Comments
Description
Transcript
ascensori - Assolombarda
dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento Territoriale di Milano Convegno ASSOLOMBARDA Atti dell’intervento su: “come gestire gli Ascensori, i Montacarichi e gli apparecchi di sollevamento presenti nelle aziende” a cura di Michele De Mattia ASSOLOMBARDA Via Pantano, 9- 20122 Milano Martedì 10 luglio 2007- ore 9,30 1 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL L’immissione sul mercato, la commercializzazione, la messa in servizio, l’esercizio in sicurezza degli apparecchi di sollevamento per persone e/o cose, installati nelle aziende: Ascensori, Piattaforme elevatrici verticali, Servoscala, Montacarichi, Montacarichi ed Ascensori da cantiere, Ponteggi autosollevanti, Ponteggi sospesi motorizzati 2 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL NOTE RIASSUNTIVE sul DPR aprile 1999 n. 162/99 Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. 3 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Il Cap. I del regolamento riguarda il recepimento della direttiva 95/16/CE sugli ascensori. Il regolamento prevede che gli impianti di ascensore siano forniti dall’installatore completi • della marcatura CE • e della dichiarazione CE di conformità a garanzia della loro rispondenza ai requisiti di sicurezza e di salute imposti dalla direttiva. Queste attestazioni consentono la commercializzazione e messa in esercizio dell’ascensore e vengono rilasciate dall’installatore dell’ascensore a seguito di specifiche procedure di valutazione della conformità con l’intervento in forma diversa a seconda della procedura adottata di organismi di certifìcazione autorizzati con apposito decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato(oggi Ministero delle Attività Produttive). Il regolamento introduce anche la cosiddetta “sorveglianza del mercato’’ che deve essere esercitata, a campione o su segnalazione, dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato(oggi Ministero delle Attività Produttive) e dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri organi ispettivi, avvalendosi delI’ISPESL per gli accertamenti di carattere tecnico. In ordine agli articoli del Capo I, si osserva quanto segue: L’articolo 1 individua il campo di applicazione del regolamento. Si applica agli ascensori e componenti di sicurezza utilizzati in tali ascensori ed elencati nell’allegato IV . L’articolo 2 definisce il concetto di: ascensore, montacarichi, installatore dell’ascensore, commercializzazione, componenti di sicurezza, fabbricante dei componenti di sicurezza, ascensore modello, messa in esercizio e norme armonizzate, specificando, altresì, quali modifiche non rientrano nella ordinaria o straordinaria manutenzione, ascensore e montacarichi in servizio privato. L’articolo 3 disciplina la dimostrazione di prototipi; in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori e componenti di sicurezza non conformi alle disposizioni del Regolamento L’articolo 4 identifica: i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute in conformità alla direttiva europea 95/16/CE ed impone l’obbligo del loro rispetto sia per gli ascensori che per i componenti di sicurezza; lo scambio di informazioni tra la persona responsabile della realizzazione dell’edificio e l’installatore dell’ascensore per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’impianto ed assicurare che all’interno dei vani di corsa degli ascensori NON vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’impianto. L’articolo 5 prevede l’adeguamento delle norme nazionali con le norme armonizzate ed attribuisce alle norme armonizzate la presunzione di conformità ai RES della direttiva. In assenza di norme armonizzate , quelle nazionali rappresentano strumenti importanti o utili per la corretta applicazione dei RES (NO presunzione di conformità). L’articolo 6 precisa le procedure di valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza. 4 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL L’articolo 7 definisce la marcatura CE(allegato III) e come questa debba essere apposta in ogni cabina di ascensore e su ciascun componente di sicurezza. L’articolo 8 identifica gli organismi preposti al controllo di mercato e gli obblighi degli stessi nei confronti della Commissione dell’Unione europea nei casi in cui sia accertata la non conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza. L’articolo 9 stabilisce la procedura per l’individuazione degli organismi di certificazione, prevedendo che essi siano autorizzati dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli elenchi di tali organismi sono notificati alla Commissione dell’Unione europea e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha facoltà di revocare l’autorizzazione ai suddetti organismi, dandone comunicazione alla Commissione dell’Unione europea, nel caso in cui non siano soddisfatti i criteri richiesti nell’allegato VII al regolamento. L’articolo 10 prevede la disciplina transitoria per la conferma degli organismi autorizzati in via provvisoria. Il Cap. II del regolamento detta disposizioni nazionali, aggiuntive alle prescrizioni della direttiva 95/16/CE, volte alla semplificazione dei procedimenti previsti dalla legge 1415/42 che viene abrogata. Le disposizioni riguardano gli impianti in servizio privato, siano essi impianti di ascensori (e quindi disciplinati dalla direttiva 95/16/CE di cui sopra), siano essi impianti di montacarichi (e quindi rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine e del relativo regolamento di attuazione DPR 24 luglio 1994, n. 459). Per gli ascensori e montacarichi in servizio privato (v. definizione all’art. 2, lettera m) il regolamento stabilisce che la messa in esercizio degli impianti sia soggetta a comunicazione, da parte del proprietario, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto; la comunicazione deve contenere gli elementi previsti dall’art. 12 comma 2, i suddetti uffici provvedono direttamente all’immatricolazione degli impianti. Rispetto alla legislazione precedente permane l’obbligo, per il proprietario, di affidare la manutenzione degli impianti a ditte del settore che operano con personale abilitato, nonché di sottoporre gli stessi a verifica periodica, ogni due anni, sulla funzionalità degli impianti ed a verifica straordinaria in caso di modifica. Alle verifiche periodiche e straordinarie provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, i soggetti di cui all’art. 13 comma 1 del regolamento. 