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SOLLEVAMENTO ASC
Apparecchi di sollevamento - Ascensori APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Definizioni e classificazioni Per apparecchio di sollevamento si intende un apparecchio destinato ad effettuare un ciclo di sollevamento di un carico sospeso tramite gancio o altro organo di presa. Gli apparecchi di sollevamento possono essere classificati in: 1. gru a torre 2. autogrù 3. gru su autocarro 4. gru a cavalletto 5. gru a ponte scorrevole 6. gru a struttura limitata 7. gru a portale 8. argani e paranchi Sono inoltre assimilabili agli apparecchi di sollevamento: 9. le scale aeree 10. i ponti sviluppabili APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Progettazione e costruzione Le macchine e gli apparecchi di sollevamento sono all’origine di più del 10% degli infortuni sul lavoro. La progettazione delle macchine deve tener conto dei vincoli connessi alla sicurezza dei lavoratori vincoli che vengono imposti al fabbricante e al fornitore. Il responsabile dell’impresa deve, essere certo che il materiale che acquista ed insta lla sia conforme alle norme vigenti. Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare la solidità e la stabilità durante l’uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Identificazione Ogni apparecchio di sollevamento deve essere fornito: •di adeguata targa di immatricolazione; tale targa deve essere installata in posizione visibile e d eve indicare: il nome del costruttore, il luogo e l’anno di costruzione e la portata massima ( DM 12/09/1959 Art. 10) Quando la portata massima varia col variare delle condizioni d’uso del mezzo, quali inclinazi one e lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione della velocità, l’entità del carico ammissibile deve essere indicata con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita targa. • e, ai sensi del DPR 459/96, delle seguenti indicazioni : • nome del fabbricante e suo indirizzo; • marcatura CE; • designazione della serie o del tipo; • eventualmente, numero di serie; • anno di costruzione. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Collaudo Dal 21/09/1996 è entrata in vigore la Direttiva Macchine (D.P.R. 459 dei 1996). A partire da questa data chi acquista un Apparecchio di Sollevamento marcato CE è obbligato ad inviare, prima della messa in servizio, il modulo di denuncia alla sede I.S.P.E.S.L competen te per territorio, allegandovi fotocopia della dichiarazione CE di conformità. E’ inoltre tenuto a conservare, nel luogo di utilizzo dell’Apparecchio di Sollevamento, la rimanente documentazio ne, e a renderla disponibile,in sede di verifica periodica, agli organi competenti. Gli Apparecchi di Sollevamento già in servizio al 21/09/1996 collaudati I.S.P.E.S.L. o ENPI, ai quali siano state apportate: • variazioni nelle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore • modifiche costruttive che non rientrano nella manutenzione ordinaria o straordinaria devono seguire la procedura odierna per la marcatura CE. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Controlli – D.lgs 81/08 art 71 comma 8 Il datore di lavoro provvede affinché: le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto. le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Verifica periodica Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. Con il D.lgs 81/2008 le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento non sono più solamente annuali ma esse dipendono dall’età dell’apparecchio e dal settore di utilizzo dello stesso (vds allegato VII) Verifica straordinaria La verifica straordinaria è di competenza del Dipartimento I.S.P.E.S.L. territorialmente competente. Le ispezioni straordinarie vengono eseguite a seguito di variazioni sostanziali apportate all’impianto La procedura da seguire è quella già indicata per i nuovi impianti. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Verifica trimestrale funi e catene Il proprietario dell’impianto di sollevamento è obbligato ad effettuare la verifica trimestrale delle funi e delle catene. Allegato VI D.lgs 81/08 punto 3 Il risultato delle operazioni di controllo deve essere riportato nel libretto verbale verifiche, servendosi degli appositi spazi (Artt. 11 e 12 D. M. 12 settembre 1959). La verifica delle funi o delle catene viene eseguita secondo le seguenti modalità: • pulizia di fune o catena, almeno nei tratti di maggiore usura; • controllo visivo per individuare fili rotti, cricche; • controllo di eventuale eccessiva usura con riduzione del diametro; • controllo di eventuali danneggiamenti meccanici della fune. E’ opportuno procedere anche a controlli periodici di tutte le altre parti e componenti degli apparec chi di sollevamento che possono comportare rischi di incidenti, quali: • fissaggio delle funi; • condizioni del cavo di comando della pulsantiera; • limitatori di carico e momento; • dispositivi di fine corsa. