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Trattamento fiscale AUTO AZIENDALI
Auto aziendali: detraibilità IVA e deducibilità dei costi Veicoli aziendali: le regole per la detraibilità IVA e la deducibilità dei costi a seconda che l'utilizzo sia esclusivo per l'attività d'impresa o meno. Come avviene per altre spese legate alla propria attività, le imprese possono portare in detrazione l’IVA e in deduzione i costi dei veicoli aziendali. Importante però notare che la Riforma del Lavoro dal 2013 ha introdotto importanti novità anche in tema di detraibilità IVA e deducibilità delle flotte aziendali. Uso promiscuo Il cambiamento più importante riguarda la detraibilità IVA che passa dal 40% al 27,5% con un importo massimo di deduzione del costo di acquisto da 7.230,40 euro a 4.970,90 (costo fiscale 18.075,99 euro). In questo caso ricadono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto» e il cui utilizzo non sia esclusivo nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione. In generale, in caso di auto concesse in uso promiscuo al dipendente per più di 183 giorni l’anno, la deducibilità dei costi passa al 70%, contro il vecchio 90%. Il rimanente 30% deve essere tassato al dipendente, aumentando il reddito con un importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa ACI, al netto delle eventuali trattenute al dipendente. Uso esclusivo Nel caso di auto finalizzate al solo utilizzo aziendale, ovvero quelle acquistate intestandole all’azienda per poi darle in usufrutto ai dipendenti, è stata apportata una riduzione delle detrazioni pari al -31,25%. A fronte di questa riduzione, spesso per le imprese può diventare più conveniente passare al rimborso chilometrico (km per tariffa ACI) da erogare ai dipendenti in caso di trasferte effettuate con le vetture personali, non essendo queste tassate in capo al percettore ed essendo previsto per il costo sostenuto dall’impresa la piena deducibilità IRES o IRPEF. Diverso è il caso di auto aziendali utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio, per le quali la detrazione resta fissa all’80%, e di taxi, scuole guida o noleggio, deducibili al 100%.