...

SOLLEVAMENTO ASC

by user

on
Category: Documents
30

views

Report

Comments

Transcript

SOLLEVAMENTO ASC
Apparecchi di sollevamento - Ascensori
APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO
Definizioni e classificazioni
Per apparecchio di sollevamento si intende un apparecchio destinato ad effettuare un ciclo di
sollevamento di un carico sospeso tramite gancio o altro organo di presa.
Gli apparecchi di sollevamento possono essere classificati in:
1. gru a torre
2. autogrù
3. gru su autocarro
4. gru a cavalletto
5. gru a ponte scorrevole
6. gru a struttura limitata
7. gru a portale
8. argani e paranchi
Sono inoltre assimilabili agli apparecchi di sollevamento:
9. le scale aeree
10. i ponti sviluppabili
APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO
Progettazione e costruzione
Le macchine e gli apparecchi di sollevamento sono all’origine di più del 10% degli infortuni sul
lavoro.
La progettazione delle macchine deve tener conto dei vincoli connessi alla sicurezza
dei lavoratori vincoli che vengono imposti al fabbricante e al fornitore.
Il responsabile dell’impresa deve, essere certo che il materiale che acquista ed insta
lla sia conforme alle norme vigenti.
Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente
devono essere costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l’uso
tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che
agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO
Identificazione
Ogni apparecchio di sollevamento deve essere fornito:
•di adeguata targa di immatricolazione; tale targa deve essere installata in posizione visibile e d
eve indicare: il nome del costruttore, il luogo e l’anno di costruzione e la portata massima (
DM 12/09/1959 Art. 10)
Quando la portata massima varia col variare delle condizioni d’uso del mezzo, quali inclinazi
one e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi
supplementari e la variazione della velocità, l’entità del carico ammissibile deve essere indicata
con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa.
• e, ai sensi del DPR 459/96, delle seguenti indicazioni :
• nome del fabbricante e suo indirizzo;
• marcatura CE;
• designazione della serie o del tipo;
• eventualmente, numero di serie;
• anno di costruzione.
APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO
Collaudo
Dal 21/09/1996 è entrata in vigore la Direttiva Macchine (D.P.R. 459 dei 1996).
A partire da questa data chi acquista un Apparecchio di Sollevamento marcato CE è obbligato
ad inviare, prima della messa in servizio, il modulo di denuncia alla sede I.S.P.E.S.L competen
te per territorio, allegandovi fotocopia della dichiarazione CE di conformità. E’ inoltre tenuto
a conservare, nel luogo di utilizzo dell’Apparecchio di Sollevamento, la rimanente documentazio
ne, e a renderla disponibile,in sede di verifica periodica, agli organi competenti.
Gli Apparecchi di Sollevamento già in servizio al 21/09/1996 collaudati I.S.P.E.S.L. o ENPI, ai
quali siano state apportate:
• variazioni nelle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore
• modifiche costruttive che non rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria
devono seguire la procedura odierna per la marcatura CE.
APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO
Controlli – D.lgs 81/08 art 71 comma 8
Il datore di lavoro provvede affinché:
le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto.
le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare
origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai
fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai
codici di buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza,
ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli
per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti,
fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO
Verifica periodica
Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità
produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo
controllo con esito positivo.
Con il D.lgs 81/2008 le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento non sono più
solamente annuali ma esse dipendono dall’età dell’apparecchio e dal settore di utilizzo dello
stesso (vds allegato VII)
Verifica straordinaria
