immobili “fantasma” - Ordine degli Architetti di Pistoia
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immobili “fantasma” - Ordine degli Architetti di Pistoia
IMMOBILI “FANTASMA” PREMESSE L'articolo 19 del Decreto Legge n. 78 del 31 Maggio 2010, coordinato con la Legge di conversione n. 122 del 30 Luglio 2010, prevede che in caso di mancato accatastamento di un immobile, l'Agenzia del Territorio attribuisca una “rendita presunta”, con oneri a carico degli intestatari. DIMENSIONE DEL FENOMENO Le rendite presunte insieme a quelle già attribuite a fine 2011 dovrebbero essere almeno 380.000 (fonte “IL SOLE 24 ORE”). DATE DI RIFERIMENTO 3 Aprile 2 Luglio 3 Maggio 3 Maggio 2 Luglio entro 2 Luglio entro 2 Luglio entro 31 Agosto Pubblicazione relativa all’attribuzione della rendita presunta sull’Albo Pretorio del Comune: 1) elenco particelle; 2) elenco intestatari; 3) avvisi di accertamento. Pubblicazione comunicato relativo al deposito di cui sopra nella Gazzetta Ufficiale. Pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale del comunicato relativo al deposito di cui sopra. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato, termine per proposizione istanza di riesame per: errata intestazione; non accatastabilità; precedente accatastamento. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, termine per proposizione di ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria. Entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, termine per presentazione dichiarazioni di aggiornamento catastale. SE NON CI SI METTE IN REGOLA l’Agenzia del Territorio subentra direttamente con oneri che saranno poi tassati ulteriormente e riattribuiti al soggetto inadempiente. Più si aspetta a regolare la propria posizione più si pagherà. ONERI - Oneri per l’attribuzione della “rendita presunta” • tributi speciali catastali; • oneri per istruttoria, sopralluogo, attività estimali e spese di notifica; • sanzioni - Costi per l'attribuzione della “rendita catastale” A tal proposito si ricorda che il Comma 12, art 2 del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che: A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del Territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune ove e' ubicato l'immobile interessato. - L’importo delle sanzioni varia da 1.032,00 € a 8.264,00 €. Pagamento dell'IMU e degli arretrati ICI e IRPEF L’articolo 19 del DL 78/2010 e l’articolo 2 del DL 225/2010 infatti dispongono che la rendita presunta e quella successivamente dichiarata con rendita proposta, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dall’1 Gennaio 2007, salvo prova contraria volta a dimostrare una diversa decorrenza. Quindi IMU dal 18 Giugno e ICI ed IRPEF arretrati con interessi e sanzioni. OPERE NON ACCATASTABILI A meno che no sia dimostrata una propria capacità reddituale autonoma, non sono oggetto di accatastamento, ai sensi del DM n. 28 del 2 Gennaio 1998, i seguenti: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 mc; f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. Le opere di cui alle lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità. CONSEGUENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE Sempre l'articolo 19 del DL 78/2010 prevede la trasmissione degli atti per i controlli di conformità urbanistico-edilizia al Comune che deve verificare che il fabbricato accatastato non sia stato costruito abusivamente. Il comma 8 infatti recita che: “L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia” Si tratta di attività obbligatoria per le amministrazioni. Per la Regione Toscana - Per gli immobili ricadenti in vincolo paesaggistico sono previste le sanzioni elencate nella parte IV, titolo I, capo II, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. - SANZIONI art. 132 commi. - opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali: • ingiunzione alla demolizione entro il termine di 90 gg. dalla notifica (commi 2 e 3); • in caso di inottemperanza, acquisizione del manufatto, dell’area di sedime e delle relative pertinenze urbanistiche (comma 3); • l’opera acquisita è demolita a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che l’amministrazione non dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici (comma 5). - SANZIONI artt. 134 e 135 - opere eseguite in assenza di SCIA, in totale difformità o con variazioni essenziali: • ripristino dello stato dei luoghi o qualora impossibile sanzione pari al doppio dell’aumento di valore venale, in ogni caso minimo 516,00 €; per immobili vincolati sanzioni maggiori; • se il ripristino impossibile è dovuto il contributo di cui al Titolo VII