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Ascensori: normativa in materia di sicurezza e
XV SOMMARIO pag. Messa in esercizio e manutenzione. Dpr 162/99 e modifiche introdotte dal Dpr 214/2010 (A cura di: ANACAM e CNA Latina) ............................................................................................................................... III Ascensori: tutte le prescrizioni sulla manutenzione e le verifiche (A cura di: ANACAM) ..................................................................................................................................................... VI Gestione e rispetto della sicurezza. Consigli agli amministratori condominiali (A cura di: ANACAM ) .................................................................................................................................................... X Utenti e impiantisti: le nuove Uni in materia di sicurezza (A cura di: UNI ) ............................................................................................................................................................. XII Ascensori: aspetti giuridici dell’adeguamento alla normativa europea (Corte Cassazione ) ........................................................................................................................................................ XIII ☙☙☙☙☙☙☙☙ Editore: Il Condominio editrice s.a.s. – Via E. Thesauro, 2 – 10125 Torino Tel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected] Direttore responsabile: Gianluca Palladino L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze. © Copyright Il Condominio editrice s.a.s., Torino - 2014 La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi. Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI) Dossier sicurezza ascensori - da ripartire secondo l’uso con esclusione dei negozi - e dell’art. 39 relativo alle spese di manutenzione straordinaria delle cose comuni “qualunque sia la loro destinazione e specie” - da attribuire a tutti i condòmini “in ragione dei millesimi di proprietà”. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell’impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell’interpretazione delle citate norme regolamentari è fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata ed immune dai vizi denunciati. (Omissis) Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la ratio decidendi adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dal ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma inammissibilmente, al convincimento stesso e, cioè, all’interpretazione delle norme del regolamento in questione; il P. contrappone all’interpretazione ritenuta dalla corte di merito la propria interpretazione investendo essenzialmente il risultato interpretativo raggiunto, il che e inammissibile in questa sede. Parimenti corretta ed adeguata è la motivazione della parte della sentenza impugnata concernente la riconosciuta natura straordinaria delle opere e degli interventi in questione in quanto relativi “alla struttura ed alla funzionalità” degli ascensori, non periodici e resi necessari oltre che “per la rinnovazione e la sostituzione di importanti parti strutturali dell’impianto", anche perché con riferimento al detto impianto “l’Autorità di controllo ne aveva imposto il fermo nei due mesi precedenti per carenza di conformità tecnica del medesimo alle norme di legge”. Al riguardo è appena il caso di rilevare che gli interventi di adeguamento dell’ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, attengono non al solo uso e godimento, ma all’aspetto funzionale dello stesso ed alla sua utile conservazione nella sua unità strutturale, ossia all’impianto come tale: le relative spese, quindi, vanno inserite tra quelle concernenti la manutenzione straordinaria, non potendo rientrare tra quelle connesse al mero esercizio e alla manutenzione ordinaria. (Omissis) Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta palese che la corte di merito, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del condominio, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del P.. Ne consegue in definitiva: che la motivazione della sentenza impugnata non è affetta dai numerosi vizi denunciati nel primo e nel terzo motivo di ricorso; che sono insussistenti le violazione di legge denunciate nel secondo motivo. Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 200,00, oltre euro 2.000,00 a titolo di onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. XiV Dossier sicurezza categorica ed apodittica oltre che erronea, ha affermato la natura straordinaria degli interventi agli ascensori che hanno dato origine alle spese in questione. Il costo degli interventi ed il fatto che gli stessi si riferiscano alla struttura ed alla funzionalità dell’impianto, non rappresentano criteri invocabili per l’accertamento della natura ordinaria o straordinaria di determinati interventi. L’ordinaria manutenzione differisce dalla straordinaria manutenzione in ragione della prevedibilità o normalità o meno nel tempo dei lavori “nel senso di periodica”. Per ordinaria manutenzione si intendono gli interventi che si ripetono normalmente e che è necessario effettuare periodicamente ai fini della conservazione e del buon andamento del bene. Per straordinaria manutenzione si intendono quegli interventi aventi carattere di eccezionalità resi necessari a seguito di eventi imprevisti quali quelli determinati da caso fortuito e forza maggiore. Nessuna valutazione al riguardo appare nella sentenza impugnata, contenente una mera elencazione degli interventi effettuati con conclusione categorica, erronea ed illogica. La Corte di appello non ha neanche colto che gli interventi si riferivano a ben quattro ascensori. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1123 c.c., comma 2, e dell’art. 1124 c.c. deducendo che la questione oggetto di esame va valutata alla luce delle disposizioni di cui ai citati articoli che non possono dirsi derogate dal regolamento condominiale come erroneamente ritenuto dalla corte di appello. (Omissis) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che la Corte di appello ha omesso ogni motivazione sulla tesi - che aveva costituito motivo di impugnazione - con la quale era stato sostenuto che l’art. 39 del regolamento condominiale prevede genericamente il concorso dei condòmini alle spese di manutenzione straordinaria delle cose comuni e non può dirsi derogativo degli artt. 1123 e 1124 c.c. Anche volendo riferire le spese in questione ad interventi di straordinaria manutenzione, pur tuttavia la ripartizione delle spese deve essere effettuata secondo il criterio di cui all’art. 1123 c.c., comma 2 e all’art. 1124 c.c., norme che riguardano spese relative ad ordinaria e straordinaria manutenzione e che non sono state derogate dal generico art. 39 del regolamento condominiale non contenente una volontà derogativa del c.c.. La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente nesso logico-giuridico che le lega riguardando tutte - quale più, quale meno, e sia pur sotto profili ed aspetti diversi - le stesse questioni o problematiche connesse e riguardanti: la motivazione della sentenza impugnata; la portata e l’interpretazione degli artt. 37 e 39 del regolamento condominiale; l’ambito di applicazione degli artt. 1123 e 1124 c.c.; la derogabilità o meno di dette norme codicistiche; l’accertamento della natura ordinaria o straordinaria degli interventi aventi ad oggetto gli ascensori condominiali e che hanno dato origine alle spese la cui ripartizione è contestata tra le parti. Occorre premettere che, come è noto e più volte affermato da questa Corte, l’art. 1123 cod. civ., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima una convenzione che ripartisca le spese tra i condòmini in misura diversa da quella legale (sentenza 25/3/2004 n. 5975). Quindi, in materia di condominio di edifici, è legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall’art. 1123 cod. civ., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’’mpianto centrale di riscaldamento (o dell’impianto dell’ascensore ricorrendo la stessa ratio: sentenza 25/3/1999 n. 2833) siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (sentenza 20/3/2006 n. 6158). Pertanto, con riguardo alle cose comuni destinate a servire i condòmini di un edificio in misura diversa, le relative spese a norma dell’art. 1223 c.c., comma 2 vanno ripartite in misura proporzionale all’uso che ogni condomino può fare della cosa comune salva la deroga convenzionale con cui si preveda la ripartizione di dette spese in misura proporzionale ai millesimi di proprietà. Va aggiunto che è anche pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui ‘’interpretazione del regolamento contrattuale del condominio è insindacabile in sede di legittimità quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici. Tanto premesso, va rilevato che, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la Corte di appello ha prima esaminato ed interpretato le norme dettate dagli artt. 37 e 39 del regolamento condominiale in questione pervenendo alla conclusione dell’applicabilità della prima norma alle spese di esercizio e alle spese di manutenzione ordinaria degli ascensori e dell’applicabilità della seconda norma alle spese di manutenzione straordinaria delle cose di proprietà comune, ivi compresi gli ascensori. Il giudice di secondo grado ha quindi proceduto all’accertamento della natura ordinaria o straordinaria degli interventi agli ascensori descrivendo nel dettaglio tali interventi quali emersi alla luce delle risultanze istruttorie. All’esito della valutazione delle opere eseguite la corte di merito ha affermato che i detti interventi rientravano tra quelli straordinari non aventi il carattere della periodicità. Il giudice di appello è giunto alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nel pieno rispetto dei menzionati principi giurisprudenziali facendo espresso richiamo al contenuto dell’art. 37 del regolamento che fa riferimento alla ripartizione delle spese di esercizio e per la manutenzione ordinaria degli MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DPR 162/99 E MODIFICHE INTRODOTTE DAL DPR 214/2010 A cura di: ANACAM e CNA Latina L a normativa di riferimento per tutto quanto riguarda la costruzione, installazione, messa in esercizio, manutenzione e controllo degli ascensori è costituita dal “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei provvedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. In sintesi, nel Capo I del regolamento viene recepita la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, con la quale sono definite le procedure da seguire per la costruzione e la certificazione degli impianti di ascensori e dei loro componenti e per l’apposizione della marcatura CE, garantendo il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati nell’allegato I del decreto. Nel Capo II, invece, sono fissate le regole nazionali che devono essere seguite per la corretta messa in esercizio degli ascensori in servizio privato, per le verifiche periodiche e straordinarie e per la manutenzione degli impianti. Il DPR 162/99 è entrato in vigore il 30 giugno 1999, per cui tutti gli ascensori installati a partire da quella data devono essere conformi alle disposizioni di cui al Capo I. Gli ascensori installati prima di tale data, invece, dovranno rispettare, relativamente alle loro caratteristiche tecniche e costruttive, la normativa nazionale vigente all’epoca della loro installazione. Al contrario, le disposizioni relative alla manutenzione e alle verifiche periodiche e straordinarie, di cui al Capo II del regolamento, si applicano indistintamente a tutti gli ascensori in esercizio, indipendentemente dall’epoca della loro installazione. Occorre peraltro sottolineare che il DPR 162/99 è stato integrato e modificato dal DPR 214 del 5 ottobre 2010, emanato anche in conseguenza delle modifiche apportate alla direttiva 95/16/CE, dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006. Quest’ultima, infatti, che disciplina sia le macchine sia gli ascensori, era stata recepita solo parzialmente con il D.lgs. 17/2010, per la parte relativa alle macchine, mentre per gli ascensori lo stesso decreto 17/2010, art. 16, rimandava il recepimento delle disposizioni sugli ascensori ad altro regolamento. Ebbene: il DPR 214/2010 attua questa disposizione. Ma che cosa cambia con il DPR del 2010? Per chiarirlo pubblichiamo di seguito le note interpretative agli articoli modificati, redatte a cura della Cna di Latina. CAPO I Art. 1 Ambito di applicazione (sostituito integralmente) Dal regolamento ascensori sono sempre stati esclusi, perché regolati dalla direttiva macchine o da una propria disciplina specifica: - gli ascensori da cantiere; - gli impianti a fune, comprese le funicolari non adibite al trasporto di persone; - gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine; - gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; - gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; - gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; iV Dossier sicurezza - gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; - gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; - i treni a cremagliera; - le scale mobili e i marciapiedi mobili Il DPR 214/2010 introduce 4 nuove esclusioni, per cui questi impianti ora ricadono nella direttiva macchine: 1. ascensori lenti (velocità di spostamento < 0,15 m/s); 2. impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di cose (quelli per persone erano già esclusi); 3. apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori (Piattaforme di Lavoro Elevabili o PLE); 4. scale mobili e tapis roulant. ASCENSORI: ASPETTI GIURIDICI DELL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA Fonte: CORTE CASSAZIONE, sez. II civ., sent. n.28769 del 23.12.2011 Art. 2 Definizioni (sostituito integralmente) Può essere considerato ascensore qualunque apparecchio di sollevamento anche non motorizzato (es. ad impianto elettrico idraulico). Viene introdotta la nuova definizione “supporto di carico” in sostituzione della precedente definizione “cabina”. Tuttavia ad essa sono riferite sia le definizioni sia le condizioni precedentemente riferite alle cabine ed inoltre il “supporto del carico” deve essere sempre una cabina, in base a quanto previsto al punto 1.2 dell’allegato I. Nuovo testo del Punto 1.2. dell’allegato I 1.2. cabina Supporto del carico. Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore. Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro. CAPO II Art 11 Ambito di applicazione Le disposizioni del capo secondo disciplinano la sicurezza di esercizio. Si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, ossia quelli installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico. In forza dell’articolo 11, comma 1, si applicano anche gli ascensori lenti in servizio privato che sono quindi soggetti alla direttiva macchine per le norme di sicurezza intrinseca e a questo regolamento per gli obblighi successivi alla commercializzazione. Le norme di esercizio invece non si applicano né agli ascensori né ai montacarichi né agli ascensori lenti, ove: ◆ siano collocati in miniere e navi; ◆ aventi corsa inferiore a 2 m; ◆ siano installati non stabilmente; ◆ siano azionati a mano; ◆ siano montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg. Art. 12 Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato (sostituito integralmente) Al comma 1, così come al punto c) del comma 2, si fa riferimento anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. Al comma 2, inoltre, il riferimento è anche all’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (la dichiarazione di conformità richiesta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori). Al comma 6, infine, si fa riferimento anche al fabbricante dei componenti di sicurezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO P.G. conveniva in giudizio il condominio (omissis), sito in (omissis), al fine di sentir dichiarare nulla o annullabile, perché contraria alla legge e al regolamento condominiale, la deliberazione relativa al riparto delle spese per la manutenzione dell’ascensore adottata dall’assemblea condominiale del 19/4/1999. L’attore - proprietario dei negozi posti al piano terreno dell’edificio condominiale in ragione di 252,99 millesimi - esponeva: - che l’assemblea aveva in data 19/4/1999 deliberato di dare corso alle opere necessarie per il ripristino degli ascensori, qualificando gli interventi come di manutenzione straordinaria delle cose comuni e stabilendo la ripartizione delle spese in ragione delle quote millesimali di proprietà; - che tale delibera era illegittima perché in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 1123 e 1124 c.c., nonché della clausola 37 (ascensori) del regolamento condominiale. Il condominio convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda assumendo che le spese di manutenzione avevano natura straordinaria in quanto dirette a rimuovere una eccezionale situazione di inagibilità dell’impianto e, come tali, erano disciplinate dall’articolo 39 del regolamento condominiale intitolato “Manutenzione straordinaria delle cose comuni” che ne prevedeva la ripartizione tra tutti i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà. Con sentenza in data 20 giugno 2001 l’adito tribunale di Mantova, ritenuta la natura straordinaria delle opere con la conseguente applicazione dell’art. 39 del regolamento condominiale, rigettava la domanda. Avverso le detta sentenza il P.G. proponeva appello, al quale resisteva il condominio. Con sentenza in data 17 settembre 2004, la Corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: - che il regolamento condominiale, al punto 37, in deroga al regime codicistico di cui agli artt. 1123 e 1124 c.c., come consentito in materia (art. 1138 c.c., u.c.), disciplinava specificamente le “spese dell’ascensore” ripartendole secondo l’uso, mentre l’art. 39 disciplinava le “spese straordinarie in genere” relative alle cose comuni, ripartendole in ragione dei millesimi di proprietà; - che la questione di diritto da risolvere era quella di individuare la disciplina da applicare in relazione agli interventi di manutenzione sugli ascensori; - che l’art. 37 del regolamento di condominio si riferiva alle “spese di esercizio” ed a quelle di “manutenzione ordinaria” degli ascensori, rimanendo escluse le spese straordinarie dell’impianto, le quali erano disciplinate dall’art. 39 applicabile testualmente a “tutte quelle spese di manutenzione straordinaria delle cose di proprietà comune, qualunque sia la loro denominazione e specie”; - che, pertanto, occorreva accertare la natura ordinaria o straordinaria delle opere e degli interventi che avevano dato origine alle spese in questione; - che dagli elementi emersi in corso di causa - quali l’entità del costo dei lavori (circa 60 milioni di lire) e la circostanza che essi inerivano alla struttura ed alla funzionalità dell’impianto - non poteva dubitarsi che le opere rientrassero nell’ambito degli interventi straordinari, quelli cioè comportanti, senza il carattere della periodicità, la rinnovazione e la sostituzione di importanti parti strutturali dell’impianto; - che nel caso in esame andava quindi applicata la clausola 39 del regolamento, con conseguente obbligo per l’amministratore di ripartire le spese tra tutti i condòmini in proporzione del valore millesimale delle singole proprietà. La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da G.P. con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso il condominio (omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso P.G. denuncia vizi di motivazione deducendo che la Corte di appello, con argomentazione V Dossier sicurezza Art. 13 Verifiche periodiche (modificato parzialmente) Al comma 1, la verifica periodica cui si fa riferimento, oltre gli ascensori riguarda montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. UTENTI E IMPIANTISTI: LE NUOVE UNI IN MATERIA DI SICUREZZA A cura di: UNI Art. 14 Verifiche straordinarie (modificato parzialmente) Art. 15 Manutenzione (modificato parzialmente) La manutenzione in capo al proprietario dell’impianto o al suo legale rappresentante non riguarda più solo il sistema dell’ascensore e del montacarico, ma anche quello degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. Stesso discorso vale per la manutenzione semestrale di cui al comma 4. Art 16. Libretto e targa (sostituito integralmente) L e norme europee EN 81-1 e EN 81-2 stabiliscono le regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori elettrici (parte 1) e idraulici (parte 2): dalla loro prima pubblicazione sono state più volte aggiornate e poste in linea con i requisiti della direttiva europea 95/16/CE. Dopo la pubblicazione degli ultimi amendments, nel 2009, il comitato europeo CEN/TC 10 “Lifts, escalators and moving walks” decise di avviare una revisione globale per entrambe le parti, istituendo una task force allo scopo di individuare gli aspetti da sottoporre a revisione e i nuovi elementi da inserire. Vista l’importanza delle norme, ampiamente utilizzate in tutto il mondo, il CEN/TC 10 ha quindi deciso di lavorare in stretta collaborazione con la sua controparte internazionale, l’ISO/TC 178. I lavori svolti dalla task force hanno identificato più di 700 modifiche da apportare, e deciso di combinare i requisiti tecnici per gli ascensori elettrici e idraulici in un’unica norma, mantenendone un’altra separata contenente le regole di progettazione, i calcoli, le verifiche e le prove dei componenti. Ebbene: le nuove norme, UNI EN 81-20:2014 e UNI EN 81-50:2014, sono a disposizione dallo scorso mese di agosto. Sono più semplici da usare rispetto alle “vecchie” EN 81-1 e EN 81-2 e hanno una struttura più chiara. I benefici attesi riguardano soprattutto miglioramenti in termini di accessibilità e di sicurezza sia per i passeggeri sia per i tecnici degli ascensori, e la garanzia di un alto livello di armonizzazione internazionale dei requisiti tecnici. Il recepimento delle norme EN 81-20 e EN 81-50 richiederà delle modifiche ad alcuni aspetti di progettazione degli ascensori e ai documenti rilasciati dai produttori e relativi certificati. Le “vecchie” norme (EN 81-1 e EN 81-2) saranno quindi ritirate solo il 31 agosto 2017: il periodo transitorio di 3 anni servirà a tutte le parti interessate per allineare i propri prodotti, servizi e documentazione alle nuove norme. Sul catalogo UNI le due norme sono in vendita nei formati elettronico e cartaceo. Si tratta della: ◆ UNI EN 81-20:2014:“Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone”; ◆ UNI EN 81-50:2014:“Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori”. Ma non è ancora tutto. Posto che la tematica della sicurezza connessa all’utilizzo degli ascensori è molto sentita in un Paese come l’Italia che vanta und diffusione di tali impianti tra i primi posti a livello mondiale, da diversi anni l’Iso è impegnato in una attività normativa che ha lo scopo di definire le caratteristiche degli ascensori da installare negli edifici, che variano in base alla destinazione d’uso dell’edificio (residenziale, case di cura), alla destinazione d’uso degli ascensori (trasporto persone, trasporto persone accompagnate da merci, trasporto solo merci, montavivande), al tipo di traffico previsto nell’edificio (intenso, molto intenso). Le norme di questa famiglia sono state raggruppate nella serie Iso 4190 sotto il titolo generale “Installazione dell’ascensore”, serie composta da: ◆ Parte 1: Ascensori delle Classi I, II, III e VI; ◆ Parte 2: Ascensori della Classe IV; ◆ Parte 3: Montacarichi della Classe V; ◆ Parte 5: Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari ◆ Parte 6: Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per abitazione. Ora, Uni ha recentemente pubblicato la traduzione italiana della Iso 4190-1 (Uni Iso 4190-1:2013), che contiene indicazioni circa: 1) le speciali esigenze, l’accesso e la completa manovrabilità di persone con disabilità fisiche; 2) l’uso appropriato delle barelle, letti e ausili di attrezzature mediche negli ospedali e nelle case di cura; 3) una gamma di ascensori ad alta intensità d’uso, utilizzati tipicamente in grattacieli per velocità nominali da 2,5 m/s fino a 6,0 m/s; per velocità fino a 2,5 m/s; 4) la migliore utilizzazione dello spazio dell’edificio attraverso la riduzione delle dimensioni del vano di corsa ove possibile. Tra le principali novità di questa edizione c’è il fatto che la norma si applica, oltre che agli ascensori di classe I, II e III, anche agli ascensori di classe VI, classe che nell’ultima versione italiana (Uni Iso 4190-1:1983) non era neppure definita. Riguardo ai verbali delle verifiche periodiche, il riferimento di cui al comma 1 è anche all’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, così come al comma 2 il riferimento è anche all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. Interessante osservare che, dal comma 3, lettera e, l’indicazione della capienza massima sembra quasi demandata alla valutazione del proprietario dell’impianto. Art. 17. Divieti (sostituito integralmente) Al comma 1, il divieto dell’utilizzo da parte dei minori di anni 12 riguarda anche gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s. Quanto al comma 3, la legge è stata abrogata dalla disposizione “taglia leggi” (art. 24 del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008). La norma vigente che elenca i lavori vietati ai minori prevede il contrario: i minori non possono essere adibiti alla manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi (D.Lgs. 345/99 e D.Lgs. integrativo e correttivo 262/2000). Artt. 18-20 (Omissis) Xi ASCENSORI: TUTTE LE PRESCRIZIONI SULLA MANUTENZIONE E LE VERIFICHE A cura di: ANACAM D all’installazione e messa in esercizio alla manutenzione ordinaria e straordinaria; dalle verifiche periodiche e straordinarie ai contenuti del contratto di manutenzione. In ambito condominiale, e più genericamente residenziale (ma, ovviamente, non solo), sono molteplici le prescrizioni imposte da leggi comunitarie e nazionali, nonché dalle normative tecniche in materia di ascensori. Pubblichiamo, di seguito, un prospetto a punti redatto dall’Anacam (Associazione nazionale imprese di costruzione e manutenzione ascensori), contenente tutte le principali indicazioni in materia. INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO Un ascensore deve essere progettato ed installato conformemente alle disposizioni della direttiva ascensori 95/16/CE e seguenti (vedi direttiva 2006/42/CE) e del DPR 162/99 e seguenti (vedi DPR 214/2010), nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e salute fissati a livello comunitario. Al completamento delle fasi di progettazione e installazione, l’installatore deve rilasciare al proprietario dell’impianto la dichiarazione CE di conformità, i cui contenuti possono variare in funzione della procedura di valutazione della conformità applicata. Essa contiene in ogni caso: ◆ nome e indirizzo dell’installatore; ◆ descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie ed ubicazione; ◆ anno di installazione; ◆ tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l’ascensore (in particolare le “norme armonizzate” eventualmente utilizzate). Contestualmente alla produzione della dichiarazione CE di conformità, l’installatore provvede alla marcatura CE da apporre all’interno della cabina in modo chiaro e visibile, accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto secondo le modalità previste dalla procedura di validazione della conformità. Insieme alla documentazione tecnica, l’installatore deve consegnare al proprietario dell’impianto: ◆ il libretto di uso e manutenzione dell’impianto, completo dei disegni e degli schemi necessari al suo normale utilizzo, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso; ◆ le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poter regolare l’impianto, eseguirne la manutenzione e utilizzarlo in condizioni di sicurezza. Dopo tali adempimenti, per poter mettere in esercizio l’impianto, l’art. 12 del DPR 162/99 obbliga il proprietario a predisporre un’apposita comunicazione da inviare al Comune competente per territorio. Si ricorda che l’art. 12 del DPR 162/99 è stato modificato dal DPR 214/2010, il quale, al rinnovato art. 12, comma 2, fa riferimento anche all’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, che recita testualmente: “Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina: (omissis); e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina”. Ad ogni buon conto, la comunicazione da farsi entro 10 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore, deve contenere: a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto; b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi del già citato articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17; d) la copia della dichiarazione di conformità; Dossier sicurezza normale pulizia dell’interno della cabina e, se l’impianto è in vano scala, dell’esterno di detto vano ma non oltre il limite delle difese e delle reti di protezione. 12. Provvedete tempestivamente, a mezzo della ditta manutentrice , a ripristinare l’efficienza del sistema sonoro di allarme e, quando presenti, del dispositivo di comunicazione bidirezionale e della sua linea telefonica, nonché l’illuminazione della cabina, del locale motore e delle vie di accesso. 13. Fate sospendere immediatamente l’esercizio dell’ascensore in caso di qualsiasi incidente, anche se non seguito da infortunio, che si verificasse nell’impianto, e segnalate con la massima tempestività alla ditta manutentrice l’incidente stesso, come da disposizioni di legge. 14. Richiedete al manutentore di stilare un piano di manutenzione dettagliato per l’ascensore, anche in modo da minimizzare il tempo di fuori servizio dell’impianto senza pregiudicarne la sicurezza. 15. Chiedete al manutentore ed all’organismo di sorveglianza che avete scelto di consigliarvi in merito a possibili miglioramento della sicurezza e della funzionalità dell’ascensore. In linea coi progressi tecnologici, anche allo scopo di aumentare l’accessibilità dell’ascensore alle persone con mobilità ridotta. FOCUS SULLA SICUREZZA A salvaguardia della sicurezza degli utenti degli ascensori nonché dei lavoratori che effettuano la manutenzione, Anacam suggerisce a tutti i proprietari di ascensori installati prima dell’entrata in vigore della direttiva 95/16/CE di valutare attentamente, insieme al manutentore dell’impianto, tutti i possibili fattori di rischio che potrebbero rivelarsi causa di incidenti durante l’utilizzo dell’impianto o durante le operazioni di manutenzione, programmando per tempo e facendo eseguire gli interventi necessari per eliminare o almeno ridurre i rischi. Ciò anche allo scopo di cautelarsi a fronte di eventuali responsabilità cui il proprietario stesso può essere chiamato a rispondere, in sede civile ed anche penale, in caso di incidenti e infortuni sugli ascensori. Anacam, in particolare, ha individuato una serie di rischi specifici che sono quelli maggiormente associati ad episodi di incidenti più o meno gravi verificatisi in Italia nel corso degli ultimi anni, e i conseguenti interventi di adeguamento per prevenirli: a) Installazione di un combinatore vocale bidirezionale collegato ad un centro di soccorso: ciò copre il rischio che persone intrappolate in cabina non vengano soccorse nel tempo più breve e nel modo migliore. b) Installazione di un sistema di livellazione precisa al piano, per evitare che gli utenti inciampino nell’entrare o uscire da una cabina non ben livellata al piano. c) Installazione di dispositivi (barriere optoelettroniche) a protezione delle persone durante la chiusura di porte automatiche installate prima dell’entrata in vigore delle norme della serie EN 81. d) Installazione di porte di cabina sulle cabine che ne siano attualmente ancora prive. e) Adeguamento degli ascensori idraulici in modo da portarne il livello di sicurezza allo stesso conseguito sugli elettrici. f) Adeguamento dell’illuminazione del locale macchine. g) Adeguamento dell’illuminazione normale della cabina e installazione di una luce di emergenza in cabina (quest’azione potrebbe introdurre sistemi di illuminazione a basso consumo che ridurrebbero sensibilmente l’intero consumo energetico dell’ascensore). Si tratta, ovviamente, di un elenco indicativo e non esaustivo, tenuto presente che la citata norma tecnica UNI EN 81-80 elenca ben 74 situazioni di possibile rischio da controllare su un ascensore esistente. Quelle sopra elencate sono solo le principali azioni di adeguamento che è opportuno intraprendere, ma il quadro complessivo degli interventi da effettuare su ciascun impianto va determinato caso per caso, in funzione della valutazione concreta delle caratteristiche dell’impianto, delle sue condizioni d’uso, degli eventuali malfunzionamenti riscontrati e degli eventuali incidenti già avvenuti. Vii GESTIONE E RISPETTO DELLA SICUREZZA CONSIGLI AGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI A cura di: ANACAM C orretta gestione degli impianti ascensori, ma anche mantenimento di un adeguato livello di sicurezza. A queste due esigenze rispondono i decaloghi redatti, ancora una volta dall’Anacam, che pubblichiamo di seguito per fornire una visione d’insieme della problematica, nonché un utile quadro di riferimento agli amministratori condominiali. CONSIGLI GENERALI 1. Affidate la manutenzione dell’ascensore a ditta specializzata e in regola con tutte le prescrizioni di legge. In particolare: ◆ accertatevi che la stessa sia iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e disponga dell’abilitazione ad operare sugli ascensori secondo il decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 37/2008, art. 1 c. 2 lettera f); ◆ accertatevi che la stessa sia assicurata con adeguati massimali per la responsabilità civile verso terzi nella qualità di assuntrice della manutenzione del vostro impianto; ◆ accertatevi anche che il manutentore sia munito di certificato di abilitazione alla manutenzione ascensori e controllare la sua posizione assicurativa personale, INPS e INAIL. 2. Il libretto dell’impianto deve essere custodito a cura del proprietario, possibilmente nel locale del macchinario. Verificare che sul libretto dell’ascensore siano riportate tutte le indicazioni previste dalla legge, ossia in particolare: ◆ nominativo del proprietario; ◆ indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche curando inoltre che il libretto venga regolarmente aggiornato a ogni cambiamento. 3. Dovendo cambiare ditta manutentrice, accertatevi che la nuova ditta disponga nella vostra zona di una sede operativa attrezzata e di personale con conoscenza specifica pratica, oltre che teorica, dell’impianto che intendete affidarle. 4. Abbiate fiducia nella ditta manutentrice che avete scelto per l’impianto e non fate mai intervenire elettricisti, falegnami, verniciatori ed altre ditte per opere interessanti l’ascensore, senza il controllo della stessa ditta manutentrice. 5. Non permettete a nessuno di eseguire operazioni che sono di specifica competenza del servizio di manutenzione ed evitate, nel modo più assoluto, qualsiasi manomissione. 6. Assicuratevi che la ditta manutentrice annoti regolarmente sul libretto di matricola i risultati delle verifiche particolari agli elementi di sicurezza: operazione che a termine di legge deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. 7. Non consentite l’accesso ai vani dell’apparato motore e delle pulegge di rinvio a persone estranee al servizio di manutenzione e di sorveglianza. 8. Disponete affinché, nel caso di arresto dell’ascensore con persone a bordo, la manovra di emergenza per far uscire le persone sia eseguita da personale istruito a questo scopo. Seguite in ogni caso le indicazioni di comportamento specificatamente fornite dalla ditta manutentrice. 9. Dopo interventi di emergenza non rimettete in funzione l’impianto prima dell’avvenuto controllo della ditta manutentrice, tenendo presente che, salvo casi di mancanza di corrente, l’ascensore si blocca per intervento di dispositivi di sicurezza predisposti dal costruttore dell’impianto per l’incolumità delle persone. Leggete attentamente le istruzioni riportate sul cartello apposito previsto per le “Istruzioni sulla manovra di emergenza”. 10. Leggete attentamente il verbale che l’ingegnere dell’organo di sorveglianza rilascia a seguito delle verifiche di legge e ottemperate alle prescrizioni relative per mezzo della ditta manutentrice e direttamente per quanto concerne quella di vostra competenza. 