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III “IL COMMON LAW IN INGHILTERRA ED IN AMERICA. ”

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III “IL COMMON LAW IN INGHILTERRA ED IN AMERICA. ”
INSEGNAMENTO DI
DIRITTO PRIVATO COMPARATO
LEZIONE III
“IL COMMON LAW IN INGHILTERRA
ED IN AMERICA.”
PROF. ANNAFLORA SICA
Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
I
Indice
e
1 L’esp
perienza giu
uridica del common laaw ---------------------------------------------------------------- 3 2 Il com
mmon law del
d diritto inglese
i
-------------------------------------------------------------------------- 6 6
3 Alcun
ne applicazzioni della giurisdizion
g
ne di equity
y -------------------------------------------------- 11 4 Il sisttema delle corti
c
----------------------------------------------------------------------------------------- 13 5 Il com
mmon law del
d diritto statunitens
s
e ---------------------------------------------------------------- 188 6 Le fon
nti nel diritto degli staati uniti ---------------------------------------------------------------------- 23 7 Il rap
pporto tra feederazioni e stati nel diritto
d
amerricano-------------------------------------------- 255 Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
(L. 22.04.19441/n. 633)
2 di 32
Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
1 L’esp
perienzza giu
uridicaa del Commo
C
on Law
w
La dottrina è una fontte informalle del dirittto che haa contribuitto alla forrmazione e
all’elaboraazione del diritto
d
nell’eesperienza di
d civil law
w (esperienzza francese – contributto di autorii
come Dom
mat e Pothierr; esperienzza tedesca – contributo della scuolaa pandettisttica).
Quiindi, nei sistemi
s
di civil law abbiamo laa dottrina (scientia juuris) come fattore dii
elaborazionne del dirittto e abbiam
mo le univeersità che sono
s
state sia
s delle sedi di elaborazione dell
diritto, chee le sedi privvilegiate di formazionee dei giuristii. Perciò:
e
e del dirittoo
scieentia juris: elaborazione
CIV
VIL LAW:
univversità : forrmazione deel diritto
Neii paesi di tradizione comune “C
Common Law”,
L
fino a tempi reecenti la do
ottrina e lee
università non
n hanno svolto
s
un ruuolo nemmeeno paragon
nabile a queello svolto nnel civil law
w.
Nelll’esperienzza inglese ill diritto si è formato nell’ambito
n
dell’attività giurisdiziionale dellee
corti.
La fonte princiipale del dirritto è stata appunto l’aattività giuriisprudenzialle.
I giiuristi venivvano formatti nell’ambitto degli ord
dini professionali, che aattualmente sono:
•
INNS OF COURT (oordine profeessionale perr i Barristerr)
•
CIETY (orddine professsionale per i Solicitor)
LAW SOC
La letteratura giuridica è una letteraatura professsionale: si esprime, fiino al ‘500,, negli yearr
books, colllezioni di casi che originariam
o
mente avevaano proprioo la funzioone di uno strumentoo
didattico.
Ci sono due eccezioni a questo quuadro dellaa letteraturaa didattica che sono le
l opere dii
Glanville (seconda
(
meetà del 11000) e le operee di Bracton
n (intorno all 1200).
A partire
p
dal 1500 vi è unn’evoluzionee della letterratura profeessionale.
Traa la fine deel ‘400 e la
l prima metà
m
del ‘50
00 vi sonoo una serie di opere di
d caratteree
trattatisticoo, fino ad arrivare a Blackstonne (secondaa metà dell ‘700) a ccui si deve un’operaa
fondamenttale che ha costituito,
c
innsieme allee opere di Cocke,
C
lo strrumento di studio e di formazionee
di intere geenerazioni sia
s in Inghillterra, ma sooprattutto neegli Stati Uniti.
Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
(L. 22.04.19441/n. 633)
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Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
Sonno i COMM
MENTARIE
ES ON THE
E LAWS OF
F ENGLAN
ND, un tratttato del diriitto inglese,,
diviso in 4 libri l’operra che ha coostituito il modello
m
di trrattato, quinndi di operaa sistematicaa (e non piùù
i
a cui di isspireranno le opere di vari giurissti a partiree
diretta ad un utilizzo pratico e immediato)
dall’800.
Verrso fine ‘8800 – iniziio ‘900 – comincia ad espandeersi la letteeratura tratttatistica inn
Inghilterra e nascono le prime rivviste giuridiche, spesso curate da dei
d professoori universitaari.
A partire
p
dal Rinascimennto sono staati istituiti dei corsi diritto in quuesti centri universitarii
(universitàà) soprattuttoo ad Oxfordd e a Cambrridge:
Perr quello chee riguarda l’evoluzion
l
e del ruolo
o della dottrrina negli S
Stati Uniti, si possonoo
distingueree due perioddi:
- distinguiaamo 2 fasi:
1° PERIODO
P
•
Nel corsoo del ‘600 = relativo alla formazzione e alloo sviluppo delle diverrse colonie..
Mancanzaa di giuristii e le modaalità di riso
oluzione delle controvversie sono affidate add
organi divversi dagli organi
o
giurissdizionali.
•
Inizio del 1700 = succcessivo allaa perdita deella Corona in Inghilterrra di Carlo
o I. Dopo laa
caduta dii Carlo I si ha un’iimmigrazio
one delle colonie
c
in America di
d soggettii
appartenennti al ceto medio-alto,
m
che fuggon
no proprio a seguito ddella caduta di Carlo I..
Tra questii ci sono molti
m
giuristii che portan
no con sé un
u patrimonnio di conoscenze. Glii
strumenti utilizzati da
d questi giiuristi sono
o le opere classiche
c
dii Cocke e le opere dii
Blackstonne.
d civil law
w
Neggli Stati Unniti c’è stata un’opera di importaazione delle opere della dottrina di
(Domat e Pothier).
P
Il genere
g
trattaatistico, cioè di opere sistematich
he, ha visto come rapprresentanti, nella
n
primaa
metà dell’8800, STOR
RY e KENT
T (“commenntari del dirritto americcano”) che riprendono il modelloo
trattatisticoo di Kent.
Ha avuto un ruuolo molto importantee la letteratu
ura giuridica che ha coostituito un importantee
strumento di formazioone.
2° PERIODO:
P
(fine ‘700 – tutto ‘8000).
Si ha
h la formazzione delle prime scuoole di diritto
o, all’inizio solo inform
mali, a voltee istituite daa
singoli proofessori o giiuristi.
Il giurista
g
si forma all’’interno deelle universsità (in Ingghilterra all’interno degli
d
ordinii
professionaali).
Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
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Lezione IIII
Impportante unniversità è quella di HARVAL:
H
modello propulsivo pper la form
mazione deii
giuristi graazie all’operra di LAND
DGELL, divventato presside della sttessa univerrsità nel 187
70 e che haa
rivoluzionaato i connottati dell’università e deella scuola di
d diritto in America:
A
•
Ha portatoo il corso dii studi da 1 a 3 anni.
•
Ha posto come pree requisito per la frequenza di una scuolaa di diritto
o un titoloo
universitarrio.
•
Ha scanditto il corso di
d studio in verifiche ed
d esami periiodici.
•
Ha creato un nuovo metodo
m
di insegnamento, il “case method” = gli studentti americanii
sono form
mati in ciasccuna materiia sulla base di materiiali giurisprrudenziali, in
i modo daa
ricostruiree, attraversoo l’analisi dii singoli cassi, una deterrminata matteria giuridiica.
p
dallaa fine dell’8800 vi è unn fiorire di scuole di diritto
d
(movvimenti di pensiero).
p
I
A partire
movimentii di pensieroo che si sviiluppano daalla fine dell’800 fino ad
a oggi hannno come caaratteristicaa
comune unn interesse particolare delle discippline extrag
giuridiche: tutte questee scuole ten
ndono a farr
vedere il diritto
d
in un ambito più ampio, cioèè vedono il diritto in unn processo di interazio
one con altrii
settori del sapere e dellla vita sociiale.
Attenzione! Questo
Q
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s
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vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
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2
Lezione IIII
Il Co
ommon
n Law
w del diritto
d
iinglesee
Il common
c
law
w viene defiinito come un
u diritto di matrice giuurisprudenzziale.
Dirre che il diiritto di coommon law
w è di matrrice giurispprudenziale, significa dire
d
che laa
giurisprudeenza è una fonte
f
imporrtante del diiritto e, in particolare,
p
s
significa
dirre che interri settori dell
diritto sonoo stati discipplinati dallaa giurispruddenza.
Il diritto
d
giurissprudenzialee è un dirittoo tradizionaalmente elabborato dallee corti.
Queesto però non vuole diire che la foonte legislaativa non c’è mai stata e che non ci sia oggi::
gli atti legiislativi (stattus) sono sempre esistitti come fontte del dirittoo accanto allla giurispru
udenza.
La fonte del diiritto legislaativa si è esspansa dallaa seconda metà
m dell’800 con tutte le esigenzee
economicoo-sociali.
Il teermine com
mmon law si
s trova in due
d accezio
oni diverse: in senso laato, indica l’esperienzaa
giuridica che
c ha il dirritto inglesee come moddello di recezione; in senso
s
strettoo, common
n law sta add
indicare il diritto elaborato, già dall’età
d
meddievale, dalle corti regiee in contrappposizione con
c un altroo
corpo di diiritto, semprre giurispruudenziale, chhe è l’EQUIITY.
EQ
QUITY = alttro corpo di
d diritto, giuurisprudenzziale, ma noon elaboratoo dalle cortti regie, maa
dalla giurissdizione dell cancellieree.
Queesta esperieenza giuridica è nata a partire dallla conquistaa dei Normaanni nel 106
66, appuntoo
l’anno nel quale i Norrmanni hannno conquistaato il territo
orio inglese sottraendollo agli anglo
osassoni.
