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veicoli fuori uso e veicoli in stato di abbandono
VEICOLI FUORI USO E
VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO
A cura di
Dott. Alessandro Scarpellini
Vice-Comandante
Polizia Municipale di Cesenatico
Sommario
Premessa
I veicoli fuori uso
Il problema definitorio
La consegna al centro di raccolta
La mancata consegna
La consegna ad un demolitore abusivo
I veicoli in stato di abbandono
La definizione di veicolo in stato di abbandono
La procedura
Conclusioni
VERBALE DI CONSTATAZIONE
1
1
1
3
4
4
5
5
6
7
8
Premessa.
L'uso di terminologie diverse sottende concetti e procedure diverse, che nella pratica a volte
possono essere confuse. Questo breve saggio rappresenta il tentativo di far chiarezza nella materia e
di indicare alcuni spunti operativi utili per affrontare un fenomeno diffuso e sovente problematico.
I veicoli fuori uso.
/I problema definitorio.
I veicoli fuori uso sono rifiuti.
Secondo la definizione fornita dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 24.6.2003, n. 209
(norma speciale) si tratta infatti di veicoli a motore a fine vita, in ordine ai quali il detentore si è
determinato a disfarsi, o ne ha l'obbligo. Il riferimento è infatti indicato nella definizione generale
di rifiuto, già dettata dall'art. 6 del d.lgs. n. 22/97 (c.d. Decreto Ronchi) ed ora contenuta nell'art.
183, comma l, lettera a), del d.lgs. n. 152/06 (c.d. T U Ambienta/e).
Soggiacciono alla disciplina contenuta nel d.lgs. 209/03 i rifiuti rappresentati dai veicoli a motore
appartenenti alle categorie M 1 ed N 11 e dai veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a
motore.
Va notato che sono però espressamente esclusi dalla definizione di veicolo fuori uso, e quindi di
rifiuto, i veicoli d'epoca ed i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei,
I Appartengono
alla categoria M l i veicoli destinati al trasporto delle persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre
al sedile del conducente. Appartengono alla categoria N l i veicoli destinati al trasporto di cose aventi massa
complessiva non superiore a 3,5 tonnellate.
1
sempre che conservati in modo adeguato (e quindi manca la volontà di disfarsi), cioè pronti all'uso
ovvero in pezzi smontati (ultimo comma art. 5 d.lgs. 209/03).
Lo specifico richiamo alla definizione di rifiuto, ora fornita dall'art. 183, comma 1, lettera a), del
d.lgs. 3.4.2006, n. 152, secondo il quale è rifiuto qualunque sostanza od oggetto di cui il detentore
si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, pone la dirimente su di un piano meramente
soggettivo, visto necessariamente in una prospettiva dinamica, rappresentato dal termine "disfarsi".
Se concettualmente appare semplice la configurazione delle azioni relative al "si disfi", inteso come
condotta flagrante inequivocabilmente diretta al liberarsi di qualcosa che non si vuole più, ed al
"abbia l'obbligo di disfarsi", intesa come condotta inevitabile - a pena di conseguenze discendente da un precetto contenuto in norme o in provvedimenti dell' autorità giudiziaria ovvero
dell'autorità amministrativa, più problematico è il tracciamento del labile confine delle, più
frequenti, condotte che vanno confrontate con il modello ideale del "abbia deciso di disfarsi".
L'aver deciso di disfarsi pertiene all'ambito della volontà del soggetto detentore della cosa o della
sostanza (o del veicolo), e pertanto all' orientamento psicologico che determina nel concreto una
conseguente condotta diretta, appunto, al disfarsi.
L'ordinamento offre soltanto un riferimento per comprendere, in termini utilizzabili, come possa
essere possibile individuare la decisione del disfarsi, ed è il concetto del delitto tentato.
Se si sovrappone l'impianto paradigmatico dell'art. 56 del codice penale alle considerazioni di cui
sopra, si produce in pratica una definizione che suona più o meno così: sono rifiuti tutte le sostanze
e gli oggetti di cui il detentore si vuole disfare, avendo questi assunto e manifestato condotte attive
o passive idonee e dirette in modo non equivocabile al raggiungi mento di tal fine.
