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Disciplinare Tecnico per Ambulanze – tipo AB

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Disciplinare Tecnico per Ambulanze – tipo AB
Disciplinare Tecnico per Ambulanze – tipo A-B
bozza ad uso interno per le Misericordie
Introduzione
La Confederazione Misericordie, nell’ambito del programma di lavoro sulla “Sicurezza in Emergenza”, sta
predisponendo uno strumento di ausilio per le Misericordie che intendano allestire un mezzo di soccorso in sicurezza e
qualità. Lo strumento – un disciplinare tecnico per ambulanze di tipo A o B – rappresenta un supporto di nuova
concezione che si pone tra la norma giuridica di riferimento ed il capitolato d’allestimento che ogni associazione adotta,
con soluzioni tecniche all’avanguardia per favorire al massimo la qualità e soprattutto per elevare ai massimo livelli la
sicurezza attiva e passiva per gli occupanti, per gli utenti della strada, e per il veicolo stesso.
Il disciplinare che viene qui presentato in bozza, rappresenta uno strumento di supporto che può essere
utilizzato congiuntamente al servizio di consulenza gratuita sull’allestimento dei mezzi di soccorso che ciascuna
associazione può richiedere a Confederazione. Si tratta pertanto di un insieme di iniziative di sviluppo che vogliamo
mettere a disposizione delle Misericordie, affinché possano qualificare sempre più il servizio ai fratelli.
Gli istruttori autisti sono pregati di leggere con attenzione il disciplinare, affinché possa costituire anzitutto un
arricchimento formativo, ma soprattutto un sussidio utile per l’attività all’interno della Confraternita. Accanto alla norma
cogente, sono altresì indicate norme volontarie dettate da condizioni di qualità e sicurezza, che pertanto sono suggerite
alle Misericordie. Pur non essendo queste ultime obbligate al rispetto delle norme volontarie (ma senz’altro delle norme
cogenti), invitiamo a riflettere sulla opportunità di orientare la costruzione e l’allestimento del mezzo di soccorso a
standard qualitativamente più sicuri.
Devono essere applicate in virtù di un obbligo giuridico le seguenti norme di riferimento:





D.Lgs 285/1992
DPR 495/1992
DM 553/1987
norma EN 1789
DM Min Trasporti 5/11/1996
Nel corpo del testo in corsivo sono indicate invece le norme volontarie relative ai criteri costruttivi ulteriori
suggeriti da Confederazione
Dalla normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze
Decreto Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553
Art. 1
Classificazione delle autoambulanze
1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati,
denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all’art. 26, lettera f),
del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di
persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.
2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti tipi due tipi di
autoambulanze:
 tipo A: con carrozzeria definita “autoambulanza di soccorso”, attrezzate per il
trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche
attrezzature di assistenza;
 tipo B: con carrozzeria definita “autoambulanza di trasporto”, attrezzate
essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di
semplici attrezzature di assistenza.
3. Ai sensi dell’art. 57 del citato testo unico, le autoambulanze definite nel presente articolo
sono da considerarsi destinate ad uso privato se in proprietà o in usufrutto di unità sanitarie locali,
ospedali, cliniche, associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute dallo Stato ,
imprese o altre collettività, che a ciò siano obbligate, per loro necessità, ovvero se da tali soggetti
siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera; sono
invece da considerarsi destinate ad uso privato per noleggio con conducente negli altri casi.
Art. 2
Rispondenza a norme generali
1. Le autoambulanze, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere
conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle domande di approvazione, sia ai
sensi dell’art. 53 che dell’art. 54 del testo unico citato nelle premesse, ai veicoli delle seguenti
categorie internazionali, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 23 aprile 1974:
 autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5 t: categoria M1 o M2;
 autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 5t: categoria M2
 autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t: categoria M3..
2. Se l’autoambulanza deriva da un tipo di veicolo già omologato, l’appartenenza alla
categoria prescritta deve risultare dalla relativa omologazione del veicolo di base.
Art. 3
Caratteristiche costruttive
1. Le autoambulanze devono rispondere alle caratteristiche previste nell’allegato tecnico al
presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
Art. 4
Immatricolazione
1. La direzione generale M.C.T.C. stabilisce i titoli e la documentazione necessari per
conseguire l’immatricolazione delle autoambulanze ai sensi dell’art. 58 del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, al fine di determinare la destinazione d’uso di cui al
comma 3 del precedente art. 1.
