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Capitolato Speciale - Autorità Portuale di Ancona

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Capitolato Speciale - Autorità Portuale di Ancona
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE CONCESSIONE SERVIZIO
RITIRO E GESTIONE RIFIUTI DALLE NAVI
CIG 56363341F5
Articolo 1
Normativa
La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti
dalle navi; il servizio è ricompreso ai sensi dall’art. 6, comma 1, del D.M. 14 novembre
1994 n. 84 tra i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza
portuale.
Il servizio è regolato oltre che dalle norme del Dlgs. 182/2003 da quelle del presente
capitolato, dal Piano di gestione dei rifiuti del porto di Ancona redatto da questa Autorità
Portuale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 182/2003 approvato dalla Giunta della Regione
Marche con Deliberazione n 1513 in data 29/10/2012
anche da:
- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazione;
- Decreto 19 marzo 2008 ;
- D. Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010;
- Reg (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;
- Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i i relativi decreti attuativi ed ogni altra normativa
concernente la disciplina in materia di rifiuti;
- Dal codice civile e dal codice della navigazione;
- Dagli allegati della Convenzione Marpol 73/75 e dalla legge 29 settembre 1980 n.662;
- Decreto Ministeriale 22 maggio 2001: “Misure relative alla gestione e alla distruzione dei
rifiuti alimentari prodotti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”;
- Ordinanza n. 142/2007 della locale Autorità Marittima;
- dalle norme sulla sicurezza del lavoro e quelle relative alla sicurezza del lavoro a bordo
delle navi.
- da tutte le norme e/o disposizioni di qualsiasi rango e genere applicabili alle attività
oggetto del servizio emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità ed
Amministrazioni competenti.
Articolo 2
Durata della concessione del servizio
La durata della concessione per il servizio in oggetto del presente Capitolato è prevista in
anni otto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
Articolo 3
Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi dalle navi
ormeggiate nel porto di Ancona, presso le rade di Ancona e Falconara, i terminali
petroliferi così come definiti dalle ordinanze di polizia marittima della Capitaneria di porto
di Ancona.
Il servizio consiste in particolare:
1. raccolta giornaliera rifiuti alimentari dalle navi;
2. raccolta differenziata dalle navi dei rifiuti solidi urbani o assimilabili (Garbage);
3. raccolta e smaltimento dei rifiuti costituiti da prodotti alimentari e loro residui sbarcati da
navi, nazionali ed estere, provenienti da Paesi extra – U.E. secondo le modalità previste
dal D.M. 22 maggio 2001 a mezzo autoclavaggio posto che la termodistruzione non è
compatibile con la struttura portuale esistente;
1
4. raccolta di rifiuti speciali pericolosi e non , ivi incluse le dotazioni farmaceutiche di bordo
scadute(pericolosi);
5. ritiro delle morchie e delle acque oleose di sentina, acque nere biologiche (oil e
sewage), nonché acque di lavaggio e di zavorra.
6. trasporto e conferimento presso centri autorizzati di smaltimento e/o recupero delle
sostanze raccolte e/o trattate;
7. ritiro, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti associati al carico;
8. gestione e manutenzione ordinaria delle isole ecologiche e punti di stoccaggio portuali
per la raccolta di oli, batterie, filtri esausti etc ed rifiuti non pericolosi recuperabili (es.
plastica, vetro etc).
L’impresa concessionaria da e prende atto che l’Autorità Portuale si riserva la facoltà
anche su richiesta della stessa impresa concessionaria di modificare variare e/o integrare,
anche per l’aspetto tariffario, quanto forma oggetto del presente contratto in ragione delle
eventuali mutate e/o sopravvenute circostanze di fatto e/o di diritto e/o delle diverse e/o
nuove valutazioni, che influiscono sul e/o vadano comunque ad interessate il servizio di
cui trattasi.
Articolo 4
Mezzi ed aree per lo svolgimento del servizio
In relazione al traffico di navi consolidato nel porto di Ancona, alla tipologia delle navi
commerciali ed agli ormeggi ed ancoraggi utilizzati, per lo svolgimento del servizio è
necessario che la concessionaria sia in possesso, all’atto della partecipazione alla gara,
in forza di proprietà o contratti registrati .di locazione, leasing, noleggio per la durata della
concessione dei sottoelencati mezzi ed aree:
- almeno un mezzo nautico idoneo ai servizi di cui al precedente art. 3, autopropulso con
attrezzatura per il ritiro via mare di rifiuti solidi, quindi autorizzato al trasporto di carichi in
coperta, e liquidi ed in riferimento a questi ultimi si richiede che abbia una capacità di
carico di almeno 120 mc. In considerazione alle disponibilità delle banchine e quindi in
relazione all’ormeggio, il mezzo dovrà avere una lunghezza massima di mt. 30,00.
