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il ricambio generazionale nell`impresa: il patto di famiglia
ARTI GRAFICHE APOLLONIO
Università degli Studi
di Brescia
Dipartimento di
Economia Aziendale
Alberto MARCHESE
IL RICAMBIO
GENERAZIONALE NELL’IMPRESA:
IL PATTO DI FAMIGLIA
Paper numero 76
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Economia Aziendale
Contrada Santa Chiara, 50 - 25122 Brescia
tel. 030.2988.551-552-553-554 - fax 030.295814
e-mail: [email protected]
Maggio 2008
IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELL’IMPRESA:
IL PATTO DI FAMIGLIA
di
Alberto MARCHESE
Indice
1. Introduzione ............................................................................................... 1
2. Principali strumenti a disposizione dell’imprenditore ............................... 4
3. Limiti imposti dalla normativa civilistica prima dell’avvento della
legge sul Patto di famiglia ....................................................................... 10
4. Fattispecie particolari preesistenti in deroga alla normativa
civilistica generale................................................................................... 14
5. Caratteri fondamentali del Patto di famiglia ............................................ 16
6. Aspetti giuridici del Patto di famiglia ...................................................... 19
7. La valutazione dei beni trasferiti.............................................................. 41
8. Il trattamento fiscale del Patto di famiglia ............................................... 43
Bibliografia .................................................................................................. 47
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
1. Introduzione
L’esigenza di garantire la continuità della gestione programmando in vita
il proprio ricambio generazionale rappresenta un problema specifico per le
imprese facenti capo ad un unico ceppo familiare, sia nell’ipotesi di
successione in un’impresa individuale, sia in quella più frequente di imprese
a carattere societario.
Il passaggio generazionale rappresenta, infatti, una fase critica nella quale
l’imprenditore si trova ad affrontare il problema di individuare la strategia
di uscita dall’azienda di famiglia più idonea a garantirne la prospettiva
continuità in un ambiente competitivo ed in continua evoluzione.
L’importanza dell’argomento emerge chiaramente dal numero elevato di
imprese interessate dallo specifico problema; basta tener presente che,
secondo recenti stime di Banca d’Italia (2006), circa l’82 % delle aziende
fanno riferimento a titolari o azionisti appartenenti alla stessa famiglia e fra
questi il 50% circa è ultrasessantenne.
Spesso la peculiare struttura dell’impresa familiare fa perno
essenzialmente sulla personalità del capo carismatico e, conseguentemente,
prospetta una conduzione personalistica con scarsa propensione alla delega.
Il contesto italiano è caratterizzato da una folta presenza di aziende
familiari in cui la figura dell’imprenditore rappresenta il punto di forza in
virtù delle capacità personali e del senso di immedesimazione nell’impresa.
Tale configurazione rende inevitabilmente sfavorevole la trasmissione
della gestione ai propri discendenti da parte di chi ha dedicato una vita alla
creazione ed allo sviluppo di un’impresa.
Di fatto la cura primaria dell’imprenditore è intesa, più che a tramandare
ai discendenti il valore economico, a trasferire loro la cultura di impresa in
termini di valori ed ideologie che non sempre collimano con le aspettative
dei destinatari.
In tal senso il passaggio generazionale non sempre si prospetta come una
risorsa, ma viene spesso a configurarsi come un problema attinente alla
stessa sopravvivenza dell’impresa familiare.
La soluzione più razionale intesa ad evitare conflitti nel delicato processo
di successione è rappresentata dalla pianificazione successoria attraverso un
piano strategico.
Tale pianificazione comporta una complessa attività programmatica volta
ad individuare la strategia più idonea in presenza di molteplici variabili di
natura giuridica, fiscale, finanziaria e socio economica.
Le esigenze cui risponde il passaggio generazionale possono essere
individuate nei seguenti punti:
- modifica della proprietà dell’azienda con il minor carico fiscale;
1
Alberto Marchese
- riserva a favore dell’imprenditore cedente di alcuni poteri di
monitoraggio sulla gestione;
- necessità di contemperare le esigenze di continuità operativa
dell’azienda con il rispetto degli equilibri familiari e delle disposizioni di
natura civilistica.
Gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento variano
essenzialmente in relazione agli obiettivi prefissi e questi ultimi dipendono a
loro volta dalle variabili che nelle singole fattispecie caratterizzano la
trasmissione del patrimonio familiare.
In via preliminare si impone all’imprenditore l’esigenza di procedere ad
una analisi razionale della situazione concreta operando su due aree
fondamentali: il patrimonio e la famiglia. 1
La composizione del patrimonio assume rilevanza sotto diversi profili:
- quantitativo;
- qualitativo (in relazione alla tipologia dei singoli beni mobiliari ed
immobiliari);
- localizzazione geografica.
L’elemento famiglia va considerato sotto i seguenti aspetti:
- numero dei componenti dei membri coinvolti nel processo generazionale;
- interessi ed attitudini dei membri stessi;
- gradi di parentela.
La valutazione delle diverse situazioni viene posta alla base delle
possibili scelte in considerazione più che della intensità dei legami affettivi,
delle attitudini, degli interessi e delle aspettative dei soggetti coinvolti.
Gli studiosi della materia 2 individuano tre forme tipiche di nuclei
familiari:
-
la famiglia classica che schematicamente si compendia nella presenza
del genitore-imprenditore, del coniuge e di uno o più figli. L’impegno
dell’imprenditore si sostanzia nel graduale inserimento dei figli, onde
individuare quello che per interesse o attitudine si prospetta come il
1
Vedi A. Russo, L. De Rosa, M. Doglio, Passaggio generazionale: una proposta di
approccio operativo. Gli autori compendiano le due aree di indagine in un unico
procedimento definito “matrice bidimensionale” in Contabilità e bilancio agosto 2007.
2
Vedi L. De Rosa, A. Russo, Passaggio generazionale e successione di azienda in
Guida pratica fiscale Frizzera 2007.
2
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
possibile successore. La durata di tale processo suggerisce il ricorso ad
uno strumento giuridico tale da consentire margini di ripensamento in
capo al genitore-imprenditore. All’atto della scelta definitiva si dovrà
anche tener conto dell’esigenza di garantire a quest’ultimo ed al coniuge,
dopo l’uscita dall’azienda, un reddito adeguato al tenore di vita abituale,
nonché di assicurare ai figli non assegnatari un adeguato conguaglio
economico;
-
la famiglia dinastia che si articola in diversi gruppi familiari e si
prospetta allorquando il nucleo iniziale si è ramificato in ulteriori nuclei.
In questa fattispecie è evidente il maggior rischio di effetti disgregativi,
stanti le intuibili possibilità di antagonismo tra i diversi ceppi familiari.
Nella fattispecie in esame si rileva un frequente ricorso al Regolamento o
Patto di famiglia, sul quale ci intratterremo diffusamente nel prosieguo
della presente trattazione. L’adozione di tale strumento consente di
codificare i connotati del successore designato, nonché il complesso di
valori da conservare nella futura gestione dell’impresa familiare. Spesso
la trasmissione di quest’ultima avviene per saltum, in quanto un
discendente più lontano può essere preferito per requisiti a quelli di prima
generazione. In tal caso si prospetta in termini più pregnanti l’esigenza di
coinvolgere e remunerare nel rispetto dei vincoli civilistici gli eredi non
designati. Di norma si verifica una diversa distribuzione dei diritti
patrimoniali e amministrativi fra designati o meno, ovvero una diversa
partecipazione alla realtà aziendale; vi è chi accetta la semplice qualifica
di socio e chi, invece, pretende un ruolo amministrativo o dirigenziale. A
differenza di quanto accade nella famiglia classica il successore
designato subentra non come proprietario, bensì come gestore
dell’attività familiare, in quanto la molteplicità di soggetti e famiglie di
norma non consente l’attribuzione in suo favore di tutta l’attività, stante
la limitazione delle risorse a disposizione. In presenza di una siffatta
situazione varia notevolmente la tipologia degli strumenti giuridici a
disposizione dell’imprenditore in relazione ai diversi obiettivi e
soprattutto al diverso contesto;
-
la famiglia mononucleare, ovvero la famiglia rappresentata da coniugi
privi di discendenti. In siffatta situazione la scelta dell’imprenditore si
pone normalmente tra la monetizzazione del patrimonio e la sua
destinazione ad attività filantropiche. Nel primo caso alla cessione
immediata si pone come alternativa l’attribuzione della gestione ad un
terzo qualificato. In ogni caso l’obiettivo finale rimane quello della
liquidazione del patrimonio, vuoi in via immediata, vuoi in modo
graduale.
3
Alberto Marchese
Un’attenta analisi degli aspetti sopra considerati consente
all’imprenditore di fissare degli obiettivi da realizzare attraverso gli
strumenti più idonei, ricorrendo, come in genere avviene, all’ausilio di un
professionista, il quale prospetterà le soluzioni più adeguate.
Si ritiene, pertanto, utile esporre di seguito le principali caratteristiche di
alcuni fra gli istituti generalmente utilizzati allo scopo.
2. Principali strumenti a disposizione dell’imprenditore
Gli istituti di seguito sinteticamente tratteggiati rispondono a diverse
esigenze correlate sia alla realtà familiare, sia all’aspetto dimensionale
dell’azienda da trasferire e prospettano punti di forza e svantaggi da valutare
con riferimento alla situazione specifica:
a) holding di famiglia. Il trasferimento del pacchetto azionario ad una
pluralità di eredi può determinare un frazionamento tale da renderne
problematico il controllo. Infatti l’insufficienza del patrimonio
aziendale di fronte alle aspettative della massa degli eredi può
ingenerare situazioni di conflitto familiare suscettibili di minare alle
fondamenta la coesione del gruppo detentore del pacchetto di
maggioranza. Una soluzione adeguata può essere individuata nel ricorso
alla costituzione di una holding con contestuale creazione di diverse
società ad hoc in base al numero degli eredi 3 . La blindatura del
controllo attraverso la creazione della holding va perseguita nel mediolungo periodo, con l’inserimento di clausole di recesso a favore dei soci
che intendano alienare e clausole di prelazione a favore degli altri
appartenenti al gruppo familiare. Un elemento critico dello strumento in
esame è rappresentato dalle modalità di finanziamento dello sviluppo
dimensionale, che può richiedere interventi tali da minare l’assetto
originario della struttura. Infatti alle anzidette occorrenze finanziarie si
può sopperire mediante:
-
-
autofinanziamento. Il ricorso a tale forma non può prescindere dal
livello di redditività e dall’orientamento dei soci in ordine alla
distribuzione degli utili;
indebitamento. Trattasi di soluzione che richiede di norma il rilascio
di garanzie personali;
3
A questo strumento sono ricorse diverse famiglie imprenditoriali quali Berlusconi,
Benetton, Tronchetti Provera.
4
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
-
aumento di capitale sottoscritto dai familiari o da terzi. E’ evidente
che una siffatta decisione comporta il rischio della perdita del
controllo del gruppo. 4
In breve sintesi la validità dello strumento in esame si sostanzia nel
conseguimento di una blindatura familiare, scongiurando i conflitti tra
le società operative ed in un più agevole reperimento di risorse
finanziarie mediante coinvolgimento di azionisti terzi, salva restando la
posizione di controllo. Alcuni autori 5 hanno sintetizzato come segue i
vantaggi e gli svantaggi prospettati dallo strumento qui considerato:
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-
-
-
-
-
-
Vantaggi:
la holding permette di dirimere le questioni di famiglia in un ambito
diverso dalle società operative;
la contrapposizione di interessi tra soci operativi e non viene gestita
dalla governance della holding;
la holding può detenere i beni patrimoniali immobiliari che le società
utilizzano in locazione commerciale;
con la holding si perviene alla razionalizzazione nella distribuzione
di utili alle società controllate dove a valle operano i figli;
con la holding vi è la possibilità di utilizzare gli strumenti finanziari
infragruppo;
la presenza di una holding permette la razionalizzazione della
struttura finanziaria: una volta finanziata la società madre
distribuisce i fondi necessari nelle diverse società operative senza
ricorrere ogni volta ai vari soci;
nella holding la tassazione dei dividendi subisce un prelievo su di un
imponibile pari al 5% dei dividendi percepiti;
l’art. 12 c 4 lett. B della legge finanziaria 2006, modificando l’art.
177 c. 2 del TUIR, permette ora ad una persona fisica che disponga
del controllo di una società, di conferire in neutralità fiscale la
propria partecipazione di controllo all’interno di una holding
familiare italiana.
4
Nel corso del 2005 la famiglia Agnelli aveva corso il rischio di perdere il controllo del
gruppo, in quanto in un momento di crisi di liquidità aveva esercitato la leva finanziaria con
ingresso delle banche nel gruppo stesso.
5
Vedi L. Cacciapaglia, F. Contin, L. De Vita, Il passaggio generazionale in azienda
SEAC 2007
5
Alberto Marchese
-
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Svantaggi:
la presenza della holding può portare all’obbligo di redazione del
bilancio consolidato di gruppo;
la holding comporta una duplicazione di costi societari e di
amministrazione;
nel caso di cessione delle partecipazioni detenute da più di 18 mesi
la holding non applica la PEX;
nei finanziamenti infragruppo gli interessi attivi sono tassati IRAP in
capo alla holding, mentre sono indeducibili IRAP gli interessi
passivi in capo alle società operative;
si rischia la possibile ricaduta della holding nella disciplina delle
società di comodo di cui al D.Lgs 223/06 (Manovra bis);
la holding compie per lo più operazioni esenti ai fini IVA e quindi
perde una parte del credito IVA in funzione del pro rata di
detraibilità;
la ridistribuzione dei dividendi della holding alle persone fisiche
necessita di un ulteriore passaggio che subisce una tassazione, se pur
contenuta (12,5 % a titolo di imposta nel caso di partecipazioni non
qualificate, tassazione ordinaria sul 40 % dei dividendi stessi nel
caso di partecipazioni qualificate);
b) società in accomandita. E’ frequente il ricorso alla costituzione di
società in accomandita semplice per le società di piccole dimensioni,
mentre la casistica è scarsa per le società in accomandita per azioni,
destinata ad imprese di dimensione più consistente. Solo alcuni
importanti gruppi industriali sono ricorsi a tale forma in previsione del
passaggio generazionale, utilizzandola come “cassaforte di famiglia”.
