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ATTO AZIENDALE U.L.S.S. n° 2 Feltre in attuazione dell’art. 3, comma 1-bis, del D.Lgs.502/92, così come modificato dal D. Lgs. 229/99, della D.G.R.V. N° 3415/2002, della D.G.R.V. n. 2122/2013, della D.G.R.V. n° 2271/2013 Indice Premessa Le finalità dell'atto aziendale Note I - Elementi identificativi e caratterizzanti l’azienda ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 La sede legale e il logo aziendale Il patrimonio Missione, valori e visione Filosofia dell’assistenza Principi di assistenza Obiettivi dell’azienda II - Organi aziendali ART. 7 ART. 8 ART. 9 Gli organi aziendali Il direttore generale Il collegio sindacale III - La direzione generale e gli organismi collegiali ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 La direzione generale Il direttore amministrativo Il direttore sanitario Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale Il collegio di direzione Il consiglio dei sanitari IV - Organizzazione dell’azienda ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 ART. 20 Le strutture tecnico-funzionali complesse Il distretto socio sanitario L’ospedale Il dipartimento di prevenzione L’organizzazione dipartimentale 2 ART. 21 ART. 22 ART. 23 ART. 24 ART. 25 I servizi amministrativi, tecnici, professionali e di supporto Strutture complesse e semplici Autonomia gestionale delle unità organizzative Conferimento degli incarichi dirigenziali La direzione delle professioni sanitarie (infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) V - Funzionamento dell’azienda ART. 26 ART. 27 ART. 28 ART. 29 ART. 30 ART. 31 ART. 32 ART. 33 ART. 34 ART. 35 ART. 36 ART. 37 ART. 38 ART. 39 Atti di programmazione: procedure di consultazione Miglioramento continuo dell’assistenza Governo delle liste di attesa Informazione, accoglienza, tutela e partecipazione dei cittadini Rapporti col volontariato e l'associazionismo Comitati aziendali Risorse umane Risorse materiali e tecnologiche Risorse economico finanziarie Risorse informative ed informatiche Gestione del rischio Sistema di valutazione e controllo Trasparenza La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità VI - Norma finale e di rinvio ART. 40 ART. 41 Norma finale e di rinvio Allegati 3 Indice degli allegati Allegato A Direzione generale Allegato B Direzione generale – Servizi e uffici di staff Allegato C Struttura organizzativa Allegato D Distretto socio-sanitario Allegato E Ospedale – dipartimenti strutturali Allegato F Dipartimenti funzionali transmurali Allegato G Dipartimento di prevenzione Allegato H Servizi amministrativi, tecnici, professionali e di supporto 4 PREMESSA Le finalità dell’atto aziendale L’atto aziendale riguarda le norme di organizzazione e di funzionamento dell’azienda ULSS, in particolare: costituisce e definisce il modello organizzativo e le relative linee strategiche generali; definisce il modello funzionale, cioè gli aspetti dinamici della gestione aziendale. L’atto aziendale disciplina, inoltre, i livelli di competenza e di responsabilità, le funzioni di produzione e di supporto, le funzioni di indirizzo strategico e di gestione operativa. 5 TITOLO I ELEMENTI IDENTIFICATIVI E CARATTERIZZANTI L’AZIENDA ART. 1 La sede legale e il logo aziendale L’azienda U.L.S.S. n. 2 di Feltre, di seguito denominata U.L.S.S. n. 2, è stata costituita con legge regionale del Veneto n. 56, del 14 settembre 1994, con decorrenza dal 1 gennaio 1995. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1-bis del D. Lgs. n. 229/99, essa è dotata di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. La sede legale è situata a Feltre (BL), con indirizzo in via Bagnols sur Cèze n. 3, codice fiscale e partita IVA 00300620259. Il logo aziendale è il seguente: Esso si compone della dicitura “ULSS 2 FELTRE” e di una rappresentazione grafica, costituita da una lettera “O”, di colore arancione, indicante l’ospedale e da una lettera “t”, di colore bianco, indicante il territorio. Esse si incrociano su uno sfondo blu, a rappresentare l’integrazione tra l’ospedale e il territorio, principio che sta alla base dell’attività dell’azienda. È raffigurato anche, in forma stilizzata, in bianco su fondo blu, il castello di Feltre, simbolo del territorio in cui opera l’azienda. La palette cromatica che compone il logo aziendale è la seguente: Blu Scala CMYK: C=100 Scala RGB: R=0 Scala esadecimale: #002FA7 M=90 G=47 Y=0 B=167 K=1 Arancione Scala CMYK: C=0 Scala RGB: R=254 Scala esadecimale: #FEBE10 M=27 G=190 Y=100 B=16 K=0 L’ambito territoriale di riferimento dell’U.L.S.S. n. 2 comprende 17 comuni: 6 Alano di Piave Arsiè Cesiomaggiore Feltre Fonzaso Lamon Lentiai Mel Pedavena Quero Vas San Gregorio nelle Alpi Santa Giustina Sedico Seren del Grappa Sospirolo Sovramonte Trichiana La superficie totale del suo territorio è di Km2 934,47. L’U.L.S.S. n. 2 è punto di riferimento extraregionale a seguito di uno specifico accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, in particolare per l'area di confine rappresentata dalla Comunità di Primiero. ART. 2 Il patrimonio Il patrimonio dell’U.L.S.S. n. 2 è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio delle proprie attività o a seguito di atti di liberalità. L’U.L.S.S. n. 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 229/99, dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando che i beni mobili ed immobili utilizzati per il perseguimento dei propri fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile e, pertanto, non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge. Il limite dell'indisponibilità opera anche per i beni oggetto di tutela ex D. Lgs. n. 42/2004. L’azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio, quale strumento di potenziamento e di qualificazione strutturale e tecnologica dell’offerta di servizio e, in tale prospettiva, si riserva di ricorrere a tutte le forme possibili di finanziamento, incluse quelle innovative e compresi i processi di alienazione del patrimonio da reddito e di trasferimento di diritti reali, previa autorizzazione regionale, se ed in quanto necessaria. Per lo svolgimento delle proprie attività l'U.L.S.S. n. 2 può utilizzare anche beni mobili e immobili di proprietà di terzi, il cui godimento ha luogo a vario titolo contrattuale. ART. 3 Missione, valori e visione L’U.L.S.S. n. 2, quale ente strumentale della Regione Veneto, ha la missione di realizzare le finalità del Servizio Socio Sanitario Regionale, impiegando nel processo di assistenza le risorse ad essa assegnate in modo efficiente, efficace ed economico, ponendo al centro del sistema la persona, nell'ambito della specificità della Provincia di Belluno così come previsto dall'articolo 15 dello Statuto della Regione del Veneto. 7 L’U.L.S.S. n. 2 persegue il soddisfacimento dei bisogni di salute espressi dalla comunità del territorio di riferimento attraverso gli interventi di promozione, prevenzione, cura e riabilitazione contemplati dai livelli essenziali di assistenza previsti dalla programmazione nazionale e regionale. L’assistenza viene erogata nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. I valori che ispirano l’azione dell’U.L.S.S. n.2 sono la promozione e la tutela della salute, quale bene collettivo ed individuale, l’equità di accesso dei cittadini ai servizi sociosanitari e la sostenibilità economica, sociale e professionale del sistema socio sanitario. La visione dell’azienda consiste nel realizzare un sistema orientato al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza, per soddisfare bisogni sempre più complessi dei cittadini, avvalendosi dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze, valorizzando le competenze professionali, l’innovazione tecnologica e gestionale e le migliori pratiche cliniche e assistenziali. L'U.L.S.S. n. 2 si impegna nelle iniziative di promozione della salute e nei piani di prevenzione delle malattie. L’U.L.S.S. n. 2 riconosce l’importanza del modello socio sanitario integrato nelle due componenti assistenziali fondamentali per la tutela della salute nella sua globalità e intende potenziare la rete assistenziale territoriale consolidando il ruolo del distretto sociosanitario, mettendo in rete il sistema sotto il profilo tecnologico, potenziando le strumentazioni informatiche e telematiche. L’U.L.S.S. n. 2 ritiene strategico incrementare i rapporti con gli attori della società civile al fine di favorire la coesione sociale e la responsabilizzazione dei cittadini. ART. 4 Filosofia dell’assistenza È compito dell’U.L.S.S. n. 2: mantenere elevati livelli di efficacia e di qualità, compatibilmente con le risorse disponibili; perseguire obiettivi di efficienza e appropriatezza per soddisfare i bisogni delle comunità e dei singoli, nell'equilibrio economico finanziario, e creare un ambiente che favorisca l’espressione del potenziale professionale ed umano dei propri operatori. ART. 5 Principi di assistenza L’assistenza è la competenza fondamentale dell’U.L.S.S. n. 2. Essa deve essere prestata con continuità e con criteri di integrazione organizzativa e multidisciplinare. 8 I principi che orientano l’erogazione dell’assistenza all’interno dell’U.L.S.S. n. 2 sono: la centralità della persona, intesa come condizione necessaria per assicurare una costante attenzione ai suoi diritti della persona in modo da valutarne tutti i bisogni fisici, psicologici, intellettuali e spirituali; l’umanizzazione dell’assistenza, intesa come impegno socio-assistenziale di attenzione civile e di regole morali in grado di rendere i luoghi di cura e gli interventi sanitari aperti, sicuri e senza dolore, conciliando politiche di accoglienza, informazione e comfort con percorsi di cure e di accompagnamento condivisi e partecipati dal cittadino; l'appropriatezza clinica e organizzativa, intesa come la capacità di erogare prestazioni di provata efficacia e sicurezza, nei tempi, nei modi e nel setting più adeguati ai bisogni del paziente, con un bilancio positivo tra benefici, rischi e costi; la formazione continua, come strumento di miglioramento dell’assistenza finalizzato all’accrescimento del capitale umano dell’U.L.S.S. n. 2 e all’incremento/aggiornamento delle conoscenze e delle competenze. La pratica professionale e clinica deve essere guidata dalle più aggiornate tecniche e procedure per le quali si disponga di provata evidenza per assicurare gli standard più elevati; la continuità dell'assistenza, come presa in carico globale del paziente garantita dall'integrazione tra ospedale e territorio e dal potenziamento dell'assistenza territoriale. Tutte le attività dell'U.L.S.S. n. 2 sono guidate da: sostenibilità economica, sociale, professionale e ambientale, come uso appropriato delle risorse finanziarie, umane e ambientali che assume valenza etica; cortesia, come modalità di accompagnamento del cittadino nel trovare una risposta adeguata ai suoi bisogni; rispetto, come fondamento e condizione reciproca del rapporto tra operatori, tra operatori e utenti/pazienti e operatori nei confronti dell'organizzazione aziendale, garantendo al contempo la riservatezza dei dati concernenti il cittadino, il suo stato di salute, e l'organizzazione aziendale per quanto non sottoposti alle regole di trasparenza ex art. 38; informazione e comunicazione, intese sia verso il paziente e i suoi familiari che devono essere costantemente aggiornati sullo stato di salute per la condivisione dei percorsi terapeutici, sia verso la comunità locale per migliorare le conoscenze in ambito socio sanitario utili a tutelare consapevolmente la salute e a facilitare l'accesso alle prestazioni; trasparenza, intesa come volontà di rendere pubblici in modo chiaro e visibile i processi gestionali delle politiche aziendali; partecipazione, intesa come coinvolgimento attivo dei cittadini e di tutti gli attori della società civile in una logica di sistema volta ad incrementare la coesione sociale e la responsabilizzazione diffusa; 9 equità e accessibilità, come parità e facilità di accesso alle prestazioni; qualità e sicurezza, intesa come possibilità di usufruire delle migliori prestazioni in condizioni di tutela del rischio legato a possibili fattori ambientali, con riferimento agli aspetti strutturali, tecnologici e organizzativi; clinical governance, come capacità di monitoraggio dei fenomeni sanitari, loro indirizzo e gestione in tutte e quattro le dimensioni fondamentali: competenza professionale, capacità di soddisfare le aspettative ed i valori delle persone assistite, dei loro familiari e dei professionisti, uso razionale e ragionevole delle risorse disponibili, gestione del rischio. ART. 6 Obiettivi dell’azienda Gli obiettivi aziendali, intesi quali risultati concreti che l’U.L.S.S. n. 2 deve raggiungere per realizzare la propria missione in un dato arco temporale, sono definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale ed assegnati al direttore generale all’atto del conferimento del suo incarico. Tali obiettivi devono essere raggiunti esercitando pienamente l’autonomia imprenditoriale, di cui il presente atto aziendale è strumento. 10 TITOLO II ORGANI AZIENDALI ART. 7 Gli organi aziendali Sono organi dell’U.L.S.S. n. 2 il direttore generale ed il collegio sindacale. ART. 8 Il direttore generale Il direttore generale rappresenta legalmente l’azienda ed esercita i poteri di gestione complessiva, coadiuvato dai direttori amministrativo, sanitario e dei servizi sociali e della funzione territoriale. Egli ha il compito di combinare i fattori produttivi in vista del perseguimento degli obiettivi socio-sanitari posti dalla Regione, in condizioni di massima efficienza ed efficacia e perseguendo costantemente la sostenibilità economica nell'offerta dei servizi, nell'ottica della garanzia dei LEA. