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contraffazione dei segni, contrassegni e documenti d
Attualità di Andrea Girella* CONTRAFFAZIONE DEI SEGNI, CONTRASSEGNI E DOCUMENTI D’IDENTIFICAZIONE DELLA FUNZIONE DI POLIZIA er evitare la possibilità che malintenzionati utilizzino illecitamente le tessere di riconoscimento e gli altri segni distintivi con cui il cittadino identifica chi esercita una pubblica funzione, il legislatore ha ritenuto di tutelare la fiducia riposta nel significato convenzionale di tali forme d’immagine delle Pubbliche Amministrazioni, quali: 1) tessere di identificazione - in uso agli Ufficiali e Agenti di P.S. e di P.G., che, comunque denominate e secondo i rispettivi ordinamenti, valgono ad identificare i predetti pubblici ufficiali nell’esercizio delle specifiche funzioni (compresi, quindi, i tesserini di identificazione del personale della polizia municipale, ma esclusi i “badge” di accesso in luoghi specifici, le tessere ferroviarie, le carte di identità, i passaporti e simili documenti, anche se contenenti l’indicazione della qualifica o grado rivestiti dall’interessato)(1); 2) segni distintivi, contrassegni o documenti d’identificazione dell’operatore di polizia ovvero della funzione di polizia – oggetti ed accessori idonei a identificare Ufficiali e Agenti di P.S. e di P.G. quando non vestono l’uniforme, quali le placche metalliche di riconoscimento, la sciarpa tricolore di cui all’art. 24 del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940 oltre, Reg.), i “segnali distintivi” di cui all’art. 24 del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. n. 495/1992), le uniformi stesse, capaci di identificare inequivocabilmente il medesimo personale, gli accessori alle uniformi, quali i fregi e gli altri segni distintivi aventi la medesima funzione, nonché le livree e gli altri contrassegni identificanti dei mezzi in dotazione. La vendita di tali documenti e contrassegni è soggetta, oltre che alla disciplina del commercio, anche alle disposizioni di polizia amministrativa contenute nel T.U.L.P.S. e nel relativo Reg. Le modifiche apportate all’art. 28 del T.U.L.P.S., sottopongono alla licenza di pubblica sicurezza anche le attività di fabbricazione e detenzione(2) dei documenti di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione in uso agli Ufficiali e Agenti di P.S. e di P.G. (fatte salve le produzioni dell’Istituto Poligrafico 40 e Zecca dello Stato). Tale norma è applicabile sia alle uniformi e agli accessori delle FF.PP. (sia ad ordinamento civile che militare) e dei Corpi/servizi di polizia locale, nonché a quei segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre più o meno accuratamente gli originali, ne simulano la funzione (sono, cioè, idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini circa la qualità personale di chi li dovesse illecitamente usare). La tutela penale approntata dall’ordinamento nei casi di contraffazione è frammentata e – sotto il profilo giuridico concerne oggetti materiali diversi. Nel dettaglio: a) segni distintivi contraffatti - Per chiunque illecitamente: • detiene(3) segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione; • fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nell’alinea precedente, ovvero illecitamente ne fa uso, il codice penale(4) prevede la reclusione da uno a quattro anni (arresto facoltativo). La pena è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma i segni distintivi contraffatti ovvero li detiene fuori dai casi di uso personale. Non vi è rapporto di specialità tra il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica amministrazione o certificazione (art. 469 c.p.) ed il reato di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter c.p.) trattandosi di fattispecie incriminatrici che tutelano beni giuridici diversi e che, pertanto, possono concorrere(5). b) contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti - Chiunque contraffà(6) il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso(7) di tale sigillo contraffatto, è punito(8) con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro centotre a milletrentadue. La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di www.asaps.it tali strumenti (arresto facoltativo). Per quanto riguarda l’oggetto materiale, la norma in esame si occupa del sigillo dello Stato(9) e degli altri sigilli pubblici, ossia di quelli degli enti pubblici e dei pubblici uffici (art. 468, comma 1, c.p.). Il reato di cui all’art. 468 c.p. può concorrere con i reati di falsità materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) e di falsità materiale in autorizzazione (art. 477 c.p.), in quanto questi ultimi si possono perfezionare anche senza l’espediente della contraffazione dei pubblici sigilli. Quanto ai rapporti con l’art. 517 c.p., la giurisprudenza sottolinea che la disposizione dell’art. 468 c.p., comma 2, si differenzia da quella prevista dall’art. 517 c.p., poiché si richiede la contraffazione di strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, mentre l’art. 517 c.p. richiede la mera imitazione di marchi o segni distintivi