Sottto gli angloosassoni vi era un dirittto di matriice prevalenntemente coonsuetudinaaria: da loroo
le consuettudini eranoo state messse per isccritto, però non esisteeva un dirittto comunee a tutto ill
territorio.
m
noormanna e viene creato all’interno del territo
orio inglesee
Dall 1066 si innstaura la monarchia
un sistemaa di notevolee accentram
mento del pootere regio secondo
s
un modello giàà presentato
o nel ducatoo
di Normanndia.
Gugglielmo I, quando
q
conqquistò quessto territorio
o, innanzituttto lo divisee fra i sogg
getti del suoo
seguito: quuindi, divisse il territorrio tra più feudi, non
n di grandi dimensionii, per averee meglio ill
controllo su di essi (salvo chee nelle zonne di fronttiera che necessitavan
n
no di una particolaree
protezione) e attribuissce questi feudi
f
ai TEN
NANTS IN
N CHIEF, che
c sono deei vassalli direttamente
d
e
dipendenti dal sovranoo.
Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
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Lezione IIII
Queesto meccaanismo è stata blocccato nel 12
290 con un
u altro m
meccanismo,, il QUIA
A
EMPTORE
ES che viietava ognii subinfeuddamento: tutti
t
questi feudatari dovevano dipenderee
direttamennte dal sovraano e questto facilitavaa un controlllo molto ceentralizzatoo da parte della
d
coronaa
sui feudataari del regnoo.
A questo
q
equillibrio moltoo ben assesttato fra elem
mento centrrifugo (sudddivisione in
n più feudi))
ed elemennto centripeeto (tenutaa del contrrollo) si associa anchhe lo sviluuppo di un
n gradualee
accentrameento di un’aamministrazzione della giustizia
g
reg
gia.
L’aamministrazzione della giustizia era
e esercitaata essenziaalmente nelll’ambito deei tribunalii
signorili alll’interno dii ciascun feuudo.
Graadualmente,, viene add affermarrsi in mod
do parallello a quessta “giustizzia locale””
un’amminiistrazione della
d
giustiziia da parte del
d re e, in particolare,
p
da parte di corti regie.
Queesto avviene essenzialm
mente per due
d ragioni:
1. C’erano
C
dellle controveersie che rigguardavano i sudditi del regno (priincipio che vale
v ancoraa
o
oggi
è che tutta
t
la terraa appartienee alla coron
na. I tenantss in chief noon sono pro
oprietari nell
s
senso
che inntenderemm
mo noi, ma dispongono
o di questa terra,
t
che foormalmentee appartienee
a corona,, attraverso il vincolo di
alla
d vassallag
ggio). Le controversie cche interesssavano al ree
e
erano
quellle riguardannti i tenantss (i vassallii); il sovranno riscuotevva delle im
mposte peròò
d
doveva
anchhe assicurarre un certo livello di prrotezione aii suoi vassallli. Al re intteressavanoo
a
anche
le caause di dirittto penale, cioè quelle cause che potevano m
mettere in pericolo
p
“laa
p
pace
del ree”. Poi c’errano delle cause
c
che interessavan
i
no indirettaamente il so
ovrano, perr
e
esempio,
quuando un sooggetto non pagava certte imposte.
2. L’amminist
L
trazione dellla giustiziaa costituiva anche una fonte di reeddito, percché la cortee
v
veniva
aditta e interveeniva solo dietro pagaamento di specifiche tasse dei diritti
d
dellaa
c
cancelleria.
Nelll’ambito deella CURIA
A REGIS, un organo esssenzialmennte a funziooni miste, sii vengono a
differenziaare degli orggani essenziialmente a funzioni
f
giu
urisdizionalii (le corti reegie) che son
no:
• KING’S
K
BE
ENCH
• COMMON
C
N PEAS
• EXCHEQU
E
UER (=scaccchiere)
Lo “scacchieree” era origiinariamentee un organo
o a funzionii puramentee amministrrative, cioèè
c
di riscuotere le tasse: suuccessivameente, accannto alla funnzione amm
ministrativa,,
aveva il compito
Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
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acquista laa funzione di organo giurisdizion
g
nale, cioè di
d risolvere le controvversie che avessero
a
unn
interesse trributario.
Il “Common
“
peas” si occuupava delle controversiie tra i singooli privati (ffeudatari).
Il “King’s
“
Bennch” si occuupava delle controversiie che interressavano laa “pace del regno”, maa
anche quellle riguardannti gli illeciiti civili (=trrespass = faattispecie di illecito civile).
I siingoli, origiinariamentee, si rivolgoono al cancelliere, norm
malmente uun ecclesiasstico, che è
più alto fuunzionario del
d regno (viene
(
subitto dopo il re): graduaalmente il ccancelliere comincia a
passare quueste petiziioni alle siingole cortii regie, ch
he prendonoo anche il nome di CORTI
C
DII
COMMON
N LAW.
Queeste corti, già all’epoca del re Enrico
E
I, co
ominciano a svilupparre un’ammiinistrazionee
della giustiizia, intornoo al 1200.
Alttro motivo perché queesta giustizzia regia sii è andata sempre piùù espanden
ndosi è chee
all’interno delle corti regie si appplicavano deei metodi dii risoluzionee delle conttroversie, in
n particolaree
dei metodii di accertam
mento del fatto,
fa
molto più evoluti rispetto a quelli
q
adottaati dalle corrti signorili,,
che normaalmente usaavano metoodi quali lee “ordalie” (prova dell fuoco, proova dell’accqua), o unn
duello, o un
u giuramennto decisorioo.
Nell tempo si afferma neell’ambito di
d queste co
orti regie unn metodo m
molto più razionale
r
dii
accertamennto del fattoo, costituitoo dalla GIUR
RIA: invecee di ricorrerre ad un’orddalia per veerificare, add
esempio, se
s Tizio haa rubato il cavallo dii Caio, si ricorre
r
ad un
u certo nuumero di giurati,
g
chee
normalmennte sono dei vicini di casa
c
delle parti
p
in caussa e sarà afffidata a queesta giuria la
l decisionee
sulle questtioni di fattoo.
La decisione verrà
v
adottaata mediantte il verdettto: la giuriia si pronunncia sulle questioni
q
dii
fatto mediaante una deccisione nonn motivata, che
c è appun
nto il verdettto.
La giuria è unoo strumentoo, un istitutoo processuaale, che è staato adottatoo in seno a queste
q
cortii
di commonn law e chee ha costituito un elem
mento notevo
ole di conccorrenza fra queste corrti e le cortii
locali.
La giuria ha raappresentatoo un elemennto importan
nte di razionnalizzazionee del processso.
Queesto svilupppo dell’amm
ministrazionne della giiustizia regiia non signnifica che queste
q
cortii
regie hannno soppianntato le corrti locali: fino alla riforma
r
delll’800 la ggiustizia reg
gia è stataa
considerataa come una giustizia deelle corti deei tribunali eccezionali.
e
Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
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Queesto sta ad
a indicare che quesste corti regie,
r
fin dalle
d
origiini, hanno consentitoo
un’alternattiva alle corrti locali, sooprattutto neel corso dell medioevo:: erano delle “corti di eccezione”,
e
,
perché il looro motivo di
d esistenzaa era proprioo quello di occuparsi
o
dii determinatte controverrsie.
Lo strumento processualee per adire queste cortti è il WRIT
T (=lettera) = la giustiizia regia sii
p
meddiante quessti strumennti di FORM
MS OF AC
CTION che rappresen
ntano dellee
sviluppa proprio
fattispecie tipiche.
Il WRIT
W
è l’orrdine che lee corti, in noome del sov
vrano, rivollgono normaalmente al funzionarioo
del re, locale, lo scerriffo un rapppresentantee del poteree centrale nelle
n
provinnce del regn
no, affinchéé
induca unaa parte ad astenersi dall porre in esssere degli atti
a illeciti. E’ un ordinne di convocazione dell
convenuto dinanzi allle corti regiie. Le parti che erano interessate a questo tiipo di tutelaa dovevanoo
chiedere all cancellieree, poi direttaamente alle corti, questto writ.
Il writ
w individdua delle faattispecie tippiche, quindi non sem
mpre esistevva un writ che
c potessee
soddisfare determinatee esigenze di
d tutela.
Di fronte a questo esppandersi dell’amminis
d
strazione della
d
giustiizia che sottraeva
s
ill
contenziosso alle corti,, i feudatarii hanno fattoo valere le proprie
p
prerrogative, inn determinatti periodi inn
particolaree.
Cossì che nel 1258 si è arrrivati ad unna chiusura del
d numero dei writ, coon le PREV
VISION OF
F
OXFORD:: il re, con il parlamennto, arriva ad
a un comp
promesso fraa le corti e i Baroni (ffeudatari), i
quali vedevvano semprre più erosoo il proprio contenziosso e quindi anche la prropria fontee di reddito,,
che trovanoo da questa amministraazione dellaa giustizia lo
ocale.
Conn le PREVIISION OF OXFORD si è deciso
o che le corrti non poteessero emanare nuovee
forme di writ,
w proprioo perché ci si rendeva conto che questo writt era una soorta di strum
mento dellee
corti localii da parte dell’ammini
d
istrazione della
d
giustizzia regia. Si
S è chiuso il numero di writ chee
potevano essere
e
chiestti dalle partti.
Succcessivamennte, nel 12885, con lo STATUTE OF WEST
TMINSTER
R II si è deeciso che lee
corti potevvano ugualm
mente decideere delle controversie in
i casi molto affini.
Queesto sistemaa di writ è stato
s
abolitoo sono con la
l riforma nel
n 1873: finno ad alloraa chi volevaa
ottenere giiustizia da parte
p
delle corti
c
di com
mmon law doveva
d
indivviduare speecificamentee un writ inn
cui inquaddrare la proppria controvversia (la fatttispecie ch
he gli interessava). Se nnon esistevaa un writ inn
cui inquadrrare la fattisspecie, non vi poteva essere
e
tutelaa da parte deelle corti di common laaw.