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale, secondo la legislazione vigente, con riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli di bilancio, al rispetto della programmazione regionale e alla qualità ed efficacia dei servizi socio sanitari sul territorio. Egli è soggetto a valutazione annuale. Al direttore generale compete, secondo la legislazione vigente: nominare e, con provvedimento motivato, sospendere o dichiarare decaduto il direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale; affidare e, con provvedimento motivato, revocare la direzione delle seguenti strutture: ◦ del distretto, su proposta del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale; ◦ del dipartimento di prevenzione, su proposta del direttore sanitario; ◦ dell’ospedale, su proposta del direttore sanitario; ◦ delle unità operative, su proposta dei direttori competenti; adottare gli atti fondamentali, quali i piani programmatici, il bilancio di previsione pluriennale, il bilancio economico preventivo, il bilancio di esercizio, il documento di budget, il documento di direttive; proporre alla Regione, che lo approva, il Piano Attuativo Locale, previo parere della Conferenza dei sindaci; recepire con propria deliberazione il Piano di Zona, promosso dall’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci e approvato dalla Conferenza stessa; approvare il Programma delle attività territoriali, proposto dal direttore del distretto, previo parere della Conferenza dei sindaci; 11 nominare e revocare i dirigenti di struttura semplice e complessa, secondo quanto disposto dall’art. 15 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; conferire gli incarichi di natura professionale, di consulenza, studio e ricerca, di funzioni ispettive, di verifica e controllo; conferire gli incarichi ex art. 15-septies, commi 1 e 2, del decreto legislativo sopra citato (contratti a tempo determinato per funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico) ed ex art. 15-octies (contratti per l’attuazione di progetti finalizzati); conferire e revocare gli incarichi di responsabilità direzionale o dirigenziale; valorizzare ed assicurare l’efficace gestione delle risorse umane; assicurare i rapporti tra l’azienda U.L.S.S. e la Conferenza dei sindaci, partecipando alle sedute dell’esecutivo e della Conferenza, su invito del presidente; convocare, almeno una volta l’anno, apposita Conferenza dei servizi per verificare l’andamento degli stessi ed individuare ulteriori interventi, tesi al miglioramento delle prestazioni; assicurare l’attuazione del Piano aziendale per il governo dei tempi di attesa, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni nei tempi corretti. Al direttore generale spetta, inoltre, l’adozione di ogni altro atto che la normativa attribuisce alla sua diretta competenza, quale titolare della funzione di governo dell’azienda. Le funzioni di governo del direttore generale si esplicano mediante l’adozione di atti e provvedimenti emanati nella forma della deliberazione e mediante l’emanazione di ordini, direttive e raccomandazioni. Al direttore generale compete l’esercizio delle funzioni di programmazione e controllo, mentre la funzione di produzione è affidata alle strutture tecnico-funzionali.Si differenzia così, all’interno dell’azienda, la funzione di programmazione, allocazione e committenza, propria della direzione generale, dalla funzione di produzione affidata alle strutture tecnico-funzionali. Il direttore generale può, mediante delega, trasferire le funzioni di gestione e l'esercizio dei relativi poteri ai direttori amministrativo, sanitario, dei servizi sociali e della funzione territoriale e ai dirigenti responsabili di struttura complessa incaricati. I criteri e le modalità di conferimento e di revoca della delega sono disciplinati in apposito regolamento. ART. 9 Il collegio sindacale Il collegio sindacale esercita il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, verificando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile, con riferimento non solo alla legittimità degli atti, ma anche alla ragionevolezza dei processi. In particolare, secondo quanto espresso dall’art. 3-ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., il collegio sindacale: 12 verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico; vigila sull’osservanza della legge; accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività alla Conferenza dei sindaci. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale, asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. I componenti del collegio sindacale, in quanto organi istituzionali esclusivi dell’azienda, fermo restando il diverso livello di competenze e responsabilità ad essi assegnato dalla normativa, ispirano l’esercizio delle rispettive funzioni al principio della massima collaborazione e della sinergia operativa, favorendo costanti e reciproche forme di coinvolgimento e di consultazione, con particolare riferimento alla fase istruttoria dei provvedimenti più incisivamente incidenti sul processo di programmazione e di gestione dell’azienda. Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute all'art. 40 e seguenti della L.R. n. 55/1994 e s.m.i. 13 TITOLO III LA DIREZIONE GENERALE E GLI ORGANISMI COLLEGIALI ART. 10 La direzione generale Costituiscono la direzione generale dell’azienda, unitamente al direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità complessiva, alla direzione dell’azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con proposte e pareri, alla formulazione delle decisioni della direzione generale. Sono, quindi, soggetti attori, unitamente al direttore generale, di quella funzione di programmazione, allocazione e committenza, propria della direzione generale. Essi esercitano le loro funzioni attraverso il processo di budget, che li vede direttamente coinvolti e responsabili dal momento delle scelte aziendali di programmazione, alla negoziazione dei budget con i responsabili delle tre strutture tecnico-funzionali aziendali (ospedale, distretto socio sanitario e dipartimento di prevenzione) e con i direttori dei dipartimenti amministrativi ed i responsabili delle unità operative di staff, al monitoraggio ed all’eventuale revisione dei predetti budget e del budget generale. La direzione generale presenta l’articolazione illustrata nell’allegato A al presente atto aziendale. Gli uffici di staff, illustrati nell’allegato B, sono a supporto dell’intera direzione strategica. Ad ogni servizio/ufficio, tuttavia, è assegnata una referenza specifica in relazione al direttore cui compete l’organizzazione e la gestione delle risorse, afferenti ai servizi/uffici stessi. La direzione generale è posta al vertice della struttura organizzativa dell’azienda, rappresentata nell’allegato C. ART. 11 Il direttore amministrativo Il direttore amministrativo è nominato ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati. Partecipa al processo di pianificazione strategica, esercita le funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale. Risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, e dei programmi e dei progetti affidati. 14 Egli dirige i servizi amministrativi dell’ U.L.S.S.. In particolare, il direttore amministrativo: coadiuva il direttore generale nella gestione dell’U.L.S.S., fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di sua competenza; svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell’azienda U.L.S.S., con riferimento agli aspetti gestionali amministrativi, avvalendosi, in particolare, dei dirigenti di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/94; fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell’azienda, per il sistema di controllo interno e per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate; formula proposte al direttore generale per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative professionali e funzionali di rilevanza amministrativa e del distretto; esercita nei confronti dei dirigenti il potere di impartire direttive sugli atti di loro competenza, compresi quelli da attuare nell’ambito dell’esercizio del potere eventualmente delegato; coordina l’attività dei dirigenti e controlla che le loro azioni, comprese quelle attuate nell’ambito dell’esercizio del potere eventualmente delegato, siano coerenti con le disposizioni e gli indirizzi impartiti dalla direzione generale; coadiuva il direttore generale nell’esercizio del potere di sostituzione in caso di assenza, impedimento o inerzia del dirigente nei confronti dell’esercizio del potere delegato. Il direttore amministrativo, attraverso lo strumento della concertazione delle decisioni, armonizza la sua azione con quella del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale. ART. 12 Il direttore sanitario Il direttore sanitario è nominato ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 502/92 e risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati. Partecipa al processo di pianificazione strategica, esercita le funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari. Risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, e dei programmi e dei progetti affidati. Egli è responsabile del governo clinico dell’azienda, con riferimento sia alla qualità e all’efficienza tecnica ed operativa della produzione delle prestazioni, sia alla distribuzione dei servizi, attraverso l’integrazione dei singoli prodotti in servizi o in programmi di assistenza, orientati al singolo o alla collettività. In particolare, il direttore sanitario: 15 coadiuva il direttore generale nella gestione dell’azienda, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza, avvalendosi, in particolare, dei dirigenti medici e sanitari; cura i rapporti con i soggetti erogatori privati presenti sul territorio aziendale, per quanto concerne i volumi di attività e la tipologia delle prestazioni erogate; svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'U.L.S.S. n. 2, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienicosanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute; fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell’azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate; garantisce l’integrazione tra le attività ambulatoriali ospedaliere e territoriali; coordina le strutture dell’U.L.S.S. n.2 e garantisce l’integrazione tra le stesse, anche attraverso la predisposizione di appositi protocolli, avvalendosi dei referenti di cui all’art. 17 della L.R. n. 56/1994. Si avvale, inoltre, delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, nonché dei responsabili per la gestione unitaria dell’attività di medicina territoriale, specialistica e farmaceutica; presiede il consiglio dei sanitari; formula proposte, assieme al direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, per la nomina dei referenti dei programmi di intervento a tutela della salute nelle aree materno-infantile, anziani, dipendenze, salute mentale e disabilità. Il direttore sanitario, nell’ambito del governo delle liste di attesa dell’U.L.S.S. n. 2, ha la responsabilità: del coordinamento della redazione dei percorsi assistenziali aziendale e della loro implementazione; della verifica dell’appropriatezza prescrittiva e della corretta erogazione dei percorsi assistenziali presenti; della promozione delle iniziative di formazione volte a diffondere un’adeguata cultura in tema di percorsi assistenziali; della diffusione e condivisione dei criteri di attribuzione delle classi di priorità; dell’attivazione e del mantenimento delle forme di teleconsulto. Per queste attività, il direttore sanitario si avvale del Tavolo di Monitoraggio Aziendale. Al direttore sanitario nell’esercizio del governo clinico aziendale compete: partecipare alla funzione di committenza, attribuendo obiettivi e risorse economiche, umane e strumentali al distretto, all’ospedale e al dipartimento di prevenzione; assumere la responsabilità di individuare ed attuare percorsi clinico-assistenziali per l’intervento mirato su specifiche patologie e specifici gruppi di popolazione; precisare ambiti ed intensità dell’eventuale delega conferita ai direttori di dipartimento, per quanto attiene agli aspetti legati all’organizzazione, gestione e produzione. 16 Il governo clinico si realizza nell’esercizio della responsabilità del miglioramento continuo dei servizi erogati e nella salvaguardia di alti standard assistenziali da parte dei professionisti e dell’organizzazione ed è volto ad assicurare l’adozione di sistemi di garanzia di qualità, la realizzazione di attività di miglioramento e il controllo della qualità dei servizi sanitari. La funzione, posta in capo al direttore sanitario, si avvale della struttura organizzativa articolata per dipartimenti, di cui sono definiti gli ambiti di autonomia e responsabilità; si esercita attraverso l’uso corrente e sistematico di idonei strumenti operativo-gestionali, tesi ad evitare i rischi, ad individuare tempestivamente gli eventi indesiderati, a garantire che siano in opera adeguati sistemi per il miglioramento continuo della qualità. Il governo clinico ha come principale obiettivo l’affidabilità del servizio sanitario, pertanto ogni azione che vi si ispira deve essere coerente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi del sistema curante ed il metodo deve privilegiare l’approccio multidisciplinare ai problemi, il lavoro in team e chiare modalità di progettazione e verifica dei risultati. ART. 13 Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale è nominato dal direttore generale con provvedimento motivato, sentita la rappresentanza della conferenza dei sindaci, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1994, e risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati. Egli partecipa al processo di pianificazione strategica, esercita le funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e pareri, al governo aziendale. Risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, e dei programmi e dei progetti affidati. In particolare, il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale: coadiuva il direttore generale nella gestione dell’U.L.S.S. n.2, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza; svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell’U.L.S.S. n. 2, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali e dei programmi di intervento di area specifica, avvalendosi dei referenti di cui all’art. 17 della L.R. n. 56/1994; formula proposte, assieme al direttore sanitario, per la nomina dei referenti dei programmi di intervento a tutela della salute nelle aree materno-infantile, anziani, dipendenze, salute mentale e disabilità; fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell’azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni; assume la diretta responsabilità di iniziative e progetti specifici nelle aree di competenza; 17 fornisce il supporto per l’elaborazione del piano di zona, ne segue l’attuazione ponendosi come snodo fondamentale tra l’ U.L.S.S. n. 2 e la Conferenza dei sindaci. ART. 14 Il collegio di direzione Il collegio di direzione coadiuva e supporta la direzione generale nell’esercizio della funzione di governo dell’azienda. Il direttore generale si avvale del collegio di direzione per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del collegio di direzione per l’elaborazione del programma di attività dell’azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e per l’utilizzazione delle risorse umane. Il collegio di direzione è costituito e nominato dal direttore generale, in attuazione dell’art. 17 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. Il collegio di direzione, inoltre, svolge le attività previste dalla L.R. n. 23 del 29 giugno 2012 nell’ambito della clinical governance, ivi compreso la gestione del rischio clinico. In particolare per quanto attiene il modello organizzativo per la gestione della sicurezza del paziente, adottato con DGR n. 1831 del 1 luglio 2008, il collegio di direzione quale organo di cui si avvale il direttore generale, che è il responsabile delle politiche aziendali per la sicurezza del paziente, deve: approvare il piano annuale aziendale per la sicurezza del paziente; approvare il piano per la formazione specifica; approvare le linee guida per la sicurezza del paziente in azienda. Esso è presieduto dal direttore generale e, poiché è il luogo privilegiato per la formazione di scelte condivise e per la crescita dello spirito di appartenenza all’azienda, i suoi componenti sono: il direttore generale; il direttore amministrativo; il direttore sanitario; il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale; il direttore del distretto socio sanitario unico; il direttore della funzione ospedaliera; il direttore del dipartimento di prevenzione; i direttori di ciascun dipartimento strutturale cosi come esplicitati nel presente atto aziendale; il direttore del dipartimento di salute mentale il direttore del dipartimento delle dipendenze; 18 il direttore del dipartimento funzionale di riabilitazione ospedale – territorio; i direttori di ciascun dipartimento funzionale così come esplicitati nel presente atto aziendale; il direttore del dipartimento strutturale unico dell’area dei servizi professionali, tecnici ed amministrativi; il direttore del servizio farmaceutico; il direttore della direzione delle professioni sanitarie. È altresì invitato a partecipare un rappresentante dei medici convenzionati con il S.S.N., membro dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, indicato congiuntamente dai componenti della parte medica convenzionati per la medicina generale, la pediatria di libera scelta e la specialistica ambulatoriale interna, dei comitati aziendali e zonali previsti dai rispettivi AA.CC.NN. Al collegio di direzione possono, inoltre, essere invitati a partecipare altri collaboratori dell’azienda, sempre in relazione alla specificità degli argomenti da trattare. Il collegio si riunisce su convocazione del direttore generale; le riunioni hanno cadenza, di norma trimestrale. ART. 15 Il consiglio dei sanitari Il consiglio dei sanitari è organismo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Esso è organismo elettivo e rappresentativo delle varie componenti professionali dell’U.L.S.S. n.2. La composizione, le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinate dalle disposizioni regionali emanate in materia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 12, del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., in particolare dalla D.G.R. n. 6652/1994 e n. 136/1995, e da apposito regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 499 del 3/05/1995 e modificato con deliberazione n. 161 del 18/02/1999. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Esso si esprime, altresì, sulle attività di assistenza sanitaria. È composto da: 4 medici ospedalieri responsabili di struttura complessa 4 medici ospedalieri di ex primo livello 1 medico operante nel dipartimento di prevenzione 1 medico operante nei distretti 1 veterinario 2 medici di medicina generale 1 pediatra di libera scelta 1 medico specialista convenzionato interno 19 2 1 1 4 2 dirigenti non medici scelti tra chimici, fisici, biologi farmacista psicologo infermieri tecnici sanitari 20 TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA ART. 16 Le strutture tecnico-funzionali complesse Sono strutture tecnico-funzionali complesse dell’U.L.S.S. n. 2: il distretto; l’ospedale; il dipartimento di prevenzione. Ad esse spetta la gestione caratteristica dell’azienda; sono dotate di autonomia gestionale e soggette a rendicontazione analitica. ART. 17 Il distretto socio sanitario Il distretto socio sanitario è l’articolazione organizzativo-funzionale dell’U.L.S.S. n. 2 finalizzata a realizzare, nel proprio territorio, un elevato livello di l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, socio sanitari e socio-assistenziali, in modo da consentire una risposta coordinata e continuativa ai bisogni socio-sanitari della popolazione. L'integrazione si intende riferita agli ambiti istituzionali (es. Comuni), agli ambiti professionali (es. Team multiprofessionali) e tra la dimensione sociale e quella sanitaria con particolare riferimento alle aree ad elevata integrazione quali: anziani, disabili, salute mentale, dipendenze, materno-infantile. In particolare, il distretto è: centro di riferimento per l’accesso a tutti i servizi dell’U.L.S.S. n.2; polo unificante di tutti i servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali, nel perseguimento dei progetti obiettivo, garantendo una risposta coordinata e continuativa ai bisogni di salute della popolazione; sede di gestione e coordinamento operativo e organizzativo della filiera dell'assistenza territoriale. Nel dettaglio, afferiscono al livello distrettuale le seguenti attività: assistenza primaria (MMG, PLS, continuità assistenziale); assistenza infermieristica; assistenza sociale; assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata; cure palliative; assistenza consultoriale per la promozione e la tutela dell'infanzia e della famiglia, compresi la mediazione, l'affido e l'adozione; assistenza neuropsichiatrica e psicologica infantile ed adolescenziale; 21 assistenza scolastica e inserimento lavorativo per persone disabili, con dipendenza patologica e con sofferenza mentale; assistenza residenziale, semiresidenziale nelle aree delle disabilità, delle dipendenze, della salute mentale e dell'età evolutiva, assistenza residenziale, semiresidenziale ed intermedia per adulti-anziani non autosufficienti; assistenza farmaceutica e assistenza integrativa; assistenza specialistica extraospedaliera territoriale; riabilitazione; assistenza protesica; azioni di supporto nell'ambito della prevenzione delle malattie e della promozione della salute. Vengono affidati al distretto i seguenti obiettivi: analizzare e misurare i bisogni, stratificando la popolazione assistita sulla base delle criticità effettive, decodificando i bisogni e trasformandoli in domande, definendo i livelli di complessità assistenziale e modelli organizzativi più efficaci/efficienti, nonché identificando i luoghi di cura più appropriati; consolidare l'integrazione socio sanitaria a garanzia della tutela della salute e del benessere della persona nella sua globalità, assicurando una presa in carico organizzata e coordinata, attraverso l'adozione di un approccio per percorsi assistenziali integrati, la partecipazione della persona, la multiprofessionalità e la valorizzazione della rete; garantire l’assistenza h24, 7gg/7, prevedendo uno specifico modello di integrazione operativa tra le componenti della Medicina Convenzionata ed i servizi distrettuali, ivi compreso un modello di assistenza domiciliare h24; implementare in modo diffuso le Medicine di Gruppo Integrate, quali team multiprofessionali finalizzati a gestire efficacemente i bisogni della Comunità di riferimento, perseguendo criteri di qualità relativi a: globalità, accessibilità e continuità, equità ed attenzione alla persona, sostenibilità economica; definire ed implementare i percorsi assistenziali per le principali patologie croniche e per l’assistenza alle persone fragili, affrontando la comorbosità in maniera integrata non solo a livello distrettuale ma anche con il livello ospedaliero, e prevedendo un sistema di misurazione degli esiti; attivare un’offerta adeguata di strutture di ricovero intermedie in grado di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare o risulti improprio il ricorso all’ospedalizzazione o all’istituzionalizzazione, offrendo una risposta polifunzionale a carattere temporaneo di stabilizzazione, riabilitazione estensiva, palliazione. Per i requisiti specifici di queste strutture, nella fattispecie Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali, si rinvia a quanto disposto dalla DGR n.2718/2012; attivare idonei strumenti organizzativo-gestionali per garantire le transizioni del paziente da un luogo di cura ad un altro o da un livello assistenziale ad un altro, per assicurare la presa in carico dei pazienti complessi nell’arco delle 24h, per 22 provvedere al monitoraggio in tempo reale dei percorsi assistenziale e connettere i professionisti (Centrale Operativa Territoriale); sviluppare l’integrazione funzionale e gestionale delle strutture residenziali e semiresidenziali con i servizi distrettuali, estendendo l’attività sanitaria specialistica a supporto del Medico Convenzionato, rimodulando le unità di offerta per adeguarle alle esigenze assistenziali, sviluppando l’integrazione informativa attraverso l’implementazione di cartelle integrate con l’U.L.S.S. n. 2; consolidare il rapporto con i Comuni non soltanto relativamente alle funzioni sociosanitarie, ma anche per lo sviluppo dell’assistenza territoriale e la partecipazione al benessere della comunità; in particolare, rappresentano obiettivi strategici la promozione dell’esercizio della delega da parte dei Comuni alle Aziende ULSS nella gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché la diffusione della gestione associata dei servizi, anche al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse. utilizzare il budget come strumento gestionale sistematico, che presuppone un processo di negoziazione degli obiettivi e delle risorse disponibili su più livelli di responsabilità, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del Sistema. Per poter assolvere compiutamente a questi obiettivi il distretto socio sanitario unico deve potenziare adeguatamente la competenza sul governo clinico inteso come lo sviluppo e l'applicazione dei percorsi assistenziali per patologie a più elevata prevalenza, secondo i principi della clinical governance. La realizzazione delle attività del governo clinico presuppone un approccio di sistema e, dunque, un contesto ben organizzato. Ciò impone lo sviluppo di una forte competenza organizzativa che per il distretto socio sanitario si declina : nello sviluppo dei servizi distrettuali, implementando connessioni funzionali con le altre macro strutture aziendali (ospedale e dipartimento di prevenzione), nonché con le strutture del privato accreditato e con la rete degli attori locali; nella responsabilità di mettere a disposizione tutte le risorse affinché il medico/pediatra di famiglia possa esercitare il proprio ruolo di referente principale per l'assistito, garantendo una risposta appropriata; nella responsabilità di organizzare e presidiare il coinvolgimento funzionale di tutte le componenti della medicina convenzionata nel percorso assistenziale e di coordinare i servizi e i professionisti afferenti agli altri ambiti (ospedale, strutture residenziali e semiresidenziali, servizi sociali, etc) al fine di garantire una presa in carico coordinata e continuativa, nella capacità di favorire, conformemente alla programmazione aziendale, il coinvolgimento responsabile delle amministrazioni locali nello sviluppo dell'assistenza territoriale, valorizzando le risorse della comunità locale. Il distretto, come sistema integrato, si integra con l'ospedale, il dipartimento di prevenzione e con le risorse della comunità. Il distretto si coordina con il Dipartimento di Prevenzione per la prevenzione e la promozione della salute. 23 Per l'integrazione tra ospedale e Territorio si individuano alcune strategie imprescindibili come: il consolidamento dei modelli di ammissione e dimissione protetta, supportati dalla implementazione di percorsi per la presa in carico globale e coordinata del paziente; l’implementazione di soluzioni organizzative, quali le Centrali Operative Territoriali; il potenziamento degli strumenti di scambio informativo, nella fattispecie dei sistemi informativi integrati. Inoltre, per dare formalizzazione al ruolo dell’integrazione con l’ospedale, l'U.L.S.S. n. 2 istituisce un coordinamento per la pianificazione e l’organizzazione delle attività relative alla gestione del paziente tra l’ambito ospedaliero e territoriale, finalizzato alla condivisione dei percorsi assistenziali, alla loro corretta applicazione ed alla responsabilizzazione sulla valutazione degli esiti. Sono membri del Coordinamento: il direttore sanitario, il direttore dei servizi sociali e della Funzione territoriale, il direttore della funzione ospedaliera, il direttore del distretto, i responsabili delle UO distrettuali, un farmacista, un assistente sociale, un medico di medicina generale (nominato dal comitato aziendale) un pediatra di libera scelta (nominato dal comitato aziendale) uno specialista ambulatoriale interno, (nominati dal comitato zonale) il responsabile dell'unità operativa semplice professioni sanitarie territoriali o suo delegato. Il distretto promuove l'integrazione con le risorse della comunità ( pazienti e loro familiari, amministrazioni locali, volontariato e altre organizzazioni) per responsabilizzare tutti i soggetti alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza. Il direttore del distretto garantisce la funzione direzionale di tutte le attività del distretto mediante i Responsabili delle UU.OO. Al direttore di distretto competono le funzioni di: conseguimento degli obiettivi di risultato, di attività e di risorse concordati e assegnati al distretto, in sede di contrattazione di budget con la Direzione Generale; organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali propri del distretto; coordinamento delle necessarie collaborazioni ed organizzazione delle risorse affinché il medico/pediatra di famiglia svolga il proprio ruolo di referente unico per l'assistito; utilizzo dello strumento del budget per definire gli obiettivi e monitorare i relativi indicatori di risultato attribuiti alle UO distrettuali e alle Medicine di gruppo Integrate, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse, nonché monitorandone l'implementazione. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD). Sono membri di diritto: 24 il direttore del distretto; il direttore dell’U.O.C. cure primarie; il direttore dell’U.O.C. infanzia, adolescenza e famiglia; tre medici coordinatori delle Aggregazioni Funzionali Territoriali previste; un rappresentante dei PLS; un rappresentante degli SAI; un rappresentante della continuità assistenziale. I membri dell’ufficio di coordinamento sono nominati, su proposta del direttore di distretto, dalla direzione generale. Il distretto presenta un’articolazione rappresentata nell’organigramma di cui all’allegato D. ART. 18 L’ospedale È la struttura tecnico-funzionale mediante la quale l’azienda assicura l’erogazione dell’assistenza ospedaliera in modo unitario ed integrato, sulla base degli indirizzi di programmazione e di organizzazione regionale, perseguendo anche la formazione e la ricerca. L’ospedale assicura le risposte: alle situazioni di urgenza ed emergenza (pronto soccorso); assistenziali alle acuzie, in regime ordinario e diurno (degenza ordinaria, day hospital e day surgery); assistenziali alle post-acuzie lungodegenziali e riabilitative; assistenziali specialistiche ambulatoriali; all’attività di raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali; all’attività di prelievo, conservazione e distribuzione dei tessuti. L’attività della funzione ospedaliera è contabilmente evidenziata in modo separato L’ospedale si articola in: Presidio ospedaliero di Feltre, classificato come presidio ospedaliero di rete punto di riferimento extraregionale ai sensi della L.R. 23 del 29/06/2012 e sede della struttura regionale di chirurgia oncologica gastrointestinale ai sensi dalla DGRV n. 2122 del 19/11/2013, dislocato nelle sedi di via Bagnols sur Cèze, 3 e di via Marconi, 7; Presidio ospedaliero di Lamon, classificato come ospedale nodo di rete monospecialistico riabilitativo per le Aziende Ulss 1 e 2, ai sensi della DGRV n. 2122 del 19/11/2013. 