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Materiali plastici più sicuri e controllati
SEMILAVORATI Materiali plastici più sicuri e controllati Qualità e sicurezza garantite grazie ai regolamenti europei e all’impegno costante Ensinger nel settore alimentare Food Machines Q 28 A cura di Ing. Flavio Granato, Responsabile Tecnico della Divisione Semilavorati di Ensinger Italia uando i semilavorati plastici vengono trasformati per diventare componenti utilizzati nell’industria alimentare, devono essere conformi agli stringenti requisiti del Reg. UE 10/2011 in termini di composizione e comportamento di migrazione. Ensinger, specialista nella trasformazione di materie plastiche, realizza autonomamente analisi esaustive in conformità con questo regolamento su un’ampia gamma di materiali plastici di propria produzione per i settori alimentare e farmaceutico. La produzione di alimenti è regolata da rigorosi controlli di tracciabilità e monitoraggio in tutti i suoi passaggi. Per questo anche i componenti e le pellicole in materiale plastico che entrano in contatto diretto con gli alimenti nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione sono soggetti alle stesse stringenti verifiche di idoneità, per garantire l’innocuità fisiologica dei cibi che mangiamo. L’obiettivo principale della normativa è quello di escludere ogni impatto sulla fisiologia dell’uomo in termini di tossicità ed evitare variazioni di odore, gusto o colore del cibo che potrebbero insorgere a seguito del contatto diretto con le materie plastiche. Con l’emissione del Regolamento UE 10/2011 l’Unione Europea ha voluto armonizzare a livello europeo la legislazione che regola il contatto tra alimenti e materie plastiche, definendo una base giuridica concretamente applicabile e verificabile. Entrato in vigore nel febbraio 2011, tale regolamento è conosciuto anche come PIM (Plastics Implementation Measure) e il suo campo di applicazione si estende ben oltre al precedente requisito di una semplice dichiarazione di conformità, richiedendo in particolare una documentazione completa relativa alla tracciabilità e al comportamento di migrazione delle materie plastiche utilizzate a contatto con alimenti. Dal punto di vista operativo, questo regolamento ha messo l’intero settore di fronte ad una sfida i cui effetti si sono fatti sentire sia in termini di tempo, sia di costi per le aziende coinvolte. Il nuovo Regolamento ha infatti introdotto una serie di obblighi di Componenti conformi al Regolamento UE 10/2011 realizzati con il materiale plastico TECAFORM AH natural (POM-C). Marel GmbH utilizza questi componenti in impianti e macchinari per la trasformazione di carne, pesce e pollame. legge che di fatto equiparano i requisiti di tracciabilità e controllo di un campo ampio ed articolato come quello dell’industria alimentare ad altri settori di nicchia fortemente specializzati, come ad esempio quello medicale. Per aziende già strutturate ed avvezze a gestire questo tipo di informazioni, l’impatto sui processi interni è stato limitato ed in pratica ha aumentato solo la quantità di documentazione da produrre; per gli operatori più piccoli invece, molto numerosi in un panorama ricco di piccole e medie imprese come quello italiano, può aver comportato riorganizzazioni più importanti nella struttura lavorativa, con un’attenzione maggiore sul trasferimento puntuale di informazioni lungo la filiera produttiva, specialmente da parte di terzisti e subfornitori. I cambiamenti introdotti dal legislatore, che possono sembrare scomodi e onerosi nell’immediato agli occhi dell’operatore, porteranno altresì benefici sul medio periodo, grazie a un metodo di lavoro più ordinato, efficiente e sicuro. La base normativa per la verifica della conformità dei materiali a contatto con gli alimenti è il Regolamento CE 1935/2004, che è una cosiddetta “legge quadro” con valenza trasversale in più ambiti. Questa è a sua volta collegata ad altri decreti che specificano nel dettaglio le istruzioni operative, come ad esempio il Regolamento CE n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP), che definisce le regole per il monitoraggio e la documentazione della produzione quando si impiegano materiali destinati al contatto con alimenti. Il principio base di questo regolamento è l’utilizzo di un sistema di gestione della qualità (ad esempio conforme a ISO 9001), che affiancato a un sistema di controllo della qualità funzionante garantisce la tracciabilità e la verifica dei requisiti del Reg. CE 1935/2004. I due regolamenti sopra menzionati sono validi generalmente per qualsiasi