5 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL In ordine agli articoli del Capo II, si osserva quanto segue: L’articolo 11 fissa l’ambito applicativo delle disposizioni di cui al Capo II del regolamento. L’articolo 12 fissa la procedura per la messa in esercizio dell’ascensore o montacarichi prevedendo che il proprietario o il suo legale rappresentante ne diano comunicazione, entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto, al comune competente per territorio. Quest’ultimo entro trenta giorni assegna un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante e al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. L’articolo 13 prevede la cadenza e gli organismi incaricati delle verifiche periodiche, nonché il loro scopo. L’articolo14 prevede le verifiche straordinarie da effettuarsi a seguito di verifica periodica con esito negativo, in caso di incidenti e nel caso vengano apportate all’impianto modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione L’articolo 15 prevede che la manutenzione sia affidata a ditta specializzata o a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi delle norme nazionali ovvero da un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente, che debbono provvedere esclusivamente a mezzo di personale abilitato. Descrive le verifiche e le operazioni di manutenzione: - periodiche, - semestrali(su ascensori) - ed annuali (su montacarichi) che deve effettuare il manutentore cioè il personale abilitato. L’articolo 16 prevede l’utilizzo di un apposito libretto ove annotare: gli esiti delle verifiche periodiche o straordinarie e delle visite di manutenzione, corredato di copia delle dichiarazioni CE di conformità, copia delle comunicazioni del proprietario o il suo legale rappresentante al competente Ufficio comunale e copia della comunicazione del competente Ufficio comunale al proprietario o il suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all’impianto. E’previsto, altresì, l’apposizione, in ogni cabina, delle avvertenze per l’uso e di una targa recante le indicazioni necessarie. L’articolo 17 fissa i divieti di utilizzo dell’ascensore ai minori di anni 12 non accompagnati, nonché il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni nei lavori di manovra. L’articolo 18 pone un norma di rinvio. L’ articolo 19 pone una norma di diritto transitorio allo scopo di normalizzare la situazione degli impianti non ancora collaudati dagli organismi pubblici competenti. L’articolo 20 dispone l’abrogazione delle norme delegificate. L’articolo 21 fissa i termini per l’entrata in vigore del regolamento, Il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il DPR 30 aprile 1999 n.162/99 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n.134 - il giorno 25/05/1999, pertanto è entrato in vigore dal 25/06/1999. 6 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Libretto e targa (DPR 1962/99 art.16) 1) Libretto di impianto Deve contenere : verbali verifiche periodiche e straordinarie esiti visite di manutenzione copia dichiarazioni di conformità copia comunicazioni tra proprietario e ufficio comunale competente comunicazione relativa al numero di matricola assegnata Il libretto deve essere disponibile : Al momento delle visite periodiche e straordinarie Nel caso di controllo a campione da parte degli organi ispettivi del Ministero dell’Industria / Ministero del Lavoro 7 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Targa CABINA Sommando i requisiti di Direttiva Ascensori, EN 81.1/2, Decreto di Attuazione e Direttiva Macchine, in cabina devono essere riportate le seguenti informazioni: • marcatura CE • numero di identificazione Organismo Notificato • portata : _______ kg • capienza :_______persone • nome ditta installatrice • numero di identificazione impianto della ditta installatrice • soggetto incaricato delle visite periodiche • numero di matricola dell'impianto • indirizzo dell'installatore • anno di installazione • avviso "Vietato l'uso ai minori di anni 12 non accompagnati" 8 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL “Libretto”, “fascicolo” o “registro” dell’ascensore redatto dall’installatore, deve comprendere -UNI EN 81-1/2:2005 punto 16.2 - Direttiva 95/16/CE Allegato I punto 6.2, DPR n° 162/99 art. 16, c.1- una parte tecnica in cui figurano un parte riguardante la messa in servizio e l’esercizio successivo UNI EN 81-1/2:2005 UNI EN 81-1/2:2005 punto 16.2.a) 1) la data della messa in servizio dell’ascensore 2) le caratteristiche principali dell’ascensore; 3) le caratteristiche delle funi e/o catene 4) le caratteristiche di quei componenti per le quali è richiesta la verifica della confor-mità (punto 16.1.3); 5) i disegni di installazione nell’edificio; 6)gli schemi elettrici di principio (usando i simboli CENELEC); inoltre, per gli ascensori idraulici: 7) gli schemi idraulici (usano i simboli della ISO 12191) 8) la pressione statica massima 9) le caratteristiche o il tipo del fluido idraulico. punto 16.2.b) e App. E1 Copie datate dei verbali dei controlli e delle visite, con le osservazioni Tale parte si può identificare con quanto indicato: ● Allegato I punto 6.2 Direttiva 95/16/CE : -Registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche. ● DPR n°162/99 art. 16, c. 1 sul libretto devono essere allegati o annotati: - i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie; - gli esiti delle visite di manutenzione DPR 162/99 art. 16, comma 1 -dichiarazione CE di conformità dell’ascensore; - comunicazioni del proprietario all’ufficio comunale per la messa in esercizio dell’ascensore (vedi art. 12); -comunicazioni dell’ufficio comunale al proprietario relativo al numero di matricola assegnato all’ascensore (art. 12, comma 3). Deve essere redatto prima o al più tardi quando l’impianto è messo in servizio -UNI EN 81-1/2:2005, punto 16.2 L’Organismo Notificato, a completamento della procedura di certificazione, compila le pagine del registro corrispondenti alla valutazione della conformità effettuata DPR n° 162/99 - allegato VI punto 6.2, - allegato X punto 4.3 Deve