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R.G. 1344/2002 - 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
R.G. 1344/2002 - 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice unico dott. Michele Paparella ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 1344/2002 R.G., vertente tra le parti: Pxxx Axxxxx Mxxxxx, in proprio e nella qualità di esercente la potestà legale sulla figlia minore Pxxx Exxxx, rappresentata e difesa dagli avvocati Manlio Giaquinto del Foro della Spezia e Gerhard Brandstätter di Bolzano, quest’ultimo domiciliatario, in base a procura a margine dell’atto di citazione di data 25.6.2002 -attricee Scuola Ski – Snowboard Schule Yyyyyy, in persona del legale rappresentante direttore dott. ______________, rappresentata e difesa dall’avv. e domiciliatario Tito Boscarolli di Bolzano, in base a procura a margine della comparsa di risposta di data 11.11.2002 -convenutaCONCLUSIONI precisate all’udienza del 23.9.2004 del procuratore dell’attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni istanza disattesa, sul piano istruttorio: rimettere la causa in istruttoria, onde effettuarsi consulenza tecnica medico legale R.G. 1344/2002 - 2 d’ufficio sulla persona Pxxx Exxxx. Nel merito: si riporta integralmente alle conclusioni precisate nella memoria ex art. 183 c.p.c. del 25.3.03, rifiutando il contraddittorio su ogni eventuale domanda nuova. In memoria di data 25.3.2003: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria tesi respinta: Accertare e dichiarare la responsabilità ed il conseguente obbligo risarcitorio della Scuola Sci Yyyyyy per l’infortunio occorso a Pxxx Exxxx e per cui è processo, e ciò, in via principale, ai sensi degli artt. 2047 e 2049 c.c., ed in via subordinata ex artt. 2048 e/o 2043 c.c.. Condannare per l’effetto la convenuta in persona del legale rappresentante protempore, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non, derivati a Pxxx Exxxx ed a Pxxx Axxxxx Mxxxxx, in proprio e nella qualità, in conseguenza dell’infortunio per cui é causa, nella misura che risulterà dovuta all’esito della espletanda istruttoria, anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate dal di del fatto al saldo. In ogni caso con vittoria delle spese tutte di giudizio, da distrarsi a favore dei difensori che si dichiarano anticipatari.” del procuratore della convenuta: Conclude come in memoria ex art. 183, V comma c.p.c. di data 28.3.2003, rigettato il contraddittorio su eventuali domande nuove. In memoria di data 28.3.2003: “Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bolzano, - in via preliminare: per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione per violazione del disposto di cui all’art. 163 cpc; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite; R.G. 1344/2002 - 3 - in via ulteriormente preliminare: per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e, conseguentemente, respingere anche le relative domande nei confronti della convenuta Scuola Ski-Snowboard Schule Yyyyyy; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite; - nel merito: accertare e dichiarare che l’infortunio occorso alla piccola Exxxx Pxxx si è verificato per fatto e colpa esclusivi della medesima e, conseguentemente, respingere ogni domanda dalla medesima avanzata nei confronti della convenuta, perché infondata in fatto e diritto; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione di data 25.6.2002 Pxxx Axxxxx Mxxxxx, in proprio e nella qualità di esercente la potestà dei genitori sulla figlia minore Pxxx Exxxx, ha convenuto in giudizio la Scuola Ski – Snowboard Schule Yyyyyy, per sentirla condannare al risarcimento del danno subito a causa dell’infortunio occorso a Pxxx Exxxx in data 28.1.1998, in località La Villa – Alta Badia, durante una lezione collettiva di sci, sotto la sorveglianza e la direzione di un maestro istruttore della predetta scuola di sci. Si è costituita in giudizio la Scuola Ski – Snowboard Schule Yyyyyy con comparsa di risposta di data 11 novembre 2002, contestando la propria responsabilità per quanto occorso alla minore Pxxx Exxxx. Con successiva memoria di data 20 gennaio 2003 la convenuta ha anche eccepito la nullità dell’atto di citazione, per omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. R.G. 1344/2002 - 4 Si è svolta attività istruttoria consistita nell’audizione di un teste e nell’espletamento, per prova delegata, dell’interrogatorio formale dell’attrice, all’esito della quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla scuola di sci convenuta. Non si ravvisa infatti nullità dell’atto di citazione attoreo ex art. 163 c.p.c., in quanto l’esposizione dei fatti, contenuta in atto di citazione, è sufficientemente chiara e le ragioni della domanda sono fatte derivare dal rapporto giuridico intercorso tra la minore Pxxx Exxxx e il maestro istruttore della scuola di sci convenuta. Per quanto riguarda