Effetti dello scudo fiscale: quando si perde la segretazione?
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Effetti dello scudo fiscale: quando si perde la segretazione?
Accertamento Effetti dello scudo fiscale: quando si perde la segretazione? di Antonio Della Carità L’adempimento Tra gli effetti dello «scudo fiscale» vi è quello di garantire un regime di riservatezza nei confronti del Fisco dei conti e depositi alimentati con le attività rimpatriate; tuttavia, per mantenere l’anonimato, i soggetti che hanno effettuato il rimpatrio delle attività finanziarie dovranno prestare attenzione ai successivi investimenti effettuati utilizzando i conti segretati. Vi sono, infatti, una serie di operazioni che, comportando obblighi di segnalazione in capo all’intermediario e di compilazione della dichiarazione dei redditi in capo al contribuente, fanno venir meno il regime della riservatezza. Una delle prerogative dello scudo fiscale è la cd. segretazione che consiste nel fatto che gli intermediari, che hanno ricevuto la dichiarazione riservata, non devono comunicare all’Amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate. Tale regime si applica solo ai conti e depositi alimentati con le attività rimpatriate e consiste, in concreto, nel fatto che l’intermediario dovrà rispondere negativamente alle eventuali interrogazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di finanza nel corso di indagini bancarie nei confronti dell’interessato. Allo stesso modo, il contribuente è legittimato a non fornire alcuna informazione su tali conti1. Tale forma di anonimato si combina con quella prevista dal regime del risparmio amministrato o gestito e dal diffuso sistema di tassazione alla fonte a titolo definitivo dei dividendi, degli interessi e degli altri redditi di capitale. Nel caso in cui il contribuente ritenga l’anonimato una priorità, gli investimenti effettuati utilizzando i conti segretati dovranno essere circoscritti a quelli i 4 cui proventi sono soggetti a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva. Forme di investimento che garantiscono l’anonimato L’anonimato assicurato dal sistema delle ritenute d’imposta o d’imposta sostitutiva consiste nel fatto che, quando l’intermediario applica un’imposta a titolo definitivo, non effettua alcuna comunicazione nominativa nel modello 770 e il cliente non deve indicare il reddito nel modello UNICO; questa forma di anonimato è «a regime» ed opera a prescindere dallo scudo fiscale (per tali tipologie di proventi, si veda la Tavola n. 1). Tavola n. 1 - Proventi soggetti a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva • fondi esteri armonizzati collocati in Italia i cui proventi siano riscossi mediante la banca corrispondente italiana oppure, in caso di ETF, mediante la banca del cliente • proventi di polizze vita italiane o estere quando la compagnia ha in Italia un rappresentante che applichi l’imposta sostitutiva del 12,5% • dividendi su partecipazioni non qualificate italiane • dividendi su partecipazioni non qualificate, quotate anche «black list» se la società ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ma bisogna prestare attenzione al regime delle imprese estere «collegate») • dividendi di partecipazioni non qualificate non «black list» • interessi derivanti da obbligazioni o titoli similari • plusvalenze in regime amministrato o gestito • utili distribuiti dai fondi immobiliari italiani • proventi dei titoli atipici, se esiste un intermediario italiano incaricato di corrisponderli Antonio Della Carità - Avvocato in Sanremo e Milano Nota: 1 Cfr. Agenzia delle entrate, circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E, risp. 1.26, in Banca Dati BIG, IPSOA; si veda anche: G. Ferranti «I problemi ancora da risolvere sulla «nuova» rivalutazione dei beni d’impresa», in Corr. Trib. n. 10/2002, pag. 837. Accertamento Tipologie di investimento che determinano la perdita dell’anonimato Gli altri investimenti, invece, presentano un duplice inconveniente: – i redditi devono essere indicati nel modello UNICO dalla persona fisica, la quale dovrà autoliquidare