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No ai tornei di poker texas hold`em "dal vivo" TAR
No ai tornei di poker texas hold'em "dal vivo" TAR Lombardia-Milano, sez. IV, sentenza 08.07.2014 n. 1766 È legittimo il diniego di nulla osta all'organizzazione di tornei dal vivo di poker texas hold'em sportivo motivato con riferimento alla mancata emanazione del regolamento previsto dall'art. 24, comma 27, L. n. 88/2009 volto a disciplinare le modalità di svolgimento del predetto gioco. Con la sentenza 8 luglio 2014, n. 1766, la Sez. IV del G.A. di Milano ha chiarito che, in base al dato normativo vigente e a un consolidato orientamento giurisprudenziale, non possono essere rilasciati nulla osta per l’organizzazione di tornei “dal vivo” di poker texas hold’em sportivo, atteso che, prima dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, L. n. 88/2009 - volto punto a disciplinare le modalità di svolgimento di siffatto tipo di gioco - possono essere intrapresi solo giochi di carte “a distanza”, ossia quelli gestiti per via telematica, con esclusione, dunque, di quelli svolti tra persone fisiche presenti. Analisi del caso Una sala giochi assegnava a un’associazione sportiva dilettantistica l’incarico di organizzare eventi ludici a scopo benefico, compresi tornei di poker texas hold’em sportivo non a distanza. Sicché, per lo svolgimento di questi ultimi, i ricorrenti presentavano alla competente Questurarichiesta di nulla osta. La P.A. respingeva siffatta domanda, evidenziando come la mancata adozione del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, L. n. 88/2009 - teso a disciplinare le modalità di svolgimento dei tornei di poker texas hold’em sportivo tra persone fisiche presenti - ostasse al rilascio del richiesto nulla osta, potendosi i giochi di carte svolgere – alla luce del quadro normativo vigente - unicamente “a distanza”, ossia per via telematica. Le ricorrenti sono così insorte dinanzi al competente T.A.R., deducendo l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere dell’impugnato diniego. A loro avviso, invero, il poker sportivo “dal vivo”, se realizzato con le modalità indicate dall’art. 38, comma 1, lett. b), D.L. n. 223/2006, da intendere come riferibile non solo ai giochi a distanza ma anche a quelli svolti inter praesentes, perderebbe la connotazione illecita divenendo un gioco di abilità il cui svolgimento ben sarebbe assentibile. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La soluzione Il Tribunale ha preliminarmente chiarito come l’organizzazione e l’esercizio dei giochi di abilità, tra cui rientra il poker sportivo oggetto dell’atto impugnato, sono riservati allo Stato, ferma restando la possibilità per quest’ultimo di esercitarli direttamente oppure tramite concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa Aams in esito a gare pubbliche. Fatta questa premessa, il G.A. si è soffermato sulla pretesa riferibilità, allegata dalle ricorrenti, dell’art. 38, comma 1, lett. b), D.L. n. 223/2006, ai giochi di carte svolti “dal vivo” tra persone fisiche oltreché a quelli svolti a distanza, segnatamente evidenziando l’infondatezza di tale prospettazione. Difatti, ha osservato il T.A.R., la suindicata disposizione, peraltro di natura prettamente finanziaria, si riferisce espressamente ai “…giochi di abilità a distanza con vincita in denaro…”, non potendosi pertanto ritenere legittima un’interpretazione estensiva della stessa che giunga a ricomprendere nella propria sfera di applicazione anche i giochi di carte svolti tra persone fisiche presenti in uno stesso luogo. Il Collegio ha inoltre ricordato come il Legislatore abbia espressamente previsto, con una norma ad hoc - ossia con l’art. 24, comma 27, L. n. 88/2009 - l’adozione di un regolamento volto a disciplinare i tornei non a distanza di poker sportivo. Purtuttavia, detto regolamento - che dovrebbe punto indicare le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità” - non risulta ancora adottato. Eppertanto, la circostanza che il gioco in questione sia organizzato con le modalità indicate nel succitato art. 38 non vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria, vista la mancanza della cornice regolamentare che il Legislatore ha previsto ai fini del legittimo svolgimento di siffatto gioco. I precedenti e i possibili impatti pratico-operativi Al fine di comprendere