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Materiali plastici più sicuri e controllati

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Materiali plastici più sicuri e controllati
SEMILAVORATI
Materiali plastici
più sicuri e controllati
Qualità e sicurezza garantite grazie ai
regolamenti europei e all’impegno costante
Ensinger nel settore alimentare
Food Machines
Q
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A cura di Ing.
Flavio Granato,
Responsabile
Tecnico della
Divisione
Semilavorati di
Ensinger Italia
uando i semilavorati plastici vengono trasformati
per diventare componenti utilizzati nell’industria
alimentare, devono essere conformi agli stringenti
requisiti del Reg. UE 10/2011 in termini di composizione e
comportamento di migrazione. Ensinger, specialista nella
trasformazione di materie plastiche, realizza autonomamente
analisi esaustive in conformità con questo regolamento su
un’ampia gamma di materiali plastici di propria produzione
per i settori alimentare e farmaceutico.
La produzione di alimenti è regolata da rigorosi controlli di
tracciabilità e monitoraggio in tutti i suoi passaggi. Per questo anche i componenti e le pellicole in materiale plastico
che entrano in contatto diretto con gli alimenti nelle fasi di
produzione, trasformazione e distribuzione sono soggetti alle
stesse stringenti verifiche di idoneità, per garantire l’innocuità
fisiologica dei cibi che mangiamo. L’obiettivo principale della
normativa è quello di escludere ogni impatto sulla fisiologia
dell’uomo in termini di tossicità ed evitare variazioni di odore,
gusto o colore del cibo che potrebbero insorgere a seguito
del contatto diretto con le materie plastiche.
Con l’emissione del Regolamento UE 10/2011 l’Unione
Europea ha voluto armonizzare a livello europeo la legislazione che regola il contatto tra alimenti e materie plastiche, definendo una base giuridica concretamente applicabile e verificabile. Entrato in vigore nel febbraio 2011,
tale regolamento è conosciuto anche come PIM (Plastics
Implementation Measure) e il suo campo di applicazione si
estende ben oltre al precedente requisito di una semplice
dichiarazione di conformità, richiedendo in particolare una
documentazione completa
relativa alla tracciabilità e al
comportamento di migrazione delle materie plastiche utilizzate a contatto con
alimenti.
Dal punto di vista operativo,
questo regolamento ha messo l’intero settore di fronte ad
una sfida i cui effetti si sono fatti sentire sia in termini
di tempo, sia di costi per le
aziende coinvolte. Il nuovo
Regolamento ha infatti introdotto una serie di obblighi di
Componenti conformi al Regolamento UE 10/2011
realizzati con il materiale plastico TECAFORM AH natural
(POM-C). Marel GmbH utilizza questi componenti in
impianti e macchinari per la trasformazione di carne,
pesce e pollame.
legge che di fatto equiparano i requisiti di tracciabilità e
controllo di un campo ampio ed articolato come quello
dell’industria alimentare ad altri settori di nicchia fortemente specializzati, come ad esempio quello medicale. Per
aziende già strutturate ed avvezze a gestire questo tipo di
informazioni, l’impatto sui processi interni è stato limitato
ed in pratica ha aumentato solo la quantità di documentazione da produrre; per gli operatori più piccoli invece, molto
numerosi in un panorama ricco di piccole e medie imprese
come quello italiano, può aver comportato riorganizzazioni
più importanti nella struttura lavorativa, con un’attenzione
maggiore sul trasferimento puntuale di informazioni lungo
la filiera produttiva, specialmente da parte di terzisti e subfornitori. I cambiamenti introdotti dal legislatore, che possono sembrare scomodi e onerosi nell’immediato agli occhi
dell’operatore, porteranno altresì benefici sul medio periodo,
grazie a un metodo di lavoro più ordinato, efficiente e sicuro.
La base normativa per la verifica della conformità dei
materiali a contatto con gli alimenti è il Regolamento CE
1935/2004, che è una cosiddetta “legge quadro” con valenza
trasversale in più ambiti. Questa è a sua volta collegata ad
altri decreti che specificano nel dettaglio le istruzioni operative, come ad esempio il Regolamento CE n. 2023/2006
sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP), che definisce le
regole per il monitoraggio e la documentazione della produzione quando si impiegano materiali destinati al contatto con
alimenti. Il principio base di questo regolamento è l’utilizzo di
un sistema di gestione della qualità (ad esempio conforme
a ISO 9001), che affiancato a un sistema di controllo della
qualità funzionante garantisce la tracciabilità e la verifica
dei requisiti del Reg. CE 1935/2004. I due regolamenti sopra
menzionati sono validi generalmente per qualsiasi materiale
(ad es. legno, carta, materie plastiche, metalli, adesivi, ecc.),
mentre il Regolamento UE 10/2011 definisce le norme specifiche e i sistemi di controllo nel caso dei materiali plastici,
andando a consolidare e sostituire gradualmente la Direttiva
2002/72/CE e i successivi emendamenti. Il Regolamento
definisce in termini precisi i materiali di base consentiti, con
una lista dettagliata e vincolante delle sostanze autorizzate
per la produzione di materiali e articoli in plastica. Oltre
alla composizione dei materiali, la normativa considera le
possibili modifiche e alterazioni che possono subentrare
nei materiali per effetto delle diverse condizioni operative,
stabilendo anche i parametri da adottare per le opportune
verifiche mediante test di migrazione.
