantistica”
devono indicare espressamente nei relativi statuti i seguenti elementi (ex art.90
L.289/2002):
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in
nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali,
fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di
capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di
approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle
società e delle associazioni.
Il CONI (Delibera del 15/7/2004) ha altresì previsto che “allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI”, gli statuti
delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere
l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e
ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.”
“
Allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle
società e associazioni sportive da parte del CONI,
gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti
dalla legislazione statale, devono prevedere l’obbligo
di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI ”
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Le Associazioni di Promozione Sociale
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Costituzione
di una associazione
di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale si dotano di atto costitutivo e statuto che può
avere diverse forme:
a) scrittura privata,
b) scrittura privata registrata (procedura realizzata presso l’Ufficio del registro che da
data certa all’atto),
c) scrittura privata autenticata registrata (ossia scrittura privata in cui il notaio certifica
l’identità dei soggetti firmatari) o
d) atto pubblico registrato (ossia atto redatto dal notaio).
Glossario:
La scrittura privata registrata è la forma più utilizzata:è richiesta per accedere ad alcune agevolazioni fiscali, è la più economica ma non consente di acquisire la personalità giuridica.
Ecco in sintesi i documenti da predisporre:
• Atto costitutivo: non è altro che il verbale dell’assemblea
costituente dell’associazione. Questo è l’atto formale di
costituzione dell’associazione che deve essere sottoscritto dai soci fondatori
• Statuto: è il regolamento che norma la vita associativa.
“
Atto pubblico: È il
documento redatto,con le
formalità specificamente
richieste, normalmente
da un notaio. Particolari
atti possono essere
redatti con l’ausilio di un
altro pubblico ufficiale
(Cancelliere del Tribunale,
Segretario comunale).
”
Ai sensi della Legge 383/2000 e della L. R. n. 34/2002 che disciplina le associazioni di
promozione sociale, l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere:
• la denominazione;
• l’oggetto sociale;
• l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
• l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in
nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
• l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste;
• le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza
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Le Associazioni di Promozione Sociale
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•
•
•
•
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire
deroghe alla presente disposizione;
i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
le modalità di scioglimento dell’associazione;
l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione
o estinzione, dopo la liquidazione, a fini d’utilità sociale.
“
La scrittura privata registrata è la forma più utilizzata di atto costitutivo e statuto: è richiesta per accedere
ad alcune agevolazioni fiscali, è la più economica ma
non consente di acquisire la personalità giuridica.”
VERIFICA IL TUO STATUTO:
Cosa
denominazione
oggetto sociale
l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle
attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette;
l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a
favore di attività istituzionali statutariamente previste
le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
con la previsione dell’elettività delle cariche associative
i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i
loro diritti e obblighi;
l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte
degli organi statutari;
le modalità di scioglimento dell’associazione;
l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione,
a fini d’utilità sociale.
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Le Associazioni di Promozione Sociale
Dove nello statuto
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Le associazioni che intendono accedere alle agevolazioni fiscali proprie degli
enti non commerciali di tipo associativo (ex art.148 commi 3 – 7 del TUIR) sono
tenute a chiedere la registrazione del relativo atto costitutivo e statuto seguendo il seguente iter:
1. predisporre atto costitutivo e statuto almeno in due esemplari in originale. Su tali
documenti dovrà essere apposta una marca da bollo da € 14,62 ogni 100 righe.
Non è più necessario l’utilizzo della carta uso bollo;
2. chiedere l’apertura del codice fiscale dell’associazione all’Agenzia dell’Entrate. Si
tratta del codice identificativo dell’associazione nei rapporti con i terzi: sarà pertanto utilizzato negli atti, contratti e in ogni dichiarazione di natura fiscale. Per ottenerlo basterà compilare il modello AA5/5 con i dati dell’associazione (denominazione,
sede sociale, dati del rappresentante legale). Oltre a tali campi si dovrà inserire il
codice attività (vedi tabella sottostante), barrare il NO nella dichiarazione IVA ed
inserire la data ultima di approvazione del bilancio che cade entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale (il 30 aprile per le associazioni con esercizio
solare);
3. versare in banca o posta l’imposta di registro (€ 168,00) ed i diritti di segreteria (€
7,44) utilizzando il Modello F23;
4. portare all’Ufficio del Registro i due esemplari in originale di atto costitutivo e statuto bollati con il Modello F23 da cui risulta il versamento dell’imposta di registro e
dei diritti di segreteria ai fini della registrazione dell’atto.
“
Le associazioni che intendono accedere alle
agevolazioni fiscali proprie degli enti non commerciali
di tipo associativo sono tenute a chiedere la
registrazione del relativo atto costitutivo e statuto”
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Le Associazioni di Promozione Sociale
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TABELLA CODICI ATTIVITÀ
Ateco 2004
Ateco 2007 sesta cifra
ATECO 2007 - STRUTTURA
55.21.1
55.20.20
Ostelli della gioventù
55.21.2
55.20.30
Rifugi di montagna
55.23.2
55.20.40
Colonie marine e montane
92.62.3p
85.51.00
Corsi sportivi e ricreativi
80.42.4p
85.52.09
Altra formazione culturale
80.42.1
85.59.10
Università popolare
92.61.1
93.11.10
Gestione di stadi
92.61.2
93.11.20
Gestione di piscine
92.61.4
93.11.30
Gestione di impianti sportivi polivalenti
92.61.3
93.11.90
Gestione di altri impianti sportivi nca
92.62.4p
93.12.00
Attività di club sportivi
92.61.5
93.13.00
Gestione di palestre
92.62.1
93.19.10
Enti e organizzazioni sportive,
promozione di eventi sportivi.
92.62.2
93.19.99
Altre attività sportive nca
92.62.4p
93.12.00
Attività di club sportivi
91.32.0
94.92.00
Attività dei partiti e delle associazioni
politiche.
91.33.1
94.99.10
Attività di organizzazioni per la tutela
degli interessi e dei diritti dei cittadini.
91.33.2
94.99.20
Attività di organizzazioni che
perseguono fini culturali, ricreativi
e la coltivazione di hobby.
91.33.3
94.99.30
Attività di organizzazioni patriottiche
e associazioni combattentistiche.
91.33.4
94.99.40
Attività di organizzazioni per la
cooperazione e la solidarietà
internazionale.
91.33.5
94.99.50
Attività di organizzazioni per la
filantropia.
91.33.7
94.99.60
Attività di organizzazioni per la
promozione e la difesa degli animali
e dell’ambiente.
91.33.8
94.99.90
Attività di altre organizzazioni
associative n.c.a.
92.13.0
59.14.00
Gestione di sale di proiezione
cinematografiche.
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Le Associazioni di Promozione Sociale
Capitolo 3
Disciplina fiscale
delle
Associazioni
di Promozione
Sociale
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Aspetti generali degli enti
di tipo associativo
Si definiscono enti non commerciali, ai sensi dell’art.73 del TUIR lettera c), “gli enti
pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”.
Tra gli enti non commerciali si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri
soggetti passivi, nei confronti dei quali il presupposto d’imposta si verifica in modo
unitario e autonomo.
Per comprendere se un’associazione si può qualificare come ente non commerciale è
necessario in primo luogo verificare se l’oggetto esclusivo o principale dell’ente – ovvero l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicata “dalla legge,
dall’atto costitutivo o dallo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata o registrata” abbia natura commerciale o non commerciale. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato.
In ogni caso l’eventuale indicazione di attività di natura non commerciale nell’oggetto sociale dell’ente non garantisce l’ente stesso dalla possibilità di essere oggetto di
accertamenti volti a verificare l’effettiva natura delle attività poste in essere.
“
Accanto al criterio formale trova applicazione,
infatti, un criterio sostanziale, legato alla prevalenza
quantitativa dell’attività commerciale posta in essere
per un intero periodo di imposta (art.149 T.U.I.R.).”
In base a questa disposizione gli enti non commerciali perdono tutte le relative agevolazioni fiscali – e l’accesso a regimi contabili semplificati – qualora esercitano prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
31
Disciplina fiscale delle Associazioni di Promozione sociale
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Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche di parametri
quali la prevalenza delle immobilizzazioni relative l’attività commerciale, al netto degli
ammortamenti, rispetto alle restanti attività; la prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attività istituzionali; la prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto
alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le
liberalità e le quote associative ed infine la prevalenza delle componenti negative
inerenti l’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
“
Le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche non
sono soggetti alla perdita della qualifica di ente non
commerciale.”