25 L’ospedale è struttura dotata di autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio aziendale ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. Esso presenta un’articolazione strutturata secondo il modello dipartimentale, tenendo conto dell'intensità di assistenza e di cura, e rappresentata negli organigrammi di cui agli allegati E (dipartimenti strutturali) e F (dipartimenti funzionali transmurali). L'ospedale è diretto dal direttore della funzione ospedaliera, unico responsabile organizzativo funzionale dell'intera funzione ospedaliera, nominato dal direttore generale con proprio provvedimento per ricoprire un incarico equiparato a quello di direttore di dipartimento. Il direttore della funzione ospedaliera risponde alla direzione strategica nella figura del direttore sanitario. Il direttore della funzione ospedaliera: garantisce la funzione direzionale di tutte le attività dei presidi ospedalieri; persegue gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la direzione aziendale mediante le risorse assegnate. Con la medesima metodologia definisce attività, risultati e risorse con le strutture dipartimentali afferenti; garantisce la migliore funzionalità dei servizi ospedalieri, favorisce un'adeguata assistenza ospedaliera alle persone nonché la continuità dell'assistenza, operando in stretta interrelazione con il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale e con il direttore del dipartimento di prevenzione nell'ambito degli indirizzi strategici stabiliti dalla direzione aziendale e del budget attribuito alla struttura ospedaliera; è responsabile, all’interno del presidio ospedaliero, della corretta organizzazione ed esecuzione dei programmi assistenziali orizzontali, frutto dell’integrazione delle linee verticali responsabili della produzione delle singole prestazioni; è garante, dal punto di vista gestionale ed organizzativo, dell’erogazione integrata delle prestazioni ospedaliere; è responsabile dei requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture organizzative e dei professionisti che operano nel presidio; assicura la direzione delle funzioni trasversali di supporto tecnico, amministrativo e logistico; collabora alla valutazione delle attività dipartimentali, con particolare riferimento alla presa in carico globale dell’utente e all’integrazione delle prestazioni; mantiene, fino al pieno ed efficiente sviluppo della funzione dipartimentale, la responsabilità diretta delle risorse comuni di Presidio non dedicate alle linee di produzione ed è garante della migliore allocazione delle risorse umane e strumentali e dell’uso integrato delle stesse all’interno dei dipartimenti ospedalieri. Il direttore di dipartimento ospedaliero rappresenta il dipartimento nei rapporti con le altre articolazioni aziendali, assicurando la copertura della missione affidata dal vertice strategico. 26 Dirige e coordina, coerentemente con gli indirizzi aziendali e gli orientamenti espressi in comitato di dipartimento, le unità operative ed i settori/moduli dipartimentali, assicurando l’ottimizzazione della gestione e l’uniforme applicazione delle procedure comuni. Assicura la gestione integrata delle risorse assegnate per garantire la produzione e l’erogazione delle prestazioni e dei servizi organizzati in forma dipartimentale, nell’ambito di percorsi terapeutici e di linee guida condivise. Integra operativamente le professionalità e le articolazioni operative, che concorrono allo sviluppo dei processi erogativi. È responsabile del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi collegialmente definiti e negoziati col vertice strategico aziendale, in sede di processo di budgeting. Assicura lo sviluppo del processo di valutazione della qualità dell’assistenza. Promuove la formazione continua e le altre iniziative finalizzate ad assicurare l’aggiornamento tecnico-scientifico e culturale delle risorse professionali assegnate al dipartimento. ART. 19 Il dipartimento di prevenzione Il dipartimento di prevenzione dell’U.L.S.S. n. 2 è organizzato secondo quanto previsto dalle “Linee guida per l’organizzazione del dipartimento di prevenzione delle aziende U.L.S.S. del Veneto”, approvate con D.G.R.V. n. 975 del 18 giugno 2013 e alle quali si rimanda per quanto non previsto espressamente nel presente atto aziendale. Il dipartimento di prevenzione è la struttura tecnico funzionale, mediante la quale l’U.L.S.S. n. 2 tutela e promuove la salute della popolazione. È un dipartimento strutturale con responsabilità gestionale diretta delle risorse assegnate. Sua missione è garantire la tutela della salute collettiva, fornendo una risposta unitaria ed efficace alla domanda, anche inespressa, di salute della popolazione e perseguendo le strategie di: promozione della salute; prevenzione degli stati morbosi; miglioramento della qualità della vita; il benessere animale e la sicurezza alimentare. Il perseguimento di tali strategie prevede: la conoscenza e la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza; la definizione degli obiettivi e la programmazione delle azioni; la verifica dei risultati in termini di efficacia ed efficienza. Su tali temi strategici il dipartimento di prevenzione, oltre ad impostare azioni secondo i criteri dell’intervento diretto, può promuovere e coordinare iniziative preventive, che 27 coinvolgono altre strutture aziendali o istituzioni esterne, in particolare i Comuni del territorio dell’U.L.S.S. n. 2. Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7 quarter del D.lgs n. 229/1999, che ha modificato il D.Lgs. 502/1992 e il successivo D.Lgs n. 517/1993, hanno individuato l'organizzazione e stabilito le funzioni del Dipartimento di Prevenzione articolando le funzioni del Dipartimento in: funzioni garantite direttamente: profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale; tutela igienico-sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; tutela della salute nelle attività sportive. funzioni che il Dipartimento contribuisce ad assicurare con gli altri Servizi e Dipartimenti aziendali: attività di promozione della salute; attività di prevenzione delle malattie cronico-degenerative. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2 del D.lgs. n. 229/1999, il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con il distretto, con i dipartimenti dell'Azienda ULSS e delle Aziende Ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa, inoltre, alla formulazione del programma di attività della ULSS, formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria. L'azione del dipartimento di prevenzione sui temi strategici descritti potrà essere impostata secondo i criteri dell'intervento diretto oppure della promozione e del coordinamento di iniziative preventive che coinvolgono altre strutture aziendali. Infatti, ai fini preventivi, è strategica una visione integrata non solo fra i servizi del dipartimento di prevenzione ma anche in coordinamento con il distretto, i medici e i pediatri di famiglia e con le strutture a diverso titolo impegnate nella tutela della salute pubblica. Il dipartimento, oltre alle attività ordinarie di prevenzione e tutela della salute dei territori di competenza, svolge funzioni specifiche nell'attuazione di indirizzi nazionali, in rete con altre strutture e/o enti, di emergenze sanitarie territoriali. 28 L’assetto organizzativo del dipartimento di prevenzione, che risulta impostato sull’articolazione in servizi, realizza un’integrazione delle attività degli stessi secondo i principi dei processi per obiettivi, della multidisciplinarietà delle azioni e dell’unireferenzialità per l’utenza, intesa come certezza per il cittadino di avere riferimenti immediatamente identificabili, dai quali ottenere qualificate risposte per specifici problemi. Per tali motivi, al dipartimento afferisce tutto il complesso delle attività di prevenzione collettiva da espletarsi a livello sia centrale sia distrettuale, in modo da affrontare unitariamente le problematiche dei rischi per la salute e, conseguentemente, fornire una risposta uniforme ai bisogni della popolazione. Il dipartimento di prevenzione, ai sensi dell'articolo 7-quarter del D.lgs n. 229/1999, della L. n. 189/2012, della L.R. 23/2012 e della DGRV 975/2013, come evidenziato dall’organigramma illustrato nell’allegato G, è articolato nei seguenti servizi: Servizio igiene, sanità pubblica ed epidemiologia (SISP) Servizio prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) e, all’interno del Dipartimento di sanità animale e sicurezza alimentare, dai servizi: Servizio igiene produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale (SIAOA); Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ); Servizio sanità animale (SA); Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN). Gli organi del dipartimento di prevenzione sono: il direttore del dipartimento di prevenzione; il comitato del dipartimento di prevenzione. Il direttore del dipartimento di prevenzione è scelto dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione di una delle strutture complesse raggruppate nel dipartimento. L'articolo 6, comma 2 della LR 23/2012 prevede che il direttore del Dipartimento di prevenzione abbia un incarico di durata triennale e non possa effettuare più di due mandati consecutivi nella stessa azienda. Il direttore del dipartimento di prevenzione individua il proprio vicario tra i responsabili di Servizio con incarico di struttura complessa. Il direttore del dipartimento di prevenzione risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo complessivo del dipartimento di prevenzione e della gestione del budget affidatogli. In particolare, egli esercita i seguenti compiti e funzioni: negozia, secondo le intese intercorse con i responsabili dei servizi, il budget con la direzione generale e assegna le risorse finanziarie ed umane a ciascun servizio, sulla base degli obiettivi e dei piani di attività concordati; 29 verifica il perseguimento degli obiettivi, i risultati delle attività e la qualità delle prestazioni erogate, nonché i relativi carichi di lavoro del personale; mantiene i rapporti con la direzione generale, cura le attività di comunicazione esterna e promuove la formazione di tutto il personale; promuove e coordina l’attività programmatoria generale e di promozione ed educazione alla salute in ambito aziendale; garantisce il coordinamento, diretto o indiretto, dei programmi complessi di sanità pubblica, non riconducibili all’operatività dei singoli servizi, con particolare riferimento ai programmi coinvolgenti più servizi; promuove livelli di integrazione intradipartimentale, interdipartimentale ed interistituzionale in accordo con i responsabili di servizio, detta indicazioni e disposizioni in relazione all’organizzazione interna e alle procedure per il rilascio degli atti aventi rilevanza esterna; esercita le funzioni valutative, previste dalla normativa vigente, nei confronti dei responsabili dei servizi afferenti al dipartimento di prevenzione; assume funzioni di coordinamento in ordine a situazioni di emergenza che investono più servizi del dipartimento di prevenzione. Il direttore del dipartimento di prevenzione è affiancato da un comitato di dipartimento, organo collegiale composto dai responsabili dei servizi, al fine di adottare criteri di uniformazione di comportamenti e procedure, particolarmente per quanto riguarda gli atti aventi rilevanza esterna Il comitato di dipartimento deve dotarsi di un regolamento di funzionamento. Il direttore di dipartimento ha facoltà di integrare la composizione del comitato di dipartimento occasionalmente o stabilmente con figure professionali preposte a funzioni di responsabilità in ordine a specifiche soluzioni organizzative e di integrazione tra i servizi. Le funzioni che devono essere implementate su scala multizonale provinciale sono le seguenti: osservazione epidemiologica; attività di educazione e di promozione della salute; definizione del rapporto ambiente-salute e promozione della salute associabile a fattori ambientali; raccordo con le reti regionali di controllo delle emergenze territoriali; prevenzione dai traumi da incidenti stradali e domestici; pianificazione provinciale delle attività di controllo e promozione negli ambienti di lavoro tra pubbliche amministrazioni screening cardiovascolare e oncologico, lotta ai vettori area sicurezza alimentare e veterinaria. Per le suddette funzioni deve essere individuata una U.O. di coordinamento su base provinciale. 30 Il dipartimento di prevenzione individua forme di collaborazione istituzionali permanenti su temi di interesse comuni e a valenza sovraziendale quali: sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con l’INAIL, la Direzione provinciale del lavoro, le associazioni degli imprenditori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti; igiene ambientale, con particolare riferimento ai rapporti con l’amministrazione provinciale ed il dipartimento ARPAV provinciale. Ai fini preventivi è strategica una visione integrata, non solo fra i servizi dei dipartimenti di prevenzione ma anche in coordinamento con il distretto ed in particolare con i medici e pediatri di famiglia e con le strutture a diverso titolo impegnate nella tutela della Salute pubblica. Rappresentano in particolare ambiti ed azioni rilevanti: prevenire le malattie suscettibili di vaccinazione individuando strategie per mantenere o migliorare le coperture raggiunte, perseguendo un coinvolgimento attivo dei medici/pediatri di famiglia anche nell'azione di sensibilizzazione ed informazione della popolazione; ridurre la mortalità per carcinoma della mammella, della cervice uterina e del carcinoma del colonretto, attraverso i programmi di screening di massa per una diagnosi precoce delle malattie oncologiche. L'integrazione funzionale tra distretto e dipartimento di prevenzione è volta ad incrementare la partecipazione e l'accesso agli screening nella popolazione generale e nei sottogruppi specifici; promuovere la prevenzione primaria e la promozione di stili di vita sani per prevenire le patologie cronico-degenerative e le loro complicanze, individuando come obiettivi da realizzare in integrazione con le strutture distrettuali: ◦ la riduzione della percentuale di fumatori abituali, con particolare riguardo alle fumatrici e a soggetti in età giovane-adulta, anche attraverso azioni di educazione, sostegno ed incentivo alla cessazione del fumo; ◦ l'incremento dell'attività motoria, con riguardo alla popolazione giovaneadulta e adulta-anziana; ◦ la prevenzione dell'obesità, con particolare riguardo a quella infantile, anche attraverso la realizzazione di adeguate campagne informative; ◦ la riduzione del numero di consumatori di alcol a rischio attraverso azioni di prevenzione ed interventi di counselling breve; ridurre l'incidenza e la mortalità per malattie ischemiche del cuore e cerebrovascolari, Il dipartimento di prevenzione elabora ed attiva, con il concorso attivo di tutte le strutture tecnicofunzionali, un proprio "Piano strategico della prevenzione", approvato dalla direzione strategica, come un documento che organizza e descrive in modo esplicito e trasparente obiettivi, azioni e risorse ritenuti necessari per affrontare problemi di salute e fattori di rischio prioritario. 31 ART. 20 L’organizzazione dipartimentale L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione dell’U.L.S.S. n. 2, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3574, del 21 dicembre 2001 “Modifiche alla D.G.R. n. 1742 del 25/5/99 ad oggetto “Disposizioni per l’istituzione ed il funzionamento dei dipartimenti e delle aree omogenee per le aziende UU.LL.SS.SS. ed ospedaliere””. Tale modello organizzativo persegue le finalità di tutela del cittadino-utente e di efficienza organizzativa: favorendo l’efficacia e l’appropriatezza dell’intervento sanitario, l’accessibilità dell’utente ai servizi sanitari offerti, il livello di umanizzazione ed una sempre maggiore attenzione ai bisogni globali del malato; sviluppando il coordinamento delle attività cliniche, di ricerca e di formazione; perseguendo l’efficienza dell’organizzazione; favorendo l’efficienza e l’integrazione delle attività delle unità operative; perseguendo l’integrazione con gli altri livelli assistenziali ed un più razionale ed agevole processo decisionale e di controllo; promuovendo i processi di responsabilizzazione della dirigenza. I dipartimenti devono raggiungere tali finalità attraverso: la valorizzazione e la responsabilizzazione degli operatori, in rapporto alla professionalità e competenza; un efficace ed integrato impiego delle risorse; la predisposizione di linee-guida e/o protocolli e/o percorsi assistenziali basati sulle evidenze cliniche, con la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni; l’adozione del metodo di lavoro interdisciplinare, della ricerca e del confronto professionale; l’adozione di tutte le modalità organizzative che, a parità di qualità nei risultati ottenuti rispetto alla salute e agli altri diritti dell’utente, consentano una minor permanenza in ospedale del paziente. A seconda del modello organizzativo, i dipartimenti possono essere: strutturali: sono costituiti da unità operative omogenee sotto il profilo dell’attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate, hanno la responsabilità gestionale delle risorse loro assegnate; funzionali per obiettivi: sono costituiti da unità operative che concorrono ad obiettivi comuni e hanno come principale obiettivo quello di migliorare la pratica clinico-assistenziale, la presa in carico del paziente e l'integrazione multi professionale e multidisciplinare. 