La verifica straordinaria è di competenza del Dipartimento I.S.P.E.S.L. territorialmente competente.
Le ispezioni straordinarie vengono eseguite a seguito di variazioni sostanziali apportate all’impianto
La procedura da seguire è quella già indicata per i nuovi impianti.
APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO
Verifica trimestrale funi e catene
Il proprietario dell’impianto di sollevamento è obbligato ad effettuare la verifica trimestrale delle
funi e delle catene. Allegato VI D.lgs 81/08 punto 3
Il risultato delle operazioni di controllo deve essere riportato nel libretto verbale
verifiche, servendosi degli appositi spazi (Artt. 11 e 12 D. M. 12 settembre 1959).
La verifica delle funi o delle catene viene eseguita secondo le seguenti modalità:
• pulizia di fune o catena, almeno nei tratti di maggiore usura;
• controllo visivo per individuare fili rotti, cricche;
• controllo di eventuale eccessiva usura con riduzione del diametro;
• controllo di eventuali danneggiamenti meccanici della fune.
E’ opportuno procedere anche a controlli periodici di tutte le altre parti e componenti degli apparec
chi di sollevamento che possono comportare rischi di incidenti, quali:
• fissaggio delle funi;
• condizioni del cavo di comando della pulsantiera;
• limitatori di carico e momento;
• dispositivi di fine corsa.
APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO
Apparecchi di sollevamento esclusi
dalla normativa
Gli apparecchi di sollevamento esclusi dagli obblighi sopra descritti sono:
1. le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata inferiore 200 chilogrammi,
2.le gru e gli altri apparecchi di sollevamento azionati a mano, tranne scale aeree e ponti sviluppabili
Riferimenti normativi
D.LGS 9 Aprile 2008 n 81
DM 12 Settembre 1959 e successivo DM 9 Agosto 1960 – sulle modalità di svolgimento delle verifiche
Legge 833/78 – sulle competenze di attribuzione delle verifiche periodiche alle ASL
DM 10 05 1988 347
sul comando dei mezzi di sollevamento mediante onde elettromagnetiche
DPR 459 del 24/07/1996 Regolamento per l attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il ri
avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
ASCENSORI
Gli ascensori fanno parte della nostra vita quotidiana e tutti noi
usiamo questi impianti senza a volte renderci conto che essi sono
dei veri e propri mezzi di trasporto e che pertanto necessitano di
particolare attenzione
definizioni
Ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti
mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui
inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15°, destinata a trasporto
di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è
accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e
munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una
persona che si trova al suo interno.
Montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a
25 Kg che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta
lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a
15 °, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone, o
se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla
portata di una persona che si trova al suo interno
definizioni
Installatore dell’ascensore:
il responsabile della progettazione, della fabbricazione,
dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, che
appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di
conformità.
Commercializzazione:
la prima immissione sul mercato dell’Unione Europea, a titolo
oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza
per la sua distribuzione o impiego.
definizioni
Componenti di sicurezza: elencati nell’allegato IV
Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
Dispositivi paracadute
Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
Ammortizzatori ad accumulazione di energia
Ammortizzatori a dissipazione di energia.
Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come
dispositivi paracadute.
Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.
Fabbricante dei componenti di sicurezza:
il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei
componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la
dichiarazione CE di conformità
definizioni
Messa in esercizio:
