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III “IL COMMON LAW IN INGHILTERRA ED IN AMERICA. ”
INSEGNAMENTO DI DIRITTO PRIVATO COMPARATO LEZIONE III “IL COMMON LAW IN INGHILTERRA ED IN AMERICA.” PROF. ANNAFLORA SICA Diritto privvato compaarato Lezione IIII I Indice e 1 L’esp perienza giu uridica del common laaw ---------------------------------------------------------------- 3 2 Il com mmon law del d diritto inglese i -------------------------------------------------------------------------- 6 6 3 Alcun ne applicazzioni della giurisdizion g ne di equity y -------------------------------------------------- 11 4 Il sisttema delle corti c ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 5 Il com mmon law del d diritto statunitens s e ---------------------------------------------------------------- 188 6 Le fon nti nel diritto degli staati uniti ---------------------------------------------------------------------- 23 7 Il rap pporto tra feederazioni e stati nel diritto d amerricano-------------------------------------------- 255 Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 2 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII 1 L’esp perienzza giu uridicaa del Commo C on Law w La dottrina è una fontte informalle del dirittto che haa contribuitto alla forrmazione e all’elaboraazione del diritto d nell’eesperienza di d civil law w (esperienzza francese – contributto di autorii come Dom mat e Pothierr; esperienzza tedesca – contributo della scuolaa pandettisttica). Quiindi, nei sistemi s di civil law abbiamo laa dottrina (scientia juuris) come fattore dii elaborazionne del dirittto e abbiam mo le univeersità che sono s state sia s delle sedi di elaborazione dell diritto, chee le sedi privvilegiate di formazionee dei giuristii. Perciò: e e del dirittoo scieentia juris: elaborazione CIV VIL LAW: univversità : forrmazione deel diritto Neii paesi di tradizione comune “C Common Law”, L fino a tempi reecenti la do ottrina e lee università non n hanno svolto s un ruuolo nemmeeno paragon nabile a queello svolto nnel civil law w. Nelll’esperienzza inglese ill diritto si è formato nell’ambito n dell’attività giurisdiziionale dellee corti. La fonte princiipale del dirritto è stata appunto l’aattività giuriisprudenzialle. I giiuristi venivvano formatti nell’ambitto degli ord dini professionali, che aattualmente sono: • INNS OF COURT (oordine profeessionale perr i Barristerr) • CIETY (orddine professsionale per i Solicitor) LAW SOC La letteratura giuridica è una letteraatura professsionale: si esprime, fiino al ‘500,, negli yearr books, colllezioni di casi che originariam o mente avevaano proprioo la funzioone di uno strumentoo didattico. Ci sono due eccezioni a questo quuadro dellaa letteraturaa didattica che sono le l opere dii Glanville (seconda ( meetà del 11000) e le operee di Bracton n (intorno all 1200). A partire p dal 1500 vi è unn’evoluzionee della letterratura profeessionale. Traa la fine deel ‘400 e la l prima metà m del ‘50 00 vi sonoo una serie di opere di d caratteree trattatisticoo, fino ad arrivare a Blackstonne (secondaa metà dell ‘700) a ccui si deve un’operaa fondamenttale che ha costituito, c innsieme allee opere di Cocke, C lo strrumento di studio e di formazionee di intere geenerazioni sia s in Inghillterra, ma sooprattutto neegli Stati Uniti. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 3 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII Sonno i COMM MENTARIE ES ON THE E LAWS OF F ENGLAN ND, un tratttato del diriitto inglese,, diviso in 4 libri l’operra che ha coostituito il modello m di trrattato, quinndi di operaa sistematicaa (e non piùù i a cui di isspireranno le opere di vari giurissti a partiree diretta ad un utilizzo pratico e immediato) dall’800. Verrso fine ‘8800 – iniziio ‘900 – comincia ad espandeersi la letteeratura tratttatistica inn Inghilterra e nascono le prime rivviste giuridiche, spesso curate da dei d professoori universitaari. A partire p dal Rinascimennto sono staati istituiti dei corsi diritto in quuesti centri universitarii (universitàà) soprattuttoo ad Oxfordd e a Cambrridge: Perr quello chee riguarda l’evoluzion l e del ruolo o della dottrrina negli S Stati Uniti, si possonoo distingueree due perioddi: - distinguiaamo 2 fasi: 1° PERIODO P • Nel corsoo del ‘600 = relativo alla formazzione e alloo sviluppo delle diverrse colonie.. Mancanzaa di giuristii e le modaalità di riso oluzione delle controvversie sono affidate add organi divversi dagli organi o giurissdizionali. • Inizio del 1700 = succcessivo allaa perdita deella Corona in Inghilterrra di Carlo o I. Dopo laa caduta dii Carlo I si ha un’iimmigrazio one delle colonie c in America di d soggettii appartenennti al ceto medio-alto, m che fuggon no proprio a seguito ddella caduta di Carlo I.. Tra questii ci sono molti m giuristii che portan no con sé un u patrimonnio di conoscenze. Glii strumenti utilizzati da d questi giiuristi sono o le opere classiche c dii Cocke e le opere dii Blackstonne. d civil law w Neggli Stati Unniti c’è stata un’opera di importaazione delle opere della dottrina di (Domat e Pothier). P Il genere g trattaatistico, cioè di opere sistematich he, ha visto come rapprresentanti, nella n primaa metà dell’8800, STOR RY e KENT T (“commenntari del dirritto americcano”) che riprendono il modelloo trattatisticoo di Kent. Ha avuto un ruuolo molto importantee la letteratu ura giuridica che ha coostituito un importantee strumento di formazioone. 2° PERIODO: P (fine ‘700 – tutto ‘8000). Si ha h la formazzione delle prime scuoole di diritto o, all’inizio solo inform mali, a voltee istituite daa singoli proofessori o giiuristi. Il giurista g si forma all’’interno deelle universsità (in Ingghilterra all’interno degli d ordinii professionaali). Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 4 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII Impportante unniversità è quella di HARVAL: H modello propulsivo pper la form mazione deii giuristi graazie all’operra di LAND DGELL, divventato presside della sttessa univerrsità nel 187 70 e che haa rivoluzionaato i connottati dell’università e deella scuola di d diritto in America: A • Ha portatoo il corso dii studi da 1 a 3 anni. • Ha posto come pree requisito per la frequenza di una scuolaa di diritto o un titoloo universitarrio. • Ha scanditto il corso di d studio in verifiche ed d esami periiodici. • Ha creato un nuovo metodo m di insegnamento, il “case method” = gli studentti americanii sono form mati in ciasccuna materiia sulla base di materiiali giurisprrudenziali, in i modo daa ricostruiree, attraversoo l’analisi dii singoli cassi, una deterrminata matteria giuridiica. p dallaa fine dell’8800 vi è unn fiorire di scuole di diritto d (movvimenti di pensiero). p I A partire movimentii di pensieroo che si sviiluppano daalla fine dell’800 fino ad a oggi hannno come caaratteristicaa comune unn interesse particolare delle discippline extrag giuridiche: tutte questee scuole ten ndono a farr vedere il diritto d in un ambito più ampio, cioèè vedono il diritto in unn processo di interazio one con altrii settori del sapere e dellla vita sociiale. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 5 di 32 Diritto privvato compaarato 2 Lezione IIII Il Co ommon n Law w del diritto d iinglesee Il common c law w viene defiinito come un u diritto di matrice giuurisprudenzziale. Dirre che il diiritto di coommon law w è di matrrice giurispprudenziale, significa dire d che laa giurisprudeenza è una fonte f imporrtante del diiritto e, in particolare, p s significa dirre che interri settori dell diritto sonoo stati discipplinati dallaa giurispruddenza. Il diritto d giurissprudenzialee è un dirittoo tradizionaalmente elabborato dallee corti. Queesto però non vuole diire che la foonte legislaativa non c’è mai stata e che non ci sia oggi:: gli atti legiislativi (stattus) sono sempre esistitti come fontte del dirittoo accanto allla giurispru udenza. La fonte del diiritto legislaativa si è esspansa dallaa seconda metà m dell’800 con tutte le esigenzee economicoo-sociali. Il teermine com mmon law si s trova in due d accezio oni diverse: in senso laato, indica l’esperienzaa giuridica che c ha il dirritto inglesee come moddello di recezione; in senso s strettoo, common n law sta add indicare il diritto elaborato, già dall’età d meddievale, dalle corti regiee in contrappposizione con c un altroo corpo di diiritto, semprre giurispruudenziale, chhe è l’EQUIITY. EQ QUITY = alttro corpo di d diritto, giuurisprudenzziale, ma noon elaboratoo dalle cortti regie, maa dalla giurissdizione dell cancellieree. Queesta esperieenza giuridica è nata a partire dallla conquistaa dei Normaanni nel 106 66, appuntoo l’anno nel quale i Norrmanni hannno conquistaato il territo orio inglese sottraendollo agli anglo osassoni. Sottto gli angloosassoni vi era un dirittto di matriice prevalenntemente coonsuetudinaaria: da loroo le consuettudini eranoo state messse per isccritto, però non esisteeva un dirittto comunee a tutto ill territorio. m noormanna e viene creato all’interno del territo orio inglesee Dall 1066 si innstaura la monarchia un sistemaa di notevolee accentram mento del pootere regio secondo s un modello giàà presentato o nel ducatoo di Normanndia. Gugglielmo I, quando q conqquistò quessto territorio o, innanzituttto lo divisee fra i sogg getti del suoo seguito: quuindi, divisse il territorrio tra più feudi, non n di grandi dimensionii, per averee meglio ill controllo su di essi (salvo chee nelle zonne di fronttiera che necessitavan n no di una particolaree protezione) e attribuissce questi feudi f ai TEN NANTS IN N CHIEF, che c sono deei vassalli direttamente d e dipendenti dal sovranoo. