1. Cosa occorre sapere prima di iniziare a scrivere un parere
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1. Cosa occorre sapere prima di iniziare a scrivere un parere
3 1. Cosa occorre sapere prima di iniziare a scrivere un parere. Scrivere pareri di diritto, per quanto costituisca la prova principale degli scritti per l’esame di avvocato, non è attività frequente neppure per chi svolga con assiduità la pratica forense. Questo comporta una umana difficoltà nell’avvicinarsi a questa prova d’esame e, psicologicamente, rappresenta un ostacolo che spesso, da solo, porta ad un cattivo esito. Durante i corsi di formazione, il primo consiglio che fornisco è quello di non cedere alla paura di insuccesso ma di affrontare con serenità le prove scritte. Per raggiungere questo obiettivo, però, occorre lavorare adeguatamente in precedenza e, principalmente, acquisire un adeguato metodo di redazione dei compiti. Lo studio della parte sostanziale, se non corroborato dall’apprendimento di precise tecniche redazionali del parere, non è infatti sufficiente al superamento dell’esame. Anzi, una cattiva stesura di concetti giuridici porta necessariamente allo svilimento del contenuto e non consente alla commissione d’esame di valorizzare il vostro elaborato. Cosa occorre sapere prima di iniziare a scrivere Durante le lezioni, non introduco mai l’argomento “parere” prima di avere spiegato in cosa consistono i suoi opposti: Tema e atto La conoscenza dei limiti esterni del parere consente infatti di meglio individuare i contenuti da evitare e, al contrario, quelli da valorizzare. 1.1. Il tema Chi studia o ha studiato anche in funzione del concorso per magistratura, sa 4 IL METODO bene che, durante lo svolgimento di un tema, che costituisce oggetto della relativa prova scritta, mi viene chiesto di sviluppare, in modo esaustivo e didattico, tutti i concetti collegati ad un argomento, tendenzialmente indicato in modo generico. Pertanto, mentre la traccia di un parere è sempre articolata e da conto di un caso specifico, la traccia del tema è sempre piuttosto sintetica nella stesura ma ampia quanto a possibilità di argomentazione. Il tema, pertanto, consente al candidato di esibire ogni sua conoscenza in un determinato argomento e di sfoggiare al massimo le conoscenze della dottrina e giurisprudenza sul punto. 1.2. L’atto giudiziario. Con l’atto, che rappresenta la tipica esplicitazione scritta della professione di avvocato, mi viene chiesto di rappresentare una determinata parte, uno specifico centro di interessi. Rispetto al parere, al di là di precise formule processuali, cambia completamente la terminologia da utilizzare, che nell’atto deve essere sempre incisiva e convincente. D’altronde, l’atto è lo strumento con il quale un avvocato deve convincere un Giudice delle ragioni del proprio assistito. Conseguentemente, il linguaggio dovrà essere indirizzato a rappresentare in modo fermo la bontà dei concetti giuridici espressi. In un atto, dunque, non solo dovrò essere ben capace di stabilire cosa sia utile per una adeguata difesa ma dovrò anche essere in grado di valorizzarlo sotto un profilo terminologico. 1.3. Non un tema o un atto ma un parere. Una volta che abbiamo stabilito, in modo necessariamente sintetico, cosa non sia, possiamo adesso (finalmente) specificare i tratti salienti del parere. Durante i corsi di preparazione all’esame, ricorro sempre ad una analogia con la professione medica. Durante una visita medica, il professionista ci farà tante domande sui sintomi che avvertiamo, ragionerà su questi e, dopo, ci spiegherà con termini quanto più possibilmente chiari quale sia la eventuale patologia dalla quale siamo affetti e quali le possibilità di guarigione attraverso una adeguata prognosi. Il medico, quindi, nel fare una diagnosi del nostro stato di salute, nel valutarne la gravità e le possibili conseguenze, non dovrà mai essere accondiscendente o erroneamente ottimista. In modo asettico, invece, dovrà essere obiettivo anche qualora riscontri delle gravi malattie. Il candidato all’esame di avvocato, nel redigere un parere, è chiamato a svolgere esattamente questo compito: valutare in modo neutro il contenuto fattuale della traccia (i sintomi), collegarla logicamente con eventuali fattispecie civili o IL CONTENUTO penali (le malattie) e, da ultimo, stabilire quali siano le conseguenze giuridiche (la prognosi). Nella redazione di un parere, non dovremo dunque mai essere eccessivamente propensi a valorizzare le ragioni del nostro assistito o, nemmeno, svolgere un trattato enciclopedico di tutte le fattispecie giuridiche connesse al caso concreto. Nel parere, dovremo sempre essere orientati sul contenuto della traccia e sulle sue conseguenze obiettive. 