materiale (ad es. legno, carta, materie plastiche, metalli, adesivi, ecc.), mentre il Regolamento UE 10/2011 definisce le norme specifiche e i sistemi di controllo nel caso dei materiali plastici, andando a consolidare e sostituire gradualmente la Direttiva 2002/72/CE e i successivi emendamenti. Il Regolamento definisce in termini precisi i materiali di base consentiti, con una lista dettagliata e vincolante delle sostanze autorizzate per la produzione di materiali e articoli in plastica. Oltre alla composizione dei materiali, la normativa considera le possibili modifiche e alterazioni che possono subentrare nei materiali per effetto delle diverse condizioni operative, stabilendo anche i parametri da adottare per le opportune verifiche mediante test di migrazione. Da gennaio 2013 a fine dicembre 2015, alcune norme transitorie consentiranno l’applicazione di sezioni parziali della precedente Direttiva 2002/72/CE, già abrogata. Dal 1° gennaio 2016, invece, sarà valido esclusivamente il Reg. UE 10/2011, che verrà applicato uniformemente lungo tutta la filiera produttiva per i materiali e gli articoli plastici destinati al contatto con alimenti commercializzati sul mercato Europeo. Ciò significa che esso non è valido soltanto per le pellicole e i film compositi per imballaggio, ben visibili su tutti gli alimenti che si trovano sugli scaffali dei supermercati, ma che il Regolamento è di pertinenza anche di tutti gli articoli di plastica usati a monte, durante la preparazione. Dunque si applica anche ai prodotti come materiali plastici semilavorati (trasformati tramite lavorazione meccanica in componenti di macchine) o particolari stampati ad iniezione. Ensinger, a tal proposito, ha deciso di sostenere autonomamente i test di migrazione sull’intera gamma dei prodotti semilavorati dedicati al settore alimentare sin dall’entrata in vigore della normativa, rendendo così l’intera linea pienamente conforme al nuovo Regolamento europeo oltre che alla più conosciuta e finora richiesta Food & Drug Administration (FDA) americana. Potendo fornire tutti i dati rilevanti all’origine per mezzo delle dichiarazioni di conformità, l’azienda è così in grado di far risparmiare in molti casi ai propri clienti tempo e costi aggiuntivi necessari per certificare i prodotti finali, consentendo un notevole vantaggio competitivo in un momento ancora di transizione. L’importanza del Regolamento UE 10/2011 per la costruzione di impianti (e non solo) Grazie al loro connubio di proprietà positive, i componenti realizzati con materiali plastici per ingegneria trovano un utilizzo crescente in numerosi settori dell’industria alimentare, per esempio in macchinari e impianti per la lavorazione delle carni, nel settore caseario e in quello ittico, dove i materiali devono resistere a severi requisiti in termini di resistenza meccanica, leggerezza, sicurezza e igiene. In virtù del fatto che ogni produttore di macchine è ora tenuto a rilasciare per i propri prodotti e servizi una dichiarazione di conformità che copra l’intera filiera produttiva, il nuovo Regolamento Food Machines focus 29 Le basi giuridiche Dal punto di vista legislativo, alla base delle direttive imposte dal PIM vi sono il Regolamento CE 1935/2004, che detta in termini generali i requisiti per tutti i materiali destinati al contatto con sostanze alimentari, il Regolamento CE n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) ed il Regolamento UE 10/2011, che sostituisce la precedente Direttiva 2002/72/CE. Coperchio di uno stampo di chiusura (prodotto da Heinrich, Nürtingen) realizzato in TECAPEEK black. Questo materiale è conforme ai requisiti durante la saldatura a temperature fino a 300 °C. Food Machines focus 30 SEMILAVORATI UE sta diventando molto importante anche per le imprese che realizzano impianti. Secondo la normativa, ogni azienda lungo la catena di produzione è tenuta a trasferire a chi segue tutte le informazioni rilevanti riguardanti la conformità al Regolamento CE 1935/2004 rilasciate dai suoi fornitori (di materie prime, di prodotti semilavorati, di particolari a disegno o di moduli preassemblati) e ad aggiungere ad esse eventuali informazioni di sua pertinenza. Per fare maggiore chiarezza su diversi aspetti relativi all’applicazione del Reg. UE 10/2011, a novembre 2013 l’Unione Europea ha pubblicato delle linee guida che spiegano quali siano gli obblighi dei diversi operatori a seconda del ruolo ricoperto all’interno della filiera. Per fare un esempio, se un’officina meccanica acquista da Ensinger delle lastre in materiale plastico certificato per il contatto