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 6 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII Queesto meccaanismo è stata blocccato nel 12 290 con un u altro m meccanismo,, il QUIA A EMPTORE ES che viietava ognii subinfeuddamento: tutti t questi feudatari dovevano dipenderee direttamennte dal sovraano e questto facilitavaa un controlllo molto ceentralizzatoo da parte della d coronaa sui feudataari del regnoo. A questo q equillibrio moltoo ben assesttato fra elem mento centrrifugo (sudddivisione in n più feudi)) ed elemennto centripeeto (tenutaa del contrrollo) si associa anchhe lo sviluuppo di un n gradualee accentrameento di un’aamministrazzione della giustizia g reg gia. L’aamministrazzione della giustizia era e esercitaata essenziaalmente nelll’ambito deei tribunalii signorili alll’interno dii ciascun feuudo. Graadualmente,, viene add affermarrsi in mod do parallello a quessta “giustizzia locale”” un’amminiistrazione della d giustiziia da parte del d re e, in particolare, p da parte di corti regie. Queesto avviene essenzialm mente per due d ragioni: 1. C’erano C dellle controveersie che rigguardavano i sudditi del regno (priincipio che vale v ancoraa o oggi è che tutta t la terraa appartienee alla coron na. I tenantss in chief noon sono pro oprietari nell s senso che inntenderemm mo noi, ma dispongono o di questa terra, t che foormalmentee appartienee a corona,, attraverso il vincolo di alla d vassallag ggio). Le controversie cche interesssavano al ree e erano quellle riguardannti i tenantss (i vassallii); il sovranno riscuotevva delle im mposte peròò d doveva anchhe assicurarre un certo livello di prrotezione aii suoi vassallli. Al re intteressavanoo a anche le caause di dirittto penale, cioè quelle cause che potevano m mettere in pericolo p “laa p pace del ree”. Poi c’errano delle cause c che interessavan i no indirettaamente il so ovrano, perr e esempio, quuando un sooggetto non pagava certte imposte. 2. L’amminist L trazione dellla giustiziaa costituiva anche una fonte di reeddito, percché la cortee v veniva aditta e interveeniva solo dietro pagaamento di specifiche tasse dei diritti d dellaa c cancelleria. Nelll’ambito deella CURIA A REGIS, un organo esssenzialmennte a funziooni miste, sii vengono a differenziaare degli orggani essenziialmente a funzioni f giu urisdizionalii (le corti reegie) che son no: • KING’S K BE ENCH • COMMON C N PEAS • EXCHEQU E UER (=scaccchiere) Lo “scacchieree” era origiinariamentee un organo o a funzionii puramentee amministrrative, cioèè c di riscuotere le tasse: suuccessivameente, accannto alla funnzione amm ministrativa,, aveva il compito Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 7 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII acquista laa funzione di organo giurisdizion g nale, cioè di d risolvere le controvversie che avessero a unn interesse trributario. Il “Common “ peas” si occuupava delle controversiie tra i singooli privati (ffeudatari). Il “King’s “ Bennch” si occuupava delle controversiie che interressavano laa “pace del regno”, maa anche quellle riguardannti gli illeciiti civili (=trrespass = faattispecie di illecito civile). I siingoli, origiinariamentee, si rivolgoono al cancelliere, norm malmente uun ecclesiasstico, che è più alto fuunzionario del d regno (viene ( subitto dopo il re): graduaalmente il ccancelliere comincia a passare quueste petiziioni alle siingole cortii regie, ch he prendonoo anche il nome di CORTI C DII COMMON N LAW. Queeste corti, già all’epoca del re Enrico E I, co ominciano a svilupparre un’ammiinistrazionee della giustiizia, intornoo al 1200. Alttro motivo perché queesta giustizzia regia sii è andata sempre piùù espanden ndosi è chee all’interno delle corti regie si appplicavano deei metodi dii risoluzionee delle conttroversie, in n particolaree dei metodii di accertam mento del fatto, fa molto più evoluti rispetto a quelli q adottaati dalle corrti signorili,, che normaalmente usaavano metoodi quali lee “ordalie” (prova dell fuoco, proova dell’accqua), o unn duello, o un u giuramennto decisorioo. Nell tempo si afferma neell’ambito di d queste co orti regie unn metodo m molto più razionale r dii accertamennto del fattoo, costituitoo dalla GIUR RIA: invecee di ricorrerre ad un’orddalia per veerificare, add esempio, se s Tizio haa rubato il cavallo dii Caio, si ricorre r ad un u certo nuumero di giurati, g chee normalmennte sono dei vicini di casa c delle parti p in caussa e sarà afffidata a queesta giuria la l decisionee sulle questtioni di fattoo. La decisione verrà v adottaata mediantte il verdettto: la giuriia si pronunncia sulle questioni q dii fatto mediaante una deccisione nonn motivata, che c è appun nto il verdettto. La giuria è unoo strumentoo, un istitutoo processuaale, che è staato adottatoo in seno a queste q cortii di commonn law e chee ha costituito un elem mento notevo ole di conccorrenza fra queste corrti e le cortii locali. La giuria ha raappresentatoo un elemennto importan nte di razionnalizzazionee del processso. Queesto svilupppo dell’amm ministrazionne della giiustizia regiia non signnifica che queste q cortii regie hannno soppianntato le corrti locali: fino alla riforma r delll’800 la ggiustizia reg gia è stataa considerataa come una giustizia deelle corti deei tribunali eccezionali. e Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 8 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII Queesto sta ad a indicare che quesste corti regie, r fin dalle d origiini, hanno consentitoo un’alternattiva alle corrti locali, sooprattutto neel corso dell medioevo:: erano delle “corti di eccezione”, e , perché il looro motivo di d esistenzaa era proprioo quello di occuparsi o dii determinatte controverrsie. Lo strumento processualee per adire queste cortti è il WRIT T (=lettera) = la giustiizia regia sii p meddiante quessti strumennti di FORM MS OF AC CTION che rappresen ntano dellee sviluppa proprio fattispecie tipiche. Il WRIT W è l’orrdine che lee corti, in noome del sov vrano, rivollgono normaalmente al funzionarioo del re, locale, lo scerriffo un rapppresentantee del poteree centrale nelle n provinnce del regn no, affinchéé induca unaa parte ad astenersi dall porre in esssere degli atti a illeciti. E’ un ordinne di convocazione dell convenuto dinanzi allle corti regiie. Le parti che erano interessate a questo tiipo di tutelaa dovevanoo chiedere all cancellieree, poi direttaamente alle corti, questto writ. Il writ w individdua delle faattispecie tippiche, quindi non sem mpre esistevva un writ che c potessee soddisfare determinatee esigenze di d tutela. Di fronte a questo esppandersi dell’amminis d strazione della d giustiizia che sottraeva s ill contenziosso alle corti,, i feudatarii hanno fattoo valere le proprie p prerrogative, inn determinatti periodi inn particolaree. Cossì che nel 1258 si è arrrivati ad unna chiusura del d numero dei writ, coon le PREV VISION OF F OXFORD:: il re, con il parlamennto, arriva ad a un comp promesso fraa le corti e i Baroni (ffeudatari), i quali vedevvano semprre più erosoo il proprio contenziosso e quindi anche la prropria fontee di reddito,, che trovanoo da questa amministraazione dellaa giustizia lo ocale. Conn le PREVIISION OF OXFORD si è deciso o che le corrti non poteessero emanare nuovee forme di writ, w proprioo perché ci si rendeva conto che questo writt era una soorta di strum mento dellee corti localii da parte dell’ammini d istrazione della d giustizzia regia. Si S è chiuso il numero di writ chee potevano essere e chiestti dalle partti. Succcessivamennte, nel 12885, con lo STATUTE OF WEST TMINSTER R II si è deeciso che lee corti potevvano ugualm mente decideere delle controversie in i casi molto affini. Queesto sistemaa di writ è stato s abolitoo sono con la l riforma nel n 1873: finno ad alloraa chi volevaa ottenere giiustizia da parte p delle corti c di com mmon law doveva d indivviduare speecificamentee un writ inn cui inquaddrare la proppria controvversia (la fatttispecie ch he gli interessava). Se