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Valutazione dei rischi - normativa

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Valutazione dei rischi - normativa
METODOLOGIA E METODI PER
LA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
\\
TITOLO I, CAPO III, SEZ. II D.LGS. 81/08 E SS.MM.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
1
DEFINIZIONI
VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 2, COMMA 1, LETTERA q))
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
IL
IL LAVORATORE
LAVORATORE (ART.
(ART. 2,
2, COMMA
COMMA 1,
1, LETTERA
LETTERA a))
a))
Persona
che,
indipendentemente
dalla
tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività per conto delle società e dell’ente stesso.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
2
DEFINIZIONI
LA SALUTE (ART. 2, COMMA 1, LETTERA o))
Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,
non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità
La tradizione popolare ritiene sano chi non ha dolori,
febbre o duraturi altri disagi, tanto da impedirgli di
svolgere le proprie funzioni. Le "funzioni" dipendono (sempre
secondo la tradizione popolare) maggiormente dall'età e dai
ruoli sociali. Questa definizione ha il vantaggio di essere di
"buon senso" e lo svantaggio di essere poco quantificabile.
PREVENZIONE (ART. 2, COMMA 1, LETTERA n))
Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
3
DEFINIZIONI
AMBIENTE DI LAVORO
Insieme di tutti quegli elementi e/o
condizioni che interagiscono con le funzioni
psicofisiche dell’uomo che svolge un’attività
lavorativa e da questa derivanti.
AZIENDA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA c))
Complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.
UNITÀ PRODUTTIVA (ART. 2, COMMA 1, LETTERA t))
Stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione di beni o all’erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
4
DEFINIZIONI
DATORE DI LAVORO (ART. 2, COMMA 1, LETTERA b))
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici
nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
5
IL PERICOLO E IL RISCHIO
PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni;
RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o
agente oppure alla loro combinazione.
PERICOLO
IMPIEGO O ESPOSIZIONE
RISCHIO
Alto
Medio
Basso
Assente
Incidente stradale
Alta velocità, presenza di
neve e curve pericolose
VALUTAZIONE DEI RISCHI
6
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Per PREVENZIONE si intendono quindi le disposizioni o le misure attuate per ridurre il rischio prevenendo
gli eventi dannosi, agendo quindi sulla loro frequenza o probabilità di accadimento.
Per PROTEZIONE si intendono invece le disposizioni o misure per ridurre il rischio riducendo il danno che
scaturisce dagli eventi, agendo quindi sull’entità del danno fisico o alla salute
VALUTAZIONE DEI RISCHI
7
TEST…
Immaginiamo una semplice situazione che forse tutti abbiamo vissuto almeno una
volta nella vita, come quella di tornare a casa bagnati fradici a causa di un‘
acquazzone e di ammalarsi.
Sapresti accoppiare i termini mostrati sotto ?
Ombrello
Pericolo
Guardare le previsioni meteo
Danno
Influenza
Rischio
Bagnarsi e ammalarsi
Prevenzione
Pioggia
Protezione
VALUTAZIONE DEI RISCHI
8
TEST…
Immaginiamo una semplice situazione che forse tutti abbiamo vissuto almeno una
volta nella vita, come quella di tornare a casa bagnati fradici a causa di un‘
acquazzone e di ammalarsi.
Sapresti accoppiare i termini mostrati sotto ?
Ombrello
Protezione
Guardare le previsioni meteo
Prevenzione
Influenza
Danno
Bagnarsi e ammalarsi
Rischio
Pioggia
Pericolo
VALUTAZIONE DEI RISCHI
9
INTRODUZIONE NORMATIVA: il D.LGS. 81/08 e ss.mm.