con alimenti e le trasforma in un pezzo finito a disegno fresandole con l’ausilio di un liquido refrigerante, questa dovrà trasferire al suo cliente le informazioni contenute nei documenti di conformità, che tracciano e certificano l’intera storia del materiale plastico fino alla consegna del semilavorato presso l’officina. Questa è poi tenuta a mantenere la tracciabilità del materiale e a trasferire anche l’informazione che è stato utilizzato un refrigerante, perché, sebbene questo non sia propriamente un ingrediente della plastica, potrebbe essere assorbito dal materiale e a sua volta migrare durante il contatto con gli alimenti. È dunque importante evidenziare se il refrigerante contiene sostanze soggette a restrizioni per questa normativa e segnalare se l’influenza della sostanza sull’idoneità alimentare sia già stata valutata o no. Resta comunque un obbligo di chi immette il prodotto finale sul mercato dimostrare che l’oggetto sia idoneo al contatto con alimenti, sulla base della documentazione raccolta, di calcoli teorici o eventualmente di ulteriori test di migrazione. Questa procedura garantisce in modo affidabile la tracciabilità degli impianti e delle attrezzature di lavorazione sino alla sorgente originale dei materiali e dei monomeri utilizzati. Essa documenta inoltre la conformità ai requisiti di legge, agendo come una sorta di certificato di nascita con pedigree. Questo ha aumentato notevolmente per le industrie manifatturiere i requisiti e i controlli lungo tutta la filiera produttiva degli alimenti. Valori limite Per verificare l’idoneità al contatto con alimenti il Regolamento definisce procedure standard molto dettagliate. Entrando nello specifico, la normativa si esprime su alcuni punti chiave del naturale processo di migrazione di sostanze dal materiale plastico al cibo a contatto, imponendo precisi valori limite che devono essere misurati mediante test, oppure, in alcuni casi, verificati e documentati anche solo con un calcolo teorico. Di seguito, vediamo alcune delle indicazioni prescritte dal Regolamento UE 10/2011 in merito ai limiti di migrazione per i materiali plastici. • Il limite di migrazione globale (LMG) è la quantità massima totale consentita di sostanze non volatili rilasciate da un materiale o da un oggetto a contatto con i simulanti alimentari. I simulanti alimentari sono sostanze di prova che “imitano” diversi tipi di cibo per consentire di riprodurre in laboratorio le condizioni di migrazione dai materiali agli alimenti. Questo limite di migrazione dei costituenti totali ceduti è di 10 mg per dm2 di superficie a contatto con gli alimenti. Sono previsti limiti diversi per materiali e oggetti di materia plastica utilizzati per la produzione di cibo per neonati e bambini. • Il limite di migrazione specifica (LMS) è la quantità massima consentita di una data sostanza rilasciata da un materiale o un articolo in plastica a contatto con prodotti o simulanti alimentari. • Il limite di migrazione specifica totale [LMS(T)] è il valore massimo consentito per la somma di determinate sostanze soggette a limiti specifici. Questi limiti di migrazione specifici sono indicati in milligrammi di sostanza per chilogrammo di prodotto alimentare. Gli alimenti per i quali non sono definiti limiti specifici di migrazione o altre restrizioni nell’allegato 1 del Regolamento sono soggetti a un limite di migrazione generico di 60 mg/kg. Il numero di parametri da prendere in considerazione durante l’esecuzione di queste prove di migrazione è molto elevato. Per numerosi alimenti e articoli dell’elenco dell’Unione Europea, i valori devono essere determinati in condizioni di migrazione ben definite, con regole che disciplinano le dimensioni delle aree di contatto, i tempi di migrazione, le temperature e i simulanti utilizzati, a seconda delle condizioni di esercizio previste per l’oggetto. Solo in questo modo è possibile tutelare in modo esaustivo la sicurezza del consumatore, simulando la maggioranza delle condizioni di utilizzo ragionevolmente prevedibili per materiali plastici, oramai così diffusi e in continua espansione in numerosi ambiti. Con l’entrata in vigore e l’applicazione del Reg. UE 10/2011 l’Unione Europea ha alzato l’asticella della sicurezza alimentare, ponendosi come riferimento normativo all’avanguardia a livello mondiale e tracciando una nuova strada per tutelare in modo consapevole e concreto la salute dei consumatori. Raschiatore realizzato in TECAFORM AH ID, un POM-C rilevabile al metal detector, caratterizzato da eccellenti proprietà meccaniche ed elevate resistenza all’abrasione.