Con tale operazione l’imprenditore diviene socio accomandante,
conseguendo la possibilità di monitorare da vicino le sorti dell’azienda
restando fuori dalla gestione, ma mantenendone la proprietà. Nel
contempo egli può consentire ai figli non interessati alla gestione di
assumere anch’essi la veste di accomandanti aventi diritto alla
distribuzione degli utili;
c) donazione. Trattasi di strumento di frequente utilizzo, anche in
considerazione di un regime fiscale particolarmente favorevole. Infatti,
ai fini delle imposte sui redditi, il trasferimento di azienda per atto
gratuito non costituisce realizzo tassabile della plusvalenza relativa
all’azienda stessa 6 , mentre, ai fini delle imposte indirette, la normativa
sulla donazione di azienda sconta l’imposta di registro solo in caso di
6
Cfr. art. 58 DPR 22 dicembre 1986 n.° 917
6
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
donazione a soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e
degli altri parenti fino al quarto grado 7 . Per converso, il ricorso alla
donazione incontra il ben noto limite della normativa civilistica posta a
tutela dei legittimari. Per superare l’ostacolo si è sovente assistito alla
stipula di un fascio di donazioni 8 a favore di tutti i legittimari onde a
perequarne i diritti; ma anche tale soluzione non scongiura il rischio di
azioni di riduzione connesso alla variazione del valore dell’azienda
rilevato al momento dell’apertura della successione. In alcuni casi si è
preferito ricorrere ad una donazione dell’azienda in quote indivise
corrispondenti ai diritti di legittima con contestuale cessione a titolo
oneroso delle quote dei donatari-legittimari al donatario prescelto per la
prosecuzione dell’impresa. Tuttavia tale modus operandi risulta di
scarsa efficacia, in quanto è del tutto evidente che siffatte cessioni
restano, comunque, esposte all’azione di riduzione in quanto
dissimulanti vere e proprie donazioni;
d) family buy out. Rappresenta una variante “familiare” del leveraged buy
out o management buy out , operazione che consente l’acquisizione di
una società o del suo pacchetto di controllo mediante ricorso
all’indebitamento bancario, con allocazione finale dell’indebitamento
stesso fra le passività della società acquisita. Trattasi di tecnica
controversa sia in dottrina che in giurisprudenza prima dell’entrata in
vigore del D.Lgs n.° 6/2003, in quanto ritenuta contraria alle
disposizioni dell’art. 2358 e 2483 c.c., che vietano alle società di
accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisizione o la
sottoscrizione di azioni o quote proprie. IL D.Lgs 17 gennaio 2003 n.°
6, emanato in attuazione della legge delega per la riforma del diritto
societario (3 ottobre 2001 n.° 366), ha introdotto nel nostro
ordinamento il nuovo art. 2501 bis c.c. (fusione a seguito di
acquisizione con indebitamento), stabilendo che non comportano
violazione del divieto di acquisto e sottoscrizione di azioni proprie “le
fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquistare il
controllo dell’altra”. Le fasi dell’operazione possono essere così
sinteticamente rappresentate. L’erede designato alla prosecuzione
7
L’art. 1 comma 78 lett. a) ha aggiunto un comma 4 ter all’art. 3 D.Lgs 346/1990. Tale
norma prevede l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti
effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti di aziende o rami di esse,
ovvero di quote o azioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi
dell’art. 2359 comma 1 c.c.. L’esenzione si applica a condizione che gli aventi diritto
dichiarino di voler proseguire l’impresa o mantenere il controllo per almeno cinque anni.
8
Vedi M.C. Lupetti in Patti di famiglia per l’impresa a cura della Fondazione italiana
per il notariato 2006.
7
Alberto Marchese
dell’impresa che non disponga dei mezzi finanziari occorrenti per
l’acquisto della società di famiglia o del pacchetto di controllo,
costituisce una nuova società (c.d. newco o new company) che stipula
un finanziamento bancario per l’acquisizione delle quote della società
da acquisire (c.d. target). Tale finanziamento viene di norma garantito
da contestuale pegno delle quote della newco. Quest’ultima incorpora la
target che resterà esposta verso la banca per il rimborso del
finanziamento stesso. A quanto risulta dalle fonti di informazioni di
natura economica, l’operazione testè brevemente tratteggiata è stata
sovente utilizzata per dirimere controversie insorte tra membri della
famiglia investiti di funzioni imprenditoriali o per consentire ad un
ramo familiare di acquisire un pacchetto di controllo presso un
azionariato molto frazionato. Ovviamente di tale operazione si possono
prospettare diverse varianti, come nel caso in cui la banca ritenga di
entrare direttamente nel capitale dell’impresa familiare;
e) trust. Il “vincolo di destinazione” inserito nel nostro c.c. con la
previsione di cui all’art. 2645 ter ha spianato la strada a questo istituto.
Il trust, introdotto in Italia in esecuzione della Convenzione dell’Aia
dalla legge 16 ottobre 1989 n.° 364 ratificata a partire dal 21 febbraio
1990, viene definito come un rapporto fiduciario derivante dalla volontà
privata, in virtù del quale colui che ha la titolarità su determinati beni o
diritti è tenuto a custodirli e/o amministrarli o, comunque, a servirsene a
vantaggio di uno o più beneficiari o di uno scopo determinato 9 .
Tralasciando per brevità di trattazione i caratteri generali dell’istituto, ci
limitiamo qui ad esaminarne gli aspetti rilevanti ai fini della
successione generazionale. Il ricorso al trust, realizzando la
segregazione dei beni affidati al trustee, assicura la possibilità che i beni
mantengano la loro sostanziale unitarietà e siano destinati allo scopo. Si
realizzano così diversi obiettivi, fra cui la non aggredibilità del
patrimonio da parte dei creditori, un modesto impegno realizzativo, un
minor costo ed una maggior elasticità rispetto al ricorso ad una
fondazione di diritto italiano. Per quanto attiene ai limiti derivanti dalla
normativa civilistica, il trust consente di realizzare risultati che
difficilmente potrebbero conseguirsi attraverso altri strumenti. Ci
riferiamo in particolare ai patti o accordi parasuccessori o sostitutivi che
9
Vedi- M. Lupoi, The shapeless trust, Trust e trustees n.3 1995
L. Fumagalli, La Convenzione dell’Aia sul trust e il diritto internazionale privato
italiano 1992
A. Gambero, A. Giardina, G. Ponzanelli, Convenzione relativa alla legge sui
trusts ed al loro riconoscimento , Nuove leggi 1993.
-
8
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
dovrebbero consentire di superare alcune preclusioni civilistiche quali il
divieto di patti successori, ma lasciano spazio ad ampi dubbi
interpretativi ed applicativi. Nessuna deroga è, invece, consentita al
trust in ordine alla normativa civilistica sulla intangibilità della
legittima. Infatti la posizione dei legittimari è pienamente tutelata anche
di fronte al trust, in quanto le norme del codice civile italiano in materia
di successione necessaria sono espressamente richiamate dall’art. 15
della Convenzione dell’Aia, per cui i legittimari lesi potranno esperire
l’azione di riduzione 10 . Tale circostanza rappresenta un limite di non
poco conto all’utilizzo del trust da parte dell’imprenditore inteso ad
individuare uno strumento giuridico idoneo a garantire il passaggio
generazionale a favore di un erede determinato;
f) patti parasociali. Del pari inefficaci in tal senso risultano i patti
parasociali che realizzano forme di trasmissione mista di
controllo/gestione intese a disciplinare i confini fra le entità
contrapposte ed i rispettivi ruoli. Il patto parasociale consiste in un
accordo tra i soci collaterale all’atto costitutivo, da stipularsi sia all’atto
della costituzione della società, sia in un momento successivo, con cui
si intende regolare il comportamento di tutti i soci o parte di essi. Con la
riforma del diritto societario la disciplina di tali patti, dettata dagli artt.
2341 bis e ter c.c., si applica a tutti i tipi di S.p.A. (chiuse, aperte,
quotate e non). L’eventuale stipula di patti della specie da parte di soci
di società diverse dalla S.p.A. produce gli effetti di semplici accordi tra
privati. Attraverso i patti parasociali l’imprenditore può blindare le
proprie scelte di indirizzo successorio, garantendolo dal rischio di
derive generazionali, ma non può superare i limiti imposti dalla
normativa civilistica in relazione ai diritti dei legittimari ed alla
irrinunciabilità degli stessi. Infatti una siffatta rinuncia potrebbe
intervenire solo dopo la morte del de cuius;
g) patto di famiglia. Solo con l’avvento della legge 14 febbraio 2006 n.°
55 (Patto di famiglia) le scelte dell’imprenditore in relazione alla
successione generazionale vengono liberate dai surriferiti limiti imposti
dalla normativa civilistica. In virtù delle nuove disposizioni si consente
all’imprenditore di programmare per tempo il passaggio generazionale,
garantendo la funzionalità futura dell’azienda mediante una scelta
mirata del proprio successore e tacitando nel contempo le ragioni
economiche degli altri legittimari. Trattasi dell’argomento centrale del
10
Vedi L. De Rosa, A. Russo, op. citata
9
Alberto Marchese
presente studio, i cui lineamenti verranno tratteggiati nei paragrafi
seguenti.
Per meglio sottolineare l’importanza del recente istituto riteniamo
opportuno premettere un breve excursus sulla normativa civilistica in
materia ereditaria, evidenziando gli ostacoli che, prima del suo avvento, si
frapponevano alle scelte dell’imprenditore in sede di programmazione della
propria successione.
3. Limiti imposti dalla normativa civilistica prima dell’avvento della
legge sul Patto di famiglia
Come si è già accennato, richiamando le esortazioni contenute nella
Raccomandazione della Comunità europea del 1994, l’esigenza di
pianificare la continuità generazionale dell’impresa in uno scenario
caratterizzato da un’elevata presenza di aziende familiari ha sempre trovato
ostacoli di difficile superamento nella nostra normativa successoria
oltremodo rigida ed indifferente alla natura dei beni compresi nell’asse
ereditario.
Il divieto dei patti successori, l’intangibilità della legittima assicurata con
la riunione fittizia e la collazione hanno sempre rappresentato vincoli di non
poco conto alla continuità dell’impresa sotto il profilo del ricambio
generazionale, compromettendo gravemente la sopravvivenza dell’impresa
stessa.
La normativa concernente le successioni per causa di morte ammette
come uniche fonti per il regolamento della delazione ereditaria la
successione ope legis e quella testamentaria, escludendo che essa possa
essere affidata a strumenti di natura contrattuale.
Essa impone rigorosi limiti alla libertà dispositiva del testatore a tutela
dei suoi congiunti più stretti, il coniuge, i discendenti legittimi o naturali, gli
ascendenti legittimi, mediante la riserva di porzioni del patrimonio del de
cuius dette quote di legittima (o riserva o quota indisponibile) e la
predisposizione di specifici strumenti di tutela dei relativi diritti:
-
le quote di legittima o “legittima”. Trattasi delle quote del patrimonio
ereditario che devono essere necessariamente destinate ad una particolare
categoria di successori individuata tra i più stretti familiari del de cuius.
L’art. 536 primo comma c.c. indica quali legittimari il coniuge, i figli
legittimi e naturali e gli ascendenti legittimi. La vocazione dei figli
legittimi o naturali esclude quella degli ascendenti legittimi, mentre il
coniuge concorre con gli uni e con gli altri. Si precisa che ai figli
10
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
legittimi sono equiparati i legittimati e che, in caso di concorso tra
legittimi e naturali, è consentito ai primi di soddisfare in denaro o in beni
immobili ereditari la porzione spettante ai naturali, salva opposizione da
parte di questi ultimi. In assenza di figli sono chiamati a succedere gli
ascendenti legittimi, cui sono equiparati gli adottivi ed i legittimanti;
restano esclusi i genitori naturali. In caso di pluralità di ascendenti la
riserva è ripartita a metà tra la linea paterna e quella materna. La
successione del coniuge prevede il concorso con tutti i legittimari sopra
citati ed il diritto permane anche in caso di separazione legale, purché
non addebitatagli con sentenza passata in giudicato. In tale ultima ipotesi
sussiste il diritto ad un vitalizio sempreché all’apertura della successione
egli godesse del diritto agli alimenti (detta posizione non si configura
come quella di erede, ma semplicemente di creditore dell’asse ereditario).
Nella quota di legittima riservata al coniuge sono compresi il diritto reale
di abitazione e di uso dei mobili. Essi gravano prioritariamente sulla
quota disponibile e, ove questa non sia capiente, sulla quota di riserva del
coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. La
determinazione della quota di legittima si determina con una semplice
operazione matematica denominata riunione fittizia, in quanto alla sua
determinazione concorrono non solo i beni presenti all’apertura della
successione (al netto dei relativi debiti), ma anche i beni che il de cuius
ha donato in vita. La formula matematica è così comunemente
individuata :
relictum – debito + donatum
Il rinvio effettuato dall’art. 556 agli artt. 747 e 750 c.c.impone di
considerare il valore dei beni al tempo dell’apertura della successione. La
quota di legittima è intangibile e le norme per la sua tutela divengono
operanti allorquando la lesione si manifesti sia in virtù di disposizione
ereditaria, sia nell’ipotesi di successione ab intestato in cui la lesione sia
conseguente a donazioni effettuate in vita dal de cuius. L’intangibilità
della legittima è garantita mediante:
la possibilità di agire in riduzione contro la lesione ex art. 553 e
segg. c.c.
il divieto posto al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota
spettante ai legittimari (art. 549 c.c.).
La legge prevede anche l’ipotesi che il testatore intenda soddisfare il
legittimario disponendo in suo favore un legato in sostituzione della
legittima. Il legittimario può rifiutare il legato e pretendere il
riconoscimento della legittima; la rinuncia deve avvenire nel termine di
dieci anni previsto per l’azione di riduzione di cui detta rinuncia è
11
Alberto Marchese
condizione processuale. Diverso istituto è il legato in conto legittima
che non è alternativo alla stessa, ma consente all’erede di chiedere il
supplemento fino alla concorrenza della quota a lui riservata;
-
l’azione di riduzione. L’azione di riduzione è volta a produrre con effetto
retroattivo l’inefficacia dell’azione lesiva mediante l’esercizio
dell’azione di restituzione nei confronti del possessore del bene, sia esso
il donatario, un erede, un legatario o un avente causa. 11 . La lesione del
diritto da parte del de cuius può essere conseguente sia ad atti tra vivi
(donazioni e liberalità) che ad atti mortis causa (testamento o legato).
Detti atti lesivi non sono di per sé inefficaci o nulli, ma occorre
l’esercizio dell’azione per inficiarli e reintegrare la quota di spettanza 12 .
L’azione si prescrive nel termine di dieci anni 13 . Per l’esercizio
dell’azione di riduzione sono richieste le seguenti condizioni:
accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
imputazione delle donazioni e dei legati ricevuti dal legittimario che
agisce in riduzione (imputazione ex se), salvo dispensa da parte del
de cuius;
-
la collazione. Dall’azione di riduzione si distingue, nonostante alcuni
punti di contatto, l’istituto della collazione. Esso inerisce alla divisione
della comunione ereditaria ed ha lo scopo di assicurare che eventuali
donazioni fatte in vita dal de cuius non abbiano alterato il rapporto delle
quote in cui i legittimari sono chiamati a succedere. La collazione si
differenzia dall’azione di riduzione in quanto:
mentre la riduzione presuppone la riunione fittizia sopra menzionata,
la collazione consiste in un conferimento effettivo dei beni o di un
equivalente in denaro;
la collazione ha come parti in causa attive e passive i figli legittimi e
naturali, i loro discendenti, nonché il coniuge, mentre l’azione di
11
Vedi F. Moncalvo, Famiglia 2004 “ L’azione di restituzione è azione strumentale ed
accessoria rispetto all’azione di riduzione, essendo diretta a realizzare materialmente la
reintegrazione della quota di legittima attraverso il recupero della disponibilità dei beni
relitti: Può essere proposta nello stesso giudizio rispetto all’azione di riduzione, oppure
può costituire oggetto di giudizio autonomo. In tale ultima ipotesi la giurisprudenza ritiene
che il preventivo passaggio in giudicato della sentenza di riduzione costituisca condizione
per l’ammissibilità della domanda di restituzione”.
12
L’azione non spetta collettivamente ai legittimari, ma deve essere proposta da
ciascuna parte lesa in via autonoma . Cass. Civ. sez. II 23 febbraio1982 n.° 1114
13
Per la decorrenza del termine in giurisprudenza si ravvisano diverse opinioni circa il
dies a quo: vi è chi lo identifica nella data di apertura della successione, chi nella data di
pubblicazione del testamento, chi a decorrere dall’accettazione dell’eredità.
12
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
-
riduzione può essere intentata dai legittimari, loro eredi o aventi
causa contro donazioni e legati che superino la quota disponibile;
la collazione opera solo se il legittimario ha accettato l’eredità;
l’eccedenza della donazione ai fini della riduzione consiste nel fatto
che essa comprende parte dei beni necessari per completare la
misura della quota di riserva; l’eccedenza ai fini della collazione sta
solo ad indicare che il donatario ha ricevuto più della sua spettanza
nel concorso con gli altri condividenti; pertanto l’eccedenza ai fini
della collazione non significa anche eccedenza come lesione della
quota di riserva.