Da gennaio 2013 a fine dicembre 2015, alcune norme transitorie consentiranno l’applicazione di sezioni parziali della
precedente Direttiva 2002/72/CE, già abrogata. Dal 1° gennaio 2016, invece, sarà valido esclusivamente il Reg. UE
10/2011, che verrà applicato uniformemente lungo tutta la
filiera produttiva per i materiali e gli articoli plastici destinati al contatto con alimenti commercializzati sul mercato
Europeo. Ciò significa che esso non è valido soltanto per le
pellicole e i film compositi per imballaggio, ben visibili su tutti
gli alimenti che si trovano sugli scaffali dei supermercati, ma
che il Regolamento è di pertinenza anche di tutti gli articoli
di plastica usati a monte, durante la preparazione. Dunque si
applica anche ai prodotti come materiali plastici semilavorati
(trasformati tramite lavorazione meccanica in componenti
di macchine) o particolari stampati ad iniezione. Ensinger,
a tal proposito, ha deciso di sostenere autonomamente i
test di migrazione sull’intera gamma dei prodotti semilavorati dedicati al settore alimentare sin dall’entrata in vigore
della normativa, rendendo così l’intera linea pienamente
conforme al nuovo Regolamento europeo oltre che alla più
conosciuta e finora richiesta Food & Drug Administration
(FDA) americana. Potendo fornire tutti i dati rilevanti all’origine per mezzo delle dichiarazioni di conformità, l’azienda è
così in grado di far risparmiare in molti casi ai propri clienti
tempo e costi aggiuntivi necessari per certificare i prodotti
finali, consentendo un notevole vantaggio competitivo in un
momento ancora di transizione.
L’importanza del Regolamento UE 10/2011 per
la costruzione di impianti (e non solo)
Grazie al loro connubio di proprietà positive, i componenti
realizzati con materiali plastici per ingegneria trovano un utilizzo crescente in numerosi settori dell’industria alimentare,
per esempio in macchinari e impianti per la lavorazione delle
carni, nel settore caseario e in quello ittico, dove i materiali
devono resistere a severi requisiti in termini di resistenza
meccanica, leggerezza, sicurezza e igiene. In virtù del fatto
che ogni produttore di macchine è ora tenuto a rilasciare
per i propri prodotti e servizi una dichiarazione di conformità
che copra l’intera filiera produttiva, il nuovo Regolamento
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Le basi giuridiche
Dal punto di vista legislativo, alla base delle direttive imposte
dal PIM vi sono il Regolamento CE 1935/2004, che detta
in termini generali i requisiti per tutti i materiali destinati
al contatto con sostanze alimentari, il Regolamento CE n.
2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) ed
il Regolamento UE 10/2011, che sostituisce la precedente
Direttiva 2002/72/CE.
Coperchio di uno stampo di chiusura
(prodotto da Heinrich, Nürtingen)
realizzato in TECAPEEK black. Questo
materiale è conforme ai requisiti
durante la saldatura a temperature fino
a 300 °C.
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UE sta diventando molto importante anche per le imprese
che realizzano impianti.
Secondo la normativa, ogni azienda lungo la catena di produzione è tenuta a trasferire a chi segue tutte le informazioni rilevanti riguardanti la conformità al Regolamento CE
1935/2004 rilasciate dai suoi fornitori (di materie prime, di
prodotti semilavorati, di particolari a disegno o di moduli
preassemblati) e ad aggiungere ad esse eventuali informazioni di sua pertinenza.
