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slides_2015_10_06_Le azioni con voto maggiorato e con voto
Divizia & Mastrodonato
Notai Associati
Le azioni a voto plurimo
nelle società per azioni
non quotate
Paolo Divizia
Notaio in Bergamo
Univ. degli Studi di Bergamo
Docente Master societario IPSOA
Docente Master societario EUTEKNE
Bergamo, 6 ottobre 2015
1.
Introduzione alla riforma dell’art.
2351 operata dal d.l. 24 giugno
2014 (c.d. “decreto competitività”)
2.
Ruolo dell’autonomia statutaria
nella disciplina delle azioni a voto
plurimo
3.
Fase “statica” e “fase dinamica”
nell’introduzione delle azioni a voto
plurimo
4.
Quorum assembleare in presenza di
azioni a voto plurimo
5.
Analisi di alcune ipotesi applicative
Indice
dell’esposizione
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
Profili strutturali della riforma
1.
La disciplina delle azioni a voto plurimo è in
vigore a partire dal 21 agosto 2014 – art.
2351 comma 4 c.c.
2.
L’attuale assetto normativo pare un «ritorno
alle origini» (artt. 157 e 164 cod. comm.):
nel sistema del Codice di Commercio del 1882 era vietata
ogni forma di limitazione o esclusione del diritto di voto;
era ammessa l’emissione di azioni a voto plurimo;
era previsto un meccanismo legale di computo del voto
riconducibile al c.d. voto scalare (art. 157 primo comma,
seconda parte)
Introduzione
Le forme di limitazione / ampliamento del
diritto di voto sono tradizionalmente oggetto
di riforma (Codice del 1942 e Riforma del
Diritto societario 2003):
impongono il divieto di emissione di azioni a voto
plurimo (art. 2351 comma 4 c.c.);
circoscrivono alla metà del capitale sociale la limitazione
del voto (art. 2351 comma 2 c.c.) – voto escluso/limitato/
condizionato
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
I caratteri strutturali delle azioni a
voto plurimo
Il profilo peculiare e caratterizzante
delle azioni a voto plurimo è dato
dal significativo innalzamento del
coefficiente di voto.
Si passa dal coefficiente 1:1
(cioè 1 azione, 1 voto)
Coefficiente
1 :1
1 azione
I caratteri
strutturali
dell’azione a voto
plurimo
1 voto
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
(segue): I caratteri strutturali delle
azioni a voto plurimo
Si arriva ad un coefficiente 1: (+ di
1), sino ad un massimo di 3 voti
esprimibili da ciascuna azione
I caratteri
strutturali
dell’azione a voto
plurimo
Coefficiente
Max: 3 voti
1:3
1 azione
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
(segue): i caratteri strutturali delle
azioni a voto plurimo
L’elevazione del coefficiente di voto
esprimibile è l’unico tratto peculiare di
queste azioni
Si tratta di un completamento “per
simmetria” del sistema; le azioni a voto
plurimo sono speculari e contrarie nella
struttura rispetto alle azioni a voto
quantitativamente limitato (in cui il
coefficiente di voto può scendere sino a
zero – vedi art. 2351 comma 1 c.c.) – vedi
Orientamento H.G.35 del 19/09/2015
Le azioni a voto plurimo non prevedono
però la limitazione quantitativa alla metà
del capitale sociale
Voto plurimo e rinuncia all’esercizio di
voto
I caratteri
strutturali
dell’azione a voto
plurimo
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
(segue): i caratteri strutturali delle azioni a
voto plurimo
L’elevazione del coefficiente di voto
esprimibile può articolarsi secondo diverse
varianti tipologiche, previste dal codice:
voto plurimo riservato solo per specifici
argomenti: 1) voto plurimo per le assemblee
convocate per l’elezione delle cariche sociali
(organo amministrativo e di controllo); 2)
voto plurimo per le assemblee di modifica
dello statuto; 3) tecnica «de residuo» (voto
plurimo per tutte le deliberazioni, eccezion
fatta per quelle da cui deriva il recesso per il
socio dissenziente)
voto plurimo con coefficiente variabile: ad
esempio, voto DOPPIO per le assemblee
ordinarie e voto TRIPLO per le assemblee
straordinarie (nb: è ammesso il voto con
coefficiente non intero)
voto plurimo incondizionato (cioè attribuito in
pianta stabile);
voto plurimo subordinato a determinate
condizioni
I caratteri
strutturali
dell’azione a voto
plurimo
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
(segue): i caratteri strutturali delle azioni a
