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Valutazione dei rischi - normativa
METODOLOGIA E METODI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI \\ TITOLO I, CAPO III, SEZ. II D.LGS. 81/08 E SS.MM. VALUTAZIONE DEI RISCHI 1 DEFINIZIONI VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 2, COMMA 1, LETTERA q)) Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. IL IL LAVORATORE LAVORATORE (ART. (ART. 2, 2, COMMA COMMA 1, 1, LETTERA LETTERA a)) a)) Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. VALUTAZIONE DEI RISCHI 2 DEFINIZIONI LA SALUTE (ART. 2, COMMA 1, LETTERA o)) Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità La tradizione popolare ritiene sano chi non ha dolori, febbre o duraturi altri disagi, tanto da impedirgli di svolgere le proprie funzioni. Le "funzioni" dipendono (sempre secondo la tradizione popolare) maggiormente dall'età e dai ruoli sociali. Questa definizione ha il vantaggio di essere di "buon senso" e lo svantaggio di essere poco quantificabile. PREVENZIONE (ART. 2, COMMA 1, LETTERA n)) Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. VALUTAZIONE DEI RISCHI 3 DEFINIZIONI AMBIENTE DI LAVORO Insieme di tutti quegli elementi e/o condizioni che interagiscono con le funzioni psicofisiche dell’uomo che svolge un’attività lavorativa e da questa derivanti. AZIENDA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA c)) Complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. UNITÀ PRODUTTIVA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA t)) Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. VALUTAZIONE DEI RISCHI 4 DEFINIZIONI DATORE DI LAVORO (ART. 2, COMMA 1, LETTERA b)) Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. VALUTAZIONE DEI RISCHI 5 IL PERICOLO E IL RISCHIO PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. PERICOLO IMPIEGO O ESPOSIZIONE RISCHIO Alto Medio Basso Assente Incidente stradale Alta velocità, presenza di neve e curve pericolose VALUTAZIONE DEI RISCHI 6 PREVENZIONE E PROTEZIONE Per PREVENZIONE si intendono quindi le disposizioni o le misure attuate per ridurre il rischio prevenendo gli eventi dannosi, agendo quindi sulla loro frequenza o probabilità di accadimento. Per PROTEZIONE si intendono invece le disposizioni o misure per ridurre il rischio riducendo il danno che scaturisce dagli eventi, agendo quindi sull’entità del danno fisico o alla salute VALUTAZIONE DEI RISCHI 7 TEST… Immaginiamo una semplice situazione che forse tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita, come quella di tornare a casa bagnati fradici a causa di un‘ acquazzone e di ammalarsi. Sapresti accoppiare i termini mostrati sotto ? Ombrello Pericolo Guardare le previsioni meteo Danno Influenza Rischio Bagnarsi e ammalarsi Prevenzione Pioggia Protezione VALUTAZIONE DEI RISCHI 8 TEST… Immaginiamo una semplice situazione che forse tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita, come quella di tornare a casa bagnati fradici a causa di un‘ acquazzone e di ammalarsi. Sapresti accoppiare i termini mostrati sotto ? Ombrello Protezione Guardare le previsioni meteo Prevenzione Influenza Danno Bagnarsi e ammalarsi Rischio Pioggia Pericolo VALUTAZIONE DEI RISCHI 9 INTRODUZIONE NORMATIVA: il D.LGS. 81/08 e ss.mm. ARTICOLO 17 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 Il datore di lavoro può e deve avvalersi dei seguenti soggetti: •Servizio di Protezione e Prevenzione; •Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; •Medico Competente; •Lavoratori. VALUTAZIONE DEI RISCHI 10 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE VALUTAZIONE DEI RISCHI 11 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. D.Lgs. 81/08 VALUTAZIONE DEI RISCHI 12 ARTICOLO 28 D.Lgs. 81/08 e ss.mm. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. VALUTAZIONE DEI RISCHI 13 ARTICOLO 28 D.Lgs. 81/08 e ss.mm. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato VALUTAZIONE DEI RISCHI 14 ARTICOLO 28 D.Lgs. 81/08 e ss.mm CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; VALUTAZIONE DEI RISCHI 15 ARTICOLO 28 D.Lgs. 81/08 e ss.mm CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente Decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. VALUTAZIONE DEI RISCHI 16 ARTICOLO 29 D.Lgs. 81/08 e ss.mm MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. 