Art. 5
Norme transitorie e finali
1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a domande di approvazione ai sensi
dell’art. 53 o 54 del testo unico citato nelle premesse, presentate a decorrere dal 1° luglio 1988. A
richiesta del costruttore le prescrizioni possono essere applicate anteriormente.
2. A partire dal 1° luglio 1989 non potranno più essere immatricolate per la prima volta in
Italia autoambulanze che non rispondano alle prescrizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dalla normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze
allegato tecnico
1. MASSE
1.1. La tara delle autoambulanze, oltre quanto definito per le generalità degli autoveicoli,
comprende anche le barelle di contenuto, ma non comprende le attrezzature specifiche
previste per le autoambulanze di tipo A.
1.2. Per l’ammissibilità del veicolo deve essere verificato il rispetto dei carichi massimi totali e
per asse riconosciuti nonché dei relativi rapporti limite, nell’ipotesi di occupazione delle
barelle e di tutti i posti a sedere previsti, considerando per ogni trasportato il peso
convenzionale di 75 kg.
1.3.
Per le autoambulanze di tipo A, nell’ipotesi di carico dovrà altresì essere previsto, per le
specifiche attrezzature,
un
carico
uniformemente distribuito sul pavimento del
compartimento sanitario nella misura di 300 kg se a barella unica aumentato di 100 kg per
ogni barella supplementare.
Nel caso di ubicazione stabile di parte o di tutta l’attrezzatura specifica, la verifica dei carichi
sugli assi e il loro rapporto potrà essere condotta tenendo conto della reale ubicazione di dette
attrezzature e considerando uniformemente ripartita soltanto la residua aliquota del carico
previsto al comma precedente.
2. COMPARTIMENTO SANITARIO
2.1. Per le autoambulanze di tipo A le dimensioni minime interne del compartimento sanitario,
con esclusione di attrezzature ed arredi sono:
 lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;
 larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;
 altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 2,00 m e di
superficie non inferiore a 2,4 m2): 1,75 m.
Per le autoambulanze di tipo B il compartimento sanitario deve essere capace di contenere,
tenuto altresì conto delle esigenze del trasporto, almeno una barella a norma UNI di
dimensioni non inferiori a 1,85 x 0,56 m.
2.2. L’altezza massima da terra del piano di calpestio è di 40 cm. tale altezza può raggiungere 80
cm con l’impiego di opportuni scalini, ovvero nelle autoambulanze di tipo B e può esser, se
necessario, più elevata nel caso di veicolo a trazione integrale.
2.3. Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante divisorio
inamovibile. E’ ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta
tenuta. Su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.
Si consiglia fortemente di alloggiare In cabina guida le bombole dell’ossigeno,
e più esattamente tra i due sedili (autista e passeggero) in verticale o in
orizzontale rispetto al pianale del veicolo. E’ assolutamente sconsigliabile
posizionare bombole in pressione (ossigeno fisso o portatile) in prossimità
della parete/fiancata o in prossimità dei cantonali posteriori del veicolo. In
qualunque caso, le bombole dovranno sempre essere trattenute da un sistema
che garantisca la resistenza ad una forza applicata pari a 10g nelle tre
direzioni.
E’ consigliabile che l’apertura delle bombole si possa effettuare comunque dal
vano sanitario. Nel caso in cui le bombole dell’ossigeno trovassero
collocazione sotto il sedile del passeggero (sconsigliabile), la rubinetteria delle
medesime dovrà essere rivolta verso il conducente e non verso la portiera lato
passeggero
L’impianto dell’ossigeno rispetterà quanto previsto dalla normativa europea
EN737
2.4
Nel compartimento sanitario devono trovare alloggiamento una o più barelle a norme UNI in
posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabili al veicolo sia
longitudinalmente, che trasversalmente e verticalmente, di cui almeno una (barella
principale con ancoraggi dotati di una certificazione di resistenza ad una forza applicata pari a
10g nelle tre direzioni) avente dimensioni come previsto al precedente punto 2.1.
2.5
Nella autoambulanze di tipo A il piano superiore della barella principale, materasso escluso,
deve trovarsi a non meno di 40 cm ed a non più di 120 cm dal piano di calpestio.