voto plurimo
Il voto plurimo condizionato si articola in
distinte sotto-varianti, suscettibili di
personalizzazione:
voto plurimo subordinato al verificarsi di
condizioni oggettive: 1) riferite all’attività
della società (ad es., il raggiungimento o
meno di determinati risultati di bilancio); 2)
riferite ad elementi esterni alla società
Interessante applicazione pratica: le azioni a
voto plurimo sono condizionate alla mancata
distribuzione del dividendo per un biennio
(decorso il biennio, chi non ha ottenuto il
dividendo acquisisce un peso decisionale
maggiorato in assemblea)
I caratteri
strutturali
dell’azione a voto
plurimo
voto plurimo subordinato al verificarsi di
condotte o di condizioni soggettive
dell’azionista: ad es., voto plurimo attribuito
a chi conserva le azioni per un biennio ovvero
le caratteristiche personali del socio (ad es., il
voto maggiorato è attribuito al socio “fondo
comune di investimento” oppure al socio
professionista)
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
(segue): i caratteri strutturali delle azioni a
voto plurimo
La condizione che innalza il coefficiente di
voto può alternativamente essere:
sospensiva (c.d. sunrise clause), ovverosia la
maggiorazione del coefficiente è sospesa sino
al verificarsi della condizione in sé
risolutiva (c.d. sunset clause), ossia la
maggiorazione del coefficiente opera sino a
quando non si verifica l’evento dedotto in
condizione
In particolare:
lo statuto deve descrivere con precisione l’evento che
deve essere – secondo la teoria generale del diritto civile
– futuro ed incerto;
lo statuto deve pre-individuare i modi con cui il
Presidente dell’assemblea proceda, in fase di
accertamento della legittimazione al voto,
all’accertamento del verificarsi dell’evento dedotto in
condizione
Presidente dell’Assemblea e notaio verbalizzante
collaborano quindi nel calcolo dei quorum costitutivi e
deliberativi che interessano le singole assemblee (rinvio)
in nessun caso la condizione deve essere
meramente potestativa (non ammesso il voto
plurimo “se l’azionista vorrà”)
I caratteri
strutturali
dell’azione a voto
plurimo
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
Azioni a voto plurimo e categoria
speciale di azioni
In linea di principio può affermarsi che le azioni a
voto plurimo costituiscono una vera e propria
categoria speciale di azioni
Si tratta di una categoria tipizzata dal Legislatore
del 2014 che si affianca a categorie speciali
“storiche” (come le azioni di risparmio) ovvero
categorie speciali introdotte dalla Riforma del
2003, quali le azioni correlate o le azioni
riscattabili
In particolare:
di regola, le azioni a voto plurimo interessano solo una parte
dell’intero montante azionario (ad es., solo ¼ delle azioni in
circolazione è a voto plurimo);
le caratteristiche sono pre-individuate dalla Legge e
“personalizzate” nello statuto
Azioni a voto
plurimo e
categoria speciale
VOTO PLURIMO = CATEGORIA SPECIALE non è
però un canone assoluto
L’esempio è quello delle azioni con maggiorazione di
voto in funzione di profili soggettivi dell’azionista,
quali la “fedeltà nella possidenza azionaria” (nel caso
delle azioni a voto maggiorato loyalty shares è la
legge stessa ad escludere il concetto di categoria
speciale)
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
Voto plurimo e voto
“quantitativamente limitato”: una
interessante simmetria
In linea di principio può affermarsi che le
azioni a voto plurimo si pongono in posizione
simmetrica e contraria alle azioni con voto
“quantitativamente limitato”
Le azioni con voto “quantitativamente
limitato” operano con queste caratteristiche:
il capitale complessivo con voto limitato non può eccedere
la metà del capitale complessivo;
il coefficiente di limitazione non trova limite e può giungere
sino a zero, cioè ad escludere il voto assembleare;
Azioni a voto
plurimo ed azioni
a voto limitato
Le azioni con voto “plurimo” operano con
queste caratteristiche:
il capitale complessivo con voto plurimo non conosce
limitazione quantitativa;
il coefficiente di maggiorazione di voto non può superare 3;
Il ricorso alle azioni a voto plurimo ovvero a
voto quantitativamente limitato può portare
a risultati analoghi