32
Disciplina fiscale delle Associazioni di Promozione sociale
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Il reddito complessivo
degli enti non commerciali
Il presupposto impositivo per gli enti non commerciali deriva dal possesso di uno o
più redditi ritenuti fiscalmente rilevanti. Si diventa soggetti di imposta comunque dal
momento in cui si possiedono certi tipi di reddito, indipendentemente dal risultato
finale di bilancio.
Ai sensi dell’art. 143 del TUIR, il reddito complessivo degli enti non commerciali è
formato da redditi:
1. fondiari (si intendono tali i redditi inerenti terreni e fabbricati),
2. di capitale (è l’utile che deriva dall’impiego economico di capitali come gli interessi
su obbligazioni. Non concorrono invece alla formazione dei redditi di capitale gli
interessi su conti correnti e postali in quanto soggetti a ritenuta fiscale a titolo di
imposta),
3. di impresa: si tratta dei redditi derivanti da attività commerciali,
4. e diversi (è una categoria residuale nella quale sono ricomprese le prestazioni di
natura commerciale svolte occasionalmente dall’ente), ovunque prodotti e quale
ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
“
Si diventa soggetti di imposta comunque dal
momento in cui si possiedono certi tipi di reddito,
indipendentemente dal risultato finale di bilancio.”
33
Disciplina fiscale delle Associazioni di Promozione sociale
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Le agevolazioni fiscali
Le agevolazioni per gli enti non commerciali.
All’interno del nostro ordinamento tributario troviamo diverse agevolazioni previste
per gli enti di tipo non commerciale. In primo luogo il legislatore ha previsto una decommercializzazione generica per tutti gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali. In particolare la norma prevista
dall’art. 143 del Tuir prevede che non si considerino commerciale le prestazioni di
servizi non rientranti nell’art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi
che non eccedano i costi di diretta imputazione. In altre parole tali attività usufruiscono della precedentemente citata de-commercializzazione generica se:
• rese in conformità degli scopi associativi,
• senza specifica organizzazione e
• verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione
Non concorrono inoltre alla formazione del reddito imponibile degli enti non commerciali:
• i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche di fondi eseguite occasionalmente,
anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 143 Tuir
comma 3 lettera a))
• I contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. Detti contributi non concorrono alla
formazione del reddito imponibile, in considerazione della rilevanza sociale delle
attività realizzate, ma sono soggetti ad IVA (art. 143 Tuir comma 3 lettera b);
• le quote associative
• i contributi a titolo di liberalità corrisposti da enti pubblici: si tratta di contributi erogati a sostegno dell’associazione. Detti importi non sono soggetti alla ritenuta del
4% di cui all’art.28 D.P.R. 600/73 salvo che non siano connessi ad attività in relazione alle quali l’associazione beneficiaria percepisca introiti di natura commerciale (es: contributo per la festa paesana in relazione all’organizzazione della quale
l’associazione percepisce delle sponsorizzazioni);
• i contributi liberali da parte di privati
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Le agevolazioni per gli enti non commerciali di tipo associativo.
Con l’emanazione del D.lgs 460/97 è stato introdotto dal legislatore una de-commercializzazione definita speciale che riguarda solo alcune tipologie associative tra cui: le
associazioni di promozione sociale, le Associazioni sportive dilettantistiche, le culturali, le
assistenziali, di formazione extra-professionali, religiose, politiche, sindacali e di categoria.
Per tali soggetti l’art. 148 del DPR 917/86 prevede che non si considerino commerciali le attività svolte:
- anche se a fronte di corrispettivi specifici;
- purché dirette a iscritti o associati propri o facenti parte di un’unica associazione di
carattere nazionale;
- anche la cessione di a terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate ai
propri associati beneficia di tale agevolazione.
Per le sole Associazioni di Promozione Sociale affiliate ad Enti (di cui l’art. 3 comma
6 lettera e della Legge 287/91) le cui finalità assistenziali siano state riconosciute dal
Ministro degli Interni non sono considerate commerciali:
• la somministrazione di alimenti e bevande (tipo bar) effettuata presso le sedi in cui
viene svolta l’attività istituzionale;
• l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Tale esenzione si concretizza a patto
che queste attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e nei confronti degli associati. Se esercitata non occasionalmente è soggetta però ad IVA.
In altre parole per le associazioni di Promozione Sociale, oltre alle agevolazioni generiche previste per gli enti non commerciali, non si considerano commerciali le attività
rivolte agli associati:
• dietro pagamento di corrispettivo specifico (eccezione fatta per le attività considerate sempre commerciali dal legislatore – art. 148 tuir- es: attività di ristorazione);
• la somministrazione di alimenti e bevande tipo bar;
• l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
• la cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate agli
associati.
È opportuno evidenziare come le agevolazioni sopra evidenziate si applichino anche
alle prestazioni rese “ad altre associazioni” ed “ai rispettivi associati o partecipanti ed ai
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” in presenza dei seguenti presupposti:
• siano rese ad associazioni che svolgono la medesima attività e che sono - per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto - parte di un’unica organizzazione locale
o nazionale;
• siano rese agli associati o partecipanti di associazioni che sono - per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto - parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, purché tali soci
godano effettivamente all’interno dell’associazione di appartenenza dei diritti che
devono essere loro attribuiti dallo statuto ai sensi dall’art.148 comma 8 del TUIR
(in tal senso Circolare del Ministero delle Finanze n.150/E del 10/08/1994).
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Le agevolazioni previste
per alcune tipologie
di associazioni.
1) Le associazioni sportive dilettantistiche.
L’articolo 25 della L.13/05/1999 n°133 prevede una agevolazione alternativa a quella
prevista dall’art.143, comma 3 lett.a del TUIR, specifica per le associazioni sportive
dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991.
Tali soggetti possono organizzare due eventi l’anno e beneficiare della non imponibilità fiscale dei relativi introiti nel limite massimo di Euro 51.645,69, sia che detti introiti
derivino da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (ad esempio attività di
sponsorizzazione), sia che derivino da raccolte pubbliche di fondi effettuate in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del TUIR.
2) Le associazioni che promuovono usi e tradizioni locali
Per tali associazioni è previsto, dal 1° gennaio 2007, un nuovo regime agevolato.
Le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni
di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni
delle comunità locali, possono infatti accedere al regime fiscale così definito:
a) le associazioni sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 74, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
b) gli incaricati alla gestione delle attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti
dai connessi obblighi;
c) le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di tali
organizzazioni rivestono, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
Per poter accedere al regime agevolato è necessario presentare in via telematica
una domanda (su modulo approvato con Provvedimento del 14/12/2007) all’Agenzia
delle Entrate (la scadenza per i periodi d’imposta 2007 e 2008 è stata indicata nell’11
febbraio 2008).
La domanda consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale,
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sotto la propria responsabilità, il legale rappresentante dell’organizzazione dichiara:
a) l’assenza del fine di lucro;
b) gli apporti specifici alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di
particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni
delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell’associazione;
c) l’effettiva opera svolta per la realizzazione o partecipazione alle manifestazioni di
cui alla lettera b), svolte nell’ambito territoriale di appartenenza dell’associazione,
ovvero in altri ambiti territoriali, solo nel caso in cui la manifestazione per ragioni
storiche si svolga oltre che nel proprio ambito territoriale anche in altri luoghi;
d) il reddito complessivo dell’associazione relativo l’anno precedente la presentazione della domanda;
e) da quale anno effettivamente l’associazione svolge in modo continuativo le attività
di cui alla lettera b);
f) da quale anno si svolgono le manifestazioni di cui alla lettera b).
3) I G.A.S (gruppo di acquisto solidale)
Un regime speciale è riconosciuto ai gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) dalla Legge Finanziaria per il 2008 (Legge 244/2007 art. 1 commi 266 e 267). Si fediniscono
G.A.S i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di
acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun
ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di
attività di somministrazione e di vendita. Le attività svolte da tali soggetti nei confronti
dei propri associati
“
non si considerano commerciali e
quindi non sono rilevanti ai fini IVA ed IRES.”
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Attività commerciale
Per attività commerciale si intende l’esercizio, anche occasionale, di una delle attività
previste dall’art. 2195 del codice civile.
In linea generale si ha attività commerciale quando gli introiti non sono qualificabili
come attività istituzionale ovvero quando l’associazione svolge prestazioni a carattere oneroso, cioè dietro pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di terzi non
soci e . A differenza dell’attività istituzionale, questa produce reddito imponibile ed è
assoggettata agli obblighi fiscali e contabili definiti dalla normativa fiscale. Esistono,
inoltre, attività considerate dal legislatore oggettivamente sempre commerciali(art.