ARTICOLO 17
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a)
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall’articolo 28
Il datore di lavoro può e deve avvalersi dei seguenti soggetti:
•Servizio di Protezione e Prevenzione;
•Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
•Medico Competente;
•Lavoratori.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
10
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
LA VALUTAZIONE
DEI RISCHI E
L’ORGANIZZAZIONE
DELLA PREVENZIONE
AZIENDALE
VALUTAZIONE DEI RISCHI
11
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Valutazione globale e documentata di tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria
attività,
finalizzata
ad
individuare
le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e
ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
D.Lgs. 81/08
VALUTAZIONE DEI RISCHI
12
ARTICOLO 28 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui
anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo
2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata
nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque,
anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
13
ARTICOLO 28 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di
cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito
anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53,
di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da
parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato
VALUTAZIONE DEI RISCHI
14
ARTICOLO 28 D.Lgs. 81/08 e ss.mm
CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza
e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della
valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
VALUTAZIONE DEI RISCHI
15
ARTICOLO 28 D.Lgs. 81/08 e ss.mm
CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nei successivi titoli del presente Decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo
documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attività.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
16
ARTICOLO 29 D.Lgs. 81/08 e ss.mm
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui
all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del
processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento
di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità
di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui
all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva
alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
17
ARTICOLO 29 D.Lgs. 81/08 e ss.mm
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione
dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli
stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione
dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di
cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo
6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle
aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
18
ARTICOLO 29 D.Lgs. 81/08 e ss.mm
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle
seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all’esposizione ad amianto;
VALUTAZIONE DEI RISCHI
19
GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE
OMISSIONE DI IDONEA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008
(u. p. 4 ottobre 2007) - Pres. De Maio - Est. Franco – P.M. (Conf.)
Tindari Baglione - Ric. Franzoni
Un datore di lavoro fu rinviato a giudizio «per avere omesso di effettuare una
idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell’ambiente di lavoro e
legati alla particolare situazione lavorativa».
Il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non
era sufficiente ed adeguato, in quanto non individuava gli specifici
pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse
mansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione dovevano
essere adottate.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
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GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL DVR
Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 24820 del 21 giugno 2011 (u. p. 5 maggio 2011) Pres. Ferrua – Est. Gentile – P.M. Spinaci - Ric. P. G..
Il caso in esame riguarda un’azienda che subentra ad un’altra assorbendone l’intera organizzazione. Il datore
di lavoro che subentra è tenuto a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi
già elaborato dall’azienda che ha cessata la propria attività anche se l’organizzazione generale e gli
ambienti di lavoro sono rimasti sostanzialmente gli stessi.
Il rappresentante legale di una società è stato condannato dal Tribunale alla pena di Euro 2.000,00 di
ammenda in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, lett. a)
e lett. c), ed art. 89, comma 1, per non aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda e per non
aver redatto il relativo documento di valutazione dei rischi stessi.
L'imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, alla quale ha chiesto
l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato
contestato, sia perché lo stesso aveva provveduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed alla
salute durante il lavoro, sia perché il programma da adottare per migliorare nel tempo le misure di sicurezza
era stato già predisposto dalla sua società che era stata successivamente assorbita dall’altra società della
quale era l'attuale rappresentante legale, società quest'ultima che svolgeva la stessa attività produttiva della
prima ed esercitava la propria attività nella medesima sede.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
21
GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEL DVR
…l’imputato, quale rappresentante legale della società, aveva omesso di predisporre il documento di
elaborazione dei rischi, ivi compresa la programmazione delle misure da adottare per migliorare i livelli di
sicurezza, come richiesto dal D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29, prescrizione questa già prevista dal D.
Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 commi 1 e 2 lett. a) e c), con conseguente sussistenza del relativo reato di cui al
D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, (già previsto dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 89 comma 1, vigente all'epoca
dei fatti).
Le censure dedotte dall’imputato nel ricorso sono state altresì ritenute dalla Sez. III generiche ed infondate
perché in contrasto con quanto accertato dal giudice del merito e comunque errate in diritto poiché “il fatto
che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato redatto dalla precedente società
poi assorbita non esentava affatto la nuova società (subentrante alla prima) di predisporre il
documento di programmazione come richiesto dalla citata normativa (D. Lgs. n. 81 del 2008,
artt. 15, 17 e 29)”.
