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Famiglia
Avigliano Lina, Avigliano Lina
Matrimonio
PROMESSA DI MATRIMONIO
MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO
MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
FORMALITA' PRELIMINARI
OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO
CELEBRAZIONE
INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
PROVE DELLA CELEBRAZIONE
DIRITTI E DEI DOVERI CHE NASCONO DAL MATRIMONIO
PROMESSA DI MATRIMONIO
SPONSALI: è la promessa reciproca di futuro matrimonio fatta da persone di maggiore di età o dal
minore ammesso a contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 84 c.c.
EFFETTI: la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto
per il caso di non adempimento (art. 79 c.c.). Le promesse di matrimonio non sono vincolanti.
RISARCIMENTO DEI DANNI: il recesso dalla promessa qualora sia ingiustificato dà luogo a
risarcimento del danno. Perché la promessa di matrimonio possa essere fonte di responsabilità occorre
che abbia i requisiti attinenti alla capacità e alla forma indicati dall'art.
81 c.c. ovvero che sia fatta
vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore
ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84 c.c., oppure risultante dalla richiesta della
pubblicazione. In tal caso il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla è obbligato a
risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni assunte a causa della
promessa non mantenuta, nel limite di spese fatte congruamente secondo le condizioni sociali degli
interessati. Il risarcimento è anche dovuto dal promittente sposo che con la propria colpa abbia dato
giusto motivo al rifiuto dell'altra parte (art. 81 c.c.).
La persistente mancanza di una stabile occupazione integra un un'ipotesi di giusto motivo dì rottura
della promessa di matrimonio, sempreché l'impegno di contrarre matrimonio sia stato subordinato al
conseguimento di un'occupazione stabile e definitiva ovvero se la situazione lavorativa del promittente
fosse diversa al momento della promessa rispetto a quella posta a base del rifiuto, tanto che, se questa
fosse stata conosciuta all'epoca, la promessa non sarebbe stata prestata (Trib. Reggio Calabria 12
agosto 2003)
TERMINE PER L'AZIONE: la domanda di risarcimento non è proponibile dopo 1 anno dal giorno del
rifiuto di celebrare il matrimonio.
RESTITUZIONE DEI DONI: se il matrimonio non viene contratto il promittente può domandare la
restituzione dei doni, limitatamente agli oggetti inconsumabili o non consumati, fatti a causa della
promessa di matrimonio (art. 80 c.c.).
L'azione di restituzione riconosciuta al donante in relazione a qualsiasi promessa di matrimonio, sia tra
persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia che la promessa sia vicendevole, sia che sia unilaterale,
presuppone che i doni siano stati fatti in previsione della celebrazione del futuro matrimonio, senza
necessità di una particolare forma, né di pubblicità della promessa. In caso di mancato matrimonio non
rilevano ai fini della restituzione dei doni fra fidanzati i motivi della rottura degli sponsali. I doni
prenuziali non sono equiparabili né alle donazioni remuneratorie né alle liberalità d'uso; essi costituiscono
vere e proprie donazioni, soggette come tali ai relativi requisiti di forma e capacità (Cass. n.
1260/1994).
TERMINE: il termine di 1 anno per proporre la domanda di restituzione dei doni, che decorre dal giorno
in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promettenti, ha
natura di termine di decadenza e non di prescrizione (Cass. n. 2974/2005).
MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO
MATRIMONIO CATTOLICO: il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato
in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia (art. 82 c.c.).
EFFETTI CIVILI: ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico sono riconosciuti gli effetti
civili a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni
nella casa comunale e che il celebrante dia lettura ai contraenti degli artt. 143, 144 e 147
c.c. riguardanti i diritti e doveri reciproci dei coniugi, l'indirizzo della vita familiare e residenza della
famiglia e i doveri verso i figli (art. 8, Accordo 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato e relativo
protocollo addizionale).
TRASCRIZIONE: dopo la celebrazione il ministro di culto cattolico deve redigere l'atto di matrimonio
in doppio originale e uno di questi viene trasmesso all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il
matrimonio è stato celebrato al fine di ottenerne la trascrizione nei registri dello stato civile. L'ufficiale
dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione la effettua entro 24 ore dal ricevimento
dell'atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio religioso con la trascrizione nei registri dello stato civile
acquista efficacia civile retroattivamente dal momento della celebrazione (art. 8, Accordo 18 febbraio
1984 di revisione del Concordato).
La trascrizione è ordinaria quando il matrimonio cattolico è stato preceduto dal rilascio del certificato
dell'avvenuta pubblicazione e l'atto viene trasmesso dal celebrante all'ufficiale dello stato civile entro i
cinque giorni dalla celebrazione. Ove, invece, l'atto viene trasmesso dal ministro del culto entro i cinque
giorni ma l'ufficiale dello stato civile ne ritarda l'adempimento per la necessità di accertare l'inesistenza di
cause di intrascrivibilità si avrà trascrizione tempestiva ritardata.
La trascrizione è tardiva in presenza dei seguenti presupposti:
• mancata trasmissione dell'atto di matrimonio nei cinque giorni dalla celebrazione;
• la successiva richiesta da parte dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione
dell'altro;
• la possibilità di inoltrare tale richiesta in ogni tempo;
• la sussistenza che i contraenti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a
quello della richiesta di trascrizione.
La trascrizione pur operando per i coniugi retroattivamente al momento della celebrazione delle nozze
non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
Quando il matrimonio cattolico non è stato preceduto dalla pubblicazione civile avrà luogo la
trascrizione straordinaria.
La trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;
b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.
Si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:
1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta (art. 4, Protocollo Add. Concordato 1984).
Tuttavia quando secondo la legge civile l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più
proposta la trascrizione è ammessa (art. 8 febbraio 1984 di revisione del Concordato).
MATRIMONIO DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO: il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti
ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni dettate per il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale
dello stato civile, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio (art. 83 c.c.).
Il ministro del culto acattolico può celebrare il matrimonio con effetti civili solo nell'ambito della
circoscrizione indicata nell'atto di approvazione della nomina e non nell'intero territorio (Cons. Stato n.
337/1970).
MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
REQUISITI PER CONTRARRE MATRIMONIO: sono condizioni necessarie per contrarre matrimonio:
• la maggiore età . Non possono contrarre matrimonio i minori di età (art. 84 c.c.);
• la capacità mentale. Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di
interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del
matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza
non sia passata in giudicato (art. 85 c.c.).
MATRIMONIO DI MINORENNE: il Tribunale per i Minorenni, su istanza dell'interessato, può con
decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto
i sedici anni, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il
pubblico ministero, i genitori o il tutore. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai
genitori o al tutore e acquista efficacia quando è decorso il termine di 10 giorni senza che sia stato
proposto reclamo (art. 84 c.c.).
IMPUGNAZIONE: contro il decreto che ammette al matrimonio il minore che ha compiuto sedici anni può
essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio didieci giorni dalla
comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
NOMINA CURATORE SPECIALE: il tribunale o la corte d'appello con lo stesso decreto con cui autorizzano il
minore che ha compiuto sedici anni a contrarre matrimonio nominano, se le circostanze lo esigono, un
curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.).
INCAPACITÀ NATURALE: ai sensi dell'art. 120 c.c. il matrimonio contratto da colui che, pur non
essendo né interdetto né interdicendo, si provi essere stato incapace di intendere e di volere, per
qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione può essere impugnato dallo stesso.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha
recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO: costituiscono impedimenti al matrimonio:
a) Parentela, affinità, adozione e affiliazione. Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato
nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale
(art. 87 c.c.).
DISPENSA DEL TRIBUNALE: su ricorso degli interessati, il tribunale, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio tra lo zio e la nipote, la zia e il
nipote, tra gli affini in linea collaterale di secondo grado anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L'autorizzazione può essere accordata per gli affini in linea retta quando l'affinità deriva da un
matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero e acquista efficacia quando è decorso il
termine di 10 giorni senza che sia stato proposto reclamo. Contro il decreto può essere
proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Se la dispensa non è chiesta o viene negata il matrimonio contratto è annullabile.
b) Vincolo di precedente matrimonio. Non può contrarre matrimonio civile chi è vincolato da un precedente
matrimonio civilmente valido (art. 86 c.c.).
c) Delitto. Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è statacondannata per
omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Si sospende la celebrazione del matrimonio fino a
quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento qualora via sia stato soltanto rinvio a giudizio ovvero
sia stata ordinata la cattura (art. 88 c.c.).
d) Divieto temporaneo di nuove nozze. La donna non può contrarre matrimonio prima che siano
trascorsi trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio. Il divieto non opera quando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio sono pronunciati in conseguenza della separazione giudiziale fra coniugi dichiarata
con sentenza passata in giudicato o della omologa della separazione consensuale, o perché il matrimonio non
è stato consumato o e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a
generare, di uno dei coniugi (art. 89 cod. civ.). Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Il matrimonio può essere autorizzato dal tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza
passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il decreto è notificato agli
interessati e al pubblico ministero e acquista efficacia quando è decorso il termine di 10 giorni senza che sia
stato proposto reclamo. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non
impugnabile, emessa in camera di consiglio.
La donna che contrae matrimonio contro il divieto temporaneo di nuove nozze posto dall'articolo 89,
l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 20 a € 82 (art. 140 c.c.).
DIVIETO DI MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO: non possono contrarre
matrimonio persone dello stesso sesso.
La Corte Costituzionale ha dichiarato che non sono in contrasto con la Costituzione gli artt. 93, 96, 98,
107, 108, 143 bis, 156 bis, 231 c.c. che escludono il matrimonio tra persone dello stesso sesso (Corte
Cost. Ord. 5.1.2011, n. 4).
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce il diritto al matrimonio solo tra uomo e donna. Gli
Stati, quindi, non hanno alcun obbligo in base alla Convenzione di prevedere nel proprio ordinamento
anche il matrimonio per coppie dello stesso sesso e non violano la Convenzione se non ammettono il
matrimonio per queste coppie.
Nella nozione di vita familiare rientra un'unione tra persone dello stesso sesso che abbia carattere di
stabilità ed elementi simili a quelli di coppie eterosessuali, con la conseguenza che tali unioni rientrano
non solo nella nozione di vita privata, ma anche in quella di vita familiare ai sensi della Convenzione.
Tuttavia spetta agli Stati nell'attuazione del proprio margine di discrezionalità, individuare talune
limitazioni nell'esercizio di alcuni diritti come quelli di carattere genitoriale a patto che ciò sia giustificato
dall'obbiettivo perseguito e venga rispettato il principio di proporzionalità (Corte Europea dei Diritti
Umani, ze. I, parere 24.6.2010, n. 3014/04).
IMPEDIMENTI CONOSCIUTI DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE: l'ufficiale dello stato civile che
procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha
notizia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51 a € 306 (art. 136
c.c.).
FORMALITÀ PRELIMINARI…..
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