La legge di stabilità 2016 ed il superamento del patto di stabilità
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La legge di stabilità 2016 ed il superamento del patto di stabilità
La legge di stabilità 2016 ed il superamento del patto di stabilità interno 1. Il patto di stabilità interno: risultati del comparto dei comuni per l'anno 2014 Il patto di stabilità interno è il complesso di norme e regole attraverso le quali il Governo esercita il coordinamento della finanza pubblica, coinvolgendo gli Enti territoriali nel raggiungimento degli obiettivi che l’Italia ha assunto, in sede europea, aderendo al Patto di Stabilità e Crescita. Fino al 2012 il patto di stabilità interno ha coinvolto solamente le Amministrazioni comunali con più di 5.000 abitanti, dal 2013 il vincolo è stato esteso anche ai Comuni con popolazione residente compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. Tab. 1 - Comuni soggetti al Patto di Stabilità Interno anno 2014 Regione n° Enti soggetti al Patto in % rispetto al totale nazionale soggetto al Patto 606 1.202 137 538 315 256 82 186 291 192 67 482 251 105 331 357 258 5.656 2.798 815 2.043 10,70% 21,30% 2,40% 9,50% 5,60% 4,50% 1,40% 3,30% 5,10% 3,40% 1,20% 8,50% 4,40% 1,90% 5,90% 6,30% 4,60% 100,00% 49,50% 14,40% 36,10% Piemonte Lombardia Liguria Veneto Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Totale Nord Centro Sud Fonte: elaborazioni IFEL su dati ISTAT popolazione soggetta al Patto 4.093.780 9.576.003 1.514.859 4.848.322 4.310.640 3.611.105 880.856 1.492.913 5.508.773 1.253.285 272.198 5.702.961 4.046.454 557.578 1.903.760 4.975.359 1.570.946 56.119.792 24.343.604 11.493.647 20.282.541 in % rispetto al totale nazionale soggetto al Patto 7,30% 17,10% 2,70% 8,60% 7,70% 6,40% 1,60% 2,70% 9,80% 2,20% 0,50% 10,20% 7,20% 1,00% 3,40% 8,90% 2,80% 100,00% 43,40% 20,50% 36,10% 2 Nota tecnica n. 2 - 2016 La tabella che segue mostra i risultati del patto di stabilità interno dei Comuni per l’anno 2014, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze alla data del 17 settembre 2015 (5.641 Enti monitorati su 5.656). Il risultato conseguito rappresenta il saldo registrato dai Comuni in termini di competenza mista (differenza tra entrate e spese considerate in termini di competenza per la parte corrente e di cassa per la parte capitale, al netto delle esclusioni previste dal patto di stabilità interno)1. Tab. 2 - Le risultanze del Patto 2014. Valori in migliaia di euro Regione Piemonte Lombardia Liguria Veneto Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Totale Nord Centro Sud Saldo di bilancio conseguito (a) 427.539 676.317 174.158 318.787 319.048 377.434 59.081 109.066 400.758 65.413 31.194 471.221 228.152 40.739 181.781 391.852 183.831 4.456.371 1.915.849 946.340 1.594.183 Obiettivo Patto (b) 281.586 402.037 59.647 229.412 194.490 250.166 17.062 83.813 254.194 67.888 18.915 301.131 145.814 20.521 103.030 262.631 117.604 2.809.941 1.167.172 605.235 1.037.534 Scostamento tra saldo e obiettivo c=(a-b) 145.953 274.280 114.511 89.375 124.558 127.268 42.019 25.254 146.564 -2.475 12.278 170.090 82.338 20.217 78.751 129.222 66.227 1.646.430 748.677 341.105 556.648 Fonte: elaborazioni IFEL su dati MEF e ISTAT L’obiettivo di patto comprende già l’abbattimento del vincolo derivante dall’applicazione del patto regionalizzato verticale e orizzontale, del patto verticale incentivato e del patto orizzontale nazionale. 1 3 Nota tecnica n. 2 - 2016 L’aggregato dei comuni ha quindi confermato anche nel 2014 la piena adempienza agli obiettivi del patto, visto che, a fronte di un obiettivo finale di circa 2,8 miliardi, i comuni osservati hanno conseguito un saldo finanziario positivo di oltre 4,4 miliardi2 con un livello di inadempienza anche inferiore al 2013 (1,7 per cento). Anche i comuni pugliesi hanno rispettato gli obiettivi del patto, con un avanzo pari a 82,3 milioni di euro, pur presentando un tasso di inadempienza più che doppio rispetto a quello medio nazionale (3,6%). 