148 Tuir 917/86 comma 4), sia che siano rivolte agli associati che ai terzi tra cui:
• Cessioni di prodotti nuovi per la vendita
• Organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici (non si considerano commerciali per le
APS Affiliati ad enti nazionali)
• Erogazioni di acqua, gas, energia elettrica
• Gestione di fiere a carattere commerciale
• Prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto etc..
• Pubblicità commerciale
• Gestione di spacci aziendali e mense
• Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari
Ed inoltre, sono da considerarsi commerciali:
• I contributi pubblici e privati destinati a finanziare la realizzazione di una iniziativa
dell’associazione in relazione alla quale l’associazione percepisce – anche se in
misura non esclusiva – introiti di natura commerciale. In questo caso il contributo
è soggetto alla ritenuta a titolo d’acconto del 4% (ex art.28 DPR 600/1973) e poi, a
saldo, in sede di dichiarazione dei redditi.
• Organizzazione di manifestazioni con ingresso a pagamento. L’organizzazione
di manifestazioni sportive con ingresso a pagamento che prevedono l’apertura al
pubblico costituirà anch’essa attività commerciale.
• Organizzazione di feste, stand gastronomici, manifestazioni di sorta. L’organizzazione di tali attività per le quali viene prevista una corresponsione di somme a
fronte dei servizi o dei beni ceduti rientra fra le attività previste da questo capo.
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• Prestazioni di servizi a non soci. E’ importante ricordare che in ogni modo tutto ciò
che l’associazione incassa da non soci per servizi effettuati a loro favore, costituisce introito commerciale. Pertanto, esclusi i contributi a scopo di beneficenza, tutte
le voci istituzionali prima indicate divengono commerciali se ad usufruire dei servizi
sociali sono soggetti non iscritti all’associazione.
“
Non sono soggette alla ritenuta del 4% le
associazioni che si qualificano come Onlus (ex art.28,
secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n.600).”
“
È prevista la facoltà in capo al Coni, alle Federazioni
sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva di
non applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto
del 4% sui contributi erogati alle società ed alle
associazioni sportive dilettantistiche (ex art.90
comma 4 Legge 289/2002). Come precisato dalla
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.21 del
22/04/2003, detta agevolazione “non sottrae ad
imposizione i contributi di cui trattasi, i quali, pertanto
concorrono a formare il reddito d’impresa dell’ente”.”
L’associazione che svolge anche attività commerciale dovrà sottostare a quanto previsto dagli Artt. 13 e 20 del DPR 600/73 (regimi fiscali/contabili), ed se esercita attività
soggetta ad IVA dovra aprire una propria partita IVA.
Si precisa che tali obblighi riguardano solamente l’attività commerciale non a caso il
comma 2 dell’art. 144 del Tuir prevede l’obbligatorietà della tenuta di contabilità separata, al fine di ottenere maggiore trasparenza ed evitale qualsiasi commistione tra
attività commerciale (fiscalmente imponibile) e quella istituzionale (esentata) .
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Nella tabella sottostante sono evidenziati i regimi contabili
previsti per le associazioni che svolgono attività commerciale:
Regime
Limiti
Obblighi
Ordinario
Ricavi da Att. Commerciale
superiori a:
• € 309.874,14 per
prestazioni di servizi
• € 516.456,90 per le altre
attività
Adozione dei seguenti registri
e libri art. 14 Dpr 600/73:
• libro giornale
• libro degli inventari
• registri IVA
• Registro dei beni
ammortizzabili
• Ogni eventuale registro
ausiliare
Semplificato
Ricavi da Att. Commerciale
fino a:
• € 309.874,14 per
prestazioni di servizi
• € 516.456,90 per le altre
attività
Art. 18 DPR 600/73:
• Registro IVA Acquisti,
Vendite, Corrispettivi
• Registro beni
ammortizzabili
SuperSemplificato
Fino a:
• € 15.493,71 per
prestazioni di servizio
• € 25.822,84 per altri casi
Art. 3 comma 166 L. 662/92
• Apposito registro conforme
a quello previsto dal Decreto Ministeriale 11/02/97
Forfetario
ex Art. 109 Tuir
Limiti Ricavi da Att. Comm.le
• € 309.874,14 per
prestazioni di servizi
• € 516.456,90 per le altre
attività
Forfetario
Ex L. 398/91
Ricavi da Att. Commerciale
fino a:
• € 250.000,00
Art. 18 DPR 600/73:
• Registro IVA Acquisti,
Vendite, Corrispettivi
• Registro beni
ammortizzabili
• Adozione di un apposto
prospetto conforme a
quello approvato con
D. M. 11/02/97
L’esercizio di attività commerciale comporta l’assoggettamento all’imposta sul valore
aggiunto (IVA), all’imposta sui redditi per le società (IRES) ed all’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP). L’associazione sarà quindi chiamata a rispettare gli
obblighi previsti per gli adempimenti di tali imposte (modalità di versamento, Dichiarazioni etc..)
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Schema sintetico suddivisione attività ed assoggettamento tributario
dei relativi introiti nelle seguenti categorie per le associazioni.
(sono evidenziate * le agevolazioni riconosciute a condizione che l’associazione sia affiliata
ad Ente di promozione sociale).
ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI
ATTIVITÀ
DECOMMERCIALIZZATE
ATTIVITÀ
COMMERCIALI
Quote di iscrizione
alle Associazioni
Corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività inerenti le finalità istituzionali
perseguite (es: quota corsi di nuoto)
Prestazioni di servizi rese
a terzi anche se inerenti
le finalità istituzionali
Contributi erogati
a titolo di liberalità
da parte di Enti
Pubblici, territoriali
e non
Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
eseguite occasionalmente, anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai
sovventori, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, fatta
eccezione per i
gruppi di acquisto
solidale.
Contributi erogati
da privati
Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività
aventi finalità sociali esercitate in conformita’ ai
fini istituzionali degli enti stessi.
N.B. Tale attività è soggetta ad iva a meno che
l’associazione non sia titolare di partita iva e la
predetta attività, rivestendo natura occasionale,
non richieda l’apertura di partita iva
Somministrazioni
di pasti
Prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo
2195 del codice civile rese in conformita’ alle
finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che
non eccedono i costi di diretta imputazione
Prestazioni alberghiere,
di alloggio, di trasporto
Somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività
istituzionale *
Gestione di spacci aziendali e di mense
Cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati*
Pubblicità commerciale e
sponsorizzazione
Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici,
sempreche’ le predette attivita’ siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali*
N.B. Tale attività è soggetta ad iva a meno che
l’associazione non sia titolare di partita iva e la
predetta attività, rivestendo natura occasionale,
non richieda l’apertura di partita iva
Manifestazioni con ingresso a pagamento
Contributi destinati a
finanziare la realizzazione
di iniziative in relazione
alle quali l’associazione
percepisce – anche se
in misura non esclusiva
– introiti di natura commerciale
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Regime Ex. L. 398/91
Il Regime introdotto dalla L. 398/91 è nato per le associazioni sportive ma la sua
applicazione è stato estesa (ex L.66/1992) alle associazioni senza scopo di lucro – ivi
incluse pertanto le associazioni di promozione sociale - e alle associazioni pro loco.
Si tratta di un regime opzionale, cioè può essere scelto dalle associazioni che hanno
un volume d’affari di attività commerciale non superiore a quanto previsto per il regime
semplificato (€ 309.874,14 per prestazioni di servizi; € 516.456,90 per le altre attività).
Tale opzione si esercita attraverso il comportamento concludente e si completa inoltrando una raccomandata alla Siae competente per territorio e all’agenzia dell’Entrate,
entro 5 giorni dall’apertura della partita iva oltre che, barrando la casella inerente nel
quadro VO nella prima dichiarazione dei redditi Unico ENC che si dovrà presentare.
Tale regime prevede agevolazioni sia in merito agli adempimenti contabili che fiscali.
Per quanto riguarda i primi, l’associazione li assolve compilando semplicemente un
registro conforme a quello previsto dal D.M. 11/02/97 e non ha l’obbligo di certificazione delle entrate.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, il legislatore ha previsto un calcolo forfetario dell’IVA, dell’IRES e dell’IRAP.