Traa i writ posssiamo trovarre:
Attenzione! Questo
Q
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s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
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Diritto privvato compaarato
•
WRIT OF
F WRITE che venivaa richiesto per ottenerre tutela inn caso di spoglio
s
dall
godimentoo del proprio fondo.
•
WRIT OF
F TRESPA
ASS che veeniva utilizzzato per assicurare
a
lla tutela co
ontro dellee
aggressionni o degli attacchi direetti e violenti nei confrronti di deteerminati vallori, cioè laa
terra, nei confronti della
d
stessa integrità fiisica (trespaass, in quessto caso, neei confrontii
della persoona).
E’ importante il writ of trespass peerché è statto utilizzatoo, in primo luogo, perr assicuraree
tutela sul piano
p
della responsabil
r
lità extraconntrattuale; in
n secondo luogo,
l
ha inniziato una tutela
t
contoo
l’inadempiimento conntrattuale. Questo
Q
writ of trespasss è stato anche
a
appliicato in ipo
otesi in cuii
mancavanoo i requisitti che lo avevano
a
carratterizzato in origine e, in quessti casi, si parlava dii
ACTION ON
O THE CA
ASE.
Intoorno alla finne del ‘3000 si cominciiano ad avv
vertire deglii aspetti criitici di quessta giustiziaa
regia amm
ministrata dallle corti di common
c
law
w, per vari motivi.
m
Un primo motivo è datoo dal fatto che, essend
do questi writ
w a numeero chiuso, non eranoo
adeguati add assicuraree tutela in ippotesi speciffiche.
Alttro problem
ma riguardaava la giuriia: per un verso la giuria
g
costituiva un elemento
e
dii
razionalizzzazione del processo rispetto ai metodi
m
più arcaici; perrò, spesso, lla giuria co
ostituiva unn
elemento di
d corruzione del processo, in quanto
q
i giu
urati venivaano corrottti e questo andava add
alterare l’eequilibrio all’interno di una data coontroversia..
Inooltre, a voltee non c’era un writ addeguato, nell senso che i rimedi chhe il writ prresentava o
che potevaa assicurare,, non erano adeguati allle esigenze di tutela deelle parti.
Queesto compoortò che i soggetti chee non avevaano trovato piena sodddisfazione dinanzi
d
allaa
corte regiaa, o la cui pretesa eraa stata respiinta in parttenza perchhé non rienttrava in nessuna dellee
fattispecie tipiche, si rivolgevano
r
o al sovrano.
ma di petiziioni al sovrrano per otttenere giusttizia al verttice. Questee
Quiindi, c’era questa form
petizioni, visto che ovviamente
o
e non potevva occuparssi di tutte il sovrano,, venivano rivolte dall
sovrano all cancellierre (alto funnzionario del
d regno fiino alla priima metà ddel ‘500, detto
d
anchee
“custode della
d
cosciennza del re”, in quanto ecclesiastico
e
o).
Graadualmente si è afferm
mata una veraa e propria prassi di rivvolgere dellle petizioni al sovrano:
una vera e propria giuurisdizione del
d cancellieere.
Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
(L. 22.04.19441/n. 633)
10 di 32
Diritto privvato compaarato
3
Lezione IIII
Alcu
une applicazzioni della
d
giiurisdiizione di
E
Equity
y
Il cancelliere
c
n decidevva le cause alla
non
a luce dellle regole dii common laaw, conosciiute in seno
alle corti reegie, ma appplicava dellle regole traatte dalla mo
orale.
1.
Esecuzionne in forma specifica di
d determinaati obblighi = Specificc performan
nce In casoo
d’inademppimento di promesse o di prestaziioni, le partti ottengonoo dalle cortii soltanto ill
rimedio deel risarcimeento del dannno. Non seempre però il risarcim
mento del daanno potevaa
soddisfaree le pretese di un sogggetto. Questto tipo di tuutela non pooteva otteneersi dinanzii
alle corti regie. Quinndi, chi vooleva otteneere un’eseccuzione in fforma speccifica di unn
obbligo si rivolgeva al
a cancellierre.
2.
Tutela preeventiva. Il risarcimentto del dann
no come strrumento di intervento tipico
t
dellee
corti di coommon law non era addeguato nel caso in cui si volesse prevenire ill verificarsii
del danno. Nell’ipoteesi di un’esiigenza di tu
utela prevenntiva ci si rivvolgeva al cancelliere,,
perché le corti
c
di com
mmon law non
n avevano
o degli strum
menti che aassicurassero
o una tutelaa
preventivaa. Normalm
mente la tuteela preventiv
va avviene mediante
m
l’ordine di faare o di nonn
fare qualcosa = INJU
UNCTIONS..
3.
Trust. Il trust è unna sorta dii negozio fiduciario. Spesso i feudatari, per
p evitaree
determinaati oneri feuudali, intesstavano i beni immobbili (fondi) ad un altro
o soggetto,,
perché figgurando queesti come tiitolare del fondo,
f
loro non dovevvano più corrisponderee
questi oneeri. Schema del trust: SETTEOR
S
(costituente
(
del trust) inntesta i ben
ni in capo all
TRUSTEE
E per evitaare degli oneri
o
fiscalii. L’accorddo fiduciariio intercorrrente tra ill
costituentee e il trusteee prevedevva che non fosse
f
il trusstee il beneficiario di questi
q
beni,,
ma che foosse un BENEFICIAR
RIO. E’, quiindi, un rappporto trilatterale: setteeor, trustee,,
beneficiarrio. Il benefiiciario potevva essere:
•
lo stessso costitueente del trusst (come nell caso di chii intesta perr evitare deg
gli oneri);
•
un terrzo (es.: Tizzio, ricco prroprietario con
c un figlioo prodigo inntesta i suoii beni ad unn
trustee, che ne diiventa propprietario, qu
uindi può disporre di quuesti beni come
c
vuole,,
però a beneficio di un terzo, appunto il beneficiarioo).
Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
(L. 22.04.19441/n. 633)
11 di 32
Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
Acccadeva perrò che il trustee nonn sempre rispettasse l’accordo fiduciario.. Allora ill
beneficiariio, rivolgenndosi alle corti
c
di com
mmon law non si veddeva riconoosciuto queesto tipo dii
accordo fiiduciario. Fu
F proprio la giurisdizzione di eq
quity, del cancelliere,
c
che ricono
osce questoo
accordo fidduciario e loo fa valere nei rapporti interni traa questi sogggetti. Se i bbeni erano ancora
a
nellaa
sfera di prooprietà del trustee, il cancelliere
c
g ordinavaa di agire coome trusteee: era un inttervento “inn
gli
personam”” , cioè non cambia l’asssetto reale, ma viene ordinato
o
al trustee di coomportarsi come
c
tale.
Dinnanzi al canncelliere loo strumentoo non era costituito
c
d una seriee di writ tiipici, comee
da
avveniva dinanzi
d
alle corti, ma mediante
m
w subpoen
writ
na con cui il cancellierre ordinava al soggettoo
(convenutoo) di presenntarsi dinannzi a lui e di
d narrare, sotto
s
giuram
mento, i fattti della cau
usa. (questoo
giuramentoo aveva un’implicazionne costrittivva).
Ancche qui bisoognava pagaare i soliti diritti
d
di can
ncelleria.
Chii contravveeniva agli ordini
o
del cancelliere era
e soggettoo a delle peene molto ingenti, siaa
pecuniarie,, sia anche alla
a reclusioone.
Il tiipo di proceesso era di tipo
t
inquisiitorio, che derivava
d
prooprio dal faatto che fino
o alla primaa
metà del ‘500 il canccelliere era un ecclesiiastico, quin
ndi conosceeva molto bbene il diriitto romanoo
canonico e adottava ill modello prrocessuale tipico
t
del modello
m
canoonico.
Quiindi si traatta di un processo scritto, seg
greto, che non si aavvaleva deella giuria::
l’accertamento dei fattti veniva esseguito dinaanzi al canceelliere, senzza la presenzza della giu
uria.
La giurisdizionne del canccelliere pressenta alcunee caratteristtiche rispettto alla giuriisdizione dii
common laaw:
1. La
L giurisdiizione del cancellieree è una giurisdizion
g
ne di caratttere discreezionale: ill
c
cancelliere
(giurisdizioone di equuità) assicurra giustiziaa dove ritieene che vi sia questaa
e
esigenza
di soddisfare questo bisoogno di tutella.
2. L’equity
L
noon si è mai posta
p
in conntrapposizio
one col com
mmon law, m
ma si è posta come unaa
t
tutela
di caarattere susssidiario, agggiuntivo. E’’ una tutelaa che non vva a contrad
ddire quellaa
a
assicurata
d commonn law, ma la
dal
l complem
menta, va doove il comm
mon law no
on riesce add
a
andare,
peròò segue il coommon law
w, non si pon
ne mai in coontrapposizione.
3. E’
E una tutella discrezioonale nella misura
m
in cu
ui è necessaario che “la parte si preesenti
d
dinanzi
allaa giurisdiziione di equuity con mani
m
pulite””: un sogggetto che avesse
a
c
commesso
un torto o si fosse comportatto in modoo disdicevoole, non poteva
p
pretendere
t
tutela
in senno alla giuriisdizione di equity.
Attenzione! Questo
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Diritto privvato compaarato
4
Lezione IIII
Il sisttema delle
d
C
Corti
r
fraa common law
l
ed equiity ha cono
osciuto dei momenti ddi forte tenssione che sii
Il rapporto
identificatoo soprattuttoo nel perioddo dell’affermarsi dell’’assolutismoo regio sottto i TUDOR
R (dal 14855
al 1603) e, successivaamente, la diinastia deglli STEWAR
RT (fino al 1660).