“Trattasi”, ha così concluso la suprema Corte, “di obbligo precipuo a carico del datore di lavoro (in
relazione al documento inerente alla sicurezza nel lavoro) che deve essere sempre attuale e
pertinente alle concrete condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa sussistenti nell'azienda,
anche al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza D. Lgs. n. 81 del 2008,
art. 15 lett. f)”.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
22
GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE
EFFETTURE UNA INADEGUATA VALUTAZIONE DEI RISCHI EQUIVALE A NON EFFETTUARLA E
IMPLICA LA VIOLAZIONE ALL'ART. 4 C. 2 DEL D. LGS. N. 626/94.
Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 33473 del 5 ottobre 2006 (u.p. 5 luglio 2006) – Pres.
Papa – Est. Onorato – P.M. (Conf.) Geraci – Ric. Micheletti
Questa sentenza ci insegna che effettuare una inadeguata ed incompleta valutazione dei rischi esistenti nei
luoghi di lavoro equivale a non effettuarla ai fini dell'adempimento previsto dal D. Lgs. n. 626/94 e costituisce
pertanto una violazione dell'art. 4 comma 2 del medesimo decreto legislativo.
Il caso in esame riguarda la valutazione dei rischi presentati da una macchina in corrispondenza di alcuni
organi in movimento effettuata da un datore di lavoro e ritenuta dal Tribunale inadeguata per cui lo stesso
veniva condannato per il reato di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 626/1994. Veniva osservato dal
Tribunale, infatti, che «il documento di valutazione dei rischi, per individuare le misure di
protezione e prevenzione per gli interventi da effettuare in prossimità degli organi in movimento,
indicava genericamente ‘‘procedure operative’’, che però non specificava, il che configurava il
reato contestato, questo essendo integrato anche quando una sola delle necessarie misure
prevenzionali non sia stata individuata».
La Sez. III della Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato ed in merito ha concluso la
sentenza affermando che «l’indicare come misure prevenzionali da realizzare in prossimità degli
organi meccanici in movimento semplicemente delle ‘‘procedure operative’’ non specificate è una
mera tautologia, che equivale a non indicare alcuna misura».
VALUTAZIONE DEI RISCHI
23
GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE
UNA INSUFFICIENTE FORMAZIONE DEI LAVORATORI CORRISPONDE AI FINI
SANZIONATORI AD UNA MANCATA VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008 (u. p. 4 ottobre 2007) Pres. De Maio – Est. Franco – P. M. (Conf.) Tindari Baglione – Ric. F. G.
Il caso in esame riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale
di B. per i reati di cui
- all’articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994 per avere omesso, quale titolare di un laboratorio di
confezioni, di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell'ambiente di
lavoro e legati alle particolari situazioni lavorative, per aver omesso di adottare una collaborazione
fattiva con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del
documento di valutazione dei rischi, per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un
programma per realizzare le stesse, ed
-all'articolo 22, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 626/1994 per non avere progettato ed attuato una
adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifici, la definizione di
moduli didattici e gli strumenti per la verifica di apprendimento.
L’imputata, nel fare ricorso alla Corte di Cassazione, poneva in evidenza che, così come era emerso
dalle dichiarazioni rilasciate in giudizio dal teste dell’accusa, era stato riscontrato solo un mancato
adeguamento annuale del documento di valutazione dei rischi e non anche l’assenza del documento
stesso come contestato nel capo di imputazione, che invece dagli atti risultava essere stato redatto fin
dal 1996 e che inoltre in merito alla attività di formazione dei dipendenti questa era stata pur attuata
ma ritenuta “insufficiente”.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
24
GIURISPRUDENZA: ESEMPI DI SENTENZE
UNA INSUFFICIENTE FORMAZIONE DEI LAVORATORI CORRISPONDE AI FINI
SANZIONATORI AD UNA MANCATA VALUTAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
La Sezione III penale della Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso osservando che con il capo di
imputazione relativo alla valutazione dei rischi “è stato contestato all'imputata di ‘non avere
effettuato una idonea valutazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo’, il che comprendeva
non solo l'ipotesi in cui il documento di valutazione non fosse stato redatto, ma anche quelle in cui
non fosse stato aggiornato o non fosse comunque adeguato”.