essere aggiornato in caso di: - modifiche importanti dell’ascensore (appendice E 2); - sostituzioni delle funi o di componenti importanti; Devono essere annotati gli incidenti -UNI EN 81-1/2:2005 punto 16.2.b) Appendice E2- Deve essere a disposizione sull’impianto - per il manutentore - per le prove ed i controlli -DPR n° 162/99 art. 16, comma 2) e nota UNI EN 81-1/2:2005-punto 16.2.b) 9 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL “Manuale di istruzioni” o “Libretto di istruzioni” dell’ascensore redatto dall’installatore [Punto 6.2, Allegato I della Direttiva 95/16/CE e del DPR 162/99 - UNI EN8 1-1/2 :2005 punto 16.3 ] Deve comprendere almeno i disegni e gli schemi necessari all’utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all’ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui al punto 4.4 [Punto 6.2, Allegato I della Direttiva 95/16/CE e del DPR 162/99] In dettaglio deve dare informazioni su: [ UNI EN8 1-1/2 :2005 punto 16.3 ] Uso normale -punto 16.3.1Il manuale di istruzioni deve dare le necessarie informazioni per l’uso normale dell’ascensore e per le operazioni di soccorso, in particolare riguardo: a) alla necessità di tenere chiuso a chiave le porte di accesso agli spazi del macchinario e delle pulegge di rinvio; b) alla sicurezza nelle operazioni di carico e scarico della cabina; c) alle precauzioni da prendere in caso di ascensori con vano di corsa chiuso parzialmente [5.2.1.2 d)]; d) agli eventi che richiedono l’intervento di una persona competente; e) alla conservazione della documentazione; f) all’uso della chiave per lo sbloccaggio di emergenza; g) alle operazioni di soccorso. Manutenzione -punto 16.3.2Il manuale di istruzioni deve dare informazioni circa: a)la necessità della manutenzione dell’ascensore e dei suoi accessori al fine di mantenerlo in buono stato di funzionamento (vedere 0.3.2); b)le istruzioni per una manutenzione in condizioni di sicurezza. Controlli e Prove - punto 16.3.3Il manuale di istruzioni deve dare informazioni su: Controlli periodici - punto 16.3.3.1Dopo la messa in servizio degli ascensori, su di essi devono essere effettuati controlli e prove periodici per verificare che essi siano in buone condizioni. Questi controlli e prove periodici dovrebbero essere effettuati in conformità all’appendice E. Controlli dopo modifiche importanti o incidenti - punto 16.3.3.2Dopo modifiche importanti o dopo un incidente devono essere effettuati controlli e prove per accertare che gli ascensori continuino ad essere conformi alla presente norma. Questi controlli e prove devono essere effettuati in conformità all’app. E. La UNI EN 13015:2002 fornisce gli elementi necessari per la preparazione delle istruzioni per le operazioni di manutenzione Inoltre, il manuale di istruzioni dell’ascensore deve riportare le informazioni previste dalle altre norme della serie EN 81; allo stato attuale: -punto 5 delle norma armonizzata UNI EN 81-28:2004 “Teleallarme per ascensori” -punto 7 della norma armonizzata UNI EN 81-70:2004 “Accessibilità degli ascensori” -punto 7 della norma armonizzata EN 81-73:2005 “Comportamento degli ascensori in caso di incendio” e, qualora ricorrano i relativi casi specifici: - punto 7 della norma UNI EN 81-71:2005 “Ascensori antivandalo”; - punto 7 della norma armonizzata UNI EN 81-72:2004 “Ascensori antincendio”; - progetto di norma prEN 81-21 “Ascensori con testata e/o fossa ridotte”; - progetto di norma prEN 81-22 “Ascensori inclinati”. 10 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Il libretto di istruzione dei componenti di sicurezza di cui all’allegato IV della direttiva 95/16/CE deve dare informazioni su : - Direttiva 95/16/CE Allegato I: punto 6.1 - - montaggio - collegamenti - regolazione - manutenzione in modo che possono essere effettuati correttamente e senza rischi Le istruzioni per la manutenzione dei componenti di sicurezza dell’ascensore devono essere date dal produttore (n.d.r. fabbricante dei componenti di sicurezza direttiva ascensori) all’installatore - UNI EN 13015:2002 punto 4.1, comma 5 e 4.2 e) - Nel caso sia necessaria la manutenzione di altri componenti diversi da quelli di sicurezza, le istruzioni di manutenzione devono essere fornite dai produttori di questi componenti - UNI EN 13015:2002 punto 4.2 f) - L’installatore/produttore deve fornire le istruzioni di manutenzione di competenza: - del proprietario dell’impianto(vedi 4.3.2) - dell’organizzazione di manutenzione(vedi 4.3.3) - UNI EN 13015:2002 punto 4.1, comma 9 - 11 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Il MANUTENTORE dell’ascensore ed il “PERSONALE DI CUSTODIA” portiere dell’edificio DPR 30 aprile 1999 n.162 – Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio Art. 15 – MANUTENZIONE Art. 15, comma 2: (sostituisce l’art. 19, comma 2 del DPR 1497/63) 2. Il manutentore provvede alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo Si riportano l’art. 19, commi 1 e2 e l’art. 49 del DPR 1497/63 19.1. Il manutentore deve avere a sua esclusiva disposizione i dispositivi indicati all’art.49 e deve provvedere alle manovre di emergenza 19.2 Nel caso di emergenza la manovra a mano dell’argano può essere fatta anche dal personale di custodia istruito per questo scopo. 49. Manovra di emergenza Gli impianti quanto sia ritenuto necessario, devono essere provvisti dei dispositivi seguenti per la manovra di emergenza: a) un dispositivo ad azione manuale continua per permettere il movimento della cabina con una porta dei piani aperta; b) un dispositivo per aprire dall’esterno la porta della cabina; c) una chiave speciale per le eventuali porte di emergenza 12 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Il personale di custodia “portiere” e l’istruzione per la manovra di emergenza degli ascensori Le recenti modifiche apportate al Dlgs 629/94-Sicurezza sul lavoro- evidenziano l’obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti(art. 4, c.1) e fornire al lavoratore un’adeguata formazione, informazione ed un addestramento circa “l’utilizzo” degli impianti. Ciò comporta qualora il portiere svolga anche “mansioni” correlate agli impianti di ascensori, la necessità che questo lavoratore venga messo in grado di compiere le manovre di sblocco della cabina ascensore con riporto al piano e apertura delle