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Guida assegni familiari

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Guida assegni familiari
Miniguida
A cura della Segreteria di Gruppo
Gli assegni per il
NUCLEO
FAMILIARE
Chi ne ha diritto e come richiederli
aggiornamento LUGLIo 2015
Gli assegni per il NUCLEO FAMILIARE
SOMMARIO
Cosa sono gli assegni per il nucleo familiare?.............................................................................................. 3
Cosa si intende per nucleo familiare? ............................................................................................................. 3
Cosa si intende per componente inabile del nucleo familiare? ............................................................. 4
Quando si ha bisogno dell’autorizzazione dell’INPS?................................................................................ 4
Il convivente puo’ essere considerato nel nulceo familiare? ................................................................. 5
le famiglie di fatto possono beneficiare degli assegni? ............................................................................ 5
Quando il nucleo familiare puo’ essere composto da una sola persona? .......................................... 5
Cosa si deve fare in caso di variazione del nucleo familiare? ................................................................ 5
Quali sono i redditi di riferimento per il calcolo degli assegni?............................................................ 5
Quali sono i redditi esclusi dal calcolo degli assegni? .............................................................................. 6
Come incidono le assenze sul percepimento degli assegni? ................................................................... 7
Gli assegni spettano anche al personale a part time? ............................................................................... 7
Cosa succede in caso di assenze dei lavoratori part time? ...................................................................... 8
Come si richiedono gli assegni? ........................................................................................................................ 8
Come richiedono gli assegni i colleghi lungo-assenti o non vedenti? ................................................. 9
E’ possibile richiedere anche gli arretrati? ................................................................................................... 9
Qual e’ l’ammontare degli assegni per il nucleo familiare? .................................................................... 9
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Aggiornamento luglio 2015
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Gli assegni per il NUCLEO FAMILIARE
COSA SONO GLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE?
L’assegno per il nucleo familiare rappresenta una prestazione data a sostegno delle famiglie dei
lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui
nuclei familiari sono composte da almeno due persone (tranne le eccezioni enunciate più avanti)
con redditi sotto una certa soglia, in base alla composizione del nucleo familiare stesso. L’assegno è
un importo netto, non tassato e non soggetto a contribuzione Inps.
COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMILIARE?
Oltre al richiedente (che dev’essere obbligatoriamente il lavoratore dipendente o pensionato da
lavoro dipendente), fanno parte del nucleo familiare:
-
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
-
i figli legittimi o legittimati ed equiparati, di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili
senza limiti di età, purché non coniugati;
-
i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed
inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei
familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni (attenzione: per questi casi è
necessario chiedere l’autorizzazione all’INPS come spiegato nel successivo paragrafo);
-
i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico
dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di
entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano
coniugati.
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Gli assegni per il NUCLEO FAMILIARE
COSA SI INTENDE PER COMPONENTE INABILE DEL NUCLEO FAMILIARE?
Come si può vedere dalle tabelle Inps (consultabili attraverso il link nell’ultima pagina di questa
stessa guida pratica), gli importi degli assegni variano a seconda che nel nucleo familiare vi siano o
meno dei componenti inabili.
Per inabili si intendono quei soggetti inabili al lavoro “proficuo”. Il concetto di lavoro proficuo è
stato interpretato da numerose sentenze della Cassazione, secondo le quali, per il riconoscimento
dello stato di inabilità non è necessario il riscontro di un’assoluta e permanente incapacità a
svolgere qualsiasi lavoro, ma è sufficiente che il soggetto venga giudicato inidoneo a dedicarsi ad
un lavoro atto a soddisfare le sue primarie esigenze di vita senza usura delle sue energie.
Per incapacità dei minori si deve intendere l’esistenza di persistenti difficoltà a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro età.
QUANDO SI HA BISOGNO DELL’AUTORIZZAZIONE DELL’INPS?
In alcuni casi specifici, per ottenere gli assegni familiari, è necessario inoltrare all’INPS una
richiesta preventiva.
Tale autorizzazione va richiesta all’INPS tramite canale telematico o tramite Patronato INAS
CISL con modello ANF42 e riguarda i seguenti casi:
-
figli di genitori legalmente separati o divorziati;
-
figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori;
-
figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
-
familiari minorenni inabili per i quali non sia già documentata l’incapacità a svolgere i
compiti e le funzioni dell’età;
-
familiari maggiorenni inabili per i quali non sia stata già documentata l’invalidità al 100% e
l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere un proficuo lavoro;
-
nipoti a carico del nonno/a richiedente;
-
figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti, in nuclei
con almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni;
-
fratelli, sorelle e nipoti del richiedente, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla
pensione;
-
famigliari residenti all’estero;
-
coniuge abbandonato.
Attenzione: la richiesta ha validità per 5 anni, dopodiché andrà ripresentata all’INPS!