2 e a vre p ste a caric dei c u i fi a 'a 2015 La tabella seguente mostra l’effetto netto incrementale delle manovre poste a carico dei Comuni nel periodo 2000-2015, distinguendo tra la componente di inasprimento del patto di stabilità interno ed i tagli ai trasferimenti statali annualmente intervenuti. I valori riportati nella tabella descrivono l’aumento di manovra che si rileva per singolo anno rispetto alle grandezze esaminate, mentre nell’ultima colonna viene indicato il contributo complessivo assicurato dal comparto comunale, nel periodo considerato, al risanamento della finanza pubblica. 2 ‘L’evoluzione della disciplina del Patto nell’ultimo biennio ha virato decisamente nella direzione di un generale allentamento dei vincoli, tuttavia non va sottovalutato il rafforzamento della regola fiscale proveniente dalle misure di tagli di risorse, come in fondo anche l’eccesso di risparmio conseguito dai comuni può spiegare. Infatti, il contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni viene assicurato oltre che dagli obiettivi di patto anche da interventi di progressiva riduzione di risorse che rendono più oneroso il conseguimento dei saldi programmatici, seppure più contenuti. Nel 2014 all’obiettivo di avanzo imposto ai comuni si sono aggiunti circa 600 milioni di risparmio da conseguire mediante misure di spending review da porre in atto a seguito del taglio operato al fondo di solidarietà comunale’. Corte dei Conti (2015), Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, pag. 158. 4 Nota tecnica n. 2 - 2016 Tab. 3 - La manovra del comparto comunale anni 2010-2015. Valori in milioni di euro 2010 Manovra(*) di cui Patto e nuova contabilità dal 2015 di cui taglio trasferimenti erariali 2011 2013 2014 3.004,90 5.078,60 3.274,40 192,3 700,8 12.251,00 345,1 1.504,90 1.415,00 1.375,00 -300 -787 3.207,90 1.500,00 3.663,60 1.899,40 492,3 1.487,80 9.043,10 Costi della politica taglio DL 78/2010 taglio DL 201/2011 taglio DL 95/2012 taglio DL 66/2014 taglio L. stabilità 2015 taglio da revisione IMU cat. D taglio occulto ICI/IMU * Effetto netto incrementale 1.500,00 2015 Totale cumulato 2010-2015 2012 118 118 1.000,00 2.500,00 1.450,00 1.450,00 95,6 1.000,00 2.154,40 -255 250 100 2.600,00 375,6 187,8 563,4 1.200,00 1.200,00 170,7 170,7 -304 441 Fonte: elaborazioni IFEL su dati Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze La legge di stabilità per il 2015 aveva costruito l’impianto della manovra a carico dei comuni per il triennio 2015-2017 su tre assi: la revisione delle modalità di calcolo degli obiettivi di patto, la riduzione delle risorse trasferite (1.200 milioni) e la rilevanza nel saldo finanziario di competenza mista dello stanziamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità (1.750 milioni). Con riferimento allo specifico obiettivo di patto, la legge prevedeva un forte abbattimento della correzione da applicare agli impegni correnti (da 14,07 a 8,6 per cento nel 2015 e da 14,62 a 9,15 per il 2016 ed il 2017), conseguente al risparmio da realizzarsi attraverso gli altri due pilastri della manovra. Inoltre, l’effetto espansivo dovuto alla riduzione dei coefficienti avrebbe potuto essere amplificato grazie allo Nota tecnica n. 2 - 2016 5 scorrimento temporale della base di calcolo dell’obiettivo (spesa media del triennio 2010/2012 anziché 2009-2011). A parità di contributo complessivo richiesto al comparto, gli obiettivi del patto sono stati profondamente rivisti in termini di modalità di calcolo nella Conferenza Unificata del 19 febbraio 2015 e sono stati poi recepiti dal decreto legge n. 78/2015, creando un legame indissolubile tra saldo obiettivo netto del patto e quota di manovra da realizzarsi attraverso l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. 