i termini della questione pare opportuno soffermarsi, in via preliminare, sulla distinzione fra giochi di azzardo e giochi di abilità. Orbene, perché un gioco possa definirsi d’azzardo, è necessario, come previsto dall’art. 721 c.p., il concorso di due elementi: l’uno di carattere oggettivo, l’aleatorietà della vincita o della perdita, inerente al gioco stesso; l’altro di carattere soggettivo, il fine di lucro delle persone partecipanti e interessate. Per contro, in mancanza di uno di tali elementi, ad esempio quando l’esito del gioco non è interamente, o quasi interamente, affidato al caso, e quindi quando manca il requisito dell’aleatorietà, esso non può qualificarsi come “d’azzardo”, bensì come gioco “di abilità”. Siffatta distinzione risulta di fondamentale importanza in considerazione del diverso regime che l’ordinamento prevede in relazione all’una o all’altra tipologia di gioco. Invero, mentre la prima è vietata e penalmente sanzionata (artt. 718 e ss. c.p.), la seconda è lecita e generalmente consentita. Purtuttavia, nel caso in cui per la partecipazione ai giochi di abilità sia richiesto il pagamento “di una posta in denaro” e sia prevista la corresponsione ai vincitori di “una ricompensa di qualsiasi natura”, l’organizzazione e l’esercizio dei giochi medesimi “sono riservati allo Stato” (art. 1, D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496), e, in particolare, al Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (cfr. art. 1, D.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33 e art. 4, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 conv. in L. 8 agosto 2002, n. 178), che può esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa Aams in esito a pubbliche gare. I concessionari, poi, una volta ottenuta la concessione statale e prima di avviare l’attività, devono munirsi della speciale autorizzazione prescritta dall’art. 86, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - per l’esercizio di “giochi leciti”. È evidente come concessione e licenza di pubblica sicurezza perseguano entrambe, in modi diversi ma complementari, la medesima finalità di prevenire abusi e possibili infiltrazioni criminaliin questo tipo di attività. In particolare, l’autorizzazione di polizia, presupponendo il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di incensuratezza previsti dall’articolo 11 del T.U.L.P.S., mira a estromettere dalla gestione dei giochi di abilità soggetti che non offrano adeguate garanzie di moralità e professionalità. La concessione, a sua volta, restringendo il numero degli operatori, è diretta a canalizzare l’esercizio dei giochi su circuiti più facilmente controllabili e, nel contempo, proprio per questo, più adatti ad attrarre giocatori, rispetto ai circuiti clandestini, per la maggiore fiducia che gli utenti del servizio possono ragionevolmente riporre nella correttezza dei concessionari (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12 giugno 2009, n. 1693). Delineata siffatta distinzione è ora possibile soffermarsi sulla collocazione nell’una o nell’altra categoria del “poker”. A tal riguardo, si rileva come siffatto gioco di carte sia considerato tradizionalmente un gioco d’azzardo sulla base della considerazione che, anche se la scelta di entrare o meno nel gioco, dopo la distribuzione delle carte, dipende dalla decisione del giocatore, l’ulteriore sviluppo della partita è determinato, in prevalenza, dal caso. Orbene, il “poker texas hold’em” (detto anche “poker texano” o “poker sportivo”) – fattispecie che viene in rilievo nella pronuncia in commento - non è che una variante del poker tradizionale, del quale, pertanto, condivide, in astratto, la connotazione di gioco d’azzardo. Purtuttavia, è stato autorevolmente affermato in termini generali, che il semplice riferimento al nomen di un gioco potrebbe portare a un’erronea ricostruzione, potendo invero lo stesso subire delle modifiche in relazione alle concrete modalità di svolgimento. Sicché, si è detto, la valutazione del carattere aleatorio deve effettuarsi con riguardo alla natura del gioco stesso e alle regole che lo governano, onde accertare quanta parte dell’esito, positivo o negativo, è rimessa al caso e quanta, invece, dipende dall’abilità e dalla perizia del giocatore. Donde, è ben possibile che il gioco del poker, in via astratta qualificabile come gioco