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Capitolato autista scuolabus

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Capitolato autista scuolabus
CITTÀ DI IMOLA
SETTORE SCUOLE
Servizio Generale Scuole
CAPITOLATO
SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO RELATIVO ALLA FIGURA PROFESSIONALE
AUTISTA SCUOLABUS, ASCRIVIBILE ALLE CATEGORIA B3 DEL COMPARTO REGIONI
ED ENTI LOCALI DA ADIBIRE AL SETTORE SCUOLE PERIODO 25 NOVEMBRE 2013 – 7
GIUGNO 2014
ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL SERVIZIO.
Il presente Capitolato definisce le modalità contrattuali con l’Agenzia per il Lavoro (denominata
somministratore), tenuta a fornire per il Comune di Imola (utilizzatore) figure professionali a
tempo determinato appartenenti alla categoria B3 con profilo di autista scuolabus, per esigenze
lavorative straordinarie riconducibili alla necessità di reperire temporaneamente personale in
sostituzione di personale assente.
In particolare si richiederanno le prestazioni di lavoro per
Dipendente
Requisiti
Cat.
B3
Autista Mansioni: conduzione di automezzi di proprietà comunale adibiti
scuolabus
al trasporto di persone, nello specifico di alunni , fornendo la
necessaria assistenza e informazione all’utenza.
Nell’ambito delle attività svolte sono comprese la cura degli
interventi di manutenzione e pulizia dell’autobus assegnato. Al
lavoratore competono le attività e responsabilità previste dalle
fonti normative in particolare il regolamento di organizzazione
nonché dal contratto collettivo di lavoro Regione – Autonomie
Locali e quanto previsto nel regolamento recante il Codice dei
comportamenti dei dipendenti pubblici, DPR n. 62 del 16 aprile
2013
Requisiti:
Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado
Patente D
CQC persone ( carta di qualificazione del conducente )
Esperienza minima di Pronto Soccorso
Curriculum:
guida di automezzi superiori ai nove posti
esperienza di servizio trasporto persone di almeno un anno di cui
almeno due mesi di trasporto scuolabus
Svolgimento del servizio:
L’autista addetto al trasporto scolastico dovrà:
• essere munito di abbigliamento consono al servizio, di un
tesserino di riconoscimento, fornito dal comune di Imola,
indicante nome e cognome
•
garantire massima serietà, riservatezza, diligenza,
correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti
affidati;
•
mantenere nei confronti dell’utenza scolastica un contegno
C.C.N.L.
RegioneAutonomie
Locali
1
corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un
linguaggio scorretto e riprovevole;
•
non fumare, bere bevande alcoliche, consumare cibo sullo
scuolabus;
•
essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di
svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle
mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti;
•
assicurarsi che tutti i ragazzi trasportati abbiano la
possibilità di sedersi e far loro rispettare un corretto
comportamento durante il percorso;
•
non fare salire sull’autoveicolo persone estranee al servizio
stesso,
ad
eccezione
di
soggetti
autorizzati
dall’Amministrazione committente
per funzioni di
sorveglianza o controllo;
•
garantire il trasporto così come definito nei percorsi, nei
tempi e nelle fermate indicate nel piano consegnato
dall’Ufficio Scuola del Comune; è vietato deviare dal
percorso concordato o effettuare fermate non previste dal
piano del trasporto;
•
osservare scrupolosamente le norme del codice della strada
e la segnaletica stradale. In particolare la velocità massima
degli automezzi dovrà essere mantenuta nei limiti previsti
del vigente Codice della Strada e delle limitazioni imposte ,
rispondendo nel contempo alle esigenze di traffico.
•
per nessuna ragione l’alunno può essere lasciato scendere
dallo scuolabus se non è presente un adulto autorizzato
•
laddove, al momento del ritorno a casa, ad attendere
l’alunno non ci sia un genitore o persona da questi delegata
a cui affidare il minore, lo stesso resterà sul mezzo e verrà
condotto nei luoghi previsti dai Regolamenti del trasporto
scolastico del Comune di Imola, fino al momento del ritiro
da parte dei genitori;
sorvegliare gli alunni non abbandonando il veicolo;
non tenere accesi i motori dei mezzi nei cortili o nelle
vicinanze delle scuole, nel tempo di attesa dell’uscita da
scuola e della salita degli alunni da trasportare e ad
accendere i motori immediatamente prima di partire, sia per
motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed
acustico;
dare immediata comunicazione all’ufficio trasporto
scolastico del Comune di Imola ,di sinistri ed incidenti
eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i
danni causati
•
•
•
2
ART.2 DURATA DELL’APPALTO E VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La durata del contratto è prevista dal 25 novembre 2013 al 7 giugno 2014.
