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ascensori - Assolombarda

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ascensori - Assolombarda
dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Dipartimento Territoriale di Milano
Convegno ASSOLOMBARDA
Atti dell’intervento su:
“come gestire gli Ascensori, i Montacarichi e gli apparecchi di
sollevamento presenti nelle aziende”
a cura di Michele De Mattia
ASSOLOMBARDA
Via Pantano, 9- 20122 Milano
Martedì 10 luglio 2007- ore 9,30
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dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
L’immissione sul mercato,
la commercializzazione,
la messa in servizio,
l’esercizio in sicurezza
degli apparecchi di sollevamento
per persone e/o cose,
installati nelle aziende:
Ascensori,
Piattaforme elevatrici verticali,
Servoscala,
Montacarichi,
Montacarichi ed Ascensori da cantiere,
Ponteggi autosollevanti,
Ponteggi sospesi motorizzati
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dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
NOTE RIASSUNTIVE
sul
DPR aprile 1999 n. 162/99
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva
95/16/CE
sugli
ascensori
e
di
semplificazione
dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori
e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
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dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
Il Cap. I del regolamento riguarda il recepimento della direttiva 95/16/CE sugli ascensori.
Il regolamento prevede che gli impianti di ascensore siano forniti dall’installatore completi
•
della marcatura CE
•
e della dichiarazione CE di conformità
a garanzia della loro rispondenza ai requisiti di sicurezza e di salute imposti dalla direttiva.
Queste attestazioni consentono la commercializzazione e messa in esercizio dell’ascensore e vengono
rilasciate dall’installatore dell’ascensore a seguito di specifiche procedure di valutazione della
conformità con l’intervento in forma diversa a seconda della procedura adottata di organismi di
certifìcazione autorizzati con apposito decreto del Ministero dell’industria del commercio e
dell’artigianato(oggi Ministero delle Attività Produttive).
Il regolamento introduce anche la cosiddetta “sorveglianza del mercato’’ che deve essere esercitata, a
campione o su segnalazione, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato(oggi
Ministero delle Attività Produttive) e dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, attraverso
i propri organi ispettivi, avvalendosi delI’ISPESL per gli accertamenti di carattere tecnico.
In ordine agli articoli del Capo I, si osserva quanto segue:
L’articolo 1 individua il campo di applicazione del regolamento. Si applica agli ascensori e componenti
di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato IV .
L’articolo
2
definisce
il
concetto
di:
ascensore,
montacarichi,
installatore
dell’ascensore,
commercializzazione, componenti di sicurezza, fabbricante dei componenti di sicurezza, ascensore
modello, messa in esercizio e norme armonizzate, specificando, altresì, quali modifiche non rientrano nella
ordinaria o straordinaria manutenzione, ascensore e montacarichi in servizio privato.
L’articolo 3 disciplina la dimostrazione di prototipi; in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di
ascensori e componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del Regolamento
L’articolo 4 identifica: i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute in conformità alla direttiva
europea 95/16/CE ed impone l’obbligo del loro rispetto sia per gli ascensori che per i componenti di
sicurezza;
lo scambio di informazioni tra la persona responsabile della realizzazione dell’edificio e l’installatore
dell’ascensore per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’impianto ed
assicurare che all’interno dei vani di corsa degli ascensori NON vi siano tubazioni o installazioni diverse
da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’impianto.
L’articolo 5 prevede l’adeguamento delle norme nazionali con le norme armonizzate ed attribuisce alle
norme armonizzate la presunzione di conformità ai RES della direttiva.
In assenza di norme armonizzate , quelle nazionali rappresentano strumenti importanti o utili per la corretta
applicazione dei RES (NO presunzione di conformità).
L’articolo 6 precisa le procedure di valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di
sicurezza.
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dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
L’articolo 7 definisce la marcatura CE(allegato III) e come questa debba essere apposta in ogni cabina di
ascensore e su ciascun componente di sicurezza.
L’articolo 8 identifica gli organismi preposti al controllo di mercato e gli obblighi degli stessi
nei confronti della Commissione dell’Unione europea nei casi in cui sia accertata la non conformità degli
ascensori e dei componenti di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza.
L’articolo 9 stabilisce la procedura per l’individuazione degli organismi di certificazione, prevedendo che
essi siano autorizzati dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Gli elenchi di tali organismi sono notificati alla Commissione
dell’Unione europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha facoltà di revocare l’autorizzazione ai suddetti
organismi, dandone comunicazione alla Commissione dell’Unione europea, nel caso in cui non siano
soddisfatti i criteri richiesti nell’allegato VII al regolamento.
L’articolo 10 prevede la disciplina transitoria per la conferma degli
organismi autorizzati in via
provvisoria.
Il Cap. II del regolamento detta disposizioni nazionali, aggiuntive alle prescrizioni
della direttiva 95/16/CE, volte alla semplificazione dei procedimenti previsti dalla
legge 1415/42 che viene abrogata.
Le disposizioni riguardano gli impianti in servizio privato, siano essi impianti di ascensori (e quindi
disciplinati dalla direttiva 95/16/CE di cui sopra), siano essi impianti di montacarichi (e quindi
rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine e del relativo regolamento di
attuazione DPR 24 luglio 1994, n. 459).
Per gli ascensori e montacarichi in servizio privato (v. definizione all’art. 2, lettera m) il regolamento
stabilisce che la messa in esercizio degli impianti sia soggetta a comunicazione, da parte del
proprietario, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il
proprio statuto entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto; la
comunicazione deve contenere gli elementi previsti dall’art. 12 comma 2, i suddetti uffici provvedono
direttamente all’immatricolazione degli impianti.
Rispetto alla legislazione precedente permane l’obbligo, per il proprietario, di affidare la manutenzione
degli impianti a ditte del settore che operano con personale abilitato, nonché di sottoporre gli stessi a
verifica periodica, ogni due anni, sulla funzionalità degli impianti ed a verifica straordinaria in caso di
modifica. Alle verifiche periodiche e straordinarie provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, i soggetti
di cui all’art. 13 comma 1 del regolamento.
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In ordine agli articoli del Capo II, si osserva quanto segue:
L’articolo 11 fissa l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al Capo II del regolamento.
L’articolo 12 fissa la procedura per la messa in esercizio dell’ascensore o montacarichi prevedendo che il
proprietario o il suo legale rappresentante ne diano comunicazione, entro dieci giorni dalla data della
dichiarazione di conformità dell’impianto, al comune competente per territorio. Quest’ultimo entro trenta
giorni assegna un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante e al
soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
L’articolo 13 prevede la cadenza e gli organismi incaricati delle verifiche periodiche, nonché il loro
scopo.