4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. VALUTAZIONE DEI RISCHI 17 ARTICOLO 29 D.Lgs. 81/08 e ss.mm MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28. VALUTAZIONE DEI RISCHI 18 ARTICOLO 29 D.Lgs. 81/08 e ss.mm MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto; VALUTAZIONE DEI RISCHI 19 GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE OMISSIONE DI IDONEA VALUTAZIONE DEI RISCHI Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 (u. p. 4 ottobre 2007) - Pres. De Maio - Est. Franco – P.M. (Conf.) Tindari Baglione - Ric. Franzoni Un datore di lavoro fu rinviato a giudizio «per avere omesso di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell’ambiente di lavoro e legati alla particolare situazione lavorativa». Il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non era sufficiente ed adeguato, in quanto non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione dovevano essere adottate. VALUTAZIONE DEI RISCHI 20 GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL DVR Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 24820 del 21 giugno 2011 (u. p. 5 maggio 2011) Pres. Ferrua – Est. Gentile – P.M. Spinaci - Ric. P. G.. Il caso in esame riguarda un’azienda che subentra ad un’altra assorbendone l’intera organizzazione. Il datore di lavoro che subentra è tenuto a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi già elaborato dall’azienda che ha cessata la propria attività anche se l’organizzazione generale e gli ambienti di lavoro sono rimasti sostanzialmente gli stessi. Il rappresentante legale di una società è stato condannato dal Tribunale alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e lett. c), ed art. 89, comma 1, per non aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda e per non aver redatto il relativo documento di valutazione dei rischi stessi. L'imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, sia perché lo stesso aveva provveduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed alla salute durante il lavoro, sia perché il programma da adottare per migliorare nel tempo le misure di sicurezza era stato già predisposto dalla sua società che era stata successivamente assorbita dall’altra società della quale era l'attuale rappresentante legale, società quest'ultima che svolgeva la stessa attività produttiva della prima ed esercitava la propria attività nella medesima sede. VALUTAZIONE DEI RISCHI 21 GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL DVR …l’imputato, quale rappresentante legale della società, aveva omesso di predisporre il documento di elaborazione dei rischi, ivi compresa la programmazione delle misure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, come richiesto dal D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29, prescrizione questa già prevista dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 commi 1 e 2 lett. a) e c), con conseguente sussistenza del relativo reato di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, (già previsto dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 89 comma 1, vigente all'epoca dei fatti). Le censure dedotte dall’imputato nel ricorso sono state altresì ritenute dalla Sez. III generiche ed infondate perché in contrasto con quanto accertato dal giudice del merito e comunque errate in diritto poiché “il fatto che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato redatto dalla precedente società poi assorbita non esentava affatto la nuova società (subentrante alla prima) di predisporre il documento di programmazione come richiesto dalla citata normativa (D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29)”. “Trattasi”, ha così concluso la suprema Corte, “di obbligo precipuo a carico del datore di lavoro (in relazione al documento inerente alla sicurezza nel lavoro) che deve essere sempre attuale e pertinente alle concrete condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa sussistenti nell'azienda, anche al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 15 lett. f)”. VALUTAZIONE DEI RISCHI 22 GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE EFFETTURE UNA INADEGUATA VALUTAZIONE DEI RISCHI EQUIVALE A NON EFFETTUARLA E IMPLICA LA VIOLAZIONE ALL'ART. 4 C. 2 DEL D. LGS. N. 626/94. Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 33473 del 5 ottobre 2006 (u.p. 5 luglio 2006) – Pres. Papa – Est. Onorato – P.M. (Conf.) Geraci – Ric. Micheletti Questa sentenza ci insegna che effettuare una inadeguata ed incompleta valutazione dei rischi esistenti nei luoghi di lavoro equivale a non effettuarla ai fini dell'adempimento previsto dal D. Lgs. n. 626/94 e costituisce pertanto una violazione dell'art. 4 comma 2 del medesimo decreto legislativo. Il caso in esame riguarda la valutazione dei rischi presentati da una macchina in corrispondenza di alcuni organi in movimento effettuata da un datore di lavoro e ritenuta dal Tribunale inadeguata per cui lo stesso veniva condannato per il reato di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994. Veniva osservato dal Tribunale, infatti, che «il documento di valutazione dei rischi, per individuare le misure di protezione e prevenzione per