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veicoli fuori uso e veicoli in stato di abbandono
VEICOLI FUORI USO E VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO A cura di Dott. Alessandro Scarpellini Vice-Comandante Polizia Municipale di Cesenatico Sommario Premessa I veicoli fuori uso Il problema definitorio La consegna al centro di raccolta La mancata consegna La consegna ad un demolitore abusivo I veicoli in stato di abbandono La definizione di veicolo in stato di abbandono La procedura Conclusioni VERBALE DI CONSTATAZIONE 1 1 1 3 4 4 5 5 6 7 8 Premessa. L'uso di terminologie diverse sottende concetti e procedure diverse, che nella pratica a volte possono essere confuse. Questo breve saggio rappresenta il tentativo di far chiarezza nella materia e di indicare alcuni spunti operativi utili per affrontare un fenomeno diffuso e sovente problematico. I veicoli fuori uso. /I problema definitorio. I veicoli fuori uso sono rifiuti. Secondo la definizione fornita dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 24.6.2003, n. 209 (norma speciale) si tratta infatti di veicoli a motore a fine vita, in ordine ai quali il detentore si è determinato a disfarsi, o ne ha l'obbligo. Il riferimento è infatti indicato nella definizione generale di rifiuto, già dettata dall'art. 6 del d.lgs. n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi) ed ora contenuta nell'art. 183, comma l, lettera a), del d.lgs. n. 152/06 (c.d. T U Ambienta/e). Soggiacciono alla disciplina contenuta nel d.lgs. 209/03 i rifiuti rappresentati dai veicoli a motore appartenenti alle categorie M 1 ed N 11 e dai veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a motore. Va notato che sono però espressamente esclusi dalla definizione di veicolo fuori uso, e quindi di rifiuto, i veicoli d'epoca ed i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, I Appartengono alla categoria M l i veicoli destinati al trasporto delle persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente. Appartengono alla categoria N l i veicoli destinati al trasporto di cose aventi massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate. 1 sempre che conservati in modo adeguato (e quindi manca la volontà di disfarsi), cioè pronti all'uso ovvero in pezzi smontati (ultimo comma art. 5 d.lgs. 209/03). Lo specifico richiamo alla definizione di rifiuto, ora fornita dall'art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3.4.2006, n. 152, secondo il quale è rifiuto qualunque sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, pone la dirimente su di un piano meramente soggettivo, visto necessariamente in una prospettiva dinamica, rappresentato dal termine "disfarsi". Se concettualmente appare semplice la configurazione delle azioni relative al "si disfi", inteso come condotta flagrante inequivocabilmente diretta al liberarsi di qualcosa che non si vuole più, ed al "abbia l'obbligo di disfarsi", intesa come condotta inevitabile - a pena di conseguenze discendente da un precetto contenuto in norme o in provvedimenti dell' autorità giudiziaria ovvero dell'autorità amministrativa, più problematico è il tracciamento del labile confine delle, più frequenti, condotte che vanno confrontate con il modello ideale del "abbia deciso di disfarsi". L'aver deciso di disfarsi pertiene all'ambito della volontà del soggetto detentore della cosa o della sostanza (o del veicolo), e pertanto all' orientamento psicologico che determina nel concreto una conseguente condotta diretta, appunto, al disfarsi. L'ordinamento offre soltanto un riferimento per comprendere, in termini utilizzabili, come possa essere possibile individuare la decisione del disfarsi, ed è il concetto del delitto tentato. Se si sovrappone l'impianto paradigmatico dell'art. 56 del codice penale alle considerazioni di cui sopra, si produce in pratica una definizione che suona più o meno così: sono rifiuti tutte le sostanze e gli oggetti di cui il detentore si vuole disfare, avendo questi assunto e manifestato condotte attive o passive idonee e dirette in modo non equivocabile al raggiungi mento di tal fine. Sul piano