L’articolo14 prevede le verifiche straordinarie da effettuarsi a seguito di verifica periodica con
esito negativo, in caso di incidenti e nel caso vengano apportate all’impianto modifiche non
rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione
L’articolo 15 prevede che la manutenzione sia affidata a ditta specializzata o a persona munita di
certificato di abilitazione ai sensi delle norme nazionali ovvero da un operatore comunitario dotato di
specializzazione equivalente, che debbono provvedere esclusivamente a mezzo di personale abilitato.
Descrive le verifiche e le operazioni di manutenzione:
- periodiche,
- semestrali(su ascensori)
- ed annuali (su montacarichi)
che deve effettuare il manutentore cioè il personale abilitato.
L’articolo 16 prevede l’utilizzo di un apposito libretto ove annotare: gli esiti delle verifiche periodiche o
straordinarie e delle visite di manutenzione, corredato di copia delle dichiarazioni CE di conformità, copia
delle comunicazioni del proprietario o il suo legale rappresentante al competente Ufficio comunale e copia
della comunicazione del competente Ufficio comunale al proprietario o il suo legale rappresentante relative
al numero di matricola assegnato all’impianto. E’previsto, altresì, l’apposizione, in ogni cabina, delle
avvertenze per l’uso e di una targa recante le indicazioni necessarie.
L’articolo 17 fissa i divieti di utilizzo dell’ascensore ai minori di anni 12 non accompagnati, nonché il
divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni nei lavori di manovra.
L’articolo 18
pone un norma di rinvio.
L’ articolo 19 pone una norma di diritto transitorio allo scopo di normalizzare la situazione degli impianti
non ancora collaudati dagli organismi pubblici competenti.
L’articolo 20 dispone l’abrogazione delle norme delegificate.
L’articolo 21 fissa i termini per l’entrata in vigore del regolamento, Il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il DPR 30 aprile 1999 n.162/99 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale
n.134 - il giorno 25/05/1999, pertanto è entrato in vigore dal 25/06/1999.
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Libretto e targa (DPR 1962/99 art.16)
1)
Libretto di impianto
Deve contenere :
‹
verbali verifiche periodiche e straordinarie
‹
esiti visite di manutenzione
‹
copia dichiarazioni di conformità
‹
copia comunicazioni tra proprietario e ufficio
comunale competente
‹
comunicazione relativa al numero di matricola
assegnata
Il libretto deve essere disponibile :
‹
Al momento delle visite periodiche e
straordinarie
‹
Nel caso di controllo a campione da parte degli
organi ispettivi del Ministero dell’Industria /
Ministero del Lavoro
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Targa CABINA
Sommando i requisiti di Direttiva Ascensori, EN 81.1/2,
Decreto di Attuazione e Direttiva Macchine, in cabina
devono essere riportate le seguenti informazioni:
• marcatura CE
• numero di identificazione Organismo Notificato
• portata : _______ kg
• capienza :_______persone
• nome ditta installatrice
• numero di identificazione impianto della ditta
installatrice
• soggetto incaricato delle visite periodiche
• numero di matricola dell'impianto
• indirizzo dell'installatore
• anno di installazione
• avviso "Vietato l'uso ai minori di anni 12 non
accompagnati"
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“Libretto”, “fascicolo” o “registro” dell’ascensore
redatto dall’installatore, deve comprendere
-UNI EN 81-1/2:2005 punto 16.2 - Direttiva 95/16/CE Allegato I punto 6.2, DPR n° 162/99 art. 16, c.1-
una parte tecnica
in cui figurano
un parte riguardante la messa in servizio e l’esercizio
successivo
UNI EN 81-1/2:2005
UNI EN 81-1/2:2005
punto 16.2.a)
1) la data della messa in servizio
dell’ascensore
2) le caratteristiche principali
dell’ascensore;
3) le caratteristiche delle funi e/o
catene
4) le caratteristiche di quei
componenti per le quali è
richiesta la verifica della
confor-mità (punto 16.1.3);
5) i disegni di installazione
nell’edificio;
6)gli schemi elettrici di principio
(usando i simboli CENELEC);
inoltre, per gli ascensori
idraulici:
7) gli schemi idraulici
(usano i simboli della ISO 12191)
8) la pressione statica massima
9) le caratteristiche o il tipo
del fluido idraulico.
punto 16.2.b) e App. E1
Copie datate dei verbali dei
controlli e delle visite, con le
osservazioni
Tale parte si può identificare
con quanto indicato:
● Allegato I punto 6.2
Direttiva 95/16/CE :
-Registro sul quale si possono
annotare le riparazioni e, se del
caso, le verifiche periodiche.
● DPR n°162/99 art. 16, c. 1
sul libretto devono essere allegati
o annotati:
- i verbali delle verifiche
periodiche e straordinarie;
- gli esiti delle visite di
manutenzione
DPR 162/99
art. 16, comma 1
-dichiarazione CE di
conformità
dell’ascensore;
- comunicazioni del
proprietario all’ufficio
comunale per la messa in
esercizio dell’ascensore
(vedi art. 12);
-comunicazioni
dell’ufficio comunale
al proprietario relativo al
numero di matricola
assegnato all’ascensore
(art. 12, comma 3).
Deve essere redatto prima o al più tardi quando l’impianto è messo in servizio
-UNI EN 81-1/2:2005, punto 16.2
L’Organismo Notificato, a completamento della procedura di certificazione, compila
le pagine del registro corrispondenti alla valutazione della conformità effettuata
DPR n° 162/99 - allegato VI punto 6.2, - allegato X punto 4.3
Deve essere aggiornato in caso di:
- modifiche importanti dell’ascensore (appendice E 2);
- sostituzioni delle funi o di componenti importanti;
Devono essere annotati gli incidenti
-UNI EN 81-1/2:2005 punto 16.2.b) Appendice E2-
Deve essere a disposizione sull’impianto
- per il manutentore
- per le prove ed i controlli
-DPR n° 162/99 art. 16, comma 2) e nota UNI EN 81-1/2:2005-punto 16.2.b)
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“Manuale di istruzioni” o “Libretto di istruzioni” dell’ascensore
redatto dall’installatore
[Punto 6.2, Allegato I della Direttiva 95/16/CE e del DPR 162/99 - UNI EN8 1-1/2 :2005 punto 16.3 ]
Deve comprendere almeno
i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla
riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4
[Punto 6.2, Allegato I della Direttiva 95/16/CE e del DPR 162/99]
In dettaglio deve dare informazioni su:
[ UNI EN8 1-1/2 :2005 punto 16.3 ]
Uso normale
-punto 16.3.1Il manuale di istruzioni deve dare le
necessarie informazioni per l’uso
normale dell’ascensore e per le
operazioni di soccorso, in particolare
riguardo:
a) alla necessità di tenere chiuso
a chiave le porte di accesso agli
spazi del macchinario e delle
pulegge di rinvio;
b) alla sicurezza nelle operazioni
di carico e scarico della cabina;
c) alle precauzioni da prendere in
caso di ascensori con vano di
corsa chiuso parzialmente [5.2.1.2
d)];
d) agli eventi che richiedono
l’intervento di una persona
competente;
e) alla conservazione della
documentazione;
f) all’uso della chiave per lo
sbloccaggio di emergenza;
g) alle operazioni di soccorso.