Le somministrazioni saranno essere richieste in missione dal 25 novembre 2013 al 7 giugno
2014.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto risulti necessario un aumento o una diminuzione del
servizio, per una quota non superiore ad un quinto dell’importo del contratto, l’Appaltatore è
obbligato a corrispondervi alle stesse condizioni (art.11 R.D. 18.11.1923 n. 2440).
Art 3 Fabbisogno dell’Amministrazione
L’importo presunto del contratto è pari a € 21.718,71 (IVA esclusa) nel periodo di validità del
contratto, comprensivo del costo del CCNL degli operatori, del corrispettivo massimo per la
remunerazione della somministrazione lavoro, esclusa l’IRAP, se dovuta, che rimane in capo
all’Amministrazione comunale.
L’Agenzia si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell’Amministrazione, sulla base dei criteri
individuati nel presente Capitolato una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a
fronteggiare esigenze e situazioni lavorative straordinarie riconducibili alla necessità di reperire
temporaneamente personale integrativo di quello in dotazione per la figura professionale di autista
scuolabus.
ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO
Il presente appalto di servizi è quindi regolamentato dalle seguenti norme:
•
•
•
•
•
•
•
Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e successive modificazioni;
Legge Regionale sul Diritto allo Studio n. 26/01, che prevede all’art. 3, comma 1°, lettera a,
fra gli interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche e
formative, specifici “…servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio…”;
“Programma Comunale degli interventi del Diritto allo Studio” , approvato con delibera
C.C. n. 164/2008, esecutiva, nella quale vengono definiti gli interventi per l’accesso e la
frequenza scolastica;
dal D.Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni;
dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili.
dal D.lgs n.163/2006 e successive modificazioni;
dalla L. 136/2010 e successive modificazioni.
Il servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità alle
prescrizioni del presente capitolato e nel rispetto delle sotto riportate modalità.
A. Le prestazioni richieste in relazione alle figure sopra riportate sono legate al calendario ed
all’orario del servizio di trasporto scolastico , mentre l’orario di lavoro sarà quello stabilito dal
CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali, ovvero 36 ore settimanali o tramite rapporto di lavoro
a tempo parziale. Nell’ipotesi del lavoro a tempo parziale, con le modalità previste dall’art. 3-bis
del D.Lgs 276/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 24 del/2012. Deve essere garantita la
copertura dell’intero turno di lavoro, secondo quanto già in uso presso l’unità operativa in cui i
lavoratori somministrati saranno inseriti. Ai lavoratori inseriti con contratto di somministrazione è
riconosciuto il diritto al buono pasto al pari del personale a tempo indeterminato.
3
B. Il periodo per il quale ogni unità dovrà prestare l’attività risulterà dall'apposito singolo contratto
che sarà stipulato tra l’utilizzatore ed il somministratore. AI termine del periodo previsto
cesseranno comunque gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro.
C. L’Agenzia s impegnerà ad adottare, nella procedura di selezione del personale da avviare in
somministrazione, una modalità che preveda la possibilità, da parte della struttura di utilizzo, di
colloquio di idoneità; in caso di giudizio di inidoneità dette figure non potranno essere utilizzate in
missione. In caso di idoneità il contratto di somministrazione di ogni singolo lavoratore, deve
prevedere per iscritto un periodo di prova, con le modalità previste dall’ art 28 del CCNL per la
categoria delle agenzie di somministrazione, entro il quale, l’utilizzatore, si riserva la facoltà di
decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.
D. I lavoratori avviati dovranno comunque possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e
scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di
professionalità nell'attività da prestare. I lavoratori dovranno possedere i requisiti, oltre ai titoli di
studio e abilitazioni previste all’art 1 del presente capitolato, per poter lavorare all’interno del
Comune di Imola o di enti pubblici analoghi.
E. Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere,
dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già
presente presso le strutture dell’utilizzatore, inoltre dovrà essere a conoscenza del piano di lavoro a
lui assegnato e essere a conoscenza e rispettare il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento
recante il codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici”.