l’imposta; – non essendo assoggettati a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario, se vengono accreditati su un conto corrente segretato fanno perdere il regime di riservatezza all’intero conto, mentre se vengono accreditati su un conto ordinario non possono essere reinvestiti in attività finanziarie accreditabili su un dossier titoli segretato, se non facendo perdere il regime di segretazione a tale conto2. Inoltre fanno perdere la segregazione sul conto scudato: – le deleghe di terzi3; – il cambio di intestazione dovuto, per esempio, per effetto di una successione ereditaria4. La segregazione viene, invece, mantenuta5: – se si passa dall’amministrato al gestito e da un intermediario all’altro, a parità di intestazione; – se il conto è cointestato, purché le dichiarazioni riservate siano intestate ad ogni cointestatario. Nuovi obblighi di segnalazione per gli intermediari Oltre alla percezione di tipologie di redditi che comportano la perdita della segretazione del conto scudato, occorre prestare attenzione ad altre operazioni che, pur non comportando necessariamente la perdita della segratazione, riducono il grado di riservatezza dello scudo fiscale. Si tratta: – dei prelievi di denaro, di attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate che comportano la fuoriuscita delle stesse dal circuito degli intermediari residenti. In questo caso, infatti, l’intermediario è tenuto a compilare il quadro SO del Modello 770 (causali N e P) e il contribuente, se il prelievo riguarda attività estere o detenute all’estero, torna soggetto all’obbligo di compilazione del Modulo RW; – delle operazioni (ad esempio, incasso di canoni di locazione) che possono generare redditi da attività patrimoniale oggetto di rimpatrio. In questo caso, l’intermediario al quale è stata affidata l’amministrazione del bene è tenuto a compilare il quadro SO del Modello 770, causale O. Tavola n. 2 - Quadro SO del Mod. 770 • Causale N: si utilizza esclusivamente nel caso di prelievo materiale di somme di denaro dai conti segretati. Non si segnalano i trasferimenti verso altri conti correnti e depositi (anche non segretati) attraverso bonifici e/o assegni, il pagamento di utenze, RID, di imposte e ogni altro pagamento o trasferimento tra intermediari tracciato ai sensi delle disposizioni di legge. Il codice N va utilizzato anche nel caso in cui il prelievo sia conseguenza della chiusura del conto corrente o deposito. Per i prelievi di attività finanziarie diverse dal denaro (ad esempio azioni, obbligazioni ecc.) vanno, invece, utilizzati i codici già esistenti (dalla lettera A alla M). In questo modo non verrà evidenziato che il «prelievo» proviene da un rapporto scudato anziché da un rapporto ordinario; • Causale P: si applica nei casi di chiusura di rapporti di amministrazione fiduciaria di beni patrimoniali. Se la chiusura di rapporti fiduciari ha per oggetto attività finanziarie e valute si utilizzano, invece, gli ordinari codici I, J, K e M; • Causale O: si riferisce, invece, al «rimpatrio giuridico» di attività patrimoniali non finanziarie (immobili, gioielli, imbarcazioni, opere d’arte, marchi, ecc.) attuato mediante affidamento in amministrazione ad una fiduciaria residente dei beni detenuti all’estero. La società fiduciaria deve comunicare l’ammontare delle operazioni attraverso le quali si realizza la cessione delle attività rimpatriate, ovvero lo sfruttamento delle stesse. In tal modo il Fisco potrà verificare se il contribuente avrà dichiarato i relativi redditi, se imponibili. Esempio 1 Un contribuente preleva materialmente 8.000 euro dal conto corrente scudato. L’intermediario compila il quadro SO del Modello 770, utilizzando la causale N. Note: 2 Per alcuni esempi, si veda: Agenzia delle entrate, circolare 13 marzo 2002, n. 24/E, in Banca Dati BIG, IPSOA; cfr. anche: L. Magistro, «Spiegati i nuovi termini per il rimpatrio di attività detenute all’estero», in Corr. Trib. n. 15/2002, pag. 1347. 3 Circolare n. 24/2002. 4 Agenzia delle entrate, circolare 30 aprile 2003, n. 25/E, par. 1.5, in Banca Dati BIG, IPSOA; cfr. anche N. Arquilla, «Nuovi chiarimenti sulle operazioni di emersione di capitali dall’estero», in Corr. Trib. n. 22/2003, pag. 1830. 