Sul piano pratico ciò significa che non è possibile qualificare un oggetto o una sostanza (o un
veicolo) come rifiuto semplicemente "battezzandolo" come tale sulla base del suo aspetto, delle
dichiarazioni del detentore o, peggio, delle sensazioni o dei pregiudizi di chi è chiamato a
determinare tale qualificazione, se non si fondano su di una sufficiente osservazione delle condotte
messe in atto nel concreto, cioè sul piano del percepibile.
In altri termini, solo attraverso quel processo di inferenza che si sviluppa dall'analisi delle situazioni
fattuali e dei concreti comportamenti dei soggetti detentori è possibile dedurre la volontà di disfarsi,
secondo un processo logico, contestualizzato e fissato su elementi concreti univocamente orientati.
L'importanza dell'aspetto definitorio è decisiva: se una sostanza, un oggetto (o un veicolo) rientra
nella defrnizione di rifiuto, è soggetta al campo di applicazione del d.lgs. 152/06 (o del d.lgs.
209/03, norma speciale); altrimenti no.
n d.lgs. 209/033, fortunatamente, soccorre un poco l'operatore nella individuazione dei veicoli fuori
uso, aggiungendo, al comma 2 del citato articolo 3, che sono comunque da considerare veicoli fuori
uso, secondo la definizione generale:
- tutti i veicoli destinati alla demolizione consegnati, direttamente o indirettamente, a un centro di
raccolta;
- tutti i veicoli in stato di abbandono non reclamati;
- nonchè tutti i veicoli, ancorchè giacenti in area privata, che risultino "in evidente stato di
abbandono".
Non sembrano esservi particolari problemi interpretativi al riguardo dei primi due casi: sia l'ipotesi
della consegna al centro di raccolta, sia il caso del mancato reclamo del veicolo in stato di
abbandono rinvenuto dagli organi di polizia stradale, esprimono in modo inequivocabile la volontà
di disfarsi.
Nel primo caso con una condotta attiva (la consegna al centro di raccolta).
Nel secondo con una condotta omissiva (il mancato reclamo).
Il detentore di un rifiuto è colui che l'ha prodotto o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso (art. 183, c. l, lett.
h), del d.lgs. 152/06). Nel caso del d.lgs. 209/03, il detentore di un veicolo è il proprietario o colui che lo detiene a
qualsiasi titolo, ergo che esercita sul veicolo un diritto a dispome.
3 e l'art. 231 del d.lgs. 152/06, in proposito dei veicoli a motore non compresi nel campo di applicazione del d.lgs.
209/03 (cioè i veicoli non M IoNI) e dei rimorchi
2
2
Enormi problemi pratici invece si pongono per l'ultima ipotesi, peraltro affatto infrequente, che solo
apparentemente introduce un elemento di valutazione sostanzialmente oggettivo (l'evidente stato di
abbandono) difficilmente coniugabile con la definizione di rifiuto, la quale si fonda, come già detto,
su di una dirimente esclusivamente soggettiva (la volontà di disfarsi).
Il nodo gordiano non può che essere risolto nel senso di leggere quel "evidente stato di abbandono"
come un'imprudente sintetica espressione che altro non può significare che l'appalesarsi, sul piano
manifestativo della volontà, delle inequivocabili condotte idonee dirette al disfarsi di un veicolo,
lasciato giacere privo di cure e indefinitamente abbandonato all'incuria del tempo in un luogo che
può essere anche privato. Con tutto ciò che questo comporta sul piano operativo concreto,
rammentando che, in linea di principio, l'onere della prova grava sull'organo accertatore.
Per quanto riguarda i veicoli a motore non compresi nelle categorie MI ed Nl ed i rimorchi, la
disciplina è invece dettata dall'art. 231 del d.lgs. 152/06, che sostanzialmente è la stessa", ma con
l'importante differenza che mentre nel caso dei veicoli fuori uso compresi nel campo di
applicazione del d.lgs. 209/03 si fa riferimento alla figura del detentore, per quelli che sono
compresi, in via residuale, nel campo di applicazione del d.lgs.152/06 ci si riferisce invece al
proprietario.
La consegna al centro di raccolta.
Un veicolo è classificato fuori uso con la consegna a un centro di raccolta, effettuata dal detentore
direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso", oppure con la consegna
al concessionario o gestore dell' automercato o della succursale della casa costruttrice che,
accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione.