Manutenzione
-punto 16.3.2Il manuale di istruzioni
deve dare informazioni
circa:
a)la necessità della
manutenzione dell’ascensore
e dei suoi accessori al fine di
mantenerlo in buono stato di
funzionamento (vedere
0.3.2);
b)le istruzioni per una
manutenzione in condizioni
di sicurezza.
Controlli e Prove
- punto 16.3.3Il manuale di istruzioni deve
dare informazioni su:
Controlli periodici - punto 16.3.3.1Dopo la messa in servizio degli
ascensori, su di essi devono essere
effettuati controlli e prove periodici per
verificare che essi siano in buone
condizioni. Questi controlli e prove
periodici dovrebbero essere effettuati
in conformità all’appendice E.
Controlli dopo modifiche importanti
o incidenti - punto 16.3.3.2Dopo modifiche importanti o dopo un
incidente devono essere effettuati
controlli e prove per accertare che gli
ascensori continuino ad essere
conformi alla presente norma. Questi
controlli e prove devono essere
effettuati in conformità all’app. E.
La UNI EN 13015:2002 fornisce gli elementi necessari per la preparazione delle istruzioni per le
operazioni di manutenzione
Inoltre, il manuale di istruzioni dell’ascensore deve riportare le informazioni previste dalle altre norme della serie
EN 81; allo stato attuale:
-punto 5 delle norma armonizzata UNI EN 81-28:2004 “Teleallarme per ascensori”
-punto 7 della norma armonizzata UNI EN 81-70:2004 “Accessibilità degli ascensori”
-punto 7 della norma armonizzata EN 81-73:2005 “Comportamento degli ascensori in caso di incendio”
e, qualora ricorrano i relativi casi specifici:
- punto 7 della norma UNI EN 81-71:2005 “Ascensori antivandalo”;
- punto 7 della norma armonizzata UNI EN 81-72:2004 “Ascensori antincendio”;
- progetto di norma prEN 81-21 “Ascensori con testata e/o fossa ridotte”;
- progetto di norma prEN 81-22 “Ascensori inclinati”.
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Il libretto di istruzione dei componenti di sicurezza
di cui all’allegato IV della direttiva 95/16/CE
deve dare informazioni su :
- Direttiva 95/16/CE Allegato I: punto 6.1 -
- montaggio
- collegamenti
- regolazione
- manutenzione
in modo che possono essere effettuati correttamente e senza rischi
Le istruzioni per la manutenzione dei componenti di
sicurezza dell’ascensore devono essere date dal
produttore
(n.d.r. fabbricante dei componenti di sicurezza direttiva ascensori)
all’installatore
- UNI EN 13015:2002 punto 4.1, comma 5 e 4.2 e) -
Nel caso sia necessaria la manutenzione di altri componenti diversi da
quelli di sicurezza, le istruzioni di manutenzione devono essere fornite dai
produttori di questi componenti
- UNI EN 13015:2002 punto 4.2 f) -
L’installatore/produttore deve fornire le istruzioni di manutenzione di
competenza:
- del proprietario dell’impianto(vedi 4.3.2)
- dell’organizzazione di manutenzione(vedi 4.3.3)
- UNI EN 13015:2002 punto 4.1, comma 9 -
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Il MANUTENTORE dell’ascensore
ed il “PERSONALE DI CUSTODIA”
portiere dell’edificio
DPR 30 aprile 1999 n.162 –
Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva95/16/CE
sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della
relativa licenza di esercizio
Art. 15 – MANUTENZIONE
Art. 15, comma 2: (sostituisce l’art. 19, comma 2 del DPR 1497/63)
2. Il manutentore provvede alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata
anche da personale di custodia istruito per questo scopo
Si riportano l’art. 19, commi 1 e2 e l’art. 49 del DPR 1497/63
19.1. Il manutentore deve avere a sua esclusiva disposizione i dispositivi indicati all’art.49 e deve
provvedere alle manovre di emergenza
19.2 Nel caso di emergenza la manovra a mano dell’argano può essere fatta anche dal personale di custodia
istruito per questo scopo.
49. Manovra di emergenza
Gli impianti quanto sia ritenuto necessario, devono essere provvisti dei dispositivi seguenti per la manovra
di emergenza:
a) un dispositivo ad azione manuale continua per permettere il movimento della cabina con una porta dei
piani aperta;
b)
un dispositivo per aprire dall’esterno la porta della cabina;
c) una chiave speciale per le eventuali porte di emergenza
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Il personale di custodia “portiere” e l’istruzione per la manovra di emergenza degli ascensori
Le recenti modifiche apportate al Dlgs 629/94-Sicurezza sul lavoro- evidenziano l’obbligo del datore di
lavoro di valutare tutti i rischi presenti(art. 4, c.1) e fornire al lavoratore un’adeguata formazione,
informazione ed un addestramento circa “l’utilizzo” degli impianti.
Ciò comporta qualora il portiere svolga anche “mansioni” correlate agli impianti di ascensori, la necessità
che questo lavoratore venga messo in grado di compiere le manovre di sblocco della cabina ascensore con
riporto al piano e apertura delle porte, onde consentire l’uscita delle persone intrappolate, in condizione di
sicurezza per se e per gli altri.
Tali operazioni, che richiedono conoscenze e responsabilità particolari( art. 35, c.5), possono essere svolte
esclusivamente a condizione che il “lavoratore” portiere abbia ricevuto il necessario addestramento
formativo ed informativo specifico(artt. 21,22 e 38), anche ai sensi del Capo II al DPR 162/99, art. 15, c.2.
A tal proposito il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri 2003/2006, prescrive
espressamente all’art.19, c.4 lettera i) che i portieri hanno il compito di intervenire nei casi di emergenza
sull’impianto ascensori ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta, onde consentire
l’allontanamento delle persone; l’affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico
corso di formazione. … omissis
Chi è il manutentore?