nei prodotti messi in vendita; ciò determina che il delitto di cui all’art. 517 c.p., che ha evidentemente carattere sussidiario, sussiste in quanto manchi una condotta di contraffazione. c) contraffazione delle impronte di una pubblica amministrazione o certificazione Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati nei paragrafi precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace(10) alle pene rispettivamente degli artt. 467 e 468 c.p. ridotte di un terzo (arresto facoltativo). L’oggetto materiale del delitto previsto dall’art. 469 c.p. è l’impronta in sé considerata. Per impronte «si intendono i segni (simbolo, dicitura ecc.) apposti da un organo pubblico per attestare la provenienza di un documento (impronte di autenticazione), ovvero l’avvenuto compimento di un atto, le qualità di una cosa ecc. (impronte di certificazione)». Quindi, mentre l’impronta è il vero e proprio contrassegno, il sigillo è lo strumento idoneo ad apporre segni (dicitura, disegno, ecc.) su di un oggetto (carta, tela, metallo, ecc. - si pensi, ad esempio, al numero di matricola sulle armi da sparo o alla targa dei veicoli). Non vi è rapporto di specialità tra il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica amministrazione o certificazione (art. 469 c.p.) ed il reato di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter c.p.) trattandosi di fattispecie incriminatrici che tutelano beni giuridici diversi e che, pertanto, possono concorrere. d) vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti nei paragrafi precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace(11) alle pene rispettivamente stabilite negli artt. 467469 c.p. (arresto facoltativo). Tale fattispecie rappresenta una figura autonoma di reato e non una mera circostanza attenuante dei reati previsti dagli artt. 467, 468 e 469 c.p. La condotta di porre in vendita consiste in qualsiasi fatto di offerta in vendita, pubblica o clandestina, all’ingrosso o al minuto, e si realizza con la semplice offerta, non essendo necessario anche un effettivo atto di alienazione; la condotta di acquisto si riferisce, invece, a qualunque fatto di acquisizione, a titolo oneroso, gratuito, originario o derivativo(12). e) acquisto di cose di sospetta provenienza - Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito(13) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a € 20. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. Vi rientra qualsiasi forma e titolo di acquisizione della disponibilità, materiale o giuridica, delle cose di sospetta provenienza; pertanto, la condotta costitutiva del reato può consistere anche nella detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia. *Ten. Col. Guardia di Finanza Note 1 Cfr. Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/3418-10100 (1) del 7-3-2006. 2 È richiesta l’autorizzazione anche per la detenzione per finalità lecite dei predetti indumenti accessori, quali riparazione, lavaggio, collezione, ecc. 3 Integra il reato di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter c.p.) la condotta di colui che detenga segni distintivi e contrassegni acquistati via ‘internet’, trattandosi di materiali la cui diffusione è ordinariamente affidata a canali ufficiali o ad esercizi autorizzati alla vendita solo previa verifica del titolo di legittimazione personale [Cass. pen., Sez. V, 30-6-2009 n. 41080 in relazione a vestiario, accessori, fregi e segni distintivi (gradi, alamari e stemma araldico dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato)]. 4 Art. 497-ter c.p. (Possesso di segni distintivi contraffatti). 5 Cass. pen., Sez. V, 18-5-2011 n. 30120, seppur in tema di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis C.p.). 6 Per realizzare la condotta di cui all’art. 468 c.p. è sufficiente una somiglianza tale da trarre in inganno un certo numero di persone non eccezionalmente ignoranti o negligenti; non basta, invece, una contraffazione palesemente grossolana. 7 L’uso del sigillo contraffatto rappresenta un’autonoma ipotesi delittuosa rispetto al delitto di contraffazione di sigillo soltanto nel caso in cui il soggetto che realizza detto uso non sia responsabile anche di concorso nella contraffazione. 8 Art. 468 c.p. (Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti). 9 Il sigillo dello Stato è il c.d. «grande sigillo dello Stato»; l’art. 1, D.Lgs. n. 535/1948 descrive la sua forma: «l’emblema dello Stato, approvato dall’Assemblea costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale “Repubblica Italiana”». 10 Art. 469 c.p. (Contraffazione delle impronte di una pubblica amministrazione o certificazione). 11 Art. 470 c.p. (Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione). 12 Il momento consumativo del reato si verifica nel momento in cui la cosa sia posta in vendita o appena ne avviene l’acquisto. L’ipotesi delittuosa in esame ha carattere residuale. Sono possibili in concreto delle situazioni di sovrapposizione tra le condotte di cui all’art. 470 c.p. e quelle di uso di cui agli artt. 467-469 c.p. 13 Art. 712 c.p. (Acquisto di cose di sospetta provenienza). www.asaps.it 41