32 Possono essere istituiti inoltre: Dipartimenti “transmurali” (dipartimenti tra le strutture tecnico-funzionali complesse dell’azienda sanitaria e tra queste e strutture universitarie, tramite l’azienda ospedaliera di riferimento) al fine di perseguire obiettivi di rilevanza strategica; Dipartimenti interaziendali, costituiti tra differenti aziende sanitarie con specifici accordi e formali provvedimenti, allo scopo di perseguire specifici obiettivi comuni. Il numero e la tipologia dei dipartimenti amministrativi, ospedalieri e territoriali dell’U.L.S.S. n. 2 sono rappresentati negli allegati organigrammi del distretto, dell’ospedale, del dipartimento di prevenzione e dei servizi amministrativi (rispettivamente allegati D, E, F, G e H). Il direttore del dipartimento ha un incarico di due anni, sottoposto a verifica, rinnovabile. Per quanto attiene invece alla definizione degli organi, delle modalità organizzative e delle regole di funzionamento, si rimanda alla sopracitata D.G.R.V. n. 3574/2001, nonché ai regolamenti aziendali di attuazione. ART. 21 I servizi amministrativi, tecnici, professionali e di supporto La direzione amministrativa, per garantire le proprie funzioni, si avvale di servizi amministrativi, tecnici, professionali e di supporto. L'area amministrativa svolge le funzioni e le attività finalizzate a supportare la direzione generale nei processi di pianificazione aziendale, programmazione, garanzia e miglioramento continuo della qualità, budgeting, controllo di gestione, valutazione delle performance, sistema di controllo interno e quelle necessarie a garantire l'operatività delle strutture tecnico funzionali dell'azienda, mediante l'acquisizione, l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, informative, finanziare, patrimoniali, tecniche e materiali. L'organizzazione dell'area amministrativa è improntata a principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché a quello di flessibilità. Questo per renderla funzionale al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal direttore generale al direttore amministrativo e da questo affidati ai vari servizi, tramite il sistema di budget. In conformità all’art. 17-bis del D. Lgs. n. 229/99, i servizi professionali, tecnici ed amministrativi dell’U.L.S.S. n. 2 sono organizzati in un dipartimento, individuato dall’azienda in modo da accorpare tra loro funzioni omogenee o collegate, razionalizzando le risorse attribuite e facilitando l’esercizio della funzione di controllo dell’attività delegata. L’organigramma dei servizi amministrativi, tecnici, professionali e di supporto, con l’indicazione delle strutture complesse individuate come tali dall'allegato A1 della D.G.R.V. n. 975 del 18 giugno 2013, dalle strutture semplici a valenza dipartimentale nonché dalle strutture semplici e uffici in staff alla direzione amministrativa risulta dall’allegato H. 33 ART. 22 Strutture complesse e semplici Le strutture organizzative sono articolazioni aziendali, in cui si concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali), finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione e di committenza, o di produzione di prestazioni e di servizi sanitari. La valenza strategica e la complessità organizzativa sono gli elementi che rendono opportuna l’individuazione di una posizione con responsabilità di organizzazione e di gestione delle risorse assegnate. La valenza strategica di una struttura è definita dal livello di interfaccia con istituzioni o organismi esterni all’azienda, dal volume delle risorse da allocare, dalla rilevanza delle problematiche trattate, dal livello di intersettorialità che caratterizza gli interventi. La complessità organizzativa di una struttura è definita dalla numerosità e dalla eterogeneità delle risorse professionali, dal dimensionamento tecnologico e dai costi di produzione. L’individuazione delle strutture aziendali, così definite, avviene sulla base del quadro complessivo risultante dalla convergenza delle seguenti variabili: il posizionamento strategico o il grado di priorità di azione, che riveste l’ambito di applicazione prevalente delle competenze e delle risorse cui si intende dare strutturazione; la riconducibilità del sistema tecnico (competenze e conoscenze) a discipline definite; la rilevanza, l’intensità, la frequenza dei rapporti istituzionali da intrattenere con soggetti esterni all’azienda; il grado di intersettorialità, di interdisciplinarietà ed interprofessionalità, che è necessario governare per assicurare migliori livelli di efficacia, di efficienza e di rendimento degli interventi; la rilevanza qualitativa e quantitativa delle risorse da allocare, monitorare, organizzare e gestire; il livello di autonomia e di responsabilità, che è necessario assicurare per un appropriato, efficace ed efficiente assolvimento della funzione. Le strutture organizzative si distinguono in complesse e semplici, in relazione all’intensità assunta dalle variabili citate e all’ampiezza degli ambiti di autonomia e di responsabilità conferiti dall’azienda, come evidenziato dagli organigrammi allegati. In generale, sono complesse le strutture organizzative che: esercitano funzioni di committenza aziendale o di amministrazione per settori di attività o ambiti organizzativamente riconoscibili, individuati come prioritari dalla programmazione regionale o locale ed economicamente rilevanti quanto a risorse da allocare; assicurano funzioni di produzione di prestazioni o di servizi che fanno riferimento a un sistema di conoscenze e competenze, normalmente riconducibili a discipline 34 normativamente riconosciute e che mobilitano un volume di risorse qualitativamente e quantitativamente significativo; esercitano funzioni di rilievo nel supporto alla direzione aziendale e riguardano attività prioritariamente connesse con la pianificazione e con la crescita organizzativa dell’azienda; coordinano processi professionali ad elevata complessità ed integrazione, trasversalmente a diverse strutture dell’azienda. Al direttore di detta struttura compete la responsabilità di gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite. Le strutture semplici sono sia articolazioni interne della struttura complessa, sia strutture aventi valenza dipartimentale o distrettuale, alle quali è attribuita la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. In generale, sono semplici le strutture organizzative che: assicurano attività riconducibili ad una linea di produzione chiaramente individuabile nell’ambito di quella della struttura complessa di riferimento; sono contrassegnate da una struttura di produzione con significativo valore economico, in termini sia di tecnologie utilizzate, sia di risorse umane assegnate. Le strutture semplici comportano responsabilità ed autonomia nella gestione di risorse umane, tecniche e/o finanziarie necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite. Si precisa che gli organigrammi allegati rappresentano l’attuale stato della programmazione aziendale. Successivi provvedimenti della direzione potranno modificare l’articolazione e la numerosità delle strutture semplici e definire la valenza interna alla struttura complessa, dipartimentale o distrettuale. ART. 23 Autonomia gestionale delle unità organizzative L’U.L.S.S. n. 2 è organizzata sulla base dei seguenti criteri: a ciascuna articolazione tecnico-funzionale aziendale, a ciascun dipartimento, a ciascuna struttura complessa e semplice a valenza dipartimentale o a valenza distrettuale sono assegnati compiti, obiettivi quantitativi e qualitativi e strumenti coerenti fra loro e rispondenti a logiche di organicità; ciascuna delle articolazioni aziendali e strutture anzidette: ◦ ha un unico responsabile, dal quale dipendono tutti gli operatori ad ognuna assegnati; ◦ costituisce un centro di attività e di costo con proprio budget. Il responsabile di ciascuna articolazione aziendale e delle strutture suddette risponde del raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del budget assegnato; ◦ benché autonoma, deve attuare procedure per un’azione coordinata e mirata ad obiettivi di efficienza e di economicità. Per le strutture semplici che sono articolazioni interne delle strutture complesse, la responsabilità di gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie ha valenza interna alla struttura complessa, non comporta un distinto e autonomo budget con conseguente 35 negoziazione e gli obiettivi e le risorse sono definiti tra il dirigente con incarico di struttura complessa e il dirigente con incarico di struttura semplice. Per consentire l’attuazione di quanto sopra, è avviato il processo di budgeting interno. Sulla base delle indicazioni della programmazione regionale e locale, il direttore generale, coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale e supportato dal collegio di direzione, elabora le principali linee annuali e indica la previsione di budget generale a disposizione per l’esercizio di riferimento e gli obiettivi da perseguire. Il direttore generale formula, altresì, un’ipotesi di assegnazione di risorse e obiettivi all’ospedale, al distretto socio sanitario, al dipartimento di prevenzione e alla struttura amministrativa di supporto. Partendo da tali indicazioni, le articolazioni tecnico-funzionali aziendali coadiuvano le strutture dipartimentali nel definire, in collaborazione con i direttori e/o responsabili dei centri di responsabilità afferenti e con supporto del controllo di gestione, programmi e progetti operativi e formulano una proposta di budget. Tale proposta sarà oggetto di contrattazione con la direzione strategica, che avvallerà o modificherà le proposte indicate, in correlazione alle compatibilità economiche aziendali e alla loro coerenza con le indicazioni programmatiche dell’azienda. L’insieme dei budget delle articolazioni aziendali e della struttura amministrativa di supporto approvati costituirà il budget dell’azienda sanitaria per l’esercizio di riferimento. Nel corso dell’esercizio, dovranno essere prodotte, con periodicità sistematica, informazioni di attività e di utilizzo delle risorse per la verifica che l’andamento della gestione sia in linea con gli obiettivi previsti e adottare, in caso contrario, le misure correttive necessarie. Ai fini di contribuire al processo di valorizzazione e di responsabilizzazione della dirigenza verso obiettivi predeterminati e condivisi, oltre che realizzare modalità di governo e di gestione più articolate e flessibili, il direttore generale può provvedere alla delega di funzioni di gestione di sua competenza a favore dei dirigenti delle articolazioni aziendali principali e dei dipartimenti e servizi amministrativi, secondo criteri e modalità propri della disciplina dell’istituto, che sono esplicitati tramite apposito regolamento aziendale. Ai sensi della Legge 241/90, di norma, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa. ART. 24 Conferimento degli incarichi dirigenziali Il sistema rivolto all’individuazione, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, conformemente all’art. 15-ter del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., trova completa ed esaustiva rappresentazione in sede di concertazione con i rappresentanti aziendali delle OO.SS. firmatarie dei CC.CC.NN.L. per le aree della dirigenza. L’attribuzione degli incarichi avviene compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nel presente atto aziendale, nel rispetto delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali. Sulla base di quanto indicato nei CC.CC.NN.L., a ciascun dirigente dell’U.L.S.S. n. 2 è garantita l’attribuzione di un incarico dirigenziale che, ai sensi della vigente normativa 36 contrattuale e con riferimento a quanto indicato nell’art. 22 (strutture complesse e semplici), può essere di: direzione di struttura complessa; direzione di struttura semplice; professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e controllo; professionale in senso stretto. A ciascun incarico dirigenziale è correlata una funzione dirigenziale. A ciascuna funzione, e pertanto a ciascun incarico, è correlato un valore economico, determinato negli importi fissati in sede di contrattazione/concertazione aziendale. Il direttore generale procede al conferimento degli incarichi di dirigenti apicali di unità operativa complessa, rendendo pubbliche le motivazioni professionali ed evidenziando qualità e meriti del soggetto al quale è conferito l’incarico. I criteri e le procedure ai quali attenersi per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario sono definiti con la DGRV n. 343/2013. Con questo sistema, nel rispetto del quadro normativo in materia, l’azienda intende rendere trasparente lo scenario complessivo delle funzioni dirigenziali svolte, valorizzare l’assunzione condivisa di un diverso grado di responsabilità, stimolare la dirigenza, anche nella prospettiva di una rinnovata visione del concetto di carriera, ad un sempre maggior impegno professionale, che contribuisca alla crescita anche qualitativa dell’intero servizio reso. ART. 25 La direzione delle professioni sanitarie (infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) La direzione delle professioni sanitarie (infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), è una struttura complessa a valenza aziendale che opera in staff alla direzione sanitaria. Nell'ambito dell'Ospedale e del Territorio, sono previste due strutture semplici. I rispettivi responsabili concorrono alla corretta gestione del personale assegnato, sotto la direzione rispettivamente del Direttore della funzione ospedaliera e del Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale. La direzione delle professioni sanitarie concorre ad assicurare un'assistenza personalizzata e di qualità a tutti gli utenti, promuovendo l'impiego ottimale delle risorse disponibili, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche. Esercita le funzioni di: programmazione dei fabbisogni di personale; analisi dei fabbisogni formativi e pianificazione dei relativi interventi; valutazione dei modelli organizzativi delle seguenti professioni sanitarie che ad esso afferiscono: professioni dell’area infermieristica ed ostetrica; professioni dell’area 37 tecnico-sanitaria; professioni della prevenzione; professioni della riabilitazione, nonché il personale socio sanitario, che svolge attività di supporto all’assistenza. Il dirigente sanitario responsabile della direzione delle professioni sanitarie è un operatore appartenente alle professioni di cui alla legge n. 251/2000, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. È nominato dal direttore generale, attraverso idonea procedura selettiva ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Gli aspetti organizzativi, i meccanismi di integrazione e coordinamento interni e le aree di corresponsabilità con altri ruoli o organi sono definiti in apposito regolamento. 