IVA: versamento trimestrale tramite modello F-24 senza applicazione dell’1% di interessi. Il calcolo dell’imposta da versare avviene in modo forfetario:
• regola generale: l’imposta viene versata nella misura del 50% di quella risultante
dalle fatture emesse (IVA su fatture emesse);
• proventi da sponsorizzazioni: versamento del 90% dell’IVA incassata (viene riconosciuta una detrazione forfetaria del 10%);
• cessioni e concessioni di diritti di ripresa televisiva: versamento dei 2/3 dell’IVA
incassata.
IRES: l’imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle società avviene in modo semplificato essendo riconosciuto un abbattimento forfetario dei ricavi di natura commerciale
pari al 97%. In altre parole l’imposta viene calcolata sul 3% dei ricavi. A tale reddito determinato forfetariamente vanno sommate le plusvalenze patrimoniali. Quindi in sintesi
la base imponibile IRES sarà la seguente:
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• dai redditi fondiari e di capitale;
• dal 3% dei redditi d’impresa (vengono riconosciuti in via presuntiva costi deducibili
pari al 97% dei proventi di natura commerciale);
• dai redditi diversi dedotte le spese di diretta imputazione;
• dalle plusvalenze patrimoniali.
Su tale base imponibile viene applicata l’aliquota del 33% (e del 27,5% per gli esercizi
successivi a quello in corso al 31/12/2007).
IRAP: La base imponibile ai fini IRAP sarà costruita sommando all’imponibile IRES
queste ulteriori voci qualificate come costi non deducibili:
1. ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai
fini previdenziali);
2. ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;
3. ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi
quelli a fronte dell’assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui
all’art. 67, comma 1, lett l) del Tuir.
4. utili erogati agli associati in partecipazione;
5. canone relativo ai contratti di locazione finanziaria (leasing).
“
Associazioni sportive dilettantistiche.
Non concorrono invece alla formazione di tale base
imponibile i compensi sportivi (indennità e rimborsi
di cui all’art.67 lett. m del TUIR), siano essi erogati
in relazione ad attività di natura istituzionale che
commerciale.”
Possono essere portati in deduzione
1. i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (es: contributi Inail). In caso di distacco di personale o di lavoro interinale, la deduzione spetta
all’impresa che utilizza il personale;
2. le spese relative agli apprendisti e ai disabili (ex L.68/1999 e L.482/1968);
3. le spese relative al personale impiegato nel periodo d’imposta con contratto di
formazione lavoro (e contratti di inserimento);
4. i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
e spettano infine le seguenti deduzioni per scaglioni di reddito, modificate con la Finanziaria 2008.
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DEDUZIONI
Precedente
Da applicarsi al periodo
d’imposta successivo a
quello in corso al 31/12/2007
Se la base imponibile non
supera euro 180.759,91.
Euro 8.000
Euro 7.350
Se la base imponibile supera
euro 180.759,91
Ma non euro 180.839,91.
Euro 6.000
Euro 5.500
Se la base imponibile supera
euro 180.839,91
Ma non euro 180.919,91.
Euro 4.000
Euro3.700
Se la base imponibile supera
euro 180.919,91
Ma non euro 180.999,91.
Euro 2.000
Euro 1.850
L’aliquota dell’IRAP è pari al 4,25% salvo non siano previste aliquote agevolate. Anche
l’aliquota IRAP è stata soggetta a riduzione passando al 3,9% a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con applicazione pertanto
nella dichiarazione UNICO 2009.
Come si compila il registro Iva minori?
I proventi commerciali vanno distintamente indicati a seconda della relativa aliquota IVA (colonne da 1 a 4), evidenziando l’importo imponibile e la relativa IVA.
Nella colonna 5 va indicato l’ammontare complessivo degli importi imponibili, il
totale IVA incassata e, sotto, il totale IVA detraibile forfetariamente. Tali due ultimi
valori andranno riportati nella colonna 8.
In questo modello dovranno inoltre essere annotati separatamente:
1) le plusvalenze patrimoniali,
2) le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 D.L. 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla L.427/1993;
3) per le sole associazioni sportive dilettantistiche i proventi di cui all’articolo 25,
comma 1, della legge n.133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile
(proventi derivanti dall’organizzazione di due eventi l’anno).
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Tabella Riassuntiva Regime 398
ASPETTI
CARATTERISTICHE
NOTE
Ricavi
commerciali
Non devono essere
superiori a € 250.000,00
Se il limite viene superato in corso d’anno, siapplica il regime ordinario dal mese successivo
Adempimenti
formali
Opzione mediante
comunicazione a:
• Siae
• Ufficio dell’entrate
L’opzione va comunicata: alla siae, tramite apposita comunicazione A/R prima dell’inizio dell’anno
solare cui si riferisce ed ha effetto per un quinquennio - all’ufficio delle entrate mediante compilazione del Quadro VO della dichiarazione Iva
Ires
Reddito di impresa = 3%
ricavi di natura commerciale
Al reddito determinato forfetariamente vanno
sommate le plusvalenze patrimoniali. Dichiarazione
dei redditi obbligatoria anche in assenza di base
imponibile
Iva
Detrazione forfetaria = 50%
imposta applicata alle operazioni imponibili
Percentuale di detrazione ridotta per:
-Sponsorizzazioni = 10%
-Cessioni o concessioni di diritti televisivi e radiofonici = 33,33%
Versamento
Iva
Trimestrale
Mediante mod. F24 senza la maggiorazione
dell’1%.
L’ultimo trimestre dell’anno si versa ento il 16/02
dell’anno successivo (e non entro il 16/03) con
codice tributo 6034 (e non 6099)
Dichiarazione
annuale Iva
Non dovuta
Si può scegliere di determinare la base imponibile
secondo i criteri ordinari dichiarazione irap non
obbligatoria in assenza di base imponibile
Irap
Base imponibile = reddito
forfetario + retribuzioni
dipendenti + compensi
collaborazioni continuative
+ compensi lavoro autonomo occasionale + interessi
passivi
Si può scegliere di determinare la base imponibile
secondo i criteri ordinari dichiarazione irap non
obbligatoria in assenza di base imponibile
Adempimenti
contabili
Esonero dall’obbligo di tenuta della contabilità. Obbligo
di conservazione e numerazione delle fatture ricevute
e di quelle eventualmente
emesse registrazione corrispettivi in apposito prospetto sostitutivo dei registri iva
Si ha obbligo di emissione delle fatture per le
prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e di
cessione o concessione di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica. Per le altre attività la
certificazione è effettuata solo se il cliente richiede
fattura Il prospetto per l’annotazione dei corrispettivi è stato approvato con d.M. 11 Febbraio 1997
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Attività di pubblicità
e di sponsorizzazioni
È opportuno precisare la differenza tra pubblicità e sponsorizzazione sulla base di
quanto affermato da un consolidato orientamento espresso della Corte di Cassazione
(sentenze nn. 428, 429 del 19 gennaio 1996 e 6958 del 1° agosto, sempre del 1996),
sia pure in relazione all’imposta sugli spettacoli oggi sostituita con la diversa imposta
sugli intrattenimenti (D.Lgs. n. 60/1999). Secondo i giudici delle Suprema Corte si ha
pubblicità, se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità (cartelli collocati ai margini, striscioni o altri richiami acustici e visivi). Viceversa,
si ha sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento viene istituito uno specifico abbinamento. Occorre prestare particolare attenzione ai
contratti di sponsorizzazione che, in alcuni casi, possono comprendere anche prestazioni pubblicitarie. In questo caso è stato sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria
(Risoluz. Ministeriale n. 137/E del 9 agosto 1999) come l’abbinamento “assorba” alla
stessa tassazione anche la semplice pubblicità: tutte le somme erogate dallo sponsor
senza distinguere quelle erogate a titolo di corrispettivi per l’attività di sponsorizzazione
vera e propria, rispetto a quelle erogate come compensi per la mera pubblicità (utilizzando, ad esempio, cartelloni fissi o volantini pubblicitari) devono essere “abbattute” ai
fini IVA del 10% e non del 50% se l’associazione chiaramente è in regime ex L. 398/91.
In altre parole
Per capire quando si ha sponsorizzazione piuttosto che pubblicità bisogna definire quale è
l’obbiettivo principale. Se la finalità è di veicolare l’immagine dell’azienda o di un prodotto
attraverso l’evento organizzato, ci si trova nell’ambito delle sponsorizzazione (in tale caso
è sponsorizzazione anche lo striscione che pubblicizza l’azienda temporalmente legato alla
realizzazione dell’evento; è altresì sponsorizzazione il richiamo acustico con i nomi degli
sponsor). Viceversa si ha pubblicità quando avviene una semplice e informativa legata all’azienda o al prodotto e che rimane ai margini rispetto all’evento organizzato (In tal caso è
pubblicità anche quando gli striscioni appesi all’interno del campo sportivo per tutto l’anno).