gli interventi da effettuare in prossimità degli organi in movimento, indicava genericamente ‘‘procedure operative’’, che però non specificava, il che configurava il reato contestato, questo essendo integrato anche quando una sola delle necessarie misure prevenzionali non sia stata individuata». La Sez. III della Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato ed in merito ha concluso la sentenza affermando che «l’indicare come misure prevenzionali da realizzare in prossimità degli organi meccanici in movimento semplicemente delle ‘‘procedure operative’’ non specificate è una mera tautologia, che equivale a non indicare alcuna misura». VALUTAZIONE DEI RISCHI 23 GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE UNA INSUFFICIENTE FORMAZIONE DEI LAVORATORI CORRISPONDE AI FINI SANZIONATORI AD UNA MANCATA VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI. Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 (u. p. 4 ottobre 2007) Pres. De Maio – Est. Franco – P. M. (Conf.) Tindari Baglione – Ric. F. G. Il caso in esame riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale di B. per i reati di cui - all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 per avere omesso, quale titolare di un laboratorio di confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell'ambiente di lavoro e legati alle particolari situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione fattiva con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un programma per realizzare le stesse, ed -all'articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento. L’imputata, nel fare ricorso alla Corte di Cassazione, poneva in evidenza che, così come era emerso dalle dichiarazioni rilasciate in giudizio dal teste dell’accusa, era stato riscontrato solo un mancato adeguamento annuale del documento di valutazione dei rischi e non anche l’assenza del documento stesso come contestato nel capo di imputazione, che invece dagli atti risultava essere stato redatto fin dal 1996 e che inoltre in merito alla attività di formazione dei dipendenti questa era stata pur attuata ma ritenuta “insufficiente”. VALUTAZIONE DEI RISCHI 24 GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE UNA INSUFFICIENTE FORMAZIONE DEI LAVORATORI CORRISPONDE AI FINI SANZIONATORI AD UNA MANCATA VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI. La Sezione III penale della Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso osservando che con il capo di imputazione relativo alla valutazione dei rischi “è stato contestato all'imputata di ‘non avere effettuato una idonea valutazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo’, il che comprendeva non solo l'ipotesi in cui il documento di valutazione non fosse stato redatto, ma anche quelle in cui non fosse stato aggiornato o non fosse comunque adeguato”. “Il giudice del merito, poi, - prosegue la Corte di Cassazione - “ha ritenuto sussistente il reato di cui al capo a) appunto perché il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non era sufficiente ed adeguato, in quanto non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione dovevano essere adottate”. Analogamente, per quanto riguarda la imputazione relativa alla formazione dei dipendenti, la Sezione III ha ritenuto sussistere il reato contestato “perché è stata accertata una insufficiente attività formativa, per la mancanza di una attività di istruzione e informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti, circostanza questa del resto nemmeno contestata nella sua oggettività” ed ha concluso che “era stato contestata non solo la mancanza di attuazione e progettazione di attività formativa, ma anche di non aver assicurato ‘adeguata attività formativa’, il che comprendeva pure le ipotesi di attività formativa insufficiente ed inadeguata”. VALUTAZIONE DEI RISCHI 25 LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL RSPP Condannato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per non aver segnalato una situazione di pericolo che ha portato ad un infortunio mortale. si fa strada la “colpa professionale” e la “colpa tecnica” del RSPP. Cassazione penale sez. IV - Sentenza n. 15226 del 17 aprile 2007 (udienza 15 febbraio 2007) - pres. Marini – rel. Amendola Sempre più spesso la Corte di Cassazione è chiamata ad esprimersi sulla responsabilità penale del RSPP e, come si prevedeva, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2003 sulla formazione e sulla qualificazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione con questa sentenza, nella quale la stessa corte di cassazione affronta per la prima volta il rapporto fra l’art. 9 del d. lgs. n. 626/1994 sui compiti del SPP ed i reati di omicidio e lesioni colpose di cui agli art. 589 e 590 