3 e vit i tr d tte da a egge di stabi it 2016 La legge di Stabilità 2016 segna il sostanziale superamento, anche per gli Enti Locali, del patto di stabilità interno, la regola fiscale con cui è stato disciplinato il concorso degli enti territoriali al contenimento dei saldi di finanza pubblica negli ultimi quindici anni. La legge di Stabilità 2016, infatti, abroga le previgenti regole del patto di stabilità interno applicato agli Enti locali, sostituendo il precedente vincolo con il saldo finale di competenza potenziata, uno degli otto saldi previsti nella legge di pareggio di bilancio ed elemento essenziale del nuovo sistema di contabilità. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire, a partire dall’anno prossimo, una ripresa delle politiche locali rivolte agli investimenti. La sostituzione del patto di stabilità interno con gli equilibri di bilancio dettati dal nuovo sistema contabile rappresenta una manovra espansiva per il comparto ed i principali effetti del passaggio in corso sono così sintetizzabili3: - si assicura la programmabilità pluriennale degli investimenti a medio termine, abbattendo i rischi di blocco dei pagamenti nel corso della realizzazione delle opere e consentendo agli enti di poter pagare gli stati di avanzamento dei lavori nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali in tema di tempestività dei pagamenti; - si permette l’applicazione in bilancio di quote rilevanti degli avanzi di amministrazione nella misura che solo l’individuazione nel dettaglio delle voci incluse o escluse dal saldo potrà definire; - si consente una gestione ordinata del bilancio senza la necessità di operazioni estemporanee dettate dagli spazi finanziari che nel corso dell’anno si liberano. Il saldo finale di competenza, in particolare, rappresenta il meccanismo migliore per ridare la giusta funzione al bilancio di previsione, quale principale strumento di programmazione e gestione degli investimenti. 3 IFEL, La finanza comunale in sintesi, Rapporto 2015. Nota tecnica n. 2 - 2016 6 Per capire la straordinaria portata delle innovazioni introdotte dalla legge di Stabilità 2016, basti pensare a cos’ha voluto dire nell’ultimo decennio un patto di stabilità interno costantemente con saldo positivo, che ha progressivamente bloccato ogni forma di finanziamento degli investimenti, sia attraverso il debito, sia, appunto, utilizzando gli avanzi di amministrazione. Nemmeno il saldo rivisto nel 2015, con un abbassamento dell’obiettivo nominale di circa il 60%, ha consentito agli enti di programmare con efficacia interventi strutturali. Basti pensare al forte sbilanciamento tra domanda e offerta registratosi nei patti orizzontali nazionali e regionali. Con il nuovo saldo finale di competenza finanziaria potenziata si pone l’obiettivo pari a zero, e la formula adottata esclude dal saldo anche il fondo crediti di dubbia esigibilità. Questa esclusione rappresenta il vero punto di svolta della complessiva riforma, insieme all’inclusione del fondo pluriennale vincolato. Il saldo è infatti calcolato come differenza tra le entrate dei primi 5 titoli del bilancio armonizzato (entrate di natura tributaria, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in conto capitale, entrate da riduzione di attività finanziarie) ed i primi tre titoli della spesa (spese correnti, spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie). Solo per il 2016 verrà considerato anche il saldo del fondo pluriennale vincolato (al netto della quota costituita con entrate da indebitamento). L’abbandono del meccanismo del patto è certamente un elemento di semplificazione e maggiore trasparenza delle regole per il controllo della spesa locale; scompare al momento anche la lunga e mutevole serie di eccezioni ed esclusioni da applicare al saldo finanziario utile per la verifica del rispetto dell’obiettivo. Per l’anno in corso le spese ritenute prioritarie, e quindi non rilevanti ai fini patto, riguardavano la messa in sicurezza del territorio e degli edifici scolastici, la bonifica di siti contaminati dall’amianto, spese legate a contenziosi connessi alle