slides_2015_10_06_Le azioni con voto maggiorato e con voto
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Divizia & Mastrodonato Notai Associati Le azioni a voto plurimo nelle società per azioni non quotate Paolo Divizia Notaio in Bergamo Univ. degli Studi di Bergamo Docente Master societario IPSOA Docente Master societario EUTEKNE Bergamo, 6 ottobre 2015 1. Introduzione alla riforma dell’art. 2351 operata dal d.l. 24 giugno 2014 (c.d. “decreto competitività”) 2. Ruolo dell’autonomia statutaria nella disciplina delle azioni a voto plurimo 3. Fase “statica” e “fase dinamica” nell’introduzione delle azioni a voto plurimo 4. Quorum assembleare in presenza di azioni a voto plurimo 5. Analisi di alcune ipotesi applicative Indice dell’esposizione Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 Profili strutturali della riforma 1. La disciplina delle azioni a voto plurimo è in vigore a partire dal 21 agosto 2014 – art. 2351 comma 4 c.c. 2. L’attuale assetto normativo pare un «ritorno alle origini» (artt. 157 e 164 cod. comm.): nel sistema del Codice di Commercio del 1882 era vietata ogni forma di limitazione o esclusione del diritto di voto; era ammessa l’emissione di azioni a voto plurimo; era previsto un meccanismo legale di computo del voto riconducibile al c.d. voto scalare (art. 157 primo comma, seconda parte) Introduzione Le forme di limitazione / ampliamento del diritto di voto sono tradizionalmente oggetto di riforma (Codice del 1942 e Riforma del Diritto societario 2003): impongono il divieto di emissione di azioni a voto plurimo (art. 2351 comma 4 c.c.); circoscrivono alla metà del capitale sociale la limitazione del voto (art. 2351 comma 2 c.c.) – voto escluso/limitato/ condizionato Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 I caratteri strutturali delle azioni a voto plurimo Il profilo peculiare e caratterizzante delle azioni a voto plurimo è dato dal significativo innalzamento del coefficiente di voto. Si passa dal coefficiente 1:1 (cioè 1 azione, 1 voto) Coefficiente 1 :1 1 azione I caratteri strutturali dell’azione a voto plurimo 1 voto Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 (segue): I caratteri strutturali delle azioni a voto plurimo Si arriva ad un coefficiente 1: (+ di 1), sino ad un massimo di 3 voti esprimibili da ciascuna azione I caratteri strutturali dell’azione a voto plurimo Coefficiente Max: 3 voti 1:3 1 azione Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 (segue): i caratteri strutturali delle azioni a voto plurimo L’elevazione del coefficiente di voto esprimibile è l’unico tratto peculiare di queste azioni Si tratta di un completamento “per simmetria” del sistema; le azioni a voto plurimo sono speculari e contrarie nella struttura rispetto alle azioni a voto quantitativamente limitato (in cui il coefficiente di voto può scendere sino a zero – vedi art. 2351 comma 1 c.c.) – vedi Orientamento H.G.35 del 19/09/2015 Le azioni a voto plurimo non prevedono però la limitazione quantitativa alla metà del capitale sociale Voto plurimo e rinuncia all’esercizio di voto I caratteri strutturali dell’azione a voto plurimo Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 (segue): i caratteri strutturali delle azioni a voto plurimo L’elevazione del coefficiente di voto esprimibile può articolarsi secondo diverse varianti tipologiche, previste dal codice: voto plurimo riservato solo per specifici argomenti: 1) voto plurimo per le assemblee convocate per l’elezione delle cariche sociali (organo amministrativo e di controllo); 2) voto plurimo per le assemblee di modifica dello statuto; 3) tecnica «de residuo» (voto plurimo per tutte le deliberazioni, eccezion fatta per quelle da cui deriva il recesso per il socio dissenziente) voto plurimo con coefficiente variabile: ad esempio, voto DOPPIO per le assemblee ordinarie e voto TRIPLO per le assemblee straordinarie (nb: è ammesso il voto con coefficiente non intero) voto plurimo incondizionato (cioè attribuito in pianta stabile); voto plurimo subordinato a determinate condizioni I caratteri strutturali dell’azione a voto plurimo Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 (segue): i caratteri strutturali delle azioni a voto plurimo Il voto plurimo condizionato