costi indeducibili per mancato rispetto del principio di
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ACCERTAMENTO imposte e tasse COSTI INDEDUCIBILI PER MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI INERENZA SOMMARIO Circ. Guardia di Finanza 29.12.2008, n. 1 • SCHEMA DI SINTESI • PROVE A SOSTEGNO DELL’INERENZA • VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELL’INERENZA La circolare della Guardia di Finanza n. 1/2008 affronta numerosi aspetti dell’attività accertativa, di ordine procedimentale e sostanziale. Nel capitolo dedicato alle metodologie di controllo e al riscontro analitico-normativo del reddito di impresa (Volume II, capitolo 3), la circolare enuclea i principi generali per la determinazione del reddito d’impresa ed i relativi criteri di controllo sull’osservanza degli stessi. Il principio di inerenza è definito come condizione necessaria per la deducibilità dei componenti negativi di reddito. Il riscontro analitico normativo dell’osservanza del principio di inerenza deve mirare, in sintesi, a verificare la sussistenza del rapporto di causa ed effetto, ovvero del collegamento funzionale fra il costo e l’oggetto e/o l’attività dell’impresa; si tratta, generalmente, di una valutazione di diritto, che riguarda un particolare modo di atteggiarsi della spesa rispetto all’attività e, quindi, una specifica qualità della prima che, però, può e spesso deve essere basata sull’acquisizione e sull’analisi di elementi di fatto e, in alcuni casi, sul confronto dell’entità della spesa con parametri oggettivi di riferimento. SCHEMA DI SINTESI Ö Si riconosce in senso unanime la deducibilità anche degli oneri che non sono collegati in maniera diretta ed immediata agli elementi positivi, essendo sufficiente una correlazione fra il componente negativo che si intende dedurre e l’attività produttiva di ricavi imponibili, ossia un rapporto di causa ed effetto o un collegamento funzionale fra il costo e l’oggetto dell’impresa. Ö Il giudizio di deducibilità di un costo per inerenza riguarda la natura del bene o del servizio ed il suo rapporto con l’attività d’impresa, in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche dell’impresa stessa e non, semplicemente, ex post in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito. Ö Deve mirare a verificare la sussistenza del rapporto di causa-effetto, ovvero del collegamento funzionale fra il costo e l’oggetto e/o l’attività dell’impresa. Ö Si tratta di una valutazione di diritto, che riguarda un particolare modo di atteggiarsi della spesa rispetto all’attività e, quindi, una specifica qualità della prima che, però, può e spesso deve essere basata sull’acquisizione e sull’analisi di elementi di fatto. Ö Difficilmente si configura la necessità della verifica dell’inerenza. Ö Sempre necessario il riscontro dell’osservanza dell’inerenza. Ö Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Ö • Il concetto di inerenza non è legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività di questa. • Pertanto, possono essere considerati deducibili anche costi e oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese promozionali e, comunque, quelle dalle quali si attendono ricavi in tempi successivi. Definizione Ö PRINCIPIO DI INERENZA Art. 109, c. 5 Tuir Legame con attività d’impresa Ö R.M. 20.10.1998, n. 158/E C.M. 7.07.1983, n. 30/9/944 Ö CONTROLLI SULLA OSSERVANZA DEL PRINCIPIO Note Collegamento fra “costo” e “attività” Ö Collegamento sempre esistente Ö Componenti negative che, per la loro natura, appaiono inevitabilmente destinate ad essere impiegate per finalità esclusivamente aziendali (l’acquisto di materie prime, impianti, macchinari, attrezzature, ecc.). Ö Verifiche necessarie Ö Spese oggettivamente suscettibili di produrre utilità diversificate, di per sé non riferibili solo al contesto aziendale(1). Esempi: spese di viaggio, consumazioni di pasti in ristoranti, regalie, talune prestazioni di servizio suscettibili di produrre la propria utilità anche nella sfera personale dell’imprenditore, degli amministratori o dei soci. R A T I O N . 