Nel caso della consegna al centro di raccolta, il detentore del veicolo fuori uso otterrà un certificato
di rottamazione, che va conservato per cinque anni e che costituisce la prova dell'assolvimento dei
doveri posti in capo al produttore/detentore
di rifiuti in osservanza al principio di
responsabilizzazione e cooperazione indicato all'art. 178 del d.lgs. 152/06.
Tale prova esclude il detentore dall'ipotesi di concorso (art. 5 legge 689/81 o art. 110 c.p.) negli
eventuali illeciti commessi dal gestore successivamente alla consegna del rifiuto.
Nel caso della consegna al concessionario o al gestore dell' automercato, il detentore riceverà una
dichiarazione di presa in carico, da conservare cinque anni, che assolve alla stessa funzione
certificativa ed esimente.
Il centro di raccolta, spesso impropriamente indicato gergalmente come demolitore o rottamaio, è
un impianto di trattamento autorizzato che effettua almeno le operazioni di relative alla messa in
sicurezza e alla demolizione del veicolo fuori uso. Essendo inquadrabile nel campo dei
"recuperatori" di rifiuti speciali, il titolare del centro deve necessariamente essere iscritto all' Albo
dei gestori dei rifiuti, ai sensi art. 212 del d.lgs. 152/06, e dotato dell' autorizzazione integrata di cui
all'art. 208 e segg., ed è soggetto agli obblighi di cui all'art. 189 (catasto rifiuti) e 190 (registri di
carico e scarico) del Testo unico ambientale '. Questo opererà poi la messa in sicurezza e lo
La differenza è molto rilevante ai fini sanzionatori, poiché la mancata consegna al centro di raccolta di un veicolo
fuori uso compreso nelle cat. MI o Nl comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
5.000 euro (art. 13 d.lgs. 209103), mentre nel caso dei veicoli di altra categoria la sanzione è amministrativa pecuniaria
da 300 a 3.000 euro (art. 255, comma l, d.lgs. 152/06), se il responsabile è un privato cittadino, ovvero si configura il
reato contravvenzionale di cui all'art. 256, comma 2, del dl.gs. 152/06, se il responsabile è titolare di ente o impresa.
5 O dal proprietario nel caso dei rimorchi e dei veicoli a motore non MI o N1.
6 Nel qual caso il trasportatore,
necessariamente iscritto all' Albo dei gestori dei rifiuti e provvisto di autorizzazione,
compilerà all'atto del trasporto il previsto formulario di identificazione.
7 L'art. 264-ter del d.lgs. 152/06, introdotto con le modifiche apportate dal d.Jgs. 205/10, prevede che tali dati siano
forniti con il sistema di controllo della tracciabilità (SISTRJ), quando questo entrerà pienamente a regime.
4
3
smantellamento, finalizzato al recupero, del veicolo secondo le prescrizioni tecniche dettate dagli
specifici decreti attuativi che le disciplinano.(es.: allegato I al d.lgs. 209/03).
La mancata consegna.
La mancata consegna, diretta o indiretta, di un veicolo fuori uso ad un centro di raccolta, configura
un illecito e comporta l'applicazione di sanzioni a carico del responsabile.
L'obbligo di consegna al centro di raccolta è posto in capo al detentore del veicolo fuori uso, che lo
stesso d.lgs. 209/03 indica essere "il proprietario o colui che lo detiene a qualsiasi titolo".
Se si tratta di due persone diverse, può essere applicabile il principio di solidarietà di cui all'art. 6
legge 689/81.
Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, occorre distinguere:
il detentore di un veicolo fuori uso appartenente alle categorie MI ed Nl che non lo consegna ad un
centro di raccolta, ai sensi dell' art. 13 del d.lgs. 209/03 è soggetto ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (pagabile in misura ridotta con la somma di 1.666,67 euro )8;
il proprietario di un veicolo fuori uso che non appartiene alle categorie MI ed N1, o di un
rimorchio, che non lo consegna ad un centro di raccolta, ai sensi dell'art. 255/1 del d.lgs. 152/06 è
soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro (pagabile in misura ridotta
con la somma di 600 euro)", se si tratta di un privato cittadino, mentre, ai sensi dell'art. 256, comma
2, del d.lgs. 152/06 è soggetto alla sanzione penale prevista dal comma 1 dello stesso art. 256 nel
caso in cui si tratti del titolare di un ente o di un'impresa (si pensi al caso degli autobus o degli
autotreni).