si articola in distinte sotto-varianti, suscettibili di personalizzazione: voto plurimo subordinato al verificarsi di condizioni oggettive: 1) riferite all’attività della società (ad es., il raggiungimento o meno di determinati risultati di bilancio); 2) riferite ad elementi esterni alla società Interessante applicazione pratica: le azioni a voto plurimo sono condizionate alla mancata distribuzione del dividendo per un biennio (decorso il biennio, chi non ha ottenuto il dividendo acquisisce un peso decisionale maggiorato in assemblea) I caratteri strutturali dell’azione a voto plurimo voto plurimo subordinato al verificarsi di condotte o di condizioni soggettive dell’azionista: ad es., voto plurimo attribuito a chi conserva le azioni per un biennio ovvero le caratteristiche personali del socio (ad es., il voto maggiorato è attribuito al socio “fondo comune di investimento” oppure al socio professionista) Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 (segue): i caratteri strutturali delle azioni a voto plurimo La condizione che innalza il coefficiente di voto può alternativamente essere: sospensiva (c.d. sunrise clause), ovverosia la maggiorazione del coefficiente è sospesa sino al verificarsi della condizione in sé risolutiva (c.d. sunset clause), ossia la maggiorazione del coefficiente opera sino a quando non si verifica l’evento dedotto in condizione In particolare: lo statuto deve descrivere con precisione l’evento che deve essere – secondo la teoria generale del diritto civile – futuro ed incerto; lo statuto deve pre-individuare i modi con cui il Presidente dell’assemblea proceda, in fase di accertamento della legittimazione al voto, all’accertamento del verificarsi dell’evento dedotto in condizione Presidente dell’Assemblea e notaio verbalizzante collaborano quindi nel calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi che interessano le singole assemblee (rinvio) in nessun caso la condizione deve essere meramente potestativa (non ammesso il voto plurimo “se l’azionista vorrà”) I caratteri strutturali dell’azione a voto plurimo Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 Azioni a voto plurimo e categoria speciale di azioni In linea di principio può affermarsi che le azioni a voto plurimo costituiscono una vera e propria categoria speciale di azioni Si tratta di una categoria tipizzata dal Legislatore del 2014 che si affianca a categorie speciali “storiche” (come le azioni di risparmio) ovvero categorie speciali introdotte dalla Riforma del 2003, quali le azioni correlate o le azioni riscattabili In particolare: di regola, le azioni a voto plurimo interessano solo una parte dell’intero montante azionario (ad es., solo ¼ delle azioni in circolazione è a voto plurimo); le caratteristiche sono pre-individuate dalla Legge e “personalizzate” nello statuto Azioni a voto plurimo e categoria speciale VOTO PLURIMO = CATEGORIA SPECIALE non è però un canone assoluto L’esempio è quello delle azioni con maggiorazione di voto in funzione di profili soggettivi dell’azionista, quali la “fedeltà nella possidenza azionaria” (nel caso delle azioni a voto maggiorato loyalty shares è la legge stessa ad escludere il concetto di categoria speciale) Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 Voto plurimo e voto “quantitativamente limitato”: una interessante simmetria In linea di principio può affermarsi che le azioni a voto plurimo si pongono in posizione simmetrica e contraria alle azioni con voto “quantitativamente limitato” Le azioni con voto “quantitativamente limitato” operano con queste caratteristiche: il capitale complessivo con voto limitato non può eccedere la metà del capitale complessivo; il coefficiente di limitazione non trova limite e può giungere sino a zero, cioè ad escludere il voto assembleare; Azioni a voto plurimo ed azioni a voto limitato Le azioni con voto “plurimo” operano con queste caratteristiche: il capitale complessivo con voto plurimo non conosce limitazione quantitativa; il coefficiente di maggiorazione di voto non può superare 3; Il ricorso alle azioni a voto plurimo ovvero a voto quantitativamente limitato può portare a risultati analoghi Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 La vera novità sta nella “combinazione dei due strumenti” Con la combinazione delle azioni senza voto (nel limite del 50% del capitale sociale) e delle azioni a voto plurimo con coefficiente 1:3, si può arrivare ad assicurare la supremazia assembleare ad un pacchetto azionario pari al 12,51% del capitale complessivo Vediamo come: Alfa s.p.a. emette n. 1000 azioni complessive, così ripartite: Categoria A (azioni ordinarie): 374 azioni a voto pieno – coeff. 