I poteri di informazione dell`Agente ed il contrasto all`evasione da
by user
Comments
Transcript
I poteri di informazione dell`Agente ed il contrasto all`evasione da
I poteri di indagine dell’Agente ed il contrasto all’evasione da riscossione. SOMMARIO: 1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI. - 2. I POTERI DI INDAGINE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE, CON RIGUARDO AI DATI FINANZIARI DEI CONTRIBUENTI DI CUI ALL’ART. 7, COMMA SESTO, DEL D.P.R. N. 605/73. – 3. GLI ULTERIORI POTERI ISTRUTTORI RICONOSCIUTI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE. – 4. NOTE CONCLUSIVE. 1. Considerazioni preliminari. L’Agente della riscossione è il soggetto1 deputato all’effettuazione delle attività di riscossione, anche forzata, delle somme dovute dai contribuenti. Usualmente, all’Agente della riscossione è demandata in via esclusiva la riscossione delle somme iscritte a ruolo 2, nonché quelle oggetto di “affidamento”3 da parte dell’Agenzia delle Entrate dopo la notifica di un accertamento “esecutivo”4. La riscossione mediante ruolo è, nella maggior parte dei casi5, derivante da un inadempimento 1 A seguito della riforma operata con l’art. 3 del D.L. n. 203 del 30.9.2005 (convertito dalla legge n. 248 del 02.12.2005), alla figura del Concessionario del servizio di riscossione è subentrata quella dell’Agente della Riscossione. A differenza del Concessionario, che era un soggetto privato al quale l’affidamento del servizio conseguiva dalla partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica (disciplinata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 112 del 13.4.1999), l’Agente della riscossione è predeterminato per legge. Si tratta di un soggetto solo formalmente privato, in quanto la riscossione è affidata alla società “Equitalia s.p.a.”, partecipata al 51% dall’Agenzia delle Entrate ed al 49% dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ed in Sicilia, in virtù di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana e dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1074 del 26 luglio 1965, e dalla L.R. Sicilia n. 19 del 22.12.2005, dalla società “Riscossione Sicilia s.p.a.”, di cui la Regione Siciliana detiene il 99,885% delle azioni mentre il restante pacchetto azionario, pari allo 0,115%, è detenuto da Equitalia S.p.A.. Tali società possiedono poi il 100% delle azioni delle società che effettivamente gestiscono il servizio nei vari ambiti territoriali (Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a., Equitalia sud s.p.a., ecc…). 2 Sulle molteplici funzioni del ruolo si rimanda a Boletto G., “Il ruolo di riscossione nella dinamica del prelievo delle entrate pubbliche”, Milano, Giuffrè, 2010, 45. 3 Come previsto dall’art. 29, comma primo, lettera b) del D.L. n. 78 del 31.5.2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122). Con riferimento a tale profilo, AA. VV., “La concentrazione della riscossione nell’accertamento”, a cura di Glendi C. e Uckmar V., Padova, Cedam, 2011. 4 Presso l’Agente della riscossione può essere anche eseguito il versamento diretto delle somme dovute dai contribuenti a seguito di autoliquidazione di tributi ovvero di definizione di atti impositivi (cfr. art. 3 del D.P.R. n. 602 del 29.9.1973; art. 8, comma primo, del D. Lgs. n. 218 del 19.6.1997; art. 4 del D.P.R. n. 237 del 9.7.1997). 5 Sussistono alcune ipotesi in cui la riscossione mediante ruolo non deriva da un inadempimento del contribuente, bensì costituisce il mezzo fisiologico di adempimento dell’obbligazione tributaria, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 46 del 26.2.1999. del contribuente al pagamento dei tributi accertati dall’Amministrazione finanziaria. Si tratta, pertanto, di una forma di riscossione legata ad un momento patologico del rapporto tra fisco e contribuente, in cui l’obbligazione tributaria, anche accertata in via ancora non definitiva6, non è stata correttamente adempiuta dal soggetto passivo. E’ di assoluta evidenza che la lotta all’evasione fiscale resta uno sterile proclama se all’accertamento dei tributi evasi non corrisponde la materiale percezione, da parte dell’Erario, delle somme da riscuotere. Al fine di consentire il raggiungimento di tale finalità, sono stati riconosciuti agli Agenti della riscossione poteri specifici in tema di applicazione di misure cautelari del credito vantato 7, nonché procedure specifiche per l’esecuzione forzata, che esulano in buona parte dall’applicazione delle disposizioni civilistiche8 e non prevedono l’intervento necessario del giudice dell’esecuzione9. Tuttavia, per garantire l’efficacia dell’operato dell’Agente della riscossione, tali poteri non si sono dimostrati sufficienti. Infatti, è evidente che al fine