Si noti che, ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 507/99, che ha introdotto l'art. 22-bis della legge 689/81,
la competenza a giudicare sull'eventuale opposizione all'Ordinanza-Ingiunzione
di pagamento
emessa dall'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81,
appartiene al Tribunale e non al Giudice di Pace.
La mancata consegna del veicolo fuori uso al centro di raccolta però non esaurisce le conseguenze
nell'applicazione della conseguente sanzione (amministrativa o penale) a carico dell'inadempiente,
in quanto l'art. 192 del più volte citato d.lgs. 152/06 proibisce l'abbandono o il deposito
incontrollato dei rifiuti (ed è indubbio che un veicolo fuori uso non consegnato sia anche
abbandonato, non potendosi configurare altrimenti nemmeno come rifiuto mancando la volontà di
disfarsi). Il Sindaco pertanto emetterà, a carico del responsabile dell'abbandono, un provvedimento
a natura ripristinatoria la cui mancata ottemperanza conduce alla configurazione del reato
contravvenzionale di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs. 152/06 ed alla possibilità di procedere
d'ufficio in danno dell'inadempiente, cioè con spese a suo carico.
La consegna ad un demolitore abusivo.
Il detentore di un veicolo fuori uso che lo consegni ad un soggetto che opera scorrettamente o
addirittura ad un soggetto privo dell'iscrizione all' Albo dei gestori dei rifiuti e/o privo della prevista
autorizzazione ambientale, e pertanto abusivo, concorre ex art. 110 c.p., nel reato di cui all'art. 13,
comma 1, del d.lgs. 209/03, per il non conforme trattamento del veicolo-rifiuto, ovvero nel generale
reato di gestione illecita di rifiuti speciali previsto dall' art. 256, comma 1, del d.lgs. 152/06.
Trattandosi di reati contravvenzionali, il concorso può avvenire anche a titolo di colpa, per
negligenza e violazione di norme.
L'unica certa possibilità di venire esclusi da tale concorso è il ricevimento (e la conservazione) del
certificato di rottamazione o della dichiarazione di presa in carico.
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9
Proventi alla Provincia; autorità competente a ricevere il rapporto il Presidente della Provincia.
Proventi alla Provincia; autorità competente a ricevere il rapporto il Presidente della Provincia.
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I veicoli in stato di abbandono.
Quello delle carcasse di auto vetture e veicoli in genere abbandonate ai margini delle strade è un
fenomeno che, a partire dalla metà degli anni '90 si fece sempre più evidente e problematico.
Peraltro di tratta di un segnale di degrado del territorio che non può lasciare indifferenti.
Le soluzioni fino al 1999 erano poco efficaci e sostanzialmente si dovevano trovare o
ne Il'applicazione, quando possibile, di norme del Codice della strada, o nel procedimento di
acquisizione della proprietà - per occupazione a seguito di derelizione - in capo
all'amministrazione comunale in forza degli artt. 923 e segg. del codice civile.
In entrambi i casi si trattava di procedimenti lunghi e costosi.
Finalmente, nel 1999 fu emanato il d.m. 460/9910, con il quale è stata disciplinata la materia e,
soprattutto, sono stati introdotti procedimenti ben codificati, rapidi e relativamente economici.
La definizione di veicolo in stato di abbandono.
L'aspetto defrnitorio, come sempre, risulta cruciale al fine della del imitazione del campo di
applicazione della norma.
Per veicolo in stato di abbandono si deve intendere:
a) il veicolo a motore o il rimorchio rinvenuto da un organo di polizia stradale abbandonato in
strada in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di
immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o
la conservazione;
b) il veicolo a motore o il rimorchio in sosta da oltre sessanta giorni - accertata da "apposita
verbalizzazione" - su un'area ad uso pubblico in cui la sosta è vietata ai sensi degli articoli 6, 7,
157, 158 e 175 del codice della strada.
Risulta essenziale non uscire dalla delimitazione definitoria per evitare di confondere il veicolo in
stato di abbandono con il veicolo fuori uso, e soprattutto per evitare di confondere le procedure che,
rispettivamente, li disciplinano.