porte, onde consentire l’uscita delle persone intrappolate, in condizione di sicurezza per se e per gli altri. Tali operazioni, che richiedono conoscenze e responsabilità particolari( art. 35, c.5), possono essere svolte esclusivamente a condizione che il “lavoratore” portiere abbia ricevuto il necessario addestramento formativo ed informativo specifico(artt. 21,22 e 38), anche ai sensi del Capo II al DPR 162/99, art. 15, c.2. A tal proposito il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri 2003/2006, prescrive espressamente all’art.19, c.4 lettera i) che i portieri hanno il compito di intervenire nei casi di emergenza sull’impianto ascensori ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta, onde consentire l’allontanamento delle persone; l’affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico corso di formazione. … omissis Chi è il manutentore? DPR 30 aprile 1999 n.162 - Art. 15 – MANUTENZIONE Art. 15, comma 1: (sostituisce l’art. 5 della legge 24.10.1942 n.1415) 15.1 Ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento, Il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell’ascensore o del montacarichi a persona munita del certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal Prefetto in seguito all’esito favorevole di una prova teorica-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6,7,8,9, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767. (tali artt. sono gli unici dello stesso decreto a non essere stati abrogati dal DPR n.162/99-Vedi art. 20 del DPR n.162/99) Delibera CNR 670206/148 – Manutentore. Quesito: Chi è il manutentore? Possono essere effettuate le operazioni di ispezione in assenza del manutentore? Parere: Il manutentore è la persona competente incaricata della manutenzione dell’elevatore e deve essere una persona munita di certificato di abilitazione oppure una ditta specializzata che provvede alla manutenzione a mezzo di personale abilitato. Le operazioni di ispezione debbono essere eseguite dal manutentore. L’eventuale aiuto del manutentore può essere persona non abilitata. 13 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL GLI ASCENSORI RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ASCENSORI 95/16/CE esclusi dal campo di applicazione del DPR 459/96 (recepimento in Italia della direttiva macchine ultima 98/37/CE) ASCENSORI: [Definizione art. 2, c. 1 lettera a) DPR 162/99] Apparecchio a motore (ndr in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni) che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di: -persone, -persone e cose, -soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno Modifica apportata dalla futura direttiva macchine 2006/42/CE (in vigore dal 29 dicembre 2009) alla direttiva ascensori 95/16/CE ASCENSORI: Apparecchio di sollevamento che collega piani definiti mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto di: -persone, -persone e cose, -soltanto di cose se il supporto è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto o alla portata di una persona che sia all’interno del supporto del carico Supporto del carico: il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina La nuova direttiva macchine (2006/42/CE) del 17 maggio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 giugno 2006 (entrerà in vigore dal 29 dicembre 2009) modifica, tramite l’art. 24, la direttiva ascensori 95/16/CE Elementi salienti dell’emendamento alla direttiva ascensori: - L’ascensore è adesso un apparecchio di sollevamento - La cabina è diventata un supporto del carico - Se la velocità nominale è superiore a 0,15 m/s l’apparecchio di sollevamento è un ascensore Pertanto dal 2010, la barriera tra ascensori e macchine, non sarà più la cabina (ndr intesa come scatola con soffitto, pareti, pavimento e porte cieche), bensì la velocità: - se V ≤ 0,15 m/s direttiva macchine - se V > 0,15 m/s direttiva ascensori -Tra l’altro, le scale mobili, i marciapiedi mobili, gli ascensori da cantiere, gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori, sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva ascensori 14 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Ascensore del tipo elettrico Vano di corsa e Ascensore del tipo elettrico con macchinario in basso a lato del vano corsa e locale pulegge di rinvio in alto Cabina e Contrappeso locale del macchinario in alto EN 81-1/2:1998 A2:2004 UNI EN 81-1/2: 2005 EN 81-1/2:1998 A2:2004 Appendice “O” (elettrici) Appendice “L” (oleodinamici) La tecnologia moderna dimostra che le macchine e le parti associate possono essere poste nel vano di corsa, sulla cabina o sul contrappeso o in armadi Spazi del Macchinario Accesso § 6.1 Legenda: 1 Porte e botole § 6.3.4 e 6.4.7 2 Spazi del macchinario § 6 3 Accesso § 6.2 § 6.3 Macchinario nel locale macchinario § 6.4 Macchinario all’interno del vano corsa § 6.4.3 Aree di lavoro nella cabina o sul tetto della cabina § 6.4.4 Aree di lavoro nella fossa § 6.4.5 Aree di lavoro su una piattaforma § 6.4.6 Aree di lavoro all’esterno del vano § 6.5 Macchinario all’esterno del vano corsa § 6.6 Dispositivi per manovra emergenza e prove 15 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Ascensori del tipo idraulico Ascensore del tipo idraulico ad azione diretta doppio pistone laterale pistone centrale e cilindro interrato 16 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL I MONTACARICHI RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE esclusi dal campo di applicazione del Capo I del DPR 162/99 (recepimento in Italia direttiva ascensori 95/16/CE) Montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, avente come supporto del carico una cabina, piattaforma o altro contenitore MONTACARICHI: [Definizione art. 2, c. 1 lettera b) DPR 162/99] Apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di -sole cose, inaccessibile alle persone - o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno Montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, avente come supporto del carico una cabina completamente chiusa da pavimento, pareti, porta/e e tetto ciechi inaccessibile alle persone, che si sposta lungo guide rigide con inclinazione > 15° sull’orizzontale, installato stabilmente e che collega piani definiti Definizioni Ascensori e Montacarichi in servizio privato: - Rif.:DPR 162/99 