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
La vera novità sta nella “combinazione dei
due strumenti”
Con la combinazione delle azioni senza voto (nel
limite del 50% del capitale sociale) e delle azioni
a voto plurimo con coefficiente 1:3, si può
arrivare
ad
assicurare
la
supremazia
assembleare ad un pacchetto azionario pari al
12,51% del capitale complessivo
Vediamo come:
Alfa s.p.a. emette n. 1000 azioni complessive,
così ripartite:
Categoria A (azioni ordinarie):
374 azioni a voto pieno – coeff. 1:1 – 374 voti
Categoria B (azioni senza diritto di voto):
500 azioni senza voto – coeff. 1:0 – 0 voti
Categoria C (azioni a voto triplo):
126 azioni a voto triplo – coeff. 1:3 – 378 voti
Azioni a voto
plurimo ed azioni
a voto limitato
La categoria C, su una massa di 752 voti
esprimibili, rappresenta il 50,3 % del peso
assembleare complessivo
Sintesi del voto:
Categoria A: 49,7%
Categoria B: 0%
Categoria C: 50, 3%
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
Una applicazione di carattere pratico
L’esigenza dell’imprenditore Tizio (coniugato con
Caia e con tre figli Primo, Secondo e Terzo) è quella
di assicurare il passaggio generazionale della propria
società, contemperando da un lato le esigenze di
“conservare una gestione produttiva” e dall’altro di
conservare l’equilibrio familiare.
Vediamo come:
Alfa s.p.a. emette n. 1000 azioni complessive, così
ripartite:
Categoria A (azioni ordinarie):
360 azioni a voto pieno – coeff. 1:1 – 360 voti
Categoria B (azioni senza diritto di voto):
500 azioni senza voto – coeff. 1:0 – 0 voti
Categoria C (azioni a voto triplo):
140 azioni a voto triplo – coeff. 1:3 – 420 voti
Azioni a voto
plurimo e
passaggio
generazionale
dell’impresa
La categoria C, su una massa di 780 voti esprimibili,
rappresenta il 54 % del peso assembleare complessivo
Sintesi delle assegnazioni:
Categoria A: assegnata ai figli Secondo e Terzo “non imprenditori”, nella misura del
18% ciascuno
Categoria B: assegnata alla moglie Caia, nella misura del 50%
Categoria C: assegnata al figlio “con vocazione d’impresa”, nella misura del 14%
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
Alcune conseguenze di ordine
sistematico
La possibilità di combinare azioni a voto plurimo
con azioni a voto quantitativamente limitato
importa un ripensamento del concetto di
controllo, rilevante ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Corollari applicativi:
nuovi limiti all’acquisto di partecipazioni
azionarie incrociate (art. 2359-bis e ss. c.c.);
nuovi ambiti applicativi della disciplina della
direzione e del coordinamento (artt. 2497 e ss.
e 2497- sexies c.c.);
ripensamento della teoria tradizionale che
limitava la creazione di categorie speciali di
azioni dotate del potere di nomina delle
cariche sociali (ante 21.08.2014, veniva
ritenuta legittima solo una clausola che
attribuisse ad una categoria speciale di azioni
il diritto di nomina diretta di una componente
minoritaria degli organi di amministrazione e
controllo) – vedi Massima n. 142 Milano ed
inedita Massima n. 47 di Firenze;
Corollari
applicativi di
carattere
sistematico (non
trattati dal
legislatore)
possibilità di creazione in favore dei soci di diritto
pubblico (cc.dd. SPA miste pubblico/privato) di
categorie di azioni a voto plurimo, operanti nelle
assemblee per l’elezione di organo amministrativo e
di controllo
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
L’introduzione delle azioni a voto plurimo
FASE STATICA: le azioni a voto plurimo sono create,
emesse ed assegnate nella fase costitutiva della società.
Corollari applicativi:
la fase costitutiva si estrinseca in un momento negoziale, in cui
la misura dell’emissione ed i criteri di assegnazione delle azioni
a voto plurimo passa attraverso il consenso negoziale di tutti i
soci costituenti;
non si pone dal punto di vista logico alcun problema di rispetto
del principio di parità di trattamento, perché il consenso
negoziale unanime azzera il rischio;
i limiti sono quelli di legge (ad es., il divieto di andare oltre il
coefficiente 1:3 ed il limite delle condizioni meramente
potestative).
FASE DINAMICA: le azioni a voto plurimo sono create, emesse
ed assegnate nella fase di vita della società.
