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2) Comunicazioni in Commissione Vanno infine ricordate le

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2) Comunicazioni in Commissione Vanno infine ricordate le
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Voci di un dizionario
2) Comunicazioni
in
parlamentare
Commissione
Vanno infine ricordate le comunicazioni del Governo in Commissione, le quali non hanno mai ad oggetto questioni
inerenti al rapporto fiduciario, bensì hanno finalità prevalentemente informative
degli interventi del Governo nella politica di settore o su argomenti specifici.
Esse sono previste, rispettivamente, dagli artt. 22, comma 3, e 30 r.C. e 46
e 48 bis r.S. e possono essere trattate anche in Commissioni riunite o in sedute
congiunte, in casi di eccezionalità o in
periodi di aggiornamento delle Camere
(ad esempio, le comunicazioni rese dal
Governo sulla situazione nel Golfo Persico, nella seduta dell'I 1 agosto 1990,
alle Commissioni riunite III — Esteri —
e IV — Difesa — della Camera e III —
Esteri — e IV — Difesa — del Senato).
Anche in questo caso, l'iniziativa può
provenire dal Governo, il quale può chiedere che le Commissioni siano convocate per dare loro comunicazioni, o dalla Commissione stessa (al Senato, se l'iniziativa è proposta da almeno un terzo
dei membri della Commissione, la richiesta deve essere sottoposta alla decisione della Commissione entro 10 giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art.
48 bis r.S.).
In ogni caso, la procedura per lo svolgimento delle comunicazioni del Governo in Commissione si esplica essenzialmente nelle dichiarazioni del Governo,
cui segue la discussione (che può protrarsi anche per più sedute) per concludersi con la replica del Ministro. La differenza rispetto alla procedura in Assemblea sta quindi nella impossibilità di
presentare risoluzioni al termine del dibattito. Infatti, la procedura prevista per
le risoluzioni in Commissione, prevista
dagli artt. 117 r.C. (il quale richiama, in
quanto applicabili, le norme sulla presentazione, discussione e votazione di
mozioni) e 50, commi 2 e 3 r.S., è del
tutto autonoma ed esige quindi una formalizzazione specifica che preclude la
possibilità che essa venga usata a conclusione di altri procedimenti.
G. P.
Conferenza dei presidenti di commissione
La Conferenza dei presidenti di Commissione, ancorché non prevista espressamente dal Regolamento della Camera
ma implicitamente convocabile ex articolo 23, comma 2, del Regolamento, si
configura come organo di consultazione
del Presidente della Camera ai fini dell'organizzazione dei lavori parlamentari
nonché come sede generale di raccordo
delle attività delle Commissioni anche
sotto i profili funzionali ed organizzativi
collocata tra i due centri di legislazione
presenti nel Parlamento italiano (Assemblee e Commissioni). Tale Conferenza,
la cui denominazione non è normativamente contemplata ma scaturisce dalla
prassi ed analogicamente alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi, oltre ad essere la sede in cui vengono fornite al
Presidente della Camera le informazioni
necessarie per la predisposizione del programma e del calendario, è dunque l'occasione per discutere problematiche
parlamentari di diversa natura.
Bisogna anche tener presente che, sempre al fine di una corretta programmazione dei lavori, i singoli presidenti delle
Commissioni parlamentari possono essere
invitati, ai sensi dell'articolo 13, comma
2, del Regolamento alla Conferenza dei
Presidenti di gruppo dove però, più che
Conferenza dei presidenti di commissione
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fornire indicazioni di carattere generale tavia nella prassi il Presidente della Casull'andamento dei lavori delle Commis- mera solo pochissime volte si è avvalso
sioni da essi presiedute, si limitano ad della facoltà di consultazione attribuitainformare in modo dettagliato circa l'i- gli dagli articoli 13 e 23 del Regolamento.
ter di specifici provvedimenti di particoNella VIIa legislatura, sotto la Presilare rilevanza politica da iscrivere nel denza dell'onorevole Ingrao, si svolgecalendario dei lavori dell'Assemblea.
vano alcune riunioni settimanali a caratIl Regolamento del Senato, a differen- tere informale, il cui obiettivo era solo
za di quello della Camera dei deputati, quello di « fare il punto » della situazioall'articolo 53, comma 6, prevede la pos- ne, cioè di indicare i progetti di legge
sibilità che il Presidente convochi i pre- da inserire nel programma e nel calensidenti delle Commissioni permanenti e dario. A partire dal 25 settembre 1990,
speciali, con l'intervento del rappresen- durante la Presidenza dell'onorevole lotti,
tante del Governo, per stabilire, ai fini anche in seguito alla modifica dell'artidell'attuazione del programma, le moda- colo 23 del Regolamento, è invalsa la
lità ed i tempi dei lavori delle Commis- prassi di riunire, sia pure a cadenza ansioni in coordinamento con l'attività del- nuale, la Conferenza dei presidenti di
l'Assemblea.