“
Come Aprire una P. IVA L’apertura della partita IVA avviene
presentando il modello AA7/9 presso gli uffici dell’Agenzia
dell’Entrate avendo cura di compilare i vari campi. Tale operazione
è gratuita e può avvenire per via telematica tramite un
intermediario abilito oppure in modo cartaceo direttamente dal
presidente o da persona delegata.”
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Perdita della qualifica
di ente non commerciale
Il legislatore tramite il D.lgs 460/97 ha inserito nel Tuir l’art. 149 riguardante la perdita della qualifica di ente non commerciale. Il parametro primario ma non esclusivo
secondo il quale l’ente non commerciale perde la qualifica è la prevalenza di entrate
da attività commerciale rispetto alle entrate da attività istituzionale per un intero anno
d’imposta. In caso l’associazione si trovasse in tale situazione perderebbe - già dall’esercizio in cui si è verificata la prevalenza – la qualifica di ente non commerciale ed i
relativi benefici.
Inoltre vengono elencati una serie di parametri indiziari che permettono la valutazione
della prevalenza o meno di attività commerciale. Per tale valutazione, quindi, si dovrà
tener conto:
a) prevalenza dell’immobilizzazioni relativi all’attività commerciale;
b) prevalenza dei ricavi commerciali;
c) prevalenza dei componenti positivi rispetto a quelli istituzionali;
d) prevalenza dei componenti negativi inerenti l’attività commerciale rispetto a quella
istituzionale.
Tali indici sono considerati puramente valutativi: il loro verificarsi non comporta la perdita automatica dello status di ente non commerciale (Circolare ministeriale n. 128/E
del 12/05/98).
“
Detta disposizione non si applica agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili e le associazioni sportive dilettantistiche
(iscritte nel registro del CONI).”
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Rapporti di collaborazione
fiscalmente agevolati
Il nostro ordinamento prevede la possibilità per alcune tipologie associative di riconoscere compensi fiscalmente agevolati.
Trattasi delle collaborazioni instaurate con
a) associazioni e società sportive dilettantistiche;
b) cori, bande musicali e filodrammatiche.
A) I COLLABORATORI DELLE ASSOCIAZIONI
E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
Il nostro ordinamento riconosce una particolare agevolazione fiscale per i compensi
erogati da “associazioni sportive dilettantistiche” e “società sportive dilettantistiche”.
Si tratta di compensi erogati per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) prestazioni inerenti l’attività istituzionale dell’organizzazione sportiva ad istruttori
sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche e analoghe figure;
b) “collaborazioni amministrativo – gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche” (ex art.90 L.289/2002).
Tali emolumenti sono soggetti al seguente regime agevolato (da ultimo disciplinato
dall’art.37 della L.21.11.2000):
1) le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali,
dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”, non concorrono
a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo
d’imposta a € 7.500 (importo così ridefinito dall’art.90 della legge finanziaria 2003).
Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relati-
“
Il nostro ordinamento prevede la possibilità per
alcune tipologie associative di riconoscere compensi
fiscalmente agevolati.”
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ve al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni
effettuate fuori dal territorio comunale;
2) quando l’istruttore percepisce un compenso sportivo superiore a 7.500 euro, le
società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura
fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche (si deve pertanto versare con il
consueto Mod. F24 una ritenuta pari al 38% - codice tributo 1040 - a cui si aggiunge lo 0,90% di addizionale regionale - codice tributo 3802). La ritenuta è a titolo
d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 28.158,28;
3) quando l’istruttore percepisce un compenso sportivo superiore l’ente erogante
applica un ritenuta a titolo di imposta per l’importo compreso fino a € 28.158,28 ed
una ritenuta a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede € 28.158,28.
Il rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma si ritiene
opportuno redigere una apposita lettera di incarico.
Il collaboratore dovrà invece emettere una ricevuta per compenso sportivo – non
soggetta ad IVA ma a marca da bollo per importi superiori ad €75,00 – nella quale sarà
evidenziato se è stato complessivamente superato o meno il plafond economico che
determina il diverso regime fiscale. Al fine di ottenere invece un rimborso per le spese
sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale e debitamente documentate è necessario che l’interessato presenti all’associazione una richiesta di rimborso allegando le relative pezze giustificative. Si ricorda che tali importi non
concorrono a formare il reddito del percipiente.
B) COLLABORATORI DI CORI, BANDE MUSICALI
E FILODRAMMATICHE.
Analogamente a quanto disposto per i collaboratori di organizzazioni sportive, i direttori
artistici ed i collaboratori tecnici che operano, con finalità dilettantistiche, per cori bande
musicali e filodrammatiche possono ricevere indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi o compensi qualificati come redditi diversi. Tali indennità (ex art.69
del T.U.I.R.) non concorrono alla formazione del reddito per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d’imposta a € 7.500 così come non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al
trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
AGEVOLARE LE DONAZIONI.
Il nostro ordinamento ha introdotto alcune leve fiscali per incentivare le donazioni, ivi
incluse quelle destinate alle associazioni di promozione sociale.
Erogazioni Liberali (e + Dai – Versi) - 5 per mille
L’art. 22 della Legge 383/2000 ha previsto la possibilità di detrarre/dedurre le erogazioni liberali corrisposte ad associazione di promozione sociale. Tali erogazioni devono
essere utilizzare mezzi finanziari tracciabili come: bonifico bancario o postale, vaglia,
assegno, carta di credito etc. Il limite di tali erogazioni è stabilito dal Tuir (DPR 917/86):
• Art. 100 comma 2 lettera l): deducibilità per quanto riguarda le erogazioni liberali per
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importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa
• Art. 15 comma 1 lettera i-quarter: detraibilità d’imposta riguardante le erogazioni fatte
da privati nel limite massimo di € 2.065,83
Fermo restando quanto previsto per le erogazioni liberali, il legislatore con l’art. 14 del
D.L. 35/2005 ha introdotto una particolare deduzione (la c.d. + DAI – VERSI) per erogazioni versate a:
• Onlus sia di diritto che parziali
• APS iscritte nel registro nazionale (compresi i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati, in quanto automaticamente iscritti tramite l’associazione nazionale stessa)
• Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto la tutela, promozione e
valorizzazione dei beni d’interesse artistico, storico e paesaggistico.
I soggetti passivi, Ires ed Irpef, potranno dedurre tal proprio reddito complessivo tale
tipologia di erogazione nei limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque per un importo non superiore ai € 70.000,00 annui.
Come per le erogazioni liberali anche per i questo caso, per poter beneficiare di tale
deduzione, i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando strumenti finanziari
tracciabili. Possono formare oggetto di erogazione anche beni in natura. In tal caso va
considerato il valore normale del bene, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Tuir (per determinati beni si può ricorrere alla stima di un perito).
Le associazioni che usufruiscono delle erogazioni in base alla + Dai – Versi sono obbligati alla tenuta di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità
le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, oltre alla redazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
A tal riguardo l’Agenzia dell’Entrate con circolare n. 39/e del 19/08/05, evidenzia che
per la completezza delle scritture contabili occorre che ogni fatto gestionale dell’ente
debba essere individuato, tramite l’indicazione delle necessarie informazioni quali numero d’ordine, data, natura dell’operazione, modalità di versamento, soggetti coinvolti.
Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
può assumere la forma di un vero e proprio bilancio rappresentato da stato patrimoniale e conto economico. Il primo deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria,
di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario. Il rendiconto gestionale deve
indicare tipologia e e qualità delle risorse , sia in entrata che in uscita. Sempre secondo l’agenzia dell’Entrate è auspicabile che l’ente predisponga una relazione gestionale
per illustrare le varie voci di bilancio.
In caso di indebite deduzioni dall’imponibile, la sanzione per infedele dichiarazione è
maggiorata del 200 per cento (questa non è applicabile nel caso del mancato rispetto
degli obblighi contabili da parte dell’ente che riceve l’erogazione).
La + Dai – Versi è un’alternativa rispetto alle normali erogazioni liberali e non può cumularsi con altre deduzioni o detrazioni, a prescindere dall’importo delle liberalità. Per
importi superiori a 70.000 euro non si potrà godere di altre deduzioni o detrazioni.