pratico ciò significa che non è possibile qualificare un oggetto o una sostanza (o un veicolo) come rifiuto semplicemente "battezzandolo" come tale sulla base del suo aspetto, delle dichiarazioni del detentore o, peggio, delle sensazioni o dei pregiudizi di chi è chiamato a determinare tale qualificazione, se non si fondano su di una sufficiente osservazione delle condotte messe in atto nel concreto, cioè sul piano del percepibile. In altri termini, solo attraverso quel processo di inferenza che si sviluppa dall'analisi delle situazioni fattuali e dei concreti comportamenti dei soggetti detentori è possibile dedurre la volontà di disfarsi, secondo un processo logico, contestualizzato e fissato su elementi concreti univocamente orientati. L'importanza dell'aspetto definitorio è decisiva: se una sostanza, un oggetto (o un veicolo) rientra nella defrnizione di rifiuto, è soggetta al campo di applicazione del d.lgs. 152/06 (o del d.lgs. 209/03, norma speciale); altrimenti no. n d.lgs. 209/033, fortunatamente, soccorre un poco l'operatore nella individuazione dei veicoli fuori uso, aggiungendo, al comma 2 del citato articolo 3, che sono comunque da considerare veicoli fuori uso, secondo la definizione generale: - tutti i veicoli destinati alla demolizione consegnati, direttamente o indirettamente, a un centro di raccolta; - tutti i veicoli in stato di abbandono non reclamati; - nonchè tutti i veicoli, ancorchè giacenti in area privata, che risultino "in evidente stato di abbandono". Non sembrano esservi particolari problemi interpretativi al riguardo dei primi due casi: sia l'ipotesi della consegna al centro di raccolta, sia il caso del mancato reclamo del veicolo in stato di abbandono rinvenuto dagli organi di polizia stradale, esprimono in modo inequivocabile la volontà di disfarsi. Nel primo caso con una condotta attiva (la consegna al centro di raccolta). Nel secondo con una condotta omissiva (il mancato reclamo). Il detentore di un rifiuto è colui che l'ha prodotto o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (art. 183, c. l, lett. h), del d.lgs. 152/06). Nel caso del d.lgs. 209/03, il detentore di un veicolo è il proprietario o colui che lo detiene a qualsiasi titolo, ergo che esercita sul veicolo un diritto a dispome. 3 e l'art. 231 del d.lgs. 152/06, in proposito dei veicoli a motore non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 209/03 (cioè i veicoli non M IoNI) e dei rimorchi 2 2 Enormi problemi pratici invece si pongono per l'ultima ipotesi, peraltro affatto infrequente, che solo apparentemente introduce un elemento di valutazione sostanzialmente oggettivo (l'evidente stato di abbandono) difficilmente coniugabile con la definizione di rifiuto, la quale si fonda, come già detto, su di una dirimente esclusivamente soggettiva (la volontà di disfarsi). Il nodo gordiano non può che essere risolto nel senso di leggere quel "evidente stato di abbandono" come un'imprudente sintetica espressione che altro non può significare che l'appalesarsi, sul piano manifestativo della volontà, delle inequivocabili condotte idonee dirette al disfarsi di un veicolo, lasciato giacere privo di cure e indefinitamente abbandonato all'incuria del tempo in un luogo che può essere anche privato. Con tutto ciò che questo comporta sul piano operativo concreto, rammentando che, in linea di principio, l'onere della prova grava sull'organo accertatore. Per quanto riguarda i veicoli a motore non compresi nelle categorie MI ed Nl ed i rimorchi, la disciplina è invece dettata dall'art. 231 del d.lgs. 152/06, che sostanzialmente è la stessa", ma con l'importante differenza che mentre nel caso dei veicoli fuori uso compresi nel campo di applicazione del d.lgs. 209/03 si fa riferimento alla figura del detentore, per quelli che sono compresi, in via residuale, nel campo di applicazione del d.lgs.152/06 ci si riferisce invece al proprietario. La consegna al centro di raccolta. Un veicolo è classificato fuori uso con la consegna a un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso", oppure con la consegna al concessionario o gestore