1
Queesti momennti di tensioone sono doovuti ad unaa contrapposizione poliitica tra il sovrano
s
e ill
parlamentoo: ci sono sttati dei tentaativi di impporre un asso
olutismo regio, a cui ill parlamento
o ha reagitoo
e le corti di
d common law si sonoo affiancate al parlamen
nto, mentre la cancelleeria (la giuriisdizione dii
equity) ha aderito allee prerogativee del sovranno.
p
in cui
c la giurisdizione dii equity ha cercato di porsi quasii come unaa
C’èè stato un periodo
giurisdizioone di appeello nei coonfronti dellle corti dii common law, quinddi, in quallche modo,,
contraddicendo, quellla massimaa secondo cui
c l’equity
y segue sem
mpre il com
mmon law, ribaltandoo
completam
mente l’esitoo di alcune cause.
c
Queesto conflittto tra com
mmon law ed equity viene risoolto, in un primo mo
omento, daa
GIACOMO
O I nel 1616, sotto gli Stewart, inn favore dell’equity, dicendo che ll’ultima parrola dovevaa
essere della giurisdizioone di equitty.
E’ stata però una
u vittoriaa temporaneea, perché poi
p negli annni successsivi anche le
l decisionii
g
nale della HOUSE
H
OF
F
della giuriisdizione dii equity sonno state sotttoposte al controllo giurisdizion
LORDS.
L’eequity ha perso alcunii caratteri di
d discrezio
onalità che nel corso dell’assoluttismo regioo
erano sfociiati, in alcunni casi, nell’arbitrio.
Prootagonista di
d questo conflitto “eqquity – com
mmon law”” è stato ill cancelliere COCKE:
Cocke è staato il promootore delle prerogative
p
parlamentaari e anche delle
d
corti ddi common law, controo
i tentativi di
d un’eccesssiva discrezzionalità dellla giurisdizzione di equuity.
Nell corso delll’800 si è avvertita
a
m
molto
forte l’esigenza
l
d una riforrma di questo sistemaa
di
giudiziarioo.
Vi sono state delle riform
me minori nella primaa metà delll’800 e la ppiù importaante è stataa
quella del 1846 con l’’istituzione delle COUN
NTY COUR
RTS, che soono delle coorti di primo
o grado chee
potevano essere
e
aditee per cause minori e avevano
a
il pregio di essere
e
deceentrate sul territorio
t
inn
modo da avvvicinare laa giustizia ai soggetti.
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Lezione IIII
Diritto privvato compaarato
Nellla secondaa metà dell’800 c’è stata
s
una grande
g
rifoorma: JUDIICATURE ACTS dell
1873/1875. Questa è una riform
ma molto importante che ha rivvoluzionatoo diversi asspetti dellaa
o:
giustizia innglese. Puntti principali di questa riiforma sono
•
Abolizionne del sisteema dei writ
w
nel seenso che viene
v
introodotto un WRIT OF
F
SUMMON
NS che è unn atto introdduttivo dellaa controverssia di carattere generalee con cui laa
parte poneeva in modoo informalee le proprie pretese. Non si dovevva più indiv
viduare unoo
dei tanti writ
w con il riischio che la
l domandaa venisse riggettata: era sufficiente individuaree
in modo generale
g
la propria
p
fattispecie e rich
hiedere un rimedio
r
allee corti.
•
Superamento della bipartizione
b
tra giurisdizione di eqquity e giuurisdizione di
d commonn
law che sii è verificatoo su due froonti: è stata abolita le due
d giurisdizzioni distintte, commonn
law ed equuity, e vienne realizzataa una fusion
ne di regolee di common law e di equity.
e
Si è
stabilito che
c il giudicce adito pootesse utilizzzare sia i rimedi
r
che eerano nati nell’ambito
n
o
della giuriisdizione dii common law, sia i rimedi
r
di eqquity. Quessta bipartiziione è stataa
superata creando unn’unica giuurisdizione di primo grado, inncentrata neella HIGH
H
COURT, divisa in più
p sezioni,, e un’unicca giurisdizzione di apppello. Si è creato unn
URT OF AP
PPEAL.
sistema unnitario di giuurisdizione con la COU
CO
OUNTY CO
OURTS: E’ stata
s
istituitta nel 1846 per dare unna risposta ddi tutela giu
udiziaria neii
confronti delle
d
cause minori.
m
Insiieme alla High
H
Courtt ha compeetenza in materia
m
civvile e in prrimo grado
o, quindi sii
ripartisconno le cause in
i base al vaalore e alla materia.
m
Sonno giudici monocratici
m
i, professioonali, scelti fra avvocaati. Fino all 1990 i giu
udici eranoo
scelti tra glli avvocati che
c appartenevano all’ordine dei “Bares”.
“
Doppo il 1990 è stata apertta la possibiilità anche all’altra
a
cateegoria profeessionale forrense.
Com
munque, i giudici
g
sonoo scelti tra gli
g avvocati e normalm
mente con unn certo num
mero di annii
di esperiennza.
I giiudici sono scelti dal caancelliere e nominati dalla regina (la
( nomina è solo form
male).
Asssumono moolta importaanza i MA
ASTERS e i REGISTR
RER che svvolgono un
n’attività dii
organizzazzione amm
ministrativa, preparano le cause, in modo che questte cause arrivino
a
add
dipartimennto già prontte, in modo che il procedimento siia più velocce. (non sono giudici).
HIG
GH COURT
TS: Ha sedee a Londra ed
e è divisa in
i sezioni:
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Lezione IIII
Diritto privvato compaarato
1. Queen’s
Q
baanch divisioon che ha una
u competenza per materie
m
che tradizionalm
mente sonoo
s
state
trattatte nell’ambbito delle corti di co
ommon law
w (illecito civile, ressponsabilitàà
e
extracontrat
ttuale).
2. Chancery
C
d
division
(coorte del canncelliere) – è l’erede della giuriisdizione dii equity: sii
o
occupa
di tutte quelle materie che tradizionalmente sono statee trattate in
n seno allaa
g
giurisdizion
ne di equity (trust, succcessioni, tuteela, fallimennto, ecc.).
3. Family
F
divvision la quuale si occcupa del diritto
d
di famiglia
f
(m
matrimonio, filiazione,,
d
divorzio).
E’ l’unica cortte divisa in sezioni: se un soggetto
o inoltra unna causa alla high courrts, sarà suaa
oni.
competenzza distribuire la causa a seconda deella materiaa di cui trattaa ad una di queste sezio
Sonno giudici monocratici
m
i scelti com
me i giudici della countty courts. A
Anche qui vi
v è il ruoloo
dei masterss e dei regisstrer.
MA
AGISTRAT
TE COURT
TS: Si tratta sempre di
d giudici di primo ggrado, ma hanno unaa
competenzza essenziallmente di carattere penale,
p
reatti minori, o quando ll’imputato si dichiaraa
colpevole.
Hannno anche una compeetenza limitata in diriitto di famiiglia, sopraattutto nell’ambito deii
divorzi quaando sono consensuali.
c
.
Queeste corti soono costituiite da giudici di pace (non
(
sono giudici
g
togatti professionisti): sonoo
dei giudicii laici, che a volte nonn hanno coompetenze giuridiche,
g
scelti dal ccancelliere fra
f soggettii
individuatii da delle coommissioni locali.
E’ un
u organo collegiale:
c
d
decidono
in un collegio
o di 3 giudicci e sono asssistiti da un
n CLERCK
K
in punto dii diritto.
TR
RIBUNALI SPECIALII: Sono dei
d tribunalli che hannno conoscciuto una particolaree
espansionee all’epoca dello
d
Stato sociale, conn la moltipllicazione deelle attività di vario geenere svoltee
dallo Statoo.
Sonno costituitii da laici e si occupanno sia dellee controverrsie tra i prrivati (es.: locazione
l
o
diritto del lavoro) siia per causse che riguuardano i privati
p
e laa pubblica amministraazione (es.::
immigrazioone o materria tributariaa).
Queesti tribunali hanno deei procedimeenti non mo
olto formaliizzati, così come le lorro decisionii
non sono soggette al
a vincolo del preceddente. Hann
no un proocedimento molto più
ù flessibile::
l’obiettivo è quello di risolvere ceerte controvversie in mo
odo quanto più
p veloce e informale possibile.
CO
OURT OF APPEAL:
A
(inn secondo grado).
g
Attenzione! Questo
Q
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Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
Duee sezioni: cause di dirritto civile e cause di diritto penaale.
Ancche qui i giudici
g
sonoo scelti dal cancellieree tra avvocaati che hannno almeno 10 anni dii
esperienza nell’attivitàà forense, suu nomina della regina.
E’ un
u organo collegiale:
c
d
decidono
in un numero di 3 giudici.
La tendenza è quella di teenere particolarmente conto
c
del giiudizio di faatto come reealizzato inn
primo graddo, perché si ritiene chhe il giudicce di primo grado sia posto
p
in unna situazion
ne migliore,,
data la viciinanza con i fatti della causa per decidere
d
auto
orevolmentte le questiooni di fatto.
Quiindi difficillmente la corte d’appeello ordina nuove provve (solo in determinatee ipotesi) e
normalmennte presta paarticolare atttenzione all giudizio dii fatto di priimo grado.
In Inghilterra non esiste un diritto di appello: in generalle si può im
mpugnare laa decisionee
dinanzi allla corte d’aappello, nellla misura in
i cui c’è uno
u statutess, cioè un atto legislaativo che loo
preveda.
Nell ’99 si è verificata una riform
ma che ten
nde a suboordinare il diritto di appello add
un’autorizzzazione: è necessaria l’autorizzazzione del giudice
g
che ha deciso la sentenzza in primoo
grado (a quuo) poi saràà la corte d’aappello che potrà conceedere questa autorizzazzione all’ap
ppello.
Dallla corte d’aappello si puuò impugnaare la decisione alla houuse of lordss e qui l’auto
orizzazionee
è consolidaata, istituitaa nel 1934: una
u volta otttenuta la deecisione dallla corte d’aappello le parti devonoo
richiedere un’autorizzzazione ad appellare
a
allla stessa corrte d’appelloo.