procedure di esproprio per cedimenti strutturali; come pure forme di salvaguardia erano previste per gli enti capofila e per quelli che avevano intrapreso procedure di fusione. Costituiva ancora una priorità l’accelerazione dei pagamenti di debiti di parte capitale già scaduti ed esigibili. Per il 2016 l’unica voce di spesa ritenuta meritevole di tutela specifica riguarda l’edilizia scolastica, esclusa dal saldo finale monitorato per un importo massimo di 500 milioni di impegni in conto capitale a condizione che venga accolta in sede comunitaria la clausola per le spese eccezionali connesse ai flussi migratori. La misura viene attivata su richiesta delle Amministrazioni e l’importo da escludere viene determinato tenendo conto dei criteri stabiliti dal legislatore stesso. Al riguardo si rammenta che la misure a favore degli investimenti nell’edilizia scolastica hanno Nota tecnica n. 2 - 2016 7 consentito di sbloccare già con i provvedimenti normativi precedenti circa 300 milioni nel biennio 2014-2015. Il nuovo meccanismo che regola il contributo di ciascun ente territoriale al contenimento dei saldi di finanza pubblica è assistito da un sistema di monitoraggio e da un sistema sanzionatorio in tutto mutuati dalla disciplina del patto. In particolare, in caso di inadempimento, nell’anno successivo l’ente subirà una riduzione del Fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti di importo pari allo scostamento registrato rispetto al saldo obiettivo (per le Regioni è previsto il versamento al bilancio dello Stato); non potrà assumere impegni in misura superiore all’importo degli stessi registrato nell’anno precedente, non potrà finanziare in debito le spese per investimento, non potrà procedere ad assunzioni di personale, dovrà applicare una riduzione delle indennità di funzione degli organi in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione. Quanto al recupero dello scostamento nell’anno successivo, il meccanismo sanzionatorio risulta più oneroso rispetto a quanto previsto dalla legge n. 243/2012 che consentirebbe un rientro distribuito in un arco temporale triennale. Confermati i compiti di controllo della Corte in ordine alla verifica del conseguimento sostanziale dell’obiettivo di saldo, con la possibilità per le Sezioni giurisdizionali di irrogare sanzioni nel caso in cui venga accertato che il pareggio è stato realizzato in maniera artificiosa anche attraverso una non corretta applicazione dei nuovi principi contabili. Dalla disciplina del patto è mutuato anche il sistema di rimodulazione degli obiettivi di pareggio attraverso lo scambio di spazi finanziari tra enti della stessa regione al fine di consentire un peggioramento del saldo di coloro che ne abbiano necessità per effettuare maggiori impegni di spesa in conto capitale; ciò a condizione che sia mantenuto fermo l’equilibrio a livello regionale attraverso un miglioramento del saldo degli altri enti locali e della regione stessa e che lo spazio concesso venga utilizzato pienamente, pena la non rilevanza dello stesso ai fini del pareggio. Il nuovo meccanismo determina un forte impatto sulla gestione delle opere e degli investimenti pubblici. Una delle principali critiche rivolte dagli amministratori locali alla competenza mista è stata, infatti, quella di non poter finanziare investimenti con entrate straordinarie senza creare forti tensioni nel rispetto dell’obiettivo negli anni in cui, in assenza dell’entrata già incassata in precedenza, si doveva provvedere ai pagamenti4. Con il precedente meccanismo, in sostanza, nell’anno in cui si incassava, l’obiettivo di patto era più che raggiunto, a discapito degli anni in cui quelle risorse erano pronte per essere pagate. Dal 2016 questa criticità è superata, grazie al fondo pluriennale vincolato che riporta nell’anno in cui la spesa è esigibile la quota parte del finanziamento contabilizzato in precedenza. 4 8 Nota tecnica n. 2 - 2016 4. 