dell' automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione. Nel caso della consegna al centro di raccolta, il detentore del veicolo fuori uso otterrà un certificato di rottamazione, che va conservato per cinque anni e che costituisce la prova dell'assolvimento dei doveri posti in capo al produttore/detentore di rifiuti in osservanza al principio di responsabilizzazione e cooperazione indicato all'art. 178 del d.lgs. 152/06. Tale prova esclude il detentore dall'ipotesi di concorso (art. 5 legge 689/81 o art. 110 c.p.) negli eventuali illeciti commessi dal gestore successivamente alla consegna del rifiuto. Nel caso della consegna al concessionario o al gestore dell' automercato, il detentore riceverà una dichiarazione di presa in carico, da conservare cinque anni, che assolve alla stessa funzione certificativa ed esimente. Il centro di raccolta, spesso impropriamente indicato gergalmente come demolitore o rottamaio, è un impianto di trattamento autorizzato che effettua almeno le operazioni di relative alla messa in sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso. Essendo inquadrabile nel campo dei "recuperatori" di rifiuti speciali, il titolare del centro deve necessariamente essere iscritto all' Albo dei gestori dei rifiuti, ai sensi art. 212 del d.lgs. 152/06, e dotato dell' autorizzazione integrata di cui all'art. 208 e segg., ed è soggetto agli obblighi di cui all'art. 189 (catasto rifiuti) e 190 (registri di carico e scarico) del Testo unico ambientale '. Questo opererà poi la messa in sicurezza e lo La differenza è molto rilevante ai fini sanzionatori, poiché la mancata consegna al centro di raccolta di un veicolo fuori uso compreso nelle cat. MI o Nl comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 13 d.lgs. 209103), mentre nel caso dei veicoli di altra categoria la sanzione è amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro (art. 255, comma l, d.lgs. 152/06), se il responsabile è un privato cittadino, ovvero si configura il reato contravvenzionale di cui all'art. 256, comma 2, del dl.gs. 152/06, se il responsabile è titolare di ente o impresa. 5 O dal proprietario nel caso dei rimorchi e dei veicoli a motore non MI o N1. 6 Nel qual caso il trasportatore, necessariamente iscritto all' Albo dei gestori dei rifiuti e provvisto di autorizzazione, compilerà all'atto del trasporto il previsto formulario di identificazione. 7 L'art. 264-ter del d.lgs. 152/06, introdotto con le modifiche apportate dal d.Jgs. 205/10, prevede che tali dati siano forniti con il sistema di controllo della tracciabilità (SISTRJ), quando questo entrerà pienamente a regime. 4 3 smantellamento, finalizzato al recupero, del veicolo secondo le prescrizioni tecniche dettate dagli specifici decreti attuativi che le disciplinano.(es.: allegato I al d.lgs. 209/03). La mancata consegna. La mancata consegna, diretta o indiretta, di un veicolo fuori uso ad un centro di raccolta, configura un illecito e comporta l'applicazione di sanzioni a carico del responsabile. L'obbligo di consegna al centro di raccolta è posto in capo al detentore del veicolo fuori uso, che lo stesso d.lgs. 209/03 indica essere "il proprietario o colui che lo detiene a qualsiasi titolo". Se si tratta di due persone diverse, può essere applicabile il principio di solidarietà di cui all'art. 6 legge 689/81. Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, occorre distinguere: il detentore di un veicolo fuori uso appartenente alle categorie MI ed Nl che non lo consegna ad un centro di raccolta, ai sensi dell' art. 13 del d.lgs. 209/03 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (pagabile in misura ridotta con la somma di 1.666,67 euro )8; il proprietario di un veicolo fuori uso che non appartiene alle categorie MI ed N1, o di un rimorchio, che non lo consegna ad un centro di raccolta, ai sensi dell'art. 255/1 del d.lgs. 152/06 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro (pagabile in misura ridotta con la somma di 600 euro)", se si tratta di un privato cittadino, mentre, ai sensi dell'art. 256, comma 2, del d.lgs. 152/06 è soggetto alla sanzione penale prevista