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Effetti dello scudo fiscale: quando si perde la segretazione?

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Effetti dello scudo fiscale: quando si perde la segretazione?
Accertamento
Effetti dello scudo fiscale:
quando si perde la segretazione?
di Antonio Della Carità
L’adempimento
Tra gli effetti dello «scudo fiscale» vi è quello di garantire un regime di riservatezza nei confronti del Fisco dei conti e depositi alimentati con le attività rimpatriate; tuttavia, per mantenere l’anonimato, i soggetti che hanno effettuato il rimpatrio delle attività finanziarie dovranno prestare attenzione ai successivi
investimenti effettuati utilizzando i conti segretati.
Vi sono, infatti, una serie di operazioni che, comportando obblighi di segnalazione in capo all’intermediario e di compilazione della dichiarazione
dei redditi in capo al contribuente, fanno venir meno il regime della riservatezza.
Una delle prerogative dello scudo fiscale è la cd. segretazione che consiste nel fatto che gli intermediari, che hanno ricevuto la dichiarazione riservata, non
devono comunicare all’Amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie
concernenti le dichiarazioni riservate. Tale regime si applica solo ai conti e depositi alimentati con le
attività rimpatriate e consiste, in concreto, nel fatto
che l’intermediario dovrà rispondere negativamente
alle eventuali interrogazioni effettuate dall’Agenzia
delle Entrate o dalla Guardia di finanza nel corso di
indagini bancarie nei confronti dell’interessato.
Allo stesso modo, il contribuente è legittimato a
non fornire alcuna informazione su tali conti1.
Tale forma di anonimato si combina con quella
prevista dal regime del risparmio amministrato o
gestito e dal diffuso sistema di tassazione alla fonte a
titolo definitivo dei dividendi, degli interessi e degli
altri redditi di capitale.
Nel caso in cui il contribuente ritenga l’anonimato
una priorità, gli investimenti effettuati utilizzando i
conti segretati dovranno essere circoscritti a quelli i
4
cui proventi sono soggetti a ritenuta d’imposta o ad
imposta sostitutiva.
Forme di investimento che garantiscono
l’anonimato
L’anonimato assicurato dal sistema delle ritenute
d’imposta o d’imposta sostitutiva consiste nel fatto
che, quando l’intermediario applica un’imposta a titolo definitivo, non effettua alcuna comunicazione nominativa nel modello 770 e il cliente non
deve indicare il reddito nel modello UNICO;
questa forma di anonimato è «a regime» ed opera
a prescindere dallo scudo fiscale (per tali tipologie di
proventi, si veda la Tavola n. 1).
Tavola n. 1 - Proventi soggetti a ritenuta
d’imposta o imposta sostitutiva
• fondi esteri armonizzati collocati in Italia i cui proventi siano riscossi mediante la banca corrispondente italiana oppure, in caso di ETF, mediante la
banca del cliente
• proventi di polizze vita italiane o estere quando la
compagnia ha in Italia un rappresentante che applichi l’imposta sostitutiva del 12,5%
• dividendi su partecipazioni non qualificate italiane
• dividendi su partecipazioni non qualificate, quotate
anche «black list» se la società ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (ma bisogna prestare attenzione al regime delle imprese estere «collegate»)
• dividendi di partecipazioni non qualificate non
«black list»
• interessi derivanti da obbligazioni o titoli similari
• plusvalenze in regime amministrato o gestito
• utili distribuiti dai fondi immobiliari italiani
• proventi dei titoli atipici, se esiste un intermediario
italiano incaricato di corrisponderli
Antonio Della Carità - Avvocato in Sanremo e Milano
Nota:
1 Cfr. Agenzia delle entrate, circolare 30 gennaio 2002, n. 9/E,
risp. 1.26, in Banca Dati BIG, IPSOA; si veda anche: G. Ferranti «I problemi ancora da risolvere sulla «nuova» rivalutazione
dei beni d’impresa», in Corr. Trib. n. 10/2002, pag. 837.