Commissione nel corso della quale venL'articolo 23, comma 2, del Regola- gono resi noti, per la stesura del promento della Camera, a norma del quale gramma che dovrà essere predisposto da
sono state convocate le Conferenze dei una successiva Conferenza dei Presidenpresidenti di Commissione della X a e del- ti di gruppo, gli argomenti da prendere
la XI a legislatura, attribuisce in modo in considerazione, compresi quelli di cui
implicito al Presidente della Camera — si prevede l'approvazione in sede legianche se l'espressione « consultati i pre- slativa.
sidenti delle Commissioni » può appariTali riunioni rappresentano anche l'ocre generica — il potere di riunire la casione per porre in evidenza i numeroConferenza dei presidenti di Commissio- si problemi cui le Commissioni devono
ne perché, ai fini della predisposizione far fronte per svolgere la propria multie dell'attuazione del programma dell'As- forme attività e che riguardano sia l'orsemblea, egli deve poter disporre delle ganizzazione interna (problemi logistici,
valutazioni — contestualmente espresse di personale addetto alle segreterie, ec— dei presidenti delle Commissioni per- cetera), sia di rapporto con le altre Commanenti in merito alla possibilità di que- missioni.
ste ultime di seguire i ritmi di lavoro
Questa è anche la sede in cui il Presiimpressi dal programma ovvero di com- dente della Camera non si limita a chiepletare l'esame di determinati provvedi- dere, in vista del programma trimestrale,
menti entro tempi prefissati e, comun- informazioni sullo stato dell'iter dei provque, compatibilmente con la multiforme vedimenti assegnati alle diverse Commisattività non legislativa svolta dalle singo- sioni in sede legislativa e in sede refele Commissioni.
rente ma promuove uno scambio di opiSe in via teorica tale organo assume nioni in merito alle iniziative di carattenotevole rilevanza per una corretta pro- re non legislativo delle Commissioni e
grammazione dei lavori della Camera, tut- a quelle tematiche che necessitano di un
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Voci di un dizionario parlamentare
diretto rapporto con il Presidente della
Camera per ricevere opportune e necessarie direttive al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del
Regolamento, il buon andamento dei lavori della Camera.
G. I.
Contingentamento
Per contingentamento si intende l'operazione materiale di ripartizione ed assegnazione dei tempi fra i soggetti del
procedimento parlamentare disposta dalla
Conferenza dei Presidenti di gruppo o
dal Presidente della Camera sulla base
di norme regolamentari finalizzate a consentire la trattazione e conclusione dell'argomento nei termini preventivati dal
calendario dei lavori. Elemento costitutivo di tale istituto è la realizzazione di
un contemperamento equanime fra due
istanze altrimenti inconciliabili quali il diritto di parola del singolo ed il superiore
ed oggetivo interesse alla decisione parlamentare.
Disciplinato con la riforma regolamentare del 28 marzo 1990, dai commi 6
e 7 dell'articolo 24, dal comma 2 dell'articolo 25, dal comma 4 dell'articolo 44
nonché dai commi 1 e 2 dell'articolo
154, il contingentamento non rappresenta in realtà un vero e proprio novum
nell'ordinamento della Camera. Sin dal
29 settembre 1983, infatti, in occasione
di un organico ripensamento del capo
XXVII del Regolamento relativo all'esame dei documenti di bilancio viene introdotta dal comma 7 dell'articolo 119
la previsione, per la fase d'Aula, di una
organizzazione della discussione, da attuarsi in Conferenza dei Presidenti di
gruppo o, in mancanza di accordo, da
parte del Presidente della Camera, con
la quale il tempo complessivo disponibile per gli interventi viene ripartito per
metà in misura uguale fra tutti i gruppi
parlamentari, per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza dei
gruppi stessi. Scopo evidente della norma, che si iscrive nella più ampia riformulazione della disciplina regolamentare
dei procedimenti di esame dei documenti
finanziari e di bilancio, è quello di contribuire a garantire una piena attuazione
della decisione parlamentare nei termini
fìssati dalla sessione di bilancio.
Tale contingentamento si applica tanto nella discussione sulle linee generali
del disegno di legge di bilancio e del
disegno di legge finanziaria quanto nella
fase relativa all'esame degli articoli e dei
relativi emendamenti, sino al voto finale. Va osservato che normalmente si effettua un unico contingentamento per la
discussione sulle linee generali del disegno di legge finanziaria e di bilancio dal
momento che è lo stesso comma 2 dell'articolo 123 a disporre che la discussione avvenga congiuntamente.
Coerentemente con la impostazione
dell'esame dei documenti di bilancio per
sessione, il comma 8 dell'articolo 119
prevede l'uso del contingentamento dei
tempi, con la medesima procedura, per
la discussione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato nonché del disegno di legge di
assestamento. Ad ulteriore integrazione
della predetta normativa, nell'ottica di
una considerazione unitaria di tutti gli
atti afferenti alla decisione di bilancio,
l'istituto del contingentamento viene altresì applicato, a seguito delle novelle regolamentari introdotte il 28 giugno 1989,
sia per quanto riguarda l'esame del documento di programmazione economico-
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