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO Apparecchi di sollevamento esclusi dalla normativa Gli apparecchi di sollevamento esclusi dagli obblighi sopra descritti sono: 1. le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata inferiore 200 chilogrammi, 2.le gru e gli altri apparecchi di sollevamento azionati a mano, tranne scale aeree e ponti sviluppabili Riferimenti normativi D.LGS 9 Aprile 2008 n 81 DM 12 Settembre 1959 e successivo DM 9 Agosto 1960 – sulle modalità di svolgimento delle verifiche Legge 833/78 – sulle competenze di attribuzione delle verifiche periodiche alle ASL DM 10 05 1988 347 sul comando dei mezzi di sollevamento mediante onde elettromagnetiche DPR 459 del 24/07/1996 Regolamento per l attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il ri avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ASCENSORI Gli ascensori fanno parte della nostra vita quotidiana e tutti noi usiamo questi impianti senza a volte renderci conto che essi sono dei veri e propri mezzi di trasporto e che pertanto necessitano di particolare attenzione definizioni Ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15°, destinata a trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno. Montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 Kg che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 °, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone, o se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno definizioni Installatore dell’ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’installazione e della commercializzazione dell’ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità. Commercializzazione: la prima immissione sul mercato dell’Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. definizioni Componenti di sicurezza: elencati nell’allegato IV Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano. Dispositivi paracadute Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva. Ammortizzatori ad accumulazione di energia Ammortizzatori a dissipazione di energia. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici. Fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità definizioni Messa in esercizio: la prime utilizzazione dell’ascensore o del componente di sicurezza. Ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico. ascensori Evoluzione nel tempo delle regole e delle norme tecniche adottate ai fini della sicurezza nella costruzione degli ascensori in servizio privato ascensori Prima degli anni 2000 Le soluzioni tecniche per la sicurezza sono imposte per legge = REGOLE TECNICHE Dagli anni 2000 Le soluzioni tecniche per la sicurezza non sono imperative, ma possono essere usate altre soluzioni purché di pari efficacia o migliorative = NORME TECNICHE ascensori Fino ai primi ANNI ‘ 90 - REGOLE TECNICHE imposte dal DPR 1497/63 • ascensori e montacarichi elettrici costruiti, dal 1963, secondo le regole tecniche imposte dal DPR 1497 /63 • ascensori e montacarichi elettrici preesistenti al 1963, costruiti secondo le regole tecniche imposte dal Decreto Luogotenenziale 600/45, poi adeguati in alcune parti al DPR 1497/63 • diffusione degli ascensori idraulici dagli anni ‘70 costruiti secondo le regole imposte dal DPR 1497/63 con l’aggiunta del D.M. 1635/79 per le parti idrauliche ascensori Negli ANNI 90 fino ai primi ANNI 2000 - REGOLE TECNICHE UNI EN 81-1/2 • ascensori elettrici - costruiti secondo le norme UNI EN 81-1, (imposte dal D.M. 587/87, allegato 1) •ascensori idraulici - che si diffondono più degli elettrici, costruiti secondo le UNI EN 81-2, ( imposte come regole tecniche dal D.M. 268/1994) •gli ascensori preesistenti sono adeguati, d’obbligo, alle nuove regole tecniche, nelle parti e nei modi previsti dall’allegato II del D.M. 587/87 ascensori Nota: negli ascensori, in caso di MODIFICA, si adotta il principio che le parti vanno modificate o sostituite in base alle regole tecniche più recenti, e quindi: •dal 2004, le modiche vengono eseguite tenendo presenti le norme più recenti UNI EN 81-1/2 armonizzate ascensori Dai primi ANNI 2000 - epoca della Direttiva 95/16 recepita con DPR 162/99, capo I, e delle Norme Armonizzate UNI EN 81-1/2, intese come stato dell’arte delle possibili soluzioni tecniche, ma non uniche, per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza. • differenze tra il “vecchio e il nuovo approccio” • direttiva 95/16/CE ( nuovo approccio) recepita con DPR 162/99, • requisiti essenziali di sicurezza ( res), norme armonizzate UNI EN 811/2 edizione 1999 • altre soluzioni tecniche con documento di analisi dei rischi che dimostri l’equivalente capacità di soddisfare i res. ascensori Come sono cambiate nel tempo le disposizioni amministrative per la messa in servizio e per l’esercizio degli ascensori in servizio privato Procedure tecnico amministrative per : • l’installazione • la messa in servizio • il mantenimento in esercizio • documentazione da conservare sull’impianto ascensori Fino ai primi ANNI ‘ 90 gli ascensori e i montacarichi, sono soggetti alla legge 1415/42 e relativo regolamento DPR 1767/51: • ascensori divisi in categorie A, B, E • montacarichi divisi in categoria C e categoria D ascensori Fino ai primi ANNI ‘ 90 • per la messa in servizio: - licenza d’impianto e di esercizio dell’ascensore e dei montacarichi; - collaudo di primo impianto dell’ENPI e poi dell’ISPESL. •per la tenuta in esercizio: - verifiche