...

86 Determinazione in altri dello stato d`incapacità, allo scopo di far

by user

on
Category: Documents
37

views

Report

Comments

Transcript

86 Determinazione in altri dello stato d`incapacità, allo scopo di far
Art. 86
LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
86 Determinazione in altri dello stato
d’incapacità, allo scopo di far commettere un reato. Se taluno mette altri nello stato
d’incapacità d’intendere o di volere, al fine di
fargli commettere un reato, del reato commesso
dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d’incapacità (613, 728).
•
La suggestione ipnotica, come causa eventualmente determinante l’incapacità di intendere o
di volere, non è incompatibile col vizio parziale di
mente; ché anzi, in tali condizioni patologiche, l’influsso soggettivo può considerarsi di più agevole ricezione da parte del soggetto. * Cass. pen., 16 aprile 1953, Mazzoli.
La suggestione poiché i suoi effetti incidono
sulla capacità di intendere e di volere potendone alterare od escludere la efficienza si inquadra nel più lato
concetto di infermità mentale, in quanto tale espressione, usata dagli artt. 88 e 89 c.p., va intesa come
qualsiasi condizione patologica, anche transitoria,
clinicamente valutabile, che si concreti in una sintomatologia psichica tale da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere ovvero da scemarla
grandemente. La suggestione presenta una estesa
gamma quantitativa e qualitativa di effetti sulla psiche dell’individuo, nel senso che il suggestionato, pur
avendo agito sotto la forza psichica della volontà altrui, può aver mantenuto coscienza e volontà autonoma (al più appena insensibilmente intaccata) sì da
dover essere considerato imputabile, ovvero può aver
agito con capacità d’intendere e di volere totalmente
soppressa, sì da dover essere considerato non imputabile, ovvero, come stadi intermedi tra tali due ipotesi estreme, la sua capacità di intendere e di volere,
può essere stata, più o meno notevolmente intaccata.
* Cass. pen., sez. I, 30 aprile 1974, Andreucci.
•
87 Stato preordinato d’incapacità d’intendere o di volere. La disposizione della
prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi
si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di
volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa (922, 111).
88
Vizio totale di mente. Non è imputabile
chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era,
per infermità, in tale stato di mente da escludere
la capacità d’intendere o di volere (222).
❖ Si veda anche il commento sub artt. 85 e 89.
SOMMARIO:
a) Nozione di infermità;
b) Accertamento;
c) Conclusioni divergenti dei periti;
d) In genere.
a) Nozione di infermità.
•
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o
parziale di mente, anche i «disturbi della personali-
COMCP03 patrizia
390
tà», che non sempre sono inquadrabili nel ristretto
novero delle malattie mentali, possono rientrare nel
concetto di «infermità», purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione
che sussista un nesso eziologico con la specifica
condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di
reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai
fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della
personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo
che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di «infermità». (Nella
specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza
impugnata, che aveva erroneamente escluso il vizio
parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della perizia
psichiatrica, risultava affetto l’autore dell’omicidio,
non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una
determinata malattia psichica, per cui, in quanto
semplice «disturbo della personalità», non integrava quella nozione di «infermità» presa in considerazione dal codice penale). * Cass. pen., Sezioni Unite, 8 marzo 2005, n. 9163 (ud. 25 gennaio 2005),
Raso. [RV230317]
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o
parziale di mente, il disturbo della personalità, di
consistenza, intensità e gravità, tale da incidere sulla capacità di intendere e volere, a differenza delle
anomalie del carattere, può essere preso in esame
anche se non rientrante nel concetto di infermità
mentale quando si traduca in uno status patologico
in grado di escludere o scemare grandemente la capacità. Tale può essere anche uno stato emotivo e
passionale, dovuto allo stress conseguente alla crisi
del rapporto coniugale, che determini una compromissione della capacità di volere e si associ ad uno
status patologico anche se di natura transeunte. *
Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2006, n. 1038 (ud. 22
novembre 2005), Volontè ed altro. [RV233278]
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o
parziale di mente, il disturbo della personalità, di
consistenza, intensità e gravità, tale da incidere sulla capacità di intendere e volere, a differenza delle
anomalie del carattere, può essere preso in esame
anche se non rientrante nel concetto di infermità
mentale quando si traduca in uno status patologico
in grado di escludere o scemare grandemente la capacità. Tale può essere anche uno stato emotivo e
passionale, dovuto allo stress conseguente alla crisi
del rapporto coniugale, che determini una compromissione della capacità di volere e si associ ad uno
status patologico anche se di natura transeunte. *
Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2006, n. 1038 (ud. 22
novembre 2005), Volontè ed altro. [RV233278]
L’infermità mentale di cui agli artt. 88 e 89
c.p. è concetto più ampio rispetto a quello di «ma-
•
•
•
391
TITOLO IV - DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
lattia mentale» potendo in essa rientrare anche i disturbi della personalità che per consistenza, rilevanza e gravità siano tali da incidere concretamente
sulla capacità d’intendere e di volere, proponendosi, quindi, come causa idonea ad escluderla o grandemente scemarla. Al fine di non allargare eccessivamente il campo della non imputabilità, deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura) che, incolpevolmente, rende
l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo
dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di
percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente e liberamente autodeterminarsi, e, inoltre, deve essere individuabile un nesso eziologico
tra il disturbo mentale ed il fatto-reato che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato
dal primo. * Cass. pen., sez. I, 3 maggio 2005, n.
16574 (ud. 31 marzo 2005), A.G., in Riv. pen. 2005,
1073.
Il concetto di infermità mentale recepito dal
nostro codice penale è più ampio rispetto a quello
di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte
le malattie di mente inquadrate nella classificazione
scientifica delle infermità, nella categoria dei malati
di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si
manifestino con elevato grado di intesità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di
una vera e propria psicosi. In tal caso − al fine della
esclusione o della riduzione della imputabilità − è,
comunque, necessario accertare l’esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell’azione delittuosa da lui
commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie
psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di
malattia, abbia avuto un rapporto motivante con il
fatto delittuoso commesso. * Cass. pen., sez. I, 24
aprile 2003, n. 19532 (ud. 9 aprile 2003), De Nardo
e altro. [RV224809]
In tema di imputabilità, il «disturbo antisociale della personalità» può rientrare nella nozione
di infermità e può incidere, escludendola o scemandola grandemente, sulla capacità di intendere o di
volere. Quest’ultima può assumere rilevanza autonoma anche in presenza di accertata capacità di
comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa, solo quando gli impulsi della azione, pur riconosciuta come riprovevole dall’agente, siano tali
da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze. (Fattispecie nella quale l’imputato di furto
di una autovettura aveva dedotto di essere affetto
da un disturbo della personalità che lo induceva a
compiere furti nei cimiteri. I giudici di merito lo
avevano condannato escludendo la rilevanza della
pur ipotizzabile incapacità di volere e la Corte ha
ritenuto tale motivazione non contraddittoria, osservando che la esistenza di un impulso non può
essere considerata come causa da sola sufficiente a
•
•
Art. 88
determinare un’azione incoerente con il sistema di
valori di chi la compie, essendo onere dell’interessato dimostrare il carattere cogente, nel singolo caso,
dell’impulso stesso). * Cass. pen., sez. V, 8 marzo
2006, n. 8282 (ud. 9 febbraio 2006), Scarpinato.
[RV233228]
In tema di imputabilità, le anomalie caratteriali e le disarmonie della personalità, le quali non
sono conseguenti ad uno stato patologico ma si
collegano ad uno sviluppo mentale non molto progredito, non eliminano, né diminuiscono la capacità di rappresentazione e di autodeterminazione e
quindi non hanno alcuna incidenza sulla imputabilità. * Cass. pen., sez. III, 23 maggio 2003, n. 22834
(ud. 25 marzo 2003), Simone. [RV225231]
In tema di imputabilità, la malattia di mente
rilevante per la sua esclusione o riduzione è solo
quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico serio che comporti una degenerazione della sfera intellettiva o volitiva dell’agente. Ne consegue che la capacità di intendere e di volere non è
esclusa dal fatto che il soggetto sia affetto non da
infermità mentale in senso patologico, ma solo da
anomalie psichiche o da disturbi della personalità.
* Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2004, n. 16940 (ud. 25
marzo 2004), Egger. [RV227926]
L’imputabilità, quale capacità di intendere e di
volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà
del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale
componente naturalistica della responsabilità, debba
essere accertata con priorità rispetto alla seconda (in
applicazione di tale principio la Corte ha annullato
con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito
avevano escluso la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di calunnia, facendo riferimento a elementi che riguardavano l’imputabilità ed il vizio totale e parziale di mente). * Cass. pen., sez. VI, 7 aprile
2003, n. 16260 (ud. 10 marzo 2003), P.G. in proc. Cesarano. [RV225645]
In tema di imputabilità, le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di volere
sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze celebrali originarie e quelle derivanti da
conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia
natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno
stato di normalità per qualità e non per quantità.
Ne consegue che esula dalla nozione di infermità
mentale il gruppo delle cosiddette abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non
sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anamalie del carattere non rilevanti ai fini dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera psicointellettiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali. * Cass. pen., sez.
VI, 5 giugno 2003, n. 24614 (ud. 7 aprile 2003),
Spagnoli. [RV225560]
•
•
•
•
COMCP03 patrizia
Art. 88
LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
Perché un minore di età sia riconosciuto − ai
sensi del combinato disposto degli artt. 85, 88, 89 e
90 c.p. − incapace di intendere e di volere al momento della commissione del reato, è necessario
l’accertamento di un’infermità di natura ed intensità tali da compromettere, in tutto od in parte, i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto,
eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente. Pertanto, specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle
quali il minore sia eventualmente vissuto, particolarmente dolorose e laceranti, se pure possono aver
avuto influenza negativa sul soggetto, inficiando le
potenzialità di valutazione critica della propria
condotta e agevolando il processo psicologico di
“autolegittimazione” del crimine, non hanno, per
ciò solo, compromesso la capacità del minore di
rendersi conto del significato delle proprie azioni e
di volizione delle stesse e quindi non rappresentano
una forma di patologia mentale legittimante un
giudizio di non imputabilità. * Cass. pen., sez. VI,
28 luglio 2003, n. 31753 (ud. 27 maggio 2003),
Maddaloni. [RV226281]
Gli stati emotivi o passionali, per loro stessa
natura, sono tali da incidere, in modo più o meno
massiccio, sulla lucidità mentale del soggetto agente senza che ciò, tuttavia, per espressa disposizione
di legge, possa escludere o diminuire l’imputabilità,
occorrendo a tal fine un quid pluris che, associato
allo stato emotivo o passionale, si traduca in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico, sia pure in natura transeunte e non inquadrabile nell’ambito di una precisa classificazione nosografica. L’esistenza o meno di detto fattore va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale, tuttavia, nella vigenza dell’attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto alla decisione giudiziaria, non potrà mai
spingersi al punto di attribuire carattere di “infermità” (come tale rilevante, ai sensi degli artt. 88 e 89
c.p., ai fini della esclusione e della riduzione della
capacità d’intendere e di volere), ad alterazioni
transeunti della sfera psico-intellettiva e volitiva
che costituiscano il naturale portato degli stati
emotivi o passionali di cui si sia riconosciuta l’esistenza. * Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 1998, n. 967
(ud. 5 dicembre 1997), Giordano. Conforme, Cass.
pen., sez. VI, 21 maggio 2004, n. 23737, Martelli.
[RV209382]
In tema di imputabilità, gli artt. 88 e 89 c.p.
postulano una infermità di tale natura e intensità
da compromettere seriamente i processi conoscitivi
e volitivi della persona, eliminando o attenuando la
capacità della medesima di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di comprenderne, quindi, il disvalore sociale, nonché di determinarsi in
modo autonomo. Le infermità che influiscono sulla
imputabilità sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie e quelle
derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cere-
•
•
•
COMCP03 patrizia
392
brali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche. Queste ultime sono contraddistinte da un
complesso di fenomeni psichici che differiscono da
quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e
non per quantità, come accade invece per il vasto
gruppo delle «abnormità psichiche», quali le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno
stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non rilevanti ai fini
dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p. Ne consegue che, quando a causa di una situazione conflittuale dovuta a particolari tensioni psichiche si determini un’accentuazione di alcuni tratti del carattere del soggetto, inducendolo, come avviene nelle
reazioni «a corto circuito», a tenere una condotta
animale, non si può certamente parlare di malattia
di mente, sicché la disposizione cui occorre riferirsi
è quella di cui all’art. 90 c.p. * Cass. pen., sez. I, 13
maggio 1993, n. 4954 (ud. 3 marzo 1993), Zannoni.
Conforme, Cass. pen., sez. I, 17 giugno 1997, n.
5885, Ortolina.
Il vizio di mente, totale o parziale, che esclude
totalmente ovvero scema grandemente soltanto, la
capacità di intendere e di volere, deve essere dovuto
ad una «infermità» che non si identifica, però, necessariamente con la infermità mentale, dato che
nel concetto di «infermità» possono essere comprese anche infermità aventi origine fisica o, comunque, organica. Pertanto, dovendo sempre dipendere da una infermità così intesa, il vizio di mente di
cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. deve essere direttamente o indirettamente collegabile ad uno stato patologico. L’accertamento e la valutazione di un tale
stato patologico prima, quale possibile causa del vizio di mente, e della sua incidenza, poi, sulla capacità di intendere e di volere, costituiscono quindi, i
passaggi logici cui il giudice di merito è obbligato
allorquando è posto davanti alla necessità o meno
di un’indagine sullo stato di mente dello imputato.
* Cass. pen., sez. I, 1 ottobre 1988, n. 9612 (ud. 21
dicembre 1987), Scatizzi.
L’infermità mentale ex artt. 88 e 89 c.p. presuppone l’esistenza di un vero e proprio stato patologico idoneo ad alterare i processi dell’intelligenza
e della volontà con esclusione o notevole diminuzione della capacità di intendere e di volere, sicché
esulano da tale nozione sia le anomalie caratteriali
non conseguenti ad uno stato patologico, sia uno
sviluppo intellettuale non molto progredito, in assenza di fattori patologici. * Cass. pen., sez. I, 30
aprile 1990, n. 6234 (ud. 1 luglio 1989), Corsaro.
Gli artt. 88 e 89 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, l’infermità totale o parziale
di mente, come cause che escludono o diminuiscono notevolmente l’imputabilità, ossia la capacità di
intendere e di volere, postulano − secondo il sistema accolto dal codice − l’esistenza di una vera e
propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico, comprensivo delle malattie (fisiche e mentali),
in senso stretto, che incidono sui processi volitivi e
intellettivi della persona o delle anomalie psichiche,
•
•
•
393
TITOLO IV - DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
che seppure non classificabili, secondo precisi schemi nosografici, perché sprovvisti di una sicura base
organica, siano tali, per la loro intensità da escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di
intendere (ossia la capacità del soggetto di rendersi
conto del valore delle proprie azioni, e, quindi ad
apprenderne il disvalore sociale) e di volere (ossia
l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l’azione
e, comunque, in modo coerente con le rappresentazioni apprese) del colpevole. * Cass. pen., sez. I, 24
aprile 1991 (c.c. 25 febbraio 1991, n. 958), La Placa.
Conforme, Cass. pen., sez. I, 4 luglio 1996, n. 854,
Zanatta.
L’infermità di mente, che esclude o diminuisce la imputabilità, deve sempre dipendere da una
causa patologica, produttiva di alterazione dei processi volitivi o intellettivi. La sindrome ansiosa depressiva, invece, in quanto si innesta su una ipermotiva personalità di base, e in quanto è determinata da una esasperazione del rapporto del soggetto con l’ambiente, non è associabile ad alcuna entità nosologica. * Cass. pen., sez. I, 15 novembre
1988, n. 11061 (ud. 29 febbraio 1988), Iannone.