Se la corte d’aappello conccede l’autorrizzazione all’appello,
a
l house off lords è vinccolata dallaa
la
decisione dell’autoriz
d
zzazione proonunciata dalla
d
corte d’appello:
d
d
dovrà
deciddere la caussa in ultimaa
istanza.
Se c’è stato unn diniego deell’autorizzaazione, le paarti potrannno fare una ddomanda allla house off
lords che potrà
p
eventuualmente concedere un’autorizzaziione anche se
s la corte dd’appello haa negato.
HO
OUSE OF LORDS: E’ la
l camera allta del parlaamento.
Nelll’ambito della house of lords coome organo
o legislativoo si è andaata a differeenziare unaa
commissioone, APPEL
LLATE, chee ha funzionni giurisdizio
onali.
Oriiginariamennte la funzioone giurisdiizionale si sommava
s
a quella legislativa nellla house off
lords: nel corso
c
dell’800 si è ristrretta la funzione giurisd
dizionale soolo a dei giuuristi.
L’hhouse of lorrds, in questa appellatte, si occup
pa solo dellle questionii giurisdizio
onali (dellee
impugnazioni in ultim
mo grado) ed è costituiita da: cancelliere, canccellieri preccedenti e daai lawlords,,
scelti tra avvvocati più prestigiosi e con un ceerto numero
o di anni di esperienza.
e
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Lezione IIII
JUD
DICAL CO
OMMITEE: Organo di
d ultima isstanza per i paesi dell Commonw
wealth chee
accettano ancora
a
la giuurisdizione della JUDIICAL COM
MITY in ultim
ma istanza.
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Lezione IIII
Il Comm
C
on Law
w del diritto
o statu
unitensse
u serie di
d element i caratterisstici che ddifferenzian
no il loroo
Glii Stati Uniiti hanno una
diritto dal diritto ingglese e dal diritto di altri
a
paesi della
d
famigglia.
s sono staaccati politiicamente ddal diritto inglese,
i
add
Dalll’ epoca inn cui gli S tati Uniti si
oggi, c'è una
u grande indipende nza del dirritto americcano rispettto diritto i nglese.
Punnto di parttenza è unaa situazionne nella qu
uale il dirittto inglese era in toto
o il dirittoo
che si appplicava neelle coloniee a quell'eepoca e daa questo momento
m
sstorico fino
o ad oggi,
progressivvamente, c''è un allonttanamento del diritto americanoo rispetto aal diritto inglese.
I motivi
m
dell'aallontanam
mento sonoo:
1.
Ha pe sato moltiissimo nellla storia del diritto americanno la preseenza dellaa
costituzio ne che ha dato al paaese una sttruttura fed
derale. Inoltre, la cosstituzione degli Statii
Uniti conttiene una lista
l
di dirritti del citttadino chee il legislattore e l’es ecutivo no
on possonoo
infrangeree e la costtituzione ha
h portato con sé un controllo di costituzzionalità della
d
leggee
ordinaria.
2.
Avenddo una struuttura federale il paaese è organizzato suu un dopp
pio binarioo
riguardo il
i diritto e l'amministtrazione deella giustizzia. C'è un
u diritto e un ammin
nistrazionee
della giusttizia statal e; c’è un diritto
d
e unaa amministtrazione deella giustiziia federale .
3.
grande
Caratteeristiche deel paese: i n Stati Un
niti sono unn paese ge ograficameente moltoo
con moltte matricii etniche, religiose e culturrali differ enziate. Questo
Q
haa
caratterizzzato gli St ati Uniti r ispetto all''Inghilterraa che è un paese mo lto più co
oeso e conn
una serie di
d problem
mi anche rellativi alla scarsità
s
dellla terra.
Du nque, quessti elementti hanno coontribuito ad
a allontannare il dirittto americaano oltre all
fatto che gli Stati
Uniti haanno conqquistato l'in
ndipendenzza attraverrso una g uerra e ill
p certi asspetti, con la madrepaatria è stato conflittuale proprioo a livello politico.
p
rapporto, per
La fondazion e delle prim
me coloniee nel territo
orio americcano avvienne all'inizio del 16000
e il primo luogo dovve si insedi ano i colonni è la Virg
ginia.
C'èè tutto un periodo,
p
ch e copre il 1600
1
e il 1700, in cuii la situazioone socialee e politicaa
è una sittuazione e stremamennte fluida, nel senso
o che è una
u
situazzione nellaa quale laa
preoccupaazione dei coloni noon è tanto quella di darsi unaa struttura politica e giuridicaa
Attenzione! Questo
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vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
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Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
organizzatta, quanto quella di mantenere
m
la pace e di conquisstare i terriitori sottraeendoli aglii
americani nativi.
D
DELLA FRONTIER
F
RA, cioè questa
q
fasee
A questo prooposito si parla di DIRITTO
formativa del dirittoo americanno nella quuale la preo
occupazionne per la s opravviven
nza e dell’
d tipo strutturale.
ingrandiree i territori , prevale suulle preocccupazioni di
No n c’è, in quuesta fase, una struttuura di amm
ministrazionne della giuustizia, un sistema dii
corti.
Le controver sie venivaano risolte in via asssolutamennte informaale, sulla base dellaa
bibbia, o comunque
c
sulla base di testi relligiosi.
Coll tempo la situazionee comincia a cambiaree e questo cambiame nto divent a sensibilee
nel corso del XVIII secolo, neel corso del 1700: maan mano chhe la frontiiera si spossta sempree
più verso ovest le colonie
c
si pacificanoo sempre di
d più e sii dotano seempre di più
p di unaa
struttura giuridica
g
orrganizzata e di un appparato di norme.
n
Fraa l'altro in Inghilterr a cominciaano a rend
dersi contoo dell'impoortanza eco
onomica dii
questo terrritorio, quindi si comincia
c
a avere un
ad
u sempree maggior numero di
d contattii
commerci ali.
I giiuristi ameericani si foormano in Inghilterraa: se non sttudiano neelle universsità inglesii
si formanoo nelle istittuzioni chee preparanoo gli avvoccati, cioè glli ordini prrofessionalli.
Tuttti questi giuristi
g
chee studiano in
i Inghilterra portanoo con loro i libri più alla modaa
in Inghilteerra all'epooca e, in paarticolare, portano
p
i COMMENT
C
TARI DI B
BLACKSTONE, librii
più di suc cesso che consistono
c
in un mannuale di rio
organizzazi one del dirritto.
Nell corso del 1800 c'è una linea di tenden
nza politicaa che tend e verso la conquistaa
dell'auton omia politiica rispettoo alla madrrepatria.
mata da 25
Nell 1776 avvviene la di chiarazionne di indipeendenza (ffamoso 4 l uglio) firm
esponenti della vita associata americana
a
e tra questii molti eranno giuristi..
A questa
q
seggue la guerrra d’indiipendenza con l’Inghhilterra chee si conclu
ude con laa
vittoria am
mericana: le truppe erano
e
guiddate da Waashington che poi fuu il primo presidentee
degli Statii Uniti.
Nell 1783 co n la pace di Parigi gli Stati Uniti otteengono l'inndipendenzza politicaa
rispetto allla madrepaatria.
Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
(L. 22.04.19441/n. 633)
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Lezione IIII
Diritto privvato compaarato
Il primo
p
probblema che si
s sono trovate davan
nti le colonnie finalmeente indipeendenti è ill
fatto che, pur essenndo indipe ndenti, eraano completamente disgregate:
d
: mancava una unitàà
d struttura delle coloonie stesse.
politica e giuridica di
Perr venire inccontro a quuesta esigeenza nel 17
787 è stata riunita la CONVENZ
ZIONE DII
PHILADE
ELPHIA della
d
qualee fecero parte gli esponentii più signnificativi della vitaa
dell'epocaa.
LA
A CONVEN
NZIONE ST
TESE LA COSTITUZ
C
ZIONE FE DERALE.
La costituzionne federalee venne sotttoposta alll'attenzionee delle coloonie che alllora eranoo
13, nel 17787, e vennne approvatta dalle collonie stessee: è entrataa in vigore nel 1789.
Nell 1791
venne addottato dall congressso (parlam
mento) un emendam
mento allaa
costituzio ne, cioè unna modificaa, che si chhiama BIL
LL OF RIG HTS.
Un primo prroblema chhe si ponee nelle colonie è sttato quelloo di quale diritto sii
applicava a queste c olonie.
Qu esto interr ogativo fu affrontatoo per la priima volta nel
n 1608, qquando una sentenzaa
di equity, decisa a Londra,
L
staabilisce che la comm
mon law è un
u patrimoonio comun
ne a tutti i
sudditi ingglesi e che dovunquee vanno, i sudditi
s
si portano
p
conn sé la loroo common law
l
che haa
funzionatoo in tutti i casi in cui i sudditi innglesi hann
no conquistato nuove terre.
Nell formularee questo prrincipio è stata
s
fatta una
u precisaazione che,, per quantto riguardaa
gli Stati Uniti,
U
si è rivelata
r
parrticolarmennte importaante, nel seenso che laa corte, nell dire che i
sudditi ingglesi portavvano con l oro il common law, quindi
q
nei nuovi terriitori non sii dovevanoo
formulare regole nuoove, ma si dovevano applicare le regole della
d
madreepatria ing
glese, nelloo
stabilire questo prrincipio, si
s disse anche
a
che le regolle della m
madrepatria trovanoo
applicazioone nella misura
m
in cuui queste sii adattasserro alle con dizioni di vvita di quel paese.
Faccendo pernno su quessta formulaazione del Calvin’s Case si coominciò prrestissimo,
negli Statii Uniti, ad elaborare delle regole giuridicche, partenddo da quel le della maadrepatria,
un po’ divverse, percché l’elaboorazione di queste reg
gole era apppunto leg ittimata daal Calvin’ss
Case.