Nel compartimento sanitario delle autoambulanze di tipo A devono trovarsi almeno tre
sedili, uno dei quali situato in posizione contromarcia in prossimità della testa della o delle
barelle. Nelle ambulanze di tipo B è necessario almeno un posto a sedere oltre quello del
conducente. I sedili devono comunque essere ancorati al veicolo, avere una larghezza tra i
bordi del cuscino di almeno 40 centimetri ed essere previsti di cinture di fissaggio. Sono
ammessi sedili ribaltabili.
Tutti i sedili in oggetto devono essere omologati in categoria “M1”, come i sedili del
vano guida ed i relativi sistemi di trattenuta degli occupanti, ed essere dotati di
poggiatesta e cinture di sicurezza almeno a 3 punti di ancoraggio. E’ inammissibile,
per questioni di sicurezza, la panchetta laterale.
l sedili alloggiati nel compartimento sanitario e la barella debbono essere solidamente
ancorati al pianale dei veicolo. Gli ancoraggi dei sedili, della barella e dei sistemi di
trattenuta degli occupanti debbono poter resistere almeno a forze conseguenti ad
accelerazioni di 10 g con direzione longitudinale al veicolo (nei due versi) e di 10 g
con direzione trasversale (nei due versi). L'accertamento potrà essere effettuato
sperimentalmente o la resistenza verificata con opportune calcolazioni.
Tutte le persone e gli oggetti (quali strumenti medici, equipaggiamenti ed altri oggetti
senza eccezioni)
normalmente
trasportati
sull'autoambulanza
devono
essere
"trattenuti" per evitare che diventino dei “proiettili” se soggetti ad una forza pari a 10
g in avanti, indietro, trasversalmente o verticalmente.
L'ampiezza del movimento compiuto da una persona o oggetto soggetti a tale forza non
deve essere tale da mettere in pericolo la sicurezza delle persone presenti
sull'autoambulanza.
Dopo essere stato soggetto a tale forza:
a) nessun oggetto deve avere angoli taglienti o mettere in pericolo la sicurezza
delle persone sull'autoambulanza;
b) il paziente, la barella o qualunque altro oggetto attaccato al supporto della
barella o alla barella stessa, non devono essere spostati di una distanza superiore
a 150 mm;
c) tutte le persone sull'autoambulanza devono poter essere liberate senza dover
utilizzare attrezzature diverse da quelle trasportate sull'autoambulanza.
2.6
Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di
larghezza massima possibile in relazione struttura del veicolo e comunque non inferiore a
120 cm nelle autoambulanze di tipo A. Le autoambulanze di tipo A devono inoltre avere
nello stesso compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero
di larghezza non inferiore a 100 cm. Tutte le porte devono essere apribili sia dall’interno che
dall’esterno.
2.7
Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra su ogni fiancata apribile
solo dall’interno.
2.8
Almeno una delle finestre (molto meglio se ambedue) deve essere facilmente accessibile
dall’interno e presentare in posizione di apertura un’area minima libera di 0,24 m 2 con
dimensione assiale non inferiore a 45 cm..
Il compartimento sanitario deve essere convenientemente illuminato secondo tabelle
d’unificazione a carattere definitivo (L’illuminazione ideale dovrà essere di colore naturale e
garantirà un livello di intensità luminosa minima di:
 300 lux, nell’area dei paziente;
 100 lux, nell’area circostante
con possibilità di abbassare il livello nell’area dei paziente ad almeno 150 lux)
2.9 Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato secondo tabelle d’unificazione acarattere
definitivo ( si consiglia di insonorizzare Il compartimento sanitario tramite l’interposizione di lana di
roccia, di almeno 4 centimetri di spessore, tra il rivestimento interno del vano sanitario e la lamiera
che costituisce la fiancata ed il tetto, per tutta l’ampiezza. La lana di roccia risulta ottimale anche
come termoisolante).
3. SEGNI DISTINTIVI
3.1 Le autoambulanze devono essere dotate del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu
(La luce prodotta dal dispositivo supplementare di allarme può essere di tipo alogena,
flash stroboscopico o a LED di ultima generazione, purché tassativamente omologato.