F. Per tutta la durata della missione presso l’Amministrazione (utilizzatore) i lavoratori del
somministratore avranno diritto a condizioni di base di lavoro e occupazione complessivamente non
inferiori a quelle di dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
G. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. vigente nel
comparto Regioni ed Enti Locali per i lavoratori di pari categoria, ivi comprese gli eventuali
contratti integrativi, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti
economici derivanti da contrattazioni future, il trattamento economico attualmente in vigore è
quello indicato nella scheda allegata al presente capitolato;
H. La retribuzione dovrà essere liquidata ai lavoratori con periodicità mensile.
I. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di
somministrazione di lavoro a tempo determinato.
J. La contribuzione assistenziale della prestazione lavorativa è quella riferita alla posizione INAIL,
come risulta nella scheda allegata al presente capitolato, eventuali variazioni di legge saranno
recepite;
K. L'utilizzatore osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione e di
tutela del lavoro, in conformità alle disposizioni indicate nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e
successive modificazioni; l’utilizzatore si impegna altresì ad informare il somministratore dei rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori connessi allo svolgimento delle mansioni alle quali
saranno adibiti, anche in relazione a quelli derivanti da possibili interferenze, mentre l’Agenzia per
il lavoro provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività che il
prestatore svolgerà. L’Amministrazione osserva, altresì, nei confronti dei prestatori, tutti gli
obblighi di protezione previsti nei confronti del propri dipendenti (dispositivi di protezione
individuale).
L. Il somministratore è obbligato ad effettuare sul personale prescelto prima dell’inserimento nelle
strutture dell’utilizzatore i necessari accertamenti sanitari, mentre l'eventuale obbligo delle visite
periodiche è a carico dell’utilizzatore. Il somministratore si impegna altresì ad assicurare il proprio
4
personale contro gli infortuni e le malattie professionali, come prescritto dal D.P. R. 30 giugno 1965
n.1124.
M. L'utilizzatore potrà chiedere in qualsiasi momento la sostituzione degli operatori che abbiano
tenuto atteggiamenti o comportamenti sconvenienti formalmente rilevati dai superiori gerarchici,
come di quegli operatori a cui vengano meno i requisiti professionali richiesti; potrà altresì
chiederne la sostituzione del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo.
N. L'utilizzatore dovrà corrispondere al somministratore il solo costo delle ore effettivamente
lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione delle presenze a cui i lavoratori
somministrati saranno sottoposti, restando esclusa qualsiasi altra modalità di conteggio, inoltre
sarà riconosciuto il pagamento delle festività infrasettimanali, nel caso in cui le stesse coincidano
con il periodo contrattuale dei lavoratori, che verranno fatturate all’Amministrazione al valore
dell’ora ordinaria prevista;
O. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate
dall’utilizzatore, sarà applicato l’aumento percentuale previsto dal CCNL Regioni e Autonomie
Locali sul costo del lavoro come previsto per legge;
P. Il somministratore si impegna a non attivare subappalti nella fornitura dei lavoratori interinali.
ART. 4 RICHIESTA E AVVIO DEI LAVORATORI
1. l’Amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo
contrattuale, alla richiesta scritta, a firma del Dirigente del Settore competente, nel termine di
preavviso di 3 giorni lavorativi , di personale di avviare in missione .
2. l’Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di impiego con le seguenti informazioni,
che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
a. descrizione della professionalità richiesta;
b. modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
c. sede e orario di lavoro;
3. i prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i
dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL, ed eventuali contratti
integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
4. per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia all’art 3 del presente Capitolato,in ogni caso
entro 3 giorni lavorativi l’agenzia si impegna a corrispondere l’inserimento lavorativo di ogni
singola unità in missione richiesta.
5. il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo
delle società di somministrazione di lavoro temporaneo ( art. 28) e dovrà risultare iscritto nel
contratto di lavoratore;
6. il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione salvo il
mancato superamento del periodo di prova o della sopravvivenza di una giusta causa di recesso
o di sostituzione;
7. sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del
lavoratore in missione presso l’utilizzatore, entro 24 ore, a meno che l’Amministrazione a suo
insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione.
