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R.G. 1344/2002 - 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL

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R.G. 1344/2002 - 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
R.G. 1344/2002 - 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice unico dott. Michele Paparella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1344/2002 R.G., vertente
tra le parti:
Pxxx Axxxxx Mxxxxx, in proprio e nella qualità di esercente la potestà legale
sulla figlia minore Pxxx Exxxx, rappresentata e difesa dagli avvocati Manlio
Giaquinto del Foro della Spezia e Gerhard Brandstätter di Bolzano, quest’ultimo
domiciliatario, in base a procura a margine dell’atto di citazione di data
25.6.2002
-attricee
Scuola
Ski
–
Snowboard
Schule
Yyyyyy,
in
persona
del
legale
rappresentante direttore dott. ______________, rappresentata e difesa dall’avv.
e domiciliatario Tito Boscarolli di Bolzano, in base a procura a margine della
comparsa di risposta di data 11.11.2002
-convenutaCONCLUSIONI
precisate all’udienza del 23.9.2004
del procuratore dell’attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni istanza disattesa, sul piano istruttorio: rimettere
la causa in istruttoria, onde effettuarsi consulenza tecnica medico legale
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d’ufficio sulla persona Pxxx Exxxx. Nel merito: si riporta integralmente alle
conclusioni precisate nella memoria ex art. 183 c.p.c. del 25.3.03, rifiutando il
contraddittorio su ogni eventuale domanda nuova.
In memoria di data 25.3.2003:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria tesi respinta:
Accertare e dichiarare la responsabilità ed il conseguente obbligo risarcitorio
della Scuola Sci Yyyyyy per l’infortunio occorso a Pxxx Exxxx e per cui è
processo, e ciò, in via principale, ai sensi degli artt. 2047 e 2049 c.c., ed in via
subordinata ex artt. 2048 e/o 2043 c.c..
Condannare per l’effetto la convenuta in persona del legale rappresentante protempore, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non, derivati a Pxxx Exxxx ed a
Pxxx Axxxxx Mxxxxx, in proprio e nella qualità, in conseguenza dell’infortunio
per cui é causa, nella misura che risulterà dovuta all’esito della espletanda
istruttoria, anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria e gli interessi
legali sulle somme rivalutate dal di del fatto al saldo.
In ogni caso con vittoria delle spese tutte di giudizio, da distrarsi a favore dei
difensori che si dichiarano anticipatari.”
del procuratore della convenuta:
Conclude come in memoria ex art. 183, V comma c.p.c. di data 28.3.2003,
rigettato il contraddittorio su eventuali domande nuove.
In memoria di data 28.3.2003:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bolzano,
- in via preliminare: per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la
nullità dell’atto di citazione per violazione del disposto di cui all’art. 163 cpc; con
vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;
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- in via ulteriormente preliminare: per i motivi di cui in narrativa, accertare e
dichiarare
la
carenza
di
legittimazione
passiva
della
convenuta
e,
conseguentemente, respingere anche le relative domande nei confronti della
convenuta Scuola Ski-Snowboard Schule Yyyyyy; con vittoria di spese, diritti ed
onorari di lite;
- nel merito: accertare e dichiarare che l’infortunio occorso alla piccola Exxxx
Pxxx si è verificato per fatto e colpa esclusivi della medesima e,
conseguentemente, respingere ogni domanda dalla medesima avanzata nei
confronti della convenuta, perché infondata in fatto e diritto; con vittoria di
spese, diritti ed onorari di lite;”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione di data 25.6.2002 Pxxx Axxxxx Mxxxxx, in proprio e nella
qualità di esercente la potestà dei genitori sulla figlia minore Pxxx Exxxx, ha
convenuto in giudizio la Scuola Ski – Snowboard Schule Yyyyyy, per sentirla
condannare al risarcimento del danno subito a causa dell’infortunio occorso a
Pxxx Exxxx in data 28.1.1998, in località La Villa – Alta Badia, durante una
lezione collettiva di sci, sotto la sorveglianza e la direzione di un maestro
istruttore della predetta scuola di sci.
Si è costituita in giudizio la Scuola Ski – Snowboard Schule Yyyyyy con
comparsa di risposta di data 11 novembre 2002, contestando la propria
responsabilità per quanto occorso alla minore Pxxx Exxxx.
Con successiva memoria di data 20 gennaio 2003 la convenuta ha anche
eccepito la nullità dell’atto di citazione, per omessa indicazione dei fatti e degli
elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché il proprio difetto
di legittimazione passiva.
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Si è svolta attività istruttoria consistita nell’audizione di un teste e
nell’espletamento, per prova delegata, dell’interrogatorio formale dell’attrice,
all’esito della quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla scuola di sci
convenuta.
Non si ravvisa infatti nullità dell’atto di citazione attoreo ex art. 163 c.p.c., in
quanto l’esposizione dei fatti, contenuta in atto di citazione, è sufficientemente
chiara e le ragioni della domanda sono fatte derivare dal rapporto giuridico
intercorso tra la minore Pxxx Exxxx e il maestro istruttore della scuola di sci
convenuta.
