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giocattoli sicuri - Camere di Commercio

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giocattoli sicuri - Camere di Commercio
GIOCATTOLI SICURI
Guida all’acquisto e all’uso consapevole
(D.lgs. n. 54/2011 – attuazione direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli)
Questa guida intende fornire al consumatore conoscenze e consigli indispensabili per
acquistare giocattoli sicuri e conformi alle leggi.
Chi acquista un giocattolo ha un solo scopo: far felice un bambino.
Per questo chi lo produce e lo vende ha l’obbligo di garantirne la sicurezza.
Quali sono le norme
LEGISLAZIONE COMUNITARIA
La sicurezza e la salute dei consumatori più piccoli sono garantite dalla direttiva comunitaria
88/378, applicabile ai giocattoli immessi sul mercato fino al 20 luglio 2011 e dalla nuova
direttiva 2009/48 che disciplina i giocattoli immessi sul mercato dal 20 luglio 2011.
Fino al 20 luglio 2013 restano validi i requisiti chimici previsti dalla direttiva 88/378.
LEGISLAZIONE NAZIONALE
A partire dal 20 luglio 2011 i giocattoli sono disciplinati dal D.Lgs. 54/2011 che ha recepito la
direttiva 2009/48.
Cos’è un giocattolo
Il giocattolo è un prodotto progettato, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzato per fini di
gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell’allegato I del D.Lgs. 54/2011, ad
esempio decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni, prodotti destinati a collezionisti
adulti purché rechino un’indicazione chiara e leggibile, attrezzature sportive compresi pattini o
skateboard destinati a bambini aventi massa corporea superiore a 20 kg, biciclette di altezza
massima di sella di oltre 435 mm, veicoli elettrici o monopattini destinati per spostamenti su
percorsi pubblici, attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e salvagenti a
mutandina, puzzle oltre 500 pz., giochi di freccette con punte metalliche, fucili e pistole a gas
compresso, prodotti educativi funzionali (forni, ferri da stiro alimentati con tensione superiore a
24 volt venduti per essere utilizzati a fini didattici sotto sorveglianza di un adulto), PC e CD,
succhietti per neonati, apparecchi d’illuminazione attrattivi per bambini, accessori moda non
destinati ad uso ludico.
Come distinguere un giocattolo sicuro
GIOCATTOLI DESTINATI A BAMBINI DI TUTTE LE ETA’
Sul giocattolo o sul suo imballaggio deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile
la MARCATURA CE, con cui il fabbricante attesta la conformità del giocattolo alle prescrizioni
di legge.
La marcatura, di altezza minima 5 mm, deve in caso di riduzione o ingrandimento rispettare le proporzioni
stabilite dall’Unione Europea e non deve essere deformato.
Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da piccole parti la marcatura CE può essere apposta su
un'etichetta oppure su un foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di giocattoli
venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato inizialmente utilizzato come imballaggio per i
giocattoli, la marcatura CE deve essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno
dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.
Altri dati obbligatori che il giocattolo o il suo imballaggio deve riportare, in modo chiaro
e visibile
• Dati identificativi del fabbricante o importatore: nome e/o ragione sociale e/o
marchio registrato, nonché l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o
dell’importatore nella CE
• Dati identificativi del prodotto: in alternativa tipo, lotto, modello, numero di serie,
articolo, codice, codice a barre o altro elemento identificativo del prodotto
• Avvertenze e istruzioni d’uso: dove risulta opportuno per la sicurezza dell’uso, le
avvertenze indicano le restrizioni relative agli utilizzatori. Le avvertenze che
determinano la decisione di acquistare il giocattolo, come quelle che precisano l’età
minima e massima degli utilizzatori, devono figurare sull’imballaggio destinato al
consumatore o essere chiaramente visibili al consumatore prima dell’acquisto, anche
nelle ipotesi di acquisto per via telematica.