La collazione dei beni mobili avviene per imputazione, in base al valore
che gli stessi avevano al tempo dell’apertura della successione.
La collazione dei beni immobili avviene con la restituzione del bene in
natura o con l’imputazione del relativo valore alla propria porzione
(obbligatorio qualora il bene sia stato alienato) a scelta di chi
conferisce.
Poiché il fondamento di questa regola poggia su di una presunzione, è
consentito al de cuius stabilire che detto bene sia devoluto all’erede
come un soprappiù rispetto alla quota ereditaria (dispensa dalla
collazione), ma solo se questo soprappiù non ecceda la quota
disponibile (art. 737 c.c.). In difetto di tale dispensa, per la
determinazione della quota di legittima si tiene conto anche delle
donazioni e dei legati fatti al legittimario in questione (imputazione ex
se);
-
il divieto di patti successori. Come già osservato la normativa
antecedente la nuova legge sul Patto di famiglia non consentiva che la
devoluzione ereditaria fosse affidata a fonti di natura contrattuale, né
lasciava spazio a pattuizioni inter vivos che potessero interferire con la
facoltà riconosciuta ad ogni soggetto di disporre liberamente dei propri
beni fino all’ultimo momento della propria vita. L’invalicabilità di detto
limite veniva garantita dall’art.458 del codice civile (divieto di patti
successori) che, prima dell’inciso inserito in premessa dalla legge sul
Patto di famiglia, recitava: “é nulla ogni convenzione con cui taluno
dispone della propria successione. E’ del pari nullo ogni atto col quale
taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non
ancora aperta o rinunzia ai medesimi”. In sintesi vi si contempla il
divieto di patti successori sia di natura istitutiva, sia di natura dispositiva
o rinunciativa (c.d. divieti minori). Il patto successorio istitutivo è un atto
mortis causa, in quanto ha come parti il futuro de cuius ed il futuro erede
o legatario; l’irrevocabilità dei suoi effetti risulterebbe incompatibile con
13
Alberto Marchese
la revocabilità del testamento. Il patto successorio dispositivo è, invece,
un negozio tra vivi col quale si dispone di diritti che potrebbero
conseguire ad una futura successione futura; la ratio del divieto risiede
nell’esigenza di evitare che taluno si induca ad accollarsi impegni
avventati, confidando nella morte altrui. Il patto successorio rinunciativo
è un negozio inter vivos col quale si rinuncia ad una successione non
ancora aperta; valgono per esso considerazioni analoghe a quelle espresse
in relazione al patto successorio dispositivo.
Dalla sintetica panoramica sopra tratteggiata appare evidente che il
sistema normativo preesistente alla nuova legge sul Patto di famiglia
presentava caratteri di rigidità assolutamente incompatibili con l’esigenza di
una libera scelta dell’imprenditore impegnato nella programmazione della
propria successione.
La legge 14 febbraio 2006 n.° 55 (Patto di famiglia) viene a cambiare in
sostanza lo scenario, consentendo all’imprenditore di programmare e
definire per tempo la successione nella gestione dell’azienda,
salvaguardando nel contempo l’unità del nucleo familiare.
Pur presentando diversi punti di ancora incerta definizione, la nuova
legge, che verrà adeguatamente illustrata nei paragrafi successivi,
rappresenta una importante apertura rispetto al rigore impediente della
preesistente normativa, apertura destinata a tracciare un nuovo indirizzo nel
complesso di norme che regolano l’assetto formale e sostanziale
dell’impresa.
4. Fattispecie particolari preesistenti in deroga alla normativa civilistica
generale
E’ opportuno ricordare che una pur modesta breccia alla rigidità delle
regole successorie era stata consentita in passato per alcune ipotesi di
successione in aziende di famiglia operanti nel settore agricolo. In
particolare:
-
la legge 3 maggio 1982 n.° 203 concernente la normativa sui contratti
agrari stabilisce all’art.49 che “nel caso di morte del proprietario di fondi
rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli
tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino
aver esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola in
qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell’art.12 della legge
9 maggio 1975 n.° 153 o di coltivatori diretti hanno diritto a continuare
nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni
14
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
ricompresse nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di
esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra gli eredi è disciplinato
dalle norme della presente legge con inizio dalla data di apertura della
successione”;
-
la legge 31 gennaio 1994 inerente alle zone montane così si esprime:
“nei comuni montani gli eredi considerati affittuari ai sensi dell’art. 49
della legge 3 maggio 1982 n.° 203 delle porzioni di fondi rustici
ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza
del rapporto di affitto instauratosi per legge, all’acquisto della proprietà
delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli
annessi rustici”(art. 4 primo comma). Il successivo art. 5 primo comma
precisa che “gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all’art. 4
devono entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto notificare ai
coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la
dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi
dall’avvenuta notificazione della dichiarazione”;
-
merita particolare menzione la disciplina sul maso chiuso introdotta
dalla legge provinciale di Bolzano 28 novembre 2001 n.° 17 14 i cui
aspetti salienti risultano così sintetizzati nella pronuncia della Corte
Costituzionale 5 maggio 1988 n.° 505 in Giur. It. 1989, I, 1 c. 920: “il
maso chiuso si trasmette recta via dal de cuius all’assuntore: la legge lo
separa dall’eredità e lo fa oggetto di una successione (anomala) a titolo
particolare. Corrispondentemente si produce un effetto di surrogazione
reale, per cui in luogo del maso entra nella massa dividenda sotto forma
di un’obbligazione pecuniaria dell’assuntore il prezzo di assunzione
fissato ai sensi dell’art. 25. Ciò significa che, in ordine al maso, la
divisione ereditaria non è una divisione per equivalente nel senso tecnico
dell’art. 720 c.c. (cioè una divisione avente per oggetto l’immobile,
attuata mediante assegnazione per intero del bene alla porzione di uno
dei coeredi e costituzione in favore degli altri di un diritto di
conguaglio), bensì è una divisione avente per oggetto il valore di reddito
del maso, tradotto in una obbligazione di somma determinata posta a
carico dell’assuntore”;
-
degna di nota è poi la disciplina dettata dalla legge 29 marzo 2004 n.°
99 costitutiva del cosiddetto compendio unico inteso come l’estensione di
terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività
14
Vedi M. Petrulli, Il Patto di famiglia Halley editrice febbraio 2007
15
Alberto Marchese
fissato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno
agli investimenti previsti dai Regolamenti CE. In base a detta disciplina
gli immobili costituenti il compendio unico rappresentano un’unità
indivisibile per dieci anni e sono nulli gli atti tra vivi o mortasa causa
aventi ad oggetto il suo frazionamento. In caso di morte
dell’imprenditore o del coltivatore diretto nel suddetto arco temporale,
qualora i beni costituenti l’asse ereditario non risultino sufficienti per il
soddisfacimento di tutti i legittimari, si provvede all’assegnazione del
compendio all’erede che ne faccia richiesta, con addebito dell’eccedenza.
L’art. 5 bis comma 6 apportato dalla citata legge ad integrazione del
D.Lgs 228/2001 stabilisce che “a favore degli eredi, per la parte non
soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca iscritta a
tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni
dall’apertura della stessa con un tasso inferiore di un punto a quello
legale”.
5. Caratteri fondamentali del Patto di famiglia
L’esigenza di un intervento legislativo inteso a predisporre strumenti
idonei a facilitare la successione nelle piccole e medie imprese ai fini di
garantirne la sopravvivenza ed il mantenimento dell’occupazione era da
tempo oggetto di specifico interessamento da parte degli organismi
comunitari, consapevoli della centralità del problema per la conservazione
del tessuto produttivo dei Paesi membri ed i rilevanti risvolti occupazionali.
Risale al 7 dicembre 1994 la Raccomandazione della Commissione Europea
che invitava gli Stati membri a facilitare la successione di azienda,
modificando il sistema giuridico in un coordinato di norme societarie e
fiscali improntate a garantirne la continuità. In particolare la
Raccomandazione 94/1069 CE inerente alla successione nelle piccole e
medie imprese poneva in rilievo la fase del passaggio generazionale come
fase cruciale nella vita delle stesse in considerazione delle “ripercussioni
negative sul tessuto economico, nonché sui creditori e sui lavoratori”. La
Raccomandazione non mancava di porre in evidenza i punti critici ostativi
alla successione d’azienda secondo il punto di vista della Commissione:
a) inadeguatezza della legislazione degli Stati membri in materia di diritto
societario, successorio e fiscale;
b) necessità di una sensibilizzazione degli imprenditori sullo specifico
argomento, al fine di indurli ad una opportuna programmazione della
loro successione;
c) problematiche connesse alla tacitazione dei coeredi in assenza di forme
di finanziamento adeguate;
16
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
d) assenza in alcuni Stati di strumenti giuridici atti a consentire la
trasformazione della forma sociale, senza dover procedere allo
scioglimento della società preesistente ed alla costituzione di una nuova;
e) onerosità dell’imposta di successione e, più in generale, regime fiscale
che spesso penalizza l’adozione di una nuova forma societaria più
idonea per il buon esito della successione; constatazione che il decesso o
alcuni atti unilaterali come il recesso possono essere incompatibili con il
contratto sociale e comportare la messa in liquidazione della società.
Sulla scorta di tali osservazioni la Commissione indicava agli Stati
membri alcuni obiettivi da conseguire attraverso l’adozione di misure
idonee a superare gli ostacoli testè rappresentati. Con la Comunicazione del
28 dicembre 1998 la stessa Commissione prendeva atto dei risultati
raggiunti, concludendo che, nonostante alcuni limitati progressi, la
situazione non appariva soddisfacente.
Veniva, pertanto, rinnovato l’invito agli Stati membri ad intensificare “i
loro sforzi per facilitare la trasmissione delle imprese, agendo sulla
semplificazione legislativa ed amministrativa, riducendo effettivamente le
tasse e facilitando l’accesso al finanziamento per il rilevamento di
un’impresa”.
L’esigenza sottolineata in sede comunitaria si prospettava con particolare
rilevanza nel nostro contesto economico caratterizzato dalla presenza di
imprese di dimensione medio-piccola certamente più esposte alle difficoltà
connesse al passaggio generazionale.
Sul piano interno facevano eco le osservazioni dell’Associazione Italiana
delle aziende familiari (Aidaf), che ponevano l’accento sull’esigenza
fondamentale per l’imprenditore di poter stabilire certezze in ordine alla
continuità dell’impresa onde prevenire l’insorgere di conflitti in famiglia, i
quali, come si sa, costituiscono una delle cause più frequenti di gravi
difficoltà e spesso della mortalità delle aziende stesse.
Veniva evidenziato che solo il 30% circa delle imprese arriva alla
seconda generazione e non più del 15% alla terza e fra le cause più ricorrenti
di tale mortalità si individuano proprio le difficoltà poste alla base del
ricambio generazionale.
L’imprenditore consapevole inteso a predisporre la propria sostituzione si
trovava in primo luogo ad affrontare le problematiche inerenti alla
successione nelle quote di proprietà stabilite dal diritto ereditario.
In mancanza di ulteriori disponibilità, al di là del patrimonio
rappresentato dall’azienda, idonee a tacitare i diritti dei coeredi del
successore designato, la parcellizzazione dell’azienda conseguente
all’attribuzione delle quote previste dal diritto ereditario comportava
inevitabilmente il rischio di ingovernabilità dell’azienda stessa e la rendeva
17
Alberto Marchese
vulnerabile alle aggressioni esterne nei confronti dei singoli pacchetti meno
interessati alla continuità aziendale.
La nuova legge sul Patto di famiglia è scaturita dal recepimento di queste
istanze per un passaggio generazionale conforme alle esigenze
dell’imprenditore ed al tempo stesso rispettoso dei diritti degli eredi non
designati alla successione nella conduzione dell’impresa.
Il Patto consiste in un documento redatto in forma scritta e firmato da
tutti i componenti della famiglia allo scopo di assumere reciproci impegni in
merito al problema della successione nell’impresa. Esso rappresenta un
codice di regole e condizioni, cui dovranno sottostare tutti i componenti
della famiglia al fine di riconoscersi in valori comuni e si sostanzia in un
vero e proprio statuto familiare che una volta sottoscritto scongiurerà
l’insorgere di situazioni di conflitto tra gli eredi, nonché tra questi ed il
fondatore.
Come già si è osservato, trattasi di materia che presuppone conoscenze
interdisciplinari in materia di diritto ereditario, tributario, societario e
valutario, oltre a nozioni di finanza aziendale. Tali conoscenze possono
essere estranee alla sfera personale dell’imprenditore, spesso orientato
prevalentemente al mercato. Pertanto la redazione del testo del Patto o
Regolamento di famiglia richiede l’intervento di consulenti, che tra l’altro
assolvono anche l’impegno di esonerare l’imprenditore da discussioni
spesso imbarazzanti con i propri familiari. Il documento deve seguire
un’impostazione coerente con la finalità di garantire la continuità
dell’impresa, ponendo in secondo piano le aspettative dei familiari e
rispettando il principio di neutralità nei confronti dei singoli, mediante
regole valide erga omnes ed immutabili nel tempo.
Eventuali modifiche al Regolamento sono consentite solo con l’accordo
unanime di tutti gli interessati.
Di norma i documenti della specie, strutturati nella forma di uno statuto
societario, si articolano sui seguenti punti:
i. enunciazione dei principi di coesione e concordia tra i componenti della
famiglia, cui viene improntata l’attività dell’impresa e dichiarazione di
impegno di tutti i componenti ad uniformarsi a tali principi in proprio e
per i propri eredi;
ii. indicazione dei requisiti di età e, ove necessario, delle specifiche
competenze richieste, eventualmente documentate da titolo di studio;
iii. eventuale espletamento di periodi di apprendimento da svolgere presso
l’impresa stessa o all’esterno onde acquisire un’esperienza specifica
nella mansione da svolgere. Spesso l’esperienza viene acquisita presso
filiale o società partecipata ed il livello di inserimento nell’impresa
madre viene determinato dai risultati raggiunti nella fase di
apprendistato;
18
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
iv. eventuale affiancamento di un tutor, generalmente rappresentato da
persona di fiducia dell’imprenditore. Tale figura non va confusa con
quella del contract manager, in quanto il tutor è esterno all’impresa ed il
suo rapporto con la stessa si manifesta per il tramite dell’assistito;
v. misura della remunerazione, generalmente rapportata all’entità delle
mansioni secondo criteri di uguaglianza e di merito15. L’erede entrato
nell’impresa deve essere trattato alle stesse condizioni dei suoi pari
grado che svolgono analoghe mansioni allo stesso livello di
responsabilità; la sua appartenenza alla famiglia non deve influire
sull’entità della remunerazione. Analogamente il criterio del merito
impone che la remunerazione sia rapportata alle effettive capacità.
Alcuni Regolamenti prevedono l’assegnazione all’erede di una carica
nell’impresa o in un’impresa del gruppo; si tratta normalmente di carica
amministrativa, mentre raramente si prevede l’assunzione di incarico
sindacale che viene generalmente affidato a professionisti esterni per
intuitive esigenze di un controllo oggettivo;
vi. disciplina del trasferimento dei titoli sociali in base ai ruoli che i
destinatari saranno chiamati a rivestire nell’ambito dell’impresa. Si
determinano in misura diversa le quantità di titoli a seconda che il
destinatario intenda abbinare proprietà e gestione, ovvero egli sia
orientato verso un singolo ruolo di azionista o di gestore. Generalmente
gli eredi non interessati alla gestione sono compensati con una maggior
quota. E’ frequente il caso di imprese in cui non viene ammesso un
ruolo distinto, ma nelle quali chi gestisce deve anche possedere il
controllo aziendale; i non interessati alla gestione vengono compensati
con soluzioni alternative esterne. I Regolamenti adottano soluzioni
diverse nel caso in cui il trasferimento dei titoli anticipi l’evento
successorio; spesso il trasferimento viene fatto coincidere con
l’ingresso dell’erede dell’impresa quasi ad ufficializzare il suo nuovo
status. Talora l’imprenditore rimane titolare del pacchetto di controllo
ed agli eredi vengono trasferiti pacchetti di minoranza;
vii. alcuni Regolamenti dedicano particolare cura alla politica dei dividendi,
uniformandola ai principi della finanza mobiliare in base al criterio di
stabilizzazione nel tempo della quantità distribuita, ovvero a quello
della quota percentuale degli utili (pay out ratio).
