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REGOLAMENTO Mancato ritiro dei referti Mancata disdetta delle
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina
REGOLAMENTO
per la disciplina della procedura di
addebito oneri agli assistiti per il:
Mancato ritiro dei referti
Mancata disdetta delle prenotazioni
Prestazioni di pre-ricovero
non seguite da ricovero
Ticket pronto soccorso
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina
Articolo 1
(Normativa di riferimento)
Mancato ritiro dei referti
Art. 4, comma 18, della Legge 30/12/1991, n° 412.
Art. 1, comma 796, lettera r, della Legge n° 296 del 27/12/2006.
Mancata disdetta delle prenotazioni
Art. 3, comma 15, del D.lgs 124/1998.
Prestazioni di pre-ricovero non seguite da ricovero
Linee Guida n° 1/1195, del Ministero della Sanità “Applicazione del decreto Ministeriale
14/12/1994.
Ticket pronto soccorso
Decreto 2503/2015, “Criteri per l’attribuzione dei codici bianchi alla dimissione dal
pronto soccorso”. Pubblicato sulla GURS n° 15 del 10/04/2015.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
Il presente regolamento definisce i casi e le modalità idonee per il recupero delle
somme dovute dagli utenti del Sistema Sanitario Nazionale nel caso in cui:
non abbiano ottemperato all’obbligo del ritiro dei referti e/o esami;
non si siano presentati alla visita o esame prenotato senza avere disdetto;
abbiano rinunciato o rinviato l’intervento per libera scelta;
non abbiano corrisposto la quota ticket pronto soccorso.
Articolo 3
(Mancato ritiro dei referti)
Gli utenti, anche se esenti dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa
sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite e/o esami diagnostici e di laboratorio
entro 30 giorni dall’effettuazione della prestazione, sono tenuti al pagamento per intero
del costo della prestazione specialistica usufruita.
Articolo 4
(Mancata disdetta delle prestazioni)
L’utente che non si sia presentato ad effettuare la prestazione prenotata, senza aver
provveduto a comunicare la disdetta della stessa entro i due giorni lavorativi
antecedenti (almeno 48 ore prima), dovrà provvedere al pagamento,
indipendentemente dalle esenzioni per reddito o per patologia, della quota
corrispondente all’intero costo della prestazione dedotto l’importo del ticket già
corrisposto. A tal proposito appare opportuno ricordare che il piano regionale di
contenimento dei tempi e delle liste di attesa (ex art. 1, comma 280 della legge
23.12.2005, n. 266) pubblicato sulla GURS n. 33 del 25/07/2008 parte I°, all’allegato C,
prevede che: ”…in caso di mancata disdetta, l’utente è tenuto comunque al pagamento
della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, anche se esente…”.
Se la mancata presentazione consegua a causa di forza maggiore, opportunamente
documentata o comprovata da idonea certificazione entro 30 gg. dall’accadimento,
l’utente non subirà alcun addebito.
La disdetta di una prenotazione potrà essere effettuata dall’utente o a mezzo di suo
delegato presso lo sportello CUP con una delle seguenti modalità:
- personalmente: in questo caso verrà rilasciato all’utente apposito documento
attestante l’avvenuta ricezione della disdetta;
- telefonicamente: in questo caso verrà comunicato all’utente un numero di disdetta;
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- via mail (se previsto/attivato): l’operatore che riceve la mail risponde all’utente con lo
stesso mezzo e procede all’archiviazione della mail di richiesta e di quella di risposta;
Articolo 6
(Prestazioni di pre-ricovero non seguite da ricovero)
Ai sensi delle Linee Guida n° 1/1195, del Ministero della Sanità “Applicazione del
decreto Ministeriale 14/12/1994”, in caso di rinuncia o di rinvio dell’intervento per libera
scelta del paziente, le singole indagini diagnostiche e le visite specialistiche effettuate,
ove ritenute non più utili ai fini della valutazione preoperatoria, saranno considerate
prestazioni ambulatoriali e, conseguentemente, sarà dovuto il pagamento della relativa
quota di compartecipazione della spesa da parte dell’utente. Se tale pagamento non
viene effettuato entro i trenta giorni dalla notifica, l’utente dovrà corrispondere l’intero
costo delle prestazioni.
