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patto di servizio - Centri per l`impiego

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patto di servizio - Centri per l`impiego
Autore M.B.
Centri per l’impiego della Provincia di Ravenna
www.lavoro.ra.it
Aggiornam. 18 febbraio 2014
Pagina 1 di 1
PATTO DI SERVIZIO TRA I CENTRI PER L’IMPIEGO E LE PERSONE IN CERCA DI LAVORO
Che cos’è il patto di servizio
È un patto tra il Centro per l’impiego e la persona disoccupata in cerca di lavoro.
Nel patto sono contenuti i reciproci impegni, cioè le azioni che il Centro per l’impiego deve svolgere per aiutare la persona ad
inserirsi nel mondo del lavoro e le azioni che il disoccupato deve compiere per trovare lavoro.
Perchè fare il patto di servizio
Perchè garantisce alla persona disoccupata gli impegni che il Centro per l’impiego si assume per aiutarlo nella ricerca di
lavoro.
Chi deve firmare il patto
Tutti coloro che si iscrivono al Centro per l’impiego; sono esclusi, per il momento, i beneficiari della Legge 68/99, le persone
in mobilità e i sospesi dal lavoro per contrazione di attività.
Come è fatto il patto
Il patto è un atto scritto, formato da una parte contenente i dati anagrafici del lavoratore e da un’altra parte contenente gli
impegni delle parti. Il patto è firmato dal disoccupato e dal responsabile del procedimento del Centro per l’impiego con il
quale viene effettuato il colloquio. Il patto è in 2 copie: 1 resta al disoccupato e 1 viene conservata nel Centro per l’impiego.
Ogni patto ha una data di scadenza: la persona deve tornare al Centro per l’impiego nei 30 giorni antecedenti la
data di scadenza per rivedere la propria situazione e fare un nuovo patto (es. se il patto scade il 30 settembre, la persona
deve presentarsi al Centro per l’impiego dal 1° al 30 settembre, negli orari di apertura del Centro).
Se la persona non può presentarsi personalmente al Centro per l’impiego entro la data di scadenza del patto
Può richiedere telefonicamente di posticipare la data di scadenza, per un periodo non superiore ai 30 giorni. La proroga può
essere concessa solo 1 volta.
Cosa succede a chi non rispetta il patto
Chi non si presenta al Centro per l’impiego entro la data di validità del patto perderà lo stato di
disoccupazione e, di conseguenza, il diritto all’eventuale trattamento di sostegno al reddito (es: indennità di
disoccupazione). La persona non potrà reiscriversi come disoccupato ai Centri per l’impiego della regione Emilia-Romagna
per un periodo di 2 mesi.
Chi rifiuta di partecipare ad una opportunità di formazione o non la frequenta regolarmente, o interrompe un
percorso di consulenza orientativa, oppure non accetta un’offerta di lavoro congruo, perderà lo stato di
disoccupazione e, di conseguenza, il diritto all’eventuale trattamento di sostegno al reddito (es: indennità di
disoccupazione). La persona non potrà reiscriversi come disoccupato ai Centri per l’impiego della regione Emilia-Romagna
per un periodo di 4 mesi.
Chi sta lavorando alla data di scadenza del patto e non si presenta al Centro per l’impiego perderà lo stato di
disoccupazione. In questo caso, però, la persona potrà reiscriversi fin da subito come disoccupato al Centro per
l’impiego.
La perdita dello stato di disoccupazione non verrà disposta se la persona presenta un giustificato motivo.
Quali sono i giustificati motivi riconosciuti dal Centro per l’impiego
I giustificati motivi sono: problemi di salute propri (malattia, infortunio o astensione obbligatoria dal lavoro per maternità) o
di un congiunto, perdita di un congiunto, svolgimento del servizio civile o militare. I congiunti sono: coniuge o convivente
(inserito nello stato di famiglia), figli, genitori, fratelli, sorelle, suoceri, nuora, genero, cognati, nonni e nipoti in linea retta;
genitori, figli, fratelli o sorelle del convivente.
Il giustificato motivo va documentato inviando o presentando al Centro per l’impiego una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (il modello è disponibile presso il Centro) o un certificato di malattia entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, uniti
ad una richiesta di riesame. Dopo il provvedimento di cancellazione dallo stato di disoccupazione la richiesta di riesame va
inoltrata al dirigente competente.
Riferimenti normativi
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D. Lgs 181/00, D. Lgs 297/02, Delibera Regionale 2025/14, Delibere Provinciali 234/09 e 426/10.
Centri per l’impiego di Ravenna (0544/608001) Faenza (0546/600611) Lugo (0545/216211)
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