C. P. e con la quale un RSPP è stato condannato assieme al datore di lavoro per non aver segnalato un pericolo che ha portato all’infortunio di una lavoratrice, si fa strada la “colpa professionale” e la “colpa tecnica” del RSPP, le quali si affiancano alla “colpa generica” del datore di lavoro nel caso in cui un infortunio sul lavoro sia derivato da una carenza di misura di sicurezza e sia legato a delle violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. VALUTAZIONE DEI RISCHI 26 LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL RSPP Il caso all’esame riguarda un infortunio mortale occorso ad una lavoratrice dipendente di una ditta alla quale erano stati appaltati i servizi di confezionamento e di gestione dei carrelli contenenti i pasti all’interno di un ospedale. In particolare la lavoratrice che si era introdotta nella cabina di un ascensore assieme ad un carrello portavivande, essendo il carrello finito nel corso della discesa contro una sporgenza del muro, era rimasta violentemente schiacciata dal carrello stesso contro la parete decedendo per asfissia. Dell’accaduto erano stati originariamente chiamati a rispondere, oltre al datore di lavoro dell’infortunata, il direttore generale e il responsabile di zona della AUSL nonché il responsabile dell’ospedale ed il RSPP del presidio ospedaliero ma solo questi due ultimi venivano condannati per il reato di omicidio colposo. Il RSPP ha inteso far ricorso alla corte di cassazione chiedendo alla stessa l’annullamento della condanna e sostenendo che, nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, era privo dei poteri di decisione e di spesa in materia antinfortunistica. la suprema corte ha però rigettato il ricorso stesso confermando quando già asserito dal giudice di merito il quale aveva ritenuto non rilevante il mancato potere di decisione e di spesa e che tale mancanza non escludeva comunque il potere dovere del RSPP di segnalare la situazione di pericolo ai soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento. Irrilevante veniva anche ritenuto dai giudici di legittimità il fatto, asserito dal RSPP, che una segnalazione dello stesso sulla pericolosità dell’ascensore sarebbe stata in ogni caso inutile, perché la pericolosità era ben nota al datore di lavoro tanto da essere stata evidenziata attraverso l’affissione di un cartello alle cui disposizioni la lavoratrice infortunata non si era attenuta. VALUTAZIONE DEI RISCHI 27 LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL RSPP Il RSPP risponde con il datore di lavoro se, per imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, fornisce un suggerimento sbagliato o trascuri di segnalare una situazione di pericolo. Cassazione Penale sez. IV - sentenza n. 41947 del 21 dicembre 2006 (u.p. 6 novembre 2006) - pres. Marini – est. Novarese - p. m. (parz. conf.) Iannelli - ric. Pittarello e altro (…) conclude la sez. IV che, «consolidata giurisprudenza di questa corte afferma l’insufficienza della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione per escludere la responsabilità dei datore di lavoro, essendo detta figura obbligatoriamente prescritta dall’art. 8 D. Lgs. n. 626/1994 e difettando di un autonomo potere decisionale», ma che «detto soggetto risponderà insieme al datore di lavoro, qualora, agendo con imperizia, negligenza o imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia fornito un suggerimento sbagliato oppure abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio». VALUTAZIONE DEI RISCHI 28 LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL RSPP Responsabilità penale del RSPP Cassazione penale, sez. IV - sentenza n. 25944 del 17 giugno 2003 (u.p. 23 aprile 2003) - pres. Olivieri – Perna la Torre - p.m. (conf.) Fraticelli - ric. p.m., p.c. e Masia (…) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al d. lgs. n. 626/94 risponde del suo operato allorquando nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro omette di individuare una carenza di una misura di protezione a seguito della quale poi si verifica un infortunio sul lavoro. Il caso in esame riguarda un infortunio mortale accaduto ad uno psicologo presso i locali di una ASL precipitato nel cortile dalla scala esterna di un edificio destinato al servizio tossicodipendenze a causa della insufficiente altezza di un parapetto posto a protezione della scala stessa. Il tribunale, ravvisata la loro responsabilità, condannava per omicidio colposo il direttore generale della ASL, il responsabile dell’ufficio acquisti, servizi tecnici e gestione patrimoniale nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuato nell’ingegnere dell’ufficio tecnico. i condannati ricorrevano alla corte di appello che confermava la condanna