d’azzardo, possa divenire lecito in relazione alle specifiche modalità di svolgimento(Cons. Stato, Sez. I, parere 22 ottobre 2008, n. 3237). Corollario di tale assunto è che anche il poker texas hold’em, o texano o sportivo che dir si voglia, possa - in relazione alle concrete modalità di svolgimento - perdere la sua connotazione d’azzardo e divenire lecito. Pienamente aderente a tale assunto risulta l’art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 223/2006, che ha invero equiparato i giochi di carte di qualsiasi tipo ai giochi di abilità, qualora essi siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla quota di iscrizione. Ciononostante, giurisprudenza unanime ritiene che siffatta disposizione si applichi esclusivamente ai giochi di carte “a distanza”, ossia a quelli che si svolgono per via telematica (“on-line”), e non invece a quelli che hanno luogo tra persone fisiche “dal vivo” (T.A.R. Veneto, Sez. III, 16 novembre 2010, n. 6051). L'impossibilità di applicare la richiamata normativa ai tornei di poker sportivo non a distanza non implica però necessariamente che l'esercizio di tale gioco, in considerazione delle concrete modalità di svolgimento, debba sempre ritenersi illecito. Di ciò si è mostrato consapevole anche il Ministero dell’Interno che, nella prospettiva di definire una regolamentazione normativa del gioco in questione, ha individuato una serie di condizioni in presenza delle quali il poker sportivo “dal vivo”, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di “abilità”, e precisamente: che la quota di iscrizione sia interamente destinata all’acquisizione dei premi; che l’importo di tale quota non sia superiore a € 30,00, quanto meno negli stadi preliminari o intermedi dei tornei di carte dal vivo, importi superiori potendo trovare giustificazione soltanto in relazione delle fasi finali dei tornei a carattere nazionale; che, nel caso in cui le partite si svolgano contemporaneamente su più tavoli, il giocatore che abbia esaurito la dotazione iniziale di fiches sia escluso dalla competizione; che la persona fisica o giuridica organizzatrice della manifestazione non possa essere autorizzata a svolgere, nella medesima serata e nella stessa località, più di un torneo. Tali condizioni sono state sottoposte alla valutazione del Consiglio di Stato il quale, con il parere n. 3237 reso dall’Adunanza della I Sezione in data 22 ottobre 2008, le ha ritenute condivisibili. Purtuttavia, allo stato, le stesse non risultano trasfuse in un testo normativo, la cui adozione risulta peraltro prevista dall'art. 24, comma 27, L. 7 luglio 2009, n. 88 il quale punto fa riferimento all’adozione di un regolamento volto a disciplinare i tornei non a distanza di poker sportivo. Le ragioni della mancata emanazione, secondo un comunicato stampa diffuso il 19 dicembre 2012 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono da individuare nella necessità di valutare l'opportunità di introdurre una tipologia di gioco che vedrebbe, per la prima volta, l'interazione fisica tra i giocatori, con conseguenti difficoltà nei controlli sulla regolarità del gioco e nella prevenzione di eventuali fenomeni di riciclaggio. Ciò che preme in questa sede rilevare è che diverse sono le conclusioni attinte dai Giudici costantemente chiamati a valutare la legittimità, o meno, dei dinieghi opposti a richieste di rilascio di nulla osta per l’esercizio di tornei di poker texas hold’em sportivo non a distanza, motivati proprio con riferimento alla mancata emanazione del predetto regolamento. Invero, parte della giurisprudenza, cui la pronuncia in rassegna peraltro si uniforma, ritienelegittimi i dinieghi corredati da siffatta motivazione, ritenendo infatti impossibile concedere il nulla osta in mancanza della disciplina regolamentare prevista ma non ancora emanata dal Legislatore (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593; T.A.R. Veneto n. 6051/2010 cit.). Di converso, altra parte della giurisprudenza, ritenendo la mancata emanazione della prevista regolamentazione penalizzante per le aspettative delle imprese, dei cittadini e degli enti, considera illegittimi i dinieghi motivati con riferimento a tale circostanza, sì giungendo a ritenere possibile l'organizzazione di tornei di poker sportivo “dal vivo” a condizione che siano rispettate le modalità