Codice di Comportamento dell`Università degli Studi di Perugia
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Codice di Comportamento dell`Università degli Studi di Perugia
Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Perugia Adottato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2014 ai sensi dell’art.54, c.5 del d.lgs. 165/2001 Art. 1 Disposizioni di carattere generale 1. Ferme restando le disposizioni di cui al codice di comportamento (D.P.R. 62/2013), recepite negli articoli seguenti, il presente codice contiene disposizioni integrative specificamente formulate per quanto riguarda questa Università. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente codice si applica ai dipendenti dell’Ateneo il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per il personale docente e ricercatori, in quanto compatibili con le disposizioni del relativo ordinamento. 3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell’Ateneo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ateneo. 4. Ai fini di cui al c. precedente, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite, a cura dei dirigenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice. Art. 3 Principi generali 1. Il presente codice ha lo scopo di impegnare i membri della comunità Universitaria ad assumere comportamenti idonei a: a) rispettare la dignità umana e la libertà individuale con conseguente e rifiuto di ogni ingiusta discriminazione; b) garantire il rispetto del criterio del merito; c) valorizzare il senso di responsabilità, di legalità e di solidarietà; d) incentivare la proficua collaborazione e lo spirito di servizio; e) sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e il conseguente adempimento dei propri doveri con onestà, integrità, imparzialità e professionalità. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. (art.3 c.2 d.p.r.62) 3. Il lavoratore, in quanto parte della comunità universitaria, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell’Ateneo secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni attribuitegli. 4. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell’Ateneo. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. (art.3 c.3 d.p.r. 62) 5. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. (art.3 c.4 d.p.r.62) 6. I destinatari del codice sono tenuti ad astenersi da ogni ingiusta discriminazione, nell’ambito di qualunque rapporto instaurato ai fini o in occasione del rapporto di lavoro, e segnatamente in rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa e nei rapporti con i colleghi e/o con la componente studentesca. Sussiste discriminazione quando, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l’aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche e sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l’età, una persona è trattata meno favorevolmente di un’altra in situazione analoga. Sussiste altresì discriminazione quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, possono mettere una persona in una posizione di svantaggio, salvo che tale disposizione, criterio o prassi siano giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. (ex art.2 codice etico) 7. L’Ateneo non tollera abusi di natura sessuale ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio. Si ha abuso sessuale in caso di richiesta di favori sessuali e/o atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità. L’esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell’abuso sessuale, in quanto si verifichi che: 1. l’accettazione da parte della vittima sia, implicitamente o esplicitamente, una condizione per l’accesso, l’impiego o la prosecuzione del rapporto di lavoro o dell’assegnazione di incarichi, provvidenze ecc.; 2. l’accettazione o il rifiuto scaturiscano – interamente o parzialmente, implicitamente o espressamente – elemento di valutazione rilevante per l’impiego, la promozione, l’avanzamento di carriera o alter decisioni riguardanti la vittima; 3. lo scopo o l’effetto della condotta sia la creazione di un clima ostile, intimidatorio od offensivo, capace di diminuire significativamente la prestazione lavorativa della vittima. Considerato il ruolo educativo dell’Ateneo, assumono particolare gravità gli abusi commessi nei confronti della componente studentesca. (ex art. 3 codice etico) 8. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. (art.3 c. 6 d.p.r. 62) Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. (art.4 c.2 d.p.r.62) 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Ateneo per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. 6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. (art. 4 c.6 d.p.r. 62/2013) 7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Ateneo, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. (art.4 c.7 d.p.r. 62/2013) 8. Ai fini del presente articolo: - per “incarichi di collaborazione” si intendono incarichi di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.); - per “soggetti privati” si intende ogni ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico. 9. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al momento del conferimento dell’incarico, ovvero, al momento dell’ingresso, se successivo all’incarico, e comunque non oltre 15 giorni dagli eventi predetti, l’adesione o l’appartenenza ad associazioni ad organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione, che deve contenere i dati essenziali relativi all’associazione e alle ragioni della potenziale interferenza, viene effettuata in forma scritta entro 15 giorni: a) dall’assunzione o dall’affidamento dell’incarico; b) dalla presa di servizio presso l’ufficio; c) dalla adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura cui il lavoratore è assegnato; nel caso di trasferimento, dalla conoscenza dell’atto di assegnazione; e) ovvero entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Codice. 