Per fare maggiore chiarezza su diversi aspetti relativi all’applicazione del Reg. UE 10/2011, a novembre 2013 l’Unione
Europea ha pubblicato delle linee guida che spiegano quali
siano gli obblighi dei diversi operatori a seconda del ruolo
ricoperto all’interno della filiera. Per fare un esempio, se
un’officina meccanica acquista da Ensinger delle lastre in
materiale plastico certificato per il contatto con alimenti e
le trasforma in un pezzo finito a disegno fresandole con
l’ausilio di un liquido refrigerante, questa dovrà trasferire
al suo cliente le informazioni contenute nei documenti di
conformità, che tracciano e certificano l’intera storia del
materiale plastico fino alla consegna del semilavorato presso
l’officina. Questa è poi tenuta a mantenere la tracciabilità
del materiale e a trasferire anche l’informazione che è stato
utilizzato un refrigerante, perché, sebbene questo non sia
propriamente un ingrediente della plastica, potrebbe essere
assorbito dal materiale e a sua volta migrare durante il contatto con gli alimenti. È dunque importante evidenziare se
il refrigerante contiene sostanze soggette a restrizioni per
questa normativa e segnalare se l’influenza della sostanza
sull’idoneità alimentare sia già stata valutata o no. Resta
comunque un obbligo di chi immette il prodotto finale sul
mercato dimostrare che l’oggetto sia idoneo al contatto
con alimenti, sulla base della documentazione raccolta, di
calcoli teorici o eventualmente di ulteriori test di migrazione.
Questa procedura garantisce in modo affidabile la tracciabilità degli impianti e delle attrezzature di lavorazione
sino alla sorgente originale dei materiali e dei monomeri
utilizzati. Essa documenta inoltre la conformità ai requisiti
di legge, agendo come una sorta di certificato di nascita
con pedigree. Questo ha aumentato notevolmente per le
industrie manifatturiere i requisiti e i controlli lungo tutta la
filiera produttiva degli alimenti.
Valori limite
Per verificare l’idoneità al contatto con alimenti il
Regolamento definisce procedure standard molto dettagliate. Entrando nello specifico, la normativa si esprime su
alcuni punti chiave del naturale processo di migrazione di
sostanze dal materiale plastico al cibo a contatto, imponendo
precisi valori limite che devono essere misurati mediante
test, oppure, in alcuni casi, verificati e documentati anche
solo con un calcolo teorico.
Di seguito, vediamo alcune delle indicazioni prescritte dal
Regolamento UE 10/2011 in merito ai limiti di migrazione
per i materiali plastici.
• Il limite di migrazione globale (LMG) è la quantità massima
totale consentita di sostanze non volatili rilasciate da un materiale o da un oggetto a contatto con i simulanti alimentari.
I simulanti alimentari sono sostanze di prova che “imitano”
diversi tipi di cibo per consentire di riprodurre in laboratorio
le condizioni di migrazione dai materiali agli alimenti. Questo
limite di migrazione dei costituenti totali ceduti è di 10 mg
per dm2 di superficie a contatto con gli alimenti. Sono previsti limiti diversi per materiali e oggetti di materia plastica
utilizzati per la produzione di cibo per neonati e bambini.
• Il limite di migrazione specifica (LMS) è la quantità massima
consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale
o un articolo in plastica a contatto con prodotti o simulanti
alimentari.
• Il limite di migrazione specifica totale [LMS(T)] è il valore
massimo consentito per la somma di determinate sostanze
soggette a limiti specifici.
Questi limiti di migrazione specifici sono indicati in milligrammi di sostanza per chilogrammo di prodotto alimentare.
Gli alimenti per i quali non sono definiti limiti specifici di
migrazione o altre restrizioni nell’allegato 1 del Regolamento
sono soggetti a un limite di migrazione generico di 60 mg/kg.
Il numero di parametri da prendere in considerazione durante
l’esecuzione di queste prove di migrazione è molto elevato. Per numerosi alimenti e articoli dell’elenco dell’Unione
Europea, i valori devono essere determinati in condizioni
di migrazione ben definite, con regole che disciplinano le
dimensioni delle aree di contatto, i tempi di migrazione, le
temperature e i simulanti utilizzati, a seconda delle condizioni
di esercizio previste per l’oggetto. Solo in questo modo è
possibile tutelare in modo esaustivo la sicurezza del consumatore, simulando la maggioranza delle condizioni di utilizzo
ragionevolmente prevedibili per materiali plastici, oramai
così diffusi e in continua espansione in numerosi ambiti.
Con l’entrata in vigore e l’applicazione del Reg. UE 10/2011
l’Unione Europea ha alzato l’asticella della sicurezza alimentare, ponendosi come riferimento normativo all’avanguardia
a livello mondiale e tracciando una nuova strada per tutelare
in modo consapevole e concreto la salute dei consumatori.
Raschiatore realizzato in TECAFORM
AH ID, un POM-C rilevabile al metal
detector, caratterizzato da eccellenti
proprietà meccaniche ed elevate
resistenza all’abrasione.
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