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giocattoli sicuri - Camere di Commercio
GIOCATTOLI SICURI Guida all’acquisto e all’uso consapevole (D.lgs. n. 54/2011 – attuazione direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli) Questa guida intende fornire al consumatore conoscenze e consigli indispensabili per acquistare giocattoli sicuri e conformi alle leggi. Chi acquista un giocattolo ha un solo scopo: far felice un bambino. Per questo chi lo produce e lo vende ha l’obbligo di garantirne la sicurezza. Quali sono le norme LEGISLAZIONE COMUNITARIA La sicurezza e la salute dei consumatori più piccoli sono garantite dalla direttiva comunitaria 88/378, applicabile ai giocattoli immessi sul mercato fino al 20 luglio 2011 e dalla nuova direttiva 2009/48 che disciplina i giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011. Fino al 20 luglio 2013 restano validi i requisiti chimici previsti dalla direttiva 88/378. LEGISLAZIONE NAZIONALE A partire dal 20 luglio 2011 i giocattoli sono disciplinati dal D.Lgs. 54/2011 che ha recepito la direttiva 2009/48. Cos’è un giocattolo Il giocattolo è un prodotto progettato, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell’allegato I del D.Lgs. 54/2011, ad esempio decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni, prodotti destinati a collezionisti adulti purché rechino un’indicazione chiara e leggibile, attrezzature sportive compresi pattini o skateboard destinati a bambini aventi massa corporea superiore a 20 kg, biciclette di altezza massima di sella di oltre 435 mm, veicoli elettrici o monopattini destinati per spostamenti su percorsi pubblici, attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e salvagenti a mutandina, puzzle oltre 500 pz., giochi di freccette con punte metalliche, fucili e pistole a gas compresso, prodotti educativi funzionali (forni, ferri da stiro alimentati con tensione superiore a 24 volt venduti per essere utilizzati a fini didattici sotto sorveglianza di un adulto), PC e CD, succhietti per neonati, apparecchi d’illuminazione attrattivi per bambini, accessori moda non destinati ad uso ludico. Come distinguere un giocattolo sicuro GIOCATTOLI DESTINATI A BAMBINI DI TUTTE LE ETA’ Sul giocattolo o sul suo imballaggio deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile la MARCATURA CE, con cui il fabbricante attesta la conformità del giocattolo alle prescrizioni di legge. La marcatura, di altezza minima 5 mm, deve in caso di riduzione o ingrandimento rispettare le proporzioni stabilite dall’Unione Europea e non deve essere deformato. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio. Altri dati obbligatori che il giocattolo o il suo imballaggio deve riportare, in modo chiaro e visibile • Dati identificativi del fabbricante o importatore: nome e/o ragione sociale e/o marchio registrato, nonché l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o dell’importatore nella CE • Dati identificativi del prodotto: in alternativa tipo, lotto, modello, numero di serie, articolo, codice, codice a barre o altro elemento identificativo del prodotto • Avvertenze e istruzioni d’uso: dove risulta opportuno per la sicurezza dell’uso, le avvertenze indicano le restrizioni relative agli utilizzatori. Le avvertenze che determinano la decisione di acquistare il giocattolo, come quelle che precisano l’età minima e massima degli utilizzatori, devono figurare sull’imballaggio destinato al consumatore o essere chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica. Qualora le indicazioni non siano apposte sul giocattolo, occorre che sia richiamata l’attenzione del consumatore sull’utilità di conservarle (es: “leggere e conservare”) • Lingua italiana: le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola “Attenzione” o dalla parola “Avvertenza” o “Avvertenze” MARCATURE AGGIUNTIVE PER GIOCATTOLI DESTINATI A BAMBINI DI ETA’ SUPERIORE A 36 MESI I giocattoli potenzialmente pericolosi pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un’avvertenza quale “Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi” oppure “Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni” oppure un’avvertenza nella forma del seguente pittogramma, che se usata da solo deve avere un diametro di almeno 10 mm: Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l’uso, l’uso del pericolo specifico che impone tale precauzione. La breve indicazione del pericolo specifico non viene fornita ai giocattoli che per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi. GIOCATTOLI CHE PRESENTANO SENTANO RISCHI PARTICOLARI Per alcune categorie di giocattoli sono previste specifiche avvertenze in lingua italiana, che devono essere riportate sul giocattolo, sul suo imballaggio o nel foglio di istruzioni. Esempi: • Palloncini in lattice:: “Attenzione! I bambini di età inferiore a 8 anni possono soffocare con palloncini non gonfiati o rotti. E’ richiesta la sorveglianza di un adulto. Tenere i palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bambini. Eliminare subito i palloncini rotti”. • Giocattoli nautici:: “Attenzione! “Attenzione! Utilizzare