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Sentenza n. 9276/2013 pubbl. il 01/07/2013
RG n. 11379/2013
N. R.G. 11379/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. MARIANNA GALIOTO
dott. ANGELO MAMBRIANI
Presidente relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11379/2013 promossa da:
LUCA GIUDICI (C.F. GDCLCU61L04H264L), con il patrocinio dell’avv. FRANCESCA VERNA e
dell’avv. GIACOMO DE FRANCESCHI (DFRGCM83H22B157I), elettivamente domiciliato in
PIAZZA S. ALESSANDRO, 6 20123 MILANO presso i difensori;
ATTORE
contro
F.L. TRADING SRL (C.F. 011097671009), con il patrocinio dell’avv. DAVIDE GUARDAMAGNA
e RUGGERO DIAFERIO, elettivamente domiciliata in PIAZZA S. PIETRO IN GESSATE, 2 20122
MILANO presso i difensori;
GIUDICI RETAIL SRL (C.F. 10519070154), con il patrocinio dell’avv. ADALBERTO CASTORO,
elettivamente domiciliata in VIA F. SFORZA, 15 20052 MILANO presso il difensore;
CONVENUTE
FLORA LANDENNA (C.F. LNDFLR70E69F205W),
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue (vedi verbale udienza 17.6.2013):
per l'attore:
"accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'invalidità del contratto di affitto del ramo di azienda del
20.4.2012, in quanto sottoscritto in violazione dell'art.2479 comma secondo cc e/o in quanto
sottoscritto dal solo Presidente del Consiglio di Amministrazione signora FLORA LANDENNA senza
averne i poteri trattandosi di atto avente natura di straordinaria amministrazione ai sensi del
combinato disposto degli artt. 2475 2258 cc e comunque atto per la cui sottoscrizione era prevista la
necessaria firma congiunta degli amministratori, per tutte le ragioni esposte in narrativa della
citazione."
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http://bit.ly/147Xi0B
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sentenza n. 9276/2013 pubbl. il 01/07/2013
RG n. 11379/2013
per la convenuta F.L. TRADING SRL:
"per l'accoglimento della domanda dell'attore con revoca del provvedimento di sequestro."
per la convenuta GIUDICI RETAIL SRL:
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64
"per l'accoglimento della domanda dell'attore con revoca del provvedimento di sequestro."
Sentenza n. 9276/2013 pubbl. il 01/07/2013
RG n. 11379/2013
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore LUCA GIUDICI,
o quale socio detentore del 50% del capitale della SRL GIUDICI RETAIL e consigliere delegato
della stessa, l'unica altra socia essendo FLORA LANDENNA, presidente del cda e consigliere
delegato,
premesso che la SRL GIUDICI RETAIL,
A. il 20.4.2012, in persona della LANDENNA, ha acquistato dalla LANDENNA il 48% delle quote di
F.L. TRADING SRL da costei possedute;
B. ancora il 20.4.2012, sempre in persona della LANDENNA, ha stipulato atto con il quale ha ceduto
in affitto a F.L. TRADING srl il ramo di azienda con contestuale proposta irrevocabile di acquisto;
ha chiesto l'annullamento di entrambi gli atti, a suo dire invalidi, in particolare quello sub B:
1. in quanto dante luogo a una operazione rilevante ex art.2479 cc comma 2 n.5, richiedente
deliberazione assembleare, nel caso non intervenuta;
2. in quanto sottoscritto da chi non ne aveva i poteri, trattandosi di atto di straordinaria
amministrazione richiedente la firma congiunta di tutti i membri del cda (cfr sub doc.4 verbale
cda 26.5.2010);
3. in quanto economicamente dannosi per la srl GIUDICI RETAIL,
specificando che con ordinanza del 6.12.2012 era stato disposto ante causam sequestro giudiziario
del ramo di azienda affittato alla SRL F.L. TRADING, sul presupposto del fumus della pretesa di
invalidità del contratto di affitto di azienda, con contestuale nomina di custode in persona di ANGELO
REDAELLI, subentrato il 20.4.2012 alla LANDENNA quale amministratore unico della sequestrata
F.L. TRADING srl.
Mentre la LANDENNA in proprio non si è costituita in giudizio, le due srl convenute in quanto
stipulanti gli atti impugnati si sono costituite dichiarando di "non opporsi all'accoglimento della
domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda" e, la GIUDICI RETAIL SRL, chiedendo
anche la revoca del sequestro giudiziario: all'udienza del 17.6.2013 entrambe le convenute hanno poi
precisato le conclusioni nel senso dell'accoglimento della domanda di annullamento del contratto
sub B. svolta dall'attore e della revoca del sequestro giudiziario dell'azienda.