Si ricorda che l’omologazione europea prevede una “E” maiuscola cerchiata con
all’interno del cerchio stesso un numero che indica lo Stato europeo che ha seguito il
procedimento di omologazione inoltre, questa volta fuori dal cerchio, sarà leggibile
anche il numero stesso di omologazione. Stesso dicasi anche per i ripetitori
stroboscopici, o a LED, da posizionare normalmente sulla calandra anteriore. Anch’essi
devono tassativamente essere omologati. L’omologazione si riconosce nello stesso modo
dei dispositivi supplementari di allarme a luce lampeggiante blu.
I mezzi di soccorso sanitari (ambulanze e auto-mediche) dovranno essere dotate di
sistemi illuminanti a fari bianchi orientabili, manualmente o elettricamente.
Per le ambulanze, i suddetti illuminatori dovranno essere almeno tre, uno posto
centralmente nella parte anteriore del rialzo e
due posteriori, posizionati in
corrispondenza della sommità degli angoli del mezzo.
e di quello di allarme (sirena o dispositivo sonoro di allarme che sarà esclusivamente
del tipo bitonale “italiana” omologata, come previsto dal Decreto Ministeriale
17/10/1980 pubblicato su
G.U. n. 310 del 12/11/1980. Nel caso in cui si ritenga
opportuno dotare l’ambulanza di due sirene, che saranno ambedue uguali e sempre del
tipo omologato, si renderà obbligatorio impedirne la possibilità di uso contemporaneo,
ciò sarà realizzabile elettromeccanicamente ( deviatore 1 – 0 – 2) oppure
tramite una centralina elettronica che inibisca l’attivazione della sirena “secondaria”
una volta inserita la “primaria” o viceversa
Il dispositivo sonoro di allarme deve avere una potenza di uscita di almeno 100w,
l’altoparlante o speaker sarà dimensionato di conseguenza, per cui 100w 0 superiore.
Lo speaker dovrà essere montato all’esterno dell’autoveicolo e rivolto verso la parte
anteriore dello stesso in condizioni di campo libero ossia senza alcun ostacolo, posto
anteriormente che ne limiti, distorga o devii in qualche modo il suono).
previsti rispettivamente dagli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale.
3.2 Le autoambulanze devono essere di colore bianco (sono tollerate le bande con i colori
sociali inerenti l’uniformità d’immagine confederale) e portare su ogni fiancata nonché
anteriormente e posteriormente il simbolo internazionale del soccorso riportato in appendice,
con dimensioni minime pari a quelle ivi indicate e con fondo di colore azzurro realizzato in
materiale retroriflettente.
3.3 Le autoambulanze devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica
autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la
parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore. tale altezza può
essere ridotta a 10 cm nelle autoambulanze di tipo B.
3.4 Nella parte anteriore della autoambulanze di tipo A deve essere riportata, con lo stesso
materiale di cui al punto 3.3, la scritta AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine
speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm.
3.5 Sono ammesse altre indicazioni purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti e che non
abbiano nessun loro punto ad una distanza dal simbolo di cui la punto 3.2 inferiore a 50 cm.
In particolare, sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, in forma
chiaramente individuale, la denominazione dell’ente che abbia la proprietà o la disponibilità
del veicolo.
4. ACCESSORI
I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento sanitario devono essere
ignifughi o autoestinguenti, Certificati in classe 1, ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati
se sottoposti a disinfezione.
Ogni ambulanza deve essere periodicamente disinfettata. Si raccomanda di far dotare il
veicolo dall’allestitore di un sistema efficace e altrettanto veloce per la disinfezione
oppure, in assenza, di servirsi di dispositivi esistenti in commercio, testati e certificati da
laboratori riconosciuti e di chiara fama.
Le autoambulanze devono essere munite di estintore da conservare nella cabina di guida L’estintore
in questione, da conservare nella cabina di guida, sarà da almeno 5 chilogrammi se ad Anidride Carbonica
o da 4 chilogrammi se a polvere; le autoambulanze di tipo A devono essere munite di un altro
estintore da conservare nel comparto sanitario. delle stesse dimensioni di quello in cabina guida.
Oltre alla dotazione degli arnesi da scasso (obbligatoria in alcune Regioni d’Italia) è
opportuno dotare l’ambulanza di almeno 2 paia di guanti anticalore e di almeno due
mascherine di protezione antifuoco/anticalore.
Le caratteristiche dei materiali di rivestimento e degli estintori di cui ai commi
precedenti saranno stabilite mediante tabelle d’unificazione a carattere definitivo.