poi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, non pare esservi dubbio, dalla documentazione dimessa in causa (doc. n. 12 di parte attrice), che il cd. “contratto di insegnamento sciistico” sia stato stipulato dall’attrice direttamente con la scuola di sci convenuta e non con il singolo maestro che materialmente ha tenuto la lezione di sci, con la conseguenza che quest’ultimo deve qualificarsi come ausiliario ex art. 1228 c.c., di cui la scuola di sci convenuta si è avvalsa nell’adempimento della obbligazione assunta, mentre l’obbligo di fornire l’insegnamento sciistico e le connesse responsabilità sono state assunte in proprio dalla scuola di sci convenuta. Passando ora all’esame del merito, si osserva che la domanda proposta da parte attrice è infondata e deve essere rigettata. Parte attrice deduce la responsabilità della convenuta sotto il profilo degli artt. 2047 e 2049 c.c., in via subordinata ex art. 2048 e/o 2043 c.c., salvo poi specificare, negli scritti conclusionali, che la responsabilità della convenuta R.G. 1344/2002 - 5 deve intendersi dedotta anche quale responsabilità contrattuale. Nel caso specifico è da escludersi l’applicabilità degli artt. 2047, 2048 e 2049 c.c., i primi due articoli in quanto fattispecie che disciplinano l’ipotesi di danno cagionato da persona incapace ovvero da allievi e apprendisti a terzi, e non l’ipotesi di danno provocato dai predetti soggetti a se stessi, il terzo articolo in quanto, come già specificato, la scuola di sci deve considerarsi controparte contrattuale dell’attrice e non “padrone e committente” della controparte contrattuale individuata nel maestro di sci. La responsabilità del soggetto che ha assunto l’obbligo di impartire insegnamento sciistico, per eventi lesivi subiti dagli allievi nel corso della lezione, può avere sia un fondamento contrattuale che extracontrattuale, venendo in considerazione la lesione a diritti soggettivi assoluti, quali il diritto all’integrità fisica dell’allievo. Entrambe le due forme di responsabilità sono fondate sulla colpa del soggetto agente, in quanto, in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la norma di riferimento è costituita dall’art. 2043 c.c., mentre, in ipotesi di responsabilità contrattuale, il criterio di imputazione della responsabilità è costituito dall’art. 2236 c.c.. In entrambi i casi deve escludersi una responsabilità presunta del soggetto obbligato a fornire l’insegnamento sciistico e la controparte contrattuale ha l’onere di provare, oltre all’esistenza del danno, il nesso di causalità fra questo e l’inadempimento del soggetto tenuto all’insegnamento al proprio obbligo contrattuale. Nel caso specifico l’attrice non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un comportamento colposo della scuola di sci convenuta, limitandosi a dedurre in comparsa conclusionale la sussistenza di una condotta omissiva, per non avere R.G. 1344/2002 - 6 attuato le cautele necessarie in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, del tipo di attività espletata anche in considerazione dell’età, della maturazione e delle capacità della minore: quindi considerazioni del tutto generiche, il cui eventuale accoglimento effettivamente darebbe luogo all’affermazione, in capo alla scuola di sci convenuta, di una “colpa presunta”. D’altra parte la scuola di sci convenuta ha dimostrato, tramite il proprio teste Miotti Ivonne, che la lezione di sci, nel corso della quale Pxxx Exxxx è caduta, si svolgeva sulla pista di sci “Baby”, che è classifica come “pista blu” e quindi come pista facile. Nessuna altra prova è stata fornita da parte attrice in ordine alla dinamica del sinistro, su cui possa essere fondata una responsabilità per colpa della scuola di sci convenuta. Come giustamente rilevato da parte convenuta la libera scelta di rendersi, anche quali allievo di un corso, partecipi del traffico sulla pista da sci, comporta inevitabilmente l’accettazione del rischio di eventuali incidenti. La mancanza della prova di un nesso di nesso di causalità fra il danno subito dall’attrice e l’inadempimento della scuola di sci convenuta al proprio obbligo contrattuale comporta conseguentemente il rigetto delle domande attoree. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’attrice. P.Q.M. Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata rigetta R.G. 1344/2002 - 7 le domande proposte da Pxxx Axxxxx Mxxxxx, in proprio e nella qualità di esercente la potestà legale sulla figlia minore Pxxx Exxxx, nei confronti della Scuola Ski – Snowboard Schule Yyyyyy; condanna Pxxx Axxxxx Mxxxxx a rifondere alla Scuola Ski – Snowboard Schule Yyyyyy le spese processuali che si liquidano nel modo seguente: € 1.500 per diritti di procuratore, € 2.500 per onorari di avvocato, € 700 per spese vive, oltre al rimborso per spese generali e ad IVA e CAP sulle poste soggette. Così deciso a Bolzano, il 15.12.2004 Il Giudice dott. Michele Paparella