nnon esistevaa un writ inn cui inquadrrare la fattisspecie, non vi poteva essere e tutelaa da parte deelle corti di common laaw. Traa i writ posssiamo trovarre: Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 9 di 32 Lezione IIII Diritto privvato compaarato • WRIT OF F WRITE che venivaa richiesto per ottenerre tutela inn caso di spoglio s dall godimentoo del proprio fondo. • WRIT OF F TRESPA ASS che veeniva utilizzzato per assicurare a lla tutela co ontro dellee aggressionni o degli attacchi direetti e violenti nei confrronti di deteerminati vallori, cioè laa terra, nei confronti della d stessa integrità fiisica (trespaass, in quessto caso, neei confrontii della persoona). E’ importante il writ of trespass peerché è statto utilizzatoo, in primo luogo, perr assicuraree tutela sul piano p della responsabil r lità extraconntrattuale; in n secondo luogo, l ha inniziato una tutela t contoo l’inadempiimento conntrattuale. Questo Q writ of trespasss è stato anche a appliicato in ipo otesi in cuii mancavanoo i requisitti che lo avevano a carratterizzato in origine e, in quessti casi, si parlava dii ACTION ON O THE CA ASE. Intoorno alla finne del ‘3000 si cominciiano ad avv vertire deglii aspetti criitici di quessta giustiziaa regia amm ministrata dallle corti di common c law w, per vari motivi. m Un primo motivo è datoo dal fatto che, essend do questi writ w a numeero chiuso, non eranoo adeguati add assicuraree tutela in ippotesi speciffiche. Alttro problem ma riguardaava la giuriia: per un verso la giuria g costituiva un elemento e dii razionalizzzazione del processo rispetto ai metodi m più arcaici; perrò, spesso, lla giuria co ostituiva unn elemento di d corruzione del processo, in quanto q i giu urati venivaano corrottti e questo andava add alterare l’eequilibrio all’interno di una data coontroversia.. Inooltre, a voltee non c’era un writ addeguato, nell senso che i rimedi chhe il writ prresentava o che potevaa assicurare,, non erano adeguati allle esigenze di tutela deelle parti. Queesto compoortò che i soggetti chee non avevaano trovato piena sodddisfazione dinanzi d allaa corte regiaa, o la cui pretesa eraa stata respiinta in parttenza perchhé non rienttrava in nessuna dellee fattispecie tipiche, si rivolgevano r o al sovrano. ma di petiziioni al sovrrano per otttenere giusttizia al verttice. Questee Quiindi, c’era questa form petizioni, visto che ovviamente o e non potevva occuparssi di tutte il sovrano,, venivano rivolte dall sovrano all cancellierre (alto funnzionario del d regno fiino alla priima metà ddel ‘500, detto d anchee “custode della d cosciennza del re”, in quanto ecclesiastico e o). Graadualmente si è afferm mata una veraa e propria prassi di rivvolgere dellle petizioni al sovrano: una vera e propria giuurisdizione del d cancellieere. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 10 di 32 Diritto privvato compaarato 3 Lezione IIII Alcu une applicazzioni della d giiurisdiizione di E Equity y Il cancelliere c n decidevva le cause alla non a luce dellle regole dii common laaw, conosciiute in seno alle corti reegie, ma appplicava dellle regole traatte dalla mo orale. 1. Esecuzionne in forma specifica di d determinaati obblighi = Specificc performan nce In casoo d’inademppimento di promesse o di prestaziioni, le partti ottengonoo dalle cortii soltanto ill rimedio deel risarcimeento del dannno. Non seempre però il risarcim mento del daanno potevaa soddisfaree le pretese di un sogggetto. Questto tipo di tuutela non pooteva otteneersi dinanzii alle corti regie. Quinndi, chi vooleva otteneere un’eseccuzione in fforma speccifica di unn obbligo si rivolgeva al a cancellierre. 2. Tutela preeventiva. Il risarcimentto del dann no come strrumento di intervento tipico t dellee corti di coommon law non era addeguato nel caso in cui si volesse prevenire ill verificarsii del danno. Nell’ipoteesi di un’esiigenza di tu utela prevenntiva ci si rivvolgeva al cancelliere,, perché le corti c di com mmon law non n avevano o degli strum menti che aassicurassero o una tutelaa preventivaa. Normalm mente la tuteela preventiv va avviene mediante m l’ordine di faare o di nonn fare qualcosa = INJU UNCTIONS.. 3. Trust. Il trust è unna sorta dii negozio fiduciario. Spesso i feudatari, per p evitaree determinaati oneri feuudali, intesstavano i beni immobbili (fondi) ad un altro o soggetto,, perché figgurando queesti come tiitolare del fondo, f loro non dovevvano più corrisponderee questi oneeri. Schema del trust: SETTEOR S (costituente ( del trust) inntesta i ben ni in capo all TRUSTEE E per evitaare degli oneri o fiscalii. L’accorddo fiduciariio intercorrrente tra ill costituentee e il trusteee prevedevva che non fosse f il trusstee il beneficiario di questi q beni,, ma che foosse un BENEFICIAR RIO. E’, quiindi, un rappporto trilatterale: setteeor, trustee,, beneficiarrio. Il benefiiciario potevva essere: • lo stessso costitueente del trusst (come nell caso di chii intesta perr evitare deg gli oneri); • un terrzo (es.: Tizzio, ricco prroprietario con c un figlioo prodigo inntesta i suoii beni ad unn trustee, che ne diiventa propprietario, qu uindi può disporre di quuesti beni come c vuole,, però a beneficio di un terzo, appunto il beneficiarioo). Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 11 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII Acccadeva perrò che il trustee nonn sempre rispettasse l’accordo fiduciario.. Allora ill beneficiariio, rivolgenndosi alle corti c di com mmon law non si veddeva riconoosciuto queesto tipo dii accordo fiiduciario. Fu F proprio la giurisdizzione di eq quity, del cancelliere, c che ricono osce questoo accordo fidduciario e loo fa valere nei rapporti interni traa questi sogggetti. Se i bbeni erano ancora a nellaa sfera di prooprietà del trustee, il cancelliere c g ordinavaa di agire coome trusteee: era un inttervento “inn gli personam”” , cioè non cambia l’asssetto reale, ma viene ordinato o al trustee di coomportarsi come c tale. Dinnanzi al canncelliere loo strumentoo non era costituito c d una seriee di writ tiipici, comee da avveniva dinanzi d alle corti, ma mediante m w subpoen writ na con cui il cancellierre ordinava al soggettoo (convenutoo) di presenntarsi dinannzi a lui e di d narrare, sotto s giuram mento, i fattti della cau usa. (questoo giuramentoo aveva un’implicazionne costrittivva). Ancche qui bisoognava pagaare i soliti diritti d di can ncelleria. Chii contravveeniva agli ordini o del cancelliere era e soggettoo a delle peene molto ingenti, siaa pecuniarie,, sia anche alla a reclusioone. Il tiipo di proceesso era di tipo t inquisiitorio, che derivava d prooprio dal faatto che fino o alla primaa metà del ‘500 il canccelliere era un ecclesiiastico, quin ndi conosceeva molto bbene il diriitto romanoo canonico e adottava ill modello prrocessuale tipico t del modello m canoonico. Quiindi si traatta di un processo scritto, seg greto, che non si aavvaleva deella giuria:: l’accertamento dei fattti veniva esseguito dinaanzi al canceelliere, senzza la presenzza della giu uria. La giurisdizionne del canccelliere pressenta alcunee caratteristtiche rispettto alla giuriisdizione dii common laaw: 1. La L giurisdiizione del cancellieree è una giurisdizion g ne di caratttere discreezionale: ill c cancelliere (giurisdizioone di equuità) assicurra giustiziaa dove ritieene che vi sia questaa e esigenza di soddisfare questo bisoogno di tutella. 2. L’equity L noon si è mai posta p in conntrapposizio one col com mmon law, m ma si è posta come unaa t tutela di caarattere susssidiario, agggiuntivo. E’’ una tutelaa che non vva a contrad ddire quellaa a assicurata d commonn law, ma la dal l complem menta, va doove il comm mon law no on riesce add a andare, peròò segue il coommon law w, non si pon ne mai in coontrapposizione. 3. E’ E una tutella discrezioonale nella misura m in cu ui è necessaario che “la parte si preesenti d dinanzi allaa giurisdiziione di equuity con mani m pulite””: un sogggetto che avesse a c commesso un torto o si fosse comportatto in modoo disdicevoole, non poteva p pretendere t tutela in senno alla giuriisdizione di equity. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 12 di 32 Diritto privvato compaarato 4 Lezione IIII Il sisttema delle d C Corti r fraa common law l ed equiity ha cono osciuto dei momenti ddi forte tenssione che sii Il rapporto identificatoo soprattuttoo nel perioddo dell’affermarsi dell’’assolutismoo regio sottto i TUDOR R (dal 14855 al 1603) e, successivaamente, la diinastia deglli STEWAR RT (fino al 1660). 