REGOLAMENTO Mancato ritiro dei referti Mancata disdetta delle
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REGOLAMENTO Mancato ritiro dei referti Mancata disdetta delle
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina REGOLAMENTO per la disciplina della procedura di addebito oneri agli assistiti per il: Mancato ritiro dei referti Mancata disdetta delle prenotazioni Prestazioni di pre-ricovero non seguite da ricovero Ticket pronto soccorso Pagina 1 di 5 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina Articolo 1 (Normativa di riferimento) Mancato ritiro dei referti Art. 4, comma 18, della Legge 30/12/1991, n° 412. Art. 1, comma 796, lettera r, della Legge n° 296 del 27/12/2006. Mancata disdetta delle prenotazioni Art. 3, comma 15, del D.lgs 124/1998. Prestazioni di pre-ricovero non seguite da ricovero Linee Guida n° 1/1195, del Ministero della Sanità “Applicazione del decreto Ministeriale 14/12/1994. Ticket pronto soccorso Decreto 2503/2015, “Criteri per l’attribuzione dei codici bianchi alla dimissione dal pronto soccorso”. Pubblicato sulla GURS n° 15 del 10/04/2015. Articolo 2 (Ambito di applicazione) Il presente regolamento definisce i casi e le modalità idonee per il recupero delle somme dovute dagli utenti del Sistema Sanitario Nazionale nel caso in cui: non abbiano ottemperato all’obbligo del ritiro dei referti e/o esami; non si siano presentati alla visita o esame prenotato senza avere disdetto; abbiano rinunciato o rinviato l’intervento per libera scelta; non abbiano corrisposto la quota ticket pronto soccorso. Articolo 3 (Mancato ritiro dei referti) Gli utenti, anche se esenti dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite e/o esami diagnostici e di laboratorio entro 30 giorni dall’effettuazione della prestazione, sono tenuti al pagamento per intero del costo della prestazione specialistica usufruita. Articolo 4 (Mancata disdetta delle prestazioni) L’utente che non si sia presentato ad effettuare la prestazione prenotata, senza aver provveduto a comunicare la disdetta della stessa entro i due giorni lavorativi antecedenti (almeno 48 ore prima), dovrà provvedere al pagamento, indipendentemente dalle esenzioni per reddito o per patologia, della quota corrispondente all’intero costo della prestazione dedotto l’importo del ticket già corrisposto. A tal proposito appare opportuno ricordare che il piano regionale di contenimento dei tempi e delle liste di attesa (ex art. 1, comma 280 della legge 23.12.2005, n. 266) pubblicato sulla GURS n. 33 del 25/07/2008 parte I°, all’allegato C, prevede che: ”…in caso di mancata disdetta, l’utente è tenuto comunque al pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, anche se esente…”. Se la mancata presentazione consegua a causa di forza maggiore, opportunamente documentata o comprovata da idonea certificazione entro 30 gg. dall’accadimento, l’utente non subirà alcun addebito. La disdetta di una prenotazione potrà essere effettuata dall’utente o a mezzo di suo delegato presso lo sportello CUP con una delle seguenti modalità: - personalmente: in questo caso verrà rilasciato all’utente apposito documento attestante l’avvenuta ricezione della disdetta; - telefonicamente: in questo caso verrà comunicato all’utente un numero di disdetta; Pagina 2 di 5 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina - via mail (se previsto/attivato): l’operatore che riceve la mail risponde all’utente con lo stesso mezzo e procede all’archiviazione della mail di richiesta e di quella di risposta; Articolo 6 (Prestazioni di pre-ricovero non seguite da ricovero) Ai sensi delle Linee Guida n° 1/1195, del Ministero della Sanità “Applicazione del decreto Ministeriale 14/12/1994”, in caso di rinuncia o di rinvio dell’intervento per libera scelta del paziente, le singole indagini diagnostiche e le visite specialistiche effettuate, ove ritenute non più utili ai fini della valutazione preoperatoria, saranno considerate prestazioni ambulatoriali e, conseguentemente, sarà dovuto il pagamento della relativa quota di compartecipazione della spesa da parte dell’utente. Se tale pagamento non viene effettuato entro i trenta giorni dalla notifica, l’utente dovrà corrispondere l’intero costo delle prestazioni. Articolo 7 (Ticket pronto soccorso) L’utente che abbia usufruito di prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero e la cui condizione, all'atto della dimissione, venga codificata come “codice bianco”, è tenuto al pagamento di una quota fissa pari ad Euro 25,00. Sono classificati come “codici bianchi alla dimissione” tutti gli accessi al pronto soccorso, individuati con il triage di accesso come codice bianco o verde, tranne le otto condizioni di seguito riportate che sono codificate come “codice verde alla dimissione”: 1. esitati con proposta di ricovero in ospedale; 2. che abbiano determinato una sosta in OBI (osservazione breve intensiva) di durata superiore a 4 ore; 3. conseguenti a traumatismi che abbiano determinato una frattura, una lussazione, una ferita che abbia richiesto sutura o applicazione di colla biologica o una distorsione che abbia determinato una oggettiva limitazione funzionale e/o richieda l’applicazione di sistemi di immobilizzazione; 4. conseguenti a ustioni di I grado di estensione superiore al 18% della superficie corporea o ad ustioni di maggiore gravità; 5. conseguenti a ingestione / inalazione di corpo estraneo che richieda estrazione strumentale; 6. conseguenti a intossicazione acuta, limitatamente ai casi rientranti nelle ipotesi 1 o 2 del presente elenco; 7. che abbiano rilevato condizioni di rischio legate allo stato di gravidanza; 8. derivanti dall’invio in pronto soccorso da parte del medico di medicina generale o di continuità assistenziale con