DPR 30 aprile 1999 n.162 - Art. 15 – MANUTENZIONE
Art. 15, comma 1: (sostituisce l’art. 5 della legge 24.10.1942 n.1415)
15.1 Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, Il proprietario o il suo
legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del
montacarichi a persona munita del certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore
comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal Prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorica-pratica, da sostenersi
dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6,7,8,9, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1951, n. 1767. (tali artt. sono gli unici dello stesso decreto a non essere stati abrogati dal DPR n.162/99-Vedi art. 20
del DPR n.162/99)
Delibera CNR 670206/148 – Manutentore.
Quesito:
Chi è il manutentore? Possono essere effettuate le operazioni di ispezione in assenza del manutentore?
Parere:
Il manutentore è la persona competente incaricata della manutenzione dell’elevatore e deve essere una
persona munita di certificato di abilitazione oppure una ditta specializzata che provvede alla manutenzione
a mezzo di personale abilitato. Le operazioni di ispezione debbono essere eseguite dal manutentore.
L’eventuale aiuto del manutentore può essere persona non abilitata.
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GLI ASCENSORI RIENTRANO NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE
esclusi dal campo di applicazione del DPR 459/96
(recepimento in Italia della direttiva macchine ultima 98/37/CE)
ASCENSORI:
[Definizione art. 2, c. 1 lettera a) DPR 162/99]
Apparecchio a motore (ndr in servizio
permanente negli edifici e nelle
costruzioni) che collega piani definiti
mediante una cabina che si sposta lungo
guide rigide e la cui inclinazione
sull’orizzontale è superiore a 15 gradi,
destinata al trasporto di:
-persone,
-persone e cose,
-soltanto di cose se la cabina è
accessibile, ossia se una persona può
entrarvi senza difficoltà, e munita di
comandi situati al suo interno o alla
portata di una persona che si trova al
suo interno
Modifica apportata dalla futura direttiva macchine
2006/42/CE (in vigore dal 29 dicembre 2009)
alla direttiva ascensori 95/16/CE
ASCENSORI:
Apparecchio di sollevamento che collega
piani definiti mediante un supporto del
carico che si sposta lungo guide rigide e
la cui inclinazione sull’orizzontale è
superiore a 15 gradi, destinato al
trasporto di:
-persone,
-persone e cose,
-soltanto di cose se il supporto è
accessibile, ossia se una persona può
entrarvi senza difficoltà, ed è munito di
comandi situati all’interno del supporto
o alla portata di una persona che sia
all’interno del supporto del carico
Supporto del carico: il supporto del carico di
ogni ascensore deve essere una cabina
La nuova direttiva macchine (2006/42/CE) del 17 maggio 2006
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9
giugno 2006 (entrerà in vigore dal 29 dicembre 2009) modifica,
tramite l’art. 24, la direttiva ascensori 95/16/CE
Elementi salienti dell’emendamento alla
direttiva ascensori:
- L’ascensore
è adesso un apparecchio di
sollevamento
- La cabina è diventata un supporto del carico
- Se la velocità nominale è superiore a 0,15 m/s
l’apparecchio di sollevamento è un ascensore
Pertanto dal 2010, la barriera tra ascensori e
macchine, non sarà più la cabina (ndr intesa
come scatola con soffitto, pareti, pavimento e
porte cieche), bensì la velocità:
- se V ≤ 0,15 m/s direttiva macchine
- se V > 0,15 m/s direttiva ascensori
-Tra l’altro, le scale mobili, i marciapiedi
mobili, gli ascensori da cantiere, gli apparecchi
di sollevamento dai quali possono essere
effettuati lavori, sono esclusi dal campo di
applicazione della direttiva ascensori
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dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
Ascensore del tipo elettrico
Vano di corsa e
Ascensore del tipo elettrico con
macchinario in basso a lato del vano
corsa e locale pulegge di rinvio in alto
Cabina e Contrappeso
locale del macchinario in alto
EN 81-1/2:1998 A2:2004
UNI EN 81-1/2: 2005
EN 81-1/2:1998 A2:2004
Appendice “O” (elettrici)
Appendice “L” (oleodinamici)
La tecnologia
moderna
dimostra che le
macchine e le
parti associate
possono essere
poste nel vano
di corsa, sulla
cabina o sul
contrappeso o
in armadi
Spazi del Macchinario Accesso § 6.1
Legenda:
1 Porte e botole § 6.3.4 e 6.4.7
2 Spazi del macchinario § 6
3 Accesso § 6.2
§ 6.3 Macchinario nel locale
macchinario
§ 6.4 Macchinario all’interno del
vano corsa
§ 6.4.3 Aree di lavoro nella
cabina o sul tetto della
cabina
§ 6.4.4 Aree di lavoro nella fossa
§ 6.4.5 Aree di lavoro su una
piattaforma
§ 6.4.6 Aree di lavoro all’esterno
del vano
§ 6.5
Macchinario all’esterno
del vano corsa
§ 6.6 Dispositivi per manovra
emergenza e prove
15
dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
Ascensori del tipo idraulico
Ascensore del tipo idraulico
ad azione diretta
doppio pistone laterale
pistone centrale e cilindro interrato
16
dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
I MONTACARICHI RIENTRANO NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE
esclusi dal campo di applicazione del Capo I del DPR 162/99
(recepimento in Italia direttiva ascensori 95/16/CE)
Montacarichi
adibiti al trasporto di sole cose, avente
come supporto del carico una cabina,
piattaforma o altro contenitore
MONTACARICHI:
[Definizione art. 2, c. 1 lettera b) DPR 162/99]
Apparecchio a motore di portata
non inferiore a chilogrammi 25 che
collega piani definiti mediante una
cabina che si sposta lungo guide
rigide e la cui inclinazione
sull’orizzontale è superiore a 15
gradi, destinata al trasporto di
-sole cose, inaccessibile alle persone
- o, se accessibile, non munita di
comandi situati al suo interno o
alla portata di una persona che si
trova al suo interno
Montacarichi
adibiti al trasporto di sole cose, avente come
supporto del carico una cabina completamente
chiusa da pavimento, pareti, porta/e e tetto ciechi
inaccessibile alle persone, che si sposta lungo
guide rigide con inclinazione > 15° sull’orizzontale,
installato stabilmente e che collega piani definiti
Definizioni
Ascensori e Montacarichi in servizio
privato: - Rif.:DPR 162/99 art. 2, comma 1, lettera m)
Gli ascensori e montacarichi installati in
edifici pubblici o privati, a scopi ed usi
privati, anche se accessibili al pubblico
Ascensori in servizio pubblico:
Rif.: Legge 24 ottobre 1942 n. 1415 art. 1
Omissis
Sono considerati in servizio pubblico gli
ascensori destinati ad un servizio
pubblico di trasporto, ed in particolare
quelli che fanno parte integrante di
ferrovie, di tramvie o funivie e quelli
destinati a facilitare comunicazioni con
centri abitati o stazioni ferroviarie o
tramviarie.
accessibile alle persone per le sole operazioni di
carico e scarico, senza bottoniera al suo interno o
alla portata di una persona che si trova al suo
interno, che si sposta lungo guide rigide con
inclinazione > 15° sull’orizzontale
installato stabilmente e che collega piani definiti
Ascensori o montacarichi
servizio pubblico: Rif. DPR 1497/63 art 3
in
Elevatore adibito ad un pubblico servizio
di trasporto
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NORME UNI EN 81-1&2:199
O. Introduzione
Scopo della presente norma è di definire le regole di sicurezza
relativa agli ascensori per persone e per persone e cose al fine
di proteggere le persone e le cose contro i rischi di infortuni
che possono avvenire durante l’uso, la manutenzione e le
manovre di emergenza degli ascensori.