Articolo 7
(Ticket pronto soccorso)
L’utente che abbia usufruito di prestazioni erogate in regime di pronto soccorso
ospedaliero non seguite da ricovero e la cui condizione, all'atto della dimissione, venga
codificata come “codice bianco”, è tenuto al pagamento di una quota fissa pari ad Euro
25,00.
Sono classificati come “codici bianchi alla dimissione” tutti gli accessi al pronto
soccorso, individuati con il triage di accesso come codice bianco o verde, tranne le otto
condizioni di seguito riportate che sono codificate come “codice verde alla dimissione”:
1. esitati con proposta di ricovero in ospedale;
2. che abbiano determinato una sosta in OBI (osservazione breve intensiva) di durata
superiore a 4 ore;
3. conseguenti a traumatismi che abbiano determinato una frattura, una lussazione,
una ferita che abbia richiesto sutura o applicazione di colla biologica o una
distorsione che abbia determinato una oggettiva limitazione funzionale e/o richieda
l’applicazione di sistemi di immobilizzazione;
4. conseguenti a ustioni di I grado di estensione superiore al 18% della superficie
corporea o ad ustioni di maggiore gravità;
5. conseguenti a ingestione / inalazione di corpo estraneo che richieda estrazione
strumentale;
6. conseguenti a intossicazione acuta, limitatamente ai casi rientranti nelle ipotesi 1 o 2
del presente elenco;
7. che abbiano rilevato condizioni di rischio legate allo stato di gravidanza;
8. derivanti dall’invio in pronto soccorso da parte del medico di medicina generale o di
continuità assistenziale con richiesta scritta di accesso ospedaliero.
Sono inoltre classificati come “codice bianco alla dimissione” tutti i pazienti, con codice
di accesso bianco o verde, che lasciano l’ospedale senza tornare al pronto soccorso
dopo l’erogazione di una prestazione specialistica.
La compartecipazione alla spesa
Il ticket in pronto soccorso è la compartecipazione del cittadino al costo delle
prestazioni di pronto soccorso. La quota è di 25 euro (decreto assessoriale del 18
ottobre 2007 e s.m. e integrazioni). Tutti gli accessi classificati come “codice bianco alla
dimissione” sono assoggettati al pagamento della quota fissa per l’accesso, con le
seguenti esclusioni:
1. gli accessi in pronto soccorso per minori di 14 anni;
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2. gli accessi erogati a pazienti con diritto all’esenzione per le condizioni previste
dall’Allegato al decreto del 18 ottobre 2007 e s.m. e integrazioni;
3. gli accessi conseguenti ad infortunio sul lavoro;
4. gli accessi conseguenti a formale richiesta dell’autorità giudiziaria o degli organi di
pubblica sicurezza;
5. gli accessi successivi ad un precedente accesso, se determinati da richiesta del
medico del pronto soccorso, in quanto finalizzati alla valutazione clinica definitiva o
all’esecuzione di accertamenti non disponibili in precedenza.
Il paziente che riceve un codice bianco alla dimissione, se non gode delle esenzioni
previste dalla normativa, paga il ticket.
Articolo 8
(Adempimenti delle Strutture Aziendali che erogano le prestazioni)
Le strutture Aziendali che erogano le prestazioni sanitarie, in caso di:
- mancato ritiro del referto entro trenta giorni dalla data della sua emissione;
- assenza dell’utente nel giorno prenotato;
- mancato ricovero nel giorno stabilito, di un utente al quale siano state erogate
prestazioni in regime di pre-ricovero;
devono trasmettere la relativa documentazione all’Ufficio di Riferimento dell’AOU per il
recupero del credito.