1:1 – 374 voti Categoria B (azioni senza diritto di voto): 500 azioni senza voto – coeff. 1:0 – 0 voti Categoria C (azioni a voto triplo): 126 azioni a voto triplo – coeff. 1:3 – 378 voti Azioni a voto plurimo ed azioni a voto limitato La categoria C, su una massa di 752 voti esprimibili, rappresenta il 50,3 % del peso assembleare complessivo Sintesi del voto: Categoria A: 49,7% Categoria B: 0% Categoria C: 50, 3% Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 Una applicazione di carattere pratico L’esigenza dell’imprenditore Tizio (coniugato con Caia e con tre figli Primo, Secondo e Terzo) è quella di assicurare il passaggio generazionale della propria società, contemperando da un lato le esigenze di “conservare una gestione produttiva” e dall’altro di conservare l’equilibrio familiare. Vediamo come: Alfa s.p.a. emette n. 1000 azioni complessive, così ripartite: Categoria A (azioni ordinarie): 360 azioni a voto pieno – coeff. 1:1 – 360 voti Categoria B (azioni senza diritto di voto): 500 azioni senza voto – coeff. 1:0 – 0 voti Categoria C (azioni a voto triplo): 140 azioni a voto triplo – coeff. 1:3 – 420 voti Azioni a voto plurimo e passaggio generazionale dell’impresa La categoria C, su una massa di 780 voti esprimibili, rappresenta il 54 % del peso assembleare complessivo Sintesi delle assegnazioni: Categoria A: assegnata ai figli Secondo e Terzo “non imprenditori”, nella misura del 18% ciascuno Categoria B: assegnata alla moglie Caia, nella misura del 50% Categoria C: assegnata al figlio “con vocazione d’impresa”, nella misura del 14% Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 Alcune conseguenze di ordine sistematico La possibilità di combinare azioni a voto plurimo con azioni a voto quantitativamente limitato importa un ripensamento del concetto di controllo, rilevante ai sensi dell’art. 2359 c.c. Corollari applicativi: nuovi limiti all’acquisto di partecipazioni azionarie incrociate (art. 2359-bis e ss. c.c.); nuovi ambiti applicativi della disciplina della direzione e del coordinamento (artt. 2497 e ss. e 2497- sexies c.c.); ripensamento della teoria tradizionale che limitava la creazione di categorie speciali di azioni dotate del potere di nomina delle cariche sociali (ante 21.08.2014, veniva ritenuta legittima solo una clausola che attribuisse ad una categoria speciale di azioni il diritto di nomina diretta di una componente minoritaria degli organi di amministrazione e controllo) – vedi Massima n. 142 Milano ed inedita Massima n. 47 di Firenze; Corollari applicativi di carattere sistematico (non trattati dal legislatore) possibilità di creazione in favore dei soci di diritto pubblico (cc.dd. SPA miste pubblico/privato) di categorie di azioni a voto plurimo, operanti nelle assemblee per l’elezione di organo amministrativo e di controllo Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 L’introduzione delle azioni a voto plurimo FASE STATICA: le azioni a voto plurimo sono create, emesse ed assegnate nella fase costitutiva della società. Corollari applicativi: la fase costitutiva si estrinseca in un momento negoziale, in cui la misura dell’emissione ed i criteri di assegnazione delle azioni a voto plurimo passa attraverso il consenso negoziale di tutti i soci costituenti; non si pone dal punto di vista logico alcun problema di rispetto del principio di parità di trattamento, perché il consenso negoziale unanime azzera il rischio; i limiti sono quelli di legge (ad es., il divieto di andare oltre il coefficiente 1:3 ed il limite delle condizioni meramente potestative). FASE DINAMICA: le azioni a voto plurimo sono create, emesse ed assegnate nella fase di vita della società. Introduzione delle azioni a voto plurimo Corollari applicativi in questa ipotesi, oltre a limiti assoluti indicati in fase costitutiva, entrano