dal comma 1 dello stesso art. 256 nel caso in cui si tratti del titolare di un ente o di un'impresa (si pensi al caso degli autobus o degli autotreni). Si noti che, ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 507/99, che ha introdotto l'art. 22-bis della legge 689/81, la competenza a giudicare sull'eventuale opposizione all'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento emessa dall'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, appartiene al Tribunale e non al Giudice di Pace. La mancata consegna del veicolo fuori uso al centro di raccolta però non esaurisce le conseguenze nell'applicazione della conseguente sanzione (amministrativa o penale) a carico dell'inadempiente, in quanto l'art. 192 del più volte citato d.lgs. 152/06 proibisce l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti (ed è indubbio che un veicolo fuori uso non consegnato sia anche abbandonato, non potendosi configurare altrimenti nemmeno come rifiuto mancando la volontà di disfarsi). Il Sindaco pertanto emetterà, a carico del responsabile dell'abbandono, un provvedimento a natura ripristinatoria la cui mancata ottemperanza conduce alla configurazione del reato contravvenzionale di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs. 152/06 ed alla possibilità di procedere d'ufficio in danno dell'inadempiente, cioè con spese a suo carico. La consegna ad un demolitore abusivo. Il detentore di un veicolo fuori uso che lo consegni ad un soggetto che opera scorrettamente o addirittura ad un soggetto privo dell'iscrizione all' Albo dei gestori dei rifiuti e/o privo della prevista autorizzazione ambientale, e pertanto abusivo, concorre ex art. 110 c.p., nel reato di cui all'art. 13, comma 1, del d.lgs. 209/03, per il non conforme trattamento del veicolo-rifiuto, ovvero nel generale reato di gestione illecita di rifiuti speciali previsto dall' art. 256, comma 1, del d.lgs. 152/06. Trattandosi di reati contravvenzionali, il concorso può avvenire anche a titolo di colpa, per negligenza e violazione di norme. L'unica certa possibilità di venire esclusi da tale concorso è il ricevimento (e la conservazione) del certificato di rottamazione o della dichiarazione di presa in carico. 8 9 Proventi alla Provincia; autorità competente a ricevere il rapporto il Presidente della Provincia. Proventi alla Provincia; autorità competente a ricevere il rapporto il Presidente della Provincia. 4 I veicoli in stato di abbandono. Quello delle carcasse di auto vetture e veicoli in genere abbandonate ai margini delle strade è un fenomeno che, a partire dalla metà degli anni '90 si fece sempre più evidente e problematico. Peraltro di tratta di un segnale di degrado del territorio che non può lasciare indifferenti. Le soluzioni fino al 1999 erano poco efficaci e sostanzialmente si dovevano trovare o ne Il'applicazione, quando possibile, di norme del Codice della strada, o nel procedimento di acquisizione della proprietà - per occupazione a seguito di derelizione - in capo all'amministrazione comunale in forza degli artt. 923 e segg. del codice civile. In entrambi i casi si trattava di procedimenti lunghi e costosi. Finalmente, nel 1999 fu emanato il d.m. 460/9910, con il quale è stata disciplinata la materia e, soprattutto, sono stati introdotti procedimenti ben codificati, rapidi e relativamente economici. La definizione di veicolo in stato di abbandono. L'aspetto defrnitorio, come sempre, risulta cruciale al fine della del imitazione del campo di applicazione della norma. Per veicolo in stato di abbandono si deve intendere: a) il veicolo a motore o il rimorchio rinvenuto da un organo di polizia stradale abbandonato in strada in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione; b) il veicolo a motore o il rimorchio in sosta da oltre sessanta giorni - accertata da "apposita verbalizzazione" - su un'area ad uso pubblico in cui la sosta è vietata ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del codice della strada. Risulta essenziale non uscire dalla delimitazione definitoria per evitare di confondere il veicolo in stato di abbandono con il veicolo fuori