solo in acque dove il bambino tocca con i piedi e sotto sorveglianza di un adulto”. • Giocattoli che simulano dispositivi di protezione: protezione: “Attenzione! Questo casco è un giocattolo. Non fornisce protezione”. • Giocattoli cavalcabili con una struttura non sufficientemente resistente per sostenere bambini più grandi: grandi “Attenzione! Non adatto a bambini di età superiore a 36 mesi”. • Istruzioni su come sostituire le batterie nei giocattoli elettrici, istruzioni relative al trasformatore. Si segnala gnala inoltre che altre Direttive, oltre alla direttiva giocattoli, prevedono obblighi di marcatura del prodotto e informazioni al consumatore aggiuntivi per prodotti che ricadono nel loro campo d’applicazione, come la direttiva WEEE o RAEE, la direttiva R&TTE &TTE e la direttiva cosmetici. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE VOLONTARIE Sul giocattolo o sull’imballaggio possono essere riportati anche dei marchi di sicurezza (es. il marchio “Giocattoli sicuri”) purché tali marchi non limitino la visibilità e la leggibilità della Marcatura CE. Si tratta di marchi volontari che garantiscono che il prodotto è stato certificato da un Ente Notificato, riconosciuto a livello europeo, a ulteriore garanzia delle caratteristiche di sicurezza del prodotto. GLI STANDARD DI SICUREZZA Per tutelare i piccoli consumatori dai pericoli legati alla costruzione e alla composizione del giocattoli, le norme individuano i requisiti tecnici e le modalità costruttive che devono essere rispettate per evitare rischi di carattere meccanico, fisico, chimico, elettrico e di infiammabilità, ma anche specifiche regole di igiene. Ad esempio: REQUISITI FISICO-MECCANICI: I giocattoli e le loro parti devono avere resistenza meccanica e stabilità necessarie per sopportare senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’uso. Bordi, sporgenze, corde, cavi ed elementi di fissaggio che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre i rischi dovuti al contatto con essi. I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento o di asfissia a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso. Devono avere dimensioni tali da non comportare rischio di asfissia causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori. I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi o altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, i loro componenti e le eventuali parti staccabili, devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio di dimensioni tali da impedirne l’ingestione e/o inalazione. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un’uscita che l’utilizzatore possa aprire facilmente dall’interno. I giocattoli che permettono di muoversi debbono possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all’energia cinetica generata, sistema di facile uso senza il rischio che l’utilizzatore venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l’incolumità propria o dei terzi. La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni. La temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non deve provocare lesioni in caso di contatto; liquidi e gas contenuti nel giocattolo non devono raggiungere temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita possa provocare ustioni o scottature. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere costruiti considerando i valori massimi del rumore in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l’udito dei bambini. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso. INFIAMMABILITA’: I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell’ambiente del bambino. Non devono bruciare se esposti direttamente ad una fiamma, non devono prendere fuoco facilmente, bruciare lentamente e ritardare il processo di combustione. Non devono contenere sostanze o preparati che possono diventare infiammabili o che possono esplodere. REQUISITI CHIMICI: I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti e devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria. è vietato l’impiego di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE. I giocattoli non devono contenere fragranze allergizzanti se non in quantitativi minimi stabiliti dalla legge. REQUISITI ELETTRICI: la tensione nominale non deve essere superiore a 24 Volt, devono essere isolati per evitare scariche elettriche, le temperature massime non devono causare ustioni. IGIENE: I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. Devono essere conservati secondo requisiti di igiene. IL CONSUMATORE CONSAPEVOLE • presta la massima attenzione al rapporto qualità-presso anche al fine di poter individuare eventuali giocattoli contraffatti • acquista presso rivenditori conosciuti e di fiducia, anche per chiedere la sostituzione nel caso in cui il giocattolo non dovesse funzionare o presentasse difetti • prima di acquistare, valuta l’adeguatezza del giocattolo all’età del bambino • sorveglia che il giocattolo sia utilizzato per l’uso per il quale è stato concepito; • evita situazioni di pericolo accidentale e si assicura che il giocattolo mantenga le