Qualora le indicazioni non siano apposte sul giocattolo, occorre che sia richiamata
l’attenzione del consumatore sull’utilità di conservarle (es: “leggere e conservare”)
• Lingua italiana: le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere redatte
almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute dalla parola “Attenzione” o
dalla parola “Avvertenza” o “Avvertenze”
MARCATURE AGGIUNTIVE PER GIOCATTOLI DESTINATI A BAMBINI DI ETA’
SUPERIORE A 36 MESI
I giocattoli potenzialmente pericolosi
pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare
un’avvertenza quale “Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi” oppure “Non adatto a
bambini di età inferiore a tre anni” oppure un’avvertenza nella forma del seguente
pittogramma, che se usata da solo deve avere un diametro di almeno 10 mm:
Queste avvertenze devono essere accompagnate da una breve indicazione, che può essere
contenuta nelle istruzioni per l’uso,
l’uso del pericolo specifico che impone tale precauzione.
La breve indicazione del pericolo specifico non viene fornita ai giocattoli che per funzioni, dimensioni,
caratteristiche, proprietà o ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.
GIOCATTOLI CHE PRESENTANO
SENTANO RISCHI PARTICOLARI
Per alcune categorie di giocattoli sono previste specifiche avvertenze in lingua italiana, che
devono essere riportate sul giocattolo, sul suo imballaggio o nel foglio di istruzioni.
Esempi:
• Palloncini in lattice:: “Attenzione! I bambini di età inferiore a 8 anni possono soffocare
con palloncini non gonfiati o rotti. E’ richiesta la sorveglianza di un adulto. Tenere i
palloncini non gonfiati fuori dalla portata dei bambini. Eliminare subito i palloncini rotti”.
• Giocattoli nautici:: “Attenzione!
“Attenzione! Utilizzare solo in acque dove il bambino tocca con i
piedi e sotto sorveglianza di un adulto”.
• Giocattoli che simulano dispositivi di protezione:
protezione: “Attenzione! Questo casco è un
giocattolo. Non fornisce protezione”.
• Giocattoli cavalcabili con una struttura non sufficientemente resistente per
sostenere bambini più grandi:
grandi “Attenzione! Non adatto a bambini di età superiore a
36 mesi”.
• Istruzioni su come sostituire le batterie nei giocattoli elettrici, istruzioni relative al
trasformatore.
Si segnala
gnala inoltre che altre Direttive, oltre alla direttiva giocattoli, prevedono
obblighi di marcatura del prodotto e informazioni al consumatore aggiuntivi per
prodotti che ricadono nel loro campo d’applicazione, come la direttiva WEEE o
RAEE, la direttiva R&TTE
&TTE e la direttiva cosmetici.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE VOLONTARIE
Sul giocattolo o sull’imballaggio possono essere riportati anche dei marchi di sicurezza (es. il
marchio “Giocattoli sicuri”) purché tali marchi non limitino la visibilità e la leggibilità della
Marcatura CE.
Si tratta di marchi volontari che garantiscono che il prodotto è stato certificato da un Ente
Notificato, riconosciuto a livello europeo, a ulteriore garanzia delle caratteristiche di sicurezza
del prodotto.
GLI STANDARD DI SICUREZZA
Per tutelare i piccoli consumatori dai pericoli legati alla costruzione e alla composizione del
giocattoli, le norme individuano i requisiti tecnici e le modalità costruttive che devono essere
rispettate per evitare rischi di carattere meccanico, fisico, chimico, elettrico e di infiammabilità,
ma anche specifiche regole di igiene. Ad esempio:
REQUISITI FISICO-MECCANICI: I giocattoli e le loro parti devono avere resistenza meccanica e stabilità
necessarie per sopportare senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche le
sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’uso. Bordi, sporgenze, corde, cavi ed elementi di fissaggio che
siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre i rischi dovuti al contatto con essi. I
giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento o di asfissia a causa di
un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso. Devono avere dimensioni tali da non
comportare rischio di asfissia causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso
delle vie respiratorie inferiori.