individuate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3237/2008 succitato (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 25 maggio 2011 n. 968; Idem, 24 marzo 2011, n. 550). Una conclusione in parte analoga è stata recentemente attinta anche dal Giudice penale che, invero, pur in assenza del predetto regolamento, ha escluso che l’organizzazione di tornei di poker “dal vivo” nella variante del «texas hold’em» con posta in gioco costituita esclusivamente dalla sola quota d’iscrizione, l’assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per ciascun giocatore, senza possibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni con preventiva individuazione del premio finale possa costituire esercizio di gioco d’azzardo quando, considerate le concrete modalità di svolgimento del gioco, risulti preponderante l’abilità del giocatore sull’alea e irrilevante il fine di lucro rispetto a quello prettamente ludico (Cass. Pen., Sez. III, sentenza 29 luglio 2013, n. 32835). In un contesto sì tratteggiato è dunque evidente come la legittimità, o meno, del diniego al rilascio del nulla osta motivato con riferimento alla mancata emanazione del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, L. n. 88/2009 dipenda dal carattere imprescindibile allo stesso attribuito dal Giudice ai fini dello svolgimento di tornei di poker texas hold’em “dal vivo”. Eppertanto, è ovvio che l’emanazione del regolamento si ponga quale esito auspicabile di questa intricata vicenda; lo stesso, invero, permetterebbe di evitare le disparità di trattamento che invece oggi si riscontrano a seconda del Giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia. Purtuttavia, in attesa che esso venga emanato non ci si può esimere dal valutare la ritenuta legittimità dei dinieghi opposti dalle competenti P.A. alle richieste di rilascio di nulla osta, motivate proprio con riferimento alla mancata emanazione del regolamento. A tal riguardo è utile rimarcare come il ritardo del Legislatore nell’adozione dello steso risulti giustificato – come innanzi ricordato - unicamente dalle preoccupazioni per le conseguenze derivanti dalla interazione fisica tra i giocatori, in termini di controllo delle modalità di gioco e di contrasto al riciclaggio, e non dalla natura d'azzardo o meno del gioco. E allora viene spontaneo chiedersi se a fronte di una prospettazione del cittadino che richieda un’autorizzazione per l’organizzazione di tornei di poker texas hold’em “dal vivo”, secondo lemodalità indicate dallo stesso Ministero e fatte proprie dal Consiglio di Stato, la competente P.A. possa ancora legittimamente trincerarsi dietro l’inerzia del Legislatore. Al quesito pare doversi dare risposta negativa, non foss’altro perché all’interno dell’ordinamento l’unica preclusione che si riviene è quella avverso i giochi d’azzardo, non potendosi dunque consentire che la sterile procrastinazione della regolamentazione possa ostacolare, peraltro sine die, l’esercizio di un’attività che, se svolta secondo le “linee guide” peraltro fornite dallo stesso Ministero che dovrebbe procedere, d’intesa con il Ministero delle finanze, all’adozione del regolamento, risulta comunque espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita. Per approfondimenti: • Processo amministrativo, a cura di Police Aristide, Studio CLIFFORD CHANCE — IPSOA, 2013. (Altalex, 25 agosto 2014. Nota di Michele Didonna tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer) Prova gratuitamente per un mese Il Quotidiano Giuridico. Potrai consultare tutti gli approfondimenti e scaricare le sentenze di tuo interesse. / poker / texas hold'em / Michele Didonna / T.A.R. Lombardia - Milano Sezione IV Sentenza 12 giugno - 8 luglio 2014, n. 1766 N. 01766/2014 REG.PROV.COLL. N. 01153/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2013, proposto da: Tiger Bingo Srl e Associazione Sportiva Dilettantistica Pokerland, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Silvia Terradura, con domicilio eletto presso lo “Studio Legale e Tributario Constantia”, in Milano via Olona 25; contro Ministero dell'Interno - Questura di Pavia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1; per l'annullamento - della nota Cat. 11E/p.A.5. resa il 15 marzo 2013 dalla Questura di Pavia Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione Ufficio Polizia Amministrativa 2° Sez. Licenze -notificata il 27 marzo 2013, avente ad oggetto il diniego del nulla osta all'organizzazione di tornei di poker Texas Hold'em sportivo non a distanza presso la struttura denominata "Millionaire"; - di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Pavia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1) I ricorrenti impugnano il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere e ne chiedono l’annullamento. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso proposto, di cui ha chiesto il rigetto. Con ordinanza depositata in data 07.06.2013, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare contenuta nel ricorso e la decisione è stata confermata dal giudice di secondo grado, adito con l’appello cautelare, mediante ordinanza depositata in data 30.08.2013. All’udienza del 12.06.2014, la causa è stata trattenuta in decisione. 2) Premesso che l’infondatezza del ricorso consente di prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dall’amministrazione resistente, il Tribunale osserva che: a) con atto negoziale del 15.12.2012, Tiger Bingo Srl ha assegnato all’Associazione Sportiva Dilettantistica Pokerland l’incarico di organizzare eventi ludici a scopo benefico, compresi tornei di poker texas hold'em sportivo non a distanza; b) a tale fine Tiger Bingo Srl e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pokerland hanno presentato alla Questura di Pavia una richiesta di nulla osta all’organizzazione di tornei dal vivo di poker texas hold'em sportivo; c) con provvedimento datato 15 marzo 2013, la Questura di Pavia ha respinto la domanda di nulla osta, evidenziando che, in base al dato normativo vigente e ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il tipo di gioco oggetto della richiesta non può essere consentito, atteso che, prima dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, della legge 2009 n. 88, possono essere intrapresi solo giochi di carte “a distanza”, ossia quelli gestiti per via telematica – “on line”- e non quelli che hanno luogo tra persone fisiche presenti. Le ricorrenti lamentano – con più censure che possono essere esaminate congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico – che il tipo di gioco cui si riferisce il nulla osta non è illecito e che il provvedimento impugnato si basa su un’erronea interpretazione del quadro normativo. Le censure non possono essere condivise. Le ricorrenti sostengono che, siccome il poker sportivo (o da torneo) cui si riferisce la domanda di nulla osta è un gioco di abilità e non di azzardo, allora sarebbe sussumibile nella fattispecie disciplinata dall’art. 38, comma 1, del d.l. 2006 n. 223, da intendere, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione con l’atto impugnato, come riferibile non solo ai giochi a distanza, ma anche a quelli svolti inter presentes. Tale impostazione non riflette la lettera e la ratio della disciplina di riferimento, come più volte evidenziato dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dal Tribunale. Non è dubitabile, in primo luogo, che l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità, tra cui rientra il poker sportivo oggetto dell’atto impugnato, siano riservati allo Stato, come emerge espressamente dall’art. 1 del d.l.vo 1948, n. 496, dall’art. 1 del D.P.R. 24.01.2002 n. 33 e dall'art. 4 del d.l. 2002, n. 138, fermo restando che lo Stato può esercitarli direttamente oppure tramite propri concessionari, ossia attraverso soggetti titolari di concessioni rilasciate periodicamente dalla stessa AAMS in esito a pubbliche gare (cfr. Tar Lazio Roma, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593). Inoltre, il comma 1 lett. b) dell'art. 38 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 - convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 - dispone che, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con regolamenti sono disciplinati, entro il 31 dicembre 2006 "i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità". Secondo la prospettazione delle ricorrenti proprio la norma appena citata consentirebbe di ritenere che il gioco del poker, nella variante denominata "texas hold'em" o "poker sportivo", perda la connotazione illecita che gli è propria, divenendo un gioco di abilità, ogni qual volta venga praticato con le modalità indicate nel menzionato art. 38, anche se realizzato dal vivo. Al contrario, la