del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed assolveva invece gli altri due imputati. La corte di cassazione, infine, rigettando l’ulteriore ricorso formulato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha confermato la sua condanna, in accordo con la sentenza della corte di appello, ponendo in particolare evidenza “la significativa e decisiva circostanza che egli si era occupato dell’edificio destinato a SERT, comunicando (mesi prima dell’incidente) una relazione sullo stato della sicurezza dell’immobile, ignorando il pericolo costituito dall’altezza del parapetto della scala in oggetto”. VALUTAZIONE DEI RISCHI 29 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI I PASSI PER GESTIRE LA SICUREZZA Identificare i pericoli 1 2 3 Valutare i rischi Individuare ed adottare le misure di prevenzione e protezione CONDIZIONE DI RISCHIO ACCETTABILE. Indica una condizione in cui la probabilità e/o la gravità delle possibili conseguenze negative ragionevolmente prevedibili non destano preoccupazione. VALUTAZIONE DEI RISCHI 30 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI I PASSI PER GESTIRE LA SICUREZZA VALUTAZIONE DEI RISCHI 31 GESTIONE DELLA SICUREZZA IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT VALUTAZIONE DEI RISCHI 32 GESTIONE DELLA SICUREZZA IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT VALUTAZIONE DEI RISCHI GESTIONE DELLA SICUREZZA IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT ESAME DELLO STATO INIZIALE PLAN PIANIFICAZIONE LA POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEVE ESSERE DEFINITA E DOCUMENTATA DAL VERTICE AZIENDALE NELL’ NELL’AMBITO DELLA POLITICA GENERALE DELL’ DELL’AZIENDA E INDICA LA VISIONE, I VALORI ESSENZIALI E 33 POLITICA DELLA SICUREZZA LE CONVINZIONI DELL’ DELL’AZIENDA IN TEMA DI SSL VALUTAZIONE DEI RISCHI 34 GESTIONE DELLA SICUREZZA PLAN - PIANIFICAZIONE LA FASE DI PIANIFICAZIONE PERMETTE ALL’AZIENDA DI FORMULARE: GLI OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI, COME PARTE DEL SISTEMA DI GESTIONE GENERALE DELL’IMPRESA; IL LIVELLO DI SICUREZZA REALIZZABILE; LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PIÙ IDONEA PER REALIZZARE LA POLITICA; I PROCESSI, LE PROCEDURE E LE RISORSE DA ADOTTARE, ADEGUATE ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DEI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA VALUTAZIONE DEI RISCHI 35 GESTIONE DELLA SICUREZZA PLAN - PIANIFICAZIONE …E QUINDI DI: INDIVIDUARE E TEMPIFICARE LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER LA SICUREZZA ED I DOCUMENTI DA EMETTERE (COSA FARE) DEFINIRE LA CORRELAZIONE E LE RESPONSABILITÀ (CHI FA) DEFINIRE LE PROCEDURE, FORMALIZZATE E NON, PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI (COME SI FA) STABILIRE I PUNTI DI VERIFICA E/O RIESAME IN CORRISPONDENZA DI DETERMINATE FASI DEL PROCESSO GESTIONALE (CONTROLLARE) VALUTAZIONE DEI RISCHI 36 GESTIONE DELLA SICUREZZA IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT ATTIVARE LE RISORSE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ PIANIFICATE; DO CONTROLLARE CONTINUAMENTE CHE LE PROCEDURE SIANO MESSE IN ATTO; ATTIVARE I PROCESSI INFORMATIVI, COMUNICATIVI E FORMATIVI PREVISTI; CONTROLLARE CHE LE RELAZIONI E LE INTERFACCE INTERNE AZIENDALI SIANO EFFICACI ED EFFICIENTI. VALUTAZIONE DEI RISCHI 37 GESTIONE DELLA SICUREZZA IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT CHECK MONITORARE E MISURARE CON REGOLARITÀ LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA ACQUISENDO TUTTE LE INFORMAZIONI SU INFORTUNI, LE NON CONFORMITÀ, L’ADOZIONE DI MISURE CORRETTIVE E DI MISURE PREVENTIVE; IDENTIFICARE, CONSERVARE E GESTIRE LE REGISTRAZIONI; STABILIRE ED EFFETTUARE UN PROGRAMMA DI AUDIT PERIODICI [MONITORAGGIO 1° LIVELLO E MONITORAGGIO 2° LIVELLO (AUDIT)]; VALUTAZIONE DEI RISCHI 38 GESTIONE DELLA SICUREZZA IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT ALLA LUCE DEI RISULTATI DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO E DEGLI AUDIT DI SISTEMA, L’ORGANIZZAZIONE DOVRÀ : ACT PERIODICAMENTE RIESAMINARE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA; ASSICURARE LA SUA CONTINUA ADEGUATEZZA; VALUTARE LA NECESSITÀ DI EVENTUALI MODIFICHE ALLA POLITICA, AGLI OBIETTIVI E A TUTTI QUEGLI ELEMENTI DEL SISTEMA CHE, ALLA LUCE DEI RISULTATI DEGLI AUDIT, SI RILEVANO NON CONFORMI. VALUTAZIONE DEI RISCHI 39 GESTIONE DELLA SICUERZZA IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT RIESAME RISULTATI PIANIFICATI IL RIESAME PERMETTE AL VERTICE AZIENDALE DI VALUTARE SE IL SISTEMA È ADEGUATAMENTE ATTUATO E SI MANTENGA IDONEO PER IL CONSEGUIMENTO SIA DEGLI OBIETTIVI CHE DELLA POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA STABILITA DALL’AZIENDA CONFRONTO CORREZIONE / MIGLIORAMENTO RISULTATI RAGGIUNTI