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contraffazione dei segni, contrassegni e documenti d

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contraffazione dei segni, contrassegni e documenti d
Attualità di Andrea Girella*
CONTRAFFAZIONE DEI SEGNI,
CONTRASSEGNI E DOCUMENTI
D’IDENTIFICAZIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA
er evitare la possibilità che malintenzionati
utilizzino illecitamente le tessere di riconoscimento
e gli altri segni distintivi con cui il cittadino identifica
chi esercita una pubblica funzione, il legislatore ha
ritenuto di tutelare la fiducia riposta nel significato
convenzionale di tali forme d’immagine delle
Pubbliche Amministrazioni, quali:
1) tessere di identificazione - in uso agli Ufficiali e
Agenti di P.S. e di P.G., che, comunque denominate
e secondo i rispettivi ordinamenti, valgono ad
identificare i predetti pubblici ufficiali nell’esercizio delle specifiche
funzioni (compresi, quindi, i tesserini di identificazione del
personale della polizia municipale, ma esclusi i “badge” di
accesso in luoghi specifici, le tessere ferroviarie, le carte di
identità, i passaporti e simili documenti, anche se contenenti
l’indicazione della qualifica o grado rivestiti dall’interessato)(1);
2) segni distintivi, contrassegni o documenti d’identificazione
dell’operatore di polizia ovvero della funzione di polizia – oggetti
ed accessori idonei a identificare Ufficiali e Agenti di P.S. e di
P.G. quando non vestono l’uniforme, quali le placche metalliche
di riconoscimento, la sciarpa tricolore di cui all’art. 24 del
Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940 oltre, Reg.), i “segnali distintivi” di cui all’art. 24 del Regolamento
di attuazione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992), le
uniformi stesse, capaci di identificare inequivocabilmente il
medesimo personale, gli accessori alle uniformi, quali i fregi e
gli altri segni distintivi aventi la medesima funzione, nonché le
livree e gli altri contrassegni identificanti dei mezzi in dotazione.
La vendita di tali documenti e contrassegni è soggetta, oltre
che alla disciplina del commercio, anche alle disposizioni di
polizia amministrativa contenute nel T.U.L.P.S. e nel relativo Reg.
Le modifiche apportate all’art. 28 del T.U.L.P.S., sottopongono
alla licenza di pubblica sicurezza anche le attività di fabbricazione
e detenzione(2) dei documenti di riconoscimento e degli altri
contrassegni di identificazione in uso agli Ufficiali e Agenti di
P.S. e di P.G. (fatte salve le produzioni dell’Istituto Poligrafico
40
e Zecca dello Stato). Tale norma è applicabile sia alle uniformi
e agli accessori delle FF.PP. (sia ad ordinamento civile che
militare) e dei Corpi/servizi di polizia locale, nonché a quei segni
distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur
senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne
simulano la funzione (sono, cioè, idonei a trarre agevolmente
in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse
illecitamente usare).
La tutela penale approntata dall’ordinamento nei casi di
contraffazione è frammentata e – sotto il profilo giuridico concerne oggetti materiali diversi. Nel dettaglio:
a) segni distintivi contraffatti - Per chiunque illecitamente:
• detiene(3) segni distintivi, contrassegni o documenti di
identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o
documenti che ne simulano la funzione;
• fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati
nell’alinea precedente, ovvero illecitamente ne fa uso, il codice
penale(4) prevede la reclusione da uno a quattro anni (arresto
facoltativo). La pena è aumentata da un terzo alla metà per chi
fabbrica o comunque forma i segni distintivi contraffatti ovvero
li detiene fuori dai casi di uso personale.
Non vi è rapporto di specialità tra il reato di contraffazione delle
impronte di una pubblica amministrazione o certificazione (art.
469 c.p.) ed il reato di possesso di segni distintivi contraffatti (art.
497-ter c.p.) trattandosi di fattispecie incriminatrici che tutelano
beni giuridici diversi e che, pertanto, possono concorrere(5).
b) contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati
a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e
strumenti contraffatti - Chiunque contraffà(6) il sigillo di un ente
pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso
nella contraffazione, fa uso(7) di tale sigillo contraffatto, è punito(8)
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro
centotre a milletrentadue. La stessa pena si applica a chi contraffà
altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione,
ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di
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tali strumenti (arresto facoltativo).
Per quanto riguarda l’oggetto materiale,
la norma in esame si occupa del sigillo
dello Stato(9) e degli altri sigilli pubblici,
ossia di quelli degli enti pubblici e dei
pubblici uffici (art. 468, comma 1, c.p.).
Il reato di cui all’art. 468 c.p. può
concorrere con i reati di falsità materiale
in atto pubblico (art. 476 c.p.) e di falsità
materiale in autorizzazione (art. 477
c.p.), in quanto questi ultimi si possono
perfezionare anche senza l’espediente
della contraffazione dei pubblici sigilli.
Quanto ai rapporti con l’art. 517 c.p.,
la giurisprudenza sottolinea che la
disposizione dell’art. 468 c.p., comma
2, si differenzia da quella prevista
dall’art. 517 c.p., poiché si richiede la
contraffazione di strumenti destinati a
pubblica autenticazione o certificazione,
mentre l’art. 517 c.p. richiede la mera
imitazione di marchi o segni distintivi nei
prodotti messi in vendita; ciò determina
che il delitto di cui all’art. 517 c.p., che
ha evidentemente carattere sussidiario,
sussiste in quanto manchi una condotta
di contraffazione.
c) contraffazione delle impronte di una
pubblica amministrazione o certificazione Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti
indicati nei paragrafi precedenti, contraffà
le impronte di una pubblica autenticazione
o certificazione, ovvero, non essendo
concorso nella contraffazione, fa uso
della cosa che reca l’impronta contraffatta,
soggiace(10) alle pene rispettivamente degli
artt. 467 e 468 c.p. ridotte di un terzo
(arresto facoltativo).