richiesta scritta di accesso ospedaliero. Sono inoltre classificati come “codice bianco alla dimissione” tutti i pazienti, con codice di accesso bianco o verde, che lasciano l’ospedale senza tornare al pronto soccorso dopo l’erogazione di una prestazione specialistica. La compartecipazione alla spesa Il ticket in pronto soccorso è la compartecipazione del cittadino al costo delle prestazioni di pronto soccorso. La quota è di 25 euro (decreto assessoriale del 18 ottobre 2007 e s.m. e integrazioni). Tutti gli accessi classificati come “codice bianco alla dimissione” sono assoggettati al pagamento della quota fissa per l’accesso, con le seguenti esclusioni: 1. gli accessi in pronto soccorso per minori di 14 anni; Pagina 3 di 5 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina 2. gli accessi erogati a pazienti con diritto all’esenzione per le condizioni previste dall’Allegato al decreto del 18 ottobre 2007 e s.m. e integrazioni; 3. gli accessi conseguenti ad infortunio sul lavoro; 4. gli accessi conseguenti a formale richiesta dell’autorità giudiziaria o degli organi di pubblica sicurezza; 5. gli accessi successivi ad un precedente accesso, se determinati da richiesta del medico del pronto soccorso, in quanto finalizzati alla valutazione clinica definitiva o all’esecuzione di accertamenti non disponibili in precedenza. Il paziente che riceve un codice bianco alla dimissione, se non gode delle esenzioni previste dalla normativa, paga il ticket. Articolo 8 (Adempimenti delle Strutture Aziendali che erogano le prestazioni) Le strutture Aziendali che erogano le prestazioni sanitarie, in caso di: - mancato ritiro del referto entro trenta giorni dalla data della sua emissione; - assenza dell’utente nel giorno prenotato; - mancato ricovero nel giorno stabilito, di un utente al quale siano state erogate prestazioni in regime di pre-ricovero; devono trasmettere la relativa documentazione all’Ufficio di Riferimento dell’AOU per il recupero del credito. Le Strutture Aziendali sono, inoltre, tenute a dare adeguata informativa agli utenti. Articolo 9 (Sanzioni amministrative) Chi con una azione o omissione viola disposizioni che prevedono sanzioni amministrative è tenuto al pagamento di una somma di denaro in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, in mancanza, dalla notificazione della violazione. Nel caso di opposizione l’autorità competente, se ritiene fondato l’accertamento, ingiunge il pagamento con l’ordinanza–ingiunzione. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si procederà alla riscossione della somma dovuta, oltre alle spese ed alla maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, fatte salve le indicazioni specifiche previste dal d.lgs. 194/2008. Articolo 10 (invio richiesta di pagamento agli utenti) Il competente Ufficio dell’AOU, relativamente agli utenti che non hanno pagato il ticket, ovvero non hanno ritirato i referti di visite e/o esami, ovvero non si sono presentati alla visita prenotata senza averla disdetta ovvero non hanno provveduto al pagamento della quota ticket pronto soccorso, provvederà ad inviare, per importi superiori ad Euro 10,00, apposita richiesta di pagamento a mezzo raccomandata r.r. con addebito all’utente delle spese postali, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per il pagamento. Articolo 11 (Giustificazioni) L’utente invitato al pagamento potrà presentarsi presso l’Ufficio di Riferimento dell’AOU per definire la propria posizione debitoria. L’Ufficio di Riferimento, nel caso di Pagina 4 di 5 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico “Gaetano Martino” di Messina accoglimento delle ragioni addotte dall’utente, compilerà un foglio di “giustificazioni” con effetto liberatorio, che verrà rilasciato allo stesso. Articolo 12 (Elenco insoluti) L’Ufficio di Riferimento dell’AOU, effettuati i controlli contabili, provvederà nei confronti degli utenti morosi, cioè quelli che non hanno pagato nel termine stabilito nella raccomandata r/r, a redigere e ad inviare all’Ufficio Legale, periodicamente e con esclusione delle pratiche “giustificate” ai sensi del precedente art. 11, un elenco nominativo, completo dei dati anagrafici e del codice fiscale, per il recupero del credito, allegando copia della lettera r/r e della ricevuta di ritorno. L’Ufficio Legale, per quanto concerne il contenzioso amministrativo, effettuati i controlli contabili, provvederà, per gli utenti che restano insoluti, per il recupero del credito. Articolo 13 (Ritiro dei referti) Il referto potrà essere ritirato presso l’Ufficio di Riferimento dell’AOU. Il referto sarà consegnato all’utente personalmente o a suo delegato, su esplicita richiesta dello stesso, dopo aver verificato l’avvenuto pagamento del costo dell’intera prestazione. Su richiesta dell’utente il referto può essere spedito a domicilio tramite il servizio postale con spese a suo carico. Articolo 14 (Decorrenza interessi legali) Sulle somme oggetto di recupero coattivo saranno richiesti agli utenti anche gli interessi legali, che decorreranno dalla data di esigibilità del credito, ossia dalla scadenza del termine indicato per il pagamento nella lettera inviata dal competente Ufficio. Articolo 15 (Informazione all’utente) Per tutte le questioni attinenti all’insorgenza del debito l’utente dovrà rivolgersi all’Ufficio di Riferimento dell’AOU, competente a fornire informazioni e/o delucidazioni. Articolo 16 (Archiviazione) Non si procederà al recupero delle somme dovute, conseguentemente, le pratiche verranno archiviate nei seguenti casi: - sopravvenuto decesso dell’utente; - se la somma da recuperare è di importo pari o inferiore ad Euro 10,00; - utenti seguiti da comunità di recupero; - nomadi; - irreperibili; - carcerati. Pagina 5 di 5