“Il giudice del merito, poi, - prosegue la Corte di Cassazione - “ha ritenuto sussistente il reato di cui al
capo a) appunto perché il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non era
sufficiente ed adeguato, in quanto non individuava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano
sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione
dovevano essere adottate”.
Analogamente, per quanto riguarda la imputazione relativa alla formazione dei dipendenti, la Sezione
III ha ritenuto sussistere il reato contestato “perché è stata accertata una insufficiente attività
formativa, per la mancanza di una attività di istruzione e informazione inerente ai rischi cui i
lavoratori erano esposti, circostanza questa del resto nemmeno contestata nella sua oggettività” ed
ha concluso che “era stato contestata non solo la mancanza di attuazione e progettazione di attività
formativa, ma anche di non aver assicurato ‘adeguata attività formativa’, il che comprendeva pure
le ipotesi di attività formativa insufficiente ed inadeguata”.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
25
LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL RSPP
Condannato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per non aver segnalato una
situazione di pericolo che ha portato ad un infortunio mortale. si fa strada la “colpa
professionale” e la “colpa tecnica” del RSPP.
Cassazione penale sez. IV - Sentenza n. 15226 del 17 aprile 2007 (udienza 15 febbraio 2007) - pres. Marini –
rel. Amendola
Sempre più spesso la Corte di Cassazione è chiamata ad esprimersi sulla responsabilità penale del RSPP e,
come si prevedeva, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2003 sulla formazione e sulla qualificazione dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione con questa sentenza, nella quale la stessa
corte di cassazione affronta per la prima volta il rapporto fra l’art. 9 del d. lgs. n. 626/1994 sui compiti del SPP
ed i reati di omicidio e lesioni colpose di cui agli art. 589 e 590 C. P. e con la quale un RSPP è stato
condannato assieme al datore di lavoro per non aver segnalato un pericolo che ha portato
all’infortunio di una lavoratrice, si fa strada la “colpa professionale” e la “colpa tecnica” del RSPP, le quali
si affiancano alla “colpa generica” del datore di lavoro nel caso in cui un infortunio sul lavoro sia derivato da
una carenza di misura di sicurezza e sia legato a delle violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul
lavoro.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
26
LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL RSPP
Il caso all’esame riguarda un infortunio mortale occorso ad una lavoratrice dipendente di una ditta alla quale
erano stati appaltati i servizi di confezionamento e di gestione dei carrelli contenenti i pasti all’interno di un
ospedale.
In particolare la lavoratrice che si era introdotta nella cabina di un ascensore assieme ad un carrello
portavivande, essendo il carrello finito nel corso della discesa contro una sporgenza del muro, era rimasta
violentemente schiacciata dal carrello stesso contro la parete decedendo per asfissia.
Dell’accaduto erano stati originariamente chiamati a rispondere, oltre al datore di lavoro dell’infortunata, il
direttore generale e il responsabile di zona della AUSL nonché il responsabile dell’ospedale ed il RSPP del
presidio ospedaliero ma solo questi due ultimi venivano condannati per il reato di omicidio colposo.
Il RSPP ha inteso far ricorso alla corte di cassazione chiedendo alla stessa l’annullamento della condanna e
sostenendo che, nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, era privo dei poteri
di decisione e di spesa in materia antinfortunistica. la suprema corte ha però rigettato il ricorso stesso
confermando quando già asserito dal giudice di merito il quale aveva ritenuto non rilevante il mancato
potere di decisione e di spesa e che tale mancanza non escludeva comunque il potere dovere del
RSPP di segnalare la situazione di pericolo ai soggetti muniti delle necessarie possibilità di
intervento.
Irrilevante veniva anche ritenuto dai giudici di legittimità il fatto, asserito dal RSPP, che una segnalazione dello
stesso sulla pericolosità dell’ascensore sarebbe stata in ogni caso inutile, perché la pericolosità era ben nota al
datore di lavoro tanto da essere stata evidenziata attraverso l’affissione di un cartello alle cui disposizioni la
lavoratrice infortunata non si era attenuta.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
27
LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL RSPP
Il RSPP risponde con il datore di lavoro se, per imperizia, negligenza, imprudenza o
inosservanza di leggi, fornisce un suggerimento sbagliato o trascuri di segnalare una situazione
di pericolo.