2. Il contenuto del parere penale. 2.1. La analisi della traccia. La analisi della traccia di un parere penale è spesso maggiormente insidiosa rispetto a quella che costituisce il presupposto del parere civile. Infatti, al di là della questione giuridica principale che la traccia richiede di esaminare, un compito di penale può comprendere spesso una serie di argomenti, incidentali ma comunque fondamentali, non sempre facili da individuare. Pensiamo a istituti quali il concorso di persone nel reato, alle cause di giustificazione, ai difficili temi dell’errore e della aberratio. Sono tutte ipotesi non necessariamente ricorrenti ma che possono invece rivestire, all’interno di un compito, un ruolo fondamentale non solo nello svolgimento ma anche nel raggiungimento delle conclusioni. La lettura della traccia, pertanto, assume un ruolo fondamentale in quanto ogni singola parola può assumere una precisa rilevanza. Il primo consiglio è di leggere con attenzione ogni parola, magari sottolineare le parti fondamentali ma, durante la redazione del parere, non disdegnare la frequente rilettura. Può ben capitare, infatti, che alcuni aspetti della traccia, sottovalutati in principio, vengano visti in una diversa ottica dopo una attenta analisi della fattispecie e si ritenga dunque di valorizzarli. Attenzione: il contenuto della traccia descrive — come detto in modo esaustivo — quanto accaduto; elementi fattuali non indicati dalla traccia, pertanto, non dovranno mai essere utilizzati per la risoluzione del compito. Esempio pratico: Ipotizziamo che la traccia indichi che Tizio abbia proferito parole ingiuriose nei confronti di Caio. Necessariamente dovremo procedere all’esame del reato di cui all’art. 594 c.p. e, a seguito della disamina della fattispecie, arriveremo alla conclusione della sua sussistenza e della responsabilità del nostro assistito. Sarebbe errato, al riguardo, introdurre un elemento di fatto non richiamato dalla traccia quale, ad esempio, che sia stato Caio il primo ad insultare Tizio e 5 6 IL METODO che questi, pertanto, nel rispondere, possa dirsi non punibile ai sensi dell’art. 599 c.p. Possiamo dunque elaborare questa massima: introdurre elementi di fantasia in un compito d’esame costituisce un peccato capitale da evitare a tutti i costi! 2.2. L’uso del codice non commentato. Ad oggi, i codici commentati, in sede di esame, costituiscono il principale strumento di ausilio nella redazione dei compiti. Piuttosto, è bene sapere che il loro costante utilizzo potrebbe rivelarsi controproducente in termini di tempo. Infatti, le sette ore concesse per la redazione dei compiti, seppure possono sembrare sufficienti, durante le prove tendono a volatilizzarsi; pertanto, un uso non ponderato del codice commentato, volto alla verifica di tutte le massime contenute, rischia di dissipare il tempo a vostra disposizione, in quanto la sola lettura di ogni articolo, e di tutte le massime in esso richiamate, richiede spazio. Il suggerimento principale è, dunque, di avere con voi anche un codice con le sole norme. Soprattutto durante la prima fase dell’esame, quando state ancora valutando i singoli argomenti, la rapidità di lettura del codice non commentato vi consentirà di risparmiare il tempo che poi, in fase di scrittura del parere, risulterà prezioso. È dunque più utile dare prima uno sguardo di insieme al caso e individuare le fattispecie che astrattamente ci appaiono applicabili. Dopo di che, potremo approfondire i singoli temi grazie al nostro prezioso alleato, il codice commentato. 