11. Non date al personale di custodia o di pulizia scale incarichi che non siano di loro stretta competenza, ad eccezione della Dossier sicurezza e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto; f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico. L’ufficio competente del Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. Il numero di matricola deve essere apposto in cabina all’interno di una targa identificatrice dell’impianto. Il proprietario dell’impianto dovrà poi comunicare al Comune le eventuali modifiche che dovessero occorrere durante la vita dell’impianto (ad esempio: cambio della ditta di manutenzione, cambio del soggetto incaricato della verifica periodica, modifiche costruttive dell’impianto). Fatte tutte le premesse di cui sopra, per agevolare i proprietari degli impianti ascensoristici, Anacam ha predisposto un modello di comunicazione al Comune relativa alla messa in esercizio dell’impianto, conforme all’art. 12 del DPR 162/99 e che tiene conto delle modifiche introdotte dal DPR 214/10. Prima di utilizzare tale modello è però consigliabile accertarsi che il Comune competente per territorio non pretenda che sia utilizzato esclusivamente il modello eventualmente elaborato dagli stessi uffici comunali. MANUTENZIONE ORDINARIA In questo caso, a norma di riferimento è l’articolo 15 del DPR 162/99 (parzialmente modificato dal DPR 214/2010) che stabilisce l’obbligo per il proprietario di un ascensore di affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata”. È quindi vietato mantenere in esercizio un ascensore se non se ne è affidata la manutenzione ad uno dei soggetti abilitati individuati dalla legge. Per una manutenzione dell’ascensore a norma, il manutentore deve eseguire due distinte tipologie di attività sull’impianto: 1) visite di manutenzione preventiva, finalizzate alla verifica del regolare funzionamento dei principali componenti dell’impianto, in particolare delle porte dei piani e delle serrature, dello stato di conservazione delle funi, nonché per eseguire le operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti; 2) visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti da cui dipende la sicurezza dell’ascensore (paracadute, funi, sistema di allarme etc.). Mentre per la seconda tipologia di attività il legislatore ha fissato una frequenza minima (“almeno una volta ogni sei mesi”, da cui la definizione di visita “semestrale”), da rispettare quindi in modo tassativo, per le visite di manutenzione preventiva non viene indicata una frequenza precisa poiché questa dipende dalle “esigenze dell’impianto”. In concreto, il giusto numero di visite dipende dalle caratteristiche tecniche dell’impianto, dal suo stato di conservazione, dalle condizioni e dall’intensità di utilizzo. In generale, considerando le caratteristiche medie del parco impianti funzionanti in Italia, si effettuano in media dalle 8 alle 12 visite annuali (includendo anche le due visite semestrali). È importante che il manutentore, una volta presa in carico la manutenzione di un impianto, svolga un’accurata ispezione iniziale dello stesso per valutarne lo stato di conservazione e le caratteristiche tecniche e, una volta verificate le condizioni di utilizzo, metta a punto un programma di manutenzione nel quale indicherà, tra l’altro, il numero annuo di visite di manutenzione preventiva necessarie per una corretta conservazione dell’ascensore, anche tenendo presenti le eventuali indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione dell’impianto. RIPARAZIONI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Oltre a svolgere le attività di manutenzione preventiva, il manutentore è anche tenuto a promuovere tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate (art. 15 c. 5, DPR 162/99 e segg.). Solamente un manutentore abilitato può eseguire le riparazioni su un ascensore; in nessun caso il proprietario può tentare di ripararlo da solo, ad esempio facendo intervenire il custode oppure chiamando professionisti di altro genere (elettricisti, fabbri). Questo non solo perché è la legge che richiede l’intervento di un operatore abilitato, ma per una sostanziale esigenza di sicurezza che verrebbe messa a repentaglio dall’intervento sull’impianto di persone non qualificate. E peraltro, visto l’elevatissimo numero di impianti ascensori esistenti in Italia, e il conseguente, frequente, verificarsi di incidenti più o meno gravi, quest’aspetto assume una rilevanza fondamentale. Che fare, dunque? Normalmente è sempre l’impresa cui è affidata contrattualmente la manutenzione quella che si occupa di eseguire anche gli interventi di riparazione. Non è però escluso, e di fatto a volte avviene, che il proprietario - in particolare in caso di interventi di manutenzione straordinaria di una certa rilevanza - possa decidere di affidare i lavori ad una ditta abilitata diversa dal manutentore dell’impianto. In tali casi, però, viste le rilevanti responsabilità proprie della ditta cui è affidata la manutenzione, è la stessa legge che impone a quest’ultimo, rispetto ai lavori eseguiti da terzi, di “verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione”. Con la conseguenza che, qualora venga accertato che i lavori non siano stati eseguiti correttamente, il manutentore possa risolvere il contratto di manutenzione per fatto o colpa del proprietario/committente. Viii Dossier sicurezza iX Dossier sicurezza VERIFICHE PERIODICHE Oggetto del contratto Come accennato disposto dalla legge, per poter mantenere in esercizio un ascensore il proprietario deve incaricare un ente autorizzato ad effettuare, una volta ogni due anni, una verifica periodica. L’ente incaricato della verifica periodica deve essere indicato nella targa da applicare all’interno della cabina dell’ascensore. Qualora l’ente incaricato venga sostituito con un altro, del cambiamento deve essere informato il Comune competente tramite apposita comunicazione del proprietario. La verifica deve essere eseguita da ingegneri della ASL o ARPA competente per territorio oppure di un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e notificato alla Commissione europea. In caso di impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, le verifiche possono essere eseguite dalla direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. Durante la verifica deve essere presente il manutentore dell’impianto, che dovrà eseguire le operazioni di verifica su indicazione dell’ingegnere verificatore. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale che provvederà ad apporre i sigilli all’impianto per impedirne il funzionamento sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto. Nell’oggetto del contratto dovrebbe essere ben specificata la tipologia di manutenzione che viene garantita dall’impresa di manutenzione e quali sono le prestazioni effettivamente fornite. Sul mercato italiano i modelli contrattuali per la manutenzione degli ascensori sono riconducibili a tre tipologie fondamentali: a) manutenzione ordinaria o semplice, che comprende normalmente le operazioni di manutenzione preventiva richieste dalla legge (visite di manutenzione preventiva più visite semestrali) e, a volte, anche le chiamate per guasto durante il normale orario di lavoro; è di gran lunga la tipologia contrattuale più diffusa; b) manutenzione semicompleta e o semitotale, che oltre alle prestazioni tipiche della manutenzione semplice può includere anche gli interventi di riparazione con pezzi di ricambio e materiali di consumo; c) manutenzione completa o totale, che comprende un servizio completo di ogni prestazione connessa all’ascensore, compresa gli interventi di riparazione e la sostituzioni di componenti importanti dell’impianto. VERIFICHE STRAORDINARIE Il DPR 162/99 tratta, all’articolo 14 (anche in questo caso solo parzialmente modificato dal DPR 214/2010) delle verifiche straordinarie, che sono effettuate dagli stessi soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche. Occorre far eseguire la verifica straordinaria su un ascensore in tre diversi casi: 1) a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, per poter consentire la rimessa in esercizio dell’impianto fermato dal Comune; 2) in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, quando il proprietario o il suo legale rappresentante devono darne immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto; 3) a seguito di modifiche significative apportate all’ascensore, più precisamente nei seguenti casi di: ◆ cambiamento della velocità ◆ cambiamento della portata ◆ cambiamento della corsa ◆ cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico ◆ sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali. In tutti questi casi il proprietario deve incaricare l’ente autorizzato ad effettuare la verifica e potrà far rimettere in esercizio l’impianto solo se l’ente emette un verbale con esito positivo; i costi della verifica sono a suo carico. CONTRATTO DI MANUTENZIONE L’affidamento della manutenzione di un ascensore ad un’impresa abilitata viene normalmente formalizzato mediante un contratto scritto. Come puntualizzata da Anacam, “molte volte è stato richiesto all’associazione di elaborare un modello unico di contratto di manutenzione, al quale fare riferimento in occasione dell’avvio di un nuovo rapporto o per la modifica di un rapporto esistente. Riteniamo tuttavia che sia illusorio pensare di poter stabilire un modello unico di contratto universalmente valido, perché molteplici e differenziate sono le caratteristiche tecniche degli impianti e le loro condizioni di utilizzo, come pure assai variabili sono le esigenze dei diversi clienti e le condizioni contrattuali che si determinano sul libero mercato. In ogni caso, come associazione, a garanzia delle esigenze e delle aspettative degli utenti degli ascensori, per quanto riguarda il contenuto delle prestazioni oggetto del contratto di manutenzione, Anacam ha messo a punto un Codice Etico e una Carta dei Servizi che tutte le aziende associate sono tenute a rispettare. Di seguito, alcuni aspetti rilevanti relativi ai contratti di manutenzione. La norma tecnica UNI 10146 si occupa dei “Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione” e può essere presa quale riferimento per identificare quali siano i contenuti essenziali di un contratto di manutenzione: ◆ oggetto e scopo; ◆ descrizione dei lavori - piani di manutenzione; ◆ ambiente di lavoro; ◆ oneri a carico del committente; oneri a carico dell’assuntore; ◆ norme di sicurezza; ◆ durata; ◆ prezzo, fatturazione, pagamenti. Descrizione dei lavori Nella descrizione dei lavori dovrebbero essere illustrate in modo sufficientemente dettagliato le operazioni previste - riportate nel piano di manutenzione elaborato su misura per l’impianto, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto, della sua vetustà, delle condizioni di utilizzo e delle indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione dell’ascensore - e messe in evidenza la frequenza e la durata degli interventi di manutenzione. Durata del contratto La durata di un contratto di manutenzione viene concordata tra le parti, liberamente, in funzione delle esigenze di ciascuno. Un impegno contrattuale di almeno tre anni, responsabilizzando il manutentore, garantisce una migliore e più efficiente manutenzione preventiva, a tutto vantaggio della funzionalità, della sicurezza e quindi delle esigenze dell’utente. Nell’arco del triennio sarà poi ricompresa almeno una verifica periodica da parte di un ente terzo, che aiuterà il proprietario a valutare, almeno indirettamente, l’operato del manutentore. Negli ultimi tempi numerosi operatori, non potendo fare leva sulla propria capacità professionale e sulla qualità dei propri servizi, hanno cercato di conquistare nuovi clienti proponendo contratti di manutenzione di durata annuale, affermando in modo generico che i contratti di durata pluriennale sarebbero “vessatori” e quindi nulli e proponendosi in sostituzione del manutentore esistente, spesso con canoni di manutenzione anormalmente bassi. Nel proporsi per il subentro, molti tra questi operatori fanno riferimento ad un fantomatico “decreto Bersani” in base al quale sarebbe possibile dare disdetta per un contratto di manutenzione senza riconoscere alcun indennizzo al manutentore per la risoluzione anticipata, confondendo (dolosamente) quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 31/1/2007 n. 7 convertito in legge con L. 2/4/07 n. 40 che ha modificato l’art. 1899 c.c. che disciplina la durata del contratto di assicurazione, prevedendo che “in caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”. Tale disposizione è applicabile esclusivamente ai rapporti assicurativi e non è estensibile per analogia a fattispecie non previste dalla norma. Ne consegue che non può essere invocata per recedere anticipatamente da altri contratti, come appunto dai contratti di manutenzione degli ascensori. Il prezzo Nei contratti di manutenzione viene ovviamente indicato il prezzo del servizio, normalmente attraverso l’indicazione di un canone annuo, nonché le modalità di fatturazione (in genere ogni semestre o trimestre) e di pagamento e le penali per i ritardati pagamenti. È inoltre sempre prevista, come è normale nei contratti di durata, anche una clausola di revisione del prezzo, per adeguare il canone all’andamento dei prezzi delle retribuzioni, dei beni e dei servizi connessi con la prestazione della manutenzione. A tal fine, Anacam ha elaborato da alcuni anni un apposito indice ponderato, basato su indici Istat, che riflette l’andamento delle principali voci di costo connesse con la manutenzione degli ascensori. Tali indici, consultabili da tutti sul sito internet dell’Istat, riflettono l’andamento delle retribuzioni contrattuali nel comparto metalmeccanico-impiantistico, delle spese di esercizio dei mezzi di trasporto e dei prezzi dei servizi assicurativi: - Indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente per contratto (operai e impiegati); - Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività: spese di esercizio dei mezzi di trasporto; - Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività: servizi assicurativi. Nell’indice ponderato Anacam il primo indice Istat, quello relativo alle retribuzioni contrattuali dei dipendenti del settore, pesa per l’80% del totale, mentre gli altri due, quello relativo alle spese di esercizio dei mezzi di trasporto e quello relativo ai servizi assicurativi, pesano per un 10% ciascuno. Viii Dossier sicurezza iX Dossier sicurezza VERIFICHE PERIODICHE Oggetto del contratto Come accennato disposto dalla legge, per poter mantenere in esercizio un ascensore il proprietario deve incaricare un ente autorizzato ad effettuare, una volta ogni due anni, una verifica periodica. L’ente incaricato della verifica periodica deve essere indicato nella targa da applicare all’interno della cabina dell’ascensore. Qualora l’ente incaricato venga sostituito con un altro, del cambiamento deve essere informato il Comune competente tramite apposita comunicazione del proprietario. La verifica deve essere eseguita da ingegneri della ASL o ARPA competente per territorio oppure di un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e notificato alla Commissione europea. In caso di impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, le verifiche possono essere eseguite dalla direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. Durante la verifica deve essere presente il manutentore dell’impianto, che dovrà eseguire le operazioni di verifica su indicazione dell’ingegnere verificatore. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale che provvederà ad apporre i sigilli all’impianto per impedirne il funzionamento sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l’impianto. Nell’oggetto del contratto dovrebbe essere ben specificata la tipologia di manutenzione che viene garantita dall’impresa di manutenzione e quali sono le prestazioni effettivamente fornite. Sul mercato italiano i modelli contrattuali per la manutenzione degli ascensori sono riconducibili a tre tipologie fondamentali: a) manutenzione ordinaria o semplice, che comprende normalmente le operazioni di manutenzione preventiva richieste dalla legge (visite di manutenzione preventiva più visite semestrali) e, a volte, anche le chiamate per guasto durante il normale orario di lavoro; è di gran lunga la tipologia contrattuale più diffusa; b) manutenzione semicompleta e o semitotale, che oltre alle prestazioni tipiche della manutenzione semplice può includere anche gli interventi di riparazione con pezzi di ricambio e materiali di consumo; c) manutenzione completa o totale, che comprende un servizio completo di ogni prestazione connessa all’ascensore, compresa gli interventi di riparazione e la sostituzioni di componenti importanti dell’impianto. VERIFICHE STRAORDINARIE Il DPR 162/99 tratta, all’articolo 14 (anche in questo caso solo parzialmente modificato dal DPR 214/2010) delle verifiche straordinarie, che sono effettuate dagli stessi soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche. Occorre far eseguire la verifica straordinaria su un ascensore in tre diversi casi: 1) a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, per poter consentire la rimessa in esercizio dell’impianto fermato dal Comune; 2) in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, quando il proprietario o il suo legale rappresentante devono darne immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell’impianto; 3) a seguito di modifiche significative apportate all’ascensore, più precisamente nei seguenti casi di: ◆ cambiamento della velocità ◆ cambiamento della portata ◆ cambiamento della corsa ◆ cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico ◆ sostituzione del macchinario, del supporto del carico con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali. In tutti questi casi il proprietario deve incaricare l’ente autorizzato ad effettuare la verifica e potrà far rimettere in esercizio l’impianto solo se l’ente emette un verbale con esito positivo; i costi della verifica sono a suo carico. CONTRATTO DI MANUTENZIONE L’affidamento della manutenzione di un ascensore ad un’impresa abilitata viene normalmente formalizzato mediante un contratto scritto. Come puntualizzata da Anacam, “molte volte è stato richiesto all’associazione di elaborare un modello unico di contratto di manutenzione, al quale fare riferimento in occasione dell’avvio di un nuovo rapporto o per la modifica di un rapporto esistente. Riteniamo tuttavia che sia illusorio pensare di poter stabilire un modello unico di contratto universalmente valido, perché molteplici e differenziate sono le caratteristiche tecniche degli impianti e le loro condizioni di utilizzo, come pure assai variabili sono le esigenze dei diversi clienti e le condizioni contrattuali che si determinano sul libero mercato. In ogni caso, come associazione, a garanzia delle esigenze e delle aspettative degli utenti degli ascensori, per quanto riguarda il contenuto delle prestazioni oggetto del contratto di manutenzione, Anacam ha messo a punto un Codice Etico e una Carta dei Servizi che tutte le aziende associate sono tenute a rispettare. Di seguito, alcuni aspetti rilevanti relativi ai contratti di manutenzione. La norma tecnica UNI 10146 si occupa dei “Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione” e può essere presa quale riferimento per identificare quali siano i contenuti essenziali di un contratto di manutenzione: ◆ oggetto e scopo; ◆ descrizione dei lavori - piani di manutenzione; ◆ ambiente di lavoro; ◆ oneri a carico del committente; oneri a carico dell’assuntore; ◆ norme di sicurezza; ◆ durata; ◆ prezzo, fatturazione, pagamenti. Descrizione dei lavori Nella descrizione dei lavori dovrebbero essere illustrate in modo sufficientemente dettagliato le operazioni previste - riportate nel piano di manutenzione elaborato su misura per l’impianto, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto, della sua vetustà, delle condizioni di utilizzo e delle indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione dell’ascensore - e messe in evidenza la frequenza e la durata degli interventi di manutenzione. Durata del contratto La durata di un contratto di manutenzione viene concordata tra le parti, liberamente, in funzione delle esigenze di ciascuno. Un impegno contrattuale di almeno tre anni, responsabilizzando il manutentore, garantisce una migliore e più efficiente manutenzione preventiva, a tutto vantaggio della funzionalità, della sicurezza e quindi delle esigenze dell’utente. Nell’arco del triennio sarà poi ricompresa almeno una verifica periodica da parte di un ente terzo, che aiuterà il proprietario a valutare, almeno indirettamente, l’operato del manutentore. Negli ultimi tempi numerosi operatori, non potendo fare leva sulla propria capacità professionale e sulla qualità dei propri servizi, hanno cercato di conquistare nuovi clienti proponendo contratti di manutenzione di durata annuale, affermando in modo generico che i contratti di durata pluriennale sarebbero “vessatori” e quindi nulli e proponendosi in sostituzione del manutentore esistente, spesso con canoni di manutenzione anormalmente bassi. Nel proporsi per il subentro, molti tra questi operatori fanno riferimento ad un fantomatico “decreto Bersani” in base al quale sarebbe possibile dare disdetta per un contratto di manutenzione senza riconoscere alcun indennizzo al manutentore per la risoluzione anticipata, confondendo (dolosamente) quanto previsto dall’art. 5 del D.L. 31/1/2007 n. 7 convertito in legge con L. 2/4/07 n. 40 che ha modificato l’art. 1899 c.c. che disciplina la durata del contratto di assicurazione, prevedendo che “in caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”. Tale disposizione è applicabile esclusivamente ai rapporti assicurativi e non è estensibile per analogia a fattispecie non previste dalla norma. Ne consegue che non può essere invocata per recedere anticipatamente da altri contratti, come appunto dai contratti di manutenzione degli ascensori. Il prezzo Nei contratti di manutenzione viene ovviamente indicato il prezzo del servizio, normalmente attraverso l’indicazione di un canone annuo, nonché le modalità di fatturazione (in genere ogni semestre o trimestre) e di pagamento e le penali per i ritardati pagamenti. È inoltre sempre prevista, come è normale nei contratti di durata, anche una clausola di revisione del prezzo, per adeguare il canone all’andamento dei prezzi delle retribuzioni, dei beni e dei servizi connessi con la prestazione della manutenzione. A tal fine, Anacam ha elaborato da alcuni anni un apposito indice ponderato, basato su indici Istat, che riflette l’andamento delle principali voci di costo connesse con la manutenzione degli ascensori. Tali indici, consultabili da tutti sul sito internet dell’Istat, riflettono l’andamento delle retribuzioni contrattuali nel comparto metalmeccanico-impiantistico, delle spese di esercizio dei mezzi di trasporto e dei prezzi dei servizi assicurativi: - Indice delle retribuzioni contrattuali per dipendente per contratto (operai e impiegati); - Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività: spese di esercizio dei mezzi di trasporto; - Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività: servizi assicurativi. Nell’indice ponderato Anacam il primo indice Istat, quello relativo alle retribuzioni contrattuali dei dipendenti del settore, pesa per l’80% del totale, mentre gli altri due, quello relativo alle spese di esercizio dei mezzi di trasporto e quello relativo ai servizi assicurativi, pesano per un 10% ciascuno. Vii GESTIONE E RISPETTO DELLA SICUREZZA CONSIGLI AGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI A cura di: ANACAM C orretta gestione degli impianti ascensori, ma anche mantenimento di un adeguato livello di sicurezza. A queste due esigenze rispondono i decaloghi redatti, ancora una volta dall’Anacam, che pubblichiamo di seguito per fornire una visione d’insieme della problematica, nonché un utile quadro di riferimento agli amministratori condominiali. CONSIGLI GENERALI 1. Affidate la manutenzione dell’ascensore a ditta specializzata e in regola con tutte le prescrizioni di legge. In particolare: ◆ accertatevi che la stessa sia iscritta nel registro imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e disponga dell’abilitazione ad operare sugli ascensori secondo il decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 37/2008, art. 1 c. 2 lettera f); ◆ accertatevi che la stessa sia assicurata con adeguati massimali per la responsabilità civile verso terzi nella qualità di assuntrice della manutenzione del vostro impianto; ◆ accertatevi anche che il manutentore sia munito di certificato di abilitazione alla manutenzione ascensori e controllare la sua posizione assicurativa personale, INPS e INAIL. 2. Il libretto dell’impianto deve essere custodito a cura del proprietario, possibilmente nel locale del macchinario. Verificare che sul libretto dell’ascensore siano riportate tutte le indicazioni previste dalla legge, ossia in particolare: ◆ nominativo del proprietario; ◆ indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche curando inoltre che il libretto venga regolarmente aggiornato a ogni cambiamento. 3. Dovendo cambiare ditta manutentrice, accertatevi che la nuova ditta disponga nella vostra zona di una sede operativa attrezzata e di personale con conoscenza specifica pratica, oltre che teorica, dell’impianto che intendete affidarle. 4. Abbiate fiducia nella ditta manutentrice che avete scelto per l’impianto e non fate mai intervenire elettricisti, falegnami, verniciatori ed altre ditte per opere interessanti l’ascensore, senza il controllo della stessa ditta manutentrice. 5. Non permettete a nessuno di eseguire operazioni che sono di specifica competenza del servizio di manutenzione ed evitate, nel modo più assoluto, qualsiasi manomissione. 6. Assicuratevi che la ditta manutentrice annoti regolarmente sul libretto di matricola i risultati delle verifiche particolari agli elementi di sicurezza: operazione che a termine di legge deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. 7. Non consentite l’accesso ai vani dell’apparato motore e delle pulegge di rinvio a persone estranee al servizio di manutenzione e di sorveglianza. 8. Disponete affinché, nel caso di arresto dell’ascensore con persone a bordo, la manovra di emergenza per far uscire le persone sia eseguita da personale istruito a questo scopo. Seguite in ogni caso le indicazioni di comportamento specificatamente fornite dalla ditta manutentrice. 9. Dopo interventi di emergenza non rimettete in funzione l’impianto prima dell’avvenuto controllo della ditta manutentrice, tenendo presente che, salvo casi di mancanza di corrente, l’ascensore si blocca per intervento di dispositivi di sicurezza predisposti dal costruttore dell’impianto per l’incolumità delle persone. Leggete attentamente le istruzioni riportate sul cartello apposito previsto per le “Istruzioni sulla manovra di emergenza”. 10. Leggete attentamente il verbale che l’ingegnere dell’organo di sorveglianza rilascia a seguito delle verifiche di legge e ottemperate alle prescrizioni relative per mezzo della ditta manutentrice e direttamente per quanto concerne quella di vostra competenza. 