Il veicolo in stato di abbandono, in effetti, è un veicolo, che potrebbe - ma non è detto - diventare
un veicolo fuori uso, il quale, invece, in effetti è un rifiuto.
La definizione quindi si compone dei seguenti capisaldi:
l) il veicolo deve essere rinvenuto da un organo di polizia stradale (cfr. art. 12 C.d.S.), che,
come si vedrà ha potere "certificativo" della condizione di abbandono ed è in conseguenza
tenuto a procedere alla rimozione, "anche eliminando gli ostacoli" che la impediscono, ed al
conferimento provvisorio ad un centro di raccolta (si noti: non ad una depositeria).
2) il veicolo deve essere in condizioni da far presumere lo stato di abbandono. Tali condizioni
presuntive sono defrnite dalla stessa norma nella mancanza della targa o del C.ld., ovvero, in
alternativa, nella mancanza di parti essenziali per l'uso o la conservazione I I.
3) Il veicolo deve essere rinvenuto su strada, secondo la defrnizione di questa data dall'art. 2
del codice della strada 12.
io Si noti il fatto che si tratta di un decreto, ancorché concertato, del Ministro dell'interno (d.m. 22.10.1999, D. 460,
avente ad oggetto' Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei
veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli
articoli 927-929 e 923 del codice civile ').
Il Si noti che l'espressione "condizioni da far presumere lo stato di abbandono" è molto simile all'espressione "risulta
in evidente stato di abbandono" riportata, a proposito della definizione dei veicoli fuori uso, all'art. 3, comma 2, lettera
d), del d.lgs. 209/03. Ma si tratta di una somiglianza solo apparente che non va confusa, in quanto nel primo caso la
definizione nel concreto, dello stato di abbandono del VEICOLO è circoscritta esattamente dalla stessa norma, laddove
specifica che consiste nella mancanza della targa o di parti essenziali ali 'uso/conservazione, mentre nel secondo caso si
tratta di una formula di chiusura, residuale, che va interpretata avendo a mente la definizione generale di RIFIUTO
fornita dall 'art. 183 del d.lgs. 152/06, ed in particolare alla dirimente contenuta nel concetto del disfarsi.
5
Meno frequente e più problematico, sotto il profilo operativo, è il caso dei veicoli lasciati in sosta
vietata, ovvero in sosta in aree soggette a pagamento senza che questo sia stato effettuato, per più di
sessanta giorni, poiché la norma fa riferimento ad un generico accertamento "attraverso apposita
verbalizzazione". La circolare del Ministero del 12.6.2000 (cfr. note) specifica che in questo caso
"dopo apposito accertamento della violazione" (che non può che consistere o nel C.d. preavviso di
violazione o in un verbale di contestazione), si considera in stato di abbandono il veicolo o il
rimorchio che "continui a permanere" in divieto. A parere di chi scrive la concreta applicazione di
tale fattispecie è tutt'altro che tranquilla. Inoltre il riferimento procedurale è inequivocabilmente
all'art. 929 del codice civile, per cui in questi casi il Sindaco dovrà pubblicare all'albo pretori o
l'avviso di consegna (che l'organo di polizia stradale dovrà provvedere a redigere, ma che può
sostanzialmente coincidere con il verbale di constatazione) e attendere un anno per la presentazione
del proprietario prima di acquisire, per occupazione, la proprietà del veicolo o del rimorchio e poi
disporne.
La procedura.
Quando l'organo di polizia stradale rinviene un veicolo in stato di abbandono, si attiva una
procedura che parte dal verbale di constatazione.
Il verbale di constatazione, quale documento redatto da un pubblico ufficiale ove si dà atto dello
stato d'uso e di conservazione e delle eventuali parti mancanti del veicolo, svolge sia una funzione
certificativa, sia una funzione procedimentale, poiché è dalla data della sua compilazione, ovvero
della sua notifica al proprietario del veicolo, che si conteggiano termini e scadenze.
[Cfr. l'allegato modello di verbale di constatazione, conforme alle indicazioni fornite dal
Dipartimento di P.S.]