Introduzione delle
azioni a voto
plurimo
Corollari applicativi
in questa ipotesi, oltre a limiti assoluti indicati in fase
costitutiva, entrano in gioco altri limiti impliciti che
derivano dal fatto che esistono già azionisti e categorie di
azioni in circolazione (alle quali sono connesse aspettative
e posizioni giuridiche già formatesi) e la previsione di cui
all’art. 212 disp. att. c.c.;
a)
b)
c)
Tre sono i punti chiave:
il c.d. “principio di parità di trattamento”;
Il diritto di recesso ex art. 2437 comma 1 lett. G) c.c.
l’autorizzazione ex art. 2376 c.c. dell’assemblea speciale
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
(segue): L’introduzione delle azioni a voto
plurimo
Il principio di parità di trattamento (art. 42 Direttiva
77/91/CEE)
Considerazioni sul punto:
un criterio di attribuzione delle azioni a voto plurimo che
distingua nell’assegnazione fra socio e socio è contraria al
principio in esame (ad es., i soci Tizio e Caio, soci di
maggioranza, deliberano di assicurare solo a se stessi il diritto
di convertire le proprie azioni ordinarie in azioni a voto
plurimo, così accrescendo il proprio peso decisionale
nell’assemblea a danno degli altri soci di minoranza);
analoghe considerazioni valgono qualora non si scelga la via
della “conversione”, bensì quella dell’aumento oneroso con
emissione di azioni a voto plurimo “riservato” ad alcuni soci.
Il diritto di recesso ex art. 2437 comma 1 lett. G) c.c.
Considerazioni sul punto:
Introduzione delle
azioni a voto
plurimo
si tratta di un diritto di recesso finora sconosciuto
nell’applicazione pratica che riconosce l’exit a chi subisce
una modificazione concernente il diritto di voto o di
partecipazione;
prudenzialmente questo diritto di recesso deve essere
concesso ogni qualvolta si emettano azioni a voto plurimo
(le quali, matematicamente, alterano il peso del voto di
ogni socio)
NB: può forse essere esclusa la sola ipotesi in cui il diritto
di conversione delle azioni è concessa a tutti i soci ed a
parità di condizioni (App. Brescia 2 luglio 2014);
profilo non esplorato – diritti “minori” connessi al voto
(art. 2374 c.c. – c.d. diritto di rinvio)
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
(segue): L’introduzione delle azioni a
voto plurimo
Necessità dell’autorizzazione dell’assemblea
speciale ex art. 2376 c.c.
Considerazioni sul punto
Mentre il diritto di recesso è uno strumento di
tutela individuale e generale, l’autorizzazione
ex art. 2376 c.c. opera ovviamente sul
presupposto che pre-esistano all’emissione di
azioni a voto plurimo categorie di azioni che
possono subire un nocumento dall’emissione
delle nuove azioni
(ad es., si attribuisce ad una sola delle due
categorie di azioni presenti il diritto di
realizzare la conversione in azioni con voto
plurimo)
Introduzione delle
azioni a voto
plurimo
Attenzione: il placet dell’assemblea speciale
azzera il rischio di violazione del principio di
parità di trattamento, solo se ad essa si
accompagna la possibilità per i singoli azionisti
di esercitare il diritto di recesso.
La prima tutela opera su un piano corporativo
e di categoria, il recesso su un piano
individuale
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
Modalità di introduzione delle azioni a
voto plurimo
Aumento oneroso del capitale sociale in denaro con
offerta in opzione a tutti i soci
Aumento oneroso del capitale sociale in denaro con
offerta in opzione ai titolari di una categoria di
azioni (con le tutele dell’autorizzazione ex art. 2376
c.c. ed il diritto di recesso)
Attribuzione del diritto di conversione “facoltativa”
a parità di condizione a tutti gli azionisti
Introduzione delle
azioni a voto
plurimo
Attribuzione
del
diritto
di
conversione
“obbligatoria” a parità di condizione a tutti gli
azionisti
Aumento gratuito del capitale sociale (ipotesi
discussa in ragione del principio di simmetria ex art.
2442 c.c.)
Operazioni straordinarie di trasformazione, fusione
scissione (cenni)
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
Quorum assembleari ed azioni a voto plurimo
Nel codice civile si individuano quorum costitutivi e
deliberativi che sono ragguagliati “al capitale
sociale” (art. 2368 primo comma c.c.); in alcune
norme, invece, il solo quorum deliberativo è
ancorato “al capitale rappresentato in assemblea”
(art. 2369 primo comma c.c.).