in gioco altri limiti impliciti che derivano dal fatto che esistono già azionisti e categorie di azioni in circolazione (alle quali sono connesse aspettative e posizioni giuridiche già formatesi) e la previsione di cui all’art. 212 disp. att. c.c.; a) b) c) Tre sono i punti chiave: il c.d. “principio di parità di trattamento”; Il diritto di recesso ex art. 2437 comma 1 lett. G) c.c. l’autorizzazione ex art. 2376 c.c. dell’assemblea speciale Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 (segue): L’introduzione delle azioni a voto plurimo Il principio di parità di trattamento (art. 42 Direttiva 77/91/CEE) Considerazioni sul punto: un criterio di attribuzione delle azioni a voto plurimo che distingua nell’assegnazione fra socio e socio è contraria al principio in esame (ad es., i soci Tizio e Caio, soci di maggioranza, deliberano di assicurare solo a se stessi il diritto di convertire le proprie azioni ordinarie in azioni a voto plurimo, così accrescendo il proprio peso decisionale nell’assemblea a danno degli altri soci di minoranza); analoghe considerazioni valgono qualora non si scelga la via della “conversione”, bensì quella dell’aumento oneroso con emissione di azioni a voto plurimo “riservato” ad alcuni soci. Il diritto di recesso ex art. 2437 comma 1 lett. G) c.c. Considerazioni sul punto: Introduzione delle azioni a voto plurimo si tratta di un diritto di recesso finora sconosciuto nell’applicazione pratica che riconosce l’exit a chi subisce una modificazione concernente il diritto di voto o di partecipazione; prudenzialmente questo diritto di recesso deve essere concesso ogni qualvolta si emettano azioni a voto plurimo (le quali, matematicamente, alterano il peso del voto di ogni socio) NB: può forse essere esclusa la sola ipotesi in cui il diritto di conversione delle azioni è concessa a tutti i soci ed a parità di condizioni (App. Brescia 2 luglio 2014); profilo non esplorato – diritti “minori” connessi al voto (art. 2374 c.c. – c.d. diritto di rinvio) Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 (segue): L’introduzione delle azioni a voto plurimo Necessità dell’autorizzazione dell’assemblea speciale ex art. 2376 c.c. Considerazioni sul punto Mentre il diritto di recesso è uno strumento di tutela individuale e generale, l’autorizzazione ex art. 2376 c.c. opera ovviamente sul presupposto che pre-esistano all’emissione di azioni a voto plurimo categorie di azioni che possono subire un nocumento dall’emissione delle nuove azioni (ad es., si attribuisce ad una sola delle due categorie di azioni presenti il diritto di realizzare la conversione in azioni con voto plurimo) Introduzione delle azioni a voto plurimo Attenzione: il placet dell’assemblea speciale azzera il rischio di violazione del principio di parità di trattamento, solo se ad essa si accompagna la possibilità per i singoli azionisti di esercitare il diritto di recesso. La prima tutela opera su un piano corporativo e di categoria, il recesso su un piano individuale Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 Modalità di introduzione delle azioni a voto plurimo Aumento oneroso del capitale sociale in denaro con offerta in opzione a tutti i soci Aumento oneroso del capitale sociale in denaro con offerta in opzione ai titolari di una categoria di azioni (con le tutele dell’autorizzazione ex art. 2376 c.c. ed il diritto di recesso) Attribuzione del diritto di conversione “facoltativa” a parità di condizione a tutti gli azionisti Introduzione delle azioni a voto plurimo Attribuzione del diritto di conversione “obbligatoria” a parità di condizione a tutti gli azionisti Aumento gratuito del capitale sociale (ipotesi discussa in ragione del principio di simmetria ex art. 2442 c.c.) Operazioni straordinarie di trasformazione, fusione scissione (cenni) Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 Quorum assembleari ed azioni a voto plurimo Nel codice civile si individuano quorum costitutivi e deliberativi che sono ragguagliati “al capitale sociale” (art. 2368 primo comma c.c.); in alcune norme, invece, il solo quorum deliberativo è ancorato “al capitale rappresentato in assemblea” (art. 2369 primo comma c.c.). Può ravvisarsi un principio generale per tutte le ipotesi