uso, e soprattutto per evitare di confondere le procedure che, rispettivamente, li disciplinano. Il veicolo in stato di abbandono, in effetti, è un veicolo, che potrebbe - ma non è detto - diventare un veicolo fuori uso, il quale, invece, in effetti è un rifiuto. La definizione quindi si compone dei seguenti capisaldi: l) il veicolo deve essere rinvenuto da un organo di polizia stradale (cfr. art. 12 C.d.S.), che, come si vedrà ha potere "certificativo" della condizione di abbandono ed è in conseguenza tenuto a procedere alla rimozione, "anche eliminando gli ostacoli" che la impediscono, ed al conferimento provvisorio ad un centro di raccolta (si noti: non ad una depositeria). 2) il veicolo deve essere in condizioni da far presumere lo stato di abbandono. Tali condizioni presuntive sono defrnite dalla stessa norma nella mancanza della targa o del C.ld., ovvero, in alternativa, nella mancanza di parti essenziali per l'uso o la conservazione I I. 3) Il veicolo deve essere rinvenuto su strada, secondo la defrnizione di questa data dall'art. 2 del codice della strada 12. io Si noti il fatto che si tratta di un decreto, ancorché concertato, del Ministro dell'interno (d.m. 22.10.1999, D. 460, avente ad oggetto' Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile '). Il Si noti che l'espressione "condizioni da far presumere lo stato di abbandono" è molto simile all'espressione "risulta in evidente stato di abbandono" riportata, a proposito della definizione dei veicoli fuori uso, all'art. 3, comma 2, lettera d), del d.lgs. 209/03. Ma si tratta di una somiglianza solo apparente che non va confusa, in quanto nel primo caso la definizione nel concreto, dello stato di abbandono del VEICOLO è circoscritta esattamente dalla stessa norma, laddove specifica che consiste nella mancanza della targa o di parti essenziali ali 'uso/conservazione, mentre nel secondo caso si tratta di una formula di chiusura, residuale, che va interpretata avendo a mente la definizione generale di RIFIUTO fornita dall 'art. 183 del d.lgs. 152/06, ed in particolare alla dirimente contenuta nel concetto del disfarsi. 5 Meno frequente e più problematico, sotto il profilo operativo, è il caso dei veicoli lasciati in sosta vietata, ovvero in sosta in aree soggette a pagamento senza che questo sia stato effettuato, per più di sessanta giorni, poiché la norma fa riferimento ad un generico accertamento "attraverso apposita verbalizzazione". La circolare del Ministero del 12.6.2000 (cfr. note) specifica che in questo caso "dopo apposito accertamento della violazione" (che non può che consistere o nel C.d. preavviso di violazione o in un verbale di contestazione), si considera in stato di abbandono il veicolo o il rimorchio che "continui a permanere" in divieto. A parere di chi scrive la concreta applicazione di tale fattispecie è tutt'altro che tranquilla. Inoltre il riferimento procedurale è inequivocabilmente all'art. 929 del codice civile, per cui in questi casi il Sindaco dovrà pubblicare all'albo pretori o l'avviso di consegna (che l'organo di polizia stradale dovrà provvedere a redigere, ma che può sostanzialmente coincidere con il verbale di constatazione) e attendere un anno per la presentazione del proprietario prima di acquisire, per occupazione, la proprietà del veicolo o del rimorchio e poi disporne. La procedura. Quando l'organo di polizia stradale rinviene un veicolo in stato di abbandono, si attiva una procedura che parte dal verbale di constatazione. Il verbale di constatazione, quale documento redatto da un pubblico ufficiale ove si dà atto dello stato d'uso e di conservazione e delle eventuali parti mancanti del veicolo, svolge sia una funzione certificativa, sia una funzione procedimentale, poiché è dalla data della sua compilazione, ovvero della sua notifica al proprietario del veicolo, che si conteggiano termini e scadenze. [Cfr. l'allegato modello di verbale di constatazione, conforme alle indicazioni fornite dal Dipartimento di P.S.] Rimosso e consegnato il veicolo, o il rimorchio, al centro di raccolta, il compito dell'organo di polizia stradale prosegue con