1 Queesti momennti di tensioone sono doovuti ad unaa contrapposizione poliitica tra il sovrano s e ill parlamentoo: ci sono sttati dei tentaativi di impporre un asso olutismo regio, a cui ill parlamento o ha reagitoo e le corti di d common law si sonoo affiancate al parlamen nto, mentre la cancelleeria (la giuriisdizione dii equity) ha aderito allee prerogativee del sovranno. p in cui c la giurisdizione dii equity ha cercato di porsi quasii come unaa C’èè stato un periodo giurisdizioone di appeello nei coonfronti dellle corti dii common law, quinddi, in quallche modo,, contraddicendo, quellla massimaa secondo cui c l’equity y segue sem mpre il com mmon law, ribaltandoo completam mente l’esitoo di alcune cause. c Queesto conflittto tra com mmon law ed equity viene risoolto, in un primo mo omento, daa GIACOMO O I nel 1616, sotto gli Stewart, inn favore dell’equity, dicendo che ll’ultima parrola dovevaa essere della giurisdizioone di equitty. E’ stata però una u vittoriaa temporaneea, perché poi p negli annni successsivi anche le l decisionii g nale della HOUSE H OF F della giuriisdizione dii equity sonno state sotttoposte al controllo giurisdizion LORDS. L’eequity ha perso alcunii caratteri di d discrezio onalità che nel corso dell’assoluttismo regioo erano sfociiati, in alcunni casi, nell’arbitrio. Prootagonista di d questo conflitto “eqquity – com mmon law”” è stato ill cancelliere COCKE: Cocke è staato il promootore delle prerogative p parlamentaari e anche delle d corti ddi common law, controo i tentativi di d un’eccesssiva discrezzionalità dellla giurisdizzione di equuity. Nell corso delll’800 si è avvertita a m molto forte l’esigenza l d una riforrma di questo sistemaa di giudiziarioo. Vi sono state delle riform me minori nella primaa metà delll’800 e la ppiù importaante è stataa quella del 1846 con l’’istituzione delle COUN NTY COUR RTS, che soono delle coorti di primo o grado chee potevano essere e aditee per cause minori e avevano a il pregio di essere e deceentrate sul territorio t inn modo da avvvicinare laa giustizia ai soggetti. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 13 di 32 Lezione IIII Diritto privvato compaarato Nellla secondaa metà dell’800 c’è stata s una grande g rifoorma: JUDIICATURE ACTS dell 1873/1875. Questa è una riform ma molto importante che ha rivvoluzionatoo diversi asspetti dellaa o: giustizia innglese. Puntti principali di questa riiforma sono • Abolizionne del sisteema dei writ w nel seenso che viene v introodotto un WRIT OF F SUMMON NS che è unn atto introdduttivo dellaa controverssia di carattere generalee con cui laa parte poneeva in modoo informalee le proprie pretese. Non si dovevva più indiv viduare unoo dei tanti writ w con il riischio che la l domandaa venisse riggettata: era sufficiente individuaree in modo generale g la propria p fattispecie e rich hiedere un rimedio r allee corti. • Superamento della bipartizione b tra giurisdizione di eqquity e giuurisdizione di d commonn law che sii è verificatoo su due froonti: è stata abolita le due d giurisdizzioni distintte, commonn law ed equuity, e vienne realizzataa una fusion ne di regolee di common law e di equity. e Si è stabilito che c il giudicce adito pootesse utilizzzare sia i rimedi r che eerano nati nell’ambito n o della giuriisdizione dii common law, sia i rimedi r di eqquity. Quessta bipartiziione è stataa superata creando unn’unica giuurisdizione di primo grado, inncentrata neella HIGH H COURT, divisa in più p sezioni,, e un’unicca giurisdizzione di apppello. Si è creato unn URT OF AP PPEAL. sistema unnitario di giuurisdizione con la COU CO OUNTY CO OURTS: E’ stata s istituitta nel 1846 per dare unna risposta ddi tutela giu udiziaria neii confronti delle d cause minori. m Insiieme alla High H Courtt ha compeetenza in materia m civvile e in prrimo grado o, quindi sii ripartisconno le cause in i base al vaalore e alla materia. m Sonno giudici monocratici m i, professioonali, scelti fra avvocaati. Fino all 1990 i giu udici eranoo scelti tra glli avvocati che c appartenevano all’ordine dei “Bares”. “ Doppo il 1990 è stata apertta la possibiilità anche all’altra a cateegoria profeessionale forrense. Com munque, i giudici g sonoo scelti tra gli g avvocati e normalm mente con unn certo num mero di annii di esperiennza. I giiudici sono scelti dal caancelliere e nominati dalla regina (la ( nomina è solo form male). Asssumono moolta importaanza i MA ASTERS e i REGISTR RER che svvolgono un n’attività dii organizzazzione amm ministrativa, preparano le cause, in modo che questte cause arrivino a add dipartimennto già prontte, in modo che il procedimento siia più velocce. (non sono giudici). HIG GH COURT TS: Ha sedee a Londra ed e è divisa in i sezioni: Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 14 di 32 Lezione IIII Diritto privvato compaarato 1. Queen’s Q baanch divisioon che ha una u competenza per materie m che tradizionalm mente sonoo s state trattatte nell’ambbito delle corti di co ommon law w (illecito civile, ressponsabilitàà e extracontrat ttuale). 2. Chancery C d division (coorte del canncelliere) – è l’erede della giuriisdizione dii equity: sii o occupa di tutte quelle materie che tradizionalmente sono statee trattate in n seno allaa g giurisdizion ne di equity (trust, succcessioni, tuteela, fallimennto, ecc.). 3. Family F divvision la quuale si occcupa del diritto d di famiglia f (m matrimonio, filiazione,, d divorzio). E’ l’unica cortte divisa in sezioni: se un soggetto o inoltra unna causa alla high courrts, sarà suaa oni. competenzza distribuire la causa a seconda deella materiaa di cui trattaa ad una di queste sezio Sonno giudici monocratici m i scelti com me i giudici della countty courts. A Anche qui vi v è il ruoloo dei masterss e dei regisstrer. MA AGISTRAT TE COURT TS: Si tratta sempre di d giudici di primo ggrado, ma hanno unaa competenzza essenziallmente di carattere penale, p reatti minori, o quando ll’imputato si dichiaraa colpevole. Hannno anche una compeetenza limitata in diriitto di famiiglia, sopraattutto nell’ambito deii divorzi quaando sono consensuali. c . Queeste corti soono costituiite da giudici di pace (non ( sono giudici g togatti professionisti): sonoo dei giudicii laici, che a volte nonn hanno coompetenze giuridiche, g scelti dal ccancelliere fra f soggettii individuatii da delle coommissioni locali. E’ un u organo collegiale: c d decidono in un collegio o di 3 giudicci e sono asssistiti da un n CLERCK K in punto dii diritto. TR RIBUNALI SPECIALII: Sono dei d tribunalli che hannno conoscciuto una particolaree espansionee all’epoca dello d Stato sociale, conn la moltipllicazione deelle attività di vario geenere svoltee dallo Statoo. Sonno costituitii da laici e si occupanno sia dellee controverrsie tra i prrivati (es.: locazione l o diritto del lavoro) siia per causse che riguuardano i privati p e laa pubblica amministraazione (es.:: immigrazioone o materria tributariaa). Queesti tribunali hanno deei procedimeenti non mo olto formaliizzati, così come le lorro decisionii non sono soggette al a vincolo del preceddente. Hann no un proocedimento molto più ù flessibile:: l’obiettivo è quello di risolvere ceerte controvversie in mo odo quanto più p veloce e informale possibile. CO OURT OF APPEAL: A (inn secondo grado). g Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 15 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII Duee sezioni: cause di dirritto civile e cause di diritto penaale. Ancche qui i giudici g sonoo scelti dal cancellieree tra avvocaati che hannno almeno 10 anni dii esperienza nell’attivitàà forense, suu nomina della regina. E’ un u organo collegiale: c d decidono in un numero di 3 giudici. La tendenza è quella di teenere particolarmente conto c del giiudizio di faatto come reealizzato inn primo graddo, perché si ritiene chhe il giudicce di primo grado sia posto p in unna situazion ne migliore,, data la viciinanza con i fatti della causa per decidere d auto orevolmentte le questiooni di fatto. Quiindi difficillmente la corte d’appeello ordina nuove provve (solo in determinatee ipotesi) e normalmennte presta paarticolare atttenzione all giudizio dii fatto di priimo grado. In Inghilterra non esiste un diritto di appello: in generalle si può im mpugnare laa decisionee dinanzi allla corte d’aappello, nellla misura in i cui c’è uno u statutess, cioè un atto legislaativo che loo preveda. Nell ’99 si è verificata una riform ma che ten nde a suboordinare il diritto di appello add un’autorizzzazione: è necessaria l’autorizzazzione del giudice g che ha deciso la sentenzza in primoo grado (a quuo) poi saràà la corte d’aappello che potrà conceedere questa autorizzazzione all’ap ppello. Dallla corte d’aappello si puuò impugnaare la decisione alla houuse of lordss e qui l’auto orizzazionee è consolidaata, istituitaa nel 1934: una u volta otttenuta la deecisione dallla corte d’aappello le parti devonoo richiedere un’autorizzzazione ad appellare a allla stessa corrte d’appelloo. Se la corte d’aappello conccede l’autorrizzazione all’appello, a l house off lords è vinccolata dallaa la decisione dell’autoriz d zzazione proonunciata dalla d corte d’appello: d d dovrà deciddere la caussa in ultimaa istanza. Se c’è stato unn diniego deell’autorizzaazione, le paarti potrannno fare una ddomanda allla house off lords che potrà p eventuualmente concedere un’autorizzaziione anche se s la corte dd’appello haa negato. HO OUSE OF LORDS: E’ la l camera allta del parlaamento. Nelll’ambito della house of lords coome organo o legislativoo si è andaata a differeenziare unaa commissioone, APPEL LLATE, chee ha funzionni giurisdizio onali. Oriiginariamennte la funzioone giurisdiizionale si sommava s a quella legislativa nellla house off lords: nel corso c dell’800 si è ristrretta la funzione giurisd dizionale soolo a dei giuuristi. L’hhouse of lorrds, in questa appellatte, si occup pa solo dellle questionii giurisdizio onali (dellee impugnazioni in ultim mo grado) ed è costituiita da: cancelliere, canccellieri preccedenti e daai lawlords,, scelti tra avvvocati più prestigiosi e con un ceerto numero o di anni di esperienza. e Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 16 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII JUD DICAL CO OMMITEE: Organo di d ultima isstanza per i paesi dell Commonw wealth chee accettano ancora a la giuurisdizione della JUDIICAL COM MITY in ultim ma istanza. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 17 di 32 Diritto privvato compaarato 5 Lezione IIII Il Comm C on Law w del diritto o statu unitensse u serie di d element i caratterisstici che ddifferenzian no il loroo Glii Stati Uniiti hanno una diritto dal diritto ingglese e dal diritto di altri a paesi della d famigglia. s sono staaccati politiicamente ddal diritto inglese, i add Dalll’ epoca inn cui gli S tati Uniti si oggi, c'è una u grande indipende nza del dirritto americcano rispettto diritto i nglese. Punnto di parttenza è unaa situazionne nella qu uale il dirittto inglese era in toto o il dirittoo che si appplicava neelle coloniee a quell'eepoca e daa questo momento m sstorico fino o ad oggi, progressivvamente, c''è un allonttanamento del diritto americanoo rispetto aal diritto inglese. I motivi m dell'aallontanam mento sonoo: 1. Ha pe sato moltiissimo nellla storia del diritto americanno la preseenza dellaa costituzio ne che ha dato al paaese una sttruttura fed derale. Inoltre, la cosstituzione degli Statii Uniti conttiene una lista l di dirritti del citttadino chee il legislattore e l’es ecutivo no on possonoo infrangeree e la costtituzione ha h portato con sé un controllo di costituzzionalità della d leggee ordinaria. 2. Avenddo una struuttura federale il paaese è organizzato suu un dopp pio binarioo riguardo il i diritto e l'amministtrazione deella giustizzia. C'è un u diritto e un ammin nistrazionee della giusttizia statal e; c’è un diritto d e unaa amministtrazione deella giustiziia federale . 3. grande Caratteeristiche deel paese: i n Stati Un niti sono unn paese ge ograficameente moltoo con moltte matricii etniche, religiose e culturrali differ enziate. Questo Q haa caratterizzzato gli St ati Uniti r ispetto all''Inghilterraa che è un paese mo lto più co oeso e conn una serie di d problem mi anche rellativi alla scarsità s dellla terra. Du nque, quessti elementti hanno coontribuito ad a allontannare il dirittto americaano oltre all fatto che gli Stati Uniti haanno conqquistato l'in ndipendenzza attraverrso una g uerra e ill p certi asspetti, con la madrepaatria è stato conflittuale proprioo a livello politico. p rapporto, per La fondazion e delle prim me coloniee nel territo orio americcano avvienne all'inizio del 16000 e il primo luogo dovve si insedi ano i colonni è la Virg ginia. C'èè tutto un periodo, p ch e copre il 1600 1 e il 1700, in cuii la situazioone socialee e politicaa è una sittuazione e stremamennte fluida, nel senso o che è una u situazzione nellaa quale laa preoccupaazione dei coloni noon è tanto quella di darsi unaa struttura politica e giuridicaa Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 18 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII organizzatta, quanto quella di mantenere m la pace e di conquisstare i terriitori sottraeendoli aglii americani nativi. D DELLA FRONTIER F RA, cioè questa q fasee A questo prooposito si parla di DIRITTO formativa del dirittoo americanno nella quuale la preo occupazionne per la s opravviven nza e dell’ d tipo strutturale. ingrandiree i territori , prevale suulle preocccupazioni di No n c’è, in quuesta fase, una struttuura di amm ministrazionne della giuustizia, un sistema dii corti. Le controver sie venivaano risolte in via asssolutamennte informaale, sulla base dellaa bibbia, o comunque c sulla base di testi relligiosi. Coll tempo la situazionee comincia a cambiaree e questo cambiame nto divent a sensibilee nel corso del XVIII secolo, neel corso del 1700: maan mano chhe la frontiiera si spossta sempree più verso ovest le colonie c si pacificanoo sempre di d più e sii dotano seempre di più p di unaa struttura giuridica g orrganizzata e di un appparato di norme. n Fraa l'altro in Inghilterr a cominciaano a rend dersi contoo dell'impoortanza eco onomica dii questo terrritorio, quindi si comincia c a avere un ad u sempree maggior numero di d contattii commerci ali. I giiuristi ameericani si foormano in Inghilterraa: se non sttudiano neelle universsità inglesii si formanoo nelle istittuzioni chee preparanoo gli avvoccati, cioè glli ordini prrofessionalli. Tuttti questi giuristi g chee studiano in i Inghilterra portanoo con loro i libri più alla modaa in Inghilteerra all'epooca e, in paarticolare, portano p i COMMENT C TARI DI B BLACKSTONE, librii più di suc cesso che consistono c in un mannuale di rio organizzazi one del dirritto. Nell corso del 1800 c'è una linea di tenden nza politicaa che tend e verso la conquistaa dell'auton omia politiica rispettoo alla madrrepatria. mata da 25 Nell 1776 avvviene la di chiarazionne di indipeendenza (ffamoso 4 l uglio) firm esponenti della vita associata americana a e tra questii molti eranno giuristi.. A questa q seggue la guerrra d’indiipendenza con l’Inghhilterra chee si conclu ude con laa vittoria am mericana: le truppe erano e guiddate da Waashington che poi fuu il primo presidentee degli Statii Uniti. Nell 1783 co n la pace di Parigi gli Stati Uniti otteengono l'inndipendenzza politicaa rispetto allla madrepaatria. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 19 di 32 Lezione IIII Diritto privvato compaarato Il primo p probblema che si s sono trovate davan nti le colonnie finalmeente indipeendenti è ill fatto che, pur essenndo indipe ndenti, eraano completamente disgregate: d : mancava una unitàà d struttura delle coloonie stesse. politica e giuridica di Perr venire inccontro a quuesta esigeenza nel 17 787 è stata riunita la CONVENZ ZIONE DII PHILADE ELPHIA della d qualee fecero parte gli esponentii più signnificativi della vitaa dell'epocaa. LA A CONVEN NZIONE ST TESE LA COSTITUZ C ZIONE FE DERALE. La costituzionne federalee venne sotttoposta alll'attenzionee delle coloonie che alllora eranoo 13, nel 17787, e vennne approvatta dalle collonie stessee: è entrataa in vigore nel 1789. Nell 1791 venne addottato dall congressso (parlam mento) un emendam mento allaa costituzio ne, cioè unna modificaa, che si chhiama BIL LL OF RIG HTS. Un primo prroblema chhe si ponee nelle colonie è sttato quelloo di quale diritto sii applicava a queste c olonie. Qu esto interr ogativo fu affrontatoo per la priima volta nel n 1608, qquando una sentenzaa di equity, decisa a Londra, L staabilisce che la comm mon law è un u patrimoonio comun ne a tutti i sudditi ingglesi e che dovunquee vanno, i sudditi s si portano p conn sé la loroo common law l che haa funzionatoo in tutti i casi in cui i sudditi innglesi hann no conquistato nuove terre. Nell formularee questo prrincipio è stata s fatta una u precisaazione che,, per quantto riguardaa gli Stati Uniti, U si è rivelata r parrticolarmennte importaante, nel seenso che laa corte, nell dire che i sudditi ingglesi portavvano con l oro il common law, quindi q nei nuovi terriitori non sii dovevanoo formulare regole nuoove, ma si dovevano applicare le regole della d madreepatria ing glese, nelloo stabilire questo prrincipio, si s disse anche a che le regolle della m madrepatria trovanoo applicazioone nella misura m in cuui queste sii adattasserro alle con dizioni di vvita di quel paese. Faccendo pernno su quessta formulaazione del Calvin’s Case si coominciò prrestissimo, negli Statii Uniti, ad elaborare delle regole giuridicche, partenddo da quel le della maadrepatria, un po’ divverse, percché l’elaboorazione di queste reg gole era apppunto leg ittimata daal Calvin’ss Case. ESE EMPIO: regola r tradiizionale deel common law inglesse era quellla che il prroprietarioo di una maandria è ressponsabile del dannoo che gli an nimali provvocano se vanno nel fondo dell vicino. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 20 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII L'iddea è quellla che sia compito c deel proprietaario della mandria m teenerla in un n territorioo recintato. Questo andava bene b in I nghilterra, paese deensamente abitato con c moltee coltivazio ni. Un a regola di d questo genere g non andava beene agli Sttati Uniti: infatti la regola r chee c spettavva al propr ietario del terreno cooltivato reccintare la sua s area inn venne elabborata fu che modo da impedire i allle mandriee vaganti di d rovinare le coltivazzioni. Un ruolo im mportante e caratterisstico del diritto am mericano è stato riseervato allaa w inglese) che ha avvuto dall'in nizio dellaa legislazionne (assentee nella sttoria del coommon law storia americana unn ruolo im mportante anche a percché il conggresso ha cominciato o subito a u serie di d provvedim menti che modernizzavano il coommon law w. prendere una Traa fine del 1700 e l’innizio del 1800 sono state fatte delle riforrme negli Stati Unitii che hannno modificcato radicalmente i l diritto americano soprattuttto in mo olti settorii significatiivi lo hannno ripulitto dalle trracce di diritto d feuddale che eerano asso olutamentee antidemoccratiche: add esempio, nel settoree della prop prietà imm mobiliare, ill diritto di famiglia e del diritto successor io. No n solo, le profession p i giudiziarrie, tutta l'aamministraazione dell a giustizia e il modoo di fare proocesso vienne molto seemplificatoo. L'iddea è quellla che il pr ocesso devve essere allla portata di tutti. I monopoli m professionnali sono stati abolliti prestisssimo, perr cui l'acccesso allee professionni legali è stato s reso molto m più libero. l Il Stati S Uniti c'è un diveerso meccanismo di accesso a allaa magistrattura federalle rispettoo alla magisstratura staatale. Perr quanto riiguarda i giudici g sta tali si è ritenuto r noon democrratico il meccanismo m o inglese e, in generalle, si è riteenuto non democraticco ogni meeccanismo per cui no on vi fossee un controlllo diretto popolare p suulle personne dei giud dici. Di conseguennza, molti Stati S hannoo stabilito il principioo dell'eleziione direttaa, da partee del popoloo, dei giudiici. La nomina d ei giudici federali è riservata all’esecutiivo, in parrticolare, per p quantoo mministrazzione dellaa giustizia federale) i riguarda l a corte supprema (orggano di verrtice dell'am nsenso dell giudici veengono noominati dall presidentte degli Stati Uniti con il paarere e con Senato. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 21 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII Preeoccupazio ne ricorre nte del diiritto amerricano è quella q che vi sia un n controlloo popolare sull'operato s o degli amm ministratorri della giu ustizia. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 22 di 32 Diritto privvato compaarato 6 Lezione IIII L fontti nel diritto Le d o degli Stati U Uniti Alttro fenomenno che carattterizza il diritto d ameriicano rispettto al dirittoo inglese è la presenzaa della COD DIFICAZION NE. Il problema p si pose per laa prima vollta nel XIX X secolo, quuando Benttam scrisse una letteraa all'allora presidente p M Madison offfrendosi di fare f un cod dice per le colonie. c Il presidente Madison laa trovò una buona b idea però p la cosaa non ebbe un u seguito che c immediato. In seguito s alcuuni Stati si sono dati un u codice per p quanto riguarda r alccune materiie di dirittoo privato e della d proceduura civile. In particolare, p N York: vale la penna ricordaree il codice adottato neel 1848 delllo Stato di New questo era un codice di d proceduraa civile prepparato da FIIELD. Queesto codice fu significaativo per duue motivi: • ebbe e molto successo. • questo q codiice aboliscee la distinziione proced durale tra common c law w ed equity y che vienee s semplificata a tutta la proocedura dell processo. Queesto codice è stato adotttato in varii altri stati americani a sia del nord che del sud d. Poii Field fece anche un coodice civilee che però non n è stato adottato a e daa avuto men no successoo e questo perché gli avvvocati, meentre furonoo contenti del d codice di d proceduraa civile, feccero grandee resistenza all'introduzione del coddice civile. Reccentemente è anche staato codificatto quasi ovu unque il diriitto penale. Queesti codici sono peròò molto divversi, innan nzitutto perrché non hanno uno status piùù autorevole rispetto alle altre fontii del diritto.. f che peer l'interpreetazione dellle norme ccontenute neel codice sii Queesto è dimoostrato dal fatto può fare riferimento anche a materiali precedenti, come sentenzze o atti preparatori, rispetto r allaa normativa:: in pratica, spesso quessti codici noon hanno l'eeffetto abroggativo. Inooltre, a questi codici maanca tutta laa problemattica di tipo garantisticoo: il codice, alla fine, è solo una deelle tante leggi alle quaali si finiscee per fare rifferimento. Unaa delle caraatteristiche della cortee suprema è quella dii essere com mposta da un numeroo molto limittato di giuddici (9) e quuesto fa sì chhe la compo osizione ancche politicaa della cortee finisce perr riflettersi sul s colore poolitico dellee decisioni che c la Cortee prende. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 23 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII Da un punto di d vista giuuridico quelllo che ci in nteressa è il i diffonderrsi tra fine del 1800 e l’inizio dell 1900 dellaa FILOSOFIA ECON NOMICA-G GIURIDICA A: questa è ll'epoca del liberalismoo che continuua tuttora add influenzarre le nei dippendenza ecconomica deegli Stati Unniti. L'iddea fondam mentale del liberalismo l è quella ch he compito dello d stato ssia quello di d lasciare ill massimo di d libertà posssibile agli imprenditoori e agli ind dividui in genere. g Il compito c dell governo è quello di controllare c che c vi sia il rispetto deelle regole elementari,, che devonoo necessariaamente esseere poche neella vita socciale. Le fonti del diritto d signifficative neggli Stati Un niti sono, come c in Ingghilterra, la legge e laa giurisprudeenza. Ancche il dirritto americano è foondamentalm mente un diritto giuurisprudenzziale ed è caratterizzaato dalla presenza p deella regola del preced dente. Però negli Statti Uniti la regola dell precedentee ha delle caratteristich c he diverse rispetto alll’Inghilterraa: la regolaa del preced dente è piùù elastica e meno m cogennte e vale tannto per la gerarchia fed derale che per p la gerarcchia statale. L’ aspetto a vertticale della regola r del precedente, p cioè il vinccolo degli orrgani superiiori rispettoo agli organii inferiori negli n Stati Uniti U è uguaale all'Inghiilterra: la maggiore m elaasticità la sii ritrova sull profilo dell vincolo peer l’organo che ha emaanato la sen ntenza preceedente e quuella del vin ncolo per dii organi di pari p grado. Quuesto per quuello che rigguarda la giuurisprudenzza. Alttra fonte impportante neggli Stati Unniti è la legg ge. Neggli Stati Unniti al di soppra della leggge c’è la co ostituzione e la presenzza della costtituzione haa implicato un u controlloo di costituzzionalità. Risspetto all'Innghilterra, quindi, quuesta presen nza della costituzionee e del co ontrollo dii costituzionnalità ha finnito per rapppresentare un u importantte elementoo di differennziazione an nche perchéé il controlloo di costituzzionalità haa delle regolle molto parrticolari risppetto a quelllo di altri paaesi. Il modello m ameericano ha un u controlloo diffuso deella costituzzionalità ed è assai diveerso da tuttii i modelli dell'Europa d c continentale e. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 24 di 32 Diritto privvato compaarato 7 Lezione IIII Il rap pporto tra federaziioni e Stati n nel diritto am mericaano La costituzionne americanna, entrata in vigore neel 1789, preevede una fforma federrale, quindii una sorta di sviluppoo rispetto all sistema prrecedente: prima si avveva una coonfederazio one di stati,, quindi un livello di inntegrazionee inferiore rispetto r a quello q della federazionne. La costituzione dell 1789 evolvve nel sensoo di una fedeerazione. La costituzionne si occuupa della suddivision s e della rippartizione ddelle comp petenze fraa legislatore federale e legislatorre dei singgoli stati. La discipliina di queesta ripartizzione dellee competenzze è contenuuta nell’articcolo 1 – sezzione VIII. (in termini dellla costituzione americana, per artticolo 1 si intende quallcosa di equ uivalente aii titoli dellaa nostra cosstituzione: l’articolo l saarebbe un titolo t suddivviso in più sezione, cioè i nostrii articoli). AR RT. 1 = POT TERE LEG GISLATIVO O AR RT. 2 = POT TERE ESEC CUTIVO AR RT. 3 = POT TERE GIUD DIZIARIO V si indivviduano speecificamentee i poteri deel legislatore federale e Nelll’articolo 1 – sezione VIII queste sono le compettenze classiche di un pootere centraale: • Organizzazione deella difesa • Commeercio con l’estero • Batter moneta m • Organizzazione deell’esercito • Riscosssione di tassse, imposte,, tributi • Imposte di dazi suulle importazzioni • Discipllina della naaturalizzazioone (cittadin nanza) • Proprieetà intellettuuale (diritti d’autore, d diisciplina dellle opere deell’ingegno) Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 25 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII Aglli articoli della costittuzione segguono un certo numeero di emeendamenti, cioè dellee disposizionne che sonoo state aggiuunte successivamente in i via di em mendamentoo della costiituzione: unn esempio è dato dal BIILL OF RIG GHTS, i varri diritti in materia m di garanzia g proocessuale, di d esprimeree o eccc. la propria opinione, L’ XI emendaamento, appprovato neel 1791, rib badisce chee le compeetenze e i poteri nonn espressameente attribuiiti al legislaatore federalle spettano agli stati. Queesta ripartizzione delle competenze c e ha comporrtato sin dalll’inizio dei problemi. Innnanzitutto, lee corti federrali sono seenz’altro com mpetenti neelle materie che la costtituzione haa affidato al legislatore federale, però p a voltee sono comp petenti anche per le m materie che spettano all legislatore statale, perrché la legisslazione della corti fed derali è indiividuata siaa in base ad d un criterioo di materiaa, sia in baase ad un criterio soggettivo: in nfatti la stessa costituuzione ha previsto laa DIVERSIT TY OF CIT TIZENSHIP P secondo la l quale, in n tutti i cassi in cui c’èè una contrroversia traa cittadini dii stati diverrsi, sono com mpetenti le corti federali, se la coontroversia supera un determinato d o valore. In tutte t le ipottesi in cui è competentte una cortee federale, innvece che uuna corte sttatale, c’è ill problema di d vedere quuale diritto si s applica. Nell 1789 era stato s adottaato il JUDIC CIARY AC CT che si occcupava prooprio di queeste ipotesi:: qualora unna corte fedderale fosse competentee in virtù di d questo crriterio soggeettivo, le co orti federalii dovevano applicare le leggi dello stato com mpetente, in i virtù dellle norme ddi conflitto,, cioè dellee norme di diritto d internnazionale prrivato = si doveva d appliicare THE LAWS L OF THE STAT TE. Si è posto poii il problem ma di cosa si s intendessse per “law ws”, cioè se si intendev va il dirittoo legislativo o anche quuello giurispprudenziale. ma, nel casoo SWIFT V. TYSO ON, ha afffermato chee il terminee Nell 1942 la corte suprem “laws” si applicasse solo al dirritto legislaativo: quind di, se non c’era c un attto legislativ vo la cortee federale erra libera di creare c lei unna regola di diritto. Queesto ha creaato una serie di tensionni, perché gli stati si soono sentiti spossessati di d una sferaa di competeenza e questto ha compoortato anchee dei probleemi pratici. Nell caso BLACK B AN ND WHITE E TAXICAB. CO. V. BROWN AND YELLOW W TAXICAB B. CO. CITIIZENSHIP – 1928: inn questo casso viene illuustrato moltto bene un fenomeno f a cui ha conndotto la giuurisprudenza di “swift v. tyson”, cioè c il fenoomeno del F Forum shop pping, che è una negoziiazione dellla sede giuriisdizionale competentee: chi temevva che il dirritto dello sttato potessee Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 26 di 32 Lezione IIII Diritto privvato compaarato essere a luui sfavorevole, poteva creare c artificciosamente questa diveersity of cittizenship e avvalersi a dii una eventuuale commoon law federrale favorevvole. Di fronte a questa q seriee di probleemi si è arrrivati ad un u OVERR RULING, cioè c ad unn superamennto di “swiftt v. tyson”. Nell caso ERIIE V. TOM MPKINS – 1939 la corte c suprem ma ha supeerato la sua precedentee giurisprudeenza, afferm mando che, salvo le maaterie discip plinate dalla costituzionne federale, il diritto daa applicare in i ogni caso è il dirittto dello staato e che ill termine “llaws” vada considerato sia comee comprensivvo del dirittto legislativvo che del diiritto giurisp prudenzialee. Nonn esiste unaa common law l federalee in questi casi c in cui lee corti federrali hanno competenza c a in virtù dell criterio sogggettivo. Il caso c “Erie v. Tompkinss” è la regola che vale oggi. o Queesta è stata un’evoluzioone della giiurisprudenzza che ha faatto venire m meno l’opposizione daa parte deglii stati i quali ritenevanno che attravverso questta via si am mpliasse la ssfera della normazione n e federale, ma m anche si sono evitatee le ipotesi di d forum sh hopping. Alttro problema legato al rapporto traa federazion ne e stati riiguarda l’interpretazion ne, da partee della cortee suprema, di determiinate clausoole contenu ute in questo articolo 1 – sezion ne VIII. Inn particolaree il problem ma si è postto nei conffronti della COMMER RCIAL CLA AUSE (= clausola c dell commercioo) e della IM MPLIED PO OWERS CL LAUSE (= clausola c dei poteri implliciti). In base b alla “ccommerciall clause”, sppetta alla federazione fe disciplinaree il commeercio con lee nazioni strraniere e fraa i diversi stati s dell’unnione. Quind di, al legisllatore federaale spetta laa disciplinaa del commeercio esteroo e la disciplina fra glli stati dell’unione (noon all’internno dello staato, dove è competentee il legislatoore statale). In base b alla “iimplied pow wers clause””, il legislatore federalle è compettente a porrre in esseree tutte le legggi necessarrie e opportuune per l’essercizio dellle competennze sopra inndividuate e di tutti glii altri poterii che la pressente costituuzione confferisce al go overno deglli Stati Unitti a qualsiasi dicasteroo interno. Ill legislatoree federale è competeente per tu utte quelle iniziative legislative che sianoo necessarie ed opportuune per l’attuuazione dellle competen nze che sonno state speccificamentee previste inn capo al leegislatore. Questa Q clauusola attribbuisce al leegislatore federale f di prendere anche a dellee iniziative che c costituisscano una sorta di mezzo per la realizzazione di questi fiini. La corte supreema ha utiliizzato la claausola dei poteri p implicciti per legiittimare tuttta una seriee di iniziativve legislativve della fedderazione chhe apparenttemente nonn hanno nieente a che fare con lee Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 27 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII competenzze viste priima: in soostanza ha legittimato o un’espanssione della normazion ne federalee dicendo chhe erano struumenti per la l realizzaziione di fini espressameente individuuati dalla co ostituzione. Ancche la comm mercial clauuse è stata utilizzata u dal legislatorre federale per interven nire su varii fronti, in qualche q moodo in connnessione coon la materria commerrciale. La ccorte suprem ma ha datoo spesso un’iinterpretaziione estensivva di questaa commerciial clause rittenendo, add esempio, che c anche laa disciplina dell’industrria, della naavigazione e altre, rientrassero nell concetto ddi commercio: laddovee la disciplinna di un’attiività commeerciale all’innterno di un no stato ha degli effettii che vanno o al di là deii confini delllo stato, il legislatore l f federale puòò legiferare.. ESE EMPIO = caso della discriminazzione razziale negli esercizi aperrti al pubblico (hotel,, ristoranti, ecc.). Nell 1964 il legislatore federale ha approvaato un attto che pro oibiva ognii discriminazione all’acccesso in quuesti luoghi aperti al pu ubblico, basaando questaa legge fedeerale: sia sul XIV em mendamentoo che proibiisce la discrriminazionee sia sulla coommercial cclause Unn hotel del Texas T ha addito la cortee dicendo ch he si trattavva di un attoo illegittimo o, perché ill legislatore federale haa legiferatoo su una maateria che non n riguardda la comm mercial clausse, pertantoo spetta al leegislatore staatale legiferrare in quessta materia. La corte ha afffermato chee questo attoo è legittimo o: il legislattore federalle può legife ferare anchee in relazionne alla disccriminazionne negli esercizi com mmerciali, perché p il faatto che ci sia questaa discriminazione diminnuisce la cirrcolazione delle d person ne e delle merci. VELLO FED DERALE LIV OR RGANIZZA AZIONE GIU UDIZIARIA A AMERIC CANA: LIV VELLO STA ATALE Livvello federalle: SUPREME CO OURT 13 COURTS OF O APPEAL L (=circuit)) 94 DISTRICT D COURTS Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 28 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII Le corti d’appeello sono giiudici colleggiali. Decid dono in num mero di 3 giuudici (ma so ono più di 3 giudici perr ogni circuiito). Sono divise d in sezzioni. Disstrict Courtss: possono anche a esseree giudici mo onocratici, ma m non sem mpre lo sono o. A livello l di 1° 1 istanza esistono e annche delle corti federaali speciali con comp petenza benn identificataa, come ad esempio e in materia fisccale, o per la disciplinaa dei brevettti, ecc. Esistono anchee delle “ageenzie ammiinistrative” che sintetizzzano sia fu funzioni giu