6. Aspetti giuridici del Patto di famiglia
Per esigenze di organicità nell’esposizione del contenuto della legge, pur
rispettando la successione degli argomenti risultante dalla rubricazione dei
15
Vedi P. Jovenitti, Entrepreneurial finance Egea 2005
19
Alberto Marchese
vari articoli, si ritiene opportuno adottare una configurazione dei diversi
paragrafi intesa a meglio illustrare la connotazione del nuovo istituto in
relazione alla normativa civilistica preesistente. Gli aspetti essenziali
riguardano:
6a) aspetti generali. La nuova legge esordisce introducendo all’art. 1 una
deroga al divieto di patti successori, mediante inserimento nel testo
dell’art. 458 c.c. della seguente premessa “Fatto salvo quanto disposto
dall’ art. 768 bis e seguenti”. Il successivo art. 2 introduce nel codice
civile al libro II, titolo IV, dopo l’art. 768 il capo V bis sotto la rubrica
“del patto di famiglia”, articolandolo nei sette articoli compresi tra il
numero 768 bis ed il numero 768 octies. L’art. 768 bis intitolato
“nozione” recita: “é Patto di famiglia il contratto con cui,
compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e
nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore
trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni
societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più
discendenti”. Trattasi di contratto tipico, in quanto la sua disciplina è
specificamente dettata dal codice civile16 . Per quanto non previsto dalla
stessa, trovano applicazione le disposizioni sul contratto in generale, ove
compatibili. Lo scopo del nuovo contratto è quello di consentire
all’imprenditore di disciplinare il passaggio generazionale della propria
azienda, attraverso uno strumento che ponga il nuovo titolare al riparo
da rivendicazioni da parte degli altri familiari e, nel contempo, non
comporti lesioni dei diritti alla legittima a questi spettanti. A tal fine
l’art. 768 quater dispone che “al contratto devono partecipare anche il
coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si
aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari
dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri
partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte,
con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote
previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire
che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni
assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari
dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle
quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta
anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato
collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che
hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
16
Nel senso che si tratti di nuovo contratto non riconducibile ad alcuno dei tipi già
disciplinati vedi G. Petrelli, La nuova disciplina del Patto di famiglia in Rivista del
notariato, Giuffrè 2006.
20
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione”.
Ci troviamo, pertanto, in presenza di un contratto plurilaterale, la cui
struttura è caratterizzata dall’intervento di soggetti appartenenti a diverse
categorie: il disponente, il discendente assegnatario e gli altri
legittimari 17 . Trattasi di negozio intuitu personae 18 , in quanto l’identità
o le qualità personali di un contraente sono determinanti del consenso
degli altri. L’effetto traslativo della proprietà (o, come vedremo, anche
dell’usufrutto) dell’azienda è immediato e non post mortem, per cui
all’istituto possono riconoscersi finalità divisionali. Infatti, come osserva
qualche autore 19 , non a caso, il legislatore ne ha collocato la disciplina
dopo l’art. 768 c.c. a completamento della normativa sulla divisione
ereditaria. Benché non possa qualificarsi come donazione, per le finalità
che realizza (arricchimento dei beneficiari e depauperamento del
disponente in assenza di qualsivoglia obbligazione sottostante) esso va
considerato tra le liberalità che, a norma dell’art. 809 c.c., possono anche
risultare da “atti diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c.”. In sintesi il
Patto di famiglia può qualificarsi come 20 :
-
-
atto inter vivos, in quanto produttivo di effetti immediati e non
subordinati alla morte del disponente;
atto a titolo gratuito, in quanto non comporta alcun corrispettivo;
atto di liberalità nel senso sopra illustrato;
atto con finalità divisionali e di regolamentazione preventiva dei
rapporti successori, inteso a consentire, già dal momento della
stipula, l’estromissione dell’azienda dalla successiva comunione
ereditaria con conseguente semplificazione delle operazioni
divisionali.
Infatti il Patto di famiglia sfugge alle regole successorie cui sono soggette
le attribuzioni effettuate inter vivos, dal momento che esso non è soggetto
né alla disciplina della collazione, nè a quella sulla riduzione della
donazioni in caso d lesione della legittima. Peraltro esso si pone per
taluni aspetti al di fuori della disciplina generale dei contratti, non
prevedendo specificamente l’applicabilità delle regole sulla risoluzione,
né sulla rescissione, né sulla simulazione 21 . L’argomento sarà meglio
17
Vedi M. Petrulli, op. citata
Vedi D. Poto, I vizi del consenso, patologia ed impugnativa dei patti di famiglia,
www.ordineavvocatitorino.it giugno 2006.
19
Vedi G. Rizzi, I Patti di famiglia Cedam 2006.
20
Vedi G. Rizzi, op. citata.
21
Vedi M. Petrulli, op. citata ove si osserva che la nuova legge non fa alcun cenno ai
casi di inadempimento, impossibilità sopravvenuta,eccessiva onerosità, né prevede
espressamente alcuna ipotesi di risoluzione ex lege.
18
21
Alberto Marchese
esaminato in prosieguo, trattando della patologia del contratto. La
dottrina ha tentato di inquadrare il Patto di famiglia nell’ambito della
figure contrattuali preesistenti in relazione all’elemento causale, ossia
alla funzione pratica riconosciuta al nuovo istituto dal nostro
ordinamento giuridico. Vi è chi lo qualifica come donazione e più
precisamente come donazione modale e cioè gravata da un onere. Esso
configurerebbe, peraltro, una forma singolare di donazione modale, dal
momento che 22 l’onere viene imposto dalla legge e non dal donante e
l’adempimento è contestuale alla conclusione del contratto. In pratica,
mentre il modus è elemento non essenziale, rimesso alla discrezione del
donante, nel patto di famiglia la decisione sulla liquidazione della quota
ai legittimari è prevista dalla legge. Altri escludono la possibilità di
qualificare il Patto di famiglia come donazione, non traendo esso
fondamento dall’animus donandi, ma da intenti di tutela del futuro
dell’azienda 23 . Lo stesso autore osserva che non è possibile parlare di
donazione modale in quanto, in caso di inadempimento, non si applica la
disciplina degli artt.648 o 793 c.c., ma quella espressamente prevista dal
nuovo art. 768 sexies 24 . Si sostiene anche la possibilità di qualificare il
Patto di famiglia come una particolare forma di divisione 25 , o,
comunque, di atto divisionale avente “per effetto di far cessare tra i
coeredi la comunione dei beni ereditari come previsto dall’art. 764 c.c.”.
A tal proposito si osserva che il Patto di famiglia “appare perfettamente
riproduttivo del meccanismo divisionale tipizzato dal legislatore nell’art.
720 c.c., il cui ultimo esito (assegnazione dell’intero bene ad uno solo dei
condividenti e liquidazione dei diritti di quota spettanti ai non
assegnatari, mediante la costituzione di altrettanti crediti corrispondenti)
coincide in tutto e per tutto col risultato tipico realizzato dal patto di
famiglia” 26 . In opposizione a tale qualificazione si obietta che nel Patto
di famiglia manca il presupposto su cui si basa la divisione e cioè la
22
Vedi A. Merlo, Il Patto di famiglia in www.fondazionenotariato.it convegno 2006.
Vedi M.C. Andrini , Il Patto di famiglia, giornata di studio organizzata
dall’Associazione sindacale notai delle tre Venezie 1/4/2006.
24
Si ricorda che l’art. 648 c.c. secondo comma stabilisce che “Nel caso di
inadempimento dell’onere, l’Autorità Giudiziaria può pronunciare la risoluzione della
disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore o se
l’adempimento dell’onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione”. In
base all’art. 793 c.c. per l’adempimento dell’onere può agire oltre al donante qualunque
interessato anche durante la vita del donante stesso; la risoluzione per inadempimento
dell’onere, se prevista dall’atto di donazione, può essere chiesta dal donante o dai suoi
eredi.
25
Vedi A. Merlo, op. citata.
26
Vedi G. Amadio, Patto di famiglia e funzione divisionale, Quaderni fondazione
notariato luglio 2006.
23
22
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
situazione di comunione ed anzi esso si caratterizza proprio per
l’attribuzione di beni facenti parte di patrimoni differenti (quello del
disponente e quello dell’assegnatario dell’azienda) 27 . Qualcuno ha poi
ravvisato nell’assegnazione differita di cui all’art. 768 quater terzo
comma gli elementi idonei a qualificare il patto di famiglia come
contratto a favore di terzi (art. 1411 e segg. c.c.) 28 . A sostegno di tale tesi
si richiama, fra l’altro, la rubrica dell’art. 768 sexies intitolata “rapporti
con i terzi”, ove per terzi si intendono, non i creditori o gli aventi causa,
bensì i legittimari sopravvenuti dopo la conclusione del patto di famiglia.
Il Patto di famiglia si configurerebbe, quindi, come negozio misto, non
completamente a titolo gratuito, in quanto comprensivo di un obbligo di
liquidazione a carico del beneficiario e di un contratto a favore di terzi
per gli altri legittimari. Per contro si obietta che, mentre il contratto a
favore di terzi ha come presupposto indefettibile un accordo tra due o più
soggetti desinato a produrre effetti verso soggetti estranei, “gli effetti
prodotti dal Patto di famiglia verso i legittimari non destinatari del
trasferimento d’azienda investono soggetti che…se decidono di aderire
all’intesa tra disponente e destinatari dell’azienda…sono vere e proprie
parti del contratto” e non terzi 29 . Benché non si possa negare che nel
nuovo istituto siano presenti elementi riconducibili a contratti tipici già
esistenti nel nostro ordinamento, emerge chiaramente che la causa del
patto di famiglia si configura come a sé stante, finalizzata al passaggio
generazionale dell’azienda. In essa, che taluni autori denominano “causa
familiae” si sostanzia in realtà un nuovo negozio giuridico dotato di
un’autonoma disciplina, nella quale si può ravvisare la presenza di
distinte funzioni: una liberale, nell’attribuzione a favore del destinatario
dell’azienda o delle quote sociali ed una solutoria nelle attribuzioni a
favore degli altri legittimari30 ;
6b) l’oggetto del Patto di famiglia. Oggetto del trasferimento, ai sensi
dell’art. 768 bis c.c. può essere l’azienda o parte di essa (ramo
d’azienda), ovvero partecipazioni societarie. La dottrina 31 ammette
anche il trasferimento del solo usufrutto, nonché della nuda proprietà
con riserva di usufrutto a favore del cedente 32 . Si ritengono, invece,
esclusi gli altri diritti reali di godimento in quanto non idonei allo scopo,
27
Vedi G. Oberto, Il Patto di famiglia, Giornata di studio organizzata da Consiglio
notarile Torino e Pinerolo 13/5/2006.
28
Vedi M. C. Andrini, op. citata
29
Vedi G. Oberto, op. citata
30
Vedi G. Oberto, op. citata.
31
Nel senso dell’ammissibilità dell’usufrutto vedi G. Oberto, op. citata, nonché B.
Inzitari, P. Dagna, M. Ferrari, V. Piccinini, Il Patto di famiglia Giappichelli 2006.
32
Vedi G. Petrelli, op. citata.
23
Alberto Marchese
nonché il contratto di affitto di azienda dal momento che non
configurerebbe alcun trasferimento. Per quanto concerne il trasferimento
dell’intera azienda, si fa rinvio al contenuto dell’art. 2555 c.c., ove essa
viene definita come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore
per l’esercizio dell’impresa. Il trasferimento “in parte” previsto
dall’articolo in questione non può che riguardare un autonomo
complesso di beni organizzato configurabile come ramo di azienda;
infatti, il trasferimento di singoli beni aziendali risulterebbe in contrasto
con le finalità di tutela dell’integrità dell’azienda stessa perseguite dalla
nuova legge. La dottrina definisce come ramo di azienda “ogni entità
economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del
trasferimento d’azienda conservi la sua identità” 33 . Secondo
l’orientamento della Corte di Cassazione si intende per ramo di azienda
quella parte dell’azienda stessa che ne riproduce tutte le caratteristiche34 .
Il trasferimento realizzato attraverso il Patto di famiglia rientra, per
quanto concerne i rapporti e i contratti aziendali, nella previsione di cui
all’art. 2558 c.c., in base al quale “se non è pattuito diversamente,
l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio
dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”. La
successione opera de jure, fermo restando il diritto del terzo di recedere
entro tre mesi dal rapporto per giusta causa. Ci si riferisce ai rapporti
fondati sull’intuitu personae, aventi come presupposto le doti personali
dell’imprenditore e la sua affidabilità, primi fra tutti i rapporti di credito,
con particolare riferimento a quelli bancari. La successione nei debiti
resta regolate dall’art. 2560 c.c. secondo comma, in relazione al quale
33
Vedi G. Oberto, op. citata
La sentenza 26196 dell’1/12/2005 afferma che “ Costituisce trasferimento di azienda
ex art. 2112 c.c. il passaggio anche di parte del complesso organizzativo dei beni
dell’impresa accompagnato dal mantenimento della sua realtà obiettiva tra due soggetti
che esercitino la medesima attività economica a fini di lucro….E’ stato altresì precisato da
questa Corte che si ha trasferimento di azienda- anche in base alla nozione giuridica
indicata dalla giurisprudenza comunitaria e dalla direttiva C.E. 58/1998- ogni volta che
venga ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente
adeguati a conseguire lo scopo in vista del quale il loro coordinamento è stato posto in
essere, essendo necessario e sufficiente che sia stata ceduta un’unità economica ancora
esistente, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare con
le stesse o analoghe attività economiche; per cui può configurarsi come trasferimento di
azienda anche la cessione di singolo unità produttive della medesima azienda, purchè
abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale, anche se una volta inserite
nell’impresa cessionaria restino assorbite, integrate e riorganizzate nella più ampia
struttura di quest’ultima, dovendosi accertare quale sia sta, secondo la volontà dei
contraenti, l’oggetto specifico del contratto e cioè se i beni ceduti siano stati considerati
nella lroro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e
strumentale”
34
24
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
l’assegnatario risponde dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori.