'e trata i vig re de a egge 243 2012 La nuova disciplina del patto di stabilità interno non può non essere letta anche alla luce dell’art. 9 della legge 243/2012 che introduce, dal 1° gennaio 2016, per tutti gli enti territoriali, gli equilibri di bilancio di parte corrente e complessivi, sia di cassa che di competenza. Secondo molti osservatori, infatti, il superamento del patto di stabilità dovrebbe essere accompagnato da una revisione della legge n.243/2012 e, in particolare, di quelle disposizioni che riguardano direttamente gli enti locali e che risultano ridondanti anche ai fini del rispetto della norma costituzionale. La legge 243, infatti: impone il vincolo del pareggio su quattro saldi (sia in sede previsionale che consuntiva), che irrigidiscono sia la programmazione delle spese (correnti e di investimento) sia la gestione di cassa, in un periodo di forte “tensione” fiscale e finanziaria (art. 9); comporta un sostanziale blocco dell’indebitamento, superabile solo con accordi in sede regionale solo se il comparto degli enti territoriali (Regione, Comuni e Province) presenta un saldo di cassa complessivo non negativo (art. 10); comporta una valutazione dell’andamento della finanza pubblica e degli effetti di manovra sui diversi comparti della PA sostanzialmente inattuabile (artt. 11 e 12). Rispetto agli equilibri di bilancio, a destare le maggiori preoccupazioni sono i dati di cassa riferiti alla parte corrente dei bilanci comunali, che pongono in una condizione di deficitarietà circa la metà dei Comuni. I valori del saldo finale di competenza confermano invece le consistenti potenzialità del comparto, per un auspicabile rilancio economico del Paese. Nello specifico, in base ai dati di rendiconto 2014 dei comuni (5.691 enti), risulta un saldo finale di competenza positivo per oltre 3,6 miliardi calcolato secondo gli schemi contabili pre-armonizzazione (DPR 194/1996). L’86 per cento dei comuni presenta un saldo corrente non negativo, percentuale che sale all’87 per cento per il saldo finale. In tutti gli ambiti regionali quest’ultimo saldo in aggregato è positivo, mentre il saldo corrente cumulato risulta negativo per i comuni della Campania, dell’Umbria e della Sicilia. La dimensione demografica non appare significativa con riferimento all’equilibrio corrente, mentre per il saldo finale si evidenziano maggiori difficoltà nei comuni molto piccoli (al di sotto dei 1000 abitanti) e nelle grandi città (in particolare tra 250.000 e 500.000 abitanti). Ben diversa la situazione degli equilibri di cassa: complessivamente gli enti registrano un saldo corrente negativo prossimo al miliardo ed un saldo finale positivo ma in misura molto limitata (72 milioni). La percentuale di comuni con saldo corrente non negativo scende al 59,5 per cento e quella con saldo finale non negativo al 63,6 per cento. In 11 regioni si evidenzia un disavanzo complessivo della parte corrente e la 9 Nota tecnica n. 2 - 2016 caratterizzazione territoriale è molto forte visto che dieci di queste regioni appartengono all’area centro-meridionale (unica regione del nord è il Piemonte); oltre la metà di dette regioni presentano anche un disavanzo in termini di saldo finale. La caratterizzazione sotto il profilo dimensionale appare altrettanto significativa: non si raggiunge l’equilibrio corrente nelle fasce di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, mentre l’equilibrio finale mette in difficoltà anche le fasce dimensionali minori. La percentuale più bassa di comuni con saldo positivo, sia corrente che finale, si registra nelle grandi città (33,3 per cento). Queste informazioni desunte dagli equilibri economico finanziari calcolati secondo le modalità prescritte dal DPR 194/1996 rappresentano un quadro sicuramente più ottimistico rispetto a quanto potrebbe emergere dal calcolo degli equilibri così come richiesti dalla legge 243/2012 e dall’applicazione dei nuovi sistemi contabili armonizzati. Un deterioramento dei saldi