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Amianto - Azienda AUSL Piacenza
Scheda tematica per la gestione dei PAVIMENTI IN “VINILAMIANTO” AMIANTO: RICONOSCERLO CONSERVARLO BONIFICARLO Questa scheda tematica vuole fornire informazioni utili per l’individuazione, la gestione e la bonifica dei pavimenti in “VinilAmianto” (VA), facilitando il percorso decisionale anche attraverso uno strumento di sintesi come una flow chart. Negli anni tra il 1960 e il 1980 il materiale in “VinilAmianto” (VA), di basso costo e di rapida messa in opera, è stato utilizzato anche in Italia soprattutto per la pavimentazione di edifici pubblici, come scuole ed ospedali, ed anche in edilizia residenziale pubblica. Nei pavimenti in VA, le fibre di amianto (tra il 10 e 25%) sono fortemente conglobate in resine di PVC. Nell’uso normale di questi pavimenti è improbabile un rilascio di fibre d’amianto, mentre se le mattonelle vengono tagliate, abrase o perforate possono liberare in aria anche elevate quantità di fibre. Come si riconosce un pavimento in VA? - si presenta in piastrelle, di solito di misura 30 x 30 cm o 40 x 40 cm; pertanto i pavimenti posati in rotoli difficilmente contengono amianto. - Le piastrelle si presentano solitamente dure, difficilmente scalfibili; se vengono piegate si spezzano di netto. - La superficie può essere sia di colore uniforme che variamente screziata. - Non vanno confusi con altri materiali utilizzati per pavimentazioni, come quelli in gomma naturale o linoleum, spesso presenti nelle palestre. Salvo quanto detto, non è possibile un riconoscimento certo "a vista" della presenza di amianto nel pavimento. Esistono piastrelle in VA del tutto simili nell'aspetto esteriore a quelle prive di amianto; pertanto in questi casi si impone il campionamento del materiale prima di intraprendere lavori di manutenzione o rimozione. In molti casi per fissare le mattonelle sono state utilizzate colle contenenti amianto (tra 0,5 e 2%), pertanto è importante rimuovere completamente dal sottofondo anche lo strato di colla. In questa fase di lavoro è probabile un’elevata dispersione di fibre; l’operazione deve essere eseguita adottando sistemi di captazione posti direttamente sulla macchina fresatrice. Se l’amianto rimane in situ? La normativa (DM 6/9/1994) prevede che dal momento che viene determinata la presenza di amianto in un edificio è necessario che il proprietario metta in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti indipendentemente dai tempi e dai modi previsti per un eventuale intervento di bonifica. Un programma di controllo e manutenzione è costituito da una serie di misure di natura tecnica, ma soprattutto organizzativa e procedurale, nonché di informazione, atte a tenere sotto controllo i potenziali fattori di deterioramento e di danneggiamento attraverso la verifica periodica delle condizioni dei materiali e attraverso il corretto comportamento di tutti gli occupanti dell'edificio. Pertanto è necessario che il proprietario dell’immobile nomini un Responsabile che dopo averne valutato lo stato di conservazione predisponga un piano di controllo e manutenzione. Il piano dovrà contenere le indicazioni per la conservazione dell’amianto in loco, quali: corretta informazione degli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; messa in campo di efficaci misure di sicurezza da adottare in occasione di interventi manutentivi o di altro evento che possano causare disturbo dei materiali di amianto; definizione di procedure, con ulteriori specifiche relative alle responsabilità e agli obblighi dei diversi soggetti, che devono essere adottate in occasione di lavori di manutenzione affidati in appalto. Di tutti gli interventi eseguiti deve essere conservata idonea documentazione. predisposizione ed attuazione di un sistema di autorizzazione che consenta al Responsabile del programma di manutenzione di conoscere preventivamente tutti gli interventi che vengono effettuati e di stabilire di volta in volta le misure da attuare. messa a conoscenza del divieto assoluto ad intervenire sui materiali contenenti amianto, per tutti coloro che a diverso scopo, possono operare in prossimità dello stesso. Alcune indicazioni da rispettare in condizioni normali, per mantenere i pavimenti in buone condizioni: Non tagliare, forare o smuovere