5 Agenzia delle entrate, circolare n. 9/2002 e circolare 23 novembre 2009, n. 49/E, in Banca Dati BIG, IPSOA. 5 Accertamento Esempio 2 Un contribuente trasferisce, mediante bonifico, 8.000 euro da un conto scudato ad un conto «ordinario» italiano e preleva tale somma dal conto «ordinario» italiano. Il bonifico non è oggetto di alcuna segnalazione da parte dell’intermediario. Anche il successivo prelievo non è oggetto di alcuna segnalazione. Esempio 3 Un contribuente preleva da un deposito titoli scudato, in regime di risparmio amministrato, delle obbligazioni. L’intermediario compila il quadro SO del Modello 770, utilizzando la causale J. Rivalutazione delle attività finanziarie scudate Un caso particolare riguarda l’ipotesi in cui un soggetto intenda rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni (non negoziate in mercati regolamentati) italiane o estere oggetto di rimpatrio o regolarizzazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 2%, per le partecipazioni qualificate, e del 4% per quelle non qualificate6. Se la rideterminazione del valore delle partecipazioni rimpatriate avviene per il tramite di una fiduciaria, si può utilizzare, sul piano operativo, la prassi già consolidatasi in precedenti analoghe occasioni. In particolare: 1) l’imposta sostitutiva deve essere versata dal fiduciante e non dalla fiduciaria7; 2) il maggior valore rideterminato fruisce del regime di riservatezza previsto dallo scudo8. È probabile, poi, che nel quadro RT di UNICO 2011 sarà replicato l’obbligo di indicare i dati relativi alle rideterminazioni del costo delle partecipazioni effettuate nel corso del 2010. Nelle precedenti edizioni sono stati richiesti i seguenti dati9: – valore della partecipazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento (2010, nel caso in esame); – aliquota d’imposta sostitutiva applicata (4% per partecipazioni qualificate, 2% per le altre); – l’imposta dovuta; – la comunicazione dell’eventuale opzione per il versamento rateizzato; – la comunicazione dell’eventuale circostanza che l’imposta sostitutiva relativa alla partecipazione sia parte di un versamento cumulativo. 6 Non è invece richiesto di indicare gli estremi identificativi delle partecipazioni per le quali si è effettuata la rideterminazione del valore. La modulistica dà attuazione a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella Circolare 6 novembre 2002, n. 81/E10, secondo cui, se il contribuente ha optato per il regime del risparmio amministrato o gestito, l’intermediario «tiene conto del nuovo valore in luogo del costo di acquisto, a condizione che il contribuente abbia preventivamente fornito allo stesso la copia della perizia giurata, unitamente ai dati dell’estensore della stessa e al codice fiscale della società periziata. È altresì necessario che l’intermediario abilitato acquisisca copia del modello di versamento dell’intero importo dell’imposta o di ciascuna rata. In caso, invece, di determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria da parte del contribuente ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (regime dichiarativo), il valore assunto a riferimento per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 2 o 4%, nonché i dati relativi ai versamenti dell’imposta, devono essere indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi». Dalla richiamata circolare, più che dalle istruzioni, sembra desumersi che l’obbligo di compilazione dei suddetti righi del quadro RT riguardi solamente i contribuenti che non abbiano esercitato l’opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito. Fra questi, vi sono, ovviamente, coloro che, avendo rideterminato il valore di una partecipazione qualificata non sono stati messi in condizione di esercitare l’opzione. Note: 6 Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 229. 7 Cfr. Assofiduciara, COM12 e COM 48/2005. 8 Cfr. Assofiduciaria, COM 80/2002. 9 Vedasi Istruzioni al rigo RT 33 e seguenti di UNICO 2009. 10 In Banca Dati BIG, IPSOA.