I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi o altri giocattoli
destinati ad essere portati alla bocca, i loro componenti e le eventuali parti staccabili, devono avere dimensioni
tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere
un loro imballaggio di dimensioni tali da impedirne l’ingestione e/o inalazione. I giocattoli nautici devono essere
progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità
del giocattolo e il sostegno dato al bambino. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno
spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un’uscita che l’utilizzatore possa aprire facilmente
dall’interno. I giocattoli che permettono di muoversi debbono possedere un sistema di frenatura adatto al tipo
di giocattolo e adeguato all’energia cinetica generata, sistema di facile uso senza il rischio che l’utilizzatore
venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l’incolumità propria o dei terzi. La velocità massima di
progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.
La temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non deve provocare lesioni in caso di
contatto; liquidi e gas contenuti nel giocattolo non devono raggiungere temperature e pressioni tali che la loro
fuoriuscita possa provocare ustioni o scottature. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere
costruiti considerando i valori massimi del rumore in modo che il suono da essi emesso non possa
danneggiare l’udito dei bambini. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre il rischio di
schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di
annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino
sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.
INFIAMMABILITA’: I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell’ambiente del
bambino. Non devono bruciare se esposti direttamente ad una fiamma, non devono prendere fuoco
facilmente, bruciare lentamente e ritardare il processo di combustione. Non devono contenere sostanze o
preparati che possono diventare infiammabili o che possono esplodere.
REQUISITI CHIMICI: I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti
nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono
costituiti o che sono in essi contenuti e devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria. è
vietato l’impiego di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. I
giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di
composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE. I giocattoli non devono contenere fragranze
allergizzanti se non in quantitativi minimi stabiliti dalla legge.
REQUISITI ELETTRICI: la tensione nominale non deve essere superiore a 24 Volt, devono essere isolati per
evitare scariche elettriche, le temperature massime non devono causare ustioni.
IGIENE: I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia,
così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai
36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono
essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. Devono
essere conservati secondo requisiti di igiene.
IL CONSUMATORE CONSAPEVOLE
• presta la massima attenzione al rapporto qualità-presso anche al fine di poter
individuare eventuali giocattoli contraffatti
• acquista presso rivenditori conosciuti e di fiducia, anche per chiedere la sostituzione nel
caso in cui il giocattolo non dovesse funzionare o presentasse difetti
• prima di acquistare, valuta l’adeguatezza del giocattolo all’età del bambino
• sorveglia che il giocattolo sia utilizzato per l’uso per il quale è stato concepito;
• evita situazioni di pericolo accidentale e si assicura che il giocattolo mantenga le
proprie caratteristiche di affidabilità e igiene provvedendo ad un’adeguata
manutenzione
• verifica periodicamente lo stato di usura del giocattolo: se ci sono schegge di legno,
rotture di parti interne nei giocattoli meccanici con ingranaggi che fuoriescono,
presenza di ruggine
• non tenta di riparare il giocattolo in modo approssimativo o inadeguato; è opportuno
disfarsi dei giocattoli rotti perché potrebbero rappresentare un pericolo per i bambini
• elimina immediatamente gli imballaggi, soprattutto se a sacco, per evitare che il
bambino tenti di infilarvi la testa
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Fabbricante
Deve indicare sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata
o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato.
Deve garantire che:
• la produzione in serie si mantenga conforme
• sui giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro
elemento che consenta la loro identificazione
• il giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza almeno in lingua
italiana.
Deve redigere la dichiarazione CE di conformità.
Deve eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità.
Rappresentante Autorizzato
Ha gli obblighi stabiliti nel mandato conferito dal fabbricante ma non gli obblighi di garantire
che i giocattoli siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di
sicurezza e di redigere la documentazione tecnica.
Importatore
Deve indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio
marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati sul giocattolo (oppure ove ciò
non sia possibile sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento)
Deve garantire che per la durata del tempo durante il quale un giocattolo è sotto la propria
responsabilità, le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la
conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza
Deve conservare la dichiarazione “CE” di conformità per 10 anni dall’immissione del giocattolo
sul mercato
Deve garantire che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile su richiesta
all’autorità di vigilanza.