Può ravvisarsi un principio generale per tutte le
ipotesi in cui ci si trovi dinanzi ad azioni che hanno
una alterazione del coefficiente di voto (in più o in
meno di 1)
La soluzione unitaria è quella di effettuare i calcoli
sulla base dei “voti spettanti” e non delle “azioni
esistenti”- principio espresso da Mass. Milano n.144
Quorum
assembleari ed
azioni a voto
plurimo
Se la variazione del coefficiente di voto è ancorata al
ricorrere o meno di condizioni soggettive
dell’azionista, sarà compito del Presidente
dell’Assemblea quello di fissare “volta per volta” –
previo accertamento del verificarsi o meno della
condizione – la soglia numerica dei quorum
necessari
Lo statuto può fissare i criteri per la determinazione
del momento in cui l’accertamento dei quorum
debba essere effettuato (ad es., si anticipa il controllo
al giorno che precede l’assemblea)
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
Il caso: Alfa s.p.a., con capitale sociale ripartito in 1000
azioni ordinarie, è posseduta al 70% da due soci
Tizio e Caio, imprenditori «puri» (che svolgono
attività coincidente con l’oggetto sociale) e, per il
residuo 30%% da Mevio, socio investitore.
Il rischio da prevenire: Mevio non ha alcun interesse ad
intervenire nella gestione sociale e nelle scelte
imprenditoriali «fino a quando la società genera
utili». Vuole però poter intervenire in ipotesi di
cattiva gestione sociale e dunque azzeramento
dell’utile ovvero maturazione di perdite.
La soluzione:
1.
Tutte le azioni ordinarie possedute da Mevio sono
convertite in azioni a voto triplo con clausola sunrise
(cioè con voto plurimo sospensivamente
condizionato) ed evento dedotto in condizione
rappresentato dalla mancata distribuzione di utile
per due anni consecutivi.
2.
Fino a che la società è ben gestita e produce utili, il
ruolo del socio investitore resta quello di minoranza
di fatto «estraneo» alla politica gestionale della
società – il diritto di voto plurimo resta sospeso.
3.
In caso di mala gestio per un oltre un biennio,
invece, il peso decisionale del socio investitore si
triplica (salendo da 300 a 900 voti esprimibili su
1600 voti totali, e dunque pari al 56,25%); con ciò
Mevio diventa «determinante» per la nomina del
nuovo consiglio di amministrazione
Analisi di un
secondo caso
pratico
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
Il caso: Alfa s.p.a. è posseduta al 50% da due soci d’affari, Tizio
e Caio grandi amici ed abili imprenditori. Entrambi i soci
nutrono sfiducia verso gli eredi dell’altro, ritenendoli
incapaci alla gestione dell’impresa.
Il rischio da prevenire: la morte di uno dei soci determina la
caduta in successione delle azioni ed il rischio di una
paralisi o di un rallentamento della gestione societaria
per il socio sopravvisuto
La soluzione:
1.
Tutte le azioni ordinarie sono convertite in azioni a voto
triplo con clausola sunset ed evento rappresentato dalla
morte del titolare
2.
In vita nessuna differenza rispetto alle azioni ordinarie (a
fronte di 1000 voti espimibili con le azioni ordinarie, con
le azioni a voto plurimo e coefficiente 3 i voti salgono a
3000, sempre divisi in parti uguali)
3.
In caso di morte di uno dei soci, il superstite conserva un
peso di voto pari a 1500 voti (500 azioni con voto
plurimo per 3); in successione – senza alcuna violazione
del divieto di patti successori (ma con la prudenziale
previsione di un ristoro economico) – cadono le azioni
che subiscono la riconversione forzosa in azioni ordinarie
4.
In termini patrimoniali nessuna alterazione, in termini di
peso azionario gli eredi avranno un peso assembleare
pari a 500, cioè il 25% dei voti nel complesso esprimibili
Possibilità di estendere l’evento dedotto in condizione
oltre il caso morte, anche ad ipotesi di oggettiva
impossibilità di partecipazione alla vita d’impresa quali
l’interdizione o la nomina di Amministratore di sostegno
5.
Analisi di un terzo
caso pratico
(ai confini con le
problematiche
successorie)
Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
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Paolo Divizia
venerdì 23 ottobre 2015
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