11. Non date al personale di custodia o di pulizia scale incarichi che non siano di loro stretta competenza, ad eccezione della Dossier sicurezza e) l’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto; f) l’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico. L’ufficio competente del Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. Il numero di matricola deve essere apposto in cabina all’interno di una targa identificatrice dell’impianto. Il proprietario dell’impianto dovrà poi comunicare al Comune le eventuali modifiche che dovessero occorrere durante la vita dell’impianto (ad esempio: cambio della ditta di manutenzione, cambio del soggetto incaricato della verifica periodica, modifiche costruttive dell’impianto). Fatte tutte le premesse di cui sopra, per agevolare i proprietari degli impianti ascensoristici, Anacam ha predisposto un modello di comunicazione al Comune relativa alla messa in esercizio dell’impianto, conforme all’art. 12 del DPR 162/99 e che tiene conto delle modifiche introdotte dal DPR 214/10. Prima di utilizzare tale modello è però consigliabile accertarsi che il Comune competente per territorio non pretenda che sia utilizzato esclusivamente il modello eventualmente elaborato dagli stessi uffici comunali. MANUTENZIONE ORDINARIA In questo caso, a norma di riferimento è l’articolo 15 del DPR 162/99 (parzialmente modificato dal DPR 214/2010) che stabilisce l’obbligo per il proprietario di un ascensore di affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata”. È quindi vietato mantenere in esercizio un ascensore se non se ne è affidata la manutenzione ad uno dei soggetti abilitati individuati dalla legge. Per una manutenzione dell’ascensore a norma, il manutentore deve eseguire due distinte tipologie di attività sull’impianto: 1) visite di manutenzione preventiva, finalizzate alla verifica del regolare funzionamento dei principali componenti dell’impianto, in particolare delle porte dei piani e delle serrature, dello stato di conservazione delle funi, nonché per eseguire le operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti; 2) visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti da cui dipende la sicurezza dell’ascensore (paracadute, funi, sistema di allarme etc.). Mentre per la seconda tipologia di attività il legislatore ha fissato una frequenza minima (“almeno una volta ogni sei mesi”, da cui la definizione di visita “semestrale”), da rispettare quindi in modo tassativo, per le visite di manutenzione preventiva non viene indicata una frequenza precisa poiché questa dipende dalle “esigenze dell’impianto”. In concreto, il giusto numero di visite dipende dalle caratteristiche tecniche dell’impianto, dal suo stato di conservazione, dalle condizioni e dall’intensità di utilizzo. In generale, considerando le caratteristiche medie del parco impianti funzionanti in Italia, si effettuano in media dalle 8 alle 12 visite annuali (includendo anche le due visite semestrali). È importante che il manutentore, una volta presa in carico la manutenzione di un impianto, svolga un’accurata ispezione iniziale dello stesso per valutarne lo stato di conservazione e le caratteristiche tecniche e, una volta verificate le condizioni di utilizzo, metta a punto un programma di manutenzione nel quale indicherà, tra l’altro, il numero annuo di visite di manutenzione preventiva necessarie per una corretta conservazione dell’ascensore, anche tenendo presenti le eventuali indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione dell’impianto. RIPARAZIONI E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Oltre a svolgere le attività di manutenzione preventiva, il manutentore è anche tenuto a promuovere tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate (art. 15 c. 5, DPR 162/99 e segg.). Solamente un manutentore abilitato può eseguire le riparazioni su un ascensore; in nessun caso il proprietario può tentare di ripararlo da solo, ad esempio facendo intervenire il custode oppure chiamando professionisti di altro genere (elettricisti, fabbri). Questo non solo perché è la legge che richiede l’intervento di un operatore abilitato, ma per una sostanziale esigenza di sicurezza che verrebbe messa a repentaglio dall’intervento sull’impianto di persone non qualificate. E peraltro, visto l’elevatissimo numero di impianti ascensori esistenti in Italia, e il conseguente, frequente, verificarsi di incidenti più o meno gravi, quest’aspetto assume una rilevanza fondamentale. Che fare, dunque? Normalmente è sempre l’impresa cui è affidata contrattualmente la manutenzione quella che si occupa di eseguire anche gli interventi di riparazione. Non è però escluso, e di fatto a volte avviene, che il proprietario - in particolare in caso di interventi di manutenzione straordinaria di una certa rilevanza - possa decidere di affidare i lavori ad una ditta abilitata diversa dal manutentore dell’impianto. In tali casi, però, viste le rilevanti responsabilità proprie della ditta cui è affidata la manutenzione, è la stessa legge che impone a quest’ultimo, rispetto ai lavori eseguiti da terzi, di “verificarne l’avvenuta, corretta, esecuzione”. Con la conseguenza che, qualora venga accertato che i lavori non siano stati eseguiti correttamente, il manutentore possa risolvere il contratto di manutenzione per fatto o colpa del proprietario/committente. Xi ASCENSORI: TUTTE LE PRESCRIZIONI SULLA MANUTENZIONE E LE VERIFICHE A cura di: ANACAM D all’installazione e messa in esercizio alla manutenzione ordinaria e straordinaria; dalle verifiche periodiche e straordinarie ai contenuti del contratto di manutenzione. In ambito condominiale, e più genericamente residenziale (ma, ovviamente, non solo), sono molteplici le prescrizioni imposte da leggi comunitarie e nazionali, nonché dalle normative tecniche in materia di ascensori. Pubblichiamo, di seguito, un prospetto a punti redatto dall’Anacam (Associazione nazionale imprese di costruzione e manutenzione ascensori), contenente tutte le principali indicazioni in materia. INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO Un ascensore deve essere progettato ed installato conformemente alle disposizioni della direttiva ascensori 95/16/CE e seguenti (vedi direttiva 2006/42/CE) e del DPR 162/99 e seguenti (vedi DPR 214/2010), nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e salute fissati a livello comunitario. Al completamento delle fasi di progettazione e installazione, l’installatore deve rilasciare al proprietario dell’impianto la dichiarazione CE di conformità, i cui contenuti possono variare in funzione della procedura di valutazione della conformità applicata. Essa contiene in ogni caso: ◆ nome e indirizzo dell’installatore; ◆ descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie ed ubicazione; ◆ anno di installazione; ◆ tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l’ascensore (in particolare le “norme armonizzate” eventualmente utilizzate). Contestualmente alla produzione della dichiarazione CE di conformità, l’installatore provvede alla marcatura CE da apporre all’interno della cabina in modo chiaro e visibile, accompagnata dal numero di identificazione dell’organismo notificato che è intervenuto secondo le modalità previste dalla procedura di validazione della conformità. Insieme alla documentazione tecnica, l’installatore deve consegnare al proprietario dell’impianto: ◆ il libretto di uso e manutenzione dell’impianto, completo dei disegni e degli schemi necessari al suo normale utilizzo, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso; ◆ le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poter regolare l’impianto, eseguirne la manutenzione e utilizzarlo in condizioni di sicurezza. Dopo tali adempimenti, per poter mettere in esercizio l’impianto, l’art. 12 del DPR 162/99 obbliga il proprietario a predisporre un’apposita comunicazione da inviare al Comune competente per territorio. Si ricorda che l’art. 12 del DPR 162/99 è stato modificato dal DPR 214/2010, il quale, al rinnovato art. 12, comma 2, fa riferimento anche all’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, che recita testualmente: “Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio una macchina: (omissis); e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina”. Ad ogni buon conto, la comunicazione da farsi entro 10 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore, deve contenere: a) l’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto; b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento; c) il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi del già citato articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17; d) la copia della dichiarazione di conformità; Dossier sicurezza normale pulizia dell’interno della cabina e, se l’impianto è in vano scala, dell’esterno di detto vano ma non oltre il limite delle difese e delle reti di protezione. 12. Provvedete tempestivamente, a mezzo della ditta manutentrice , a ripristinare l’efficienza del sistema sonoro di allarme e, quando presenti, del dispositivo di comunicazione bidirezionale e della sua linea telefonica, nonché l’illuminazione della cabina, del locale motore e delle vie di accesso. 13. Fate sospendere immediatamente l’esercizio dell’ascensore in caso di qualsiasi incidente, anche se non seguito da infortunio, che si verificasse nell’impianto, e segnalate con la massima tempestività alla ditta manutentrice l’incidente stesso, come da disposizioni di legge. 14. Richiedete al manutentore di stilare un piano di manutenzione dettagliato per l’ascensore, anche in modo da minimizzare il tempo di fuori servizio dell’impianto senza pregiudicarne la sicurezza. 15. Chiedete al manutentore ed all’organismo di sorveglianza che avete scelto di consigliarvi in merito a possibili miglioramento della sicurezza e della funzionalità dell’ascensore. In linea coi progressi tecnologici, anche allo scopo di aumentare l’accessibilità dell’ascensore alle persone con mobilità ridotta. FOCUS SULLA SICUREZZA A salvaguardia della sicurezza degli utenti degli ascensori nonché dei lavoratori che effettuano la manutenzione, Anacam suggerisce a tutti i proprietari di ascensori installati prima dell’entrata in vigore della direttiva 95/16/CE di valutare attentamente, insieme al manutentore dell’impianto, tutti i possibili fattori di rischio che potrebbero rivelarsi causa di incidenti durante l’utilizzo dell’impianto o durante le operazioni di manutenzione, programmando per tempo e facendo eseguire gli interventi necessari per eliminare o almeno ridurre i rischi. Ciò anche allo scopo di cautelarsi a fronte di eventuali responsabilità cui il proprietario stesso può essere chiamato a rispondere, in sede civile ed anche penale, in caso di incidenti e infortuni sugli ascensori. Anacam, in particolare, ha individuato una serie di rischi specifici che sono quelli maggiormente associati ad episodi di incidenti più o meno gravi verificatisi in Italia nel corso degli ultimi anni, e i conseguenti interventi di adeguamento per prevenirli: a) Installazione di un combinatore vocale bidirezionale collegato ad un centro di soccorso: ciò copre il rischio che persone intrappolate in cabina non vengano soccorse nel tempo più breve e nel modo migliore. b) Installazione di un sistema di livellazione precisa al piano, per evitare che gli utenti inciampino nell’entrare o uscire da una cabina non ben livellata al piano. c) Installazione di dispositivi (barriere optoelettroniche) a protezione delle persone durante la chiusura di porte automatiche installate prima dell’entrata in vigore delle norme della serie EN 81. d) Installazione di porte di cabina sulle cabine che ne siano attualmente ancora prive. e) Adeguamento degli ascensori idraulici in modo da portarne il livello di sicurezza allo stesso conseguito sugli elettrici. f) Adeguamento dell’illuminazione del locale macchine. g) Adeguamento dell’illuminazione normale della cabina e installazione di una luce di emergenza in cabina (quest’azione potrebbe introdurre sistemi di illuminazione a basso consumo che ridurrebbero sensibilmente l’intero consumo energetico dell’ascensore). Si tratta, ovviamente, di un elenco indicativo e non esaustivo, tenuto presente che la citata norma tecnica UNI EN 81-80 elenca ben 74 situazioni di possibile rischio da controllare su un ascensore esistente. Quelle sopra elencate sono solo le principali azioni di adeguamento che è opportuno intraprendere, ma il quadro complessivo degli interventi da effettuare su ciascun impianto va determinato caso per caso, in funzione della valutazione concreta delle caratteristiche dell’impianto, delle sue condizioni d’uso, degli eventuali malfunzionamenti riscontrati e degli eventuali incidenti già avvenuti. V Dossier sicurezza Art. 13 Verifiche periodiche (modificato parzialmente) Al comma 1, la verifica periodica