Deve assicurare che il fabbricante abbia:
• eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità;
• preparato la documentazione tecnica;
• apposto la marcatura CE sul giocattolo,
• apposto sul giocattolo un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro
elemento che consenta la identificazione del giocattolo
• indicato sul giocattolo, il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il
proprio marchio registrato e l’indirizzo dove può essere contattato
Distributore
Deve verificare che il giocattolo sia etichettato con la “marcatura “CE”, accompagnato dalle
istruzioni e informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana; che il giocattolo rechi un
codice identificativo del prodotto, il nome e l’indirizzo del fabbricante, il nome e l’indirizzo
dell’importatore;
Deve garantire che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a rischio la
conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.
LA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’
Ogni giocattoli destinato ad essere immesso sul mercato è assoggettato ad una procedura per la valutazione
di conformità della quale è responsabile il fabbricante. Obiettivo della procedura è dimostrare che un
giocattolo immesso sul mercato rispetta i requisiti di sicurezza applicabili in forza del decreto.
A seconda della natura del giocattolo, il suo fabbricante applica una fra due possibili procedure:
1) VERIFICA DA PARTE DEL FABBRICANTE STESSO: Questa verifica è possibile laddove esistano norme
armonizzate riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo ed il fabbricante scelga di applicarle. In questi
casi deve applicare le norme armonizzate esistenti e assicurare che il prodotto sia conforme alle stesse.
2) VERIFICA DA PARTE DI UN ORGANISMO NOTIFICATO: Questo tipo di verifica è anche chiamata
“esame CE del tipo”.
L’esame CE del tipo e la relativa certificazione sono prescritti nei casi in cui:
• non vi siano norme armonizzate
• le norme armonizzate non siano state applicate dal fabbricante, o lo siano state solo in parte
• una o più norme armonizzate sono state pubblicate con una limitazione; oppure il fabbricante ritenga
che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedano il ricorso alla
verifica da parte di terzi.
In questi casi il fabbricante sottopone un modello del giocattolo a un organismo notificato ai fini dell’esame CE
del tipo.
La documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità
La valutazione della sicurezza impone al fabbricante di analizzare i pericoli che il giocattolo può presentare e
di effettuare una stima della potenziale esposizione a tali pericoli. La procedura è obbligatoria e va effettuata
PRIMA che il giocattolo venga immesso sul mercato comunitario.
Deve riguardare i diversi pericoli chimici, fisico meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di
radioattività che il giocattolo può presentare. L’elenco dei diversi requisiti che un fabbricante deve valutare in
relazione a tali pericoli figura nell’allegato II del D.Lgs. 54/2011. Molti di questi requisiti sono insiti nelle norme
armonizzate in materia. Tuttavia il fabbricante rimane assoggettato all’obbligo di accertare se vi siano carenze
nelle norme e/o se determinate caratteristiche del giocattolo presentino un pericolo.
Il risultato di una valutazione della sicurezza determina quale procedura di valutazione di conformità vada
applicata e quali opportune misure per ridurre al minimo i rischi e/o test debbano essere adottati.
L’effettuazione della valutazione della sicurezza è dimostrata dal fabbricante con la documentazione tecnica.
I fabbricanti redigono inoltre la dichiarazione CE di conformità. Tutta la documentazione deve essere
conservata per un periodi di 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.
Il fabbricante, al termine della procedura di valutazione di conformità del giocattolo, appone la marcatura CE.
Con la sua apposizione dichiara la conformità del giocattolo a tutti i requisiti, assumendone la piena
responsabilità
La documentazione tecnica deve contenere:
• una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e
dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate, da
richiedere ai fornitori delle sostanze medesime
• le valutazioni di sicurezza riguardanti i pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene
e di radioattività che il giocattolo può presentare e la potenziale esposizione ad essi
• una copia della dichiarazione CE di conformità
• una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita
• l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento
• una copia del certificato d’esame CE del tipo, che deve includere:
• un riferimento alla direttiva 2009/48/CE
• un’immagine a colori e una descrizione chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni
• l’elenco delle prove eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova
• una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo
descritto in detto certificato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all’organismo notificato, nel
caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo ed abbia seguito la
procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all’Art.16 comma 3 D.Lgs. 54/2011.