Rimosso e consegnato il veicolo, o il rimorchio, al centro di raccolta, il compito dell'organo di
polizia stradale prosegue con la ricerca del proprietario (unica figura cui il D.M. 460/99 fa
riferimento). Tale ricerca risulta piuttosto agevole nel caso degli autoveicoli immatricolati in Italia,
poiché di solito è rilevabile il numero di telaio e con questo è possibile effettuare ricerche al
Pubblico Registro Automobilistico. Nel caso in cui il veicolo sia invece stato immatricolato
all'estero, i tempi si allungano e non sempre si riesce a giungere ad un risultato.
Diverso è il caso dei ciclomotori, per i quali, in assenza di altri elementi (per esempio: il talloncino
dell 'ultima revisione applicato sul Certificato di idoneità tecnica risulta spesso utile), difficilmente
si può individuare il proprietario.
Qualora sia possibile l'individuazione
del proprietario, a questo si notifica il verbale di
constatazione.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di constatazione, ovvero dalla data
della sua compilazione nel caso in cui non sia possibile l'identificazione del proprietario del veicolo
(es.: nel caso dei ciclomotori), se il veicolo non viene reclamato, cioè se il proprietario rimane inerte
e non provvede al suo recupero (pagando le spese di rimozione e custodia), il veicolo ope legis si
considera cosa abbandonata. A quel punto il centro di raccolta procede alla sua cancellazione dal
p.r.a. (se necessaria) ed alla sua demolizione. Prima di far ciò occorrerà che l'organo di polizia
stradale produca al titolare del centro un nulla osta alla demolizione, comprendente la richiesta di
cancellazione dal p.r.a. e l'attestazione che il veicolo non risulta oggetto di furto alla scadenza del
termine per il suo reclamo.
Quando non sia possibile l'individuazione del proprietario del veicolo o del rimorchio in stato di
abbandono, tutti gli oneri conseguenti alla rimozione, alla custodia ed alla radiazione/demolizione
sono a carico dell 'Ente proprietario della strada in cui il veicolo o il rimorchio è stato rinvenuto.
12 Con circolare Prot. M/2413/25 del 12.6.2000, l'Ufficio studi per l'amministrazione
generale e per gli affari legislativi
della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno, ha
infatti chiarito che l'espressione "aree di uso pubblico" contenuta nell'art. 1, comma l, del d.m. 460/99 coincida con la
definizione di strada, pubblica o privata, destinata alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali di cui all'art.
2 C.d. S., e che pertanto è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale.
6
Le relative tariffe sono definite dalla Provincia (art. 3 d.m. 460/99).
Qualora invece sia stato possibile individuare il proprietario e questi non abbia provveduto a
reclamare il veicolo, la situazione che si viene a determinare in base alla lettura combinata del d.m.
460/99 e del d.lgs. 209/03 risulta, a parere di chi scrive, la seguente:
il veicolo o rimorchio non reclamato viene cancellato dal p.r.a. e demolito, secondo la procedura di
cui sopra. I relativi costi sono a carico dell'inadempiente, per cui l'Ente proprietario della strada
potrà anticiparne il pagamento e quindi procedere al recupero del credito mediante esecuzione
forzata;
il mancato reclamo del veicolo o del rimorchio però rende esplicita la volontà di disfarsi dello
stesso; ne consegue che lo stesso da veicolo in stato di abbandono diviene rifiuto, cioè veicolo fuori
13
uso .
Il proprietario del veicolo in stato di abbandono non reclamato quindi, avendo esplicitato con una
serie di condotte attive (l'abbandono in strada) ed omissive (il mancato reclamo) la volontà di
disfarsi dello stesso, aveva l'obbligo di consegnare lo stesso al centro di raccolta per procedere alla
sua demolizione. L'inerzia configura l'illecito di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 209103, che
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, pagabile
in misura ridotta, secondo le regole dell' art. 16 della legge 689/81, con la somma di 1.666,67 euro
(proventi alla Provincia, autorità competente a ricevere il rapporto il Presidente della Provincia).
Ta1chè di fatto conviene dare avviso di questa conseguenza all'atto della notifica del verbale di
constatazione, eventualmente sotto la forma della comunicazione di avvio procedimento; in effetti
la previsione di essere sottoposti ad un provvedimento sanzionatorio così pesante in qualche caso
motiva il proprietario al reclamo dei veicolo.