Rischi possibili dovuti a:
a. cesoiamento
b. schiacciamento
c. caduta
d. urto
e. imprigionamento
f. incendio
g. elettrocuzione
h. danneggiamento del materiale dovuto a:
h1. danneggiamento meccanico
h2. usura
h3. corrosione
Le persone da proteggere:
a. gli utenti
b. il personale di manutenzione e ispezione
b. le persone che si trovano fuori dal vano di corsa, dal locale del
macchinario e dall’eventuale locale delle pulegge di rinvio
Le cose da proteggere:
a. i carichi in cabina
b. i componenti dell’impianto ascensore
c. l’edificio in cui si trova l’ascensore
Devono essere stabili accordi tra fornitore committente circa:
a. l’uso previsto dell’ascensore
b. le condizioni ambientali
c. i problemi di ingegneria civile
d. altri aspetti relativi al luogo di installazione
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Conformità alle norme degli impianti ascensori
Legge 46/90
“Norme per la sicurezza degli impianti” - legislazione nazionale -
Direttiva 95/16/CE - Direttiva comunitaria sugli ascensori -
DPR30/4/1999n.162 Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori
e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori
e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
Legge 46/90
l’art. 1 recita:
” Sono soggetti all’applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli
edifici quale che ne sia la destinazione d’uso:
lettera a)
gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’energia fornita dall’ente distributore;
lettera f)
gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi , di scale mobili e simili”
La Legge 46/90
Gli impianti di ascensore sono soggetti anche alla Legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” ed al
D.P.R. 447/91 che ne costituisce il Regolamento d’attuazione. Tale legge richiama la necessità del progetto e
di una Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei
lavori.
Il titolare o un dipendente dell’impresa installatrice deve disporre del riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali, rilasciatogli dalla Commissione provinciale per l’artigianato o dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
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La Legge 46/90 e il DPR 162/99
Per la progettazione degli ascensori
non esistono possibili conflitti normativi, perché è la stessa Legge 46/90 ad escluderla espressamente dal
proprio campo di applicazione.
Per l’installazione degli ascensori
il DPR 162/99 risulta aver tacitamente abrogata la L. 46/90, se si tiene conto che la presunzione
legale di conformità coinvolge esclusivamente le norme europee armonizzate, mentre alle norme tecniche
nazionali(UNI e CEI che sono invece richiamate dalla 46/90 appunto come criterio di presunzione legale
per la “ regola dell’arte” unitamente alla legislazione vigente in materia) viene riservato un ruolo
puramente residuale (art. 5 della direttiva).
Si può affermare che la dichiarazione di conformità ai sensi della L.46/90, nella forma e nel contenuto,
viene sostituita dalla dichiarazione CE di conformità (Allegato Il alla direttiva), nel senso che
all’installazione dell’ascensore non si applica più la legge 46/90 per abrogazione tacita a seguito del
DPR 162/99.
NON è più necessario che l’installatore dell’ascensore
sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla L. 46/90. Può invece essere una qualsiasi
“persona fisica o giuridica”, purché agisca nel rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla
disciplina comunitaria. L’installatore appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di
conformità.
Per la manutenzione degli ascensori (e montacarichi) continua ad applicarsi la Legge 46/90.
Il requisito formale dell’abilitazione dell’impresa è invece applicato alla ditta specializzata o all’operatore
comunitario cui viene affidata la manutenzione (artt. 12 e 15 del DPR 162/99, che richiamano
espressamente la L. 46/90), utilizzando la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza del
trattato, le prescrizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli
ascensori in questione sono messi in servizio ed utilizzati (art. 2, comma 4 della direttiva). Detti soggetti
abilitati devono inoltre operare a mezzo di personale abilitato, ossia in possesso del certificato di
abilitazione (patentino) rilasciato, previa prova teorico-pratica, dal prefetto.
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Per le modifiche costruttive degli ascensori (e montacarichi)
non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione (art.2, comma l, lettera i) del DPR 162/99), da
apportare agli ascensori NON marcati CE (NON a direttiva 95/16/CE e NON a norme armonizzate UNI
EN 81-1/2 ediz.99), continua ad applicarsi la Legge 46/90.
Per gli ascensori rispondenti a norme preesistenti alle norme armonizzate UNI EN81-1/2 ediz. 1999,
strumento per una corretta valutazione della conformità è rappresentato dalla NORMA UNI 104111:2003, che contiene criteri di buona tecnica per la modifica o sostituzione di parti di
ascensori………(presunzione di conformità “alla regola dell’arte”)
Al termine dei lavori l’impresa (che non deve essere necessariamente la ditta di manutenzione) è tenuta a
rilasciare al committente, per la modifica eseguita, la “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla
regola dell’arte”
Si segnala che per le modifiche da apportare agli impianti marcati CE (a direttiva 95/16/CE) non si
applica la NORMA UNI 10411-1:2003, che si ribadisce contiene criteri di buona tecnica per la modifica
di ascensori elettrici rispondenti a regole tecniche preesistenti alle norme UNI EN81-1/2:1999 armonizzate.
Tali Regole tecniche preesistenti sono:
D.L. 600 – D.P.R. 1497/63 – Allegato I al DM 587/87(ascensori del tipo elettrici)
D.L. 600 – D.P.R. 1497/63 – DM 1635/79-DPR 268/94 (ascensori del tipo idraulici)
L’impianto elettrico dell’ascensore
L’impianto elettrico dell’immobile, dove l’ascensore è montato, è di competenza dell’installatore
elettrico(elettricista) ed è soggetto alla Legge 46/90 ed al DPR 447/91 che ne costituisce il Regolamento
di attuazione.
La linea di alimentazione dell’ascensore, i circuiti luce e prese del locale macchinario o eventuale
locale pulegge di rinvio e del vano di corsa dell’ascensore fanno parte dell’impianto elettrico
dell’edificio e devono essere eseguiti dall’installatore elettrico.