cui si fa riferimento, oltre gli ascensori riguarda montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. UTENTI E IMPIANTISTI: LE NUOVE UNI IN MATERIA DI SICUREZZA A cura di: UNI Art. 14 Verifiche straordinarie (modificato parzialmente) Art. 15 Manutenzione (modificato parzialmente) La manutenzione in capo al proprietario dell’impianto o al suo legale rappresentante non riguarda più solo il sistema dell’ascensore e del montacarico, ma anche quello degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. Stesso discorso vale per la manutenzione semestrale di cui al comma 4. Art 16. Libretto e targa (sostituito integralmente) L e norme europee EN 81-1 e EN 81-2 stabiliscono le regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori elettrici (parte 1) e idraulici (parte 2): dalla loro prima pubblicazione sono state più volte aggiornate e poste in linea con i requisiti della direttiva europea 95/16/CE. Dopo la pubblicazione degli ultimi amendments, nel 2009, il comitato europeo CEN/TC 10 “Lifts, escalators and moving walks” decise di avviare una revisione globale per entrambe le parti, istituendo una task force allo scopo di individuare gli aspetti da sottoporre a revisione e i nuovi elementi da inserire. Vista l’importanza delle norme, ampiamente utilizzate in tutto il mondo, il CEN/TC 10 ha quindi deciso di lavorare in stretta collaborazione con la sua controparte internazionale, l’ISO/TC 178. I lavori svolti dalla task force hanno identificato più di 700 modifiche da apportare, e deciso di combinare i requisiti tecnici per gli ascensori elettrici e idraulici in un’unica norma, mantenendone un’altra separata contenente le regole di progettazione, i calcoli, le verifiche e le prove dei componenti. Ebbene: le nuove norme, UNI EN 81-20:2014 e UNI EN 81-50:2014, sono a disposizione dallo scorso mese di agosto. Sono più semplici da usare rispetto alle “vecchie” EN 81-1 e EN 81-2 e hanno una struttura più chiara. I benefici attesi riguardano soprattutto miglioramenti in termini di accessibilità e di sicurezza sia per i passeggeri sia per i tecnici degli ascensori, e la garanzia di un alto livello di armonizzazione internazionale dei requisiti tecnici. Il recepimento delle norme EN 81-20 e EN 81-50 richiederà delle modifiche ad alcuni aspetti di progettazione degli ascensori e ai documenti rilasciati dai produttori e relativi certificati. Le “vecchie” norme (EN 81-1 e EN 81-2) saranno quindi ritirate solo il 31 agosto 2017: il periodo transitorio di 3 anni servirà a tutte le parti interessate per allineare i propri prodotti, servizi e documentazione alle nuove norme. Sul catalogo UNI le due norme sono in vendita nei formati elettronico e cartaceo. Si tratta della: ◆ UNI EN 81-20:2014:“Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone”; ◆ UNI EN 81-50:2014:“Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori”. Ma non è ancora tutto. Posto che la tematica della sicurezza connessa all’utilizzo degli ascensori è molto sentita in un Paese come l’Italia che vanta und diffusione di tali impianti tra i primi posti a livello mondiale, da diversi anni l’Iso è impegnato in una attività normativa che ha lo scopo di definire le caratteristiche degli ascensori da installare negli edifici, che variano in base alla destinazione d’uso dell’edificio (residenziale, case di cura), alla destinazione d’uso degli ascensori (trasporto persone, trasporto persone accompagnate da merci, trasporto solo merci, montavivande), al tipo di traffico previsto nell’edificio (intenso, molto intenso). Le norme di questa famiglia sono state raggruppate nella serie Iso 4190 sotto il titolo generale “Installazione dell’ascensore”, serie composta da: ◆ Parte 1: Ascensori delle Classi I, II, III e VI; ◆ Parte 2: Ascensori della Classe IV; ◆ Parte 3: Montacarichi della Classe V; ◆ Parte 5: Dispositivi di comando e di segnalazione ed accessori complementari ◆ Parte 6: Criteri di scelta degli ascensori da installare negli edifici per abitazione. Ora, Uni ha recentemente pubblicato la traduzione italiana della Iso 4190-1 (Uni Iso 4190-1:2013), che contiene indicazioni circa: 1) le speciali esigenze, l’accesso e la completa manovrabilità di persone con disabilità fisiche; 2) l’uso appropriato delle barelle, letti e ausili di attrezzature mediche negli ospedali e nelle case di cura; 3) una gamma di ascensori ad alta intensità d’uso, utilizzati tipicamente in grattacieli per velocità nominali da 2,5 m/s fino a 6,0 m/s; per velocità fino a 2,5 m/s; 4) la migliore utilizzazione dello spazio dell’edificio attraverso la riduzione delle dimensioni del vano di corsa ove possibile. Tra le principali novità di questa edizione c’è il fatto che la norma si applica, oltre che agli ascensori di classe I, II e III, anche agli ascensori di classe VI, classe che nell’ultima versione italiana (Uni Iso 4190-1:1983) non era neppure definita. Riguardo ai verbali delle verifiche periodiche, il riferimento di cui al comma 1 è anche all’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, così come al comma 2 il riferimento è anche all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17. Interessante osservare che, dal comma 3, lettera e, l’indicazione della capienza massima sembra quasi demandata alla valutazione del proprietario dell’impianto. Art. 17. Divieti (sostituito integralmente) Al comma 1, il divieto dell’utilizzo da parte dei minori di anni 12 riguarda anche gli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s. Quanto al comma 3, la legge è stata abrogata dalla disposizione “taglia leggi” (art. 24 del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008). La norma vigente che elenca i lavori vietati ai minori prevede il contrario: i minori non possono essere adibiti alla manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi (D.Lgs. 345/99 e D.Lgs. integrativo e correttivo 262/2000). Artt. 18-20 (Omissis) iV Dossier sicurezza - gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; - gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; - i treni a cremagliera; - le scale mobili e i marciapiedi mobili Il DPR 214/2010 introduce 4 nuove esclusioni, per cui questi impianti ora ricadono nella direttiva macchine: 1. ascensori lenti (velocità di spostamento < 0,15 m/s); 2. impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di cose (quelli per persone erano già esclusi); 3. apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori (Piattaforme di Lavoro Elevabili o PLE); 4. scale mobili e tapis roulant. ASCENSORI: ASPETTI GIURIDICI DELL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA Fonte: CORTE CASSAZIONE, sez. II civ., sent. n.28769 del 23.12.2011 Art. 2 Definizioni (sostituito integralmente) Può essere considerato ascensore qualunque apparecchio di sollevamento anche non motorizzato (es. ad impianto elettrico idraulico). Viene introdotta la nuova definizione “supporto di carico” in sostituzione della precedente definizione “cabina”. Tuttavia ad essa sono riferite sia le definizioni sia le condizioni precedentemente riferite alle cabine ed inoltre il “supporto del carico” deve essere sempre una cabina, in base a quanto previsto al punto 1.2 dell’allegato I. Nuovo testo del Punto 1.2. dell’allegato I 1.2. cabina Supporto del carico. Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell’ascensore fissati dall’installatore. Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione da parte loro. CAPO II Art 11 Ambito di applicazione Le disposizioni del capo secondo disciplinano la sicurezza di esercizio. Si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, ossia quelli installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico. In forza dell’articolo 11, comma 1, si applicano anche gli ascensori lenti in servizio privato che sono quindi soggetti alla direttiva macchine per le norme di sicurezza intrinseca e a questo regolamento per gli obblighi successivi alla commercializzazione. Le norme di esercizio invece non si applicano né agli ascensori né ai montacarichi né agli ascensori lenti, ove: ◆ siano collocati in miniere e navi; ◆ aventi corsa inferiore a 2 m; ◆ siano installati non stabilmente; ◆ siano azionati a mano; ◆ siano montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg. Art. 12 Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato (sostituito integralmente) Al comma 1, così come al punto c) del comma 2, si fa riferimento anche agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s. Al comma 2, inoltre, il riferimento è anche all’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (la dichiarazione di conformità richiesta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori). Al comma 6, infine, si fa riferimento anche al fabbricante dei componenti di sicurezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO P.G. conveniva in giudizio il condominio (omissis), sito in (omissis), al fine di sentir dichiarare nulla o annullabile, perché contraria alla legge e al regolamento condominiale, la deliberazione relativa al riparto delle spese per la manutenzione dell’ascensore adottata dall’assemblea condominiale del 19/4/1999. L’attore - proprietario dei negozi posti al piano terreno dell’edificio condominiale in ragione di 252,99 millesimi - esponeva: - che l’assemblea aveva in data 19/4/1999 deliberato di dare corso alle opere necessarie per il ripristino degli ascensori, qualificando gli interventi come di manutenzione straordinaria delle cose comuni e stabilendo la ripartizione delle spese in ragione delle quote millesimali di proprietà; - che tale delibera era illegittima perché in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 1123 e 1124 c.c., nonché della clausola 37 (ascensori) del regolamento condominiale. Il condominio convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda assumendo che le spese di manutenzione avevano natura straordinaria in quanto dirette a rimuovere una eccezionale situazione di inagibilità dell’impianto e, come tali, erano disciplinate dall’articolo 39 del regolamento condominiale intitolato “Manutenzione straordinaria delle cose comuni” che ne prevedeva la ripartizione tra tutti i condòmini in ragione dei millesimi di proprietà. Con sentenza in data 20 giugno 2001 l’adito tribunale di Mantova, ritenuta la natura straordinaria delle opere con la conseguente applicazione dell’art. 39 del regolamento condominiale, rigettava la domanda. Avverso le detta sentenza il P.G. proponeva appello, al quale resisteva il condominio. Con sentenza in data 17 settembre 2004, la Corte di appello di Brescia rigettava il gravame osservando: - che il regolamento condominiale, al punto 37, in deroga al regime codicistico di cui agli artt. 1123 e 1124 c.c., come consentito in materia (art. 1138 c.c., u.c.), disciplinava specificamente le “spese dell’ascensore” ripartendole secondo l’uso, mentre l’art. 39 disciplinava le “spese straordinarie in genere” relative alle cose comuni, ripartendole in ragione dei millesimi di proprietà; - che la questione di diritto da risolvere era quella di individuare la disciplina da applicare in relazione agli interventi di manutenzione sugli ascensori; - che l’art. 37 del regolamento di condominio si riferiva alle “spese di esercizio” ed a quelle di “manutenzione ordinaria” degli ascensori, rimanendo escluse le spese straordinarie dell’impianto, le quali erano disciplinate dall’art. 39 applicabile testualmente a “tutte quelle spese di manutenzione straordinaria delle cose di proprietà comune, qualunque sia la loro denominazione e specie”; - che, pertanto, occorreva accertare la natura ordinaria o straordinaria delle opere e degli interventi che avevano dato origine alle spese in questione; - che dagli elementi emersi in corso di causa - quali l’entità del costo dei lavori (circa 60 milioni di lire) e la circostanza che essi inerivano alla struttura ed alla funzionalità dell’impianto - non poteva dubitarsi che le opere rientrassero nell’ambito degli interventi straordinari, quelli cioè comportanti, senza il carattere della periodicità, la rinnovazione e la sostituzione di importanti parti strutturali dell’impianto; - che nel caso in esame andava quindi applicata la clausola 39 del regolamento, con conseguente obbligo per l’amministratore di ripartire le spese tra tutti i condòmini in proporzione del valore millesimale delle singole proprietà. La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da G.P. con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso il condominio (omissis). MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso P.G. denuncia vizi di motivazione deducendo che la Corte di appello, con argomentazione XiV Dossier sicurezza categorica ed apodittica oltre che erronea, ha affermato la natura straordinaria degli interventi agli ascensori che hanno dato origine alle spese in questione. Il costo degli interventi ed il fatto che gli stessi si riferiscano alla struttura ed alla funzionalità dell’impianto, non rappresentano criteri invocabili per l’accertamento della natura ordinaria o straordinaria di determinati interventi. L’ordinaria manutenzione differisce dalla straordinaria manutenzione in ragione della prevedibilità o normalità o meno nel tempo dei lavori “nel senso di periodica”. Per ordinaria manutenzione si intendono gli interventi che si ripetono normalmente e che è necessario effettuare periodicamente ai fini della conservazione e del buon andamento del bene. Per straordinaria manutenzione si intendono quegli interventi aventi carattere di eccezionalità resi necessari a seguito di eventi imprevisti quali quelli determinati da caso fortuito e forza maggiore. Nessuna valutazione al riguardo appare nella sentenza impugnata, contenente una mera elencazione degli interventi effettuati con conclusione categorica, erronea ed illogica. La Corte di appello non ha neanche colto che gli interventi si riferivano a ben quattro ascensori. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1123 c.c., comma 2, e dell’art. 1124 c.c. deducendo che la questione oggetto di esame va valutata alla luce delle disposizioni di cui ai citati articoli che non possono dirsi derogate dal regolamento condominiale come erroneamente ritenuto dalla corte di appello. (Omissis) Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che la Corte di appello ha omesso ogni motivazione sulla tesi - che aveva costituito motivo di impugnazione - con la quale era stato sostenuto che l’art. 39 del regolamento condominiale prevede genericamente il concorso dei condòmini alle spese di manutenzione straordinaria delle cose comuni e non può dirsi derogativo degli artt. 1123 e 1124 c.c. Anche volendo riferire le spese in questione ad interventi di straordinaria manutenzione, pur tuttavia la ripartizione delle spese deve essere effettuata secondo il criterio di cui all’art. 1123 c.c., comma 2 e all’art. 1124 c.c., norme che riguardano spese relative ad ordinaria e straordinaria manutenzione e che non sono state derogate dal generico art. 39 del regolamento condominiale non contenente una volontà derogativa del c.c.. La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente nesso logico-giuridico che le lega riguardando tutte - quale più, quale meno, e sia pur sotto profili ed aspetti diversi - le stesse questioni o problematiche connesse e riguardanti: la motivazione della sentenza impugnata; la portata e l’interpretazione degli artt. 37 e 39 del regolamento condominiale; l’ambito di applicazione degli artt. 1123 e 1124 c.c.; la derogabilità o meno di dette norme codicistiche; l’accertamento della natura ordinaria o straordinaria degli interventi aventi ad oggetto gli ascensori condominiali e che hanno dato origine alle spese la cui ripartizione è contestata tra le parti. Occorre premettere che, come è noto e più volte affermato da questa Corte, l’art. 1123 cod. civ., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima una convenzione che ripartisca le spese tra i condòmini in misura diversa da quella legale (sentenza 25/3/2004 n. 5975). Quindi, in materia di condominio di edifici, è legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall’art. 1123 cod. civ., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’’mpianto centrale di riscaldamento (o dell’impianto dell’ascensore ricorrendo la stessa ratio: sentenza 25/3/1999 n. 2833) siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica (sentenza 20/3/2006 n. 6158). Pertanto, con riguardo alle cose comuni destinate a servire i condòmini di un edificio in misura diversa, le relative spese a norma dell’art. 1223 c.c., comma 2 vanno ripartite in misura proporzionale all’uso che ogni condomino può fare della cosa comune salva la deroga convenzionale con cui si preveda la ripartizione di dette spese in misura proporzionale ai millesimi di proprietà. Va aggiunto che è anche pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui ‘’interpretazione del regolamento contrattuale del condominio è insindacabile in sede di legittimità quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici. Tanto premesso, va rilevato che, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la Corte di appello ha prima esaminato ed interpretato le norme dettate dagli artt. 37 e 39 del regolamento condominiale in questione pervenendo alla conclusione dell’applicabilità della prima norma alle spese di esercizio e alle spese di manutenzione ordinaria degli ascensori e dell’applicabilità della seconda norma alle spese di manutenzione straordinaria delle cose di proprietà comune, ivi compresi gli ascensori. Il giudice di secondo grado ha quindi proceduto all’accertamento della natura ordinaria o straordinaria degli interventi agli ascensori descrivendo nel dettaglio tali interventi quali emersi alla luce delle risultanze istruttorie. All’esito della valutazione delle opere eseguite la corte di merito ha affermato che i detti interventi rientravano tra quelli straordinari non aventi il carattere della periodicità. Il giudice di appello è giunto alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nel pieno rispetto dei menzionati principi giurisprudenziali facendo espresso richiamo al contenuto dell’art. 37 del regolamento che fa riferimento alla ripartizione delle spese di esercizio e per la manutenzione ordinaria degli MESSA IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE DPR 162/99 E MODIFICHE INTRODOTTE DAL DPR 214/2010 A cura di: ANACAM e CNA Latina L a normativa di riferimento per tutto quanto riguarda la costruzione, installazione, messa in esercizio, manutenzione e controllo degli ascensori è costituita dal “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei provvedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162. In sintesi, nel Capo I del regolamento viene recepita la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, con la quale sono definite le procedure da seguire per la costruzione e la certificazione degli impianti di ascensori e dei loro componenti e per l’apposizione della marcatura CE, garantendo il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati nell’allegato I del decreto. Nel Capo II, invece, sono fissate le regole nazionali che devono essere seguite per la corretta messa in esercizio degli ascensori in servizio privato, per le verifiche periodiche e straordinarie e per la manutenzione degli impianti. Il DPR 162/99 è entrato in vigore il 30 giugno 1999, per cui tutti gli ascensori installati a partire da quella data devono essere conformi alle disposizioni di cui al Capo I. Gli ascensori installati prima di tale data, invece, dovranno rispettare, relativamente alle loro caratteristiche tecniche e costruttive, la normativa nazionale vigente all’epoca della loro installazione. Al contrario, le disposizioni relative alla manutenzione e alle verifiche periodiche e straordinarie, di cui al Capo II del regolamento, si applicano indistintamente a tutti gli ascensori in esercizio, indipendentemente dall’epoca della loro installazione. Occorre peraltro sottolineare che il DPR 162/99 è stato integrato e modificato dal DPR 214 del 5 ottobre 2010, emanato anche in conseguenza delle modifiche apportate alla direttiva 95/16/CE, dalla direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006. Quest’ultima, infatti, che disciplina sia le macchine sia gli ascensori, era stata recepita solo parzialmente con il D.lgs. 17/2010, per la parte relativa alle macchine, mentre per gli ascensori lo stesso decreto 17/2010, art. 16, rimandava il recepimento delle disposizioni sugli ascensori ad altro regolamento. Ebbene: il DPR 214/2010 attua questa disposizione. Ma che cosa cambia con il DPR del 2010? Per chiarirlo pubblichiamo di seguito le note interpretative agli articoli modificati, redatte a cura della Cna di Latina. CAPO I Art. 1 Ambito di applicazione (sostituito integralmente) Dal regolamento ascensori sono sempre stati esclusi, perché regolati dalla direttiva macchine o da una propria disciplina specifica: - gli ascensori da cantiere; - gli impianti a fune, comprese le funicolari non adibite al trasporto di persone; - gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine; - gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; - gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; - gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; XV SOMMARIO pag. Messa in esercizio e manutenzione. Dpr 162/99 e modifiche introdotte dal Dpr 214/2010 (A cura di: ANACAM e CNA Latina) ............................................................................................................................... III Ascensori: tutte le prescrizioni sulla manutenzione e le verifiche (A cura di: ANACAM) ..................................................................................................................................................... VI Gestione e rispetto della sicurezza. Consigli agli amministratori condominiali (A cura di: ANACAM ) .................................................................................................................................................... X Utenti e impiantisti: le nuove Uni in materia di sicurezza (A cura di: UNI ) ............................................................................................................................................................. XII Ascensori: aspetti giuridici dell’adeguamento alla normativa europea (Corte Cassazione ) ........................................................................................................................................................ XIII ☙☙☙☙☙☙☙☙ Editore: Il Condominio editrice s.a.s. – Via E. Thesauro, 2 – 10125 Torino Tel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected] Direttore responsabile: Gianluca Palladino L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze. © Copyright Il Condominio editrice s.a.s., Torino - 2014 La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi. Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI) Dossier sicurezza ascensori - da ripartire secondo l’uso con esclusione dei negozi - e dell’art. 39 relativo alle spese di manutenzione straordinaria delle cose comuni “qualunque sia la loro destinazione e specie” - da attribuire a tutti i condòmini “in ragione dei millesimi di proprietà”. Il procedimento logico-giuridico sviluppato nell’impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell’interpretazione delle citate norme regolamentari è fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata ed immune dai vizi denunciati. (Omissis) Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la ratio decidendi adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dal ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma inammissibilmente, al convincimento stesso e, cioè, all’interpretazione delle norme del regolamento in questione; il P. contrappone all’interpretazione ritenuta dalla corte di merito la propria interpretazione investendo essenzialmente il risultato interpretativo raggiunto, il che e inammissibile in questa sede. Parimenti corretta ed adeguata è la motivazione della parte della sentenza impugnata concernente la riconosciuta natura straordinaria delle opere e degli interventi in questione in quanto relativi “alla struttura ed alla funzionalità” degli ascensori, non periodici e resi necessari oltre che “per la rinnovazione e la sostituzione di importanti parti strutturali dell’impianto", anche perché con riferimento al detto impianto “l’Autorità di controllo ne aveva imposto il fermo nei due mesi precedenti per carenza di conformità tecnica del medesimo alle norme di legge”. Al riguardo è appena il caso di rilevare che gli interventi di adeguamento dell’ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, attengono non al solo uso e godimento, ma all’aspetto funzionale dello stesso ed alla sua utile conservazione nella sua unità strutturale, ossia all’impianto come tale: le relative spese, quindi, vanno inserite tra quelle concernenti la manutenzione straordinaria, non potendo rientrare tra quelle connesse al mero esercizio e alla manutenzione ordinaria. (Omissis) Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta palese che la corte di merito, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del condominio, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi del P.. Ne consegue in definitiva: che la motivazione della sentenza impugnata non è affetta dai numerosi vizi denunciati nel primo e nel terzo motivo di ricorso; che sono insussistenti le violazione di legge denunciate nel secondo motivo. Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 200,00, oltre euro 2.000,00 a titolo di onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.