Accertamento
Tipologie di investimento che determinano
la perdita dell’anonimato
Gli altri investimenti, invece, presentano un duplice
inconveniente:
– i redditi devono essere indicati nel modello
UNICO dalla persona fisica, la quale dovrà autoliquidare l’imposta;
– non essendo assoggettati a ritenuta d’imposta o
ad imposta sostitutiva da parte dell’intermediario,
se vengono accreditati su un conto corrente segretato fanno perdere il regime di riservatezza all’intero conto, mentre se vengono accreditati su
un conto ordinario non possono essere reinvestiti in attività finanziarie accreditabili su un dossier
titoli segretato, se non facendo perdere il regime
di segretazione a tale conto2.
Inoltre fanno perdere la segregazione sul conto scudato:
– le deleghe di terzi3;
– il cambio di intestazione dovuto, per esempio, per
effetto di una successione ereditaria4.
La segregazione viene, invece, mantenuta5:
– se si passa dall’amministrato al gestito e da un intermediario all’altro, a parità di intestazione;
– se il conto è cointestato, purché le dichiarazioni
riservate siano intestate ad ogni cointestatario.
Nuovi obblighi di segnalazione
per gli intermediari
Oltre alla percezione di tipologie di redditi che
comportano la perdita della segretazione del conto
scudato, occorre prestare attenzione ad altre operazioni che, pur non comportando necessariamente la
perdita della segratazione, riducono il grado di riservatezza dello scudo fiscale. Si tratta:
– dei prelievi di denaro, di attività finanziarie
e patrimoniali rimpatriate che comportano la
fuoriuscita delle stesse dal circuito degli intermediari residenti. In questo caso, infatti, l’intermediario è tenuto a compilare il quadro SO del Modello 770 (causali N e P) e il contribuente, se il
prelievo riguarda attività estere o detenute all’estero, torna soggetto all’obbligo di compilazione
del Modulo RW;
– delle operazioni (ad esempio, incasso di canoni di locazione) che possono generare redditi
da attività patrimoniale oggetto di rimpatrio.
In questo caso, l’intermediario al quale è stata
affidata l’amministrazione del bene è tenuto a
compilare il quadro SO del Modello 770, causale O.
Tavola n. 2 - Quadro SO del Mod. 770
• Causale N: si utilizza esclusivamente nel caso di
prelievo materiale di somme di denaro dai conti segretati. Non si segnalano i trasferimenti verso altri
conti correnti e depositi (anche non segretati) attraverso bonifici e/o assegni, il pagamento di utenze,
RID, di imposte e ogni altro pagamento o trasferimento tra intermediari tracciato ai sensi delle disposizioni di legge. Il codice N va utilizzato anche nel
caso in cui il prelievo sia conseguenza della chiusura del conto corrente o deposito. Per i prelievi di attività finanziarie diverse dal denaro (ad esempio
azioni, obbligazioni ecc.) vanno, invece, utilizzati i
codici già esistenti (dalla lettera A alla M). In questo
modo non verrà evidenziato che il «prelievo» proviene da un rapporto scudato anziché da un rapporto ordinario;
• Causale P: si applica nei casi di chiusura di rapporti
di amministrazione fiduciaria di beni patrimoniali.
Se la chiusura di rapporti fiduciari ha per oggetto attività finanziarie e valute si utilizzano, invece, gli
ordinari codici I, J, K e M;
• Causale O: si riferisce, invece, al «rimpatrio giuridico» di attività patrimoniali non finanziarie (immobili, gioielli, imbarcazioni, opere d’arte, marchi, ecc.)
attuato mediante affidamento in amministrazione ad
una fiduciaria residente dei beni detenuti all’estero.
La società fiduciaria deve comunicare l’ammontare
delle operazioni attraverso le quali si realizza la
cessione delle attività rimpatriate, ovvero lo sfruttamento delle stesse. In tal modo il Fisco potrà verificare se il contribuente avrà dichiarato i relativi redditi, se imponibili.
Esempio 1
Un contribuente preleva materialmente 8.000 euro
dal conto corrente scudato. L’intermediario compila il
quadro SO del Modello 770, utilizzando la causale N.
Note:
2 Per alcuni esempi, si veda: Agenzia delle entrate, circolare 13
marzo 2002, n. 24/E, in Banca Dati BIG, IPSOA; cfr. anche: L.
Magistro, «Spiegati i nuovi termini per il rimpatrio di attività
detenute all’estero», in Corr. Trib. n. 15/2002, pag. 1347.