urisdizionalii che funzionni amministtrative (es.: organismi in materia di d previdenzza sociale). Dissciplina di base b del sisttema giudizziario federaale si trova nell’articollo 3 della co ostituzione,, il quale preevede espreessamente laa corte suprrema, ricono oscendo al congresso ((legislatore federale) ill potere di istituire i corrti federali di d grado innferiore. Il congresso, c n 1789, hha istituito i giudici dii nel prima istannza e, nel 17791, ha istittuito le cortii federali di appello. I giudici g fedeerali sono nominati n daal presiden nte della reepubblica con autorizzzazione dell Senato. Di solito, è prrassi, che veenga consulttata una com mmissione dell’ordine d forense nazzionale. A differenza d d dell’Inghilte erra, dove c’’è uno strettto rapporto tra giudici e classe forrense, neglii Stati Uniti i giudici federali possoono anche provenire p daa altre esperrienze, semppre di tipo giuridico. g In base b alla coostituzione, le corti fedderali sono competentii quando laa controverssia presentaa una questioone inerentee alla costituuzione o add una legge federale f o ad a un trattatoo internazio onale. Unaa competennza delle coorti federali è anche prevista in baase ad un crriterio sogg gettivo: casii che riguarddano ambassciatori o altri a rappressentanti dipllomatici o consoli; o ccontroversiee in cui glii Stati Uniti sono parti in causa; coontroversie tra cittadin ni di uno Staato e cittadiini di un alttro Stato; o,, infine, le controversie c e tra due o più Stati, per p le quali è competennte la cortee suprema in i primo edd unico graddo (più frequuenti sono quelle riguaardanti il co orso dei fiuumi tra uno Stato e l’alltro e i varii poteri su quuesti fiumi)). Il problema p è che c il caricoo di lavoro, a queste co ondizioni, suulle corti fedderali sarebbe enorme. Il congresso c inn molte dellle ipotesi inn cui le cortii federali haanno compeetenza, ha previsto p unaa competenzza concorrennte delle corrti statali (pper non sovrraccaricare le l corti fedeerali). Un esempio è dato dallee ipotesi di diversity of o citizenshiip dove sonno competeenti le cortii federali, quuando il vaalore della causa c superaa un certo ammontare, a , mentre soono competeenti le cortii statali quanndo il valore della caussa è inferiorre ad un certto ammontaare. La corte suprem ma è compoosta da 9 giuudici: presid dente + 8 giiudici. Origginal jurisddiction = prim mo ed unicoo grado Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 29 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII Ha giurisdizionne: Apppellate jurissdiction = co ompetenza come c giudicce di appelllo Uniico caso in cui la cortee suprema ha h competen nza come orriginal jurissdiction è qu uello in cuii ci sono conntroversie trra due o piùù stati della federazionee. Le modalità peer adire la corte suprem ma in ultimaa istanza sonno due: • Writ W of appeal • Writ W of certtiorary La costituzione ha riconoosciuto al leegislatore feederale il pootere di discciplinare l’aaccesso allaa corte supreema e di porre p dei lim miti a quessto accesso o, come corrte di ultim ma istanza, quindi è ill congresso che ha deliineato le modalità m di impugnazio i one alla cortte suprema,, attraverso questi duee principali strumenti: s o Writ W of apppeal compoorta un dirittto delle paarti ad impuugnare una decisione dinanzi d allaa c corte suprem ma: delle im mpugnazionne che ricev ve deve deccidere. Si pparla in queesto caso dii “ “giurisdizio one obbligaatoria” in quanto la corte devve decideree delle im mpugnazionii e di una con p presentate d dalla parte soccombent s ntroversia. o Writ W of certtiorary com mporta la disscrezionalitàà della cortee se accettarre o meno i ricorsi chee l sono statti inoltrati dalle le d parti. La L corte può ò decidere di d non deciddere: può neegare, cioè,, i certioraryy (dal latino = rendere più il p certo l’eesito della controversiaa). Afffinché la coorte si pronnunci in ulltima istanzza quando è previsto un writ off certiorary,, occorre che almeno 4 dei 9 giudicci siano favvorevoli a deecidere nel merito m l’imp mpugnazionee. Dall 1988 c’è stata una leegge del coongresso ch he ha abolitto le ipotesii di writ off appeal: inn pochissimee ipotesi, sppecificamennte previstee da delle leeggi, si puòò ricorrere alla corte con c writ off appeal. Quiindi, nella quasi q totalitàà delle ipoteesi, la corte suprema haa un potere di selezionare i casi dii cui si occuupa. (negli anni a ’90 soloo il 4% circa dei ricorsii sono stati decisi dallaa corte supreema). Ci sono s due prrincipali moodalità seconndo cui la corte c suprem ma si pronunncia: • FULL F OPIN NIONS: quaando la cortte decide un na causa a seguito di unna trattazion ne orale. • DECISION D NI PERYCU URIAM: quuando la co orte decidee il ricorso, ma a seg guito di unn p procedimen nto sommario che non prevede la trattazione orale del ccaso e questte decisionii Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 30 di 32 Diritto privvato compaarato Lezione IIII s sono motivaate in modoo estremamente sommaario, a voltee sono solo motivazion ni formali e m molto ridottte. Queesto graduaale affermarrsi del writ of o certiorary y esprime laa volontà dii investire laa corte soloo di casi partticolarmentte importantti, di solito quei casi do ove è preseente un confflitto di giurrisprudenzaa fra le corti federali d’aappello. La corte suprema può ancche decideree di non deccidere per quei q casi chee si hanno quando q nonn si è svilupppato un quuadro sufficiientemente chiaro dei diversi inddirizzi adotttati dalle diverse corti,, anche dallee corti statali (sono gli HARD CA ASES = casi particolarm mente delicaati). Un esempio è dato dal caaso di leggi statali che vietavano i matrimoni misti (bian nchi e neri):: d ricorsi ddei cittadini dei diversii la corte suuprema (annni ’50 – annni ’60) è staata più voltee investita da stati che ritenevano chhe queste leeggi statali fossero inco ostituzionalli; ma la corrte ha decisso di negaree il writ of certiorary, c p perché nonn aveva un quadro suffficientemennte chiaro ddell’orientam mento dellee corti supreeme dei singgoli stati e anche dell’opinione pu ubblica. Solo nel 19677 la corte su uprema si è pronunciatta sulla incoostituzionaliità di questee leggi. La corte supreema ha adotttato un meetodo flessib bile alla reggola del preecedente, mutando m conn maggiore flessibilità f la propria giiurisprudenzza. In alcuni a casi,, poi, è arriivata a muttare la prop pria giurispprudenza coon effetto “p pro futuro”” utilizzandoo la tecnica del PROSP PECTIVE OVERRULI O ING = tecnnica con la qquale la corrte, nei casii in cui ha deciso di mutare giuurisprudenzza, l’ha fattto specificcando che questo mutamento dii giurisprudeenza si appllica solo perr il futuro. Queesto viene fatto f per tuttelare le asppettative deii soggetti, i quali fino a quel mom mento hannoo fatto affidaamento sullaa regola veccchia e, nellle ipotesi in n cui la cortte ritiene chhe applicaree una regolaa nuova allee parti costituirebbe unna violazionne del loro affidamentoo, può deciidere di mu utare questaa regola soloo per il futurro. Il prospective p overruling spesso s è usaato, non tan nto per tutellare l’affidaamento dei privati p sullaa regola veccchia, ma speesso per tuttelare l’affiddamento e l’aspettativaa dei poteri ppubblici. Queesta tecnicaa è stata annche utilizzzata dalle corti suprem me statali, ddalla corte di giustiziaa delle comuunità europeee e dalla corte di Straasburgo (corrte competeente per la ttutela dei diiritti e dellee libertà fonddamentali previsto p dallla convenzioone europeaa del 1950).. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 31 di 32 Lezione IIII Diritto privvato compaarato CO ORTI SUPR REME (stataali) ORTI D’APP PELLO (inttermedie) CO (preeviste solo per p 15 stati:: dove non c’è c la corrte d’appelloo si ritrova direttamente d e la corrte suprema statale). STICES JUS MU UNICIPAL COUNTY OF PEACES (noon sono giuddici COUR RTS (giudici proofessionisti)) COURTS S ( (competenz za in proofessionisti, ma m materia civiile e sonno giudici laaici) p penale - giuudici p professionis sti) La competenzaa fra questee tre corti di prima istan nza è ripartiita in base aad un criterio di valore,, per quello che riguardda la materiaa penale. Couunty courts:: hanno ancche competeenza territorriale rationee materiae pper cause ch he hanno unn valore magggiore nell’aambito dellaa competennza civile. RECLUTAME ENTO DEI GIUDICI STATALI: S per nominaa: il governaatore dello sstato nomina direttamentte i giudici professionis p sti. Duee metodi di reclutamennto: elezione: i giudici g venggono eletti dal corpo ellettorale. Non c’è un n requisito di d formazionne giuridica. Attenzione! Questo Q materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente s ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree (L. 22.04.19441/n. 633) 32 di 32