potrebbe colpire soprattutto la competenza laddove si consideri rilevante lo stanziamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (come richiesto già dal 2015 per il saldo del patto di stabilità) e si escluda dalle entrate l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato. I risultati complessivi degli equilibri 2014 riflettono anche gli effetti del patto di stabilità calcolato in competenza mista, che ormai da diversi anni ha obbligato i comuni a tenere sotto controllo la competenza corrente e la cassa in termini di spesa in conto capitale. Tab. 4 - Gli equilibri di bilancio nei Comuni per l’anno 2014 (in milioni) Competenza equilibrio equilibrio corrente finale Cassa % enti in equilibrio corrente % enti in equilibrio equilibrio corrente finale equilibrio finale % enti in equilibrio corrente % enti in equilibrio finale ABRUZZO 53 72 88,2 86,5 -6 -39 51,2 48,2 BASILICATA 11 31 88,5 92 -8 9 44,8 60,9 CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA LAZIO LIGURIA 18 111 71,8 79,8 -195 -252 31,5 32,4 -563 119 67,7 91,1 -818 -705 27,2 35,8 197 342 291 440 85,2 71,4 86,2 79,7 153 -139 238 70 65,8 29,5 74,5 41,9 85 140 87,1 76,1 78 140 61,3 68,7 367 632 88,5 90,5 51 272 69,5 76,2 MARCHE 59 89 81,9 90,3 38 51 54,8 62,6 MOLISE 9 21 81,7 88,7 -7 -8 43,7 54,9 168 319 91,6 87,6 -72 40 65,9 64,7 LOMBARDIA PIEMONTE 10 Nota tecnica n. 2 - 2016 PUGLIA 108 187 83,4 91,1 TOSCANA 199 322 88,1 UMBRIA -49 68 91,8 VENETO Tot. comuni RSO FRIULI V.G. 229 368 1.233 36 SARDEGNA SICILIA TRENTINO A.A. Tot. comuni RSS Totale complessivo Classe dimensionale -29 -9 42,6 54,4 90,9 46 166 56,8 66,7 93,2 -83 22 45,2 64,4 88,8 92,4 164 187 80 83,5 3.209 110 85,6 89,6 88,4 85 -826 149 182 181 59,3 96 64,9 84,4 136 127 95,4 84,6 -70 -83 28,8 27,9 -119 144 71,3 88 -349 -328 32 38,7 122 51 89,8 61,8 123 120 83,9 72,4 174 432 88 78,2 -147 -110 60,7 55,7 1.407 3.641 85,9 87 -973 72 59,5 63,6 1-499 21 8 85,2 76,8 20 -4 64,3 49,7 500-999 43 32 81,7 72,7 33 -4 61,2 49,6 1.000-1.999 106 163 87,7 90,6 46 74 58 69 2.000-2.999 93 137 89,3 88,8 32 66 61,3 70,3 3.000-4.999 170 244 88,4 92,3 88 129 61,2 70,3 5.000-9.999 270 404 86,1 89,7 116 186 59,3 65,1 10.000-19.999 191 460 82,6 90,4 64 185 59,2 68,1 20.000-59.999 328 821 83 91,8 -124 55 49,5 58,4 60.000-99.999 179 221 88,9 86,7 -110 -120 44,4 48,9 100.000-249.999 -127 445 80 93,3 -270 88 60 63,3 250.000-499.999 -44 183 83,3 66,7 -127 -93 50 66,7 da 500000 Totale complessivo 178 524 83,3 83,3 -741 -492 33,3 33,3 1.407 3.641 85,9 87 -973 72 59,5 63,6 Fonte: Corte dei Conti Per assicurare efficacia duratura al nuovo scenario, si ritiene che la scelta del saldo finale di competenza potenziata possa essere perseguita anche indipendentemente dall’entrata in vigore della legge n. 243 del 2012 o di prossime ed auspicabili modifiche di alcune sue parti. Tale riflessione si fonda su due considerazioni5: - la prima è che il saldo in questione, coincidente con uno dei quattro saldi di riferimento della legge 243, identifica la grandezza che l’ISTAT utilizzerà per il calcolo dell’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione; Corte dei Conti, Audizione presso le Commissioni bilancio riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul disegno di legge di stabilità per l’anno 2016, novembre 2015. 5 Nota tecnica n. 2 - 2016 11 - la seconda è la convinzione che tale nuova modalità di calcolo dei vincoli di finanza pubblica si leghi funzionalmente alla riforma contabile, entrata in vigore quest’anno nel comparto dei Comuni e in base alla quale ciascun Ente ha riorganizzato la propria gestione. L’applicazione dei saldi costituzionali come oggi previsti, invece, metterebbe in forte difficoltà le Autonomie locali, sia per la richiesta di un perfetto pareggio di cassa che non è alla portata di una minoranza ampia di Enti, sia per il ruolo affidato alle Regioni sulla quota di indebitamento dei singoli Comuni. A partire dal prossimo anno, infatti, entra