Cassazione Penale sez. IV - sentenza n. 41947 del 21 dicembre 2006 (u.p. 6 novembre 2006) - pres. Marini –
est. Novarese - p. m. (parz. conf.) Iannelli - ric. Pittarello e altro
(…) conclude la sez. IV che, «consolidata giurisprudenza di questa corte afferma l’insufficienza della nomina
del responsabile del servizio prevenzione e protezione per escludere la responsabilità dei datore di lavoro,
essendo detta figura obbligatoriamente prescritta dall’art. 8 D. Lgs. n. 626/1994 e difettando di un autonomo
potere decisionale», ma che «detto soggetto risponderà insieme al datore di lavoro, qualora,
agendo con imperizia, negligenza o imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia
fornito un suggerimento sbagliato oppure abbia trascurato di segnalare una situazione di
rischio».
VALUTAZIONE DEI RISCHI
28
LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL RSPP
Responsabilità penale del RSPP
Cassazione penale, sez. IV - sentenza n. 25944 del 17 giugno 2003 (u.p. 23 aprile 2003) - pres. Olivieri –
Perna la Torre - p.m. (conf.) Fraticelli - ric. p.m., p.c. e Masia
(…) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al d. lgs. n. 626/94 risponde
del suo operato allorquando nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nei luoghi
di lavoro omette di individuare una carenza di una misura di protezione a seguito della quale
poi si verifica un infortunio sul lavoro.
Il caso in esame riguarda un infortunio mortale accaduto ad uno psicologo presso i locali di una ASL
precipitato nel cortile dalla scala esterna di un edificio destinato al servizio tossicodipendenze a causa della
insufficiente altezza di un parapetto posto a protezione della scala stessa.
Il tribunale, ravvisata la loro responsabilità, condannava per omicidio colposo il direttore generale della
ASL, il responsabile dell’ufficio acquisti, servizi tecnici e gestione patrimoniale nonché il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione individuato nell’ingegnere dell’ufficio tecnico. i condannati ricorrevano
alla corte di appello che confermava la condanna del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
ed assolveva invece gli altri due imputati.
La corte di cassazione, infine, rigettando l’ulteriore ricorso formulato dal responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, ha confermato la sua condanna, in accordo con la sentenza della corte di
appello, ponendo in particolare evidenza “la significativa e decisiva circostanza che egli si era occupato
dell’edificio destinato a SERT, comunicando (mesi prima dell’incidente) una relazione sullo stato della
sicurezza dell’immobile, ignorando il pericolo costituito dall’altezza del parapetto della scala in oggetto”.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
29
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
I PASSI PER GESTIRE LA SICUREZZA
Identificare i pericoli
1
2
3
Valutare i rischi
Individuare ed adottare le misure di prevenzione e
protezione
CONDIZIONE DI RISCHIO ACCETTABILE.
