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Sentenza n. 9276/2013 pubbl. il 01/07/2013 RG n. 11379/2013 N. R.G. 11379/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELENA RIVA CRUGNOLA dott. MARIANNA GALIOTO dott. ANGELO MAMBRIANI Presidente relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11379/2013 promossa da: LUCA GIUDICI (C.F. GDCLCU61L04H264L), con il patrocinio dell’avv. FRANCESCA VERNA e dell’avv. GIACOMO DE FRANCESCHI (DFRGCM83H22B157I), elettivamente domiciliato in PIAZZA S. ALESSANDRO, 6 20123 MILANO presso i difensori; ATTORE contro F.L. TRADING SRL (C.F. 011097671009), con il patrocinio dell’avv. DAVIDE GUARDAMAGNA e RUGGERO DIAFERIO, elettivamente domiciliata in PIAZZA S. PIETRO IN GESSATE, 2 20122 MILANO presso i difensori; GIUDICI RETAIL SRL (C.F. 10519070154), con il patrocinio dell’avv. ADALBERTO CASTORO, elettivamente domiciliata in VIA F. SFORZA, 15 20052 MILANO presso il difensore; CONVENUTE FLORA LANDENNA (C.F. LNDFLR70E69F205W), CONVENUTA CONTUMACE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue (vedi verbale udienza 17.6.2013): per l'attore: "accertare e dichiarare l'annullamento e/o l'invalidità del contratto di affitto del ramo di azienda del 20.4.2012, in quanto sottoscritto in violazione dell'art.2479 comma secondo cc e/o in quanto sottoscritto dal solo Presidente del Consiglio di Amministrazione signora FLORA LANDENNA senza averne i poteri trattandosi di atto avente natura di straordinaria amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2475 2258 cc e comunque atto per la cui sottoscrizione era prevista la necessaria firma congiunta degli amministratori, per tutte le ragioni esposte in narrativa della citazione." pagina http://bit.ly/147Xi0B 1 di 4 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sentenza n. 9276/2013 pubbl. il 01/07/2013 RG n. 11379/2013 per la convenuta F.L. TRADING SRL: "per l'accoglimento della domanda dell'attore con revoca del provvedimento di sequestro." per la convenuta GIUDICI RETAIL SRL: pagina http://bit.ly/147Xi0B 2 di 4 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 "per l'accoglimento della domanda dell'attore con revoca del provvedimento di sequestro." Sentenza n. 9276/2013 pubbl. il 01/07/2013 RG n. 11379/2013 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione L'attore LUCA GIUDICI, o quale socio detentore del 50% del capitale della SRL GIUDICI RETAIL e consigliere delegato della stessa, l'unica altra socia essendo FLORA LANDENNA, presidente del cda e consigliere delegato, premesso che la SRL GIUDICI RETAIL, A. il 20.4.2012, in persona della LANDENNA, ha acquistato dalla LANDENNA il 48% delle quote di F.L. TRADING SRL da costei possedute; B. ancora il 20.4.2012, sempre in persona della LANDENNA, ha stipulato atto con il quale ha ceduto in affitto a F.L. TRADING srl il ramo di azienda con contestuale proposta irrevocabile di acquisto; ha chiesto l'annullamento di entrambi gli atti, a suo dire invalidi, in particolare quello sub B: 1. in quanto dante luogo a una operazione rilevante ex art.2479 cc comma 2 n.5, richiedente deliberazione assembleare, nel caso non intervenuta; 2. in quanto sottoscritto da chi non ne aveva i poteri, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione richiedente la firma congiunta di tutti i membri del cda (cfr sub doc.4 verbale cda 26.5.2010); 3. in quanto economicamente dannosi per la srl GIUDICI RETAIL, specificando che con ordinanza del 6.12.2012 era stato disposto ante causam sequestro giudiziario del ramo di azienda affittato alla SRL F.L. TRADING, sul presupposto del fumus della pretesa di invalidità del contratto di affitto di azienda, con contestuale nomina di custode in persona di ANGELO REDAELLI, subentrato il 20.4.2012 alla LANDENNA quale amministratore unico della sequestrata F.L. TRADING srl. Mentre la LANDENNA in proprio non si è costituita in giudizio, le due srl convenute in quanto stipulanti gli atti impugnati si sono costituite dichiarando di "non opporsi all'accoglimento della domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda" e, la GIUDICI RETAIL SRL, chiedendo anche la revoca del sequestro giudiziario: all'udienza del 17.6.2013 entrambe le convenute hanno poi precisato le conclusioni nel senso dell'accoglimento della domanda di annullamento del contratto sub B. svolta dall'attore e della revoca del sequestro giudiziario dell'azienda. Previa separazione della causa relativa a tale domanda dalla causa concernente