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5 per mille
L’istituto del 5 per mille nasce nel 2006 a titolo sperimentale, ed è stato riconfermato
anche per gli anni 2007 e 2008. Tale disciplina permette al contribuente di destinare
una quota pari a 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a enti non
profit che rientrino in determinate categorie tra cui troviamo:
a)
Enti del Volontariato: ONLUS (art. 10 del D.lgs 460/97); associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (L. 383/2000);
associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati
dall’art. 10, comma 1, lettera a) del D.lgs 4/12/1997, n° 460; Le fondazioni nazionali di carattere culturale
b)
enti della ricerca scientifica e dell’università
c)
enti della ricerca sanitaria
c-bis) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
La Finanziaria 2008 non contempla tra i soggetti beneficiari le associazioni sportive
dilettantistiche, e le fondazioni nazionale di carattere culturale, tuttavia il successivo
D.L. 31/12/2007, n. 248 (art. 45), meglio noto come decreto mille-proroghe, ha esteso
al 2008 la possibilità per tali soggetti di accedere al 5 x mille, garantendo così un’armonizzazione di trattamento rispetto a quanto previsto per le annualità precedenti.
Il comma 6 dell’art.3 della stessa finanziaria, inoltre, introduce un nuovo adempimento.
I soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille devono redigere, entro un
anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. Le somme non rendicontate
saranno recuperate dall’erario, secondo le procedure che saranno definite con decreto
di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Gli adempimenti per essere ammessi al riparto.
Le associazioni di promozione sociale rientranti nella categoria enti del volontariato per
essere ammessi al riparto del 5 per mille devono presentare apposita domanda telematica di iscrizione all’Agenzia dell’Entrate direttamente attraverso l’apposita procedura, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati,
utilizzando il relativo modello. La scadenza per essere ammessi al riparto per il 2008
era il 31 marzo.
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Entro il 30 giugno I legali rappresentanti degli enti iscritti in elenco dovranno spedire
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia
nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. A tal fine
dovranno utilizzare l’apposito modulo previsto dal DPCM e scaricabile dal sito internet
dell’Agenzia dell’Entrate. A Tale dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. Per le Associazioni sportive di cui la lettera c-bis)
l’iscrizione è stata effettuata automaticamente dal Coni stesso inviando all’agenzia i
dati dell’associazioni sportive dilettantistiche iscritte.
Faq
Le associazioni possono aprire una partita IVA?
Si, le Associazioni possono aprire una propria posizione fiscale attiva (partita IVA) e
svolgere attività commerciale. Legato ad essa sussistono diversi obblighi fiscali/contabili a seconda del regime scelto: semplificato, ordinario, supersemplificato, forfetario,
regime ex L. 398/91
Si possono emettere fatture con il solo codice fiscale?
No, in questo caso l’associazione può emettere solo una ricevuta fiscale per prestazione occasionale, esente da IVA ma soggetta a bollo per importi superiori ad euro 75,00.
Esiste un regime fiscale agevolato per le APS?
Esistono diversi regimi agevolati che riguardano gli enti non commerciali. Tra questi, il
più conosciuto ed utilizzato è senz’altro il regime ex L. 398/91 che permette di beneficiare di diverse agevolazioni sia fiscali che contabili.
Se si svolge attività commerciale si deve presentare la dichiarazione dei redditi?
Se si svolge attività che produce reddito d’impresa (attività commerciale) si dovrà predisporre la dichiarazione dei redditi Unico Enti non commerciali
Moduli:
•
•
Richiesta attribuzione partita IVA modello AA7/9
Raccomandata Comunicazione Opzione 398/91
Normativa
•
•
•
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DPR 600/73 artt 13-20
DPR 917/86 artt. 143-150
Legge 398/91
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Capitolo 4
Il rendiconto
economico e
finanziario
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La redazione del rendiconto
economico e finanziario
Tra le clausole che l’associazione deve inserire nell’atto costitutivo o nello statuto al
fine di accedere ai benefici fiscali, c’è la previsione dell’obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Tale obbligo è riferito sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, indipendentemente dal regime contabile adottato.
Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell’associazione,
in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione
economico e finanziaria dell’associazione.
L’obbligo è imposto con una formulazione volutamente generica al fine di evitare agli
enti non commerciali adempimenti eccessivamente onerosi. Il rendiconto può essere
redatto con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi
della tecnica contabile (chiarezza, trasparenza e veridicità). Esso deve venir approvato
dall’assemblea ordinaria nei termini statutari e comunque non oltre i quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, termine prorogabile a sei mesi per motivate esigenze.
E’ importante sottolineare che non solo la mancata redazione, ma anche la mancata
approvazione del predetto rendiconto determina la decadenza delle disposizioni tributarie di favore. E’ dunque indispensabile che l’associazione provveda annualmente alla
convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del rendiconto.
L’obbligo di predisporre tale documento di riepilogo anche per l’attività istituzionale
comporta la necessità di assumere e conservare tutta la documentazione di supporto
con le modalità previste dal DPR 600/73.
“
Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche
e finanziarie dell’associazione, in modo da costituire uno
strumento di trasparenza e di controllo dell’intera
gestione economico e finanziaria dell’associazione.”
54
Il rendiconto economico e finanziario
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La prima nota
Al fine di giungere alla redazione del rendiconto economico finanziario di fine esercizio
risulta opportuno predisporre un sistema di rilevazione delle movimentazioni economiche dell’associazione. Tale sistema di rilevazione può consistere in un registro di prima
nota, sul quale annotare tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti nel corso dell’anno sociale. Sul registro, che non deve essere vidimato e che può pertanto essere
tenuto in forma libera (a mano, utilizzando prospetti che si trovano in commercio o a
mezzo computer su excel o altro foglio di lavoro), devono essere annotati periodicamente tutti i movimenti economici/finanziari in entrata ed in uscita.
A titolo esemplificativo, se si utilizza excell per la prima nota, questa può essere integrata con una colonna in cui indicare per le sole movimentazioni economiche un
codice relativo al conto di bilancio: sarà così possibile aggregare in modo semplice e
rapido le voci di costo/ricavo simili per natura, andando così a comporre quel prospetto
di esposizione per categorie omogenee delle voci di costo/ricavo che costituirà il rendiconto dell’associazione.
Esempio di prima nota:
N.
DATA
progr.
DESCRIZIONE
1
05/01/06
RAMA cartoleria
2
02/02/06
quota associativo G. Rossi
3
20/01/06
fattura commercialista
4
20/01/06
quota associativo M. Bianchi
5
21/01/06
Versamento contanti in banca
6
22/01/06
contributo fondazione
7
30/01/06
ENEL
55
Il rendiconto economico e finanziario
CASSA
entrate uscite
BANCA
entrate uscite
52,00
CONTO
di rif.
1205
50,00
1000
2.000,00 1206
50,00
1000
100,00
100,00
6.000,00
2202
200,00
1203
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Per una corretta redazione del rendiconto di fine esercizio è necessario individuare
quali operazioni devono essere rilevate nell’esercizio a cui si riferisce il bilancio. Esistono due principi di rilevazione contabile:
1. PRINCIPIO DI CASSA. Sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell’esercizio sociale di riferimento. Tale
principio, adeguato solo alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del CONTO ECONOMICO, integrato dall’indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura
dell’esercizio;
2. PRINCIPIO DI COMPETENZA. I costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell’esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i
relativi incassi o pagamenti. Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da
CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE.
“
Per una corretta redazione del rendiconto di fine
esercizio è necessario individuare quali operazioni
devono essere rilevate nell’esercizio a cui si riferisce il
bilancio.”
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Il rendiconto economico e finanziario
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La contabilità separata
Il Testo unico delle Imposte sui redditi (art.144) impone a tutti gli enti non commerciali
di tenere una contabilità separata dei costi ed introiti di natura commerciale rispetto ai
costi ed agli introiti di natura istituzionale al fine di rendere più trasparente la contabilità
commerciale e di individuare più agevolmente l’oggetto principale dell’ente e la sua
reale qualificazione.
Tale obbligo può ritenersi correttamente realizzato utilizzando distinti registri contabili
per ciascuna attività (commerciale ed istituzionale), oppure anche con un apposito
piano dei conti o prospetto di conto economico che distingua puntualmente la natura
delle registrazioni. A tal fine è molto importante fare attenzione all’imputazione dei costi
relativi all’attività commerciale in quanto devono riferirsi in modo chiaro e preciso all’attività che genera ricavi di natura commerciale e non anche all’attività istituzionale.