Per quanto riguarda poi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, non pare
esservi dubbio, dalla documentazione dimessa in causa (doc. n. 12 di parte
attrice), che il cd. “contratto di insegnamento sciistico” sia stato stipulato
dall’attrice direttamente con la scuola di sci convenuta e non con il singolo
maestro che materialmente ha tenuto la lezione di sci, con la conseguenza che
quest’ultimo deve qualificarsi come ausiliario ex art. 1228 c.c., di cui la scuola di
sci convenuta si è avvalsa nell’adempimento della obbligazione assunta,
mentre l’obbligo di fornire l’insegnamento sciistico e le connesse responsabilità
sono state assunte in proprio dalla scuola di sci convenuta.
Passando ora all’esame del merito, si osserva che la domanda proposta da
parte attrice è infondata e deve essere rigettata.
Parte attrice deduce la responsabilità della convenuta sotto il profilo degli artt.
2047 e 2049 c.c., in via subordinata ex art. 2048 e/o 2043 c.c., salvo poi
specificare, negli scritti conclusionali, che la responsabilità della convenuta
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deve intendersi dedotta anche quale responsabilità contrattuale.
Nel caso specifico è da escludersi l’applicabilità degli artt. 2047, 2048 e 2049
c.c., i primi due articoli in quanto fattispecie che disciplinano l’ipotesi di danno
cagionato da persona incapace ovvero da allievi e apprendisti a terzi, e non
l’ipotesi di danno provocato dai predetti soggetti a se stessi, il terzo articolo in
quanto, come già specificato, la scuola di sci deve considerarsi controparte
contrattuale dell’attrice e non “padrone e committente” della controparte
contrattuale individuata nel maestro di sci.
La responsabilità del soggetto che ha assunto l’obbligo di impartire
insegnamento sciistico, per eventi lesivi subiti dagli allievi nel corso della
lezione, può avere sia un fondamento contrattuale che extracontrattuale,
venendo in considerazione la lesione a diritti soggettivi assoluti, quali il diritto
all’integrità fisica dell’allievo. Entrambe le due forme di responsabilità sono
fondate sulla colpa del soggetto agente, in quanto, in ipotesi di responsabilità
extracontrattuale, la norma di riferimento è costituita dall’art. 2043 c.c., mentre,
in ipotesi di responsabilità contrattuale, il criterio di imputazione della
responsabilità è costituito dall’art. 2236 c.c..
In entrambi i casi deve escludersi una responsabilità presunta del soggetto
obbligato a fornire l’insegnamento sciistico e la controparte contrattuale ha
l’onere di provare, oltre all’esistenza del danno, il nesso di causalità fra questo e
l’inadempimento del soggetto tenuto all’insegnamento al proprio obbligo
contrattuale.
Nel caso specifico l’attrice non ha fornito alcuna prova dell’esistenza di un
comportamento colposo della scuola di sci convenuta, limitandosi a dedurre in
comparsa conclusionale la sussistenza di una condotta omissiva, per non avere
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attuato le cautele necessarie in relazione alle circostanze di tempo e di luogo,
del tipo di attività espletata anche in considerazione dell’età, della maturazione
e delle capacità della minore: quindi considerazioni del tutto generiche, il cui
eventuale accoglimento effettivamente darebbe luogo all’affermazione, in capo
alla scuola di sci convenuta, di una “colpa presunta”.
D’altra parte la scuola di sci convenuta ha dimostrato, tramite il proprio teste
Miotti Ivonne, che la lezione di sci, nel corso della quale Pxxx Exxxx è caduta, si
svolgeva sulla pista di sci “Baby”, che è classifica come “pista blu” e quindi
come pista facile.
Nessuna altra prova è stata fornita da parte attrice in ordine alla dinamica del
sinistro, su cui possa essere fondata una responsabilità per colpa della scuola
di sci convenuta. Come giustamente rilevato da parte convenuta la libera scelta
di rendersi, anche quali allievo di un corso, partecipi del traffico sulla pista da
sci, comporta inevitabilmente l’accettazione del rischio di eventuali incidenti.
La mancanza della prova di un nesso di nesso di causalità fra il danno subito
dall’attrice e l’inadempimento della scuola di sci convenuta al proprio obbligo
contrattuale comporta conseguentemente il rigetto delle domande attoree.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico
dell’attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed
eccezione rigettata
rigetta
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le domande proposte da Pxxx Axxxxx Mxxxxx, in proprio e nella qualità di
esercente la potestà legale sulla figlia minore Pxxx Exxxx, nei confronti della
Scuola Ski – Snowboard Schule Yyyyyy;
condanna
Pxxx Axxxxx Mxxxxx a rifondere alla Scuola Ski – Snowboard Schule
Yyyyyy le spese processuali che si liquidano nel modo seguente: € 1.500 per
diritti di procuratore, € 2.500 per onorari di avvocato, € 700 per spese vive, oltre
al rimborso per spese generali e ad IVA e CAP sulle poste soggette.
Così deciso a Bolzano, il 15.12.2004
Il Giudice
dott. Michele Paparella
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