3 Circolare n. 24/2002.
4 Agenzia delle entrate, circolare 30 aprile 2003, n. 25/E, par. 1.5,
in Banca Dati BIG, IPSOA; cfr. anche N. Arquilla, «Nuovi chiarimenti sulle operazioni di emersione di capitali dall’estero», in
Corr. Trib. n. 22/2003, pag. 1830.
5 Agenzia delle entrate, circolare n. 9/2002 e circolare 23 novembre 2009, n. 49/E, in Banca Dati BIG, IPSOA.
5
Accertamento
Esempio 2
Un contribuente trasferisce, mediante bonifico, 8.000
euro da un conto scudato ad un conto «ordinario» italiano e preleva tale somma dal conto «ordinario» italiano. Il bonifico non è oggetto di alcuna segnalazione da parte dell’intermediario. Anche il successivo
prelievo non è oggetto di alcuna segnalazione.
Esempio 3
Un contribuente preleva da un deposito titoli scudato,
in regime di risparmio amministrato, delle obbligazioni. L’intermediario compila il quadro SO del Modello
770, utilizzando la causale J.
Rivalutazione delle attività finanziarie
scudate
Un caso particolare riguarda l’ipotesi in cui un soggetto intenda rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni (non negoziate in mercati regolamentati)
italiane o estere oggetto di rimpatrio o regolarizzazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 2%, per le partecipazioni qualificate,
e del 4% per quelle non qualificate6. Se la rideterminazione del valore delle partecipazioni rimpatriate avviene per il tramite di una fiduciaria, si può utilizzare, sul piano operativo, la prassi già consolidatasi in precedenti analoghe occasioni. In particolare:
1) l’imposta sostitutiva deve essere versata dal fiduciante e non dalla fiduciaria7;
2) il maggior valore rideterminato fruisce del
regime di riservatezza previsto dallo scudo8.
È probabile, poi, che nel quadro RT di UNICO
2011 sarà replicato l’obbligo di indicare i dati relativi alle rideterminazioni del costo delle
partecipazioni effettuate nel corso del 2010.
Nelle precedenti edizioni sono stati richiesti i seguenti dati9:
– valore della partecipazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento (2010, nel caso in esame);
– aliquota d’imposta sostitutiva applicata (4%
per partecipazioni qualificate, 2% per le altre);
– l’imposta dovuta;
– la comunicazione dell’eventuale opzione per il
versamento rateizzato;
– la comunicazione dell’eventuale circostanza che
l’imposta sostitutiva relativa alla partecipazione sia
parte di un versamento cumulativo.
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Non è invece richiesto di indicare gli estremi
identificativi delle partecipazioni per le quali si
è effettuata la rideterminazione del valore.
La modulistica dà attuazione a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella Circolare 6 novembre
2002, n. 81/E10, secondo cui, se il contribuente ha
optato per il regime del risparmio amministrato
o gestito, l’intermediario «tiene conto del nuovo
valore in luogo del costo di acquisto, a condizione
che il contribuente abbia preventivamente fornito
allo stesso la copia della perizia giurata, unitamente
ai dati dell’estensore della stessa e al codice fiscale
della società periziata. È altresì necessario che l’intermediario abilitato acquisisca copia del modello di
versamento dell’intero importo dell’imposta o di
ciascuna rata.
In caso, invece, di determinazione dei redditi
diversi di natura finanziaria da parte del contribuente ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del
1997 (regime dichiarativo), il valore assunto a riferimento per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
del 2 o 4%, nonché i dati relativi ai versamenti dell’imposta, devono essere indicati dal contribuente
nella dichiarazione dei redditi».
Dalla richiamata circolare, più che dalle istruzioni,
sembra desumersi che l’obbligo di compilazione dei
suddetti righi del quadro RT riguardi solamente i
contribuenti che non abbiano esercitato l’opzione
per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito. Fra questi, vi sono, ovviamente, coloro che, avendo rideterminato il valore di una partecipazione qualificata non sono stati messi in condizione di esercitare l’opzione.
Note:
6 Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 229.
7 Cfr. Assofiduciara, COM12 e COM 48/2005.
8 Cfr. Assofiduciaria, COM 80/2002.
9 Vedasi Istruzioni al rigo RT 33 e seguenti di UNICO 2009.
10 In Banca Dati BIG, IPSOA.
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