8 tutte le informazioni saranno fornite per iscritto, tramite e-mail all’indirizzo fornito dal
somministratore ed eventualmente anticipate tramite telefono. Dal momento di inoltro della
richiesta decorrono altresì i tempi previsti per l’applicazione di eventuali penali;
9 le copie dei contratti di lavoro tra il somministratore ed i singoli lavoratori dovranno essere
trasmesse al Settore Scuole, solidalmente responsabile ai sensi delle disposizioni del Decreto
Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m, la quale si riserva di richiedere in qualsiasi
momento l’esibizione del libro matricola, del modello DM 10 e delle buste paga. Qualora il
somministratore non risulti in regola con gli obblighi inerenti la disciplina del lavoro,
5
l’utilizzatore procederà alla risoluzione del contratto, fatta comunque salva la responsabilità per
eventuali fatti illeciti o per l’eventuale violazione di norme penali.
10 L’agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta
in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del
mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali previsti per legge.
11 tutte le unità lavorative utilizzate dipenderanno funzionalmente dall’utilizzatore, nel rispetto
delle posizioni gerarchiche esistenti, svolgendo la propria attività nell’interesse dello stesso.
ART. 5 PREZZO DEL SERVIZIO, REGIME FISCALE
Il corrispettivo mensile spettante all’Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle
ore lavorative effettivamente prestate per il moltiplicatore offerto per il numero dei lavoratori
temporanei fornito. Il moltiplicatore indicato in offerta si intende formulato in base a calcoli e
valutazioni di propria convenienza. Non è prevista la revisione dei prezzi , pertanto il valore del
moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto
L’aspetto fiscale del servizio è così articolato:
a)
l’attività di lavoro del personale somministrato compensata con i suddetti costi orari
ordinari è Fuori campo IVA, ai sensi dell’ art 26-bis,24 giugno 1997, n. 196;
b)
il corrispettivo dovuto per la remunerazione del servizio di intermediazione, dell’utile
d’impresa e per la copertura delle spese generali, sarà assoggettato ad IVA al 22%, derivante
dall’applicazione del moltiplicatore,indicato nell’offerta economica al costo orario;
Le tariffe orarie previste dal vigente CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali si intendono
riferite alla categoria B3 ed alle posizioni di accesso iniziali, precisandosi che dovranno essere
corrisposte ai lavoratori somministrati trattamenti retributivi non inferiori a quelli stabiliti dal
CCNL dei dipendenti del Comune di Imola .
Il moltiplicatore, offerto, sarà applicato al costo orario di cui alla Tabella A, comprendente i costi di
seguito elencanti, o a quelli che dovessero variare in funzioni d modifiche del contratto di lavoro
CCNL di riferimento o da modifiche di legge per aliquote dovute quali INPS, INAIL o quant’altro
sia previsto da successive modifiche di legge.(per la determinazione della retribuzione base oraria si
divide per 156 la retribuzione base mensile prevista dal CCNL Regioni e Autonomie Locali)
Attualmente il valore viene così definito:
TABELLA A per motivazioni di carattere Sostitutivo
Contratto da applicare
categoria – posizione economica/ Importo orario
profilo
Regioni e Autonomie Locali
B3 autista scuolabus
€ 17,59.
a)costi espressi comprendono:
- retribuzione base oraria di categoria B3 indennità di vacanza contrattuale
- oneri previdenziali dovuti dalle APL INPS
- oneri assicurativi INAIL
- rateo ferie
- rateo ferie ex festività(4 gg)
- TFR
- Ratei 13^ mensilità
- Fondo Formatemp (4,00%)
- Ente bilaterale (Ebitemp 0,2%)
- Permessi sindacali
b) costo espresso non comprende:
6
-
festività infrasettimanali, che verranno fatturate all’amministrazione al valore dell’ora
ordinaria indicata esclusivamente nel caso in cui le stesse coincidano con il periodo
contrattuale dei lavoratori
- valore del buono pasto
- eventuale salario accessorio conseguito attraverso accordi sindacali decentrati
- eventuali prestazioni di lavoro straordinario
Per le ore straordinarie è applicato l’aumento percentuale previsto dal vigente CCNL Regioni e
Autonomie Locali, sul costo del lavoro come previsto per legge.
c) Il moltiplicatore offerto dall’Agenzia è comprensivo di ogni onere e in particolare, in modo
non esaustivo:
assenteismo a qualsiasi titolo verificatosi quali: malattia, infortuni, congedi, permessi , ferie,
oneri di gestione quali: ricerca e selezione del personale, assicurazione di responsabilità civile
per danni causati a terzi ed all’utilizzatore, formazione, visite mediche ed accertamenti
preliminari all'assunzione con le modalità previste dalla normativa vigente (rif. art 3 punto M
del presente Capitolato), sostituzione del personale, oneri contrattuali per la sicurezza, oneri
amministrativi e finanziari, costi generali e utili di impresa e tutto ciò non ricompreso nei costi
orari espressi al punto a) e b) del presente articolo.