definitivamente in vigore il nuovo sistema contabile introdotto dal decreto legislativo n. 118/2011 integrato e corretto con il decreto n. 126/7204. Nel corso del 2015 gli enti locali hanno provveduto ad utilizzare il nuovo principio generale di competenza e il principio applicato alla contabilità finanziaria, “imparando” a gestire i nuovi strumenti previsti dalla nuova contabilità: il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità e il riaccertamento straordinario dei residui, adempimento unico e di strategica importanza per riportare in bilancio i crediti e di i debiti secondo le regole definite dalla competenza finanziaria potenziata. 5 C c usi i La sostituzione del patto di stabilità interno con il saldo finale di competenza, opportunamente declinato con l’inserimento del Fondo Pluriennale Vincolato e l’esclusione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, si configura, nell’attuale quadro normativo, come una concreta possibilità per i Comuni di disporre dei necessari spazi per applicare una parte consistente degli avanzi di amministrazione cumulati nel corso degli anni, consentendo inoltre una corretta programmazione degli investimenti di medio termine. La valutazione del nuovo strumento previsto per il concorso degli enti territoriali alla manovra di finanza pubblica è sicuramente positiva sotto il profilo della semplificazione e omogeneizzazione degli adempimenti, nonché dell’avvicinamento agli equilibri di bilancio previsti dal d.lgs. 118/2011. Va anche considerato che l’adozione della contabilità armonizzata, avvenuta per tutti gli enti dal 2015, dovrebbe avvicinare, in virtù del principio della competenza finanziaria potenziata, il saldo di competenza a quello di cassa, poiché gli accertamenti e gli impegni rilevati per competenza rappresenterebbero le risorse effettivamente reperite ed impiegate nell’anno. La misura dell’alleggerimento connesso al passaggio all’equilibrio potrebbe, pertanto, essere diversa a seconda delle effettive condizioni finanziarie delle Amministrazioni. Nota tecnica n. 2 - 2016 12 La possibilità di considerare tra le entrate rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato potrebbe facilitare nel 2016 il rispetto dell’equilibrio ed avere effetti espansivi che nella relazione tecnica alla legge di stabilità vengono, infatti, previsti e quantificati in 666 milioni di maggiore spesa in conto capitale per comuni e province. Tuttavia, i maggiori spazi concessi dall’inclusione del Fondo potrebbero essere utilizzati anche per aumentare la capacità di spesa in termini di impegni correnti. Come pure la rilevanza o meno del Fondo crediti di dubbia esigibilità ai fini del saldo finale può avere rilievo in termini di maggiore o minore facilità nel conseguimento del pareggio ovvero di espansione o restrizione dell’area di spesa. Avere liberato il vincolo sui pagamenti in conto capitale, invece, è sicuramente positivo per quegli enti che avevano una liquidità in cassa bloccata dal limite posto dal patto di stabilità. Tuttavia, l’eccesso di risparmio sempre conseguito dal comparto comuni rispetto all’obiettivo del patto, rende incerta, al momento, la valutazione dell’effetto espansivo sulla spesa per investimenti conseguibile con l’abolizione del limite di cassa. Bibliografia ANCI, Nota riepilogativa sui contenuti della legge di stabilità per il 2016, dicembre 2015. CORTE DEI CONTI, Audizione presso le Commissioni bilancio riunite del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul disegno di legge di stabilità per l’anno 2016, novembre 2015. CORTE DEI CONTI, Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, 2015. IFEL, Il bilancio 2015, Rapporto 2015. IFEL, La finanza comunale in sintesi, Rapporto 2015. A cura di Roberta Garganese ([email protected]) IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali 70122 Bari Piazza Garibaldi, 13 T + 39 080 5228411 F +39 080 5228432 [email protected] - [email protected] - www.ipres.it