la ricerca del proprietario (unica figura cui il D.M. 460/99 fa riferimento). Tale ricerca risulta piuttosto agevole nel caso degli autoveicoli immatricolati in Italia, poiché di solito è rilevabile il numero di telaio e con questo è possibile effettuare ricerche al Pubblico Registro Automobilistico. Nel caso in cui il veicolo sia invece stato immatricolato all'estero, i tempi si allungano e non sempre si riesce a giungere ad un risultato. Diverso è il caso dei ciclomotori, per i quali, in assenza di altri elementi (per esempio: il talloncino dell 'ultima revisione applicato sul Certificato di idoneità tecnica risulta spesso utile), difficilmente si può individuare il proprietario. Qualora sia possibile l'individuazione del proprietario, a questo si notifica il verbale di constatazione. Trascorsi sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di constatazione, ovvero dalla data della sua compilazione nel caso in cui non sia possibile l'identificazione del proprietario del veicolo (es.: nel caso dei ciclomotori), se il veicolo non viene reclamato, cioè se il proprietario rimane inerte e non provvede al suo recupero (pagando le spese di rimozione e custodia), il veicolo ope legis si considera cosa abbandonata. A quel punto il centro di raccolta procede alla sua cancellazione dal p.r.a. (se necessaria) ed alla sua demolizione. Prima di far ciò occorrerà che l'organo di polizia stradale produca al titolare del centro un nulla osta alla demolizione, comprendente la richiesta di cancellazione dal p.r.a. e l'attestazione che il veicolo non risulta oggetto di furto alla scadenza del termine per il suo reclamo. Quando non sia possibile l'individuazione del proprietario del veicolo o del rimorchio in stato di abbandono, tutti gli oneri conseguenti alla rimozione, alla custodia ed alla radiazione/demolizione sono a carico dell 'Ente proprietario della strada in cui il veicolo o il rimorchio è stato rinvenuto. 12 Con circolare Prot. M/2413/25 del 12.6.2000, l'Ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno, ha infatti chiarito che l'espressione "aree di uso pubblico" contenuta nell'art. 1, comma l, del d.m. 460/99 coincida con la definizione di strada, pubblica o privata, destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art. 2 C.d. S., e che pertanto è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale. 6 Le relative tariffe sono definite dalla Provincia (art. 3 d.m. 460/99). Qualora invece sia stato possibile individuare il proprietario e questi non abbia provveduto a reclamare il veicolo, la situazione che si viene a determinare in base alla lettura combinata del d.m. 460/99 e del d.lgs. 209/03 risulta, a parere di chi scrive, la seguente: il veicolo o rimorchio non reclamato viene cancellato dal p.r.a. e demolito, secondo la procedura di cui sopra. I relativi costi sono a carico dell'inadempiente, per cui l'Ente proprietario della strada potrà anticiparne il pagamento e quindi procedere al recupero del credito mediante esecuzione forzata; il mancato reclamo del veicolo o del rimorchio però rende esplicita la volontà di disfarsi dello stesso; ne consegue che lo stesso da veicolo in stato di abbandono diviene rifiuto, cioè veicolo fuori 13 uso . Il proprietario del veicolo in stato di abbandono non reclamato quindi, avendo esplicitato con una serie di condotte attive (l'abbandono in strada) ed omissive (il mancato reclamo) la volontà di disfarsi dello stesso, aveva l'obbligo di consegnare lo stesso al centro di raccolta per procedere alla sua demolizione. L'inerzia configura l'illecito di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 209103, che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, pagabile in misura ridotta, secondo le regole dell' art. 16 della legge 689/81, con la somma di 1.666,67 euro (proventi alla Provincia, autorità competente a ricevere il rapporto il Presidente della Provincia). Ta1chè di fatto conviene dare avviso di questa conseguenza all'atto della notifica del verbale di constatazione, eventualmente sotto la forma della comunicazione di avvio procedimento; in effetti la previsione di