- 1 autocarro con cassone scarrabile da p.t.t. (portata totale a terra) non inferiore a 240 q.
- impianto di sterilizzazione per assolvere alle prescrizione contenute nell’ordinanza del
Ministero della Sanità 22 maggio 2001 relativa al trattamento dei rifiuti alimentari
provenienti dalle navi con una capacità di sterilizzazione di almeno 60 mc/giorno;
- n. 1 autocarro munito di dispositivo con autogru con p.t.t. non inferiore a 200 q. ;
- n. 1 autocarro adibito per i rifiuti destinati all’autoclavaggio con p.t.t. non inferiore a 80 q. ;
- n. 1autocarro scarrabile per rifiuti infettanti provenienti da strutture sanitarie con p.t.t. non
inferiore a 115 q. ;
- n. 1 autocarro con gru da ptt non inferiore a 30 mc. ;
- almeno n. 10 cassoni scarrabili con capacità minimia di almeno 200 mc;
- almeno n.1 mezzo idoneo per il sollevamento dei cassoni scarrabili;
- almeno n. 6 cisterne scarrabili con capacità minimia di 60 mc;
- almeno n. 1 gruppo elettrogeno con portata minima di KW 8;
- almeno n. 2 pompe per aspirazione liquidi;
- almeno mt. 100 di panne.
- un’area attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili non pericolosi;
- un’area attrezzata allo stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non (isola
ecologica) ;
- un’area attrezzata da adibire ad uso ufficio dotata di telefono, fax e posta elettronica;
L’aggiudicatario del servizio ha l’obbligo di attivare entro 120 giorni dall’aggiudicazione del
servizio un impianto di sterilizzazione mediante autolavaggio dei rifiuti di camera e cucina
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prodotti dalle navi provenienti da paesi extra U.E e conseguire le relative autorizzazioni ai
sensi degli artt. 208 e 210 del D. Lgs.152/06.
Il suddetto impianto deve rispondere ai criteri costruttivi di cui al D.I. 22 maggio 2001 e
deve assicurare una capacità di sterilizzazione di 60 mc/giorno.
Il suddetto impianto sarà sottoposto alla vigilanza degli Uffici di sanità Marittima e
dell’Ufficio Veterinario di porto.
I mezzi di trasporto nonché tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera in genere che saranno
impiegati per l’esecuzione del servizio, devono essere sotto ogni profilo – tecnico e
documentale – e per tutta la durata del servizio idonei all’impiego e concretamente
utilizzabili dal concessionario, in ottimo stato di funzionamento, omologati e collaudati e
con tutti i documenti in regola ed in corso di validità.
In particolare i mezzi a terra dovranno soddisfare le norme vigenti stabilite dal codice della
strada e relative alla gestione dei rifiuti, ed essere iscritti all’Albo Gestori rifiuti di cui all’art.
212 del Dlgs. 152/06 e smi per le categorie 1 classe D, 4 classe D ,5 classe D.
I mezzi nautici dovranno soddisfare le norme vigenti stabilite dal codice della navigazione
e le norme relative al trasporto navale.
Il concessionario, inoltre, si impegna ad acquisire tutti i mezzi/attrezzature necessari per il
corretto espletamento del servizio di che trattasi anche a seguito di eventuali modifiche
della normativa vigente in materia.
Articolo 5
Affidamento dei beni in concessione
Sono affidati in concessione i seguenti beni demaniali:
- un’area scoperta di mq 500 sita al Molo Sud , come da planimetria allegata;
- un’area recintata di mq 200 detta isola ecologica ubicata zona ex scalo morini adibita allo
stoccaggio (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.
- un’area recintata di mq 500 sita in zona ex tubimar adibita al recupero (R13) dei rifiuti
non pericolosi ( quali carta, vetro, plastica etc)
Art.6
Isola ecologica e aree di stoccaggio e messa in riserva
Il concessionario ha il compito di gestire le aree adibite allo stoccaggio e alla messa in
riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi come sopra identificate.