Ovviamente il cedente potrebbe escludere il trasferimento di debiti e
crediti preesistenti, purchè non ne venga intaccata la funzionalità
dell’azienda. Per quanto concerne il trasferimento delle partecipazioni
societarie, si dibatte in dottrina se oggetto del Patto di famiglia possa
essere qualunque tipo di partecipazione o se, invece, essa debba essere
di entità tale da consentire il mantenimento di un potere gestionale. Parte
della dottrina restringe l’applicabilità del Patto di famiglia a quelle
partecipazioni che, attribuendo al titolare la possibilità di influire sulla
gestione della società, facciano assumere al titolare stesso la qualifica di
imprenditore 35 . Di fatto tutta la disciplina del Patto di famiglia è intesa a
disciplinare il passaggio generazionale nella titolarità e nella gestione
dell’impresa. Tuttavia qualche autore osserva che il riferimento in tali
norme alla successione dell’imprenditore porterebbe a conclusioni
troppo restrittive, quali ad esempio l’esclusione dell’applicabilità della
nuova disciplina alle quote o alle azioni dei soci accomandanti nelle
società in accomandita semplice o per azioni 36 . Altri autori ritengono,
pertanto, che la nuova normativa possa trovare applicazione anche in
relazione a soci di minoranza o addirittura al socio risparmiatore, ”dal
momento che nessun requisito viene richiesto in capo al trasferente delle
partecipazioni societarie” 37 . Tale interpretazione estensiva troverebbe
fondamento nel testo letterale dell’art. 768 bis ove da un lato si parla di
“imprenditore che trasferisce in tutto o in parte l’azienda” e dall’altro si
omette qualunque riferimento alla qualifica di imprenditore per parlare
più semplicemente di “titolare di partecipazioni societarie che
trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote” 38 . Considerato che la
ratio della nuova normativa va individuata nell’esigenza di consentire
all’imprenditore il passaggio generazionale nell’azienda la soluzione più
coerente sembrerebbe ovviamente quella restrittiva. Occorre però tener
presente che all’atto pratico può non risultare agevole valutare il
carattere imprenditoriale di una determinata partecipazione. Pertanto vi è
chi propone di includere nella disciplina del Patto di famiglia tutte le
partecipazioni societarie, a prescindere dalla loro entità, con la sola
esclusione delle partecipazioni in società che non configurino una vera
35
Vedi - M. C. Lupetti, op. citata ove si afferma che “la cessione, ad esempio, di un
piccolo pacchetto azionario di una società quotata in borsa sfugge alla nuova normativa”;
- F. Gazzoni, Appunti e spunti in tema di Patto di famiglia in www.Judicium.it secondo
il quale “la partecipazione sociale deve essere tale da garantire di diritto o di fatto il
controllo societario”.
36
Vedi G. Rizzi, op. citata.
37
Vedi G. Oberto, op. citata
38
Vedi G. Fietta, Patto di famiglia, CNN notizie del 14/2/2006.
25
Alberto Marchese
attività di impresa, come nel caso delle azioni di mero godimento,
nonché di quelle negoziate in mercati regolamentati o emesse da società
che fanno ricorso al capitale di rischio, stante in quest’ultimo caso la
facoltà di disinvestimento garantita dal mercato 39 . Vi è, peraltro, chi
osserva che anche tale soluzione prospetta punti oscuri, come il
problema di stabilire quando una società sia da considerarsi di mero
godimento e quale sia il numero minimo di operazioni richiesto a tal
fine 40 ;
6c) correlazioni e compatibilità con le disposizioni in materia di impresa
familiare e con le diverse tipologie societarie. L’art. 768 bis, nel
fornire la nozione di Patto di famiglia, precisa che il trasferimento delle
quote deve avvenire “compatibilmente con le disposizioni in materia di
impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie”. La
dottrina non è concorde in merito alla valenza pratica di tale
precisazione ed in relazione agli effetti pratici che essa comporta. Per
quanto concerne le correlazioni con le singole forme giuridiche si
osserva:
i. Impresa familiare: la stessa formulazione dell’articolo in esame
sembra fissare una priorità delle disposizioni concernenti quest’ultima
sulle nuove norme. L’art. 230 bis c.c. riconosce ai familiari (coniuge,
parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) che
prestano attività continuativa nell’impresa:
- il diritto al mantenimento;
- il diritto a partecipare agli utili, nonché agli incrementi
dell’azienda;
- il diritto di prelazione in caso di divisione e di trasferimento
dell’azienda.
Nulla quaestio in merito al primo ed al secondo punto, anche se per
quest’ultimo occorre una distinzione in relazione all’alternativa che i
familiari proseguano o meno la collaborazione con il nuovo titolare.
Nel caso di cessazione essi potranno chiedere la liquidazione in
denaro delle loro spettanze, mentre, nel caso di prosecuzione
dell’attività, essi potranno rinviare detta liquidazione, divenendo
titolari di un diritto di credito verso il nuovo imprenditore.
39
Vedi F. Tassinari, Il Patto di famiglia per l’impresa e la tutela dei legittimari in
Quaderni Fondazione italiana notariato luglio 2006.
40
Vedi G. Rizzi, op. citata.
26
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
Il punto su cui la dottrina appare divisa è quello concernente la
compatibilità del diritto di prelazione con la natura del Patto di
famiglia.
Infatti secondo i principi generali della dottrina il diritto di
prelazione si ritiene incompatibile sia con la donazione (ivi compresa
quella modale), sia con ogni altro contratto che, a fronte del
trasferimento di un bene, non contempli una controprestazione
fungibile.
Sulla base di tale considerazione diversi autori affermano che “il
carattere gratuito e liberale dell’attribuzione propria del Patto di
famiglia escluda che in capo ai partecipanti all’impresa familiare
sorga il diritto di prelazione sull’azienda trasferita” 41 .
In senso opposto si sostiene che il diritto di prelazione di cui all’art.
230 c.c. presenta peculiarità tali da differenziarlo dalle altre figure di
prelazione legale. A sua volta il Patto di famiglia, pur rientrando fra
gli atti di liberalità, si configura come contratto tipico con causa
autonoma, il cui scopo primario è quello di attuare il trasferimento
del bene azienda. Appare, pertanto, ben difficile poterlo escludere
dalle fattispecie di trasferimento di azienda cui fa riferimento l’art.
230 bis, quinto comma concernente il diritto di prelazione.
Secondo tale posizione dottrinale non si può negare che le finalità
connesse a tale diritto siano del tutto simili a quelle che
caratterizzano il Patto di famiglia: “sia nell’uno che nell’altro caso
scopo ultimo è quello di assicurare la continuazione dell’attività
imprenditoriale nell’ambito della famiglia. Evidentemente il
legislatore, nel conflitto tra il discendente, beneficiario del Patto di
famiglia, che teoricamente potrebbe non aver mai prestato la
propria attività lavorativa nell’impresa e che potrebbe anche non
aver interesse a continuare l’attività di impresa, ed i collaboratori,
che invece tale attività l’hanno prestata….ha ritenuto di dare
preferenza a questi ultimi” 42 . Ne consegue che:
- se unici collaboratori ex art. 230 bis c.c. sono i beneficiari del
patto non sorge alcun problema;
- se vi sono anche altri familiari o solo familiari diversi dai
beneficiari, essi dovranno essere messi in condizione di esercitare
il diritto di prelazione con le modalità di cui all’art. 732 c.c.
41
Vedi M. Petrulli, op. citata e, nello stesso senso, G. Oberto, op. citata e A. Merlo
idem.
42
Vedi G. Rizzi, Patti di famiglia per l’impresa, Quaderni della Fondazione italiana per
kil notariato 2006.
27
Alberto Marchese
ii. Società di persone. Nella società a base personale la cessione di una
quota di azienda rappresenta una fattispecie modificativa del contratto
sociale che, in assenza di una diversa pattuizione, deve essere
approvata da tutti i soci all’unanimità ex art. 2252 c.c., salva la quota
del socio accomandante, per la quale l’art. 2322 c.c. prevede che il
relativo trasferimento sia approvato dalla maggioranza dei soci che
rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Come già
osservato, secondo taluni, la cessione della quota dell’accomandante
non potrebbe rientrare nella previsione del Patto di famiglia,
trattandosi di quota che non consente la gestione della società. La
dottrina prevalente propende, invece, per la soluzione positiva in
considerazione del fatto che “l’accomandante, attraverso la rilevanza
della sua quota, ben potrebbe essere in realtà il socio di
riferimento” 43 .
iii. Società di capitali. Nelle società di capitali, invece, il trasferimento
di una partecipazione non rappresenta modifica dell’atto costitutivo ed
è liberamente attuabile, salvo l’esistenza di contrarie disposizioni
statutarie (artt. 2355 bis e 2469 c.c.). Si rende, pertanto, necessario
verificare se lo statuto prevede particolari clausole di gradimento o di
prelazione per il trasferimento delle partecipazioni. Potrà essere
richiesto il preventivo gradimento dei soci, ovvero la comunicazione
agli stessi della progettata cessione, onde consentire loro l’esercizio
del diritto di prelazione. Ove lo statuto stabilisca l’intrasmissibilità
delle partecipazioni, non sarà possibile il ricorso al Patto di famiglia
con effetti nei confronti della società. Poiché nelle S.p.A. il divieto di
trasferimento non può eccedere i cinque anni dalla costituzione della
società o dalla introduzione del divieto (art. 2355 bis primo comma),
si potrà stipulare un Patto di famiglia con una decorrenza coincidente
con la scadenza del divieto. In relazione alle formalità necessarie per
l’efficacia del trasferimento nei confronti della società occorre tener
presente che:
- per le partecipazioni in S.r.l. si applica l’art. 2470 c.c. che ne
prevede la decorrenza dal momento dell’iscrizione nel libro soci.
“Conseguentemente l’atto pubblico di costituzione del Patto di
famiglia dovrà essere, a cura del notaio rogante, depositato al
registro delle imprese entro i trenta giorni successivi alla stipula,
mentre l’iscrizione a libro soci avrà luogo, su richiesta del
cedente o della parte beneficiaria verso esibizione del titolo da
43
Vedi M. Petrulli op. citata.
28
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
cui risultino il trasferimento delle partecipazioni e l’avvenuto
deposito” ;
- nel caso di partecipazioni di S.p.A. si applica la disposizione
dell’art. 2022 c.c. richiamata dall’art. 2355 quarto comma;
“pertanto il trasferimento dei titoli azionari si opera mediante
l’annotazione del nome del beneficiario del patto di famiglia sia
sul titolo che nel libro soci, ovvero col rilascio di nuovi titoli
intestati al nuovo titolare e con l’annotazione di tale rilascio nel
libro soci. L’annotazione ovvero il rilascio del nuovo titolo
dovranno essere richiesti dal beneficiario mediante esibizione
alla società del titolo” 44 .
In presenza di clausole statutarie che alla morte del socio stabiliscano lo
scioglimento automatico della società ovvero il consolidamento in capo
ai soci superstiti delle quote cadute in successione, o ancora il diritto di
questi ultimi di acquistare le quote dietro versamento agli eredi di un
corrispettivo, la dottrina sottolinea “la necessità che l’atto costitutivo
della società venga accuratamente predisposto tenendo conto della
possibilità che i soci ricorrano al Patto di famiglia come strumento
pattizio di regolamentazione anticipata della successione. Si tratta,
infatti, di calibrare il contenuto delle molteplici clausole statutarie che
in modo diretto o indiretto sono volte ad incidere sul trasferimento
delle azioni o delle quote, tenendo conto che in futuro il socio potrebbe
avvalersi dell’opportunità di trasmettere quando è ancora in vita gli
anzidetti beni ad uno o più discendenti” 45 .
6d) i soggetti del Patto di famiglia. Dal combinato disposto degli artt. 768
bis e 768 quater si evince che al contratto devono partecipare i seguenti
soggetti:
i. il cedente, ovvero l’imprenditore o il titolare delle partecipazioni. Al
riguardo ci si è chiesto se il soggetto debba essere necessariamente
essere qualificato come imprenditore o se sia sufficiente la titolarità
dell’azienda, nonostante non venga esercitata alcuna attività
imprenditoriale. Ciò in quanto, mentre in relazione al trasferimento
dell’azienda viene utilizzato il termine “imprenditore”, con
riferimento alle partecipazioni azionarie non compare tale qualifica,
ma unicamente il termine “titolare”. La dottrina propende, pertanto,
per una interpretazione estensiva, ritenendo applicabile la nuova
44
Vedi G. Rizzi, op. citata
Vedi M. Petrulli, op. citata con richiamo a L. Balestra, Prime osservazioni sul Patto di
famiglia, www.corsodirittofamiglia.it.
45
29
Alberto Marchese
normativa anche ai casi di azienda appartenente a soggetto “non più
qualificabile come imprenditore” 46 . Conseguentemente “nella
nozione di imprenditore utilizzata dalle norma sul Patto di famiglia
va dunque compreso anche chi, pur non potendosi definire
imprenditore da un
punto di vista tecnico-giuridico, sia
semplicemente titolare dell’azienda o delle partecipazioni sociali
che la rappresentano” 47 . Per quanto concerne il titolare delle
partecipazioni si fa rinvio a quanto osservato in relazione all’oggetto
nel capitolo precedente;
ii. l’assegnatario o gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni
societarie, che non può essere un qualsiasi familiare, ma solo un
discendente. Si osservi che quest’ultimo potrebbe anche non essere
legittimario se in quel momento si aprisse la successione (figlio del
figlio ancora vivente dell’imprenditore) 48 . Qualcuno ha osservato
che dal momento che l’assegnatario potrebbe essere anche un
discendente non legittimario non si vede il motivo per escludere dal
novero dei discendenti potenziali assegnatari i discendenti non in
linea retta, ma in via collaterale(figli del fratello del disponente)49 ;
iii. i legittimari e cioè il coniuge e tutti i soggetti che rientrerebbero
nelle previsioni dell’art.536 e segg.c.c. se la successione si aprisse al
momento della stipula del Patto di famiglia. In merito alla
partecipazione dei legittimari il tenore letterale della normativa non
chiarisce se ai fini della validità del Patto di famiglia tale
partecipazione debba essere totalitaria e contestuale. Infatti il primo
comma dell’art.768 quater con la locuzione “devono”sembrerebbe
imporre la partecipazione di tutti i legittimari come necessaria “ad
validitatem”. Per converso, come vedremo in seguito, l’art. 768
sexies nel caso dell’eventuale mancata partecipazione di uno o più
un legittimari, non prevede la nullità del Patto, ma si limita a
disporre che i “legittimari che non abbiano partecipato al Patto
possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento
della somma prevista dal secondo comma dell’art.768 quater (valore
delle quote previste dagli artt. 536 e segg.) aumentata degli interessi
46
Vedi - G. Fietta, op. citata
- E.L. Guastalla, Un patto per tutta la famiglia in Sole 24 ore n.° 50 del 24/2/2006.
47
Vedi A. Butani, E. Lucchini, E.L.Guastalla, Alla ricerca di una soluzione meno
sperequativa tra il destinatario dell’azienda e gli altri parenti, Il Sole 24 ore guida normativa
13/2006.
48
Vedi G. Petrelli, op. citata.
49
Vedi B. Inzitari, P. Dagna, M. Ferrari, V. Piccinini, op. citata.
30
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
legali”. Alcuni autori ritengono che il termine “possono” lasci
sottintendere la volontà del legislatore di consentire ai legittimari
non partecipanti di aderire al Patto nella forma sanante sopra
prevista, prevedendo in caso negativo la validità del patto stesso
unicamente tra le parti presenti alla stipula e la sua inopponibilità ai
legittimari non aderenti ex secondo comma art. 1372 c.c. 50 . Questi
ultimi potrebbero, pertanto, avvalersi del loro diritto di collazione e
chiedere la riduzione. Altri autori ritengono che sia possibile
stipulare un Patto di famiglia con effetti vincolanti anche per i
legittimari non aderenti, purché questi ultimi siano stai convocati e
messi in grado di parteciparvi 51 . Secondo altri, invece, la mancata
partecipazione al Patto di famiglia di tutti i legittimari ne determina
la nullità, in quanto il dettato dell’art. 768 sexies sarebbe riferibile ai
soli legittimari sopravvenuti (figli nati o adottati successivamente e
nuovo coniuge) 52 . Qualcuno ha osservato che la presenza di tutti i
legittimari alla stipula quale requisito per la validità del Patto appare
eccessivamente rigorosa dal momento che la legge stessa non sembra
ritenerne essenziale la partecipazione totalitaria, laddove ammette il
recesso ai sensi dell’art. 768 septies sub 2) 53 . In realtà, se si pensa
alle conseguenze pratiche della nuova normativa che pone gravi
limiti ai diritti dei legittimari, impedendo loro la collazione e la
riduzione in relazione al bene azienda, appare evidente che, se tale
limitazione è necessariamente sostenibile nei confronti dei
legittimari sopravvenuti, non può esserlo nei confronti dei legittimari
54
che non abbiano aderito al patto. Sembrerebbe, pertanto,
condivisibile la posizione più restrittiva di coloro che intendono il
“devono” espresso nell’art. 768 quater come imperativo categorico
ai fini della qualificazione come Patto di famiglia del contratto in
questione, escludendo la possibilità di considerare tale un contratto
stipulato senza l’intervento di tutti gli aventi diritto. Vi è, infine, chi
ritiene che il contratto stipulato senza la presenza di tutti gli aventi
diritto non sia nullo, ma configuri una donazione modale (ma ciò a
50
Vedi G. Oberto, op. citata.