art. 2, comma 1, lettera m) Gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico Ascensori in servizio pubblico: Rif.: Legge 24 ottobre 1942 n. 1415 art. 1 Omissis Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o stazioni ferroviarie o tramviarie. accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico, senza bottoniera al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno, che si sposta lungo guide rigide con inclinazione > 15° sull’orizzontale installato stabilmente e che collega piani definiti Ascensori o montacarichi servizio pubblico: Rif. DPR 1497/63 art 3 in Elevatore adibito ad un pubblico servizio di trasporto 17 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL 18 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL NORME UNI EN 81-1&2:199 O. Introduzione Scopo della presente norma è di definire le regole di sicurezza relativa agli ascensori per persone e per persone e cose al fine di proteggere le persone e le cose contro i rischi di infortuni che possono avvenire durante l’uso, la manutenzione e le manovre di emergenza degli ascensori. Rischi possibili dovuti a: a. cesoiamento b. schiacciamento c. caduta d. urto e. imprigionamento f. incendio g. elettrocuzione h. danneggiamento del materiale dovuto a: h1. danneggiamento meccanico h2. usura h3. corrosione Le persone da proteggere: a. gli utenti b. il personale di manutenzione e ispezione b. le persone che si trovano fuori dal vano di corsa, dal locale del macchinario e dall’eventuale locale delle pulegge di rinvio Le cose da proteggere: a. i carichi in cabina b. i componenti dell’impianto ascensore c. l’edificio in cui si trova l’ascensore Devono essere stabili accordi tra fornitore committente circa: a. l’uso previsto dell’ascensore b. le condizioni ambientali c. i problemi di ingegneria civile d. altri aspetti relativi al luogo di installazione 19 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Conformità alle norme degli impianti ascensori Legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” - legislazione nazionale - Direttiva 95/16/CE - Direttiva comunitaria sugli ascensori - DPR30/4/1999n.162 Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. Legge 46/90 l’art. 1 recita: ” Sono soggetti all’applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione d’uso: lettera a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; lettera f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi , di scale mobili e simili” La Legge 46/90 Gli impianti di ascensore sono soggetti anche alla Legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” ed al D.P.R. 447/91 che ne costituisce il Regolamento d’attuazione. Tale legge richiama la necessità del progetto e di una Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, rilasciata dall’impresa installatrice al termine dei lavori. Il titolare o un dipendente dell’impresa installatrice deve disporre del riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali, rilasciatogli dalla Commissione provinciale per l’artigianato o dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 20 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL La Legge 46/90 e il DPR 162/99 Per la progettazione degli ascensori non esistono possibili conflitti normativi, perché è la stessa Legge 46/90 ad escluderla espressamente dal proprio campo di applicazione. Per l’installazione degli ascensori il DPR 162/99 risulta aver tacitamente abrogata la L. 46/90, se si tiene conto che la presunzione legale di conformità coinvolge esclusivamente le norme europee armonizzate, mentre alle norme tecniche nazionali(UNI e CEI che sono invece richiamate dalla 46/90 appunto come criterio di presunzione legale per la “ regola dell’arte” unitamente alla legislazione vigente in materia) viene riservato un ruolo puramente residuale (art. 5 della direttiva). Si può affermare che la dichiarazione di conformità ai sensi della L.46/90, nella forma e nel contenuto, viene sostituita dalla dichiarazione CE di conformità (Allegato Il alla direttiva), nel senso che all’installazione dell’ascensore non si applica più la legge 46/90 per abrogazione tacita a seguito del DPR 162/99. NON è più necessario che l’installatore dell’ascensore sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla L. 46/90. Può invece essere una qualsiasi “persona fisica o giuridica”, purché agisca nel rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla disciplina comunitaria. L’installatore appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità. Per la manutenzione degli ascensori (e montacarichi) continua ad applicarsi la Legge 46/90. Il requisito formale dell’abilitazione dell’impresa è invece applicato alla ditta specializzata o all’operatore comunitario cui viene affidata la manutenzione (artt. 12 e 15 del DPR 162/99, che richiamano espressamente la L. 46/90), utilizzando la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza del trattato, le prescrizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio ed utilizzati (art. 2, comma 4 della direttiva). Detti soggetti abilitati devono inoltre operare a mezzo di personale abilitato, ossia in possesso del certificato di abilitazione (patentino) rilasciato, previa prova teorico-pratica, dal prefetto. 21 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Per le modifiche costruttive degli ascensori (e montacarichi) non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione (art.2, comma l, lettera i) del DPR 162/99), da apportare agli ascensori NON marcati CE (NON a direttiva 95/16/CE e NON a norme armonizzate UNI EN 81-1/2 ediz.99), continua ad applicarsi la Legge 46/90. Per gli ascensori rispondenti a norme preesistenti alle norme armonizzate UNI EN81-1/2 ediz. 1999, strumento per una corretta valutazione della conformità è rappresentato dalla NORMA UNI 104111:2003, che contiene criteri di buona tecnica per la modifica o sostituzione di parti di ascensori………(presunzione di conformità “alla regola dell’arte”) Al termine dei lavori l’impresa (che non deve essere necessariamente la ditta di manutenzione) è tenuta a rilasciare al committente, per la modifica eseguita, la “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte” Si segnala che per le modifiche da apportare agli impianti marcati CE (a direttiva 95/16/CE) non si applica la