Articolo 7
Canone
Quale corrispettivo della concessione, il concessionario corrisponderà il canone annuo di
euro 5.000,00 ( cinquemila - base annua che sarà annualmente rivalutata sulla base
dell’indice Istat, ai sensi dell’art. 04, 1° comma della L. n. 494/93 in relazione agli utilizzi
dei beni oggetto della concessione).
Articolo 8
Modalità di svolgimento del servizio
Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle di cui alle vigenti disposizioni
contenute nel Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti del porto di Ancona redatto da
questa Autorità Portuale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/03, nell’ordinanza tariffaria che
sarà emanata dopo l’aggiudicazione e nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto n.
142/2007.
3
L’utilizzo della bettolina per il ritiro rifiuti liquidi dalle navi ormeggiate in banchina risulta
preferenziale rispetto a quello dell’autobotte.
Articolo 9
Clausole della concessione
Il mezzo nautico di cui all’art. 4 deve essere ritenuto idoneo dall’Autorità Portuale di
Ancona e dalla Capitaneria di Porto di Ancona, ed essere in possesso di ogni certificato
necessario alla navigazione in regolare corso di validità ed essere autorizzato a svolgere i
servizi di cui al precedente art. 3 ed ai requisiti di cui al precedente art. 4.
Nel caso di avaria/indisponibilità prolungata del mezzo impiegato, questo dovrà essere
tempestivamente sostituito con altro giudicato idoneo dall’Autorità Portuale.
Nel caso di forza maggiore o di impossibilità temporanea a fornire il servizio, dovrà essere
data tempestiva notizia all’Autorità Portuale che stabilirà, con proprio provvedimento, il
termine entro il quale l’eventuale causa impeditiva dovrà essere eliminata.
La concessione non costituisce titolo per ottenere un diritto di ormeggio riservato o
preferenziale nel Porto di Ancona.
Ogni variazione ai mezzi e agli impianti terrestri dovrà essere preventivamente comunicata
all’Autorità Portuale.
La ditta concessionaria, nei confronti dell’Amministrazione concedente, assume in proprio
tutti i conseguenti rischi e oneri imprenditoriali, nonché la più completa e piena
responsabilità, compresa quella tecnica e finanziaria, con riferimento alle attività oggetto
della concessione e al loro completo espletamento a regola d’arte nei modi e termini e
condizioni di cui al presente Capitolato.
Ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose e alle persone che derivassero per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,nell’esecuzione dei servizi, viene assunta dalla
ditta concessionaria, intendersi esonerata l’Amministrazione concedente di ogni
conseguenza diretta o indiretta.
.
Articolo 10
Obblighi dell’impresa concessionaria
E’ obbligo della concessionaria provvedere :
a) all’esecuzione di tutti i servizi oggetto della concessione a perfetta regola d’arte,
uniformandosi a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia;
b) a garantire il servizio 24 ore su 24 in ogni giorno dell’anno come previsto dal tariffario;
c) a garantire tempestivamente interventi a favore degli utenti, assicurandone una pronta
reperibilità nell’arco dell’intera giornata;
d) ad evitare nel modo più assoluto, i depositi temporanei dei rifiuti e degli altri materiali
ritirati sulle aree portuali nell’esecuzione dei servizi;
e) ad espletare i servizi in conformità alle previsioni previste dal presente capitolato, e dal
piano di gestione dei rifiuti, restando inteso che non potranno essere apportate variazioni
senza la preventiva approvazione dell’Amministrazione concedente assicurando parità di
trattamento agli utenti del servizio ;
f) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
g) ad applicare e far applicare tutte le norme contenute nei vigenti contratti nazionali di
lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il
tempo e nelle località in cui vengono espletati i servizi. I predetti contratti ed accordi locali
integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione ;
h) ad adottare e far adottare nell’esecuzione dei servizi i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi
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stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati e ad osservare e far
osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico
ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro ;
i) a far fronte a tutte le spese e ad ogni risarcimento di danni a terzi derivanti in
conseguenza dell’espletamento, o mancato espletamento dei servizi di cui alla
concessione, nonché ad ogni altro conseguente onere non espressamente posto a carico
dell’Amministrazione concedente;
j) a corrispondere a tutte le richieste dell’Autorità portuale ai fini dei rilevamenti statistici, di
studi e di ricerche;
k) a provvedere per tutta la durata della concessione alla copertura assicurativa per la
responsabilità civile in caso di incidenti,per danni che possono comunque derivare;
l) ad osservare il tariffario derivante dall’aggiudicazione della gara reso pubblico con
provvedimento dell’Autorità Portuale e aggiornato annualmente con analogo
provvedimento dell’Autorità Portuale;
m) ad utilizzare le aree portuali per le esigenze connesse all’attività oggetto della
concessione e per il periodo strettamente necessario ai fini dell’erogazione del servizio;
n) comunicare semestralmente l’esito dei controlli sull’impianto di sterilizzazione da parte
dell’Ufficio di Sanità Marittima e del Veterinario di Porto;
o) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei punti di raccolta in uso alla
concessionaria, al ritiro periodico dei rifiuti in essi depositati, affinché il punto di raccolta
sia sempre utilizzabile, secondo le modalità previste nei regolamenti e nelle Ordinanze
dell’Autorità portuale.