La cosa si complica un po' nel caso in cui il proprietario del veicolo o del rimorchio sia persona
distinta dal suo detentore, poiché mentre il d.m. 460/99 fa riferimento unicamente alla figura del
proprietario, il d.lgs. 209/03 pone l'obbligo di consegna al centro di raccolta del veicolo fuori uso in
capo al detentore, al quale, se individuabile, va quindi indirizzato il procedimento sanzionatorio,
ferma restando la responsabilità solidale del proprietario ex art. 6 legge 689/81.
Conclusioni.
L'applicazione delle norme che disciplinano la materia di veicoli fuori uso e di veicoli in stato
abbandono spesso concorre e si sovrappone ai procedimenti che discendono da altre norme, in
prirnis dal Codice della strada. Spesso insorgono ulteriori complicazioni, quali, per esempio, la
presenza di fermi fiscali.
Per evitare di aggiungere confusione alle difficoltà, il principio guida deve essere sempre quello di
avere bene a mente l'aspetto definitorio, per evitare di confondere i veicoli in stato di abbandono
con i veicoli fuori uso. Stella polare nelle attività di accertamento, quando si opera nel campo dei
veicoli fuori uso, è la definizione di rifiuto e, in particolare, l'aspetto dirimente della volontà di
disfarsi.
Al di fuori di casi limitati (la consegna al centro di raccolta, il mancato reclamo del veicolo in stato
di abbandono, l'esecuzione di un provvedimento), nella pratica risulta impossibile predeterminare
se un veicolo, in concreto, che appare in stato di abbandono e magari giace su area privata, sia
definibile come veicolo fuori uso - con tutte le conseguenze del caso - magari cercando la
soluzione immediata in un prontuario.
L'attività di accertamento, condotta con gli strumenti offerti dall'art. 13 della legge 689/81 e
finalizzata alla qualificazione del veicolo fuori uso, dovrà quindi essere diretta alla raccolta di tutti
quegli elementi storico- fattuali e situazionali necessari per l'analisi del comportamento tenuto dal
detentore del veicolo, al fine di ricavarne, per inferenza, l'eventuale inequivocabile volontà di
disfarsene.
13
Questo sentiero logico-deduttivo è confortato dall'espressione
dell'art. 3, comma 2, lettera b), del d.lgs. 209/03
7
INTESTAZIONE
CORPO O REPARTO
VERBALE DI CONSTATAZIONE
DI VEICOLO A MOTORE O RIMORCHIO IN STATO DI ABBANDONO
(ari. / D.M 22 ottobre /999, n. 460)
L'anno
____
, addì __
del mese di __________
_______________________
--', alle ore
noi sottoscritti
agenti
appartenentiaICo~odi
__'
diamo atto di avere rinvenuto nell'area ad uso pubblico
_
il seguente veicolo a motore o rimorchio:
_
di colore
_
aventi i seguenti segni particolari:
Le condizioni del veicolo/rimorchio
o assenza
che ne fanno presumere lo stato di abbandono sono le seguenti:
O assenza del contrassegno di identificazione;
della targa di immatricolazione;
O assenza delle seguenti parti essenziali per l'uso o la conservazione:
Il
veicolo
a
motore
(o
il
rimorchio)
SI
presenta
nel
seguente
stato
d'uso
e
conservazione:
Il veicolo risulta avere il seguente numero di telaio:
_
Gli accertamenti d'ufficio effettuati hanno dato il seguente esito:
il veicolo/rimorchio
non risulta oggetto di furto;
O non è stato possibile identificare il proprietario/possessore
del veicolo/rimorchio;
ovvero
O il proprietario/possessore
del veicolo/rimorchio
nato a
Il veicolo/rimorchio
il
viene temporaneamente
------------------------------------_.
risulta essere il Sig.
domiciliato in
conferito al seguente centro di raccolta:
_
_
_
---I
Si dà atto che, trascorsi sessanta giorni dalla data di notificazione del presente verbale al proprietario/possessore del
veicolo/rimorchio,
se identificato, ovvero dal rinvenimento,
in assenza di reclamo degli aventi diritto il
veicolo/rimorchio di cui trattasi si considererà cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del codice civile e pertanto si
procederà alla sua demolizione e recupero/smaltimento. ---I
I verbal izzanti
IL RESPONSABILE
DEL CENTRO DI RACCOLTA
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