L’oggetto materiale del delitto previsto
dall’art. 469 c.p. è l’impronta in sé
considerata. Per impronte «si intendono
i segni (simbolo, dicitura ecc.) apposti
da un organo pubblico per attestare la
provenienza di un documento (impronte
di autenticazione), ovvero l’avvenuto
compimento di un atto, le qualità di una
cosa ecc. (impronte di certificazione)».
Quindi, mentre l’impronta è il vero e proprio
contrassegno, il sigillo è lo strumento
idoneo ad apporre segni (dicitura, disegno,
ecc.) su di un oggetto (carta, tela, metallo,
ecc. - si pensi, ad esempio, al numero di
matricola sulle armi da sparo o alla targa
dei veicoli).
Non vi è rapporto di specialità tra il reato
di contraffazione delle impronte di una
pubblica amministrazione o certificazione
(art. 469 c.p.) ed il reato di possesso di
segni distintivi contraffatti (art. 497-ter
c.p.) trattandosi di fattispecie incriminatrici
che tutelano beni giuridici diversi e che,
pertanto, possono concorrere.
d) vendita o acquisto di cose con impronte
contraffatte di una pubblica autenticazione
o certificazione - Chiunque, fuori dei
casi di concorso nei reati preveduti nei
paragrafi precedenti, pone in vendita o
acquista cose sulle quali siano le impronte
contraffatte di una pubblica autenticazione
o certificazione, soggiace(11) alle pene
rispettivamente stabilite negli artt. 467469 c.p. (arresto facoltativo).
Tale fattispecie rappresenta una figura
autonoma di reato e non una mera
circostanza attenuante dei reati previsti
dagli artt. 467, 468 e 469 c.p.
La condotta di porre in vendita consiste
in qualsiasi fatto di offerta in vendita,
pubblica o clandestina, all’ingrosso o
al minuto, e si realizza con la semplice
offerta, non essendo necessario anche un
effettivo atto di alienazione; la condotta di
acquisto si riferisce, invece, a qualunque
fatto di acquisizione, a titolo oneroso,
gratuito, originario o derivativo(12).
e) acquisto di cose di sospetta
provenienza - Chiunque, senza averne
prima accertata la legittima provenienza,
acquista o riceve a qualsiasi titolo cose,
che, per la loro qualità o per la condizione
di chi le offre o per l’entità del prezzo, si
abbia motivo di sospettare che provengano
da reato, è punito(13) con l’arresto fino a
sei mesi o con l’ammenda non inferiore
a € 20. Alla stessa pena soggiace chi si
adopera per fare acquistare o ricevere
a qualsiasi titolo alcuna delle cose
suindicate, senza averne prima accertata
la legittima provenienza. Vi rientra
qualsiasi forma e titolo di acquisizione
della disponibilità, materiale o giuridica,
delle cose di sospetta provenienza;
pertanto, la condotta costitutiva del reato
può consistere anche nella detenzione
di un bene a titolo precario o a scopo di
custodia.
*Ten. Col. Guardia di Finanza
Note
1
Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/3418-10100 (1) del 7-3-2006.
2
È richiesta l’autorizzazione anche per la detenzione per finalità lecite dei predetti indumenti accessori, quali riparazione, lavaggio, collezione, ecc.
3
Integra il reato di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter c.p.) la condotta di colui che detenga segni distintivi e contrassegni acquistati
via ‘internet’, trattandosi di materiali la cui diffusione è ordinariamente affidata a canali ufficiali o ad esercizi autorizzati alla vendita solo previa verifica
del titolo di legittimazione personale [Cass. pen., Sez. V, 30-6-2009 n. 41080 in relazione a vestiario, accessori, fregi e segni distintivi (gradi, alamari
e stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato)].
4
Art. 497-ter c.p. (Possesso di segni distintivi contraffatti).
5
Cass. pen., Sez. V, 18-5-2011 n. 30120, seppur in tema di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis C.p.).
6
Per realizzare la condotta di cui all’art. 468 c.p. è sufficiente una somiglianza tale da trarre in inganno un certo numero di persone non eccezionalmente
ignoranti o negligenti; non basta, invece, una contraffazione palesemente grossolana.
7
L’uso del sigillo contraffatto rappresenta un’autonoma ipotesi delittuosa rispetto al delitto di contraffazione di sigillo soltanto nel caso in cui il soggetto
che realizza detto uso non sia responsabile anche di concorso nella contraffazione.
8
Art. 468 c.p. (Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti
contraffatti).
9
Il sigillo dello Stato è il c.d. «grande sigillo dello Stato»; l’art. 1, D.Lgs. n. 535/1948 descrive la sua forma: «l’emblema dello Stato, approvato
dall’Assemblea costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata
agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale
“Repubblica Italiana”».
10
Art. 469 c.p. (Contraffazione delle impronte di una pubblica amministrazione o certificazione).
11
Art. 470 c.p. (Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione).
12
Il momento consumativo del reato si verifica nel momento in cui la cosa sia posta in vendita o appena ne avviene l’acquisto. L’ipotesi delittuosa
in esame ha carattere residuale. Sono possibili in concreto delle situazioni di sovrapposizione tra le condotte di cui all’art. 470 c.p. e quelle di uso
di cui agli artt. 467-469 c.p.
13
Art. 712 c.p. (Acquisto di cose di sospetta provenienza).
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