La nozione giuridica di «infermità» rilevante
ai fini dell’esclusione della capacità di intendere e di
volere deve ritenersi compiutamente integrata nell’ipotesi di accertata «malattia di mente» in senso
medico-legale − con tale espressione facendosi riferimento a quelle alterazioni psichiche che la scienza
psichiatrica definisce «psicosi» e che prendono vita
da processi morbosi somatici, siano essi noti, come
nelle cosiddette «psicosi organiche», ovvero tuttora
ignoti o perlomeno non dimostrati con sicurezza,
ma comunque postulati, come nelle cosiddette «psicosi endogene» (schizofrenie e distimie), alle prime
assimilate in relazione al quadro psicopatologico
ed alle caratteristiche nosografiche che presentano
− sì che i «malati di mente» sono tutti, quasi senza
eccezione, non imputabili. Accanto a questo gruppo di affezioni mentali, ed ai limiti della «salute
mentale» (secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità), esiste un vasto raggruppamento di soggetti che la scienza psichiatrica
riconduce nella categoria degli «abnormi psichici»
− designati per lo più con le espressioni di «nevrotici» o di «psicopatici» − che non integrano il concetto di «malati di mente» in senso medico-legale e le
cui anomalie, pur rientrando certamente nel concetto giuridico di «infermità», non sono necessariamente dotate di quell’intensità richiesta dalla legge
per la sussistenza almeno del vizio parziale di mente. Ciò tuttavia non esclude che a tali infermità −
specie nei loro gradi estremi o nelle loro forme più
complesse − non possa essere riconosciuto «valore
di malattia», tenuto conto dell’effettivo rapporto
tra il tipo di abnormità psichica effettivamente riscontrata nel singolo soggetto ed il determinismo
dell’azione delittuosa da lui commessa. A tal fine è
necessario anzitutto chiarire se quell’infermità abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delit-
•
•
Art. 88
tuoso commesso e quindi stabilire − in caso di risposta positiva a tale quesito − se la stessa sia tale
da far fondatamente ritenere che quel soggetto, in
relazione al fatto compiuto, o non fosse proprio in
grado di rendersi conto dell’illiceità del fatto e di
comportarsi in conformità a questa consapevolezza (ipotesi che non può essere esclusa a priori, anche se statisticamente rara), ovvero avesse al riguardo una capacità grandemente scemata. * Cass.
pen., sez. I, 24 maggio 1986, n. 4103 (ud. 24 febbraio 1986), Ragno. Conforme, Cass. pen., sez. I, 3
marzo 1987, n. 2641, Corbatto.
Il concetto di infermità mentale recepito dal
nostro codice penale è più ampio rispetto a quello
di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte
le malattie di mente inquadrate nella classificazione
scientifica delle infermità, nella categoria dei malati
di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si
manifestino con elevato grado di intensità e con
forme più complesse tanto da integrare gli estremi
di una vera e propria psicosi. In tal caso − al fine
della esclusione o della riduzione della imputabilità
− è, comunque, necessario accertare l’esistenza di
un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo
soggetto e il determinismo dell’azione delittuosa da
lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto motivante
con il fatto delittuoso commesso. * Cass. pen., sez.
I, 16 aprile 1997, n. 3536 (ud. 4 marzo 1997), P.M.
in proc. Chiatti. [RV207228]
Non esiste incompatibilità logico-giuridica
tra due sentenze, emesse nei confronti dello stesso
imputato per fatti diversi, commessi in tempi diversi, delle quali una lo ritenga incapace e l’altra invece
capace (ovvero di capacità grandemente scemata)
perché l’infermità mentale può non costituire uno
status permanente dell’individuo e l’accertamento
delle condizioni mentali, ai fini dell’imputabilità,
dev’essere effettuato in relazione al momento in cui
il reato venne commesso. * Cass. pen., sez. I, 22
febbraio 1989, n. 2883 (ud. 24 gennaio 1989), Panfilla.
Qualunque condizione morbosa, anche se
difficilmente caratterizzabile sul piano clinico, può
integrare il vizio di mente sempre che presenti connotazioni tali da escludere o diminuire le normali
capacità intellettive e volitive. * Cass. pen., sez. I, 8
aprile 1986, n. 2782 (ud. 13 gennaio 1986), Spanò.
L’infermità mentale ex artt. 88 e 89 c.p. deve
dipendere da una causa patologica, e quindi esulano da essa quelle anomalie caratteriali o altre anormalità che, pur afferendo al processo psichico di
determinazione e di inibizione, non si pongono
come condizioni di alterazione della capacità d’intendere e di volere, intesa quest’ultima quale attitudine del soggetto a valutare il significato della propria condotta, autodeterminandosi nella selezione
dei molteplici motivi o moventi. (Nella specie, sulla
•
•
•
•
COMCP03 patrizia
Art. 88
LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
base dell’enunciato principio, si è precisato che la
frenastenia costituisce una semplice fragilità mentale dovuta ad allentamento dei freni inibitori). *
Cass. pen., sez. I, 8 novembre 1983, n. 9287 (ud. 9
giugno 1983), Marinelli.
Ai fini dell’accertamento sulla sussistenza o
non del vizio di mente, i singoli reperti che costituiscono la base comune del giudizio metodologicoclinico vanno considerati non singolarmente bensì
globalmente, perché solo dalla molteplicità e complessità dei fattori patogeni può delinearsi un determinato quadro sindromico di anormalità mentale.
(Nella specie la Cassazione ha ritenuto esatta la
motivazione dei giudizi di merito che avevano ritenuto sussistere il vizio parziale di mente in un soggetto il cui quadro sindromico di anormalità mentale era stato in concreto individuato nell’esistenza
di una insufficienza mentale nella quale si erano inseriti, esaltandola, altri fattori patologici che avevano operato una circoscrizione grave della sfera volitiva nell’ambito di una regressione psichica). *
Cass. pen., sez. I, 2 novembre 1978, n. 13466 (ud.
20 ottobre 1978), Vinci.
In tema di imputabilità, in mancanza di una infermità o malattia mentale, o comunque di una alterazione anatomico-funzionale della sfera psichica, le
alterazioni di tipo caratteriale ed i connessi disturbi
della personalità non acquistano rilievo per escludere
o ridurre l’imputabilità: l’eventuale difetto di capacità
intellettiva e/o volitiva che ne deriva rimane priva di
rilevanza giuridica. * Cass. pen., sez. V, 27 gennaio
1998, n. 1078 (ud. 19 novembre 1997), Paesani. Conforme, Cass. pen., sez. I, 17 novembre 1997, n. 10422,
Baldini. [RV209681]
In tema di circolazione stradale e di responsabilità del conducente di autoveicolo, il malore del
guidatore repentinamente ed improvvisamente insorto è pur sempre una infermità, ovvero uno stato
morboso, ancorchè transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all’art. 88 c.p.: esso non incide sulla
potenzialità intellettiva e volitiva del soggetto, ma,
con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche
che allo stesso presiedono, determinando così movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli ed
automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell’art. 42 c.p.. Ne consegue che il malore improvviso non è ascrivibile alla
categoria del caso fortuito, di cui all’art. 45 c.p.,
giacchè questo presuppone pur sempre un’azione
umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e
volontarietà, non realizzando così quelle condizioni minime che l’art. 42 c.p. richiede perchè un fatto
umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga
penalmente rilevante. Ne consegue che una volta
dedotta la circostanza, il giudice deve valutare la
configurabilità o meno della capacità di intendere e
di volere dell’imputato che la eccepisce. * Cass.
•
•
•
COMCP03 patrizia
394
pen., sez. IV, 29 luglio 2004, n. 32931 (ud. 20 maggio 2004), Oddo. [RV229081]
In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora
venga prospettata dall’imputato la tesi difensiva
del malore improvviso − da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88
c.p. e non all’ipotesi di caso fortuito di cui all’art.
45 stesso codice − il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti
capaci di renderla plausibile (ad esempio l’età o le
condizioni psico-fisiche dell’imputato) ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che
la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, quale
un improvviso colpo di sonno dovuto ad uno stato
di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto
indurre il conducente a desistere dalla guida. (La
Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che, rifiutando la prospettazione dell’imputato − un improvviso e imprevedibile capogiro gli avrebbe fatto perdere il controllo dell’autovettura − ha invece ritenuto provato come causa
dell’incidente un colpo di sonno dovuto alla stanchezza nonostante la quale, imprudentemente,
l’imputato si era posto alla guida). * Cass. pen., sez.
IV, 29 luglio 2004, n. 32931 (ud. 20 maggio 2004),
Oddo. [RV229082]
•
b) Accertamento.
•
L ’infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla
commissione di ciascun reato; essa non può essere
ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell’imputato per totale incapacità di intendere e di volere. * Cass. pen., sez. VI, 2 dicembre
1997, n. 3843 (c.c. 7 ottobre 1997), Giordano G.
[RV209080]
Stabilire se un soggetto, nei singoli casi, sia
nel momento del fatto privo di capacità di intendere e di volere, ovvero abbia la stessa grandemente
scemata ovvero lo stabilire se trattasi di soggetto
con personalità anormale, costituisce una questione di fatto il cui esame compete istituzionalmente al
giudice di merito. Costui deve avvalersi dell’ausilio
di perizia psichiatrica ed il suo giudizio si rende insindacabile in sede di legittimità quando si riveli
esaurientemente motivato, anche con il solo richiamo alle conclusioni e valutazioni della perizia. *
Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 1989, n. 723 (ud. 2
aprile 1988), Cacciarru.