A tal proposito la Nota al punto 13.1.1.1 della norma UNI EN 81-1/2 ediz.99 recita:
“ I regolamenti nazionali concernenti i circuiti elettrici di alimentazione si applicano fino ai morsetti di
entrata degli interruttori generali. Essi si applicano a tutto il circuito di illuminazione ed alle prese di
corrente dei locali del macchinario e delle pulegge, del vano di corsa e della fossa.”
Secondo la Norma UNI EN 81-1/2 ediz. 99 - punto 13.1.1.122
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l’apparecchiatura elettrica dell’ascensore, di competenza dell’installatore dell’ascensore
(ascensorista), inizia
a) dall’interruttore generale del circuito forza motrice ed ai circuiti a valle di esso;
b) dall’interruttore generale del circuito di illuminazione della cabina ed ai circuiti a valle di esso;
e l’ascensore deve essere considerato come un tutto unico, allo stesso modo di una macchina che ha
l’apparecchiatura elettrica incorporata
Si può pertanto affermare che l’apparecchiatura elettrica dell’ascensore, equivalente all’equipaggiamento
elettrico di bordo macchina, comprendente l’insieme dei circuiti posti a valle dell’interruttore generale
forza motrice dell’ascensore e del circuito luce cabina dell’ascensore, interruttori compresi,
è di
competenza dell’installatore dell’ascensore
Tutto il resto non fa parte dell’impianto ascensore, bensì dell’impianto elettrico dell’edificio, pertanto di
competenza dell’installatore elettrico e soggetto alla legge 46/90.
Per l’impianto elettrico dell’edificio in cui è installato l’ascensore, di competenza dell’installatore
elettrico(compresa la linea di alimentazione dell’ascensore, i circuiti luce e prese del locale macchinario
o eventuale locale pulegge di rinvio e del vano di corsa dell’ascensore), la progettazione a cura di un
professionista iscritto in un albo professionale risulta necessaria quando l’impianto supera certi limiti
dimensionali, stabiliti in funzione del tipo di impianto (ad esempio in edifici civili se la potenza impiegata
per i servizi comuni nel caso di condomini è superiore a 6 kW).
Il titolare o un dipendente dell’impresa installatrice deve disporre del riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali, rilasciatogli dalla Commissione provinciale per l’artigianato o dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la “Dichiarazione di
conformità” degli impianti realizzati sulla base del modello stabilito dal Decreto Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 20/2/92 e di cui fanno parte integrante la relazione con le tipologie dei
materiali. Copia della Dichiarazione di conformità, insieme all’eventuale progetto, dev’essere inviata: alla
Commissione provinciale istituita presso la Camera di commercio; al Comune per le pratiche di abitabilità;
Si fa presente che non è necessaria una dichiarazione di conformità apposita per la parte elettrica
riguardante l’ascensore, di competenza dell’elettricista, ma è sufficiente la dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare in cui l’ascensore è installato.
Ad esempio in un condominio è sufficiente la dichiarazione di conformità dei servizi comuni.
NOTA: Qualora l’ascensorista è abilitato per gli impianti elettrici di cui all’art. 1 a) può realizzare anche la
parte elettrica dell’ascensore di competenza dell’impiantista elettrico, sempre nel rispetto della L. 46/90.
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In caso contrario la competenza è dell’impiantista elettrico
Sono responsabili della sicurezza, ciascuno per la propria parte: costruttori, venditori, noleggiatori
di macchine, di attrezzature e di impianti, progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, dirigenti,
impiegati ed operai. Tutti devono operare con diligenza, prudenza e perizia ed osservare leggi,
regolamenti, ordini e discipline al fine di non nuocere a se stessi e agli altri.
Sanzioni
Secondo la legge 46/90(Norme per la sicurezza degli impianti), è soggetto a sanzione chi omette di affidare
lavori di installazione e manutenzione straordinaria di ascensori ad imprese abilitate ai sensi dell’art.1,
lettera f) di detta legge(art. 16. Legge n.46/1990)
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Apparecchi di
sollevamento
per disabili
Apparecchi di
Piattaforme
sollevamento
verticali per
prevalentemente
disabili
per disabili
Apparecchi di
Ascensori per sollevamento
disabili
per disabili e non
disabili
Servoscala
Apparecchi di
sollevamento e
disabilità:
Panorama nazionale
ed europeo
Ascensori non Apparecchi di
per disabili
sollevamento
per non disabili
Denominaz.
Data
Legge
118/71
30.3.71
DPR
384/78
27.4.78
Legge
13/89
9.1.89
DM
236/89
14.6.89
DPR
503/96
24.7.96
Denominaz.
Data
Pubblicazione
DPR
459/96
24 luglio
1996
G.U.
06.09.96
C. n°
157296
14 aprile
1997
G.U.
23.04.97
DPR
162/99
30 aprile
1999
G.U.
10.06.99
EN 818170:2003
6 agosto
2005
G.U.C.E.
Pubblicazione
G.U.
2.4.71
G.U.
22.7.78
G.U.
26.1.89
G.U.
23.6.89
G.U.
27.9.96
C/192/8
EN 818170:2003/A1:2004
25
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Servoscala
Servoscala
DM 236/89 art. 8.1.13
DM 236/89 art. 8.1.13
Pedana Per il trasporto di
a)
servoscala persona in piedi
b)
Sedile
Per il trasporto di
servoscala persona seduta
Pedana
Per il trasporto di
servoscala
persona in piedi
c)
a sedile
o seduta
ribaltabile
Denominaz.
Piattaforma
servoscala
Per il trasporto
d)
a
piattaforma di persona su
sedia a ruote
ribaltabile
Piattaforma Per il trasporto
servoscala di persona su
e)
a
sedia a ruote o
piattaforma persona seduta
e sedile
ribaltabile
Scopo
EN 8181-70:2003 Ascensori
destinati all’
all’uso
anche di persone
disabili
Pr EN 81-40 Montascale e
piattaforme elevatrici
inclinate
destinate all’
all’uso di
persone con mobilità
mobilità
ridotta
Pr EN 81-41 Piattaforme verticali
destinate all’
all’uso di
persone con mobilità
mobilità
ridotta
EN 818170:2003/A1:2004
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Ascensori e
piattaforme elevatrici
per disabili
in servizio privato
Direttiva Ascensori
95/16/CE
Per la
Capo I -DPR 162/99
commercializzazione
Direttiva macchine
e l’immissione sul
98/37/CE
mercato obbligo
DPR 459/96
di seguire le procedure di Direttiva Macchine
certificazione CE
con intervento di
O.N.
