Comments
Transcript
CERTIFICATO di PREVENZIONE INCENDI SCADUTO
NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI CERTIFICATO di PREVENZIONE INCENDI SCADUTO IN CASO di MANCATO RINNOVO del CPI: ATTESTAZIONE TARDIVA DI RINNOVO PERIODICO oppure S.C.I.A ? I CHIARIMENTI della DIREZIONE CENTRALE VV.F. Con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 la richiesta di rinnovo del CPI è sostituita dalla richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, effettuata tramite una dichiarazione del titolare dell’attività, l’ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO. Relativamente all’attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio è intervenuta la Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco fornendo, con la circolare prot. n. 5555 del 18.04.2012, alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011. Gli scenari esaminati sono due: a) CPI SCADUTO - ATTESTAZIONE TARDIVA DI RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ’ ANTINCENDIO. La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell'attività o all'esercizio dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011. Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con I'esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per I'utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 139/2006, alla segnalazione di ipotesi reato all'autorità. b) CPI SCADUTO – PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. Nel caso, invece, venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) in luogo dell'attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell'attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all'art 5 del DPR 151/2011. Per ulteriori chiarimenti: www.studiotecnicogeomrivadavide.it