NORMA UNI 10411-1:2003, che si ribadisce contiene criteri di buona tecnica per la modifica di ascensori elettrici rispondenti a regole tecniche preesistenti alle norme UNI EN81-1/2:1999 armonizzate. Tali Regole tecniche preesistenti sono: D.L. 600 – D.P.R. 1497/63 – Allegato I al DM 587/87(ascensori del tipo elettrici) D.L. 600 – D.P.R. 1497/63 – DM 1635/79-DPR 268/94 (ascensori del tipo idraulici) L’impianto elettrico dell’ascensore L’impianto elettrico dell’immobile, dove l’ascensore è montato, è di competenza dell’installatore elettrico(elettricista) ed è soggetto alla Legge 46/90 ed al DPR 447/91 che ne costituisce il Regolamento di attuazione. La linea di alimentazione dell’ascensore, i circuiti luce e prese del locale macchinario o eventuale locale pulegge di rinvio e del vano di corsa dell’ascensore fanno parte dell’impianto elettrico dell’edificio e devono essere eseguiti dall’installatore elettrico. A tal proposito la Nota al punto 13.1.1.1 della norma UNI EN 81-1/2 ediz.99 recita: “ I regolamenti nazionali concernenti i circuiti elettrici di alimentazione si applicano fino ai morsetti di entrata degli interruttori generali. Essi si applicano a tutto il circuito di illuminazione ed alle prese di corrente dei locali del macchinario e delle pulegge, del vano di corsa e della fossa.” Secondo la Norma UNI EN 81-1/2 ediz. 99 - punto 13.1.1.122 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL l’apparecchiatura elettrica dell’ascensore, di competenza dell’installatore dell’ascensore (ascensorista), inizia a) dall’interruttore generale del circuito forza motrice ed ai circuiti a valle di esso; b) dall’interruttore generale del circuito di illuminazione della cabina ed ai circuiti a valle di esso; e l’ascensore deve essere considerato come un tutto unico, allo stesso modo di una macchina che ha l’apparecchiatura elettrica incorporata Si può pertanto affermare che l’apparecchiatura elettrica dell’ascensore, equivalente all’equipaggiamento elettrico di bordo macchina, comprendente l’insieme dei circuiti posti a valle dell’interruttore generale forza motrice dell’ascensore e del circuito luce cabina dell’ascensore, interruttori compresi, è di competenza dell’installatore dell’ascensore Tutto il resto non fa parte dell’impianto ascensore, bensì dell’impianto elettrico dell’edificio, pertanto di competenza dell’installatore elettrico e soggetto alla legge 46/90. Per l’impianto elettrico dell’edificio in cui è installato l’ascensore, di competenza dell’installatore elettrico(compresa la linea di alimentazione dell’ascensore, i circuiti luce e prese del locale macchinario o eventuale locale pulegge di rinvio e del vano di corsa dell’ascensore), la progettazione a cura di un professionista iscritto in un albo professionale risulta necessaria quando l’impianto supera certi limiti dimensionali, stabiliti in funzione del tipo di impianto (ad esempio in edifici civili se la potenza impiegata per i servizi comuni nel caso di condomini è superiore a 6 kW). Il titolare o un dipendente dell’impresa installatrice deve disporre del riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali, rilasciatogli dalla Commissione provinciale per l’artigianato o dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la “Dichiarazione di conformità” degli impianti realizzati sulla base del modello stabilito dal Decreto Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 20/2/92 e di cui fanno parte integrante la relazione con le tipologie dei materiali. Copia della Dichiarazione di conformità, insieme all’eventuale progetto, dev’essere inviata: alla Commissione provinciale istituita presso la Camera di commercio; al Comune per le pratiche di abitabilità; Si fa presente che non è necessaria una dichiarazione di conformità apposita per la parte elettrica riguardante l’ascensore, di competenza dell’elettricista, ma è sufficiente la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico dell’unità immobiliare in cui l’ascensore è installato. Ad esempio in un condominio è sufficiente la dichiarazione di conformità dei servizi comuni. NOTA: Qualora l’ascensorista è abilitato per gli impianti elettrici di cui all’art. 1 a) può realizzare anche la parte elettrica dell’ascensore di competenza dell’impiantista elettrico, sempre nel rispetto della L. 46/90. 23 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL In caso contrario la competenza è dell’impiantista elettrico Sono responsabili della sicurezza, ciascuno per la propria parte: costruttori, venditori, noleggiatori di macchine, di attrezzature e di impianti, progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, dirigenti, impiegati ed operai. Tutti devono operare con diligenza, prudenza e perizia ed osservare leggi, regolamenti, ordini e discipline al fine di non nuocere a se stessi e agli altri. Sanzioni Secondo la legge 46/90(Norme per la sicurezza degli impianti), è soggetto a sanzione chi omette di affidare lavori di installazione e manutenzione straordinaria di ascensori ad imprese abilitate ai sensi dell’art.1, lettera f) di detta legge(art. 16. Legge n.46/1990) 24 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Apparecchi di sollevamento per disabili Apparecchi di Piattaforme sollevamento verticali per prevalentemente disabili per disabili Apparecchi di Ascensori per sollevamento disabili per disabili e non disabili Servoscala Apparecchi di sollevamento e disabilità: Panorama nazionale ed europeo Ascensori non Apparecchi di per disabili sollevamento per non disabili Denominaz. Data Legge 118/71 30.3.71 DPR 384/78 27.4.78 Legge 13/89 9.1.89 DM 236/89 14.6.89 DPR 503/96 24.7.96 Denominaz. Data Pubblicazione DPR 459/96 24 luglio 1996 G.U. 06.09.96 C. n° 157296 14 aprile 1997 G.U. 23.04.97 DPR 162/99 30 aprile 1999 G.U. 10.06.99 EN 818170:2003 6 agosto 2005 G.U.C.E. Pubblicazione G.U. 2.4.71 G.U. 22.7.78 G.U. 26.1.89 G.U. 23.6.89 G.U. 27.9.96 C/192/8 EN 818170:2003/A1:2004 25 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Servoscala Servoscala DM 236/89 art. 8.1.13 DM 236/89 art. 8.1.13 Pedana Per il trasporto di a) servoscala persona in piedi b) Sedile Per il trasporto di servoscala persona seduta Pedana Per il trasporto di servoscala persona in piedi c) a sedile o seduta ribaltabile Denominaz. Piattaforma servoscala Per