1 1 / 2 0 0 9 - 6 8 1 9 29 ACCERTAMENTO imposte e tasse PROVE A SOSTEGNO DELL’INERENZA CONTROLLI • Parametri oggettivi • L’approccio ispettivo, di norma, si sviluppa, in primo luogo, attraverso l’individuazione dei parametri oggettivi di riscontro fra la relazione “spesa - attività”, così come documentata e dichiarata dall’imprenditore, e quella effettiva. • Elementi di fatto • Sebbene preordinata alla formulazione di un giudizio di diritto, l’ispezione può essere basata anche sull’utilizzo e la valorizzazione di elementi di fatto, essendo finalizzata comunque al riscontro del collegamento funzionale fra costo e circuito aziendale, da un punto di vista “materiale - fenomenico”, sulla base di elementi certi e precisi. • Originarie • Occorre un esame di merito sia delle originarie finalità alla base del finalità sostenimento della spesa, sia del concreto utilizzo cui è stato sottoposto il bene o servizio acquistato con la spesa dedotta, esteso a tutte le circostanze di fatto utili a tal fine. Ci sarà il disconoscimento della deducibilità in tutti quei casi in cui sia Disconoscimento provato che le ragioni alla base del sostenimento dell’onere, valutate anche della alla luce della concreta destinazione, esulino da comprovate finalità imdeducibilità prenditoriali. ACQUISIZIONE DI ELEMENTI OBBLIGATORI • Casi • Situazioni concrete in cui: .. il collegamento funzionale “spesa - attività” non emerga in maniera evidente o non sia intrinseco nella natura della spesa; .. i documenti fiscali elementari, ancorché regolarmente annotati in contabilità, rechino indicazioni generiche, tali da non consentire di stabilire se si tratti di un elemento negativo effettivamente correlato o meno all’attività d’impresa. Si rende necessaria, pertanto, l’estensione dell’azione di riscontro a tutti quegli elementi fattuali o documentali che possano dimostrare, in maniera certa e precisa, il collegamento funzionale fra il costo e l’attività. • Elementi necessari ma non sufficienti • Non può ritenersi sufficiente, quanto meno in linea di principio: .. l’imputazione del costo a conto economico; .. l’esistenza della fattura certificante l’acquisizione del bene o del servizio; .. la connessa annotazione nei registri contabili dell’imprenditore. L’esistenza di una regolare contabilità impedisce soltanto il ricorso all’accertamento induttivo, ma non certamente il potere dell’ufficio di valutare analiticamente i componenti del reddito d’impresa, pur registrati in contabilità ed esposti nella dichiarazione. • Requisito della certezza IDONEA DOCUMENTAZIONE • La deducibilità dei costi è condizionata al requisito della certezza, comprovata da idonea documentazione, poiché la registrazione è un atto formale che deve trovare nella documentazione la conferma dell’avvenuta operazione, documentazione che, per ciascun affare in originale, deve essere ordinatamente conservata. R.M. 10.10.1975, n. 2/1739 • Documenti • L’azione ispettiva non può prescindere dall’acquisizione di contratti, conferimenti d’incarico, corrispondenza e ogni altra documentazione scritti comprovante in maniera oggettiva il rapporto, nonché dalle risultanze materiali in cui la prestazione di servizio si è in concreto realizzata; ove tali ultimi elementi non risultassero disponibili, ovvero non sufficientemente dimostrativi, il costo relativo può essere fiscalmente disconosciuto, per mancata o insufficiente documentazione della sussistenza dell’inerenza. • La documentazione, debitamente quietanziata, dovrebbe contenere: .. gli elementi di individuazione dei soggetti tra cui è intercorsa l’operazione (ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio, nome e cognome); .. la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione ed i relativi corrispettivi; .. la data dell’operazione (C.M. 16.06.1984, n. 20/9/613). 30 R A T I O N . 1 1 / 2 0 0 9 - 6 8 1 9 Un caso concreto in cui le suddette indicazioni possono trovare un evidente rilievo pratico è quello di una spesa giustificata da una fattura, recante la generica indicazione di una prestazione di servizio di carattere immateriale, quale, ad esempio, una “consulenza”, senza ulteriore specificazione. ACCERTAMENTO imposte e tasse CONTRATTI VERBALI • Elementi di criticità • Con riferimento allo specifico caso della deduzione di un costo, adeguatamente documentato da una fattura relativa a prestazioni ricevute, asseritamente, in base ad un contratto verbale, pur non essendovi un rapporto di necessaria consequenzialità tra omessa registrazione del contratto verbale e indeducibilità delle prestazioni pecuniarie in esso previste, è indubitabile che si determina un rilevante aggravamento dell’onere probatorio in ordine all’esistenza del contratto stesso, tenuto conto, da un lato, dei limiti generali della prova testimoniale dei contratti (artt. 2721, 2723 C.C.) e dello speciale divieto del ricorso a siffatto mezzo di prova nel processo tributario e, dall’altro, che la registrazione del contratto ne attesta l’esistenza e gli attribuisce data certa di fronte ai terzi. ONERE DELLA PROVA • Insufficiente documentazione • Nei casi in cui la deducibilità di certe componenti di costo non sia adeguatamente documentata, l’onere della prova dei requisiti di inerenza e dell’imputazione ad attività produttive di ricavi incombe al contribuente che invoca la