L’accertamento sull’infermità di mente dell’imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitato ed al tempo in cui il fatto medesimo
è stato commesso. L’indagine già esperita in altro
processo non è pertanto mai vincolante nel successivo giudizio, poiché la malattia precedentemente
diagnosticata può successivamente essere guarita o
scemata o localizzata ad una determinata sfera
•
•
395
TITOLO IV - DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
d’attività. * Cass. pen., sez. II, 24 aprile 1982, n.
4385 (ud. 29 gennaio 1982), Michelotto.
Per la sussistenza del vizio di mente non è sufficiente che il giudice riconduca l’azione dell’imputato sotto un modello di infermità apoditticamente
affermata, ma è necessario, invece, che lo stesso indichi i dati anamnesici, clinici, comportamentali o
sorgenti dalle stesse modalità del fatto, rivelatori
dell’asserito quadro morboso. (Nella specie è stata
ritenuta viziata da motivazione apparente la stessa
che − dopo aver affermato che il soggetto era affetto da sindrome paranoide, recependo la realtà in
maniera distorta proprio a causa della sua personalità morbosa, causa vera della sua azione, solo occasionalmente determinata dalla realtà a lui esterna
− gli aveva concesso la diminuente del vizio parziale
di mente, riconducendo la sua azione al modello indicato, pur in assenza di dati anamnesici, clinici,
comportamentali o sorgenti dalle stesse modalità
del fatto, rivelatori dell’asserito quadro morboso).
* Cass. pen., sez. I, 22 novembre 1982, n. 11108
(ud. 25 maggio 1982), Modica.
•
c) Conclusioni divergenti dei periti.
• Allorché le conclusioni degli esperti che han-
no ricevuto incarico di eseguire perizia psichiatrica
sull’imputato (nella specie, in differenti gradi del
giudizio) siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che
hanno determinato la scelta tra le opposte tesi
scientifiche: il che equivale a verificare se il giudice
del merito abbia dato congrua ragione della scelta
e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non
dovere seguire e se, nell’effettuare tale operazione,
abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le
tesi recepite. * Cass. pen., sez. I, 7 luglio 2000, n.
8076 (ud. 24 maggio 2000), P.G. in proc. Stevanin.
[RV216613]
d) In genere.
•
L’amnistia, la quale preclude un giudizio sulla responsabilità, deve prevalere rispetto alla pronuncia di non luogo a procedere ex art. 88 c.p. che
presuppone la materiale riferibilità del fatto all’imputato. * Cass. pen., sez. I, 25 luglio 1991 (c.c. 27
giugno 1991, n. 2910), Giordano.
Alla stregua degli studi psichiatrici scientifici
ormai consolidati, si deve distinguere tra psicosi e
psicopatia, l’una considerata vera e propria patologia mentale, tale da alterare i processi intellettivi o
volitivi, l’altra da valutarsi alla stregua di una mera
caratteropatia, cioè come anomalia del carattere,
non incidente sulla sfera intellettiva o della volontà
e, quindi, non tale da annullare o da scemare grandemente la capacità di intendere o di volere. * Cass.
pen., sez. I, 15 gennaio 1992, n. 299 (ud. 10 ottobre
1991), Maffei.
•
•
Art. 88
Ai fini della sussistenza del vizio di mente, anche nei casi di epilessia conclamata i soggetti che ne
soffrono non patiscono alcuna diminuzione delle
loro capacità psichiche, al di fuori dei momenti di
crisi e al di fuori dei casi in cui, per la gravità e il
decorso del male, la personalità e l’integrità psichica del malato ne vengono seriamente incise. (Nella
specie si è ritenuta irrilevante la circostanza del pregresso riconoscimento di persone dovuto alla predetta patologia, attesa la diversità di valutazione
tra capacità lavorativa e capacità di intendere e di
volere). * Cass. pen., sez. I, 3 aprile 1992, n. 4041
(ud. 2 marzo 1992), De Santis.
L’epilessia non costituisce di per sé una malattia che comporti uno stato permanente di infermità mentale nel soggetto; la incapacità di intendere o volere è invece ravvisabile nel momento del
raptus, vale a dire allorché il malato è colto da una
crisi epilettica che, provocando movimenti e spasmi
incontrollabili possa determinare movimenti degli
arti e del corpo dei quali il malato, in quel momento, non può rendersi conto. * Cass. pen., sez. VI, 26
marzo 1993, n. 3031 (ud. 19 gennaio 1993), Pollini.
L’epilessia non deve essere considerata una
patologia tale da causare una permanente deficienza psichica giacché in periodi extra-accessuali il
soggetto ha piena capacità di intendere e di volere
e conserva lucidità e completa consapevolezza delle
proprie azioni. * Cass. pen., sez. I, 16 ottobre 1992,
n. 9889 (ud. 26 giugno 1992), Manganaro.
La degenerazione dell’istinto sessuale, non
accompagnata da manifestazioni morbose rivelatrici della mancanza, totale o parziale, della facoltà
intellettiva e volitiva, non può considerarsi indizio
concludente di infermità mentale. * Cass. pen., sez.
III, 5 novembre 1986, n. 12306 (ud. 7 luglio 1986),
Lovicu.
La cleptomania è una tendenza impulsiva al
furto riscontrabile in molteplici malattie mentali. Il
soggetto affetto da una malattia che provochi tale
tendenza impulsiva potrà essere ritenuto infermo di
mente ai sensi degli artt. 88 o 89 se la sua capacità
di intendere e di volere ne risulti totalmente o parzialmente esclusa. * Cass. pen., sez. II, 11 aprile
1983 (ud. 5 ottobre 1982), Valente.
L’infermità di mente, che esclude o diminuisce la imputabilità, deve sempre dipendere da una
causa patologica, produttiva di alterazione dei processi volitivi o intellettivi. La sindrome ansiosa depressiva, invece, in quanto si innesta su una ipermotiva personalità di base, e in quanto è determinata da una esasperazione del rapporto del soggetto con l’ambiente, non è associabile ad alcuna entità nosologica. * Cass. pen., sez. I, 15 novembre
1988, n. 11061 (ud. 29 febbraio 1988), Iannone.
Non tutti gli stati di tossicomania, la quale è
una dipendenza meramente psichica alla droga, o
di tossicodipendenza, che è una assuefazione cronica alla stessa, producono di per sé alterazione mentale rilevante agli effetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p.,
ma solo quegli stati di grave intossicazione da so-
•
•
•
•
•
•
COMCP03 patrizia
Art. 89
LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
stanze stupefacenti che determinano un vero e proprio stato patologico psicofisico dell’imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o
volitivi di quest’ultimo. * Cass. pen., sez. VI, 24
giugno 1996, n. 6357 (ud. 24 maggio 1996), Corillo.
[RV205097]
Per escludere (o diminuire) l’imputabilità,
l’intossicazione da sostanze stupefacenti non solo
deve essere cronica (cioè stabile), ma deve produrre
un’alterazione psichica permanente, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che
permangono indipendentemente dal rinnovarsi di
un’azione strettamente collegata all’assunzione di
sostanze stupefacenti; lo stato di tossicodipendenza
non costituisce, pertanto, di per sè, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica. * Cass.
pen., sez. VI, 16 giugno 1999, n. 7885 (ud. 22 dicembre 1998), Carlini E. [RV214757]
Poiché l’imputabilità di cui all’art. 88 c.p. e la
capacità di partecipare al processo penale di cui all’art. 70 c.p.p., pur costituendo stati soggettivi accomunati dall’infermità mentale, operano su piani
del tutto diversi ed autonomi, non ha alcuna incidenza sull’accertamento della capacità dell’imputato di essere parte e sulla eventuale sospensione del
procedimento l’impedimento, derivante dalla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 425, n. 1,
c.p.p., all’adozione, nell’udienza preliminare, della
pronuncia di non luogo a procedere per difetto di
imputabilità, conseguentemente deve considerarsi
abnorme, e come tale immediatamente ricorribile
per cassazione, il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare che disattende la richiesta di accertamenti sulla capacità dell’imputato di parteciparvi, argomentando che il difetto di imputabilità
può essere dichiarato solo dal giudice del dibattimento: tale rifiuto incide infatti su uno dei fondamentali e indefettibili presupposti richiesti dalla
legge ai fini della costituzione e dello svolgimento
del rapporto processuale, il cui cardine è rappresentato dal fatto che esso deve necessariamente far
capo ad un soggetto capace di partecipare coscientemente al processo, come premessa essenziale della possibilità di autodifesa e quale garanzia del
«giusto processo» presidiata dall’art. 24 della Costituzione. * Cass. pen., sez. I, 17 maggio 1995, n.