Il subingresso di terzi nella concessione di cui al presente capitolato non è ammesso come
non è ammessa la possibilità di appaltare a terzi i servizi assegnati in concessione.
E’ esclusa qualsiasi responsabilità a carico dell’amministrazione concedente per quanto
previsto nel presente articolo, nonché per danni, infortuni ed altro, che dovessero derivare
alla Ditta concessionaria e ai propri dipendenti nella esecuzione della Concessione per
qualsiasi causa.
Art. 11
Cauzione
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’atto di concessione, il
concessionario è tenuto a versare un deposito cauzionale o a costituire una fideiussione
bancaria o assicurativa di un importo pari a 40.000 (quarantamila) euro che rispetti i
seguenti requisiti:
- prevedere la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- operatività dell’escussione entro 15 giorni dalla semplice richiesta dell’autorità portuale;
- autentica notarile;
- avere validità per l’intera durata della concessione e comunque fino allo svincolo della
stessa da parte dell’Autorità portuale a prescindere dalla scadenza del contratto
fideiussorio, finchè ed in quanto perdurino le oggettive esigenze di garanzie dell’Autorità
portuale.
L’Autorità portuale può rivalersi su tale deposito cauzionale ( o sulla fideiussione) per ogni
onere conseguente a responsabilità per dolo o colpa del concessionario, per
l’inosservanza delle clausole contrattuali, per il mancato pagamento del canone e per
l’introito delle penali.
Art.12
Coperture assicurative
Il concessionario deve altresì stipulare una specifica polizza assicurativa per un
massimale di € 1.000.000,00 (un milione) per responsabilità civile in caso di incidenti o
eventi dai quali possono derivare pregiudizio all’Autorità portuale o a terzi, in connessione
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con l’espletamento del servizio oggetto della concessione e per la durata della stessa che
tenga indenne l’Autorità Portuale da tutti i rischi che gravano sullo svolgimento del servizio
affidato in concessione determinati da qualsiasi causa.
Art. 13
Contabilità separata
Qualora il concessionario svolga altre attività economiche oltre quelle relative all’esercizio
del presente capitolato, dovrà essere istituita apposita contabilità separata ove andranno
rilevati i costi e i ricavi del servizio oggetto della concessione.
I costi del personale saranno contabilizzati in base all’effettiva incidenza delle prestazioni
lavorative erogate nello specifico svolgimento del servizio in concessione.
Art. 14
Divieto di Subappalto
Attesa la particolare natura tecnico organizzativa della concessione in affidamento è
vietato il ricorso all’istituto del subappalto regolato dall’art. 118 del d. Lgs. n. 163/2006
Art.15
Responsabilità del concessionario
Il concessionario è tenuto ad adottare nello svolgimento del servizio tutte le misure
necessarie a tutelare l’integrità dei propri dipendenti e di terzi, impegnandosi a rispettare le
norme di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro stabilite dalle vigenti normative,
adottando tutte le misure preventive ai sensi dell’art.17 del Dlgs 9.4.2008 n. 81 e
successive modifiche ed in particolare a quanto previsto dall’art. 26 c.3 del Dlgs. 81/08.
L’amministrazione concedente è manlevata da qualsiasi responsabilità per reclamo,
molestia ed azione da parte di terzi in dipendenza e in connessione con l’esercizio della
concessione del servizio.
Articolo 16
Revoca e decadenza
La revoca e la decadenza della presente concessione sono disciplinate rispettivamente
dalle disposizioni di cui all’art. 42 e 47 Cod. Nav. che si intendono integralmente
richiamati.