l'altra domanda svolta dall'attore, la controversia sull'annullamento del contratto di affitto di azienda è stata quindi rimessa al collegio per la decisione sulle concordi conclusioni delle parti. Tali concordi conclusioni vanno accolte ad avviso del collegio, potendosi condividere l'assorbente motivo di invalidità della stipulazione indicato dall'attore come sopra sub 1., posto che: il contratto di affitto di azienda in discussione, riguardando l'unica attività sociale, viene a configurare in concreto una cessazione dell'esercizio diretto della impresa, così determinando "una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale", e dunque ricadendo la relativa decisione nella riserva a favore della "competenza dei soci" di cui all'art.2479 cc, secondo comma n.5, pagina http://bit.ly/147Xi0B 3 di 4 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 o (socia al 51% di F.L. TRADING SRL unitamente all'unica altra socia, la LANDENNA, amministratrice unica di F.L. TRADING fino al 20.4.2012), Sentenza n. 9276/2013 pubbl. il 01/07/2013 RG n. 11379/2013 riserva nel caso -come è pacifico- non rispettata dalla LANDENNA, la quale, nella sua veste di Presidente del cda della GIUDICI RETAIL SRL, ha proceduto alla stipulazione del contratto di affitto di azienda senza alcuna consultazione con l'altro socio. Risultando dunque sussistente il vizio attinente alla rappresentanza dell'ente denunciato dall'attore, va poi ancora detto che nel caso di specie non occorre indagare: ovvero se tale legittimazione spetti alla sola società (mal) rappresentata (come espressamente previsto dall'art.2475ter cc per il caso del contratto concluso da amministratore in conflitto di interessi con la società nonchè in via generale dall'art.1394 cc sempre in caso di rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato). La domanda di annullamento svolta dall'attore è infatti stata fatta propria dalla convenuta SRL GIUDICI RETAIL, che ne ha chiesto l'accoglimento, il che vale a dire che sussiste senz'altro la legittimazione di tale convenuta (quale soggetto mal rappresentato) a chiedere l'annullamento del contratto in esame, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla legittimazione del socio attore. Per quanto fin qui detto va dunque pronunciato l'annullamento del contratto di affitto di azienda del 20.4.2012. Va poi anche disposta la revoca del sequestro giudiziario dell'azienda in discussione, non risultando più sussistente -date le concordi conclusioni del sequestrante e della sequestrata sul tema- alcuna controversia riguardante l'azienda oggetto del contratto di affitto e del provvedimento di sequestro giudiziario: anche tale revoca, del resto, risulta richiesta da entrambe le convenute nelle conclusioni definitive e ad essa l'attore ha precisato di non opporsi ove "venga disposta contestualmente all'accoglimento della domanda di annullamento" (cfr. memoria depositata il 13.6.2013). In dipendenza dell'annullamento del contratto di affitto di azienda e della revoca del sequestro giudiziario va infine disposta la restituzione dell'azienda alla convenuta GIUDICI RETAIL SRL, come richiesto da tale convenuta nella sua comparsa di costituzione. Le spese di lite, riguardanti sia la fase cautelare ante causam sia il presente giudizio di merito, possono essere interamente compensate tra tutte le parti, in considerazione della adesione delle convenute alla domanda dell'attore. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di annullamento del contratto di affitto di azienda 20.4.2012, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1. in accoglimento delle concordi conclusioni dell'attore e delle srl convenute, annulla il contratto di affitto di azienda stipulato tra la srl GIUDICI RETAIL e la srl F.L. TRADING il 20.4.2012 e per l'effetto 2. revoca il provvedimento emesso ante causam il 4.12.2012 nel proc. n.30431/2012 RG recante sequestro giudiziario della azienda di cui sopra, disponendo la restituzione dell'azienda alla srl GIUDICI RETAIL; 3. compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite. Milano, 24 giugno 2013. Il Presidente est. Elena Riva Crugnola pagina http://bit.ly/147Xi0B 4 di 4 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: MANINI FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9ab64 se l'attore, quale socio, dell'ente (mal) rappresentato sia legittimato a far valere tale vizio (come ha implicitamente ritenuto il giudice della fase cautelare ante causam)