giurisprudenza evidenzia come proprio la collocazione sistematica e la natura eminentemente finanziaria della norma non consentano di accedere a tale interpretazione ed anzi palesano che le misure di cui all’art. 38 riguardano la disciplina pubblicistica dei giochi on-line, rimanendo esclusi i tornei di carte realizzati tra persone fisiche "dal vivo". In particolare, la ratio complessiva dell’art. 38, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 è normativamente espressa sia nella rubrica dell’articolo, “Misure di contrasto del gioco illegale”, sia nell’alinea “contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore”. Ciò conduce a ritenere che la ragione giustificatrice di tali disposizioni si sostanzia nella disciplina normativa dei cd. “skill games”, cioè dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro gestiti dallo Stato, al fine di consentire a taluni soggetti di gestirli tramite la rete Internet. Tale conclusione è avvalorata dalla previsione di regolamenti per contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, dalla determinazione oggettiva dell’ambito della disciplina regolamentare, riferita espressamente “ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro nei quali il risultato dipende, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori”e, infine, dall’assimilazione a tali giochi di abilità a distanza, normativamente sancita ma solo ai fini previsti dalla norma, dei giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla quota di iscrizione. Vale ribadire, in relazione a quest’ultimo aspetto, che l’ambito della norma è limitato alla disciplina dei giochi a distanza e l’assimilazione della specifica tipologia di giochi di carte ai giochi di abilità avviene ai soli fini di tale disciplina. Del resto, l’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008 – prevede al comma 27 che con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, “sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo”, precisando che con il medesimo regolamento sono altresì determinati “l’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località”. Il successivo comma 28 precisa che l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15, previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nondimeno, le condizioni in presenza delle quali il poker sportivo, perdendo i suoi connaturati caratteri d’azzardo, potrebbe essere consentito quale gioco di "abilità" non risultano ancora definite dall’apposito regolamento di disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, previsto dal citato comma 27 dell’art. 24 della legge 2009, n. 88. Ne discende che la mera circostanza che il gioco in questione sia organizzato secondo le modalità indicate nel menzionato art. 38, non vale a privarlo della connotazione illecita che gli è propria, in quanto manca ancora la cornice regolamentare destinata a determinarne: a) le modalità di svolgimento, b) l’importo massimo della quota di partecipazione al torneo, c) le modalità che escludono i fini di lucro, d) le modalità che escludono l’ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, e) l’impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I ter, 11 agosto 2010, n. 30593; TAR Veneto Venezia, Sez. III, 16 novembre 2010 n. 6051; TAR Piemonte, Sez. II, 12 giugno 2009, n. 1693, nonché sullo specifico argomento parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 22 ottobre 2008, n. 3237). Ecco, allora, che il provvedimento impugnato, che ha negato il nulla osta evidenziando, da un lato, la mancanza del regolamento previsto dall’art. 24, comma 27, della legge 2009 n. 88, dall’altro, la non applicabilità al caso concreto dell’art. 38, comma 1, del d.l.2006 n. 223, siccome riferibile solo ai giochi di carte “a distanza” e non a quelli che, come nel caso di specie, hanno luogo tra presenti, si basa su una coerente ricognizione del quadro normativo e su una esatta percezione della fattispecie concreta complessiva, con conseguente infondatezza delle censure in esame. 3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della lite, liquidandole in Euro 2000,00 (duemila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati: Domenico Giordano, Presidente Elena Quadri, Consigliere Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/07/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) ( da www.altalex.it )