1381 (c.c. 6 marzo 1995), Insana. [RV201279]
In tema di imputabilità di persone concorrenti nel reato, accertata la piena capacità di intendere
e di agire di ciascun singolo imputato, non è corretto dedurre la seminfermità di mente dall’intreccio
delle interazioni e dalle influenze reciproche che si
verificano in occasione di una azione collettiva. Dal
principio che la responsabilità penale è personale
(art. 27 Cost.) si desume, in negativo, la impossibilità per il singolo di escludere la responsabilità di un
evento conseguente alla sua azione con riferimento
a motivi inerenti all’elemento psicologico e alla imputabilità che non siano a lui personalmente ascrivibili. L’art. 86 c.p., che prevede la responsabilità
esclusiva di colui che mette altri nello stato di inca-
•
•
•
COMCP03 patrizia
396
pacità di intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, in luogo delle responsabilità di
colui che in concreto agisce, passa pur sempre attraverso la non imputabilità (art. 111 c.p.) del soggetto agente, che opera come mero strumento dell’altro con atti materiali privi di qualsiasi nesso psicologico con l’evento a causa della sua incapacità
psichica determinata dal terzo. I rapporti tra coagenti nell’azione criminale e le conseguenze di tali
relazioni sono disciplinati dal capo III del titolo IV
c.p., in tema di concorso di persone nel reato (artt.
112, 114, 115). L’influenza sul singolo dei comportamenti di terzi è considerata dall’art. 62 n. 2 (provocazione) e n. 3 (suggestione di una folla in tumulto). Al di là delle attenuanti previste dal legislatore
per tali ipotesi, quali correttivi alla netta chiusura
rispetto alla rilevanza degli stati emotivi e passionali operata dall’art. 90 c.p., non è consentito desumere dalle suggestioni di terzi elementi da cui trarre
conseguenze in ordine alla imputabilità di un soggetto non ritenuto infermo o seminfermo di mente.
* Cass. pen., sez. I, 18 marzo 1994, n. 3240 (ud. 25
gennaio 1994), Maso.
L’accertamento del fatto-reato in tutte le sue
componenti, comprese quelle circostanziali, presenta carattere di priorità rispetto a quello dell’imputabilità del soggetto cui il fatto medesimo viene
attribuito. (Nella specie, in applicazione di tale
principio, la S.C. ha censurato la decisione del giudice d’appello il quale, investito di gravame proposto dall’imputato avverso sentenza con la quale il
medesimo era stato assolto per vizio totale di mente, con applicazione di misura di sicurezza, aveva
ritenuto di non poter prendere in esame la richiesta
di attenuanti generiche avanzata dall’appellante
giacché in tal modo avrebbe indebitamente espresso, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, un implicito giudizio di colpevolezza). *
Cass. pen., sez. VI, 18 luglio 2001, n. 29106 (ud. 11
aprile 2001), Vitale, in Riv. pen. 2001, 931.
Con la dizione perizia sullo stato di mente
dell’imputato deve intendersi non soltanto la perizia finalizzata a verificare l’imputabilità di un soggetto, ma anche quella volta ad accertare la capacità di questi a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell’art. 70 c.p.p., così come la compatibilità dello stato fisico o mentale con il regime carcerario. (In applicazione di tale principio la Corte
ha ritenuto legittima la proroga del termine di custodia cautelare in dipendenza del protrarsi della
perizia disposta per accertare la compatibilità dello
stato di salute dell’indagato con il regime carcerario). * Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2002, n.
31600 (ud. 1 luglio 2002), Puoci A. [RV222417]
•
•
89 Vizio parziale di mente. Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso;
397
TITOLO IV - DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
ma la pena è diminuita (65, 1412, 148, 219; 70,
220, 508 c.p.p.).
❖ Si veda anche il commento sub artt. 85 e 88.
SOMMARIO:
a) Nozione - Configurabilità;
b) Seminfermità mentale ed elemento soggettivo del
reato;
c) Accertamento;
d) Seminfermità mentale e circostanze del reato.
a) Nozione - Configurabilità.
•
In tema di imputabilità, le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di volere
sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze celebrali originarie e quelle derivanti da
conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia
natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno
stato di normalità per qualità e non per quantità.
Ne consegue che esula dalla nozione di infermità
mentale il gruppo delle cosiddette abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non
sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anamalie del carattere non rilevanti ai fini dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera psicointellettiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali. * Cass. pen., sez.
VI, 5 giugno 2003, n. 24614 (ud. 7 aprile 2003),
Spagnoli. [RV225560]
In tema di imputabilità, gli articoli 88 e 89
c.p. − che disciplinano rispettivamente l’infermità
totale e parziale di mente, quali cause che escludono o diminuiscono la capacità di intendere e di volere − postulano l’esistenza di una vera e propria
malattia mentale, ossia di uno stato patologico che
incide sui processi volitivi e intellettivi della persona oppure di anomalie psichiche che, seppure non
classificabili secondo precisi schemi nosografici,
perché sprovviste di una sicura base organica, siano tali, per la loro intensità, da escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere e
di volere del colpevole. Ne consegue che una condizione di perturbamento psichico transitoria, di natura non patologica, dovuta ad una sindrome ansiosa depressiva, non essendo destinata ad incidere
sulla capacità di intendere e di volere, non è in grado di compromettere l’imputabilità dell’imputato.
(Contrasto segnalato con relazione n. 74 del 2003).
* Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2003, n. 22765 (ud.
12 marzo 2003), Moranziol. [RV226006]
Affinché possa riconoscersi una imputabilità
ridotta per vizio parziale di mente, ai sensi dell’art.
89 c.p., occorre che la capacità di intendere (intesa
nel senso di una corretta rappresentazione del
mondo esterno e degli effetti della propria condotta) e/o quella di volere (intesa nel senso di una efficiente regolamentazione della propria, libera auto-
•
•
Art. 89
determinazione) siano scemate grandemente, senza
essere escluse, a cagione di una infermità mentale
(avente accezione più ampia di quella di malattia
mentale) dipendente da un’alterazione patologica
insediatasi anche non stabilmente nel soggetto.
Conseguentemente non valgono a ridurre l’imputabilità né a costituire vizio parziale di mente, gli stati
emotivi e passionali (esclusi dall’art. 90 c.p.) né le
anomalie del carattere le quali, pur incidendo sul
comportamento, non alterano le capacità di rappresentazione o di autodeterminazione. * Cass.
pen., sez. I, 12 luglio 1991, n. 7523 (ud. 4 giugno
1991), Catalano.
Il vizio parziale di mente previsto dall’art. 89
c.p. in tanto può assumere rilevanza in quanto, per
definizione, sia tale da scemare grandemente, pur
senza escluderla, la capacità di intendere e di volere. Ciò non implica, però, il divieto di attribuire al
vizio anzidetto una ridotta incidenza ai fini della
determinazione, in concreto, della pena, quando risulti che il soggetto sia stato indotto al delitto, in
misura preponderante, da fattori suscettibili di
operare in modo pressoché analogo anche in assenza della riscontrata compromissione psico-volitiva.
* Cass. pen., sez. I, 11 giugno 1992, n. 6934 (ud. 18
maggio 1992), Di Stefano.
In tema di imputabilità, gli artt. 88 e 89 c.p.
postulano una infermità di tale natura e intensità
da compromettere seriamente i processi conoscitivi
e volitivi della persona, eliminando o attenuando la
capacità della medesima di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di comprenderne, quindi, il disvalore sociale, nonché di determinarsi in
modo autonomo. Le infermità che influiscono sulla
imputabilità sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie e quelle
derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche. Queste ultime sono contraddistinte da un
complesso di fenomeni psichici che differiscono da
quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e
non per quantità, come accade invece per il vasto
gruppo delle «abnormità psichiche», quali le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno
stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non rilevanti ai fini
dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p. Ne consegue che, quando a causa di una situazione conflittuale dovuta a particolari tensioni psichiche si determini un’accentuazione di alcuni tratti del carattere del soggetto, inducendolo, come avviene nelle
reazioni «a corto circuito», a tenere una condotta
animale, non si può certamente parlare di malattia
di mente, sicché la disposizione cui occorre riferirsi
è quella di cui all’art. 90 c.p. * Cass. pen., sez. I, 13
maggio 1993, n. 4954 (ud. 3 marzo 1993), Zannoni.