Previa separazione della causa relativa a tale domanda dalla causa concernente l'altra domanda svolta
dall'attore, la controversia sull'annullamento del contratto di affitto di azienda è stata quindi rimessa al
collegio per la decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
Tali concordi conclusioni vanno accolte ad avviso del collegio, potendosi condividere l'assorbente
motivo di invalidità della stipulazione indicato dall'attore come sopra sub 1., posto che:
 il contratto di affitto di azienda in discussione, riguardando l'unica attività sociale, viene a
configurare in concreto una cessazione dell'esercizio diretto della impresa,
 così determinando "una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale",
 e dunque ricadendo la relativa decisione nella riserva a favore della "competenza dei soci" di
cui all'art.2479 cc, secondo comma n.5,
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o (socia al 51% di F.L. TRADING SRL unitamente all'unica altra socia, la LANDENNA,
amministratrice unica di F.L. TRADING fino al 20.4.2012),
Sentenza n. 9276/2013 pubbl. il 01/07/2013
RG n. 11379/2013
 riserva nel caso -come è pacifico- non rispettata dalla LANDENNA, la quale, nella sua veste
di Presidente del cda della GIUDICI RETAIL SRL, ha proceduto alla stipulazione del contratto
di affitto di azienda senza alcuna consultazione con l'altro socio.
Risultando dunque sussistente il vizio attinente alla rappresentanza dell'ente denunciato dall'attore, va
poi ancora detto che nel caso di specie non occorre indagare:
 ovvero se tale legittimazione spetti alla sola società (mal) rappresentata (come espressamente
previsto dall'art.2475ter cc per il caso del contratto concluso da amministratore in conflitto di
interessi con la società nonchè in via generale dall'art.1394 cc sempre in caso di rappresentante
in conflitto di interessi con il rappresentato).
La domanda di annullamento svolta dall'attore è infatti stata fatta propria dalla convenuta SRL
GIUDICI RETAIL, che ne ha chiesto l'accoglimento, il che vale a dire che sussiste senz'altro la
legittimazione di tale convenuta (quale soggetto mal rappresentato) a chiedere l'annullamento del
contratto in esame, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla legittimazione del
socio attore.
Per quanto fin qui detto va dunque pronunciato l'annullamento del contratto di affitto di azienda
del 20.4.2012.
Va poi anche disposta la revoca del sequestro giudiziario dell'azienda in discussione, non risultando
più sussistente -date le concordi conclusioni del sequestrante e della sequestrata sul tema- alcuna
controversia riguardante l'azienda oggetto del contratto di affitto e del provvedimento di sequestro
giudiziario: anche tale revoca, del resto, risulta richiesta da entrambe le convenute nelle conclusioni
definitive e ad essa l'attore ha precisato di non opporsi ove "venga disposta contestualmente
all'accoglimento della domanda di annullamento" (cfr. memoria depositata il 13.6.2013).
In dipendenza dell'annullamento del contratto di affitto di azienda e della revoca del sequestro
giudiziario va infine disposta la restituzione dell'azienda alla convenuta GIUDICI RETAIL SRL, come
richiesto da tale convenuta nella sua comparsa di costituzione.
Le spese di lite, riguardanti sia la fase cautelare ante causam sia il presente giudizio di merito, possono
essere interamente compensate tra tutte le parti, in considerazione della adesione delle convenute alla
domanda dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di annullamento del contratto di affitto di
azienda 20.4.2012, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento delle concordi conclusioni dell'attore e delle srl convenute, annulla il contratto di
affitto di azienda stipulato tra la srl GIUDICI RETAIL e la srl F.L. TRADING il 20.4.2012 e per
l'effetto
2. revoca il provvedimento emesso ante causam il 4.12.2012 nel proc. n.30431/2012 RG recante
sequestro giudiziario della azienda di cui sopra, disponendo la restituzione dell'azienda alla srl
GIUDICI RETAIL;
3. compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite.
Milano, 24 giugno 2013.
Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola
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 se l'attore, quale socio, dell'ente (mal) rappresentato sia legittimato a far valere tale vizio (come
ha implicitamente ritenuto il giudice della fase cautelare ante causam)
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