Vedi G. Petrelli, op. citata.
52
Vedi F. Gazzoni, op. citata secondo il quale “ l’art. 768 quater primo comma dispone
che al contratto devono partecipare il coniuge e tutti gli altri eredi potenzialievidentemente
a pena di nullità. Una sanzione così grave è posta anche a tutela dei legittimari stessi,
dando loro un potere di veto individuale, a frontedel rischio di accordi fraudolenti. Se così
non fosse i legittimari che non partecipassero al contratto riceverebbero il trattamento
possibilmente deteriore previsto dall’art. 768 sexies perché sarebbero terzi”.
53
Vedi G. Oppo, Patto di famiglia e diritti di famiglia, www,cedam.it.
54
Vedi A. Merlo, op. citata.
51
31
Alberto Marchese
condizione che la stipula sia intervenuta con l‘assistenza di
testimoni; infatti la donazione non può avvenire che per atto
pubblico e nell’ambito della disciplina di quest’ultimo, l’art. 48
legge notarile del 16/2/1913 n.°89, prescrive l’assistenza dei
testimoni per gli atti di donazione) 55 ;
6e) il soddisfacimento dei diritti dei legittimari. Il secondo comma
dell’art. 768 quater stabilisce che “gli assegnatari dell’azienda o delle
partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al
contratto, ove questi non vi rinuncino in tutto o in parte con il
pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste
dagli artt. 536 e segg.; i contraenti possono convenire che la
liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura”. La valutazione
delle somme da liquidare al fine di garantirne la corrispondenza alle
quote di legittima è rimessa all’autonomia delle parti; da ciò emerge
chiaramente l’opportunità che, ad evitare future controversie, nel
contratto vengano indicati i criteri ed i parametri adottati. L’eventuale
rinuncia totale o parziale non configura, ovviamente, una rinuncia alla
quota di legittima, ma, come opportunamente sottolineato da qualche
autore, rinuncia al credito e dovrà essere inserita nel Patto di famiglia o
in contratto successivo redatto nella forma di atto pubblico. Nella
configurazione tipica del Patto la liquidazione degli altri legittimari
viene effettuata dall’assegnatario con mezzi propri, ma, di fatto, può
proporsi il caso in cui essa venga effettuata dal cedente, laddove il
beneficiario non disponga di tali mezzi. In tal caso verrebbe a
determinarsi una liberalità a latere del Patto di famiglia “la quale ….
risulterebbe sottratta (pur ammesso che sia stata posta in essere
validamente) al beneficio dell’esonero da collazione e riduzione sancito
dall’ultimo comma del citato art.768 quater” 56 . Al fine di evitare
equivoci interpretativi in relazione al terzo comma dell’articolo in esame
dittante che “i beni assegnati con lo stesso contratto agli altri
partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in
contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti” è
opportuno precisare che tale norma non configura la possibilità per
l’imprenditore di includere nel Patto di famiglia disposizioni concernenti
altri beni, diversi da quelli componenti l’azienda. Essa ha, invece, lo
scopo di far sì che i beni assegnati dal beneficiario del Patto di famiglia
agli altri eredi a titolo di liquidazione vengano considerati alla stregua di
55
Vedi G. Rizzi, op. citata
Vedi S. Delle Monache, Spunti ricostruttivi e qualche spigolatura in tema di Patto di
famiglia, Rivista notariato 4/2006.
56
32
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
un acconto sulla legittima inerente alla successione dell’imprenditore. In
assenza di tale disposizione l’assegnatario verrebbe discriminato in
pejus rispetto agli altri eredi, in quanto egli dovrebbe imputare alla
propria quota di legittima (in mancanza di apposita dispensa da parte del
disponente) il valore dell’azienda al netto delle liquidazioni; e ciò in
quanto la disposizione dell’art.564 c.c. concernente la imputatio ex se
rientra tra le norme concernenti la riduzione delle donazioni estese a
tutte le forme di liberalità ex art. 809 c.c. Per converso gli altri
legittimari non dovrebbero imputare alcuna somma alla loro quota di
legittima, non avendo ricevuto alcunchè dall’imprenditore. La norma
nulla prevede in merito alla possibilità che il trasferimento di azienda
possa avvenire con dispensa dall’imputatio ex se. Vi è chi lo ritiene
ammissibile 57 , mentre altri osservano che la nuova disciplina ha come
funzione precipua quella di assicurare la definitività dell’acquisto dei
beni d’impresa, “non vedendosi dunque per quale ragione
all’assegnatario dovrebbe vedersi riconosciuto anche il vantaggio
dell’esonero dall’obbligo di cui all’art. 564, secondo comma c.c.” 58 . In
una visione più ampia del problema ci si è chiesti se alla luce del
disposto dell’art. 768 quater ultimo comma (“quanto ricevuto dai
contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione”) le assegnazioni
ricevute dall’erede successore nell’azienda e quelle da lui effettuate a
favore degli altri legittimari siano soggette alla riunione fittizia ex art.
556 c.c al fine di determinare la quota disponibile, o se esse restino
definitivamente avulse dalle successive vicende successorie. In
quest’ultima ipotesi tutti i rapporti tra le parti si intenderebbero esauriti
per quanto concerne i beni oggetto del patto e, in sede di successione,
questi ultimi non potrebbero più essere presi in considerazione a nessun
effetto. In tal senso il patto configurerebbe una sorta di successione
anticipata dovendosi intendere che con la legge sul Patto di famiglia il
legislatore abbia “sancito che, oltre alla legittima da computare su asse
dovendosi intendere che con la legge sul patto di famiglia il legislatore
abbia “sancito che, oltre alla legittima da computare su asse ereditario
e donazioni eseguite dal defunto (disciplinata negli artt. 536 e segg.
c.c.), vi è una legittima anticipata da computarsi sul compendio oggetto
di ciascun patto di famiglia, del tutto autonoma dalla precedente
(disciplinata dagli artt. 768 quater e 768 sexies c:c”59 . Altri sostengono,
invece, che, ferma restando la disattivazione della collazione e della
riduzione, per determinare la quota disponibile in sede di successione si
57
Vedi M. C. Lupetti, op. citata.
Vedi S. Delle Monache, op. citata
59
Vedi F. Tassinari, op. citta.
58
33
Alberto Marchese
dovrà, nella riunione fittizia prevista dall’art. 556 c.c., tener conto anche
dei beni che hanno formato oggetto del Patto di famiglia, istituto che
rientra fra gli atti di liberalità60 . Quest’ultima soluzione è ritenuta dalla
dottrina prevalente come “la più coerente con l’asserita natura di
liberalità riconosciuta al Patto di famiglia (la riunione fittizia, in
relazione al combinato disposto degli artt. 809 e 556 c.c., tutti gli atti di
liberalità) 61 , anche se tale soluzione prevede la forzatura di far rifluire
in un unico conteggio cespiti assunti in base a valori ad essi spettanti in
epoche diverse; il momento del Patto, quanto all’azienda e alle
partecipazioni, il momento dell’apertura della successione quanto ai
restanti beni…” 62 . Alla luce di quanto sopra ci si chiede se i legittimari
che abbiano rinunciato alla liquidazione debbano, in sede di successione,
imputare alla propria quota di legittima quanto sarebbe loro spettato; la
dottrina, al momento, appare divisa 63 ;
6f) i rapporti con i terzi. L’art. 768 sexies prevede l’eventualità che
all’epoca dell’apertura della successione sopravvengano altri legittimari:
“all’apertura della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri
legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai
beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal
secondo comma dell’art. 768 quater, aumentata degli interessi legali.
L’inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di
impugnazione ai sensi dell’art. 768 quinques”. Trattasi di norma
fondamentale a sostegno dell’intera struttura del Patto di famiglia, inteso
come strumento inteso a salvaguardare le disposizioni dell’imprenditore
da possibili pretese di legittimari dissenzienti. Infatti, ricorrendo allo
strumento della donazione pur a favore di tutti i legittimari esistenti, non
si potrebbe prevenire il rischio che su iniziativa di un legittimario
sopravvenuto venga a proporsi un’azione di riduzione, azione che si
prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. Col Patto di
famiglia tale rischio viene scongiurato, in quanto la disattivazione dei
meccanismi della collazione e della riduzione opera anche nei confronti
dei legittimari sopravvenuti, ai quali viene riconosciuto unicamente il
diritto ad una somma di denaro pari alla loro quota ideale di legittima
ragguagliata al valore dell’azienda alla data di stipula del contratto,
60
Vedi G. Baralis, Attribuzioni ai legittimari non assegnatari dell’azienda o delle
partecipazioni sociali, Atti del Convegno Fondazione italiana notariato, Milano 31/3/2006.
61
Vedi G. Rizzi, op. citata.
62
Vedi C. Caccavale, Appunti per uno studio sul Patto di famiglia, CNN notizie
22/3/2006.
63
Per la soluzione affermativa vedi G.Fietta, op. citata; in senso contrario vedi G.
Petrelli, op. citata.
34
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
aumentata degli interessi legali. La categoria dei legittimari terzi
comprende sia coloro che, pur rivestendo tale qualifica, non hanno
inteso o potuto aderire al Patto (dissenso, incapacità, assenza) sia i
soggetti che hanno acquisito la qualifica di legittimari in periodo
successivo alla stipula del medesimo (figli sopravvenuti o nuovo
coniuge). Nella previsione della norma non rientrano i discendenti di
figli legittimi o naturali subentrati per premorienza. A questi ultimi il
Patto è opponibile; infatti, trattandosi di successori per rappresentazione,
essi si trovano nella stessa posizione del loro dante causa, che aveva già
ottenuto la liquidazione dei propri diritti o aveva a questi rinunciato 64 .
Alcuni autori 65 osservano che il termine “possono” usato dal legislatore
sembrerebbe voler considerare la norma in esame come una ulteriore
possibilità riconosciuta al legittimario ad integrazione della disciplina
ordinaria. In pratica il legittimario sopravvenuto potrebbe avvalersene
solo nell’eventualità che i beni relitti non risultassero sufficienti. Altri,
invece, ritengono che il suddetto termine stia a significare che i
legittimari non partecipanti al Patto abbiano, comunque, il diritto di
aderirvi in virtù di una sorta di opzione ex lege 66 , fermo restando che, in
alternativa, la legge consente loro di valersi degli ordinari strumenti a
tutela dei legittimari. L’entità del credito dei legittimari sopravvenuti
verso i beneficiari del contratto viene individuata dall’articolo in esame
come quella “corrispondente al valore delle quote previste dagli artt.
536 e segg..”, entità da determinarsi in relazione al valore dell’azienda e
delle partecipazioni societarie indicato nel Patto di famiglia. Si tenga
presente che con la locuzione “beneficiari del contratto” cui i
legittimari sopravvenuti possono rivolgere le loro richieste non si
intendono solo gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni, bensì
tutti i partecipanti al contratto stesso. Dall’applicazione del principio
generale in materia di obbligazioni a carico di più soggetti stabilito
dall’art. 1294 c.c., consegue, conseguenza definita “imbarazzante” dalla
dottrina, che ciascun partecipante al Patto potrebbe essere escusso per
l’intero dal legittimario sopravvenuto, per cui egli sarebbe costretto a
“precostituirsi e mantenere, vita natural durante, una conseguente
provvista” 67 . Per altri, invece, si configurerebbe una sorta di
obbligazione complessa, il cui adempimento richiede la necessaria
64
Vedi G. Oberto, op. citata.
Vedi - G. Rizzi, op. citata
- G. Petrelli, op. citata.
66
Vedi G. Oberto, op. citata
67
Vedi A. Butani, E. Lucchini, E. L. Guastalla, op. citata.
65
35
Alberto Marchese
partecipazione di più debitori, e quindi un’obbligazione parziaria che
ogni debitore è tenuto a soddisfare in ragione della propria quota68.
6g) annullabilità e nullità del contratto. Il secondo comma dell’articolo in
esame stabilisce che “l’inosservanza delle disposizioni del primo comma
costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 768 quinquies”.
Poiché quest’ultimo stabilisce che il Patto può essere impugnato ex art.
1427 e segg. c.c., la disposizione ingenera una giustificata perplessità, in
quanto non si comprende come un inadempimento contrattuale possa
essere ricondotto alla normativa sui vizi del consenso. Qualche autore
cerca di giustificare l’incongruenza ipotizzando che l’inciso
“inosservanza delle disposizioni” debba intendersi non riferito
all’inadempimento dell’obbligo al pagamento, ma al “mancato
funzionamento del sistema previsto dal secondo comma dell’art. 768
quater per vizi negoziali, quali, ad esempio, l’imprecisione dell’aspetto
valutativo” 69. Secondo altri “bisogna rassegnarsi all’idea che il
legislatore, nella sua sovrana discrezionalità, ha fatto ricorso ad
un’azione attinente al piano della validità del negozio per sanzionare
l’inadempimento di quanto stabilito nel contratto” 70 . In altre parole, il
legislatore, al fine di assicurare la massima stabilità all’acquisto
dell’azienda, ha ristretto la possibilità di impugnativa, oltre che ai
normali vizi del consenso, all’inadempimento degli obblighi previsti dal
primo comma dell’art. 768 sexies, con l’applicazione di un termine di
prescrizione ridotto ad un anno 71 . Ci troviamo, quindi, di fronte al primo
caso, nel nostro ordinamento, di annullabilità connessa a vizi afferenti al
contratto non nel momento della sua formazione, ma in un momento
successivo, novità che qualche autore definisce “difficile da
comprendere” 72 . Trattandosi di annullabilità già prevista dall’art. 1427
c.c., la norma appare “pleonastica nella prima parte” 73 , visto che
l’unica differenza, se pur rilevante, concerne la riduzione ad un anno (ex
cinque) del termine di impugnativa. Ove, invece, ci si trovi in presenza
di contratto stipulato da incapace, contemplato dall’art. 1425 c.c., poiché
il rinvio operato dall’art. 768 quinques è all’art. 1427 c.c. e segg., si
deve ritenere che ai fini dell’annullamento del Patto di famiglia resti
operante il termine di cinque anni. In ogni caso il termine di decorrenza
68
Vedi B. Inzitari, P. Dagna, M. Ferrari, V. Piccinini op. citata.
Vedi M. Petrulli op. citata
70
Vedi G. Oberto, op,. citata.
71
Vedi D. Poto, op. citata.
72
Vedi M. Petrulli, op. citata.
73
Vedi U. Friedmann, Prime osservazioni sul Patto di famiglia, Federnotizie,marzo
2006.
69
36
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
sarà quello stabilito dall’art. 1442 secondo comma c.c. e cioè dal giorno
in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l’errore o il dolo.