di garantire l’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria10 l’Agente della riscossione, come qualsiasi creditore, deve ottenere informazioni sia sui redditi percepiti quanto sui beni e i diritti dei debitori d'imposta, nonché deve essere posto in grado di gestire le informazioni ottenute ed impiegarle efficacemente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dalla legge. Tali poteri di “informazione” sono stati recentemente implementati dal legislatore. Oggetto del presente scritto sarà pertanto l’esame delle disposizioni normative che consentono all’Agente della riscossione di venire a conoscenza della posizione giuridica ed economica del contribuente debitore, con particolare attenzione ai dati finanziari riconducibili a tale soggetto. 6 Si pensi alle ipotesi di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 602 del 29.9.1973 ovvero dell’art. 68 del D.Lgs. n.546 del 31.12.1992. 7 Si pensi, oltre che alla possibilità di iscrivere ipoteca (art. 77 del D.P.R. n. 602/73) ed effettuare il fermo dei beni mobili registrati di proprietà del contribuente debitore (art. 86 del medesimo D.P.R.), alle limitazioni previste dall’art. 60 del D.P.R. n. 602/73 alla possibilità per il giudice di sospendere l’esecuzione. 8 Cfr. art. 45 del D.P.R. n. 602/73. 9 L’Agente della riscossione può procedere all’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 602/73, direttamente “sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo” . L’intervento del giudice dell’esecuzione è soltanto eventuale, a seguito della proposizione di una opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) od agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Deve inoltre rilevarsi che, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 602/73, non sono ammesse le opposizioni all’esecuzione, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e le opposizioni agli atti esecutivi relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Si veda Odoardi F., “Il processo esecutivo tributario”, Roma, Aracne, 2012. 10 In attuazione del dovere di concorrenza alle spese pubbliche previsto dall’art. 53 della Costituzione. 2. I poteri di indagine dell’Agente della riscossione, con riguardo ai dati finanziari dei contribuenti di cui all’art. 7, comma sesto, del D.P.R. n. 605/73. I poteri istruttori, tra i quali vanno ricondotte le indagini finanziarie, non sono preordinati esclusivamente all’attività di accertamento, bensì rivestono una notevole rilevanza anche con riferimento alla fase della riscossione. Si vuole preliminarmente fare riferimento al complesso di poteri che consentono all’Agente della riscossione di raccogliere ed analizzare numerose informazioni relative ai contribuenti debitori. Deve premettersi che l’Agenzia delle Entrate oggi dispone di archivi di dati che 1e consentono di conoscere molti dati riconducibili ai contribuenti, essendo in grado nel contempo, di raccogliere ed elaborare informazioni su redditi, beni e diritti degli stessi. Diverse disposizioni legislative consentono agli Agenti della riscossione di accedere ad alcune delle informazioni di cui l’Agenzia delle Entrate è in possesso, al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di riscossione11. In tale filone normativo, tendente ad incrementare le capacità dell’agente della riscossione, si inserisce l’estensione a quest'ultimo del potere di conoscere i dati finanziari di cui all’art. 7, comma sesto, del D.P.R. n. 605 del 29.9.1973. Ai sensi dell’art. 35, comma 25, del D.L. 4.7.2006, n. 22312, l’Agente della riscossione può accedere all’anagrafe dei rapporti finanziari di cui all’art. 7, comma sesto, del D.P.R. n. 605/7313. La norma subordina l’utilizzazione dei dati finanziari da parte dei dipendenti 11 Parimenti, si è assistito all’incremento delle disposizioni che tendono a facilitare l’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate all’Agente: si pensi alle nuove disposizioni in tema di pignoramento presso terzi (art. 72 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602), di sospensione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 48 bis), di dichiarazione stragiudiziale dei terzi (art. 75 bis), di compensazione volontaria con crediti d'imposta (art. 28 ter). 