proprie caratteristiche di affidabilità e igiene provvedendo ad un’adeguata manutenzione • verifica periodicamente lo stato di usura del giocattolo: se ci sono schegge di legno, rotture di parti interne nei giocattoli meccanici con ingranaggi che fuoriescono, presenza di ruggine • non tenta di riparare il giocattolo in modo approssimativo o inadeguato; è opportuno disfarsi dei giocattoli rotti perché potrebbero rappresentare un pericolo per i bambini • elimina immediatamente gli imballaggi, soprattutto se a sacco, per evitare che il bambino tenti di infilarvi la testa OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI Fabbricante Deve indicare sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato. Deve garantire che: • la produzione in serie si mantenga conforme • sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione • il giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Deve redigere la dichiarazione CE di conformità. Deve eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità. Rappresentante Autorizzato Ha gli obblighi stabiliti nel mandato conferito dal fabbricante ma non gli obblighi di garantire che i giocattoli siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di redigere la documentazione tecnica. Importatore Deve indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati sul giocattolo (oppure ove ciò non sia possibile sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento) Deve garantire che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza Deve conservare la dichiarazione “CE” di conformità per 10 anni dall’immissione del giocattolo sul mercato Deve garantire che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta all’autorità di vigilanza. Deve assicurare che il fabbricante abbia: • eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità; • preparato la documentazione tecnica; • apposto la marcatura CE sul giocattolo, • apposto sul giocattolo un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la identificazione del giocattolo • indicato sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato Distributore Deve verificare che il giocattolo sia etichettato con la “marcatura “CE”, accompagnato dalle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana; che il giocattolo rechi un codice identificativo del prodotto, il nome e l’indirizzo del fabbricante, il nome e l’indirizzo dell’importatore; Deve garantire che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza. LA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ Ogni giocattoli destinato ad essere immesso sul mercato è assoggettato ad una procedura per la valutazione di conformità della quale è responsabile il fabbricante. Obiettivo della procedura è dimostrare che un giocattolo immesso sul mercato rispetta i requisiti di sicurezza applicabili in forza del decreto. A seconda della natura del giocattolo, il suo fabbricante applica una fra due possibili procedure: 1) VERIFICA DA PARTE DEL FABBRICANTE STESSO: Questa verifica è possibile laddove esistano norme armonizzate riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo ed il fabbricante scelga di applicarle. In questi casi deve applicare le norme armonizzate esistenti e assicurare che il prodotto sia conforme alle stesse. 2) VERIFICA DA PARTE DI UN ORGANISMO NOTIFICATO: Questo tipo di verifica è anche chiamata “esame CE del tipo”. L’esame CE del tipo e la relativa certificazione sono prescritti nei casi in cui: • non vi siano norme armonizzate • le norme armonizzate non siano state applicate dal fabbricante, o lo siano state solo in parte • una o più norme armonizzate sono state pubblicate con una limitazione; oppure il fabbricante ritenga che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedano il ricorso alla verifica da parte di terzi. In questi casi il fabbricante sottopone un modello del giocattolo a un organismo notificato ai fini dell’esame CE del tipo. La documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità La valutazione della sicurezza impone al fabbricante di analizzare i pericoli che il giocattolo può presentare e di effettuare una stima della potenziale esposizione a tali pericoli. La procedura è obbligatoria e va effettuata PRIMA che il giocattolo venga immesso sul mercato comunitario. Deve riguardare i diversi pericoli chimici, fisico meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare. L’elenco dei diversi requisiti che un fabbricante deve valutare in relazione a tali pericoli figura nell’allegato II del D.Lgs. 54/2011. Molti di questi requisiti sono insiti nelle norme armonizzate in materia. Tuttavia il fabbricante rimane assoggettato all’obbligo di accertare se vi siano carenze nelle norme e/o se determinate caratteristiche del giocattolo presentino un pericolo. Il risultato di una valutazione della sicurezza determina quale procedura di valutazione di conformità vada applicata e quali opportune misure per ridurre al minimo i rischi e/o test debbano essere adottati. L’effettuazione della valutazione della sicurezza è dimostrata dal fabbricante con la documentazione tecnica. I fabbricanti