poteri dei sindaci e utilizzo dei dipendenti e ausiliari
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poteri dei sindaci e utilizzo dei dipendenti e ausiliari
VIGILANZA controllo legale POTERI DEI SINDACI E UTILIZZO DEI DIPENDENTI E AUSILIARI Art. 2403-bis Codice Civile SOMMARIO • SCHEMA DI • DIPENDENTI SINTESI E AUTILIARI DEI SIN- DACI Con la riforma del diritto societario e l’introduzione dell’art. 2403 C.C. il Legislatore ha ridefinito i poteri ricognitivi ovvero di informazione del collegio sindacale nell’espletamento dei propri poteri di controllo. Tali poteri possono essere esercitati sia collegialmente che individualmente dai singoli membri del collegio; inoltre viene prevista la possibilità di avvalersi di propri dipendenti o collaboratori. SCHEMA DI SINTESI Ö Poteri di controllo esercitabili POTERI DI CONTROLLO Ö Ulteriori poteri Ö Doveri poteri di partecipazione Ö Libertà di controllo Ö I poteri di controllo esercitabili dal collegio sindacale possono essere individuati nei seguenti: Ö Ricognitivi o di controllo Ö Esercitabili anche in forma individuale. Ö Richiesta di informazione agli amministratori della società anche con riferimento alle società da queste controllate. Ö Potere da esercitarsi in forma collegiale. Ö Scambio di informazione con l’organo di controllo e delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e sull’andamento generale dell’attività di queste ultime. Ö Potere da esercitarsi in forma collegiale. Ö I poteri sopra illustrati non esauriscono la gamma di poteri esercitabili dal collegio sindacale; si possono infatti ricordare i poteri definiti reattivi. Ö I poteri strumentali non si esauriscono nell’art. 2403-bis C.C. dovendosi annoverare anche l’obbligatoria partecipazione alle riunioni dell’organo gestorio e lo scambio di informazioni con l’organo di controllo, qualora il controllo contabile sia affidato ad un revisore ovvero ad una società di revisione. Ö Con riferimento ai poteri di controllo, ogni singolo componente del collegio può decidere quando e cosa controllare senza un preventivo esame da parte del collegio, potendosi limitare a riportare all’organo nella sua collegialità le informazioni e i dati ritenuti maggiormente significativi. Ö • Al contrario la richiesta di informazione agli amministratori deve promanare da una decisione del collegio e pare escluso che possa essere delegata a un singolo compente. • Tale potere deve essere visto anche alla luce dell’art. 2381 del C.C. che prevede l’obbligo degli amministratori delegati di riferire al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione ed anche sulle operazioni rilevanti effettuate dalla società e dalle sue controllate. • Il potere del collegio sindacale appare più ampio di quello previsto dal 2381, in quanto il collegio può esercitare il potere di essere informato su ogni aspetto che venga ritenuto rilevante. CONTROLLI INDIVIDUALI Ö Informazioni all’organo gestorio Ö RATIOR&S In particolare il potere/dovere di convocare l’assemblea sociale e l’azione di responsabilità contro gli amministratori. N . 1 / 2 0 1 0 - 7 3 3 6 13 VIGILANZA controllo legale DIPENDENTI E AUSILIARI DEI SINDACI UTILIZZO DI DIPENDENTI E AUSILIARI • Possibilità di avvalersi di dipendenti e ausiliari • I sindaci, per lo svolgimento di • Sotto la propria piena responalcune funzioni di controllo, pos- sabilità e a proprie spese. • Limitatamente ad alcune e sono avvalersi di propri: specifiche operazioni di .. dipendenti; controllo e ispezione. .. ausiliari. • Gli ausiliari non devono trovarsi in alcuno dei casi previsti per il sindaco di: .. ineleggibilità; .. decadenza. • Il sindaco può avvalersi di qual- • Anche se privi di specifica siasi tipo di collaboratori e di- qualifica professionale. pendenti. POTERI DI DIPENDENTI E AUSILIARI • Autorizzazione • Gli ausiliari possono essere autorizzati: .. dal singolo componente il collegio; ovvero .. dal collegio nel suo insieme. • Controlli specifici • I controlli devono essere specifici non potendo essi ricevere una delega generale, rimanendo in capo al collegio sindacale il potere/dovere di controllo e ispezione. • Autonomia dei delegati • I collaboratori possono operare autonomamente ed accedere alla sede della società, previa comunicazione agli amministratori da parte del sindaco. È esclusa la loro partecipazione alle riunioni Partecipazioni del consiglio di amministrazione o alle assemalle riunioni blee dei soci essendo un dovere che spetta ai del CDA e alle sindaci e non rientrando tra le azioni di conAssemblee trollo. • Opposizione degli amministratori • È fatto salvo il potere per gli • Tali informazioni potranno amministratori di opporre un di- quindi essere oggetto di anavieto all’accesso agli ausiliari alle lisi da parte del sindaco o notizie e informazioni riservate. del collegio. • Gli amministratori non potranno invece opporre alcun rifiuto qualora gli ausiliari svolgano un’attività di controllo e ispezione senza che possano acquisire notizie o fatti riservati. INFORMAZIONI DELLE CONTROLLATE 14 RATIOR&S N . 1 / 2 0 1 0 - • Novità • La novità della nuova formulazione del testo del 2403-bis è rappresentata anche dalla possibilità di estendere il controllo alle operazioni poste in essere dalle società controllate. • Richiesta al collegio sindacale della controllata • Il collegio può chiedere direttamente ai membri del collegio sindacale delle controllate informazioni sul generale andamento delle stesse, bypassando in tal modo gli amministratori della controllante e senza che sussista in seguito alcun obbligo di riferire i dati e le notizie in tal modo acquisite. 7 3 3 6