il trasporto d) a piattaforma di persona su sedia a ruote ribaltabile Piattaforma Per il trasporto servoscala di persona su e) a sedia a ruote o piattaforma persona seduta e sedile ribaltabile Scopo EN 8181-70:2003 Ascensori destinati all’ all’uso anche di persone disabili Pr EN 81-40 Montascale e piattaforme elevatrici inclinate destinate all’ all’uso di persone con mobilità mobilità ridotta Pr EN 81-41 Piattaforme verticali destinate all’ all’uso di persone con mobilità mobilità ridotta EN 818170:2003/A1:2004 26 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Ascensori e piattaforme elevatrici per disabili in servizio privato Direttiva Ascensori 95/16/CE Per la Capo I -DPR 162/99 commercializzazione Direttiva macchine e l’immissione sul 98/37/CE mercato obbligo DPR 459/96 di seguire le procedure di Direttiva Macchine certificazione CE con intervento di O.N. Piattaforme Elevatrici per disabili con corsa ≤2m Ascensori Ascensori con corsa con corsa <2m ≥2m X X X Piattaforme elevatrici per Piattaforme elevatrici disabili con per disabili con 2m < corsa ≤3 m corsa > 3 m X X (punto 16Allegato IV) Per l’installazione obbligo di comunicazione Circolare Bersani (1) al Sindaco secondo le procedure previste CAPO II X X X X X X X X X X X DPR 162/99 Per la messa in servizio Art. 12, comma 1 obbligo di comunicazione al Sindaco secondo le Circolare Bersani (1) procedure previste [ CAPO II DPR 162/99 (2) ] CAPO II - DPR 162/99 Affidare la manutenzione a Ditta specializzata o a personale abilitato X Art. 15, comma 1 Circolare Bersani (1) [CAPO II - DPR 162/99 (2) ] L. 46/90 e succ. D.L.vo 626/94 e succ. X X CAPO II - DPR 162/99 X Art. 15, comma 4 Verifiche di ordinarie/semestrali manutenzione Circolare Bersani (1) l’esercizio con personale ordinarie/biennali Per obbligo abilitato [CAPO II - DPR 162/99(2) ] L. 46/90 e succ. D.L.vo 626/94 e succ. Verifiche periodiche biennali X X CAPO II - DPR 162/99 Art. 13, comma 1 O.Notificato Direttiva Ascensori All. VI o X Circolare Bersani (1) O. Notificato Direttiva Macchine punto 16 allegato IV X (1) Per Circolare Bersani si intende la circolare del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 14.4.1997 N. 157296 (2) Per le piattaforme elevatrici per disabili si applica la citata circolare Bersani, che in riferimento alla messa in servizio, alla ditta a cui affidare la manutenzione ed il personale che la esegue, le verifiche da effettuare in manutenzione ed in ispezione periodica biennale, non contrasta con quanto indicato al Capo II del DPR 162/99. 27 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Montacarichi (1) & Servoscala (2) Serrvoscala in servizio privato Per l’immissione sul mercato Direttiva macchine 98/37/CE DPR 459/96 X Montacarichi con Montacarichi con Portata ≤ 25 Kg. e/o con corsa <2m Portata > 25 Kg. e con corsa ≥ 2 m X X obbligo di seguire le procedure di certificazione CE Per l’installazione obbligo di comunicazione al Sindaco secondo le procedure previste Per la messa in servizio obbligo di comunicazione al Sindaco secondo le Direttiva Macchine con intervento di O.N. CAPO II DPR 162/99 Art. 12, comma 1 X procedure previste Affidare la manutenzione CAPO II - DPR 162/99 X Art. 15, comma 1 a Ditta specializzata o a personale L. 46/90 e succ. D.L.vo 626/94 e succ. X X abilitato Verifiche di Per l’esercizio CAPO II - DPR 162/99 Art. 15, comma 4 manutenzione annuali con personale L. 46/90 e succ. D.L.vo 626/94 e succ. abilitato obbligo X X X Obbligo biennale Verifiche periodiche ispettive CAPO II - DPR 162/99 Art. 13 Organismo Notificato Direttiva Ascensori All. VI o X L. 46/90 e succ. D.L.vo 626/94 e succ. NON obbligo da O.N. Direttiva Macchine Direttiva Ascensori X X X (1) Per Montacarichi si intende un apparecchio definito all’art. 2, comma 1 lettera b) del DPR 162/99 e ricadente nel campo di applicazione dell’art. 11 del citato DPR 162/99; (2) Per Servoscala si intende un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, definita al punto 8.1.13 del DM 236/89 28 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Lo scambio di informazioni tra il responsabile della realizzazione dell’edificio (committente – progettista) & l’installatore dell’ascensore per una corretta scelta e integrazione degli ascensori nell’edificio e nelle costruzioni obblighi ed aspetti da considerare OBBLIGHI Il legislatore europeo ha responsabilizzato il proprietario e l’l’installatore, installatore, indicando nella Direttiva ascensori 95/16/CE all’ all’articolo 2: 2. gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché affinché la persona responsabile della realizzazione dell’ dell’edificio o della costruzione e l’l’installatore dell’ dell’ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi necessari e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ dell’ascensore; ascensore; 3. gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché affinché i vani di corsa previsti per gli ascensori non contengano tubazioni o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza dell’ dell’ascensore. Il legislatore italiano ha recepito le citate disposizioni come obblighi, rispettivamente all’ all’articolo 4, comma 4 e 5 del D.P.R. 162/99. Norme armonizzate UNI EN 81-1/2:2005 punto 0.2.5 Devono essere stabiliti accordi tra fornitore e committente circa: a) l’uso previsto dell’ascensore; b) le condizioni ambientali; c) i problemi di ingegneria civile; d) altri aspetti relativi al luogo di installazione Lo scambio di informazioni, tra il proprietario/ responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione (committente ed il suo progettista) e l’installatore dell’ascensore, deve essere considerato NON come delega delle responsabilità ma approfondimento di quanto applicabile all’installazione e all’esercizio in sicurezza dell’ascensore, per una corretta: - integrazione dell’impianto all’interno di un edificio o costruzione, cioè rispondente alle aspettative degli utenti (effettivo utilizzo) e alle normative ad esso applicabile - individuazione di tutti i rischi connessi all’impianto e all’edificio - analisi dei rischi (con obbligo del rispetto RES direttiva) - applicazione (volontaria) di norme armonizzate - applicazione di leggi e norme (volontarie) nazionali - elaborazione di istruzioni di installazione, uso, manutenzione, verifiche