redigono inoltre la dichiarazione CE di conformità. Tutta la documentazione deve essere conservata per un periodi di 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato. Il fabbricante, al termine della procedura di valutazione di conformità del giocattolo, appone la marcatura CE. Con la sua apposizione dichiara la conformità del giocattolo a tutti i requisiti, assumendone la piena responsabilità La documentazione tecnica deve contenere: • una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate, da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime • le valutazioni di sicurezza riguardanti i pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare e la potenziale esposizione ad essi • una copia della dichiarazione CE di conformità • una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita • l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento • una copia del certificato d’esame CE del tipo, che deve includere: • un riferimento alla direttiva 2009/48/CE • un’immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni • l’elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova • una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto certificato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all’organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all’Art.16 comma 3 D.Lgs. 54/2011. La dichiarazione CE di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo notificato o in una lingua accettata da quest’ultimo e comunque in una delle lingue ufficiali della Comunità LA VIGILANZA È affidata al Ministero dello Sviluppo economico che si avvale delle Camere di Commercio, della Guardia di Finanza, delle Agenzie delle Dogane ed altre istituzioni pubbliche preposte alla vigilanza con criteri condivisi per l’individuazione degli operatori e prodotti sui quali effettuare i controlli al fine di garantire efficacia e omogeneità dell’azione. La pianificazione nazionale può essere periodicamente aggiornata e adattata in funzione di esigenze emergenti e di informazioni o segnalazioni da parte del Ministero e delle Camere. I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione presso produttori, importatori, distributori. I controlli possono essere: • visivi/formali; • documentali; • fisici (prelievo e analisi di campioni). Per l’esecuzione di questi controlli e delle analisi tecniche di conformità gli enti pubblici di vigilanza si avvalgono di Organismi notificati di certificazione. VIOLAZIONI E SANZIONI ART. 31 COMMA 1 violazioni art. 3 comma 1 – art. 5 comma 2 arresto fino a 1 anno e ammenda da 10.000 a 50.000 FABBRICANTE che immette sul mercato prodotti non progettati e fabbricati euro conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza ed ai requisiti specifici dell’allegato II IMPORTATORE che immette sul mercato giocattoli senza assicurarsi che il produttore abbia eseguito appropriata procedura di valutazione conformità (preparato la documentazione tecnica-marcatura CE, ecc) ART. 31 COMMA 2 violazione art. 30 comma 2 arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 a 50.000 FABBRICANTE/IMPORTATORE/DISTRIBUTORE che non ottempera al divieto di euro immissione sul mercato e circolazione su territorio nazionale e ne è stato ordinato ritiro o richiamo dal Mise (per assenza di marcatura CE e contemporanea assenza di documentazione tecnica) ART. 31 COMMA 3 violazioni art. 3 c. 2 / art. 5 c. 2 sanzione amministrativa 2.500 a 40.000 euro da sanzione amministrativa 2.500 a 30.000 euro da FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato giocattolo privo di documentazione tecnica di cui allegato IV ART. 31 COMMA 4 violazioni art. 3 c. 2 – art. 5 C.2 - art. 14 FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI MARCATURA CE ART. 31 COMMA 5 violazione art. 10 sanzione amministrativa 2.500 a 30.000 euro da FABBRICANTE/IMPORTATORE che non ottempera al provvedimento di DIVIETO sanzione amministrativa di immissione del giocattolo sul mercato o sul territorio nazionale emesso dal MISE 2.500 a 10.000 euro che, accertata l’assenza di marcatura CE o assenza/incompletezza delle avvertenze art. 10, ha ordinato la regolarizzazione, non avvenuta. da FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI AVVERTENZE ART. 31 COMMA 6 violazione art. 30 c. 6 ART. 31 COMMA 7 violazione art. 6 c. 2 – artt. 10 e 14 sanzione amministrativa 1.500 a 10.000 euro da sanzione amministrativa 2.500 a 10.000 euro da sanzione amministrativa 2.500 a 10.000 euro da DISTRIBUTORE che mette a disposizione sul mercato un giocattoli PRIVO DI MARCATURA CE o delle AVVERTENZE di cui all’art. 10 ART. 31 COMMA 8 violazione art. 8 FABBRICANTE/IMPORTATORE/DISTRIBUTORE che non forniscono all’autorità di vigilanza informazioni sugli operatori fornitori del giocattolo o non conservano per 10 anni le relative informazioni in merito. ART. 31 COMMA 9 violazione art. 4 c.3 RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO che non esegue i compiti di mandato di cui all’art. 4 c. 3. Per maggiori informazioni Ufficio funzioni ispettive e di vigilanza [email protected] Tel. 0586/231218-216 – Fax. 0586/231229