Problematica è la collocazione dei cosiddetti costi “promiscui”, cioè quelli riferibili sia
all’attività commerciale sia a quella istituzionale. Tra questi possono rientrare il costo
del personale, le utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) oppure i materiali di consumo utilizzabili sia per l’una che per l’altra attività.
La questione di come contabilizzare questi costi è stata risolta dal legislatore in maniera differenziata per quanto attiene le imposte dirette e per quanto riguarda l’IVA. Per le
associazioni che hanno optato per il regime forfetario della Legge 398/91, tali criteri di
imputazione dei costi promiscui non incidono ai fini della determinazione delle imposte,
in quanto le imposte dirette e l’IVA vengono liquidate tramite l’applicazione di detrazioni
forfetarie, che vedremo nei successivi capitoli.
Per quanto riguarda l’imputazione dei costi promiscui tra i costi dell’attività istituzionale
e dell’attività commerciale si potrà operare con il metodo proporzionale, prendendo
come indicatore il rapporto tra i volumi dei ricavi dell’attività istituzionale e quelli relativi
all’attività commerciale in riferimento al complesso delle entrate.
“
è molto importante fare attenzione all’imputazione dei
costi relativi all’attività commerciale in quanto devono
riferirsi in modo chiaro e preciso all’attività che genera
ricavi di natura commerciale e non anche all’attività
istituzionale.”
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Il rendiconto economico e finanziario
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Vincoli nella gestione
economica per le sole
“associazioni sportive
dilettantistiche”.
Per l’associazione sportiva dilettantistica ogni entrata ed uscita, per beneficiare del
regime agevolativo in esame, deve transitare, in base all’art.25 della Legge 133/1999,
da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all’associazione, se è di ammontare superiore ad euro 516,46.
Il transito si intende effettuato correttamente quando sono espressamente indicati
l’erogante ed il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite
bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito. Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione
finale non è certa e trasparente. Tale modalità sono state stabilite per consentire
all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Le associazioni sportive dilettantistiche sono pertanto tenute ad aprire un conto corrente bancario o postale, dove rilevare le movimentazioni finanziarie superiori al limite
previsto.
La non ottemperanza degli obblighi di documentazione, ovvero se i pagamenti o versamenti superiori ad euro 516,46 sono stati effettuati con modalità diverse da quelle
sopra previste, comporta la decadenza dalle agevolazioni previste dalle disposizioni
della Legge 398/91 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
“
Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute
ad aprire un conto corrente bancario o postale, dove
rilevare le movimentazioni finanziarie superiori al limite
previsto.”
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Il rendiconto economico e finanziario
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CONTO ECONOMICO
ENTRATE
Parziali
Ricavi generali
USCITE
Totali
22.523,08
Parziali
Spese generali
12.247,20
Quote associative
22.200,00
Affitto sede
4.947,52
Vendita volumi
320,00
Spese varie
178,97
Arrotondam. e
abbuoni attivi
3,08
Telefono
985,25
Cancelleria
159,50
Abbonamenti riviste
73,50
Trasferte
2.561,87
Professionisti
1.923,97
Spese bancarie
144,80
Spese postali
125,00
Dominio sweb
269,40
Interessi passivi c/c
150,04
Arrotondamenti passivi
6,55
Sopravvenienze passive
72,83
Imposte - irap
648,00
Oneri del personale
Totale
22.523,08
Totali
2.037,89
Costi personale direzione
367,89
Compenso collaboratore
1.564,00
2/3 Inps collaboratore
106,00
Totale
14.285,09
PROGETTO ALFA
ENTRATE
Parziali
Contributi
Fondazione
bancaria
Totale
59
USCITE
Totali
41.701,21
41.701,21
41.701,21
Il rendiconto economico e finanziario
Parziali
Spese generali
41.750,86
Costo personale direzione
17.594,39
Compenso collaboratore
18.943,57
2/3 Inps collaboratore
2.044,00
2/3 Inail collaboratore
68,90
Spese varie
3.100,00
Totale
Totali
41.750,86
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PROGETTO BETA
ENTRATE
Parziali
Contributi
Consorzio ...........
USCITE
Totali
5.118,10
5.118,10
Totale
5.118,10
Parziali
Spese generali
Totali
5.511,11
Compenso collaborazione
2.744,00
2/3 Inps collaboratore
184,00
2/3 Inail collaboratore
14,22
Affitto sede
1.250,00
Telefono e fax
306,43
Spese varie
1012,46
Totale
5.511,11
TOTALE USCITE COMPLESSIVE
61.547,06
AVANZO DI GESTIONE:
7.795,33
CALCOLO RISULTATO DI ESERCIZIO:
TOTALE ENTRATE COMPLESIVE
Totale a pareggio
69.342,39
69.342,39
69.342,39
Per le associazioni con attività limitate, in alternativa alla redazione dello stato patrimoniale, si consiglia, oltre alla compilazione del rendiconto economico, di indicare
esclusivamente i saldi iniziali e finali del conto cassa, del conto banca e del conto
corrente postale producendo e conservando la relativa documentazione.
SALDI INIZIALI (AL ..../..../....)
SALDI FINALI (AL ..../..../....)
CASSA .....................................
CASSA ....................................
BANCA .....................................
BANCA ....................................
C/C POSTALE .........................
C/C POSTALE ........................
60
Il rendiconto economico e finanziario
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Parziali
CASSA
Cassa al 31/12/2006
Totali
219,59
219,59
CREDITI PER QUOTE
ASSOCIATIVE
120,00
Socio B
300,00
Socio C
300,00
Socio D
1.500,00
Socio E
300,00
Socio F
800,00
CREDITI DIVERSI
BANCHE
Totali
2.495,34
2.495,34
DEBITI DIVERSI
35.427,86
Debiti vs erario
4.123,97
IRPEF
2.375,67
INPS
1.071,00
INAIL
61,30
PRESUNTO DEBITO
ERARIO
616,00
Debiti vs fornitori
29.405,75
HERA
22.991,92
TELECOM
317,25
X
5.318,23
Z
120,00
_____ SRL
32,35
____ SRL
626,00
Personale c/compensi
1.898,14
Sig. Mario Rossi
500,00
Sig.ra Maria Bianchi
1.398,14
28.949,79
Associazione X
15.000,00
______ Spa
13.010,32
Verso Personale
939,47
PERDITA D’ESERCIZIO
13.229,15
13.229,15
TOTALE ATTIVITÀ
45.718,53
AVANZO D’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO
61
Parziali
c/c ________
3.320,00
Socio A
Perdite esercizi anni
precedenti
PASSIVITÀ
Il rendiconto economico e finanziario
45.718,53
TOTALE PASSIVITÀ
37.923,20
AVANZO D’ESERCIZIO
7.795,33
TOTALE A PAREGGIO
45.718,53
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Rendiconto
della raccolta fondi
Se l’associazione organizza una o più raccolte fondi è obbligata a redigere entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto per ogni
raccolta fondi.
Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo
di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.59 del 31/10/2007, nell’offrire alcune delucidazioni sull’attività di raccolta fondi realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ha chiarito che “i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del
loro ammontare a finanziare i progetti e l’attività per cui la raccolta fondi è stata attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall’ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare”.
Nella relazione illustrativa, da accompagnare al rendiconto finanziario annuale, bisognerà pertanto specificare l’importo dei fondi raccolti, risultante dalla documentazione
attestante i singoli versamenti, nonché le somme effettivamente destinate alle attività e
ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata.
Si ritiene pertanto necessario predisporre anche la relazione illustrativa, nonostante il
Ministero delle Finanze in principio abbia dichiarato facoltativa la sua redazione (Circ.
n. 124/E del 12 maggio 1998).
L’obbligo di questo rendiconto è assoluto, nel senso che è indipendente dal verificarsi
delle condizioni di tassabilità dei fondi.
Non sono previste formalità particolari per la predisposizione del rendiconto, che va tenuto e conservato su apposito registro ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73. La suddetta rendicontazione deve essere tenuta e conservata fino a quando non siano definiti gli
accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta.
“
I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere
utilizzati dall’ente per autofinanziarsi a scapito delle
finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso
incentivare.”
62
Il rendiconto economico e finanziario
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FACSIMILE DI RENDICONTO
AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 2, L. 133/99
Denominazione dell’Associazione.................
Indirizzo ................................................................
C.F./N. Partita I.V.A. ............................................