ESE
EMPIO: regola
r
tradiizionale deel common law inglesse era quellla che il prroprietarioo
di una maandria è ressponsabile del dannoo che gli an
nimali provvocano se vanno nel fondo dell
vicino.
Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
(L. 22.04.19441/n. 633)
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Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
L'iddea è quellla che sia compito
c
deel proprietaario della mandria
m
teenerla in un
n territorioo
recintato.
Questo andava bene
b
in I nghilterra, paese deensamente abitato con
c
moltee
coltivazio ni.
Un a regola di
d questo genere
g
non andava beene agli Sttati Uniti: infatti la regola
r
chee
c spettavva al propr ietario del terreno cooltivato reccintare la sua
s area inn
venne elabborata fu che
modo da impedire
i
allle mandriee vaganti di
d rovinare le coltivazzioni.
Un ruolo im
mportante e caratterisstico del diritto am
mericano è stato riseervato allaa
w inglese) che ha avvuto dall'in
nizio dellaa
legislazionne (assentee nella sttoria del coommon law
storia americana unn ruolo im
mportante anche
a
percché il conggresso ha cominciato
o subito a
u serie di
d provvedim
menti che modernizzavano il coommon law
w.
prendere una
Traa fine del 1700 e l’innizio del 1800 sono state fatte delle riforrme negli Stati Unitii
che hannno modificcato radicalmente i l diritto americano soprattuttto in mo
olti settorii
significatiivi lo hannno ripulitto dalle trracce di diritto
d
feuddale che eerano asso
olutamentee
antidemoccratiche: add esempio, nel settoree della prop
prietà imm
mobiliare, ill diritto di famiglia e
del diritto successor io.
No n solo, le profession
p
i giudiziarrie, tutta l'aamministraazione dell a giustizia e il modoo
di fare proocesso vienne molto seemplificatoo.
L'iddea è quellla che il pr ocesso devve essere allla portata di tutti.
I monopoli
m
professionnali sono stati abolliti prestisssimo, perr cui l'acccesso allee
professionni legali è stato
s
reso molto
m
più libero.
l
Il Stati
S
Uniti c'è un diveerso meccanismo di accesso
a
allaa magistrattura federalle rispettoo
alla magisstratura staatale.
Perr quanto riiguarda i giudici
g
sta tali si è ritenuto
r
noon democrratico il meccanismo
m
o
inglese e, in generalle, si è riteenuto non democraticco ogni meeccanismo per cui no
on vi fossee
un controlllo diretto popolare
p
suulle personne dei giud
dici.
Di conseguennza, molti Stati
S
hannoo stabilito il principioo dell'eleziione direttaa, da partee
del popoloo, dei giudiici.
La nomina d ei giudici federali è riservata all’esecutiivo, in parrticolare, per
p quantoo
mministrazzione dellaa giustizia federale) i
riguarda l a corte supprema (orggano di verrtice dell'am
nsenso dell
giudici veengono noominati dall presidentte degli Stati Uniti con il paarere e con
Senato.
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vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
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Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
Preeoccupazio ne ricorre nte del diiritto amerricano è quella
q
che vi sia un
n controlloo
popolare sull'operato
s
o degli amm
ministratorri della giu
ustizia.
Attenzione! Questo
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Diritto privvato compaarato
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Lezione IIII
L fontti nel diritto
Le
d
o degli Stati U
Uniti
Alttro fenomenno che carattterizza il diritto
d
ameriicano rispettto al dirittoo inglese è la presenzaa
della COD
DIFICAZION
NE.
Il problema
p
si pose per laa prima vollta nel XIX
X secolo, quuando Benttam scrisse una letteraa
all'allora presidente
p
M
Madison
offfrendosi di fare
f
un cod
dice per le colonie.
c
Il presidente Madison laa
trovò una buona
b
idea però
p
la cosaa non ebbe un
u seguito che
c immediato.
In seguito
s
alcuuni Stati si sono dati un
u codice per
p quanto riguarda
r
alccune materiie di dirittoo
privato e della
d
proceduura civile.
In particolare,
p
N
York:
vale la penna ricordaree il codice adottato neel 1848 delllo Stato di New
questo era un codice di
d proceduraa civile prepparato da FIIELD.
Queesto codice fu significaativo per duue motivi:
• ebbe
e
molto successo.
• questo
q
codiice aboliscee la distinziione proced
durale tra common
c
law
w ed equity
y che vienee
s
semplificata
a tutta la proocedura dell processo.
Queesto codice è stato adotttato in varii altri stati americani
a
sia del nord che del sud
d.
Poii Field fece anche un coodice civilee che però non
n è stato adottato
a
e daa avuto men
no successoo
e questo perché gli avvvocati, meentre furonoo contenti del
d codice di
d proceduraa civile, feccero grandee
resistenza all'introduzione del coddice civile.
Reccentemente è anche staato codificatto quasi ovu
unque il diriitto penale.
Queesti codici sono peròò molto divversi, innan
nzitutto perrché non hanno
uno status piùù
autorevole rispetto alle altre fontii del diritto..
f
che peer l'interpreetazione dellle norme ccontenute neel codice sii
Queesto è dimoostrato dal fatto
può fare riferimento anche a materiali precedenti, come sentenzze o atti preparatori, rispetto
r
allaa
normativa:: in pratica, spesso quessti codici noon hanno l'eeffetto abroggativo.
Inooltre, a questi codici maanca tutta laa problemattica di tipo garantisticoo: il codice, alla fine, è
solo una deelle tante leggi alle quaali si finiscee per fare rifferimento.
Unaa delle caraatteristiche della cortee suprema è quella dii essere com
mposta da un numeroo
molto limittato di giuddici (9) e quuesto fa sì chhe la compo
osizione ancche politicaa della cortee finisce perr
riflettersi sul
s colore poolitico dellee decisioni che
c la Cortee prende.
Attenzione! Questo
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Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
Da un punto di
d vista giuuridico quelllo che ci in
nteressa è il
i diffonderrsi tra fine del 1800 e
l’inizio dell 1900 dellaa FILOSOFIA ECON
NOMICA-G
GIURIDICA
A: questa è ll'epoca del liberalismoo
che continuua tuttora add influenzarre le nei dippendenza ecconomica deegli Stati Unniti.
L'iddea fondam
mentale del liberalismo
l
è quella ch
he compito dello
d
stato ssia quello di
d lasciare ill
massimo di
d libertà posssibile agli imprenditoori e agli ind
dividui in genere.
g
Il compito
c
dell governo è quello di controllare
c
che
c vi sia il rispetto deelle regole elementari,,
che devonoo necessariaamente esseere poche neella vita socciale.
Le fonti del diritto
d
signifficative neggli Stati Un
niti sono, come
c
in Ingghilterra, la legge e laa
giurisprudeenza.
Ancche il dirritto americano è foondamentalm
mente un diritto giuurisprudenzziale ed è
caratterizzaato dalla presenza
p
deella regola del preced
dente. Però negli Statti Uniti la regola dell
precedentee ha delle caratteristich
c
he diverse rispetto alll’Inghilterraa: la regolaa del preced
dente è piùù
elastica e meno
m
cogennte e vale tannto per la gerarchia fed
derale che per
p la gerarcchia statale.
L’ aspetto
a
vertticale della regola
r
del precedente,
p
cioè il vinccolo degli orrgani superiiori rispettoo
agli organii inferiori negli
n
Stati Uniti
U
è uguaale all'Inghiilterra: la maggiore
m
elaasticità la sii ritrova sull
profilo dell vincolo peer l’organo che ha emaanato la sen
ntenza preceedente e quuella del vin
ncolo per dii
organi di pari
p grado.
Quuesto per quuello che rigguarda la giuurisprudenzza.
Alttra fonte impportante neggli Stati Unniti è la legg
ge.
Neggli Stati Unniti al di soppra della leggge c’è la co
ostituzione e la presenzza della costtituzione haa
implicato un
u controlloo di costituzzionalità.
Risspetto all'Innghilterra, quindi, quuesta presen
nza della costituzionee e del co
ontrollo dii
costituzionnalità ha finnito per rapppresentare un
u importantte elementoo di differennziazione an
nche perchéé
il controlloo di costituzzionalità haa delle regolle molto parrticolari risppetto a quelllo di altri paaesi.
Il modello
m
ameericano ha un
u controlloo diffuso deella costituzzionalità ed è assai diveerso da tuttii
i modelli dell'Europa
d
c
continentale
e.
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Diritto privvato compaarato
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Lezione IIII
Il rap
pporto tra federaziioni e Stati n
nel diritto
am
mericaano
La costituzionne americanna, entrata in vigore neel 1789, preevede una fforma federrale, quindii
una sorta di sviluppoo rispetto all sistema prrecedente: prima si avveva una coonfederazio
one di stati,,
quindi un livello di inntegrazionee inferiore rispetto
r
a quello
q
della federazionne. La costituzione dell
1789 evolvve nel sensoo di una fedeerazione.
La costituzionne si occuupa della suddivision
s
e della rippartizione ddelle comp
petenze fraa
legislatore federale e legislatorre dei singgoli stati. La discipliina di queesta ripartizzione dellee
competenzze è contenuuta nell’articcolo 1 – sezzione VIII.
(in termini dellla costituzione americana, per artticolo 1 si intende quallcosa di equ
uivalente aii
titoli dellaa nostra cosstituzione: l’articolo
l
saarebbe un titolo
t
suddivviso in più sezione, cioè i nostrii
articoli).