e di soccorso alle persone intrappolate (vedi UNI EN 13015:2002) Un corretto scambio di informazioni evita, tra l’altro, incomprensioni e diverbi commerciali 29 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Protezione antincendio DM 16.02.1982: Modificazioni del decreto ministeriale 27/09/65, concernente la determinazione delle attività attività soggette alle visite di prevenzione incendi Esempio: Attività n. 83: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti Attività n. 84:Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto Attività n. 85: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti Attività n. 83:Locali di pubblico spettacolo Attività n. 86:Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti- letto Attività n. 92: Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili Attività n. 94: Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 Attività Attività n. 95: Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all’ all’art. 9 del DPR 29 maggio 1963, n. 1497 Altezza ai fini antincendi degli edifici civilicivili-Definizione DM 30/11/198330/11/1983-Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi: Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’ dell’apertura più più alta dell’ dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più più basso Decreto Ministero dell’Interno Protezione antincendio del 15 settembre 2005 (G.U. N. 232 del 5 ottobre 2005) DM 16.02.1982 Attività Attività n.95 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” Gli edifici di civile abitazione aventi: AMBITO APPLICATIVO: Si applica, nel rispetto della direttiva ascensori 95/16/CE, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: • nelle nuove installazioni di impianti ed alle nuove attività • ed in quelle esistenti in caso di modifiche sostanziali all’impianto (es. installazione nuovi impianti,aumento numero fermate, cambiamento del tipo di azionamento, sostituzione pareti del vano, porte di piano, del locale macchinario e/o delle pulegge di rinvio) e/o all’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell’impianto (es. rifacimento dei solai, aumento dell’altezza, cambiamento destinazione d’uso degli ambienti interni). Abrogazioni: L’art. 5 del D.M. del 15 settembre 2005 , tra l’altro, modifica alcuni provvedimenti di settore già in vigore: - DM 16 maggio 1987, n. 246”Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione” - DM 9 aprile 1997, “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere”; - DM 18 settembre 2002, “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private” 30 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL UNI EN 81-73:2005 Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci progettisti, architetti o amministratori devono considerare con cura la presente norma Comportamento degli ascensori in caso di incendio La previsione anche di un dispositivo di avvertimento manuale, o di un rivelatore d'incendio ad ogni fermata dell'ascensore, migliora notevolmente il livello di sicurezza delle persone in un edificio durante un incendio La norma specifica le prescrizioni particolari e le regole di sicurezza per garantire il comportamento degli ascensori nel caso di incendio nell’edificio, ma non nel (i) vano(i) di corsa, sulla base di una segnalazione(i) al sistema di comando dell’ascensore(i) La norma EN 81-73 NON si applica agli ascensori che rimangono in uso nel caso di incendio, ad esempio gli ascensori antincendio secondo EN 81-72 UNI EN 81-72:2004 Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e merci Ascensori antincendio Un ascensore installato principalmente per un uso intenso di passeggeri che ha ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni i quali lo rendono in grado di essere impiegato sotto il controllo diretto dei Vigili del Fuoco 31 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL UNI EN 81-71:2005 32 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL 33 dispense a cura dell’ing. Michele De Mattia - ISPESL Attrezzature di lavoro per il sollevamento o spostamento di persone e/o cose, rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine, Adempimenti, Obblighi e Procedure: ai sensi DPR 459/96 - DPR 547/55 - DM 12/9/59 - DM 4/3/824/3/82- Circolari Ministero Lavoro D.L.vo 626/94 e succ.-DPR 380/2001 Capo V * TIPO di ATTREZZATURA PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO PONTEGGI METALLICI AUTOSOLLEVANTI PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI MONTACARICHI ** ASCENSORI DA CANTIERE La denuncia di avvenuta installazione e messa in servizio effettuata da Procedura certificazione CE Verifiche periodiche effettuata da effettuate da Utente Costruttore ASL all’ISPESL DPR 459/96 art. 4 DPR 459/96 art 11, c. 3 Circolare Ministero Ind… n. 162054, del 25/6/1997 DPR 547/55 art. 25 Costruttore datore di lavoro con personale specializzato DPR 459/96 art. 4 Circolare del Ministero Lavoro e previdenza sociale n.9 /2001 e 3//2001 n.9/2001 Utente Costruttore Al Ministero del Lavoro annuale Rilascio libretto verifiche DM 12/9/59 modello E NO autorizzazione alla costruzione ed all’impiego rilasciata dal Ministero del Lavoro al fabbricante DPR 459/96 art. 4 Circolare del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale n.9 /2001 n.9/2001 e 3/2001 NO Costruttor e Costruttore NO * Costruttore DM 12/9/59 art. 11 lett. b) Funi con verbali di verifica redatti secondo DM 12/9/59 mod.M ISPESL 1° verifica DPR 459/96 art 11, c. 3 DM 12/9/59 art. 6 Verifiche di competenza del datore di lavoro con personale specializzato D.L.vo 626/94 e succ. trimestrale DPR 547/55 art. 179 elementi del ponte revisione prima del reimpiego art. 7 DPR 164 ponte revisione periodica ed occasionale art. 37 DPR 164 Direzione Provinciale del Lavoro Funi biennali trimestrale DM 4/3/82 art 2 DM 4/3/82 art 3 datore di lavoro con personale specializzato D.L.vo 626/94 e succ. DPR 380/2001 Capo V art. 107 installazione corretta ed il buon funzionamento D.L.vo 626/94 e succ. DPR 380/2001 Capo V art. 107 * Definizione Attrezzatura: “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro”- art. 34, comma 1 lettera a) DL gs.626/94 ** ASCENSORE DA CANTIERE: rientrerà nel campo di applicazione della della futura direttiva macchine 2006/42/CE, in vigore dal 29 dicembre 2009 34