Esaminando brevemente le cause di annullamento previste dall’art. 1427
c.c. osserviamo quanto segue. Per quanto concerne l’errore,
qualificandosi il Patto di famiglia come contratto intuitu personae, la
persona fisica del legittimario deve intendersi come elemento
“determinante del consenso, in quanto non si sarebbe concluso il
contratto con quella persona se non si fosse caduti in errore sulla sua
identità o sulla sua qualità personale di legittimario: L’errore rientra
qui nella previsione di cui all’art. 1429 n.° 2 c.c.” 74 . Ben può
configurarsi anche la fattispecie di errore per mancanza di qualità
dell’azienda o connesso al valore della medesima. In quest’ultimo caso,
occorre tener presente l’atteggiamento della giurisprudenza che nega la
rilevanza dell’errore sul valore75 . Tuttavia la dottrina osserva che,
poiché nel Patto di famiglia il valore dell’azienda o delle partecipazioni
è certamente determinante ai fini del consenso, l’errore potrebbe
qualificarsi come errore sulla qualità o sull’identità dell’oggetto e,
quindi risultare rilevante ai fini dell’annullamento 76 . In relazione al
dolo, se proveniente da uno dei partecipanti al Patto di famiglia, esso
rende annullabile il contratto nel caso di dolo determinante e cioè tale da
rappresentare l’unico motivo che ha indotto la parte a contrarre;
diversamente, nel caso di dolo incidente, la parte raggirata avrà diritto
unicamente al risarcimento del danno ex art. 1440 c.c. Il raggiro del
terzo, ai sensi dell’art. 1439 secondo comma c.c., determina
l’annullabilità solo se noto, e non semplicemente riconoscibile, al
contraente che ne ha tratto vantaggio. Per quanto concerne il dolo
omissivo, esso vale solo in relazione al comportamento dei partecipanti,
rientrando nella previsione normativa ex art. 1337 c.c. che investe la
correttezza e la buona fede fra contraenti e non contempla il
comportamento di terzi 77 . Come è noto la violenza che viene in rilievo
74
Vedi D. Poto, op. citata.
Vedi Corte Cass. 8 giugno 2004 n.° 10815 “ Quanto poi all’errore….sulla qualità
dell’oggetto della prestazione, la falsa rappresentazione della realtà deve riguardare un
concreto aspetto di esso al momento della conclusione del contratto, mentre le situazioni
sopravvenute non possono incidere ai fini dell’applicabilità dell’art. 1429 n.° 2 c.c., perché
in quanto tali non possono aver avuto influenza alcuna sulla formazione della volontà
dell’atto e sul conseguente vizio del consenso manifestato. Se poi il contraente è incorso in
errore sul valore della cosa che ha formato oggetto del contratto, può esperire, ove ne
ricorrano i presupposti, l’azione di rescissione per lesione, ma non invocare la tutela
dell’errore essenziale ai fini dell’art. 1429 c.c.”.
76
Vedi M. Petrulli, op. citata.
77
Vedi in senso contrario D. Poto, op. citata ove si afferma “ Personalmente, però,
credo che il Patto di famiglia, per il suo speciale carattere di contratto fiduciario, per la
75
37
Alberto Marchese
trattando dell’annullabilità è quella psicologica o morale, in quanto la
violenza fisica determina la nullità del contratto. La minaccia può
riguardare la persona dell’imprenditore o dei più stretti congiunti
(coniuge, ascendenti e discendenti) ovvero i loro beni; nel caso di
collaterali o altri l’annullamento è rimesso alla valutazione del giudice
(art. 1436 c.c.). Essa può provenire sia da un partecipante che da terzi ed
in questo ultimo caso, a differenza del dolo, non occorre che sia nota a
chi ne ha tratto vantaggio. La dottrina ammette che il patto annullabile
sia convalidato dal contraente titolare dell’azione di annullamento ai
sensi dell’art. 1444 primo e secondo comma c.c. Anche per patto di
famiglia valgono le regole generali sulla nullità previste dagli artt. 1418
e segg. c.c. ; sarà, pertanto, causa di nullità il mancato rispetto della
forma dell’atto pubblico prevista dall’art. 768 ter, oppure il
trasferimento avente un oggetto diverso dall’azienda o dalle
partecipazioni societarie. Per quanto concerne la qualità dei soggetti, si
rimanda a quanto precedentemente osservato in apposito capitolo.
Secondo la dottrina prevalente, in caso di nullità, potrebbe intervenire,
jussu judicis, la conversione negoziale in donazione, “sempre che di tale
contratto siano stati rispettati i requisiti formali (ecco una ragione di
più perché il patto sia stipulato alla presenza di testimoni, anche se tale
presenza, come si è detto, non appare striato jure necessaria) qualora,
come richiesto dall’art. 1424 c.c., avuto riguardo allo scopo perseguito
dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero
conosciuto la nullità” 78 . Fra gli strumenti ammessi per l’impugnazione
del Patto di famiglia non sembrano rientrare le cause di risoluzione del
contratto previste dagli artt. 1453 (inadempimento), 1463 (impossibilità
sopravvenuta) e 1463 c.c. (eccessiva onerosità sopravvenuta). Le prime
due restano escluse in quanto applicabili ai contratti a prestazioni
corrispettive ed a titolo oneroso. La dottrina ravvisa una possibile
applicazione della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta nel
caso in cui la definizione dei rapporti inerenti al Patto di famiglia sia
rimandata ad un contratto successivo, circostanza che verrebbe ad
inquadrare il rapporto nella categoria dei contratti ad esecuzione differita
con obbligazioni di una sola parte 79 . Dagli stessi autori viene pure
ritenuta ammissibile la rescissione ex art. 1447 e 1448 c.c. in quanto
sua natura di atto di liberalità e per la rigorosa delimitazione dei soggetti a quelli legati
dai più stretti vincoli familiari, esiga di considerare come rilevante e passibile di azione di
annullamento del patto, se sia stato determinante del consenso, pure il dolo commissivo
proveniente dal terzo”.
78
Vedi G. Oberto, op. citata.
79
Vedi M. Petrulli, op. citata; nello stesso senso vedi B. Inzitari, P. Dagna, M. Ferrari,
V. Piccinini, op. citata.
38
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
comportante una volontà anomala di una delle parti contrattuali che
determina un’alterazione nel sinallagma. Non manca chi ammette una
libera espressione dell’autonomia contrattuale con facoltà per le parti di
ricorrere a tutti i rimedi riconosciuti ai rapporti sinallagmatici, ivi
compresa la risoluzione per inadempimento 80 ;
6h) scioglimento, modifica e recesso. L’art. 768 septies disciplina lo
scioglimento del Patto di famiglia nei seguenti termini: “il contratto può
essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso
il Patto di famiglia nei modi seguenti: 1) mediante diverso contratto,
con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al
presente capo; 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel
contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri
contraenti certificata da un notaio”. Per quanto concerne la modifica,
dal momento che riesce difficile immaginare un recesso con effetti
modificativi, anziché estintivi, si suppone che essa possa rientrare solo
nelle previsioni di cui al punto 1) 81 . Può configurarsi una modifica in
senso soggettivo, come nel caso in cui si intenda ottenere il consenso
alla liquidazione di soggetti che abbiano acquisito la veste di legittimari
in un momento successivo, senza ricorrere alla previsione dell’art. 768
sexies. Oppure la modifica può riguardare l’aspetto oggettivo, quale ad
esempio il trasferimento di beni aziendali o ramo di azienda non
trasferito nel contratto base. Per quanto riguarda lo scioglimento di cui
al punto 1), la norma riflette il principio generale fissato dall’art. 1372
c.c. per cui “il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso
o per cause ammesse dalla legge”. In merito alla qualificazione
giuridica dello scioglimento si osserva che nel caso in esame, trattandosi
di contratto con effetti reali che hanno già prodotto i loro effetti, non
potrebbe parlarsi di mutuo dissenso, ma solo di diverso autonomo
contratto avente effetti contrari a quelli del contratto precedente82 . In
ogni caso la peculiarità del bene oggetto del trasferimento impone la
massima precisione nell’indicazione delle modalità di subentro del
precedente imprenditore nell’azienda trasferita con particolare
riferimento ai crediti ed ai debiti maturati, nonché ai contratti in corso.
L’atto di scioglimento deve essere depositato presso il Registro delle
imprese ai sensi dell’art. 2556 secondo comma. Il recesso, secondo
qualche autore, si giustifica solo se attribuito al disponente quale
80
Vedi G. Oberto, op. citata.
Vedi G. Rizzi, op. citata.
82
In senso contrario vedi A. Merlo, op. citata ove si ritiene che il negozio di
scioglimento del Patto di famiglia deve qualificarsi come muto dissenso.
81
39
Alberto Marchese
strumento per il recupero dell’azienda nel caso in cui il beneficiario
tradisca le aspettative 83 . Altri ritiengono, invece, che esso competa
anche al beneficiario ed agli altri legittimari. Nel primo caso verranno
meno gli effetti dell’intero Patto di famiglia 84 ; l’esercizio del diritto di
recesso da parte degli altri legittimari comporterà, invece, solo l’obbligo
di restituzione di quanto ricevuto e, ovviamente, la non estensibilità nei
loro confronti degli affetti del patto 85 . In merito alle conseguenze si
contrappongono due tesi in dottrina:
- secondo la tesi più accreditata chi ha esercitato il recesso verrà a
trovarsi nella posizione prevista dall’art. 768 sexies e quindi potrà
chiedere ai beneficiari del contratto il pagamento della somma
prevista dall’art. 768 quater aumentata degli interessi legali 86 ;
- secondo altri il recedente, libero dai vincoli imposti dal Patto di
famiglia, potrebbe agire con azione di riduzione o collazione 87 .
In ogni caso, appare opportuno che la previsione del recesso il seno al
contratto costitutivo del patto di famiglia non configuri la possibilità di
un recesso ad nutum, in quanto verrebbe a determinare una forte remora
alle iniziative del beneficiario. La previsione contrattuale dovrebbe
concernere unicamente ipotesi di recesso motivato in relazione a fatti ben
specificati e facilmente accertabili 88 e così pure dovrebbe regolamentare
compiutamente la sorte delle disposizioni contenute nel patto89 ;
6i) controversie. L’art. 768 octies recita: “le controversie derivanti dalle
disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a
uno degli organismi di conciliazione previsti dall’art. 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003 n. 5”. La normativa richiamata concerne la
“definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia in
attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001 n.° 366”. L’art. 38
prevede la costituzione da parte degli Enti pubblici o privati di
organismi destinati a gestire un tentativo di conciliazione. Trattasi di
tentativo di conciliazione analogo a quella previsto per le cause di lavoro
dal D.Lgs 80/1998 che costituisce condizione di procedibilità
83
Vedi G. Rizzi, op. citata.
Vedi G. Oppo, op. citata.
85
Vedi G. Oppo, op. citata.
86
Vedi G. Oberto, op. citata.
87
Vedi B. Inzitari, P. Dagna, M. Ferrari, V. Piccinini, op. citata.
88
Vedi G. Oberto, op. citata, secondo cui “inutile dire …che attese le inevitabili
complicazioni e gli immaginabili strascichi dell’atto in oggetto, sarà aopportuno
raccomandare ai notai di fare assai parco uso di questa clausola”.
89
Vedi U. Friedmann, op. citata.
84
40
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
dell’azione; il suo mancato esperimento determina la sospensione del
procedimento eventualmente instaurato. Il processo verbale redatto in
sede di conciliazione, omologato dal Presidente del Tribunale nel cui
circondario ha sede il relativo organismo, è titolo valido per l’iscrizione
di ipoteca giudiziale, nonché per l’espropriazione forzata. Trattandosi di
diritti disponibili, ma caratterizzati da un forte tecnicismo, alcuni autori
hanno auspicato l’inserimento nel Patto di famiglia di clausole
compromissorie demandanti la risoluzione delle controversie a collegi
arbitrali a composizione notarile 90 . Per quanto concerne il procedimento
ordinario, il rito da seguire nel giudizio conseguente all’inutile
esperimento del tentativo di conciliazione la dottrina osserva che “si
deve ritenere che vada seguito il cd. rito societario (artt. 1 ss. D. Lgs.
5/2003) soltanto ove nella specie il disponente si sia servito del patto di
famiglia per trasferire partecipazioni societarie. Al contrario, qualora
l’imprenditore trasferisca in tutto o in parte l’azienda, pare applicabile
esclusivamente il procedimento ordinario di cognizione” 91 di cui al
c.p.p.
7. La valutazione dei beni trasferiti
Come emerge chiaramente dalla disamina fin qui condotta la
quantificazione del valore dei beni oggetto del trasferimento assume un
rilievo assolutamente primario nella struttura del Patto di famiglia.
L’art. 768 quater stabilisce a carico dell’assegnatario l’obbligo di
liquidare gli altri legittimari “con il pagamento di una somma
corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e segg…”e
successivamente prevede che “i beni assegnati con lo stesso contratto agli
altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito
in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti”.
E’ evidente che l’entità dell’obbligo posto a carico dell’assegnatario
deriva direttamente dalla quantificazione dell’azienda o delle partecipazioni
a lui assegnate.
Trattandosi di valutazione rientrante nella sfera dell’autonomia privata, in
quanto rimessa alla concorde libera volontà dei partecipanti al contratto,
considerata l’importanza delle conseguenze che ne derivano, appare
90
Vedi- M. Petrulli, op. citata
- M. C. Lupetti, op. citata secondo il quale “si rende, quindi, estremamenteurgente
disporre subito di linee guida per risolvere eventuali future controversie, al fine di
garantire uniformità di giudizio”.
91
Vedi G. Oberto, op. citata.
41
Alberto Marchese
indispensabile che essa sia supportata dalla redazione di una perizia di stima
da parte di un esperto.
“E ciò per palesi motivi di prudenza ed opportunità, oltre che per
consentire la massima oggettività possibile alle conseguenze patrimoniali
del Patto di famiglia, anche tenuto conto delle vicende successive che
potrebbero conseguirne, in ragione dei diritti comunque garantiti dalla
legge ai legittimari non intervenuti al patto (sopravvenuti o meno che
siano)” 92 .
Per meglio inquadrare il reale oggetto della valutazione peritale è
opportuno ricordare che nel linguaggio giuridico, e quindi in quello
utilizzato dal legislatore, i termini impresa e azienda assumono una valenza
diversa rispetto a quella tipica dell’economia aziendale.
L’art. 2555 c.c., stabilendo che l’azienda “è il complesso dei beni
organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, la differenzia
dall’impresa considerandola elemento strumentale della medesima; in
economia aziendale, invece, il termine impresa sta ad indicare una delle
tipologie possibili di azienda, locuzione quest’ultima che abbraccia anche la
famiglia, considerata impresa non di produzione, ma di consumo.
Ovviamente il perito chiamato a periziare l’oggetto del trasferimento
opererà nell’ambito della locuzione economico/aziendale, a prescindere
dalla terminologia usata dal legislatore, per cui oggetto della perizia di stima
sarà il capitale dell’impresa.
In economia aziendale si individuano le seguenti principali
configurazioni di capitale:
il capitale netto di funzionamento che coincide con il netto individuato
dal bilancio come conseguenza della determinazione del reddito di
esercizio;
- il capitale di liquidazione, risultante quale differenza fra i valori di
liquidazione delle attività e delle passività;
- il capitale economico, inteso come l’entità che viene calcolata in sede di
trasferimento dell’impresa da un soggetto all’altro.
Nel caso che ci occupa il capitale oggetto di valutazione sarà,
ovviamente, quello economico.
Nell’operare tale valutazione sarà opportuno tener presente la specificità
dell’operazione in cui essa viene ad inquadrarsi, in relazione alla sua
particolare funzione.
Infatti il Patto di famiglia scaturisce dall’esigenza dell’imprenditore di
sottrarre l’azienda ad una sua cessione sul mercato, cosa che
92
Vedi R. D’Imperio, La valutazione dell’azienda e delle partecipazioni nella nuova
disciplina del patti di famiglia, Quaderni della Fondazione italiana notariato, Il Sole 24 ore
2006.