Piattaforme
Elevatrici
per disabili
con corsa
≤2m
Ascensori
Ascensori
con corsa
con corsa
<2m
≥2m
X
X
X
Piattaforme
elevatrici per
Piattaforme
elevatrici
disabili con
per disabili
con
2m < corsa ≤3 m corsa > 3 m
X
X
(punto 16Allegato IV)
Per l’installazione
obbligo di comunicazione Circolare Bersani (1)
al Sindaco secondo le
procedure previste
CAPO II
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DPR 162/99
Per la messa in servizio
Art. 12, comma 1
obbligo di comunicazione
al Sindaco secondo le
Circolare Bersani (1)
procedure previste
[ CAPO II DPR 162/99 (2) ]
CAPO II - DPR 162/99
Affidare la
manutenzione
a Ditta
specializzata
o a personale
abilitato
X
Art. 15, comma 1
Circolare Bersani (1)
[CAPO II - DPR 162/99 (2) ]
L. 46/90 e succ.
D.L.vo 626/94 e succ.
X
X
CAPO II - DPR 162/99
X
Art. 15, comma 4
Verifiche di ordinarie/semestrali
manutenzione
Circolare Bersani (1)
l’esercizio
con personale ordinarie/biennali
Per
obbligo
abilitato
[CAPO II - DPR 162/99(2) ]
L. 46/90 e succ.
D.L.vo 626/94 e succ.
Verifiche
periodiche
biennali
X
X
CAPO II - DPR 162/99
Art. 13, comma 1
O.Notificato
Direttiva Ascensori
All. VI o X
Circolare Bersani (1)
O. Notificato
Direttiva Macchine
punto 16 allegato IV
X
(1) Per Circolare Bersani si intende la circolare del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 14.4.1997 N.
157296
(2) Per le piattaforme elevatrici per disabili si applica la citata circolare Bersani, che in riferimento alla messa in servizio,
alla ditta a cui affidare la manutenzione ed il personale che la esegue, le verifiche da effettuare in manutenzione ed in ispezione
periodica biennale, non contrasta con quanto indicato al Capo II del DPR 162/99.
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Montacarichi (1)
&
Servoscala (2)
Serrvoscala
in servizio privato
Per l’immissione sul
mercato
Direttiva macchine
98/37/CE
DPR 459/96
X
Montacarichi
con
Montacarichi
con
Portata ≤ 25 Kg.
e/o
con corsa
<2m
Portata > 25 Kg.
e
con corsa ≥ 2 m
X
X
obbligo
di seguire le procedure di
certificazione CE
Per l’installazione
obbligo di comunicazione al
Sindaco secondo le
procedure previste
Per la messa in servizio
obbligo di comunicazione al
Sindaco secondo le
Direttiva Macchine
con intervento di O.N.
CAPO II
DPR 162/99
Art. 12, comma 1
X
procedure previste
Affidare la
manutenzione
CAPO II - DPR 162/99
X
Art. 15, comma 1
a Ditta
specializzata
o a personale
L. 46/90 e succ.
D.L.vo 626/94 e succ.
X
X
abilitato
Verifiche di
Per
l’esercizio
CAPO II - DPR 162/99
Art. 15, comma 4
manutenzione
annuali
con personale
L. 46/90 e succ.
D.L.vo
626/94 e succ.
abilitato
obbligo
X
X
X
Obbligo biennale
Verifiche
periodiche
ispettive
CAPO II - DPR 162/99
Art. 13
Organismo Notificato
Direttiva Ascensori
All. VI o X
L. 46/90 e succ.
D.L.vo 626/94 e succ.
NON obbligo da O.N.
Direttiva Macchine
Direttiva Ascensori
X
X
X
(1) Per Montacarichi si intende un apparecchio definito all’art. 2, comma 1 lettera b) del DPR 162/99 e
ricadente nel campo di applicazione dell’art. 11 del citato DPR 162/99;
(2) Per Servoscala si intende un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente
attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, definita al punto 8.1.13
del DM 236/89
28
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Lo scambio di informazioni
tra
il responsabile della realizzazione
dell’edificio
(committente – progettista)
&
l’installatore dell’ascensore
per una corretta scelta e
integrazione degli ascensori
nell’edificio e nelle costruzioni
obblighi
ed aspetti da considerare
OBBLIGHI
Il legislatore europeo ha responsabilizzato il
proprietario e l’l’installatore,
installatore, indicando nella Direttiva
ascensori 95/16/CE all’
all’articolo 2:
2. gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché
affinché
la persona responsabile della realizzazione dell’
dell’edificio
o della costruzione e l’l’installatore dell’
dell’ascensore si
comunichino reciprocamente gli elementi necessari e
prendano le misure adeguate per garantire il corretto
funzionamento e la sicurezza di utilizzazione
dell’
dell’ascensore;
ascensore;
3. gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie
affinché
affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non
contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle
necessarie al funzionamento o alla sicurezza
dell’
dell’ascensore.
Il legislatore italiano ha recepito le citate disposizioni
come obblighi, rispettivamente all’
all’articolo 4, comma 4 e
5 del D.P.R. 162/99.
Norme armonizzate UNI EN 81-1/2:2005 punto 0.2.5
Devono essere stabiliti accordi tra fornitore e
committente circa:
a) l’uso previsto dell’ascensore;
b) le condizioni ambientali;
c) i problemi di ingegneria civile;
d) altri aspetti relativi al luogo di installazione
Lo scambio di informazioni, tra il proprietario/
responsabile della realizzazione dell’edificio o della
costruzione (committente ed il suo progettista) e
l’installatore dell’ascensore, deve essere considerato
NON come delega delle responsabilità ma
approfondimento di quanto applicabile
all’installazione e all’esercizio in sicurezza
dell’ascensore, per una corretta:
- integrazione dell’impianto all’interno di un edificio
o costruzione, cioè rispondente alle aspettative degli utenti
(effettivo utilizzo) e alle normative ad esso applicabile
- individuazione di tutti i rischi connessi all’impianto
e all’edificio
- analisi dei rischi (con obbligo del rispetto RES direttiva)
- applicazione (volontaria) di norme armonizzate
- applicazione di leggi e norme (volontarie) nazionali
- elaborazione di istruzioni di installazione, uso,
manutenzione, verifiche e di soccorso alle persone
intrappolate (vedi UNI EN 13015:2002)
Un corretto scambio di informazioni evita, tra
l’altro, incomprensioni e diverbi commerciali
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Protezione antincendio
DM 16.02.1982: Modificazioni del decreto ministeriale
27/09/65, concernente la determinazione delle attività
attività
soggette alle visite di prevenzione incendi
Esempio:
Attività n. 83: Locali di spettacolo e di trattenimento in
genere con capienza superiore a 100 posti
Attività n. 84:Alberghi, pensioni, motels, dormitori e
simili con oltre 25 posti letto
Attività n. 85: Scuole di ogni ordine, grado e tipo,
collegi, accademie e simili per oltre 100
persone presenti
Attività n. 83:Locali di pubblico spettacolo
Attività n. 86:Ospedali, case di cura e simili con oltre 25
posti- letto
Attività n. 92: Autorimesse private con più di 9
autoveicoli, autorimesse pubbliche,
ricovero natanti, ricovero aeromobili
Attività n. 94: Edifici destinati a civile abitazione con altezza in
gronda superiore a 24
Attività
Attività n. 95: Vani di ascensori e montacarichi in
servizio privato, aventi corsa sopra il piano
terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici
civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri
e quelli installati in edifici industriali di cui all’
all’art.