La differenza fra vizio parziale e totale di
mente è, come la stessa terminologia degli artt. 88 e
89 c.p. rende evidente, di carattere prevalentemente
quantitativo, poiché tali vizi trovano il comune presupposto in una infermità sulla sfera psichica del
•
•
•
COMCP03 patrizia
Art. 89
LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
soggetto e sulla di lui capacità di intendere e di volere, e differiscono solo nel quantum di tale incidenza, che darà vita al vizio totale, quando sia da escludere la detta capacità, ed a quello parziale qualora
scemi grandemente, senza escluderla, la capacità
stessa. Peraltro, il grado di incidenza della malattia
sulla capacità di intendere e di volere deve essere
valutato in concreto, e non con riferimento a classificazioni scientifiche enunciate in astratto, perché
le malattie mentali hanno portata diversa sui singoli organismi ed agiscono, quindi, in modo più o
meno penetrante sulle facoltà intellettive e volitive.
* Cass. pen., sez. III, 29 ottobre 1970, n. 1144, Argau ed altro.
Per la configurabilità della diminuente del vizio parziale di mente non è sufficiente la presenza di
un’infermità fisica o psichica, ma occorre che essa
sia di tale gravità da ridurre notevolmente, pur senza escluderla del tutto, la capacità di intendere o di
volere del soggetto. * Cass. pen., sez. II, 17 aprile
1981, n. 3565 (ud. 5 dicembre 1980), Beretta.
Pur essendo la nozione di infermità psichica
presa in considerazione dall’art. 89 c.p. più ampia
di quella di malattia o infermità psichica vera e propria, comprendendo la prima anche i disturbi mentali transitori; tuttavia, perché il vizio parziale di
mente possa essere riconosciuto, è necessario che
esso derivi da uno stato morboso, il quale si ricolleghi, a sua volta ad una alterazione patologica tale
da dare la certezza che al momento della commissione del fatto l’imputato era in tali condizioni di
mente da scemare grandemente, pur senza escluderla, la capacità di intendere e di volere. Esulano,
pertanto, dalla nozione di infermità di mente, totale o parziale, quelle semplici anomalie del carattere
ed anche altre anormalità che, pur potendo influire
sul processo di determinazione e d’inibizione, non
siano, tuttavia, suscettibili di alterare la capacità di
intendere e di volere del soggetto. * Cass. pen., sez.
II, 4 maggio 1976, De Luca.
Perché ricorra il vizio parziale di mente non
basta una qualsiasi deviazione della funzione mentale ma occorre che la diminuzione delle facoltà intellettive e volitive dipenda da un’alterazione patologica clinicamente accertabile, corrispondente al
quadro tipico di una determinata malattia. * Cass.
pen., sez. V, 28 settembre 1981, n. 8394 (ud. 4 giugno 1981), De Giosa.
Ai fini del riconoscimento del vizio parziale di
mente dell’imputato non è sufficiente fare riferimento all’oligofrenia come originaria carenza generica dell’intelligenza, occorrendo la puntualizzazione dell’incapacità del soggetto ad inserirsi durevolmente, fattivamente ed utilmente nella comunità
sociale. * Cass. pen., sez. I, 13 maggio 1976, n. 5764
(ud. 17 novembre 1975), Esposito, Maiello ed altri.
L’accertamento della capacità di intendere e
di volere di chi è affetto da intossicazione cronica
da alcool spetta al giudice indipendentemente da
ogni onere probatorio a carico dell’imputato, una
volta che questi abbia allegato documentazione at-
•
•
•
•
•
COMCP03 patrizia
398
testante il suo etilismo cronico. * Cass. pen., sez.
IV, 23 maggio 1995, n. 5924 (ud. 18 aprile 1995),
Vizzani. [RV201689]
Ai fini della configurabilità del vizio parziale
di mente non basta la sussistenza in soggetto tossicodipendente di semplici anomalie del carattere o
di manifestazioni a tipo nevrotico di natura episodica o sporadica, ma occorre il riscontro di una
condizione patologica che incidendo sullo stato di
mente dell’imputato sia tale da scemare in modo
apprezzabile le sue capacità intellettive e volitive. *
Cass. pen., sez. II, 29 novembre 1986, n. 13350 (ud.
8 aprile 1986), Bologna.
Lo stato di tossicodipendenza non integra il
vizio parziale di mente, ove non sia provato che il
soggetto sia affetto da intossicazione cronica da sostanze stupefacenti che abbia prodotto un’alterazione psichica permanente. * Cass. pen., sez. VI, 24
ottobre 1989, n. 14154 (ud. 11 ottobre 1988), Vita.
Lo stato di senilità non può considerarsi alla
stregua di un’infermità capace di produrre un turbamento patologico nel processo intellettivo o volitivo, a meno che assuma caratteristiche cliniche
speciali, come la demenza senile, le forme paranoidi
o altre forme morbose rilevanti ai fini dell’infermità
mentale. * Cass. pen., sez. VI, 17 gennaio 1984, n.
460 (ud. 16 novembre 1983), La Torre.
L’infermità totale o parziale di mente va intesa come uno stato patologico e quindi esulano dalla sua nozione quelle anomalie del carattere o altre
anormalità − quali le psicopatie − che, pur influendo sul processo di determinazione o di inibizione,
non sono, tuttavia, suscettibili di alterare la capacità di intendere e di volere. Il vizio, totale o parziale
di mente, deve, in altri termini, dipendere sempre
da uno stato patologico, che alteri il processo intellettivo o quello della volontà, annullando o scemando grandemente la capacità di intendere e di
volere. (Nella specie era stata diagnosticata una
“psicopatia disaffettiva”). * Cass. pen., sez. I, 12 luglio 1980, n. 8862 (ud. 21 maggio 1980), Gallini.
Gli psicopatici appartengono, dal punto di
vista psichiatrico, a quella vasta zona che occupa lo
spazio intermedio fra normalità e anormalità, potendo, secondo la varietà e l’intensità dell’anomalia
psichica da cui sono affetti, accostarsi all’una o all’altra delle linee di confine ed essere considerati dei
paranormali, dei seminfermi di mente o, nei casi limite, dei fatalmente predestinati a vere e proprie
psicosi. Il giudizio sullo stato mentale dello psicopatico è affidato al perito e varia secondo le infinite
particolarità del caso concreto. Non merita, pertanto, censura la sentenza che nel delitto commesso
da uno psicopatico ravvisa la risoluzione di un conflitto edipico non superato, e in tale ragione occulta
individua il vero movente dell’azione criminosa con
cui il reo mira a placare il profondo senso di colpa
da cui si sente afflitto. * Cass. pen., sez. I, 14 luglio
1978, n. 9562 (ud. 17 febbraio 1978), Ammirati.
L’epilessia non costituisce di per sé una malattia che comporti uno stato permanente di infer-
•
•
•
•
•
•
399
TITOLO IV - DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
mità mentale nel soggetto; la incapacità di intendere o volere è invece ravvisabile nel momento del
raptus, vale a dire allorchè il malato è colto da una
crisi epilettica che, provocando movimenti e spasmi
incontrollabili possa determinare movimenti degli
arti e del corpo dei quali il malato, in quel momento, non può rendersi conto. * Cass. pen., sez. VI, 26
marzo 1993, n. 3031 (ud. 19 gennaio 1993), Pollini.
Sussiste autonomia concettuale tra diminuente per vizio parziale di mente (che inerisce
strettamente alla persona ed alla sua imputabilità)
e gravità del reato, fondata sui criteri oggettivi e
soggettivi dettati dall’art. 133 cod. pen. nessuno dei
quali interessa la sfera della funzione mentale se
non, indirettamente, per ciò che attiene alla intensità del dolo. Trattasi, perciò, di concetti diversi e separati, che attengono ad aspetti differenziati ed autonomi del rapporto agente – reato (e del fatto materiale in questo compreso), e la cui valutazione,
ancorché naturalmente contestuale, non implica
necessità alcuna di interdipendenza o di reciproca
influenza. Talché nulla vieta di ritenere e valutare il
fatto – reato in conformità dei criteri surricordati
(adeguando concretamente la sanzione al livello di
gravità ritenuta) e, nel contempo, di ravvisare la diminuente de qua, con la riduzione di pena che consegue ai sensi della legge, e che ricomprende ogni
risvolto legato all’accertata compromissione della
facoltà di intendere o di volere. * Cass. pen., sez. I,
19 ottobre 1988, n. 10252 (ud. 17 febbraio 1988),
Bellotti.