Il concessionario del servizio decade in particolare dalla concessione nei seguenti casi:
- per il mancato pagamento di una rata annuale del canone;
- per abusiva sostituzione di altri nell’espletamento del servizio o nell’utilizzo dei beni
concessi;
- per mancato rinnovo delle assicurazione obbligatorie e di quelle previste nel presente
atto;
- per mancato versamento nei termini previsti dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei dipendenti;
- per la reiterata violazione delle disposizioni del servizio, della normativa sui rifiuti e della
disciplina di sicurezza ed antinfortunistica;
- per l’interruzione ingiustificata del servizio;
- per l’utilizzo di personale o di mezzi non abilitati secondo le previsioni di legge e del
presente atto;
- per la sopravvenuta inidoneità dei mezzi che pregiudichi lo svolgimento del servizio.
La decadenza è dichiarata dal Presidente dell’Autorità portuale, previo esame delle
deduzioni del concessionario e comporta l’incameramento della cauzione di garanzia.
Art. 17
6
Recesso del concessionario
Il concessionario può rinunciare alla concessione con preavviso di almeno 6 mesi,
restando ferma la facoltà dell’Autorità portuale di fissare un ulteriore termine di 4 mesi.
Art. 18
Penali
Oltre agli effetti di cui all’art. 15 ultimo comma sono stabilite le seguenti penali:
a) per ogni accertamento di mancata osservanza delle norme disciplinanti il servizio:
500,00 ( cinquecento ) euro;
b) qualora il servizio richiesto non venga effettuato senza giustificato motivo: 800,00
(ottocento) euro;
c) per mancata comunicazione dei periodi di indisponibilità dei mezzi di cui all’art. 6 del
presente atti : 200,00 ( duecento ) euro.
Le penali sono applicate previa acquisizione delle deduzioni e giustificazioni del
concessionario, nel termine assegnato dall’Autorità Portuale.
Art. 19
Spese
Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti il presente atto e gli oneri fiscali
conseguenti, nonché gli eventuali tributi già applicabili o che possono essere in futuro
introdotti.
Art. 20
Pagamenti
Il pagamento del compenso per i servizi prestati ha luogo dietro presentazione di apposita
fattura corredata da speciale buono staccato da un blocco a madre e figlia firmato dal
Comandante della nave o da chi per esso dopo l’esecuzione di ogni prestazione.
Art.21
Ditta – ragione sociale - concessionario
E’ fatto assoluto divieto di apportare qualsiasi modifica e/o variazione alla Ditta, ragione
sociale o denominazione relativi alla Ditta concessionaria, nonché eventuali modifiche al
proprio atto costitutivo, senza autorizzazione scritta dall’Amministrazione concedente.
Art. 22
Rappresentante del concessionario
All’atto della stipula della concessione, la ditta Concessionaria notificherà
all’Amministrazione concedente il nominativo del suo rappresentante al quale saranno
notificate tutte le comunicazioni concernenti la concessione ed eventuali modifiche del
recapito del medesimo rappresentante.
Art. 23
Tariffe a base di gara
Le tariffe per ogni servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti da bordo delle navi da parte del
concessionario del servizio, da applicare, previa riduzione dello sconto proposto in sede di
gara, sono riportate in apposito allegato al presente capitolato e saranno rese esecutive
con apposita Ordinanza,dopo l’aggiudicazione del servizio.
Tutte le tariffe sono comprensive degli oneri di ritiro, trasporto, trattamento, smaltimento,
riciclo e di ogni altro onere relativo al completo svolgimento del servizio nel rispetto delle
normative vigenti.
In generale le tariffe per tutti i rifiuti prodotti dalle navi sono composte da una quota fissa,
riscuotibile indipendentemente dall’effettivo conferimento da parte della nave di rifiuti, e da
una quota variabile in funzione della quantità e della tipologia di rifiuti raccolti dalla nave.
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Per i residui del carico la tariffa è applicata esclusivamente alla nave che richiede il
servizio di raccolta.
Le tariffe saranno soggette a rivalutazione annuale sulla base del 75% dell’indice NIC –
indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività – settore raccolta rifiuti o nell’ipotesi di
una sua successiva mancata quotazione altro indice similare Istat dei prezzi al consumo
rilevati l’anno precedente. Nel caso in cui vengano richieste prestazioni non previste dal
presente capitolato, il concessionario potrà accordarsi direttamente con l’utente,
informando l’Autorità Portuale.
Situazioni di natura straordinaria ed eccezionale che determinano sensibili variazioni dei
costi di erogazione del servizio costituiranno oggetto di specifico approfondimento per le
conseguenti determinazioni.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Dott. Tito Vespasiani
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