periodiche annuali ( per gli ascensori) e straordinarie dell’ENPI e poi delle ASL; - manutenzione con personale abilitato, obbligo del manutentore della verifica semestrale ( per gli ascensori) dei dispositivi di sicurezza. ascensori Fino ai primi ANNI ‘ 90 • documentazione e targhe presenti sull’impianto - libretto d’immatricolazione dell’ascensore con collaudo di primo impianto dell’ENPI e poi dell’ISPESL; - schema idraulico / elettrico - verbali di verifica periodiche e straordinarie dell’ENPI e poi ASL - annotazioni del manutentore sugli esiti dei controlli di propria competenza - targa d’immatricolazione in cabina - cartello con nome e recapito del manutentore su porta accesso locale macchine e locale rinvii ascensori Negli ANNI 90 fino ai primi ANNI 2000 come nel caso precedente ma con le seguenti variazioni introdotte dal D.M. 587/87 • gli ascensori non vanno distinti in categorie ( il termine ascensore comprende le categorie A, B, C) • resta la categoria D dei montacarichi • introdotta la certificazione e la marcatura CEE per i seguenti componenti di sicurezza: - serrature porte di piano, paracadute, limitatore di velocità, ammortizzatori idraulici. • Gli ultimi collaudi sono eseguiti anche da organismi notificati, installatori con sistema di garanzia della qualità o con perizia giurata di ingegnere iscritto all’albo ( art 19 DPR 162/99) ascensori Dai primi ANNI 2000 commercializzazione la commercializzazione degli ascensori nuovi è disciplinata dalla direttiva 95/16 recepita in Italia con il DPR 162/99 •abolite le licenze di impianto e di esercizio: l’installatore deve marcare CE l’ascensore e rilasciare la dichiarazione CE di conformità con l’intervento di un organismo notificato secondo la procedura seguita dall’installatore; • obbligo della certificazione del tipo per i componenti di sicurezza dell’ascensore e della marcatura CE del singolo prodotto. ascensori Dai primi ANNI 2000 – messa in servizio e la tenuta in esercizio Per la messa in servizio e la tenuta in esercizio – vige il DPR 162/99 capo II . che ha abolito la legge 1415/42 e il DPR 1767/51. • Il proprietario deve comunicare la messa in servizio degli ascensori e montacarichi, entro 10 gg. dal rilascio della dichiarazione CE di conformità, al Comune , che deve rilasciare il numero di matricola ( art. 12 DPR 162/99) •Alle verifiche periodiche e straordinarie provvedono, a mezzo tecnici forniti di laurea in ingegneria: ASL, ARPA, Ispettorato del Lavoro (stabilimenti industriali e aziende agricole) le Amministrazioni Statali con i propri ruoli di ingegneri ,Organismi Notificati, su richiesta del proprietario (art. 13 DPR162/99) ascensori Dai primi ANNI 2000 – messa in servizio e la tenuta in esercizio • Le verifiche periodiche ogni 2 anni • Le verifiche straordinarie per periodica negativa, per incidenti, per modifiche importanti ( art. 14 DPR 162/99) • La manutenzione deve essere effettuata con personale abilitato • Obbligo per il manutentore di effettuare la verifica semestrale dei dispositivi di sicurezza ( art 15 DPR 162/99) ascensori Dai primi ANNI 2000 – documentazioni e targhe presenti sull’impianto • dichiarazione CE di conformità dell’ascensore rilasciata dall’installatore, • marcatura ce nella cabina dell’ascensore, • marcatura CE e dichiarazione di conformità dei componenti di sicurezza, • comunicazione al Comune e matricola assegnata dal Comune stesso all’impianto, • targa in cabina con n. matricola assegnata, portata in Kg, numero massimo di persone, installatore e n. di fabbricazione, soggetto incaricato per le verifiche periodiche (art. 16 DPR 162/99 e p.to 15 en 81- 1/2) • libretto dell’ascensore (art. 16 DPR 162/99) con le caratteristiche, che deve comprendere una parte tecnica ed una parte ( fascicolo) destinata a contenere i verbali dei controlli e delle visite, le modifiche importanti, la sostituzione funi o di altri componenti importanti, gli incidenti ( punto 16.3 EN 81- ½ e punto 6.2 allegato I del DPR 162/99, annotazione esito collaudo, data messa in servizio ascensori Dai primi ANNI 2000 – documentazioni e targhe presenti sull’impianto • disegno dell’installazione • schema elettrico idraulico • manuale d’istruzione dell’ascensore per uso normale, manutenzione, controlli e prove (periodici e dopo modifiche importanti o incidenti) • manuale di istruzione dei componenti di sicurezza, per effettuare correttamente e senza rischi, montaggio collegamenti, regolazioni, manutenzione ( punto 6.1 allegato I DPR 162/99) • verbali di verifica periodica o straordinaria della ASL o dell’Organismo Notificato • annotazioni del manutentore sugli esiti dei controlli di propria competenza • cartello con nome e recapito del manutentore su porta accesso locale macchina e locale rinvii Quadro normativo riassuntivo ASCENSORE ELETTRICO ASCENSORE ELETTRICO ASCENSORE ELETTRICO • DPR 1497/63 • D.M. 587/87 • Direttiva 95/16/CE • UNI EN81.1 • DPR 162/99 • UNI EN 81.1Armonizzata •Altre regole tecniche ASCENSORE OLEODINAMICO ASCENSORE OLEODINAMICO ASCENSORE OLEODINAMICO • DPR 1497/63 • DPR 268/94 • Direttiva 95/16/CE • D.M. 1635/79 • UNI EN81.2 • DPR 162/99 • UNI EN 81.2Armonizzata •Altre regole tecniche