in cui ci si trovi dinanzi ad azioni che hanno una alterazione del coefficiente di voto (in più o in meno di 1) La soluzione unitaria è quella di effettuare i calcoli sulla base dei “voti spettanti” e non delle “azioni esistenti”- principio espresso da Mass. Milano n.144 Quorum assembleari ed azioni a voto plurimo Se la variazione del coefficiente di voto è ancorata al ricorrere o meno di condizioni soggettive dell’azionista, sarà compito del Presidente dell’Assemblea quello di fissare “volta per volta” – previo accertamento del verificarsi o meno della condizione – la soglia numerica dei quorum necessari Lo statuto può fissare i criteri per la determinazione del momento in cui l’accertamento dei quorum debba essere effettuato (ad es., si anticipa il controllo al giorno che precede l’assemblea) Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 Il caso: Alfa s.p.a., con capitale sociale ripartito in 1000 azioni ordinarie, è posseduta al 70% da due soci Tizio e Caio, imprenditori «puri» (che svolgono attività coincidente con l’oggetto sociale) e, per il residuo 30%% da Mevio, socio investitore. Il rischio da prevenire: Mevio non ha alcun interesse ad intervenire nella gestione sociale e nelle scelte imprenditoriali «fino a quando la società genera utili». Vuole però poter intervenire in ipotesi di cattiva gestione sociale e dunque azzeramento dell’utile ovvero maturazione di perdite. La soluzione: 1. Tutte le azioni ordinarie possedute da Mevio sono convertite in azioni a voto triplo con clausola sunrise (cioè con voto plurimo sospensivamente condizionato) ed evento dedotto in condizione rappresentato dalla mancata distribuzione di utile per due anni consecutivi. 2. Fino a che la società è ben gestita e produce utili, il ruolo del socio investitore resta quello di minoranza di fatto «estraneo» alla politica gestionale della società – il diritto di voto plurimo resta sospeso. 3. In caso di mala gestio per un oltre un biennio, invece, il peso decisionale del socio investitore si triplica (salendo da 300 a 900 voti esprimibili su 1600 voti totali, e dunque pari al 56,25%); con ciò Mevio diventa «determinante» per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione Analisi di un secondo caso pratico Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 Il caso: Alfa s.p.a. è posseduta al 50% da due soci d’affari, Tizio e Caio grandi amici ed abili imprenditori. Entrambi i soci nutrono sfiducia verso gli eredi dell’altro, ritenendoli incapaci alla gestione dell’impresa. Il rischio da prevenire: la morte di uno dei soci determina la caduta in successione delle azioni ed il rischio di una paralisi o di un rallentamento della gestione societaria per il socio sopravvisuto La soluzione: 1. Tutte le azioni ordinarie sono convertite in azioni a voto triplo con clausola sunset ed evento rappresentato dalla morte del titolare 2. In vita nessuna differenza rispetto alle azioni ordinarie (a fronte di 1000 voti espimibili con le azioni ordinarie, con le azioni a voto plurimo e coefficiente 3 i voti salgono a 3000, sempre divisi in parti uguali) 3. In caso di morte di uno dei soci, il superstite conserva un peso di voto pari a 1500 voti (500 azioni con voto plurimo per 3); in successione – senza alcuna violazione del divieto di patti successori (ma con la prudenziale previsione di un ristoro economico) – cadono le azioni che subiscono la riconversione forzosa in azioni ordinarie 4. In termini patrimoniali nessuna alterazione, in termini di peso azionario gli eredi avranno un peso assembleare pari a 500, cioè il 25% dei voti nel complesso esprimibili Possibilità di estendere l’evento dedotto in condizione oltre il caso morte, anche ad ipotesi di oggettiva impossibilità di partecipazione alla vita d’impresa quali l’interdizione o la nomina di Amministratore di sostegno 5. Analisi di un terzo caso pratico (ai confini con le problematiche successorie) Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015 Andare sul sito: 1. www.notaiassociatibergamo.it 2. In alto a sinistra click su pulsante DIVIZIA 3. Scendere in fondo alla pagina ed aprire “il cassetto” – MASTER E CONVEGNI 4. Download free del file DOVE TROVARE LE SLIDES DEL CONVEGNO? Paolo Divizia venerdì 23 ottobre 2015