essere sottoposti ad un provvedimento sanzionatorio così pesante in qualche caso motiva il proprietario al reclamo dei veicolo. La cosa si complica un po' nel caso in cui il proprietario del veicolo o del rimorchio sia persona distinta dal suo detentore, poiché mentre il d.m. 460/99 fa riferimento unicamente alla figura del proprietario, il d.lgs. 209/03 pone l'obbligo di consegna al centro di raccolta del veicolo fuori uso in capo al detentore, al quale, se individuabile, va quindi indirizzato il procedimento sanzionatorio, ferma restando la responsabilità solidale del proprietario ex art. 6 legge 689/81. Conclusioni. L'applicazione delle norme che disciplinano la materia di veicoli fuori uso e di veicoli in stato abbandono spesso concorre e si sovrappone ai procedimenti che discendono da altre norme, in prirnis dal Codice della strada. Spesso insorgono ulteriori complicazioni, quali, per esempio, la presenza di fermi fiscali. Per evitare di aggiungere confusione alle difficoltà, il principio guida deve essere sempre quello di avere bene a mente l'aspetto definitorio, per evitare di confondere i veicoli in stato di abbandono con i veicoli fuori uso. Stella polare nelle attività di accertamento, quando si opera nel campo dei veicoli fuori uso, è la definizione di rifiuto e, in particolare, l'aspetto dirimente della volontà di disfarsi. Al di fuori di casi limitati (la consegna al centro di raccolta, il mancato reclamo del veicolo in stato di abbandono, l'esecuzione di un provvedimento), nella pratica risulta impossibile predeterminare se un veicolo, in concreto, che appare in stato di abbandono e magari giace su area privata, sia definibile come veicolo fuori uso - con tutte le conseguenze del caso - magari cercando la soluzione immediata in un prontuario. L'attività di accertamento, condotta con gli strumenti offerti dall'art. 13 della legge 689/81 e finalizzata alla qualificazione del veicolo fuori uso, dovrà quindi essere diretta alla raccolta di tutti quegli elementi storico- fattuali e situazionali necessari per l'analisi del comportamento tenuto dal detentore del veicolo, al fine di ricavarne, per inferenza, l'eventuale inequivocabile volontà di disfarsene. 13 Questo sentiero logico-deduttivo è confortato dall'espressione dell'art. 3, comma 2, lettera b), del d.lgs. 209/03 7 INTESTAZIONE CORPO O REPARTO VERBALE DI CONSTATAZIONE DI VEICOLO A MOTORE O RIMORCHIO IN STATO DI ABBANDONO (ari. / D.M 22 ottobre /999, n. 460) L'anno ____ , addì __ del mese di __________ _______________________ --', alle ore noi sottoscritti agenti appartenentiaICo~odi __' diamo atto di avere rinvenuto nell'area ad uso pubblico _ il seguente veicolo a motore o rimorchio: _ di colore _ aventi i seguenti segni particolari: Le condizioni del veicolo/rimorchio o assenza che ne fanno presumere lo stato di abbandono sono le seguenti: O assenza del contrassegno di identificazione; della targa di immatricolazione; O assenza delle seguenti parti essenziali per l'uso o la conservazione: Il veicolo a motore (o il rimorchio) SI presenta nel seguente stato d'uso e conservazione: Il veicolo risulta avere il seguente numero di telaio: _ Gli accertamenti d'ufficio effettuati hanno dato il seguente esito: il veicolo/rimorchio non risulta oggetto di furto; O non è stato possibile identificare il proprietario/possessore del veicolo/rimorchio; ovvero O il proprietario/possessore del veicolo/rimorchio nato a Il veicolo/rimorchio il viene temporaneamente ------------------------------------_. risulta essere il Sig. domiciliato in conferito al seguente centro di raccolta: _ _ _ ---I Si dà atto che, trascorsi sessanta giorni dalla data di notificazione del presente verbale al proprietario/possessore del veicolo/rimorchio, se identificato, ovvero dal rinvenimento, in assenza di reclamo degli aventi diritto il veicolo/rimorchio di cui trattasi si considererà cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del codice civile e pertanto si procederà alla sua demolizione e recupero/smaltimento. ---I I verbal izzanti IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI RACCOLTA 8