la prime utilizzazione dell’ascensore o del componente di sicurezza.
Ascensori e montacarichi in servizio privato:
gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a
scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.
ascensori
Evoluzione nel tempo delle regole e delle norme tecniche
adottate
ai fini della sicurezza
nella costruzione degli ascensori in servizio privato
ascensori
Prima degli anni 2000
Le soluzioni tecniche per la
sicurezza sono imposte per
legge = REGOLE TECNICHE
Dagli anni 2000
Le soluzioni tecniche per la
sicurezza non sono imperative,
ma possono essere usate altre
soluzioni purché di pari efficacia
o migliorative = NORME
TECNICHE
ascensori
Fino ai primi ANNI ‘ 90 - REGOLE TECNICHE imposte dal DPR 1497/63
• ascensori e montacarichi elettrici costruiti, dal 1963, secondo le regole
tecniche imposte dal DPR 1497 /63
• ascensori e montacarichi elettrici preesistenti al 1963, costruiti
secondo le regole tecniche imposte dal Decreto Luogotenenziale
600/45, poi adeguati in alcune parti al DPR 1497/63
• diffusione degli ascensori idraulici dagli anni ‘70 costruiti secondo le
regole imposte dal DPR 1497/63 con l’aggiunta del D.M. 1635/79 per
le parti idrauliche
ascensori
Negli ANNI 90 fino ai primi ANNI 2000 - REGOLE TECNICHE UNI EN 81-1/2
• ascensori elettrici - costruiti secondo le norme UNI EN 81-1,
(imposte dal D.M. 587/87, allegato 1)
•ascensori idraulici - che si diffondono più degli elettrici, costruiti
secondo le UNI EN 81-2, ( imposte come regole tecniche dal D.M.
268/1994)
•gli ascensori preesistenti sono adeguati, d’obbligo, alle nuove regole
tecniche, nelle parti e nei modi previsti dall’allegato II del D.M.
587/87
ascensori
Nota:
negli ascensori, in caso di MODIFICA, si adotta il principio che le
parti vanno modificate o sostituite in base alle regole tecniche più
recenti, e quindi:
•dal 2004, le modiche vengono eseguite tenendo presenti le norme più
recenti UNI EN 81-1/2 armonizzate
ascensori
Dai primi ANNI 2000 - epoca della Direttiva 95/16 recepita con DPR 162/99, capo I,
e delle Norme Armonizzate UNI EN 81-1/2, intese come stato dell’arte delle possibili
soluzioni tecniche, ma non uniche, per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza.
• differenze tra il “vecchio e il nuovo approccio”
• direttiva 95/16/CE ( nuovo approccio) recepita con DPR 162/99,
• requisiti essenziali di sicurezza ( res), norme armonizzate UNI EN 811/2 edizione 1999
• altre soluzioni tecniche con documento di analisi dei rischi che
dimostri l’equivalente capacità di soddisfare i res.
ascensori
Come sono cambiate nel tempo le
disposizioni amministrative
per la messa in servizio e per l’esercizio
degli ascensori in servizio privato
Procedure tecnico amministrative per :
• l’installazione
• la messa in servizio
• il mantenimento in esercizio
• documentazione da conservare sull’impianto
ascensori
Fino ai primi ANNI ‘ 90
gli ascensori e i montacarichi, sono soggetti alla legge 1415/42 e
relativo regolamento DPR 1767/51:
• ascensori divisi in categorie A, B, E
• montacarichi divisi in categoria C e categoria D
ascensori
Fino ai primi ANNI ‘ 90
• per la messa in servizio:
- licenza d’impianto e di esercizio dell’ascensore e dei montacarichi;
- collaudo di primo impianto dell’ENPI e poi dell’ISPESL.
•per la tenuta in esercizio:
- verifiche periodiche annuali ( per gli ascensori) e straordinarie dell’ENPI
e poi delle ASL;
- manutenzione con personale abilitato, obbligo del manutentore della
verifica semestrale ( per gli ascensori) dei dispositivi di sicurezza.
ascensori
Fino ai primi ANNI ‘ 90
• documentazione e targhe presenti sull’impianto
- libretto d’immatricolazione dell’ascensore con collaudo di primo
impianto dell’ENPI e poi dell’ISPESL;
- schema idraulico / elettrico
- verbali di verifica periodiche e straordinarie dell’ENPI e poi ASL
- annotazioni del manutentore sugli esiti dei controlli di propria
competenza
- targa d’immatricolazione in cabina
- cartello con nome e recapito del manutentore su porta accesso locale
macchine e locale rinvii
ascensori
Negli ANNI 90 fino ai primi ANNI 2000
come nel caso precedente ma con le seguenti variazioni introdotte dal
D.M. 587/87
• gli ascensori non vanno distinti in categorie ( il termine ascensore