Nessun altro compenso sarà dovuto al somministratore tranne che per le voci indicate al punto b)
del presente articolo, che saranno corrisposte se e in quanto dovute.
Nel caso in cui, per rinnovi contrattuali nazionali o integrativi o per altra previsione di legge,
vengano applicati aumenti salariali per i lavoratori di pari categoria del CCNL del comparto
Regioni ed Enti Locali, i medesimi aumenti saranno automaticamente applicati anche ai lavoratori
somministrati.
L’Amministrazione corrisponderà all’Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente
prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a
qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi, in particolare per le voci indicate alla
lettera C) del presente articolo. In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali
riconoscono una tutela al lavoratore, l’Agenzia provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
L'unità lavorativa in missione potrà svolgere ore di lavoro straordinario solo se preventivamente
autorizzata dal responsabile referente della struttura proposta. Le ore straordinarie
(feriali/notturne/festive/notturne/festive) saranno calcolate con un aumento sulla tariffa oraria pari
a quello stabilito dal vigente CCNL per il personale del comparto Regioni ed Enti Locali,
precisando fin d’ora che l’ utilizzatore a suo insindacabile giudizio, potrà disporre che il limite
invalicabile di ore di lavoro straordinario sia allineato a quanto previsto per il resto del personale
dipendente di identico profilo.
Il riconoscimento di voci del salario accessorio conseguite attraverso eventuali accordi sindacali
sarà pagato a parte e corrisposto al somministratore, che ha l'obbligo di retribuire almeno nella
stessa misura il personale impiegato presso l'utilizzatore.
Il Servizio Generale Scuole dell’utilizzatore trasmetterà al somministratore, entro la prima
settimana del mese successivo, l'elenco delle ore lavorate nel mese precedente dalle singole unità
somministrate.
ART. 6 RESPONSABILITA’ E ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione utilizzatrice provvederà a comunicare all’Agenzia i trattamenti normativi e
retributivi per il profilo professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, oltre che
attivare nei confronti dei prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri
dipendenti come previsto dalla legge.
L’Amministrazione, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore
di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori
7
di lavoro all’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute e non ancora
pagate.
ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo contrattuale si intende riferito alle prestazioni di lavoro effettivamente erogate, che
saranno fatturate mensilmente al Comune di Imola. La fatturazione, maggiorata del bollo di € 2,00
che sarà rimborsato all’agenzia,dovrà essere articolata in modo tale da prevedere un addebito per la
somministrazione erogata IVA esente ed un autonomo addebito per il costo del servizio di
intermediazione, assoggettato ad IVA.
Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Imola via Mazzini 4,Servizio Generale Scuole I
pagamenti saranno effettuati nei termini di legge. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato
emesso il mandato, spettano al fornitore gli interessi moratori stabiliti in conformità della legge.
Le fatture mensili,oltre ai dati di copertura finanziaria, dovranno contenere i seguenti dati:
- nominativo del lavoratore;numero delle ore effettivamente lavorate, suddivise per singolo
lavoratore;
La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa; per data
di ricezione farà fede la data di arrivo posta dall’ente.
ART. 8 TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e ss.mm., per la parte del contratto soggetta a tale obbligo (il corrispettivo dovuto per la
remunerazione del servizio di intermediazione, dell’utile d’impresa e per la copertura delle spese
generali, assoggettato ad IVA al 22%, derivante dall’applicazione del moltiplicatore,indicato
nell’offerta economica al costo orario) da fornire al Comune di Imola, ogni informazione utile a tal
fine e, in particolare:
- ad utilizzare un conto corrente dedicato acceso presso banche o società Poste Italiane s.p.a.,
ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
finanziarie, comunicati all’Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro sette
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione
in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni
eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al’appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportante il codice
identificativo di gara, fatto salvo, quanto previsto al’art. 3 – comma 3 della citata legge.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art.
9 – bis Legge 136/2010 e ss.mm)
L’impresa si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla fornitura in oggetto, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari dì cui alla citata L. 136/10 e ss.mm.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, restano sempre valide le
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.