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
del ...../...../..... per ..................................................... (specificare la tipologia dell’evento)
DESCRIZIONE OPERAZIONE
ENTRATE
Proventi raccolti da soci e/o privati
............................................
Contributi erogati da enti pubblici
............................................
Contributi erogati da imprese
............................................
USCITE
Spese per ..............................
............................................
Spese per ..............................
............................................
Spese per ..............................
............................................
Spese per ..............................
............................................
Spese per ..............................
............................................
TOTALI
63
Il rendiconto economico e finanziario
..........................................
..........................................
Capitolo 5
I Registri
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I Registri delle APS
L’art. 7 della Legge 383 del 2000 prevede l’istituzione del registro nazionale delle Associazioni di Promozione sociale e delega le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento ad istituire i registri regionali e provinciali nei quali iscrivere le Associazioni
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 della precedentemente citata normativa che
operano in ambito regionale o provinciale.
Presso il registro nazionale possono iscriversi le Associazioni di Promozione sociale,
operanti da almeno un anno che svolgono attività in almeno 5 regioni e 20 province.
L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta
il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, facendo così acquisire a tali strutture territoriali la
qualifica di associazione di promozione sociale almeno per quanto attiene le agevolazioni e le specifiche previsioni dettate dalla norma nazionale.
“
L’iscrizione nei registri delle associazioni di
promozione sociale è condizione necessaria per
stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici
previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e
provinciali sulla promozione sociale.”
65
I Registri
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I registri della
Regione Emilia Romagna
Per iscriversi nel Registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale è necessario presentare una apposita istanza al Presidente della Provincia sulla quale applicare
la marca da bollo del valore di € 14,62 (sono esenti da bollo, ai sensi dell’art.27bis della
Tabella allegata al DPR 642/1972, le istanze richieste da ONLUS, Federazioni sportive
ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI), e la firma del Presidente/legale
rappresentante,
A tale domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
• copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente aventi data certa;
• elenco, firmato dal Presidente dell’Associazione, delle persone che ricoprono le cariche associative (consiglio direttivo, collegio dei revisori dei conti, collegio dei probiviri);
• relazione dettagliata sull’attività della Associazione firmata dal Presidente dalla quale risultino le finalità di promozione sociale dell’Associazione e l’attività attraverso cui
intende perseguirli; l’assenza di perseguimento di fini di lucro, anche in forme indirette
o differite; almeno un anno di attività effettiva;
• scheda compilata, denominata “Allegato domanda di iscrizione” sottoscritta dal legale
rappresentante/Presidente dell’Associazione (scaricabile dal sito della Provincia)
• se trattasi di sezione locale di organizzazione regionale o nazionale, documentazione
dell’organo regionale o nazionale competente attestante l’autonomia della sezione locale;
• se trattasi di organismo di collegamento e coordinamento, elenco delle organizzazioni
aderenti sottoscritto dal Presidente.
Ogni notizia riguardante la variazione dell’indirizzo, della sede, del Presidente e/o
dello statuto, come l’eventuale cessazione dell’attività con conseguente scioglimento
dell’Associazione, dovrà essere tempestivamente comunicata agli uffici del Servizio
Programmazione Sociale, Sanitaria e Abitativa della Provincia di Reggio Emilia (Via
Mazzini, 6 - 42100 Reggio Emilia - Tel. n. 0522 444829 - Fax n. 0522 444851 - e-mail
[email protected]).
“
Il modulo predisposto dalla Provincia è scaricabile
dal sito www.provincia.re.it nella sezione modulistica.”
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I Registri
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Il Registro CONI
Con l’entrata in funzione del Registro Nazionale delle Associazioni e società sportive
dilettantistiche - regolamentato dalla Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI
dell’11 novembre 2004 – potranno iscriversi al Registro stesso, ciascuno in apposita
sezione, i seguenti enti:
• le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
• le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
• le società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.
L’iscrizione al Registro è requisito per accedere ai benefici specifici delle associazioni
e società sportive dilettantistiche.
Requisiti per l’iscrizione
Possono iscriversi al Registro solo le associazioni e le società sportive che svolgano
attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei requisiti
richiesti dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o Discipline Sportive
Associate (DSA) e/o Enti di Promozione Sportiva (EPS) cui esse sono affiliate.
Condizione per l’iscrizione, quindi, è la preliminare l’affiliazione ad una FSN/DSA o ad
un EPS i quali, dopo aver raccolto atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica e
verificato la regolarità degli stessi, concedono il riconoscimento in via provvisoria. Il
riconoscimento definitivo avverrà con l’iscrizione nel Registro.
Si segnala che per ottenere l’iscrizione al Registro, è necessario che lo statuto dell’associazione/società sportiva dilettantistica sia conforme ai vincoli introdotti dall’art.
90 L.289/02.
“
L’iscrizione al Registro è requisito per accedere ai
benefici specifici delle associazioni e società sportive
dilettantistiche.”
67
I Registri
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Procedura d’iscrizione al Registro
La prima iscrizione richiede l’espletamento dei seguenti adempimenti:
1. affiliare l’associazione/società sportiva a FSN/DSA/EPS secondo le modalità ed i
criteri previsti dall’affiliante che dovrà verificare, preliminarmente ed in via provvisoria, l’atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali verbali di modifica dello statuto stesso;
2. iscrivere on-line l’associazione nel Registro. Per informazioni dettagliate sulla
procedura è possibile consultare la guida predisposta dal CONI collegandosi al sito
web del Comitato Olimpico Italiano all’indirizzo http://www.coni.it/fileadmin/user_
upload/_temp_/mondo_sportivo/registro/GUIDA_ISCRIZIONE.pdf ;
3. stampare e conservare il certificato di iscrizione.
Dal 1° dicembre 2007 tutte le associazioni/società sportive iscritte al Registro devono
aver indicato nell’apposito modulo sia le discipline praticate che gli impianti sportivi
utilizzati. Si ricorda altresì di iscrivere nel registro (con la procedura on-line sopra indicata) anche tutte le variazioni di dati, al fine di disporre di certificati aggiornati.
Validità dell’iscrizione e rinnovi
L’iscrizione ha validità annuale coincidente con il periodo di affiliazione. Le associazioni/società che non avranno provveduto al rinnovo, rimarranno in “attesa” sino al
provvedimento di cancellazione del Consiglio Nazionale del CONI. Dopo ogni rinnovo
annuale dell’affiliazione alla FSN/DSA/EPS di appartenenza, sarà sufficiente:
1. collegarsi al sito www.coni.it;
2. cliccare su “Registro delle società sportive” che si trova alla sinistra della pagina;
3. cliccare su “Accedi all’iscrizione nel Registro” al centro della pagina;
4. cliccare su “Accedi all’iscrizione”;
5. compilare i campi con: FSN/EPS/DSA: ... / Sigla: ... / utente: ... / password: ... ;
6. cliccare sul pulsante “Accedi”;
7. cliccare su “Stampe”;
8. e infine sul pulsante “Stampa Certificato Iscrizione al Registro”;
a questo punto si aprirà il nuovo certificato da stampare e conservare in sede.
L’autocertificazione stampata, firmata dal Presidente della società, deve essere
presentata al Comitato provinciale del CONI, territorialmente competente. Può anche
essere trasmessa via fax oppure per posta unitamente a fotocopia del documento
d’identità valido del Presidente.
Cancellazione dal Registro
Sono cancellate dal Registro le associazioni/società sportive che:
• ne facciano espressa richiesta;
• perdano i requisiti per l’iscrizione;
• non comunichino al Registro tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro
30 giorni dal verificarsi dell’evento;
• siano accertate come prive dei necessari requisiti in sede di controllo “a campione”
che il CONI eseguirà, attraverso gli uffici preposti, sulle società iscritte.
68
I Registri
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APPENDICE
Modulistica
Traccia di Atto Costitutivo
Traccia di Statuto di APS
Traccia di statuto APS Sportiva dilettantstica
Modello AA5/5 – Richiesta codice fiscale
Modello RR e Modello 69 Richiesta di Registrazione
Modello F-23 – Versamento tassa di registrazione
Richiesta iscrizione Registro Provinciale APS
Traccia di Bilancio
Normativa
D.lgs 460/97 Riordino della disciplina fiscale degli enti non commerciali
L. 383/2000 disciplina delle associazioni di promozione Sociale
L.R. n. 34/2002
ex art.90 L.289/2002
Codice civile Libro I°
Tuir: Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 2/12/1986 n°917
Delibera Regionale Emilia Romagna n. 910/2003
69
I Registri
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