E’ importante dotare il mezzo di un dispositivo che consenta l’estrazione della chiave dal
quadro senza dover necessariamente spegnere il motore. Ciò permette di lasciare inseriti
vari utilizzatori elettrici senza il rischio di furto del mezzo o, se spento, senza il rischio di
scaricare la batteria. La fornitura di detto sistema deve comunque non interferire con i
presupposti di garanzia originale del costruttore.
L’ambulanza sarà dotata di seconda batteria da minimo da 100ah (oltre a quella di
serie, ermetica e sigillata per evitare eventuali fuoriuscite di acido, tossiche
all’inalazione, all’ingestione e corrosive al tatto),
per l’alimentazione delle utenze
relative al comparto sanitario.
L’ambulanza sarà dotata di presa esterna di ricarica a 220v con inibitore di partenza e
relativo caricabatterie per entrambe le batterie. L’ambulanza sarà dotata inoltre di
inverter 12/220v da minimo 1000w.
L’ambulanza sarà dotata inoltre di un sistema di ricarica batterie tramite pannelli solari
(N.2 da minimo da 50w e 4,5ah/ora cad. per un totale di 100w e 9ah/ora)
SISTEMA DI VENTILAZIONE.
Il sistema di ventilazione dovrà essere in grado di garantire un ricambio completo d'aria
ogni tre minuti primi, a veicolo fermo.
SISTEMA DI RISCALDAMENTO.
Oltre al sistema di riscaldamento dello scompartimento del conducente, deve essere
presente un sistema indipendente regolabile con le caratteristiche seguenti:
riscaldamento per le autoambulanze tipo A e B
Questo sistema dovrà essere tale che, data una temperatura interna ed esterna pari a
- 10°C o - 20°C in zone estremamente fredde, non debbano essere necessari più di 15
minuti per riscaldare fino a raggiungere almeno 5°C. Dopo 30 minuti nello
scompartimento del paziente deve essere raggiunta una temperatura di almeno 22°C. La
temperatura interna deve essere misurata al centro della barella e nel punto intermedio
dello scompartimento rispetto agli erogatori del riscaldamento (se sono presenti più
erogatori).
Il riscaldamento deve poter essere regolato attraverso un termostato in modo che non vi
siano variazioni di temperatura superiori a ± 5°C.
SISTEMA DI SOSPENSIONI
Si consiglia vivamente di dotare l’ambulanza di sistemi di sospensione specifici.
Le sospensioni delle ambulanze devono essere idonee all’uso. Non sono assolutamente
idonee al trasporto di infermi/ammalati le sospensioni montate di serie dei veicoli di
provenienza N1(autocarri). Non sono idonee neanche le sospensioni che normalmente
equipaggiano i mezzi di categoria M1 (trasporto persone). L’ambulanza necessita di
sistemi specifici di ammortizzazione, appositamente studiati dalle case costruttrici o, in
alternativa, da aziende specialistiche.
5. NORME TRANSITORIE
In assenza di tabelle d’unificazione a carattere definitivo, la Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione stabilisce le modalità di accertamento dei
requisiti prescritti.
APPENDICE
88G001
22 cm
5 cm
GARANZIA
Il disciplinare è stato elaborato in modo da garantire un allestimento di qualità, per il quale è possibile
richiedere dall’allestitore di fiducia una garanzia, comprensiva di materiali di ricambio e manodopera, a
lungo termine (5 anni o a 150.000 chilometri – delle due scadenze quella che si verifica prima). Sono esclusi
da detto termine di garanzia: gli apparati elettromedicali e le attrezzature mediche di bordo, le lampadine,
gli illuminatori e tutto ciò che è sottoposto a normale consumo fisiologico come ad esempio l’usura dovuta
al normale uso della tappezzeria dei sedili.
Al fine di mantenere sempre in ordine il mezzo di soccorso, saranno concordati con l’allestitore dei
tagliandi di verifica delle condizioni del mezzo, essi devono essere previsti almeno con cadenza annuale o
ogni 30.000 chilometri (delle due scadenze quella che si verifica prima), i tagliandi, escluso il primo che
potrà essere richiesto che sia totalmente gratuito, saranno a pagamento ma per una misura che riteniamo
possa congruamente non superare i € 100,00 + IVA cadauno (per il solo tagliando comprensivo di
manodopera).
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