deducibilità. VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELL’INERENZA DATI DOCUMENTALI O FATTUALI NON SUFFICIENTI A FORMULARE GIUDIZIO DI INERENZA • Situazioni • Se i soli dati fattuali o documentali afferenti la spesa o la sua destinazione non sono, di per sé, sufficienti a formulare un preciso giudizio sull’effettivo impiego dei beni o servizi, né sulle originarie finalità sottese al costo e, quindi, sull’inerenza, è possibile prendere in esame aspetti diversi, non strettamente ed esclusivamente riferibili alla natura della spesa e al bene o servizio acquistato, bensì riconducibili alle caratteristiche generali dell’impresa. • Altri aspetti valutativi • Dimensioni dell’azienda. • Utili per valutare se e • Condizioni del mercato in cui opera. in che termini i beni o • Dinamiche della relativa domanda. servizi acquistati sia• Natura dei prodotti commercializzati. no stati o meno effetti• Condizioni che normalmente caratte- vamente utilizzati per le rizzano l’offerta. finalità aziendali. • Tipologia della clientela. • Ripresa a tassazione • Le motivazioni di eventuali riprese a tassazione fondate su tali parametri devono essere adeguatamente argomentate e supportate da una pluralità di parametri oggettivi, significativamente consistenti. • Disconoscimento • La deducibilità dei costi è condizionata non solo “se” ma anparziale che “nella misura” in cui gli stessi si riferiscano all’attività o all’oggetto dell’impresa, deponendo, almeno in una interpretaInerenza zione letterale, per la possibilità di un disconoscimento, anche qualitativa e solo parziale, della deducibilità di un onere e, quindi, per una quantitativa valutazione dell’inerenza anche sul piano “quantitativo”. R A T I O N . 1 1 / 2 0 0 9 - 6 8 1 9 31 ACCERTAMENTO imposte e tasse CONGRUITÀ • Rispetto ai ricavi • L’Amministrazione Finanziaria ha più volte riconosciuto, ancorché con riferimento a specifiche tipologie di costi ed oneri, la possibilità di subordinarne la deducibilità alla loro congruità rispetto ai ricavi o alla natura dei beni acquistati o delle prestazioni ricevute. • Costi sproporzionati Cass. sent. 11240/2002 • Rientra nei poteri dell’Amministrazione Finanziaria la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio dell’impresa, con negazione della deducibilità, totale o parziale, di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato; gli Uffici finanziari non sono, pertanto, vincolati ai valori o corrispettivi indicati in delibere sociali o contratti. • Parziale destinazione extra imprenditoriale • Il parziale recupero fiscale di un costo per non congruità - al pari di quello, integrale, per difetto di non inerenza - potrà avvenire, indifferentemente: .. sia sulla base di precisi riscontri documentali e fattuali, che comprovino la parziale destinazione extraimprenditoriale del bene o del servizio; .. sia sulla base di un confronto dell’entità della spesa con parametri oggettivi di riferimento. Natura del bene o del servizio, entità complessiva dei costi e dei ricavi dell’impresa, caratteristiEsempi che e dimensioni dell’impresa, attività da questa in concreto svolta. R.M. 8.04.1980, n. 9/121 C.M. 16.06.1984, n. 20/9/613 RECUPERO DEI COSTI PER MANCANZA DI CONGRUITÀ • Argomentazione • La motivazione del disconoscimento della quota del costo adeguata ritenuta non congrua dovrà essere particolarmente argomendel tata, facendo adeguatamente rilevare la grave, precisa e condisconoscimento cordante valenza sintomatica della parziale destinazione del costo extraimprenditoriale, risultante dai parametri di riferimento in concreto utilizzati. COME DIFENDERSI DAL FISCO Guida operaƟva on line agli strumenƟ di difesa del contribuente. L’opera oīre strumenƟ praƟci e operaƟvi per aīrontare le singole problemaƟche ed i rapporƟ con l’Amministrazione Finanziaria: difesa prevenƟva, contenzioso, ricorsi, accessi, accertamento con adesione, studi di seƩore, parametri... CO COME DIFENDERSI S ER ND IFE CO E D FIS 07 M AL a base 20 D Oper Costantemente aggiornato, conƟene la normaƟva, la prassi ministeriale, i formulari, la giurisprudenza, esempi di modelli, ricorsi ed istanze, riuƟlizzabili in formato Word e testaƟ da professionisƟ del seƩore. I Sistema Centro Studi Castelli I ITT DIR TI II TT ERVA TU RIS Opera base 2007 È possibile, mediante il formato Word, prelevare tesƟ anche integrali di sentenze per inserirli e/o adaƩarli allo specifico ricorso. L’abbonamento comprende: - Cd-Rom annuale con l’opera base completa; - accesso on line all’opera base con aggiornamento trimestrale; - circolare mensile d’aggiornamento “Come difendersi dal Fisco News”, con la rassegna giurisprudenziale del periodo. Sistema Centro Studi Castelli 32 R A T I O N . 1 1 / 2 0 0 9 - 6 8 1 9