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Gli assegni per il NUCLEO FAMILIARE
IL CONVIVENTE PUO’ ESSERE CONSIDERATO NEL NULCEO FAMILIARE?
No, mai. Il convivente, ed i suoi eventuali redditi, non va inserito nel computo del nucleo familiare
a cui far riferimento per gli assegni.
LE FAMIGLIE DI FATTO POSSONO BENEFICIARE DEGLI ASSEGNI?
Sì, purché la domanda sia preceduta dalla richiesta di autorizzazione da presentare all’Inps per il
riconoscimento ad includere il figlio nato fuori del matrimonio all’interno del proprio nucleo,
allegando uno stato di famiglia.
Tale domanda è da presentarsi da parte di uno solo dei genitori, ed in questo caso il reddito da
indicare è solo quello del richiedente ed eventualmente dei figli.
QUANDO IL NUCLEO FAMILIARE PUO’ ESSERE COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA?
Costituisce nucleo familiare la persona sola (orfano o vedovo) a condizione che sia altresì in
possesso degli ulteriori seguenti requisiti:
- titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
- minore di età o maggiorenne inabile che si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro.
COSA SI DEVE FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE?
Le variazioni devono essere comunicate al datore di lavoro entro 30 giorni dal loro verificarsi.
QUALI SONO I REDDITI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEGLI ASSEGNI?
Al fine del calcolo del reddito familiare, per la richiesta degli assegni, concorrono le somma di tutti
i redditi del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare percepiti nell’anno solare
precedente il 1° luglio di ogni anno per il quale viene presentata domanda e ha valore per la
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Gli assegni per il NUCLEO FAMILIARE
corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo (ad esempio, per quel che
riguarda gli assegni percepibili dal luglio 2015 al giugno 2016 si considerano i redditi del 2014).
Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da
imposte, soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte sempre se superiori a € 1.032,92
complessivi. In particolare, ricordiamo che vanno considerati anche i redditi conseguiti all’estero ed
i redditi di terreni, fabbricati e immobili (al lordo dell’eventuale detrazione dell’abitazione
principali).
Tutti i redditi vanno considerati al lordo di eventuali detrazioni, ma al netto soltanto dei contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori.
Non sono da conteggiarsi nella somma dei redditi soltanto quelli espressamente esclusi, indicati nel
prossimo paragrafo della nostra guida.
Attenzione: per aver diritto agli assegni per il nucleo familiare è necessario che almeno il 70% del
reddito familiare derivi da lavoro o da pensione da lavoro dipendente.
QUALI SONO I REDDITI ESCLUSI DAL CALCOLO DEGLI ASSEGNI?
Gli unici redditi da non conteggiare per gli assegni sono i seguenti:
-
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni;
i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge (ad esempio: assegni),
le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari
di leva vittime di infortunio;
le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori
invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati;
gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del
richiedente.
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Gli assegni per il NUCLEO FAMILIARE
COME INCIDONO LE ASSENZE SUL PERCEPIMENTO DEGLI ASSEGNI?
Riepiloghiamo gli effetti di eventuali assenze sugli assegni per il nucleo familiare nel seguente
quadro sinottico:
CAUSA ASSENZA
infortunio sul lavoro o malattia
professionale
DURATA DELL’EROGAZIONE ANF
massimo 3 mesi durante il periodo di
inabilità temporanea
malattia
per tutto il periodo indennizzato o retribuito
fino a un massimo di 6 mesi
gravidanza o puerperio
per tutto il periodo di astensione obbligatoria
o facoltativa, previsti dalla legge
congedo matrimoniale
per tutto il periodo retribuito
ferie e festività
per tutto il periodo escluso la domenica
permessi e aspettative sindacali e
cariche elettive
permessi e congedi per assistenza a
portatori di handicap
per tutto il periodo indennizzato
per la durata dei permessi o del congedo
sciopero
per tutto il periodo
sospensione disciplinare
per tutto il periodo di sospensione
GLI ASSEGNI SPETTANO ANCHE AL PERSONALE A PART TIME?
Sì.
Se il collega lavora per almeno 24 ore settimanali gli assegni spettano interamente.
In caso di orario di lavoro settimanale inferiore alle 24 ore vengono riconosciuti tanti assegni
giornalieri quante sono le giornate di lavoro svolte, indipendentemente dal numero delle ore di
lavoro della giornata.
Ogni giornata viene riconosciuto 1/26 dell’assegno mensile.
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Gli assegni per il NUCLEO FAMILIARE
COSA SUCCEDE IN CASO DI ASSENZE DEI LAVORATORI PART TIME?
Per il part-time orizzontale con orario inferiore alle 24 ore settimanali, l’assegno compete
ugualmente per le giornate di assenza dal lavoro dovute a ferie, malattia, maternità, infortunio sul
lavoro, sempre a condizione che la prestazione fosse dovuta in quei giorni e che le predette giornate
siano comunque retribuite e indennizzate.
