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Ministero dell`Interno
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Prot.
Roma,
AI SIGG.RI PREFETTI
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA
PALERMO
AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA
CAGLIARI
AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO
OGGETTO: obbligo di effettuare la pausa pranzo minima in caso di orario giornaliero superiore
a sei ore di lavoro continuative.
Dall’esame delle ispezioni della Ragioneria Generale dello Stato, rilevato anche
dall’attività dell’Ispettorato Generale di Amministrazione, è emerso che, presso alcune sedi,
sono tuttora vigenti accordi sindacali in materia di orario di lavoro che contengono la previsione
della rinunciabilità del diritto all’effettuazione della pausa, anche quando la prestazione di lavoro
ecceda le sei ore continuative.
La previsione di tale facoltà di rinuncia non solo risulta in contrasto con la vigente
normativa legislativa, ma rappresenta una violazione delle diverse disposizioni contrattuali in
materia, e in particolare dell’art. 19 del CCNL 16.5.1995, ai sensi del quale “Dopo massimo sei
ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere
inferiore ai 30 minuti”.
Al riguardo, si evidenzia che i più recenti orientamenti della giurisprudenza (Consiglio di
Stato, Sez.III, parere n. 2649/08, in data 8/7/2008; Tribunale di Genova, ordinanza RG n.
357/2009 del 3 aprile 2009) si sono espressi nel senso della irrinunciabilità del diritto alla pausa,
privando le parti contraenti, datore di lavoro e lavoratore, di qualunque potere contrattuale in
merito.
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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
In base ai suddetti indirizzi, il lavoratore è titolare non di un diritto soggettivo alla pausa,
esclusivo e totalmente disponibile, bensì di un diritto di cui non può liberamente disporre,
essendo la pausa dettata per soddisfare esigenze non riconducibili al solo prestatore di lavoro,
inerenti al suo recupero psico-fisico, bensì per assolvere a più ampie necessità di sicurezza e
igiene riguardanti l’intera collettività.
La stessa giurisprudenza, peraltro, ammette solo in casi eccezionali la possibilità di una
rinuncia alla pausa pranzo, per esigenze di servizi da erogare con carattere di continuità,
escludendo che a essa possa farsi luogo per periodi prolungati o, tanto meno, in via sistematica.
Anche la Ragioneria Generale dello Stato - nel ribadire più volte che la problematica
risulta definita da specifiche disposizioni comunitarie relative all’organizzazione del lavoro
(Direttiva 93/104/CE e Direttiva 2000/34/CE), recepite dalla legislazione nazionale con D.Lgs.
8.4.2003, n.66 - ha precisato che la rinuncia alla pausa nel caso di orario giornaliero di sette ore e
dodici minuti è in espressa violazione dell’art. 8 del citato D.Lgs. n.66/2003, il quale prevede
che, qualora l’orario giornaliero ecceda il limite delle sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un
intervallo per la pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabiliti dai contratti collettivi di
lavoro.
Si evidenzia, infine, che non è consentita neppure una riduzione della durata della
pausa, atteso che l’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n.66/2003 stabilisce che “al lavoratore deve essere
concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero
di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti”, ma solo “in difetto di disciplina collettiva che
preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito”: tale difetto di disciplina collettiva non
sussiste per il Comparto Ministeri, stanti le previsioni del citato art.19 del CCNL 16.5.1995, e
dell’art. 7 dell’Accordo del 12.1.1996, riguardante le tipologie degli orari di lavoro, che fissano
in 30 minuti la durata minima della pausa.
In ragione di quanto sopra, si segnala pertanto la necessità che le SS.LL. procedano a
un’accurata verifica delle modalità di fruizione della pausa in vigore presso i rispettivi Uffici,
eliminando le situazioni di irregolarità eventualmente sussistenti.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Lamorgese)
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