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Trattamento fiscale AUTO AZIENDALI

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Trattamento fiscale AUTO AZIENDALI
Auto aziendali: detraibilità IVA e deducibilità dei costi
Veicoli aziendali: le regole per la detraibilità IVA e la deducibilità dei costi a
seconda che l'utilizzo sia esclusivo per l'attività d'impresa o meno.
Come avviene per altre spese legate alla propria attività, le imprese possono
portare in detrazione l’IVA e in deduzione i costi dei veicoli aziendali.
Importante però notare che la Riforma del Lavoro dal 2013 ha introdotto
importanti novità anche in tema di detraibilità IVA e deducibilità delle flotte
aziendali.
Uso promiscuo
Il cambiamento più importante riguarda la detraibilità IVA che passa dal 40% al
27,5% con un importo massimo di deduzione del costo di acquisto da 7.230,40
euro a 4.970,90 (costo fiscale 18.075,99 euro). In questo caso ricadono tutti i
veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non
supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente,
non è superiore a otto» e il cui utilizzo non sia esclusivo nell’esercizio dell’attività
di impresa o della professione. In generale, in caso di auto concesse in uso
promiscuo al dipendente per più di 183 giorni l’anno, la deducibilità dei
costi passa al 70%, contro il vecchio 90%. Il rimanente 30% deve essere tassato
al dipendente, aumentando il reddito con un importo corrispondente alla
percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa ACI, al
netto delle eventuali trattenute al dipendente.
Uso esclusivo
Nel caso di auto finalizzate al solo utilizzo aziendale, ovvero quelle acquistate
intestandole all’azienda per poi darle in usufrutto ai dipendenti, è stata apportata
una riduzione delle detrazioni pari al -31,25%. A fronte di questa riduzione,
spesso per le imprese può diventare più conveniente passare al rimborso
chilometrico (km per tariffa ACI) da erogare ai dipendenti in caso di trasferte
effettuate con le vetture personali, non essendo queste tassate in capo al
percettore ed essendo previsto per il costo sostenuto dall’impresa la piena
deducibilità IRES o IRPEF. Diverso è il caso di auto aziendali utilizzate da agenti e
rappresentanti di commercio, per le quali la detrazione resta fissa all’80%, e di
taxi, scuole guida o noleggio, deducibili al 100%.
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