12 13 Il citato comma sesto così dispone: “le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dell’Agente della riscossione all’autorizzazione del direttore generale del suddetto Agente, concedibile esclusivamente ai fini della riscossione mediante ruolo. Dal tenore della disposizione, appare evidente che l’Agente della riscossione può conoscere tutti i dati finanziari che confluiscono nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria, di cui all’art. 7, comma sesto, citato. E’ lo stesso art. 7 che prevede che “le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo14, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione”. Occorre rilevare che i dati che vengono comunicati ai sensi del citato comma sesto sono molteplici e di particolare interesse anche per l’Agente della riscossione. L’Agente potrà conoscere gli estremi dei rapporti finanziari intrattenuti dal contribuente iscritto a ruolo, in quanto già registrati presso l'anagrafe tributaria, alla quale ha accesso, con notevoli vantaggi ai fini delle attività di reperimento dei beni e dei crediti da sottoporre ad esecuzione forzata o a misure cautelari. Ciò in particolare si riflette sull’effettuazione del pignoramento presso terzi di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73, ovvero di dichiarazione stragiudiziale di terzo prevista dall’art. 75 bis del medesimo D.P.R.. E’ evidente che l’Agente della riscossione, a differenza di quanto avveniva in precedenza, avrà già contezza dei rapporti finanziari di cui è titolare il contribuente debitore e potrà pertanto individuare, con certezza, l’intermediario finanziario nei cui confronti operare il pignoramento ovvero richiedere di rendere la dichiarazione. Ma vi è di più. Come previsto dall’art. 11, comma secondo, del D.L. n. 201 del 6.12.2011, dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale”. 14 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 29, comma primo, lettera g) del citato D.L. n. 78/2010, ai fini della procedura di riscossione fondata su accertamenti esecutivi, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti immediatamente esecutivi ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione. “a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.”15. Alla luce della succitata disposizione, le informazioni trasmesse dagli intermediari finanziari ed archiviate dall’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7, comma sesto, del D.P.R. n. 605/1973 comprendono una pluralità di dati, che non si limitano alla mera identificazione del rapporto, ma anche all’indicazione delle “movimentazioni” che avvengono sui rapporti e l’importo delle stesse. A seguito della modifica introdotta al comma quarto del medesimo articolo16, tutte le informazioni comunicate ai sensi del surriportato comma secondo sono utilizzabili per le finalità previste dal comma undicesimo dell’art. 7 del D.P.R. 605/73 tra le quali, come precedentemente indicato, sono espressamente indicate “le attività connesse alla riscossione mediante ruolo”. 15 La disciplina prevede altresì che “con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.”. 16 Avvenuta con l’art. 1, comma 314, della Legge n. 190 del 23.12.2014. Già nel corso del 2013 è stato stabilito che gli intermediari finanziari debbono comunicare, ai sensi dell’art. 7, comma sesto, del D.P.R. 605/73, come modificato dall’art. 11 del D.L. n. 201/2011, “i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione; per i rapporti accesi nel corso dell’anno il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura; i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto …conteggiati su base annua”17. Con provvedimento del 28.5.201518, è stato previsto che “gli operatori finanziari, indicati all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano all’Anagrafe Tributaria, a decorrere dal 2014, la giacenza media annua unitamente alle informazioni relative ai saldi e ai movimenti dei rapporti finanziari”. Tale formulazione appare di elevatissimo interesse per le attività dell’Agente della riscossione19: infatti, anche la conoscenza della “giacenza media” del rapporto20, ovvero dei 17 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37561 del 25.3.2013. Deve rilevarsi che, nonostante in tale provvedimento sia indicato che i dati acquisiti verranno utilizzati “al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti”, “per la formazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione” e “ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione”, nello stesso provvedimento si legge che “la base informativa costituita con la nuova comunicazione confluisce nell’Archivio già definito ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”. Tale assunto, unitamente alla previsione dell’art. 11 del D.L. n. 201/2011, fa ritenere allo scrivente che l’Agente della riscossione possa accedere ai dati trasmessi all’Anagrafe tributaria, in quanto rientranti nella previsione di cui al comma sesto dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/73. 18 Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73782/2015 del 28.5.2015. 