Le Strutture Aziendali sono, inoltre, tenute a dare adeguata informativa agli utenti.
Articolo 9
(Sanzioni amministrative)
Chi con una azione o omissione viola disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative è tenuto al pagamento di una somma di denaro in misura ridotta entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione o, in mancanza, dalla notificazione della
violazione.
Nel caso di opposizione l’autorità competente, se ritiene fondato l’accertamento,
ingiunge il pagamento con l’ordinanza–ingiunzione. Decorso inutilmente il termine
fissato per il pagamento si procederà alla riscossione della somma dovuta, oltre alle
spese ed alla maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in
cui la sanzione è divenuta esigibile, fatte salve le indicazioni specifiche previste dal
d.lgs. 194/2008.
Articolo 10
(invio richiesta di pagamento agli utenti)
Il competente Ufficio dell’AOU, relativamente agli utenti che non hanno pagato il ticket,
ovvero non hanno ritirato i referti di visite e/o esami, ovvero non si sono presentati alla
visita prenotata senza averla disdetta ovvero non hanno provveduto al pagamento della
quota ticket pronto soccorso, provvederà ad inviare, per importi superiori ad Euro 10,00,
apposita richiesta di pagamento a mezzo raccomandata r.r. con addebito all’utente
delle spese postali, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per il pagamento.
Articolo 11
(Giustificazioni)
L’utente invitato al pagamento potrà presentarsi presso l’Ufficio di Riferimento dell’AOU
per definire la propria posizione debitoria. L’Ufficio di Riferimento, nel caso di
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accoglimento delle ragioni addotte dall’utente, compilerà un foglio di “giustificazioni” con
effetto liberatorio, che verrà rilasciato allo stesso.
Articolo 12
(Elenco insoluti)
L’Ufficio di Riferimento dell’AOU, effettuati i controlli contabili, provvederà nei confronti
degli utenti morosi, cioè quelli che non hanno pagato nel termine stabilito nella
raccomandata r/r, a redigere e ad inviare all’Ufficio Legale, periodicamente e con
esclusione delle pratiche “giustificate” ai sensi del precedente art. 11, un elenco
nominativo, completo dei dati anagrafici e del codice fiscale, per il recupero del credito,
allegando copia della lettera r/r e della ricevuta di ritorno.
L’Ufficio Legale, per quanto concerne il contenzioso amministrativo, effettuati i controlli
contabili, provvederà, per gli utenti che restano insoluti, per il recupero del credito.
Articolo 13
(Ritiro dei referti)
Il referto potrà essere ritirato presso l’Ufficio di Riferimento dell’AOU. Il referto sarà
consegnato all’utente personalmente o a suo delegato, su esplicita richiesta dello
stesso, dopo aver verificato l’avvenuto pagamento del costo dell’intera prestazione. Su
richiesta dell’utente il referto può essere spedito a domicilio tramite il servizio postale
con spese a suo carico.
Articolo 14
(Decorrenza interessi legali)
Sulle somme oggetto di recupero coattivo saranno richiesti agli utenti anche gli interessi
legali, che decorreranno dalla data di esigibilità del credito, ossia dalla scadenza del
termine indicato per il pagamento nella lettera inviata dal competente Ufficio.
Articolo 15
(Informazione all’utente)
Per tutte le questioni attinenti all’insorgenza del debito l’utente dovrà rivolgersi
all’Ufficio di Riferimento dell’AOU, competente a fornire informazioni e/o delucidazioni.
Articolo 16
(Archiviazione)
Non si procederà al recupero delle somme dovute, conseguentemente, le pratiche
verranno archiviate nei seguenti casi:
- sopravvenuto decesso dell’utente;
- se la somma da recuperare è di importo pari o inferiore ad Euro 10,00;
- utenti seguiti da comunità di recupero;
- nomadi;
- irreperibili;
- carcerati.
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