9 del DPR 29 maggio 1963, n. 1497
Altezza ai fini antincendi degli edifici civilicivili-Definizione DM
30/11/198330/11/1983-Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi:
Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’
dell’apertura
più
più alta dell’
dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle
dei vani tecnici, al livello del piano esterno più
più basso
Decreto Ministero dell’Interno
Protezione antincendio
del 15 settembre 2005 (G.U. N. 232 del 5 ottobre 2005)
DM 16.02.1982 Attività
Attività n.95
“Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”
Gli edifici di civile abitazione aventi:
AMBITO APPLICATIVO:
Si applica, nel rispetto della direttiva ascensori 95/16/CE,
ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:
• nelle nuove installazioni di impianti ed alle nuove
attività
• ed in quelle esistenti in caso di modifiche sostanziali
all’impianto (es. installazione nuovi impianti,aumento numero fermate,
cambiamento del tipo di azionamento, sostituzione pareti del vano,
porte di piano, del locale macchinario e/o delle pulegge di rinvio)
e/o all’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza
dell’impianto (es. rifacimento dei solai, aumento dell’altezza,
cambiamento destinazione d’uso degli ambienti interni).
Abrogazioni:
L’art. 5 del D.M. del 15 settembre 2005 , tra l’altro, modifica alcuni
provvedimenti di settore già in vigore:
- DM 16 maggio 1987, n. 246”Norme di sicurezza antincendio per gli
edifici di civile abitazione”
- DM 9 aprile 1997, “Regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”;
- DM 18 settembre 2002, “Regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie
pubbliche e private”
30
dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
UNI EN 81-73:2005
Applicazioni particolari
per ascensori
per trasporto di persone e merci
progettisti, architetti o
amministratori devono considerare
con cura la presente norma
Comportamento degli ascensori
in caso di incendio
La previsione anche di un dispositivo di
avvertimento manuale, o di un
rivelatore d'incendio ad ogni fermata
dell'ascensore, migliora notevolmente il
livello di sicurezza delle persone in un
edificio durante un incendio
La norma specifica le prescrizioni
particolari e le regole di sicurezza
per garantire il comportamento
degli ascensori nel caso di
incendio nell’edificio, ma non nel (i)
vano(i) di corsa, sulla base di una
segnalazione(i) al sistema di
comando dell’ascensore(i)
La norma EN 81-73 NON si
applica agli ascensori che
rimangono in uso nel caso di
incendio, ad esempio gli
ascensori antincendio
secondo EN 81-72
UNI EN 81-72:2004
Applicazioni particolari
per ascensori
per passeggeri e merci
Ascensori antincendio
Un ascensore installato
principalmente per un uso intenso
di passeggeri che ha ulteriori
protezioni, comandi e segnalazioni
i quali lo rendono in grado di
essere impiegato sotto il controllo
diretto dei Vigili del Fuoco
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dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
UNI EN 81-71:2005
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dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
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dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL
Attrezzature di lavoro
per il sollevamento o spostamento di persone e/o cose,
rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine,
Adempimenti, Obblighi e Procedure:
ai sensi DPR 459/96 - DPR 547/55 - DM 12/9/59 - DM 4/3/824/3/82- Circolari Ministero Lavoro D.L.vo 626/94 e succ.-DPR 380/2001 Capo V
* TIPO di
ATTREZZATURA
PONTI MOBILI
SVILUPPABILI
SU CARRO AD
AZIONAMENTO
MOTORIZZATO
PONTEGGI
METALLICI
AUTOSOLLEVANTI
PONTEGGI
SOSPESI
MOTORIZZATI
MONTACARICHI
** ASCENSORI
DA CANTIERE
La denuncia
di avvenuta
installazione
e messa in
servizio
effettuata
da
Procedura
certificazione CE
Verifiche
periodiche
effettuata
da
effettuate
da
Utente
Costruttore
ASL
all’ISPESL
DPR 459/96 art. 4
DPR 459/96 art
11, c. 3
Circolare
Ministero Ind…
n. 162054,
del 25/6/1997
DPR 547/55
art. 25
Costruttore
datore di lavoro
con personale
specializzato
DPR 459/96 art. 4
Circolare del Ministero
Lavoro e previdenza
sociale n.9
/2001 e 3//2001
n.9/2001
Utente
Costruttore
Al Ministero
del Lavoro
annuale
Rilascio libretto verifiche
DM 12/9/59 modello E
NO
autorizzazione alla
costruzione ed
all’impiego
rilasciata dal
Ministero del
Lavoro al
fabbricante
DPR 459/96 art. 4
Circolare del
Ministero Lavoro
e Previdenza
Sociale n.9
/2001
n.9/2001
e 3/2001
NO
Costruttor
e
Costruttore
NO
* Costruttore
DM 12/9/59
art. 11 lett. b)
Funi
con verbali di
verifica redatti
secondo
DM 12/9/59 mod.M
ISPESL 1° verifica
DPR 459/96 art 11, c. 3
DM 12/9/59 art. 6
Verifiche di
competenza
del datore di
lavoro con
personale
specializzato
D.L.vo 626/94 e
succ.
trimestrale
DPR 547/55
art. 179
elementi del ponte
revisione prima del
reimpiego
art. 7 DPR 164
ponte
revisione periodica
ed occasionale
art. 37 DPR 164
Direzione
Provinciale
del Lavoro
Funi
biennali
trimestrale
DM 4/3/82 art 2
DM 4/3/82 art 3
datore di lavoro
con personale
specializzato
D.L.vo 626/94 e
succ.
DPR 380/2001
Capo V art. 107
installazione
corretta ed il buon
funzionamento
D.L.vo 626/94 e
succ.
DPR 380/2001
Capo V art. 107
* Definizione Attrezzatura: “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro”- art. 34, comma 1 lettera a) DL gs.626/94
** ASCENSORE DA CANTIERE: rientrerà nel campo di applicazione della
della futura direttiva macchine
2006/42/CE, in vigore dal 29 dicembre 2009
34
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