le mattonelle. Effettuare le normali pulizie con stracci umidi. Incerare i pavimenti periodicamente, evitando l'utilizzo di spazzole con setole dure. Evitare apparecchiature o strumenti quali lucidatrici con dischi abrasivi duri, spatole, carte abrasive che potrebbero alterare lo stato delle mattonelle e liberare fibre di amianto. SCHEMA DECISIONALE PER GESTIRE IL MATERIALE E INDIVIDUARE L’AZIENDA CHE PUO’ ESEGUIRE I LAVORI DI BONIFICA Previsto intervento su pavimento con possibile presenza di amianto In caso di sospetto è necessario campionare pavimento e colla e inviare campioni a laboratorio accreditato per ricerca presenza di fibre di amianto Mattonella contiene amianto? La colla contiene amianto? NO NO I lavori possono essere effettuati senza adottare misure particolari SI SI Le mattonelle danneggiate sono in superficie <10 mq? SI NO I lavori devono essere eseguiti da impresa iscritta alla categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali. Di seguito si riportano le principali fasi di lavoro: • Locali devono essere svuotati da qualsiasi ingombro • Devono essere sigillate tutte le aperture sia verso l’esterno che verso i locali adiacenti • Garantendo un sufficiente ricambio d’aria • Con uso di utensili manuali • Senza rompere le mattonelle • Nel caso di colla con amianto è necessario utilizzare fresatrice dotata di aspirazione con filtri HEPA. • Al termine dei lavori verificare la riuscita della bonifica con campionamento delle fibre in aria. I lavori possono essere eseguiti in regime di E.S.E.D.I. da impresa non iscritta all’Albo Gestori Ambientali solo nel caso in cui l’attività interessi materiale con amianto non friabile e in buono stato di conservazione tale da rilasciare poche fibre di amianto, mantenendo l’esposizione del lavoratore al di sotto di 1 fibra/litro (debole intensità) e che si verifichi la sporadicità dell’attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti (esposizione sporadica), secondo quanto previsto dalla circolare del 25/1/2011. La Circolare individua alcune attività in ESEDI relativamente alla pavimentazione in VA: • Interventi di manutenzione di una superficie ridotta (max 10 mq) di mattonelle in VA mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti • Rimozione di una superficie limitata (max 10 mq) di mattonelle in VA poste internamente ad un edificio qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi. Cosa vuol dire attività E.S.E.D.I. (Esposizione Sporadica E di Debole Intensità)? L’articolo 249 (valutazione del rischio) del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro valuti i rischi, dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Nei casi di Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (ESEDI) e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250 (Notifica), 251 c.1 (Misure di Prevenzione e Protezione), 259 (Sorveglianza Sanitaria) e 260 c.1 (Registro Esposti) nelle seguenti attività: a)brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. Come si identificano tali attività? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su parere della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha emanato 25/1/2011 una Circolare con la quale individua gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto. Si riporta una sintesi di quanto previsto dalla Circolare del 25/1/2011 : Le attività “E.S.E.D.I.” di cui all’art. 249 comma 2 del D.Lgs.81/08, vengono identificate nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente. In ogni caso, durante l’effettuazione delle attività E.S.E.D.I., dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell’art.252 del D.Lgs.81/08, con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30. Anche per le attività lavorative E.S.E.D.I. vi è l’obbligo per il datore di lavoro di indicare chiaramente nella documentazione relativa alla valutazione del rischio di cui agli artt. 28-29 dl D.Lgs.81/08, che lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni E.S.E.D.I. Principali riferimenti normativi: LEGGE 27 MARZO 1992 N.257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. D.M. SANITA’ 6/9/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. D.M.SANITA’ 20/8/1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". CIRCOLARE del 25/1/2011 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (ESEDI).