8
ART. 9 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI
LAVORATORI SOMMINISTRATI
In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, il somministratore avrà
diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino al momento dell' interruzione del
servizio. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o al
somministratore, lo stesso dovrà sostituire il lavoratore , se richiesto dal Servizio Generale
Scuole ,entro 24 ore.
Il somministratore dovrà garantire la sostituzione dell'unità lavorativa a qualunque tutolo coinvolta
per ogni assenza che superi un giorno con una di pari livello professionale, se richiesto dal Servizio
Generale Scuole.
ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’ utilizzatore attraverso i propri servizi amministrativi e sanitari, si riserva la facoltà di effettuare
verifiche e controlli per l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
Qualora dai controlli qualitativi e quantitativi effettuati il servizio dovesse risultare non conforme
alle disposizioni del capitolato, il somministratore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare
le disfunzioni rilevate. L’amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l’agenzia
possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le
disposizioni contenute nel capitolato d’appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non
liberano l’agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
ART. 13 PENALITÀ
In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi saranno
applicate le seguenti penali:
- per ritardi nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a quattro giornate
lavorative: penale giornaliera pari al costo giornaliero del lavoratore non avviato o non sostituito;
- per ritardo nell'avvio di lavoratori che comportino la mancata prestazione da cinque fino a sei
giornate lavorative: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero del lavoratore non
avviato o non sostituito;
- per ritardi superiori: penale giornaliera pari al triplo del costo giorno del lavoratore non avviato o
non sostituito. La penale si interromperà nel momento in cui il Comune , avvalendosi della predetta
facoltà, avrà reperito i lavoratori sostitutivi.
ART. 14 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L'eventuale azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro a tempo determinato sarà
esercitata dal somministratore, come previsto dall'art. 6 della legge n.196/1997 e successive
modificazioni.
L'utilizzatore comunicherà quindi tempestivamente gli elementi che dovranno formare oggetto
della contestazione e se ritenuto opportuno, la sanzione che si propone di irrogare.
Il somministratore apporrà espressa clausola all’interno dei contratti individuali di lavoro che
sottoscriverà coi prestatori di lavoro, vincolandoli al rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici ed alla normativa in materia.
ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUB APPALTO DEL
SERVIZIO
E' vietata al somministratore la cessione del contratto, a pena di nullità del vincolo a tal modo sorto.
Parimenti, in considerazione della peculiarità delle prestazioni richieste, è vietato il sub appalto del
servizio.
9
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ utilizzatore può risolvere il contratto a mezzo lettera raccomandata nei seguenti casi:
- per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 2.500,00 entro 30 giorni;
- per il reiterarsi di inadempienze contrattuali del somministratore, nonostante una preventiva
diffida scritta;
- per ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull’attività sanitaria ed
assistenziale dell’utilizzatore;
- per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento;
- nei casi di cessazione dell’attività del somministratore, di concordato preventivo, di fallimento,
di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso;
- per l’eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo all’utilizzatore che non
determini più l’esigenza di avvalersi del contratto di somministrazione di lavoro, da motivare
adeguatamente nel provvedimento di risoluzione.
L’eventuale fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti per la mansione da svolgere
comporterà interruzione del contratto.
Il recesso da parte dell’aggiudicatario dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 60
giorni ed a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
E’ attribuita al Comune di Imola la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui:
- la normativa nazionale o regionale risulti incompatibile con al prosecuzione delle
prestazioni in oggetto, da comunicare con preavviso di 30 giorni tramite lettera
raccomandata;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle Centrali di
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, ai
sensi dell’art.1 D.L. n. 95 del 06/07/12
L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratta,ai sensi art.1
comma 13 del D.L. n.95 del 6/7/2012, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso
non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancore eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per
le prestazioni eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip
S.p.A.(…)successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A.,
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23
dicembre 1999 n. 488.
Art. 17 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
L’aggiudicatario dovrà comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella
denominazione o ragione sociale della Ditta indicando il motivo della variazione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto al ritardo
nella comunicazione stessa.
ART. 18 STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto con l’Agenzia potrà avvenire soltanto dopo l’adozione del provvedimento di
affidamento definitivo e si intenderà formalizzato con scambio di lettera commerciale
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ART. 20 NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si intendono applicabili le
disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici di servizi, le
norme del codice civile riguardanti il contratto d’appalto, nonché i principi della legge n. 241/1990.
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