38 TITOLO V FUNZIONAMENTO DELL’AZIENDA ART. 26 Atti di programmazione: procedure di consultazione Le scelte di programmazione dell’U.L.S.S. n. 2 si fondano sul Piano sanitario nazionale, sul Piano socio-sanitario regionale e sugli altri atti di programmazione adottati dalla Regione. Tali scelte si effettuano attraverso un insieme coordinato di piani, programmi e progetti, nel contesto di un quadro globale di programmazione dell’assistenza. L'U.L.S.S. n. 2 sviluppa l’analisi dei bisogni assistenziali e il governo della domanda di prestazioni, espressa verso tutti i poli della rete socio sanitaria, in linea con la programmazione locale e fondata sull'analisi e sulla valutazione di obiettivi di salute per il singolo e per la comunità. I principali strumenti attuativi della programmazione sono: il Piano attuativo locale (già Piano generale nella L.R. n. 55/94): è proposto dal direttore generale e, previo parere della conferenza dei sindaci, è approvato dalla Regione.Le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi e le politiche di gestione indicate nel piano devono uniformarsi ai contenuti del Piano sociosanitario regionale e agli altri atti della programmazione regionale e ha durata e scadenza pari a quella dei piani della programmazione regionale. Esso, inoltre, deve tenere conto del Piano di zona approvato dalla conferenza dei sindaci, in modo da favorire l’integrazione tra le due programmazioni; i singoli Programmi d’intervento e piani settoriali: sono gli strumenti attuativi dei piani, raccordati con il bilancio dell’azienda; il Piano di zona: costituisce lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione sociosanitaria e si configura come “piano regolatore dei servizi alla persona”, con riferimento ad un ambito territoriale corrispondente a quello dell’azienda U.L.S.S., estendendo la sua area di competenza dai servizi di assistenza sociale ai servizi ad elevata integrazione socio-sanitaria, all’interno del più generale quadro di politiche sanitarie e sociali. Esso è elaborato a livello di U.L.S.S., è promosso dall’esecutivo della Conferenza dei sindaci ed è approvato dalla Conferenza stessa, sentiti tutti gli enti pubblici interessati ed i soggetti privati operanti nel sistema dei servizi sociali. È coordinato dal direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, recepito con deliberazione dal direttore generale ed inviato agli uffici regionali competenti per il visto di congruità; 39 I contenuti del piano di zona costituiscono la base fondamentale, sulla quale sono decise le deleghe da parte dei comuni della gestione dei servizi sociali all’azienda U.L.S.S., in relazione alle convenzioni già adottate in ambito distrettuale tra i comuni. Il Piano di Zona e il Piano Attuativo Locale, per favorire una maggiore coerenza nella programmazione, compongono una sorta di “Piano della Comunità”. il Programma delle attività territoriali (PAT): è strumento operativo di programmazione annuale del distretto, basato sulla intersettorialità degli interventi ed è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi e degli indirizzi contenuti nel PAL. Esso contiene la localizzazione dei vari servizi ed interventi sanitari, socio aziendali e delegati, nonché la determinazione delle risorse per gli interventi erogati, in integrazione con i comuni ricompresi nel territorio dell'U.L.S.S. n. 2. È proposto dal direttore del distretto sulla base delle risorse assegnate e delle indicazioni della direzione aziendale e, previo parere della Conferenza dei sindaci, viene approvato dal direttore generale d'intesa con la Conferenza stessa limitatamente alle attività socio sanitarie; il Bilancio pluriennale di previsione: rappresenta la traduzione in termini economici, finanziari e patrimoniali del Piano attuativo locale e degli altri strumenti della programmazione adottati dall’azienda. Ha una durata corrispondente a quella del Piano attuativo locale ed è aggiornato annualmente per scorrimento. Si articola nelle seguenti parti: ◦ parte economica; ◦ parte finanziaria; ◦ parte patrimoniale. Il contenuto di ogni singola parte è articolato per anno, rispetto alle fondamentali strutture dell’azienda, con separata evidenza dei servizi sociali. È strutturato secondo lo schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale, in modo da consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, in analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico preventivo e del budget generale. Deve essere corredato da una relazione del direttore generale; il budget: è uno strumento gestionale che presuppone un processo di negoziazione degli obiettivi e delle risorse disponibili su più livelli di responsabilità, finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema assistenziale, favorendo la correlazione tra gli obiettivi del budget distrettuale e gli obiettivi del budget ospedaliero. 40 ART. 27 Miglioramento continuo dell’assistenza Il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e dell’appropriatezza delle prestazioni rese è obiettivo prioritario dell’azienda U.L.S.S., perseguito tramite l’attivazione di un sistema di monitoraggio della qualità. Lo sviluppo e la verifica della qualità degli interventi sanitari e socio-sanitari, si realizza anche attraverso apposite modalità di vigilanza sulle organizzazioni erogatrici delle prestazioni. Infatti, le strutture che erogano servizi sanitari e socio-sanitari sono subordinate al rispetto dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa, al fine di assicurare che le strutture erogatrici garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità, nonché adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa ed alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato. A livello aziendale, il perseguimento del miglioramento continuo della qualità avviene attraverso l'impegno di tutte le strutture aziendali, supportate dal Servizio controllo interno, accreditamento e qualità. ART. 28 Governo delle liste di attesa Il governo delle liste di attesa è finalizzato a garantire l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari con l'applicazione di rigorosi criteri di appropriatezza, di rispetto delle classi di priorità e di trasparenza del sistema a tutti i livelli. L' U.L.S.S. n. 2 descrive il sistema di governo aziendale delle liste di attesa nel Piano aziendale delle liste di attesa. Il Tavolo di monitoraggio aziendale è un organismo che ha il compito di valutare i risultati dell’U.L.S.S. n. 2 relativi al rispetto dei tempi di attesa, dell’appropriatezza prescrittiva e dei percorsi assistenziali aziendali. Ad esso spetta, inoltre, proporre: al direttore sanitario, le modalità di formazione e informazione da porre in essere per assicurare un’effettiva omogeneità prescrittiva; ai direttori di area competenti, i provvedimenti di tipo economico o amministrativo da applicare ai professionisti in caso di mancata adesione ai percorsi assistenziali o di ripetuta prescrizione e/o erogazione di prestazioni non appropriate. Presieduto dal direttore sanitario e nominato dal direttore generale, esso è composto da: direttore della funzione ospedaliera; direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale; coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali; dirigente medico referente aziendale per la D.G.R.V. n. 863/2011; 41 quali rappresentanti degli specialisti dipendenti: il direttore UOC Chirurgia generale, il direttore UOC Radiologia, il direttore UOC Cardiologia-UCIC, il direttore dell'UOC Medicina generale o loro delegati; rappresentante degli specialisti ambulatoriali interni; rappresentante dei medici di medicina generale; rappresentante dei pediatri di libera scelta; rappresentanti delle associazioni degli utenti. Il direttore generale potrà invitare a partecipare ai lavori anche un rappresentante della Comunità di Primiero. ART. 29 Informazione, accoglienza, tutela e partecipazione dei cittadini L’U.L.S.S. n. 2 orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali alla valorizzazione della centralità del cittadino, inteso non solo come destinatario dei servizi aziendali, ma anche come interlocutore privilegiato e stessa “ragione d’essere” della sua presenza istituzionale. L’azienda garantisce, inoltre, la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini, nella fruizione dei servizi sanitari. A questo fine, assicura il coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni di volontariato e di tutela dei diritti, quali portatori di interessi diffusi, alle fasi di programmazione delle attività e di valutazione della qualità dei servizi, allo scopo di favorire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. La presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti è favorita anche tramite la stipulazione di accordi o protocolli, che stabiliscano gli ambiti e le modalità di collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari. L’azienda, in questa prospettiva, assicura il costante impiego dei principali strumenti organizzativi, normalmente previsti in materia di informazione, partecipazione, tutela ed accoglienza: la carta dei servizi, adottata in conformità al DPCM del 27/01/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” e al DPCM del 19/05/1995 “Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari”; l’U.R.P. (ufficio per l’informazione e le relazioni con il pubblico), istituito ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 165/2001, con il compito tra l’altro di: ◦ fornire le informazioni utili sulle prestazioni e le modalità di accesso ai servizi; ◦ raccogliere ed elaborare proposte per migliorare gli aspetti organizzativi e logistici dei servizi; 42 ◦ gestire i reclami, secondo procedure predefinite sulla base di un apposito “regolamento aziendale di pubblica tutela”, approvato con deliberazione n. 501 del 10/07/2002; la commissione mista conciliativa, istituita e funzionante sulla base del regolamento aziendale di pubblica tutela, di cui al punto precedente; la conferenza dei servizi, convocata annualmente dal direttore generale come momento di verifica e di proposta attraverso il quale le organizzazioni sociali, gli organismi di tutela del malato e le associazioni di volontariato possano valutare la qualità delle prestazioni e dei servizi dell'U.L.S.S. n. 2 e cogliere le istanze prioritarie da portare ai livelli decisionali perché si trasformino in attività concordate da monitorare e valutare nella più assoluta trasparenza; il sito web aziendale, quale strumento di diffusione di informazioni sull'azienda, di promozione della cultura della salute e di facilitazione di accesso ai servizi anche attraverso procedure on line. L’U.L.S.S. n. 2, inoltre, ritiene doveroso contribuire al superamento delle situazioni di asimmetria informativa, tradizionalmente esistenti nei rapporti tra strutture sanitarie e utenza: promuovendo una capillare e trasparente informazione sui servizi erogati, programmando specifiche iniziative nel campo della comunicazione, del marketing, dell’educazione sanitaria, della pubblicità di piani e programmi di particolare rilevanza per l’utenza; favorendo momenti istituzionali di incontro e azioni tese all’affermazione del “senso di appartenenza” ed al miglioramento continuo dei rapporti tra ULSS e cittadini L’U.L.S.S. n. 2 promuove altresì iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali. ART. 30 Rapporti col volontariato e l'associazionismo L'U.L.S.S. n. 2 si impegna a: promuovere, sviluppare e consolidare i rapporti con le associazioni di volontariato, in particolare in ambito socio-sanitario, anche attraverso specifiche convenzioni, al fine di diffondere le buone pratiche maturate nel territorio; favorire, nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole realtà associative, la nascita di iniziative che moltiplichino la reciproca conoscenza, migliorando al tempo stesso i rapporti sul piano della formazione e della operatività; sostenere percorsi formativi integrati al fine di supportare un volontariato competente, informato e partecipe; 43 rafforzare l’unitarietà degli intenti ed il migliore impiego delle risorse pubbliche e private, sviluppando un approccio di sistema, favorendo ogni iniziativa utile a creare un più efficace collegamento fra istituzioni pubbliche e volontariato locale; implementare l’audit civico attraverso il quale le organizzazioni sociali, gli organismi di tutela del malato e le associazioni di volontariato possano valutare la qualità delle prestazioni e dei servizi delle Aziende ULSS e cogliere le istanze prioritarie da portare ai livelli decisionali perché si trasformino in attività concordate da monitorare e valutare nella più assoluta trasparenza. ART. 31 Comitati aziendali Nell'organizzazione aziendale sono presenti vari organismi, permanenti o temporanei, che si occupano di curare l'approfondimento di aspetti legati a: etica della sperimentazione e della pratica clinica; pari opportunità; sicurezza del paziente e gestione del rischio; terapia antalgica e cure palliative; emergenza sanitaria; cure primarie; altre tematiche legate alla buona pratica clinica o assistenziale. Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, l'U.L.S.S. n. 2 può promuovere l'attivazione di gruppi su ulteriori tematiche specifiche. ART. 32 Risorse umane L’U.L.S.S. n. 2 riconosce il valore strategico delle risorse professionali, nelle quali individua il vero capitale di sua dotazione. A tal fine promuove e tutela forme di valorizzazione del personale, favorendone la partecipazione consultiva, propositiva e decisionale negli ambiti di competenza riconosciuti, il coinvolgimento nella responsabilità e la gratificazione professionale, nel quadro di strategie incentivanti e con il supporto della formazione e dell’aggiornamento finalizzato. Il processo di valorizzazione del personale costituisce impegno prioritario della direzione generale e dei livelli dirigenziali dell’azienda. Esso si sviluppa nel rispetto della normativa del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., della normativa regionale, dei contratti collettivi nazionali di lavoro; riguarda tutte le componenti professionali operanti nell’azienda, coinvolge le organizzazioni sindacali, è coadiuvato dalle specifiche iniziative del collegio di 44 direzione e si concretizza mediante progetti e programmi specifici, definiti dall’azienda e realizzati prioritariamente all’interno della stessa. La formazione e l'aggiornamento del personale si configura quale leva strategica per concretizzare le linee di cambiamento, oltre che organizzative anche culturali, valorizzando sia le competenze professionali sia la centralità della persona nei percorsi socio assistenziali. Tramite un’apposita procedura aziendale sono stabilite le modalità di pianificazione, attuazione e registrazione delle iniziative di formazione e addestramento, finalizzate a garantire che i dipendenti dell’U.L.S.S. n. 2 acquisiscano e migliorino le conoscenze e le capacità necessarie ad attuare le prestazioni di loro competenza. Contemporaneamente alla predisposizione del bilancio economico preventivo, è formulato il piano annuale per l’aggiornamento obbligatorio del personale, approvato dalla direzione strategica. Nel reperimento, infine, delle risorse umane necessarie all’assolvimento degli obblighi istituzionali, questa azienda intende avvalersi comunque di tutte le disposizioni legislative e contrattuali vigenti nel tempo, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, non escludendo il ricorso alla cessione all’esterno di alcune funzioni, quando questo assicuri standard (costi, qualità ed efficienza) migliori di quelli fatti registrare dall’organizzazione interna dell’azienda. ART. 33 Risorse materiali e tecnologiche L’attività di acquisizione di beni e fornitura di servizi presso l’U.L.S.S. n. 2 è informata ai principi della programmazione annuale, della coerenza con il sistema budgetario, della trasparenza e della massima concorrenzialità e persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dei vincoli di spesa definiti a livello di bilancio e degli altri atti della programmazione regionale e aziendale. Per i contratti di importo pari o superiore alla vigente soglia di applicazione della normativa comunitaria, l’U.L.S.S. n. 2 si uniforma alla normativa vigente. La disciplina della procedura per l’esecuzione delle spese in economia per l’acquisizione di beni e servizi è stabilita da apposito regolamento aziendale. L’U.L.S.S. n. 2 promuove le forme più avanzate di commercio elettronico, anche al fine della comparazione delle condizioni di fornitura, e tutte le iniziative connesse all’evoluzione dei processi di acquisizione, finalizzati alla riduzione dei costi, compreso, se presente, l'utilizzo del prezzo unitario di riferimento regionale. Nell’affidamento dei contratti per la fornitura di beni e servizi, l’U.L.S.S. n. 2 seguirà le previsioni normative e gli specifici indirizzi dettati a livello nazionale e regionale per l’affidamento dei servizi alla persona ai soggetti operanti nel terzo settore. 