AR
RT. 1
=
POT
TERE LEG
GISLATIVO
O
AR
RT. 2
=
POT
TERE ESEC
CUTIVO
AR
RT. 3
=
POT
TERE GIUD
DIZIARIO
V si indivviduano speecificamentee i poteri deel legislatore federale e
Nelll’articolo 1 – sezione VIII
queste sono le compettenze classiche di un pootere centraale:
•
Organizzazione deella difesa
•
Commeercio con l’estero
•
Batter moneta
m
•
Organizzazione deell’esercito
•
Riscosssione di tassse, imposte,, tributi
•
Imposte di dazi suulle importazzioni
•
Discipllina della naaturalizzazioone (cittadin
nanza)
•
Proprieetà intellettuuale (diritti d’autore,
d
diisciplina dellle opere deell’ingegno)
Attenzione! Questo
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Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
Aglli articoli della costittuzione segguono un certo numeero di emeendamenti, cioè dellee
disposizionne che sonoo state aggiuunte successivamente in
i via di em
mendamentoo della costiituzione: unn
esempio è dato dal BIILL OF RIG
GHTS, i varri diritti in materia
m
di garanzia
g
proocessuale, di
d esprimeree
o
eccc.
la propria opinione,
L’ XI emendaamento, appprovato neel 1791, rib
badisce chee le compeetenze e i poteri nonn
espressameente attribuiiti al legislaatore federalle spettano agli stati.
Queesta ripartizzione delle competenze
c
e ha comporrtato sin dalll’inizio dei problemi.
Innnanzitutto, lee corti federrali sono seenz’altro com
mpetenti neelle materie che la costtituzione haa
affidato al legislatore federale, però
p
a voltee sono comp
petenti anche per le m
materie che spettano all
legislatore statale, perrché la legisslazione della corti fed
derali è indiividuata siaa in base ad
d un criterioo
di materiaa, sia in baase ad un criterio soggettivo: in
nfatti la stessa costituuzione ha previsto laa
DIVERSIT
TY OF CIT
TIZENSHIP
P secondo la
l quale, in
n tutti i cassi in cui c’èè una contrroversia traa
cittadini dii stati diverrsi, sono com
mpetenti le corti federali, se la coontroversia supera un determinato
d
o
valore.
In tutte
t
le ipottesi in cui è competentte una cortee federale, innvece che uuna corte sttatale, c’è ill
problema di
d vedere quuale diritto si
s applica.
Nell 1789 era stato
s
adottaato il JUDIC
CIARY AC
CT che si occcupava prooprio di queeste ipotesi::
qualora unna corte fedderale fosse competentee in virtù di
d questo crriterio soggeettivo, le co
orti federalii
dovevano applicare le leggi dello stato com
mpetente, in
i virtù dellle norme ddi conflitto,, cioè dellee
norme di diritto
d
internnazionale prrivato = si doveva
d
appliicare THE LAWS
L
OF THE STAT
TE.
Si è posto poii il problem
ma di cosa si
s intendessse per “law
ws”, cioè se si intendev
va il dirittoo
legislativo o anche quuello giurispprudenziale.
ma, nel casoo SWIFT V. TYSO
ON, ha afffermato chee il terminee
Nell 1942 la corte suprem
“laws” si applicasse solo al dirritto legislaativo: quind
di, se non c’era
c
un attto legislativ
vo la cortee
federale erra libera di creare
c
lei unna regola di diritto.
Queesto ha creaato una serie di tensionni, perché gli stati si soono sentiti spossessati di
d una sferaa
di competeenza e questto ha compoortato anchee dei probleemi pratici.
Nell caso BLACK
B
AN
ND WHITE
E TAXICAB. CO.
V.
BROWN AND YELLOW
W
TAXICAB
B. CO. CITIIZENSHIP – 1928: inn questo casso viene illuustrato moltto bene un fenomeno
f
a
cui ha conndotto la giuurisprudenza di “swift v. tyson”, cioè
c
il fenoomeno del F
Forum shop
pping, che è
una negoziiazione dellla sede giuriisdizionale competentee: chi temevva che il dirritto dello sttato potessee
Attenzione! Questo
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Lezione IIII
Diritto privvato compaarato
essere a luui sfavorevole, poteva creare
c
artificciosamente questa diveersity of cittizenship e avvalersi
a
dii
una eventuuale commoon law federrale favorevvole.
Di fronte a questa
q
seriee di probleemi si è arrrivati ad un
u OVERR
RULING, cioè
c
ad unn
superamennto di “swiftt v. tyson”.
Nell caso ERIIE V. TOM
MPKINS – 1939 la corte
c
suprem
ma ha supeerato la sua precedentee
giurisprudeenza, afferm
mando che, salvo le maaterie discip
plinate dalla costituzionne federale, il diritto daa
applicare in
i ogni caso è il dirittto dello staato e che ill termine “llaws” vada considerato sia comee
comprensivvo del dirittto legislativvo che del diiritto giurisp
prudenzialee.
Nonn esiste unaa common law
l federalee in questi casi
c in cui lee corti federrali hanno competenza
c
a
in virtù dell criterio sogggettivo.
Il caso
c
“Erie v. Tompkinss” è la regola che vale oggi.
o
Queesta è stata un’evoluzioone della giiurisprudenzza che ha faatto venire m
meno l’opposizione daa
parte deglii stati i quali ritenevanno che attravverso questta via si am
mpliasse la ssfera della normazione
n
e
federale, ma
m anche si sono evitatee le ipotesi di
d forum sh
hopping.
Alttro problema legato al rapporto traa federazion
ne e stati riiguarda l’interpretazion
ne, da partee
della cortee suprema, di determiinate clausoole contenu
ute in questo articolo 1 – sezion
ne VIII. Inn
particolaree il problem
ma si è postto nei conffronti della COMMER
RCIAL CLA
AUSE (= clausola
c
dell
commercioo) e della IM
MPLIED PO
OWERS CL
LAUSE (= clausola
c
dei poteri implliciti).
In base
b
alla “ccommerciall clause”, sppetta alla federazione
fe
disciplinaree il commeercio con lee
nazioni strraniere e fraa i diversi stati
s
dell’unnione. Quind
di, al legisllatore federaale spetta laa disciplinaa
del commeercio esteroo e la disciplina fra glli stati dell’unione (noon all’internno dello staato, dove è
competentee il legislatoore statale).
In base
b
alla “iimplied pow
wers clause””, il legislatore federalle è compettente a porrre in esseree
tutte le legggi necessarrie e opportuune per l’essercizio dellle competennze sopra inndividuate e di tutti glii
altri poterii che la pressente costituuzione confferisce al go
overno deglli Stati Unitti a qualsiasi dicasteroo
interno. Ill legislatoree federale è competeente per tu
utte quelle iniziative legislative che sianoo
necessarie ed opportuune per l’attuuazione dellle competen
nze che sonno state speccificamentee previste inn
capo al leegislatore. Questa
Q
clauusola attribbuisce al leegislatore federale
f
di prendere anche
a
dellee
iniziative che
c costituisscano una sorta di mezzo per la realizzazione di questi fiini.
La corte supreema ha utiliizzato la claausola dei poteri
p
implicciti per legiittimare tuttta una seriee
di iniziativve legislativve della fedderazione chhe apparenttemente nonn hanno nieente a che fare con lee
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Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
competenzze viste priima: in soostanza ha legittimato
o un’espanssione della normazion
ne federalee
dicendo chhe erano struumenti per la
l realizzaziione di fini espressameente individuuati dalla co
ostituzione.
Ancche la comm
mercial clauuse è stata utilizzata
u
dal legislatorre federale per interven
nire su varii
fronti, in qualche
q
moodo in connnessione coon la materria commerrciale. La ccorte suprem
ma ha datoo
spesso un’iinterpretaziione estensivva di questaa commerciial clause rittenendo, add esempio, che
c anche laa
disciplina dell’industrria, della naavigazione e altre, rientrassero nell concetto ddi commercio: laddovee
la disciplinna di un’attiività commeerciale all’innterno di un
no stato ha degli effettii che vanno
o al di là deii
confini delllo stato, il legislatore
l
f
federale
puòò legiferare..
ESE
EMPIO = caso della discriminazzione razziale negli esercizi aperrti al pubblico (hotel,,
ristoranti, ecc.). Nell 1964 il legislatore federale ha approvaato un attto che pro
oibiva ognii
discriminazione all’acccesso in quuesti luoghi aperti al pu
ubblico, basaando questaa legge fedeerale: sia
sul XIV em
mendamentoo che proibiisce la discrriminazionee sia sulla coommercial cclause
Unn hotel del Texas
T
ha addito la cortee dicendo ch
he si trattavva di un attoo illegittimo
o, perché ill
legislatore federale haa legiferatoo su una maateria che non
n riguardda la comm
mercial clausse, pertantoo
spetta al leegislatore staatale legiferrare in quessta materia.
La corte ha afffermato chee questo attoo è legittimo
o: il legislattore federalle può legife
ferare anchee
in relazionne alla disccriminazionne negli esercizi com
mmerciali, perché
p
il faatto che ci sia questaa
discriminazione diminnuisce la cirrcolazione delle
d
person
ne e delle merci.
VELLO FED
DERALE
LIV
OR
RGANIZZA
AZIONE GIU
UDIZIARIA
A AMERIC
CANA:
LIV
VELLO STA
ATALE
Livvello federalle:
SUPREME CO
OURT
13 COURTS OF
O APPEAL
L (=circuit))
94 DISTRICT
D
COURTS
Attenzione! Questo
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vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
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Lezione IIII
Le corti d’appeello sono giiudici colleggiali. Decid
dono in num
mero di 3 giuudici (ma so
ono più di 3
giudici perr ogni circuiito). Sono divise
d
in sezzioni.
Disstrict Courtss: possono anche
a
esseree giudici mo
onocratici, ma
m non sem
mpre lo sono
o.
A livello
l
di 1°
1 istanza esistono
e
annche delle corti federaali speciali con comp
petenza benn
identificataa, come ad esempio
e
in materia fisccale, o per la disciplinaa dei brevettti, ecc.
Esistono anchee delle “ageenzie ammiinistrative” che sintetizzzano sia fu
funzioni giu
urisdizionalii
che funzionni amministtrative (es.: organismi in materia di
d previdenzza sociale).