comprende le categorie A, B, C)
• resta la categoria D dei montacarichi
• introdotta la certificazione e la marcatura CEE per i seguenti
componenti di sicurezza:
- serrature porte di piano, paracadute, limitatore di velocità,
ammortizzatori idraulici.
• Gli ultimi collaudi sono eseguiti anche da organismi notificati,
installatori con sistema di garanzia della qualità o con perizia giurata di
ingegnere iscritto all’albo ( art 19 DPR 162/99)
ascensori
Dai primi ANNI 2000
commercializzazione
la commercializzazione degli ascensori nuovi è disciplinata dalla
direttiva 95/16 recepita in Italia con il DPR 162/99
•abolite le licenze di impianto e di esercizio: l’installatore deve
marcare CE l’ascensore e rilasciare la dichiarazione CE di
conformità con l’intervento di un organismo notificato secondo la
procedura seguita dall’installatore;
• obbligo della certificazione del tipo per i componenti di sicurezza
dell’ascensore e della marcatura CE del singolo prodotto.
ascensori
Dai primi ANNI 2000 –
messa in servizio e la tenuta in esercizio
Per la messa in servizio e la tenuta in esercizio – vige il DPR 162/99
capo II . che ha abolito la legge 1415/42 e il DPR 1767/51.
• Il proprietario deve comunicare la messa in servizio degli ascensori
e montacarichi, entro 10 gg. dal rilascio della dichiarazione CE di
conformità, al Comune , che deve rilasciare il numero di matricola (
art. 12 DPR 162/99)
•Alle verifiche periodiche e straordinarie provvedono, a mezzo tecnici
forniti di laurea in ingegneria: ASL, ARPA, Ispettorato del Lavoro
(stabilimenti industriali e aziende agricole) le Amministrazioni Statali
con i propri ruoli di ingegneri ,Organismi Notificati, su richiesta del
proprietario (art. 13 DPR162/99)
ascensori
Dai primi ANNI 2000 –
messa in servizio e la tenuta in esercizio
• Le verifiche periodiche ogni 2 anni
• Le verifiche straordinarie per periodica negativa, per incidenti, per
modifiche importanti ( art. 14 DPR 162/99)
• La manutenzione deve essere effettuata con personale abilitato
• Obbligo per il manutentore di effettuare la verifica semestrale dei
dispositivi di sicurezza ( art 15 DPR 162/99)
ascensori
Dai primi ANNI 2000 –
documentazioni e targhe presenti sull’impianto
• dichiarazione CE di conformità dell’ascensore rilasciata dall’installatore,
• marcatura ce nella cabina dell’ascensore,
• marcatura CE e dichiarazione di conformità dei componenti di sicurezza,
• comunicazione al Comune e matricola assegnata dal Comune stesso all’impianto,
• targa in cabina con n. matricola assegnata, portata in Kg, numero massimo di
persone, installatore e n. di fabbricazione, soggetto incaricato per le verifiche
periodiche (art. 16 DPR 162/99 e p.to 15 en 81- 1/2)
• libretto dell’ascensore (art. 16 DPR 162/99) con le caratteristiche, che deve
comprendere una parte tecnica ed una parte ( fascicolo) destinata a contenere i verbali
dei controlli e delle visite, le modifiche importanti, la sostituzione funi o di altri
componenti importanti, gli incidenti ( punto 16.3 EN 81- ½ e punto 6.2 allegato I del
DPR 162/99, annotazione esito collaudo, data messa in servizio
ascensori
Dai primi ANNI 2000 –
documentazioni e targhe presenti sull’impianto
• disegno dell’installazione
• schema elettrico idraulico
• manuale d’istruzione dell’ascensore per uso normale, manutenzione, controlli e
prove (periodici e dopo modifiche importanti o incidenti)
• manuale di istruzione dei componenti di sicurezza, per effettuare correttamente e
senza rischi, montaggio collegamenti, regolazioni, manutenzione ( punto 6.1 allegato I
DPR 162/99)
• verbali di verifica periodica o straordinaria della ASL o dell’Organismo Notificato
• annotazioni del manutentore sugli esiti dei controlli di propria competenza
• cartello con nome e recapito del manutentore su porta accesso locale macchina e
locale rinvii
Quadro normativo riassuntivo
ASCENSORE ELETTRICO
ASCENSORE ELETTRICO
ASCENSORE ELETTRICO
• DPR 1497/63
• D.M. 587/87
• Direttiva 95/16/CE
• UNI EN81.1
• DPR 162/99
• UNI EN 81.1Armonizzata
•Altre regole tecniche
ASCENSORE OLEODINAMICO
ASCENSORE OLEODINAMICO
ASCENSORE OLEODINAMICO
• DPR 1497/63
• DPR 268/94
• Direttiva 95/16/CE
• D.M. 1635/79
• UNI EN81.2
• DPR 162/99
• UNI EN 81.2Armonizzata
•Altre regole tecniche
Fly UP