Indica una condizione in cui la probabilità e/o la
gravità delle possibili conseguenze
negative
ragionevolmente
prevedibili
non
destano
preoccupazione.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
30
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
I PASSI PER GESTIRE LA SICUREZZA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
31
GESTIONE DELLA SICUREZZA
IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT
VALUTAZIONE DEI RISCHI
32
GESTIONE DELLA SICUREZZA
IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT
VALUTAZIONE DEI RISCHI
GESTIONE DELLA SICUREZZA
IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT
ESAME DELLO STATO
INIZIALE
PLAN
PIANIFICAZIONE
LA POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
DEVE ESSERE DEFINITA E DOCUMENTATA DAL VERTICE
AZIENDALE NELL’
NELL’AMBITO DELLA POLITICA GENERALE
DELL’
DELL’AZIENDA E INDICA LA VISIONE, I VALORI ESSENZIALI E
33
POLITICA DELLA
SICUREZZA
LE CONVINZIONI DELL’
DELL’AZIENDA IN TEMA DI SSL
VALUTAZIONE DEI RISCHI
34
GESTIONE DELLA SICUREZZA
PLAN - PIANIFICAZIONE
LA FASE DI PIANIFICAZIONE PERMETTE ALL’AZIENDA DI FORMULARE:
GLI OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI, COME PARTE DEL SISTEMA DI GESTIONE GENERALE
DELL’IMPRESA;
IL LIVELLO DI SICUREZZA REALIZZABILE;
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PIÙ IDONEA PER REALIZZARE LA POLITICA;
I PROCESSI, LE PROCEDURE E LE RISORSE DA ADOTTARE, ADEGUATE ALLA NATURA E
ALLE DIMENSIONI DEI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
35
GESTIONE DELLA SICUREZZA
PLAN - PIANIFICAZIONE
…E QUINDI DI:
INDIVIDUARE E TEMPIFICARE LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER LA SICUREZZA ED I
DOCUMENTI DA EMETTERE (COSA FARE)
DEFINIRE LA CORRELAZIONE E LE RESPONSABILITÀ (CHI FA)
DEFINIRE LE PROCEDURE, FORMALIZZATE E NON, PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
(COME SI FA)
STABILIRE I PUNTI DI VERIFICA E/O RIESAME IN CORRISPONDENZA DI DETERMINATE
FASI DEL PROCESSO GESTIONALE (CONTROLLARE)
VALUTAZIONE DEI RISCHI
36
GESTIONE DELLA SICUREZZA
IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT
ATTIVARE LE RISORSE PER REALIZZARE LE ATTIVITÀ
PIANIFICATE;
DO
CONTROLLARE CONTINUAMENTE CHE LE PROCEDURE
SIANO MESSE IN ATTO;
ATTIVARE I PROCESSI INFORMATIVI, COMUNICATIVI E
FORMATIVI PREVISTI;
CONTROLLARE CHE LE RELAZIONI E LE INTERFACCE
INTERNE AZIENDALI SIANO EFFICACI ED EFFICIENTI.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
37
GESTIONE DELLA SICUREZZA
IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT
CHECK
MONITORARE E MISURARE CON REGOLARITÀ LE
PRESTAZIONI DEL SISTEMA ACQUISENDO TUTTE
LE
INFORMAZIONI
SU
INFORTUNI,
LE
NON
CONFORMITÀ,
L’ADOZIONE
DI
MISURE
CORRETTIVE E DI MISURE PREVENTIVE;
IDENTIFICARE, CONSERVARE E GESTIRE LE
REGISTRAZIONI;
STABILIRE ED EFFETTUARE UN PROGRAMMA DI
AUDIT PERIODICI [MONITORAGGIO 1° LIVELLO E
MONITORAGGIO 2° LIVELLO (AUDIT)];
VALUTAZIONE DEI RISCHI
38
GESTIONE DELLA SICUREZZA
IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT
ALLA LUCE DEI RISULTATI DELLE PROCEDURE DI
CONTROLLO E DEGLI AUDIT DI SISTEMA,
L’ORGANIZZAZIONE DOVRÀ :
ACT
PERIODICAMENTE RIESAMINARE IL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA SICUREZZA;
ASSICURARE LA SUA CONTINUA ADEGUATEZZA;
VALUTARE LA NECESSITÀ DI EVENTUALI MODIFICHE
ALLA POLITICA, AGLI OBIETTIVI E A TUTTI QUEGLI
ELEMENTI DEL SISTEMA CHE, ALLA LUCE DEI
RISULTATI DEGLI AUDIT, SI RILEVANO NON
CONFORMI.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
39
GESTIONE DELLA SICUERZZA
IL CICLO PLAN – DO – CHECK - ACT
RIESAME
RISULTATI PIANIFICATI
IL RIESAME PERMETTE AL VERTICE AZIENDALE DI
VALUTARE SE IL SISTEMA È ADEGUATAMENTE
ATTUATO E SI MANTENGA IDONEO PER IL
CONSEGUIMENTO SIA DEGLI OBIETTIVI CHE
DELLA POLITICA DELLA SALUTE E SICUREZZA
STABILITA DALL’AZIENDA
CONFRONTO
CORREZIONE / MIGLIORAMENTO
RISULTATI RAGGIUNTI
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