42
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
presumibilmente avverrebbe in assenza di un successore opportunamente
designato, ma di garantirne la continuità gestionale.
Pertanto il perito estimatore dovrà identificare un valore non strettamente
correlato alle condizioni di un ipotetico realizzo sul mercato, né alle
prospettive ed agli obiettivi del beneficiario (che potrà adottare strategie
diverse dal predecessore con conseguenti effetti sul valore dell’azienda).
Ne consegue che la scelta del metodo di valutazione dovrebbe, in linea di
massima, prescindere da “metodologie direttamente connesse al mercato dei
capitali (multipli di borsa, multipli di indicatori di performances aziendali,
transazioni comparabili etc.), per preferire metodologie più analiticamente
tarate sulla specificità della realtà aziendale oggetto di stima” 93 .
In tal senso appaiono preferibili metodologie “classiche”, quali quelle
patrimoniali o miste, con stima autonoma dell’avviamento, più agevolmente
“giustificabili e ricostruibili nelle loro variabili chiave anche a posteriori,
fattore questo particolarmente rilevante se si fa mente locale alle vicende
che nel tempo la validità e l’efficacia del Patto di famiglia potrebbero
subire” 94 .
8. Il trattamento fiscale del Patto di famiglia
Per quanto concerne gli aspetti fiscali occorre sottolineare in via
preliminare che la nuova normativa non ha previsto una specifica disciplina,
per cui l’individuazione degli effetti tributari del Patto di famiglia deve
essere necessariamente affidata alla disciplina ordinaria in materia di
imposte dirette ed indirette.
a) Imposte indirette a carico dell’assegnatario
L’unica menzione del nuovo istituto è rilevabile nel comma 78 della
Legge finanziaria 2007, che prevede l’inserimento nell’art. 3 del T.U.
relativo all’imposta sulle successioni e donazioni del comma 4 ter, ove si
precisa che i trasferimenti, effettuati anche tramite patti di famiglia di cui
agli art. 768 bis e segg. c.c. a favore dei discendenti, di aziende o rami di
esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.
Nel caso di quote sociali ed azioni di soggetti di cui all’art. 73 comma 1
sub a) del T.U.I.R. introdotto con il DPR 22 dicembre 1986 n.° 917 (soc. per
az., accom. per az., s.r.l., soc. coop. e di mutua assic.) il beneficio spetta
solo a quelle partecipazioni che consentano il controllo ai sensi dell’art.
2359 c.c., comma 1, sub 1) e cioè la maggioranza dei voti in assemblea
ordinaria.
93
94
Vedi R. D’Imperio, op. citata.
Vedi R. D’Imperio, op. citata.
43
Alberto Marchese
E ciò a condizione che i beneficiari proseguano l’attività di impresa o
detengano il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento,
rendendo apposita dichiarazione in tal senso all’atto di donazione o della
dichiarazione di successione.
Il trasferimento dell’azienda mediante il Patto di famiglia sconterà poi
anche le imposte ipotecarie e catastali nella misura ordinaria del 2% ed 1 %
sugli eventuali beni immobili presente nell’azienda trasferita.
b) Imposte indirette sulla liquidazione dei legittimari non assegnatari
La natura della liquidazione della quota di legittima ai legittimari non
assegnatari è oggetto di diversi orientamenti interpretativi.
Quello prevalente ne suggerisce una sostanziale assimilazione alla
donazione modale, nella quale il modus sarebbe appunto rappresentato
dall’onere in questione 95 .
Altri autori 96 ravvisano, pur nell’unitarietà del negozio, una liberalità
diretta nei confronti dell’assegnatario ed una indiretta nei confronti dei
restanti legittimari.
Pertanto quest’ultima sarà soggetta all’imposta sulle donazioni in ragione
del diverso trattamento previsto in relazione ai vari gradi di parentela.
c) Imposte dirette
La ricostruzione della disciplina giuridica del Patto di famiglia esclude
che esso possa qualificarsi come trasferimento a titolo oneroso.
Conseguentemente esso sarà riconducibile ai modelli impositivi inerenti ai
trasferimenti a titolo gratuito, la cui disciplina è dettata dall’art. 58 comma 1
del T.U.I.R. sopra citato, in base al quale “il trasferimento di azienda per
causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze
dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante causa”.
La norma, sciogliendo l’annoso interrogativo se la morte
dell’imprenditore debba o meno far emergere le plusvalenze latenti di
azienda, determina un’integrale detassazione del passaggio generazionale ai
fini delle imposte dirette 97 .
95
Vedi - Basilavecchia, Profili fiscali del Patto di famiglia, Relazione al convegno Patti
di famiglia per l’impresa, Napoli maggio m2006.
- Friedman, opera citata.
96
Vedi Fondazione Aristeia doc. n.° 73 del febbraio 2007, Le novità nell’imposizione
indiretta del Patto di famiglia.
97
Vedi Nussi, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, ove si evidenzia che la
norma sopraccitata rappresenta una .deroga al principio personalistico delle imposte sui
redditi, Padova 1996.
44
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
La stessa norma aggiunge che tale principio resta valido “anche qualora,
a seguito dello scioglimento entro cinque anni dall’apertura della
successione della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti
acquisita da uno solo di essi”.
Nel caso in cui l’assegnatario sia già di per sé un imprenditore, il
trasferimento dell’azienda viene invece a configurare sopravvenienze attive,
secondo il disposto dell’art. 88 c.3 D.P.R. 917/1986 98 .
Il legislatore, per far sì che i plusvalori maturati in capo all’imprenditore
emergano fiscalmente al momento del successivo trasferimento dell’azienda
medesima, da un lato ha previsto l’assunzione da parte del beneficiario dei
valori fiscali esistenti in capo al dante causa e dall’altro ha introdotto con la
lettera h bis nell’art. 67 T.U.I.R. una nuova fattispecie di redditi diversi e
cioè quelli derivanti da cessioni poste in essere da eredi o donatari di un
trasferimento gratuito d’azienda.
Ovviamente se il donatario prosegue l’attività del cedente, non si applica
tale disposizione e le eventuali plusvalenze verranno tassate all’interno del
regime dell’impresa stessa; in caso contrario, esse ricadranno nel regime dei
redditi diversi.
Occorre precisare che la necessità che l’azienda sia assunta ai medesimi
valori fiscalmente riconosciuti non rappresenta un vincolo per quanto
concerne le modalità di contabilizzazione del trasferimento dell’azienda.
Infatti la dottrina ritiene che la neutralità fiscale non impedisca una
eventuale maggiore iscrizione in bilancio dei beni e delle attività trasferite.
Si potrà tenere un “doppio binario”, civilistico e fiscale, senza che ne
venga compromesso il regime di sospensione della tassazione delle
plusvalenze implicite.
I valori recepiti contabilmente non potranno, comunque, superare quelli
stabiliti dalla valutazione peritale; nel caso in esame sarà ovviamente
necessario procedere alla rilevazione della “fiscalità differita”, in quanto le
differenze hanno natura temporanea e sono destinate ad essere riassorbite
contabilmente 99 .
In particolare il doppio binario troverà il suo naturale compimento in
occasione della successiva cessione di azienda, allorquando i valori fiscali,
fino ad allora latenti, avranno completa espressione.
In buona sostanza il Patto di famiglia determina la rimozione dalla
contabilità del disponente degli elementi attivi e passivi che compongono
l’azienda.
Nel caso in cui in capo al disponente esistano riserve in sospensione di
imposta ex art. 109 comma 4 sub b) del T.U.I.R., in assenza di trasferimento
98
99
M. Brusaterra, I Patti di famiglia, La banca del commercialista 2008
Vedi Varchetta, Mazzali, Fiandri, Patto di famiglia, Maggioli 2007 .
45
Alberto Marchese
in capo al beneficiario del relativo vincolo, si verificherà un “salto di
imposta”; ciò determinerà una ripresa a tassazione in capo al disponente.
In sede di stipula del Patto di famiglia appare, pertanto, opportuno
inserire apposita precisazione che trasferisca in capo al beneficiario
l’eccedenza in sospensione di imposta, con istituzione del relativo vincolo.
Va, infine, ricordato che, nel caso di cessione di azienda da parte di
imprenditore individuale, purchè l’azienda sia posseduta da almeno cinque
anni, vi è la possibilità di ricorrere alla tassazione separata.
L’attribuzione di partecipazioni societarie, trattandosi di operazione a
carattere non oneroso, non costituisce operazione imponibile.
Conseguentemente gli eventuali plusvalori insiti nella partecipazione
trasferita emergeranno fiscalmente solo al momento della eventuale
successiva cessione a titolo oneroso ai sensi di quanto disposto dalle lettere
c – c bis dell’art. 67 del T.U.I.R.. Nel calcolo di tale plusvalenza si dovrà
poi tener conto dei criteri di quantificazione dettati dal successivo art. 68 per
l’ipotesi di partecipazioni acquisite per donazione.
Detta plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra il corrispettivo
percepito ed il costo di acquisto che, ai sensi del terzo capoverso del
medesimo comma 6 corrisponde al “costo del donante”.
46
Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia
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48
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
PAPERS PUBBLICATI DAL 2004 AL 2008 ∗ :
30- Rino FERRATA, Le variabili critiche nella misurazione del valore di una tecnologia,
aprile 2004.
31- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Co-branding e valore della marca, aprile 2004.
32- Arnaldo CANZIANI, La natura economica dell’impresa, giugno 2004.
33- Angelo MINAFRA, Verso un nuovo paradigma per le Banche Centrali agli inizi del
XXI secolo?, luglio 2004.
34- Yuri BIONDI, Equilibrio e dinamica economica nell’impresa di Maffeo Pantaleoni,
agosto 2004.
35- Yuri BIONDI, Gino Zappa lettore degli Erotemi di Maffeo Pantaleoni, agosto 2004.
36- Mario MAZZOLENI, Co-operatives in the Digital Era, settembre 2004.
37- Claudio TEODORI, La comunicazione via WEB delle imprese italiane quotate: un
quadro d’insieme, dicembre 2004.
38- Elisabetta CORVI, Michelle BONERA, La comunicazione on line nel settore della
distribuzione dell’energia elettrica, dicembre 2004.
39- Yuri BIONDI, Zappa, Veblen, Commons: azienda e istituzioni nel formarsi
dell’Economia Aziendale, dicembre 2004.
40- Federico MANFRIN, La revisione del bilancio di esercizio e l’uso erroneo degli
strumenti statistici, dicembre 2004.
41- Monica VENEZIANI, Effects of the IFRS on Financial Communication in Italy:
Impact on the Consolidated Financial Statement, gennaio 2005.
42- Anna Maria TARANTOLA RONCHI, Domenico CERVADORO, L’industria
vitivinicola di Franciacorta: un caso di successo, marzo 2005.
43- Paolo BOGARELLI, Strumenti economico aziendali per il governo delle aziende
familiari, marzo 2005.
44- Anna CODINI, I codici etici nelle cooperative sociali, luglio 2005.
45- Francesca GENNARI, Corporate Governance e controllo della Brand Equity
nell’attuale scenario competitivo, luglio 2005.
46- Yuri BIONDI, The Firm as an Entity: Management, Organisation, Accounting, agosto
2005.
47- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Luca MOLTENI, Consumatore, marca ed
“effetto made in”: evidenze dall’Italia e dagli Stati Uniti, novembre 2005.
48- Pier-Luca BUBBI, I metodi basati sui flussi: condizioni e limiti di applicazione ai fini
della valutazione delle imprese aeroportuali, novembre 2005.
49- Simona FRANZONI, Le relazioni con gli stakeholder e la responsabilità d’impresa,
dicembre 2005.
50- Francesco BOLDIZZONI, Arnaldo CANZIANI, Mathematics and Economics: Use,
Misuse, or Abuse?, dicembre 2005.
51- Elisabetta CORVI, Michelle BONERA, Web Orientation and Value Chain Evolution
in the Tourism Industry, dicembre 2005.
52- Cinzia DABRASSI PRANDI, Relationship e Transactional Banking models, marzo
2006.
53- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Federica LEVATO, Brand Extension &
Brand Loyalty, aprile 2006.
∗
Serie depositata a norma di legge. L’elenco completo dei paper è disponibile al
seguente indirizzo internet http://www.deaz.unibs.it
49
54- Mario MAZZOLENI, Marco BERTOCCHI, La rendicontazione sociale negli enti
locali quale strumento a supporto delle relazioni con gli Stakeholder: una riflessione
critica, aprile 2006
55- Marco PAIOLA, Eventi culturali e marketing territoriale: un modello relazionale
applicato al caso di Brescia, luglio 2006
56- Maria MARTELLINI, Intervento pubblico ed economia delle imprese, agosto 2006
57- Arnaldo CANZIANI, Between Politics and Double Entry, dicembre 2006
58- Marco BERGAMASCHI, Note sul principio di indeterminazione nelle scienze sociali,
dicembre 2006
59- Arnaldo CANZIANI, Renato CAMODECA, Il debito pubblico italiano 1971-2005 nell'apprezzamento economico-aziendale, dicembre 2006
60- Giuseppina GANDINI, L’evoluzione della Governance nel processo di trasformazione
delle IPAB, dicembre 2006
61- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Ottavia PELLONI, Brand Extension:
l’impatto della qualità relazionale della marca e delle scelte di denominazione, marzo
2007
62- Francesca GENNARI, Responsabilità globale d’impresa e bilancio integrato, marzo
2007
63- Arnaldo CANZIANI, La ragioneria italiana 1841-1922 da tecnica a scienza, luglio
2007
64- Giuseppina GANDINI, Simona FRANZONI, La responsabilità e la rendicontazione
sociale e di genere nelle aziende ospedaliere, luglio 2007
65- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Ottavia PELLONI, La valutazione di
un’estensione di marca: consonanza percettiva e fattori Brand-Related, luglio 2007
66- Marco BERGAMASCHI, Crisi d’impresa e tecnica legislativa: l’istituto giuridico
della moratoria, dicembre 2007.
67- Giuseppe PROVENZANO, Risparmio…. Consumo….questi sconosciuti !!! , dicembre
2007.
68- Elisabetta CORVI, Alessandro BIGI, Gabrielle NG, The European Millennials versus
the US Millennials: similarities and differences, dicembre 2007.
69- Anna CODINI, Governo della concorrenza e ruolo delle Authorities nell’Unione
Europea, dicembre 2007.
70- Anna CODINI, Gestione strategica degli approvvigionamenti e servizio al cliente nel
settore della meccanica varia, dicembre 2007.
71- Monica VENEZIANI, Laura BOSIO, I principi contabili internazionali e le imprese
non quotate: opportunità, vincoli, effetti economici, dicembre 2007.
72- Mario NICOLIELLO, La natura economica del bilancio d’esercizio nella disciplina
giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003, dicembre 2007.
73- Marta Maria PEDRINOLA, La ristrutturazione del debito dell’impresa secondo la
novella dell’art 182-bis L.F., dicembre 2007.
74- Giuseppina GANDINI, Raffaella CASSANO, Sistemi giuridici a confronto: modelli di
corporate governance e comunicazione aziendale, maggio 2008.
75- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Michela APOSTOLO, Dominanza della
marca e successo del co-branding: una verifica sperimentale, maggio 2008.
50
ARTI GRAFICHE APOLLONIO
Università degli Studi
di Brescia
Dipartimento di
Economia Aziendale
Alberto MARCHESE
IL RICAMBIO
GENERAZIONALE NELL’IMPRESA:
IL PATTO DI FAMIGLIA
Paper numero 76
Università degli Studi di Brescia
Dipartimento di Economia Aziendale
Contrada Santa Chiara, 50 - 25122 Brescia
tel. 030.2988.551-552-553-554 - fax 030.295814
e-mail: [email protected]
Maggio 2008
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