La dichiarazione CE di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è
stabilito l’organismo notificato o in una lingua accettata da quest’ultimo e comunque in una delle lingue ufficiali
della Comunità
LA VIGILANZA
È affidata al Ministero dello Sviluppo economico che si avvale delle Camere di Commercio,
della Guardia di Finanza, delle Agenzie delle Dogane ed altre istituzioni pubbliche preposte
alla vigilanza con criteri condivisi per l’individuazione degli operatori e prodotti sui quali
effettuare i controlli al fine di garantire efficacia e omogeneità dell’azione.
La pianificazione nazionale può essere periodicamente aggiornata e adattata in funzione di
esigenze emergenti e di informazioni o segnalazioni da parte del Ministero e delle Camere.
I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi della produzione, dello stoccaggio e della
distribuzione presso produttori, importatori, distributori.
I controlli possono essere:
• visivi/formali;
• documentali;
• fisici (prelievo e analisi di campioni).
Per l’esecuzione di questi controlli e delle analisi tecniche di conformità gli enti pubblici di
vigilanza si avvalgono di Organismi notificati di certificazione.
VIOLAZIONI E SANZIONI
ART. 31 COMMA 1
violazioni art. 3 comma 1 – art. 5 comma 2
arresto fino a 1 anno e
ammenda da 10.000 a 50.000
FABBRICANTE che immette sul mercato prodotti non progettati e fabbricati euro
conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza ed ai requisiti specifici
dell’allegato II
IMPORTATORE che immette sul mercato giocattoli senza assicurarsi che il
produttore abbia eseguito appropriata procedura di valutazione conformità
(preparato la documentazione tecnica-marcatura CE, ecc)
ART. 31 COMMA 2
violazione art. 30 comma 2
arresto fino a 6 mesi e
ammenda da 10.000 a 50.000
FABBRICANTE/IMPORTATORE/DISTRIBUTORE che non ottempera al divieto di euro
immissione sul mercato e circolazione su territorio nazionale e ne è stato ordinato
ritiro o richiamo dal Mise (per assenza di marcatura CE e contemporanea assenza
di documentazione tecnica)
ART. 31 COMMA 3
violazioni art. 3 c. 2 / art. 5 c. 2
sanzione amministrativa
2.500 a 40.000 euro
da
sanzione amministrativa
2.500 a 30.000 euro
da
FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato giocattolo privo di
documentazione tecnica di cui allegato IV
ART. 31 COMMA 4
violazioni art. 3 c. 2 – art. 5 C.2 - art. 14
FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI
MARCATURA CE
ART. 31 COMMA 5
violazione art. 10
sanzione amministrativa
2.500 a 30.000 euro
da
FABBRICANTE/IMPORTATORE che non ottempera al provvedimento di DIVIETO sanzione amministrativa
di immissione del giocattolo sul mercato o sul territorio nazionale emesso dal MISE 2.500 a 10.000 euro
che, accertata l’assenza di marcatura CE o assenza/incompletezza delle avvertenze
art. 10, ha ordinato la regolarizzazione, non avvenuta.
da
FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI
AVVERTENZE
ART. 31 COMMA 6
violazione art. 30 c. 6
ART. 31 COMMA 7
violazione art. 6 c. 2 – artt. 10 e 14
sanzione amministrativa
1.500 a 10.000 euro
da
sanzione amministrativa
2.500 a 10.000 euro
da
sanzione amministrativa
2.500 a 10.000 euro
da
DISTRIBUTORE che mette a disposizione sul mercato un giocattoli PRIVO DI
MARCATURA CE o delle AVVERTENZE di cui all’art. 10
ART. 31 COMMA 8
violazione art. 8
FABBRICANTE/IMPORTATORE/DISTRIBUTORE che non forniscono all’autorità di
vigilanza informazioni sugli operatori fornitori del giocattolo o non conservano per 10
anni le relative informazioni in merito.
ART. 31 COMMA 9
violazione art. 4 c.3
RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO che non esegue i compiti di mandato di cui
all’art. 4 c. 3.
Per maggiori informazioni
Ufficio funzioni ispettive e di vigilanza
[email protected]
Tel. 0586/231218-216 – Fax. 0586/231229
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