Dissciplina di base
b
del sisttema giudizziario federaale si trova nell’articollo 3 della co
ostituzione,,
il quale preevede espreessamente laa corte suprrema, ricono
oscendo al congresso ((legislatore federale) ill
potere di istituire
i
corrti federali di
d grado innferiore. Il congresso,
c
n 1789, hha istituito i giudici dii
nel
prima istannza e, nel 17791, ha istittuito le cortii federali di appello.
I giudici
g
fedeerali sono nominati
n
daal presiden
nte della reepubblica con autorizzzazione dell
Senato. Di solito, è prrassi, che veenga consulttata una com
mmissione dell’ordine
d
forense nazzionale.
A differenza
d
d
dell’Inghilte
erra, dove c’’è uno strettto rapporto tra giudici e classe forrense, neglii
Stati Uniti i giudici federali possoono anche provenire
p
daa altre esperrienze, semppre di tipo giuridico.
g
In base
b
alla coostituzione, le corti fedderali sono competentii quando laa controverssia presentaa
una questioone inerentee alla costituuzione o add una legge federale
f
o ad
a un trattatoo internazio
onale.
Unaa competennza delle coorti federali è anche prevista in baase ad un crriterio sogg
gettivo: casii
che riguarddano ambassciatori o altri
a
rappressentanti dipllomatici o consoli; o ccontroversiee in cui glii
Stati Uniti sono parti in causa; coontroversie tra cittadin
ni di uno Staato e cittadiini di un alttro Stato; o,,
infine, le controversie
c
e tra due o più Stati, per
p le quali è competennte la cortee suprema in
i primo edd
unico graddo (più frequuenti sono quelle riguaardanti il co
orso dei fiuumi tra uno Stato e l’alltro e i varii
poteri su quuesti fiumi)).
Il problema
p
è che
c il caricoo di lavoro, a queste co
ondizioni, suulle corti fedderali sarebbe enorme.
Il congresso
c
inn molte dellle ipotesi inn cui le cortii federali haanno compeetenza, ha previsto
p
unaa
competenzza concorrennte delle corrti statali (pper non sovrraccaricare le
l corti fedeerali).
Un esempio è dato dallee ipotesi di diversity of
o citizenshiip dove sonno competeenti le cortii
federali, quuando il vaalore della causa
c
superaa un certo ammontare,
a
, mentre soono competeenti le cortii
statali quanndo il valore della caussa è inferiorre ad un certto ammontaare.
La corte suprem
ma è compoosta da 9 giuudici: presid
dente + 8 giiudici.
Origginal jurisddiction = prim
mo ed unicoo grado
Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
(L. 22.04.19441/n. 633)
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Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
Ha giurisdizionne:
Apppellate jurissdiction = co
ompetenza come
c
giudicce di appelllo
Uniico caso in cui la cortee suprema ha
h competen
nza come orriginal jurissdiction è qu
uello in cuii
ci sono conntroversie trra due o piùù stati della federazionee.
Le modalità peer adire la corte suprem
ma in ultimaa istanza sonno due:
• Writ
W of appeal
• Writ
W of certtiorary
La costituzione ha riconoosciuto al leegislatore feederale il pootere di discciplinare l’aaccesso allaa
corte supreema e di porre
p
dei lim
miti a quessto accesso
o, come corrte di ultim
ma istanza, quindi è ill
congresso che ha deliineato le modalità
m
di impugnazio
i
one alla cortte suprema,, attraverso questi duee
principali strumenti:
s
o Writ
W of apppeal compoorta un dirittto delle paarti ad impuugnare una decisione dinanzi
d
allaa
c
corte
suprem
ma: delle im
mpugnazionne che ricev
ve deve deccidere. Si pparla in queesto caso dii
“
“giurisdizio
one obbligaatoria” in quanto la corte devve decideree delle im
mpugnazionii
e di una con
p
presentate
d
dalla
parte soccombent
s
ntroversia.
o Writ
W of certtiorary com
mporta la disscrezionalitàà della cortee se accettarre o meno i ricorsi chee
l sono statti inoltrati dalle
le
d
parti. La
L corte può
ò decidere di
d non deciddere: può neegare, cioè,,
i certioraryy (dal latino = rendere più
il
p certo l’eesito della controversiaa).
Afffinché la coorte si pronnunci in ulltima istanzza quando è previsto un writ off certiorary,,
occorre che almeno 4 dei 9 giudicci siano favvorevoli a deecidere nel merito
m
l’imp
mpugnazionee.
Dall 1988 c’è stata una leegge del coongresso ch
he ha abolitto le ipotesii di writ off appeal: inn
pochissimee ipotesi, sppecificamennte previstee da delle leeggi, si puòò ricorrere alla corte con
c writ off
appeal.
Quiindi, nella quasi
q
totalitàà delle ipoteesi, la corte suprema haa un potere di selezionare i casi dii
cui si occuupa. (negli anni
a
’90 soloo il 4% circa dei ricorsii sono stati decisi dallaa corte supreema).
Ci sono
s
due prrincipali moodalità seconndo cui la corte
c
suprem
ma si pronunncia:
• FULL
F
OPIN
NIONS: quaando la cortte decide un
na causa a seguito di unna trattazion
ne orale.
• DECISION
D
NI PERYCU
URIAM: quuando la co
orte decidee il ricorso, ma a seg
guito di unn
p
procedimen
nto sommario che non prevede la trattazione orale del ccaso e questte decisionii
Attenzione! Questo
Q
materiiale didattico è per uso perrsonale dello studente
s
ed è coperto da coopyright. Ne è severamentee
vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
(L. 22.04.19441/n. 633)
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Diritto privvato compaarato
Lezione IIII
s
sono
motivaate in modoo estremamente sommaario, a voltee sono solo motivazion
ni formali e
m
molto
ridottte.
Queesto graduaale affermarrsi del writ of
o certiorary
y esprime laa volontà dii investire laa corte soloo
di casi partticolarmentte importantti, di solito quei casi do
ove è preseente un confflitto di giurrisprudenzaa
fra le corti federali d’aappello.
La corte suprema può ancche decideree di non deccidere per quei
q casi chee si hanno quando
q
nonn
si è svilupppato un quuadro sufficiientemente chiaro dei diversi inddirizzi adotttati dalle diverse corti,,
anche dallee corti statali (sono gli HARD CA
ASES = casi particolarm
mente delicaati).
Un esempio è dato dal caaso di leggi statali che vietavano i matrimoni misti (bian
nchi e neri)::
d ricorsi ddei cittadini dei diversii
la corte suuprema (annni ’50 – annni ’60) è staata più voltee investita da
stati che ritenevano chhe queste leeggi statali fossero inco
ostituzionalli; ma la corrte ha decisso di negaree
il writ of certiorary,
c
p
perché
nonn aveva un quadro suffficientemennte chiaro ddell’orientam
mento dellee
corti supreeme dei singgoli stati e anche dell’opinione pu
ubblica. Solo nel 19677 la corte su
uprema si è
pronunciatta sulla incoostituzionaliità di questee leggi.
La corte supreema ha adotttato un meetodo flessib
bile alla reggola del preecedente, mutando
m
conn
maggiore flessibilità
f
la propria giiurisprudenzza.
In alcuni
a
casi,, poi, è arriivata a muttare la prop
pria giurispprudenza coon effetto “p
pro futuro””
utilizzandoo la tecnica del PROSP
PECTIVE OVERRULI
O
ING = tecnnica con la qquale la corrte, nei casii
in cui ha deciso di mutare giuurisprudenzza, l’ha fattto specificcando che questo mutamento dii
giurisprudeenza si appllica solo perr il futuro.
Queesto viene fatto
f
per tuttelare le asppettative deii soggetti, i quali fino a quel mom
mento hannoo
fatto affidaamento sullaa regola veccchia e, nellle ipotesi in
n cui la cortte ritiene chhe applicaree una regolaa
nuova allee parti costituirebbe unna violazionne del loro affidamentoo, può deciidere di mu
utare questaa
regola soloo per il futurro.
Il prospective
p
overruling spesso
s
è usaato, non tan
nto per tutellare l’affidaamento dei privati
p
sullaa
regola veccchia, ma speesso per tuttelare l’affiddamento e l’aspettativaa dei poteri ppubblici.
Queesta tecnicaa è stata annche utilizzzata dalle corti suprem
me statali, ddalla corte di giustiziaa
delle comuunità europeee e dalla corte di Straasburgo (corrte competeente per la ttutela dei diiritti e dellee
libertà fonddamentali previsto
p
dallla convenzioone europeaa del 1950)..
Attenzione! Questo
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vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
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Lezione IIII
Diritto privvato compaarato
CO
ORTI SUPR
REME (stataali)
ORTI D’APP
PELLO (inttermedie)
CO
(preeviste solo per
p 15 stati:: dove non c’è
c la
corrte d’appelloo si ritrova direttamente
d
e la
corrte suprema statale).
STICES
JUS
MU
UNICIPAL COUNTY
OF PEACES
(noon sono giuddici
COUR
RTS
(giudici proofessionisti))
COURTS
S
(
(competenz
za in
proofessionisti, ma
m
materia
civiile e
sonno giudici laaici)
p
penale
- giuudici
p
professionis
sti)
La competenzaa fra questee tre corti di prima istan
nza è ripartiita in base aad un criterio di valore,,
per quello che riguardda la materiaa penale.
Couunty courts:: hanno ancche competeenza territorriale rationee materiae pper cause ch
he hanno unn
valore magggiore nell’aambito dellaa competennza civile.
RECLUTAME
ENTO DEI GIUDICI STATALI:
S
per nominaa: il governaatore dello sstato nomina
direttamentte i giudici professionis
p
sti.
Duee metodi di reclutamennto:
elezione: i giudici
g
venggono eletti dal corpo ellettorale.
Non c’è un
n requisito di
d formazionne giuridica.
Attenzione! Questo
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vietata la ripproduzione o il riutilizzo ancche parziale, ai sensi e per gli effetti dellla legge sul diiritto d’autoree
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