L’inesistenza di uno stato morboso e la presenza di semplici manifestazioni di tipo nevrotico depressive, di disturbi della personalità, comunque
prive di un substrato organico come la semplice insufficienza mentale, non sono idonee a dare fondamento ad un giudizio di infermità mentale, indispensabile pure ai fini del vizio parziale di mente. *
Cass. pen., sez. I, 12 luglio 1991, n. 7523 (ud. 4 giugno 1991), Catalano.
Gli stati emotivi o passionali, per loro stessa
natura, sono tali da incidere, in modo più o meno
massiccio, sulla lucidità mentale del soggetto agente senza che ciò, tuttavia, per espressa disposizione
di legge, possa escludere o diminuire l’imputabilità,
occorrendo a tal fine un quid pluris che, associato
allo stato emotivo o passionale, si traduca in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico, sia pure in natura transeunte e non inquadrabile nell’ambito di una precisa classificazione nosografica. L’esistenza o meno di detto fattore va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale, tuttavia, nella vigenza dell’attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto alla decisione giudiziaria, non potrà mai
spingersi al punto di attribuire carattere di “infermità” (come tale rilevante, ai sensi degli artt. 88 e 89
c.p., ai fini della esclusione e della riduzione della
capacità d’intendere e di volere), ad alterazioni
transeunti della sfera psico-intellettiva e volitiva
che costituiscano il naturale portato degli stati
•
•
•
Art. 89
emotivi o passionali di cui si sia riconosciuta l’esistenza. * Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 1998, n. 967
(ud. 5 dicembre 1997), Giordano. [RV209382]
In tema di imputabilità, in mancanza di una
infermità o malattia mentale, o comunque di una
alterazione anatomico-funzionale della sfera psichica, le alterazioni di tipo caratteriale ed i connessi
disturbi della personalità non acquistano rilievo
per escludere o ridurre l’imputabilità: l’eventuale
difetto di capacità intellettiva e/o volitiva che ne deriva rimane priva di rilevanza giuridica. * Cass.
pen., sez. V, 27 gennaio 1998, n. 1078 (ud. 19 novembre 1997), Paesani. [RV209681]
La malattia di mente rilevante per l’esclusione o per la riduzione dell’imputabilità è solo quella
medico-legale, dipendente da uno stato patologico
veramente serio, che comporti una degenerazione
della sfera intellettiva o volitiva dell’agente; di conseguenza deve ritenersi sussistente la capacità di intendere e di volere in un soggetto affetto solo da
anomalie psichiche o da disturbi della personalità.
* Cass. pen., sez. I, 17 novembre 1997, n. 10422
(ud. 20 ottobre 1997), Baldini. [RV208929]
•
•
b) Seminfermità mentale ed elemento soggettivo del
reato.
Il dolo eventuale − inteso come atteggiamento di accettazione del rischio di un certo risultato −
è compatibile con la seminfermità mentale, a meno
che non si dimostri in concreto che la malattia incideva su un particolare aspetto di quell’atteggiamento, alterandolo in modo sostanziale. * Cass.
pen., sez. I, 6 agosto 1988, n. 8719 (ud. 9 maggio
1988), Ciancabilla.
In tema di imputabilità, sussiste compatibilità
tra il vizio parziale di mente ed il dolo, poiché i due
concetti operano su piani diversi ed è la stessa legge
che concepisce la compatibilità del funzionamento
dell’intelligenza e della volontà − cui va ricondotto
il dolo − con una parziale infermità di mente. (Nella
fattispecie è stata ritenuta la compatibilità tra il vizio parziale di mente ed il dolo eventuale). * Cass.
pen., sez. I, 3 ottobre 1997, n. 8972 (ud. 11 marzo
1997), Di Massimo. [RV208470]
La diminuente del vizio parziale di mente è
compatibile con una maggiore intensità del dolo,
che può giustificare il diniego delle attenuanti generiche in considerazione delle gravi modalità della
condotta criminosa. (Nel caso di specie, la Corte di
cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei
giudici di merito i quali, pur avendo accertato la
sussistenza di un vizio parziale di mente dell’imputato, avevano negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell’elevata
gravità della condotta da questi posta in essere,
consistita in reiterate molestie anche di carattere
sessuale − ai danni di una giovane donna, di natura
simile ad altri specifici precedenti penali). * Cass.
pen., sez. III, 20 maggio 2005, n. 19248 (ud. 7 aprile
2005), Tiani. [RV231849]
•
•
•
COMCP03 patrizia
Art. 89
LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
•
La diminuente del vizio parziale di mente,
prevista dall’art. 89 c.p., è compatibile con la sussistenza del dolo. Infatti non vi è contrasto fra l’ammettere la seminfermità di mente ed il ritenere provato il dolo − la coscienza e la volontà, cioè, sebbene diminuite − dal momento che è la stessa legge
che concepisce la compatibilità del funzionamento
dell’intelligenza e della volontà con il vizio parziale
di mente. * Cass. pen., sez. VI, 19 dicembre 1990, n.
16597 (ud. 2 febbraio 1990), Fiora.
Nel nostro sistema giuridico – penale il vizio
parziale di mente non è incompatibile con l’elemento soggettivo del reato in quanto implicano due
concetti operanti su piani diversi: l’uno riconduce
alla imputabilità del soggetto, secondo la nozione
fornita dall’art. 85 cod. pen. ossia a una condizione
personale il cui contenuto è la capacità di intendere
e di volere, l’altro al rapporto tra il volere del soggetto e un determinato atto preveduto dalla legge
come reato; consegue che il reato commesso da un
seminfermo di mente non si sottrae all’indagine relativa all’elemento soggettivo per accertare se esso
sia attribuibile alla sua volontà. * Cass. pen., sez.
III, 20 febbraio 1986, n. 1574 (ud. 10 gennaio
1986), Gropelli.
Sussiste piena compatibilità logica e giuridica
tra ritenuta intensità del dolo e riconoscimento del
vizio parziale di mente. Tra la diminuente del vizio
parziale di mente, che attiene alla capacità di intendere e di volere ed all’imputabilità, e la intensità del
dolo, considerata come grado rilevante della determinazione a conseguire il proposito criminoso, esiste infatti autonomia concettuale, posto che la prima riguarda la sfera psichica del soggetto ed il momento formativo della volontà, mentre la seconda
concerne il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l’obiettivo considerato. * Cass.
pen., sez. I, 4 aprile 1995, n. 3633 (ud. 18 gennaio
1995), Mazzoni. Conforme, Cass. pen., sez. V, 10
dicembre 1999, n. 14107, Arcilesi. [RV201498]
Il giudice, una volta accertato l’elemento intenzionale del reato, risultante dalla volontà dell’agente e dalla rappresentazione dell’evento da
parte del medesimo, non è tenuto, se l’imputato è
seminfermo di mente, ad alcuna particolare indagine sul dolo, che non resta escluso dal vizio parziale
di mente. Infatti, mentre quest’ultimo attiene alla
imputabilità del soggetto, il dolo rappresenta la volontà del soggetto diretta verso l’evento ed appartiene alla struttura del reato, di cui costituisce elemento attuale ed operante ed attiene alla colpevolezza, la cui analisi presuppone il superamento logico di quella sulla imputabilità e non può ulteriormente essere influenzata da quet’ultima, neppure
nell’ipotesi di ridotta capacità di intendere e di volere. * Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 1989, n. 13852
(ud. 7 febbraio 1988), Saccavino.
L’indagine sulla colpevolezza di un soggetto
ad imputabilità diminuita va effettuata con gli stessi criteri adottabili nei riguardi del soggetto pienamente capace. Tuttavia, la ridotta capacità di inten-
•
•
•
•
COMCP03 patrizia
400
dere e di volere può avere influenza nella ricerca del
dolo solo nei casi contraddistinti da un particolare
dolo specifico, ma non in quello in cui rileva il dato
generico come l’omicidio, la rapina, il furto, le lesioni. (Nella specie, l’imputato aveva commesso un
tentato omicidio nello stabilimento carcerario dove
era detenuto e deduceva di averlo fatto in assenza,
accertata, di coscienza e volontà, in quanto soggetto facilmente influenzabile soprattutto dopo aver
ingerito alcoolici o eccitanti). * Cass. pen., sez. I, 16
gennaio 1985, n. 600 (ud. 12 novembre 1984), Saporito.