45 ART. 34 Risorse economico finanziarie L'U.L.S.S. n. 2 orienta la propria attività ad un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse al fine di garantire i Livelli di Assistenza previsti nel rispetto dell'obiettivo della sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale. Il governo economico finanziario si prefigge di: misurare l'impatto economico delle diverse scelte aziendali; supportare le analisi di convenienza economica; supportare le decisioni di investimento, tramite la valutazione economica e l'analisi dei flussi finanziari. I principali strumenti per il governo economico finanziario sono: la contabilità generale; la contabilità analitica, finalizzata ad un costante monitoraggio dei risultati di gestione e dei costi, al fine di verificarne la compatibilità con le risorse disponibili ed attivare eventuali interventi correttivi; il processo di budget, finalizzato alla responsabilizzazione sugli obiettivi da raggiungere e sulle risorse messe a disposizione a tale scopo; il bilancio annuale e pluriennale di previsione, corredato dal piano degli investimenti, e il bilancio di esercizio, che rappresentano l'espressione in termini economico finanziari e patrimoniali della gestione aziendale. ART. 35 Risorse informative ed informatiche Il sistema informativo socio-sanitario è l’insieme coordinato di strutture, strumenti e procedure compatibili, finalizzate all’acquisizione, all’elaborazione, alla produzione e alla diffusione delle informazioni utili per l’esercizio delle funzioni di programmazione, attuazione e controllo dell’attività dell’azienda. Si articola in due aree: area di governo, finalizzata alla programmazione ed al controllo di gestione; area di gestione, finalizzata all’organizzazione e allo sviluppo tecnologico del sistema. Lo sviluppo del sistema informativo ed informatico ha ricadute di impulso e modernizzazione per l’intera azienda, facilitando in particolare il contatto fra gli utenti e le strutture dell’U.L.S.S., favorendo lo snellimento dell’iter burocratico ed ottimizzando l’attività di reparti, ambulatori e altri servizi, anche attraverso la circolazione telematica delle informazioni. Nell’U.L.S.S. n. 2, a tale attività è preposto il servizio acquisizione, organizzazione e gestione delle risorse informative. Le funzioni assegnate a tale struttura sono le seguenti: 46 realizzare la raccolta delle informazioni necessarie alla gestione e al governo dell’azienda; attuare la progressiva e coordinata informatizzazione di tutta l’azienda, realizzando la graduale rilevazione delle informazioni, necessarie al buon funzionamento della stessa; curare, in collaborazione con le diverse unità operative aziendali, l’implementazione di tutte le procedure informatiche dell’azienda; elaborare i dati, secondo le cadenze concordate con le strutture interessate; supportare il servizio controllo di gestione nella predisposizione dei flussi informativi per il loro invio agli enti ufficiali (ISTAT, Ministeri, Regioni, Comuni, ecc.); partecipare attivamente al processo di formazione del personale dell’azienda nell’utilizzo delle tecnologie informatiche; promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie presso le varie unità operative aziendali, per favorire lo sviluppo di metodologie di lavoro più moderne ed efficienti. ART. 36 La gestione del rischio Il sistema di gestione del rischio (risk management) rappresenta l’insieme delle azioni, delle metodologie e degli strumenti impiegati in azienda per la riduzione dei rischi che comportano, potenzialmente, conseguenze negative all’organizzazione. Il profilo di rischio nel settore sanitario è multidimensionale: Il rischio prioritario è il rischio clinico, derivante dalle attività sanitarie. Esso può essere definito come la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza. Il rischio clinico può essere arginato tramite iniziative di gestione del rischio clinico, cioè un processo sistematico di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi attuali e potenziali, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pazienti, migliorare gli outcome ed indirettamente ridurre i costi, riducendo gli eventi avversi prevenibili. Al rischio clinico si accompagnano i rischi afferenti alla gestione aziendale, che emergono nei processi di supporto (amministrativi, logistici, ecc.) e possono dipendere dallo stato di manutenzione della struttura, dalla disponibilità e dalle condizioni delle attrezzature, ecc. Il modello organizzativo, attraverso il quale l’U.L.S.S. n. 2 attua le politiche aziendali per la gestione del rischio, coinvolge: Il responsabile delle funzioni per la sicurezza del paziente; Il comitato esecutivo per la sicurezza del paziente; il collegio di direzione, che ha la responsabilità di definire un programma aziendale di gestione del rischio; 47 il nucleo aziendale per la gestione dei sinistri; la funzione controllo interno, alla quale è assegnato l’obiettivo di prevenire, mitigare ed identificare i rischi di natura amministrativo-contabile. Un’altra area di gestione del rischio, riguarda la politica per la salute e sicurezza dei lavoratori, che è mirata ad un impegno costante, atto a promuovere la sicurezza e la salute di tutti coloro che operano all’interno della struttura aziendale, nonché di tutti coloro che utilizzano i servizi aziendali. In particolare, l'azienda si impegna a: Identificare e valutare i pericoli, associati alle proprie attività, opere e servizi, per la salute e sicurezza dei lavoratori e di tutti coloro che possono avere accesso ai luoghi di lavoro; Effettuare la valutazione ed il controllo dei rischi; Ribadire la responsabilità del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) a tutti i livelli dell’organizzazione, dal responsabile aziendale per la sicurezza fino a ciascun lavoratore, ognuno secondo le proprie attribuzioni e competenze; Ricercare il miglioramento continuo e la prevenzione; Rispettare leggi, normative, accordi con la pubblica amministrazione ed eventuali altre linee guida riferite alla sicurezza delle proprie attività, processi e servizi; Considerare la salute e sicurezza dei lavoratori ed i relativi risultati come parte integrante della gestione aziendale; Effettuare periodicamente un riesame, da parte della direzione, attraverso il quale vengono stabiliti e verificati nel tempo specifici obiettivi rivolti al miglioramento del Sistema di Gestione della Sicurezza; Definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi del SGS e i relativi programmi di attuazione, coinvolgendo il personale, anche attraverso i suoi rappresentanti per la sicurezza. La direzione, per il raggiungimento di tali obiettivi, si impegna a mettere a disposizione risorse e competenze adeguate. La direzione si impegna, inoltre, a rendere operante e mantenere attiva la presente politica per il SGS, diffondendola a tutto il personale e mettendola a disposizione delle altre parti interessate quali terzisti, entità esterne all’azienda e, in generale, di chiunque entri in contatto con le attività ed i servizi dell'Azienda. ART. 37 Il sistema di valutazione e controllo L’U.L.S.S. n. 2 adotta un sistema di controllo interno e di valutazione dei dirigenti integrato, conforme ai principi contenuti nel D. Lgs. 286/1999 e nelle disposizioni contrattuali riguardanti la dirigenza, nonché al sistema di valutazione dei direttori generali e dei suoi più stretti collaboratori e della valutazione di tutti gli altri operatori appartenenti al comparto. 48 Il controllo interno e l’attività di valutazione non sono concepiti in termini di riesame della regolarità, quanto piuttosto in funzione strumentale all’attività di direzione (natura collaborativa). A tal fine, sono espressamente applicate all’attività di valutazione nell’ambito dell’azienda U.L.S.S. n. 2 le seguenti disposizioni, contenute nel D. Lgs. 286/99: alle strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico è fatto divieto di effettuare controlli di regolarità amministrativa e contabile; i risultati dell’attività di controllo vanno riferiti esclusivamente agli organi di vertice; non sussiste l’obbligo di denuncia alla Corte dei conti previsto dalla L. 20/94 per chi effettua tali controlli. L’attività di valutazione e controllo strategico si configura come riservata ed è quindi sottratta al diritto di accesso di cui alla L. 241/90, in quanto correlata all’emanazione di atti di amministrazione generale, di pianificazione e di programmazione (art. 13 L. 241/90). Questo sistema dei controlli interni ha, fra l’altro, lo scopo di indurre una maggiore attenzione ai risultati, agli obiettivi ed alla misurazione dei costi-benefici. Per tale motivo, l’azienda si impegna a porre una costante attenzione alla qualità dei servizi, alla soddisfazione dei bisogni effettivi degli utenti ed alla misurazione del “prodotto” fornito. L’efficienza, infatti, non deve essere conseguita a scapito della qualità. A tale scopo, l’azienda attiva un sistema di monitoraggio e controllo della qualità dell’assistenza e dell’appropriatezza delle prestazioni rese, improntando la propria attività al rispetto dei parametri qualitativi determinati nella carta dei servizi, in modo da assicurare, in aggiunta all’efficienza del sistema, la tutela degli utenti e, in particolare, il riconoscimento dei diritti di accessibilità ed equità. Nell'ambito del sistema di valutazione e controllo si distinguono: I controlli interni L’U.L.S.S. n. 2 adotta un sistema di controllo interno che coinvolge tutti i livelli dell’organizzazione aziendale ed è finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie: efficacia ed efficienza delle attività operative; adeguata tutela del patrimonio aziendale; attendibilità delle informazioni finanziarie e operative; conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore. Il Sistema di Controllo Interno, a livello aziendale, deve: coordinare lo sviluppo del Sistema di Controllo Interno; attuare il monitoraggio del Sistema di Controllo Interno; favorire e promuovere il miglioramento del Sistema di Controllo Interno; 49 mettere le strutture che compongono l’azienda nelle condizioni di assumere le migliori decisioni nel rispetto delle regole interne ed esterne in un contesto di crescente complessità; consentire di prevenire, mitigare ed identificare i rischi di natura amministrativo-contabile per l’organizzazione attraverso una attività strutturata di risk management. La gestione del Sistema di controllo interno è demandata alla funzione Controllo Interno, la quale ha il compito di supportare tutte le funzioni aziendali e i responsabili di processo nelle attività di quantificazione e gestione del rischio amministrativo-contabile, in un’ottica di supporto tecnico/collaborativo, rispetto alle funzioni e ai responsabili di processo. Essa è posta in staff alla direzione strategica, alla quale si rapporta, e: gestisce i rapporti con la corrispondente Funzione Regionale afferente alla Direzione Controlli e Governo SSR; supporta lo sviluppo, il mantenimento e il miglioramento del Sistema di Controllo Interno; elabora il Piano di sviluppo del Sistema di Controllo Interno e lo rende sinergico con la programmazione aziendale; allinea il piano di sviluppo del Sistema di Controllo Interno aziendale con le azioni, le progettualità e le tempistiche Regionali; attua il monitoraggio e l’avanzamento del piano di sviluppo del Sistema di Controllo Interno Aziendale; esegue, in collaborazione con le funzioni aziendali interessate, le fasi di implementazione del Controllo Interno: analisi del processo, identificazione dei rischi definizione dei piani di contenimento, esegue il monitoraggio dell’attuazione dei piani di contenimento, esecuzione dei test e rivalutazione del rischio; supporta le articolazioni organizzative aziendali nella valutazione, sviluppo e miglioramento del sistema di Controllo Interno. Il controllo strategico La valutazione e il controllo strategico sono volti a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Ai sensi dell’art. 3 bis, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., all’atto della nomina dei direttori generali, le Regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento. Sempre secondo la predetta normativa, spetta alla Regione, tramite i competenti organismi, procedere alla valutazione del direttore generale, determinando preventivamente i relativi criteri, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi 50 definiti dalla programmazione regionale e con particolare riferimento all’efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi. La valutazione è effettuata anche ai fini dell’integrazione del trattamento economico, di cui all’articolo 1, comma 5, del DPCM 19.07.95, n. 502, così come modificato ed integrato dal DPCM 31.5.2001, n. 319. I direttori amministrativo, sanitario e dei servizi sociali sono responsabili del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ed essi assegnate. Il direttore generale valuta i direttori amministrativo, sanitario e dei servizi sociali in ordine al raggiungimento degli obiettivi generali dell’azienda e degli obiettivi specifici assegnati a ciascuno, anche ai fini dell’integrazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo, fissato dalla Regione ai sensi dei DD.PP.CC.MM. 19.7.1995, n. 502 e 31.5.2001, n. 319. Il controllo strategico è esercitato dall’organismo indipendente di valutazione (di seguito denominato O.I.V.). L’OIV, ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, esercita le proprie funzioni in piena autonomia d’azione. All’OIV sono attribuite le funzioni e i compiti previsti dal Sistema di misurazione e valutazione dei risultati dell’U.L.S.S. n. 2. Ad esso spetta in particolare: garantire, anche attraverso il servizio controllo di gestione, la correttezza e l’integrità complessiva dell’intero processo di Misurazione e Valutazione della Performance, valutando in particolare l’effettiva e la corretta identificazione di obiettivi, indicatori, target e risorse, in coerenza con la programmazione regionale e aziendale, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate alla direzione generale; garantire l’assolvimento degli obblighi aziendali in materia di trasparenza del ciclo della valutazione dei risultati, provvedendo a formulare, se del caso, suggerimenti alla direzione aziendale; valutare, secondo criteri oggettivi e trasparenti, la performance organizzativa dell’U.L.S.S. n. 2, in particolare esprimendosi in seconda istanza sul raggiungimento degli obiettivi ordinari e speciali; partecipare alla valutazione della performance individuale mediante le valutazioni della performance organizzativa e le valutazioni di seconda istanza delle schede individuali; verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità in sinergia con il Comitato Unico di Garanzia aziendale per le pari opportunità. L’OIV è nominato dal direttore generale ed è composto da tre componenti, esterni all’amministrazione, di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management sanitario, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni dei servizi 51 sanitari. La durata della nomina è triennale e l’incarico può essere rinnovato una sola volta. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile È svolto dal collegio sindacale ai sensi dell’art. 3 ter del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. e per il quale si fa rinvio all’art. 9 del presente atto aziendale. In particolare, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 286/1999: – al collegio sindacale è attribuito un ruolo collaborativo nei confronti della direzione generale, salvo i casi di rilevata responsabilità contabile, nei quali esso è tenuto a riferire alla Corte dei conti; – il collegio sindacale è tenuto a rispettare i principi della revisione contabile; – in coerenza con il principio di prevalenza delle decisioni dell’organo gestionalmente responsabile, si applica il criterio di tendenziale esclusione di verifiche in via preventiva. Il controllo di gestione È volto ad ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, attraverso verifiche ed interventi correttivi sull’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Esso si conforma all’art. 4 del D. Lgs. 286/99, che definisce in termini generali i requisiti del sistema per tutte le pubbliche amministrazioni. Tale controllo applica la metodica di budget, al fine di garantire efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse in relazione agli obiettivi assegnati e concretizzare il principio di responsabilità economica, rafforzando inoltre il legame tra autonomia dirigenziale e responsabilità nella realizzazione degli obiettivi. Al controllo di gestione si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 della L.R. n. 55/1994. La valutazione del personale L’obiettivo aziendale, del sistema di valutazione”, è quello di considerare in modo integrato e coordinato le diverse dimensioni della performance: di Azienda nel suo complesso, correlata alle diverse articolazioni organizzative e individuale. Questo si realizza attraverso una stretta correlazione tra il sistema di pianificazione strategica, il sistema di programmazione e controllo, il sistema di valutazione, il sistema di incentivazione e di sviluppo professionale. La presenza di un adeguato sistema informativo-statistico è necessaria per supportare ed integrare l’attività di valutazione. Il nuovo sistema di valutazione del personale si propone i seguenti obiettivi: qualificare il sistema di gestione delle risorse umane, per fare crescere le singole persone ed il capitale sociale presente all’interno dell’Azienda; finalizzare la valutazione alla qualificazione ed allo sviluppo delle persone, secondo una logica attenta a riconoscere il merito (a livello di individui, di team e di singole unità organizzative); 52 puntare alla “tenuta nel tempo” ed alla progressiva qualificazione del clima organizzativo; migliorare i flussi informativi e comunicativi all’interno e tra le diverse Unità Organizzative; qualificare ed arricchire il sistema delle relazioni tra i responsabili ed i loro collaboratori ed il coinvolgimento di tutti sugli obiettivi aziendali; rinforzare il tessuto connettivo rappresentato dai valori aziendali, condizione per promuovere il senso di identità ed appartenenza, alimentare la motivazione individuale e sociale; promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi e con la strategia aziendale; promuovere e sostenere l’integrazione interdisciplinare e tra le diverse articolazioni organizzative, condizione per innalzare il livello di qualità dei servizi erogati; raccordare il sistema di valutazione con il Sistema di Programmazione e Controllo e con il “Sistema Qualità”; migliorare il livello di equità sociale del sistema di incentivazione e di sviluppo professionale. La valutazione della performance individuale e organizzativa è disciplinata dal regolamento aziendale “Ciclo di gestione delle performance nell’U.L.S.S. n. 2” vigente, che esplicita anche il collegamento con il sistema incentivante. ART. 38 La trasparenza L’U.L.S.S. n. 2 adempie a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e si impegna a garantire la massima trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito internet istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo di risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. L’U.L.S.S. n. 2 approva un Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, nel quale sono definite le modalità, gli strumenti e la tempistica che si intende adottare per favorire la trasparenza e l’integrità della propria azione amministrativa. Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, è individuato un responsabile per la trasparenza, il quale: svolge stabilmente un'attività di controllo, anche a campione, sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; 53 in relazione alla loro gravità, segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione alla direzione generale, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio competente ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico; impartisce istruzioni affinché i dirigenti provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza. Compete a ciascun dirigente garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. ART. 39 La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità L’U.L.S.S. n. 2 assicura lo svolgimento di un’attività di controllo, prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità, tramite la funzione di prevenzione della corruzione. A tal fine, è nominato un responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale: propone all’organo di vertice il Piano triennale di prevenzione della corruzione, che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica; cura la trasmissione del Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento della funzione pubblica; definisce le procedure appropriate per selezionare e formare il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la sua modifica quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; propone la rotazione, ove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione; svolge le attività di controllo anche a campione in merito all'applicazione del DPR 62/2013. 54 TITOLO VI NORMA FINALE E DI RINVIO ART. 40 Norma finale e di rinvio Sono rimessi all’esercizio del potere regolamentare dell’azienda la disciplina di particolari materie afferenti alla gestione organizzativa e la definizione degli indirizzi necessari all’attuazione della normativa contenuta nel presente atto aziendale, fermo restando il riferimento alle fonti normative nazionali e regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato. ART. 41 Allegati Tutti i documenti allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 55 ALLEGATOA DIREZIONEGENERALE Collegio sindacale DIREZIONEGENERALE Direttore Generale Collegiodi direzione Consigliodei sanitari OIV- Organism o indipendentedi valutazione Direttoredei servizi sociali e dellafunzione territoriale Direttore am m inistrativo Direttore sanitario ALLEGATO B DIREZIONE GENERALE SERVIZI E UFFICI DI STAFF DIREZIONE GENERALE Direttore Generale Servizio affari generali, legali, disciplinari e segreteria S Centrale operativa territoriale Centrale operativa governo UDO Segreteria unificata funzioni sociali e territoriali Servizio controllo di gestione S Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale Direttore sanitario Direttore amministrativo Uff. relazioni con il pubblico Professioni sanitarie del territorio S LEGENDA: = servizi di staff = area sanitaria = area socio-territoriale = area amministrativa C = U.O. complessa S = U.O. semplice Servizio controllo interno, accreditamento e qualità S Direzione delle professioni sanitarie C Professioni sanitarie dell'ospedale S Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali Ufficio formazione e aggiornamento = referenza DST = referenza DS = referenza DA ALLEG ATOC STR U TTU R AO R G AN IZZATIVA Collegio Sindacale DIREZIONE GENERALE D irettore G enerale Collegiodi Direzione Servizi euffici di staff Consigliodei Sanitari OIV- Organism o Indipendentedi Valutazione Direttoredei servizi sociali edella funzioneterritoriale Distretto Direttore sanitario Ospedale Direttore am m inistrativo Dip. di Prevenzione Dip. unicoarea am m inistrativa, tecnica, professionaleedi supporto =servizi di staff =areasanitaria =areasocio-territoriale ALLEGATO D DISTRETTO Centrale operativa territoriale Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale Centrale operativa governo UDO Segreteria unificata funzioni sociali e territoriali Professioni sanitarie territoriali S Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali Direttore della funzione ospedaliera Direttore del DISTRETTO Servizi distrettuali amministrativi Servizio farmaceutico territoriale S DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE Strutturale transmurale DIPARTIMENTO PER LE DIPENDENZE Funzionale Salute mentale C Ser.D. S/D Salute mentale acuti S Strutture extraziendali del privato sociale convenzionate operanti nel settore delle dipendenze Salute mentale territoriale S/D LEGENDA: C = U.O. complessa S/D = U.O. semplice a valenza dipartimentale S = U.O. semplice ____________ strutturalmente collegato _ _ _ _ _ _ _ _ funzionalmente collegato = = = = servizi di staff area sanitaria area socio-territoriale dipartimenti funzionali Infanzia, adolescenza e famiglia C Cure primarie C Disabili adulti S Consultorio familiare S Attività specialistiche S Servizio per l'età evolutiva S Riabilitazione territoriale S Rete cure palliative S ALLEGATO E OSPEDALE - Dipartimenti strutturali Professioni sanitarie dell'ospedale S Farmacia ospedaliera C Direttore della funzione ospedaliera Servizio di dietetica Assistenza psicologica DIPARTIMENTO DI AREA CRITICA Strutturale Ospedaliero Pronto Soccorso e Accettazione C Pneumologia C Neurologia* C DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICOINTERVENTISTICA DIPARTIMENTO ONCOLOGICO E DIAGNOSTICO Strutturale Ospedaliero DIPARTIMENTO AREA MEDICA PER INTENSITA' DI CURA Strutturale Ospedaliero Strutturale Ospedaliero Chirurgia Generale C Day surgery multidisciplinare S Urologia C Gastroenterologia C Geriatria C Anatomia e istologia patologica C Lungodegenza S Ortopedia e traumatologia C Laboratorio Analisi C Anestesia e Rianimazione C Recupero e Rieducazione Funzionale C Microbiologia S Terapia del dolore S Otorinolaringoiatria C Cardiologia UCIC** C Diagnostica cardiovascolare invasiva e non invasiva S Elettrofisiologia e cardiostimolazione S Vestibologia S/D Ostetricia e ginecologia C Pediatria e patologia neonatale C Oculistica S/D *Attività di unità ictus di secondo livello e neurochirurgia presso l'ULSS n. 9 **Attività di emodinamica garantita dal centro hub h24 presso l'ULSS n. 1 ***Pur inserito nel D.I.M.T. con l'ULSS n. 1 , è funzionalmente integrato con il dipartimento oncologico e diagnostico. Oncologia C Radiologia C Immunoematologia trasfusionale*** S/D Nefrologia e Dialisi C Allergologia S/D Medicina Generale C Diabetologia S LEGENDA: C = U.O. complessa S/D = U.O. semplice a valenza dipartimentale S = U.O. semplice ____________ strutturalmente collegato _ _ _ _ _ _ _ _ funzionalmente collegato ALLEGATOF DIPARTIMENTI TRANSMURALI Direttore del distretto DIPARTIMENTODI CHIRURGIA ONCOLOGICA GASTROINTESTINALEA VALENZAREGIONALE Funzionale transmurale Chirurgia Generale C Gastroenterologia C Oncologia C DIPARTIMENTODI RIABILITAZIONEOSPEDALETERRITORIO Funzionale transmurale Recupero e riabilitazione funzionale C Geriatria C Anatomia e istologia patologica C Lungodegenza S Otorinolaringoiatria C Cure primarie C Ostetricia e ginecologia C Radiologia C Anestesia e Rianimazione C Rete cure palliative S Direttore della funzione ospedaliera DIPARTIMENTOMATERNOINFANTILE Funzionale transmurale DIPARTIMENTODI SALUTEMENTALE Strutturale transmurale* *In deroga alle norme sui dipartimenti, si chiede di riconoscerlo strutturale anche in mancanza del numero minimo di unità operative complesse. Ostetricia e ginecologia C Salute mentale C Pediatria e patologia neonatale C Salute mentale acuti S Infanzia, adolescenza e famiglia C Salute mentale territoriale S/D Riabilitazione territoriale S LEGENDA: C = U.O. complessa S/D = U.O. semplice a valenza dipartimentale S = U.O. semplice Cardiologia UCIC C ____________ strutturalmente collegato _ _ _ _ _ _ _ _ funzionalmente collegato Pneumologia C =area sanitaria =area socio-territoriale =dipartimenti funzionali ALLEGATOG DIPARTIMENTODI PREVENZIONE Medicina legale e risk management S Servizio promozione ed educazione alla salute Osservatorio epidemiologico DIPARTIMENTODI PREVENZIONE Ufficio nuovi insediamenti produttivi Centro organizzativo screening DIPARTIMENTODI SANITA' ANIMALE E SICUREZZAALIMENTARE Funzionale LEGENDA: =servizi di staff =area sanitaria Servizio igiene e sanita' pubblica ed epidemiologia C Servizio igiene produzione e commercializzazione alimenti di origine animale C Servizio prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro C Servizio igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche S/D Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione S/D Servizio sanita' animale S/D C = U.O. complessa S = U.O. semplice S/D = U.O. sempl. a valenza dipartimentale ALLEGATOH SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI, PROFESSIONALI EDI SUPPORTO Serviziocontrollointerno, accreditamentoe qualità S Servizioaffari generali, legali, disciplinari e segreteria S Direttore Amministrativo Serviziocontrollodi gestione S Uff. relazioni conil pubblico Dipartimentounicodell'area amministrativa, tecnica, professionaleedi supporto Ufficioformazione e aggiornamento ServizioPersonale C Servizio convenzioni e prestazioni S/D C = U.O. complessa S = U.O. semplice S/D= U.O. sempl. a valenza dipartimentale Servizio acquisizione, organizzazione e gestione delle risorse finanziarie Servizio acquisizione, organizzazione e gestione delle risorse tecniche C C Ufficioprevenzione e protezione Servizio acquisizione, organizzazione e gestione delle risorse informative S/D Servizioingegneria clinica S Servizio acquisizione, organizzazione e gestione delle risorse materiali C