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Ministero dell`Interno
Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Prot. Roma, AI SIGG.RI PREFETTI LORO SEDI AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA PALERMO AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO OGGETTO: obbligo di effettuare la pausa pranzo minima in caso di orario giornaliero superiore a sei ore di lavoro continuative. Dall’esame delle ispezioni della Ragioneria Generale dello Stato, rilevato anche dall’attività dell’Ispettorato Generale di Amministrazione, è emerso che, presso alcune sedi, sono tuttora vigenti accordi sindacali in materia di orario di lavoro che contengono la previsione della rinunciabilità del diritto all’effettuazione della pausa, anche quando la prestazione di lavoro ecceda le sei ore continuative. La previsione di tale facoltà di rinuncia non solo risulta in contrasto con la vigente normativa legislativa, ma rappresenta una violazione delle diverse disposizioni contrattuali in materia, e in particolare dell’art. 19 del CCNL 16.5.1995, ai sensi del quale “Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti”. Al riguardo, si evidenzia che i più recenti orientamenti della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez.III, parere n. 2649/08, in data 8/7/2008; Tribunale di Genova, ordinanza RG n. 357/2009 del 3 aprile 2009) si sono espressi nel senso della irrinunciabilità del diritto alla pausa, privando le parti contraenti, datore di lavoro e lavoratore, di qualunque potere contrattuale in merito. 1 Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE In base ai suddetti indirizzi, il lavoratore è titolare non di un diritto soggettivo alla pausa, esclusivo e totalmente disponibile, bensì di un diritto di cui non può liberamente disporre, essendo la pausa dettata per soddisfare esigenze non riconducibili al solo prestatore di lavoro, inerenti al suo recupero psico-fisico, bensì per assolvere a più ampie necessità di sicurezza e igiene riguardanti l’intera collettività. La stessa giurisprudenza, peraltro, ammette solo in casi eccezionali la possibilità di una rinuncia alla pausa pranzo, per esigenze di servizi da erogare con carattere di continuità, escludendo che a essa possa farsi luogo per periodi prolungati o, tanto meno, in via sistematica. Anche la Ragioneria Generale dello Stato - nel ribadire più volte che la problematica risulta definita da specifiche disposizioni comunitarie relative all’organizzazione del lavoro (Direttiva 93/104/CE e Direttiva 2000/34/CE), recepite dalla legislazione nazionale con D.Lgs. 8.4.2003, n.66 - ha precisato che la rinuncia alla pausa nel caso di orario giornaliero di sette ore e dodici minuti è in espressa violazione dell’art. 8 del citato D.Lgs. n.66/2003, il quale prevede che, qualora l’orario giornaliero ecceda il limite delle sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per la pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro. Si evidenzia, infine, che non è consentita neppure una riduzione della durata della pausa, atteso che l’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n.66/2003 stabilisce che “al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti”, ma solo “in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito”: tale difetto di disciplina collettiva non sussiste per il Comparto Ministeri, stanti le previsioni del citato art.19 del CCNL 16.5.1995, e dell’art. 7 dell’Accordo del 12.1.1996, riguardante le tipologie degli orari di lavoro, che fissano in 30 minuti la durata minima della pausa. In ragione di quanto sopra, si segnala pertanto la necessità che le SS.LL. procedano a un’accurata verifica delle modalità di fruizione della pausa in vigore presso i rispettivi Uffici, eliminando le situazioni di irregolarità eventualmente sussistenti. IL CAPO DIPARTIMENTO (Lamorgese) 2