Per il part-time verticale l’assegno non viene corrisposto al lavoratore per le giornate di assenza
dovute a ferie, malattia, maternità e infortunio sul lavoro ove queste cadano nel periodo contrattuale
di pausa lavorativa.
COME SI RICHIEDONO GLI ASSEGNI?
Gli assegni vanno richiesti direttamente sulla procedura INTESAP, al percorso EMPLOYEE
SELF SERVICE, SPORTELLO DIPENDENTE, RICHIESTA ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE.
Una volta compilati tutti i campi tutta la modulistica firmata e comprensiva del frontespizio di
inoltro e dell’autocertificazione del nucleo familiare va inviata a:
Intesa Sanpaolo Group Service, Direzione Centrale Personale
Amministrazione del Personale, Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino
e
Organizzazione,
Come specificato sulla intranet aziendale bisogna prestare attenzione a che i moduli stampati non
vengano modificati manualmente pena l’invalidamento della richiesta.
Inoltre, è importante che la richiesta inserita si trovi nello stato “inviata” e non “bozza”: anche in
questo caso, altrimenti, si rischia la cancellazione della domanda.
In merito alle operazioni di invio delle domande di assegno, l'Amministrazione del Personale
precisa
che:
- ogni domanda dovrà essere sempre corredata, nei casi previsti dalla Normativa INPS, di copia
dell’Autorizzazione mod. ANF43 e/o copia del Verbale di Commissione Medica attestante
l’invalidità
- le domande prive della suddetta documentazione verranno sospese, in attesa di regolarizzazione a
cura
del
collega
- i modelli di richiesta dovranno essere sempre firmati negli appositi spazi: al riguardo si evidenzia
che le pagine 6/8 e 7/8 del modello anf/dip dovranno sempre essere sottoscritte dal collega.
L’eventuale coniuge dovrà apporre la firma nel secondo campo della pagina 6/8
- i moduli stampati dall’applicazione non sono modificabili: rettifiche manuali invalideranno la
richiesta di riconoscimento degli assegni.
Il pervenimento delle domande (che determina l’ordine di evasione delle stesse) si riferisce alla data
in cui Amministrazione del Personale riceve la documentazione completa e corretta, pronta per
essere processata.
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Gli assegni per il NUCLEO FAMILIARE
SOMMARIO
Attenzione: per richiedere gli assegni, è necessario che i familiari – con il loro codice fiscale –
siano censiti su Intesap. In assenza del codice fiscale, il familiare non sarà visibile all’interno del
nucleo “anf”. Pertanto, sarà necessario accedere alla sezione “Sportello Dipendente” di Intesap e
aggiornare la posizione utilizzando la procedura “Gestione nucleo familiare e richiesta detrazioni
fiscali”.
COME RICHIEDONO GLI ASSEGNI I COLLEGHI LUNGO-ASSENTI O NON VEDENTI?
Solo i colleghi assenti da lungo periodo oppure non vedenti sono esonerati dall’utilizzo
dell’applicativo su INTESAP.
Le loro domande dovranno essere presentate sul modello Anf/dip cod. Sr16 compilato manualmente
e corredato dall’autocertificazione del nucleo familiare.
L’indirizzo a cui inviare il tutto è lo stesso indicato nel paragrafo precedente.
E’ POSSIBILE RICHIEDERE ANCHE GLI ARRETRATI?
Sì, si possono richiedere sempre utilizzando le procedure su enunciate.
In particolare, è possibile richiedere gli arretrati fino a 5 anni, termine oltre il quale si prescrive
il diritto al percepimento degli assegni.
Per valutare il reddito di riferimento per gli arretrati si devono considerare i redditi percepiti
nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno.
Ad esempio, se devo richiedere gli arretrati per il 2013, dovrò far riferimento:
-
ai redditi del 2011 per il periodo 1 gennaio 2013 – 30 giugno 2013;
-
ai redditi del 2012 per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013
QUAL E’ L’AMMONTARE DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE?
L’importo dell’assegno varia in base al reddito del nucleo familiare, al numero dei componenti e
alla tipologia del nucleo familiare.
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Gli assegni per il NUCLEO FAMILIARE
Per visualizzare tutti gli importi, relativi all’anno luglio 2015 – giugno 2016, consigliamo di
utilizzare la tabella in formato excel scaricabile dal sito dell’INPS cliccando qui:
Ci trovi su
www.fiba.it
intesasanpaolo.fiba.it
www.dircredito.info/
www.fibagruppointesasanpaolo.it
per ulteriori chiarimenti scrivici a:
[email protected]
[email protected]
Ci trovi anche su
Facebook – First Cisl Gruppo Intesa Sanpaolo
Twitter – First Cisl Gruppo Intesa Sanpaolo
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