2.3. La scaletta degli argomenti. Un buon compito non può prescindere dalla predisposizione iniziale di una scaletta degli argomenti. Lo studio della questione giuridica che vi è sottoposta, prima di essere trasfuso nel parere, deve necessariamente portarvi a incasellare gli argomenti da trattare, metterli in un ordine logico e fare in modo che ogni argomento sia la inevitabile conseguenza giuridica del precedente. Non procedere in questo modo finisce per danneggiare il candidato in quanto, col passare delle ore, fattori quali l’ansia e la stanchezza incidono pesantemente e limitano la capacità di analisi e scrittura. Non avere uno schema ordinato degli argomenti da sviluppare non vi consentirà poi di redigere un compito ordinato e lineare nello svolgimento, in quanto vi porterà a procedere “a braccio”, con tutte le incognite che ciò comporta. Per esperienza, posso anche dire che un compito, che contenga argomenti giuridici condivisibili ma sviluppati in modo non consequenziale e confuso, è destinato a ricevere una valutazione negativa. IL CONTENUTO Ciò in quanto uno degli aspetti che le commissioni d’esame valutano maggiormente è proprio la capacità di argomentare in modo lineare ed esaustivo. Occorre dunque evitare di impostare il parere come una sorta di work in progress, scrivendo un argomento per poi valutare, volta per volta, come proseguire. Nella prima fase della prova, invece, quando siamo ancora al massimo delle nostre capacità, sarà molto più semplice redigere una scaletta degli argomenti da trattare, valutare la loro consequenzialità e verificare se il punto di approdo sia coerente con il punto di partenza. A questo punto, nel procedere alla redazione del compito, anche se dovessimo avvertire la stanchezza o risentire di altri fattori emotivi, troveremo nella scaletta un’importante guida per il nostro operato, che ci garantirà da eventuali sbandamenti o dubbi immotivati. Attenzione: la predisposizione di una scaletta all’inizio della prova non significa che, in corso d’opera, non possa venirci in mente di inserire qualche ulteriore argomento o apportare qualche modifica. La scaletta costituirà solo la struttura del nostro compito e un ausilio, credetemi, insostituibile durante le sette ore, non un dogma immodificabile. 2.4. Gli argomenti del parere. La necessità di svolgere un parere in modo logico e consequenziale impone di acquisire un metodo di svolgimento che tenga conto di questa priorità: Il primo errore da evitare, necessariamente, è quello di formulare in apertura del compito le conclusioni. Questo non deve accadere mai. A volte, infatti, le conclusioni raggiunte possono essere anche difformi da quelle ritenute corrette dalla commissione. Offrire con la prima frase del compito le nostre conclusioni, ritenute non esatte, ci espone ad una lettura del compito in senso pregiudizialmente, anche se inconsciamente, negativo. I commissari leggeranno infatti il nostro elaborato con il già raggiunto convincimento che, tanto, alla fine arriveremo ad una conclusione da loro ritenuta non corretta. Al contrario, è importante che la nostra conclusione venga formulata al termine di un preciso e lineare ragionamento e costituisca l’inevitabile approdo dei concetti giuridici espressi. In questo modo, quand’anche la commissione dovesse pensarla diversamente, e il diritto è sempre costituito da opinioni contrarie, non potrà che apprezzare la coerenza dei principi espressi, la logicità della loro concatenazione e la ragionevolezza delle conclusioni raggiunte. La valutazione del compito, senza alcun dubbio, trarrà sicuro giovamento dalla applicazione di questa semplice regola redazionale. 