19 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 83, comma 28 – sexies, del D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito in Legge n. 133 del 6.8.2008, “nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 saldi e degli importi totali delle movimentazioni, può costituire un indice utile al fine di scegliere se attivare o meno le modalità di esecuzione forzata, ovvero se richiedere ulteriori informazioni. E’ evidente che, a seguito dell’ampliamento dei dati conoscibili dall’Agente in quanto già contenuti nell’anagrafe tributaria, ai sensi del citato comma sesto dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, le attività di indagine e di informazione dell’Agente della riscossione appaiono notevolmente facilitate e, con ogni probabilità, maggiormente incisive. 3. Gli ulteriori poteri istruttori riconosciuti all’Agente della riscossione. Il successivo comma ventiseiesimo dell’art. 35, del D.L. n. 223/2006 abilita gli agenti della riscossione ad accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. Ai sensi del comma 25 bis del medesimo articolo, “in caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre aprile 1910, n. 639. ll riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, e' sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e aIla relativa causale. ll dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi e' trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione”. 20 Nel succitato provvedimento n. 73782/2015 si legge che “per giacenza media annua si intende l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta”. 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Si tratta di poteri particolarmente invasivi e si deve ritenere che, data l'ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore, l'Agente possa utilizzare tutti i poteri individuati dalle norme richiamate, senza limitazione alcuna. Le norme in commento non consentono all’Agente di attivare autonomamente il potere di indagini finanziarie di cui all'art. 32, comma primo, nn. 2) e 7) del D.P.R. 600/73, in quanto la norma non attribuisce allo stesso alcun potere in tal senso. Tuttavia, qualora gli uffici dell'Amministrazione finanziaria abbiano già esercitato i poteri di indagine di cui all’art. 32, primo comma, del D.P.R. 600/73, e quindi siano in possesso delle informazioni relative alle movimentazioni dei conti, l’Agente dovrebbe poter accedere a tali informazioni, in quanto posseduti da un soggetto pubblico e ritenuti utili ai fini della riscossione delle somme iscritte a ruolo. Inoltre, l’Agente della riscossione potrà richiedere a tutti i soggetti, pubblici o privati, e quindi anche agli intermediari finanziari, “tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica”. Si tratta di una formulazione assai ampia, che sembra riconoscere in capo all’Agente una potestà discrezionale di richiedere a qualsiasi soggetto informazioni, anche sensibili, ritenute utili per l’attività di riscossione, senza che sia necessario ottenere una specifica autorizzazione da parte di un soggetto esterno all’Agente stesso, quale, ad esempio, l’Autorità giudiziaria ordinaria. Tale circostanza appare ancora più evidente solo che si consideri che, ai sensi dell’art. 25 bis surriportato, all’Agente della riscossione viene riconosciuto un generale potere di accesso, ispezione e verifica, di cui all’art. 33 del D.P.R. n. 600/73 e dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/72. Si potrebbe ipotizzare che, avendo la summenzionata disposizione riconosciuto all’Agente la possibilità di “esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”, nei confronti dello stesso non operino gli obblighi autorizzativi previsti dalle citate disposizioni. Chi scrive non può che ritenere, tuttavia, che anche nei confronti dell’Agente della riscossione, nell’attuazione dei poteri istruttori previsti dai citati artt. 33 e 52, ed in particolare con riferimento ad accessi, ispezioni e verifiche presso il domicilio del contribuente, debba trovare applicazione il regime autorizzatorio previsto dalle citate disposizioni, tenuto conto della particolare rilevanza del diritto all’inviolabilità del domicilio tutelato dall’art. 14 della Costituzione. Infine, l’Agente della riscossione ottiene informazioni ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/7321. Infatti, in tale caso i soggetti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, debitori nei confronti di un contribuente per una somma superiore ad € 10.000,00, prima di adempiere alla propria obbligazione di pagamento debbono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ed oggi anche di accertamenti esecutivi, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nell’ipotesi in cui da tale verifica risulti che il contribuente – creditore è iscritto a ruolo, anche a titolo provvisorio, per un importo superiore