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immobili “fantasma” - Ordine degli Architetti di Pistoia

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immobili “fantasma” - Ordine degli Architetti di Pistoia
IMMOBILI “FANTASMA”
PREMESSE
L'articolo 19 del Decreto Legge n. 78 del 31 Maggio 2010, coordinato con la Legge di
conversione n. 122 del 30 Luglio 2010, prevede che in caso di mancato accatastamento di un
immobile, l'Agenzia del Territorio attribuisca una “rendita presunta”, con oneri a carico degli
intestatari.
DIMENSIONE DEL FENOMENO
Le rendite presunte insieme a quelle già attribuite a fine 2011 dovrebbero essere almeno 380.000
(fonte “IL SOLE 24 ORE”).
DATE DI RIFERIMENTO
3 Aprile
2 Luglio
3 Maggio
3 Maggio
2 Luglio
entro
2 Luglio
entro
2 Luglio
entro
31 Agosto
Pubblicazione relativa all’attribuzione della rendita presunta
sull’Albo Pretorio del Comune: 1) elenco particelle; 2) elenco
intestatari; 3) avvisi di accertamento.
Pubblicazione comunicato relativo al deposito di cui sopra nella
Gazzetta Ufficiale.
Pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale del comunicato
relativo al deposito di cui sopra.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato, termine per
proposizione istanza di riesame per: errata intestazione; non
accatastabilità; precedente accatastamento.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato nella
Gazzetta Ufficiale, termine per proposizione di ricorso dinanzi
alla Commissione Tributaria.
Entro 120 giorni dalla pubblicazione del comunicato nella
Gazzetta Ufficiale, termine per presentazione dichiarazioni di
aggiornamento catastale.
SE NON CI SI METTE IN REGOLA
l’Agenzia del Territorio subentra direttamente con oneri che saranno poi tassati ulteriormente e
riattribuiti al soggetto inadempiente. Più si aspetta a regolare la propria posizione più si pagherà.
ONERI
- Oneri per l’attribuzione della “rendita presunta”
• tributi speciali catastali;
• oneri per istruttoria, sopralluogo, attività estimali e spese di notifica;
• sanzioni
- Costi per l'attribuzione della “rendita catastale”
A tal proposito si ricorda che il Comma 12, art 2 del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che:
A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del Territorio degli immobili e delle
variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data
e' devoluto al comune ove e' ubicato l'immobile interessato.
-
L’importo delle sanzioni varia da 1.032,00 € a 8.264,00 €.
Pagamento dell'IMU e degli arretrati ICI e IRPEF
L’articolo 19 del DL 78/2010 e l’articolo 2 del DL 225/2010 infatti dispongono che la
rendita presunta e quella successivamente dichiarata con rendita proposta, producono
effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dall’1 Gennaio 2007, salvo
prova contraria volta a dimostrare una diversa decorrenza.
Quindi IMU dal 18 Giugno e ICI ed IRPEF arretrati con interessi e sanzioni.
OPERE NON ACCATASTABILI
A meno che no sia dimostrata una propria capacità reddituale autonoma, non sono oggetto di
accatastamento, ai sensi del DM n. 28 del 2 Gennaio 1998, i seguenti:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m,
purché di volumetria inferiore a 150 mc;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Le opere di cui alle lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento
murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di
iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità.
CONSEGUENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
Sempre l'articolo 19 del DL 78/2010 prevede la trasmissione degli atti per i controlli di conformità
urbanistico-edilizia al Comune che deve verificare che il fabbricato accatastato non sia stato
costruito abusivamente.
Il comma 8 infatti recita che:
“L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili
ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia”
Si tratta di attività obbligatoria per le amministrazioni.
Per la Regione Toscana
- Per gli immobili ricadenti in vincolo paesaggistico sono previste le sanzioni elencate nella
parte IV, titolo I, capo II, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
- SANZIONI art. 132 commi. - opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali:
• ingiunzione alla demolizione entro il termine di 90 gg. dalla notifica (commi 2 e
3);
• in caso di inottemperanza, acquisizione del manufatto, dell’area di sedime e
delle relative pertinenze urbanistiche (comma 3);
• l’opera acquisita è demolita a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che
l’amministrazione non dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici (comma
5).
- SANZIONI artt. 134 e 135 - opere eseguite in assenza di SCIA, in totale difformità o con
variazioni essenziali:
• ripristino dello stato dei luoghi o qualora impossibile sanzione pari al doppio
dell’aumento di valore venale, in ogni caso minimo 516,00 €; per immobili
vincolati sanzioni maggiori;
• se il ripristino impossibile è dovuto il contributo di cui al Titolo VII
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