7 8 IL METODO Prima i concetti e poi le conclusioni. E allora, dal momento che la traccia fa spesso riferimento ad una molteplicità di argomenti, più o meno importanti ma comunque necessari, un aspetto importante del “buon compito” è rappresentato dalla capacità di ordinarne la concatenazione. Io ritengo che, nella disamina di quanto accaduto, in un parere sia da prediligere un criterio logico-cronologico degli avvenimenti rispetto ad una gradazione della loro importanza. Pertanto, a fronte di diversi istituti di diritto, sarà preferibile analizzare in primo luogo quello ricollegabile al fatto di reato accaduto inizialmente. Solo successivamente, dopo avere individuato gli elementi cardine della fattispecie in analisi, sarà possibile esaminare anche le questioni ad essa collegate. Ad esempio, è sicuramente errato fare riferimento ad una causa di giustificazione prima della disamina del reato al quale essa, astrattamente, sembra ricollegabile. Ciò in quanto, logicamente, una causa di giustificazione trova la sua ragione d’essere solo laddove sia stato commesso un reato. Pertanto, io prima dovrò richiamare il delitto e verificarne la sussistenza. In caso positivo, potrò poi valutare se sia stato commesso in presenza di una scriminante. Questo, ovviamente, a meno che la traccia, espressamente, non ci richieda di privilegiare uno specifico argomento rispetto ad altri. Esempio traccia: ... analizzi il candidato il rapporto tra colpa cosciente e dolo eventuale. 2.5. La prima frase. Sappiamo dunque come procedere. Prima di iniziare a scrivere il parere occorre: 1) ragionare sul caso attraverso la lettura di un codice esplicato; 2) approfondire gli argomenti con il codice commentato; 3) sistemare organicamente i concetti da sviluppare predisponendo una scaletta scritta. Sostengo da sempre che il contenuto della prima frase sia fondamentale, in quanto costituisce la nostra presentazione ai commissari. Sappiamo che nella prima frase non dobbiamo anticipare le conclusioni alle quali giungeremo e che nella redazione del parere dobbiamo cercare di seguire un ordine logico-cronologico degli avvenimenti, oppure dettato dalla loro importanza. Nel prosieguo, faremo riferimento ad una ipotetica traccia riguardante una ipotesi di ricettazione di una borsa, acquistata dal nostro assistito accettando il rischio che la stessa fosse provento di un precedente furto. Un errore da evitare è quello di richiamare nella prima frase il contenuto della IL CONTENUTO traccia che, invece, si suppone conosciuto e rappresenterebbe quindi solo un noioso appesantimento del nostro elaborato. Esempio errato: “Caio acquistava una borsa dal suo amico Tizio, con la consapevolezza della sua provenienza delittuosa”. Un buon inizio del compito è invece sicuramente rappresentato dalla indicazione ai commissari di quale sia la prima fattispecie che intendiamo esaminare. Un bravo medico non ci sottoporrebbe mai ad un esame senza prima spiegarci perché intenda procedere in quel modo. Lo stesso principio vale per chi voglia diventare un valido avvocato. Esempio prima frase corretto: “Nel caso in esame, al fine di valutare la rilevanza penale della condotta di Caio, occorre in primo luogo analizzare il reato di ricettazione”. È invece inesatto, a mio avviso, introdurre la disamina di un reato senza prima spiegare perché stiamo agendo in questo modo. Esempio prima frase errato: “Il reato di ricettazione è previsto dall’art. 648 c.p. e Caio ne è responsabile”. Una volto rotto il ghiaccio ed indicata la prima fattispecie che intendiamo analizzare, dovremo procedere in questo modo: richiamare il dato normativo del reato, procedere alla disamina dei suoi elementi costitutivi in astratto, richiamare, se necessario, la giurisprudenza per chiarire gli aspetti maggiormente controversi, verificare la sussistenza della fattispecie con riferimento al caso concreto e, da ultimo, raggiungere una conclusione sul punto e, nel caso, introdurre la successiva fattispecie e procedere nello stesso modo. Potrà sembrarvi eccessivamente riduttiva una simile schematizzazione ma, a mio avviso, si tratta del miglior modo ipotizzabile per la redazione di un parere penale. Così facendo, vi accorgerete che ogni argomento risulta direttamente collegato a quello successivo e le conclusioni vengono offerte ai commissari quale logica conseguenza dei concetti sviluppati. Vedremo adesso, punto per punto, come redigere le singole parti. 2.6. Richiamare il dato normativo. Spesso le norme sono composte da più commi e non tutti sono rilevanti per la prima disamina della fattispecie. Ad esempio, il reato di ricettazione, disciplinato dall’art. 648 c.p., è articolato e prevede, dopo la prima parte, delle ipotesi aggravate ad attenuate. 9