L’imputabilità diminuita per vizio parziale di
mente è rilevante soltanto per la diminuizione della
misura della pena, ma non coinvolge, in linea di
principio, il problema dell’elemento psicologico del
reato. La ridotta capacità di intendere o di volere,
che ne esprime la condizione psichica, può avere influenza nella ricerca del dolo in reati contrassegnati
da particolari doli specifici, ma non in reati tipici
ordinari, come l’omicidio o la lesione nei delitti
contro l’integrità personale o il furto e la rapina nei
delitto contro il patrimonio. * Cass. pen., sez. II, 21
aprile 1970, n. 981, Rinaldi.
In ipotesi di reato commesso da un seminfermo di mente va comunque accertata la sussistenza
dell’elemento psicologico, atteso che quest’ultimo
non è incompatibile con il vizio parziale di mente,
residuando pur sempre, anche nello status di imputabilità diminuita, la capacità di intendere e di volere, la cui diminuzione può avere rilevanza nei reati a dolo specifico, ma non in quelli caratterizzati
dal dolo generico. * Cass. pen., sez. VI, 5 marzo
2001, n. 9202 (ud. 17 ottobre 2000), Riva.
[RV218410]
•
•
c) Accertamento.
•
L’accertamento sull’infermità di mente dell’imputato deve essere compiuto in relazione al fatto concreto addebitato ed al tempo in cui il fatto
medesimo è stato commesso. L’indagine già esperita in altro procedimento non è vincolante nel successivo giudizio poiché la malattia precedentemente diagnosticata può essere al momento guarita o
attenuata o localizzata ad una determinata sfera di
attività. * Cass. pen., sez. I, 2 ottobre 1989, n. 13010
(ud. 8 marzo 1988), Corvino.
Il vizio parziale di mente va considerato come
elemento accidentale del reato, e quindi non può
essere preso in considerazione dal giudice della impugnazione ove non formi oggetto di uno specifico
punto di gravame o non sia, a questo, essenzialmente connesso. * Cass. pen., sez. I, 9 maggio 1987,
n. 5815 (ud. 4 febbraio 1987), Carrà.
Il giudice di merito ha il dovere di dichiarare
d’ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità
soltanto quando sia evidente la prova della totale
infermità di mente, mentre l’eventuale vizio parziale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall’imputato. *
•
•
401
TITOLO IV - DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
Cass. pen., sez. III, 22 marzo 1991, n. 3262 (ud. 18
febbraio 1991), Gatti.
Stabilire se l’imputato, riconosciuto come
persona capace d’intendere e di volere, fosse al momento del fatto seminfermo di mente costituisce valutazione di fatto che compete esclusivamente al
giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. * Cass. pen., sez.
III, 9 aprile 1991 (ud. 11 febbraio 1991, n. 3912),
Martinelli.
•
d) Seminfermità mentale e circostanze del reato.
•
La premeditazione non è incompatibile con il
vizio parziale di mente, in quanto anche un seminfermo di mente può essere capace di concepire un
atteggiamento psicologico e volitivo più o meno
fermo e di subire, opponendovi una diversa resistenza, valide controspinte al delitto. Anche un seminfermo di mente può essere dunque capace di
agire sia con dolo d’impeto che con dolo di proposito, e l’unica ipotesi in cui è riscontrabile incompatibilità tra la circostanza aggravante e la diminuente è quella in cui la malattia che provoca la diminuita imputabilità ha diretta incidenza sul processo intellettivo o volitivo, tanto da identificarsi con esso.
* Cass. pen., sez. I, 5 agosto 1992, n. 8771 (ud. 26
maggio 1992), Careri.
L’aggravante della premeditazione e l’attenuante del vizio parziale di mente non sono in linea
di principio incompatibili e quindi possono coesistere, eccetto il caso in cui vi sia identità fra la premeditazione e l’idea fissa ossessiva costituente l’essenza dell’infermità mentale ravvisata, poiché in tal
caso non possono sussistere, per motivi patologici,
le controspinte morali ed etiche avversanti e bilancianti il proposito delittuoso. * Cass. pen., sez. I, 5
dicembre 1984, n. 10811 (ud. 28 settembre 1984),
Di Giovannanto.
La circostanza aggravante speciale della premeditazione è incompatibile con la diminuente del
vizio parziale di mente quando la premeditazione è
un effetto della malattia che costituisce l’assenza
dell’infermità o questa incida sul processo intellettivo o volitivo, sconvolgendoli, e non quando, invece, l’infermità non crei soluzioni o squilibri nel proposito criminoso, non produca aberrazioni o deliri
nell’idea o spinte incontrollabili nella volizione.
(Nella specie l’imputato era stato riconosciuto
come portatore di grave squilibrio emotivo con caratteristiche distimiche e dominante ansietà senza,
peraltro, che la sindrome depressiva da cui era affetto fosse assunta a livelli psicotici ed era stato ritenuto che pur essendo lo stesso ipodotato sul piano intellettivo, fossero assenti elementi aberranti
nella sua ideazione, rallentata ma efficiente. La
Cassazione ha ritenuto esatto il ragionamento dei
giudici di merito che avevano ritenuto compatibile
la premeditazione con riconosciuto vizio parziale di
mente). * Cass. pen., sez. I, 6 dicembre 1982, n.
11599 (ud. 25 giugno 1982), Iannaccone.
•
•
•
Art. 89
La premeditazione è, in linea generale, compatibile con la seminfermità mentale. Il vizio parziale di mente può, tuttavia, portare ad escludere la
premeditazione, quando attraverso la disamina e la
valutazione critica della perizia psichiatrica e di tutti gli elementi in suo possesso, il giudice accerti che
la diminuita capacità di intendere e di volere dell’agente ha influito, in modo determinante, sul
modo di essere del suo atteggiamento psicologico,
sotto il profilo della consapevole e voluta persistenza nel tempo della volontà criminosa e della sua capacità di comprendere il significato dei propri atti e
di superare attraverso la revisione critica e la riflessione, le spinte criminogene, che si identificano con
i caratteri e l’essenza dell’infermità, debitamente
accertati. * Cass. pen., sez. I, 13 novembre 1991, n.
11394 (ud. 11 febbraio 1991), Abel.
Non sussiste incompatibilità concettuale tra
la circostanza aggravante della premeditazione e vizio parziale di mente operando la prima sul piano
del dolo ed il secondo sull’imputabilità. Ciò però
non esclude che sul piano concreto, si verifichi siffatta incompatibilità tutte le volte che si riscontri
che la malattia mentale incida sulle capacità critiche determinando la fissazione dell’ideazione, senza possibilità del sorgere di quel conflitto interiore
tra spinte al delitto e controspinte inibitorie, che costituisce il fondamento del maggiore disvalore della
condotta e dell’aggravamento di pena. È questo un
accertamento di fatto, collegato alla tipologia e
gravità della patologia, che sfugge a censure di legittimità quando sia adeguatamente e logicamente
motivato. * Cass. pen., sez. I, 2 marzo 1992, n. 2268
(ud. 18 dicembre 1991), De Negri.
La circostanza aggravante del motivo futile
non è astrattamente incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente, dovendo di volta
in volta il giudice del merito accertare la reale incidenza dell’infermità sulla concreta sussistenza del
movente, quale causa psichica dell’azione umana al
reo imputabile. * Cass. pen., sez. I, 1 marzo 1985,
n. 2079 (ud. 22 ottobre 1984), Alessandro.
La circostanza aggravante del motivo futile
può essere applicata anche nel caso in cui il colpevole abbia agito in stato di ubriachezza. Infatti ai
sensi dell’art. 92 c.p. l’ubriachezza volontaria o colposa non esclude l’imputabilità, di guisa che i motivi che hanno determinato l’ubriaco al delitto debbono essere valutati con criteri analoghi a quelli
adottati per la persona normale. * Cass. pen., sez.
I, 7 marzo 1996, n. 2553 (ud. 20 novembre 1995),
Flore. [RV204070]
La seminfermità mentale e le circostanze aggravanti della premeditazione e del motivo abietto
o futile operano su piani distinti: l’una (la seminfermità) è aspetto della capacità di intendere e di volere, ossia dell’imputabilità, la quale è a sua volta uno
status in base al quale l’autore di un fatto costituente reato è ritenuto responsabile dei suoi atti e quindi soggetto di diritto penale; le altre ineriscono invece al dolo, che è qualificato più intensamente nel
•
•
•
•
COMCP03 patrizia
Fly UP