2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. (art.5 c.2 Codice CODAU) Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio e comunque entro 15 giorni, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. (art. 6 c.1 d.p.r 62/2013) 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. (art.6 c.2 d.p.r. 62/2013) 3. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Ateneo, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti. L'interesse privato, di natura non solo economica, di un membro dell'Università può riguardare: a) l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'Università; b) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Ateneo intrattenga un rapporto di impiego o commerciale; c) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o possegga una quota significativa di partecipazione finanziaria; d) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università. (art.7 Codice Etico) Art. 7 Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. (art. 7 d.p.r. 62/2013) 2. Ai fini del precedente comma il dipendente comunica, in forma scritta, immediatamente le ragioni della propria astensione al responsabile della struttura di appartenenza. 3. Il Responsabile della struttura comunica al Responsabile prevenzione della corruzione i casi di astensione per l’annotazione in un apposito registro. Art. 8 Prevenzione della corruzione. 1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Ateneo e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. (art. 8 c. 1 d.p.r. 62/2013). 2. Ogni dipendente presta la sua collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richiesta. 3. Ogni dipendente segnala in via riservata al proprio responsabile di struttura, di propria iniziativa, eventuali situazioni di illecito nell'Ateneo di cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini di cui al presente articolo. Il Responsabile trasmette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il quale cura la tenuta e l’archiviazione di tutte le segnalazioni. 4. Se la segnalazione riguarda il comportamento di un dirigente essa è trasmessa direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione. 5. Le segnalazioni effettuate da un dirigente sono indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione. 6 Il destinatario delle segnalazioni di cui ai commi 3 , 4 e 5 adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato l’anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 7. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. 8. L’Ateneo garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito nell’amministrazione. A tale fine, il soggetto il cui comportamento è oggetto di segnalazione non può irrogare personalmente sanzioni disciplinari né può disporre (salva richiesta dell’interessato oppure disposizione del proprio superiore gerarchico) il trasferimento ad altre mansioni o ad altro ufficio nei confronti del soggetto segnalante. Art. 9 Trasparenza e tracciabilità 1. Il lavoratore imposta la propria attività secondo principi di trasparenza e assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell’adempimento degli obblighi normativi, sia ai fini di garantire la soddisfazione degli utenti finali. Si applicano le misure previste dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità in materia di trasparenza e di tracciabilità. 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità (art. 9, c. 2 d.p.r. 62/2013) 3. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Ateneo secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 4. Il Responsabile della Trasparenza opera in stretto contatto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo con l’obiettivo di coordinare le proprie azioni al disegno complessivo previsto dal Piano triennale sulla Prevenzione della corruzione. Ogni dipendente presta particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Ateneo per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. (art.10 c.1 d.p.r.62/2013 ). 2. Il dipendente si astiene da comportamenti che si configurino come indebita utilizzazione del nome dell’Università nonché da comportamenti che possano risultare lesivi della dignità della struttura universitaria e delle sue funzioni. Art. 11 Comportamento in servizio 1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda, né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. (art.11, c.1 d.p.r. 62/2013) 2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. (art.11, c.2 d.p.r. 62/2013) 3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Ateneo. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Ateneo a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. (art.11, c.3 d.p.r. 62/2013) 4. L’utilizzo delle dotazioni informatiche è consentita per attività di servizio, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Ateneo. 5. Il responsabile di struttura ripartisce equamente i carichi di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale allo stesso assegnato. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. In caso di ritenuta disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del responsabile di struttura, il dipendente può rivolgere motivata istanza in via gerarchica. 6. Il responsabile di struttura deve rilevare e tenere conto, ai fini dell’adozione delle misure prescritte dalla normativa vigente in materia, delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o alla adozione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 7. Il diretto superiore gerarchico deve controllare che: a) l’utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro comunque denominati avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali deviazioni; b) l’utilizzo del materiale e delle attrezzature in dotazione nonché dei servizi telematici e telefonici della struttura avvenga per ragioni d’ufficio e nel rispetto dei vincoli posti dall'Ateneo; d) la timbratura delle presenze da parte dei dipendenti assegnati alla Struttura avvenga correttamente, segnalando tempestivamente le pratiche scorrette. Art. 12 Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente nei rapporti con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'ente, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente, per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato o la relativa istanza al funzionario o ufficio competente dell’Ateneo. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Ateneo, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con gli utenti e risponde senza ritardo ai loro reclami. (art. 12, c. 1 d.p.r. 62/2013) 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ateneo. (art. 12, c. 2 d.p.r. 62/2013) 3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa fornendo servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Ateneo anche nell’apposita carta dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’Ateneo. (art. 12, c. 4 d.p.r. 62/2013) 5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente. (art. 12, c.5 d.p.r. 62/2013) 6. Ogni tipo di esame o selezione che si svolga nell'Ateneo deve avvenire in modo trasparente ed imparziale. In particolare gli studenti hanno diritto alla conduzione degli esami con metodi meritocratici e selettivi, che consentano di verificare l'effettivo livello della loro preparazione e quindi la necessità di colmare eventuali lacune metodologiche e/o programmatiche. L'Ateneo rifiuta l'idea che la gestione degli esami possa avvenire sulla base di criteri statistici massificanti e che non debba far emergere le differenze individuali. (art. 10 codice etico) Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti 1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi degli articoli 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I dirigenti, in particolare, osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili. 2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico. (art.13 c. 2 d.p.r. 62/2013) 3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'Ateneo le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. (art.13 c. 3 d.p.r. 62/2013) 4. Le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate periodicamente e, comunque, almeno una volta all’anno. 5. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. (art.13 c. 4 d.p.r. 62/2013) 6. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. (art.13 c.5 d.p.r. 62/2013) 7. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. (art. 13 c.6 d.p.r. 62/2013) Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Ateneo abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. (art.14 c.1 d.p.r. 62/2013) 2. E’ fatto divieto al dipendente di concordare incontri, se non nei casi previsti dalle procedure di gara, con i concorrenti, anche potenziali, alle procedure medesime o dare loro appuntamenti informali. Eventuali richieste di chiarimento per procedure di gara, che non attengano ad aspetti meramente formali delle procedure stesse, devono essere formalizzate per iscritto dai soggetti interessati ed i contenuti delle relative risposte, se di interesse generale, vengono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo nella medesima sezione ove sono riportati gli atti di avvio della procedura di gara. Nelle risposte a quesiti occorre rispettare la parità di trattamento e garantire l’uguale accesso alle informazioni da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura di gara. 3. Nel caso in cui l'Ateneo concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 4. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Ateneo, ne informa per iscritto il Responsabile della Struttura. (art 14 c. 3 d.p.r. 62/2013) 5. Se nelle situazioni di cui ai commi 3 e 4 si trova il dirigente, questi informa per iscritto gli organi di vertice. (art. 14 c. 4 d.p.r. 62/2013) 6. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ateneo, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. (art.14 c. 5 d.p.r. 62/2013) Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l’ufficio di disciplina. (art. 15 c. 1 d.p.r. 62/2013) 2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti. (art. 15 c. 2 d.p.r. 62/2013) 3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'Ateneo, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'Ateneo, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. (art.15 c.3 d.p.r. 62/2013) 4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012. (art.15 c. 4 d.p.r. 62/2013) 5. Al personale dell’Ateneo sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. (art. 15 c. 5 d.p.r. 62/2013) 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente. (art. 15 c. 7 d.p.r. 62/2013) Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. (art. 16 c. 1 d.p.r. 62/2013) 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Ateneo. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dal vigente contratto collettivo, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli: - 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio; - 5, comma 2,da valutare in relazione alla gravità; - 14, comma 2, primo periodo, da valutare in relazione alla gravità. Le sanzioni espulsive che possono essere applicate sempre in relazione alla gravità della fattispecie, anche in caso di recidiva negli illeciti di cui all’art. 4, comma 6; art. 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali; art. 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice. (art 16 c. 2 d.p.r. 62/2013) 3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. (art. 16 c. 3 d.p.r. 62/2013) 4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. (art 16 c. 4 d.p.r. 62/2013) Art. 17 Disposizioni finali. 1. L’Ateneo dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'Ateneo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Ateneo. L'Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento. (art. 17 c. 1 d.p.r. 62/2013 ) Il presente Codice, viene sottoposto a revisione triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell’Ateneo; si applica alle violazioni commesse successivamente all’entrata in vigore.