ad € 10.000,00, tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione ai fini dell'esercizio dell'attività' di riscossione, che provvederà con immediatezza al pignoramento presso il terzo delle somme indicate, senza dovere effettuare alcun tipo di ricerca. Parimenti, ai sensi dell’art. 28 ter del medesimo D.P.R., in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, di qualsiasi ammontare, l'Agenzia delle Entrate deve verificare se il beneficiario risulta iscritto a ruolo, a qualsiasi titolo, e, in caso affermativo, trasmettere in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare. In tal caso il rimborso delle somme resta bloccato e l’Agente proporrà al contribuente la compensazione delle somme ovvero, in caso negativo, procederà al pignoramento presso il terzo, cioè presso l’Agenzia delle Entrate. E’ di tutta evidenza che, in virtù delle disposizioni sopra descritte, l’Agente della riscossione è oggi potenzialmente in possesso di una ingentissima massa di informazioni utili all’esercizio delle attività di riscossione nei confronti dei contribuenti. 4. Note conclusive. 21 Ai sensi dell’art. 48 bis citato, “A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.” Ai sensi del comma 26 bis del citato art. 35 del D.L. n. 223/2006, data la particolare invasività dei poteri riconosciuti all’agente della riscossione, l'Agenzia delle Entrate deve individuare in modo selettivo i dipendenti degli Agenti della riscossione che possono accedere ai dati ed utilizzarli. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18.12.2006 si è provveduto a regolare l'accesso ai dati relativi ai rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari e trasmessi all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 605/73. A tale accesso vengono autorizzati esclusivamente i dipendenti di ogni agente della riscossione scelti dal direttore generale della singola società, in base ad astratte e non tipizzate valutazioni di competenza e professionalità. Unici requisiti oggettivi richiesti dal provvedimento sono: a) che i dipendenti abbiano prestato servizio per almeno due anni; b) che siano già abilitati all’accesso ai dati dell’Anagrafe tributaria secondo le disposizioni che ne regolano l’accesso. E’ evidente che con la disposizione in commento si sono introdotti dei limiti, tuttavia non molto incisivi, alla discrezionalità dei direttori generali dei singoli agenti della riscossione nell’individuazione dei soggetti abilitati a conoscere i dati finanziari dei contribuenti. Alla luce di quanto suesposto, si deve ritenere che i succitati provvedimenti, legislativi e regolamentari, operino nella lodevole direzione di consentire una più agevole attività di riscossione, abilitando l’Agente a conoscere una serie di dati, già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, utili alla rapida effettuazione delle attività di esecuzione forzata e quindi al contrasto dell’evasione da riscossione. Tuttavia, alla necessità di garantire una maggiore rapidità ed efficacia della riscossione delle somme iscritte a ruolo, certamente agevolata anche dalla conoscenza delle informazioni di natura finanziaria, nonché di altra natura, rispondono anche le norme che consentono all’Agente della riscossione di attuare mezzi di cautela del credito erariale, nonché diretti all’espropriazione forzata, anche in pendenza di giudizio e pertanto in presenza di crediti che non possono essere considerati certi. L’applicazione di misure cautelari, ed ancor più l’espropriazione, può provocare notevole ed irrimediabile pregiudizio per il contribuente. Non è da escludersi che l’Agente della riscossione, che è un soggetto privato, ancorché partecipato dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti pubblici, possa utilizzare in modo spregiudicato le informazioni possedute. E non può infine tacersi che l’ampliamento del novero dei soggetti che possono venire a conoscenza delle informazioni finanziarie sui contribuenti, non significativamente limitato dal citato Provvedimento del 18.12.2006, pone dubbi di compatibilità con il fondamentale diritto alla riservatezza dei dati personali dei contribuenti. Sarebbe auspicabile, a parere di chi scrive, implementare un rigoroso procedimento di selezione dei soggetti, dipendenti dall’Agente della riscossione, che possono accedere ai dati dei contribuenti, nonché prevedere che l’esercizio delle facoltà e dei poteri di indagine sia sempre subordinato al rilascio di provvedimenti autorizzativi, debitamente motivati, da comunicare al contribuente contestualmente alla notifica del primo atto di esecuzione o cautelare, al fine di consentire allo stesso di valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Marco Cedro Università L.U.M.S.A.